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Lineamenti generali L`imposta sul valore aggiunto è stata creata in

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Lineamenti generali L`imposta sul valore aggiunto è stata creata in
Lineamenti generali
L’imposta sul valore aggiunto è stata creata
in sede europea ed è stata poi introdotta in
tutti gli Stati membri della Comunità.
In Italia, l’IVA è stata istituita con il
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
TVA
Modello d’imposta sulla cifra d’affari
applicata in Francia che fu elevato a
parametro di riferimento per una
regolamentazione unitaria
dell’imposizione indiretta sui consumi
in ogni Stato membro
•
Segue…
Il principio sancito affermava che ciascun
Stato membro doveva applicare ai beni e
servizi un’imposta generale sul consumo
esattamente proporzionale al loro prezzo,
qualunque sia il numero delle transazioni
intervenute nel processo di produzione e
di distribuzione antecedente alla fase di
imposizione
L’Iva
grava
sul
consumatore
in
proporzione del prezzo finale del bene, ed
è neutrale rispetto al numero dei passaggi:
essa dunque non influisce sul prezzo
finale dei beni, e non interferisce con la
organizzazione delle imprese.
L’IVA ha sostituito, nel nostro sistema
fiscale, l’imposta generale sull’entrata
(Ige): quest’ultima era un’imposta plurifase
cumulativa («a cascata»), che colpiva (con
un’aliquota del 4 per cento) il valore pieno
dei beni e dei servizi scambiati ad ogni
fase del processo produttivo e distributivo;
l’imposizione di ciascuna fase si cumulava
con le altre.
Le situazioni giuridiche fondamentali.
L’IVA sul valore aggiunto è un’imposta
che, per il suo soggetto passivo (ossia per
gli operatori economici), è neutrale.
Il soggetto passivo:
• «recupera» l’imposta che assolve sugli
acquisti acquisendo un credito verso lo
Stato (detrazione);
• «recupera» l’imposta dovuta allo Stato
verso coloro che acquistano i suoi beni o
servizi (rivalsa).
• Il soggetto passivo Iva che effettua
operazioni esenti non può detrarre l’Iva
sugli acquisti (e sulle importazioni)
• Mancando la detraibilità, viene meno la
neutralità del tributo, che assume per il
soggetto passivo che effettua operazioni
esenti natura economica di costo.
• Perciò, per il soggetto passivo, il fatto di porre in
essere un’operazione attiva esente non è un
vantaggio (posto che l’Iva sarebbe recuperata
con la rivalsa), ma può essere anzi uno
svantaggio, se il costo dell’Iva sugli acquisti non
viene trasferito sui prezzi delle vendite.
• L’esenzione dovrebbe giovare al consumatore
finale, che acquista il bene o il servizio ad un
costo non maggiorato dall’Iva del prezzo finale
(ma eventualmente solo dell’Iva inglobata nel
prezzo).
Operazioni
• Operazioni imponibili: sono soggette ad
obblighi formali di fatturazione,
registrazione e addebito dell’imposta;
• Operazioni non imponibili: sono soggette
ad obblighi formali di fatturazione,
registrazione ma non danno luogo
all’addebito dell’imposta, ma consentono
la detrazione dell’IVA
Operazioni esenti
Sono quelle operazioni soggette a tutti gli
obblighi formali
che non danno luogo all’addebito
dell’imposta e
non consentono la detrazione dell’IVA
Operazioni escluse
• Le operazioni “escluse” sono quelle che non
hanno alcun rilievo ai fini dell’applicazione
dell’imposta:
- non comportano il sorgere del debito d’imposta
- non determinano obblighi formali (fatturazione,
annotazione, ecc.)
- non rilevano ai fini del calcolo del «volume
d’affari»
Requisito oggettivo
Cessioni di beni
o
Prestazioni di servizi
Requisito soggettivo
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
devono essere effettuate:
nell’esercizio di imprese, arti o
professioni
Requisito di territorialità
Requisito oggettivo
•
Cessione di beni
•
Prestazioni di servizi
Cessioni di beni
Secondo la definizione legislativa,
«costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo
oneroso che importano trasferimento della
proprietà ovvero costituzione o trasferimento di
diritti reali di godimento su beni di ogni genere».
È da sottolineare che il termine «cessione»
comprende non solo il trasferimento della
proprietà (o di altro diritto reale) ma anche la
costituzione di un diritto reale
Ipotesi di operazioni di
assimilazione:
• Cessioni gratuite
(mancanza del requisito di onerosità)
• Vendita con riserva di proprietà e le locazioni
con clausola di trasferimento della proprietà
vincolanti per entrambi le parti.
• Passaggi di beni tra commissionario e
committente e viceversa, sia per le commissioni
all’acquisto che quelle alla vendita
Principali ipotesi di esclusione:
• Cessioni di denaro o di crediti in denaro;
• Conferimenti di aziende in società ed enti
e le cessioni di aziende;
• Le fusioni, le scissioni e le trasformazioni
• Le cessioni dei beni per i quali non è stato
possibile detrarre la relativa imposta
Prestazioni di servizi
Ogni prestazione di fare, non fare o
permettere effettuata dietro corrispettivo è
suscettibile di integrare una prestazione di
servizi rilevante ai fini IVA
PROFILO SOGGETTIVO
Esercizio d’impresa
Secondo l’art. 4 del D.P.R. 633/1972
“per esercizio di imprese si intende l’esercizio
per professione abituale, ancorché non
esclusiva, delle attività commerciali o agricole di
cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche
se non organizzate in forma di impresa, nonché
l’esercizio di attività organizzate in forma di
impresa, dirette alla prestazione di servizi che
non rientrano nell’art. 2195 del codice civile”.
Ai fini Iva, sono considerate in ogni caso
imprenditoriali le operazioni effettuate da
società ed enti commerciali.
In altre parole, sono soggette ad imposta
tutte le attività svolte da soggetti che
hanno forma giuridica di società
commerciale, o da enti pubblici o privati
che abbiano per oggetto principale od
esclusivo l’esercizio di attività commerciali
od agricole.
Imprenditori e enti non commerciali
Per gli imprenditori e per gli enti non
commerciali:
• Abitualità dell’attività
• Attività art. 2195 anche se non organizzata
in forma d’impresa
Impresa agricola
Ai fini IVA, le attività svolte da un impresa
agricola di cui all’art. 2135 c.c.
configurano nell’esercizio di impresa.
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
La definizione di esercizio di arte o
professione è simile a quella data ai fini
delle imposte dirette; infatti, ai fini Iva,
«per esercizio di arte o professione si
intende l’esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, di
qualsiasi attività di lavoro autonomo»
• In sostanza, questo presupposto soggettivo
dell’Iva è molto ampio, in quanto comprende
qualsiasi attività di lavoro: può trattarsi
tanto di una professione intellettuale, come di
un’attività materiale. Ciò che si richiede è:
• a) che l’attività sia svolta in modo autonomo
(ossia senza il vincolo di subordinazione che
caratterizza il lavoro dipendente);
• b) che non vi siano i connotati
dell’imprenditorialità.
Presupposto territoriale
Affinchè si realizzi un’operazione rilevante ai
fini IVA, occorre che la cessione di beni o
la prestazione di servizi sia effettuata nel
del territorio dello Stato.
Le cessioni e le prestazioni effettuate al di
fuori del territorio dello Stato sono,
dunque, estranee al campo di
applicazione dell’imposta.
Territorialità delle prestazioni di servizi
Si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le prestazioni rese da soggetti che
hanno domicilio (se si tratta di persone
fisiche) o la sede legale (per i soggetti
diversi dalle persone fisiche) nel territorio
dello Stato
Ancora…
Da soggetti che hanno nel territorio dello
Stato la residenza non avendo stabilito
all’estero il domicilio,eccezione fatta per i
servizi dalla stesso resi al di fuori del
territorio dello Stato italiano per mezzo di
propria stabile organizzazione costituita
all’estero; da stabili organizzazioni in Italia
di soggetti domiciliati e residenti all’estero.
Deroghe al criterio della
localizzazione
• Le prestazioni di servizi relative a beni immobili
situati in Italia si considerano effettuate in Italia
ovunque sia materialmente rese;
• Altre prestazioni di servizi sono localizzate nel
luogo di esecuzione della prestazione,
prescindendo dalla nazionalità o dalla residenza
del committente;
• Altre prestazioni rilevano territorialmente ai fini
IVA nel luogo di domicilio o residenza del
committente o, comunque, del destinatario
dell’operazione
Le importazioni
Ai sensi dell’art. 1 costituiscono operazioni
imponibili anche le importazioni di beni da
chiunque effettuate, quindi anche se
effettuate al di fuori dell’esercizio di attività
d’impresa ovvero di arti e professioni.
Operazioni poste in essere nei
confronti di paesi extracomunitari
Si considerano esportazioni e sono
ricondotte tra le operazioni non imponibili,
cioè tra quelle operazioni che concorrono
alla formazione del volume d’affari e sono
soggette a tutti gli obblighi formali, ma non
danno luogo all’addebito dell’imposta e, al
tempo stesso, consentono l’integrale
deduzione dell’IVA assolta sugli acquisti.
Sono scambi intracomunitari quelli
che:
• Avvengono tra operatori entrambi soggetti
passivi di imposta in due diversi paesi
dell’Unione;
• Comportano l’acquisizione, a titolo
oneroso, della proprietà o di un altro diritto
reale sul bene;
• Implicano la spedizione o il trasporto dei
beni da uno Stato all’altro, cioè la
movimentazione fisica.
Gli scambi intracomunitari si
distinguono in:
• Acquisti intracomunitari
• Cessioni intracomunitari non imponibili
Acquisto intracomunitario:
• Cedente comunitario e cessionario nazionale
ricoprano entrambi lo status di soggetti
d’imposta nei rispettivi paesi di residenza;
• L’operazione, avente ad oggetto un bene mobile
materiale, sia onerosa e conduca
all’acquisizione della proprietà o di un altro diritto
reale sui beni;
• Il bene venga fiscalmente introdotto nel territorio
italiano con provenienza da un altro Stato
dell’Unione Europea.
Cessione intracomunitaria
Cessione a titolo oneroso di beni eseguita
mediante trasporto o spedizione nel
territorio di altro Stato membro, effettuato
dal cedente o dall’acquirente o da altri
terzi per loro conto, nei confronti di
cessionari soggetti d’imposta
La base imponibile
• La base imponibile è costituita, di regola,
dall’ammontare complessivo dei corrispettivi
contrattuali (dovuti al cedente o al prestatore
secondo le condizioni contrattuali) non ha
dunque rilievo il valore normale o il valore
venale dell’oggetto del contratto, ma il
corrispettivo pattuito.
• Solo nel caso in cui non vi è un corrispettivo, o il
corrispettivo è in natura, si applica il criterio del
«valore normale» (che è diverso dal «valore
venale», rilevante nell’applicazione dell’imposta
di registro)
• Sono compresi nell’imponibile anche gli
oneri e le spese inerenti all’esecuzione,
nonché i debiti e gli oneri verso terzi
accollati al cessionario o al committente e
le integrazioni dovute da altri soggetti.
Non concorrono, invece, a formare la
base imponibile:
— gli interessi moratori e le penalità in
genere (come, ad esempio, la «clausola
penale» prevista dall’art. 1382 cod. civ.)
— l’importo degli imballaggi e dei recipienti
che devono essere restituiti.
La fatturazione
Tutte le operazioni devono essere
documentate attraverso fattura, da
emettersi generalmente al momento di
effettuazione dell’opera
La fattura
di considera emessa con la consegna o la
spedizione del documento al cliente
Momento di effettuazione delle
cessioni di beni
La cessione di beni immobili si considera
generalmente effettuata al momento della
stipula dell’atto traslativo
La cessione di beni mobili al momento della
consegna o della spedizione del bene.
• Per i beni mobili, ha rilievo invece la
consegna o spedizione, salvo anche qui il
caso in cui gli effetti traslativi siano differiti;
in ogni caso, però, l’operazione si ha per
effettuata dopo il decorso di un anno
dalla consegna o spedizione
Momento di effettuazione delle prestazioni
di servizi
Le prestazioni di servizi si considerano
effettuate quando è pagato il corrispettivo.
Non ha rilievo, quindi, la conclusione della
prestazione, ma il pagamento
Esigibilità dell’imposta
L’esigibilità dell’imposta, intesa come diritto
dell’erario a percepire il tributo a partire da
un determinato momento, si ricollega al
momento dell’effettuazione dell’operazione
La fatturazione
• Tutte le operazioni attive (con qualche
eccezione, es. commercianti al minuto)
devono essere documentate attraverso
l’emissione della fattura al momento di
effettuazione dell’operazione.
• Nella fattura devono essere indicati:
a) Le generalità dei soggetti tra cui è
effettuata l’operazione (compreso il
numero di partita IVA dell’emittente);
Segue…
la natura, qualità e quantità dei beni ceduti o
dei servizi forniti;
c) il corrispettivo o gli altri dati necessari per
la determinazione della base imponibile;
d) l’aliquota;
e) l’ammontare dell’imposta.
Segue…
• In caso di operazione non imponibile od esente,
deve essere indicato, con la menzione della
norma di riferimento.
• La fattura si considera emessa con la consegna
o la spedizione del documento al cliente.
• Le fatture emesse devono essere annotate entro
15 giorni, distintamente per aliquota ed in ordine
di numero, nell’apposito registro
Segue…
• Lo stesso vale per le fatture degli acquisti
che devono essere progressivamente
numerate dal destinatario ed annotate nel
registro degli acquisti.
La liquidazione dell’imposta
• Cumulando le registrazioni delle fatture di
acquisto e di vendita, si cumulano gli
importi dell’IVA a credito ed IVA a debito.
Entro il 16 di ogni mese il contribuente
deve determinarne la differenza ,
versando, eventualmente, all’ufficio IVA
competente.
Segue…
• La differenza tra quanto dovuto sulla base
della dichiarazione e quanto già versato
mensilmente, va versata in un’unica
soluzione entro il 16 marzo di ciascun
anno.
La dichiarazione annuale IVA
• Va redatta su modelli conformi a quelli
approvati con DM;
• Ha funzione meramente riepilogativa degli
adempimenti;
• Deve essere presentata anche dai
soggetti IVA che non hanno effettuato
operazioni imponibili.
Accertamento
• E’ analogo a quello sulle imposte sui
redditi.
• La peculiarità è la possibilità di procedere
per presunzione di cessione e di acquisto.
• La maggiore IVA accertata non può
costituire oggetto di rivalsa nei confronti
dell’acquirente
Riscossione
• Non è consentita la detrazione dell’IVA su
fatture di acquisti non registrate.
• Il versamento, come per le imposte sui
redditi è spontaneo, ma, allo stesso modo,
l’amministrazione può
procedere
a
riscossione coattiva, sulla base di
procedura espropriativa fondata sul ruolo
emesso dal concessionario.
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