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Il rapporto di lavoro - Tribunale di Vibo Valentia
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di REGGIO CALABRIA Il rapporto di Lavoro DIPENDENTI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Corso di Formazione per Cancellieri C1 di nuova assunzione Reggio Calabria Novembre/Dicembre 2008 A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia ) I Punti che tratteremo: I contratti collettivi e la formazione delle regole I Punti che tratteremo: - Il Rapporto di Lavoro - La Privatizzazione dell’ impiego - I doveri dei dipendenti - Le norme interne e gli ordini di servizio I Punti che tratteremo: • Ordinamento degli Uffici e i Servizi Giudiziari • La Dirigenza negli uffici Giudiziari • Il personale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie e degli Uffici NEP • Il Profilo Professionale del Cancelliere C1 • Altre figure professionali: compiti e attribuzioni CONTRATTI COLLETTIVI E FORMAZIONE DELLE REGOLE Le amministrazioni pubbliche sono sempre più spinte ad intraprendere percorsi di innovazione che consentano loro di migliorare i processi interni e la qualità dei servizi erogati. La riforma della Pubblica Amministrazione, al cui processo negli ultimi anni il Legislatore ha impresso una forte accelerazione, è stata affrontata con maggiore determinazione quando si sono fatte pressanti ed ineludibili la domanda di efficacia ed efficienza espressa a livello nazionale ed internazionale dal sistema economico-sociale e la necessità di mettere sotto controllo la spesa in momenti gravemente critici della finanza pubblica. I principi e gli istituti normativi con i quali il legislatore ha intrapreso la riforma organizzativa possono essere sinteticamente individuati: 1) nella rinnovata affermazione dei diritti dei cittadini e dell’utenza in generale ad avere servizi efficienti e di qualità in un contesto di trasparenza e partecipazione, 2) Nella privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e nella conseguente contrattualizzazione della relativa disciplina, nella distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione, 3) nella razionalizzazione dell’attività amministrativa secondo i principi ed i metodi della programmazione e del controllo di gestione.. la legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) poneva le basi per recuperare i valori fondamentali dell’azione pubblica : visibilità, trasparenza, responsabilizzazione dei procedimenti, partecipazione e controllo dei cittadini, diritto di accesso. Di rilievo inoltre le azioni volte alla semplificazione e delegificazione dei procedimenti amministrativi ed all ’alleggerimento degli oneri certificativi gravanti sui cittadini. Nel contesto dell’adeguamento organizzativo al fattore umano viene attribuito un ruolo fondamentale come protagonista del rinnovamento culturale che investe il nuovo modo di essere e di agire delle pubbliche amministrazioni. Dalla Premessa al CCNL integrativo del 16.2.1999 leggiamo come “… si intenda qualificare l’offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione delle risorse umane…” L’aspetto principale sottolineato dal D.l.vo 29/93 e dalla successiva legislazione è quello di stabilire normative leggere che definiscano le linee fondamentali del modello di organizzazione, individuando l’INSIEME DI REGOLE, sulla divisione del lavoro e sulla individuazione delle unità organizzative, sulla distribuzione dei poteri e delle responsabità, lasciando ampi margini di determinazione agli organi gestionali preposti (dirigenti o responsabili degli uffici e servizi) per l’organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro assicurando alla struttura, nel suoi complesso, una maggiore flessibilità. Con la delegificazione si sono spostate le fonti regolative di determinati fenomeni dal livello legislativo a livelli regolamentari. Questo ha consentito il decentramento delle responsabilità alle singole amministrazioni e spostato le responsabilità operative della regolazione dall’alto al basso, dalle amministrazioni centrali alle periferiche, dagli organi politici alla dirigenza. Si è assistiti ad una piccola rivoluzione copernicana nel senso che le singole amministrazioni grazie alla delegificazione da soggetti attuatori di regole sono passati a soggetti produttori di regole. È nell’ambito dell’organizzazione ed in parte del personale che si è avuto il maggiore intervento in termini di delegificazione e responsabilizzazione. Si pensi ai contratti integrativi in tema di gestione del rapporto di lavoro e dei regolamenti datoriali in tema di organizzazione e gestione del personale. RAPPORTO DI LAVORO Prima dell’attuale normativa e della riforma in materia di lavoro subordinato pubblico, se il datore di lavoro era una persona giuridica pubblica la disciplina del rapporto di lavoro tendeva generalmente a configurarsi secondo l’allora modello del rapporto di “ pubblico impiego” di natura non contrattualistica ma autoritativa. Il rapporto di pubblico impiego infatti non si costituiva con il contratto ma nasceva da un atto unilaterale dell’amministrazione pubblica il c.d. “ provvedimento di nomina”. I principi generali della materia del pubblico impiego non derivavano dalla legislazione sul lavoro subordinato nell’impresa ma dalla legislazione contenuta nel testo unico delle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato ( T.U. 1 gennaio 1957 n 3 e successive modificazioni). L’allora quadro normativo non venne alterato nella sostanza neppure dall’art. 37 L. 300/70 ( Statuto dei Lavoratori) secondo il quale le norme della legge n 300 si applicavano anche ai dipendenti degli Enti pubblici ( ma secondo l’allora costante Giurisprudenza mai agli statali ) “salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali“. L’applicabilità dello Statuto dei lavoratori doveva considerarsi meramente sussidiaria, applicabile, cioè, nella sola ipotesi di vistosa lacuna normativa nella legislazione sull’impiego pubblico. ricordiamo le tappe che hanno portato alla disciplina attuale: A partire dalla costituzione dello Stato unitario il rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici era oggetto di disciplina rigidamente unilaterale, caratterizzata da atti di natura legislativa o regolamentare in seno alla quale non era riconosciuto rilievo alcuno alla fonte contrattuale In particolare ricordiamo che la disciplina del rapporto era regolato dal R.D. 2395/23 ( ordinamento gerarchico) e dal R.D. 2960/23 ( stato Giuridico) In coerenza con la caratterizzazione gerarchico-autoritativa il contenzioso del pubblico impiego era devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. un primo passo verso una sempre minore differenziazione tra lavoro pubblico e privato si è avuto con il D.P.R. n 3/57che ha sancito il passaggio dai gruppi e gradi, in cui era distinto il pubblico dipendente, con le carriere e le qualifica , ricordiamo la divisione in quattro carriere (direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria ) con legge 312/80 si è passati all’istituto delle qualifiche funzionali (otto) riforma del pubblico impiego Con il D. L.vo 29/93 è stata sancita quella che viene definita come privatizzazione del pubblico impiego. A seguito delle innovazioni introdotte dalla nuova normativa a disciplinare il rapporto di pubblico impiego non sono più soltanto atti unilaterali ed autoritativa ma incidono anche, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva , le OO.SS. Tra gli aspetti più importanti della normativa in oggetto ricordiamo la devoluzione delle cognizioni delle controversie in materia di pubblico impiego al giudice ordinario nella persona dell’allora Pretore del Lavoro L’art. 1, comma 8, della L. 340/00 ( legge di semplificazione) ha delegato il governo alla predisposizione di un testo unico funzionale al riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile, disciplinanti i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti contrattualizzati La delega ( diversamente per i dipendenti enti locali T.U d.lvo 267/00) è stata esercitata solo parzialmente. Rinunciando al T.U., con il decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 sulle “ norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“ sulla privatizzazione del rapporto di impiego vale la pena sottolineare come sull’argomento, anche se inascoltato, il Consiglio di Stato nel parere espresso all’ Adunanza plenaria del 31 agosto 1992 ha avvertito che “ la c.d. privatizzazione, se intesa come totale unificazione della disciplina dell’impiego pubblico e del lavoro privato non appare possibile alla luce delle disposizioni costituzionali (art. 28,97,100,103,113) in quanto vi saranno sempre molti aspetti per i quali la natura dell’impiego pubblico risulterà per la sua natura differenziata da quella del lavoro privato “ Tale diversità deriva, secondo il Consiglio di Stato, 2 dal fatto che la prestazione lavorativa del dipendente pubblico spesso consiste in tutto o in parte nell’esercizio di pubbliche funzioni “ Nell’ambito del rapporto di lavoro e nel comportamento in generale assumono importanza le REGOLE le regole vengono definite come la specificazione di modelli di comportamento attesi o vietati di carattere generale. Bisogna ricordare che il nostro sistema amministrativo al pari di quello esistente in altri paesi si fonda sul tipo burocratico, e quindi su regole. Secondo il modello burocratico è quindi sufficiente avere buone regole , che descrivono accuratamente e nel modo più razionale il comportamento migliore per ogni situazione, e l’organizzazione si adeguerà ad esse ottimizzando i risultati. Secondo questa visione il dipendente pubblico dovrebbe essere mosso dalla ricerca di adeguatezza tra il suo comportamento e l’insieme di regole predefinite. I contratti di lavoro, all’interno di un assetto giuridico come quello attuale caratterizzato da una piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, assumono connotati peculiari per le modalità di loro formazione, vale a dire per il fatto di essere delle regole “necessariamente” negoziate. Il loro contenuto non concerne specificatamente l’assetto organizzativo ma gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro (retribuzione accessoria, incentivazione, progressioni economiche ecc.) La fonte che legittima le amministrazioni a produrre regole in questo particolare ambito è il contratto collettivo nazionale il quale stabilisce le materie rimesse a tale livello negoziale, le risorse finanziarie spendibili, le procedure da seguire e i soggetti abilitati a trattare. In prima approssimazione le regole contrattuali sono regole che concernono esclusivamente le modalità di utilizzo e retribuzione del fattore umano. Per loro natura tendono a definire, in via negoziale, i confini entro i quali si può esercitare il potere di organizzazione del datore di lavoro ma anche e principalmente i doveri, c.d. comportamento, a cui deve attenersi il dipendente. In pratica la contrattazione collettiva decentrata nel settore pubblico si sviluppa all’interno di un campo ben delimitato di materie, principalmente di tipo retributivo secondo modalità precisamente espresse dal contratto nazionale. All’attività di contrattazione collettiva si aggiunge l’attività di natura partecipativa prima fra tutte la concertazione con le parti sindacali. Il rapporto di lavoro La legge 23 ottobre 1992 n 421 contenente delega al Governo per la razionalizzazione la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ha sancito il principio fondamentale secondo cui i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici sono disciplinati dal diritto civile e regolati mediante contratti individuali e collettivi di diritto privato. L’ambito di applicazione soggettivo di tale principio attiene a tutte le P.A. con esclusione delle categorie dei Magistrati ordinari ed amministrativi,avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e di polizia e della carriera diplomatica e prefettizia. Sotto il profilo oggettivo il principio della privatizzazione del pubblico impiego trova dei limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate. Sono a tal fine regolati con legge ad esempio i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli stessi; i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva; la disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; la garanzia di libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica,scientifica e di ricerca. Contratto individuale Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria Nel contratto collettivo di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta sono indicati: - Tipologia del rapporto di lavoro; - data di inizio del rapporto di lavoro; - qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; - mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; - durata del periodo di prova; - sede di destinazione dell’attività lavorativa; -Termine finale in caso di rapporto a tempo determinato. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto, senza obbligo di preavviso, per l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Privatizzazione la privatizzazione del pubblico impiego è realizzata attraverso l’assoggettamento di questo alla normativa di diritto comune con contestuale contrattualizzazione del rapporto individuale di lavoro e ridefinizione del ruolo della contrattazione collettiva e razionalizzazione del sistema di accesso. Conseguenze della privatizzazione sono la devoluzione della cognizione delle controversie al giudice del lavoro, la valorizzazione della mobilità verticale ed orizzontale ed il riconoscimento di maggiore autonomia, con conseguente responsabilità, per la dirigenza pubblica. In questo mutato quadro normativo le disposizioni previste specificatamente per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dalla L.1196/60 restano in vigore solo in quanto compatibili con la nuova disciplina. Contrattazione collettiva Il processo di privatizzazione del rapporto del lavoro iniziato con il D.lvo 29/93 ha subito una forte accelerazione con la legge 59/97 e con i successivi decreti delegati riconducendo alla disciplina negoziale ( CONTRATTAZIONE, ex art.2 c 3 D.lvo 165/01 ) tutti gli istituti del rapporto di lavoro demandati a tale fonte al fine di qualificare l’offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione delle risorse. Le trattative sono svolte dalla Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle PP.AA (ARAN) per la parte pubblica, e le OO.SS. Individuate secondo i criteri di cui all’art. 47 bis D.Lvo 29/93 per la parte sindacale contratti collettivi In sede di prima applicazione della vigente normativa il 17 maggio 1995 è entrato in vigore il CCNL con validità quadriennale ( 1994-1997) per la parte normativa e biennale per quella economica. Nel CCNL del 1995, oltre alla regolamentazione del rapporto di lavoro nei suoi vari aspetti di rilevante interesse è la parte relativa, per quanto ci interessa,al funzionamento dei servizi essenziali in caso di sciopero. Il secondo contratto collettivo ( 1998-2001) è del 6 febbraio 1999, completato dalle contrattazioni integrative a livello delle singole amministrazioni, ha tra i punti qualificanti: l’introduzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, la regolamentazione del rapporto di lavoro, la mobilità e la formazione del personale. il CCNL 2002-2005 ha tra i punti più qualificati : le procedure di conciliazione e arbitrato, il codice di comportamento dei dipendenti delle P.A., lo schema di Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali Con il CCNL 2006-2009 si ha un nuovo sistema di classificazione del personale nel quadro degli obiettivi di ammodernamento della P.A. ( art. 5 CCNL 2006-2009) Malgrado nelle già richiamate Premesse al CCNL integrativo del 16.2.1999 leggiamo come “… dall’insieme dei CCNL della stagione contrattuale 1994 – 1997 e quella del 1998-2001 emerge un quadro della pubblica amministrazione completamente rinnovato per quanto attiene la politica del personale e proiettato verso la più ampia valorizzazione del personale e mediante una pluralità di meccanismi premianti basati sul merito…” poco nella realtà dei fatti risulta fatto specie in materia premiante, Quello che ancora tarda a crescere sono le resistenze ai cambiamenti, l’atteggiamento , l’adesione psicologica, dei soggetti che operano, ai vari livelli, all’interno della pubblica amministrazione. Certo non mancano le giustificazioni quali ad esempio l’incalzare di una copiosa produzione legislativa non sempre coordinata , le vischiosità e le incertezze nella realizzazione del decentramento specie riguardo al trasferimento delle necessarie risorse, l’esigenza di una certa gradualità di assorbimento delle innovazioni e, non da ultimo, la disponibilità di risorse da investire nella riorganizzazione. NORME INTERNE E GLI ORDINI DI SERVIZIO Accanto alle norme giuridiche che vincolano la generalità dei cittadini vi è una categoria di norme interne che sono obbligatorie soltanto per talune persone appartenenti a determinati uffici ed istituti. Queste norme sono: • i regolamenti interni; • gli ordini di servizio; • le circolari; • le note e le istruzioni I sopra elencati c.d. atti normativi interni vengono emanati dagli organi amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici in forza o del loro potere di autorganizzazione o del loro potere di supremazia gerarchica Con tali norme gli organi competenti possono stabilire le modalità per svolgere determinate operazioni, impartire direttive, dare ordini, interpretare norme di legge o regolamenti per la loro attuazione pratica L’EFFICACIA DELLE NORME INTERNE può essere di due tipi: COGENTE NON COGENTE hanno efficacia cogente gli ordini in quanto importano un dovere di condotta assoluto ed inderogabile hanno efficacia non cogente, invece, le direttive che pur essendo obbligatorie lasciano un certo margine di discrezionalità l’inosservanza delle norme interne può comportare la responsabilità del destinatario sia verso la P.A. sia verso i terzi per i danni a questi prodotti e può essere rilevante anche agli effetti penali ed amministrativi. Infatti l’inosservanza delle norme interne non raramente costituisce anche illecito penale o comporta l’invalidità di un atto amministrativo per eccesso di potere IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA E’ QUEL POTERE CHE L’ORGANO SUPERIORE ESERCITA NEI CONFRONTI DELL’ORGANO INFERIORE AL FINE: DI RENDERE PIU’ EFFICIENTE UN DETERMINATO SERVIZIO O DI ASSICURARE L’UNITA’ DI INDIRIZZO SU UNA DETERMINATA MATERIA IL RAPPORTO DI GERARCHIA PUO’ SUSSISTERE SOLO TRA ORGANI INDIVIDUALI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE L’organo superiore ha nei confronti dell’organo inferiore una serie di poteri: • il potere di regolare e coordinarne le attività; • il potere di controllo; • il potere di risolvere i conflitti di competenza sia positivi che negativi; • il potere sostitutivo; •Il potere di delega; •Il potere di dare ordini. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GIUDIZIARI STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA D.P.R. 6 marzo 2001 n 55 Dipartimento per gli Affari di Giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile -Direzione Generale della Giustizia minorile - direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi -Direzione Generale del personale e della formazione - Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi - Direzione Generale del Bilancio e della contabilità - Direzione Generale magistrati - Direzione Generale di statistica - Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del complesso giudiziario della città di Napoli - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria -Direzione Generale del personale e della formazione -Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi -Direzione Generale per il bilancio e della contabilità -Direzione Generale dei detenuti e del trattamento -Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna Dipartimento per la Giustizia minorile -Direzione Generale del personale e della formazione -Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi -Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari Il rapporto di impiego del personale giudiziario Il rapporto di impiego del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie era come abbiamo visto disciplinato dal T.U. 10.1.1957 n 3 modificato ed integrato da numerose leggi successive. Il quadro normativo di riferimento è notevolmente cambiato con l’emanazione del D.lvo 29/93 recante norme in materia di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Il principio ispiratore della riforma può essere riassunto nella c.d. privatizzazione del pubblico impiego. Art. 4 R.D. 30.1.1941 n 12 Ordine giudiziario. L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario Articolo 3 del R.D. 30.1.1941 n 12 Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. L’ art. 4 R.D. 30.1.1941 n 12 sull’ Ordinamento giudiziario nell’enunciare l’appartenenza del personale di cancelleria all’ordinamento giudiziario ne sottolineava il profondo collegamento organico con l’amministrazione della giustizia. Nel concetto di amministrazione della giustizia non rientrano solo le attribuzioni proprie della funzione giurisdizionale. Ma rientrano anche tutte quelle attività di natura amministrativa non sempre logicamente o funzionalmente connesse all’esercizio della funzione propria dei giudici. Riguardo alle funzioni,diversi autori, distinguono in linea generale le funzioni del personale uffici di cancelleria e segreterie giudiziarie in: • giurisdizionali, che sono quelle che svolgono una funzione integrativa della giurisdizione nei suoi tre aspetti della: documentazione (funzioni analoghe a quelle del notaio e come questo conferisce all’atto la fede pubblica), assistenza (partecipa alla formazione dell’atto) autenticazione ( rispetto agli atti del Giudice egli imprime il sigillo della ufficialità e della legalità, che sottrae il provvedimento alla disponibilità dello tesso giudice) • non giurisdizionali o amministrative quali la partecipazione quale componente o segretario a commissioni centrali o periferiche operanti in seno all’amministrazione della giustizia, l’espletamento di incarichi ispettivi, la legalizzazione delle firme, la vidimazione dei registri di cancelleria , gli atti notori ecc DIREZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI la c.d. DOPPIA DIRIGENZA prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 2006 n 240 la normativa di riferimento relativa alla direzione degli uffici giudiziari era la seguente: • artt. 101 e 102 legge 1196/1960 • art. 37 del D.P.R. 748/1972 • decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 •Circolare del Ministero della Giustizia - Dir. Gen. Org. AA. GG, Uffici II e III dell’ 8 giugno 1995 prot. n. 294/5424/5 DIREZIONE DEGLI UFFICI INDIVIDUAZIONE delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari Decreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240 ENTRATA IN VIGORE 27 ottobre 2006 ( limitatamente ai primi quattro articoli) DELEGA AL GOVERNO 1 siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell‘attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico; siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti; sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 DELEGA AL GOVERNO 2 entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalita' di esercizio, poteri di intervento in conformita' a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' poteri decisionali circa le rispettive competenze Decreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240 ( G.U. n 175 del 29.7.2006 Suppl. Ord. N. 173) Il decreto legislativo 240/96 è il meno conosciuto tra i provvedimenti di attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario. Con la normativa in oggetto viene riconosciuto il ruolo del Dirigente Amministrativo al quale viene attribuita: - la responsabilità della gestione del personale amministrativo - la responsabilità delle risorse finanziarie e strumentali attribuite all’ufficio - la competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 - la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse Altro aspetto importante del D,lvo 240/96 attiene al decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della Giustizia ( parte al momento non ancora in vigore) DELEGA AL GOVERNO 4 Il Governo e' delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti ad attuare, su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri difettivi: a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria; b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche; c) riserva all'amministrazione centrale: giudiziari; 1) del servizio del casellario giudiziario centrale; 2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi 3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; 4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; 5) dai provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per concorsi regionali; 6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni; 7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni; 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; 9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura; 10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici. Art. 1. Titolarita' dell'ufficio giudiziario Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico. Art. 2. Gestione delle risorse umane 1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e‘ responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' di cui all'articolo 4. 2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Art. 3. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4,comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1. 3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e' nominato funzionario delegato. Art. 4. Programma delle attivita' annuali 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, peri distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono,tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario. 2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione. Art. 5. Ufficio del direttore tecnico 1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e‘ costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato:«ufficio», per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale. 2. L'ufficio e' organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione e' ricompreso il distretto presso la cui Corte di appello e' costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza,compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnicoamministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la necessita' di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonche' di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia. 4. Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da11 unita', di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio puo' avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione. 5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria. Art. 6. Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria 1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate nell'allegata tabella A), aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi. 2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto l988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicita' digestione e piu' elevati livelli di efficienza del servizio, nonche‘ per adeguare le circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla istituzione,soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica delle sedi delle direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria. 3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto1978, a. 468, e successive modificazioni, e' trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Art. 7. Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali giudiziaria dell'organizzazione 1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano,nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6,comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti: a) il personale e la formazione; b) i sistemi informativi automatizzati; c) le risorse materiali, i beni e i servizi; d) le statistiche. 2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali. 3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria: a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici; b) il servizio del casellario giudiziale centrale; c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni; h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro; i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura. ( segue) Art. 7. Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali giudiziaria dell'organizzazione 4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica e' prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unita‘ dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti. All‘ attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 8 Direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria 1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria e' preposto un direttore generale,scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Il direttore generale regionale o interregionale e' responsabile dell'intera attivita' della direzione regionale o interregionale e dell'attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 3,lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale e' ricompresa la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale. 3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano,Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell'ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 5. 4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei Dipartimenti di cui al comma 2 una relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza: a) lo stato dei servizi; b) le risorse materiali; c) l'informatizzazione; d) il personale e la formazione; e) i risultati conseguiti anche sotto il profilo economico-finanziario in rapporto all'anno precedente; f) il programma delle attivita' e degli obiettivi per l'anno successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle risorse umane, materiali e finanziarie. 5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile. D.LGS 240/96 LE CIRCOLARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Circolare n 14 del 30 ottobre 2006 Nota 25 gennaio 2007 senza numero del Consiglio Superiore della Magistratura Circolare prot. 119/4/737/TE/PM/I dell’8 marzo 2007 Circolare prot. N. 15454/U del 13 aprile 2007 PERSONALE Aree di inquadramento al CCNL 2002/2005 Art 13 CCNL 02-05 • • • ordinamento professionale Il sistema classificatorio era improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi prevedendo l’accorpamento delle ex nove qualifiche funzionali in tre aree: AREA A – comprende i livelli dal I al III AREA B – comprende i livelli dal IV al VI Area C – comprende i livelli dal VII al IX Con la previsione delle figure professionali articolate su differenti posizioni economiche, il Contratto Collettivo Integrativo unificava le funzioni di base, evitando che la rigidità della divisione delle competenze che caratterizzava il precedente ordinamento articolato sui profili professionali, imbrigliasse la funzionalità degli uffici. Si evidenziava l'intento di perseguire con la delineazione di un nuovo ordinamento professionale del personale la valorizzazione del lavoro pubblico e della professionalità dei lavoratori e una più articolata flessibilità nell'impiego delle risorse umane per una organizzazione del lavoro pienamente adeguata ai compiti dell’amministrazione Struttura al CCNL 2002/2005 • • • • • • CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE Direttori C3-C3 super Cancellieri C2 Cancellieri C1-C1 super Cancellieri B3-B3 super Operatori B3-B2-B2 Super –B1 Ausiliari A1-A1super-B1 • Ufficiale giudiziario C1 dirigente • Ufficiali giudiziari C1 • Ufficiali giudiziari B3 • Operatori giudiziari B2 Fino al 1956 gli Ufficiali giudiziari erano previsti in ogni ufficio giudiziario. Con legge 19 dicembre 1956 n 442 al fine di eliminare pluralità di uffici e diversità di competenze in una stessa località, furono costituiti gli attuali Uffici Unici Notifiche, Esecuzioni e Protesti che hanno sede presso le Corti d appello e i tribunali. Gli Ufficiali Giudiziari provvedono, di regola, alla direzione dell’Ufficio (C1) ed al compimento degli atti in materia esecutiva ( pignoramenti, sequestri ecc.) e notificazione . Gli operatori giudiziari provvedono ai compiti amministrativi (tenuta registri, copiatura ecc) e all’assistenza all’udienza. PERSONALE Aree di inquadramento al CCNL 2006/2009 Art 6 CCNL 06-09 • • • ordinamento professionale Il sistema di classificazione del personale improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni è articolato in tre aree: Prima Area – comprende le ex posizioni A1, A1 super Seconda Area – comprende le ex posizioni B1,B2,B3 e B3 super Terza Area – comprende le ex posizioni C1,C2,C3 e C3 super Articolo 52 Disciplina delle mansioni (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.15 del d.lgs n.387 del 1998) 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore Le mansione delle singole qualifiche professionale si ricavano dalle seguenti normative: • Legge 312/80, DPR 1219/84,Legge 76/86, DPR 44/90 • CCNL 1998-2001 Integrativo del 3 febbraio 2000 • CCNL 2006-2009 ART. 23 Integrativo al CCNL 1998/2001 Figura professionale dell'ausiliario AREA FUNZIONALE A Posizione economica Al Lavoratori che sono di supporto alle varie attività (quali, a titolo solo esemplificativo, movimentazione fascicoli, oggetti, documenti, e materiale librario; fotocopiatura e fascicolazione copie con eventuale apposizione di bolli e sigilli; ritiro e consegna corrispondenza ) e provvedono al ricevimento al pubblico. Profilo professionale di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: addetto servizi ausiliari e anticamera) AREA FUNZIONALE B Posizione economica-B1 Lavoratori incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione; lavoratori incaricati della sorveglianza degli accessi, della regolazione del flusso del pubblico, cui forniscono eventualmente le opportune indicazioni, nonché del reperimento, riordino ed elementare classificazione di fascicoli, atti e documenti, anche mediante l'uso di strumenti tecnici di semplice uso. Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di semplice manutenzione nonché, nei periodi di attesa, delle mansioni descritte al precedente capo I. Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984n 1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: addetto servizi di portierato e custodia, conducente automezzi speciali, autisti meccanici. Art. 25 Integrativo CCNL 1998/2001 Figura professionale dell'operatore giudiziario AREA FUNZIONALE B Posizione economica B1 Lavoratori addetti a mansioni semplici d'ufficio, che richiedano - altresì - l'uso di sistemi informatici di scritturazione, nonché al reperimento, al riordino e all'elementare classificazione di fascicoli, atti e documenti; lavoratori che svolgono il servizio di chiamata all'udienza; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire eventualmente le opportune indicazioni al pubblico. Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: dattilografo. Posizione economica B2 Lavoratori che, oltre al reperimento e alla classificazione degli atti e dei documenti dei quali curano a fini interni la tenuta e la custodia, provvedono, sulla base di istruzioni, alla ricerca e alla ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attributi alla competenza delle professionalità superiori; lavoratori che, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, svolgono, sulla base di istruzioni, attività preparatoria connessa agli atti di notificazione, esecuzione e protesto, e servizio di chiamata all'udienza; lavoratori che, anche coordinando le specifiche professionalità di livello inferiore, sono adibiti ad un centralino telefonico con il compito di smistare le relative comunicazioni. Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: operatore amministrativo; stenodattilografe; addetto alla registrazione dati; addetto al personal computer, operatore di sala macchine, operatore UNEP. Posizione economica B3 Lavoratori che, anche coordinando le professionalità di livello inferiore, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito delle strutture dell'amministrazione non immediatamente coinvolte nelle varie fasi specifiche, del procedimento giurisdizionale, facendo, altresì, uso degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio. Figura professionale del cancelliere AREA FUNZIONALE B Posizione economica B3 Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, ed eseguendo gli atti attributi alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori. Profili professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D:P:R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: assistente giudiziario AREA FUNZIONALE C Posizione economica C1 ....Omissis.... Posizione economica C2 Lavoratori con compiti di diretto supporto alla giurisdizione, i quali, avvalendosi altresì degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, compiono tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata dell'area inferiore quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell'ufficio; lavoratori cui è affidata la direzione degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di una unità organica quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente.profili professionali ai riferimento nell’ambito del previgentee ordinamento per qualifiche e funzionali (DPR 1984 n 1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: funzionario di cancelleria. Figura professionale del direttore di cancelleria AREA FUNZIONALE C Posizione economica C3 Lavoratori che, nell'ambito di strutture giudiziarie di notevoli complessità e rilevanza, sono preposti alla direzione di un ufficio o servizio, con funzioni anche vicarie del dirigente. Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportalo: direttore di cancelleria. FIGURA PROFESSIONALE DEL CANCELLIERE ( art 25 CCNL 1998-2001 Integrativo del 3 febbraio 2000) AREA FUNZIONALE C Posizione economica CI Lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell'area immediatamente inferiore; lavoratori che svolgono attività di dirczione di una unità organica nell'ambito degli uffici di cancelleria o di quest'ultima nel suo complesso quando, per le dimensioni dell'ufficio, non sia necessaria o opportuna la sua ulteriore articolazione. Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: collaboratore di cancelleria.. Ex COLLABORATORE DI CANCELLERIA ( qualifica VII) ( Legge 312/80, DPR 1219/84,Legge 76/86, DPR 44/90) 1) dirige un reparto, sezione o servizio degli uffici di cancelleria, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla materia attribuita all'unita medesima nell'ambito di normative generali e delle linee della programmazione dell'attività dell'ufficio verificandone i risultati e i costi; 2) nell'ambito di procedure o di istruzioni di massima, svolge attività istruttorie direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e/o impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti (riservati al settore) di competenza di livelli superiori; 3) istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da norme o da istruzioni generali ovvero delegatigli dalle professionalità superiori; 4) esegue ed adotta — nell'ambito di competenza — provvedimenti atti a migliorare l'organizzazione del lavoro e l'efficienza; 5) nell'ambito delle proprie attribuzioni rappresenta l'Amministrazione e ne cura gli interessi; 6) nell'ambito della specifica competenza e/o sulla base di norme o istruzioni generali partecipa ad organi collegiali; 7) tutela gli interessi dell'erario e, in sua rappresentanza, promuove ovvero istruisce le procedure per il recupero dei crediti dello Stato; 8) collabora, dietro incarico, ad attività ispettiva in settori specifici attinenti alle proprie funzioni; 9) svolge attività di segretario di comitati, commissioni e simili con piena autonomia organizzativa, e partecipa, se previsto, ad organi collegiali; 10) assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali ed in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista; redige e sottoscrive i relativi verbali; anche con riferimento a tale attività riceve gli atti processuali, compie le attività preparatorie e successive ad essi connesse; rilascia copie, certificazioni e compie tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al cancelliere; 11) collabora l'attività di studio e di ricerca, svolgendo anche attività didattiche concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento o di programmazione dell'ufficio; 12) svolge le proprie attribuzioni anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Requisiti culturali: Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed equipollenti; conoscenza di una lingua straniera. Specializzazione/i richiesta/e: Corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione di destinazione. Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami. Mobilità verticale: Verso i profili di Funzionario di cancelleria e Funzionario amministrativo. Mobilità orizzontale: Mobilità verso gli altri profili della medesima qualifica funzionale previo eventuale superamento di apposito corso di qualificazione ed in possesso di requisiti culturali richiesti. Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o sistemi. Sfera di autonomia: Autonomia relativa al grado di responsabilità nell'espletamento dei compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di lavoro, nonché nella conseguente organizzazione dell'unità organica eventualmente affidatagli. ex Assistente giudiziario (qualifica VI) 1 ) assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali ed in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista; redige e sottoscrive i relativi verbali; 2) riceve gli atti processuali a lui attribuiti da leggi o da regolamenti e compie le attività preparatorie e successive ad essi connessi; nell'ambito di tali attribuzioni rilascia copie e certificazioni; 3) espleta le funzioni di cassiere e consegnatario, nell'ambito delle norme generali e specifiche; 4) collabora nell'ambito della professionalità posseduta con il magistrato in tutti gli aspetti connessi all'attività d'ufficio; attende a compiti di segreteria e di collaborazione nell'attività amministrativa e contabile, istruendo, nell'ambito della professionalità posseduta, atti e procedimenti mediante l'acquisizione di dati e notizie, svolgendo ogni attività sotto la propria personale responsabilità; 5) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento delle professionalità di livello inferiore rispondendo dei risultati conseguiti; 6) svolge le funzioni di segretario in commissioni, come membro tecnico partecipa a commissioni, comitati ed organi collegiali nell'ambito dell'Amministrazione; 7) svolge i compiti propri della qualifica posseduta anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Requisiti culturali: Diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado; conoscenza di una lingua straniera. Modalità dì accesso: Concorso pubblico e superamento di corsi di qualificazione professionale. Mobilità verticale: Verso i profili di Collaboratore di cancelleria e di Collaboratore amministrativo. Mobilità orizzontale: Mobilità consentita verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo apposito corso a cura dell'Amministrazione. Sfera di autonomia: Autonomia relativa all'individuazione delle procedure occorrenti per lo svolgimento del compiti affidatigli nell'ambito di proscrizioni di massima. Grado di responsabilità: relativa: — all'organizzazione del lavoro, responsabilità diretta nell'espletamento dei compiti affidatigli; — al tipo di prodotto; — ai terzi, a seconda del settore di applicazione. Ex Funzionario di cancelleria (qualifica VIII) I ) dirige ed organizza — nell'ambito delle direttive del capo dell'ufficio giudiziario — gli uffici di cancelleria e quelli di segreteria giudiziaria non riservati alla competenza del personale con qualifica dirigenziale, ovvero è preposto alla direzione ed all'organizzazione di reparti, sezioni o servizi e, occorrendo, al coordinamento di più unità operative; 2) nell'ambito delle proprie attribuzioni rappresenta l'Amministrazione e ne cura gli interessi; 3) predispone ed emana atti e provvedimenti, esclusi quelli riservati alle professionalità superiori, ed eventualmente nei limiti di materia delegatagli nell'ambito di leggi e regolamenti; 4) nell'organizzazione dell'ufficio al quale è addetto od al quale è preposto esegue ed adotta i provvedimenti volti a migliorarne l'organizzazione del lavoro e l'efficienza nonché ,ad adeguarla alle esigenze funzionali dell'Amministrazione giudiziaria; 5) valuta le proposte di modifica delle procedure e dell'organizzazione del lavoro e propone procedure alternative e di ricorso a nuove e diverse strumentazioni; 6) nell'ambito delle proprie competenze esegue ed adotta i provvedimenti che concernono l'esercizio dei diritti e l'osservanza dei doveri del personale, che assegna ai vari servizi in modo da realizzarne la migliore utilizzazione, impartisce ad esso le istruzioni necessarie per la corretta applicazione di leggi, regolamenti e circolari; 7) tutela gli interessi dell'Erario e, in sua rappresentanza, promuove le procedure per il recupero dei crediti di Stato; 8) nell'attività di collaborazione specializzata svolge compiti di studio e ricerca e partecipa all'elaborazione dei programmi dell'Amministrazione, la realizzazione dei quali cura nell'ambito della propria competenza. Partecipa all'attività didattica dell'Amministrazione; 9) svolge, dietro incarico, attività ispettiva in settori specifici attinenti alle proprie funzioni; 10) verifica i risultati ed i costi dell'attività svolta dall'unità organica che dirige ovvero partecipa a quella dell'attività del settore nel quale è collocata l'unità alla quale è addetto; II ) fa parte di organi collegiali, commissioni e compiti operanti in seno all'Amministrazione ovvero, ne cura la segreteria con piena autonomia organizzativa; 12) compie tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al cancelliere; 13) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto all'unità organica cui sia eventualmente preposto e svolge attività didattica. Requisiti culturali: Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed equipollenti; conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta; corso di specializzazione universitaria post-laurea. Modalità di accesso: Concorso pubblico, per esame, con riserva del 30% dei posti ai collaboratori di cancelleria con almeno cinque anni di effettivo servizio. Mobilità orizzontale: Mobilità verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione e con il possesso dei requisiti culturali eventualmente richiesti. Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: È in grado di utilizzare direttamente sistemi complessi e/o autonomi liberamente programmabili. Sfera di autonomia: Autonomia nell'ambito di norme generali per tutto ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnategli. Grado di responsabilità: relativa: — alla dirczione del lavoro; — all'organizzazione del lavoro; — al tipo di prodotto; — ai terzi, a seconda del settore di applicazione. Ex - Direttore di cancelleria (qualifica IX) 1) il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del D.L. 28-1-1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 24-3-1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni: a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento; b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare; c) collaborazione diretta all'attività di direzione espletata dal dirigente; d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali; e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria; f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti obiettivo e di attività programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi. Ex - Dattilografo (qualifica IV) 1) svolge attività di dattilografia, di copia e di digitazione mediante l'impiego di strumenti e di apparecchiature di ufficio anche complessi, ma di uso semplice (macchine da scrivere, duplicatori etc); 2) collaziona gli elaborati riordinandoli, impaginandoli e fascicolandoli con apparecchiature quali fascicolatrici, cucitrici etc.; 3) può essere incaricato — con riferimento al lavoro espletato e da espletare — della preparazione e conservazione di documentazione dell'ufficio cui è addetto, nell'ambito di istruzioni predeterminate; 4) si assicura dell'efficienza delle apparecchiature in uso; 5) preleva il materiale necessario allo svolgimento del servizio. Requisiti culturali, preparazione o esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado. Specializzazione/i richiesta/e: Conoscenza della funzionalità delle attrezzature da utilizzare. Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami. Mobilità verticale: Operatore amministrativo e stenodattilografe. Mobilità orizzontale: Mobilità verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo corso di qualificazione a cura dell'Amministrazione. Non è richiesto il superamento del corso per accedere al profilo di Coadiutore. Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice. Grado di autonomia: Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate. Tipo di responsabilità: relativa: — all'organizzazione del lavoro, nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate; — al tipo di prodotto; — ai terzi a seconda del settore di applicazione.. ex- - Operatore amministrativo (qualifica V) 1) svolge attività amministrative e/o contabili acquisendo e proponendo nell'ambito di specifiche istruzioni elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti. Predispone computi, rendiconti e situazioni semplici nella materia di specifica competenza partecipando alle operazioni di classificazione, allestimento e smistamento dei materiali dei quali cura, se previsto, la conservazione; 2) svolge mansioni di digitazione e di stenodattilografia, anche in riunioni, provvedendo alla trascrizione a macchina sia dei lavori stenografici che di registrazione e di dati videoteletrasmessi; 3) provvede alla minutazione di lettere semplici curandone direttamente la trascrizione dattiloscritta; 4) rilascia, entro i limiti e con l'osservanza delle istruzioni specifiche impartite dal responsabile del servizio sulla base di leggi e regolamenti, copie conformi di atti e documenti dell'ufficio cui è addetto e autentica la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni relative alla materia attribuita al settore cui è addetto; 5) svolge attività di guida, di controllo tecnico-pratico e coordinamento di altri operatori, compresi, se in possesso di specifica preparazione e/o maggiore anzianità, quelli di pari qualifica funzionale; 6) per tutte le attività di competenza utilizza apparecchiature complesse di uso semplice. Requisiti culturali e/o preparazione o esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione professionale considerato equipollente e quello di istruzione superiore (segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e simili). Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami. Mobilità orizzontale: Mobilità consentita verso profili della medesima qualifica, previo corso di qualificazione a cura dell'amministrazione. Mobilità verticale: Assistente amministrativo. Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Apparecchiature complesse di uso semplice. Sfera di autonomia: Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate. Grado di responsabilità: relativa: — all'organizzazione del lavoro; — al tipo di prodotto; — ai terzi, a seconda del settore di applicazione. ex- - Stenodattilografe (qualifica V) 1) svolge mansioni di dattilografia, di digitazione e di stenodattilografia, sia in riunioni che sotto dettatura, provvedendo alla trascrizione a macchina dei lavori stenografati nonché di registrazioni; 2) per la composizione, modifica, integrazione e riproduzione dei testi stenodattilografati impiega anche apparecchiature d'ufficio di uso complesso (quali macchine da scrivere meccaniche, elettriche ed elettroniche sia per il trattamento delle parole che dei testi per la riproduzione, distribuzione archiviazione e ricerca, e simili) sulla base di istruzioni dettagliate e secondo schemi prestabiliti; 3) collaziona gli elaborati riordinandoli, impaginandoli ed accorpandoli anche con l'uso di apparecchiature autonome o collegate agli apparecchi di composizione e duplicazione; 4) si assicura del buon funzionamento delle apparecchiature in uso; 5) preleva il materiale necessario allo svolgimento dei propri compiti. Requisiti culturali e/o preparazione o esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado e diploma di specializzazione rilasciato da istituto professionale. Specializzazione/i richiesta/e: Conoscenza della funzionalità delle attrezzature da utilizzare. Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami. Mobilità verticale: Assistente amministrativo. Mobilità orizzontale: Mobilità verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo corso di qualificazione a cura dell'amministrazione. Non è richiesto il superamento del corso per accedere al profilo di operatore amministrativo. Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice. Grado di autonomia: Limitata all'applicazione dei procedimenti tecnico-pratici occorrenti per lo svolgimento del lavoro affidato. Tipo di responsabilità: relativa: — all'organizzazione del lavoro, completa nell'ambito di istruzioni. Ex - Conducente di automezzi speciali (qualifica IV) 1) è addetto alla conduzione di mezzi speciali autopropulsori, autoambulanze etc., nonché a quella di mezzi forniti di dispositivi di sicurezza (blindati etc.) in uso ai servizi di appartenenza; 2) cura l'efficienza, la pulizia, l'ordinaria manutenzione, ed esegue le piccole riparazioni, del mezzo affidategli; 3) durante i periodi di servizio custodisce il mezzo affidategli e relativi documenti di pertinenza; esegue le prescritte registrazioni; 4) segnala al responsabile del coordinamento gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidategli; 5) è addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo del servizio, senza pregiudizio alle proprie mansioni, ed attività di altri profili professionali della medesima qualifica, tenuto conto della organizzazione del lavoro del settore di applicazione. Requisiti culturali: Diploma di istruzione secondaria di 1° grado. Possesso della patente di guida tipo «D» ed «E». Specializzazione/i richiesta/e: Superamento di un corso di preparazione professionale riferito alla specialità del mezzo affidato. Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami ed accertamento di idoneità fisica. Mobilità verticale: Coordinatore di rimessa. Mobilità orizzontale: Mobilità verso profili della medesima qualifica, previo apposito corso a cura dell'amministrazione. Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Automezzi muniti di particolari caratteristiche costruttive. Sfera di autonomia: Autonomia limitata alla guida del veicolo data la specialità del mezzo alle modalità di carico ed ai criteri di scelta dei tragitti di percorrenza. Ex Conducente di automezzi (qualifica III) 1) è addetto alla guida di autoveicoli, motoveicoli e/o natanti per il trasporto di persone o cose; 2) cura l'efficienza, la pulizia e l'ordinaria manutenzione ed esegue le piccole riparazioni del mezzo affidategli; 3) durante i periodi di servizio custodisce il veicolo affidategli ed i relativi documenti di pertinenza; esegue le prescritte.annotazioni sul libretto di bordo; 4) segnala al coordinatore di rimessa gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidategli; 5) è addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo servizio, senza pregiudizio delle proprie mansioni, ad attività (quali servizi di anticamera e simili) di altri profili professionali della medesima qualifica, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro del settore di applicazione. Requisiti culturali e/o preparazione o esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado; possesso di patente di guida C. Specializzazione/i richiesta/e: Conoscenze tecniche sul funzionamento dell'automezzo. Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami ed accertamento di idoneità fisica. Mobilità verticale: Autista meccanico; conducente di automezzi speciali. Mobilità orizzontale: Mobilità consentita verso altri profili della medesima qualifica previo apposito corso dell'amministrazione. Sfera di autonomia: Autonomia limitata alla guida del veicolo, alle modalità di carico ed ai criteri di scelta dei tragitti di percorrenza. ex- Conducente di automezzi speciali (qualifica IV) 1) è addetto alla conduzione di mezzi speciali autopropulsori, autoambulanze etc., nonché a quella di mezzi forniti di dispositivi di sicurezza (blindati etc.) in uso ai servizi di appartenenza; 2) cura l'efficienza, la pulizia, l'ordinaria manutenzione, ed esegue le piccole riparazioni, del mezzo affidategli; 3) durante i periodi di servizio custodisce il mezzo affidategli e relativi documenti di pertinenza; esegue le prescritte registrazioni; 4) segnala al responsabile del coordinamento gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidategli; 5) è addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo del servizio, senza pregiudizio alle proprie mansioni, ed attività di altri profili professionali della medesima qualifica, tenuto conto della organizzazione del lavoro del settore di applicazione. Requisiti culturali: Diploma di istruzione secondaria di 1° grado. Possesso della patente di guida tipo «D» ed «E». Specializzazione/i richiesta/e: Superamento di un corso di preparazione professionale riferito alla specialità del mezzo affidato. Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami ed accertamento di idoneità fisica. Mobilità verticale: Coordinatore di rimessa. Mobilità orizzontale: Mobilità verso profili della medesima qualifica, previo apposito corso a cura dell'amministrazione. Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Automezzi muniti di particolari caratteristiche costruttive. Sfera di autonomia: Autonomia limitata alla guida del veicolo data la specialità del mezzo alle modalità di carico ed ai criteri di scelta dei tragitti di percorrenza. ex Conducente di automezzi (qualifica III) 1) è addetto alla guida di autoveicoli, motoveicoli e/o natanti per il trasporto di persone o cose; 2) cura l'efficienza, la pulizia e l'ordinaria manutenzione ed esegue le piccole riparazioni del mezzo affidategli; 3) durante i periodi di servizio custodisce il veicolo affidategli ed i relativi documenti di pertinenza; esegue le prescritte.annotazioni sul libretto di bordo; 4) segnala al coordinatore di rimessa gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidategli; 5) è addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo servizio, senza pregiudizio delle proprie mansioni, ad attività (quali servizi di anticamera e simili) di altri profili professionali della medesima qualifica, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro del settore di applicazione. Requisiti culturali e/o preparazione o esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado; possesso di patente di guida C. Specializzazione/i richiesta/e: Conoscenze tecniche sul funzionamento dell'automezzo. Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami ed accertamento di idoneità fisica. Mobilità verticale: Autista meccanico; conducente di automezzi speciali. Mobilità orizzontale: Mobilità consentita verso altri profili della medesima qualifica previo apposito corso dell'amministrazione. Sfera di autonomia: Autonomia limitata alla guida del veicolo, alle modalità di carico ed ai criteri di scelta dei tragitti di percorrenza. exAddetto ai servizi ausiliari e di anticamera (qualifica III) 1) provvede all'apertura, aereazione e chiusura degli uffici e locali e cura il mantenimento dell'ordine degli stessi, cura la pulizia dei materiali e delle suppellettili in uso, anche con l'utilizzazione di apparecchiature di uso semplice; 2) provvede a compiti di anticamera regolando e vigilando sull'accesso del pubblico e curando il servizio di guardaroba. Fornisce informazioni e stampati per la richiesta di servizi ed indica ai visitatori gli uffici cui rivolgersi ed i percorsi e le modalità cui attenersi per usufruire dei beni dell'amministrazione o dalla medesima in custodia. Verifica, quando previsto, l'avvenuto pagamento della tassa d'ingresso. Collabora altresì all'attività di custodia ed alla buona conservazione di opere, beni, locali ed impianti dei quali segnala usure e guasti all'ufficio competente. In caso di necessità e in casi predeterminati dal capo del servizio, manovra e controlla, anche a distanza, gli accessi alla sede; 3) provvede al prelievo, al trasporto, alla consegna e alla ricollocazione di fascicoli, oggetti, beni librari ed archivistici e di beni riprodotti con varie tecniche e su supporti diversi per i quali abbia ricevuto dettagliate indicazioni. Provvede, inoltre, alla distribuzione della corrispondenza ed alla apposizione materiale di bolli e sigilli; collabora alle operazioni connesse alla corrispondenza quali distribuzione, smistamento e spedizione della stessa; 4) esegue incarichi attinenti ai suoi compiti anche dall'esterno del luogo di lavoro; 5) provvede all'esecuzione e fascicolatura di copie con l'impiego di macchine di uso semplice; 6) provvede alla manovra di ascensori e montacarichi nonché allo smistamento di telefonate; 7) esegue materialmente controlli ed ispezioni su persone e cose disposti dall'autorità competente; appone materialmente suggelli e contrassegni su bagagli e merci; confeziona e suggella campioni di mercé; 8) è addetto nell'ambito di procedure ed istruzioni generali, al servizio di vendita e distribuzione di materiale illustrativo, informativo e didattico inerente all'attività dell'amministrazione. Può, altresì, riscuotere la tassa d'ingresso in assenza di sistema automatizzato. Requisiti culturali e/o preparazione, esperienza professionale: Diploma di Istituto di istruzione di l°grado. Modalità di accesso: Concorso pubblico per esami. Mobilità verticale: Addetto ai servizi di portierato e custodia; addetto ai servizi di vigilanza. Mobilità orizzontale: Verso profili della medesima qualifica, previo apposito corso di qualificazione. Utilizzazione di strumenti e/o di apparecchiature e di impianti: Semplici o di uso semplice. Sfera di autonomia: Secondo istruzioni predeterminate. Grado di responsabilità: relativa: — alla dirczione del lavoro; — all'organizzazione del lavoro; — al tipo di prodotto, relativa ai compiti assegnati; — ai terzi, a seconda del settore di applicazione. AREA TERZA CCNL 2006/2009 ( ex C1, C1S,C2, C3 e C3S) 1Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di dirczione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Specifiche professionali: • elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi gestionali acquisibili con il diploma di laurea o laurea specialistica; • coordinamento, dirczione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; • svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; • organizzazione di attività; • relazioni esterne e relazioni organizzative interne di tipo complesso; • autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali. Contenuti professionali di base: Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività di elevato contenuto specialistico, attinenti al proprio settore di competenza in relazione alle specifiche professionali ed al livello di conoscenza richiesto da ciascun profilo, le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa, attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo: • lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta, modifica e sceglie i materiali più idonei per la propria attività, svolge studi, ricerche e consulenza, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o coordina; • lavoratore che, nell'ambito dell'area professionale assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli e sorveglia l'esecuzione dei lavori, intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza ovvero svolge attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione, di revisione nei vari settori di attività; • lavoratore che può dirigere o coordinare unità organiche o strutture anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali ed emanando direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; • lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, anche a seguito di laurea specialistica, abilitazioni e/o iscrizioni all'albo, esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature, impianti e macchinari, dirige e coordina gli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in atto, effettua ispezioni, accertamenti, controlli, misurazioni e rilievi, assicura la dirczione ed il coordinamento anche dei progetti tecnici da realizzare e dei piani operativi oppure che svolge attività di analisi, rilevazione e studio; • lavoratore che, secondo la specifica professionalità acquisita, svolge, per i settori di competenza, le attività relative alla realizzazione dei programmi, e della relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura hardware necessaria e gestisce il software, proponendo le eventuali modifiche e valutando i relativi prodotti; effettua l'analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi, gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più settori nei quali lo stesso è ripartito; coordina e pianifica le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici, controllando gli standard di funzionamento degli stessi, nonché le relative specifiche funzionali. Accesso alla Terza area: Dall'esterno: mediante pubblico concorso. Dall'interno: dalla Seconda area alla posizione retributiva iniziale della Terza area con le modalità previste dall'ari. 14 (passaggi tra le aree) del presente CCNL. Requisiti : Per l’accesso dall’ esterno diploma di laurea specialistica con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitanti previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati Dall’interno: per il personale in possesso dei requisiti per l’accesso esterno non è richiesta esperienza maturata nella seconda area; in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno 7 anni nell’area di provenienza oppure nel caso di flessibilità di cui all’articolo 16, di quattro anni nel profilo di appartenenza