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L`Imposta sul Valore Aggiunto
L’Imposta sul Valore Aggiunto dott. Francesco Pepe Università degli Studi di Foggia Lezione del 19 novembre 2010 IVA: premessa • Capacità economica colpita dall’IVA: consumo cd. finale (acquisti di beni e fruizione di servizi non nell’esercizio di imprese o arti e professioni) • Tributo comunitario (art. 99 Tratt. Ce) • Imposta plurifase non cumulativa IVA: evoluzione degli antichi tributi sul consumo - Su quantità fisiche di merci (problemi: esigenza pattugliamento territorio, indistinzione tipologie di beni, difficile applicazione a consumo di servizi) - Su valore monetario corrispettivo ed in via generale (IGE) (problemi: amplificazione onere fiscale in ragione di estensione catena produttiva-distributiva) IVA: modello europeo di imposta sulla cifra d’affari Art. 99, co. 1 Tratt. Ce “La Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell’interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, ivi comprese le misure di compensazione applicabili agli scambi fra gli Stati membri” IVA: modello europeo di imposta sulla cifra d’affari Per la creazione mercato unico europeo: - impedire discriminazioni fiscali connesse alla tassazione dei consumi (imposizione sui consumi “armonizzata”) - evitare incidenza del “fattore fiscale” sulle scelte organizzative ed allocative delle imprese (neutralità imposte sui consumi nei confronti degli attori economici) Come raggiungere tali obiettivi? IVA: modello europeo di imposta sulla cifra d’affari Identità imposizione - Uso di Direttive comunitarie - … in attuazione di art. 99 Tratt. Ce emanate diverse direttive, oggi confluite nella Dir. 2006/112/CE … - … in attuazione di tali direttive: d.p.r. n. 633/1972 (decreto Iva) e d.l. n. 331/1991 (Iva intracomunitaria) IVA: modello europeo di imposta sulla cifra d’affari Neutralità imposizione su attori economici Astrattamente 2 alternative: a) Imposta applicata solo in sede di vendita a dettaglio (a consumatore finale: ultimo anello di catena produttiva-distributiva) b) Imposta applicata attraverso meccanismo “rivalsa-detrazione” (modello francese) IVA: modello europeo di imposta sulla cifra d’affari Praticamente (scelta legislatore comunitario): - Uso del meccanismo “rivalsa-detrazione” in via generale (a) - Applicazione del sistema di imposizione al consumo finale solo in casi eccezionali (scambi intracomunitari, contrasto a “frodi carosello”) (b) IVA: meccanismo “rivalsadetrazione” Nei confronti dei soli soggetti Iva (imprese e professionisti): - - - Obbligo di rivalsa del tributo sul proprio cliente (incremento del prezzo in proporzione ad aliquota Iva: Iva sulle vendite) Diritto di detrazione dall’Iva sulle vendite dell’Iva sugli acquisti (applicata dal proprio fornitore sui beni acquistati o servizi prestati) Obbligo di versamento all’Erario della sola differenza (Iva sulle vendite – Iva sugli acquisti), o diritto di rimborso per l’eccedenza IVA: meccanismo “rivalsadetrazione” In tal modo: - - Il prelievo non incide sui soggetti Iva (acquisiscono l’Iva sulle vendite dai propri clienti in sede di rivalsa, recuperano l’iva sugli acquisti loro versata al proprio fornitore in sede di detrazione) neutrale Il prelievo incide solo sui cd. “consumatori finali” (coloro che effettuano acquisti senza rivestire la qualifica di soggetto Iva, privi pertanto del diritto di detrazione dell’Iva sugli acquisti) IVA: meccanismo “rivalsadetrazione” (Iva aliquota del 20%) GROSSISTA Pvg = 100 + 20 (iva su vendite, rivalsa su Dettagliante) = 120 ↓ DETTAGLIANTE Pad = 120 = 100 + 20 (iva su acquisti detraibile) Pvd = 360 = 300 + 60 (iva su vendite, rivalsa su consumatore finale) Versamento all’Erario = 60 – 20 = 40 ↓ CONSUMATORE FINALE Pac = 360 = 300 + 60 (Iva non detraibile, in quanto NO soggetto Iva) IVA: meccanismo “rivalsadetrazione” - Versamento all’Erario del DETTAGLIANTE = 60 – 20 = 40 … ma 40 corrisponde al 20% (aliquota Iva) di 200 … … guarda caso 200 è pari alla differenza tra Pvd e Pvg al netto dell’Iva (300 – 100), ossia: il “VALORE AGGIUNTO” dal DETTAGLIANTE: il “ricarico” sul prezzo del bene all’atto della sua rivendita cui corrisponde il “profitto” sul singolo scambio. IVA: operazioni Iva Il meccanismo “rivalsa-detrazione” subisce però diverse deroghe. 1) Si realizza, in linea di principio, solo sulle operazioni imponibili (salve peraltro ipotesi eccezionali) 2) Non si realizza appieno su altre operazioni rilevanti ai fini Iva IVA: operazioni Iva Operazioni Rivalsa Detrazione Obblighi formali Imponibili Si Si Si Non imponibili Esenti No Si Si No Si Escluse No Limitato (pro-rata) No No IVA: operazioni imponibili Art. 1 “L’imposta sul valore aggiunto si applica (7) sulle cessioni di beni (1) e le prestazioni di servizi (2) effettuate (6) nel territorio dello Stato (5) nell’esercizio di imprese (3) o nell’esercizio di arti e professioni (4) e sulle importazioni da chiunque effettuate (8)” IVA: operazioni imponibili - Requisiti: Oggettivo (CdB, PdS) Soggettivo (esercizio imprese, arti, professioni), tranne per le importazioni Territoriale (nello Stato) … nonché, per alcuni (Lupi, Filippi, Bosello), momento di effettuazione IVA: (1) Cessioni di beni Art. 2 - Definizione generale (co. 1) Fattispecie assimilate (co. 2) Fattispecie escluse (co. 3) IVA: (1) Cessioni di beni (definizione generale) - - - Atti di ogni genere (negozi privati, atti della PA o di organi giurisdizionali) Traslativi di proprietà o traslativicostitutivi di diritti reali di godimento (a titolo derivativo) A titolo oneroso (in parte “svuotata” da assimilazione cdb gratuite ex co. 2, n. 4) IVA: (1) Cessioni di beni (definizione generale) … talché: - NO acquisti a titolo originario (usucapione, invenzione, accessione) NO trasferimento-costituzione di diritti reali di garanzia o diritti personali di godimento ( pds) IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie assimilate) 1) Vendita con riserva di proprietà 2) Locazione con clausola di acquisto vincolante per entrambe le parti Immediata rilevanza Iva anche se effetto traslativo reversibile (n. 1) e successivo (n. 2). IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie assimilate) 3) Passaggi committente-commissionario in esecuzione di contratti di commissione - - Considerati Cdb, e non Pds (espressamente escluse da nozione di Pds da art. 3, co 4, lett. h) Compenso commissionario individuato dalla differenza tra P di vendita e ri-vendita. IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie assimilate) 4) Cdb gratuite, tranne se: - Beni non rientranti in “attività propria dell’impresa” e di valore non > 25,82 € (attività propria: ogni attività rientrante nel campo di azione dell’oggetto sociale non meramente accessoria, strumentale, occasionale: Circ. n. 25/364695 del 3 ago 1979) - Beni per il cui acquisto/importazione non esercitato il diritto di detrazione Iva sugli acquisti IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie assimilate) 5) Destinazione beni a consumo personale o familiare o a finalità estranee all’attività di impresa, arte o professione, tranne se: - Cessione di beni per il cui acquisto o importazione non sia stato esercitato il diritto di detrazione Iva sugli acquisti (cfr. CGCE, sent. del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C323/99; circ. n. 9/E del 30 gennaio 2002) IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie assimilate) … - cessioni per finalità benefiche, in quanto equiparato a ipotesi di “scarico di magazzino” per distruzione di beni (art. 6, co. 5 l. n. 133/1999; art. 13 d.lgs. n. 460/1997; art. 54, co. 1 l. n. 342/2000; d.m. n. 264/2001) IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie assimilate) 6) Assegnazioni di beni ai soci da società o enti di qualsiasi tipo: - A qualsiasi titolo (oneroso, gratuito, reale, personale) In costanza di rapporto associativo Anche relativamente a beni per il cui acquisto/importazione non esercitato il diritto di detrazione Iva sugli acquisti (non espressamente menzionata) IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie escluse) Elencazione di ipotesi di esclusione da Cdb risponde a rationes eterogenee (incentivo, esplicitazione di regole generali, certezza, semplicità, ecc..). Ad esempio: … IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie escluse) Cessioni o conferimenti in società e altri enti di aziende o rami di azienda (lett. b): - Certamente al di fuori di oggetto dell’attività d’impresa (bene strumentale) - Al fine di assicurare applicazione imposta di registro (art. 2, lett. d) d.p.r. n. 131/1986) Cessioni in occasione di fusioni, scissioni, trasformazioni (lett. f) - NO effetto traslativo in senso tecnico, ma solo modificazione soggettiva dell’ente IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie escluse) Cessione di aree “non edificabili” (lett. c) - - Edificabile: “se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo” (art. 3, co. 2 d.l. n. 223/2006, decreto “Visco-Bersani”) … … se “possibilità di rilascio immediato di provvedimenti idonei a consentire l’utilizzazione edilizia del terreno” (Cass., sez. trib., n. 20097/2009, con rif. a permesso costruzione di impianti distribuzione carburante) IVA: (2) Prestazioni di servizi Art. 3 - Definizione generale (co. 1) Fattispecie assimilate (co. 2, 3) Fattispecie escluse (co. 4, 5, 6) IVA: (2) Prestazione di servizi (definizione generale) Art. 3, co 1 “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte” IVA: (2) Prestazione di servizi (definizione generale) … 2 elementi: - - Obbligo diverso da “dare” (fare, non fare, permettere: contratti menzionati solo a titolo esemplificativo) Verso corrispettivo (prestazione sinallagmatica, causa giustificatrice dell’assunzione dell’obbligo: cfr. CGCE, 3 marzo 1994, causa C-16/93) IVA: (2) Prestazione di servizi (fattispecie assimilate) Diverse rationes: a) b) Evitare salti d’imposta (PdS gratuite, per consumo proprio o familiare, per destinazione a finalità estranee fatte da imprenditori di valore non > 25,82 €, tranne se NO detrazione Iva su acquisto beni e servizi utilizzati) Evitare incertezze di qualificazione (locazione, affitto, leasing di beni; cessione beni immateriali; prestiti di denaro, titoli non rappresentativi di merci e operazioni finanziarie; somministrazione alimenti e bevande, cessioni di contratti di ogni tipo) IVA: (2) Prestazione di servizi (fattispecie escluse) - In parte analoghe a fattispecie di esclusione delle CdB (vedi disposizione) IVA: (3) Esercizio di imprese Definizione “impresa” ai fini Iva dipende dalla natura del soggetto (art. 4): Persone fisiche, ENC Criterio sostanziale: Esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività commerciali o agricole ex artt. 2135 e 2195 CC, anche se non organizzate in forma di impresa. PdS diverse da quelle ex art. 2195 CC, se organizzate in forma di impresa Società Criterio formale: presunzione commerci assoluta di commercialità ali, EC IVA: (3) Esercizio di imprese - - Presunzione di commercialità per società e EC è però fattore di incoerenza nella logica del Iva (cfr. art. 9, par 1, dir. 2006/112/CE per cui soggetto passivo è chiunque esercita attività economica in modo indipendente criterio solo sostanziale) … ed infatti la presunzione pone le premesse per operazioni elusive (in particolare per “società di comodo”) IVA: (3) Esercizio di imprese Introduzione di alcune ipotesi di decommercializzazione (d.lgs. n. 313/1997): a) Gestione di immobili e mobili registrati da parte di società, qualora la partecipazione ad esse consenta ai soci di fruire di tali beni gratuitamente o a valore < valore normale b) Possesso non strumentale né accessorio di partecipazioni o titoli in altre società IVA: (3) Esercizio di imprese - Casi di holding non operative, finalizzate a fruire di detrazione Iva su acquisiti o servizi inerenti beni intestati a società. - Trattata come se fosse consumatore finale (NO detrazione Iva su acquisiti e servizi da essa svolti, NO rivalsa su corrispettivi di cessione o concessione in godimento dei beni e partecipazioni) IVA: (3) Esercizio di imprese Per Enti Non Commerciali (art. 4, co. 4): - Considerate effettuate nell’esercizio di impresa solo CdB e PdS compiute nell’esercizio della propria attività commerciale o agricola (per definizione “strumentale”) - Anche nei confronti dei propri associati (attività commerciale “interna”), se verso corrispettivi specifici e purché non conforme a finalità istituzionali dell’ente (NO direttamente attuativi del scopo). IVA: (3) Esercizio di imprese Per Enti pubblici, disciplina composita: Art. 4, co. 5 d.p.r. n. 633/72: elenco di attività ritenute commerciali ai fini Iva anche se svolte da EP Art. 13, par. 1 dir. 2006/112/CE: esclusione da Iva le attività esercitate da EP: (i) “in quanto pubbliche autorità”, (ii) anche se in relazione ad esse percezione di canoni, diritti, contributi, ecc…, (iii) salvo che il mancato assoggettamento determini una “distorsione di una certa importanza” (anche “potenziale”, di impatto “più che trascurabile”, “in relazione all’attività svolta”: CGCE, 16 settembre 2008, causa C-299/07) IVA: (3) Esercizio di imprese Problema dell’assoggettabilità IVA della TIA: - - Per Corte Cost. (sent. nn. 335/2008 e 238/2009) è un tributo. Giurisprudenza oscillante: SI Iva (Cass., SSUU, n. 13894/2009; CTR Firenze, n. 17/2010; CTP Pisa, n. 259/2008); NO Iva (Cass., SS.UU., n. 8313/2008; CTP Asti, n. 42/2010) Per AF è tariffa soggetta ad IVA (Circ. n. 111/E del 1999; ris. n. 25/E del 2003; ris. n. 250/E del 2008) IVA: (4) Esercizio di arti e professioni Art. 5 Definizione generale (co. 1): “esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse” Fattispecie escluse (co. 2): co.co.co., apporti di associati in partecipazione (non professionisti abituali), levata di protesti da segretari comunali, vigilanza e custodia di guardie giurate. IVA: (5) Territorialità Iva Art. 1 richiede che operazione sia “effettuata nel territorio dello Stato” esigenza di fissare criteri di collegamento col territorio italiano. A tal fine provvedono artt. 7 a 7-septies, introdotti da d.lgs. n. 18/2010 (attuativo di dir. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE), per operazioni effettuate a partire dal 1.1.2010, tranne per artt. 7-quinquies (1.1.2011) e 7-septies (1.1.2013) (art. 5 d.lgs. N. 18/2010). IVA: (5) Territorialità Iva Art. Oggetto decorrenza 7 definizioni 1.1.2010 7-bis Cdb (regola generale, deroghe) 1.1.2010 7-ter Pds (regola generale) 1.1.2010 7-quater Pds (deroghe per oggetto) 1.1.2010 7-quinquies Pds (deroghe per oggetto) 1.1.2011 7-sexies Pds (deroghe per soggetto committente) 1.1.2010 7-septies Pds (deroghe per soggetto committente) 1.1.2013 IVA: (5) Territorialità Iva Cessioni di beni (art. 7-bis) 1) Regola generale (co. 1) - Beni immobili: se situati nel territorio statale - Beni mobili: condizione doganale di “bene nazionale, comunitario o in temporanea importazione” (v. art. 4 Reg. n. 450/2008/CE) IVA: (5) Territorialità Iva Cessioni di beni (art. 7-bis) 2) Deroghe (co. 2) - Cdb a bordo di nave, aereo, treno: luogo di partenza - Cessioni di gas, energia elettrica: (i) se cessionario è soggetto IVA-rivenditore (B2B) se stabilito in Italia; (ii) se cessionario non soggetto IVA (B2C) se consumo in Italia. IVA: (5) Territorialità Iva Prestazioni di servizi: regola generale (art. 7ter) Occorre distinguere tra tipologia di operazione (in relazione alla qualifica del committente): - Committente soggetto IVA (B2B): luogo del committente Committente consumatore finale (B2C): luogo del prestatore IVA: (5) Territorialità Iva Prestazioni di servizi: deroghe - - In relazione a particolari tipologie di Pds (servizi immobiliari, trasporto, ristorazione e catering, locazione noleggio e leasing di mezzi di trasporto; servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili: artt. 7-quater e 7-quinquies) In relazione a particolari ipotesi di Pds B2C (artt. 7 sexies, 7 septies) IVA: (6) effettuazione op. Iva - - - Necessità di identificare il momento esatto di rilevanza ai fini Iva delle Cdb e Pds (cd. momento di effettuazione) provvede l’art. 8 Art. 8 fissa delle circostanze autonome dalla materiale esecuzione Cdb e Pds al loro verificarsi sorgono tutti diritti e obblghi sostanziali e formali Iva (irrilevante ciò che accade prima e dopo) … … e l’imposta diviene “esigibile” (dovere di computare Iva a debito per cedente-prestatore e diritto di detrazione Iva a credito per cessionario-committente soggetto Iva) IVA: (6) effettuazione op. Iva Cessioni (regole generali) - - di beni immobili: stipulazione atto o, se successivo, momento di realizzazione effetto traslativo (p.e. condizione sospensiva, termine) di beni mobili: consegna o spedizione, o, se successivo, momento di realizzazione effetto traslativo (non oltre però 1 anno da consegnaspedizione) IVA: (6) effettuazione op. Iva Cessioni (deroghe) - - - - per atto della pubblica autorità e cessioni periodiche o continuative per somministrazione: pagamento del corrispettivo Passaggi committente-commissionario: atto di vendita bene da parte del commissionario Autoconsumo, destinazione a finalità estranee: prelievo del bene Contratti estimatori: rivendita a terzi (se No restituzione, scadenza termine e cmq non oltre 1 anno da consegnaspedizione) Assegnazioni case in proprietà da coop edilizie ai soci: data rogito notarile IVA: (6) effettuazione op. Iva - - Pds regola: pagamento corrispettivo Gratuite, autoconsumo, destinazione a finalitrà estranee: momento in cui pds rese o, se periodiche o continuative, mese successivo Rese da soggetto Iva stabilito in altro Stato UE a soggetto Iva italiano (B2B), continuative, di durata > 1 anno, senza acconti e pagamenti parziali: alla fine di ogni anno solare, fino alla conclusione delle prestazioni IVA: (6) effettuazione op. Iva Attenzione: se prima dei momenti fin qui indicati è emessa fattura (*) o pagato il corrispettivo operazione si considera effettuata alla data della fattura o pagamento e nei limiti dell’importo fatturato o pagato. (*) Deve essere documento con requisiti ex art. 21 dpr n. 633/72. Nella prassi spesso “fatture pro-forma”, “preavvisi di fattura”, “notule”, ecc… (solitamente privi di indicazione Iva) per documentare il sorgere dell’obbligo di pagamento, senza far scattare gli estremi dell’”effettuazione” op. Iva, IVA: iva per cassa “Macro-deroga” a disciplina del momento di effettuazione op. Iva: regime “Iva per cassa” (esigibilità non nelle ipotesi di “effettuazione” ex art. 6, co. 1-4, ma al pagamento del corrispettivo). (rilievo soprattutto per Cdb, non tanto per Pds) IVA: iva per cassa - - Ambito operativo: Cessioni di prodotti medicinali, omeopatici, farmaceutici, articoli di medicazione effettuati da farmacisti; Cdb, Pds da ENC a propri associati; Cdb, Pds, a Stato, organi statali, EP, e simili (università, istituti ospedalieri, ecc…) (art. 6, co. 5) A cessionari-committenti soggetti Iva (B2B) (art. 7 d.l. n. 185/2008) (in tal caso, però rilevanza Iva non oltre 1 anno da effettuazione, salvi limiti ivi previsti) IVA: (7) meccanismo applicativo Effettuazione op. Iva (o pagamento corrispettivo se Iva per cassa) - Esigibilità imposta Obbligo di versamento (art. 6, co. 5. primo periodo) IVA: (7) meccanismo applicativo Obbligo di versamento: - oggetto: differenza [Iva su vendite – Iva su acquisti] (art. 17, co. 1) modalità: “per masse”, su base documentale e contabile (fatturazione, registrazione) (Titolo II) IVA: (7) meccanismo applicativo Iva sulle vendite risultante da adempimento dell’obbligo di rivalsa (art. 18) Applicazione aliquota prevista per Cdb, Pds da Tariffa o Tabella (20%, 10% o 4%) a base imponibile IVA: (7) meccanismo applicativo Regola: obbligo di rivalsa (nulli patti contrari: art. 18, co. 1, 4) Deroghe: - Cdb, Pds gratuite, autoconsumo, destinazioni a finalità estranee (facoltà di rivalsa: art. 18, co. 3) - Ipotesi di “inversione contabile” (reverse charge) (art. 17, co. 5-7; dm 25 maggio 2007) IVA: reverse charge Inversione contabile: Traslazione degli obblighi (sostanziali e formali) relativi a operazioni Iva dal cedente-prestatore a cessionariocommittente IVA: reverse charge Inversione contabile 2 gruppi di fattispecie: a) Op. transnazionali (art. 17. co. 2) b) Specifiche tipologie di operazioni (art. 17, co. 6, 7, 8 e dm 25.05.2007) IVA: reverse charge a) R.C. per operazioni transnazionali: “nuovo” art. 17, co. 2, introdotto da d.lgs. n. 17/2010, in attuazione della dir. 2008/8/CE (che ha riscritto gli artt. 194, 196 dir. 2006/112/CE), con decorrenza 1.1.2010 IVA: reverse charge Relativamente a Cdb e Pds effettuate nel territorio dello Stato da cedentiprestatori non residenti in favore di cessionari-committenti stabiliti in Italia obblighi Iva a carico di cessionario-committente IVA: reverse charge - - cedente-prestatore emette fattura senza addebito Iva (con indicazione di causale non assoggettamento ex art. 17, co. 2) Cessionario-committente emette auto-fattura con applicazione Iva secondo disciplina interna e registra fattura a credito e a debito IVA: reverse charge Ciò consente: - Di evitare rimborso (detrazione) da parte di Stato del cessionariocommittente dell’Iva versata a Stato del cedente-prestatore (oggetto di rivalsa) - Impedire “frodi carosello” (incasso Iva a credito dal cedente-prestatore e omesso versamento; detrazione Iva a debito da parte del cessionariocommittente) IVA: reverse charge b) R.C. per specifiche tipologie di operazioni: Cessioni oro, operazioni nel settore edile, cessioni fabbricati strumentali, cessioni apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile, cessioni PC loro componenti e accessori, cessioni prodotti lapidei. … IVA: reverse charge … - Cedente-prestatore emette fattura senza addebito Iva (con indicazione di causale di non assoggettamento ex art. 17, co. 2) - Cessionario-committente integra fattura del cedente-prestatore con applicazione Iva secondo disciplina interna e registra fattura a credito e a debito IVA: base imponibile L’obbligo di rivalsa si realizza applicando aliquote Iva a base imponibile ed incrementando corrispondentemente il prezzo di Cdb e Pds IVA: base imponibile Determinazione b.i.: - - regola: corrispettivi contrattuali, comprensivi di spese di esecuzione, spese verso terzi accollate al cessionario-committente, integrazioni direttamente connesse a corrispettivi dovuti a terzi (art. 13, co. 1) Specificazioni (art. 13, co. 2) Deroghe (art. 13, co. 3) IVA: base imponibile Determinazione b.i. (specificazioni: art. 13, co. 2): - - Cdb, Pds per atto di p.a. = indennizzo comunque denominato Passaggi committente-commissionario = differenza (Pv - provv.) – (Pa + provv.) Cdb gratuite, autoconsumo, destinazioni a finalità estranee = prezzo di costo IVA: base imponibile Determinazione b.i. (deroghe: art. 13, co. 3): - Cdb, Pds “infra-gruppo” - Cessionario-committente soggetto a limitazione detraibilità Iva - Messa a disposizione di veicoli a motore, servizi radiomobile dal datore di lavoro a personale valore normale (se P < VN) IVA: base imponibile VN = “l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione” (art. 14, co. 1) Se VN non accertabile: Cdb: P di acquisto (in mancanza, P di costo) Pds: spese per esecuzione servizio IVA: base imponibile Escluse comunque dalla base imponibile (art. 15) 1) interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) VN dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3) rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; 4) importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. 6) Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto. IVA: detrazione Iva dovuta all’Erario dal cedente-prestatore è data dalla differenza IVA su vendite (addebitata in rivalsa al cliente) – IVA sugli acquisti (incorporata nel P di acquisto, in via di rivalsa, dal proprio fornitore) Non tutta l’Iva su acquisti detraibile IVA: detrazione Iva detraibile se: - Inerente Op. passiva afferente a operazioni imponibili o non imponibili (NO op. esenti o escluse) Salvi limiti di detraibilità oggettivi (artt. 19 bis1, 19 bis2, 19 ter) IVA: obblighi formali - - Dichiarazione inizio attività ( attribuzione p. Iva) (art. 35) Fatturazione singole operazioni (per commercianti al minuto obbligo di consegna ricevuta fiscale o emissione scontrino fiscale) (artt. 21, 22) Annotazione fatture in registri Iva (delle fatture, o dei corrispettivi) (artt. 23, 24, 25) Liquidazioni e versamenti periodici Iva (art. 27, art. 1 dpr n. 100/1998) entro 16 di ogni mese Comunicazione dati Iva (art. 8-bis dpr. n. 322/1998) entro febbraio anno successivo Dichiarazione unificata annuale (mod. Unico) o dichiarazione Iva (art. 8 dpr n. 322/1998) tra 1 febbraio e 30 settembre Versamento Iva in base alla dichiarazione (art. 6 dpr n. 542/1999) entro 16 marzo IVA: operazioni non imponibili - Sono Cdb verso paesi extra-Ue (art. 8) e operazioni assimilate (artt. 8 bis e 9) Ratio: de-tassare i beni in uscita da Ue (speculare a assoggettamento a Iva di importazioni da chiunque effettuate) IVA: operazioni non imponibili Op. non imponibili NON limitano il diritto di detrazione dell’Iva sugli acquisti dei beni poi ceduti all’esportazione per “esportatori abituali” sistematicamente crediti Iva rimborsabili da Stato IVA: operazioni non imponibili Possibilità di acquisti senza Iva (tra op. non imponibili), solo se: Cdb ex art. 8, lett. a) e b) registrate nell’anno precedente per corrispettivi non > 10% volume di affari Previa dichiarazione a cedente-prestatore dell’intento di avvalersi di acquisto senza Iva Nei limiti del cd. plafond (corrispettivi di Cdb ex art. 8, lett. a) e b) + operazioni ex artt. 8 bis e 9 registrati nell’anno precedente) IVA: operazioni esenti - Individuate da art. 10 Ratio eterogenea (finalità sociali, natura finanziaria) NO obbligo di rivalsa SI obblighi formali (fatturazione, registrazione,ecc…) Limitazione del diritto di detrazione Iva sugli acquisti (cd. pro-rata) … IVA: operazioni esenti Pro-rata Il diritto di detrazione dell’Iva sugli acquisti inerenti è, per le “imprese miste” (che effettuano sia op. imponibili e/o non imponibili che esenti), spetta in ragione del rapporto tra: ammontare op. Iva con diritto a detrazione ------------------------------------------------------------Ammontare op. iva con diritto a detrazione + op. esenti IVA: operazioni intracomunitarie - - Disciplinate da artt. 37 ss. dl. n. 331/1993 in attuazione di Dir. 1992/77/CEE Parziale realizzazione dell’obiettivo di tassazione nel paese d’origine (regime definitivo di Iva, non ancora attuato da Paesi membri nei quali vige ancora regime “transitorio” di tassazione nel paese di destinazione) Funzionale a libera circolazione merci in ambito UE (soppressione dogane, e applicazione IVA in dogana per importazioni) IVA: operazioni intracomunitarie Scambi tra soggetti IVA (B2B): tassazione nel paese di destinazione: - - Cliente (soggetto IVA) comunica al fornitore il proprio “codice di identificazione IVA” Fornitore cede senza applicazione IVA (op. non imponibile) Cliente emette auto-fattura (ad integrazione della fattura senza IVA del fornitore, poi registrata a credito e a debito) con aliquota IVA del proprio paese IVA: operazioni intracomunitarie Scambi tra soggetti IVA (B2C): tassazione nel paese di origine: - Cliente (consumatore finale) acquista con applicazione IVA con aliquota del paese del fornitore Esattamente come se scambio nel proprio paese IVA: regimi speciali Commercio al minuto - - NO obbligo di fattura, se non richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (art. 22, co. 1) Obbligo di emissione scontrino fiscale o ricevuta fiscale Obbligo di registrazione delle op. attive nel “registro dei corrispettivi” (art. 24) IVA: regimi speciali Contribuenti minori (art. 7 l. n. 542/1999) - - Volume d’affari < 309.874,14 € se esercenti arti o professioni o imprese di servizi (o < 516.456,90 € per altri casi) NO obbligo di fatturazione e registrazione opzione per impiego bollettario madre-figlia Liquidazione e versamenti perdiodici IVA trimestrali (entro il 16 di ogni trimestre) IVA: regimi speciali Contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117 l. n. 244/2007) Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell’anno solare precedente 1) hanno conseguito ricavi o compensi < 30.000 € 2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche “a progetto”, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 €. IVA: regimi speciali Contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117 l. n. 244/2007) NO contribuenti minimi: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), dpr n. 633/72, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, co. 1, dl n. 331/93 d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a srl. IVA: regimi speciali Contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117 l. n. 244/2007) - - NO obbligo di rivalsa IVA NO diritto a detrazione IVA su acquisti, interni, intracomunitari e su importazioni inerenti Per acquisti intracomunitari: obbligo di integrazione fattura con aliquota IVA italiana e versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione op. Iva Se transito da/a regime contribuenti minimi rettifica ex art. 19-bis2 dpr n. 633/72 NO obbligo di registrazione; SI obbligo di ricevuta o scontrino fiscale se commercianti al dettaglio