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Profilo giuridico e culturale del docente di IRC

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Profilo giuridico e culturale del docente di IRC
Profilo giuridico e
culturale del docente
di IRC
a cura di
Fedela Buono
Foggia 05 marzo 2009
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E’ bene prima di iniziare l’esposizione avere qualche
indicazione bibliografica:
Codice di diritto canonico ai numeri 804-805
CICATELLI S., Prontuario giuridico IRC, Queriniana 2003,
pp, 36-49 (L‘Idr dal vecchio al nuovo Concordato, L’Idr della
scuola primaria, lo stato giuridico, diritti e doveri dell’Idr, l’Idr
e l’autorità ecclesiastica, la natura dell’idoneità, il
riconoscimento dell’idoneità, la revoca dell’idoneità)
Nel presente volume si possono, inoltre, trovare i seguenti
documenti:
Legge 810/29: concordato
Legge 121/85: accordo di revisione del concordato
Dpr 751/85 e Dpr 202/90: Intese
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Delibera CEI n. 41 approvata dalla XXXII Assemblea Generale a Roma il
14-18 maggio 1990.
Deliberazione della CEI per il riconoscimento dell’idoneità nelle scuole
pubbliche e cattoliche approvata dalla XXXIV Assemblea Generale a
Roma il 6-10 maggio 1991.
Legge 186 del 18 luglio 2003: “norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado”
Inoltre è bene leggere:
Nota pastorale della CEI, Insegnare religione cattolica oggi, 1991.
Per un aggiornamento in tempo reale sulle ultime novità sull’IRC si
possono consultare i siti:
www.chiesacattolica.it/irc, è il sito dove potete trovare molto materiale sui
corsi nazionali degli Idr e tanto altro e www.edscuola.it.
SCALETTA DEGLI
ARGOMENTI
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Breve excursus storico sull’ir in Italia dal 1860 al
1984
Confronto tra il Concordato ‘29 e il Concordato
‘84
Modalità organizzative: i docenti di irc, la scelta
di avvalersi o non avvalersi, la valutazione
Legge 186’03
Significato della presenza dell’IRC nella scuola
e nella scuola cattolica in particolare
BREVE EXCURSUS STORICO
Legge Casati ( legge 13 novembre 1859,
n.3275 ): IR obbligatorio, contenuti catechistici
Circolare Correnti ( 29 settembre 1870 ) : IR a richiesta
Riforma Gentile ( 1 ottobre 1923 ): IR di nuovo obbligatorio per le
elementari: “fondamento e coronamento dell’ Istr. Elem.Prime forme
di collaborazione tra Stato e Chiesa
Patti Lateranensi - Concordato del ‘29: IR obbligatorio nelle scuole
pubbliche pre-universitarie
Lavori all’Assemblea Costituente
Accordo di revisione del Concordato ‘84
1.1 La legge Casati

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Successivamente si ebbe la legge Casati (legge n° 3725
del 13 novembre 1859) destinata a rimanere per molti
decenni in Italia la legge fondamentale in materia
scolastica. Questa tra le tante cose introduceva, tra le
varie discipline, anche la religione cattolica.
Nella scuola elementare essa figurava come prima
materia obbligatoria, impartita da maestro e controllata
dal parroco; nelle scuole secondarie di indirizzo classico
e tecnico era impartita da un "direttore spirituale" e nelle
scuole normali, quelle cioè che preparavano i maestri
all'insegnamento nella scuola elementare, da un titolare
di cattedra e costitutiva materia d'esame finale. Vi era
però la possibilità dell'esonero su richiesta dei genitori.

Man mano che si realizzava l'unità della
penisola, la legge Casati, con qualche modifica,
viene estesa a tutte le Province del regno
d'Italia.
 Tuttavia negli anni successivi, per un forte spirito
anticlericale e laicista e per i difficili rapporti tra
Stato e Chiesa, la politica del governo
ostacola e tenta di estromettere l'insegnamento
religioso dalla scuola pubblica. Nel 1877 il
ministro Michele Coppino (Legge n° 3961)
decreta che l'insegnamento religioso è
unicamente facoltativo a richiesta delle famiglie.
1.2 L’insegnamento religioso
nel periodo fascista e il
concordato

Il clima muta con l'avvento del fascismo. Benito Mussolini
affida il ministero della Pubblica Istruzione a Giovanni
Gentile. Questi mette mano alla riforma globale del sistema
scolastico italiano e reintroduce l'IRC nella scuola
elementare con frequenza obbligatoria.
 Questo quadro favorevole apre alla conciliazione tra Stato e
Chiesa, che si concretizza nei "Patti Lateranensi", firmati da
Mussolini e dal card. Pietro Gasparri, l'11 febbraio 1929.



Nel testo concordatario la chiave di volta dell'orientamento
circa l'IRC è l'art. 36, nel quale si legge che "l'Italia considera
fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica
l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma
ricevuta dalla tradizione cattolica".
L'IRC ora è presente nella scuola per tutti, con obbligo di
frequenza e possibilità di esonero e non prevede voti ed
esami, ma una nota da annettere alla pagella.
dopo la seconda guerra mondiale, il popolo italiano, tramite
l'istituto referendario, vota in favore della repubblica.
L'Assemblea Costituente dà forma e figura al nuovo Stato e,
orientandosi ad inserire i Patti Lateranensi del 1929 nell'art. 7
della Costituzione repubblicana, ratifica anche la permanenza
dell'IRC nella scuola statale.
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
Dopo un ventennio di relativa tranquillità, le profonde
trasformazioni sociali e le esigenze poste dal Concilio
Vaticano II domandano, intorno agli anni '70, un
ripensamento della questione dell'IRC nella scuola. Questi
anni si caratterizzano per ricerche, riflessioni e dibatti che
portano ad alcuni punti di convergenza:
- la necessità di un cambiamento dell'IRC nella scuola di
una società pluralistica e democratica;
- la distinzione tra IRC scolastico e catechesi della
comunità ecclesiale;
- la leggittimazione dell'IRC non primariamente teologicopastorale, né tanto meno ideologica, ma pedagogicodidattica;
- la professionalità del docente di religione.

Vengono quindi avanzate tre proposte:
 1. l'abolizione della religione come disciplina nella
scuola;
 2. la presenza della religione non confessionale e
fuori della soluzione concordataria (una specie di
approccio culturale al fatto religioso gestito dallo
Stato);
 3. l'insegnamento della religione confessionale
nella scuola pubblica, con garanzia di libertà a
tutti (proposta che si affermerà).
1.3 Il nuovo Concordato del 1984
e l’irc nella scuola italiana


1.3 il "nuovo concordato"del 1984 e l'irc nella scuola
italiana
La costituzione italiana prevede, nell'art. 7, la possibilità
di giungere a modifiche consensuali degli accordi. Così
dal novembre 1968, con la commissione ministeriale
presieduta dall'onor. Guido Gonella inizia un lungo iter
che porta, attraverso l'elaborazione di ben 9 testi, alla
firma inaspettata del "Nuovo Concordato" tra il
presidente del Consiglio Bettino Craxi e il segretario di
Stato, card. Agostino Casaroli. Centrale per l'IRC è l'art.
9.2 che recita: "La Repubblica italiana, riconoscendo il
valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel
quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado".
Le novità del concordato
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Le novità di questa revisione del concordato per quanto riguarda
l'IRC sono:
- l'IRC rientra nelle finalità della scuola;
- L'IRC viene impartito in tutti i gradi scolastici non universitari;
- la gestione di tale disciplina è bilaterale, cioè lo Stato non delega
l'insegnamento alla Chiesa, ma si fa carico dell'IRC come di ogni
disciplina;
- infine indica il profilo dell'IRC, che si qualifica per le seguenti
caratteristiche: è un insegnamento materialmente confessionale,
svolto secondo la dottrina della Chiesa; è offerto a tutti ma non
imposto, quindi facoltativo, rispettoso della libertà altrui.
Tra il mese di giugno 1986 e quello di luglio 1987 vengono pubblicati
i programmi ministeriali di IRC per tutti e quattro i livelli di scuola.
Negli anni successivi il dibattito sull'IRC non si arresta; nella sua
gestione sorgono spesso nuovi problemi che vengono affrontati con
circolari ministeriali applicative, risoluzioni parlamentari e talvolta
sentenze della Corte Costituzionale.
I punti acquisiti sono:






I punti ormai acquisiti sono:
- é riconosciuto che l'IRC resta materia curricolare per quanti se ne
avvalgono;
- è pacifico che l'IRC è disciplina scolastica e i docenti di religione
sono operatori nella scuola e della scuola a pieno titolo;
- è acquisito che la scelta dell'IRC non deve dar luogo ad alcuna
forma di discriminazione: nella formazione delle classi, nella durata
dell'orario scolastico giornaliero, nella collocazione dell'IRC nel
quadro dell'orario delle lezioni;
- è consuetudine che la scuola offra ai non avvalentesi dell'IRC
quattro "alternative".
anche se rimangono alcune questioni aperte (la realizzazione
effettiva delle attività alternative, lo stato giuridico degli insegnanti di
religione), l'IdR riesce ad operare nella scuola in modo
complessivamente sereno e costruttivo, svolgendo un servizio
culturale ed educativo a favore delle nuove generazioni.
I CONCORDATI A
CONFRONTO
 Concordato ‘84
Concordato ‘29
 Valore della cultura
 “La religione
religiosa e principi del
cattolica, apostolica
cattolicesimo nel
e romana è la sola
patrimonio storico del
religione dello Stato”
popolo italiano e irc
e “fondamento e
“nel quadro delle
coronamento”
finalità della scuola”

 “Continuerà
ad
assicurare l’irc”
CONCORDATI A CONFRONTO

Per i laici è richiesta
l’idoneità
 Obbligo con dispensa
su richiesta

Idoneità per gli
insegnanti
 “… è garantito a
ciascuno il diritto di
scegliere se avvalersi
o non avvalersi…”
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
 DEVONO ATTENERSI:
 AL
RISPETTO DEL DIRITTO DI
AVVALERSI O MENO
 ALL’ESCLUSIONE DI QUALSIASI
FORMA DI DISCRIMINAZIONE
 ALLA PARI DIGNITA’ CULTURALE FRA
IRC E LE ALTRE DISCIPLINE
AVVALERSI O NON
AVVALERSI
 L’Intesa
al punto 2.1.b. stabilisce:” la
scelta operata su richiesta dell’autorità
scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto
per l’intero anno scolastico cui si riferisce
e per i successivi anni di corso nei casi in
cui è prevista l’iscrizione di ufficio, fermo
restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni
anno se avvalersi o non avvalersi dell’irc”
LA VALUTAZIONE
 L’idr
ha a disposizione tutte le metodologie
e tutti gli strumenti che ritiene opportuni
per verificare gli apprendimenti
 La valutazione di irc considera solo gli
elementi verificabili in ambito scolastico
 Rif. Legge 824/30 : no voto, no esami ma
speciale nota a parte
 Credito scolastico per le superiori
I DOCENTI DI IRC
Idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano, con valore
permanente salvo revoca
Titoli accademici - ISR- ISSR- Facoltà teologiche
Insegnanti specialisti di scuola materna ed elementare
“Nomina d’intesa” tra Ordinario diocesano e competenti
autorità scolastiche
Aggiornamento professionale in servizio
Compiti relativi alla funzione docente
Stato giuridico degli idr
LA CURRICOLARITA’
Rif.della Corte Costituzionale n. 203/89, n.13/91 e n.
290/92
L’irc pienamente inserito nel curricolo ordinario ( nella
quota nazionale dei piani di studio personalizzati )
La scuola deve assicurare l’irc
L’irc trova posto nel POF
STATO GIURIDICO IRC

Occorre tenere presente che ogni componente
della comunità scolastica ha uno stato giuridico
(studenti, genitori, dirigenti, personale docente e
non) per il funzionamento dell’istituzione scolastica
(da IR a IRC, da “corona e fondamento“ a
disciplina inserita nel quadro delle finalità della
scuola per il suo valore storico e culturale). Anche
l’Idr ha da sempre uno stato giuridico e quello di
oggi, determinato dalla Legge 186/03 è solo
nuovo stato giuridico che è stato dettato dal fatto
del cambiamento della disciplina insegnata. I punti
di riferimento sono la legge 824 del 1929 che è
stata assorbita di fatto dal Testo Unico (Dlgs
297/94).

In realtà la riforma dello stato giuridico degli Idr era già presa
in considerazione nel DPR 751/85 (Intesa) dove si
dichiarava:

“l’intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato
giuridico degli insegnanti di religione”. Questo è arrivato,
come sappiamo, con la Legge 186/03. Questa Legge, di
fatto, conclude un iter che era iniziato già nel 1990 con varie
proposte di Legge che però non erano arrivate a buon fine
(solo con la precedente legislatura di centro sinistra era stata
approvata una proposta di Legge per gli Idr al Senato. Ma
non ci fu il tempo di ratificarla alla Camera…). Con Legge
attuale, invece, possiamo dire di avere una garanzia in più:
l’approvazione della Legge 186/03 è frutto di un’intesa
trasversale nell’ambito del Parlamento.
Il ruolo, meglio sarebbe dire il “tempo
indeterminato”, ha la sua fondatezza nella
disciplina stessa in quanto l’IRC è curricolare; la
sentenza della Corte Costituzionale n. 203/89 dice:
 “lo Stato è obbligato, in forza dell’accordo con la
Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento della
religione cattolica. Per gli studenti e per le loro
famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del
diritto di avvalersene crea l’obbligo di frequentarlo”.
Quindi il legame è ovvio: se l’IRC è curricolare e
non facoltativo, è logico istituire un organico fisso
di IdR.

LE FINALITA’ DELLA SCUOLA



LE FINALITÀ DELLA SCUOLA
Con l'Accordo del 1984 l'IR è divenuto IRC,
sottolineando la sua specificità cattolica, ma
abbandonando improprie intenzioni catechetiche e
posizioni di primato nell'ordinamento scolastico.
Da un lato, infatti, l'attuale IRC si inserisce «nel quadro
delle finalità della scuola»; dall'altro, trova fondamento in
un duplice ordine di motivazioni culturali e storiche: la
Repubblica italiana dichiara, infatti, di riconoscere «il
valore della cultura religiosa» e di tener conto del fatto
che «i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano» (art. 9.2).

Le finalità della scuola che l'IRC assume come
proprie non possono essere altre da quelle
ricavabili dalla
 Costituzione e dalla legislazione scolastica. La
finalità principale è pertanto lo sviluppo della
persona umana, senza distinzioni di sorta,
neanche di carattere religioso (art. 3 Cost.),
riconoscendo nella scuola uno degli strumenti
volti alla rimozione degli ostacoli che
impediscono la realizzazione di quello sviluppo
personale (art. 3 Cost.).

Più esplicitamente, recita il TU (Testo Unico
1994) della legislazione scolastica (art. 1), ciò
significa che la
 scuola - in un clima di libertà - deve
promuovere «la piena formazione della
personalità degli alunni».
 La legge 53/03, che ridefinisce il sistema di
istruzione e formazione italiano, ha comunque
ribadito che fine di detto sistema è «favorire la
crescita e la valorizzazione della persona
umana» (art. l).
 Per
completare la formazione della
persona non può mancare l'attenzione
alla sfera religiosa, che si giustifica non
in linea di principio, per un privilegio o una
scelta confessionale dello Stato, ma con
motivazioni di fatto, dato che la presenza
della religione nella storia dell'uomo - e
della religione cattolica nella storia degli
italiani - è una realtà evidente e
determinante.
L’IRC SECONDO LA CHIESA

L'IRC SECONDO LA CHIESA
 Questa piena scolasticità non contrasta con
l'altrettanto piena cattolicità
dell'insegnamento. Esso non può diluirsi in un
generico IR o in un insegnamento di storia
delle religioni o di morale; queste dimensioni
sono comunque presenti nei programmi
ministeriali di IRC, e solo l'integrale rispetto
di essi può garantire l'autenticità della
materia scelta dagli studenti e dalle loro
famiglie.
 Da
parte ecclesiastica i pronunciamenti
sull'identità dell'IRC non hanno la forma
di leggi o decreti ma di indicazioni e
orientamenti pastorali. A tale proposito si
può tener presente soprattutto il
documento della CEI Insegnare
religione cattolica oggi (maggio 1991),
che descrive l'IRC come «servizio
educativo e culturale offerto a tutti»
(n. 7).

Esso ha nei confronti della catechesi quel
rapporto di distinzione e complementarità già
indicato da Giovanni Paolo II in un suo
discorso del 5 marzo 1981. «A scuola di
religione - precisano i vescovi - non si ripete il
 catechismo, ma si svolgono programmi
stabiliti in conformità agli obiettivi della scuola
e proposti secondo le metodologie proprie dei
diversi ordini e gradi di scuola» (n. 13).

Sergio Cicatelli
la “catechesi” mira all’inserimento
nella comunità ecclesiale, a creare e
a rafforzare il senso di appartenenza, a
suscitare una adesione personale e
convinta alla fede, a preparare i bambini
ai sacramenti della iniziazione
cristiana…;
-

In concreto: mentre le finalità della “catechesi” sono la
fede e le scelte della persona,

quelle dell’IRC sono di indole “culturale” e mirano a
mettere in mano agli alunni gli strumenti con cui
interpretare un aspetto importante della realtà del nostro
Paese. Mentre la catechesi mira a fare del bambino un
“catecumeno”, l’IRC mira a fare dell’alunno un “cittadino”
pienamente consapevole dei valori che fanno parte della sua
storia.

Don Giosuè Tosoni, Responsabile Servizio Nazionale IRC
Significato della presenza dell’IRC nella
scuola e nella scuola cattolica in
particolare
 dal
consiglio nazionale della scuola
cattolica sussidio pastorale Roma 1
luglio 2004
 La
scuola cattolica, proprio in quanto
anzitutto ‘scuola’ che svolge un pubblico
servizio all’interno del “Sistema nazionale di
istruzione” (L. 62/2000), ha ben presente e
intende valorizzare al massimo l’apporto
originale e insostituibile che l’IRC offre
per qualificare la sua proposta
educativa.

Sono tre le motivazioni che giustificano la
presenza dell’IRC all’interno della proposta
educativa offerta dalla scuola cattolica:
 il valore che ha in sé la cultura religiosa (“La
Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa...”: L. 121/1985, art. 9);
 il fatto che la religione cattolica è parte essenziale
della cultura del popolo italiano (“... e tenendo
conto che i principi del cattolicesimo fanno parte
del patrimonio storico del popolo italiano”: l.c.);
 il particolare tipo di Progetto educativo che, in
quanto si ispira al Vangelo, esige intrinsecamente
un insegnamento specifico della religione che si
rifà a Gesù Cristo.
 Le
prime due motivazioni, espressamente
richiamate nell’Accordo di Revisione del
Concordato tra la S. Sede e lo Stato italiano,
valgono per ogni tipo di scuola; la terza vale
in modo specifico per la scuola cattolica,
diventandone una ‘dimensione
particolarmente importante’.

Tale importanza, si sottolinea nel documento La
scuola cattolica, è in rapporto alla “missione
specifica [di questa scuola] – che è di trasmettere in
modo sistematico e critico la cultura alla luce della
fede e di educare il dinamismo delle virtù cristiane,
promovendo così la duplice sintesi tra cultura e fede
e tra fede e vita” (n. 49). Più avanti si aggiunge che
”tale insegnamento... deve essere impartito nella
scuola in maniera esplicita e sistematica, perché
nella mente degli allievi non si crei uno squilibrio tra
cultura generale e cultura religiosa. Tale
insegnamento si diversifica fondamentalmente dagli
altri perché il suo fine non è la semplice adesione
dell’intelletto alle verità religiose, ma l’adesione di
tutto l’essere alla persona di Cristo” (n. 49).

Il richiamo delle motivazioni che giustificano la
presenza dell’IRC nella scuola cattolica porta
a concludere che in tale scuola è
ragionevole chiedere che tutti coloro che la
frequentano “accettandone il progetto
educativo” (L. 62/2000, art. 1, c. 3) si
avvalgano di questo insegnamento
collocato, per la sua valenza culturale, tra
le attività didattiche/discipline previste per
norma nel quadro orario obbligatorio.
IRC e CATECHESI
DOCUMENTO CEI NOTA del ‘91
13.- Occorre infine tenere presente l'impegno
preciso contenuto nell'Accordo concordatario:
questo, mentre sottolinea che l'IRC deve essere
svolto in conformità alla dottrina della Chiesa, ne
indica chiaramente il significato e l'indole
specifica inserendolo "nel quadro delle finalità
della scuola".

E' questa una precisazione basilare, che
permette di distinguere l'IRC dalle altre forme di
insegnamento religioso che sono proprie della
comunità cristiana, come la catechesi
parrocchiale, familiare o dei gruppi ecclesiali.




E' vero che tra l'IRC e la catechesi esiste una
complementarità e si dà un collegamento perché hanno un
contenuto sostanzialmente comune e si rivolgono alle
medesime persone. Ma è anche vero che sono ben distinti
nelle finalità e nel metodo.
A scuola di religione non si ripete il catechismo, ma si
svolgono programmi stabiliti in conformità agli obiettivi della
scuola e proposti secondo le metodologie proprie dei diversi
ordini e gradi di scuola.
L'IRC intende promuovere una ricerca della verità,
offrendo agli alunni tutti quegli elementi culturali che sono
necessari per la conoscenza della religione cattolica e per
l'esercizio di un'autentica libertà di pensiero e di decisione.
Complementarietà tra
dimensione religiosa e culturale

14. - La mediazione culturale e scolastica dei
contenuti della religione cattolica che viene operata
dall'IRC corrisponde al dinamismo intrinseco della fede
cristiana che, come dice Giovanni Paolo II, "esige di
essere pensata e come sposata all'intelligenza
dell'uomo, di questo uomo storico concreto" [1]. Tale
mediazione, inoltre, è consona alla natura stessa del
Vangelo, chiamato ad inculturarsi in tutte le situazioni
umane nel rispetto della loro legittima autonomia, nella
valorizzazione di ogni loro potenzialità e nell'apertura a
quella verità piena sull'uomo e sulla storia che ci è
donata in Cristo.



Emerge così l'elemento tipico dell'IRC: nel suo attuarsi
concreto questo insegnamento mostra come la
dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie
della persona e della storia umana, non sono affatto
alternative tra loro, ma sono intimamente legate e
complementari l'una all'altra.
Si apprezzi l'intenzione della Chiesa di entrare nella
scuola per portarvi il valore del messaggio evangelico,
perché tale messaggio sia conosciuto nei suoi contenuti
e venga stimato quale contributo alla formazione della
persona, con finalità e metodi rispettosi della laicità e del
pluralismo della scuola pubblica.
[1]Giovanni Paolo II, Discorso ai docenti universitari,
Bologna 18 aprile 1982.

l’IRC ha come obiettivo quello di “alfabetizzare” gli
alunni a riguardo di una realtà ( la religione cattolica )
fortemente legata alla storia, alla cultura, all’arte, alle
tradizioni, alla concezione di vita e ai valori essenziali
che marcano profondamente la realtà italiana e che il
bambino vede e, molto spesso, vive esperimenta
personalmente nella sua famiglia e nel suo ambiente di
vita. La scuola vuol dare una chiave di interpretazione a
questa complessa realtà nella quale affondano le “radici”
della nostra cultura e della nostra storia.

L’identità della scuola cattolica è legata al PROGETTO
EDUCATIVO al quale essa si ispira e che fa esplicito
riferimento ai valori cristiani. Ogni aspetto dell’attività
scolastica (organizzazione interna, collegamento con il
territorio-comunità cristiana, stile educativo...) riceve una
specifica ed originale caratterizzazione da questo Progetto.
In particolare, la proposta culturale della scuola cattolica (=
ciò che di fatto si insegna e come si insegna, ossia la
cultura che viene elaborata e trasmessa) presenta una sua
originalità e specificità in forza del Progetto educativo che
l’ispira;

secondo le indicazioni del magistero, la proposta
culturale della scuola cattolica deve, tra l’altro,
avere alcune ‘ATTENZIONI’ PARTICOLARI,
come ad esempio alla centralità della persona, al
problema del senso, alla formazione della
coscienza, all’insegnamento della religione –
aspetto che qui ci interessa analizzare.
“Dimensione particolarmente importante del
progetto educativo della Scuola Cattolica è
l’educazione cristiana e, specificamente,
l’insegnamento della religione .Tale dimensione è
qualificante per l’identità della Scuola Cattolica”
(La scuola cattolica, oggi, in Italia, n. 22).
GIOVANNI PAOLO II

"L'insegnamento della religione - rileva Giovanni Paolo II
nel discorso al Simposio europeo sull'IRC - non può
infatti limitarsi a fare l'inventario dei dati di ieri, e neppure
di quelli di oggi, ma deve aprire l'intelligenza e il cuore
a cogliere il grande umanesimo cristiano, immanente
nella visione cattolica. Qui siamo veramente alla radice
della cultura religiosa, che nutre la formazione della
persona e contribuisce a dare all'Europa dei tempi nuovi
un volto non puramente pragmatico, bensì un'anima
capace di verità e di bellezza, di solidarietà verso i
poveri, di originale slancio creativo nel cammino dei
popoli“.

Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio del Consiglio
delle Conferenze Episcopali Europee sull'insegnamento
della religione cattolica nella scuola pubblica, Roma 15
aprile 1991.
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