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L`Imposta sul Valore Aggiunto

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L`Imposta sul Valore Aggiunto
L’Imposta sul Valore
Aggiunto
dott. Francesco Pepe
Università degli Studi di Foggia
Lezione del 19 novembre 2010
IVA: premessa
• Capacità economica colpita dall’IVA:
consumo cd. finale (acquisti di beni e
fruizione di servizi non nell’esercizio
di imprese o arti e professioni)
• Tributo comunitario (art. 99 Tratt. Ce)
• Imposta plurifase non cumulativa
IVA: evoluzione degli antichi tributi
sul consumo
- Su quantità fisiche di merci (problemi:
esigenza pattugliamento territorio,
indistinzione tipologie di beni, difficile
applicazione a consumo di servizi)
- Su valore monetario corrispettivo ed in via
generale (IGE) (problemi: amplificazione
onere fiscale in ragione di estensione
catena produttiva-distributiva)
IVA: modello europeo di imposta
sulla cifra d’affari
Art. 99, co. 1 Tratt. Ce
“La Commissione esamina in qual modo sia
possibile armonizzare, nell’interesse del
mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra d’affari,
alle imposte di consumo e ad altre imposte
indirette, ivi comprese le misure di
compensazione applicabili agli scambi fra gli
Stati membri”
IVA: modello europeo di imposta
sulla cifra d’affari
Per la creazione mercato unico europeo:
- impedire discriminazioni fiscali connesse alla
tassazione dei consumi (imposizione sui
consumi “armonizzata”)
- evitare incidenza del “fattore fiscale” sulle scelte
organizzative ed allocative delle imprese
(neutralità imposte sui consumi nei confronti
degli attori economici)
Come raggiungere tali obiettivi?
IVA: modello europeo di imposta
sulla cifra d’affari
Identità imposizione
- Uso di Direttive comunitarie
- … in attuazione di art. 99 Tratt. Ce emanate
diverse direttive, oggi confluite nella Dir.
2006/112/CE …
- … in attuazione di tali direttive: d.p.r. n.
633/1972 (decreto Iva) e d.l. n. 331/1991 (Iva
intracomunitaria)
IVA: modello europeo di imposta
sulla cifra d’affari
Neutralità imposizione su attori economici
Astrattamente 2 alternative:
a) Imposta applicata solo in sede di vendita a
dettaglio (a consumatore finale: ultimo anello di
catena produttiva-distributiva)
b) Imposta applicata attraverso meccanismo
“rivalsa-detrazione” (modello francese)
IVA: modello europeo di imposta
sulla cifra d’affari
Praticamente (scelta legislatore
comunitario):
- Uso del meccanismo “rivalsa-detrazione”
in via generale (a)
- Applicazione del sistema di imposizione
al consumo finale solo in casi eccezionali
(scambi intracomunitari, contrasto a “frodi
carosello”) (b)
IVA: meccanismo “rivalsadetrazione”
Nei confronti dei soli soggetti Iva (imprese e
professionisti):
-
-
-
Obbligo di rivalsa del tributo sul proprio cliente
(incremento del prezzo in proporzione ad aliquota Iva:
Iva sulle vendite)
Diritto di detrazione dall’Iva sulle vendite dell’Iva
sugli acquisti (applicata dal proprio fornitore sui beni
acquistati o servizi prestati)
Obbligo di versamento all’Erario della sola
differenza (Iva sulle vendite – Iva sugli acquisti), o
diritto di rimborso per l’eccedenza
IVA: meccanismo “rivalsadetrazione”
In tal modo:
-
-
Il prelievo non incide sui soggetti Iva (acquisiscono
l’Iva sulle vendite dai propri clienti in sede di rivalsa,
recuperano l’iva sugli acquisti loro versata al proprio
fornitore in sede di detrazione)  neutrale
Il prelievo incide solo sui cd. “consumatori finali”
(coloro che effettuano acquisti senza rivestire la
qualifica di soggetto Iva, privi pertanto del diritto di
detrazione dell’Iva sugli acquisti)
IVA: meccanismo “rivalsadetrazione”
(Iva aliquota del 20%)
GROSSISTA
Pvg = 100 + 20 (iva su vendite, rivalsa su Dettagliante) = 120
↓
DETTAGLIANTE
Pad = 120 = 100 + 20 (iva su acquisti detraibile)
Pvd = 360 = 300 + 60 (iva su vendite, rivalsa su consumatore
finale)
Versamento all’Erario = 60 – 20 = 40
↓
CONSUMATORE FINALE
Pac = 360 = 300 + 60 (Iva non detraibile, in quanto NO soggetto
Iva)
IVA: meccanismo “rivalsadetrazione”
-
Versamento all’Erario del DETTAGLIANTE = 60 – 20 =
40
… ma 40 corrisponde al 20% (aliquota Iva) di 200 …
… guarda caso 200 è pari alla differenza tra Pvd e Pvg
al netto dell’Iva (300 – 100), ossia:
il “VALORE AGGIUNTO” dal DETTAGLIANTE: il
“ricarico” sul prezzo del bene all’atto della sua rivendita cui corrisponde il “profitto” sul singolo
scambio.
IVA: operazioni Iva
Il meccanismo “rivalsa-detrazione” subisce
però diverse deroghe.
1) Si realizza, in linea di principio, solo sulle
operazioni imponibili (salve peraltro
ipotesi eccezionali)
2) Non si realizza appieno su altre
operazioni rilevanti ai fini Iva
IVA: operazioni Iva
Operazioni
Rivalsa
Detrazione
Obblighi
formali
Imponibili
Si
Si
Si
Non
imponibili
Esenti
No
Si
Si
No
Si
Escluse
No
Limitato
(pro-rata)
No
No
IVA: operazioni imponibili
Art. 1
“L’imposta sul valore aggiunto si applica (7)
sulle cessioni di beni (1) e le prestazioni
di servizi (2) effettuate (6) nel territorio
dello Stato (5) nell’esercizio di imprese
(3) o nell’esercizio di arti e professioni (4)
e sulle importazioni da chiunque
effettuate (8)”
IVA: operazioni imponibili
-
Requisiti:
Oggettivo (CdB, PdS)
Soggettivo (esercizio imprese, arti,
professioni), tranne per le importazioni
Territoriale (nello Stato)
… nonché, per alcuni (Lupi, Filippi,
Bosello), momento di effettuazione
IVA: (1) Cessioni di beni
Art. 2
-
Definizione generale (co. 1)
Fattispecie assimilate (co. 2)
Fattispecie escluse (co. 3)
IVA: (1) Cessioni di beni
(definizione generale)
-
-
-
Atti di ogni genere (negozi privati, atti
della PA o di organi giurisdizionali)
Traslativi di proprietà o traslativicostitutivi di diritti reali di godimento (a
titolo derivativo)
A titolo oneroso (in parte “svuotata” da
assimilazione cdb gratuite ex co. 2, n. 4)
IVA: (1) Cessioni di beni
(definizione generale)
… talché:
-
NO acquisti a titolo originario
(usucapione, invenzione, accessione)
NO trasferimento-costituzione di diritti
reali di garanzia o diritti personali di
godimento ( pds)
IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie
assimilate)
1) Vendita con riserva di proprietà
2) Locazione con clausola di acquisto
vincolante per entrambe le parti
 Immediata rilevanza Iva anche se effetto
traslativo reversibile (n. 1) e successivo
(n. 2).
IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie
assimilate)
3) Passaggi committente-commissionario in
esecuzione di contratti di commissione
-
-
Considerati Cdb, e non Pds (espressamente
escluse da nozione di Pds da art. 3, co 4, lett.
h)
Compenso commissionario individuato dalla
differenza tra P di vendita e ri-vendita.
IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie
assimilate)
4) Cdb gratuite, tranne se:
- Beni non rientranti in “attività propria
dell’impresa” e di valore non > 25,82 € (attività
propria: ogni attività rientrante nel campo di
azione dell’oggetto sociale non meramente
accessoria, strumentale, occasionale: Circ. n.
25/364695 del 3 ago 1979)
- Beni per il cui acquisto/importazione non
esercitato il diritto di detrazione Iva sugli
acquisti
IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie
assimilate)
5) Destinazione beni a consumo personale o
familiare o a finalità estranee all’attività di
impresa, arte o professione, tranne se:
-
Cessione di beni per il cui acquisto o
importazione non sia stato esercitato il diritto di
detrazione Iva sugli acquisti (cfr. CGCE, sent.
del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C323/99; circ. n. 9/E del 30 gennaio 2002)
IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie
assimilate)
…
- cessioni per finalità benefiche, in quanto
equiparato a ipotesi di “scarico di
magazzino” per distruzione di beni (art.
6, co. 5 l. n. 133/1999; art. 13 d.lgs. n.
460/1997; art. 54, co. 1 l. n. 342/2000;
d.m. n. 264/2001)
IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie
assimilate)
6) Assegnazioni di beni ai soci da società o enti
di qualsiasi tipo:
-
A qualsiasi titolo (oneroso, gratuito, reale,
personale)
In costanza di rapporto associativo
Anche relativamente a beni per il cui
acquisto/importazione non esercitato il diritto di
detrazione Iva sugli acquisti (non
espressamente menzionata)
IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie
escluse)
Elencazione di ipotesi di esclusione da Cdb
risponde a rationes eterogenee
(incentivo, esplicitazione di regole
generali, certezza, semplicità, ecc..).
Ad esempio: …
IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie
escluse)
Cessioni o conferimenti in società e altri enti di
aziende o rami di azienda (lett. b):
- Certamente al di fuori di oggetto dell’attività
d’impresa (bene strumentale)
- Al fine di assicurare applicazione imposta di
registro (art. 2, lett. d) d.p.r. n. 131/1986)
Cessioni in occasione di fusioni, scissioni,
trasformazioni (lett. f)
- NO effetto traslativo in senso tecnico, ma solo
modificazione soggettiva dell’ente
IVA: (1) Cessioni di beni (fattispecie
escluse)
Cessione di aree “non edificabili” (lett. c)
-
-
Edificabile: “se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato
dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi
del medesimo” (art. 3, co. 2 d.l. n. 223/2006,
decreto “Visco-Bersani”) …
… se “possibilità di rilascio immediato di
provvedimenti idonei a consentire l’utilizzazione
edilizia del terreno” (Cass., sez. trib., n.
20097/2009, con rif. a permesso costruzione di
impianti distribuzione carburante)
IVA: (2) Prestazioni di servizi
Art. 3
-
Definizione generale (co. 1)
Fattispecie assimilate (co. 2, 3)
Fattispecie escluse (co. 4, 5, 6)
IVA: (2) Prestazione di servizi
(definizione generale)
Art. 3, co 1
“Costituiscono prestazioni di servizi le
prestazioni verso corrispettivo dipendenti
da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia,
mediazione, deposito e in genere da
obbligazioni di fare, di non fare e di
permettere quale ne sia la fonte”
IVA: (2) Prestazione di servizi
(definizione generale)
…  2 elementi:
-
-
Obbligo diverso da “dare” (fare, non fare,
permettere: contratti menzionati solo a
titolo esemplificativo)
Verso corrispettivo (prestazione
sinallagmatica, causa giustificatrice
dell’assunzione dell’obbligo: cfr. CGCE, 3
marzo 1994, causa C-16/93)
IVA: (2) Prestazione di servizi
(fattispecie assimilate)
Diverse rationes:
a)
b)
Evitare salti d’imposta (PdS gratuite, per consumo
proprio o familiare, per destinazione a finalità estranee
fatte da imprenditori di valore non > 25,82 €, tranne se
NO detrazione Iva su acquisto beni e servizi utilizzati)
Evitare incertezze di qualificazione (locazione,
affitto, leasing di beni; cessione beni immateriali;
prestiti di denaro, titoli non rappresentativi di merci e
operazioni finanziarie; somministrazione alimenti e
bevande, cessioni di contratti di ogni tipo)
IVA: (2) Prestazione di servizi
(fattispecie escluse)
-
In parte analoghe a fattispecie di
esclusione delle CdB
(vedi disposizione)
IVA: (3) Esercizio di imprese
Definizione “impresa” ai fini Iva dipende dalla
natura del soggetto (art. 4):
Persone
fisiche,
ENC
Criterio sostanziale: Esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva delle attività
commerciali o agricole ex artt. 2135 e 2195 CC,
anche se non organizzate in forma di impresa.
PdS diverse da quelle ex art. 2195 CC, se
organizzate in forma di impresa
Società
Criterio formale: presunzione
commerci assoluta di commercialità
ali, EC
IVA: (3) Esercizio di imprese
-
-
Presunzione di commercialità per società e
EC è però fattore di incoerenza nella logica
del Iva (cfr. art. 9, par 1, dir. 2006/112/CE per
cui soggetto passivo è chiunque esercita
attività economica in modo indipendente 
criterio solo sostanziale)
… ed infatti la presunzione pone le
premesse per operazioni elusive (in
particolare per “società di comodo”)
IVA: (3) Esercizio di imprese
 Introduzione di alcune ipotesi di decommercializzazione (d.lgs. n. 313/1997):
a) Gestione di immobili e mobili registrati da
parte di società, qualora la partecipazione ad
esse consenta ai soci di fruire di tali beni
gratuitamente o a valore < valore normale
b) Possesso non strumentale né accessorio
di partecipazioni o titoli in altre società
IVA: (3) Esercizio di imprese

- Casi di holding non operative, finalizzate a
fruire di detrazione Iva su acquisiti o servizi
inerenti beni intestati a società.
- Trattata come se fosse consumatore finale
(NO detrazione Iva su acquisiti e servizi da
essa svolti, NO rivalsa su corrispettivi di
cessione o concessione in godimento dei
beni e partecipazioni)
IVA: (3) Esercizio di imprese
Per Enti Non Commerciali (art. 4, co. 4):
- Considerate effettuate nell’esercizio di
impresa solo CdB e PdS compiute
nell’esercizio della propria attività
commerciale o agricola (per definizione
“strumentale”)
- Anche nei confronti dei propri associati
(attività commerciale “interna”), se verso
corrispettivi specifici e purché non conforme
a finalità istituzionali dell’ente (NO
direttamente attuativi del scopo).
IVA: (3) Esercizio di imprese
Per Enti pubblici, disciplina composita:
Art. 4, co. 5 d.p.r. n. 633/72: elenco di attività
ritenute commerciali ai fini Iva anche se svolte da
EP
Art. 13, par. 1 dir. 2006/112/CE: esclusione da Iva
le attività esercitate da EP: (i) “in quanto pubbliche
autorità”, (ii) anche se in relazione ad esse
percezione di canoni, diritti, contributi, ecc…, (iii)
salvo che il mancato assoggettamento determini una
“distorsione di una certa importanza” (anche
“potenziale”, di impatto “più che trascurabile”, “in
relazione all’attività svolta”: CGCE, 16 settembre
2008, causa C-299/07)
IVA: (3) Esercizio di imprese
Problema dell’assoggettabilità IVA della TIA:
-
-
Per Corte Cost. (sent. nn. 335/2008 e 238/2009) è
un tributo.
Giurisprudenza oscillante: SI Iva (Cass., SSUU, n.
13894/2009; CTR Firenze, n. 17/2010; CTP Pisa, n.
259/2008); NO Iva (Cass., SS.UU., n. 8313/2008;
CTP Asti, n. 42/2010)
Per AF è tariffa soggetta ad IVA (Circ. n. 111/E del
1999; ris. n. 25/E del 2003; ris. n. 250/E del 2008)
IVA: (4) Esercizio di arti e
professioni
Art. 5
Definizione generale (co. 1): “esercizio per professione
abituale ancorchè non esclusiva di qualsiasi attività
di lavoro autonomo da parte di persone fisiche
ovvero da parte di società semplici o di associazioni
senza personalità giuridica costituite tra persone
fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività
stesse”
Fattispecie escluse (co. 2): co.co.co., apporti di
associati in partecipazione (non professionisti
abituali), levata di protesti da segretari comunali,
vigilanza e custodia di guardie giurate.
IVA: (5) Territorialità Iva
Art. 1 richiede che operazione sia “effettuata nel territorio
dello Stato”  esigenza di fissare criteri di
collegamento col territorio italiano.
A tal fine provvedono artt. 7 a 7-septies, introdotti da
d.lgs. n. 18/2010 (attuativo di dir. 2008/8/CE,
2008/9/CE e 2008/117/CE), per operazioni effettuate
a partire dal 1.1.2010, tranne per artt. 7-quinquies
(1.1.2011) e 7-septies (1.1.2013) (art. 5 d.lgs. N.
18/2010).
IVA: (5) Territorialità Iva
Art.
Oggetto
decorrenza
7
definizioni
1.1.2010
7-bis
Cdb (regola generale,
deroghe)
1.1.2010
7-ter
Pds (regola generale)
1.1.2010
7-quater
Pds (deroghe per oggetto)
1.1.2010
7-quinquies
Pds (deroghe per oggetto)
1.1.2011
7-sexies
Pds (deroghe per soggetto
committente)
1.1.2010
7-septies
Pds (deroghe per soggetto
committente)
1.1.2013
IVA: (5) Territorialità Iva
Cessioni di beni (art. 7-bis)
1) Regola generale (co. 1)
- Beni immobili: se situati nel territorio statale
- Beni mobili: condizione doganale di “bene
nazionale, comunitario o in temporanea
importazione” (v. art. 4 Reg. n. 450/2008/CE)
IVA: (5) Territorialità Iva
Cessioni di beni (art. 7-bis)
2) Deroghe (co. 2)
- Cdb a bordo di nave, aereo, treno: luogo di
partenza
- Cessioni di gas, energia elettrica: (i) se
cessionario è soggetto IVA-rivenditore (B2B)
se stabilito in Italia; (ii) se cessionario non
soggetto IVA (B2C) se consumo in Italia.
IVA: (5) Territorialità Iva
Prestazioni di servizi: regola generale (art. 7ter)
Occorre distinguere tra tipologia di operazione
(in relazione alla qualifica del committente):
-
Committente soggetto IVA (B2B): luogo del
committente
Committente consumatore finale (B2C):
luogo del prestatore
IVA: (5) Territorialità Iva
Prestazioni di servizi: deroghe
-
-
In relazione a particolari tipologie di Pds
(servizi immobiliari, trasporto, ristorazione e
catering, locazione noleggio e leasing di
mezzi di trasporto; servizi culturali, artistici,
sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e
simili: artt. 7-quater e 7-quinquies)
In relazione a particolari ipotesi di Pds
B2C (artt. 7 sexies, 7 septies)
IVA: (6) effettuazione op. Iva
-
-
-
Necessità di identificare il momento esatto di
rilevanza ai fini Iva delle Cdb e Pds (cd.
momento di effettuazione)  provvede l’art. 8
Art. 8 fissa delle circostanze autonome dalla
materiale esecuzione Cdb e Pds  al loro
verificarsi sorgono tutti diritti e obblghi
sostanziali e formali Iva (irrilevante ciò che
accade prima e dopo) …
… e l’imposta diviene “esigibile” (dovere di
computare Iva a debito per cedente-prestatore e
diritto di detrazione Iva a credito per
cessionario-committente soggetto Iva)
IVA: (6) effettuazione op. Iva
Cessioni (regole generali)
-
-
di beni immobili: stipulazione atto o, se
successivo, momento di realizzazione effetto
traslativo (p.e. condizione sospensiva, termine)
di beni mobili: consegna o spedizione, o, se
successivo, momento di realizzazione effetto
traslativo (non oltre però 1 anno da consegnaspedizione)
IVA: (6) effettuazione op. Iva
Cessioni (deroghe)
-
-
-
-
per atto della pubblica autorità e cessioni periodiche
o continuative per somministrazione: pagamento del
corrispettivo
Passaggi committente-commissionario: atto di vendita
bene da parte del commissionario
Autoconsumo, destinazione a finalità estranee:
prelievo del bene
Contratti estimatori: rivendita a terzi (se No restituzione,
scadenza termine e cmq non oltre 1 anno da consegnaspedizione)
Assegnazioni case in proprietà da coop edilizie ai
soci: data rogito notarile
IVA: (6) effettuazione op. Iva
-
-
Pds
regola: pagamento corrispettivo
Gratuite, autoconsumo, destinazione a
finalitrà estranee: momento in cui pds rese o,
se periodiche o continuative, mese successivo
Rese da soggetto Iva stabilito in altro Stato
UE a soggetto Iva italiano (B2B),
continuative, di durata > 1 anno, senza
acconti e pagamenti parziali: alla fine di ogni
anno solare, fino alla conclusione delle
prestazioni
IVA: (6) effettuazione op. Iva
Attenzione: se prima dei momenti fin qui indicati
è emessa fattura (*) o pagato il corrispettivo
 operazione si considera effettuata alla data
della fattura o pagamento e nei limiti dell’importo
fatturato o pagato.
(*) Deve essere documento con requisiti ex art. 21 dpr n.
633/72. Nella prassi spesso “fatture pro-forma”,
“preavvisi di fattura”, “notule”, ecc… (solitamente privi di
indicazione Iva) per documentare il sorgere dell’obbligo
di pagamento, senza far scattare gli estremi
dell’”effettuazione” op. Iva,
IVA: iva per cassa
“Macro-deroga” a disciplina del momento
di effettuazione op. Iva: regime “Iva per
cassa” (esigibilità non nelle ipotesi di
“effettuazione” ex art. 6, co. 1-4, ma al
pagamento del corrispettivo).
(rilievo soprattutto per Cdb, non tanto
per Pds)
IVA: iva per cassa
-
-
Ambito operativo:
Cessioni di prodotti medicinali, omeopatici,
farmaceutici, articoli di medicazione effettuati
da farmacisti; Cdb, Pds da ENC a propri
associati; Cdb, Pds, a Stato, organi statali, EP,
e simili (università, istituti ospedalieri, ecc…)
(art. 6, co. 5)
A cessionari-committenti soggetti Iva (B2B) (art.
7 d.l. n. 185/2008) (in tal caso, però rilevanza
Iva non oltre 1 anno da effettuazione, salvi limiti
ivi previsti)
IVA: (7) meccanismo applicativo
Effettuazione op. Iva (o pagamento
corrispettivo se Iva per cassa) 
-
Esigibilità imposta
Obbligo di versamento
(art. 6, co. 5. primo periodo)
IVA: (7) meccanismo applicativo
Obbligo di versamento:
-
oggetto: differenza [Iva su vendite
– Iva su acquisti] (art. 17, co. 1)
modalità: “per masse”, su base
documentale e contabile
(fatturazione, registrazione) (Titolo
II)
IVA: (7) meccanismo applicativo
Iva sulle vendite
risultante da adempimento dell’obbligo
di rivalsa (art. 18)  Applicazione
aliquota prevista per Cdb, Pds da
Tariffa o Tabella (20%, 10% o 4%)
a base imponibile
IVA: (7) meccanismo applicativo
Regola: obbligo di rivalsa (nulli patti
contrari: art. 18, co. 1, 4)
Deroghe:
- Cdb, Pds gratuite, autoconsumo,
destinazioni a finalità estranee (facoltà
di rivalsa: art. 18, co. 3)
- Ipotesi di “inversione contabile” (reverse
charge) (art. 17, co. 5-7; dm 25 maggio
2007)
IVA: reverse charge
Inversione contabile:
Traslazione degli obblighi (sostanziali e
formali) relativi a operazioni Iva dal
cedente-prestatore a cessionariocommittente
IVA: reverse charge
Inversione contabile
2 gruppi di fattispecie:
a) Op. transnazionali (art. 17. co. 2)
b) Specifiche tipologie di operazioni
(art. 17, co. 6, 7, 8 e dm
25.05.2007)
IVA: reverse charge
a) R.C. per operazioni
transnazionali:
“nuovo” art. 17, co. 2, introdotto da
d.lgs. n. 17/2010, in attuazione
della dir. 2008/8/CE (che ha
riscritto gli artt. 194, 196 dir.
2006/112/CE), con decorrenza
1.1.2010
IVA: reverse charge
Relativamente a Cdb e Pds effettuate
nel territorio dello Stato da cedentiprestatori non residenti in favore di
cessionari-committenti stabiliti in
Italia  obblighi Iva a carico di
cessionario-committente
IVA: reverse charge
-
-
cedente-prestatore emette fattura
senza addebito Iva (con
indicazione di causale non
assoggettamento ex art. 17, co. 2)
Cessionario-committente emette
auto-fattura con applicazione Iva
secondo disciplina interna e
registra fattura a credito e a debito
IVA: reverse charge
Ciò consente:
- Di evitare rimborso (detrazione) da
parte di Stato del cessionariocommittente dell’Iva versata a Stato del
cedente-prestatore (oggetto di rivalsa)
- Impedire “frodi carosello” (incasso Iva a
credito dal cedente-prestatore e
omesso versamento; detrazione Iva a
debito da parte del cessionariocommittente)
IVA: reverse charge
b) R.C. per specifiche tipologie di
operazioni:
Cessioni oro, operazioni nel settore edile,
cessioni fabbricati strumentali, cessioni
apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile, cessioni PC loro
componenti e accessori, cessioni
prodotti lapidei. …
IVA: reverse charge
…
- Cedente-prestatore emette fattura
senza addebito Iva (con indicazione di
causale di non assoggettamento ex art.
17, co. 2)
- Cessionario-committente integra
fattura del cedente-prestatore con
applicazione Iva secondo disciplina
interna e registra fattura a credito e a
debito
IVA: base imponibile
L’obbligo di rivalsa si realizza
applicando aliquote Iva a base
imponibile ed incrementando
corrispondentemente il prezzo di
Cdb e Pds
IVA: base imponibile
Determinazione b.i.:
-
-
regola: corrispettivi contrattuali,
comprensivi di spese di esecuzione,
spese verso terzi accollate al
cessionario-committente, integrazioni
direttamente connesse a corrispettivi
dovuti a terzi (art. 13, co. 1)
Specificazioni (art. 13, co. 2)
Deroghe (art. 13, co. 3)
IVA: base imponibile
Determinazione b.i. (specificazioni: art. 13,
co. 2):
-
-
Cdb, Pds per atto di p.a. = indennizzo
comunque denominato
Passaggi committente-commissionario
= differenza (Pv - provv.) – (Pa + provv.)
Cdb gratuite, autoconsumo,
destinazioni a finalità estranee = prezzo
di costo
IVA: base imponibile
Determinazione b.i. (deroghe: art. 13, co.
3):
- Cdb, Pds “infra-gruppo”
- Cessionario-committente soggetto a
limitazione detraibilità Iva
- Messa a disposizione di veicoli a
motore, servizi radiomobile dal datore di
lavoro a personale
 valore normale (se P < VN)
IVA: base imponibile
VN = “l’intero importo che il cessionario o il
committente, al medesimo stadio di
commercializzazione di quello in cui avviene la
cessione di beni o la prestazione di servizi,
dovrebbe pagare, in condizioni di libera
concorrenza, ad un cedente o prestatore
indipendente per ottenere i beni o servizi in
questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o
prestazione” (art. 14, co. 1)
Se VN non accertabile:
Cdb: P di acquisto (in mancanza, P di costo)
Pds: spese per esecuzione servizio
IVA: base imponibile
Escluse comunque dalla base imponibile (art. 15)
1)
interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità
nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del
committente;
2)
VN dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli
la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3)
rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della
controparte, purché regolarmente documentate;
4)
importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5)
somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore
aggiunto.
6)
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile,
delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di
penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del
contratto.
IVA: detrazione
Iva dovuta all’Erario dal cedente-prestatore è
data dalla differenza IVA su vendite
(addebitata in rivalsa al cliente) – IVA sugli
acquisti (incorporata nel P di acquisto, in via
di rivalsa, dal proprio fornitore)
 Non tutta l’Iva su acquisti detraibile
IVA: detrazione
Iva detraibile se:
-
Inerente
Op. passiva afferente a operazioni imponibili
o non imponibili (NO op. esenti o escluse)
Salvi limiti di detraibilità oggettivi (artt. 19
bis1, 19 bis2, 19 ter)
IVA: obblighi formali
-
-
Dichiarazione inizio attività ( attribuzione p. Iva) (art. 35)
Fatturazione singole operazioni (per commercianti al minuto
obbligo di consegna ricevuta fiscale o emissione scontrino
fiscale) (artt. 21, 22)
Annotazione fatture in registri Iva (delle fatture, o dei
corrispettivi) (artt. 23, 24, 25)
Liquidazioni e versamenti periodici Iva (art. 27, art. 1 dpr n.
100/1998) entro 16 di ogni mese
Comunicazione dati Iva (art. 8-bis dpr. n. 322/1998) entro
febbraio anno successivo
Dichiarazione unificata annuale (mod. Unico) o dichiarazione
Iva (art. 8 dpr n. 322/1998) tra 1 febbraio e 30 settembre
Versamento Iva in base alla dichiarazione (art. 6 dpr n.
542/1999) entro 16 marzo
IVA: operazioni non imponibili
-
Sono Cdb verso paesi extra-Ue (art. 8) e
operazioni assimilate (artt. 8 bis e 9)
Ratio: de-tassare i beni in uscita da Ue
(speculare a assoggettamento a Iva di
importazioni da chiunque effettuate)
IVA: operazioni non imponibili
Op. non imponibili NON limitano il diritto di
detrazione dell’Iva sugli acquisti dei beni poi
ceduti all’esportazione  per “esportatori
abituali” sistematicamente crediti Iva
rimborsabili da Stato
IVA: operazioni non imponibili
 Possibilità di acquisti senza Iva (tra op. non
imponibili), solo se:
Cdb ex art. 8, lett. a) e b) registrate
nell’anno precedente per corrispettivi non >
10% volume di affari
Previa dichiarazione a cedente-prestatore
dell’intento di avvalersi di acquisto senza Iva
Nei limiti del cd. plafond (corrispettivi di Cdb
ex art. 8, lett. a) e b) + operazioni ex artt. 8
bis e 9 registrati nell’anno precedente)
IVA: operazioni esenti
-
Individuate da art. 10
Ratio eterogenea (finalità sociali, natura
finanziaria)
NO obbligo di rivalsa
SI obblighi formali (fatturazione,
registrazione,ecc…)
Limitazione del diritto di detrazione Iva sugli
acquisti (cd. pro-rata) …
IVA: operazioni esenti
Pro-rata
Il diritto di detrazione dell’Iva sugli acquisti inerenti è, per
le “imprese miste” (che effettuano sia op. imponibili
e/o non imponibili che esenti), spetta in ragione del
rapporto tra:
ammontare op. Iva con diritto a detrazione
------------------------------------------------------------Ammontare op. iva con diritto a detrazione + op. esenti
IVA: operazioni intracomunitarie
-
-
Disciplinate da artt. 37 ss. dl. n. 331/1993 in
attuazione di Dir. 1992/77/CEE
Parziale realizzazione dell’obiettivo di tassazione
nel paese d’origine (regime definitivo di Iva, non
ancora attuato da Paesi membri nei quali vige
ancora regime “transitorio” di tassazione nel paese
di destinazione)
Funzionale a libera circolazione merci in ambito UE
(soppressione dogane, e applicazione IVA in
dogana per importazioni)
IVA: operazioni intracomunitarie
Scambi tra soggetti IVA (B2B): tassazione nel
paese di destinazione:
-
-
Cliente (soggetto IVA) comunica al fornitore
il proprio “codice di identificazione IVA”
Fornitore cede senza applicazione IVA (op.
non imponibile)
Cliente emette auto-fattura (ad integrazione
della fattura senza IVA del fornitore, poi
registrata a credito e a debito) con aliquota
IVA del proprio paese
IVA: operazioni intracomunitarie
Scambi tra soggetti IVA (B2C): tassazione nel
paese di origine:
-

Cliente (consumatore finale) acquista con
applicazione IVA con aliquota del paese del
fornitore
Esattamente come se scambio nel proprio
paese
IVA: regimi speciali
Commercio al minuto
-
-
NO obbligo di fattura, se non richiesta non
oltre il momento di effettuazione
dell’operazione (art. 22, co. 1)
Obbligo di emissione scontrino fiscale o
ricevuta fiscale
Obbligo di registrazione delle op. attive nel
“registro dei corrispettivi” (art. 24)
IVA: regimi speciali
Contribuenti minori (art. 7 l. n. 542/1999)
-
-
Volume d’affari < 309.874,14 € se esercenti
arti o professioni o imprese di servizi (o <
516.456,90 € per altri casi)
NO obbligo di fatturazione e registrazione 
opzione per impiego bollettario madre-figlia
Liquidazione e versamenti perdiodici IVA
trimestrali (entro il 16 di ogni trimestre)
IVA: regimi speciali
Contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117 l. n. 244/2007)
Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che,
al contempo:
a)
nell’anno solare precedente
1)
hanno conseguito ricavi o compensi < 30.000 €
2)
non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3)
non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori anche “a progetto”, programma di lavoro o fase di
esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione
agli associati
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di
locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo
superiore a 15.000 €.
IVA: regimi speciali
Contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117 l. n. 244/2007)
NO contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali IVA;
b) i soggetti non residenti;
c)
i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10,
numero 8), dpr n. 633/72, e di mezzi di trasporto
nuovi di cui all’articolo 53, co. 1, dl n. 331/93
d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in
forma individuale che contestualmente partecipano
a società di persone o associazioni, ovvero a srl.
IVA: regimi speciali
Contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117 l. n. 244/2007)
-
-
NO obbligo di rivalsa IVA
NO diritto a detrazione IVA su acquisti, interni,
intracomunitari e su importazioni inerenti
Per acquisti intracomunitari: obbligo di integrazione
fattura con aliquota IVA italiana e versamento entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione op. Iva
Se transito da/a regime contribuenti minimi 
rettifica ex art. 19-bis2 dpr n. 633/72
NO obbligo di registrazione; SI obbligo di ricevuta o
scontrino fiscale se commercianti al dettaglio
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