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Approfondimenti per il Presidente del Consiglio di Circolo

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Approfondimenti per il Presidente del Consiglio di Circolo
Gli Organismi di
Partecipazione nella
scuola
Il Consiglio di Circolo o di Istituto
Guida per il presidente
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche
A cura di Cinzia Olivieri
14.02.11
bozza - sono graditi suggerimenti
1
Gli Organi Collegiali
Indice
1
Nomina
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 1
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 2
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 3
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 4
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 5
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 6
Decadenza
-Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 7
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 8
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 9
Surroga
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 10
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 11
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 12
14.02.11
bozza - sono graditi suggerimenti
2
Il Consiglio di Circolo o di Istituto
Indice
2
Adunanze
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 13
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 14
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 15
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 16
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 17
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 18
Convocazione e seduta
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 19
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 20
Il Consiglio di Circolo o di Istituto
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 21
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 22
Convocazione
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 23
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 24
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 25
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 26
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14.02.11
bozza - sono graditi suggerimenti
3
Il Consiglio di Circolo o di Istituto
Indice
3
Presidente Compiti
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 27
Elezione
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 28
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 29
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 30
Il Piano dell’Offerta Formativa
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 31
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 32
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 33
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 34
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 35
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 36
La gestione contabile
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 37
Torna Indice 1
14.02.11
bozza - sono graditi suggerimenti
4
Il Consiglio di Circolo o di Istituto
Indice
4
Programma annuale e scadenze contabili
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 38
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 39
Pubblicità delle sedute
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 40
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 41
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 42
Pubblicità degli atti
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 43
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 44
Suggerimenti
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 45
Le Assemblee dei genitori
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 46
- Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 47
Torna Indice 1
14.02.11
bozza - sono graditi suggerimenti
5
Nomina del Consiglio di Circolo o di istituto
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 1
Nel nostro comprensivo da anni manca il Consiglio di Istituto. Mi è stato risposto che
trattandosi di uno degli istituti omnicomprensivi, che va dalle materne alle superiori,
manca questo organo collegiale perché mancano delle regole. Cosa devo fare?
La L. 97/94 introdusse gli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado. Poi, con i piani di dimensionamento del DPR 233/98 si arrivò a prevedere anche istituzioni
omnicomprensive come nel caso.
In effetti la CM 192/00 nel dettare le istruzioni per le elezioni richiama “le norme contenute nell'art.
3 dell'O.M. n. 277 del 17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/91 - le quali
disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi all'elezione del consiglio di circoloistituto, in presenza di modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione
dell'approvazione dei piani di dimensionamento. Per quanto attiene il periodo di transizione la CM
192/00 prevede: “Gli uffici competenti nomineranno nelle scuole istituite a decorrere dal 1
settembre 2000 il commissario per l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 9 del decreto
interministeriale 28.5.1975 fino all'insediamento del consiglio di circolo-istituto”. Ciò vale “anche
per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I° grado
funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000”. “Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi
sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3
del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà
soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo
Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla
corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti”. Non risultano precisazioni successive,
sicché occorrerebbe prospettare la questione a livello ministeriale.
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14.02.11
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6
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 2
Posso candidarmi nel consiglio di istituto se
sono già presidente in un’altra scuola?
L'incompatibilità è espressamente esclusa dall'art.
16 comma 3 dell'OM 215/91 che dichiara:"Gli
elettori suddetti che siano stati eletti in
rappresentanza di più componenti nello stesso
organo collegiale, devono optare per una delle
rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in
più consigli di circolo e di istituto anche se per la
stessa componente non deve presentare
opzione e fa parte di entrambi i consigli"
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14.02.11
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7
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 3
(Art. 14 e 16 OM 215/91 Art. 14 comma 7 DPR 275/99)
Un dipendente dell'ente locale fa parte del CdI da anni
ed è stato anche componente della giunta esecutiva.
Il nuovo Dirigente lo ha dichiarato l'ineleggibile. È
giusto? In caso di ineleggibilità tutti gli atti cui ha
partecipato andrebbero invalidati?
“Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio
presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e
passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il
corrispondente personale dello Stato.” Il caso non rientra
neanche nelle condizioni di ineleggibilità. Pertanto non
si pone questione di validità delle deliberazioni che
comunque divengono definitive “il quindicesimo giorno
dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola”.
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14.02.11
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8
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 4
(Art. 16 comma 3 OM 215/91)
Può un consigliere far parte anche del
Comitato Genitori?
Non vi sono incompatibilità.
Sono rappresentante di classe, consigliere e
membro del Comitato dei Genitori. Devo
dimettermi da una delle cariche?
Il caso non rientra tra le cause di incompatibilità e
non occorre rinunciare ad alcuna delle cariche.
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14.02.11
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9
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 5
Il presidente del consiglio di circolo è stato
eletto sindaco. Le due cariche sono
compatibili?
Le incompatibilità e condizioni di ineleggibilità non
contemplano il caso in questione.
Non sussistono preclusioni neanche per quanto
attiene il diritto di elettorato attivo e passivo
anche in considerazione dell’assoluta gratuità di
tale funzione
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14.02.11
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10
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 6
(Art. 16 OM 215/91)
Possono i rappresentanti in consiglio di istituto far parte di
un’associazione culturale senza fini di lucro che opera nei locali
scolastici, in orario extrascolastico?
Non v'è incompatibilità.
Il DSGA è membro del Consiglio di Istituto? Non vi sono incompatibilità?
Il DSGA non fa parte di diritto del consiglio di istituto (come invece nella Giunta
Esecutiva), ma potrebbe essere eletto nella componente ATA. Non ci sono
incompatibilità.
Un genitore marito di una insegnante può candidarsi in un Consiglio d'Istituto?
Giacché trattasi di un genitore di un alunno non c'è nessuna incompatibilità anche se
marito di una docente.
Anche i docenti o il personale ATA possono candidarsi per entrambe le componenti se
hanno figli a scuola.
Dovranno solo optare per una delle due cariche sono se eletti per entrambe le categorie.
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14.02.11
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11
Decadenza
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 7
(Artt. 6, 50, 53 OM 215/91 Artt. 35, 37 D.L.vo 297/94)
Una docente, membro del Consiglio di Istituto, è stata trasferita ma le liste sono
esaurite. Il Consiglio di Istituto è delegittimato, non essendo più composto dal
numero stabilito per legge? Si possono indire elezioni anticipatamente prima
della scadenza del mandato triennale? Ci sono norme che regolano la
questione o fa fede il regolamento del Consiglio di Istituto?
Il regolamento è davvero molto importante ma ha una funzione residuale per quanto tutto
non sia espressamente disciplinato dalle norme. Nel caso la questione è prevista e
regolata dalle norme che stabiliscono che gli organi collegiali possono funzionare
“anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza. Anzi “I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se
privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non
siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti. Insomma il Consiglio
di Istituto non è delegittimato. ma qualora vengano a cessare per qualsiasi causa
i membri degli organi collegiali di durata pluriennale si procede a sostituzione
attraverso la surrogazione, cioè si nominano i primi non eletti delle rispettive liste.
Qualora le liste siano esaurite, come nel caso, le stesse norme dispongono che si
procede ad elezioni suppletive che possono essere indette secondo i termini stabiliti
della circolare ministeriale. Ovviamente le elezioni coinvolgeranno solo la
componente da integrare e dureranno in carica sino allo scadere della durata
dell’organo.
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14.02.11
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12
Decadenza
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 8
(Artt. 16, 50, 53 OM 215/91 art. 38 Dlgs 297/94)
Noi genitori ci siamo dimessi in blocco dal Consiglio. Cosa accadrà?
Il Consiglio può deliberare purché i membri "in carica non siano inferiori a tre, in attesa
dell'insediamento dei nuovi eletti“ attraverso surroga ovvero a seguito di elezioni
suppletive. Tuttavia "Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso
in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (si dà
luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente
genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo
o istituto". Questo significa che senza la componente genitori il consiglio non può
funzionare. Ma le elezioni "per motivi di opportunità, debbono essere indette, di
norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste,
contestualmente alle elezioni annuali”. In caso di scioglimento del consiglio si
nominerà un commissario straordinario.
Si possono chiedere le dimissioni di un genitore dal CdI se si comporta
scorrettamente? Esistono riferimenti normativi?
Sono disciplinate le ipotesi di decadenza, di incompatibilità ed ineleggibilità, ed a
proposito della surrogazione è prevista la generica possibilità di un
membro "dimissionario" ma in assenza di diversa indicazione e disciplina deve
intendersi come esercizio di un legittimo diritto di scelta .
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14.02.11
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13
Decadenza
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 9
Se un rappresentante dei genitori in Consiglio d'Istituto
perde i requisiti a seguito della richiesta di nulla osta
del figlio ad altra scuola e non c’è la possibilità di
surroga per esaurimento delle relative liste, se è
passata la data indicata per il rinnovo delle
rappresentanze che succede?
Teoricamente dovrebbero essere indette le elezioni
suppletive ma essendo decorsi i termini previsti dalla
Circolare Ministeriale allora bisognerà attendere il
prossimo anno ed in questo il consiglio funzionerà con
una composizione incompleta.
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14.02.11
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14
Surroga dei Consiglieri
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 10
(Artt. 6, 10, 50, 53 OM 215/91 Artt. 35, 37 D.L.vo 297/94)
Se prima della scadenza del triennio una componente risulta incompleta a causa
della decadenza di alcuni consiglieri e le liste sono esaurite, il Consiglio di
Istituto può egualmente funzionare o devono indirsi le elezioni?
Gli organi collegiali sono validamente costituiti “anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”.
Anzi “I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri
cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in
attesa dell'insediamento dei nuovi eletti”.
Tuttavia “si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della
componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del
consiglio di circolo o istituto”
Se prima della scadenza del triennio vengono però a mancare dei consiglieri si procede
a sostituzione attraverso la surrogazione, cioè si nominano i primi non eletti delle
rispettive liste.
Qualora le liste siano esaurite, come nel caso, le norme indicate dispongono che si
procede ad elezioni suppletive che coinvolgeranno la sola componente da integrare
e, "In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del
periodo di durata dell'organo". Insomma il neoeletto esaurirà il suo mandato insieme
a tutti gli altri.
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14.02.11
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15
Surroga dei Consiglieri
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 11
(Artt. 52 e 53 OM 215/91)
Uno dei genitori in consiglio è dimissionario e la rispettiva lista si è esaurita con
impossibilità di surroga. Poiché i termini per l’indizione di nuove elezioni sono
scaduti, la componente resta incompleta, si pesca dalle altre liste della stessa
componente genitori o si deve procedere a nuove elezioni?
“I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa,
devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. (…) In caso di
impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive
liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti
mediante elezioni suppletive. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche
nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza,
si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della
componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del
consiglio di circolo o istituto. (… ) Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità,
debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo
all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”. Dunque in caso di
decadenza o dimissioni: 1) si procede a sostituzione dalla stessa lista (questo per
rispettare i rapporti di voto); 2) se la lista è esaurita occorre indire elezioni suppletive.
Giacché le elezioni avrebbero dovuto tenersi contestualmente a quelle annuali ed il
termine è già decorso, poiché il consiglio è validamente costituito “anche nel caso in
cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”, purché non
sia completamente esaurita la componente genitori il consiglio prosegue la sua
attività sino alle elezioni.
14.02.11
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16
Surroga dei Consiglieri
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 12
(Art. 53 OM 215/91)
La scuola ha indetto le elezioni suppletive per i genitori
perché una delle liste ha esaurito i suoi eletti e
manca al consiglio un membro di tale lista. L'altra
però ha ancora candidati. E’ corretto fare
egualmente nuove elezioni?
“In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione
suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può
ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere
ricoperti mediante elezioni suppletive”. Se un consigliere
decade scegliere da un'altra lista significa non rispettare
i rapporti espressi con il voto degli elettori.
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14.02.11
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17
Validità delle Adunanze e delle deliberazioni
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 13
(Art 37 comma 2 D.L.vo 297/94 Art. 14 comma 7 del DPR 275/99)
Se in CdI una delle componenti è incompleta per
perdita dei requisiti di uno dei membri in corso anno
e dopo la scadenza del termine per le suppletive, in
questo caso il numero legale come si calcola?
Sulla base dei componenti ancora in carica. Se in consiglio
sono 18 effettivi la metà più uno dei componenti in
carica. Quindi 18:2=9+1=10.
Chi decide in merito alle impugnazioni delle delibere
del Consiglio di circolo o di istituto?
Il consiglio stesso che delibera nei termini e modalità
stabilite
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14.02.11
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18
Validità delle Adunanze e delle deliberazioni
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 14
(Art. 396 D.L.vo 297/94, Art. 32 D.I. 44/01, Art. 16 del DPR 275/99,
Art. 37 D.L.vo 297/94)
Le decisioni del Consiglio di Istituto sono vincolanti oppure sono
solo indicazioni che il Dirigente Scolastico nell'ambito delle sue
funzioni può disattendere?
La funzione direttiva è diretta tra l'altro a: “curare l'esecuzione delle
deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di
circolo o di istituto”.
Il Dirigente “svolge l'attività negoziale
necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle
deliberazioni del Consiglio d'istituto” ed esercita le sue funzioni “nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali”. Se ne desume che
è tenuto a rispettare le delibere del Consiglio.
In caso di parità di voti in Consiglio di Istituto cosa succede?
L’unico voto prevalente in caso di parità è quello del presidente che in
pratica “vale doppio”.
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14.02.11
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19
Validità delle Adunanze e delle deliberazioni
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 15
(Art. 37 comma 2 Dlgs 297/94)
Il numero legale richiesto per la validità delle sedute del consiglio
di circolo o di istituto deve inderogabilmente essere la metà più
uno dei consiglieri eletti o può essere abbassato in caso di
assenze giustificate?
Per la validità delle riunioni del consiglio di circolo e di istituto è
richiesta dalle norme la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica. Né un regolamento interno potrebbe derogare
ad una norma generale. Del resto il consiglio di istituto può anche
essere costituito validamente senza qualcuna delle componenti ma
la regolarità del suo funzionamento presuppone per la validità delle
sue riunioni e deliberazioni che sia presente un congruo numero dei
componenti eletti, altrimenti la collegialità perderebbe significato.
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14.02.11
bozza - sono graditi suggerimenti
20
Validità delle Adunanze e delle deliberazioni
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 16
(Art. 37 D.L.vo 297/94 , Art. 13 CM 105/75)
Qual è il valore del voto degli astenuti in Consiglio?
"Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi". Chi si astiene
non dice né sì né no e quindi il suo voto non può essere computato nel "quorum". Dunque la
giurisprudenza per la maggior parte (ma non è un indirizzo unanime) assimila il voto dell'astenuto
a quello nullo e lo considera voto "non validamente espresso".
È normale che al primo punto dell'ordine del giorno della convocazione del C.d.C. sia scritto
"lettura ed approvazione dell'ultimo verbale del Consiglio di Circolo"? Non sarebbe più
giusto e corretto approvare e firmare il verbale a fine riunione, visto che per ogni punto c'è
una delibera? Nel caso alla successiva riunione ci fosse qualcuno che non è più d'accordo
su quanto deliberato, che succede?
Quella di approvare il verbale alla seduta successiva è una pratica consolidata ma presta il fianco a
critiche perché In effetti potrebbero trovarsi ad approvare il verbale consiglieri assenti alla
precedente seduta e viceversa.
La circostanza che l’ “affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal
consiglio stesso” deve avvenire “entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni”, fa
desumerne che il contenuto delle delibere è definitivo. Poiché “I verbali e tutti gli atti scritti
preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta” ciò confermerebbe l’impossibilità di un’approvazione
successiva.
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14.02.11
bozza - sono graditi suggerimenti
21
Validità delle Adunanze e delle deliberazioni
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 17
(Art. 13 CM 105/75 , D.L.vo 297/94)
Il verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto viene consegnato circa 10
giorni prima della successiva convocazione, è giusto?
“L'affissione all'albo (della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal
segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio)
deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta
del consiglio (...)” il che sarebbe impossibile in caso di approvazione
posticipata a meno di non scindere in due tempi l’approvazione delle
delibere da quella del verbale. Inserendo una norma all'interno del
regolamento di istituto che disciplini il caso possono risolversi i dubbi.
C'è una norma che impedisce che ai rappresentanti del Consiglio di
Circolo o di Istituto di stendere un verbale delle riunioni a cui
partecipano per darne informazione agli altri genitori?
Non c'è un espresso divieto ma l’obbligo di informazione è già adempiuto
attraverso l'affissione, in appositi spazi della scuola, delle deliberazioni del
consiglio di circolo o d'istituto.
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14.02.11
bozza - sono graditi suggerimenti
22
Validità delle Adunanze e delle deliberazioni
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 18
Poiché molto spesso le riunioni del consiglio vengono
fissate in orari incompatibile con gli impegni di
lavoro, sarebbe possibile beneficiare di permessi
retribuiti?
Purtroppo la questione dei permessi retribuiti per i genitori
che partecipano alle riunioni degli organi collegiali della
scuola attende ancora di essere disciplinata. Da recenti
indagini (in particolare il Progetto Ascolto) si è desunto
che "tra le cause della mancata partecipazione dei
genitori a scuola il 51,40% dei genitori indica la poca
influenza delle famiglie sulle decisioni da adottare, il
35,30% gli impegni lavorativi, il 29,85% la mancanza di
competenze su temi di carattere didattico e gestionale".
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14.02.11
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23
Convocazione e seduta
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 19
(Art. 37 comma 2 Dlgs 297/94 Art. 1 CM 105/75 Art. 14 comma 7
DPR 275/99)
Le convocazioni del consiglio di istituto, poiché si era agli inizi di
luglio, sono state inviate solo ai membri che avevano dato
conferma della loro presenza. Questo vizio di forma può ridurre
il quorum?
Il "vizio di forma" non abbassa il quorum costitutivo, per il quale occorre
la metà più uno dei componenti in carica ma si riflette sulla validità
della costituzione che, però, ai sensi può essere sanata dalla
affissione della convocazione all'albo. Cioè anche in mancanza di
lettera di convocazione, l'affissione della stessa all'albo regolarizza
la convocazione. In ogni caso è possibile impugnare i provvedimenti
adottati dalle istituzioni scolastiche ed il consiglio stesso delibererà
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14.02.11
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24
Convocazione e seduta
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 20
(Art. 14 comma 7 DPR 275/99 Artt. 1, 11, 13 CM 107/75 Art.2 lett. 2 DI 28 maggio 1975)
Durante il Consiglio convocato per deliberare il conto consuntivo è venuto meno il numero
legale e la seduta è stata sospesa ma non aggiornata. Il giorno dopo è stata consegnata
una “nuova” convocazione “straordinaria” stabilita dopo appena 3 giorni. L’atto di
convocazione non è firmato dal Presidente, non tutti i consiglieri l’hanno ricevuto secondo
le modalità previste dal regolamento e non è stata affisso all’albo. Inoltre l’ordine del
giorno è stato modificato e non sono decorsi gli 8 giorni previsti per la redazione del
verbale della seduta. Si possono impugnare le delibere?
“I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di
disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della
loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel
termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi
a seguito della decisione sul reclamo". In pratica è il consiglio stesso che dovrebbe pronunciarsi in
merito. Le questioni relative alla validità delle delibere di approvazione del conto consuntivo
implicano comunque le conseguenze previste dall'art. 18 del DI 44/01 . La "sospensione" per
mancanza del numero legale avrebbe dovuto anche implicare la conseguente "riconvocazione"
che poteva essere effettuata anche ad horas nel corso della stessa seduta. I termini di preavviso
operano di massima e quindi non sono vincolanti. Invece avrebbe dovuto rispettarsi il vostro
regolamento che prevedeva la sottoscrizione dell'avviso. Così come non può difettare né la previa
affissione all'albo né la sottoscrizione della convocazione da parte del presidente. Il termine di
"otto giorni" è un termine massimo finale. La norma dice "entro". Se la seduta è stata sospesa e
ripresa potrebbe giustificarsi la mancanza del verbale. Ma una prosecuzione della seduta
impedisce l’inserimento di nuovi argomenti all’ordine del giorno. Altrimenti si tratta di nuova
convocazione.
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14.02.11
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25
Il Consiglio di Circolo o di Istituto
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 21
(Art. 396 D.L.vo 297/94 Art. 25 D.lgs 59/98)
Se manca il Dirigente si può tenere il Consiglio di Istituto? Può il
Dirigente essere sostituito dal vicario in caso di assenza? E
quest'ultimo può votare?
Non c'è una norma ad hoc. Il Dirigente è un "membro di diritto” con
precise responsabilità e ciò rende difficile ipotizzare un consiglio in
sua assenza. Il Dirigente è chiamato a: "curare l'esecuzione delle
deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di
circolo o di istituto” perciò la sua presenza è imprescindibile. Questi
può avvalersi “di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti”. Dunque il delegato a partecipare avrà
pieno diritto di voto.
Il Dirigente Scolastico vota nel Consiglio di istituto?
Il Dirigente Scolastico è un consigliere come gli altri anche se membro
di diritto, perciò vota ed il suo voto ha lo stesso valore degli altri.
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14.02.11
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26
Il Consiglio di Circolo o di Istituto
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 22
(Art. 8 comma 3 Dlgs 297/94)
Che tipo di responsabilità giuridico-amministrativa hanno i consiglieri?
Responsabilità in particolare alla materia contabile, ove soltanto è limitata la
capacità degli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età. Tuttavia
l'attività del consiglio non è diretta alla materiale redazione dei documenti
contabili che sono invece predisposti dal Dirigente e dal DSGA.
Qual è il grado di libertà d'azione per un consigliere nelle proposte e nelle
iniziative per coinvolgere tutti i genitori?
Le prerogative dei consiglieri sono disciplinate in primo luogo dalle norme. Ma
nel determinare il grado di libertà di azione è fondamentale il regolamento di
istituto. Considerati gli ampi poteri di iniziativa del consiglio di istituto è
possibile portarvi le proposte dei genitori. Lo strumento maggiore di
coinvolgimento è l’assemblea. Inoltre il DPR 275/99 ha riconosciuto una
grande possibilità ai genitori di contribuire all’offerta formativa.
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14.02.11
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27
Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 23
(Art. 13 CM 105/75)
L’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio d'Istituto prevede dopo
l'insediamento, le elezioni del presidente, la "lettura e approvazione verbale
seduta precedente". Dato che nessuno di noi era presente alla riunione
precedente, dovremmo astenerci? Il verbale dovrebbe comunque essere
approvato lo stesso con i voti degli altri?
Quella della redazione successiva del verbale è una pratica diffusa ma che si presta a
critiche, vuoi per la diversa composizione vuoi per le esigenze legate alla pubblicità
che non appaiono superate dalla circostanza che è solo il testo della delibera che
deve essere reso pubblico. Infatti l’affissione all’albo della copia integrale sottoscritta e autenticata - del testo delle deliberazioni deve avvenire entro otto giorni
dalla seduta e deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Dunque per il
contenuto delle delibere non può essere ammessa approvazione successiva.
Ma negli stessi termini anche il verbale va depositato per l’opportuna visione. Questo
confermerebbe l’impossibilità di un’approvazione successiva. Tuttavia il Consiglio di
Stato si è espresso favorevolmente rispetto alla possibilità di lettura ed approvazione
alla seduta successiva. Per quanto sarebbe corretta un'astensione ciò potrebbe però
determinare poi la mancata approvazione del verbale
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14.02.11
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28
Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 24
(Artt. 48, 50 OM 215/91)
La prima convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla
proclamazione degli eletti o il Dirigente deve solo provvedere
entro questo termine convocazione solo alla convocazione?
Prima di allora può essere convocato il precedente consiglio?
L'uso del termine "convocazione" contrapposto a quello di "seduta"
lascia desumere che il dirigente entro il 20° giorno dalla
proclamazione debba solo disporre la convocazione.
Inoltre, nonostante l’avvenuta proclamazione dei i nuovi eletti, “Il
consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio
resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo”
Questo fa concludere che fino all'insediamento del nuovo consiglio,
il dirigente possa, per quanto appaia poco opportuno, convocare
quello “scaduto”.
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14.02.11
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29
Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 25
(Art. 48 dell’OM 215/91 Art. 9 CM 105/75)
Chi convoca, stabilisce l’ordine del giorno, presiede e dirige la
prima riunione del Consiglio di Circolo o di Istituto prima della
elezione del presidente?
La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta
dal Dirigente. “Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal
direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei
genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente”. Se ne
desume che: 1) il Dirigente Scolastico convoca la prima seduta e
pertanto di essa decide l'ordine del giorno; 2) il DS presiede la
seduta; 3) se prioritaria è la preliminare la nomina delle cariche “nel
corso della prima seduta”, tale espressione non lascia desumere
con certezza che essa debba essere dedicata esclusivamente a tale
fine ma che possa discutersi anche di altri argomenti. Sarebbe
opportuno che i regolamenti disciplinassero tale ipotesi.
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14.02.11
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30
Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 26
(Artt. 37 e 40 D.lgs 297/94 Art. 14 comma 7 DPR 275/99)
Il presidente ha dato le dimissioni. Il nostro regolamento prevede che le
dimissioni devono essere accettate dal consiglio con apposita
votazione. Il presidente allora ha convocato personalmente il consiglio
il quale ha accettato le dimissioni. Il Dirigente però ha chiesto al
vicepresidente di riconvocarlo sostenendo l'invalidità della precedente
seduta ritenendo applicabile la Legge 8 giugno 1990, n. 142 art 37-bis.
Quali sono i riferimenti normativi certi?
Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono disciplinati da proprie
norme che non prevedono espressamente il caso di "dimissioni" ma solo di
"cessazione
dalla
carica"
per
qualsiasi
causa
ovvero
di
decadenza, prevedendo la "surrogazione".
Sebbene dimissionario il presidente era evidentemente ancora in carica e ad
ogni buon conto la convocazione da parte del dirigente è prevista solo per
la prima seduta (art. 48 OM 215/91).
L’invalidità delle deliberazioni è legata soprattutto alla regolarità della
costituzione. Inoltre “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche…,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola”.
14.02.11
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31
Compiti del Presidente
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 27
(Art. 42 del D.L.vo 297/94 Art. 2 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975)
Il Presidente in Consiglio d'Istituto può sospendere la seduta e rinviare
per ragioni di opportunità la trattazione di un argomento all’ordine del
giorno?
I poteri di sospensione della seduta riconosciuti al presidente riguardano
essenzialmente la tutela dell'ordine pubblico (ad esempio se non è possibile
l'ordinato proseguimento della seduta può sospenderla ed ordinarne la
prosecuzione non pubblica). Egli dirige la seduta ma deve rispettare il
principio democratico della collegialità.
Il Presidente del Consiglio di Istituto può utilizzare carta intestata della
scuola per effettuare comunicazioni nella sua qualità ai consiglieri, ai
rappresentanti o ad altri presidenti?
Il presidente del consiglio di Istituto "a) convoca e presiede il consiglio; b) affida
le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso; c)
autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario
del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate."
Giacché il suo è un incarico rappresentativo elettivo istituzionale, per
l’utilizzo di carta intestata, salvo il caso di iniziative deliberate dal Consiglio
stesso, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
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14.02.11
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32
Elezione del Presidente
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 28
A seguito delle dimissioni del presidente del consiglio d'istituto il vice
presidente ne assume la carica a tutti gli effetti oppure si devono
effettuare nuove elezioni?
Il consiglio eleggerà nel proprio seno un nuovo presidente. Se il presidente ha
rassegnato le dimissioni solo per la carica e non dalla qualità di consigliere,
non si pone la necessità di surroga o eventuali suppletive. La nomina del
vicepresidente, prevista dall'art. 8 del D.L.vo 297/94 nonché dall'art. 10
della CM 105/75 (non invece dall'OM 215/91 che all'art. 49 prevede, ove
non sia presente il presidente, la sostituzione con il consigliere più anziano)
ha evidentemente lo scopo di supplire ai casi di temporanea assenza o
impedimento del presidente e non ha effetto automatico di "nomina
successiva". Lo si trova espresso chiaramente al comma 6 dell'art. 25 del
D.l.vo 297/94 a proposito del CNPI. Affinché il vicepresidente diventi
presidente è necessaria la volontà dell'organo collegiale... a meno che il
regolamento non abbia disposto in merito prevedendo l'automatica nomina
del vicepresidente.
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14.02.11
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33
Elezione del Presidente
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 29
(Artt. 35, 37, 38, 40 D.lgs 297/94 Artt. 48, 50, 51 e 53 OM 215/91 Art. 14 DPR 275/99)
Il presidente ha dato le dimissioni. Il nostro regolamento prevede che esse devono
essere accettate dal consiglio. Il Dirigente allora ha convocato personalmente il
consiglio il quale accetta le dimissioni. Ora il Dirigente chiede al vicepresidente
di riconvocarlo sostenendo l'invalidità della precedente seduta ritenendo
applicabile la Legge 8 giugno 1990, n. 142 art 37-bis. Quali sono i riferimenti
normativi certi?
Nonostante "l'autonomia" delle istituzioni scolastiche certo ad esse non possono
estendersi disposizioni destinate a disciplinare organismi diversi. Gli organi collegiali
della scuola sono infatti normati da altre disposizioni che non disciplinano i casi di
"dimissioni" ma di "cessazione dalla carica" per qualsiasi causa ovvero di
decadenza, prevedendo la "surrogazione“ per cui il consiglio non decade ma continua
a funzionare. Sebbene dimissionario il presidente era evidentemente ancora in carica
e ad ogni buon conto la convocazione da parte del dirigente è prevista solo per la
prima seduta. I casi di invalidità delle deliberazioni sono legati soprattutto alla validità
della costituzione. Inoltre “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche…,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo
della scuola.”. Infine, per tutto quanto non previsto dalle norme sono i regolamenti
della scuola che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali,
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14.02.11
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34
Elezione del Presidente
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 30
(Art. 8 D.L.vo 297/94 Art. 10 C.M. 105/75 Art. 49 OM 215/91)
Per l’elezione del Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto
votano solo i genitori?
Il presidente del Consiglio di Circolo e di Istituto presiede l'intero
consiglio e come tale deve essere riconosciuto da tutte le
componenti. "Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno
dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti"; "Nella prima seduta il consiglio è
presieduto dal preside o dal direttore didattico ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio
presidente"; “Il consiglio di circolo o di istituto … è presieduto da
uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni”.
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14.02.11
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35
Il Piano dell’Offerta Formativa
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 31
(DPR 275/99)
È obbligatoria la costituzione della commissione POF? Chi la istituisce?
Non è prevista espressamente. Essa rientra tra le naturali esigenze organizzative in
quanto fase preparatoria del lavoro del collegio. Come tale è disposta dal Dirigente.
Poiché “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue
componenti, il Piano dell'offerta formativa.(…)” il Consiglio di istituto può proporre
l’istituzione di Commissioni miste, aperte anche alla partecipazione dei genitori.
A chi compete approvare il POF?
“Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei
genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal
consiglio di circolo o di istituto”. Dunque il consiglio definisce gli indirizzi e le scelte di
gestione del amministrazione, il collegio lo elabora tenendo presenti pareri e proposte
delle associazioni e degli organismi di partecipazione dei genitori ed il consiglio infine
lo adotta.
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14.02.11
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36
Il Piano dell’Offerta Formativa
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 32
(DPR 275/99)
Come i genitori possono contribuire nella definizione degli indirizzi generali del POF?
Condividendo un regolamento di istituto che riconosca e disciplini le varie forme di partecipazione,
favorendo per esempio la costituzione di un comitato genitori, che è uno strumento di
collegamento indispensabile all’interno della scuola. Occorre quindi poi che l’istituzione scolastica,
ed ogni presidente, preliminarmente provvedano a rilevare i bisogni in base ai quali determinare
gli “ indirizzi generali per le attività della scuola”. Può essere d’esempio e costituire un prototipo
l’indagine dell’IRSSAE del Veneto sulla quale poi sono stati modulati altri questionari sulla
partecipazione. Sarebbe opportuno reiterare questa esperienza di monitoraggio ad ogni inizio
anno ed alla fine quale verifica, possibilmente costituendo all’interno del comitato dei gruppi di
lavoro che se ne occupino. Sulla base dei dati raccolta si può dare risposta alle esigenze
manifestate portando queste istanze in consiglio di istituto. Per definizione il POF “esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa” e l’attività progettuale è di
competenza dei docenti. Pertanto alla preliminare fase di monitoraggio per il rilevamento dei
bisogni deve seguire poi quella progettuale elaborata sui dati emersi attraverso un lavoro di
condivisione. Una sede idonea può essere quella delle “commissioni miste”.
Vorremmo istituire una commissione mista per il POF e l’autovalutazione di istituto, come fare?
E’ auspicabile che il regolamento di istituto preveda che il collegio dei docenti, chiamato ad elaborare il
POF, istituisca commissioni aperte alle altre componenti della scuola indicando anche criteri e
modalità per la presentazione dei progetti e le procedure di autovalutazione. La sede per la
definizione del regolamento è il Consiglio di Istituto
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14.02.11
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37
Il Piano dell’Offerta Formativa
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 33
(Art. 3, 16 DPR 275/99)
Mi piacerebbe introdurre un progetto di alfabetizzazione, ma mi è stato detto che
non è competenza del consiglio formulare proposte, suggerimenti e indirizzi di
carattere didattico per il POF, ma solo di carattere amministrativo.
Le norme riconoscono piena competenza al consiglio nell’elaborazione del POF ed
anche l’opportunità ai genitori di contribuire attivamente nella proposta nel rispetto
delle competenze. Il POF è predisposto dalla scuola “con la partecipazione di tutte le
sue componenti” ed “è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei
genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”. Proporre non significa
elaborare ed attuare praticamente.
Quale iniziativa possiamo proporre e condividere per la realizzazione di un
collegamento?
Un ottimo strumento è la predisposizione e condivisione di una scheda che contenga
alcuni dati identificativi relativi alla scuola ed ai soggetti coinvolti e che possa anche
essere significativa del livello di partecipazione ivi realizzato, al fine della costituzione
di un’anagrafe della presenza dei genitori nei Consigli di Circolo e di Istituto e nei
Comitati Genitori del comprensorio.
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14.02.11
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38
Il Piano dell’Offerta Formativa
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 34
(DPR 275/99)
I genitori possono presentare un progetto da inserire nel POF? Cosa è
possibile fare per favorire la formazione l’informazione e la
partecipazione e creare un collegamento con le altre scuole del
territorio?
Certo. Rientra nelle prerogative riconosciute. Per il progetto si segnala Genitori
a Scuola Investire in Formazione e Informazione
Possono i genitori esprimere opinioni e sottoporre proposte riguardo al
Piano dell’Offerta Formativa?
Certamente. Il POF è predisposto dalla scuola “con la partecipazione di tutte le
sue componenti”. Esso “è elaborato dal collegio dei docenti” sulla base di
indirizzi “definiti dal consiglio di circolo o di istituto” tendendo altresì conto
delle istanze del territorio nonché “delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori”. Per riscontrare il
gradimento dei genitori andrebbero attivate delle procedure di monitoraggio
così come previsto dalla Carta dei Servizi Scolastici (DPCM 7 giugno 1995).
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14.02.11
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39
Il Piano dell’Offerta Formativa
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 35
(Art. 2 D.I. 44/01)
Quando si inserisce un progetto nel POF è necessario prevedere ed indicare anticipatamente
le risorse economiche necessarie a finanziarlo?
“Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con
le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della
gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma
6, e quelli del precedente esercizio finanziario”. Dunque le risorse della scuola devono essere
destinate in maniera coerente al POF. “Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e
predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una
scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito
denominato “direttore”, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere
realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve
essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e
le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare
queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella
competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di
riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo”. Quindi ad ogni progetto inserito
nel POF, e coerentemente nel programma, va allegata la scheda illustrativa dove deve essere
indicata tra l'altro la fonte del finanziamento.
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14.02.11
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40
Il Piano dell’Offerta Formativa
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 36
(DPR 275/99 Art. 6 D.I. 44/01 )
Il POF è stato disatteso in gran parte, molte delle attività previste e delle
uscite programmate non sono state realizzate. Come genitore posso chiedere
al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto le motivazioni del mancato
rispetto di quanto offerto nel POF? In base a quale normativa?
Non è prevista espressamente una fase di verifica del POF ma la verifica e modifica del
Programma annuale. Sussiste sicuramente un interesse in quanto genitore e
destinatario dell’offerta, ai sensi della L 241/90, a chiedere spiegazioni. Il POF poi, in
quanto "adottato dal consiglio di circolo o di istituto" è sottoposto allo stesso regime di
pubblicità degli atti dell'art. 43 del D.L.vo 297/94 con l’osservanza delle "disposizioni
in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n.
241".
Quali sono i termini temporali della presentazione delle proposte dei genitori per
l’elaborazione del P.O.F.?
Non sono previste specifiche scadenze temporali ma poiché esso va consegnato alle
famiglie “all’atto dell’iscrizione” le proposte dovrebbero essere presentate prima della
fine dell’anno scolastico per il successivo.
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14.02.11
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41
La gestione contabile
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 37
(Artt. 32-35 DI 44/01)
È vero che il Dirigente Scolastico per spese inferiori a 2000 EUR
ha capacità negoziale (anche in materia contrattuale) autonoma
contro e/o indipendentemente dalla volontà del Consiglio?
Il dirigente ha capacità negoziale "nel rispetto delle deliberazioni del
consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33". "Per la attività di
contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore
complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite
preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti
altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente
titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa
comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente
interpellate." L'attività svolta secondo deve rispettare i caratteri di
pubblicità disciplinati (ad ese. messa a disposizione dei contratti
nella seduta successiva, affissione all'albo, diritto di accesso).
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14.02.11
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42
Programma annuale e scadenze contabili
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 38
(Art. 2, 18 DI 44/01)
Poiché prevede il Programma annuale deve essere approvato entro il 15
dicembre anche senza il parere dei revisori, quest’ultimo è vincolante
o no?
Il programma annuale può essere approvato senza il parere del revisore dei
conti, entro il 15 dicembre. Dunque esso non è obbligatorio se approvato
nel termine ordinatorio. Tuttavia in caso di "esercizio provvisorio" e di
approvazione nel termine perentorio del 14 febbraio dovremmo concludere
(giacché la norma nulla prevede) che esso dovrebbe già essere acquisito.
Nulla è precisato in merito alla sua vincolanza. Invece per il conto
consuntivo è necessario il pregresso parere favorevole dei revisori. Inoltre
in caso di approvazione del consiglio difforme da tale parere occorre che
esso sia “entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti
gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere,
nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di competenza".
Qual il termine perentorio per l’approvazione del programma annuale?
Il 14 febbraio
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14.02.11
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43
Programma annuale e scadenze contabili
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 39
(Art.2, 6 DI 44/01)
È stato convocato per il 2 luglio il CdI e tra gli argomenti all’Ordine del Giorno è
inserito: verifica e modifica del Programma annuale. Sono rispettati i termini?
La scadenza per la verifica del programma annuale è il 30 giugno.
Al 3 luglio ancora non si provveduto alla verifica del programma, il termine del 30
giugno è da ritenersi ordinatorio o perentorio? Nell’ordine del giorno da
predisporre occorre distinguere i due punti: 1. Verifica disponibilità finanziarie
2. Stato di attuazione del programma annuale oppure è sufficiente un punto
unico: Verifiche e modifiche al programma?
Il “termine perentorio” contraddistingue una attività, un atto che deve essere
necessariamente compiuto entro il termine stesso altrimenti risulta inutile (inutiliter
dato) con conseguente applicazione di sanzioni o comunque effetti sfavorevoli. E'
dunque un termine di decadenza. Per il “termine ordinatorio”, invece, non sono
previste sanzioni o effetti sfavorevoli avendo la semplice funzione di ‘ordinare’
un’attività ed il cui mancato rispetto non comporta decadenze. Il termine del 30
giugno potrebbe qualificarsi come ordinatorio,dal momento che non vi sono previste
conseguenze per il mancato rispetto. Ciò anche perché l’esercizio finanziario termina
il 31 dicembre (art. 2). Tanto che il comma 5afferma che soltanto: " Durante l'ultimo
mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al
programma, salvo casi eccezionali da motivare.". Ritengo sufficiente l’indicazione di
un solo punto.
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14.02.11
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44
Pubblicità delle sedute
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 40
(Art. 42 del D.L.vo 297/94)
Per partecipare alle sedute del Consiglio d'Istituto occorre preavvisare il
dirigente? Cosa avviene se si parla di persone e sono presenti degli
spettatori?
“Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori
delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli
circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142”. “Il consiglio di
circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di
ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla
capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad
assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle
riunioni”. Dunque per le modalità di ammissione e comunicazione delle
riunioni bisogna sapere cosa prevede il regolamento di istituto. Se manca
una norma specifica occorre proporre un'integrazione del regolamento ma
intanto se le persone che chiedono di partecipare sono numerose
potrebbero sorgere problemi se i locali nono sono sufficientemente capienti.
Il presidente, che dirige la seduta, può chiedere al pubblico di allontanarsi.
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14.02.11
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45
Pubblicità delle sedute
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 41
(Art. 42 del D.L.vo 297/94)
Ho chiesto al Dirigente di poter assistere alle riunioni del Consiglio d'Istituto. Nessuna risposta
mi è pervenuta ed il Consiglio si è tenuto senza preavviso in bacheca. Ho scritto al
Dirigente per conoscere le motivazioni senza risposta. La partecipazione alle sedute non è
disciplinata dal regolamento di istituto. Il comportamento del dirigente configura
omissione di atti d'ufficio ai sensi dell’art. 328 c.p.?
L'ipotesi di rifiuto dell’art. 328 c.p. si realizza per un atto indebitamente rifiutato che deve essere
compiuto senza ritardo per "ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o
sanità". Quella di omissione ove entro 30 giorni da una diffida l’atto non sia compiuto né siano
esposte le ragioni del ritardo. Configurabile è nel caso l’ipotesi del "silenzio rifiuto" prevista dalla L
241/90 che prevede il ricorso ai rimedi amministrativi indicati dalla stessa legge e dal successivo
DPR 184/06 . Viste le molteplici irregolarità: - mancanza di regolamento; - mancanza di disciplina
per quanto riguarda la partecipazione alle sedute; - mancanza di adeguata pubblicità dell'avviso
(che viola anche la CM 105/75) potrebbe segnalarsi la circostanza all'USR che in virtù del DPR
17/09 è chiamato a svolgere compiti di vigilanza.
I genitori della commissione mensa possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto?
Esiste una norma in proposito?
La partecipazione alle sedute del consiglio di circolo e di istituto è disciplinata dalla legge ((Art. 42 del
D.L.vo 297/94) e dal regolamento di istituto. In quanto elettori, ove non altrimenti previsto, i
genitori possono chiedere di essere ammessi
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14.02.11
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Pubblicità delle sedute
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 42
(Art. 1 comma 3 CM 105/75 Art. 42 del D.L.vo 297/94 Art. 10 comma 3 lettera a) Dlgs 297/94)
I membri della Commissione Mensa hanno chiesto di partecipare alla riunione del Consiglio di
Istituto giacché si discute di argomenti di interesse comune ma il Dirigente ha ribadito che
la convocazione, indirizzata anche ai Genitori della Commissione Mensa ed affissa all'albo
della scuola, va consegnata solo ai Consiglieri. È regolare? I genitori della Commissione
mensa possono comunque partecipare?
"La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e
mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è
adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale". Pertanto la
convocazione in forma scritta va inviata ai "singoli membri del consiglio", mentre
per l'adempimento della convocazione è sufficiente l'affissione all'albo. Pertanto se la
convocazione all'albo comprende la commissione mensa, essa è formalmente invitata.
Al nostro ultimo Consiglio di Istituto hanno partecipato parecchi genitori. Il Presidente ha
informato loro di rimanere in qualità di uditori salvo concedere loro la parola in virtù delle
sue prerogative se pertinente ai punti in discussione, ma il Dirigente ed alcuni docenti si
sono opposti sostenendo che non esiste normativa che legittimi il Presidente a riguardo. È
vero?
"Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a
chi presiede le riunioni del consiglio comunale“. I compiti di presidenza sono strettamente
connessi a quelli di direzione. Deliberando il regolamento ogni problema è risolto nel totale
rispetto della legge.
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14.02.11
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Pubblicità degli atti
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 43
(Art. 43 D.L.vo 297/94 Art. 2 comma 9 D.I. 44/01)
In qualità di genitore o di rappresentante di classe, posso richiedere i
verbali dei consigli poiché non sono pubblicati all'albo?
Certamente. "Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in
apposito albo della scuola". L’unico limite riguarda gli atti concernenti
singole persone. In ogni caso “Si osservano inoltre le disposizioni in materia
di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n.
241”. Questo significa: 1) i verbali devono essere pubblicati all’albo; 2) la
qualità di genitore e gli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti del
consiglio sono motivazioni sufficienti per fare istanza di accesso ai sensi
della L 241/90. Bisogna motivare la domanda. Inoltre qualora si volesse
estrarre copia è preferibile dichiarare espressamente di assumersi i relativi
costi (come previsto dalla L 241/90).
I documenti contabili come il Programma Annuale sono atti pubblici?
Certo. “Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici
giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB
dell'istituzione medesima”.
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14.02.11
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48
Pubblicità degli atti
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 44
(Art. 43 D.L.vo 297/94 Art. 2 comma 9 D.I. 44/01)
Insieme ad altre rappresentanti appena elette abbiamo chiesto notizie sul
regolamento di istituto e del POF che non sono neanche esposti
all’albo! Abbiamo altresì chiesto se a nostre spese potevamo farne
delle fotocopie e ci è stato negato. Possiamo chiedere l’intervento del
Consiglio di Istituto?
È un'ottima idea coinvolgere il Consiglio di Istituto giacché è l'organo chiamato
ad adottare tali documenti. Il regolamento è un documento pubblico al pari
di tutti gli atti del Consiglio di istituto. “Gli atti del consiglio di circolo o di
istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Inoltre non sono
soggetti a pubblicazione all'albo solo gli atti concernenti singole persone,
salvo contraria richiesta dell'interessato. In ogni caso. Si osservano inoltre
le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla
legge 7 agosto 1990 n. 241”.
La L 241/90 ed il successivo DPR 184/06 disciplinano l’accesso e le
conseguenze in caso di rifiuto. A maggior ragione ciò vale per il POF per il
quale l'art. 3 comma 5 del DPR 275/99 stabilisce che “è reso pubblico e
consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione”.
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14.02.11
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49
Suggerimenti
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 45
Vorrei costruire una rete di presidenti dei consigli di circolo e di istituto per
condividere comuni problematiche, ma la grossa difficoltà è raggiungere i
genitori poiché per questioni di privacy le scuole non mi conferiscono nessun
tipo di dati. Cosa si può fare?
L’idea è ottima. Purtroppo, nonostante il ruolo istituzionale svolto, non esiste una banca
dati pubblica dei presidenti dei consigli di circolo/istituto e dei comitati genitori che
faciliti il compito.
Sebbene i nominativi degli eletti siano pubblici come previsto dall’art. 45 dell’OM 215/91
non lo sono altrettanto i loro recapiti. Si può ipotizzare una norma di regolamento che
preveda per tutti gli eletti un'autorizzazione preventiva al trattamento dei dati
personali per gli scopi istituzionali connessi al loro incarico, ma anche questa è
una opportunità che va concretizzata.
Allo stato attuale la concreta possibilità per promuovere un incontro e contattare i
presidenti presuppone un impegno diretto e richiedere preliminarmente
la ricognizione delle scuole da contattare (magari inserite in un foglio xls con tutti i
dati reperibili, per un ambito territoriale definito). Può essere d'aiuto l'anagrafica del
Ministero. Successivamente si può contattare direttamente le scuole o
telefonicamente ovvero anche via mail, spiegando l'iniziativa, rilasciando i propri dati
e chiedendo che siano trasferiti ai presidenti.
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14.02.11
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50
Le Assemblee dei genitori
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 46
(Art. 15 del D.L.vo 297/94)
Con quanto anticipo deve essere richiesta un’assemblea al dirigente?
Non sono previsti termini. Bisognerà verificare cosa previsto dal regolamento di istituto
e/o comunque effettuare una valutazione di carattere pratico, richiedendola con un
congruo anticipo se si vuole ottenere un'idonea informazione.
Il Dirigente Scolastico può respingere la richiesta di convocazione dell’assemblea
dei genitori?
Essa non può essere negata purché venga richiesta con le formalità previste dalle norme
e dal regolamento.
Si può tenere un’assemblea dei genitori fuori dai locali scolastici? In tal caso
dovremmo comunque informare il dirigente?
“Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di
svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il
direttore didattico o preside”. Ciò lascia intendere che esse possano tenersi anche
fuori dai suddetti locali. Dovrebbe altresì desumersi che solo in tal caso via sia
obbligo di previa informazione del dirigente, tuttavia è buona norma portarlo a
conoscenza di un’assemblea ove si trattano i problemi della scuola
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14.02.11
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51
Le Assemblee dei genitori
Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 47
(Artt. 13 e 15 D.L.vo 297/94)
La nostra scuola non dispone di locali adeguati per un’assemblea plenaria. In un primo
momento abbiamo le assemblee dividendoci in due gruppi. Successivamente alla nostra
insistenza per un’assemblea plenaria, ci fu risposto che potevamo svolgerla in locali
esterni alla scuola ma sopportando l’onere economico. A chi spetta pagare?
Il diritto di assemblea nelle sue modalità concrete di esercizio deve contemperare le esigenze legate
al numero ed alla disponibilità dei locali. Per le assemblee studentesche la CM 312/79 ha stabilito
che ove le scuole non dispongano "per le assemblee di istituto, di locali sufficientemente capienti",
"- e sempreché gli studenti non intendano svolgere assemblee per classi parallele - potranno
essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli
eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico
del bilancio della scuola (...)".
La circostanza che l'uso di altri locali per lo svolgimento di assemblee non debba importare oneri
economici per i bilanci delle scuole è stata ribadita in una Nota del 30 gennaio 2001.
Ci è stato detto che fuori dai locali scolastici si potevano svolgere per legge soltanto 4
assemblee all'anno è così?
Ciò vale per le assemblee studentesche per le quali è previsto che:
- nell'orario di lezione può tenersi una assemblea di istituto al mese della durata di 2 ore;
- fuori dell'orario delle lezioni può tenersi un'altra assemblea mensile.
Nell'ambito delle sole assemblee di istituto che si svolgono durante l'orario scolastico ed in numero
non superiore a quattro può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali,
culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire
nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
Dunque il limite di quattro è relativo a questa specifica ipotesi.
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14.02.11
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52
Il Consiglio di Circolo o di Istituto
Approfondimenti per la risoluzione di questioni
pratiche
Grazie per
l’attenzione
Cinzia Olivieri [email protected]
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html
14.02.11
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