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per giustificato motivo oggettivoleconomico
Motivo oggettivo Licenziamento per giustificato motivo oggettivoleconomico Francesco Rotondi - Awocato - LabLaw Studio Legale Dopo aver affrontato il tema parte recita testualmente «... dei licenziamenti per motivi ovvero da ragioni inerenti aldi carattere soggettivo nelle di- l'attività produttiva, all'orgaverse articolazioni di giusta nizzazione del lavoro e al regocausa e giustificato motivo lare funzionamento di essa». soggettivo in funzione della Il licenziamento è quindi motigravità dei fatti contestati, è il rato da vicende e/o eventi che, momento di affrontare il tema incidendo sulla realtà azienda- delle risoluzioni del rapporto le in cui il lavoratore è inseridi lavoro oggettive, to, cagionano l'effettiva esi- In altre parole, si tratterà di genza del datore di lavoro di analizzare quelle ipotesi in porre fine al rapporto di lavocui il licenziamento non è con- ro. seguenza di un fatto addebita- Anche in tal caso il licenziabile alla condotta posta in es- mento deve essere effettuato sere dal lavoratore ma è il fi'ut- con preavviso ai sensi dell'art. to di situazioni oggettive in cui 2118 c.c. il quale recita «ciaversa il datore di lavoro o il la- scuno dei contraenti può recevoratore stesso che non rendo- dere dal contratto di lavoro a no possibile la prosecuzione tempo indeterminato, dando il del rapporto, preavviso nel termine e nei Come nel corso della trattazio- modi stabiliti dalle norme corne del licenziamento per moti- porative, dagli usi o secondo vi soggettivi, anche in questo equità. In mancanza di preavcaso si darà conto delle pro- viso, il recedente è tenuto verspettive di riforma della mateso l'altra parte a un'indennità ria alla luce del DDL sulla ri- equivalente all'importo della •ÿ forma del mercato del lavoro, retribuzione che sarebbe spet- che nuove macchine (3), la infor- matizzazione dei servizi (4), la riduzione del numero dei di- pendenti (5) ma anche la cessazione dell'attività produttiva (6), la fine lavori in un cantiere (7), la chiusura di una filiale (8) o di un reparto (9), Nota: (l) Cri. L Calcateiÿa, La gius@azJone oggettiva de! kenNamento, Napoli 2008; G. Pera, Il licenÿmen- to ne#'interesse dell'Impresa, Atti AIDLASS 1968. (2) Cass. 17 maggio 2003, n. 7750, in GiusL av. Adass., 2003, S; Cass. 18 agosto 2004, n. 16163, in Giust. co. Masÿ, 2004, 7-8; Cass. 24 febbraio 2005, n. 3848, in Giust. dr. #lass., 2005, 2; Cass. 14 giugno 2005, n. 12769, in Gust. co. Mass., 2005, 6; Cass. 2 ottobre 2006, n. 21282, in Giust. CO. Mass., 2006, 10; Casa 22 agosto 2007, n. 17787, in Lav. ÿur., 2008, 2; Cass. 27 ottabrÿ 2009, n. 22648, in GL, 2009, 47, 37. (3) Cass. 14 dicembre 1998, n. 12554 in GusL civ. Mass., 1998, 2581 (4) Cass. 14 giugno 2005, n. 12769, cit In precedenza la giurisprudenza si era già dovuta confron- Giustificato motivo tataper il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovu- tare con le esigenze connesse alrinformatizzazione dei seÿiÿ. Infatti, i! giustÿcato monco oggettiva di li- ta dal datore di lavoro nel caso cenziamento di cui all'ÿrL 3 della legge n. 604 del oggettivo di cessazione del rapporto per 1966 può anche consistere ne/l'eÿenza saprei,venuta dÿ una norganizzaÿone del lavoro amcÿerso (í..) la Preliminarmente, va precisato molte del prestatore di lavo- O dell'organizzazione del lavoro mediante l'introduzione di semplflcazione de! la, ora med:ante t'impÿego dÿ una stante tali motivi di licenzia- gioritaria (1) e tenendo conto macchina eler¢onica, per un'appreÿabi,ÿ riduÿone dei caso di impresa; occorre peraltro che l'esigenza di tale rkÿÿne sia imposta da una sena ragone di utile gestJone dell'azienda e non di per sé per l'ef- mento rientrano nell'alveo del- della casistica che nel tempo fetto dell'ÿccresdmento del profitto (che da SOb sa- la più generale definizione di è stata affrontata dalla giurilicenziamento per giustificato sprudenza, tutte le ipotesi di rebbe un moÿo personale del datore) - Cass. 18 aprile 1991, n. 4164 in Giust cv. Mass., 1991, 4. motivo oggettivo, giustificato motivo che fanno La nozione del licenziamento capo al datore di lavoro, per Mass., 2004, 6 legale di licenziamento «per Nella nozione rientrano, quinnon vi è una definizione motivi economici» cionono- ro». di, secondo la dottrina mag- per giustificato motivo oggetti- le quali diviene inevitabile la vo è fornita dalla legge e, in riduzione del personale. particolare, da quello stesso ar- Ne consegue che alla relativa ticolo 3 della legge 15 luglio fattispecie sono riconducibili, (5) Cass. Il giugno 2004, n. Il 124, in Gust. CO. (6) Cass. 3 ottobre 1996, n. 8670, in Giust CO. Mass., 1996, 1368 (7) Cass. 22 ottobre 2008, n. 22417 (8) Cass. 19 febbraio 2008, n. 4068, in Giust CO. 1966, n. 604 che fornisce an- ad esempio, diverse ipotesi di che la nozione di licenziamen- riassetto organizzativa per Mass., 2008, 2, 250 gettivo laddove nella seconda dell'impresa (2), la modifica ritto, 2009, 18, 68. (9) Cass. 18 marzo 2009, n. 6552, in Guida al di- DIRITTO & PRATICA Dl:L LAVORO n. 28/20E O to per giustificato motivo sog- una più economica gestione tivo operato (13). Con riferi- l'origine della decisione im- mento specifico alla soppressione del posto, la giurisprudenza si è trovata nel tempo ad affrontare ed a ritenere le- sidue ad altra posizione (15); 3) soppressione totale della la configurabilità del giustifi- prenditoriale vi sia una ragione economica seria e non pretestuosa, senza che possa distinguersi tra quelle determinate da fattori esterni all'impresa, o di mercato, e quelle inerenti alla gestione dell'impresa, o volte ad una organizzazione più conveniente per un incremento del profitto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente posizione lavorativa con redi- cato motivo, che vengano soppresso tutte le mansioni in precedenza atta'ibuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ri- stribuzione di tutte le funzioni il giustificato motivo oggettivo con il limite della prova a carico del datore di lavoro di non poter impiegare il dipendente altrove. Ma anche l'esigenza di raggiungere una migliore efficienza produttiva anche attra- verso la redistribuzione delle attività sia all'interno del reparto o settore interessato dalla riorganizzazione, sia direttamente in capo allo stesso imprenditore (10), «non essendo, peraltro, necessario, ai fini del- partite ed attribuite» (11). In pratica, secondo la giurisprudenza, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può derivare sia da ragio- gittime fattispecie diverse che possono essere così riassunte: 1) soppressione totale della posizione lavorativa (14); 2) soppressione parziale della posizione lavorativa con accorpamento delle mansioni re- in altre posizioni lavorative (16). In questo caso, parte della giurisprudenza ritiene tale ipotesi non legittima sul presupposto che, ai fini della configurabilità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e necessario che di licenziamento consistente nella terziarizzazione dei servizi cui era addetta la lavora- trice licenziato)(18). Nello stesso senso si esprime recente Note: una parte dei compiti - quella (10) Cass. 18 aprile 1991, n. 4164 ciL ni di mercato che attengono a motivi estranei alle scelte imprenditoriali e che sono quindi, in senso stretto, produttivi, sia da ragioni che conseguono direttamente da riorganizzazioni e ristrutturazioni operate dall'imprenditore. Va tuttavia considerato che, sempre secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, il licenziamen- prevalente - prima svolti dal lavoratore licenziato deve essere effettivamente soppres- (I I) Cass. 2 ottobre 2006, n. 21282 cit e sul punto anche Tribunale di Milano 20 gennaio to giustificato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra l'ipotesi del riassetto organizzativa, attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso siti della «effettività della cau- 22464, in Lav. ,ÿur., (11) 2005, 385 e Cass. n. 8/ sale» e la dimostrazione, da 2004. parte del datore di lavoro, del nesso di causalità tra i motivi di licenziamento e il recesso. Sul punto, si sono venuti a contrapporre due diversi orien- (I 3) Cass. 2 febbraio 2012, n. 1461, in Guida lav., n. 1312012; Coss. 27 ottobre 2009, n. 22648 dr.; Tribunale di Foÿ 2 novembre 2009, in Gl. 2010, 5, 60; Tribunale di Piacenzo 2 marzo 2009, in 61. 2009, 24, 34. tamenti giurisprudenziali. (14) Cass. 2 ottobre 2006, n. 21282 cit. alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa. Ne consegue che, secondo consolidata giurisprudenza (12) - e come vedremo anche dalla legge -, non è sinda- cabile dal giudice nei suoi profili di congmità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato. Infatti, la soppressione del posto di un lavoratore costituisce, di per sé, un valido motivo oggettivo di licenziamento, sempre che risultino l'effettività e la non pretestuo- sità della decisione datofiale inerente il riassetto organizza- 2009, in Orient. giur. !av., 2009, I, 178, peril quale za e nella valutazione dei pre- «è legittimo il licenziamento intimato per la chiusura della filiale presso la quale ptÿestava la propria attività lavorativa il dipendente, anche qualora ciò non comporti la soppressione delle mansioni cui egli era adibito, bensì si realizzi una loro re&tribuzione tJÿ gii ani dipendenti, ben potendo il datore di lavoro scegiiere di mantenere più a lungo in seÿzio coloro che ÿene più adeguati a fan supposti di legittimità del li- fronte aIle incombenze relative alla chiusura di cenziamento per giustificato motivo oggettivo, assumono particolare importanza i requi- ampie». sa (17). Tuttavia, nel rispetto del principio di insindacabilità delle scelte datoriali, ai sensi dell'art. 41 Cast, costantemente riaffermato dalla giurispruden- Il primo orientamento, partico- larmente sensibile al principio del rispetto della libertà di or- una sede e che sono utilizzabili in mansioni più (12) Cfr. ex plurimis Cass. 29 novembre 2004, n. (15) Cass. 16 marzo 2007, n. 6229, in Giust. ci/. Mass., 2007, 3; Cass. 24 giugno 1995, n. 7199, in Di. ÿ. crit dir, lav., 1996, 496; nel rneito Tri- ganizzazione del datore di lavoro sancito dall'art. 41 Cast., sostiene che «in caso di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, ferma la necessità bunale di Hmÿala 18 luglio 2008, in Guÿ laz., 2009, della prova della effettività Casa 20 dicembre 2001 n. 16106, Notiz. giur. lav., 2002, 356; Cass. 29 novembre 1999 n. del relativo processo, è legittima ogni ragione, in senso economico, che lo abbia determinato, non escluse le esigenze di mercato o il perseguimento di un incremento dei profitti attraverso modifiche organizzative, mentre al giudice è demandato di controllare che al- @ (16) Cass. I° luglio 2008, n. 17962, in GL, 2(308, 35, 65; Cass. 4 novembrÿ 2004, n. 21212 e Tri- bunale di Milano 20 gennaio 2009, in Ogl, 2009; 8135, Notiz 8ur, lav., 2000, 1302. (17) Cass. 24 giugno 1995, n. 7199, in DI. PJv. crit dir. lav., 1996, 496; Tribunale di Coma 2005 n. 249. (18) Cass. Il apnle 2003, n. 5777, in Oïent. ÿuÿ /av., 200t I, 604; Casa 9 luglio 2001, n. 9310, in No5ziario giur, b/., 2001, 787; Casa 23 giugno 1998, n. 6222, in Giust av. Moss., 1998, 1378. DIBITTO & IÿltATIC/l DEL LAVORO n. 28/2012 -- giurisprudenza la quale ha so- ditore non semplicemente per stenuto che «Nel concetto di un incremento del profitto, giustificato motivo oggettivo ma per far fronte a sfavorevoli di licenziamento determinato situazioni, non meramente rali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di da ragioni inerenti all'attività contingenti, influenti in modo produttiva rientra anche l'ipo- decisivo sulla normale attività legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito tesi del riassetto organizzativo produttiva, imponendo un'ef- sulle valutazioni tecniche, organizzative e prodnttive pro- attuato per la più economica fettiva necessità di riduzione gestione dell'impresa, senza dei costi. Tale motivo oggettiche sia necessario che siano vo è rimesso alla valutazione soppresse tutte le mansioni in del datore di lavoro, senza precedenza attribuite al lavora- che il giudice possa sindacare prie del datore di lavoro. tore licenziato, ben potendo le la scelta dei criteri di gestione cazione del principio espresso all'articolo 30 della legge n. 183/2010, infatti il DDL pre- stesse essere soltanto diversa- dell'impresa, atteso che tale mente ripartite. Si tratta di scelta è espressione della liuna scelta che costituisce bertà di iniziativa economica espressione della libertà di ini- tutelata dall'art. 41 Cost., ziativa economica tutelata dal- mentre al giudice spetta il l'articolo 41 comma primo controllo della reale sussistendella Costituzione, dovendosi za del motivo addotto dall'imquindi escludere che esuli dal prenditore, con la conseguen- concetto di giustificato motivo za che non è sindacabile nei oggettivo l'esigenza di una suoi profili di congruità ed miglior redditività dell'impre- opportunità la scelta imprensa raggiunta attraverso una ditoriale che abbia comporta- Qÿ sere limitato esclusivamente, in conformità ai principi gene- Sotto questo aspetto, l'emananda riforma del mercato del lavoro prevede una specifi- vede che al termine del 1° comma del detto articolo venga specificato che la violazio- ne dei limiti imposti al sindaco del Giudice del lavoro costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto. In ultima analisi, in tema di giustificato motivo di licenzia- mera redistribuzione fra altri to la soppressione del settore dipendenti delle mansioni del lavorativo o del reparto o del mento, non è sindacabile, nei lavoratore licenziato. Resta posto cui era addetto il lavotuttavia fermo che spetta al ratore licenziato, sempre che portunità, la scelta imprendito- giudice del merito verificare risulti l'effettività e la non soppressione del posto cui era il rapporto di congruità causa- pretestuosità del riassetto orle fra la scelta imprenditoriale ganizzativo operato, non ese il licenziamento, nel senso sendo, peraltro, necessario, ai addetto il dipendente licenzia- che non basta che i compiti fini della configurabilità del riassetto organizzativo operato un tempo espletati dal lavora- giustificato motivo, che ventore licenziato risultino essere gano soppresse tutte le man- e della scelta del dipendente stati poi distribuiti ad altri, sioni in precedenza attribuite A configurare il giustificato ma è necessario che tale rias- al lavoratore licenziato, ben setto sia all'origine del licen- potendo le stesse essere solo ziamento anziché costituime diversamente ripartite ed attri- motivo oggettivo, infatti, ba- effetto di risulta» (19). buite» (21). Il secondo orientamento, inve- Ciò significa, in definitiva, che gliare i costi, sicché risulta legittimo il licenziamento del- ce, sostiene che la motivazione l'imprenditore resta libero di della riorganizzazione rende assumere tutte le determina- l'azienda che provi in giudi- legittimo il licenziamento per zioni più opportune per la ge- licenziato nella sua struttura produttiva. Q-ÿ.,_ giustificato motivo oggettivo stione dell'impresa, purché tali solo nella misura in cui la stes- scelte siano verificabili nella suoi profili di congruità e opriale che abbia comportato la to, sempre che risulti l'oggetti- vità e non la pretestuosità del da licenziare. sta il rapporto di causalità fra il recesso e la necessità di ta- zio di non poter ricollocare il sa è originata da situazioni loro effetfività da parte del economiche sfavorevoli e non giudice ai fini della reale sussimeramente contingenti (20). stenza del nesso causale esiIn realtà, è proprio in forza stente tra l'esigenza organizzadell'orientamento appena se- tiva denunciata e il provvedi- gnalato che la giurisprudenza mento di licenziamento (22). e giunta a meglio definire il Circa la insindacabilità delle principio della «effettività scelte imprenditoriali, tale -ÿzo:. Note: (19) Cass. 21 novembre 201 I, n. 24502. (20) Cass. 18 novemb:e 1998, n. 11646, in D.L della causale». Stando, infatti, principio trova da ultimo con- R/v. ait. Œ /av., 2000, Il, 31; Cass. 29 ma-zo 1999, n. 3030, in Onent. giuÿ lav., 1999, 449; Cass. 24 giugno 1994, n. 6067, in Notizianb ÿuÿ la¢., gnalato, in definitiva, «nella Collegato lavoro, legge n. (21) Cass. 2 ottobre 2006, n. 21282, cit. Cass. 27 1995, 87. @ nozione di giustificato motivo 183/2010, laddove ha espres- ottobre 2009, n. 22648 in Guida lav., 2009 e da ultima Cass.26 settembre 201 I, n. 19616, in riconducibile anche l'ipotesi plicazione delle clausole gene- Giust. civ. Mass., 201 I, 9, 1345. del riassetto organizzativo rali. contenute nelle diverse dell'azienda attuato al fine di norme di legge, ivi comprese (22) Cri: Cass. 29 ma-zo 1999, n. 3030 ciL vedi anche Cass. 7 aprile 2010, n. 8237, in Diritto & Giustÿ, 2010; Cass. 16 febbtNo 2012, n. 2250 di essa e deciso dall impren- il controllo giudiziale deve es- in Guida/av., n. 14/2012. all'orientamento da ultimo se- ferma all'art. 30, c. 1 del c.d. oggettivo di licenziamento è samente previsto che, nell'ap- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 2812012 O una più economica gestione quelle in materia di recesso, Obbligo onere di "repechage" nell'ipo- di repechage Nella valutazione del principio di effettività e con riferimento alla verifica della sussistenza del nesso causale tra il provve- dimento di licenziamento e le ragioni giustificatrici dello stesso, grande rilevanza la ve- rifica circa la possibilità di ricollocazione ovvero il c.d. repechage. In altre parole, il datore di lavoro, prima di adottare il provvedimento espulsivo, deve co- tesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere spettante al datore di lavoro deve essere mantenuto entro cri- teri di ragionevolezza, sicché nel caso di una struttura societaria internazionale, questa non può essere tenuta a fornire pro- va di incollocabilità anche al di fuori dei confini italiani. Pertanto le condizioni di ricolloca- sprudenza che: «il lavoratore, nell'opporsi al licenziamento determinato da una legittima riduzione di personale, ha l'o- nere di fornire la prova della possibilità per l'azienda di una sua diversa utilizzazione, precisando in quale posto (ovviamente) scoperto questa possa avvenire ed articolando i re- lativi mezzi di prova, giustificandosi tale distribuzione del- zione devono fare riferimento solo alle strutture italiane anche perché, in generale, la nostra legislazione non può non avere riguardo normalmente ai l'onere probatorio anche in fenomeni giuridici reafizzatisi essere ricollocato e, per con- nel territorio nazionale, questi solo avendo rilevanza per il diritto italiano che non si interes- per il datore di lavoro di assol- sa delle situazioni giuridiche portante l'esame di tutti i posti straniere (...)» (29). Più di recente, con riferimento di lavoro similari nell'azienda, exo'ema ratio e solo qualora non vi sia altra possibilità di ai gruppi di società si segnala usuale in tema di prova, se- ricollocare il dipendente coin- volto in altre attività (23). una decisione secondo la quale nel caso in cui l'azienda faccia condo cui i fatti positivi vanno provati da chi li afferma» (34). Per tale ragione, in più occa- parte di un gruppo, per poter Per contro, qualora dalla prova sioni la giurisprudenza ha riconosciuto l'illegittimità del fruh'e del repechage in relazione all'intero gruppo, spetta al lavoratore individuare e segna- fornita dal datore di lavoro emerga la debolezza dello stesso nesso di causalità tra il munque verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore coinvolto in ambito aziendale. Il provvedimento di licenziamento finisce per caratterizzarsi come l'unico provvedimen- to possibile, adottabile quale licenziamento ad es. per la chiusura di una sede periferi- ca (24), per chiusura delle attività presso un cantiere (25) perché non era stata adeguatamente dimostrata da parte del datore di lavoro la impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibi- li (26), anche inferiori (27). Va tuttavia tenuto presente che, qualora l'ambito aziendale be potuto essere utilmente impiegato e con quali mansio- ni (30). Sul tema della ricollocazione non poter ricollocare il lavoravalutando le sedi all'estero collocare il dipendente, esso relazioni all'interno del groppo ma, come precisato anche recentemente dalla giurisprudenza, la prova non deve essere intesa in senso rigido, richieden- ma non giuridico» (28). E ancora, altra giurisprudenza ha sostenuto che «al fine del cd. (23) Casÿ 17 novembre 2010, n. 23222 e Casa 26 maÿzo 2010, n. 7381. (24) Tribunale di Milano 20 dicembtÿ 2001, in (26) Cri'. Tribunale di Milano 16 luglio 2008, in osi, 2009. un unico rapporto di lavoro con le diverse società e che le ha soltanto rilievo economico Note: licenziamento del lavoratore, dell'azienda» (31). Sotto il profilo dell'onere della prova dell'impossibilità di ri- società sia pure facenti parte dello stesso gruppo, il quale nonché in relazione al criterio (25) Tribunale di Pordenone 24 giugno 2005, n. 134. criterio appena enunciato può ricollocazione del lavoratore che incombe sul datore di lavoro non può estendersi ad altre vere all'onere contrario, com- mato che «in materia di obbligo di repechage è illegittimo il tore in altri rami dell'azienda rapporti giuridici, l'obbligo di tro, della estrema difficoltà D.L POr. cfft dir. lav., 2002, 433. faccia riferimento ad una struttura societm'ia internazionale, il sono tali da dare vita ad un unico centro d'imputazione dei dicare il posto nel quale possa anche all'estero la giurisprudenza recentemente ha affer- qualora il datore di lavoro non riesca a dimostrare di fatti, «in difetto di prova di suo assolvimento da parte del lavoratore, cui è sufficiente in- lare specificatamente in quale delle società del gruppo avreb- di riferimento sia incerto per la mancata rilevanza giuridica dei rapporti di gruppo o perché si ricevere delle attenuazioni. In- funzione della semplicità del spetta al datore di lavoro (32), dosi al lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile "repechage", mediante l'allegazione dell'esi- stenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato (33). Infatti è stato ritenuto in giuri- ©ÿ (27) Cass. 13 agosto 2008, n. 21579, in Guido /av., 2008. (28) Tribunale di Milano 20 febbraio 2002. Cfr anche Cass. 16 maggio 2003, n. 7717, in GiusL civ. Mas., 2003, 5. (29) Tribunale di Milano 17 novembre 2004, in Orÿent. giuÿ ÿ., 2004, I, 929. (30) Cass, 8 marzo 2012, n. 3629, in Guÿ ÿ., n. © 14/2012. (31) Casÿ 15 luglio 2010, n. 16579. (32) Cfr. Cass. 14 giugno 1999, n. 5893, in Giust. civ. Mass., 1999, 1380; Cass. 14 giugno 2005, n. 12769 cit. (33) Cflì Casa 22 ottobre 2009, n. 22417, in Reti. ,ÿustÿ dr. Mass., 2009, 10. (34) Cass. 18 mÿŒo 2005, n. 5920 e con riferimento all'one:e, da parte del lavoratore, di manifestare l'interesse alla ricollocazione già al momento delf'impugnazione del licenziamento Casa 16 mÿ7o 2010, n. 6338, in Guÿ lav., 2010. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 28/2012 -- @ provvedimento espulsivo e la ragione organizzativa, anche l'onere di allegazione connes- so al rispetto dell'obbligo di repechage potrà essere attratto nella motivazione principale di ingiustificatezza del licenziamento. E quanto è avvenuto, ad esempio, in un caso affrontato recentemente dalla Cassazione: «ove il datore di lavoro, a giustificazione del li- sioni infeliori, la verifica deve lavoro alla Direzione tenito- ricomprendere anche quest'ul- riale del lavoro del luogo dove time (38); il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. • i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti erano, al tempo del recesso, sta- bilmente occupati; • dopo il licenziamento, e per un congruo periodo (39), non è stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifi- ca (40). indicare i motivi del licenzia- cizio della libertà di iniziativa Novità economica non sindacabile in della riforma La Direzione territoriale del sede giudiziaria, la necessità del lavoro lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine Fedele alle premesse dell'intero ciclo di interventi, occon'e a questo punto dar conto delle perentorio di sette giorni dalla lutazione rientrante nell'eser- di sopprimere un posto di lavoro, incombe sul medesimo datore di lavoro l'onere di pro- vare l'impossibilità di assegnare il lavoratore licenziato ad altro posto, con riguardo alla sua capacità professionale ed alle caratteristiche dell'intera azienda, e non soltanto del reparto soppresso, anche attra- contro si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di rifo]ma del mercato del lavo- conciliazione di cui all'artico- ro. lo 410 del codice di procedura In particolare, il Legislatore della riforma intende riscrivere l'articolo 7 della legge n. 604/ civile. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione at- 1966 introducendo - per i da- telrninare presunzioni semplici tori di lavoro aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18 comma 9 della legge n. 300/1970 - una procedura di ziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato ov- vero l'impossibilità di adibire utiimente il lavoratore in man- sioni diverse da quelle che prima svolgeva» (35). Rispetto al principio di cui alla pronuncia citato si evidenzia che la valutazione delle diverse mansioni che possono essere svolte dal lavoratore tocca un aspetto organizzativo che consultazione innanzi alla Direzione territoriale del lavoro competente per il luogo dove il lavoratore svolge la sua prestazione, finalizzata anche alla verifica di soluzioni alternative alla risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare la norma, nella versione approvata dal Senato in data 31 maggio 2012, recita: è onere del datore di lavoro «Ferma l'applicabilità, per il provare proprio a fondamento del provvedimento di licenzia- licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo sog- mento adottato (36). gettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. Volendo riassumere quanto sopra detto, l'azienda prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve dimostrare che: 300, il licenziamento per giu- stificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda par- te, della legge 15 luglio 1966, • non vi sono altre possibilità di evitare la risoluzione del n. 604, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requi- rapporto se non quella, vietata siti dimensionali di cui all'arti- dalla legge di adibire il lavora- colo 18, nono comma, della tore ad una mansione dequali- legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mer- ficante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione aziendale (art. 2103 c.c.) (37). Tuttavia, qualora il lavoratore abbia accetta- ricezione della richiesta: l'in- novità contenute nel DDL di verso fatti positivi, tali da decome il fatto che dopo il licen- 9 palmo comma, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e mento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ficollocazione del lavoratore interessato. cenziamento, adduca, con va- © Nella comunicazione di cui al cato del lavoro in una prospettiva di crescita», deve essere O esPéiremadî;litficenh;nàentaOn: Pir2ceduÿettduatUndalcÿatmUrn2Cÿi DIRITTO & PRATICA DEL LAVOBO n. 28/2012 tiva della Commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui Note: (35) Cass. 26 marzo 2010, n, 7381 in Dintto& Giustizia 2010 (36) Tribunale di Milano 27 dicembre 2001, in Lev, ÿ'ur., (11) 2002, 797 «per osselÿ-e l'obbligo di "repechage" che pure su di lui grava, il datore di lavoro non può esimersi dai seguire i criteri di maggiore rÿzionalità nel modificare l'assetto otÿ ganizzativo del lavoro, così che il licenziamento del lavoratore possa nsultare, in sede di controllo giurisdiziona[e, effettjvamente l'estrema "ÿÿtio" per l'assoluta impossibilità di impiego del dipendente anche s010 in mÿnsioni JnFeriorb>. (37) Cass. 20 agosto 2003, n. 12270. (38) Cass. 18 mea7o 2009, n. 6552. (39) 6 mesi: alt. 15 legge n, ?.64149. (40) Cass. 8 febbraio 2011, n. 3040, le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha esito quello derivante da infortunio sensuali un atto negoziale rife- sul lavoro. La norma precisa, inoltre, che l'eventuale lavoro svolto nel corso della procedura dovrà essere considerato come preavviso lavorato. In altre parole, la norma considera l'eventuale risoluzione ribile alla volontà di entrambe efficace non dalla data della ricezione della lettera di licenziamento bensì dal momento le parti, mentre il licenziamento costituisce, come a tutti noto, un atto unilaterale del datore di lavoro. Andrebbe invece computato ai fini dell'integrazione del requisito numerico dei 5 licenziamenti, secondo Tribunale di Milano 19 agosto 2006, il positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, trova applicazione l'articolo 23, comma 2, della legge recante «Disposizioni in precedente dato dall'inizio recesso intimato al lavoratore del procedimento. per ragioni oggettive ancorché materia di riforma del mercato individuale plurimo del lavoro in una prospettiva di crescita» e può essere previsto, al fine di favorime la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 successivamente Licenziamento Appare utile sottolineare la distinzione tra il licenziamento iltdividttale plttrimo e il licenziamento collettivo, quando ad essere interessate dal provve- dimento siano più posizioni lavorative. Essi sono istituti on- settembre 2003, n. 276. Il comportamento complessivo tologicamente riconducibili alla medesima categoria del li- delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di Commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta cenziamento per ragioni oggettive, ma la differenza, stando all'orientamento giurispru- conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'in- dennità risarcitoria di cui all'm'ticolo 18, comma ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e per l'applicazione de- gli articoli 91 e 92 del codice denziale prevalente (41), è di tipo dimensionale/quantitativo in quanto, per l'implementazione della procedura di licenziamento collettivo è necessario che l'azienda integri deter- minati requisiti dimensionali minimi, fissati dall'articolo 24 della legge n. 223/1991, di procedura civile. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa ed intenda effettuare alleno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni. In caso diverso, l'esubero ven'à gestito tramite per un massimo di quindici giorni». Sempre nell'ambito del DDL di riforma, si precisa che, come già visto nel caso del licen- ziamento per motivi soggettivi preceduti dal procedimento disciplinare ex art. 7 Stat. lav., anche la risoluzione per motivi oggettivi produce effetto dal revoca- to (42). Con riferimento al licenziamento individuale plurimo, così come nei licenziamenti collettivi, assume rilevanza la determinazione dei criteri attraverso cui effettuare la scelta dei lavoratori da licenziare. Sul punto, parte della giurisprudenza ha ritenuto che, lad- dove l'esubero sia riferibile ad una collettività di lavoratori svolgenti medesime mansioni o comnnque mansioni fungibi- li, ai fini dell'individuazione dei lavoratori da licenziare sia- no applicabili in via analogica i criteri di scelta di cui all'art. 5 della legge n. 223/1991: «I criteri di scelta del lavoratore da licenziare dettati dall'art. 5 della legge n. 223/1991 (in particolare il profilo professionale del lavoratore e le sue condizioni socio -familiari) sono analogicamente ap- plicabili al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché sussista la specifica @ÿ oggettivo, ai sensi dell'art. 3 impugtÿazione da parte del lavoratore del malTcato rispetto della legge n. 604/1966. Con riferimento al requisito numerico delle risoluzioni, si Q Note: i licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo evidenza che, secondo il più accreditato orientamento giuri- spmdenziale, le dimissioni (quand'anche incentivate), così come le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, (41) Cri'. Cass. 2 aprile 2000, n. 4307: «Dopo l'enÿzta in vÿgom della legge n. 223 del 1991 il discdmine ÿz licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali pludmi è di natura essenzialmente quantitativa essendo legati i primi, olÿe che ad esigenze oggettive dell'impresa, alle dimensioni dell'azienda, al numero dei licenziamenti ed all'arco di tempo in cui i medesimi sono effettuati, così come indicati dall'ÿt. 24 predetta legge; pertanto, giorno della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 legge n. sono inilevanti ai fini dell'in- 604/1966, salvo l'eventuale la norma, stante che le dimissioni e le risoluzioni consensuali, non sono giuridicamente comparabili al licenziamento. specie un licenziamento collettivo l'indagine chÿa uno stabile e non generico ddlmensionamento Infatti, le dimissioni costitui- ne tra licenziamento collettivo e licenziamento scono un atto volontario del lavoratore, le risoluzioni con- individuale pIurimo per motivo oggettivo si veda diritto del lavoratore al preav- viso o alla relativa indennità sostitutiva. È in ogni caso fatto salvo l'effetto sospensivo derivante dalle norme sulla mater- nità (D.lgs 151/2001) nonché tegrazione del numero minimo di 5 licenziamenti richiesti dal- non assume rilievo ai fini di indivÿduÿÿ nella fatti- azendale». (42) Per una più ampia ÿttazi0ne della distinzio- G. Favalli, F. Rotondi, I licenz_iomeng collettivi, 2009. @ DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 28/20E -- dei criteri di scelta, 11017 essen- do sufficiente la sola impugnazione del licenziamento, bi ogni caso, rbnane fermo il una determinata attività lavorativa. Infine, va ricordato che, così come per la giusta causa, an- il lavoratore non possa più datore di lavoro l'onere di provare anzitutto la reale sttssistenza del motivo addotto svolgere le mansioni cui sia che per il giustificato motivo addetto e l'impedimento sia a lui imputabile per dolo o colpa, è legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per giustificato motivo ogget- l'onere della prova della sussistenza dello stesso è a carico del datore di lavoro. tivo consistente nella soprav- Osservazioni conclusive Altro orientamento giurispru- denziale richiede ai fini di cui sopra, l'applicazione dei criteri di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. che si estrinsecano nella necessità che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga venuta impossibilità della prestazione lavorativa in relazione alle mansioni suddette, senza che il recedente debba fornire la prova di non aver potu- In ultima analisi, ferma restando l'assenza di una definizione senza scopi discriminatofi e/o to adibire il lavoratore ad altro motivi economici, nel licen- sia dettata da motivazioni soggettive, ma fermo restando posto nell'azienda, anche con mutamento di mansioni, essendo tale prova necessaria solo quando l'impedimento non detto principio di carattere generale è possibile richiamare i criteri di cui all'art. 5, quale legale di licenziamento per Note: (43) Tribunale di Monza 22 settembre 2009, n. te (44). sia addebitabile al lavoratole» (48). A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio della legittimità del licen- Ipotesi ziamento per sopravvenuta im- - i cÿichi di famiglia; possibilità fisica della presta- - l'anzianità; - le esigenze tecnico-produttive ed otlganizzati- criterio guida non vincolan- di licenziamento riconducibili al dipendente A1 di là delle ipotesi in cui il licenziamento sia riconducibi- le a motivi afferenti l'attività produttiva, in giurisprudenza sono state ritenute riconducibi- li al ficenziamento per giustifi- zione da pa!te del lavoratore, a condizione però che il lavoratore non possa essere adibito ad altre mansioni esistenti in azienda, anche inferiori, con il solo limite rappresentato dal fatto che la diversa attività deve comunque essere utiliz- zabile dal datore di lavoro (49). cato motivo oggettivo. Sotto questo profilo, viene ricondotto al licenziamento per Anche la carcerazione preven- giustificato motivo oggettivo rapporto di lavoro, non costituendo inadempimento di ob- il recesso dal rapporto di lavoro per superamento del perio- do di comporto (45). Sul punto, la giurisprudenza © gio ha affermato che: «qualora cessarie per lo svolgimento di principio per cui ricade sul per il licenziamento» (43). Vÿ abbia carattere definitivo e non transitorio (47). Sul punto, il Supremo Colle- ha affermato che le assenze per malattia del lavoratore disabile fanno decorrere il perio- do di comporto ai fini del licenziamento per eccessiva morbilità, a meno che non si tratti di malattie cagionate dall'aver adibito il dipendente a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche (46). Anche la sopravvenuta incapa- cità del lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa configura, secondo la giurisprudenza prevalente, un'ipotesi di giustificato motivo oggettivo di recesso, purché detta so- pravvenuta incapacità fisica tiva del lavoratore per fatti estranei allo svolgimento del brighi contrattuali, integra un fatto oggettivo che può determinare una sopravvenuta im- possibilità temporanea allo 478, in GL, 2009, 44, 29. Senza entÿaÿe nel merito della disciplina dei Iicenziamenti collerici, va ricordato che la legge (at. 5 legge n. 22311991) identifica dei cdterÿ di scelta dei lavoratori che sono tassativi e in concorso tJa loro. Essi sono: ve, (44) Cfr. anche Tribunale di Milano 17 dicembre 2007, in D.L P,w. criL dir. Iov., 2008, 2, 658; Tribu- nale di Torino 18 febbraio 2005, in Gur piemonrese, 2006, I, 97; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16144, in Notiziario ,ÿur. lav., 2002, 352 la quale affelma che «la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare non sia per il datore di lavoro totalmente libera; essa risulta limitata, oltre, che dal divieto di atti discdminatori, dalle regole di conÿttezza cui deve essere informato, ex art 1175 c.c., ogni comportamento delle paÿti del rapporto obbligatorio, quindi anche il recesso di esse. In questa situazione si pone allora il proble- ma di individuare n concreto i cdtefi obiettivi che consentono di dtenere tale scelta conforme ai dettami di corrette77a e buona fede imposti dall'ro. 1175 c.c.. atal fine, pur nella diversità dei ri- spettivi regimi, ben può farsi riferimento ai criteri che l'ro. 5 della L. 223/91 ha dettato per i licen- svolgimento della prestazione lavorativa, ex art. 1464 cod. civ., e può giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tenuto conto delle esigenze dell'impresa, così potÿì farsi hfefimento, in via analogica, al criteri dei carichi di famiglia e delranzianità 111))1 delle dimensioni della stessa, della prevedibile durata della (46) Cass. 23 aprile 2004, n. 7730, in Guida/av., carcerazione e, in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell'assenza (50). Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla temporanea sospensione di licenze o autorizzazioni ne- -- DIBITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 28/2012 alamenti collettivi, per l'ipotesi in cui l'accordo sin- dacale non abbia indicato cdtefi di scelta diversi: e (45) Cass. 27 giugno 2003, n. 10272, in Banche Do¢5 Ipsoo. 2004, 26, 35, commento di Scognamiglio. (47) Cass. 14 dicembre 1999, n. 14065, in Massi Foro it., 1999, 1375. (48) Cazs. 6 giugno 2005, n. 11753, in Giust. cv. Moss., 2005, 6. (49) Cass. 5.U. 7 agosto 1998, n. 7755, in Mass. Foro it, 1998, 850. (50) Cass. I settembre 1999, n. 9239, in Mass. Foro iC, 1999, 964. ziamento per giustificato moti- necessario ai fini della sua le- vo oggettivo rientrano tutte quelle ipotesi in cui la scelta di risolvere il rapporto sia ri- gittimità che la risoluzione del rapporto di lavoro non possa essere evitata attraverso la conducibile a ragioni che at- ficollocazione del dipendente tengono all'attività produttiva in altra posizione lavorativa. ed all'organizzazione del datore di lavoro, che - come detto non possono essere oggetto, nel merito, di sindacato giufisdizionale. Evidentemente in una definizione di tale ampiezza rientrano le motivazioni di tipo «eco- A1 di là delle motivazioni di tipo economico, la giurisprudenza ha, poi, ritenuto conti- gurabile l'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche al verificarsi di alcune fattispecie che ri- produttiva ovvero con la sua organizzazione. Da ultimo, non può non evi- denziarsi che il legislatore dell'emanando DDL di riforma del mercato del lavoro abbia introdotto una specifica procedura di consultazione preventiva innanzi alla Dh'ezione territoriale del lavoro, i cui contenuti - con le dovute distinzioni in ordine ai soggetti coinvolti ed alla tempistica - ricordano nolnico». guardano la persona del lavoratore che interferiscono con quelli già previsti dalla procedura ex lege n. 223/1991 sui li- Come abbiamo visto, però, è lo svolgimento dell'attività cenziamenti collettivi. @ÿ DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 28/2012 --