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LA SICUREZZA NON E` UN GIOCO Analisi dei fattori positivi e
LA SICUREZZA NON E’ UN GIOCO
I 10 anni della 31/98
Salute e Sicurezza dei lavoratori: analisi e prospettive
19 giugno 2008
Ordine Ingegneri e Architetti della
Repubblica di San Marino
LA SICUREZZA NON E’ UN GIOCO
Analisi dei fattori positivi e negativi nell’applicazione delle norme, sul piano tecnico
ALCUNE CONSIDERAZIONI
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Le Imprese hanno considerato inizialmente la sicurezza come un costo aggiuntivo per l’introduzione di
dispositivi di sicurezza ritenuti non indispensabili per l’esecuzione di lavorazioni la cui metodologia era
consolidata nel tempo.
Alcune Imprese hanno preso coscienza realmente delle Norme Antinfortunistiche solo in seguito
all’obbligatorietà di rispetto del Decreto 25
Il modo di affrontare il lavoro nel rispetto della normativa è maggiormente sentito dai Capi Cantiere più
giovani che sentono come forte esigenza il fare tutto il possibile per evitare l’infortunio a loro stessi ed agli
altri.
Molto spesso è il CSE che illustra le Norme di Sicurezza notando una poca conoscenza e formazione delle
Imprese sia riguardo le Norme sia riguardo l’effettivo modo di lavorare in sicurezza.
Poche volte il CSE è visto come un esperto di sicurezza al loro fianco durante tutta la durata del cantiere .
Il CSE è spesso visto come un controllore che fa spendere soldi e risorse per realizzare apprestamenti o
procedure che poi nessuno utilizzerebbe o seguirebbe (Abbiamo sempre fatto così!).
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Analisi dei fattori positivi e negativi nell’applicazione delle norme, sul piano tecnico
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E’ ancora molto diffusa la considerazione “la Sicurezza (il Decreto) non serve a niente, è solo carta; non è
cambiato niente: si lavora come prima o addirittura peggio di prima perchè i costi sono aumentati e i tempi per
l’esecuzione si sono ridotti.
Spesso ricorre la frase: “Ma se faccio così mi aumentano i costi!”
Altra frase: “Perché devo fare come dici se il cantiere a fianco no lo fa?”
Crediamo che il problema non sia di coordinamento della sicurezza ma sia di diffusione omogenea della
cultura della sicurezza che certamente il CSE non può fare da solo. I RLS sono solamente una nomina
obbligatoria, se richiesta, i RSPP non frequentano i cantieri, i Titolari dell’Impresa (Datori di lavoro) poco se
non quando ci lavorano direttamente.
Spesso esiste una pericolosa equivalenza : COMMITTENTE=TITOLARE DELL’IMPRESA con conseguente
difficoltà di esercizio del ruolo del CSE.
Spesso esiste solo il contratto fra Committente ed Impresa Principale. Gli altri contratti troppo spesso non
vengono stipulati, specialmente quelli di subappalto, quasi mai peraltro autorizzati formalmente dal
Committente o dalla DL. Anche nei contratti firmati quasi mai si parla di sicurezza, costi per la sicurezza,
obblighi per la realizzazione degli apprestamenti e per il loro mantenimento in corretto esercizio.
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Analisi dei fattori positivi e negativi nell’applicazione delle norme, sul piano tecnico
• Il Coordinatore per l’esecuzione: controllore aggiunto, gestore di
processo o “parafulmine”?
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CSE : sistematico testimone delle dinamiche organizzative e gestionali esistenti in cantiere,
all’interno delle quali, le attività per la prevenzione e la protezione dei rischi, occupano ancor oggi
un ruolo da valorizzare e da potenziare.
CSE :spesso viene considerato come professionista “garante” della sicurezza in cantiere,
dimenticando che la normativa vigente non gli fornisce strumenti adeguati.
Solo un Pubblico Ufficiale è istituzionalmente preposto a far osservare la legge.
Gli obblighi del CSE durante l’esecuzione dei lavori sono definiti dall’Art. 6 del Decreto 17 maggio
2005, n.74, ex Art. 5 del Decreto 26 febbraio 2002, n. 25
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LA SICUREZZA NON E’ UN GIOCO
Analisi dei fattori positivi e negativi nell’applicazione delle norme, sul piano tecnico
• Comma 1
Durante la realizzazione dell’opera, il CSE provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro.
Si noti che viene scritto VERIFICARE e non ASSICURARE dove
Assicurare = Obbligo di risultato
Verificare = Nessun obbligo di risultato
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Il CSE non è quindi un controllore aggiunto, un ufficiale di polizia onorario o sostitutivo che deve vigilare con
continuità in cantiere. E’ invece un “gestore di processo” così come era previsto dalla Direttiva 92/57/CEE del
24 giugno 1992 da cui le Norme Nazionali avrebbero dovuto “derivare”.
La predisposizione di una misura di sicurezza era ed è un obbligo dell’Appaltatore nell’ambito del suo esercizio
d’impresa.
Il compito del CSE è quello di gestire il processo sicurezza in modo armonico e coerente con gli obiettivi di
tutela dell’integrità psicofisica del personale addetto all’esecuzione dell’opera.
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• Comma 1
Durante la realizzazione dell’opera, il CSE provvede a:
b) verificare l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC di cui
all’articolo 12 assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il PSC e il fascicolo di cui all’articolo 4
bis, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonchè verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario i rispettivi POS.
VERIFICARE quindi l’idoneità dei POS
poi
ASSICURARE (obbligo quindi di risultato) che i POS siano coerenti con il PSC
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Analisi dei fattori positivi e negativi nell’applicazione delle norme, sul piano tecnico
• Comma 1
Durante la realizzazione dell’opera, il CSE provvede a:
c) organizzare tra i datori di lavoro delle imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
Quindi “organizzare … la cooperazione ed coordinamento …” non deve essere interpretato come
obbligo del CSE di “ coordinare “ i Datori di Lavoro e i Lavoratori Autonomi
IL CSE NON DEVE COORDINARE NE’ LE IMPRESE NE’ I LAVORATORI AUTONOMI …
… IL CSE COORDINA LE LAVORAZIONI
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Analisi dei fattori positivi e negativi nell’applicazione delle norme, sul piano tecnico
• Comma 1
Durante la realizzazione dell’opera, il CSE provvede a:
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi fra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
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La realizzazione dell’opera edile dovrebbe essere preceduta e accompagnata da una redazione di CONTRATTI
CHIARI anche per quel che riguarda la ripartizione degli oneri per la realizzazione ed il mantenimento degli
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA specialmente per il rischio di cadute dall’alto.
Il Subappalto dovrebbe essere SEMPRE autorizzato dal Committente.
Il Committente o il Responsabile della sicurezza dovrebbe informare il CSE delle nuove imprese o Lavoratori
Autonomi in cantiere fornendogli copia dei contratti.
Il CSE non ha un criterio per verificare se tutti gli operatori in cantiere rispondono contrattualmente a qualche
impresa o al Committente e non siano invece soggetti infiltrati in cantiere irregolarmente magari per far fronte
a esigenze di contenimento dei costi.
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Analisi dei fattori positivi e negativi nell’applicazione delle norme, sul piano tecnico
• Comma 1
Durante la realizzazione dell’opera, il CSE provvede a:
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle
prescrizioni del piano di cui all’articolo 12, nonché proporre, in relazione alla gravità delle azioni
riscontrate, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione
dell’inadempienza al SIA.
L’ Art. 7 riguarda gli Obblighi dei Lavoratori Autonomi
L’ Art. 8 riguarda le Misure generali di tutela per i cantieri
L’ Art. 9 riguarda gli Obblighi dei Datori di lavoro
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Analisi dei fattori positivi e negativi nell’applicazione delle norme, sul piano tecnico
•
IL CSE DEVE E PUO’ SOLO PROPORRE AL COMMITTENTE SOSPENSIONE, ALLONTANAMENTO,
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
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Il CSE normativamente è un “soggetto debole” che è dotato di un rapporto fiduciario con il Committente
subendo spesso pressioni da questo per la non sospensione dei lavori e soggetto all’Autorità di vigilanza che lo
può sanzionare per la mancata comunicazione di inadempienza, violando palesemente l’incarico fiduciario
ricevuto. Lo potrebbe fare solo un CSE che avesse deciso di rimettere il proprio incarico.
•
Sarebbe molto più logico imporre la comunicazione del CSE all’Ente di vigilanza non riguardo l’inerzia del
Committente ma riguardo quella dei soggetti REALMENTE inadempienti e cioè LE IMPRESE.
•
Si potrebbe prevedere un sistema di penali contrattuali per la mancata regolarizzazione nei tempi previsti delle
inadempienze riscontrate (mancato rispetto del PSC, sovrapposizioni lavorative vietate, ecc.) e per la ritardata
consegna dell’opera a causa delle sospensioni rese necessarie per ripristinare le irregolarità riscontrate dal
CSE.
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Analisi dei fattori positivi e negativi nell’applicazione delle norme, sul piano tecnico
• Comma 1
Durante la realizzazione dell’opera, il CSE provvede a:
f) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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IL CSE NON HA IL POTERE DI ALLONTANARE NESSUNO DAL CANTIERE
IL CSE HA SOLO IL POTERE DI VERIFICARE E SEGNALARE
Il CSE ha poca autonomia d’intervento vista la sua funzione prevalentemente indirizzata verso una attività di
monitoraggio e di verifica e, quando necessario di richiesta di regolarizzazione delle “non conformità”
riscontrate.
La normativa non specifica quando il pericolo può ritenersi GRAVE ED IMMINENTE.
Il CSE però lo deve stabilire! E’ semplice nel caso in cui la situazione sia palesemente pericolosa e facilmente
riconoscibile. Nel caso in cui il CSE permettesse la continuazione delle attività lavorative e ciò portasse ad un
grave infortunio la sua condotta omissive assumerebbe rilevanza significativa per stabilire l’esistenza di un
nesso causale tra il suo mancato intervento e il grave infortunio avvenuto.
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Analisi dei fattori positivi e negativi nell’applicazione delle norme, sul piano tecnico
• Comma 1
Durante la realizzazione dell’opera, il CSE provvede a:
g) nei casi di cui all’articolo 3, comma 8, il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige i documenti
di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
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• Comma 1
Durante la realizzazione dell’opera, il CSE provvede a:
h) indice le riunioni di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere di cui all’art. 2, lettera s). La
prima riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere dovrà tenersi prima che inizino le
attività operative di installazione del cantiere.
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LE 6 AZIONI DEL CSE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE
1.
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3.
4.
5.
6.
Valutazione preliminare del PSC;
Riunione preliminare di coordinamento all’inizio dei lavori;
Verifica POS e documentazione delle Imprese esecutrici e dei Lav. Autonomi;
Riunioni di coordinamento;
Sopralluoghi e controlli;
Aggiornamento documenti sicurezza.
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LE 6 AZIONI DEL CSE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE
1.
Valutazione preliminare del PSC;
IL PSC DEVE ESSERE :
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PROPORZIONATO ALL’ENTITA’ DELL’OPERA DA ESEGUIRE;
•
NON GENERICO MA SPECIFICO PER L’OPERA STESSA (NO PSC FOTOCOPIA);
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CONTESTUALIZZATO;
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AGGIORNATO A SEGUITO DI VARIANTI AL PROGETTO;
SE IL PSC RISULTA INIDONEO ESSO VA RIFATTO TOTALMENTE !!!!!!
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LE 6 AZIONI DEL CSE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE
2.
Riunione preliminare di coordinamento all’inizio dei lavori;
SPESSO LA MAGGIORE DIFFICOLTA’ IN QUESTA FASE E’ RIUSCIRE
AD AVERE PRESENTI IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI
E IL DIRETTORE DEI LAVORI
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LE 6 AZIONI DEL CSE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE
3.
Verifica POS e documentazione delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi;
•
Sarebbe opportuno che i POS dei subappaltatori fossero trasmessi al CSE dall’impresa aggiudicataria da
cui dipendono contrattualmente.
Spesso i POS, su richiesta del CSE vengono integrati con fax e fogli sparsi senza aggiornare il POS con una
nuova revisione dello stesso.
L’assenza del POS non e’ sufficiente a sospendere i lavori dell’impresa o il suo allontanamento dal cantiere
visto che questa mancanza non può essere considerata come pericolo grave ed imminente direttamente
riscontrato.
Se un impresa sta lavorando senza il POS valgono comunque le prescrizioni che sono inserite nel PSC per
quella lavorazione.
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•
Cominciano a diffondersi PSC e POS impostati su immagini e schemi grafici che illustrano il rischio
connesso alle lavorazioni in modo molto evidente. Le immagini potrebbero essere commentate da
descrizioni sintetiche in diverse lingue vista la sempre più grande presenza in cantiere di
maestranze straniere.
•
Sarebbe opportuno istituire un Gruppo di Lavoro formato da rappresentanti di Organismi di
Controllo, Imprese, Sindacato, Liberi professionisti per redigere delle LINEE GUIDA indicanti le
modalità possibili di esecuzione in sicurezza delle principali lavorazioni che si presentano in un
cantiere edile. Tale documento potrebbe poi essere considerato parte integrante del Contratto di
Appalto dell’Opera. Questo introdurrebbe dei COSTI CERTI E VALIDI per tutte le Imprese
partecipanti all’appalto e costituirebbe un documento di valido aiuto per tutti gli operatori della
Sicurezza.
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DOMANDA:
Quando un Committente appalta l’opera ad un artigiano senza dipendenti che si avvale della
collaborazione di altri artigiani anch’essi senza dipendenti …
… questi devono essere considerati Lavoratori autonomi senza essere conteggiati nel numero delle
imprese? Devono fare il POS?
•
Gli artigiani che collaborano con l’aggiudicatario perdono l’autonomia lavorativa richiesta per il
Lavoratore Autonomo. Infatti:
– Lavorano come subordinati all’artigiano aggiudicatario;
– Vanno considerati un’impresa di fatto;
– L’artigiano aggiudicatario riveste la figura di Datore di lavoro di fatto;
– Quindi dovrebbe REDIGERE IL POS anche se mancante di diverse figure (MC, RSPP, RLS, …) e
di queste carenze rispondere in caso di ispezioni.
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4.
Riunioni periodiche di coordinamento;
•
All’interno delle riunioni si valuta lo stato di avanzamento dei lavori (cronoprogramma) e lo stato
di applicazione del PSC e dei POS;
Esiste una certa difficoltà nel concordare un cronoprogramma con imprese non abituate a lavorare
seguendo un proprio cronoprogramma con difficoltà di rispetto di tempi preventivati.
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5. Sopralluoghi e controlli;
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Non e’ previsto un numero sopralluoghi e controlli;
Nel corso dei sopralluoghi si verifica l’applicazione di quanto previsto dalla Normativa e dai
documenti sulla sicurezza.
Il CSE non è obbligato a redigere Verbali di sopralluogo. E’ obbligato invece a redigere i
Verbali delle Riunioni di Coordinamento (dove dimostra le verifiche e le previsioni anche in
variante al PSC) e i Verbali di Contestazione.
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6. Aggiornamento documenti sicurezza (PSC e Fascicolo);
•
OSSERVAZIONE: il CSE non è tenuto a redigere SAL relativi ai costi della sicurezza. Questo
compito spetta alla DL anche per i costi della sicurezza (sentito il CSE).
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CONCLUSIONI
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Sono passati 6 anni dall’approvazione del Decreto 25.
Molte strada è stata fatta, molta ne rimane da fare. La cultura della sicurezza si sta diffondendo anche se non
in modo rapido.
Il ruolo dei Professionisti è molto importante anzi, per come si sta diffondendo tale cultura, determinante.
Vista l’importanza anche sociale del ruolo del CSP e del CSE non credo sia opportuna una lotta all’onorario più
basso o alla sconto più alto. Le categorie professionali potrebbero incontrarsi per verificare le aliquote delle
tariffe in funzione dell’effettivo impegno professionale sulla base della tipologia di opera da realizzare.
Ci dovrebbe essere una più stretta collaborazione fra Organi di Controllo e Ordini e Collegi Professionali per
impostare ed ottenere un’azione più incisiva e concreta.
Le Imprese dovrebbero insistere di più sulla formazione del personale incaricando Tecnici competenti i quali
non dovrebbero limitarsi ad adempiere ai soli obblighi formali previsti dalla Legge.
Le maestranze dovrebbero pretendere la formazione e non limitarsi ad apporre delle sterili firme su un foglio
presenze.
LA SICUREZZA NON VA SUBITA MA VA CERCATA
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