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La manovra Monti Fornero

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La manovra Monti Fornero
La manovra di
dicembre 2011
le modifiche in materia
pensionistica
(legge n. 214 del 22.12.2011)
29 febbraio 2012
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
1
La manovra Monti-Fornero
Legge n. 214 del 22.12.2011
Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Art. 21 – Soppressione Enti ed Organismi
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
2
La manovra Monti-Fornero
Art. 24, legge n. 214 del 22.12.2011
(Disposizioni in in materia di trattamenti pensionistici)
Le finalità dichiarate dell'intervento sono:
• equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
abbattimento dei privilegi e clausole derogative solo per i più deboli
• flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici
• incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa
• adeguamento dei requisiti di età alla speranza di vita
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
3
La manovra Monti-Fornero
Art. 24, legge n. 214 del 22.12.2011
(Disposizioni in in materia di trattamenti pensionistici)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Pro-quota contributivo (comma 2)
Flessibilità ed incentivazione (commi 4 e 16)
Abolizione del regime delle decorrenze (comma 5)
Nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata (comma 3)
a. Requisiti per la pensione di vecchiaia (commi 6 , 7 e 15-bis)
b. Requisiti per la pensione anticipata (commi 10, 11 e 15-bis)
Lavoratori derogati (commi 3, 14, 15 e 18)
Pensione anticipata dei lavoratori “usurati” (commi 17 e 17-bis)
Armonizzazione (comma 18)
Pensione in totalizzazione di cui al Dlgs n. 42/2006 (comma 19)
Nuovi requisiti anagrafici per l’assegno sociale (comma 8)
Aliquote contributive per i lavoratori autonomi (commi 22 e 23)
Decontribuzione (comma 28)
Casse dei liberi professionisti (comma 24)
Rivalutazione delle pensioni (comma 25)
Contributo solidarietà iscritti e pensionati ex Fondi e Fondo Volo (comma 21)
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
4
Il pro-quota contributivo per tutti
Lavoratori
con almeno
18 anni di
contributi al
31.12.1995
sistema retributivo:
pro-rata calcolato su contributi
maturata fino al 31.12.2011
sistema contributivo:
pro-rata calcolato su contributi
maturati dopo il 31.12.2011
Quota A sui contributi
maturati fino al
31.12.1992
Quota B su contributi
maturati dal 1.1.1993
al 31.12.2011
Quota C su contributi
maturati dal 1.1.2012
alla cessazione
L’importo della pensione è dato dalla somma delle tre quote A+B +C
comma 2
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
5
Flessibilità ed incentivazione
Prosecuzione
attività
lavorativa
La possibilità di recesso “ad nutum”
(datori lavoro privati) viene differita fino
al limite max di 70 anni
Per i pubblici dipendenti resta fermo
limite max rispettivi ordinamenti oppure
possono proseguire fino a 70 anni ?
comma 4
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
6
Flessibilità ed incentivazione
Il proseguimento dell’attività lavorativa viene incentivato
con l’introduzione per tutti del pro-quota contributivo e con
la definizione (prevista nel 2013) dei coefficienti di
trasformazione fino a 70 anni*
La quota di pensione contributiva sarà calcolata con
l’applicazione del coefficiente corrispondente all’età del
lavoratore al momento del pensionamento
Attualmente in caso di pensionamento dopo i 65 anni si
applica, comunque, il coefficiente dei 65 anni
*Il requisito di 70 anni è incrementato in base alle attese di vita; è
prevista la definizione dei coefficienti anche per età superiori a 70 anni
(quando con l’adeguamento si arriverà all’unità intera )
comma 4
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
7
L’adeguamento dell’età
Incremento età pensione in relazione aspettativa di vita
valori stimati nella relazione tecnica*
anni
Incremento graduale
Incremento cumulato
2013
3 mesi
3 mesi
2016
4 mesi
7 mesi
2019
4 mesi
11 mesi
2021
3 mesi
1 anno e 2 mesi
2023
3 mesi
1 anno e 5 mesi
2025
3 mesi
1 anno e 8 mesi
2027
3 mesi
1 anno e 11 mesi
2029**
2 mesi
2 anni e 1 mese
*I requisiti anagrafici effettivi saranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla
base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat
** Dal 2029 l’incremento stimato è di due mesi per ogni biennio successivo
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
8
I nuovi trattamenti pensionistici
Lavoratori che
maturano diritto a
pensione entro il
31 dicembre 2011
Mantenimento dei vecchi
requisiti d’accesso e del
regime delle decorrenze
Possono chiedere all’ente
previdenziale la certificazione
del diritto a pensione
La
distinzione
Lavoratori che
maturano diritto a
pensione dopo il
31 dicembre 2011
Nuovi requisiti d’accesso e
abolizione del regime delle
decorrenze
commi 3 e 5
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
9
I nuovi trattamenti pensionistici
Pensione vecchiaia
Per i lavoratori
che maturano
il diritto a
pensione dopo
il 31.12.2011
Pensione
vecchiaia
Pensione vecchiaia
anticipata
Pensione anzianità
Pensione
anticipata
comma 3
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
10
I nuovi trattamenti pensionistici
Abolizione del regime delle decorrenze
Per chi matura i requisiti per il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012
la pensione decorrerà, a seconda della tipologia della prestazione e
della gestione previdenziale che la liquida, dal:
• 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto
• giorno successivo a quello di maturazione del diritto
Le “finestre” si continuano ad applicare per:
• coloro che hanno maturato il diritto entro il 31.12.2011
• le lavoratrici che conseguono la pensione in regime di
sperimentazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n.
243/2004
• i lavoratori usurati che conseguono la pensione ai sensi del
Dlgs n. 67/2011
• i lavoratori derogati
Comma 5
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
11
I nuovi trattamenti pensionistici
Con anzianità contributiva al
31.12.1995 inferiore o superiore
a 18 anni:
Soggetti che
maturano diritto
a pensione dal
1° gennaio 2012
Regime misto
Con primo accredito contributivo
successivo al 1.1.1996:
Regime contributivo
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
12
Lavoratori e lavoratrici
assicurati prima del 1.1.1996
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
I nuovi trattamenti pensionistici
Uomini - dipendenti pubblici e privati, lavoratori
autonomi e parasubordinati
Tipologia di
prestazione
Età anagrafica
Anzianità contributiva
Vecchiaia
66 anni con incremento
progressivo per
adeguamenti alla speranza
di vita
20 anni
Anticipata
Qualsiasi *
42 anni e 1 mese nel 2012
con incrementi graduali,
anche, per gli adeguamenti
alle attese di vita
* Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni.
commi 6, 7 e 10
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
14
I nuovi trattamenti pensionistici
DONNE
Tipologia di
prestazione
Vecchiaia
Anticipata
Età anagrafica
Settore privato
Settore
Dipendenti
Autonome
pubblico
Innalzamento
Innalzamento
66 anni con
graduale da 62 a
graduale da 63
incremento
66 anni con
anni e 6 mesi a 66 progressivo per
aggiunta
anni con aggiunta
adeguamenti
incremento
incremento
alla speranza di
speranza di vita
speranza di vita
vita
Qualsiasi *
Anzianità
contributiva
20 anni
41 anni e 1 mese
nel 2012 con
incrementi graduali,
anche, per gli
adeguamenti alle
attese di vita
* Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni.
commi 6, 7 e 10
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
15
I nuovi trattamenti pensionistici
L’innalzamento dell’età pensionabile delle lavoratrici dipendenti del
settore privato e delle autonome ed iscritte alla gestione separata
La pensione di vecchiaia delle donne
Periodo
Dipendenti
private
(anni e mesi)
Autonome e
parasubordinate
(anni e mesi)
Dipendenti
pubbliche
(anni e mesi)
2011
60*
60*
61*
dal 2012
62
63 e 6
dal 2014
63 e 6
64 e 6
dal 2016
65
65 e 6
dal 2018
66
66
dal 2021**
67
67
66
67
* più l’attesa della finestra di 12 o 18 mesi dal diritto
** dal 2021 l’età minima pensionabile non può essere inferiore a 67 anni
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
16
La pensione di vecchiaia
Lavoratori (uomini) dipendenti ed autonomi del settore privato
dipendenti (uomini e donne) del settore pubblico
Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Nuova età
Aumento speranza di vita
Età con aumento
(anni)
(mesi)
(anni e mesi)
66
66
-3
--4
--4
-3
66 e 3
66 e 7
66 e 11
67 e 2
Gli uomini lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, con l’incorporazione della
finestra nel diritto, anticipano di 6 mesi il pensionamento
comma 6
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
17
La pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia – Lavoratrici (donne) del settore privato
Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Aumento
speranza
di vita
(mesi)
-3
--4
--4
-3
Dipendenti
Nuova età
Età con aumento
(anni e mesi)
(anni e mesi)
Autonome e Gest. Sep.
Nuova età
(anni e mesi)
Età con aumento
(anni e mesi)
62
62
62
62 e 3
63 e 6
63 e 6
63 e 6
63 e 9
63 e 6
63 e 9
64 e 6
64 e 9
65
65 e 7
65 e 6
66 e 1
66 e 7
66
66 e 11
66 e 7
66
67 e 2
66 e 11
67 e 2
comma 6
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
18
La pensione di vecchiaia
Anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Aumento
L’età pensionabile delle lavoratrici
speranza di vita Dipendenti private Autonome e parasubordinate Dipendenti pubbliche
(mesi)
(anni e mesi)
(anni e mesi)
(anni e mesi)
61*
-60 *
60 *
66
-62
63 e 6
66 e 3
3
62 e 3
63 e 9
66 e 3
63 e 9
64 e 9
66 e 3
63 e 9
64 e 9
66 e 7
4
65 e 7
66 e 1
66 e 7
65 e 7
66 e 1
66 e 7
66 e 7
66 e 7
66 e 11
66 e 11
4
66 e 11
66 e 11
66 e 11
66 e 11
3
67 e 2 **
67 e 2 **
67 e 2 **
67 e 2
67 e 2
67 e 2
3
67 e 5
67 e 5
67 e 5
67 e 5
67 e 5
67 e 5
67 e 8
67 e 8
3
67 e 8
67 e 8
67 e 8
67 e 8
*attesa per la finestra mobile (12/18 mesi)
** dal 2021 l’età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni
comma 6
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
19
La pensione di vecchiaia
Lavoratrici dipendenti private nate nel 1952 e nel 1953
Nata entro il mese
di
Matura il requisito il
mese di
All’età
di
In pensione
dal
Gennaio 1952
Febbraio 1952
Marzo 1952
Aprile 1952*
Maggio 1952*
Giugno 1952*
Luglio 1952*
Agosto 1952*
Settembre 1952*
Ottobre 1952*
Novembre 1952*
Dicembre 1952*
Gennaio 1953
Febbraio 1953
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Novembre 2017
Dicembre 2017
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
63 anni e 9 mesi
63 anni e 9 mesi
63 anni e 9 mesi
65 anni e 7 mesi
65 anni e 7 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
1° novembre 2015
1° dicembre 2015
1° gennaio 2016
1° dicembre 2017
1° gennaio 2018
1° giugno 2019
1° luglio 2019
1° agosto 2019
1° settembre 2019
1° ottobre 2019
1° novembre 2019
1° dicembre 2019
1° gennaio 2020
1° febbraio 2020
*le nate entro il 31.12.1952 possono anticipare il pensionamento a 64 anni
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
20
La pensione di vecchiaia
In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del
settore privato che maturano nel 2012 i requisiti
per il diritto a pensione:
• 60 anni di età
• 20 anni di contribuzione
possono andare in pensione di vecchiaia al
compimento di 64* anni di età (se più favorevole)
*adeguati all’incremento della speranza di vita?
comma 15-bis
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
21
La pensione di vecchiaia
Lavoratrici dipendenti private nate negli anni 1952, 1953 e 1954
Mese e anno di nascita
Requisito anagrafico
(anni e mesi)
da gennaio a marzo 1952
63 e 9
da aprile e maggio 1952
da giugno a dicembre 1952
da gennaio a dicembre 1953
gennaio 1954
da febbraio a dicembre 1954
Patronato
INCA CGIL
(20 anni di contributi alla decorrenza)
64
(20 anni di contributi nel 2012)
64
(20 anni di contributi nel 2012)
66 e 11
(20 anni di contributi alla decorrenza)
66 e 11
(20 anni di contributi alla decorrenza)
67 e 2
(20 anni di contributi alla decorrenza)
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
22
La pensione di vecchiaia
Lavoratrici autonome e gest. separata nate nel 1952 e nel 1953
Nata entro il mese
di
Matura il requisito nel
mese di*
All’età
di
In pensione
dal
Gennaio 1952
Febbraio 1952
Marzo 1952
Aprile 1952
Maggio 1952
Giugno 1952
Luglio 1952
Agosto 1952
Settembre 1952
Ottobre 1952
Novembre 1952
Dicembre 1952
Gennaio 1953
Febbraio 1953
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
1° settembre 2018
1° ottobre 2018
1° novembre 2018
1° dicembre 2018
1° gennaio 2019
1° giugno 2019
1° luglio 2019
1° agosto 2019
1° settembre 2019
1° ottobre 2019
1° novembre 2019
1° dicembre 2019
1° gennaio 2020
1° febbraio 2020
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
23
La pensione di vecchiaia
Il requisito contributivo fissato dal decreto
Dal 2012
il diritto alla pensione di vecchiaia
si consegue con
un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni
Il requisito contributivo per i derogati dall’innalzamento da 15 a 20 anni (Dlgs n. 503/1992) ...
• lavoratori con 15 anni al 31.12.1992;
• autorizzati alla prosecuzione volontaria al 31.12.1992;
• lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni per
periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;
• lavoratori dipendenti con contribuzione al 1992 tale che, pur se incrementata dei periodi
intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 alla fine del mese di compimento dell’età non raggiungono il
requisito contributivo (requisito personalizzato);
i lavoratori non vedenti che in deroga al 503/1992, continuano a maturare i requisiti con 15 o con 10
anni di anzianità contributiva …
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
24
La pensione di vecchiaia
Il requisito contributivo fissato dal decreto
Dal 2012
il diritto alla pensione di vecchiaia
si consegue con
un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni
Secondo il ministero del lavoro, la possibilità di accedere
alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione
non può essere ancora assicurata …..
una lettura sistematica del combinato disposto di cui ai
commi 6 e 7 del d.l. 201/2011, porta a ritenere
definitivamente superato il regime delle deroghe ai
requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia ……
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
25
La pensione di vecchiaia
Opzione per il sistema contributivo
I lavoratori e le lavoratrici che avevano
meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995
possono continuare ad optare
per il sistema di calcolo contributivo
se in possesso di almeno 15 anni di contribuzione
di cui 5 successivi al 31.12.1995
Possono accedere al pensionamento di vecchiaia con almeno 20 anni
di contributi all’età minima prevista per i lavoratori con contribuzione
accreditata prima del 1996 indipendentemente dall’importo di pensione
(Art. 24, comma 7)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
26
La pensione anticipata
Il requisito contributivo per la pensione anticipata fissato dalla
legge n. 214/2011
Anno
Anzianità contributiva
per le donne
(anni e mesi)
Anzianità contributiva
per gli uomini
(anni e mesi)
2012
41 e 1
42 e 1
2013
41 e 2
42 e 2
Dal 2014
41 e 3
42 e 3
Se il pensionamento avviene prima del compimento di 62 anni di età, la quota di
pensione relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 viene ridotta in
misura pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni; riduzione elevata
al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2.
Pertanto, riduzione 1% se 61 anni, 2% se 60 anni, 4% se 59 anni, 6% se 58 anni, ecc.
comma 10
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
27
La pensione anticipata
Il requisito contributivo viene adeguato a incremento speranza di vita (art. 24, c. 12)
Aumento
Anzianità contributiva
Anno speranza di vita
per le donne
(mesi)
(anni e mesi)
2012
-41 e 1
2013
3
41 e 5
2014
41 e 6
2015
41 e 6
2016
4
41 e 10
2017
41 e 10
2018
41 e 10
2019
4
42 e 2
2020
42 e 2
2021
3
42 e 5
2022
42 e 5
2023
3
42 e 8
2024
42 e 8
2025
3
42 e 11
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Anzianità contributiva
per gli uomini
(anni e mesi)
42 e 1
42 e 5
42 e 6
42 e 6
42 e 10
42 e 10
42 e 10
43 e 2
43 e 2
43 e 5
43 e 5
43 e 8
43 e 8
43 e 11
28
La pensione anticipata
Se in pensione
anticipata ad età
inferiore a 62 anni *
Riduzione quota pensione relativa alle
anzianità maturate al 31 dicembre 2011:
1% ** per i primi due anni mancanti a
raggiungimento 62 anni età;
2% ** per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 62
se superiore a 2 anni.
Esempio: lavoratore in pensione anticipata con 58 anni e 6 mesi. Periodo mancante a 62 anni,
3 anni e 6 mesi. Riduzione:
• per i primi due anni mancanti a 62 (da 60 a 62)
= 1% x 2
= 2%
• per l’ulteriore anno mancante a 62 (da 59 a 60)
= 2% x 1
= 2%
• per la frazione di anno
= 2% x 6/12 = 1%
(da 58 e 6 mesi a 59)
Importo pensione relativo anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011 è ridotto del 5%
* Requisito 62 anni come età minima per non incorrere nelle penalizzazioni, non dovrebbe essere adeguato
alle attese di vita; ** La riduzione viene effettuata in modo proporzionale per le frazioni d’anno.
comma 10
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
29
La pensione anticipata
La riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non
trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano
il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva
ivi prevista derivi esclusivamente da:
•
•
•
•
•
•
prestazione effettiva di lavoro,
periodi di astensione obbligatoria per maternità,
assolvimento degli obblighi di leva,
infortunio,
malattia
cassa integrazione guadagni ordinaria.
Previsto nel milleproroghe: non ancora legge
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
30
La pensione anticipata
I lavoratori del settore privato che nel 2012 maturano i vecchi
requisiti per la pensione di anzianità con:
• Almeno 60 anni di età
• Almeno 35 anni di contribuzione
• Quota 96
Possono andare in pensione anticipata al compimento di 64* anni
Requisiti al 31 dicembre 2012
Età
contributi
60
36
61
35
63
35
quota
Anno maturazione diritto
(64* anni di età)
2016 (con 40 anni di contributi)
96
2015 (con 39 anni di contributi)
2013 (con 35 anni di contributi)
*adeguati all’incremento della speranza di vita?
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
comma 15-bis
31
Lavoratori e lavoratrici
della scuola e dell’Afam
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Personale scolastico e AFAM
La pensione del personale del comparto scuola ed
Afam decorrerà
dall'inizio dell'anno scolastico o accademico
(1° settembre o 1° novembre)
dell’anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a
pensione di vecchiaia o anticipata
(Art. 24, comma 5)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
33
La pensione di vecchiaia
Personale della scuola e dell’afam
Decorrenza
Periodo
dal
al
Aumento
speranza
di vita
(mesi)
1.1.2012--31.12.2012
--
66
1.1.2013--31.12.2015
3
66 e 3
1.1.2016--31.12.2018
4
1.1.2019--1.12.2020
4
66 e 11
1.1.2021--1.12.2022
3
67 e 2
Patronato
INCA CGIL
Età
(anni)
66
Età con
aumento
(anni e mesi)
66 e 7
Personale
scolastico
Personale
afam
1° settembre
dell’anno di
maturazione
dei requisiti
1° novembre
dell’anno di
maturazione
dei requisiti
34
La pensione anticipata
Personale della scuola e dell’afam
Anno
2012
2013
2014-2015
2016-2018
2019-2020
2021-2022
Aumento
speranza
di vita
(mesi)
-3
-4
4
3
Anzianità contributiva
Uomini
Donne
(anni e mesi) (anni e mesi)
42 e 1
42 e 5
42 e 6
42 e 10
43 e 2
43 e 5
41 e 1
41 e 5
41 e 6
41 e 10
42 e 2
42 e 5
Decorrenza*
Personale
scolastico
Personale
afam
1° settembre
dell’anno di
maturazione
dei requisiti
1° novembre
dell’anno di
maturazione
dei requisiti
*Se il pensionamento avviene prima dell’età di 62 anni la quota di pensione
determinata sui contributi maturati prima dl 2012 viene ridotta dell’1% per i
primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62
Patronato
INCA CGIL
35
Personale scolastico e AFAM
Le lavoratrici del comparto scuola ed Afam che in via
sperimentale (fino al 2015*) optano per il calcolo
contributivo
possono andare in pensione dall'inizio dell'anno
scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre)
successivo** a quello in cui maturano i requisiti di
35 anni di contributi e 57*** anni di età
* il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con
decorrenza fino al 31.12.2015;
** trova applicazione la legge 148/2011 anche se disapplicata;
*** l’età va adeguata all’incremento della speranza di vita (57 anni e 3
mesi nel 2013)
(Art. 24, comma 5)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
36
Lavoratori e lavoratrici
assicurati dal 1.1.1996
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
La pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia per i lavoratori con prima contribuzione
accreditata dopo il 1° gennaio 1996, si consegue al
raggiungimento:
• della stessa età prevista per gli assicurati prima del 1.1.1996
• di almeno 20 anni di anzianità contributiva
a condizione che l’importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1,5 volte quello dell’assegno sociale (circa 643,50
euro mensili nel 2012).
All’età di 70 anni si prescinde dal predetto importo minimo se in
possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
(Art. 24, commi 6 e 7)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
38
La pensione di vecchiaia
Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato e lavoratrici e lavoratori
settore pubblico, con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996
Età pensionabile con aumento presunto
speranza di vita (anni e mesi)
Lavoratrici
dipendenti
private
Lavoratrici
autonome e
parasubordinate
Lavoratrici
pubbliche –
Lavoratori
dipendenti
privati e
autonomi
2012
62
63 e 6
66
2013
62 e 3
63 e 9
66 e 3
2014-2015
63 e 9
64 e 9
66 e 3
2016-2017
65 e 7
66 e 1
66 e 7
2018
66 e 7
66 e 7
66 e 7
Periodo
Anzianità
contributiva
(anni)
20
Importo
minimo di
pensione
Nel 2012
1,5 volte
importo
assegno
sociale
rivalutato *
* Dopo il 2012 il più elevato tra 1,5 volte l’importo dell’AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media
quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT e 1,5 volte l’importo dell’AS dell’anno di pensionamento.
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
39
La pensione di vecchiaia
Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato e lavoratrici
e lavoratori settore pubblico, con prima contribuzione accreditata
dopo il 1° gennaio 1996
anni
età
2012
70 anni
2013-2015
70 anni e 3 mesi
2016-2018
70 anni e 7 mesi
2019-2020
70 anni e 11 mesi
2021-2022
71 anni e 2 mesi
2023-2024
71 anni e 5 mesi
Patronato
INCA CGIL
contribuzione
Importo pensione
Almeno 5 anni di
contribuzione
effettiva
ininfluente
La pensione anticipata
La pensione anticipata si consegue al raggiungimento della
anzianità contributiva prevista per gli assicurati prima del 1° gennaio
1996, adeguata alla speranza di vita (art. 24, comma 12).
Anzianità contributiva con aumento presunto
speranza di vita
Anno
Donne
(anni e mesi)
Uomini
(anni e mesi)
2012
41 e 1
42 e 1
2013
41 e 5
42 e 5
2014-2015
41 e 6
42 e 6
2016-2018
41 e 10
42 e 10
(Art. 24, commi 10 e 12)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
41
La pensione anticipata
Il requisito contributivo viene adeguato in base alla speranza di vita
Aumento
Anzianità contributiva Anzianità contributiva
Anno speranza di vita
per le donne
per gli uomini
(mesi)
(anni e mesi)
(anni e mesi)
2012
-41 e 1
42 e 1
2013
3
41 e 5
42 e 5
2014
41 e 6
42 e 6
2015
41 e 6
42 e 6
2016
4
41 e 10
42 e 10
2017
41 e 10
42 e 10
2018
41 e 10
42 e 10
2019
4
42 e 2
43 e 2
2020
42 e 2
43 e 2
2021
3
42 e 5
43 e 5
2022
42 e 5
43 e 5
2023
3
42 e 8
43 e 8
2024
42 e 8
43 e 8
2025
3
42 e 11
43 e 11
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
42
La pensione anticipata
I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al
1° gennaio 1996 possono, inoltre, conseguire la pensione
anticipata con almeno:
• 63 anni di età
• 20 anni di contribuzione effettiva*
a condizione che l’importo della pensione risulti essere
non inferiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale
(circa euro 1.201,20 mensili nel 2012)
* Non sono utili i contributi figurativi e le maggiorazioni
(Art. 24, comma 11)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
43
La pensione anticipata
Ulteriore possibilità di pensionamento per i lavoratori con primo
accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996
Tipologia
prestazione
Pensione
anticipata
Patronato
INCA CGIL
età
Da 63 anni
(nel 2012) a
prima
dell’età
pensionabile
contribuzione
Importo pensione
Almeno 20
anni
(contribuzione
effettiva)
Non inferiore a importo più
elevato tra:
• 2,8 volte importo AS anno
2012 rivalutato in base a
variazione PIL del quinquennio
precedente anno da rivalutare
• 2,8 volte importo AS relativo
anno pensionamento
La pensione anticipata
Ulteriore possibilità di pensionamento per i lavoratori con primo
accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996
Anzianità Aumento
Età anagrafica
Età
contributiva speranza
minima con
Anno
anagrafica
minima
di vita
aumento
(anni)
(anni)
(mesi)
(anni e mesi)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20
effettivi
Patronato
INCA CGIL
-3
--4
--4
-3
63
63
63 e 3
63 e 3
63 e 3
63 e 7
63 e 7
63 e 7
63 e 11
63 e 11
64 e 2
Importo minimo di pensione
2,8 volte l’importo dell’AS
Il più elevato tra
 2,8 volte l’importo dell’AS
al 2012 rivalutato in base
alla variazione media
quinquennale del PIL;
 2,8 volte l’importo dell’AS
relativo all’anno del
pensionamento
Lavoratrici e lavoratori
derogati dai nuovi requisiti
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
I derogati
Conservano i
vecchi requisiti per
il diritto e il regime
delle decorrenze
anche se maturati
dopo il 31.12.2012
Le lavoratrici che in via sperimentale (fino
al 2015) optano per il calcolo contributivo
Continuano a maturare i requisiti ai
sensi dell’art. 1, comma 9 della legge
n. 243/2004 con:
• 35 anni di contributi e 57 anni di età
se lavoratrici dipendenti
• 35 anni di contributi e 58 anni di età
se lavoratrici autonome
comma 14
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
47
I derogati
Lavoratrici che in via sperimentale optano per il
calcolo contributivo
Dipendenti
Anno
Età
(anni e mesi)
2012
57
2013
57 e 3
2014
57 e 3
Autonome
Contributi
Età
(anni e mesi)
Contributi
58
35
58 e 3
35
58 e 3
Il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con
decorrenza fino al 31.12.2015
comma 14
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
48
I derogati
Conservano i
vecchi requisiti per
il diritto e il regime
delle decorrenze
anche se maturati
dopo il 31.12.2012
Nel limite di determinate risorse i lavoratori
•In mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati entro il 4
dicembre 2011 se maturano diritto entro periodo di fruizione
della mobilità;
•In mobilità lunga in base ad accordi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
È previsto un decreto
interministeriale (entro 3
mesi dal 27.12.2011**)
che dovrà stabilire i criteri
di attuazione e il numero
massimo dei beneficiari
•titolari, al 4.12. 2011, di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarietà di settore, o per i quali sia stato previsto da
accordi collettivi, stipulati entro il 4.12.2011, il diritto di accesso
ai predetti fondi di solidarietà (in tal caso gli interessati restano
a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59* anni di
età);
• autorizzati prima del 4.12. 2011 alla prosecuzione volontaria;
• dipendenti pubblici in esonero al 4.12. 2011, ovvero con
provvedimento di esonero emesso prima del 4 dicembre 2011
*nel milleproghe è prevista modifica a 60 anni
**nel milleproroghe il decreto è previsto entro il 30 giugno 2012
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
comma 14
49
Conservano i
vecchi requisiti per
il diritto e il regime
delle decorrenze
anche se maturati
dopo il 31.12.2012
Il decreto interministeriale
che dovrà stabilire i criteri
di attuazione e il numero
massimo dei beneficiari è
prorogato al 30.6.2012
I derogati
Nel limite di determinate risorse i lavoratori
Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31.12.2011, in
base ad accordi individuali , o per accordi collettivi di incentivo
all'esodo, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
• la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi
certi e oggettivi,(comunicazioni agli ispettorati del lavoro o ad
altri soggetti equipollenti, indicati nel decreto ministeriale);
• possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che comportano
la decorrenza della pensione entro un periodo non superiore a
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decretolegge n. 201 del 2011.
• lavoratori che al 31.10.2011 sono in congedo per assistere figli
con disabilità grave (art. 42, c. 5, Dlgs n. 151/200) che
maturino, entro 24 mesi dall’inizio del congedo, il requisito
contributivo per il pensionamento indipendentemente dall'età
anagrafica (art. 1, c. 6, lettera a), della legge 243/2004)
Aggiunti dal milleproroghe: non ancora legge
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
50
I derogati
Sono esclusi da
applicazione dei
nuovi requisiti per
il diritto
Gli iscritti ai regimi pensionistici e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti requisiti
diversi da quelli dell’Ago ed in particolare
• Gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di
polizia (ordinamento civile e militare)
• Gli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco
• I lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere
Con successivo decreto verranno armonizzati i
requisiti di accesso tenuto conto delle peculiarità,
delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori
comma 18
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
51
I derogati
Gli addetti ai lavori particolarmente faticosi e pesanti continuano
a maturare i requisiti per il diritto a pensione, anche, con il
meccanismo delle “quote”.
Vengono però incrementati notevolmente e bruscamente i
requisiti minimi di età anagrafica e della quota per maturare il
diritto a pensione
Resta confermata l’applicazione degli adeguamenti dei requisiti
anagrafici alla speranza di vita.
comma 17 e 17-bis
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
52
La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Confermato il requisito con
meccanismo delle quote
Lavori
usuranti
Confermato il regime delle
decorrenze (finestra mobile)
Viene innalzato il
requisito anagrafico
e quello della quota
Dal 1.1.2012 si applica la
Tabella B (legge 247/2007)
comma 17
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
53
La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Hanno diritto ai benefici “pieni” i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti
di cui al DM 9/5/1999; gli addetti alla linea catena; i conducenti di veicoli pesanti adibiti a
servizio pubblico di trasporto di persone; i lavoratori che svolgono attività notturna per
tutto l’anno e i turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all’anno
Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti con benefici “pieni”
Periodo
Anzianità
contributiva
minima
Requisiti previgenti
(DLgs 67/2011)
Nuovi requisiti
(L. 214/2011)
Decorrenza
Età minima al
pensionamento
(anni e mesi)
Età
minima
Quota
Età
minima
Quota
da
a
2011
57
94
--
--
58
60
2012
57
94
60
96
61
62
58 e 3
94 e 3
61 e 3
97 e 3
62 e 3
63 e 3
2016-2018
58 e 7
94 e 7
61 e 7
97 e 7
62 e 7
63 e 7
2019-2020
58 e 11
94 e 11
61 e 11
97 e 11
62 e 11
63 e 11
2021-2022
59 e 2
95 e 2
62 e 2
98 e 2
63 e 2
64 e 2
2013-2015
35
12 mesi
dalla
maturazi
one dei
requisiti
comma 17
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
54
La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all’anno
compreso tra 72 e 77 i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007
sono incrementati di 1 anno per l’età anagrafica e di una unità per la quota
Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 72/77 notti annue
Periodo
Anzianità
contributiva
minima
Requisiti previgenti
(Dlgs 67/2011)
Nuovi requisiti
(L. 214/2011)
Decorrenza
Età minima al
pensionamento
(anni e mesi)
Età
minima
Quota*
Età
minima
Quota*
da
a
2011
58
94
--
--
59
60
2012
58
94
61
97
62
63
59 e 3
94 e 3
62 e 3
98 e 3
63 e 3
64 e 3
2016-2018
59 e 7
94 e 7
62 e 7
98 e 7
63 e 7
64 e 7
2019-2020
59 e 11
94 e 11
62 e 11
98 e 11
63 e 11
64 e 11
2021-2022
60 e 2
95 e 2
63 e 2
99 e 2
64 e 2
65 e 2
2013-2015
35
12 mesi
dopo aver
maturato
i requisiti
comma 17
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
55
La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all’anno
compreso tra 64 e 71 i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007
sono incrementati di 2 anno per l’età anagrafica e di 2 unità per la quota
Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 64/71 notti annue
Periodo
Anzianità
contributiva
minima
Requisiti previgenti
(DLgs 67/2011)
Nuovi requisiti
(L. 214/2011)
Età
minima
Quota*
Età
minima
Quota*
2011
59
94
--
--
2012
59
94
62
98
60 e 3
94 e 3
63 e 3
99 e 3
2016-2018
60 e 7
94 e 7
63 e 7
99 e 7
2019-2020
60 e 11
94 e 11
63 e 11
99 e 11
2021-2022
61 e 2
95 e 2
64 e 2
100 e 2
2013-2015
35
Decorrenza
Età minima al
pensionamento
(anni e mesi)
da
a
60
12 mesi
dopo
aver
maturato
i requisiti
63
64
64 e 3
65 e 3
64 e 7
65 e 7
64 e 11
65 e 11
66 e 2
67 e 2
comma 17
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
56
Assegno sociale
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
I nuovi requisiti per l’assegno sociale
Dal 2018
il requisito anagrafico per il conseguimento
dell’assegno sociale e dell’assegno sociale
derivante da invalidità civile è
incrementato di 1 anno
L’adeguamento dei limiti di età in relazione all’aumento
della speranza di vita si applica anche per conseguire il
diritto all’assegno sociale
(Art. 24, comma 8)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
58
I nuovi requisiti per l’assegno sociale
Requisiti anagrafici per l’assegno sociale
Periodo
dal
al
1.1.2012--31.12.2012
1.1.2013--31.12.2013
1.1.2014--31.12.2015
1.1.2016--31.12.2017
1.1.2018--1.12.2018
1.1.2019--1.12.2020
1.1.2021--1.12.2022
Aumento
speranza di vita
(anni e mesi)
-3
-4
-4
3
Età minima
(anni)
Età con aumento
(anni e mesi)
Decorrenza
65
65
66
65 e 3
65 e 7
66 e 7
66 e 11
67 e 2
1° giorno del mese
successivo a quello di
maturazione dei requisiti
Le prestazioni in favore degli invalidi civili e dei non udenti saranno trasformate in
assegno sociale non più a 65 anni ma al compimento dell’età anagrafica richiesta per il
diritto all’assegno sociale
comma 8
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
59
I nuovi requisiti per l’assegno sociale
Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Aumento presunto
speranza di vita
(mesi)
-3
4
4
3
3
3
Età anagrafica
(anni e mesi)
65
65 e 3
65 e 3
65 e 3
65 e 7 *
65 e 7
66 e 7 **
66 e 11
66 e 11
67 e 2
67 e 2
67 e 5
67 e 5
67 e 8
* Nel 2016 l’età coincide con l’età pensionabile delle dipendenti private
** Dal 2018 l’età coincide con quella per la vecchiaia di tutti, lavoratori e lavoratrici,
dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati.
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Area Previdenza e Assistenza
60
Pensioni in totalizzazione
(D.Lgs. n. 42/2006)
Patronato
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Area Previdenza e Assistenza
Modifica all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006
Dal 1.1.2012 possono essere cumulati,
per le pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contributi,
tutti i periodi assicurativi
anche se inferiori a 3 anni nella singola gestione.
(Art. 24, comma 19)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
62
Coefficienti di trasformazione
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Coefficienti di trasformazione
I coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo con il
sistema contributivo, nella prossima revisione triennale
(1.1.2013), verranno ridefiniti fino alla età di 70 anni
(indicizzati).
Quando con l’adeguamento alla speranza di vita si
arriverà all’unità intera si definiranno coefficienti anche
per gli ultra 70enni.
Così come per gli incrementi di speranza di vita, dal 2019
la revisione dei coefficienti avrà cadenza biennale.
(Art. 24, comma 16)
Patronato
INCA CGIL
Perequazione delle pensioni
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
La perequazione delle pensioni
Un po’ di storia
Importo pensione
Legge n. 388/2000
Fasce di importo
Quota di pensione fino a 3 volte il TM
% di rivalutazione
100
Qualsiasi
Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM
90
Quota di pensione oltre 5 volte il TM
75
Importo pensione
Qualsiasi
Legge n. 247/2007 (dal 1.1.2008 al 31.12.2010)
Fasce di importo
Quota di pensione fino a 5 volte il TM
% di rivalutazione
100
Quota di pensione oltre 5 volte il TM
75
Legge non rifinanziata: dal 1.1.2011 si ritorna alla legge 388/2000
Importo pensione
Fasce di importo
Quota di pensione fino a 3 volte il TM
% di rivalutazione
100
Qualsiasi
Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM
90
Quota di pensione oltre 5 volte il TM
75
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
66
La perequazione delle pensioni
Un po’ di storia (non vissuta)
Legge n. 111/2011 (dal 1.1.2012 al 31.12.2013)
Importo pensione 2011
Fino a 2.341,75 euro (468,35*5)
Fino a 5 Volte il TM
Superiore a 2.341,75 euro (468,35*5)
superiore a 5 volte il TM
Fasce di importo
Fino a 1.405,05 euro
Da 1.405,05 a 2.341,75 euro
Fino a 1.405,05 euro
Oltre 1.405,05 euro
% di rivalutazione
100
90
70
0
Esempi di rivalutaziopne secondo la legge n. 111/2011
Pensione 2011
2.341,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
Fasce importo
1.405,05
935,95
1.405,05
1.094,95
1.405,05
1.594,95
1.405,05
2.094,95
Aliq. rival.*
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
% rivalutaz.
Rivalutazione
100
90
70
0
70
0
70
0
36,53
21,90
25,57
0
25,57
0
25,57
0
Pensione 2012
2399,43
2.525,57
3.025,57
3.525,57
*aliquota presunta di rivalutazione
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
67
La perequazione delle pensioni
Dal 1.1.2012 al 31.12.2013
Importo pensione
Fasce di importo
Pensioni fino a 3 volte il
Quota di pensione fino a 3 volte il TM
TM
Pensioni superiore a 3
Quota di pensione fino a 3 volte il TM
volte il TM
% di rivalutazione
100
0
Dal 1.1.2012 al 31.12.2013
Importo pensione 2011
Fasce di importo
Fino a 1.405,05 euro
Fino a 1.405,05 euro
(468,35*3)
Superiore a 1.405,05
Fino a 1.405,05 euro
euro (468,35*3)
(Art. 24, comma 25)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
68
% di rivalutazione
100
0
Perequazione delle pensioni
Dal 1.1.2012 al 31.12.2013
Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012
Pensione 2011 Aliq. rivalutaz.*
% rivalutaz.
Rivalutazione
Pensione 2012
1.000,00
2,60%
100
26,00
1.026,00
1.400,00
2,60%
100
36,40
1.436,40
1.500,00
2,60%
0
0,00
1.500,00
*aliquota presunta di rivalutazione
È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il
trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione
automatica.
In tal caso l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento
di perequazione.
Patronato
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Area Previdenza e Assistenza
69
Perequazione delle pensioni
Norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento
minimo (€ 1.405,05) e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica
(€ 1.441,58):
l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione
(€ 1.441,58).
Dal 1.1.2012 al 31.12.2013
Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012
Pensione
2011
1.405,05
1.406,00
1.440,00
Aliq.
rivalutaz.*
2,60%
2,60%
2,60%
% rivalutaz.
Rivalutazione
100
0
0
36,53
35,58
1,58
*aliquota presunta di rivalutazione
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
70
Pensione
rivalutata
1.441,58
1406,00
1440,00
Pensione
garantita
1.441,58
1.441,58
1.441,58
La perequazione negli anni 2012 e 2013
Esempi di rivalutazione secondo la legge previgente
Pensione
2011
1.000,00
1.400,00
1.500,00
2.341,00
Pensione
2011
1.000,00
1.400,00
1.500,00
2.341,00
Fasce
importo
1.000,00
0,00
1.400,00
0,00
1.405,05
94,95
1.405,05
935,95
%
Aliq. rival.*
Rivalutazione
rivalutaz.
100
26,00
2,60%
90
0,00
100
36,40
2,60%
90
0,00
100
36,53
2,60%
90
2,22
100
36,53
2,60%
90
21,90
Pensione 2012
1026,00
1.436,40
1.538,75
2.399,43
Una pensione lorda
di 1500 euro si
ridurrà in 2 anni di
77,50 euro al mese
ed una pensione
lorda di 2341 euro di
116,86 euro mensili
Senza possibilità di
recupero!!!
Esempi di rivalutazione secondo la manovra di dicembre 2011
Fasce
%
Riduzione Riduzione
Aliq. rival.*
Rivalutazione Pensione 2012
importo
rivalutaz.
mensile
annua
1.000,00
0,00
1.400,00
0,00
1.405,05
94,95
1.405,05
935,95
2,60%
2,60%
2,60%
2,60%
100
90
100
90
0
0
0
0
26,00
0,00
36,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1026,00
0,00
0,00
1.436,40
0,00
0,00
1.500,00
38,75
503,79
2.341,00
58,43
759,62
comma 25
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
71
Contributo di solidarietà
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Contributo di solidarietà
Per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2017 viene introdotto un contributo di
solidarietà per gli iscritti e pensionati del fondo volo e dei fondi confluiti
nell’Ago (Autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dirigenti). Il contributo è
proporzionale agli anni di contribuzione fatti valere alla data di armonizzazione
dei rispettivi fondi, e si applica sulle pensioni superiori a 5 volte il trattamento
minimo (2.341,75 euro) ma non sulle pensioni di invalidità o inabilità
Fondi
Data armonizzazione
Autoferrotranvieri
1.1.1996
Elettrici
1.1.1997
Telefonici
1.1.1997
Dirigenti INPDAI
1.1.1997
Volo
1.7.1997
(Art. 24, comma 21)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
73
Contributo di solidarietà
Si applica sulle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo
(2.341,75 euro) ma non sulle pensioni di invalidità o inabilità
Pensionati
Ex Fondo trasporti
Ex Fondo elettrici
Ex Fondo telefonici
Ex INPDAI
Fondo volo
Anzianità contributive al 31/12/1995
Da 5 fino a 15 anni
Oltre 15 fino a 25 anni
Oltre 25 anni
0,3%
0,6%
1,0%
0,3%
0,6%
1,0%
0,3%
0,6%
1,0%
0,3%
0,6%
1,0%
0,3%
0,6%
1,0%
Per i lavoratori iscritti il contributo di solidarietà è pari allo 0,5%
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
74
Ulteriori possibili ricadute per i
dipendenti pubblici
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Maggiorazione della contribuzione
Inabilità a
qualsiasi
attività
lavorativa
Dipendenti destinatari del calcolo retributivo puro (18
anni al 1995):
• l’anzianità contributiva viene maggiorata del periodo
compreso tra la decorrenza della pensione e il
compimento dell’età pensionabile (anche 65 anni)
Dipendenti destinatari del calcolo contributivo puro o
misto (nulla o meno di 18 anni al 1995):
• l’anzianità contributiva viene maggiorata del periodo
compreso tra decorrenza pensione e compimento 60°
anno età (si maggiora il montante contributivo come
se il lavoratore continuasse a contribuire fino a 60
anni)
In ogni caso l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a
40 anni e l’importo della pensione non può superare né l’80% della base
pensionabile né l’importo della pensione privilegiata
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Termini di liquidazione del TFS e TFR
Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR
Prestazioni interessate:
• Indennità di buonuscita
• Indennita premio di fine servizio
• Trattamento di fine rapporto
• Indennità di anzianità
Soggetti derogati a cui si applicano i termini previgenti:
• Lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione
entro il 13 agosto 2011;
• Personale della scuola che matura il diritto a
pensione entro il 31.12.2011
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Termini di liquidazione del TFS e TFR
Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR
Motivo della cessazione
Inabilità o decesso
Termini previgenti
Nuovi termini
15 giorni + 90 giorni 15 giorni + 90 giorni
Limite di età o di servizio
15 giorni + 90 giorni
6 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie
6 mesi + 90 giorni
24 mesi + 90 giorni
Scadenza contratti a termine 15 giorni + 90 giorni
6 mesi + 90 giorni
Trascorsi tali termini sono dovuti gli interessi
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Pagamento del TFS o del TFR
(legge n. 122/10 art. 12 c. 7)
Importi lordi
Tempi di liquidazione
Fino a 90.000 euro
unica annualità
Fino a 150.000 euro
due annualità (la prima annualità importo
pari a 90.000 euro; la seconda annualità
per la restante parte)
Oltre 150.000 euro
tre annualità (la prima per importo pari a
90.000 euro, la seconda per importo pari a
60.000 euro; la terza per la restante parte)
I tempi di liquidazione decorrono dal termine della prima liquidazione in
base vigente normativa
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Requisiti pensione vecchiaia
Gli appartenenti alle
FFAA, forze di polizia
e corpo VVF Sono
derogati dalla
applicazione dei nuovi
requisiti, in attesa di
armonizzazione
anni
Età anagrafica
(uomini e donne)*
contributi
2012
60/65 anni
Almeno 20 anni
Requisiti pensione di anzianità
periodo
2012
Requisiti età, contributi
età
contributi
Solo
contributi
57
35
40
Requisiti pensione anzianità (Dlgs n. 165/97)
periodo
età
contribuzione
2012
53
Anzianità massima
ordinamentale (80%)
*Requisiti anagrafici differenziati a seconda del grado, qualifica e ruolo ricoperti.
Patronato
INCA CGIL
Ulteriori misure
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Causa di servizio e pensioni privilegiate
Art. 6 Equo indennizzo e pensione privilegiata
Ferma restando la tutela Inail, sono abrogati gli istituti relativi:
• all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
• al rimborso per le spese di degenza per causa di servizio;
• all'equo indennizzo;
• alla pensione privilegiata.
Sono esclusi dall’abrogazione gli appartenenti alle Forze Armate
(Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di
Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale, Polizia
Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanaza), al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e al personale adibito al soccorso pubblico. Nei confronti
di tale personale continua ad applicarsi la normativa previgente
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
82
Causa di servizio e pensioni privilegiate
La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti:
• per i procedimenti di riconoscimento già avviati alla data del
6.12.2011;
• nei casi in cui non siano scaduti i termini per la presentazione della
domanda; per la pensione privilegiata tali termini sono:
• per gli iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug , 5 anni dalla cessazione
dal servizio;
• per gli iscritti alla Ctps ,5 anni dalla cessazione o dalla
manifestazione della malattia nel caso in cui insorga dopo 5 anni
dalla cessazione; il termine di 5 anni è elevato a 10 anni in caso
di parkinsonismo e, nel caso riconoscimento dell’infermità per
causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste
alcun termine.
Patronato
INCA CGIL
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
83
Soppressione INPDAP ED ENPALS
Dal 1° gennaio 2012
sono soppressi sia l’INPDAP, sia l’ENPALS, e
tutte le funzioni e competenze sono affidate
all’INPS insieme al trasferimento del personale e
dei beni materiali.
(Art. 21)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
84
Professionisti iscritti alla gestione separata
Dal 1° gennaio 2012 ai professionisti senza
cassa iscritti alla gestione separata,
non pensionati e non iscritti in altri fondi,
vengono estese tutte le tutele di
malattia e maternità
previste per i lavoratori a progetto.
(Art. 24, comma 26)
Patronato
INCA CGIL
Contribuzione artigiani e commercianti
Dal 2012, per gli iscritti alle gestioni speciali degli
artigiani e commercianti, le aliquote contributive
e di computo vengono aumentate dell’1,3%, e
successivamente dello 0,45% per ciascun anno
fino a raggiungere il 24%.
(Art. 24, comma 22)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
86
Contribuzione coltivatori diretti
Dal 2012, per gli iscritti alla gestione speciale dei
coltivatori diretti , mezzadri e coloni, le aliquote
contributive e di computo vengono rideterminate
sulla base di due tabelle allegate al decreto.
(Art. 24, comma 23)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
87
Casse libero professionali
Tutte le casse dei liberi professionisti (privatizzate
e private) debbono adeguare le normative in modo
da garantire l’equilibro finanziario in un arco
temporale di 50 anni.
In caso di non adempimento entro il 31.03.2012,
verrà imposto comunque il passaggio al
contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012, nonché
un contributo di solidarietà a carico dei pensionati
dell’1%.
(Art. 24, comma 24)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
88
Contribuzione iscritti alla gestione separata
Art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011
Patronato
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Area Previdenza e Assistenza
89
Costituzione Commissione
Costituzione di una Commissione per valutare,
entro il 2012, ulteriori forme di accesso a
pensione liquidata con il sistema contributivo,
nonché eventuali forme di decontribuzione
parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria per
favorire maggiori flussi a forme di previdenza
complementare.
(Art. 24, comma 28)
Patronato
INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
90
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