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Il rapporto di lavoro - Tribunale di Vibo Valentia

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Il rapporto di lavoro - Tribunale di Vibo Valentia
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO FORMAZIONE
Corte di Appello di REGGIO CALABRIA
Il rapporto di Lavoro
DIPENDENTI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Corso di Formazione
per Cancellieri C1 di nuova assunzione
Reggio Calabria Novembre/Dicembre 2008
A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER
( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )
I Punti che tratteremo:
I contratti collettivi e
la formazione delle
regole
I Punti che tratteremo:
- Il Rapporto di Lavoro
- La Privatizzazione dell’
impiego
- I doveri dei dipendenti
- Le norme interne e gli
ordini di servizio
I Punti che tratteremo:
• Ordinamento degli Uffici e i Servizi
Giudiziari
• La Dirigenza negli uffici Giudiziari
• Il personale delle Cancellerie e
Segreterie Giudiziarie e degli Uffici
NEP
• Il
Profilo
Professionale
del
Cancelliere C1
• Altre figure professionali: compiti e
attribuzioni
CONTRATTI COLLETTIVI E FORMAZIONE
DELLE REGOLE
Le amministrazioni pubbliche sono sempre
più spinte ad intraprendere percorsi di
innovazione che consentano loro di
migliorare i processi interni e la qualità
dei servizi erogati.
La
riforma
della
Pubblica
Amministrazione, al cui processo negli
ultimi anni il Legislatore ha impresso una
forte accelerazione, è stata affrontata con
maggiore determinazione quando si sono
fatte pressanti ed ineludibili la domanda di
efficacia ed efficienza espressa a livello
nazionale ed internazionale dal sistema
economico-sociale e la necessità di mettere
sotto controllo la spesa in momenti
gravemente critici della finanza pubblica.
I principi e gli istituti normativi con i quali il legislatore ha
intrapreso la riforma organizzativa possono essere
sinteticamente individuati:
1) nella rinnovata affermazione dei diritti dei cittadini e
dell’utenza in generale ad avere servizi efficienti e di
qualità in un contesto di trasparenza e partecipazione,
2) Nella privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici e nella conseguente contrattualizzazione della
relativa disciplina, nella distinzione tra funzione di
direzione politica e funzione di gestione,
3) nella razionalizzazione dell’attività amministrativa secondo
i principi ed i metodi della programmazione e del
controllo di gestione..
la legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) poneva le basi per recuperare i
valori fondamentali dell’azione pubblica :
visibilità,
trasparenza,
responsabilizzazione dei procedimenti,
partecipazione e controllo dei cittadini,
diritto di accesso.
Di rilievo inoltre le azioni volte alla semplificazione e delegificazione dei procedimenti amministrativi ed all ’alleggerimento degli oneri certificativi gravanti sui
cittadini.
Nel contesto dell’adeguamento organizzativo al fattore umano viene attribuito un
ruolo fondamentale come protagonista del rinnovamento culturale che investe il
nuovo modo di essere e di agire delle pubbliche amministrazioni.
Dalla Premessa al CCNL integrativo del 16.2.1999 leggiamo come “… si intenda
qualificare l’offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione delle risorse
umane…”
L’aspetto principale sottolineato dal D.l.vo 29/93 e dalla successiva legislazione è quello
di stabilire normative leggere che definiscano le linee fondamentali del modello di organizzazione, individuando l’INSIEME DI REGOLE, sulla divisione del lavoro e sulla
individuazione delle unità organizzative, sulla distribuzione dei poteri e delle responsabità, lasciando ampi margini di determinazione agli organi gestionali preposti (dirigenti o
responsabili degli uffici e servizi) per l’organizzazione degli uffici e la gestione dei
rapporti di lavoro assicurando alla struttura, nel suoi complesso, una maggiore
flessibilità.
Con la delegificazione si sono spostate le
fonti regolative di determinati fenomeni dal
livello legislativo a livelli regolamentari.
Questo ha consentito il decentramento delle
responsabilità alle singole amministrazioni e
spostato le responsabilità operative della
regolazione dall’alto al basso, dalle
amministrazioni centrali alle periferiche,
dagli organi politici alla dirigenza.
Si è assistiti ad una piccola rivoluzione
copernicana nel senso che le singole
amministrazioni grazie alla delegificazione
da soggetti attuatori di regole sono passati a
soggetti produttori di regole.
È nell’ambito dell’organizzazione
ed in parte del personale che si è
avuto il maggiore intervento in
termini di delegificazione e
responsabilizzazione.
Si pensi ai contratti integrativi in
tema di gestione del rapporto di
lavoro e dei regolamenti datoriali
in tema di organizzazione e
gestione del personale.
RAPPORTO DI LAVORO
Prima dell’attuale normativa e della riforma in materia di lavoro subordinato
pubblico, se il datore di lavoro era una persona giuridica pubblica la
disciplina del rapporto di lavoro tendeva generalmente a configurarsi secondo
l’allora modello del rapporto di “ pubblico impiego” di natura non
contrattualistica ma autoritativa.
Il rapporto di pubblico impiego infatti non si costituiva con il contratto ma
nasceva da un atto unilaterale dell’amministrazione pubblica il c.d.
“ provvedimento di nomina”.
I principi generali della materia del pubblico impiego non derivavano dalla
legislazione sul lavoro subordinato nell’impresa ma dalla legislazione
contenuta nel testo unico delle norme sullo stato giuridico degli impiegati
civili dello Stato ( T.U. 1 gennaio 1957 n 3 e successive modificazioni).
L’allora quadro normativo non venne alterato nella sostanza neppure dall’art.
37 L. 300/70 ( Statuto dei Lavoratori) secondo il quale le norme della legge n
300 si applicavano anche ai dipendenti degli Enti pubblici ( ma secondo
l’allora costante Giurisprudenza mai agli statali ) “salvo che la materia sia
diversamente regolata da norme speciali“.
L’applicabilità dello Statuto dei lavoratori doveva considerarsi meramente
sussidiaria, applicabile, cioè, nella sola ipotesi di vistosa lacuna normativa
nella legislazione sull’impiego pubblico.
ricordiamo le tappe che hanno portato alla disciplina attuale:
A partire dalla costituzione dello Stato unitario il rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici era
oggetto di disciplina rigidamente unilaterale, caratterizzata da atti di natura legislativa o regolamentare in seno alla quale non era
riconosciuto rilievo alcuno alla fonte contrattuale
In particolare ricordiamo che la disciplina del rapporto era regolato dal R.D. 2395/23 ( ordinamento gerarchico) e dal R.D. 2960/23
( stato Giuridico)
In coerenza con la caratterizzazione gerarchico-autoritativa il contenzioso del pubblico impiego era devoluto alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
un primo passo verso una sempre minore differenziazione tra lavoro pubblico e privato si è avuto con il D.P.R. n 3/57che ha sancito
il passaggio dai gruppi e gradi, in cui era distinto il pubblico dipendente, con le carriere e le qualifica , ricordiamo la divisione in
quattro carriere (direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria )
con legge 312/80 si è passati all’istituto delle qualifiche funzionali (otto)
riforma del pubblico impiego
Con il D. L.vo 29/93 è stata sancita quella che viene definita come privatizzazione del pubblico impiego.
A seguito delle innovazioni introdotte dalla nuova normativa a disciplinare il rapporto di pubblico impiego non sono
più soltanto atti unilaterali ed autoritativa ma incidono anche, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva ,
le OO.SS.
Tra gli aspetti più importanti della normativa in oggetto ricordiamo la devoluzione delle cognizioni delle controversie
in materia di pubblico impiego al giudice ordinario nella persona dell’allora Pretore del Lavoro
L’art. 1, comma 8, della L. 340/00 ( legge di semplificazione) ha delegato il governo alla predisposizione di un testo
unico funzionale al riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile, disciplinanti i rapporti di lavoro dei
pubblici dipendenti contrattualizzati
La delega ( diversamente per i dipendenti enti locali T.U d.lvo 267/00) è stata esercitata solo parzialmente.
Rinunciando al T.U., con il decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 sulle “ norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“
sulla privatizzazione del rapporto di impiego vale la pena
sottolineare come sull’argomento, anche se inascoltato, il
Consiglio di Stato nel parere espresso all’ Adunanza plenaria
del 31 agosto 1992 ha avvertito che “ la c.d. privatizzazione, se
intesa come totale unificazione della disciplina dell’impiego
pubblico e del lavoro privato non appare possibile alla luce delle
disposizioni costituzionali (art. 28,97,100,103,113) in quanto vi
saranno sempre molti aspetti per i quali la natura dell’impiego
pubblico risulterà per la sua natura differenziata da quella del
lavoro privato “
Tale diversità deriva, secondo il Consiglio di Stato, 2 dal fatto
che la prestazione lavorativa del dipendente pubblico spesso
consiste in tutto o in parte nell’esercizio di pubbliche funzioni “
Nell’ambito del rapporto di lavoro e nel comportamento in
generale assumono importanza le
REGOLE
le regole vengono definite come la specificazione di modelli di
comportamento attesi o vietati di carattere generale.
Bisogna ricordare che il nostro sistema amministrativo al pari di
quello esistente in altri paesi si fonda sul tipo burocratico, e
quindi su regole.
Secondo il modello burocratico è quindi sufficiente avere buone
regole , che descrivono accuratamente e nel modo più razionale
il comportamento migliore per ogni situazione, e
l’organizzazione si adeguerà ad esse ottimizzando i risultati.
Secondo questa visione il dipendente pubblico dovrebbe essere
mosso dalla ricerca di adeguatezza tra il suo comportamento e
l’insieme di regole predefinite.
I contratti di lavoro, all’interno di un
assetto giuridico come quello attuale
caratterizzato
da
una
piena
contrattualizzazione del rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, assumono connotati
peculiari per le modalità di loro
formazione, vale a dire per il fatto di
essere delle regole “necessariamente”
negoziate.
Il loro contenuto non concerne
specificatamente l’assetto organizzativo
ma gli aspetti fondamentali del rapporto di
lavoro (retribuzione accessoria, incentivazione, progressioni economiche ecc.)
La fonte che legittima le amministrazioni
a produrre regole in questo particolare
ambito è il contratto collettivo nazionale il
quale stabilisce le materie rimesse a tale
livello negoziale, le risorse finanziarie
spendibili, le procedure da seguire e i
soggetti abilitati a trattare.
In prima approssimazione le regole contrattuali sono regole che
concernono esclusivamente le modalità di utilizzo e retribuzione
del fattore umano.
Per loro natura tendono a definire, in via negoziale, i confini entro
i quali si può esercitare il potere di organizzazione del datore di
lavoro ma anche e principalmente i doveri, c.d. comportamento, a
cui deve attenersi il dipendente.
In pratica la contrattazione collettiva decentrata nel settore
pubblico si sviluppa all’interno di un campo ben delimitato di
materie, principalmente di tipo retributivo secondo modalità
precisamente espresse dal contratto nazionale.
All’attività di contrattazione collettiva si aggiunge l’attività di
natura partecipativa prima fra tutte la concertazione con le parti
sindacali.
Il rapporto di lavoro
La legge 23 ottobre 1992 n 421 contenente delega al Governo per la razionalizzazione
la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ha sancito il principio
fondamentale secondo cui i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici sono
disciplinati dal diritto civile e regolati mediante contratti individuali e collettivi di
diritto privato.
L’ambito di applicazione soggettivo di tale principio attiene a tutte le P.A. con
esclusione delle categorie dei Magistrati ordinari ed amministrativi,avvocati e
procuratori dello Stato, personale militare e di polizia e della carriera diplomatica e
prefettizia.
Sotto il profilo oggettivo il principio della privatizzazione del pubblico impiego trova
dei limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e
l’azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate.
Sono a tal fine regolati con legge ad esempio i principi fondamentali di organizzazione
degli uffici; gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli stessi; i
procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; i ruoli e le
dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva; la disciplina delle
responsabilità e delle incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività e i casi di
divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; la garanzia di libertà di insegnamento
e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica,scientifica e di
ricerca.
Contratto individuale
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da
contratti individuali nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa
comunitaria
Nel contratto collettivo di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta
sono indicati:
- Tipologia del rapporto di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- durata del periodo di prova;
- sede di destinazione dell’attività lavorativa;
-Termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del
contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive
del contratto, senza obbligo di preavviso, per l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Privatizzazione
la privatizzazione del pubblico impiego è realizzata attraverso
l’assoggettamento di questo alla normativa di diritto comune con
contestuale contrattualizzazione del rapporto individuale di lavoro
e ridefinizione del ruolo della contrattazione collettiva e
razionalizzazione del sistema di accesso.
Conseguenze della privatizzazione sono la devoluzione della
cognizione delle controversie al giudice del lavoro, la
valorizzazione della mobilità verticale ed orizzontale ed il
riconoscimento di maggiore autonomia, con conseguente
responsabilità, per la dirigenza pubblica.
In questo mutato quadro normativo le disposizioni previste
specificatamente per il personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie dalla L.1196/60 restano in vigore solo in quanto
compatibili con la nuova disciplina.
Contrattazione collettiva
Il processo di privatizzazione del rapporto del lavoro iniziato con
il D.lvo 29/93 ha subito una forte accelerazione con la legge 59/97
e con i successivi decreti delegati riconducendo alla disciplina
negoziale ( CONTRATTAZIONE, ex art.2 c 3 D.lvo 165/01 )
tutti gli istituti del rapporto di lavoro demandati a tale fonte al
fine di qualificare l’offerta dei servizi attraverso la piena
valorizzazione delle risorse.
Le trattative sono svolte dalla Agenzia per la rappresentanza
Negoziale delle PP.AA (ARAN) per la parte pubblica, e le OO.SS.
Individuate secondo i criteri di cui all’art. 47 bis D.Lvo 29/93 per
la parte sindacale
contratti collettivi
In sede di prima applicazione della vigente normativa il 17 maggio 1995 è entrato in
vigore il CCNL con validità quadriennale ( 1994-1997) per la parte normativa e biennale
per quella economica.
Nel CCNL del 1995, oltre alla regolamentazione del rapporto di lavoro nei suoi vari
aspetti di rilevante interesse è la parte relativa, per quanto ci interessa,al funzionamento
dei servizi essenziali in caso di sciopero.
Il secondo contratto collettivo ( 1998-2001) è del 6 febbraio 1999, completato dalle
contrattazioni integrative a livello delle singole amministrazioni, ha tra i punti
qualificanti:
l’introduzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, la regolamentazione
del rapporto di lavoro, la mobilità e la formazione del personale.
il CCNL 2002-2005 ha tra i punti più qualificati :
le procedure di conciliazione e arbitrato, il codice di comportamento dei dipendenti
delle P.A., lo schema di Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie
sessuali
Con il CCNL 2006-2009 si ha un nuovo sistema di classificazione del personale nel
quadro degli obiettivi di ammodernamento della P.A. ( art. 5 CCNL 2006-2009)
Malgrado nelle già richiamate Premesse al CCNL integrativo del 16.2.1999
leggiamo come “… dall’insieme dei CCNL della stagione contrattuale
1994 – 1997 e quella del 1998-2001 emerge un quadro della pubblica
amministrazione completamente rinnovato per quanto attiene la politica
del personale e proiettato verso la più ampia valorizzazione del personale
e mediante una pluralità di meccanismi premianti basati sul merito…”
poco nella realtà dei fatti risulta fatto specie in materia premiante,
Quello che ancora tarda a crescere sono le resistenze ai cambiamenti,
l’atteggiamento , l’adesione psicologica, dei soggetti che operano, ai vari
livelli, all’interno della pubblica amministrazione.
Certo non mancano le giustificazioni quali ad esempio l’incalzare di una
copiosa produzione legislativa non sempre coordinata , le vischiosità e le
incertezze nella realizzazione del decentramento specie riguardo al
trasferimento delle necessarie risorse, l’esigenza di una certa gradualità
di assorbimento delle innovazioni e, non da ultimo, la disponibilità di
risorse da investire nella riorganizzazione.
NORME INTERNE E GLI ORDINI DI SERVIZIO
Accanto alle norme giuridiche che vincolano la
generalità dei cittadini vi è una categoria di norme
interne che sono obbligatorie soltanto per talune
persone appartenenti a determinati uffici ed istituti.
Queste norme sono:
• i regolamenti interni;
• gli ordini di servizio;
• le circolari;
• le note e le istruzioni
I sopra elencati c.d. atti normativi interni vengono
emanati dagli organi amministrativi dello Stato e degli
Enti Pubblici in forza o del loro potere di
autorganizzazione o del loro potere di supremazia
gerarchica
Con tali norme gli organi
competenti possono stabilire le
modalità
per
svolgere
determinate
operazioni,
impartire direttive, dare ordini,
interpretare norme di legge o
regolamenti per la loro
attuazione pratica
L’EFFICACIA DELLE NORME INTERNE
può essere di due tipi:
COGENTE
NON
COGENTE
hanno efficacia cogente gli ordini in
quanto importano un dovere di
condotta assoluto ed inderogabile
hanno efficacia non cogente, invece, le
direttive che pur essendo obbligatorie
lasciano un certo margine di
discrezionalità
l’inosservanza delle norme interne può comportare la responsabilità del destinatario sia
verso la P.A. sia verso i terzi per i danni a questi prodotti e può essere rilevante anche agli
effetti penali ed amministrativi.
Infatti l’inosservanza delle norme interne non raramente costituisce anche illecito penale o
comporta l’invalidità di un atto amministrativo per eccesso di potere
IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA
IL POTERE DI SUPREMAZIA
GERARCHICA E’ QUEL POTERE
CHE
L’ORGANO
SUPERIORE
ESERCITA
NEI
CONFRONTI
DELL’ORGANO INFERIORE AL
FINE:
DI RENDERE PIU’ EFFICIENTE UN
DETERMINATO SERVIZIO
O DI ASSICURARE L’UNITA’ DI
INDIRIZZO SU UNA DETERMINATA
MATERIA
IL RAPPORTO DI GERARCHIA PUO’
SUSSISTERE SOLO TRA ORGANI
INDIVIDUALI
DELLA
STESSA
AMMINISTRAZIONE
L’organo superiore ha nei confronti dell’organo
inferiore una serie di poteri:
• il potere di regolare e coordinarne le attività;
• il potere di controllo;
• il potere di risolvere i conflitti di competenza sia
positivi che negativi;
• il potere sostitutivo;
•Il potere di delega;
•Il potere di dare ordini.
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI GIUDIZIARI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D.P.R. 6 marzo 2001 n 55
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
-Direzione Generale della Giustizia Civile
-Direzione Generale della Giustizia minorile
- direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani
Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi
-Direzione Generale del personale e della formazione
- Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
- Direzione Generale del Bilancio e della contabilità
- Direzione Generale magistrati
- Direzione Generale di statistica
- Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del complesso
giudiziario della città di Napoli
- Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati
Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria
-Direzione Generale del personale e della formazione
-Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
-Direzione Generale per il bilancio e della contabilità
-Direzione Generale dei detenuti e del trattamento
-Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna
Dipartimento per la Giustizia
minorile
-Direzione Generale del personale e della formazione
-Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
-Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Il rapporto di impiego del personale giudiziario
Il rapporto di impiego del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie era come
abbiamo visto disciplinato dal T.U.
10.1.1957 n 3 modificato ed integrato da
numerose leggi successive.
Il quadro normativo di riferimento è
notevolmente cambiato con l’emanazione
del D.lvo 29/93 recante norme in materia di
razionalizzazione dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego.
Il principio ispiratore della riforma può
essere riassunto nella c.d. privatizzazione
del pubblico impiego.
Art. 4 R.D. 30.1.1941 n 12
Ordine giudiziario.
L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni
grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico
Ministero
Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i
giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli
esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello
per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni
gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario
Articolo 3 del R.D. 30.1.1941 n 12
Cancellerie e segreterie giudiziarie.
Ufficiali ed uscieri giudiziari
Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio
del pubblico ministero ha una segreteria.
L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni
distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.
Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e
coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.
Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B
annessa al presente ordinamento.
L’ art. 4 R.D. 30.1.1941 n 12
sull’ Ordinamento giudiziario
nell’enunciare l’appartenenza del personale di cancelleria
all’ordinamento giudiziario ne sottolineava il profondo
collegamento organico con l’amministrazione della giustizia.
Nel concetto di amministrazione della giustizia non rientrano solo
le attribuzioni proprie della funzione giurisdizionale.
Ma rientrano anche tutte quelle attività di natura amministrativa
non sempre logicamente o funzionalmente connesse all’esercizio
della funzione propria dei giudici.
Riguardo alle funzioni,diversi autori, distinguono in linea generale
le funzioni del personale uffici di cancelleria e segreterie
giudiziarie in:
• giurisdizionali, che sono quelle che svolgono una funzione
integrativa della giurisdizione nei suoi tre aspetti della:
documentazione (funzioni analoghe a quelle del notaio e come questo conferisce
all’atto la fede pubblica),
assistenza (partecipa alla formazione dell’atto)
autenticazione ( rispetto agli atti del Giudice egli imprime il sigillo della ufficialità
e della legalità, che sottrae il provvedimento alla disponibilità dello tesso giudice)
• non giurisdizionali o amministrative quali la partecipazione
quale componente o segretario a commissioni
centrali o
periferiche operanti in seno all’amministrazione della giustizia,
l’espletamento di incarichi ispettivi, la legalizzazione delle firme,
la vidimazione dei registri di cancelleria , gli atti notori ecc
DIREZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
la c.d. DOPPIA DIRIGENZA
prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 2006 n 240 la
normativa di riferimento relativa alla direzione degli uffici giudiziari era la
seguente:
• artt. 101 e 102 legge 1196/1960
• art. 37 del D.P.R. 748/1972
• decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29
•Circolare del Ministero della Giustizia - Dir. Gen. Org. AA. GG, Uffici II e III
dell’ 8 giugno 1995 prot. n. 294/5424/5
DIREZIONE DEGLI UFFICI
INDIVIDUAZIONE delle competenze dei magistrati capi
e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari
Decreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240
ENTRATA IN VIGORE
27 ottobre 2006
( limitatamente ai primi quattro articoli)
DELEGA AL GOVERNO 1
siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita' e la
rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e
con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare
i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell‘attivita' giudiziaria e,
comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato
giuridico;
siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di
cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per
l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui
comportino oneri di spesa, definendone i limiti;
sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la
gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del
magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' e gli sia
attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'art. 55, comma 4, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
DELEGA AL GOVERNO 2
entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della
giustizia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio
giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano,
tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il programma
delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno;
il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di
cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma
nel corso dell'anno;
nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma,
oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili
per
la
funzionalita' dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia,
specificandone condizioni e modalita' di esercizio, poteri di intervento in conformita'
a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche'
poteri decisionali circa le rispettive competenze
Decreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240
( G.U. n 175 del 29.7.2006 Suppl. Ord. N. 173)
Il decreto legislativo 240/96 è il meno conosciuto tra i provvedimenti di
attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario.
Con la normativa in oggetto viene riconosciuto il ruolo del Dirigente
Amministrativo al quale viene attribuita:
- la responsabilità della gestione del personale amministrativo
- la responsabilità delle risorse finanziarie e strumentali attribuite all’ufficio
- la competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 55,
comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165
- la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati
dal provvedimento di assegnazione delle risorse
Altro aspetto importante del D,lvo 240/96 attiene al
decentramento su base regionale di talune competenze del
Ministero della Giustizia ( parte al momento non ancora in
vigore)
DELEGA AL GOVERNO 4
Il Governo e' delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti ad attuare, su base regionale il
decentramento del Ministero della giustizia.
Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
difettivi:
a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione
giudiziaria;
b) competenza
delle
direzioni
regionali
o interregionali per le aree
funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le
risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;
c) riserva all'amministrazione centrale:
giudiziari;
1) del servizio del casellario giudiziario centrale;
2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi
3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle
singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
5) dai provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per concorsi regionali;
6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e
per altre amministrazioni;
7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle
riammissioni;
8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;
10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.
Art. 1.
Titolarita' dell'ufficio giudiziario
Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la
titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti
istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche'
la competenza ad adottare i procedimenti necessari per
l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la
gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.
Art. 2.
Gestione delle risorse umane
1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio
giudiziario e‘ responsabile della gestione del personale
amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del
magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale
delle attivita' di cui all'articolo 4.
2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i
provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma
4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
Art. 3.
Gestione delle risorse finanziarie e strumentali
1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al
dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento
del
suo mandato e' effettuata dal direttore generale regionale o
interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione
centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal
Ministro, ai sensi degli articoli 4,comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera
b), e 16, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad
adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso
in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di
assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e' nominato
funzionario delegato.
Art. 4.
Programma delle attivita' annuali
1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva
competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore
tecnico di cui all'articolo 5, peri distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli
organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del
Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo
dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono,tenendo
conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità', il programma delle attivita' da
svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere modificato, durante l'anno,
su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute
esigenze dell'ufficio giudiziario.
2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al
comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la
funzionalita' dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio
entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo
ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti
necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica
il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio
giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di
inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.
Art. 5.
Ufficio del direttore tecnico
1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e‘ costituito
l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato:«ufficio», per l'organizzazione tecnica e
la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.
2. L'ufficio e' organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti
dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o
interregionale nella cui circoscrizione e' ricompreso il distretto presso la cui Corte di
appello e' costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza,compiti di gestione e
controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnicoamministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed
organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la necessita' di nuove
strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonche' di
pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile
evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la
giustizia.
4. Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da11 unita', di cui 2
appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla
posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione,
nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio puo' avvalersi di personale tecnico
estraneo all'amministrazione.
5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della
locazione finanziaria.
Art. 6.
Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione
giudiziaria
1.
Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale
del
Ministero
della
giustizia,
le
direzioni
generali regionali
ed interregionali
dell'organizzazione giudiziaria indicate nell'allegata tabella A), aventi la sede e la
competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse
compresi.
2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge
23 agosto l988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicita'
digestione e piu' elevati livelli di efficienza del servizio, nonche‘ per adeguare le
circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, alla istituzione,soppressione o modifica
delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria ovvero alla
modifica delle
sedi
delle
direzioni
regionali o interregionali dell'organizzazione
giudiziaria.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato da relazione
tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto1978, a. 468, e successive
modificazioni, e' trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati,
ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
Art. 7.
Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali
giudiziaria
dell'organizzazione
1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano,nell'ambito delle rispettive
circoscrizioni di cui all'articolo 6,comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti:
a) il personale e la formazione;
b) i sistemi informativi automatizzati;
c) le risorse materiali, i beni e i servizi;
d) le statistiche.
2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle
rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari
giudiziali.
3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla
gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:
a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;
b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole
regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per
altre amministrazioni;
h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni
o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.
( segue) Art. 7.
Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali
giudiziaria
dell'organizzazione
4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del
presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al
comma 1delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle
innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e
compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.
Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica e' prevista l'adozione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unita‘
dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione
dei relativi compiti.
All‘ attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane,finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 8
Direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione
giudiziaria
1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria e'
preposto un direttore generale,scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
2. Il direttore generale regionale o interregionale e' responsabile dell'intera attivita' della direzione
regionale o interregionale e dell'attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive generali
emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma
3,lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale e' ricompresa
la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale.
3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i
distretti di Roma, Milano,Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell'ufficio
del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso
attribuiti dall'articolo 5.
4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei Dipartimenti di cui al comma 2 una
relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza:
a) lo stato dei servizi;
b) le risorse materiali;
c) l'informatizzazione;
d) il personale e la formazione;
e) i
risultati
conseguiti
anche
sotto
il profilo economico-finanziario in rapporto all'anno
precedente;
f) il programma delle attivita' e degli obiettivi per l'anno successivo comprendente la proiezione
delle esigenze riferite alle risorse umane, materiali e finanziarie.
5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale e' nominato un funzionario delegato ed un
funzionario per il riscontro contabile.
D.LGS 240/96
LE CIRCOLARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Circolare n 14 del 30 ottobre 2006
Nota 25 gennaio 2007 senza numero del Consiglio
Superiore della Magistratura
Circolare prot. 119/4/737/TE/PM/I dell’8 marzo 2007
Circolare prot. N. 15454/U del 13 aprile 2007
PERSONALE
Aree di inquadramento al CCNL
2002/2005
Art 13 CCNL 02-05
•
•
•
ordinamento professionale
Il sistema classificatorio era
improntato a criteri di flessibilità
correlati alle esigenze connesse ai
nuovi
modelli
organizzativi
prevedendo l’accorpamento delle
ex nove qualifiche funzionali in tre
aree:
AREA A – comprende i livelli dal I
al III
AREA B – comprende i livelli dal
IV al VI
Area C – comprende i livelli dal
VII al IX
Con la previsione delle figure professionali articolate su differenti
posizioni economiche, il Contratto Collettivo Integrativo unificava
le funzioni di base, evitando che la rigidità della divisione delle
competenze che caratterizzava il precedente ordinamento articolato
sui profili professionali, imbrigliasse la funzionalità degli uffici.
Si evidenziava l'intento di perseguire con la delineazione di un
nuovo ordinamento professionale del personale
la valorizzazione del lavoro pubblico e della professionalità dei
lavoratori
e una più articolata flessibilità nell'impiego delle risorse umane per
una organizzazione del lavoro pienamente adeguata ai compiti
dell’amministrazione
Struttura al CCNL 2002/2005
•
•
•
•
•
•
CANCELLERIE E
SEGRETERIE
GIUDIZIARIE
Direttori C3-C3 super
Cancellieri C2
Cancellieri C1-C1 super
Cancellieri B3-B3 super
Operatori B3-B2-B2
Super –B1
Ausiliari A1-A1super-B1
• Ufficiale giudiziario
C1 dirigente
• Ufficiali giudiziari C1
• Ufficiali giudiziari B3
• Operatori giudiziari
B2
Fino al 1956 gli Ufficiali giudiziari erano previsti in ogni ufficio
giudiziario.
Con legge 19 dicembre 1956 n 442 al fine di eliminare pluralità di
uffici e diversità di competenze in una stessa località, furono
costituiti gli attuali Uffici Unici Notifiche, Esecuzioni e Protesti
che hanno sede presso le Corti d appello e i tribunali.
Gli Ufficiali Giudiziari provvedono, di regola, alla direzione
dell’Ufficio (C1) ed al compimento degli atti in materia esecutiva
( pignoramenti, sequestri ecc.) e notificazione .
Gli operatori giudiziari provvedono ai compiti amministrativi
(tenuta registri, copiatura ecc) e all’assistenza all’udienza.
PERSONALE
Aree di inquadramento al CCNL
2006/2009
Art 6 CCNL 06-09
•
•
•
ordinamento professionale
Il sistema di classificazione del
personale improntato a criteri di
flessibilità correlati alle esigenze
connesse
ai
nuovi
modelli
organizzativi delle amministrazioni
è articolato in tre aree:
Prima Area – comprende le ex
posizioni A1, A1 super
Seconda Area – comprende le ex
posizioni B1,B2,B3 e B3 super
Terza Area – comprende le ex
posizioni C1,C2,C3 e C3 super
Articolo 52
Disciplina delle mansioni
(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.15 del d.lgs
n.387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti
nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie,
per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica
superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e
comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma
al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente
gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di
appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore
Le mansione delle singole qualifiche professionale si ricavano dalle seguenti
normative:
• Legge 312/80, DPR 1219/84,Legge 76/86, DPR 44/90
• CCNL 1998-2001 Integrativo del 3 febbraio 2000
• CCNL 2006-2009
ART. 23 Integrativo al CCNL 1998/2001
Figura professionale dell'ausiliario
AREA FUNZIONALE A
Posizione economica Al
Lavoratori che sono di supporto alle varie attività (quali, a titolo solo esemplificativo,
movimentazione fascicoli, oggetti, documenti, e materiale librario; fotocopiatura e fascicolazione
copie con eventuale apposizione di bolli e sigilli; ritiro e consegna corrispondenza ) e provvedono al
ricevimento al pubblico.
Profilo professionale di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era
rapportato: addetto servizi ausiliari e anticamera)
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica-B1
Lavoratori incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione;
lavoratori incaricati della sorveglianza degli accessi, della regolazione del flusso del pubblico, cui
forniscono eventualmente le opportune indicazioni, nonché del reperimento, riordino ed elementare
classificazione di fascicoli, atti e documenti, anche mediante l'uso di strumenti tecnici di semplice
uso.
Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di semplice
manutenzione nonché, nei periodi di attesa, delle mansioni descritte al precedente capo I.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R.
1984n 1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
addetto servizi di portierato e custodia, conducente automezzi speciali, autisti meccanici.
Art. 25 Integrativo CCNL 1998/2001
Figura professionale dell'operatore giudiziario
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B1
Lavoratori addetti a mansioni semplici d'ufficio, che richiedano - altresì - l'uso di sistemi informatici di scritturazione,
nonché al reperimento, al riordino e all'elementare classificazione di fascicoli, atti e documenti; lavoratori che svolgono il
servizio di chiamata all'udienza; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative
comunicazioni e di fornire eventualmente le opportune indicazioni al pubblico.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984 n.1219 e
successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: dattilografo.
Posizione economica B2
Lavoratori che, oltre al reperimento e alla classificazione degli atti e dei documenti dei quali curano a fini interni la tenuta
e la custodia, provvedono, sulla base di istruzioni, alla ricerca e alla ordinata presentazione, anche a mezzo dei
necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attributi alla competenza delle
professionalità superiori; lavoratori che, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, svolgono, sulla base di
istruzioni, attività preparatoria connessa agli atti di notificazione, esecuzione e protesto, e servizio di chiamata
all'udienza; lavoratori che, anche coordinando le specifiche professionalità di livello inferiore, sono adibiti ad un
centralino telefonico con il compito di smistare le relative comunicazioni.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984 n.1219 e
successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: operatore amministrativo;
stenodattilografe; addetto alla registrazione dati; addetto al personal computer, operatore di sala macchine, operatore UNEP.
Posizione economica B3
Lavoratori che, anche coordinando le professionalità di livello inferiore, esplicano compiti di collaborazione qualificata
nell'ambito delle strutture dell'amministrazione non immediatamente coinvolte nelle varie fasi specifiche, del
procedimento giurisdizionale, facendo, altresì, uso degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio.
Figura professionale del cancelliere
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B3
Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio,
esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in
particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, ed
eseguendo gli atti attributi alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori.
Profili professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D:P:R. 1984 n.1219 e successive
modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: assistente giudiziario
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
....Omissis....
Posizione economica C2
Lavoratori con compiti di diretto supporto alla giurisdizione, i quali, avvalendosi altresì degli strumenti informatici in dotazione
all'ufficio, compiono tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza
anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata
dell'area inferiore quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell'ufficio; lavoratori cui è affidata la
direzione degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di una unità organica quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso
sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente.profili
professionali ai riferimento nell’ambito del previgentee ordinamento per qualifiche e funzionali (DPR 1984 n 1219 e
successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: funzionario di cancelleria.
Figura professionale del direttore di cancelleria
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C3
Lavoratori che, nell'ambito di strutture giudiziarie di notevoli complessità e rilevanza, sono preposti alla direzione di un ufficio
o servizio, con funzioni anche vicarie del dirigente.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984 n.1219 e
successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportalo: direttore di cancelleria.
FIGURA PROFESSIONALE DEL CANCELLIERE
( art 25 CCNL 1998-2001 Integrativo del 3 febbraio 2000)
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica CI
Lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti
informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla
giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del
cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella
posizione economica più elevata dell'area immediatamente inferiore; lavoratori che
svolgono attività di dirczione di una unità organica nell'ambito degli uffici di cancelleria
o di quest'ultima nel suo complesso quando, per le dimensioni dell'ufficio, non sia
necessaria o opportuna la sua ulteriore articolazione.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche
funzionali (D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro
cui detto ordinamento era rapportato: collaboratore di cancelleria..
Ex COLLABORATORE DI CANCELLERIA ( qualifica VII)
( Legge 312/80, DPR 1219/84,Legge 76/86, DPR 44/90)
1) dirige un reparto, sezione o servizio degli uffici di cancelleria, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla materia
attribuita all'unita medesima nell'ambito di normative generali e delle linee della programmazione dell'attività dell'ufficio
verificandone i risultati e i costi;
2) nell'ambito di procedure o di istruzioni di massima, svolge attività istruttorie direttamente o coordinando l'attività di un
gruppo di lavoro e/o impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti (riservati al settore) di
competenza di livelli superiori;
3) istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da norme o da istruzioni
generali ovvero delegatigli dalle professionalità superiori;
4) esegue ed adotta — nell'ambito di competenza — provvedimenti atti a migliorare l'organizzazione del lavoro e l'efficienza;
5) nell'ambito delle proprie attribuzioni rappresenta l'Amministrazione e ne cura gli interessi;
6) nell'ambito della specifica competenza e/o sulla base di norme o istruzioni generali partecipa ad organi collegiali;
7) tutela gli interessi dell'erario e, in sua rappresentanza, promuove ovvero istruisce le procedure per il recupero dei crediti dello
Stato;
8) collabora, dietro incarico, ad attività ispettiva in settori specifici attinenti alle proprie funzioni;
9) svolge attività di segretario di comitati, commissioni e simili con piena autonomia organizzativa, e partecipa, se previsto, ad
organi collegiali;
10) assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali ed in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista; redige e
sottoscrive i relativi verbali; anche con riferimento a tale attività riceve gli atti processuali, compie le attività preparatorie e
successive ad essi connesse; rilascia copie, certificazioni e compie tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al
cancelliere;
11) collabora l'attività di studio e di ricerca, svolgendo anche attività didattiche concorre direttamente alla formulazione di piani
di intervento o di programmazione dell'ufficio;
12) svolge le proprie attribuzioni anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi gestibili con
programmi variabili entro procedure generali determinate.
Requisiti culturali: Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed equipollenti; conoscenza
di una lingua straniera.
Specializzazione/i richiesta/e: Corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione di destinazione.
Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami.
Mobilità verticale: Verso i profili di Funzionario di cancelleria e Funzionario amministrativo.
Mobilità orizzontale: Mobilità verso gli altri profili della medesima qualifica funzionale previo eventuale superamento di apposito
corso di qualificazione ed in possesso di requisiti culturali richiesti.
Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o sistemi.
Sfera di autonomia: Autonomia relativa al grado di responsabilità nell'espletamento dei compiti assegnatigli e nella formulazione
dei programmi di lavoro, nonché nella conseguente organizzazione dell'unità organica eventualmente affidatagli.
ex Assistente giudiziario (qualifica VI)
1 ) assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali ed in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista;
redige e sottoscrive i relativi verbali;
2) riceve gli atti processuali a lui attribuiti da leggi o da regolamenti e compie le attività preparatorie e successive ad essi
connessi; nell'ambito di tali attribuzioni rilascia copie e certificazioni;
3) espleta le funzioni di cassiere e consegnatario, nell'ambito delle norme generali e specifiche;
4) collabora nell'ambito della professionalità posseduta con il magistrato in tutti gli aspetti connessi all'attività d'ufficio;
attende a compiti di segreteria e di collaborazione nell'attività amministrativa e contabile, istruendo, nell'ambito della
professionalità posseduta, atti e procedimenti mediante l'acquisizione di dati e notizie, svolgendo ogni attività sotto la
propria personale responsabilità;
5) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento delle professionalità di livello inferiore rispondendo dei risultati
conseguiti;
6) svolge le funzioni di segretario in commissioni, come membro tecnico partecipa a commissioni, comitati ed organi
collegiali nell'ambito dell'Amministrazione;
7) svolge i compiti propri della qualifica posseduta anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature e sistemi di uso
complesso.
Requisiti culturali: Diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado; conoscenza di una lingua straniera.
Modalità dì accesso: Concorso pubblico e superamento di corsi di qualificazione professionale.
Mobilità verticale: Verso i profili di Collaboratore di cancelleria e di Collaboratore amministrativo.
Mobilità orizzontale: Mobilità consentita verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo apposito corso a
cura dell'Amministrazione.
Sfera di autonomia: Autonomia relativa all'individuazione delle procedure occorrenti per lo svolgimento del compiti
affidatigli nell'ambito di proscrizioni di massima.
Grado di responsabilità: relativa:
— all'organizzazione del lavoro, responsabilità diretta nell'espletamento dei compiti affidatigli;
— al tipo di prodotto;
— ai terzi, a seconda del settore di applicazione.
Ex Funzionario di cancelleria (qualifica VIII)
I ) dirige ed organizza — nell'ambito delle direttive del capo dell'ufficio giudiziario — gli uffici di cancelleria e quelli di segreteria giudiziaria
non riservati alla competenza del personale con qualifica dirigenziale, ovvero è preposto alla direzione ed all'organizzazione di reparti,
sezioni o servizi e, occorrendo, al coordinamento di più unità operative;
2) nell'ambito delle proprie attribuzioni rappresenta l'Amministrazione e ne cura gli interessi;
3) predispone ed emana atti e provvedimenti, esclusi quelli riservati alle professionalità superiori, ed eventualmente nei limiti di materia
delegatagli nell'ambito di leggi e regolamenti;
4) nell'organizzazione dell'ufficio al quale è addetto od al quale è preposto esegue ed adotta i provvedimenti volti a migliorarne
l'organizzazione del lavoro e l'efficienza nonché ,ad adeguarla alle esigenze funzionali dell'Amministrazione giudiziaria;
5) valuta le proposte di modifica delle procedure e dell'organizzazione del lavoro e propone procedure alternative e di ricorso a nuove e
diverse strumentazioni;
6) nell'ambito delle proprie competenze esegue ed adotta i provvedimenti che concernono l'esercizio dei diritti e l'osservanza dei doveri del
personale, che assegna ai vari servizi in modo da realizzarne la migliore utilizzazione, impartisce ad esso le istruzioni necessarie per la
corretta applicazione di leggi, regolamenti e circolari;
7) tutela gli interessi dell'Erario e, in sua rappresentanza, promuove le procedure per il recupero dei crediti di Stato;
8) nell'attività di collaborazione specializzata svolge compiti di studio e ricerca e partecipa all'elaborazione dei programmi
dell'Amministrazione, la realizzazione dei quali cura nell'ambito della propria competenza. Partecipa all'attività didattica
dell'Amministrazione;
9) svolge, dietro incarico, attività ispettiva in settori specifici attinenti alle proprie funzioni;
10) verifica i risultati ed i costi dell'attività svolta dall'unità organica che dirige ovvero partecipa a quella dell'attività del settore nel quale è
collocata l'unità alla quale è addetto;
II ) fa parte di organi collegiali, commissioni e compiti operanti in seno all'Amministrazione ovvero, ne cura la segreteria con piena
autonomia organizzativa;
12) compie tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al cancelliere;
13) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto all'unità organica cui sia eventualmente preposto e svolge
attività didattica.
Requisiti culturali: Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed equipollenti; conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta;
corso di specializzazione universitaria post-laurea.
Modalità di accesso: Concorso pubblico, per esame, con riserva del 30% dei posti ai collaboratori di cancelleria con almeno cinque anni di effettivo servizio.
Mobilità orizzontale: Mobilità verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione e con il possesso dei requisiti
culturali eventualmente richiesti.
Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: È in grado di utilizzare direttamente sistemi complessi e/o autonomi liberamente programmabili.
Sfera di autonomia: Autonomia nell'ambito di norme generali per tutto ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del
personale assegnategli.
Grado di responsabilità: relativa:
— alla dirczione del lavoro;
— all'organizzazione del lavoro;
— al tipo di prodotto;
— ai terzi, a seconda del settore di applicazione.
Ex - Direttore di cancelleria (qualifica IX)
1) il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art.
2 del D.L. 28-1-1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 24-3-1986,
n. 78, espleta le seguenti funzioni:
a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;
b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
c) collaborazione diretta all'attività di direzione espletata dal dirigente;
d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di
stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;
e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata,
richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi
amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze
nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione,
ovvero da specializzazione post-universitaria;
f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di
progetti obiettivo e di attività programmate, in funzione del conseguimento
dei risultati e verifica degli stessi.
Ex - Dattilografo (qualifica IV)
1) svolge attività di dattilografia, di copia e di digitazione mediante l'impiego di strumenti e di
apparecchiature di ufficio anche complessi, ma di uso semplice (macchine da scrivere, duplicatori etc);
2) collaziona gli elaborati riordinandoli, impaginandoli e fascicolandoli con apparecchiature quali
fascicolatrici, cucitrici etc.;
3) può essere incaricato — con riferimento al lavoro espletato e da espletare — della preparazione e
conservazione di documentazione dell'ufficio cui è addetto, nell'ambito di istruzioni predeterminate;
4) si assicura dell'efficienza delle apparecchiature in uso;
5) preleva il materiale necessario allo svolgimento del servizio.
Requisiti culturali, preparazione o esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione
secondaria di 1° grado.
Specializzazione/i richiesta/e: Conoscenza della funzionalità delle attrezzature da utilizzare.
Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami.
Mobilità verticale: Operatore amministrativo e stenodattilografe.
Mobilità orizzontale: Mobilità verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo corso di
qualificazione a cura dell'Amministrazione. Non è richiesto il superamento del corso per accedere al
profilo di Coadiutore.
Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Utilizzazione di macchine complesse di
uso semplice.
Grado di autonomia: Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Tipo di responsabilità: relativa:
— all'organizzazione del lavoro, nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate;
— al tipo di prodotto;
— ai terzi a seconda del settore di applicazione..
ex- - Operatore amministrativo (qualifica V)
1) svolge attività amministrative e/o contabili acquisendo e proponendo nell'ambito di specifiche istruzioni elementi
informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti. Predispone computi, rendiconti e situazioni semplici
nella materia di specifica competenza partecipando alle operazioni di classificazione, allestimento e smistamento dei
materiali dei quali cura, se previsto, la conservazione;
2) svolge mansioni di digitazione e di stenodattilografia, anche in riunioni, provvedendo alla trascrizione a macchina
sia dei lavori stenografici che di registrazione e di dati videoteletrasmessi;
3) provvede alla minutazione di lettere semplici curandone direttamente la trascrizione dattiloscritta;
4) rilascia, entro i limiti e con l'osservanza delle istruzioni specifiche impartite dal responsabile del servizio sulla base
di leggi e regolamenti, copie conformi di atti e documenti dell'ufficio cui è addetto e autentica la sottoscrizione di
istanze e dichiarazioni relative alla materia attribuita al settore cui è addetto;
5) svolge attività di guida, di controllo tecnico-pratico e coordinamento di altri operatori, compresi, se in possesso di
specifica preparazione e/o maggiore anzianità, quelli di pari qualifica funzionale;
6) per tutte le attività di competenza utilizza apparecchiature complesse di uso semplice.
Requisiti culturali e/o preparazione o esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione professionale
considerato equipollente e quello di istruzione superiore (segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue
estere e simili).
Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami.
Mobilità orizzontale: Mobilità consentita verso profili della medesima qualifica, previo corso di qualificazione a cura
dell'amministrazione.
Mobilità verticale: Assistente amministrativo.
Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Apparecchiature complesse di uso semplice.
Sfera di autonomia: Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Grado di responsabilità: relativa:
— all'organizzazione del lavoro;
— al tipo di prodotto;
— ai terzi, a seconda del settore di applicazione.
ex- - Stenodattilografe (qualifica V)
1) svolge mansioni di dattilografia, di digitazione e di stenodattilografia, sia in riunioni che sotto
dettatura, provvedendo alla trascrizione a macchina dei lavori stenografati nonché di registrazioni;
2) per la composizione, modifica, integrazione e riproduzione dei testi stenodattilografati impiega
anche apparecchiature d'ufficio di uso complesso (quali macchine da scrivere meccaniche, elettriche ed
elettroniche sia per il trattamento delle parole che dei testi per la riproduzione, distribuzione
archiviazione e ricerca, e simili) sulla base di istruzioni dettagliate e secondo schemi prestabiliti;
3) collaziona gli elaborati riordinandoli, impaginandoli ed accorpandoli anche con l'uso di
apparecchiature autonome o collegate agli apparecchi di composizione e duplicazione;
4) si assicura del buon funzionamento delle apparecchiature in uso;
5) preleva il materiale necessario allo svolgimento dei propri compiti.
Requisiti culturali e/o preparazione o esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione
secondaria di 1° grado e diploma di specializzazione rilasciato da istituto professionale.
Specializzazione/i richiesta/e: Conoscenza della funzionalità delle attrezzature da utilizzare.
Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami.
Mobilità verticale: Assistente amministrativo.
Mobilità orizzontale: Mobilità verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo corso di
qualificazione a cura dell'amministrazione. Non è richiesto il superamento del corso per accedere al
profilo di operatore amministrativo.
Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Utilizzazione di macchine complesse di
uso semplice.
Grado di autonomia: Limitata all'applicazione dei procedimenti tecnico-pratici occorrenti per lo
svolgimento del lavoro affidato.
Tipo di responsabilità: relativa:
— all'organizzazione del lavoro, completa nell'ambito di istruzioni.
Ex - Conducente di automezzi speciali (qualifica IV)
1) è addetto alla conduzione di mezzi speciali autopropulsori, autoambulanze etc., nonché a quella di mezzi forniti di dispositivi di
sicurezza (blindati etc.) in uso ai servizi di appartenenza;
2) cura l'efficienza, la pulizia, l'ordinaria manutenzione, ed esegue le piccole riparazioni, del mezzo affidategli;
3) durante i periodi di servizio custodisce il mezzo affidategli e relativi documenti di pertinenza; esegue le prescritte registrazioni;
4) segnala al responsabile del coordinamento gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidategli;
5) è addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo del servizio, senza pregiudizio alle proprie mansioni, ed attività di altri
profili professionali della medesima qualifica, tenuto conto della organizzazione del lavoro del settore di applicazione.
Requisiti culturali: Diploma di istruzione secondaria di 1° grado. Possesso della patente di guida tipo «D» ed «E».
Specializzazione/i richiesta/e: Superamento di un corso di preparazione professionale riferito alla specialità del mezzo affidato.
Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami ed accertamento di idoneità fisica.
Mobilità verticale: Coordinatore di rimessa.
Mobilità orizzontale: Mobilità verso profili della medesima qualifica, previo apposito corso a cura dell'amministrazione.
Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Automezzi muniti di particolari caratteristiche costruttive.
Sfera di autonomia: Autonomia limitata alla guida del veicolo data la specialità del mezzo alle modalità di carico ed ai criteri di scelta dei
tragitti di percorrenza.
Ex Conducente di automezzi (qualifica III)
1) è addetto alla guida di autoveicoli, motoveicoli e/o natanti per il trasporto di persone o cose;
2) cura l'efficienza, la pulizia e l'ordinaria manutenzione ed esegue le piccole riparazioni del mezzo affidategli;
3) durante i periodi di servizio custodisce il veicolo affidategli ed i relativi documenti di pertinenza; esegue le prescritte.annotazioni sul
libretto di bordo;
4) segnala al coordinatore di rimessa gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidategli;
5) è addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo servizio, senza pregiudizio delle proprie mansioni, ad attività (quali servizi
di anticamera e simili) di altri profili professionali della medesima qualifica, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro del settore di
applicazione.
Requisiti culturali e/o preparazione o esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado; possesso di
patente di guida C.
Specializzazione/i richiesta/e: Conoscenze tecniche sul funzionamento dell'automezzo.
Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami ed accertamento di idoneità fisica.
Mobilità verticale: Autista meccanico; conducente di automezzi speciali.
Mobilità orizzontale: Mobilità consentita verso altri profili della medesima qualifica previo apposito corso dell'amministrazione.
Sfera di autonomia: Autonomia limitata alla guida del veicolo, alle modalità di carico ed ai criteri di scelta dei tragitti di percorrenza.
ex- Conducente di automezzi speciali (qualifica IV)
1) è addetto alla conduzione di mezzi speciali autopropulsori, autoambulanze etc., nonché a quella di mezzi forniti di dispositivi di
sicurezza (blindati etc.) in uso ai servizi di appartenenza;
2) cura l'efficienza, la pulizia, l'ordinaria manutenzione, ed esegue le piccole riparazioni, del mezzo affidategli;
3) durante i periodi di servizio custodisce il mezzo affidategli e relativi documenti di pertinenza; esegue le prescritte registrazioni;
4) segnala al responsabile del coordinamento gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidategli;
5) è addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo del servizio, senza pregiudizio alle proprie mansioni, ed attività di altri
profili professionali della medesima qualifica, tenuto conto della organizzazione del lavoro del settore di applicazione.
Requisiti culturali: Diploma di istruzione secondaria di 1° grado. Possesso della patente di guida tipo «D» ed «E».
Specializzazione/i richiesta/e: Superamento di un corso di preparazione professionale riferito alla specialità del mezzo affidato.
Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami ed accertamento di idoneità fisica.
Mobilità verticale: Coordinatore di rimessa.
Mobilità orizzontale: Mobilità verso profili della medesima qualifica, previo apposito corso a cura dell'amministrazione.
Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Automezzi muniti di particolari caratteristiche costruttive.
Sfera di autonomia: Autonomia limitata alla guida del veicolo data la specialità del mezzo alle modalità di carico ed ai criteri di scelta dei
tragitti di percorrenza.
ex Conducente di automezzi (qualifica III)
1) è addetto alla guida di autoveicoli, motoveicoli e/o natanti per il trasporto di persone o cose;
2) cura l'efficienza, la pulizia e l'ordinaria manutenzione ed esegue le piccole riparazioni del mezzo affidategli;
3) durante i periodi di servizio custodisce il veicolo affidategli ed i relativi documenti di pertinenza; esegue le prescritte.annotazioni sul
libretto di bordo;
4) segnala al coordinatore di rimessa gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidategli;
5) è addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo servizio, senza pregiudizio delle proprie mansioni, ad attività (quali servizi
di anticamera e simili) di altri profili professionali della medesima qualifica, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro del settore di
applicazione.
Requisiti culturali e/o preparazione o esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado; possesso di
patente di guida C.
Specializzazione/i richiesta/e: Conoscenze tecniche sul funzionamento dell'automezzo.
Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami ed accertamento di idoneità fisica.
Mobilità verticale: Autista meccanico; conducente di automezzi speciali.
Mobilità orizzontale: Mobilità consentita verso altri profili della medesima qualifica previo apposito corso dell'amministrazione.
Sfera di autonomia: Autonomia limitata alla guida del veicolo, alle modalità di carico ed ai criteri di scelta dei tragitti di percorrenza.
exAddetto ai servizi ausiliari e di anticamera (qualifica III)
1) provvede all'apertura, aereazione e chiusura degli uffici e locali e cura il mantenimento dell'ordine degli stessi, cura
la pulizia dei materiali e delle suppellettili in uso, anche con l'utilizzazione di apparecchiature di uso semplice;
2) provvede a compiti di anticamera regolando e vigilando sull'accesso del pubblico e curando il servizio di
guardaroba. Fornisce informazioni e stampati per la richiesta di servizi ed indica ai visitatori gli uffici cui rivolgersi ed
i percorsi e le modalità cui attenersi per usufruire dei beni dell'amministrazione o dalla medesima in custodia. Verifica,
quando previsto, l'avvenuto pagamento della tassa d'ingresso. Collabora altresì all'attività di custodia ed alla buona
conservazione di opere, beni, locali ed impianti dei quali segnala usure e guasti all'ufficio competente. In caso di
necessità e in casi predeterminati dal capo del servizio, manovra e controlla, anche a distanza, gli accessi alla sede;
3) provvede al prelievo, al trasporto, alla consegna e alla ricollocazione di fascicoli, oggetti, beni librari ed archivistici
e di beni riprodotti con varie tecniche e su supporti diversi per i quali abbia ricevuto dettagliate indicazioni. Provvede,
inoltre, alla distribuzione della corrispondenza ed alla apposizione materiale di bolli e sigilli; collabora alle operazioni
connesse alla corrispondenza quali distribuzione, smistamento e spedizione della stessa;
4) esegue incarichi attinenti ai suoi compiti anche dall'esterno del luogo di lavoro;
5) provvede all'esecuzione e fascicolatura di copie con l'impiego di macchine di uso semplice;
6) provvede alla manovra di ascensori e montacarichi nonché allo smistamento di telefonate;
7) esegue materialmente controlli ed ispezioni su persone e cose disposti dall'autorità competente; appone
materialmente suggelli e contrassegni su bagagli e merci; confeziona e suggella campioni di mercé;
8) è addetto nell'ambito di procedure ed istruzioni generali, al servizio di vendita e distribuzione di materiale
illustrativo, informativo e didattico inerente all'attività dell'amministrazione. Può, altresì, riscuotere la tassa d'ingresso
in assenza di sistema automatizzato.
Requisiti culturali e/o preparazione, esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione di l°grado.
Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami.
Mobilità verticale: Addetto ai servizi di portierato e custodia; addetto ai servizi di vigilanza.
Mobilità orizzontale: Verso profili della medesima qualifica, previo apposito corso di qualificazione.
Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Semplici o di uso semplice.
Sfera di autonomia: Secondo istruzioni predeterminate.
Grado di responsabilità: relativa:
— alla dirczione del lavoro;
— all'organizzazione del lavoro;
— al tipo di prodotto, relativa ai compiti assegnati;
— ai terzi, a seconda del settore di applicazione.
AREA TERZA CCNL 2006/2009
( ex C1, C1S,C2, C3 e C3S)
1Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità
di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di dirczione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che
svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Specifiche professionali:
•
elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi gestionali acquisibili con il diploma di laurea o laurea specialistica;
•
coordinamento, dirczione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
•
svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati;
•
organizzazione di attività;
•
relazioni esterne e relazioni organizzative interne di tipo complesso;
•
autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali.
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività di elevato contenuto specialistico, attinenti al proprio settore di
competenza in relazione alle specifiche professionali ed al livello di conoscenza richiesto da ciascun profilo, le cui caratteristiche analitiche saranno
individuate nella contrattazione integrativa, attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa. In particolare, a titolo
esemplificativo:
• lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta, modifica e
sceglie i materiali più idonei per la propria attività, svolge studi, ricerche e consulenza, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi
assegnati all'unità che eventualmente dirige o coordina;
• lavoratore che, nell'ambito dell'area professionale assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli e sorveglia l'esecuzione dei lavori, intervenendo
ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza ovvero svolge attività ispettive, di valutazione, di controllo, di
programmazione, di revisione nei vari settori di attività;
• lavoratore che può dirigere o coordinare unità organiche o strutture anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti,
garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali ed emanando direttive ed
istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
• lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, anche a seguito di laurea specialistica, abilitazioni e/o iscrizioni all'albo,
esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature, impianti e macchinari, dirige e coordina gli interventi assegnati nel rispetto delle
procedure in atto, effettua ispezioni, accertamenti, controlli, misurazioni e rilievi, assicura la dirczione ed il coordinamento anche dei progetti tecnici da
realizzare e dei piani operativi oppure che svolge attività di analisi, rilevazione e studio;
• lavoratore che, secondo la specifica professionalità acquisita, svolge, per i settori di competenza, le attività relative alla realizzazione dei programmi, e
della relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura hardware necessaria e gestisce il software, proponendo le eventuali modifiche
e valutando i relativi prodotti; effettua l'analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura
dei programmi, gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più settori nei quali lo stesso è ripartito; coordina e pianifica le attività di
sviluppo e gestione dei sistemi informatici, controllando gli standard di funzionamento degli stessi, nonché le relative specifiche funzionali.
Accesso alla Terza area:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
Dall'interno: dalla Seconda area alla posizione retributiva iniziale della Terza area con le modalità previste dall'ari. 14 (passaggi tra le aree) del presente
CCNL.
Requisiti : Per l’accesso dall’ esterno diploma di laurea specialistica con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitanti previsti
dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati
Dall’interno: per il personale in possesso dei requisiti per l’accesso esterno non è richiesta esperienza maturata nella seconda area; in mancanza del titolo di
studio previsto per l’accesso dall’esterno, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, è richiesta una esperienza professionale complessiva di
almeno 7 anni nell’area di provenienza oppure nel caso di flessibilità di cui all’articolo 16, di quattro anni nel profilo di appartenenza
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