Lineamenti generali L`imposta sul valore aggiunto è stata creata in
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Lineamenti generali L`imposta sul valore aggiunto è stata creata in
Lineamenti generali L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea ed è stata poi introdotta in tutti gli Stati membri della Comunità. In Italia, l’IVA è stata istituita con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. TVA Modello d’imposta sulla cifra d’affari applicata in Francia che fu elevato a parametro di riferimento per una regolamentazione unitaria dell’imposizione indiretta sui consumi in ogni Stato membro • Segue… Il principio sancito affermava che ciascun Stato membro doveva applicare ai beni e servizi un’imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al loro prezzo, qualunque sia il numero delle transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase di imposizione L’Iva grava sul consumatore in proporzione del prezzo finale del bene, ed è neutrale rispetto al numero dei passaggi: essa dunque non influisce sul prezzo finale dei beni, e non interferisce con la organizzazione delle imprese. L’IVA ha sostituito, nel nostro sistema fiscale, l’imposta generale sull’entrata (Ige): quest’ultima era un’imposta plurifase cumulativa («a cascata»), che colpiva (con un’aliquota del 4 per cento) il valore pieno dei beni e dei servizi scambiati ad ogni fase del processo produttivo e distributivo; l’imposizione di ciascuna fase si cumulava con le altre. Le situazioni giuridiche fondamentali. L’IVA sul valore aggiunto è un’imposta che, per il suo soggetto passivo (ossia per gli operatori economici), è neutrale. Il soggetto passivo: • «recupera» l’imposta che assolve sugli acquisti acquisendo un credito verso lo Stato (detrazione); • «recupera» l’imposta dovuta allo Stato verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi (rivalsa). • Il soggetto passivo Iva che effettua operazioni esenti non può detrarre l’Iva sugli acquisti (e sulle importazioni) • Mancando la detraibilità, viene meno la neutralità del tributo, che assume per il soggetto passivo che effettua operazioni esenti natura economica di costo. • Perciò, per il soggetto passivo, il fatto di porre in essere un’operazione attiva esente non è un vantaggio (posto che l’Iva sarebbe recuperata con la rivalsa), ma può essere anzi uno svantaggio, se il costo dell’Iva sugli acquisti non viene trasferito sui prezzi delle vendite. • L’esenzione dovrebbe giovare al consumatore finale, che acquista il bene o il servizio ad un costo non maggiorato dall’Iva del prezzo finale (ma eventualmente solo dell’Iva inglobata nel prezzo). Operazioni • Operazioni imponibili: sono soggette ad obblighi formali di fatturazione, registrazione e addebito dell’imposta; • Operazioni non imponibili: sono soggette ad obblighi formali di fatturazione, registrazione ma non danno luogo all’addebito dell’imposta, ma consentono la detrazione dell’IVA Operazioni esenti Sono quelle operazioni soggette a tutti gli obblighi formali che non danno luogo all’addebito dell’imposta e non consentono la detrazione dell’IVA Operazioni escluse • Le operazioni “escluse” sono quelle che non hanno alcun rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta: - non comportano il sorgere del debito d’imposta - non determinano obblighi formali (fatturazione, annotazione, ecc.) - non rilevano ai fini del calcolo del «volume d’affari» Requisito oggettivo Cessioni di beni o Prestazioni di servizi Requisito soggettivo Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate: nell’esercizio di imprese, arti o professioni Requisito di territorialità Requisito oggettivo • Cessione di beni • Prestazioni di servizi Cessioni di beni Secondo la definizione legislativa, «costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere». È da sottolineare che il termine «cessione» comprende non solo il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) ma anche la costituzione di un diritto reale Ipotesi di operazioni di assimilazione: • Cessioni gratuite (mancanza del requisito di onerosità) • Vendita con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolanti per entrambi le parti. • Passaggi di beni tra commissionario e committente e viceversa, sia per le commissioni all’acquisto che quelle alla vendita Principali ipotesi di esclusione: • Cessioni di denaro o di crediti in denaro; • Conferimenti di aziende in società ed enti e le cessioni di aziende; • Le fusioni, le scissioni e le trasformazioni • Le cessioni dei beni per i quali non è stato possibile detrarre la relativa imposta Prestazioni di servizi Ogni prestazione di fare, non fare o permettere effettuata dietro corrispettivo è suscettibile di integrare una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA PROFILO SOGGETTIVO Esercizio d’impresa Secondo l’art. 4 del D.P.R. 633/1972 “per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile”. Ai fini Iva, sono considerate in ogni caso imprenditoriali le operazioni effettuate da società ed enti commerciali. In altre parole, sono soggette ad imposta tutte le attività svolte da soggetti che hanno forma giuridica di società commerciale, o da enti pubblici o privati che abbiano per oggetto principale od esclusivo l’esercizio di attività commerciali od agricole. Imprenditori e enti non commerciali Per gli imprenditori e per gli enti non commerciali: • Abitualità dell’attività • Attività art. 2195 anche se non organizzata in forma d’impresa Impresa agricola Ai fini IVA, le attività svolte da un impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c. configurano nell’esercizio di impresa. ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI La definizione di esercizio di arte o professione è simile a quella data ai fini delle imposte dirette; infatti, ai fini Iva, «per esercizio di arte o professione si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo» • In sostanza, questo presupposto soggettivo dell’Iva è molto ampio, in quanto comprende qualsiasi attività di lavoro: può trattarsi tanto di una professione intellettuale, come di un’attività materiale. Ciò che si richiede è: • a) che l’attività sia svolta in modo autonomo (ossia senza il vincolo di subordinazione che caratterizza il lavoro dipendente); • b) che non vi siano i connotati dell’imprenditorialità. Presupposto territoriale Affinchè si realizzi un’operazione rilevante ai fini IVA, occorre che la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata nel del territorio dello Stato. Le cessioni e le prestazioni effettuate al di fuori del territorio dello Stato sono, dunque, estranee al campo di applicazione dell’imposta. Territorialità delle prestazioni di servizi Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da soggetti che hanno domicilio (se si tratta di persone fisiche) o la sede legale (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) nel territorio dello Stato Ancora… Da soggetti che hanno nel territorio dello Stato la residenza non avendo stabilito all’estero il domicilio,eccezione fatta per i servizi dalla stesso resi al di fuori del territorio dello Stato italiano per mezzo di propria stabile organizzazione costituita all’estero; da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero. Deroghe al criterio della localizzazione • Le prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in Italia si considerano effettuate in Italia ovunque sia materialmente rese; • Altre prestazioni di servizi sono localizzate nel luogo di esecuzione della prestazione, prescindendo dalla nazionalità o dalla residenza del committente; • Altre prestazioni rilevano territorialmente ai fini IVA nel luogo di domicilio o residenza del committente o, comunque, del destinatario dell’operazione Le importazioni Ai sensi dell’art. 1 costituiscono operazioni imponibili anche le importazioni di beni da chiunque effettuate, quindi anche se effettuate al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa ovvero di arti e professioni. Operazioni poste in essere nei confronti di paesi extracomunitari Si considerano esportazioni e sono ricondotte tra le operazioni non imponibili, cioè tra quelle operazioni che concorrono alla formazione del volume d’affari e sono soggette a tutti gli obblighi formali, ma non danno luogo all’addebito dell’imposta e, al tempo stesso, consentono l’integrale deduzione dell’IVA assolta sugli acquisti. Sono scambi intracomunitari quelli che: • Avvengono tra operatori entrambi soggetti passivi di imposta in due diversi paesi dell’Unione; • Comportano l’acquisizione, a titolo oneroso, della proprietà o di un altro diritto reale sul bene; • Implicano la spedizione o il trasporto dei beni da uno Stato all’altro, cioè la movimentazione fisica. Gli scambi intracomunitari si distinguono in: • Acquisti intracomunitari • Cessioni intracomunitari non imponibili Acquisto intracomunitario: • Cedente comunitario e cessionario nazionale ricoprano entrambi lo status di soggetti d’imposta nei rispettivi paesi di residenza; • L’operazione, avente ad oggetto un bene mobile materiale, sia onerosa e conduca all’acquisizione della proprietà o di un altro diritto reale sui beni; • Il bene venga fiscalmente introdotto nel territorio italiano con provenienza da un altro Stato dell’Unione Europea. Cessione intracomunitaria Cessione a titolo oneroso di beni eseguita mediante trasporto o spedizione nel territorio di altro Stato membro, effettuato dal cedente o dall’acquirente o da altri terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d’imposta La base imponibile • La base imponibile è costituita, di regola, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi contrattuali (dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali) non ha dunque rilievo il valore normale o il valore venale dell’oggetto del contratto, ma il corrispettivo pattuito. • Solo nel caso in cui non vi è un corrispettivo, o il corrispettivo è in natura, si applica il criterio del «valore normale» (che è diverso dal «valore venale», rilevante nell’applicazione dell’imposta di registro) • Sono compresi nell’imponibile anche gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione, nonché i debiti e gli oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente e le integrazioni dovute da altri soggetti. Non concorrono, invece, a formare la base imponibile: — gli interessi moratori e le penalità in genere (come, ad esempio, la «clausola penale» prevista dall’art. 1382 cod. civ.) — l’importo degli imballaggi e dei recipienti che devono essere restituiti. La fatturazione Tutte le operazioni devono essere documentate attraverso fattura, da emettersi generalmente al momento di effettuazione dell’opera La fattura di considera emessa con la consegna o la spedizione del documento al cliente Momento di effettuazione delle cessioni di beni La cessione di beni immobili si considera generalmente effettuata al momento della stipula dell’atto traslativo La cessione di beni mobili al momento della consegna o della spedizione del bene. • Per i beni mobili, ha rilievo invece la consegna o spedizione, salvo anche qui il caso in cui gli effetti traslativi siano differiti; in ogni caso, però, l’operazione si ha per effettuata dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi Le prestazioni di servizi si considerano effettuate quando è pagato il corrispettivo. Non ha rilievo, quindi, la conclusione della prestazione, ma il pagamento Esigibilità dell’imposta L’esigibilità dell’imposta, intesa come diritto dell’erario a percepire il tributo a partire da un determinato momento, si ricollega al momento dell’effettuazione dell’operazione La fatturazione • Tutte le operazioni attive (con qualche eccezione, es. commercianti al minuto) devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione. • Nella fattura devono essere indicati: a) Le generalità dei soggetti tra cui è effettuata l’operazione (compreso il numero di partita IVA dell’emittente); Segue… la natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi forniti; c) il corrispettivo o gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile; d) l’aliquota; e) l’ammontare dell’imposta. Segue… • In caso di operazione non imponibile od esente, deve essere indicato, con la menzione della norma di riferimento. • La fattura si considera emessa con la consegna o la spedizione del documento al cliente. • Le fatture emesse devono essere annotate entro 15 giorni, distintamente per aliquota ed in ordine di numero, nell’apposito registro Segue… • Lo stesso vale per le fatture degli acquisti che devono essere progressivamente numerate dal destinatario ed annotate nel registro degli acquisti. La liquidazione dell’imposta • Cumulando le registrazioni delle fatture di acquisto e di vendita, si cumulano gli importi dell’IVA a credito ed IVA a debito. Entro il 16 di ogni mese il contribuente deve determinarne la differenza , versando, eventualmente, all’ufficio IVA competente. Segue… • La differenza tra quanto dovuto sulla base della dichiarazione e quanto già versato mensilmente, va versata in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno. La dichiarazione annuale IVA • Va redatta su modelli conformi a quelli approvati con DM; • Ha funzione meramente riepilogativa degli adempimenti; • Deve essere presentata anche dai soggetti IVA che non hanno effettuato operazioni imponibili. Accertamento • E’ analogo a quello sulle imposte sui redditi. • La peculiarità è la possibilità di procedere per presunzione di cessione e di acquisto. • La maggiore IVA accertata non può costituire oggetto di rivalsa nei confronti dell’acquirente Riscossione • Non è consentita la detrazione dell’IVA su fatture di acquisti non registrate. • Il versamento, come per le imposte sui redditi è spontaneo, ma, allo stesso modo, l’amministrazione può procedere a riscossione coattiva, sulla base di procedura espropriativa fondata sul ruolo emesso dal concessionario.