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1 responsabilita civile

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1 responsabilita civile
RESPONSABILITA’ CIVILE
• Art.1173: fatti illeciti (artt. 2043 –2059c.c.)
• Responsabilità civile è il complesso dei fatti illeciti
in presenza dei quali sorge l’obbligazione
risarcitoria a carico di chi ha provocato ad un terzo
un danno ingiusto
• Inizialmente prevalse la funzione sanzionatoria c/o
comportamento anomalo del danneggiante a seguito
della violazione del principio del neminem laedere,
(oggi pare vi sia un recupero di questa funzione)
• In seguito si affianca una funzione riparatoria
• Colpa resta il criterio essenziale: intesa in senso
dinamico, da presunzione di colpa (2051/2052/2054
c.c.) trasformazione in responsabilità oggettiva
(resp.senza colpa)
Nell’ordinamento esistono 2 tipi
di tutela:
• Tutela reale (rimozione fatto produttivo
lesione es. azione inibitoria ex artt. 6 -10)
• Tutela risarcitoria (ristoro x conseguenze
dannose)
STRUTTURA DELL’ILLECITO
• ART.2043 Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno
• 2043/2048-2054
• Atipicità illecito
• Elementi necessari: 1) pregiudizio semplice non
basta: deve rilevare come “danno ingiusto” 2)
nesso di causalità 3) evento imputabile ad un
terzo
IMPUTABILITA’
• Ex art. 2043 elemento soggettivo rilevante: dolo o colpa
• Necessaria capacità di intendere e di volere: ex art. 2046
(differisce dal concetto penalistico: nessuna graduazione;
risarcimento/punizione); è la concreta idoneità ad avvalersi
delle facoltà mentali x valutazione dell’atto e
autodeterminazione nella decisione. Se manca
colpevolmente il soggetto resta imputabile
• O. risarcitoria può cadere su incapace (es. minore) il quale,
al contrario, non può essere responsabile contrattualmente:
questo accade per la distinta funzione della situazione
soggettiva: nella r.c. si tutela il danneggiato; nella r. contr si
tutela il contraente (2046 vs 428)
• Se manca capacità di intendere e volere si deve indagare su
responsabilità del sogg. che doveva sorvegliare l’incapace x
risarcimento altrimenti indennizzo a carico dell’incapace
(art. 2047 c.c.) quale misura equitativa
COLPA
• Colpa: evento lesivo non voluto anche se previsto, in presenza
di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o
regolamenti
• Rileva in termini di VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO tenuto dal soggetto in riferimento ad un
modello
• Modello di comparazione è DILIGENZA BUON PADRE DI
FAMIGLIA: ex art. 1176 c.c. I° comma residuale, II° comma
prevalente (diligenza MEDIA professionale)
• Tale modello assicura equilibrio fra la libertà di esercizio di
attività da cui possono derivare danni e la tutela dei danneggiati
• Colpa è commissiva. Omissiva soltanto in caso di dovere di
condotta (es. omissione soccorso) imposto da una norma
• La valutazione in base a parametri oggettivi esclude
graduazioni della colpa, pur essendoci ipotesi isolate di “colpa
grave”
• Prova della colpa a carico del danneggiato
DOLO
• Dolo: intenzionalità quale coscienza e
volontà dell’evento lesivo; qui rileva il dato
psicologico
• Non basta la semplice previsione
dell’evento ma serve la CONSAPEVOLE
ASSUNZIONE DELLO STESSO quale
esito dell’azione
• Necessita animus nocendi che spesso è
difficile da dimostrare
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
• Impediscono la venuta ad esistenza della
fattispecie illecita ex art. 2043
• I fatti illeciti non sono necessariamente “condotte
antigiuridiche”, pertanto le cause di giustificazione
non mirano a rimuovere antigiuridicità della
condotta, ma ATTRIBUISCONO RILEVANZA
A TALUNE CIRCOSTANZE CHE, PUR IN
PRESENZA DI UN DANNO INGIUSTO,
IMPEDISCONO IL PERFEZIONARSI DELLA
FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 2043.
• Risposte differenziate previste dall’ordinamento:
talvolta nessun risarcimento sino a possibili
indennità
SONO 3:
• 1) ESERCIZIO DEL DIRITTO (art. 51 C.P)
• 2) STATO DI NECESSITA’(2045 C.C.)
• 3) LEGITTIMA DIFESA (2044 C.C.)
Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o
adempimento di un dovere.
• L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere
imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della
p.a., esclude la punibilità.
• Se un fatto costituente reato è commesso per ordine
dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale
che ha dato l’ordine.
• Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che ,
per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine
legittimo
• Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la
legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità
dell’ordine
ESERCIZIO DEL DIRITTO
• In diritto civile non basta invocare
l’esercizio di un proprio diritto, ma rileva IL
MODO IN CUI si è esercitato il diritto:
soltanto quando la produzione del danno è
INEVITABILE AI FINI
DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO esso
vale come causa di giustificazione, come
causa ostativa al sorgere dell’obbligazione
risarcitoria.
• Es. 843 o 844 c.c.
Art. 2045 c.c. Stato di necessità
• Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi
è stato costretto dalla necessità di salvare sé
o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, e il pericolo non è stato da lui
volontariamente causato né era altrimenti
evitabile, al danneggiato è dovuta
un’indennità la cui misura è rimessa
all’equo apprezzamento del giudice.
STATO DI NECESSITA’ art.2045
• E’ il fatto dannoso prodotto da chi vi è costretto
per salvare sé o altri da PERICOLO DI GRAVE
DANNO ALLA PERSONA non altrimenti
evitabile e non volontariamente causato
• Indennità valutata secondo equo apprezzamento
del giudice
• Non opera se chi provoca il danno è lo stesso che
ha provocato la situazione di pericolo
• Se pericolo dipende dal fatto colposo o doloso del
terzo: indennità dovuta dal danneggiante e
risarcimento (differenziale) a carico del terzo; il
danneggiante può proporre azione di rivalsa sul
terzo.
Art. 2044 c.c. Legittima difesa
• Non è responsabile chi cagiona il danno per
legittima difesa di sé o di altri
LEGITTIMA
DIFESA
• Costretti a cagionare un danno ingiusto
all’aggressore x respingere offesa ingiusta
arrecata a sé o ad altri (art. 2044 c.c.)
• Se vi è proporzione fra reazione ed offesa
nessuna tutela all’aggressore danneggiato
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