Approfondimenti per il Presidente del Consiglio di Circolo
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Approfondimenti per il Presidente del Consiglio di Circolo
Gli Organismi di Partecipazione nella scuola Il Consiglio di Circolo o di Istituto Guida per il presidente Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche A cura di Cinzia Olivieri 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 1 Gli Organi Collegiali Indice 1 Nomina - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 1 Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 2 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 3 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 4 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 5 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 6 Decadenza -Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 7 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 8 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 9 Surroga - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 10 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 11 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 12 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 2 Il Consiglio di Circolo o di Istituto Indice 2 Adunanze - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 13 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 14 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 15 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 16 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 17 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 18 Convocazione e seduta - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 19 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 20 Il Consiglio di Circolo o di Istituto - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 21 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 22 Convocazione - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 23 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 24 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 25 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 26 Torna a indice 1 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 3 Il Consiglio di Circolo o di Istituto Indice 3 Presidente Compiti - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 27 Elezione - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 28 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 29 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 30 Il Piano dell’Offerta Formativa - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 31 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 32 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 33 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 34 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 35 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 36 La gestione contabile - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 37 Torna Indice 1 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 4 Il Consiglio di Circolo o di Istituto Indice 4 Programma annuale e scadenze contabili - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 38 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 39 Pubblicità delle sedute - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 40 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 41 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 42 Pubblicità degli atti - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 43 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 44 Suggerimenti - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 45 Le Assemblee dei genitori - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 46 - Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 47 Torna Indice 1 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 5 Nomina del Consiglio di Circolo o di istituto Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 1 Nel nostro comprensivo da anni manca il Consiglio di Istituto. Mi è stato risposto che trattandosi di uno degli istituti omnicomprensivi, che va dalle materne alle superiori, manca questo organo collegiale perché mancano delle regole. Cosa devo fare? La L. 97/94 introdusse gli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Poi, con i piani di dimensionamento del DPR 233/98 si arrivò a prevedere anche istituzioni omnicomprensive come nel caso. In effetti la CM 192/00 nel dettare le istruzioni per le elezioni richiama “le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M. n. 277 del 17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/91 - le quali disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi all'elezione del consiglio di circoloistituto, in presenza di modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento. Per quanto attiene il periodo di transizione la CM 192/00 prevede: “Gli uffici competenti nomineranno nelle scuole istituite a decorrere dal 1 settembre 2000 il commissario per l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28.5.1975 fino all'insediamento del consiglio di circolo-istituto”. Ciò vale “anche per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I° grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000”. “Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti”. Non risultano precisazioni successive, sicché occorrerebbe prospettare la questione a livello ministeriale. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 6 Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 2 Posso candidarmi nel consiglio di istituto se sono già presidente in un’altra scuola? L'incompatibilità è espressamente esclusa dall'art. 16 comma 3 dell'OM 215/91 che dichiara:"Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli" Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 7 Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 3 (Art. 14 e 16 OM 215/91 Art. 14 comma 7 DPR 275/99) Un dipendente dell'ente locale fa parte del CdI da anni ed è stato anche componente della giunta esecutiva. Il nuovo Dirigente lo ha dichiarato l'ineleggibile. È giusto? In caso di ineleggibilità tutti gli atti cui ha partecipato andrebbero invalidati? “Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.” Il caso non rientra neanche nelle condizioni di ineleggibilità. Pertanto non si pone questione di validità delle deliberazioni che comunque divengono definitive “il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola”. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 8 Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 4 (Art. 16 comma 3 OM 215/91) Può un consigliere far parte anche del Comitato Genitori? Non vi sono incompatibilità. Sono rappresentante di classe, consigliere e membro del Comitato dei Genitori. Devo dimettermi da una delle cariche? Il caso non rientra tra le cause di incompatibilità e non occorre rinunciare ad alcuna delle cariche. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 9 Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 5 Il presidente del consiglio di circolo è stato eletto sindaco. Le due cariche sono compatibili? Le incompatibilità e condizioni di ineleggibilità non contemplano il caso in questione. Non sussistono preclusioni neanche per quanto attiene il diritto di elettorato attivo e passivo anche in considerazione dell’assoluta gratuità di tale funzione Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 10 Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 6 (Art. 16 OM 215/91) Possono i rappresentanti in consiglio di istituto far parte di un’associazione culturale senza fini di lucro che opera nei locali scolastici, in orario extrascolastico? Non v'è incompatibilità. Il DSGA è membro del Consiglio di Istituto? Non vi sono incompatibilità? Il DSGA non fa parte di diritto del consiglio di istituto (come invece nella Giunta Esecutiva), ma potrebbe essere eletto nella componente ATA. Non ci sono incompatibilità. Un genitore marito di una insegnante può candidarsi in un Consiglio d'Istituto? Giacché trattasi di un genitore di un alunno non c'è nessuna incompatibilità anche se marito di una docente. Anche i docenti o il personale ATA possono candidarsi per entrambe le componenti se hanno figli a scuola. Dovranno solo optare per una delle due cariche sono se eletti per entrambe le categorie. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 11 Decadenza Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 7 (Artt. 6, 50, 53 OM 215/91 Artt. 35, 37 D.L.vo 297/94) Una docente, membro del Consiglio di Istituto, è stata trasferita ma le liste sono esaurite. Il Consiglio di Istituto è delegittimato, non essendo più composto dal numero stabilito per legge? Si possono indire elezioni anticipatamente prima della scadenza del mandato triennale? Ci sono norme che regolano la questione o fa fede il regolamento del Consiglio di Istituto? Il regolamento è davvero molto importante ma ha una funzione residuale per quanto tutto non sia espressamente disciplinato dalle norme. Nel caso la questione è prevista e regolata dalle norme che stabiliscono che gli organi collegiali possono funzionare “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Anzi “I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti. Insomma il Consiglio di Istituto non è delegittimato. ma qualora vengano a cessare per qualsiasi causa i membri degli organi collegiali di durata pluriennale si procede a sostituzione attraverso la surrogazione, cioè si nominano i primi non eletti delle rispettive liste. Qualora le liste siano esaurite, come nel caso, le stesse norme dispongono che si procede ad elezioni suppletive che possono essere indette secondo i termini stabiliti della circolare ministeriale. Ovviamente le elezioni coinvolgeranno solo la componente da integrare e dureranno in carica sino allo scadere della durata dell’organo. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 12 Decadenza Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 8 (Artt. 16, 50, 53 OM 215/91 art. 38 Dlgs 297/94) Noi genitori ci siamo dimessi in blocco dal Consiglio. Cosa accadrà? Il Consiglio può deliberare purché i membri "in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti“ attraverso surroga ovvero a seguito di elezioni suppletive. Tuttavia "Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto". Questo significa che senza la componente genitori il consiglio non può funzionare. Ma le elezioni "per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”. In caso di scioglimento del consiglio si nominerà un commissario straordinario. Si possono chiedere le dimissioni di un genitore dal CdI se si comporta scorrettamente? Esistono riferimenti normativi? Sono disciplinate le ipotesi di decadenza, di incompatibilità ed ineleggibilità, ed a proposito della surrogazione è prevista la generica possibilità di un membro "dimissionario" ma in assenza di diversa indicazione e disciplina deve intendersi come esercizio di un legittimo diritto di scelta . Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 13 Decadenza Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 9 Se un rappresentante dei genitori in Consiglio d'Istituto perde i requisiti a seguito della richiesta di nulla osta del figlio ad altra scuola e non c’è la possibilità di surroga per esaurimento delle relative liste, se è passata la data indicata per il rinnovo delle rappresentanze che succede? Teoricamente dovrebbero essere indette le elezioni suppletive ma essendo decorsi i termini previsti dalla Circolare Ministeriale allora bisognerà attendere il prossimo anno ed in questo il consiglio funzionerà con una composizione incompleta. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 14 Surroga dei Consiglieri Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 10 (Artt. 6, 10, 50, 53 OM 215/91 Artt. 35, 37 D.L.vo 297/94) Se prima della scadenza del triennio una componente risulta incompleta a causa della decadenza di alcuni consiglieri e le liste sono esaurite, il Consiglio di Istituto può egualmente funzionare o devono indirsi le elezioni? Gli organi collegiali sono validamente costituiti “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”. Anzi “I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti”. Tuttavia “si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto” Se prima della scadenza del triennio vengono però a mancare dei consiglieri si procede a sostituzione attraverso la surrogazione, cioè si nominano i primi non eletti delle rispettive liste. Qualora le liste siano esaurite, come nel caso, le norme indicate dispongono che si procede ad elezioni suppletive che coinvolgeranno la sola componente da integrare e, "In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo". Insomma il neoeletto esaurirà il suo mandato insieme a tutti gli altri. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 15 Surroga dei Consiglieri Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 11 (Artt. 52 e 53 OM 215/91) Uno dei genitori in consiglio è dimissionario e la rispettiva lista si è esaurita con impossibilità di surroga. Poiché i termini per l’indizione di nuove elezioni sono scaduti, la componente resta incompleta, si pesca dalle altre liste della stessa componente genitori o si deve procedere a nuove elezioni? “I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. (…) In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto. (… ) Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”. Dunque in caso di decadenza o dimissioni: 1) si procede a sostituzione dalla stessa lista (questo per rispettare i rapporti di voto); 2) se la lista è esaurita occorre indire elezioni suppletive. Giacché le elezioni avrebbero dovuto tenersi contestualmente a quelle annuali ed il termine è già decorso, poiché il consiglio è validamente costituito “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”, purché non sia completamente esaurita la componente genitori il consiglio prosegue la sua attività sino alle elezioni. 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti Torna all’indice 16 Surroga dei Consiglieri Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 12 (Art. 53 OM 215/91) La scuola ha indetto le elezioni suppletive per i genitori perché una delle liste ha esaurito i suoi eletti e manca al consiglio un membro di tale lista. L'altra però ha ancora candidati. E’ corretto fare egualmente nuove elezioni? “In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive”. Se un consigliere decade scegliere da un'altra lista significa non rispettare i rapporti espressi con il voto degli elettori. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 17 Validità delle Adunanze e delle deliberazioni Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 13 (Art 37 comma 2 D.L.vo 297/94 Art. 14 comma 7 del DPR 275/99) Se in CdI una delle componenti è incompleta per perdita dei requisiti di uno dei membri in corso anno e dopo la scadenza del termine per le suppletive, in questo caso il numero legale come si calcola? Sulla base dei componenti ancora in carica. Se in consiglio sono 18 effettivi la metà più uno dei componenti in carica. Quindi 18:2=9+1=10. Chi decide in merito alle impugnazioni delle delibere del Consiglio di circolo o di istituto? Il consiglio stesso che delibera nei termini e modalità stabilite Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 18 Validità delle Adunanze e delle deliberazioni Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 14 (Art. 396 D.L.vo 297/94, Art. 32 D.I. 44/01, Art. 16 del DPR 275/99, Art. 37 D.L.vo 297/94) Le decisioni del Consiglio di Istituto sono vincolanti oppure sono solo indicazioni che il Dirigente Scolastico nell'ambito delle sue funzioni può disattendere? La funzione direttiva è diretta tra l'altro a: “curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto”. Il Dirigente “svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto” ed esercita le sue funzioni “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”. Se ne desume che è tenuto a rispettare le delibere del Consiglio. In caso di parità di voti in Consiglio di Istituto cosa succede? L’unico voto prevalente in caso di parità è quello del presidente che in pratica “vale doppio”. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 19 Validità delle Adunanze e delle deliberazioni Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 15 (Art. 37 comma 2 Dlgs 297/94) Il numero legale richiesto per la validità delle sedute del consiglio di circolo o di istituto deve inderogabilmente essere la metà più uno dei consiglieri eletti o può essere abbassato in caso di assenze giustificate? Per la validità delle riunioni del consiglio di circolo e di istituto è richiesta dalle norme la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Né un regolamento interno potrebbe derogare ad una norma generale. Del resto il consiglio di istituto può anche essere costituito validamente senza qualcuna delle componenti ma la regolarità del suo funzionamento presuppone per la validità delle sue riunioni e deliberazioni che sia presente un congruo numero dei componenti eletti, altrimenti la collegialità perderebbe significato. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 20 Validità delle Adunanze e delle deliberazioni Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 16 (Art. 37 D.L.vo 297/94 , Art. 13 CM 105/75) Qual è il valore del voto degli astenuti in Consiglio? "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi". Chi si astiene non dice né sì né no e quindi il suo voto non può essere computato nel "quorum". Dunque la giurisprudenza per la maggior parte (ma non è un indirizzo unanime) assimila il voto dell'astenuto a quello nullo e lo considera voto "non validamente espresso". È normale che al primo punto dell'ordine del giorno della convocazione del C.d.C. sia scritto "lettura ed approvazione dell'ultimo verbale del Consiglio di Circolo"? Non sarebbe più giusto e corretto approvare e firmare il verbale a fine riunione, visto che per ogni punto c'è una delibera? Nel caso alla successiva riunione ci fosse qualcuno che non è più d'accordo su quanto deliberato, che succede? Quella di approvare il verbale alla seduta successiva è una pratica consolidata ma presta il fianco a critiche perché In effetti potrebbero trovarsi ad approvare il verbale consiglieri assenti alla precedente seduta e viceversa. La circostanza che l’ “affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso” deve avvenire “entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni”, fa desumerne che il contenuto delle delibere è definitivo. Poiché “I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta” ciò confermerebbe l’impossibilità di un’approvazione successiva. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 21 Validità delle Adunanze e delle deliberazioni Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 17 (Art. 13 CM 105/75 , D.L.vo 297/94) Il verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto viene consegnato circa 10 giorni prima della successiva convocazione, è giusto? “L'affissione all'albo (della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio) deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio (...)” il che sarebbe impossibile in caso di approvazione posticipata a meno di non scindere in due tempi l’approvazione delle delibere da quella del verbale. Inserendo una norma all'interno del regolamento di istituto che disciplini il caso possono risolversi i dubbi. C'è una norma che impedisce che ai rappresentanti del Consiglio di Circolo o di Istituto di stendere un verbale delle riunioni a cui partecipano per darne informazione agli altri genitori? Non c'è un espresso divieto ma l’obbligo di informazione è già adempiuto attraverso l'affissione, in appositi spazi della scuola, delle deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 22 Validità delle Adunanze e delle deliberazioni Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 18 Poiché molto spesso le riunioni del consiglio vengono fissate in orari incompatibile con gli impegni di lavoro, sarebbe possibile beneficiare di permessi retribuiti? Purtroppo la questione dei permessi retribuiti per i genitori che partecipano alle riunioni degli organi collegiali della scuola attende ancora di essere disciplinata. Da recenti indagini (in particolare il Progetto Ascolto) si è desunto che "tra le cause della mancata partecipazione dei genitori a scuola il 51,40% dei genitori indica la poca influenza delle famiglie sulle decisioni da adottare, il 35,30% gli impegni lavorativi, il 29,85% la mancanza di competenze su temi di carattere didattico e gestionale". Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 23 Convocazione e seduta Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 19 (Art. 37 comma 2 Dlgs 297/94 Art. 1 CM 105/75 Art. 14 comma 7 DPR 275/99) Le convocazioni del consiglio di istituto, poiché si era agli inizi di luglio, sono state inviate solo ai membri che avevano dato conferma della loro presenza. Questo vizio di forma può ridurre il quorum? Il "vizio di forma" non abbassa il quorum costitutivo, per il quale occorre la metà più uno dei componenti in carica ma si riflette sulla validità della costituzione che, però, ai sensi può essere sanata dalla affissione della convocazione all'albo. Cioè anche in mancanza di lettera di convocazione, l'affissione della stessa all'albo regolarizza la convocazione. In ogni caso è possibile impugnare i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed il consiglio stesso delibererà Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 24 Convocazione e seduta Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 20 (Art. 14 comma 7 DPR 275/99 Artt. 1, 11, 13 CM 107/75 Art.2 lett. 2 DI 28 maggio 1975) Durante il Consiglio convocato per deliberare il conto consuntivo è venuto meno il numero legale e la seduta è stata sospesa ma non aggiornata. Il giorno dopo è stata consegnata una “nuova” convocazione “straordinaria” stabilita dopo appena 3 giorni. L’atto di convocazione non è firmato dal Presidente, non tutti i consiglieri l’hanno ricevuto secondo le modalità previste dal regolamento e non è stata affisso all’albo. Inoltre l’ordine del giorno è stato modificato e non sono decorsi gli 8 giorni previsti per la redazione del verbale della seduta. Si possono impugnare le delibere? “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo". In pratica è il consiglio stesso che dovrebbe pronunciarsi in merito. Le questioni relative alla validità delle delibere di approvazione del conto consuntivo implicano comunque le conseguenze previste dall'art. 18 del DI 44/01 . La "sospensione" per mancanza del numero legale avrebbe dovuto anche implicare la conseguente "riconvocazione" che poteva essere effettuata anche ad horas nel corso della stessa seduta. I termini di preavviso operano di massima e quindi non sono vincolanti. Invece avrebbe dovuto rispettarsi il vostro regolamento che prevedeva la sottoscrizione dell'avviso. Così come non può difettare né la previa affissione all'albo né la sottoscrizione della convocazione da parte del presidente. Il termine di "otto giorni" è un termine massimo finale. La norma dice "entro". Se la seduta è stata sospesa e ripresa potrebbe giustificarsi la mancanza del verbale. Ma una prosecuzione della seduta impedisce l’inserimento di nuovi argomenti all’ordine del giorno. Altrimenti si tratta di nuova convocazione. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 25 Il Consiglio di Circolo o di Istituto Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 21 (Art. 396 D.L.vo 297/94 Art. 25 D.lgs 59/98) Se manca il Dirigente si può tenere il Consiglio di Istituto? Può il Dirigente essere sostituito dal vicario in caso di assenza? E quest'ultimo può votare? Non c'è una norma ad hoc. Il Dirigente è un "membro di diritto” con precise responsabilità e ciò rende difficile ipotizzare un consiglio in sua assenza. Il Dirigente è chiamato a: "curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto” perciò la sua presenza è imprescindibile. Questi può avvalersi “di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”. Dunque il delegato a partecipare avrà pieno diritto di voto. Il Dirigente Scolastico vota nel Consiglio di istituto? Il Dirigente Scolastico è un consigliere come gli altri anche se membro di diritto, perciò vota ed il suo voto ha lo stesso valore degli altri. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 26 Il Consiglio di Circolo o di Istituto Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 22 (Art. 8 comma 3 Dlgs 297/94) Che tipo di responsabilità giuridico-amministrativa hanno i consiglieri? Responsabilità in particolare alla materia contabile, ove soltanto è limitata la capacità degli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età. Tuttavia l'attività del consiglio non è diretta alla materiale redazione dei documenti contabili che sono invece predisposti dal Dirigente e dal DSGA. Qual è il grado di libertà d'azione per un consigliere nelle proposte e nelle iniziative per coinvolgere tutti i genitori? Le prerogative dei consiglieri sono disciplinate in primo luogo dalle norme. Ma nel determinare il grado di libertà di azione è fondamentale il regolamento di istituto. Considerati gli ampi poteri di iniziativa del consiglio di istituto è possibile portarvi le proposte dei genitori. Lo strumento maggiore di coinvolgimento è l’assemblea. Inoltre il DPR 275/99 ha riconosciuto una grande possibilità ai genitori di contribuire all’offerta formativa. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 27 Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 23 (Art. 13 CM 105/75) L’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio d'Istituto prevede dopo l'insediamento, le elezioni del presidente, la "lettura e approvazione verbale seduta precedente". Dato che nessuno di noi era presente alla riunione precedente, dovremmo astenerci? Il verbale dovrebbe comunque essere approvato lo stesso con i voti degli altri? Quella della redazione successiva del verbale è una pratica diffusa ma che si presta a critiche, vuoi per la diversa composizione vuoi per le esigenze legate alla pubblicità che non appaiono superate dalla circostanza che è solo il testo della delibera che deve essere reso pubblico. Infatti l’affissione all’albo della copia integrale sottoscritta e autenticata - del testo delle deliberazioni deve avvenire entro otto giorni dalla seduta e deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Dunque per il contenuto delle delibere non può essere ammessa approvazione successiva. Ma negli stessi termini anche il verbale va depositato per l’opportuna visione. Questo confermerebbe l’impossibilità di un’approvazione successiva. Tuttavia il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente rispetto alla possibilità di lettura ed approvazione alla seduta successiva. Per quanto sarebbe corretta un'astensione ciò potrebbe però determinare poi la mancata approvazione del verbale Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 28 Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 24 (Artt. 48, 50 OM 215/91) La prima convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o il Dirigente deve solo provvedere entro questo termine convocazione solo alla convocazione? Prima di allora può essere convocato il precedente consiglio? L'uso del termine "convocazione" contrapposto a quello di "seduta" lascia desumere che il dirigente entro il 20° giorno dalla proclamazione debba solo disporre la convocazione. Inoltre, nonostante l’avvenuta proclamazione dei i nuovi eletti, “Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo” Questo fa concludere che fino all'insediamento del nuovo consiglio, il dirigente possa, per quanto appaia poco opportuno, convocare quello “scaduto”. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 29 Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 25 (Art. 48 dell’OM 215/91 Art. 9 CM 105/75) Chi convoca, stabilisce l’ordine del giorno, presiede e dirige la prima riunione del Consiglio di Circolo o di Istituto prima della elezione del presidente? La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Dirigente. “Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente”. Se ne desume che: 1) il Dirigente Scolastico convoca la prima seduta e pertanto di essa decide l'ordine del giorno; 2) il DS presiede la seduta; 3) se prioritaria è la preliminare la nomina delle cariche “nel corso della prima seduta”, tale espressione non lascia desumere con certezza che essa debba essere dedicata esclusivamente a tale fine ma che possa discutersi anche di altri argomenti. Sarebbe opportuno che i regolamenti disciplinassero tale ipotesi. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 30 Convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 26 (Artt. 37 e 40 D.lgs 297/94 Art. 14 comma 7 DPR 275/99) Il presidente ha dato le dimissioni. Il nostro regolamento prevede che le dimissioni devono essere accettate dal consiglio con apposita votazione. Il presidente allora ha convocato personalmente il consiglio il quale ha accettato le dimissioni. Il Dirigente però ha chiesto al vicepresidente di riconvocarlo sostenendo l'invalidità della precedente seduta ritenendo applicabile la Legge 8 giugno 1990, n. 142 art 37-bis. Quali sono i riferimenti normativi certi? Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono disciplinati da proprie norme che non prevedono espressamente il caso di "dimissioni" ma solo di "cessazione dalla carica" per qualsiasi causa ovvero di decadenza, prevedendo la "surrogazione". Sebbene dimissionario il presidente era evidentemente ancora in carica e ad ogni buon conto la convocazione da parte del dirigente è prevista solo per la prima seduta (art. 48 OM 215/91). L’invalidità delle deliberazioni è legata soprattutto alla regolarità della costituzione. Inoltre “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche…, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola”. 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti Torna all’indice 31 Compiti del Presidente Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 27 (Art. 42 del D.L.vo 297/94 Art. 2 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975) Il Presidente in Consiglio d'Istituto può sospendere la seduta e rinviare per ragioni di opportunità la trattazione di un argomento all’ordine del giorno? I poteri di sospensione della seduta riconosciuti al presidente riguardano essenzialmente la tutela dell'ordine pubblico (ad esempio se non è possibile l'ordinato proseguimento della seduta può sospenderla ed ordinarne la prosecuzione non pubblica). Egli dirige la seduta ma deve rispettare il principio democratico della collegialità. Il Presidente del Consiglio di Istituto può utilizzare carta intestata della scuola per effettuare comunicazioni nella sua qualità ai consiglieri, ai rappresentanti o ad altri presidenti? Il presidente del consiglio di Istituto "a) convoca e presiede il consiglio; b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso; c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate." Giacché il suo è un incarico rappresentativo elettivo istituzionale, per l’utilizzo di carta intestata, salvo il caso di iniziative deliberate dal Consiglio stesso, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 32 Elezione del Presidente Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 28 A seguito delle dimissioni del presidente del consiglio d'istituto il vice presidente ne assume la carica a tutti gli effetti oppure si devono effettuare nuove elezioni? Il consiglio eleggerà nel proprio seno un nuovo presidente. Se il presidente ha rassegnato le dimissioni solo per la carica e non dalla qualità di consigliere, non si pone la necessità di surroga o eventuali suppletive. La nomina del vicepresidente, prevista dall'art. 8 del D.L.vo 297/94 nonché dall'art. 10 della CM 105/75 (non invece dall'OM 215/91 che all'art. 49 prevede, ove non sia presente il presidente, la sostituzione con il consigliere più anziano) ha evidentemente lo scopo di supplire ai casi di temporanea assenza o impedimento del presidente e non ha effetto automatico di "nomina successiva". Lo si trova espresso chiaramente al comma 6 dell'art. 25 del D.l.vo 297/94 a proposito del CNPI. Affinché il vicepresidente diventi presidente è necessaria la volontà dell'organo collegiale... a meno che il regolamento non abbia disposto in merito prevedendo l'automatica nomina del vicepresidente. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 33 Elezione del Presidente Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 29 (Artt. 35, 37, 38, 40 D.lgs 297/94 Artt. 48, 50, 51 e 53 OM 215/91 Art. 14 DPR 275/99) Il presidente ha dato le dimissioni. Il nostro regolamento prevede che esse devono essere accettate dal consiglio. Il Dirigente allora ha convocato personalmente il consiglio il quale accetta le dimissioni. Ora il Dirigente chiede al vicepresidente di riconvocarlo sostenendo l'invalidità della precedente seduta ritenendo applicabile la Legge 8 giugno 1990, n. 142 art 37-bis. Quali sono i riferimenti normativi certi? Nonostante "l'autonomia" delle istituzioni scolastiche certo ad esse non possono estendersi disposizioni destinate a disciplinare organismi diversi. Gli organi collegiali della scuola sono infatti normati da altre disposizioni che non disciplinano i casi di "dimissioni" ma di "cessazione dalla carica" per qualsiasi causa ovvero di decadenza, prevedendo la "surrogazione“ per cui il consiglio non decade ma continua a funzionare. Sebbene dimissionario il presidente era evidentemente ancora in carica e ad ogni buon conto la convocazione da parte del dirigente è prevista solo per la prima seduta. I casi di invalidità delle deliberazioni sono legati soprattutto alla validità della costituzione. Inoltre “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche…, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola.”. Infine, per tutto quanto non previsto dalle norme sono i regolamenti della scuola che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali, Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 34 Elezione del Presidente Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 30 (Art. 8 D.L.vo 297/94 Art. 10 C.M. 105/75 Art. 49 OM 215/91) Per l’elezione del Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto votano solo i genitori? Il presidente del Consiglio di Circolo e di Istituto presiede l'intero consiglio e come tale deve essere riconosciuto da tutte le componenti. "Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti"; "Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal preside o dal direttore didattico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente"; “Il consiglio di circolo o di istituto … è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni”. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 35 Il Piano dell’Offerta Formativa Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 31 (DPR 275/99) È obbligatoria la costituzione della commissione POF? Chi la istituisce? Non è prevista espressamente. Essa rientra tra le naturali esigenze organizzative in quanto fase preparatoria del lavoro del collegio. Come tale è disposta dal Dirigente. Poiché “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa.(…)” il Consiglio di istituto può proporre l’istituzione di Commissioni miste, aperte anche alla partecipazione dei genitori. A chi compete approvare il POF? “Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto”. Dunque il consiglio definisce gli indirizzi e le scelte di gestione del amministrazione, il collegio lo elabora tenendo presenti pareri e proposte delle associazioni e degli organismi di partecipazione dei genitori ed il consiglio infine lo adotta. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 36 Il Piano dell’Offerta Formativa Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 32 (DPR 275/99) Come i genitori possono contribuire nella definizione degli indirizzi generali del POF? Condividendo un regolamento di istituto che riconosca e disciplini le varie forme di partecipazione, favorendo per esempio la costituzione di un comitato genitori, che è uno strumento di collegamento indispensabile all’interno della scuola. Occorre quindi poi che l’istituzione scolastica, ed ogni presidente, preliminarmente provvedano a rilevare i bisogni in base ai quali determinare gli “ indirizzi generali per le attività della scuola”. Può essere d’esempio e costituire un prototipo l’indagine dell’IRSSAE del Veneto sulla quale poi sono stati modulati altri questionari sulla partecipazione. Sarebbe opportuno reiterare questa esperienza di monitoraggio ad ogni inizio anno ed alla fine quale verifica, possibilmente costituendo all’interno del comitato dei gruppi di lavoro che se ne occupino. Sulla base dei dati raccolta si può dare risposta alle esigenze manifestate portando queste istanze in consiglio di istituto. Per definizione il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa” e l’attività progettuale è di competenza dei docenti. Pertanto alla preliminare fase di monitoraggio per il rilevamento dei bisogni deve seguire poi quella progettuale elaborata sui dati emersi attraverso un lavoro di condivisione. Una sede idonea può essere quella delle “commissioni miste”. Vorremmo istituire una commissione mista per il POF e l’autovalutazione di istituto, come fare? E’ auspicabile che il regolamento di istituto preveda che il collegio dei docenti, chiamato ad elaborare il POF, istituisca commissioni aperte alle altre componenti della scuola indicando anche criteri e modalità per la presentazione dei progetti e le procedure di autovalutazione. La sede per la definizione del regolamento è il Consiglio di Istituto Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 37 Il Piano dell’Offerta Formativa Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 33 (Art. 3, 16 DPR 275/99) Mi piacerebbe introdurre un progetto di alfabetizzazione, ma mi è stato detto che non è competenza del consiglio formulare proposte, suggerimenti e indirizzi di carattere didattico per il POF, ma solo di carattere amministrativo. Le norme riconoscono piena competenza al consiglio nell’elaborazione del POF ed anche l’opportunità ai genitori di contribuire attivamente nella proposta nel rispetto delle competenze. Il POF è predisposto dalla scuola “con la partecipazione di tutte le sue componenti” ed “è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”. Proporre non significa elaborare ed attuare praticamente. Quale iniziativa possiamo proporre e condividere per la realizzazione di un collegamento? Un ottimo strumento è la predisposizione e condivisione di una scheda che contenga alcuni dati identificativi relativi alla scuola ed ai soggetti coinvolti e che possa anche essere significativa del livello di partecipazione ivi realizzato, al fine della costituzione di un’anagrafe della presenza dei genitori nei Consigli di Circolo e di Istituto e nei Comitati Genitori del comprensorio. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 38 Il Piano dell’Offerta Formativa Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 34 (DPR 275/99) I genitori possono presentare un progetto da inserire nel POF? Cosa è possibile fare per favorire la formazione l’informazione e la partecipazione e creare un collegamento con le altre scuole del territorio? Certo. Rientra nelle prerogative riconosciute. Per il progetto si segnala Genitori a Scuola Investire in Formazione e Informazione Possono i genitori esprimere opinioni e sottoporre proposte riguardo al Piano dell’Offerta Formativa? Certamente. Il POF è predisposto dalla scuola “con la partecipazione di tutte le sue componenti”. Esso “è elaborato dal collegio dei docenti” sulla base di indirizzi “definiti dal consiglio di circolo o di istituto” tendendo altresì conto delle istanze del territorio nonché “delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori”. Per riscontrare il gradimento dei genitori andrebbero attivate delle procedure di monitoraggio così come previsto dalla Carta dei Servizi Scolastici (DPCM 7 giugno 1995). Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 39 Il Piano dell’Offerta Formativa Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 35 (Art. 2 D.I. 44/01) Quando si inserisce un progetto nel POF è necessario prevedere ed indicare anticipatamente le risorse economiche necessarie a finanziarlo? “Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario”. Dunque le risorse della scuola devono essere destinate in maniera coerente al POF. “Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato “direttore”, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo”. Quindi ad ogni progetto inserito nel POF, e coerentemente nel programma, va allegata la scheda illustrativa dove deve essere indicata tra l'altro la fonte del finanziamento. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 40 Il Piano dell’Offerta Formativa Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 36 (DPR 275/99 Art. 6 D.I. 44/01 ) Il POF è stato disatteso in gran parte, molte delle attività previste e delle uscite programmate non sono state realizzate. Come genitore posso chiedere al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto le motivazioni del mancato rispetto di quanto offerto nel POF? In base a quale normativa? Non è prevista espressamente una fase di verifica del POF ma la verifica e modifica del Programma annuale. Sussiste sicuramente un interesse in quanto genitore e destinatario dell’offerta, ai sensi della L 241/90, a chiedere spiegazioni. Il POF poi, in quanto "adottato dal consiglio di circolo o di istituto" è sottoposto allo stesso regime di pubblicità degli atti dell'art. 43 del D.L.vo 297/94 con l’osservanza delle "disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241". Quali sono i termini temporali della presentazione delle proposte dei genitori per l’elaborazione del P.O.F.? Non sono previste specifiche scadenze temporali ma poiché esso va consegnato alle famiglie “all’atto dell’iscrizione” le proposte dovrebbero essere presentate prima della fine dell’anno scolastico per il successivo. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 41 La gestione contabile Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 37 (Artt. 32-35 DI 44/01) È vero che il Dirigente Scolastico per spese inferiori a 2000 EUR ha capacità negoziale (anche in materia contrattuale) autonoma contro e/o indipendentemente dalla volontà del Consiglio? Il dirigente ha capacità negoziale "nel rispetto delle deliberazioni del consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33". "Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate." L'attività svolta secondo deve rispettare i caratteri di pubblicità disciplinati (ad ese. messa a disposizione dei contratti nella seduta successiva, affissione all'albo, diritto di accesso). Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 42 Programma annuale e scadenze contabili Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 38 (Art. 2, 18 DI 44/01) Poiché prevede il Programma annuale deve essere approvato entro il 15 dicembre anche senza il parere dei revisori, quest’ultimo è vincolante o no? Il programma annuale può essere approvato senza il parere del revisore dei conti, entro il 15 dicembre. Dunque esso non è obbligatorio se approvato nel termine ordinatorio. Tuttavia in caso di "esercizio provvisorio" e di approvazione nel termine perentorio del 14 febbraio dovremmo concludere (giacché la norma nulla prevede) che esso dovrebbe già essere acquisito. Nulla è precisato in merito alla sua vincolanza. Invece per il conto consuntivo è necessario il pregresso parere favorevole dei revisori. Inoltre in caso di approvazione del consiglio difforme da tale parere occorre che esso sia “entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza". Qual il termine perentorio per l’approvazione del programma annuale? Il 14 febbraio Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 43 Programma annuale e scadenze contabili Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 39 (Art.2, 6 DI 44/01) È stato convocato per il 2 luglio il CdI e tra gli argomenti all’Ordine del Giorno è inserito: verifica e modifica del Programma annuale. Sono rispettati i termini? La scadenza per la verifica del programma annuale è il 30 giugno. Al 3 luglio ancora non si provveduto alla verifica del programma, il termine del 30 giugno è da ritenersi ordinatorio o perentorio? Nell’ordine del giorno da predisporre occorre distinguere i due punti: 1. Verifica disponibilità finanziarie 2. Stato di attuazione del programma annuale oppure è sufficiente un punto unico: Verifiche e modifiche al programma? Il “termine perentorio” contraddistingue una attività, un atto che deve essere necessariamente compiuto entro il termine stesso altrimenti risulta inutile (inutiliter dato) con conseguente applicazione di sanzioni o comunque effetti sfavorevoli. E' dunque un termine di decadenza. Per il “termine ordinatorio”, invece, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli avendo la semplice funzione di ‘ordinare’ un’attività ed il cui mancato rispetto non comporta decadenze. Il termine del 30 giugno potrebbe qualificarsi come ordinatorio,dal momento che non vi sono previste conseguenze per il mancato rispetto. Ciò anche perché l’esercizio finanziario termina il 31 dicembre (art. 2). Tanto che il comma 5afferma che soltanto: " Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.". Ritengo sufficiente l’indicazione di un solo punto. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 44 Pubblicità delle sedute Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 40 (Art. 42 del D.L.vo 297/94) Per partecipare alle sedute del Consiglio d'Istituto occorre preavvisare il dirigente? Cosa avviene se si parla di persone e sono presenti degli spettatori? “Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142”. “Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni”. Dunque per le modalità di ammissione e comunicazione delle riunioni bisogna sapere cosa prevede il regolamento di istituto. Se manca una norma specifica occorre proporre un'integrazione del regolamento ma intanto se le persone che chiedono di partecipare sono numerose potrebbero sorgere problemi se i locali nono sono sufficientemente capienti. Il presidente, che dirige la seduta, può chiedere al pubblico di allontanarsi. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 45 Pubblicità delle sedute Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 41 (Art. 42 del D.L.vo 297/94) Ho chiesto al Dirigente di poter assistere alle riunioni del Consiglio d'Istituto. Nessuna risposta mi è pervenuta ed il Consiglio si è tenuto senza preavviso in bacheca. Ho scritto al Dirigente per conoscere le motivazioni senza risposta. La partecipazione alle sedute non è disciplinata dal regolamento di istituto. Il comportamento del dirigente configura omissione di atti d'ufficio ai sensi dell’art. 328 c.p.? L'ipotesi di rifiuto dell’art. 328 c.p. si realizza per un atto indebitamente rifiutato che deve essere compiuto senza ritardo per "ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità". Quella di omissione ove entro 30 giorni da una diffida l’atto non sia compiuto né siano esposte le ragioni del ritardo. Configurabile è nel caso l’ipotesi del "silenzio rifiuto" prevista dalla L 241/90 che prevede il ricorso ai rimedi amministrativi indicati dalla stessa legge e dal successivo DPR 184/06 . Viste le molteplici irregolarità: - mancanza di regolamento; - mancanza di disciplina per quanto riguarda la partecipazione alle sedute; - mancanza di adeguata pubblicità dell'avviso (che viola anche la CM 105/75) potrebbe segnalarsi la circostanza all'USR che in virtù del DPR 17/09 è chiamato a svolgere compiti di vigilanza. I genitori della commissione mensa possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto? Esiste una norma in proposito? La partecipazione alle sedute del consiglio di circolo e di istituto è disciplinata dalla legge ((Art. 42 del D.L.vo 297/94) e dal regolamento di istituto. In quanto elettori, ove non altrimenti previsto, i genitori possono chiedere di essere ammessi Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 46 Pubblicità delle sedute Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 42 (Art. 1 comma 3 CM 105/75 Art. 42 del D.L.vo 297/94 Art. 10 comma 3 lettera a) Dlgs 297/94) I membri della Commissione Mensa hanno chiesto di partecipare alla riunione del Consiglio di Istituto giacché si discute di argomenti di interesse comune ma il Dirigente ha ribadito che la convocazione, indirizzata anche ai Genitori della Commissione Mensa ed affissa all'albo della scuola, va consegnata solo ai Consiglieri. È regolare? I genitori della Commissione mensa possono comunque partecipare? "La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale". Pertanto la convocazione in forma scritta va inviata ai "singoli membri del consiglio", mentre per l'adempimento della convocazione è sufficiente l'affissione all'albo. Pertanto se la convocazione all'albo comprende la commissione mensa, essa è formalmente invitata. Al nostro ultimo Consiglio di Istituto hanno partecipato parecchi genitori. Il Presidente ha informato loro di rimanere in qualità di uditori salvo concedere loro la parola in virtù delle sue prerogative se pertinente ai punti in discussione, ma il Dirigente ed alcuni docenti si sono opposti sostenendo che non esiste normativa che legittimi il Presidente a riguardo. È vero? "Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale“. I compiti di presidenza sono strettamente connessi a quelli di direzione. Deliberando il regolamento ogni problema è risolto nel totale rispetto della legge. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 47 Pubblicità degli atti Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 43 (Art. 43 D.L.vo 297/94 Art. 2 comma 9 D.I. 44/01) In qualità di genitore o di rappresentante di classe, posso richiedere i verbali dei consigli poiché non sono pubblicati all'albo? Certamente. "Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola". L’unico limite riguarda gli atti concernenti singole persone. In ogni caso “Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241”. Questo significa: 1) i verbali devono essere pubblicati all’albo; 2) la qualità di genitore e gli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti del consiglio sono motivazioni sufficienti per fare istanza di accesso ai sensi della L 241/90. Bisogna motivare la domanda. Inoltre qualora si volesse estrarre copia è preferibile dichiarare espressamente di assumersi i relativi costi (come previsto dalla L 241/90). I documenti contabili come il Programma Annuale sono atti pubblici? Certo. “Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima”. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 48 Pubblicità degli atti Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 44 (Art. 43 D.L.vo 297/94 Art. 2 comma 9 D.I. 44/01) Insieme ad altre rappresentanti appena elette abbiamo chiesto notizie sul regolamento di istituto e del POF che non sono neanche esposti all’albo! Abbiamo altresì chiesto se a nostre spese potevamo farne delle fotocopie e ci è stato negato. Possiamo chiedere l’intervento del Consiglio di Istituto? È un'ottima idea coinvolgere il Consiglio di Istituto giacché è l'organo chiamato ad adottare tali documenti. Il regolamento è un documento pubblico al pari di tutti gli atti del Consiglio di istituto. “Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Inoltre non sono soggetti a pubblicazione all'albo solo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. In ogni caso. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241”. La L 241/90 ed il successivo DPR 184/06 disciplinano l’accesso e le conseguenze in caso di rifiuto. A maggior ragione ciò vale per il POF per il quale l'art. 3 comma 5 del DPR 275/99 stabilisce che “è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione”. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 49 Suggerimenti Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 45 Vorrei costruire una rete di presidenti dei consigli di circolo e di istituto per condividere comuni problematiche, ma la grossa difficoltà è raggiungere i genitori poiché per questioni di privacy le scuole non mi conferiscono nessun tipo di dati. Cosa si può fare? L’idea è ottima. Purtroppo, nonostante il ruolo istituzionale svolto, non esiste una banca dati pubblica dei presidenti dei consigli di circolo/istituto e dei comitati genitori che faciliti il compito. Sebbene i nominativi degli eletti siano pubblici come previsto dall’art. 45 dell’OM 215/91 non lo sono altrettanto i loro recapiti. Si può ipotizzare una norma di regolamento che preveda per tutti gli eletti un'autorizzazione preventiva al trattamento dei dati personali per gli scopi istituzionali connessi al loro incarico, ma anche questa è una opportunità che va concretizzata. Allo stato attuale la concreta possibilità per promuovere un incontro e contattare i presidenti presuppone un impegno diretto e richiedere preliminarmente la ricognizione delle scuole da contattare (magari inserite in un foglio xls con tutti i dati reperibili, per un ambito territoriale definito). Può essere d'aiuto l'anagrafica del Ministero. Successivamente si può contattare direttamente le scuole o telefonicamente ovvero anche via mail, spiegando l'iniziativa, rilasciando i propri dati e chiedendo che siano trasferiti ai presidenti. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 50 Le Assemblee dei genitori Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 46 (Art. 15 del D.L.vo 297/94) Con quanto anticipo deve essere richiesta un’assemblea al dirigente? Non sono previsti termini. Bisognerà verificare cosa previsto dal regolamento di istituto e/o comunque effettuare una valutazione di carattere pratico, richiedendola con un congruo anticipo se si vuole ottenere un'idonea informazione. Il Dirigente Scolastico può respingere la richiesta di convocazione dell’assemblea dei genitori? Essa non può essere negata purché venga richiesta con le formalità previste dalle norme e dal regolamento. Si può tenere un’assemblea dei genitori fuori dai locali scolastici? In tal caso dovremmo comunque informare il dirigente? “Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside”. Ciò lascia intendere che esse possano tenersi anche fuori dai suddetti locali. Dovrebbe altresì desumersi che solo in tal caso via sia obbligo di previa informazione del dirigente, tuttavia è buona norma portarlo a conoscenza di un’assemblea ove si trattano i problemi della scuola Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 51 Le Assemblee dei genitori Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche 47 (Artt. 13 e 15 D.L.vo 297/94) La nostra scuola non dispone di locali adeguati per un’assemblea plenaria. In un primo momento abbiamo le assemblee dividendoci in due gruppi. Successivamente alla nostra insistenza per un’assemblea plenaria, ci fu risposto che potevamo svolgerla in locali esterni alla scuola ma sopportando l’onere economico. A chi spetta pagare? Il diritto di assemblea nelle sue modalità concrete di esercizio deve contemperare le esigenze legate al numero ed alla disponibilità dei locali. Per le assemblee studentesche la CM 312/79 ha stabilito che ove le scuole non dispongano "per le assemblee di istituto, di locali sufficientemente capienti", "- e sempreché gli studenti non intendano svolgere assemblee per classi parallele - potranno essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola (...)". La circostanza che l'uso di altri locali per lo svolgimento di assemblee non debba importare oneri economici per i bilanci delle scuole è stata ribadita in una Nota del 30 gennaio 2001. Ci è stato detto che fuori dai locali scolastici si potevano svolgere per legge soltanto 4 assemblee all'anno è così? Ciò vale per le assemblee studentesche per le quali è previsto che: - nell'orario di lezione può tenersi una assemblea di istituto al mese della durata di 2 ore; - fuori dell'orario delle lezioni può tenersi un'altra assemblea mensile. Nell'ambito delle sole assemblee di istituto che si svolgono durante l'orario scolastico ed in numero non superiore a quattro può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. Dunque il limite di quattro è relativo a questa specifica ipotesi. Torna all’indice 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 52 Il Consiglio di Circolo o di Istituto Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche Grazie per l’attenzione Cinzia Olivieri [email protected] Sportello Genitori Studenti e Scuola http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html 14.02.11 bozza - sono graditi suggerimenti 53