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ecocondizionalita` e aziende agricole

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ecocondizionalita` e aziende agricole
Ecocondizionalità:
un nuovo rapporto tra
agricoltura, ambiente e società
Macerata, 8 giugno 2006
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
1
Come si può definire:
Una serie di requisiti che condizionano,
totalmente o parzialmente, il conseguimento
dei pagamenti diretti da parte degli
agricoltori secondo quanto definito nella
riforma Fischler
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
2
In che cosa consiste
Nell’osservanza da parte degli agricoltori di
due categorie di impegni:
1. Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.)
– ATTI;
2. Buone Condizioni Agronomiche e
Ambientali (B.C.A.A.) – NORME.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
3
L’impostazione
comunitaria
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
4
Normativa di riferimento
• Reg. CE 1782/03 – che istituisce il Regime di
pagamento unico ed introduce la Condizionalità;
• Reg. CE 796/04 – stabilisce le modalità di
applicazione della Condizionalità e la integra nel
Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC);
• Reg. CE 239/05 – che modifica e rettifica il
796/04
definendo
meglio
il
permanente” ed altri termini chiave.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
“pascolo
5
Le motivazioni della Condizionalità
• Dare un contributo all'integrazione delle
problematiche ambientali nella normativa che
disciplina la PAC;
• Favorire lo sviluppo di pratiche agricole che
consentano di conservare l'ambiente e
salvaguardare il paesaggio;
• Giustificare il sistema di aiuti all’agricoltura,
(senza essere accusati di protezionismo da
organizzazioni internazionali del commercio,
come il WTO).
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
6
VINCOLI
Il vincolo di condizionalità è applicabile
all’azienda agricola nel suo complesso.
“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre
agricole,specialmente le terre non più utilizzate a
fini di produzione,siano mantenute in buone
condizioni agronomiche e ambientali.” art. 5 del
Reg. CE 1782/03
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
7
Regimi di aiuto diretto e
condizionalità
Quali sono le aziende soggette a vincoli di
condizionalità?
“… gli agricoltori che beneficiano di aiuti in
virtù di tutti i regimi di pagamento diretto
elencati nell’allegato I del Reg. CE
1782/03 sono soggetti ad obblighi di
condizionalità” dalle premesse del Reg.
CE 796/04
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
8
Regimi di aiuto diretto e
condizionalità
Pagamento unico
• Seminativi, Riso, Legumi, Sementi, Foraggi
essiccati, Zootecnia;
Aiuti supplementari alla superficie
• Titolo IV del Reg. CE 1782/03: grano duro, riso,
seminativi, frutta a guscio, colture proteiche;
• colture e produzioni ex art. 69, ecc.;
Aiuti alla produzione
• sementi, olio di oliva, tabacco, ecc..
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
9
Legislazione nazionale e regionale
Il Mipaf (D.M.) e gli enti regionali (Piani di
Gestione e/o D.G.R.) intervengono con
propri provvedimenti legislativi per
concretizzare i principi dettati dalle norme
comunitarie:
• D.M. 13 dicembre 2004 (per quanto riguarda il 2005);
• D.M. n. 4432/st del 15 dicembre 2005 (per
quanto riguarda il 2006).
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
10
AMMINISTRAZIONI CHE NEL 2005 SI SONO
AVVALSE DELLA FACOLTÀ DI
DETTAGLIARE ULTERIORMENTE
L’ELENCO DEGLI IMPEGNI DI
CONDIZIONALITÀ
CRITERI DI GESTIONE
OBBLIGATORI
Atti
A1 e
A5
Regione
P. A.
Atto
A2
Atto
A3
Atto
A4
Atti
A6 A8
bis
BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI
Nor
ma
1.1
Nor
ma
2.1
Nor
ma
3.1
Nor
ma
4.1
Nor
ma
4.2
Nor
ma
4.3
Nor
ma
4.4
Provvedimento
Piemonte
D.G.R. n. 15-14886 del 28/02/05
Liguria
D.G.R. n. 363 del 24/02/05
Lombardia
D.D.G.R. n. 20548 del 11/02/05
X
X
X
X
X
X
Veneto
D.G.R. n. 571 del 25/02/05
X
X
X
X
X
X
E. Romagna
D.G.R. n. 432 del 16/02/05
X
X
X
X
X
Marche
D.G.R. n. 320 del 02/03/05
Umbria
D.G.R. n. 270 del 15/02/05
Molise
D.P.G. n. 54 del 28/02/05
Basilicata
D.D. n. 232 del 28/02/05
Sicilia
D.D.G. n. 193 del 25/02/05
Puglia
D.G.R. n. 510 del 31 marzo 2005
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
X
X
X
X
11
La Regione Marche per il 2006:
• D.G.R. 159 del 20 febbraio 2006
(recepimento de D.M. 15 dicembre 2005 n. 4432/st)
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
12
Nel 2005 sono stati introdotti i
seguenti atti e le seguenti norme
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AGRONOMO
13
C.G.O.
CAMPO DI CONDIZIONALITÀ
AMBIENTE
ATTO A1 – Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE) e
ATTO A5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA
2000”
In assenza di Piani di Gestione, vale quanto previsto da:
• norma 4.2 – gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
• norma 4.4 – mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
• norma 2.1 – gestione delle stoppie e dei residui colturali (2006);
• norma 4.1 – protezione del pascolo permanente (2006)
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
14
ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose
• Presenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 52 del
Decreto legislativo 152/99;
• Risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti
competenti per la verifica dell’applicazione delle
disposizioni normative.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
15
ATTO A3 – Protezione dell’ambiente, in
particolare del suolo, nell’utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura
• Presenza dell’autorizzazione ai sensi Decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n° 99;
• Presenza della documentazione prevista dal D.
Lgs. 99/92;
• Compatibilità del piano colturale con quanto
previsto dal D. Lgs. 99/92 (tempi di carenza);
• Recepimento
regionale
D.G.R.
2557/93
“Modalità e criteri generali per il rilascio delle
autorizzazioni per l’utilizzo di fanghi in
agricoltura” la competenza è della provincia.
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AGRONOMO
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ATTO A4 – Protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
• norma 1.1 – interventi di regimazione temporanea delle
acque superficiali di terreni in pendio;
• norma 4.2 – gestione delle superfici ritirate dalla
produzione;
• prescrizioni tecniche per l’effettuazione del corretto
stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con
allevamenti) secondo il CBPA;
• La regione Marche ha effettuato la delimitazione delle
Zone Vulnerabili da Nitrati (D.D. n. 10/TAM del
10/09/2003;
• Programma d’azione delle zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola ( D.D. 121/ARF del 24/09/2003;
• Obbligo di tenuta e compilazione del registro dei
trattamenti e fertilizzanti (N media aziendale 170 kg/ha)
(2006);
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
17
SITI DI STOCCAGGIO DELLE
DEIEZIONI LIQUIDO –
SOLIDE:
SITUAZIONI DA EVITARE
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
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DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
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DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
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CAMPO DI CONDIZIONALITÀ
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E
REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla
identificazione e alla registrazione degli animali
ATTO A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto
riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
ATTO A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97
ATTO A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che
istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e
che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e
64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.
• Presenza della documentazione prevista dal DM 31 gennaio 2002 – Disposizioni in
materia di funzionamento dell’anagrafe bovina e dal DM 7 giugno 2002 –
Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina;
• Presenza dei marchi auricolari e della registrazione dell’azienda, nel caso di
allevamenti ovicaprini.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
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Le BCAA si applicano in funzione della utilizzazione del terreno
A) Superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso
set-aside investito a colture no-food o biologiche)
B) Superfici A SEMINATIVO a set-aside o
ritirate volontariamente dalla produzione (terreni
disattivati)
C) Superfici a PASCOLO PERMANENTE
D) Superfici con OLIVETI (con riferimento alla
cura della pianta)
E) QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale,
incluse quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di
aiuti diretti, nel caso siano servite dalla rete poderale di sgrondo delle
acque o rechino elementi caratteristici del paesaggio.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
Norma
1.1 e 2.1
Norme
2.1 e
4.2
Norma
4.1
Norma
4.3
Norme
3.1 e
4.4
22
CAMPO DI CONDIZIONALITÀ
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
NORMA 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque
superficiali di terreni in pendio
La norma prevede:
• esecuzione di solchi acquai temporanei con andamento livellare o
comunque trasversale alla massima pendenza e con distanza tra
loro, misurata sulla perpendicolare, non superiore a 80 m;
• realizzazione di fasce inerbite trasversali alla pendenza stessa, di
larghezza e con distanza tra le fasce secondo le caratteristiche
insite dei luoghi (in deroga al punto precedente);
NORMA 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali
La norma prevede:
• divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o
seminati e di altre colture
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
23
Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle
acque superficiali di terreni in pendio
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
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Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea
delle acque superficiali di terreni in pendio – 2
Max pendenza
Area con pendenza >10%
Area interna con pendenza <10%
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
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Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque
superficiali di terreni in pendio – 3
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
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CAMPO DI CONDIZIONALITÀ
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
NORMA 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in
efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali
La norma prevede la manutenzione della rete di sgrondo, intesa come:
• ripulitura delle scoline, per mantenerle efficienti;
• manutenzione dei canali collettori, quando di competenza aziendale;
• rispetto di quanto previsto dalle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE per i
terreni aziendali interni alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000,
secondo le disposizioni contenute dai piani di gestione (vedi anche Norma
4.4 – mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio).
NORMA 4.1: protezione del pascolo permanente
La norma prevede:
• il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a
norma dell’art. 4 del Reg. (CE) 796/04;
• esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo
e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
27
CAMPO DI CONDIZIONALITÀ
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
NORMA 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione
La norma prevede:
• presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto
l’anno;
• attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o
altre operazioni equivalenti (pari ad almeno una l’anno), al fine di
conservare l’ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica
e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi in particolare
nelle condizioni di siccità ed evitare la diffusione di infestanti;
• l’individuazione di periodi in cui sono vietate le operazioni di sfalcio,
distinguendoli in funzione dell’appartenenza dei terreni alle aree individuate
ai sensi delle Direttive ambientali (79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE
“Habitat”) 1° marzo - 31 luglio (natura 2000) 15 marzo – 15 luglio (le altre) ;
• in deroga (tramite autocertificazione), la possibilità di effettuare lavorazioni
del terreno con lo scopo di ottenere una produzione agricola nella
successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio,
sovescio, ripristino di habitat, colture a perdere, miglioramento fondiario.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
28
CAMPO DI CONDIZIONALITÀ
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
NORMA 4.3: manutenzione degli oliveti
La norma prevede:
• l’attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere
un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, con potatura almeno una
volta ogni 5 anni.
NORMA 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
La norma prevede:
• il divieto di eliminazione delle terrazze o terrazzamenti esistenti, intesi come
quelle particolari sistemazioni dei terreni in pendio caratterizzate da
superfici coltivate di giacitura tendenzialmente orizzontale, delimitate a valle
da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita;
• nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva
92/43/CEE (Rete Natura 2000), il rispetto dei relativi provvedimenti regionali
di attuazione.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
29
Nel 2006 sono stati introdotti i seguenti
atti:
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
30
C.G.O.
CAMPO DI CONDIZIONALITÀ
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
• ATTO B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
. Si
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
applica all’azienda agricola che utilizza prodotti fitosanitari, la normativa ne prescrive
l’impiego corretto. Obbligo di tenuta e compilazione del registro dei trattamenti e
fertilizzanti
• ATTO B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996,
concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze agoniste nelle produzioni
animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e
88/299/CEE. Si applica all’azienda agricola con allevamento della specie bovina
e/o suina e/o ovicaprina e/o equina e/o avicola e/o d’acquacoltura e/o cunicola. Vieta
la somministrazione di dette sostanze ad animali d’azienda e d’acquacoltura. Vieta la
detenzione, l’immissione sul mercato, la macellazione, la trasformazione della carne,
degli animali sia d’azienda che di acquacoltura che contengono queste sostanze.
Autorizza l’uso di queste sostanze solo a scopo terapeutico ecc.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
31
•
ATTO – B11 Regolamento CE 178/02, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità Europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nella sicurezza alimentare. Stabilisce
norme in materia di sicurezza alimentare, la rintracciabilità degli alimenti ecc.
•
ATTO – B12 Regolamento CE 999/01, recante disposizione per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili. Si applica all’azienda agricola con allevamento di specie bovina. Vieta la
somministrazione di farine animali. Definisce i campi d’intervento in caso di presenza della BSE.
Notifica delle malattie
•
ATTO – B13 Direttiva 85/511/Cee, che stabilisce misure comunitarie di lotta
contro l’afta epizootica. Si applica all’azienda agricola con allevamento di specie bovina e/o
suina e/o ovina. Obbligo a notificare all’autorità competente i casi e i sospetti di contagio
•
ATTO – B14 Direttiva 92/119/Cee, che introduce misure di lotta contro
alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia
vescicolare dei suini. Si applica all’azienda agricola con allevamento di specie suina.
Obbligo a notificare all’autorità competente i casi e i sospetti di contagio da malattie particolari.
•
ATTO – B15 Direttiva 2000/75/Cee, che stabilisce disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli
ovini. Si applica all’azienda agricola con allevamento di specie ovina. Obbligo a notificare
all’autorità competente i casi e i sospetti di contagio.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
32
Per il 2007
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
33
C.G.O
CAMPO DI CONDIZIONALITA’
Igiene e benessere degli animali
•
•
•
ATTO C16 – Direttiva 91/628/Cee, stabilisce le norme minime per la
protezione dei vitelli. Si applica alle aziende agricole con allevamento bovino.
ATTO C17 – Direttiva 91/630/Cee, stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini. Si applica alle aziende agricole con allevamento suino.
ATTO C18 – Direttiva 98/58/Cee, riguardante la protezione degli animali
negli allevamenti. Si applica alle aziende agricole con allevamenti.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
34
Controlli e riduzione dei pagamenti
L’inosservanza degli impegni relativi alla
condizionalità – sia per una azione contraria, sia
per una omissione dell’agricoltore beneficiario –
comporta la riduzione degli aiuti spettanti
all’agricoltore.
E’ compito dell’organismo pagatore (AGEA)
determinare in caso d’infrazione le penalità da
applicare: da un minimo dell’1% per le violazioni
dovute a negligenza dell’agricoltore, fino al 15%
per le violazioni intenzionali.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
35
I controlli
“Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone
condizioni agronomiche ed ambientali, gli Stati membri utilizzano i sistemi
amministrativi e di controllo già predisposti.” paragrafo 2, art. 25 del Reg.
CE 1782/03.
“Enti specializzati: le competenti autorità incaricate di verificare il rispetto dei
CGO e delle BCAA di cui al paragrafo 2, art. 25 del Reg. CE 1782/03.”
punto 36, art. 2 del Reg. CE 796/04.
“1. Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei
controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme. Gli organismi
pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni …
2. in deroga al par. 1, gli Stati membri possono decidere di affidare
all’organismo pagatore i controlli … purché garantisca che l’efficacia dei
controlli sia almeno pari …” art. 42 del Reg. CE 796/04
Con il decreto 5406 del 2004, il MiPAF ha deciso di avvalersi della
deroga prevista ed ha stabilito che le autorità di controllo competenti
per il controllo siano gli organismi pagatori
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
36
“… gli Stati membri devono cercare di combinare i vari
controlli contemplati dal presente regolamento” dalle
premesse del Reg. CE 796/04
“I controlli in loco sono svolti di norma nell’ambito di una
sola ispezione e consistono in un accertamento relativo
ai requisiti ed elle norme il cui rispetto può essere
controllato al momento dell’ispezione …” dal secondo
comma dell’art. 47 del Reg. CE 796/04
Il programma di controlli prevede che sia assicurata la
massima coincidenza tra controlli di ammissibilità e
controlli di condizionalità.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
37
Indicatori di condizionalità
• Portata: sempre legata alla determinazione
di aree di violazione. La sua entità è definita
in termini di % di violazione rispetto alla
superficie totale dichiarata;
• Gravità: legata all’identificazione di parametri
oggettivi da determinare nel corso della
verifica di campo;
• Durata: generalmente di livello medio. Può
assumere livello alto per % di violazione
(portata) particolarmente alte.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
38
Livelli di violazione
I parametri di Portata, Gravità e Durata possono
assumere un valore basso, medio o alto.
Questi parametri hanno diretta influenza sulla
determinazione della riduzione degli aiuti diretti.
Particolarità:
• Segnalazione: portata presente ma inferiore ad
un livello minimo identificato;
• Intervento
correttivo:
azione
realizzata
dall’azienda
DOPO l’identificazione
della
violazione, per ridurre il livello di riduzione.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
39
Metodologia di controllo
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
40
Relazione di controllo
• Le informazioni e i dati risultanti dalle attività di
controllo sono registrati in una relazione di
controllo. Il rappresentante aziendale deve
essere messo nelle condizioni di conoscere e
firmare la relazione;
• L’agricoltore viene informato di ogni infrazione
rilevata, all’atto della firma della relazione;
• In caso di controllo per telerilevamento, questa
opzione può essere limitata ai casi in cui siano
riscontrate irregolarità.
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
41
e infine……..
un ringraziamento per l’attenzione
DARIO PERTICAROLI
AGRONOMO
42
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