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Profilo giuridico e culturale del docente di IRC
Profilo giuridico e culturale del docente di IRC a cura di Fedela Buono Foggia 05 marzo 2009 E’ bene prima di iniziare l’esposizione avere qualche indicazione bibliografica: Codice di diritto canonico ai numeri 804-805 CICATELLI S., Prontuario giuridico IRC, Queriniana 2003, pp, 36-49 (L‘Idr dal vecchio al nuovo Concordato, L’Idr della scuola primaria, lo stato giuridico, diritti e doveri dell’Idr, l’Idr e l’autorità ecclesiastica, la natura dell’idoneità, il riconoscimento dell’idoneità, la revoca dell’idoneità) Nel presente volume si possono, inoltre, trovare i seguenti documenti: Legge 810/29: concordato Legge 121/85: accordo di revisione del concordato Dpr 751/85 e Dpr 202/90: Intese Delibera CEI n. 41 approvata dalla XXXII Assemblea Generale a Roma il 14-18 maggio 1990. Deliberazione della CEI per il riconoscimento dell’idoneità nelle scuole pubbliche e cattoliche approvata dalla XXXIV Assemblea Generale a Roma il 6-10 maggio 1991. Legge 186 del 18 luglio 2003: “norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” Inoltre è bene leggere: Nota pastorale della CEI, Insegnare religione cattolica oggi, 1991. Per un aggiornamento in tempo reale sulle ultime novità sull’IRC si possono consultare i siti: www.chiesacattolica.it/irc, è il sito dove potete trovare molto materiale sui corsi nazionali degli Idr e tanto altro e www.edscuola.it. SCALETTA DEGLI ARGOMENTI Breve excursus storico sull’ir in Italia dal 1860 al 1984 Confronto tra il Concordato ‘29 e il Concordato ‘84 Modalità organizzative: i docenti di irc, la scelta di avvalersi o non avvalersi, la valutazione Legge 186’03 Significato della presenza dell’IRC nella scuola e nella scuola cattolica in particolare BREVE EXCURSUS STORICO Legge Casati ( legge 13 novembre 1859, n.3275 ): IR obbligatorio, contenuti catechistici Circolare Correnti ( 29 settembre 1870 ) : IR a richiesta Riforma Gentile ( 1 ottobre 1923 ): IR di nuovo obbligatorio per le elementari: “fondamento e coronamento dell’ Istr. Elem.Prime forme di collaborazione tra Stato e Chiesa Patti Lateranensi - Concordato del ‘29: IR obbligatorio nelle scuole pubbliche pre-universitarie Lavori all’Assemblea Costituente Accordo di revisione del Concordato ‘84 1.1 La legge Casati Successivamente si ebbe la legge Casati (legge n° 3725 del 13 novembre 1859) destinata a rimanere per molti decenni in Italia la legge fondamentale in materia scolastica. Questa tra le tante cose introduceva, tra le varie discipline, anche la religione cattolica. Nella scuola elementare essa figurava come prima materia obbligatoria, impartita da maestro e controllata dal parroco; nelle scuole secondarie di indirizzo classico e tecnico era impartita da un "direttore spirituale" e nelle scuole normali, quelle cioè che preparavano i maestri all'insegnamento nella scuola elementare, da un titolare di cattedra e costitutiva materia d'esame finale. Vi era però la possibilità dell'esonero su richiesta dei genitori. Man mano che si realizzava l'unità della penisola, la legge Casati, con qualche modifica, viene estesa a tutte le Province del regno d'Italia. Tuttavia negli anni successivi, per un forte spirito anticlericale e laicista e per i difficili rapporti tra Stato e Chiesa, la politica del governo ostacola e tenta di estromettere l'insegnamento religioso dalla scuola pubblica. Nel 1877 il ministro Michele Coppino (Legge n° 3961) decreta che l'insegnamento religioso è unicamente facoltativo a richiesta delle famiglie. 1.2 L’insegnamento religioso nel periodo fascista e il concordato Il clima muta con l'avvento del fascismo. Benito Mussolini affida il ministero della Pubblica Istruzione a Giovanni Gentile. Questi mette mano alla riforma globale del sistema scolastico italiano e reintroduce l'IRC nella scuola elementare con frequenza obbligatoria. Questo quadro favorevole apre alla conciliazione tra Stato e Chiesa, che si concretizza nei "Patti Lateranensi", firmati da Mussolini e dal card. Pietro Gasparri, l'11 febbraio 1929. Nel testo concordatario la chiave di volta dell'orientamento circa l'IRC è l'art. 36, nel quale si legge che "l'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica". L'IRC ora è presente nella scuola per tutti, con obbligo di frequenza e possibilità di esonero e non prevede voti ed esami, ma una nota da annettere alla pagella. dopo la seconda guerra mondiale, il popolo italiano, tramite l'istituto referendario, vota in favore della repubblica. L'Assemblea Costituente dà forma e figura al nuovo Stato e, orientandosi ad inserire i Patti Lateranensi del 1929 nell'art. 7 della Costituzione repubblicana, ratifica anche la permanenza dell'IRC nella scuola statale. Dopo un ventennio di relativa tranquillità, le profonde trasformazioni sociali e le esigenze poste dal Concilio Vaticano II domandano, intorno agli anni '70, un ripensamento della questione dell'IRC nella scuola. Questi anni si caratterizzano per ricerche, riflessioni e dibatti che portano ad alcuni punti di convergenza: - la necessità di un cambiamento dell'IRC nella scuola di una società pluralistica e democratica; - la distinzione tra IRC scolastico e catechesi della comunità ecclesiale; - la leggittimazione dell'IRC non primariamente teologicopastorale, né tanto meno ideologica, ma pedagogicodidattica; - la professionalità del docente di religione. Vengono quindi avanzate tre proposte: 1. l'abolizione della religione come disciplina nella scuola; 2. la presenza della religione non confessionale e fuori della soluzione concordataria (una specie di approccio culturale al fatto religioso gestito dallo Stato); 3. l'insegnamento della religione confessionale nella scuola pubblica, con garanzia di libertà a tutti (proposta che si affermerà). 1.3 Il nuovo Concordato del 1984 e l’irc nella scuola italiana 1.3 il "nuovo concordato"del 1984 e l'irc nella scuola italiana La costituzione italiana prevede, nell'art. 7, la possibilità di giungere a modifiche consensuali degli accordi. Così dal novembre 1968, con la commissione ministeriale presieduta dall'onor. Guido Gonella inizia un lungo iter che porta, attraverso l'elaborazione di ben 9 testi, alla firma inaspettata del "Nuovo Concordato" tra il presidente del Consiglio Bettino Craxi e il segretario di Stato, card. Agostino Casaroli. Centrale per l'IRC è l'art. 9.2 che recita: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado". Le novità del concordato Le novità di questa revisione del concordato per quanto riguarda l'IRC sono: - l'IRC rientra nelle finalità della scuola; - L'IRC viene impartito in tutti i gradi scolastici non universitari; - la gestione di tale disciplina è bilaterale, cioè lo Stato non delega l'insegnamento alla Chiesa, ma si fa carico dell'IRC come di ogni disciplina; - infine indica il profilo dell'IRC, che si qualifica per le seguenti caratteristiche: è un insegnamento materialmente confessionale, svolto secondo la dottrina della Chiesa; è offerto a tutti ma non imposto, quindi facoltativo, rispettoso della libertà altrui. Tra il mese di giugno 1986 e quello di luglio 1987 vengono pubblicati i programmi ministeriali di IRC per tutti e quattro i livelli di scuola. Negli anni successivi il dibattito sull'IRC non si arresta; nella sua gestione sorgono spesso nuovi problemi che vengono affrontati con circolari ministeriali applicative, risoluzioni parlamentari e talvolta sentenze della Corte Costituzionale. I punti acquisiti sono: I punti ormai acquisiti sono: - é riconosciuto che l'IRC resta materia curricolare per quanti se ne avvalgono; - è pacifico che l'IRC è disciplina scolastica e i docenti di religione sono operatori nella scuola e della scuola a pieno titolo; - è acquisito che la scelta dell'IRC non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione: nella formazione delle classi, nella durata dell'orario scolastico giornaliero, nella collocazione dell'IRC nel quadro dell'orario delle lezioni; - è consuetudine che la scuola offra ai non avvalentesi dell'IRC quattro "alternative". anche se rimangono alcune questioni aperte (la realizzazione effettiva delle attività alternative, lo stato giuridico degli insegnanti di religione), l'IdR riesce ad operare nella scuola in modo complessivamente sereno e costruttivo, svolgendo un servizio culturale ed educativo a favore delle nuove generazioni. I CONCORDATI A CONFRONTO Concordato ‘84 Concordato ‘29 Valore della cultura “La religione religiosa e principi del cattolica, apostolica cattolicesimo nel e romana è la sola patrimonio storico del religione dello Stato” popolo italiano e irc e “fondamento e “nel quadro delle coronamento” finalità della scuola” “Continuerà ad assicurare l’irc” CONCORDATI A CONFRONTO Per i laici è richiesta l’idoneità Obbligo con dispensa su richiesta Idoneità per gli insegnanti “… è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi…” MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEVONO ATTENERSI: AL RISPETTO DEL DIRITTO DI AVVALERSI O MENO ALL’ESCLUSIONE DI QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE ALLA PARI DIGNITA’ CULTURALE FRA IRC E LE ALTRE DISCIPLINE AVVALERSI O NON AVVALERSI L’Intesa al punto 2.1.b. stabilisce:” la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione di ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’irc” LA VALUTAZIONE L’idr ha a disposizione tutte le metodologie e tutti gli strumenti che ritiene opportuni per verificare gli apprendimenti La valutazione di irc considera solo gli elementi verificabili in ambito scolastico Rif. Legge 824/30 : no voto, no esami ma speciale nota a parte Credito scolastico per le superiori I DOCENTI DI IRC Idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano, con valore permanente salvo revoca Titoli accademici - ISR- ISSR- Facoltà teologiche Insegnanti specialisti di scuola materna ed elementare “Nomina d’intesa” tra Ordinario diocesano e competenti autorità scolastiche Aggiornamento professionale in servizio Compiti relativi alla funzione docente Stato giuridico degli idr LA CURRICOLARITA’ Rif.della Corte Costituzionale n. 203/89, n.13/91 e n. 290/92 L’irc pienamente inserito nel curricolo ordinario ( nella quota nazionale dei piani di studio personalizzati ) La scuola deve assicurare l’irc L’irc trova posto nel POF STATO GIURIDICO IRC Occorre tenere presente che ogni componente della comunità scolastica ha uno stato giuridico (studenti, genitori, dirigenti, personale docente e non) per il funzionamento dell’istituzione scolastica (da IR a IRC, da “corona e fondamento“ a disciplina inserita nel quadro delle finalità della scuola per il suo valore storico e culturale). Anche l’Idr ha da sempre uno stato giuridico e quello di oggi, determinato dalla Legge 186/03 è solo nuovo stato giuridico che è stato dettato dal fatto del cambiamento della disciplina insegnata. I punti di riferimento sono la legge 824 del 1929 che è stata assorbita di fatto dal Testo Unico (Dlgs 297/94). In realtà la riforma dello stato giuridico degli Idr era già presa in considerazione nel DPR 751/85 (Intesa) dove si dichiarava: “l’intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione”. Questo è arrivato, come sappiamo, con la Legge 186/03. Questa Legge, di fatto, conclude un iter che era iniziato già nel 1990 con varie proposte di Legge che però non erano arrivate a buon fine (solo con la precedente legislatura di centro sinistra era stata approvata una proposta di Legge per gli Idr al Senato. Ma non ci fu il tempo di ratificarla alla Camera…). Con Legge attuale, invece, possiamo dire di avere una garanzia in più: l’approvazione della Legge 186/03 è frutto di un’intesa trasversale nell’ambito del Parlamento. Il ruolo, meglio sarebbe dire il “tempo indeterminato”, ha la sua fondatezza nella disciplina stessa in quanto l’IRC è curricolare; la sentenza della Corte Costituzionale n. 203/89 dice: “lo Stato è obbligato, in forza dell’accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo di frequentarlo”. Quindi il legame è ovvio: se l’IRC è curricolare e non facoltativo, è logico istituire un organico fisso di IdR. LE FINALITA’ DELLA SCUOLA LE FINALITÀ DELLA SCUOLA Con l'Accordo del 1984 l'IR è divenuto IRC, sottolineando la sua specificità cattolica, ma abbandonando improprie intenzioni catechetiche e posizioni di primato nell'ordinamento scolastico. Da un lato, infatti, l'attuale IRC si inserisce «nel quadro delle finalità della scuola»; dall'altro, trova fondamento in un duplice ordine di motivazioni culturali e storiche: la Repubblica italiana dichiara, infatti, di riconoscere «il valore della cultura religiosa» e di tener conto del fatto che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» (art. 9.2). Le finalità della scuola che l'IRC assume come proprie non possono essere altre da quelle ricavabili dalla Costituzione e dalla legislazione scolastica. La finalità principale è pertanto lo sviluppo della persona umana, senza distinzioni di sorta, neanche di carattere religioso (art. 3 Cost.), riconoscendo nella scuola uno degli strumenti volti alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di quello sviluppo personale (art. 3 Cost.). Più esplicitamente, recita il TU (Testo Unico 1994) della legislazione scolastica (art. 1), ciò significa che la scuola - in un clima di libertà - deve promuovere «la piena formazione della personalità degli alunni». La legge 53/03, che ridefinisce il sistema di istruzione e formazione italiano, ha comunque ribadito che fine di detto sistema è «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana» (art. l). Per completare la formazione della persona non può mancare l'attenzione alla sfera religiosa, che si giustifica non in linea di principio, per un privilegio o una scelta confessionale dello Stato, ma con motivazioni di fatto, dato che la presenza della religione nella storia dell'uomo - e della religione cattolica nella storia degli italiani - è una realtà evidente e determinante. L’IRC SECONDO LA CHIESA L'IRC SECONDO LA CHIESA Questa piena scolasticità non contrasta con l'altrettanto piena cattolicità dell'insegnamento. Esso non può diluirsi in un generico IR o in un insegnamento di storia delle religioni o di morale; queste dimensioni sono comunque presenti nei programmi ministeriali di IRC, e solo l'integrale rispetto di essi può garantire l'autenticità della materia scelta dagli studenti e dalle loro famiglie. Da parte ecclesiastica i pronunciamenti sull'identità dell'IRC non hanno la forma di leggi o decreti ma di indicazioni e orientamenti pastorali. A tale proposito si può tener presente soprattutto il documento della CEI Insegnare religione cattolica oggi (maggio 1991), che descrive l'IRC come «servizio educativo e culturale offerto a tutti» (n. 7). Esso ha nei confronti della catechesi quel rapporto di distinzione e complementarità già indicato da Giovanni Paolo II in un suo discorso del 5 marzo 1981. «A scuola di religione - precisano i vescovi - non si ripete il catechismo, ma si svolgono programmi stabiliti in conformità agli obiettivi della scuola e proposti secondo le metodologie proprie dei diversi ordini e gradi di scuola» (n. 13). Sergio Cicatelli la “catechesi” mira all’inserimento nella comunità ecclesiale, a creare e a rafforzare il senso di appartenenza, a suscitare una adesione personale e convinta alla fede, a preparare i bambini ai sacramenti della iniziazione cristiana…; - In concreto: mentre le finalità della “catechesi” sono la fede e le scelte della persona, quelle dell’IRC sono di indole “culturale” e mirano a mettere in mano agli alunni gli strumenti con cui interpretare un aspetto importante della realtà del nostro Paese. Mentre la catechesi mira a fare del bambino un “catecumeno”, l’IRC mira a fare dell’alunno un “cittadino” pienamente consapevole dei valori che fanno parte della sua storia. Don Giosuè Tosoni, Responsabile Servizio Nazionale IRC Significato della presenza dell’IRC nella scuola e nella scuola cattolica in particolare dal consiglio nazionale della scuola cattolica sussidio pastorale Roma 1 luglio 2004 La scuola cattolica, proprio in quanto anzitutto ‘scuola’ che svolge un pubblico servizio all’interno del “Sistema nazionale di istruzione” (L. 62/2000), ha ben presente e intende valorizzare al massimo l’apporto originale e insostituibile che l’IRC offre per qualificare la sua proposta educativa. Sono tre le motivazioni che giustificano la presenza dell’IRC all’interno della proposta educativa offerta dalla scuola cattolica: il valore che ha in sé la cultura religiosa (“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa...”: L. 121/1985, art. 9); il fatto che la religione cattolica è parte essenziale della cultura del popolo italiano (“... e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”: l.c.); il particolare tipo di Progetto educativo che, in quanto si ispira al Vangelo, esige intrinsecamente un insegnamento specifico della religione che si rifà a Gesù Cristo. Le prime due motivazioni, espressamente richiamate nell’Accordo di Revisione del Concordato tra la S. Sede e lo Stato italiano, valgono per ogni tipo di scuola; la terza vale in modo specifico per la scuola cattolica, diventandone una ‘dimensione particolarmente importante’. Tale importanza, si sottolinea nel documento La scuola cattolica, è in rapporto alla “missione specifica [di questa scuola] – che è di trasmettere in modo sistematico e critico la cultura alla luce della fede e di educare il dinamismo delle virtù cristiane, promovendo così la duplice sintesi tra cultura e fede e tra fede e vita” (n. 49). Più avanti si aggiunge che ”tale insegnamento... deve essere impartito nella scuola in maniera esplicita e sistematica, perché nella mente degli allievi non si crei uno squilibrio tra cultura generale e cultura religiosa. Tale insegnamento si diversifica fondamentalmente dagli altri perché il suo fine non è la semplice adesione dell’intelletto alle verità religiose, ma l’adesione di tutto l’essere alla persona di Cristo” (n. 49). Il richiamo delle motivazioni che giustificano la presenza dell’IRC nella scuola cattolica porta a concludere che in tale scuola è ragionevole chiedere che tutti coloro che la frequentano “accettandone il progetto educativo” (L. 62/2000, art. 1, c. 3) si avvalgano di questo insegnamento collocato, per la sua valenza culturale, tra le attività didattiche/discipline previste per norma nel quadro orario obbligatorio. IRC e CATECHESI DOCUMENTO CEI NOTA del ‘91 13.- Occorre infine tenere presente l'impegno preciso contenuto nell'Accordo concordatario: questo, mentre sottolinea che l'IRC deve essere svolto in conformità alla dottrina della Chiesa, ne indica chiaramente il significato e l'indole specifica inserendolo "nel quadro delle finalità della scuola". E' questa una precisazione basilare, che permette di distinguere l'IRC dalle altre forme di insegnamento religioso che sono proprie della comunità cristiana, come la catechesi parrocchiale, familiare o dei gruppi ecclesiali. E' vero che tra l'IRC e la catechesi esiste una complementarità e si dà un collegamento perché hanno un contenuto sostanzialmente comune e si rivolgono alle medesime persone. Ma è anche vero che sono ben distinti nelle finalità e nel metodo. A scuola di religione non si ripete il catechismo, ma si svolgono programmi stabiliti in conformità agli obiettivi della scuola e proposti secondo le metodologie proprie dei diversi ordini e gradi di scuola. L'IRC intende promuovere una ricerca della verità, offrendo agli alunni tutti quegli elementi culturali che sono necessari per la conoscenza della religione cattolica e per l'esercizio di un'autentica libertà di pensiero e di decisione. Complementarietà tra dimensione religiosa e culturale 14. - La mediazione culturale e scolastica dei contenuti della religione cattolica che viene operata dall'IRC corrisponde al dinamismo intrinseco della fede cristiana che, come dice Giovanni Paolo II, "esige di essere pensata e come sposata all'intelligenza dell'uomo, di questo uomo storico concreto" [1]. Tale mediazione, inoltre, è consona alla natura stessa del Vangelo, chiamato ad inculturarsi in tutte le situazioni umane nel rispetto della loro legittima autonomia, nella valorizzazione di ogni loro potenzialità e nell'apertura a quella verità piena sull'uomo e sulla storia che ci è donata in Cristo. Emerge così l'elemento tipico dell'IRC: nel suo attuarsi concreto questo insegnamento mostra come la dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie della persona e della storia umana, non sono affatto alternative tra loro, ma sono intimamente legate e complementari l'una all'altra. Si apprezzi l'intenzione della Chiesa di entrare nella scuola per portarvi il valore del messaggio evangelico, perché tale messaggio sia conosciuto nei suoi contenuti e venga stimato quale contributo alla formazione della persona, con finalità e metodi rispettosi della laicità e del pluralismo della scuola pubblica. [1]Giovanni Paolo II, Discorso ai docenti universitari, Bologna 18 aprile 1982. l’IRC ha come obiettivo quello di “alfabetizzare” gli alunni a riguardo di una realtà ( la religione cattolica ) fortemente legata alla storia, alla cultura, all’arte, alle tradizioni, alla concezione di vita e ai valori essenziali che marcano profondamente la realtà italiana e che il bambino vede e, molto spesso, vive esperimenta personalmente nella sua famiglia e nel suo ambiente di vita. La scuola vuol dare una chiave di interpretazione a questa complessa realtà nella quale affondano le “radici” della nostra cultura e della nostra storia. L’identità della scuola cattolica è legata al PROGETTO EDUCATIVO al quale essa si ispira e che fa esplicito riferimento ai valori cristiani. Ogni aspetto dell’attività scolastica (organizzazione interna, collegamento con il territorio-comunità cristiana, stile educativo...) riceve una specifica ed originale caratterizzazione da questo Progetto. In particolare, la proposta culturale della scuola cattolica (= ciò che di fatto si insegna e come si insegna, ossia la cultura che viene elaborata e trasmessa) presenta una sua originalità e specificità in forza del Progetto educativo che l’ispira; secondo le indicazioni del magistero, la proposta culturale della scuola cattolica deve, tra l’altro, avere alcune ‘ATTENZIONI’ PARTICOLARI, come ad esempio alla centralità della persona, al problema del senso, alla formazione della coscienza, all’insegnamento della religione – aspetto che qui ci interessa analizzare. “Dimensione particolarmente importante del progetto educativo della Scuola Cattolica è l’educazione cristiana e, specificamente, l’insegnamento della religione .Tale dimensione è qualificante per l’identità della Scuola Cattolica” (La scuola cattolica, oggi, in Italia, n. 22). GIOVANNI PAOLO II "L'insegnamento della religione - rileva Giovanni Paolo II nel discorso al Simposio europeo sull'IRC - non può infatti limitarsi a fare l'inventario dei dati di ieri, e neppure di quelli di oggi, ma deve aprire l'intelligenza e il cuore a cogliere il grande umanesimo cristiano, immanente nella visione cattolica. Qui siamo veramente alla radice della cultura religiosa, che nutre la formazione della persona e contribuisce a dare all'Europa dei tempi nuovi un volto non puramente pragmatico, bensì un'anima capace di verità e di bellezza, di solidarietà verso i poveri, di originale slancio creativo nel cammino dei popoli“. Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, Roma 15 aprile 1991.