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IPPC- ASSIND. VI - 25.3.2004

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IPPC- ASSIND. VI - 25.3.2004
I.P.P.C.
Controllo integrato degli inquinamenti
Fulvio D’Alvia – Luca Passadore
Vicenza, 25 marzo 2004
direttiva 96/61/CE
decisione 2000/479/CE
sulla prevenzione e la
riduzione integrate
dell’inquinamento
attuazione del Registro
europeo delle emissioni
inquinanti (EPER)
legge di delega
legge 24/4/1998, n. 128,
articolo 21
prevede modifiche al
legge 31/10/2003, n. 306
- nuovi impianti
- autorizzazioni assorbite
d.lgs. 4/8/1999, n. 372
attuazione della
direttiva 96/61/CE
decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999
d.lgs. 4/8/1999, n. 372
attuazione della
direttiva 96/61/CE
d.m. 23/11/2001
dati, formato, modalità
della comunicazione (art.
10, c. 1, d.lgs. n. 372/1999)
d.m. 24/7/2002
presentazione domande
AIA - impianti produzione
energia elettrica di
competenza statale
d.m. 19/11/2002
istituzione commissione
per definizione linee guida
migliori tecniche disponibili
d.m. 29/5/2003
formulario per la
comunicazione relativa
all’applicazione del d.lgs. n.
372/1999
direttiva 96/61/CE
oggetto e contenuto
• considerando che gli obiettivi e i principi della politica
ambientale comunitaria, quali definiti nell’articolo 130 R del
trattato, mirano in particolare a
– prevenire,
– ridurre e, per quanto possibile,
– eliminare l’inquinamento
intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una
gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del
principio «chi inquina paga» e del principio della
prevenzione
(1° considerando)
direttiva 96/61/CE
oggetto e contenuto
• considerando che il quinto programma d’azione ambiente ...
assegna priorità alla riduzione integrata dell’inquinamento
quale elemento importante della tendenza verso un
equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo
socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità
rigenerativa della natura, dall’altro
(2° considerando)
direttiva 96/61/CE
oggetto e contenuto
• considerando che approcci distinti nel controllo delle
emissioni nell’aria, nell’acqua o nel terreno possono
incoraggiare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari
settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo
complesso
(7° considerando)
la presente direttiva
 ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui
all’allegato I
(articolo 1)
direttiva
84/360/CEE
direttiva
76/464/CEE
direttiva
80/68/CEE
direttiva
75/442/CEE
tutela
settoriale
tutela
settoriale
tutela
settoriale
tutela
settoriale
aria
acqua
acque
sotterranee
suolo
sottosuolo
direttiva
84/360/CEE
direttiva
76/464/CEE
direttiva
80/68/CEE
direttiva
75/442/CEE
aria
acqua
acque
sotterranee
suolo
sottosuolo
tutela integrata
coordinamento delle procedure di autorizzazione
direttiva
96/61/CE
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
Attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento
(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252)
IPPC
finalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999
il d.lgs. n. 372/1999 disciplina:
• la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento
proveniente dalle attività di cui all’allegato I ...
• il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale degli impianti esistenti
• nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.
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autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n.
372/1999
autorità competente è:
 la medesima autorità statale competente al rilascio del
provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai
sensi della vigente normativa o
 l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto
dell’esigenza di definire un unico procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
IPPC
ambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999
3) impianto, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una
o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività
accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività
svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e
sull’inquinamento;
AMBITO DI APPLICAZIONE
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
elenco suddiviso in sei parti:
1. attività energetiche
2. produzione e trasformazione dei metalli
3. industria dei prodotti minerali
4. industria chimica
5. gestione dei rifiuti
6. altre attività
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo
sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi
non rientrano nel presente decreto.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere
alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso
gestore ponga in essere varie attività elencate alla
medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa
località, si sommano le capacità di tali attività.
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ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
1. attività energetiche:
1.1. impianti di combustione con una potenza termica di
combustione di oltre 50 MW
1.2. raffinerie di petrolio e di gas
1.3. cokerie
1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
2. produzione e trasformazione dei metalli:
2.1. arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati
2.2. produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di
capacità superiore a 2,5 t/h
2.3. trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t/h
di acciaio grezzo
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50
kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è
superiore a 20 MW
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento sup. a 2t/h
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 t/g
2.5. impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi con una capacità di
fusione superiore a 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o a
20 t/g per gli altri
2.6. impianti di trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le
vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume
superiore a 30 m3
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
3. industria dei prodotti minerali:
3.1. produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 500 t/g oppure di calce viva in forni rotativi
la cui capacità di produzione supera 50 t/g, o in altri tipi di forni
aventi una capacità di produzione > 50 t/g
3.2. produzione di amianto e di prodotti dell’amianto
3.3. fabbricazione del vetro, compresa la produzione di fibre di
vetro, con capacità di fusione > 20 t/g
3.4. fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre
minerali, con una capacità di fusione > 20 t/g
3.5. fabbricazione di prodotti ceramici con una capacità di
produzione > 75 t/g e/o con una capacità di forno > 4 m3 e con
una densità di colata per forno > 300 kg/m3
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
4. industria chimica
• nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si
intende per produzione la produzione su scala industriale
mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei
gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
4.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base come:
a) idrocarburi semplici
b) idrocarburi ossigenati
c) idrocarburi solforati
d) idrocarburi azotati
e) idrocarburi fosforosi
f) idrocarburi alogenati
g) composti organometallici
h) materie plastiche di base
i) sostanze coloranti e pigmenti
k) tensioattivi e agenti di superficie
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
4.2. fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di
idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto,
idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido
nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di
sodio
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di
calcio, silicio, carburo di silicio
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
4.3. fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o
potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi
4.5. procedimenti chimici o biologici per la fabbricazione di
prodotti farmaceutici di base
4.6. fabbricazione di esplosivi
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
5. gestione dei rifiuti
• salvi l’art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l’art. 3 della
direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
5.1. impianti per l’eliminazione o ricupero di rifiuti pericolosi, della
lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva n.
91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni
R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella
direttiva n. 75/439/CEE sugli oli usati, con capacità di oltre
10 t/g
5.2. incenerimento dei rifiuti urbani
5.3. impianti per l’eliminazione o [ricupero] dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva n.
75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 t/g
5.4. discariche che ricevono più di 10 t/g o con una capacità
totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per i
rifiuti inerti
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
6. altre attività:
6.1. fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose
b) di carta e cartoni con capacità di produzione
superiore a 20 t/g
6.2. pretrattamento o tintura di fibre o di tessili con
capacità di trattamento > 10 t/g
6.3. concia delle pelli con capacità di trattamento > 12 t/g
di prodotto finito
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
6.4.
a) macelli aventi una capacità di produzione di
carcasse di oltre 50 t/g
b) trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
– materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/g
– materie prime vegetali con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/g (valore
medio su base trimestrale)
c) trattamento e trasformazione del latte, con un
quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/g (valore medio
su base annua)
IPPC
ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
6.5. eliminazione o ricupero di carcasse e di residui di
animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/g
6.6. allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti pollame
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe
6.7. trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici con una capacità di
consumo di solvente > 150 kg/h o > 200 t/anno
6.8. fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per
uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione
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ambito di applicazione – impianti esistenti
• il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli
impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli
impianti medesimi
(art. 1, comma 2)
• ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto si provvede
al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 4,
comma 1)
IPPC
definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4,
d.lgs. n. 372/1999
• un impianto in esercizio, ovvero
• un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto [10/11/1999],
• abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio o
• il provvedimento positivo di compatibilità ambientale
• è considerato altresì esistente l’impianto per il quale,
• alla data di entrata in vigore del presente decreto [10/11/1999]
siano state presentate richieste complete delle predette
autorizzazioni,
• a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto [entro il
10/11/2000]
attività industriali
di cui all’all. I
esistenti
al 10/11/1999
impianto in esercizio al 10/11/1999
impianto per il quale al 10/11/1999 sono
state già ottenute tutte le autorizzazioni
ambientali necessarie
impianto per il quale al 10/11/1999 è stato
già espresso il giudizio positivo di
compatibilità ambientale
d.lgs. n.
372/1999
autorizzazion
e integrata
ambientale
impianto per il quale al 10/11/1999 sono
state già richieste tutte le autorizzazioni
ambientali necessarie
in funzione
entro
10/11/2000
IPPC
ambito di applicazione – impianti nuovi
La legge 1/3/2002, n. 39 (Comunitaria 2001) all’art. 41
stabilisce:
Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio,
del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n.
372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai
nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto,
da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.
IPPC
ambito di applicazione – impianti nuovi
La legge 31/10/2003, n. 306 (Comunitaria 2003), all'art. 22
contiene una delega al Governo per l'integrale attuazione della
direttiva 96/61/CE, prevedendo che sia adottato, entro il 30
novembre 2004, un decreto legislativo di modifica del d.lgs. n.
372/1999 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del d.lgs. n. 372/1999,
attualmente limitate ai soli impianti industriali esistenti, anche
ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto,
da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217
del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in
materia di autorizzazione integrata ambientale.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
(AIA)
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 2,
d.lgs. n. 372/1999
9) autorizzazione integrata ambientale, il provvedimento che
autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia
conforme ai requisiti del presente decreto. Un’autorizzazione
integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti
di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal
medesimo gestore;
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
comma 1, d.lgs. n. 372/1999
 Ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si
provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
comma 3, d.lgs. n. 372/1999
 entro il 30 giugno 2002 l’autorità competente stabilisce il
calendario delle scadenze per la presentazione delle
domande di autorizzazione integrata ambientale
 tale calendario è pubblicato sull’organo ufficiale regionale
o, nel caso di impianti che ricadono nell’ambito della
competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale
presentazione
domanda di AIA
entro termine stabilito dal
calendario
presentazione da parte
dei soggetti interessati di
osservazioni in forma
scritta sulla domanda
convocazione di apposita
conferenza di servizi ex l.
n. 241/1990
rilascio, entro 150 gg
dalla presentazione della
domanda, dell’AIA
comunicazione dell’
avvio del procedimento
ex l. n. 241/1990
entro
30 gg.
entro
15 gg.
Il gestore cura la
pubblicazione di un
annuncio su un
quotidiano con
indicazione:
- della localizzazione
dell’impianto
- del nominativo del
gestore
- del luogo ove è possibile
visionare gli atti e
trasmettere le
osservazioni
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999
 tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi
entro il [30 ottobre 2004] 30 aprile 2005 (ex art. 9 L. n.
47/2004)
 ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve
includere le modalità previste per la protezione
dell’ambiente nel suo complesso ... nonché la data,
comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la
quale tali prescrizioni debbono essere attuate.
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 5,
comma 2, d.lgs. n. 372/1999
L’autorizzazione integrata ambientale deve includere
 valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti,
in particolare quelle elencate nell’allegato III, che possono
essere emesse dall’impianto interessato in quantità
significativa, in considerazione della loro natura, e delle
loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un
elemento ambientale all’altro (acqua, aria e suolo),
 nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento
acustico.
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 5,
comma 2, d.lgs. n. 372/1999
I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate
non possono comunque essere meno rigorosi di quelli
fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale.
Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene
ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del
suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per
la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione
dell’inquinamento acustico.
Se del caso, i valori limite di emissione possono essere
integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche
equivalenti.
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 5,
comma 3, d.lgs. n. 372/1999
i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche
equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori
tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica
o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche
tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione
geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 2,
d.lgs. n. 372/1999
12) migliori tecniche disponibili, la più efficiente e avanzata
fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti
l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di
massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale
le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso.
In particolare si intende per:
…..
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 2,
d.lgs. n. 372/1999
a) tecniche, sia le tecniche impiegate sia le modalità di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell’impianto;
b) disponibili, le tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l’applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi,
indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi
accesso a condizioni ragionevoli;
c) migliori, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 3,
comma 2, d.lgs. n. 372/1999
Con decreto dei Ministri dell’ambiente, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la
conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25
agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attività elencate nell’allegato I. ….
IPPC
autorizzazione integrata ambientale
DECRETO 19 novembre 2002
1. E' istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la
commissione prevista dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo,
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con la funzione di
fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida
relativa all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento
delle migliori tecniche disponibili di cui al medesimo articolo.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la
commissione fornisce gli elementi necessari alla definizione
delle linee guida di cui al comma 1 ai Ministeri competenti per
l'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo n. 372 del 1999.
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 14
d.lgs. n. 372/1999
le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente
normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico,
acustico e del suolo … si applicano agli impianti esistenti sino
a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate
nell’autorizzazione integrata ambientale
IPPC
autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
comma 10, d.lgs. n. 372/1999
 L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni
effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione
in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e
dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa
emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE
IPPC IN ALTRE DISPOSIZINI
NORMATIVE
IPPC
d.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTI
Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i
requisiti del presente decreto.
(art. 1, comma 2)
L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto
costituisce autorizzazione integrata all’impianto ai sensi del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive
modificazioni.
(art. 9, comma 1)
IPPC
d.m. n. 44/2004 – Emissioni COV
Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli
allegati II [Valori limite di emissione] e III [Prescrizioni
alternative all’allegato II] costituiscono i requisiti minimi ai quali
detti impianti debbono conformarsi.
(art. 3, comma 4)
DICHIARAZIONE ANNUALE
DELLE EMISSIONI
(INES)
IPPC
inventario delle emissioni – art. 10, comma 1,
d.lgs. n. 372/1999
 entro il 30 aprile di ogni anno i gestori degli impianti in
esercizio di cui all’allegato I trasmettono all’autorità
competente e al Ministero dell’ambiente per il tramite
dell’ANPA, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria,
acqua e suolo, dell’anno precedente. La prima
comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell’anno
successivo alla pubblicazione del decreto [del Ministro
dell’ambiente che stabilisce i dati e il formato della
comunicazione]
IPPC
inventario delle emissioni – d.m. 23/11/2001
in attuazione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 372/1999 è
stato emanato il
d.m. 23/11/2001
Dati, formato e modalità della comunicazione di cui
all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372
(suppl. ord. alla GU 13/2/2002, n. 37)
IPPC
definizioni – inventario delle emissioni art. 2,
d.m. 23/11/2001
1) Complesso IPPC: struttura industriale o produttiva costituita
da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore
svolge una o più delle attività elencate nell’allegato I del
decreto legislativo n. 372/99.
2) Scarico diretto: emissione di sostanze direttamente nell’aria
e nell’acqua.
3) Scarico indiretto: emissione di sostanze nell’acqua per
trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di
depurazione esterno al complesso IPPC.
Dichiarazione delle emissioni
destinatari
art. 4, commi 1 e 2, d.m. 23/11/2001
tutti i gestori di complessi IPPC, che superano i valori di
soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell’allegato 1 del
presente decreto comunicano all’autorità competente e
all’APAT
entro il 1° giugno 2002, solo i dati identificativi dei
complessi industriali
 entro il 30 aprile 2003 (poi prorogato al 26
giugno) i dati sulle emissioni relativi all’anno 2002.
 entro il 30 aprile di ogni anno i dati sulle
emissioni relativi all’anno precedente.
IPPC
trasmissione dei dati – art. 4, comma 4, d.m.
23/11/2001
I gestori di complessi IPPC e le autorità competenti …
trasmettono i dati previsti dal presente articolo all’ANPA per via
telematica, secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell’allegato
1.
La procedura di dichiarazione on-line è disponibile sul sito
www.dichiarazioneines.it dal 24 marzo 2004.
IPPC
finalità dell’invio dei dati
l’invio dei dati consente la costituzione
 dell’Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti
(INES)
 del Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti (EPER)
IPPC
d.m. 23/11/2001
il d.m. 23/11/2001 contiene due allegati
Allegato 1 – LINEE GUIDA per la Dichiarazione delle
Emissioni
Allegato 2 – QUESTIONARIO per la Dichiarazione delle
Emissioni
IPPC
linee guida – d.m. 23/11/2001
La dichiarazione si compone essenzialmente di tre parti
 identificazione del complesso produttivo e delle attività
sorgenti di emissioni che vi sono svolte.
 emissioni in aria.
 emissioni in acqua.
IPPC
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.1 Il complesso IPPC
L’unità dichiarante è il complesso IPPC.
Per complesso si intende una struttura industriale o più
genericamente produttiva costituita da uno o più impianti nello
stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più attività.
Un complesso è detto:
• IPPC quando al suo interno è svolta almeno un’attività
IPPC.
• non IPPC quando al suo interno non è svolta alcuna
attività IPPC.
IPPC
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.2 Le attività IPPC
Le attività IPPC sono le attività dell’all. I della Direttiva IPPC
 le attività IPPC sono distinte in categorie
 alle categorie spesso è associato un valore soglia * riferito alla
potenza termica installata o alla capacità produttiva,
• quando alla categoria di attività è associato un valore soglia, si
intende che solo le attività con potenza o capacità superiore al valore
soglia sono attività IPPC
• quando alla categoria di attività non è associato alcun valore soglia, si
intende che tutte le attività di questa categoria sono attività IPPC.
* il valore soglia si riferisce alla capacità massima produttiva
di progetto che è costante nel tempo (finché non vengono
fatte delle modifiche), e non al grado di produzione che varia
nel tempo e che è generalmente inferiore alla suddetta
capacità di progetto.
IPPC
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.2 Le attività IPPC
Le attività IPPC sono le attività dell’all. I della Direttiva IPPC
 se più attività della stessa categoria sono svolte nel medesimo
complesso, le capacità di queste installazioni devono essere
sommate per ottenere la capacità della categoria (ovviamente le
capacità devono essere espresse nella stessa unità di misura per
essere sommate)
 ciascuna attività sorgente di emissione è identificata da una terna
di codici: un codice IPPC, uno NOSE-P e uno NACE.
IPPC
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.3 Gli inquinanti e i valori soglia
Nelle Tab. 1.6.2 e 1.6.3 sono riportati gli inquinanti le cui emissioni
rispettivamente in aria ed in acqua sono da dichiarare.
Gli inquinanti sono generalmente accompagnati da
 indicazioni per la loro identificazione
 e da un valore soglia espresso in kg per anno (kg/a).
L’emissione di un inquinante deve essere dichiarata quando
l’emissione totale del complesso IPPC dichiarante è superiore al
valore soglia.
IPPC
linee guida – d.m. 23/11/2001
Eccezioni:
1. Le emissioni totali annue di anidride solforosa e di ossidi di
azoto provenienti da impianti di combustione con potenza termica
nominale pari o superiore a 50 MW (categoria IPPC 1.1),
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido,
liquido o gassoso) devono essere dichiarate anche se inferiori al
valore soglia.
2. Per quanto riguarda il selenio e i policlorobifenili in Tab. 1.6.2 e
il nonilfenolo e il pentaclorobenzene in Tab. 1.6.3,
provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per
l’identificazione e da valori soglia, si raccomanda di dichiarare
comunque l’emissione in caso di presenza dell’inquinante.
TAB. 1.6.2
inquinanti nelle emissioni in aria,
identificazione e valore soglia
Inquinanti
Identificazione
Valore soglia
kg/anno
1 - Convenzionali e gas serra
Metano (CH4)
Totale
100 000
Monossido di carbonio (CO)
Totale
500 000
Biossido di carbonio (CO2)
Totale (secondo le linee guida IPCC 1996 usate da UNFCCC che
escludono le emissioni di CO2 da biomasse e bunkers)
100 000 000
Idrofluorocarburi (HFC)
100
Protossido di azoto (N2O)
Totale (somma di: HCF-23, HCF-32, HCF-41, HCF-43-10mee,
HCF-125, HCF-134, HCF-134a, HCF-152a, HCF-143, HCF-143a,
HCF-227ea, HCF-233fa, HCF-245ca)
Totale
10 000
Ammoniaca (NH3)
Totale
10 000
Composti organici volatili non
metanici (COVNM)
Totale dei composti organici volatili escluso il metano
100 000
Ossidi di azoto (NOx)
Somma di monossido (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi
come NO2
Totale (somma di: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12,
C6F14)
Totale
100 000
Somma di biossido (SO2) e triossido di solfo (SO3) espressi come
SO2
150 000
Polifluorocarburi (PFC)
Esafluoruro di solfo (SF6)
Ossidi di solfo (SOx)
100
50
Inquinanti
Identificazione
Valore soglia
kg/anno
2 - Metalli e composti
Arsenico (As) e composti
Cadmio (Cd) e composti
Cromo (Cr) e composti
Rame (Cu) e composti
Mercurio (Hg) e composti
Nichel (Ni) e composti
Piombo (Pb) e composti
Zinco (Zn) e composti
Selenio (Se) e composti
Totale (composti inorganici e organici espressi come arsenico
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come cadmio
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come cromo
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come rame
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come mercurio
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come nichel
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come piombo
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come zinco
elementare)
20
10
100
100
10
50
200
200
Inquinanti
Identificazione
Valore soglia
kg/anno
3 - Sostanze organiche
clorurate
Dicloroetano-1,2 (DCE)
Totale
1 000
Diclorometano (DCM)
Totale
1 000
Esaclorobenzene (HCB)
Totale
10
Esaclorocicloesano (HCH)
Totale
10
Policlorodibenzodiossine(PCD Totale espressi come Teq
D)+Polidiclorobenzofurani(PCDF)
Pentaclorofenolo (PCP)
Totale
0,001
Tetracloroetilene (PER)
Totale
2 000
Tetraclorometano (TCM)
Totale
100
Triclorobenzeni (TCB)
Totale
10
Tricloroetano-1,1,1 (TCE)
Totale
100
Tricloroetilene (TRI)
Totale
2 000
Triclorometano
Totale
500
Policlorobifenili (PCB)
10
Inquinanti
Identificazione
Valore soglia
kg/anno
4 - Altri composti organici
Benzene (C6H6)
Totale
Idrocarburi policiclici
aromatici (IPA)
Somma dei 6 IPA di Borneff
1 000
50
5 - Altri composti
Cloro e composti inorganici
Totale (composti inorganici del cloro espressi come HCl)
10 000
Fluoro e composti inorganici
Totale (composti inorganici del fluoro espressi come HF)
5 000
Acido cianidrico
Totale espresso come HCN
PM
Totale
50 000
PM10
Totale materiale particolato con diametro < 10m
(secondo la definizione della Direttiva del Consiglio
199/30/EC del 22 Aprile 1999)
50 000
200
TAB. 1.6.3
inquinanti nelle emissioni in acqua,
identificazione e valore soglia
Inquinanti
Identificazione
Valore soglia
kg/a
1 - Nutrienti
Azoto
Totale espresso come N
50 000
Fosforo
Totale espresso come P
5 000
2 - Metalli e composti
Arsenico (As) e composti
Cadmio (Cd) e composti
Cromo (Cr) e composti
Rame (Cu) e composti
Mercurio (Hg) e composti
Nichel (Ni) e composti
Piombo (Pb) e composti
Zinco (Zn) e composti
Totale (composti inorganici e organici espressi come arsenico
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come cadmio
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come cromo
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come rame
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi mercurio
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come nichel
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come piombo
elementare)
Totale (composti inorganici e organici espressi come zinco
elementare)
5
5
50
50
1
20
20
100
Inquinanti
Identificazione
Valore soglia
kg/a
3 - Sostanze organiche
clorurate
Dicloroetano-1,2 (DCE)
Totale
10
Diclorometano (DCM)
Totale
10
Cloroalcani (C10-13)
Totale
1
Esaclorobenzene (HCB)
Totale
1
Esaclorobutadiene (HCBD)
Totale
1
Esaclorocicloesano (HCH)
Totale
1
Pentaclorobenzene
Composti organici
alogenati
Totale (espressi come AOX)
1 000
Inquinanti
Identificazione
Valore soglia
kg/a
4 - Altri composti organici
Benzene, toluene,
etilbenzene, xileni (BTEX)
Totale (espressi come somma dei singoli composti)
200
Difeniletere bromato
Totale (espresso come bromo Br)
1
Composti organostannici
Totale (espressi come stagno Sn)
50
Idrocarburi policiclici
aromatici (IPA)
Fenoli
Somma dei 6 IPA di Borneff
5
Totale (espressi come C)
20
Nonilfenolo
Nonilfenolo etossilato e sostanze correlate
Carbonio organico totale
espresso come C o COD/3
50 000
Cloruri
Totale (espressi come Cl )
2 000 000
Cianuri
Totale (espressi come CN)
50
Fluoruri
Totale (espressi come F)
5 - Altri composti
2 000
NO
L’attività svolta nel tuo
complesso è compresa in tab.
1.6.1 (cioè nell’allegato I al
d.lgs. n. 372/1999)
SÌ
Il tuo complesso non è IPPC
STOP
Il censimento non ti riguarda
Il tuo complesso è IPPC
AVANTI
Il censimento ti riguarda
Non devi fare nulla
Continua a leggere le linee guida
Nelle tue emissioni sono
presenti gli inquinanti di
cui alle tab. 1.6.2 e 1.6.3 a
livelli superiori di quelli
riportati nelle stesse
tabelle
NO
SÌ
Prima dichiarazione 2002: dichiara
STOP
dati identificativi del complesso IPPC
Dichiarazione 2003: dichiara i dati
sulle emissioni
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.5 Le attività IPPC e non IPPC
Se nel complesso IPPC sono svolte più attività IPPC, tutte le
attività IPPC devono essere dichiarate.
Se nel complesso IPPC oltre alle attività IPPC sono presenti
anche attività non IPPC che contribuiscono alle emissioni totali
del complesso, il contributo delle attività non IPPC deve
essere sottratto dal totale delle emissioni.
Se non è possibile valutare il contributo delle emissioni da
attività non IPPC (es: perché sono convogliate insieme a quelle
da attività IPPC o per altri motivi tecnici) è consentito lasciarle
incluse nel dato di emissione totale; in questo caso si deve
semplicemente indicare la presenza e la tipologia delle attività
non IPPC che contribuiscono all’emissione totale del
complesso IPPC.
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.6 La principale attività IPPC
La principale attività IPPC è quella che contribuisce
maggiormente alle emissioni.
Se nel complesso
• è svolta una singola attività IPPC, essendo l’unica, è
anche la principale.
• sono svolte più attività IPPC, tra quest’ultime deve
essere indicata qual è la principale.
Generalmente la principale attività IPPC coincide con la
principale attività economica. Se la determinazione della
principale attività economica è difficile e/o non risultasse chiara
la coincidenza tra principale attività economica e principale
attività IPPC, il giudizio di esperti e delle autorità competenti
guideranno nella identificazione dell’attività principale.
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.7 Le sottoliste di inquinanti
Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 sono riportate sottoliste
specifiche, che indicano per ciascuna categoria di attività, i
principali inquinanti che possono essere presenti nelle
emissioni. Le sottoliste sono liste di controllo che devono
essere utilizzate come guida per la selezione degli
inquinanti da dichiarare.
segue 
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.7 Le sottoliste di inquinanti
E’ responsabilità del dichiarante dichiarare le emissioni di tutti
gli inquinanti, ciò non vuol dire che il dichiarante li deve
misurare o stimare tutti per sapere se sono presenti o meno
nelle emissioni. In base alla conoscenza dei processi svolti nel
complesso produttivo, il dichiarante sa se un determinato
inquinante è presente o meno nelle emissioni generate dai
processi stessi. Solo se ritiene che un certo inquinante sia
presente nelle emissioni deve acquisire il dato di emissione e
dichiararlo secondo quanto riportato nel paragrafo 1.2.6.
Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi da una
attività può anche differire dalle sottoliste, come può avvenire,
ad esempio, per l’industria chimica dove grande è la varietà dei
processi per la produzione di differenti prodotti.
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.8 Emissioni in aria
L’emissione di un inquinante in aria deve essere
dichiarata quando l’emissione totale del
complesso IPPC dichiarante è superiore al valore
soglia.
L’emissione totale deve includere emissioni puntuali
(convogliate) e diffuse/non puntuali (non convogliate).
E’ richiesto di indicare la tipologia dell’emissione
totale dichiarata (emissione puntuale o emissione
puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in
cui non sia possibile eccezionalmente valutare
entrambi i contributi.
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.8 Emissioni in aria
L’emissione totale del complesso dichiarante deve essere
ripartita tra le attività IPPC sorgenti di emissione svolte nel
complesso.
Se nel complesso è svolta solo un’attività IPPC, l’emissione
totale sarà attribuita tutta all’unica attività IPPC svolta nel
complesso.
Se nel complesso IPPC sono svolte più attività IPPC,
l’emissione totale sarà distribuita tra tutte le attività IPPC
sorgenti di emissione.
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.9 Emissioni in acqua
Il complesso IPPC deve dichiarare la presenza o meno di
processi di depurazione degli effluenti e l’ubicazione del/i
impianto/i di depurazione. Nel caso in cui i reflui o parte di essi
siano sottoposti ad un processo di depurazione, il complesso
IPPC deve dichiarare se l’impianto di depurazione fa parte:
• del complesso IPPC dichiarante (depurazione on-site),
• di un complesso IPPC diverso dal dichiarante
(depurazione off-site, altro complesso IPPC)
• di un complesso non IPPC (depurazione off-site, altro
complesso non IPPC)
• di nessun complesso (depurazione off-site, unità
tecnica a sé, depuratore consortile)
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.9 Emissioni in acqua
Le emissioni in acqua sono distinte in scarichi diretti ed
indiretti.
• scarico diretto è lo scarico avviato direttamente al
corpo recettore (corso d’acqua) anche dopo eventuale
depurazione on-site;
• scarico indiretto è lo scarico avviato, previo
trasferimento tramite fognatura, ad un impianto di
depurazione off-site.
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.9 Emissioni in acqua
In riferimento alla tab. 1.6.3, l’emissione di un inquinante in
acqua deve essere dichiarata quando l’emissione totale del
complesso IPPC dichiarante è superiore al valore soglia.
Eccezione: Si raccomanda di dichiarare comunque le
emissioni di nonilfenolo e pentaclorobenzene provvisoriamente
non accompagnati da valori soglia.
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.9 Emissioni in acqua
Per le emissioni in acqua, l’emissione totale da
confrontare con il valore soglia è la somma di
scarichi diretti e scarichi indiretti.
L’emissione totale deve includere emissioni puntuali
(convogliate) e diffuse/non puntuali (non convogliate).
È richiesto di indicare la tipologia dell’emissione totale
dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale
+ diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non sia
possibile eccezionalmente valutare entrambi i
contributi.
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.9 Emissioni in acqua
L’emissione totale del complesso dichiarante deve essere
ripartita tra le attività IPPC sorgenti di emissione svolte nel
complesso.
Se nel complesso
• è svolta solo un’attività IPPC, l’emissione totale sarà
attribuita tutta all’unica attività IPPC svolta nel
complesso.
• sono svolte più attività IPPC, l’emissione totale sarà
distribuita tra tutte le attività IPPC sorgenti di
emissione.
Per ogni scarico idrico è inoltre richiesto di comunicare il nome
ed il codice del bacino recettore.
Dichiarazione delle emissioni
linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.10 Misurare, calcolare, stimare
Le informazioni quantitative sugli inquinanti presenti nelle
emissioni possono essere acquisite attraverso le tre seguenti
procedure: Misura, Calcolo e Stima.
Qualunque sia la modalità utilizzata per acquisire il dato, il
dichiarante deve comunque sempre porre grande attenzione
alla qualità dei dati e fornire, secondo le indicazioni delle
presenti linee guida, i migliori dati possibili.
Si precisa che la qualità e l’accuratezza del dato dichiarato, è
responsabilità del dichiarante stesso.
La modalità di acquisizione del dato di emissione deve essere
indicata accompagnando ciascun dato di emissione dichiarato
con la lettera M o C o S a seconda se è stato Misurato,
Calcolato o Stimato.
Dichiarazione delle emissioni
questionario – d.m. 23/11/2001
Il questionario per la dichiarazione dei dati di
emissione è composto di quattro parti, ciascuna
costituita da più schede.
La PARTE I (schede 1, 2 e 3) riguarda l’identificazione
del complesso dichiarante e delle attività IPPC che lo
caratterizzano; riguarda inoltre informazioni sulla
persona tecnicamente competente che può essere
contattata dalle autorità competenti e dall’ANPA in
caso di necessità.
La PARTE I deve essere compilata da tutti i complessi
IPPC dichiaranti.
Dichiarazione delle emissioni
questionario – d.m. 23/11/2001
La PARTE II (schede 4, 4.1…4.n) del questionario è relativa
alle emissioni in aria, totali e ripartite per singole attività IPPC
sorgenti delle stesse.
La PARTE II deve essere compilata dai complessi IPPC che
hanno emissioni in aria da dichiarare.
Dichiarazione delle emissioni
questionario – d.m. 23/11/2001
La PARTE III (schede 5, 6, 7, 7.1…7.n) è relativa alle emissioni
in acqua: situazione depurazione, emissioni totali distinte in
scarichi diretti ed indiretti e ripartite per singole attività IPPC
sorgenti delle stesse.
La PARTE III deve essere compilata dai complessi IPPC che
hanno emissioni in acqua da dichiarare.
Dichiarazione delle emissioni
questionario – d.m. 23/11/2001
La PARTE IV (schede A e B) riguarda i complessi produttivi
IPPC che inviano i propri effluenti liquidi, tutti o parte di essi, ad
un depuratore esterno che è un’unità tecnica a sé legata da un
contratto al complesso dichiarante.
Tali complessi produttivi IPPC, dopo aver compilato la parte III
del questionario, possono scegliere se compilare o meno la IV
parte. La compilazione di questa parte del questionario con
informazioni sulle emissioni in uscita dal depuratore esterno
permette alla autorità di rendere pubblici solo i dati di
emissione in acqua dopo la depurazione esterna. L’adozione di
questa opportunità prevede il consenso del gestore del
depuratore
Dichiarazione delle emissioni
questionario – d.m. 23/11/200
Le informazioni richieste entro un riquadro di colore
grigio non saranno rese pubbliche.
La dichiarazione deve essere accompagnata da una
certificazione da parte di un responsabile della
dichiarazione (proprietario o gestore o altro) del
complesso dichiarante. Il responsabile della
dichiarazione può essere o meno la persona di
riferimento. La persona di riferimento è quella
tecnicamente competente che, in caso di necessità,
può essere contattata dalle autorità competenti e
dall’ANPA
Dichiarazione delle emissioni
lettera di certificazione del responsabile della dichiarazione
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
proprietario/gestore del complesso IPPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sito in
via/piazza/località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numero civico . . . . . . . . . . . . . . CAP. . . . . . . . . . comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dichiaro che, in base alle mie conoscenze, le informazioni riportate nella dichiarazione
sono vere e che i valori dichiarati, prodotti in base ai migliori dati disponibili, sono
accurati.
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiarazione delle emissioni
SCHEDA I – Dati identificativi del complesso IPPC dichiarante
1.1 Denominazione della società madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Denominazione del complesso produttivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Indirizzo:
1.3.1 via/piazza/località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 numero civico . . . . . . . . . . . 1.3.3 CAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.4 comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Coordinate geografiche
1.4.1 Latitudine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2 Longitudine (con riferimento a Greenwich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Attività economica principale (NACE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Partita IVA e/o codice fiscale del complesso produttivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Numero di impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8 Numero di addetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9 Numero di ore esercizio annue riferito all’attività economica principale . . . . . . . . . . . .
1.10 Autorità competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11 Anno di riferimento delle emissioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiarazione delle emissioni
SCHEDA 2 – Attività IPPC
Codice IPPC
Principale attività IPPC
(Attività IPPC 1)
Attività IPPC 2
Attività IPPC 3
............
Attività IPPC n
Codice NOSE
Volume di
produzione
Dichiarazione delle emissioni
SCHEDA 3 – Persona di riferimento
3.1 Nome e Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Posizione professionale nell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Indirizzo (scrivi solo se differente dall’indirizzo dello stabilimento dichiarante)
3.3.1 via/piazza/località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 numero civico. . . . . . . . . . . .
3.3.3 codice postale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4 la provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5 seleziona il comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiarazione delle emissioni
le emissioni in aria
La dichiarazione delle emissioni in aria prevede la
compilazione di una o più schede, in base al numero di
attività IPPC sorgenti di emissioni in aria.
Per ogni inquinante presente, nella prima scheda (scheda
4) dichiarare le emissioni totali in aria del complesso
dichiarante se superiori al corrispondente valore soglia
riportato nella scheda stessa. Per gli inquinanti non presenti
nelle emissioni o presenti ma le cui emissioni sono inferiori
al valore soglia corrispondente non deve essere dichiarato
nulla.
Dichiarazione delle emissioni
le emissioni in aria
Eccezioni:
• gli impianti di combustione con potenza termica nominale
pari o superiore a 50 MW che ricadono sotto l’applicazione
della Direttiva 88/609/CEE e che rientrano nella categoria
IPPC 1.1, devono dichiarare l’emissione di anidride
solforosa e di ossidi di azoto anche se inferiori al valore
soglia riportato in Tab. 1.6.2;
• in caso di presenza di selenio e di policlorobifenili negli
effluenti gassosi, si raccomanda di dichiarare l’emissione
degli inquinanti, anche se provvisoriamente non
accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori
soglia.
In caso di dichiarazione dell’emissione degli IPA totali,
indicare l’emissione annuale del benzo(a)pirene.
In caso di dichiarazione dell’emissione del cromo totale,
indicare l’emissione annuale del Cromo VI.
Dichiarazione delle emissioni
le emissioni in aria
Se le emissione totali in aria del complesso dichiarante
provengono tutte da un’unica attività, che è ovviamente
anche la principale attività IPPC, è sufficiente compilare la
scheda 4.
Se le emissioni in aria del complesso dichiarante
provengono da due o più attività IPPC è necessario ripartire
le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in
scheda 4 tra tutte le attività IPPC sorgenti. In questo caso,
dopo la scheda 4, compilare tante schede (scheda 4.1,
4.2,…. 4.n) quante sono le attività sorgenti delle emissioni in
aria.
Dichiarazione delle emissioni
le emissioni in aria
Nella scheda 4.1 riportare la quota di emissioni in aria
proveniente dalla principale attività IPPC.
Nelle schede successive alla 4.1 riportare le quote di
emissioni in aria provenienti dalle altre attività IPPC svolte
nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in aria.
Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle
emissioni dichiarate nelle schede dalla 4.1 alla 4.n deve
coincidere con il valore riportato in scheda 4.
Dichiarazione delle emissioni
SCHEDA 4 – Emissioni totali in aria del complesso dichiarante
Valore
soglia
Unità
di
misura
1. Metano (CH4)
100
t/a
2. Monossido di carbonio (CO)
500
t/a
100000
t/a
4. Idrofluorocarburi (HFC)
100
kg/a
5. Protossido di azoto (N2O)
10
t/a
6. Ammoniaca (NH3)
10
t/a
7. Composti organici volatili non metanici
(COVNM)
8. Ossidi di azoto (NOX)
100
t/a
100
t/a
9. Polifluorocarburi (PFC)
100
kg/a
10. Esafluoruro di solfo (SF6)
50
kg/a
11. Ossidi di solfo (SOX)
150
t/a
INQUINANTI
1 - Convenzionali e gas serra (11)
3. Biossido di carbonio (CO2)
Emissione
Procedura
di
determinazi
one M/C/S
Tipologia di
emissione
P o P+D
Dichiarazione delle emissioni
le emissioni in acqua
La dichiarazione delle emissioni in acqua prevede la
compilazione di più schede in base al numero di attività
IPPC sorgenti di emissioni in acqua.
Nella scheda 5, riportare informazioni sulla presenza o
meno di processi di depurazione degli effluenti e
sull’ubicazione del/degli eventuale/i impianto/i di
depurazione. Rispondere “a” alla domanda 5.2, se il
complesso dichiarante ha più depuratori interni che
lavorano in parallelo e rispondere “b”, se il complesso
dichiarante utilizza, per la depurazione esterna, più
depuratori esterni che lavorano in parallelo.
Nella scheda 6, per ogni inquinante presente, dichiarare
l’emissione totale in acqua del complesso IPPC dichiarante
se superiore al valore soglia corrispondente riportato nella
stessa scheda 6 e ripartita in scarico diretto ed indiretto.
Dichiarazione delle emissioni
le emissioni in acqua
Eccezioni:
• in caso di presenza di pentaclorobenzene e di nonilfenolo
negli effluenti acquosi, si raccomanda di dichiarare
l’emissione degli inquinanti, anche se provvisoriamente non
accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori
soglia
• in caso di dichiarazione dell’emissione del cromo totale,
indicare l’emissione annuale del Cromo VI
• in caso di dichiarazione dell’emissione dei composti
organostannici totali, indicare l’emissione annuale dei
composti del tributilstagno e del trifenilstagno.
Dichiarazione delle emissioni
le emissioni in acqua
Se le emissione totali in acqua del complesso dichiarante
provengono tutte da un’unica attività IPPC è sufficiente
compilare le schede 5 e 6.
Se le emissioni in acqua del complesso dichiarante
provengono invece da due o più attività IPPC è necessario
ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante
riportate in scheda 6 fra tutte le attività IPPC sorgenti. In
questo caso dopo le schede 5 e 6 compilare tante schede
successive (scheda 6.1, 6.2,… 6.n) quante sono le attività
sorgenti delle emissioni in acqua.
Dichiarazione delle emissioni
le emissioni in acqua
Nella scheda 6.1 riportare la quota di emissioni in acqua
proveniente dalla principale attività IPPC.
Nelle successive schede 6.1… 6.n riportare le quote di
emissioni in acqua provenienti dalle altre attività IPPC
svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in
acqua. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle
emissioni dichiarate nelle schede da 6.1 a 6.n deve
coincidere con i valori riportati in scheda 6.
Dichiarazione delle emissioni
SCHEDA 5 – Situazione depuratore
5.1 Gli scarichi in acqua sono sottoposti ad una fase di depurazione prima di essere sversati in acqua?
(Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo)
a. NO ‫ڤ‬
b. SI ‫ڤ‬
c. in parte SI e in parte NO ‫ڤ‬
In caso di risposta a 5.1.a passare direttamente alla scheda successiva 6; in caso di risposta a 5.1.b o
5.1.c rispondere alla domanda successiva.
5.2 L’impianto/i di depurazione è/sono interno/i o esterno/i al complesso dichiarante?
(Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo)
a. Depuratore interno ‫ڤ‬
b. Depuratore esterno ‫ڤ‬
c. Depuratore interno ed esterno ‫ڤ‬
In caso di risposta a 5.2.a passare direttamente alla scheda successiva 6; in caso di risposta a 5.2.b o
5.2.c rispondere alla domanda successiva.
5.3 Qual è l’ubicazione del depuratore esterno?
(Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo)
a. Fa parte di complesso IPPC diverso dal dichiarante ‫ڤ‬
b. Fa parte di un complesso non IPPC ‫ڤ‬
c. Non fa parte di nessun complesso, è un’unità tecnica a sè (consortile) ‫ڤ‬
Dichiarazione delle emissioni
SCHEDA 5 – Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante
Valore
soglia
Unità
di
misura
Inquinanti
Totale
1 - Nutrienti (2)
1. Azoto
50
t/a
5 000
kg/a
3. Arsenico (As) e composti
5
kg/a
4. Cadmio (Cd) e composti
5
kg/a
5. Cromo (Cr) e composti
50
kg/a
6. Rame (Cu) e composti
50
kg/a
7. Mercurio (Hg) e composti
1
kg/a
8. Nichel (Ni) e composti
20
kg/a
9. Piombo (Pb) e composti
20
kg/a
10. Zinco (Zn) e composti
100
kg/a
2. Fosforo
Proced
ura di
determ
Emissione
2 - Metalli e composti (8)
*
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o
diretto
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o indir.
M/C/S
Tipolo
gia di
emissi
one
Po
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