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ALCUNI RILIEVI DI SINTESI SUL "COLPO DI FRUSTA" 1°) Il tema

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ALCUNI RILIEVI DI SINTESI SUL "COLPO DI FRUSTA" 1°) Il tema
ALCUNI RILIEVI DI SINTESI SUL "COLPO DI FRUSTA"
Dr. Antonio Nannipieri∗
INDICE GENERALE
1°) Il tema trattato dai vari relatori e concernente la distorsione del rachide cervicale meglio
conosciuta con il nome di colpo di frusta ha sempre assunto particolare rilevanza e presenta tuttora
un interesse straordinario.
I dati oggettivi disponibili indicano, infatti, che il colpo di frusta è la lesione che si verifica
con maggior frequenza nei sinistri stradali (si parla di 60-65 domande risarcitorie ogni 100 danni
alla persona con percentuale di incidenza superiore rispetto a tutti gli altri paesi europei) e che
presenta annualmente in Italia un apprezzabile aumento con una conseguente ricaduta sulla entità
delle liquidazioni giudiziali e stragiudiziali e sui costi assicurativi.
E' in relazione a quest' ultimo aspetto che i molteplici profili esaminati rivestono
fondamentale importanza poiché se è vero che i progressi tecnologici compiuti dalla case produttrici
di automobili in ordine alla maggiore sicurezza dei veicoli non sono risultati sufficienti ai fini di una
diminuzione della frequenza dei sinistri a causa dell'aumento delle auto in circolazione e del
mancato ricorso a interventi efficaci è anche vero che sul costo medio del sinistro e, quindi, sul
fabbisogno tariffario la liquidazione del "colpo di frusta" esercita una indubbia ed importante
influenza.
Basti ricordare che, secondo la Relazione previsionale e programmatica del Governo, nel
2002 i rincari dei premi saranno dell' 11,1% rispetto ad una inflazione del 2,4% e che, quindi,
l'aumento sarà superiore a quelli del 2001 e del 2000 pari al 10,7% ed al 9,7% e che secondo i
calcoli ANIA il costo medio dei sinistri con colpo di frusta è pari a Euro 4.183.
Da qui la necessità di una verifica attenta ed approfondita di tutti gli elementi che
contribuiscono alla liquidazione delle lesioni del rachide cervicale al fine di evitare atteggiamenti
speculativi e richieste eccessive o ingiustificate pervenendo ad un equo risarcimento dell'effettivo
danno subito in un settore che è caratterizzato da due principi fondamentali e cioè da una copertura
assicurativa obbligatoria e da una libertà tariffaria .
E tale verifica nei vari interventi ad alto livello proposti dal professor Costanzo, dal dottor
Mastroroberto, dal dottor Bruno, dall'avvocato Feller e dal dottor Verdone ha preso in
considerazioni tutti gli elementi essenziali ai nostri fini e cioè lo studio della dinamica dell'
incidente in tutte le sue componenti rilevanti ai fini della effettiva produzione della microlesione
cervicale, i concetti clinici e medico-legali nell' accertamento della lesione, il rapporto di causa ed
effetto tra il sinistro e le conseguenze fisiche di natura temporanea e/o permanente e la condotta dei
consulenti tecnici a vario titolo e delle parti nei confronti dell'assicuratore.
E l'esposizione, soprattutto in taluni aspetti di natura tecnica, è stata resa di più agevole ed
immediata comprensione attraverso la proiezione di molte e significative diapositive (vedi in
particolare Power Point oltre gli altri relatori citati).
2°) Prima di procedere ad una breve analisi delle questioni più rilevanti con carattere
interdisciplinare va però detto che i vari operatori si trovano di fronte ad alcuni fattori di oggettiva
difficoltà non facilmente superabili in termini di certezza e ad alcuni elementi o circostanze non
agevolmente enucleabili perché strettamente legati alle particolari modalità del singolo incidente ed
alla situazione dei danneggiati Quanto ai primi è sufficiente ricordare che non sempre è possibile
determinare con precisione la soglia di lesività che è riconducibile ad una serie di elementi tra loro
connessi e non alla sola differenza o variazione di velocità causata dall' urto e all' esame della entità
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Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Firenze
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dei danni subiti dai veicoli e che, in moti casi, si possono registrare solo taluni disturbi neurologici e
manca l' evidenza clinica perché tutti gli esami risultano normali in quanto non idonei a mettere in
rilievo la vera natura dei disturbi per cui tali situazioni possono essere ricondotte , a torto, a
sindrome da indennità.
Inoltre nel caso di microlesione cervicale il giudizio sul rapporto causa-effetto ha spesso
natura semplicemente probabilistica e eccezionalmente di certezza anche perché la microlesione
può essere preesistente e derivare da un evento traumatico connesso a normali attività concrete o da
una preesistente patologia (ad esempio artrosi).
Quanto ai secondi è stato esattamente rilevato che occorre in concreto prendere in
considerazione talune varianti correlate al tipo di veicoli interessati (ad esempio tamponamento tra
due fuoristrada rispetto a due berline di medie o grosse dimensioni) al tipo di collisione (collisione
posteriore, frontale o laterale) alla posizione dei danneggiati alI'interno del veicolo e alle condizioni
dei sistemi di ritenuta (sedile , poggiatesta, schienale, cinture di sicurezza).
3°) Dalle considerazioni svolte dai vari relatori mi sembra che risulti confermata la necessità
che per una approfondita ricostruzione dell'incidente produttivo di colpo di frusta si possa far
ricorso ad una consulenza tecnica d' ufficio collegiale affidata ad un perito biomeccanico ed ad un
medico legale con una formulazione di quesiti specifici diretta ad accertare gli aspetti peculiari della
fattispecie sopra ricordati ed in particolare la dinamica dell' incidente, la natura ed entità delle
sollecitazioni subite dal capo degli occupanti infortunati e il nesso causale tenuto conto del rapporto
con eventuali pregresse patologie.
Tuttavia occorre tener presente che i risultati di precedenti esperienze giudiziarie tra cui quelle
del Tribunale di Bologna non sono stati pari alle aspettative per inadeguatezza dei dati disponibili
mentre si sono accresciuti n modo notevole i costi processuali con riflessi negativi sul costo medio
di tale tipo di sinistro.
Fermo restando il problema dei costi, nei casi in cui sia stato riconosciuto nel giudizio di
primo grado il danno conseguente al colpo di frusta con motivazioni e valutazioni non convincenti,
può essere opportuno che l'assicuratore chieda nel giudizio di appello il rinnovo della consulenza
tecnica medico legale depositando a sostegno della richiesta una consulenza di parte. In tal modo,
tenuto conto del tempo trascorso dalla data del sinistro ( la sola durata media del primo grado è
valutabile in un periodo di tempo non inferiore ai due anni) sarà possibile verificare se permangono
o meno i postumi permanente già accertati ed, in caso positivo, in quale misura. Se, infatti la nuova
consulenza tecnica d' ufficio porterà ad escludere la sussistenza dei postumi o la ricorrenza degli
stessi in minor grado in più procedimenti, sia pure a livello distrettuale sarebbe invocabile una
significativa risposta di precedenti giudiziari utilizzabili per l'applicazione ad analoga casistica.
Qualora, invece, il danneggiato abbia sofferto dopo la sentenza di primo grado un ulteriore
danno rispetto a quello accertato in primo grado potrà richiedere il risarcimento di tale danno ai
sensi dell'art. 345 c.p.c. previa ammissione di nuova C.T.U.
Nel giudizio di appello il C.T.U. potrà anche supplire alla eventuale carenza di esami specifici
(radiografia, ecografia, TAC, R.M.N.) poiché - come rilevato dalla dottrina medico-legale - in molti
casi al controllo radiografico sfuggono i tessuti molli (muscoli, tendini, vasi, tendini ecc.) alla
ecografia la lesioni dei nervi ,alI'elettromiografia la natura della sofferenza dei nervi mentre solo la
costosa risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) consente di accertare disturbi altrimenti attribuibili
alla sindrome da indennizzo.
4°) Quanto sopra accennato a proposito del giudizio di appello sposta l'attenzione dal profilo
relativo alla ricostruzione cinematica dell' evento lesivo al profilo concernente l' accertamento in
senso lato medico-legale (diagnosi, prognosi, terapia e valutazione) preso in esame da alcuni
relatori.
Per tale ultimo aspetto è importante ribadire la necessità che vi sia un esame del traumatizzato
subito dopo l' incidente da parte del medico del pronto soccorso ma perché ciò possa condurre ad
indicazioni corrette, ai nostri fini, occorre che l’infortunato sia sollecitato a ricorrere al pronto
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soccorso ospedaliero e che il medico di turno che interviene sia in grado di descrivere in maniera
esatta, chiara e completa tutti i sintomi accusati e verificati, tutte le lesioni oggettivamente
riscontrabili e di indirizzare verso il tipo di esame più idoneo.
Per rendere operative tali condizioni sarebbe opportuno formalizzare nelle polizze
assicurative l'obbligo da parte del danneggiato dell' immediato ricorso al Pronto Soccorso
Ospedaliero ed al tempo stesso fornire tutte le strutture di pronto soccorso di criteri e metodi
elaborati da una apposita Commissione di medici- legali da seguire nelle ricorrenti ipotesi di eventi
lesivi produttivi di colpi di frusta.
Deve poi essere sensibilizzato da parte del S.S.N. e delle Compagnie Assicurative anche il
medico di famiglia ai fini della qualità delle certificazioni successive alla visita effettuata al Pronto
Soccorso ed alla prognosi in quella sede formulata in modo da poter disporre di una certa continuità
documentale al momento della consulenza in sede stragiudiziale o giudiziale .
Va anche rilevato che mentre per la inabilità temporanea da colpo di frusta non si pongono
particolari problemi e si può disporre di statistiche attendibili dalle quali risulta che il 50% degli
infortunati ritorna alle comuni attività entro i 31 giorni permangono, invece, difficoltà e contrasti
per la valutazione della invalidità permanente.
In proposito va però osservato che le percentuali orientative di danno biologico derivante dall'
"ordinario" colpo di frusta in soggetti con rachide cervicale normale nelle due maggiori guide
valutative e nelle monografie sul tema risultano contrassegnate da sostanziale uniformità ed
omogeneità in quanto tale danno viene ricondotto entro valori oscillanti dal 2% al 3% e tale
convergenza valutativa si registra anche nei casi di menomazioni più gravi e meno frequenti per i
quali si deve rinviare alle tabelle ed alla casistica medico-legale e giudiziaria.
Sempre avuto riguardo all' accertamento medico- legale del colpo di frusta deve essere fatto
presente che la legge 5712001 (oggetto della quarta sessione) si caratterizza per la sua parziale
applicazione differita proprio in relazione al criterio di valutazione medico-legale delle
micropermanenti in quanto per il danno biologico di natura permanente rinvia al decreto del
Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato per "la predisposizione di una specifica
tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità".
Tale tabella non ha trovato ancora attuazione ma difficilmente potrà modificare le percentuali
contenute nelle guide e nelle altre pubblicazioni sopra richiamate a proposito del colpo di &usta
lieve mentre è noto che il valore tabellare normativo del punto di invalidità è inferiore rispetto a
quello giurisprudenziale medio e che proprio per contenere ed uniformare i costi assicurativi siamo
passati per le micropermanenti da un modello giurisprudenziale ad un modello legislativo
giurisprudenziale con uniformità di base del punto che si vuole modificare in senso ancora più
restrittivo ponendo limiti tassativi alla discrezionalità del giudice nella valutazione dell' "ulteriore
risarcimento del danno".
5°) Il quadro sopra succintamente delineato non sembra offrire al momento soluzioni nuove e
rassicuranti sui vari aspetti critici del problema e tuttavia, pur riconoscendo che vi sono limiti di
natura oggettiva e prassi da correggere, non si deve rinunciare a esprimere alcune indicazioni e
suggerimenti di carattere propositivo ed operativo per sperimentare una iniziale inversione di
tendenza che deve trovare il proprio punto di riferimento in tutti coloro che a vario titolo si trovano
a gestire la valutazione e liquidazione del danno da r.c.a. derivante dal colpo di frusta con la finalità
non di penalizzare i danneggiati ma di razionalizzare e migliorare l'attuale sistema.
In tale ottica e nell'intento di colmare le lacune e le incertezze emerse dalle varie relazioni
sarebbe auspicabile che le Compagnie di Assicurazioni trovino una valida forma di accordo per
attivare dei comuni centri di ricerca volti a cercar di superare le difficoltà attuali per un più
affidabile sistema di accertamento delle conseguenze del colpo di frusta in proiezione liquidativa.
In particolare si dovrebbero istituire dei centri specialistici a livello regionale per poter
eseguire con criteri uniformi ed in contraddittorio tecnico indagini mediche strumentali
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approfondite e concludenti a costi tollerabili e con reperimento di dati statistici utili e si dovrebbe
stimolare il danneggiato a tenere una condotta del dopo sinistro diretta ad agevolare la successiva e
definitiva valutazione medico-legale mediante una clausola contrattuale che potesse avere come
contropartita una riduzione del premio assicurativo.
Inoltre nella maggioranza di casi di colpo di frusta in contenzioso sarebbe opportuno fare una
offerta parziale per il danno di natura temporanea di più agevole e sollecita definizione con riserva
di verifica successiva sulla sussistenza o meno della invalidità permanente o sul grado maggiore o
minore della stessa.
Anche per quanto concerne la ricostruzione delle modalità del singolo sinistro una risposta più
adeguata potrebbe raggiungersi sempre con ricorso concordato a centri peritali specializzati in grado
di sperimentare oltre i metodi già in uso in alcune strutture (ad es. la Società Italiana di
Traumatologia della Strada) metodi di analisi moderne e più efficaci quali quello che si sta sempre
più affermando e cioè la Computational Biomechanics.
Sul piano contrattuale- convenzionale oltre la predisposizione di clausole dirette ad orientare
la condotta del danneggiato nel senso sopra accennato è, a mio avviso, di fondamentale importanza
per una riduzione dei costi, per una migliore collaborazione tra assicurazioni e danneggiati e per una
maggiore correttezza comportamentale, il ricorso per tutti al sistema CID (Convenzione Indennizzo
Diretto) che deve coprire i danni a persona per una entità non inferiore a 20.000 euro corrispondente
alI'auspicabile aumento del valore della competenza del Giudice di Pace .
Riguardo a quest' ultimo ritengo che la nuova competenza penale di cui al decreto legislativo
28.8.2000 n. 274 possa costituire, se ben utilizzata, uno strumento efficace per la definizione
transattiva di danni da microlesioni quali quelli in esame anche perché nella procedura vi è spazio
per valorizzare l'opera dei c.t. medico- legali.
Sempre al fine di limitare il contenzioso ed i relativi costi aggiuntivi si potrebbe approfondire
la previsione di un preventivo giudizio arbitrale facoltativo ed in seconda istanza un tentativo di
conciliazione dinanzi al Giudice di Pace in sede non contenziosa ex art. 322 c.p.c.
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