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Residenza fiscale

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Residenza fiscale
NORMATIVA INTERNA
RESIDENZA PERSONE FISICHE
ART. 2 COMMA 2 TUIR
Persone che per la maggior parte del
periodo di imposta:
1.
2.
sono iscritte nell’anagrafe della popolazione
residente; oppure
hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai
sensi del codice civile; oppure
3. hanno nel territorio dello Stato la residenza ai
sensi del codice civile
RESIDENZA SOCIETA’ ED ENTI
ART. 73 COMMA 3 TUIR
Società ed enti che per la maggior parte del
periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato:
1.
la sede legale; oppure
2.
la sede dell’amministrazione; oppure
3.
l’oggetto principale.
medesima formulazione per le società
di persone, art. 5 co. 3 lettera d) TUIR
CIRCOLARE 28/2006 in commento al comma 5 bis art. 73
comporta l’inversione dell’onere della prova, che viene
posta a carico del contribuente.
«in assenza di prova contraria in applicazione del principio
“direzione effettiva” i redditi conseguite dal soggetto
“esterovestito” saranno assoggettati a tassazione in Italia»
RESIDENZA FISCALE: IL REGIME CONVENZIONALE
NORMA TRANSAZIONALE
NORMA INTERNA
ASSENZA DI UNA CONVENZIONE
PRESENZA DI UNA CONVENZIONE
Trovano applicazione unicamente le norme interne
Si applicano, in linea di principio, le norme convenzionali
ancorché interpretate secondo il diritto interno
NORME DI RIFERIMENTO
•
Art. 4 della Convenzione Italia – San Marino
•
Commentario OCSE all’ Art. 4
•
OECD, Discussion Draft “place of effective management”
•
Circolare n. 7/2014 Amministrazione Finanziaria di San Marino
Convenzione Italia – Repubblica di San Marino
Art. 4 commi 1 e 2 - residenza persone fisiche
 domicilio o residenza (individuate secondo le disposizioni interne di ciascuno Stato) oppure
 Il luogo dove ha un’abitazione permanente;
 Il luogo nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi
vitali); successivamente;
 Nel luogo in cui soggiorna abitualmente;
CRITERI PER
DETERMINARE IL
LUOGO DI
TASSAZIONE
PRINCIPIO GENERALE:
DOMICILIO O
RESIDENZA
SE
NO
 nello Stato del quale ha la Nazionalità
Luogo ove la persona ha un’
abitazione permanente
Il centro degli interessi vitali
Il luogo di soggiorno abituale
lo Stato di cui ha la nazionalità
Convenzione Italia – Repubblica di San Marino
Art. 4 commi 1 e 3 - residenza persone giuridiche
 domicilio o residenza (individuate secondo le disposizioni interne di ciascuno Stato)
 sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga
Una persona diversa da persona fisica è residente in entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva
Commentario OCSE all’ Art. 4
“Place of effective management” OECD Commentary art.4
«The place of effective management is the place where key management and commercial decisions that are
necessary for the conduct of the entity’s business as a whole are in substance made»
Substance over form approach
BEPS Action 6
“The concept of the primary place of management and control, (…), refers to the place where the day-to-day
responsibility for the management of the company (and its subsidiaries) is exercised. A company’s primary place of
management and control will be situated in the State of residence of that company only if the executive officers and
senior management employees exercise day-to-day responsibility for more of the strategic, financial and operational
policy decision making for the company (including direct and indirect subsidiaries) in that State than in the other
State or any third State, and the staff that support the management in making those decisions are also based in
that State”

il concetto di luogo primario di gestione e controllo, si riferisce al luogo in cui si esercita la
responsabilità giorno per giorno per la gestione della società (e le sue controllate);

concentrazione del processo decisionale strategico, finanziario e della società;

la sede della società (cioè, il luogo in cui l'amministratore delegato e altri dirigenti di alto
livello normalmente operano) deve essere situato nello Stato contraente di cui la società è
residente.
APPENDICE CIRCOLARE 7/2014 (TEST PREVISTI DA
AUTORITA’ SANMARINESI)
5 test principali che dovranno essere soddisfatti:
Maggioranza di membri del
CdA o l’amministratore unico
residenti a San Marino o
devono ivi operare
effettivamente
Società deve avere almeno un
conto corrente presso banca
Sanmarinese
Libri contabili tenuti presso
gli uffici di San Marino
Decisioni CdA o
Amministratore Unico
devono essere prese in San
Marino
5 TEST
PRINCIPALI
Bilancio redatto (e
eventualmente certificato) in
San Marino
APPENDICE CIRCOLARE 7/2014 (TEST PREVISTI DA
AUTORITA’ SANMARINESI)
In aggiunta ai 5 test principali, una società per essere considerata residente a San Maino dovrà
soddisfare almeno uno tra gli altri 6 test secondari che riguardano:
Detenzione di assets NON
< 10.000 euro
Sede legale in San Marino
Almeno un dipendente
con funzioni
amministrative e/o
tecniche in San Marino
Atto costitutivo che
prevede clausola arbitrale
che eventuali controversie
siano sottoposte al giudizio
di un arbitro a San Marino
6 TEST SECONDARI
Società quotata in un
mercato riconosciuto da San
Marino e dall’Italia
Costi sostenuti
annualmente dalla società
(tournover e patrimonio
netto) simili a quelli
sostenuti da una società con
caratteristiche analoghe
APPENDICE CIRCOLARE 7/2014 (TEST PREVISTI DA
AUTORITA’ SANMARINESI)
TEST
NON necessariamente
rilevanti
rilevanti
ITALIA
SAN MARINO
Indicazioni utili
per i casi di
doppia residenza
CONTESTAZIONE DI IPOTESI
DI ESTEROVESTIZIONE
BEPS Action 5 - harmful tax practices
In sede BEPS sono stati identificati alcuni Paesi in cui:

è presente un regime fiscale con aliquote fiscali nulle o basse sul reddito derivante
da attività finanziarie o altri servizi

il regime fiscale è circoscritto all’economia domestica

il regime fiscale manca di trasparenza (ad esempio, i dettagli del regime o la sua
applicazione non sono evidenti, o non c'è vigilanza o informativa finanziaria)

non vi è scambio di informazioni efficace rispetto al regime fiscale
La Repubblica di San Marino non è inclusa nella lista dei Paesi identificata dal BEPS
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