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Cuneo_12-3-2009_770_assist

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Cuneo_12-3-2009_770_assist
Cuneo
12 marzo 2009
•
•
•
Le novità del mod. 770/2009 semplificato
Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
• La gestione delle detrazioni d’imposta
Il bonus straordinario e gli adempimenti del sostituto
d’imposta
• La detassazione degli straordinari
• Destinazione del TFR: gli adempimenti all’atto
dell’assunzione
• Il contratto a termine e il limite dei 36 mesi
• Orario di lavoro e le ultime flessibilità
• Sicurezza: proroghe
Gabriele Bonati
Le novità del mod. 770/2009
semplificato
Novità modello 770/2009
• L’Agenzia delle entrate, con due provvedimenti
del 15 gennaio 2009 (pubblicati, a norma dell’art.
1, c. 361, della L. 244/2007, nell’apposita sezione
del sito internet dell’agenzia dell’entrate) ha
definitivamente approvato la dichiarazione del
sostituto d’imposta 2009 (redditi 2008) – modello
770/semplificato e modello 770/ordinario e
relative istruzioni per la compilazione.
G.Bonati
3
Novità modello 770/2009
Termine di presentazione – Il termine per la
presentazione telematica della dichiarazione è
stato fissato, in via strutturale, al 31 luglio (art.
42, D.L. 207/2008 (L. 14/2009)
G.Bonati
4
Novità modello 770/2009
Dall’esame del tracciato e relative istruzioni approvati, emergono,
oltre a quelle già evidenziate e utilizzate per la certificazione
CUD/2009 (detrazioni, detassazione, ecc., che trovano chiaramente
collocazione anche nel mod. 770, comprese alcune informazioni
riportate nelle annotazione che nel modello 770 devono essere
riportate in appositi punti), le seguenti novità:
frontespizio: Nella sezione tipo dichiarazione è prevista una nuova
casella “correttiva/integrativa parziale” da barrare qualora venga
trasmessa una dichiarazione correttiva nei termini ovvero integrativa
oltre i termini che contiene le sole comunicazioni che si intendono
integrare o rettificare. Nella sezione redazione della dichiarazione è
stata aggiunta la casella per la trasmissione del prospetto SV
(dettaglio dei versamenti relativi alle addizionali
all’IRPEF
comunali);
G.Bonati
5
Novità modello 770/2009
comunicazioni dati lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale:
lo spazio dati relativi al coniuge e ai familiari a carico (punti da 256 a 275)
quest’anno dovrà essere obbligatoriamente compilato compresi i punti
riguardanti i codici fiscali dei familiari a carico; nella sezione assistenza
fiscale occorrerà, quest’anno, tenere distinti i dati IRPEF, saldo e acconti e
addizionali, rispettivamente per dichiarante e coniuge dichiarante avendo
cura altresì di riportare quanto effettivamente trattenuto (dichiarante più
coniuge) nelle nuove caselle appositamente istituite;
comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi: tra i codici che identificano le causali di pagamento dei
compensi, quest’anno viene inserito un nuovo codice “O” riferito alle
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare,
non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla
gestione separata;
G.Bonati
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Novità modello 770/2009
prospetto “SS” dati riassuntivi: occorrerà fornire i dati riassuntivi anche
per quanto riguarda la detassazione degli straordinari e degli emolumenti di
produttività (ritenute operate e ritenute sospese);
prospetto “ST” ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e
imposte sostitutive: il prospetto, quest’anno è composto da due sezioni:
sezione “I Erario” nella quale riportare i dati relativi alle ritenute alla fonte
operate, e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive
prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti (modello F24 sezione
erario) relativi alle citate ritenute e imposte sostitutive; sezione “II
Addizionale Regionale” nella quale riportare i dati relativi alle trattenute di
addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di
assistenza fiscale, e i relativi versamenti (modello F24, sezione regioni).
Rispetto alla dichiarazione 2008 viene richiesto di indicare anche
l’ammontare dell’eventuale versamento in eccesso (punto 4);
G.Bonati
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Novità modello 770/2009
prospetto “SV” trattenute di addizionali comunali
all’IRPEF: nuovo prospetto nel quale indicare i dati relativi
alle trattenute di addizionali comunali e per assistenze
fiscali nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
Le istruzioni precisano che l’esposizione dei dati deve
essere effettuata, in forma aggregata nel senso che
occorre prendere a riferimento la data di versamento.
Pertanto tutte le addizionali versate nella stessa data
devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché
riferibile a diversi comuni;
G.Bonati
8
Novità modello 770/2009
prospetto “SX” riepilogo dei crediti e della compensazioni: è stato
rivisto il tracciato nella parte relativa ai dettagli delle compensazioni, in
particolare: le quote di competenza dell’erario vanno indicate al SX5; il
credito di addizionale comunale 2007 sorto prima dell’entrata in vigore
del D.M. 5.10.2007, utilizzato in compensazione nel corso del 2008, per
la quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune, va
esposto al rigo SX6; le quote di spettanza direttamente ai comuni e alle
regioni vanno esposte nei righi da “SX7” a “SX30” avendo cura di
compilare la colonna 1 riportando il codice catastale nel caso di
addizionale comunale e il codice regione nel caso di addizionale
regionale. Nella sezione riepilogo dei crediti sono presenti due nuovi
righi per indicare il credito riconosciuto per le famiglie numerose (rigo
39) e il credito riconosciuto per canoni di locazione (rigo 40).
G.Bonati
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Novità modello 770/2009
• Lo spostamento (in via definitiva) del termine al 31 luglio
comporta altresì l’aver a disposizione il medesimo termine
per accedere al ravvedimento operoso. Strumento che
permette di sanare in modo agevolato gli errori nei
versamenti. Si ricorda che dal 29-1-2009 la sanzione
ridotta in caso di ravvedimento è così fissata (Ris. A.E. n.
43, 17-2-2-2009):
• 2,50% (un dodicesimo del 30%), se la regolarizzazione
interviene entro 30 giorni dalla data in cui è commessa
la violazione;
• 3,00% (un decimo del 30%), se la regolarizzazione si
perfeziona entro il termine per la presentazione della
dichiarazione di mod. 770 (quindi entro il 31-7).
G.Bonati
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Denuncia mensile: proroga
L’art. 42, c. 2, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009), ha stabilito
che la denuncia mensile all’Agenzia delle Entrate dei dati
retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo
delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli (c.d. EMENS
contributivo/fiscale o 770 semplificato mensile), prevista
dall’art. 44-bis del D.L 269/2003 (L. 326/2003), dovrà
essere rese a decorrere dalle retribuzioni del mese di
gennaio 2010 (prima scadenza 28 febbraio 2010).
Lo stesso comma aggiunge che la dichiarazione mensile
dovrà contenere anche le misure delle retribuzioni e dei
versamenti eseguiti.
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza
fiscale
Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
I commi 7-quinquies e 7-sexies, dell’art. 42, del
D.L. 207/2008 (L. 14/2009) hanno modificato
alcune date legate ai percorsi dell’assistenza
fiscale e stabiliscono che i sostituti d’imposta
sono tenuti ad effettuare le trattenute e/o i
rimborsi, derivanti dai modelli 730, a partire
dalla retribuzione di competenza del mese di
luglio, abbandonando così il consolidato
principio di cassa (“a partire dal mese di
luglio”).
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
• La lettera a) del comma 7-quinquies sposta (strutturalmente) i seguenti
termini:
• CAF
dipendenti: il termine per comunicare telematicamente
all’agenzia delle entrate i risultati contabili dei modelli 730 (mod.
730-4) è spostato dal 25-6 al 30-6 (per l’anno 2009 interesserà solo i
730-4 destinati ai sostituti d’imposta residenti fiscalmente in una delle
province individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del
23-1-2009);
• Il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate
le dichiarazioni dei mod. 730 elaborati è spostato anch’esso dal 25-6
al 30-6 (termine che vale anche per i professionisti abilitati ad
elaborare i mod. 730). Per il solo anno 2009 il termine è ulteriormente
differito al 15.7 (comma 7-sexies);
• sostituti d’imposta (assistenza fiscale diretta): il termine per
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730
elaborati direttamente è spostato dal 25-6 al 30-6;
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
• La lettera b) del medesimo comma 7-quinquies provvede, invece,
a modificare i termini e le modalità delle operazioni di conguaglio
(trattenute e/o rimborsi) che devono osservare i sostituti
d’imposta.
In particolare, il testo dell’art. 19 del D.M. 31.5.1999, n. 164,
modificato dalla L. 14/2009, stabilisce che le somme a debito e/o
a credito, risultanti dai modd. 730-4 (che i sostituti d’imposta
riceveranno dai CAF/professionisti o direttamente dall’Agenzia
delle Entrate se residenti in una provincia di cui al Decreto
23.1.2009) sono:
•
trattenute (se a debito) sulle retribuzioni di competenza del
mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il
versamento delle ritenute di acconto relative alle stesse retribuzioni.
In caso di incapienza della retribuzione si procederà a trattenere la
quota residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga
successivi (con l’interesse dello 0,40% mensile);
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
•
Rimborsate (se a credito) mediante una corrispondente
riduzione delle trattenute dell’interessato sulla retribuzione di
competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario,
l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo
sostituto ovvero, in caso di insufficienti ritenute, il rimborso delle
somme residue sarà effettuato nei mesi successivi utilizzando le
relative ritenute d’acconto (in ogni caso entro il 31.12).
• Il nuovo testo normativo ha quindi abbandonato, al fine di
individuare la prima retribuzione utile per i conguagli, il principio di
cassa (il testo precedente prevedeva che la trattenuta o il
rimborso doveva essere effettuato “sulla retribuzione del mese di
luglio”).
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
• Il cambiamento, si ritiene sia stato adottato (inevitabilmente) per il fatto
che i sostituti d’imposta, per effetto dello spostamento al 30.6 del termine
di presentazione da parte dei CAF all’Agenzia delle Entrate dei risultati
contabili dei 730 elaborati (per il 2009, si ricorda solo quelli riservati ai
sostituti d’imposta con domicilio fiscale in una provincia di cui al decreto
23.1.2009), potrebbero ricevere i dati per i conguagli in busta paga
entro il 10.7 (l’Agenzia delle entrate ha tempo 10 giorni per
trasmettere ai sostituti d’imposta i 730-4 ricevuti dai CAF).
• Conseguentemente, da quest’anno, le operazioni di conguaglio derivanti
dall’assistenza fiscale si effettueranno (con decorrenza delle operazioni)
sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, retribuzione che
potrebbe essere effettivamente pagata nei primi giorni di Agosto.
• Nessuna modifica è invece intervenuta per la trattenuta della seconda o
unica rata di acconto, che continuerà ad essere effettuata con la
retribuzione “corrisposta” nel mese di novembre (quindi, in tale caso,
vale ancora il principio di cassa).
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
• In ogni caso, risulterà opportuno che
l’Agenzia delle Entrate fornisca nuove
istruzioni
operative
soprattutto
sulla
rateazione che potrebbe quindi ridursi a 4
rate (anziché 5) se si mantiene il termine
ultimo per il versamento delle imposte il
16.12.
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
1. Gli adempimenti dell'assistito.
TERMINI
30 aprile
31 maggio
ADEMPIMENTI
Consegna al datore di lavoro che presta assistenza fiscale diretta:
a) il mod. 730
b) il mod. 730 -1 (destinazione dell'8 e del 5 per mille).
N. B. - Non deve essere esibita al sostituto d'imposta alcuna documentazione
Consegna al CAF o a un professionista abilitato scelto autonomamente
(indifferentemente dal fatto che il sostituto presti assistenza diretta) :
a) il mod. 730
b) il mod. 730-1 (destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille)
N. B. - Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la
documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità di dati
esposti nel mod. 730
30 settembre Comunica al datore di lavoro (sostituto d'imposta) l' eventuale riduzione
dell'ammontare della seconda o unica rata IRPEF, ovvero comunica di non
effettuare il versamento.
25 ottobre Consegna l'eventuale dichiarazione integrativa, rivolgendosi a un CAF o a un
professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal
sostituto, qualora dal mod. 730 originario siano riscontrati errori che non incidono
sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determini a favore del
contribuente un rimborso o un minor debito
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
1. Gli adempimenti dei Caf e dei professionisti abilitati.
TERMINI
31 maggio
15 giugno
30. giugno
ADEMPIMENTI
Riceve dall'assistito il mod. 730, il modd. 730-1 rilascia ricevuta mod. 730-2
(costituisce per il lavoratore prova dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione), anche della documentazione esibita (i documenti devono
essere riportati in forma analitica se la conservazione non è affidata al CAF
o al professionista abilitato; è ammessa invece l'indicazione sintetica se gli
stessi sono conservati dal CAF o al professionista abilitato).
- Consegna al contribuente assistito copia del mod. 730 elaborato e il
prospetto di liquidazione 730-3.
1. CAF:
 comunica, per le imprese con domicilio fiscale nelle province indicate
nel provvedimento dell’A.E del 23.1.2009, all’Agenzia delle Entrate, in
via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni;
 comunica si sostituti d’imposta esclusi dal predetto elenco il risultato
contabile delle dichiarazioni
1. Professionista abilitato
 Comunica ai sostituti d’imposta esclusi dal predetto elenco il risultato
contabile delle dichiarazioni.
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
1. Gli adempimenti dei Caf e dei professionisti abilitati.
TERMINI
ADEMPIMENTI
30 giugno
Trasmette all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni
(per l’anno 2009 elaborate.
15.7)
25 ottobre
Riceve dal contribuente eventuale dichiarazione integrativa che determina a
favore dello stesso un rimborso o un minor debito (730 integrativo).
Il CAF o il professionista abilitato rilascia ricevuta su mod. 730-2.
10 novembre 1. CAF
 comunica, per le imprese con domicilio fiscale nelle province indicate nel
provvedimento dell’A.E. del 23.1.2009, all’Agenzia delle Entrate, in via
telematica, il risultato contabile delle dichiarazioni integrative;
 comunica ai sostituti d’imposta esclusi dal predetto elenco il risultato
contabile delle dichiarazioni integrative
1. Professionista abilitato
 comunica a i sostituti d’imposta esclusi dal predetto elenco il risultato
contabile delle dichiarazioni integrative
1. CAF e professionista abilitato
 Trasmette all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni integrative
elaborate, in via telematica;
 Consegna al contribuente assistito copia del mod. 730 integrativo elaborato
e il relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3 integrativo)
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
1. Gli adempimenti dei Caf e dei professionisti abilitati.
TERMINI
ADEMPIMENTI
31 dicembre del
Conserva copia delle dichiarazioni elaborate e dei
secondo anno
relativi prospetti di liquidazione.
successivo a quello di
presentazione della
dichiarazione
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta
TERMINI
ADEMPIMENTI
28 febbraio Rilascia a tutti i lavoratori la certificazione annuale
Mod. CUD (art. 4 del DPR n. 322 del 1998)
30 aprile Rilascia ricevuta (mod. 730-2) di avvenuta consegna
dei modd. 730 e 730-1 (in caso di assistenza diretta).
31 maggio Effettua i conteggi delle imposte e rilascia al
lavoratore copia del mod. 730 elaborato e il prospetto
di liquidazione mod. 730-3 (in caso di assistenza
diretta). Se il contribuente riscontra degli errori, può
tempestivamente comunicarli al sostituto che
provvederà ad rielaborare un nuovo modello 730-3
prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio
(mese di luglio).
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta
TERMINI
30 giugno
ADEMPIMENTI
Sostituti d’imposta con domicilio fiscale fuori dalle province
indicate nel provvedimento dell’A.E 23.1.2009 e non inclusi
nell’apposito elenco: ricevono dal CAF o da un professionista
abilitato i risultati delle dichiarazioni, mod. 730-4.
30 giugno
Trasmette all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i
relativi prospetti di liquidazione (i modd. 730-1 devono essere
consegnati secondo le modalità fissate dall'Agenzia delle
entrate).
Entro 10 giorni dalla Sostituti d’imposta con domicilio fiscale nelle province indicate
consegna
nel provvedimento dell’A.E. del 23.1.2008 e contenute
dei risultati finali da nell’apposito elenco. L’Agenzia delle Entrate rende disponibili i
parte dei CAF
dati per i conguagli – mod. 730-4 – anche attraverso u
all’Agenzia delle intermediario abilitato indicato dal sostituto d’imposta.
entrate (quindi non
oltre il 10 luglio)
G.Bonati
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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta
TERMINI
ADEMPIMENTI
Retribuzione di
competenza del
mese di luglio
(per l’anno
2009, 15.7)
mese di
novembre
10 novembre
Effettua i conguagli (trattenuta o rimborso) dell'IRPEF
(saldo e primo acconto) delle addizionali all'IRPEF e
dell'anticipo imposte sui redditi a tassazione separata
attraverso la busta paga. Mesi successivi in caso di
incapienza della retribuzione (è dovuto l' interesse mensile
dello 0,4% a carico del lavoratore) e di imposte insufficienti
per il rimborso (comunque non oltre dicembre)
Trattiene dalla busta paga la seconda o unica rata di
acconto
IRPEF.
Mese successivo: con interessi dello 0,40% mensile a
carico del lavoratore, in caso di incapienza della
retribuzione
Sostituti d’imposta con domicilio fiscale fuori dalle province
indicate nel provvedimento dell’A.E. del 23.1.2009:
ricevono dal CAF o da un professionista abilitato i risultati
delle dichiarazioni integrative (mod. 730-4 integrativo)
G.Bonati
25
Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale
1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta
TERMINI
Entro 10 giorni dalla
consegna dei risultati
finali delle dichiarazioni
integrative da parte dei
CAF all’Agenzia delle
entrate (quindi non oltre
il 20 novembre)
ADEMPIMENTI
Sostituti d’imposta con domicilio fiscale nelle
province indicate nel provvedimento A.E del
23.1.2009: l’Agenzia delle entrate rende disponibili
i dati per i conguagli – mod. 730-4 integrativo –
anche attraverso un intermediario abilitato indicato
dal sostituto d’imposta.
Mese di dicembre
Rimborsa al contribuente le somme risultate a
credito dalla dichiarazione integrativa.
31 dicembre del secondo Conserva copia dei modd. 730 elaborati e dei
anno successivo a quello relativi prospetti di liquidazione.
di presentazione della
dichiarazione
G.Bonati
26
Assistenza fiscale e modalità di conguaglio
•
•
•
Il DM 164, 31.5.1999 – art. 16, e successive modificazioni, prevede che il
CAF comunichi i risultati dell’assistenza fiscale (mod. 730-4) non più
direttamente al sostituto d’imposta ma all’Agenzia delle Entrate la quale
provvederà successivamente (previa controllo dei citati risultati) ad inviarli
telematicamente al sostituto d’imposta (o all’intermediario abilitato).
I sostituti d’imposta coinvolti nel 2009, al fine di un avvio graduale della
procedura, sono quelli con domicilio fiscale in una delle province
individuate con provvedimento dell’agenzia delle entrate del
23.1.2009.
I sostituti d’imposta interessati sono tenuti a comunicare all’agenzia delle
entrate (per via telematica, utilizzando l’apposita procedura) , entro il
31.3.2009, a chi, l’agenzia dell’entrate stessa, deve inviare i modello
730-4 (vale a dire se direttamente al sostituto ovvero all’intermediario
indicato dal sostituto)
Assistenza fiscale e modalità di conguaglio
Le province individuate dall’Agenzia delle entrate per
l’anno 2009 sono
• Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno,
Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso,
Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia,
Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, macerata, Matera,
Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna,
Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona,
Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, e Viterbo.
La gestione delle detrazioni
d’imposta
Detrazioni: la richiesta del lavoratore
• La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha modificato l’art. 23
del DPR 600/1973 per quanto riguarda le modalità di richiesta
delle detrazioni da parte del lavoratore al proprio datore di
lavoro sostituto d’imposta, in particolare:
– le detrazioni sono riconosciute se il lavoratore dichiara di
avervi diritto, indichi le condizioni di spettanza e si impegna
a comunicare le eventuali variazioni;
– la dichiarazione deve essere resa annualmente;
– la dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei
soggetti per i quali viene richiesta la detrazione.
Detrazioni: la richiesta del lavoratore
Agenzia delle entrate, circolare 15 del 5 marzo 2008
• L’agenzia delle entrate, con la circolare in oggetto, ha precisato
che:
– le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 del TUIR), il sostituto
d’imposta le può riconoscere (sulla base del reddito corrisposto) anche
in assenza di specifica richiesta da parte del lavoratore;
– le detrazioni per familiari a carico (art. 12 del TUIR), il sostituto
d’imposta le deve riconoscere solo su richiesta annuale del lavoratore.
Per tale fine il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore di
presentare detta richiesta entro un termine stabilito, in relazione alle
proprie esigenze organizzative, trascorso i quale dovrà provvedere alla
sospensione dell’erogazione delle stesse detrazioni e al recupero delle
somme nel frattempo riconosciute.
Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi
•
La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha stabilito che in presenza di
almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore
detrazione nella misura di € 1.200 (vale a dire un importo aggiuntivo
rispetto alla maggiorazione di € 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei
familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge
finanziaria).
•
La maggiorazione non spetta per ciascun figlio ma va intesa come
bonus unitario aggiuntivo che spetta ai richiedenti sia che abbiano 4
figli a carico sia che abbiano più di 4 figli a carico
Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi
• Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati.
• In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione
spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la
detrazione spetta a quest’ultimo nella misura del 100%.
Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi
•
La maggiorazione va riconosciuta per intero, non è previsto alcun
ragguaglio al periodo dell’anno
Esempio
– Richiedente con coniuge e 3 figli a carico;
– Nel mese di settembre 2009 nasce il 4 figlio;
– Il soggetto interessato acquisisce il diritto alla maggiorazione, che quindi
spetterà per l’intero valore di € 1.200
•
La maggiorazione si somma a quelle ordinarie previste per i carichi di
famiglia;
Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi
• La maggiorazione va riconosciuta a prescindere dal livello di
reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se risultano
applicabili le ordinarie detrazioni.
Ciò significa che se le ordinarie detrazioni si perdono per
superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione di €
1.200 viene meno.
• Per il riconoscimento della nuova detrazione aggiuntiva, vale
l’ordinaria condizione che prevede che i figli non devono
possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51.
Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi
• Il provvedimento stabilisce altresì che qualora la detrazione
aggiuntiva, in commento, sia di ammontare superiore
all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di
famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13, 15 e 16
del TUIR), al lavoratore interessato viene riconosciuto un
credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata.
Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi
Utilizzo del credito
•
•
In attuazione della predetta norma, il Ministero dell’Economia e delle
finanze ha fornito, con il decreto 31 gennaio 2008 (G.U. 52/2008), le
istruzioni operative per riconoscere, al contribuente il rimborso della
parte di detrazione non usufruita per incapienza di imposte personali.
Detto credito, per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro
dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del
TUIR), deve essere riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta,
sempre che il lavoratore abbia presentato allo stesso sostituto la
dichiarazione di richiesta delle detrazioni (di cui all’art. 23, comma 2,
lettera a), del DPR 600/1973) dalla quale risulti l’assenza di ulteriori
redditi rispetto a quelli corrisposti dal sostituto e a quelli derivanti
dall’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi
•
Dal citato decreto ministeriale si evince che la detrazione di € 1.200 deve
essere corrisposta rapportandola al periodo di paga (per esempio €
100/mese), in quanto viene stabilito che l’eventuale credito di detrazione non
utilizzata per in capienza di ritenute personali deve essere corrisposto
all’avente diritto direttamente dal sostituto d’imposta, in ciascun periodo di
paga, utilizzando l’ammontare complessivo delle ritenute (da sostituto
d’imposta) disponibile nel periodo di paga interessato. Nel caso risultasse
ulteriormente incapiente si provvederà al rimborso utilizzando le ritenute dei
mesi successivi. Resta in ogni caso fermo il riconoscimento dell’intera
detrazione in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto,
rideterminando, altresì, l’esatto ammontare dell’eventuale credito, da
rimborsare, rispetto a quanto già effettuato durate i singoli periodi di paga,
utilizzando, si ritiene, le ritenute a disposizione nello stesso mese di conguaglio
ovvero quelle dei mesi successivi.
Detrazioni per canoni di locazione
•
•
•
Il D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze, datato 11 febbraio 2008
(G.U. n. 52/2008), ha invece regolamentato l’attribuzione delle detrazioni
d’imposta per canoni di locazione, dal 2008, di cui all’art. 16 commi 01 e 1
(locazioni per abitazioni principali), 1-bis (dipendenti che trasferiscono la
propria residenza nel comune di lavoro) e 1-ter (giovani tra i 20 e i 30 anni che
stipulano contratti di locazione), del TUIR (detrazioni non cumulabili tra loro,
quindi il contribuente può scegliere quella più favorevole), in sede di
determinazione di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati (art. 50 del
TUIR).
Dette detrazioni, nei limiti e alle condizioni richieste dal citato art. 16 del TUIR,
precisa il decreto, sono riconosciute, previa richiesta del soggetto avente
diritto, dai sostituti d’imposta in sede di conguaglio di fine anno (si ritiene
anche in sede di conguaglio di fine rapporto).
In sede di conguaglio, il sostituto, provvederà altresì a riconoscere
l’ammontare della detrazione eventualmente non usufruita per incapienza di
ritenute personali (comma 1-sexies dell’art. 16 del TUIR).
Detrazioni per canoni di locazione
• Il lavoratore dovrà certificare gli estremi di registrazione del
contratto di locazione, i requisiti richiesti dall’art. 16, il numero
dei mesi per i quali l’immobile è stato adibito ad abitazione
principale e che vi è assenza di redditi diversi da quelli percepiti
dal sostituto d’imposta.
• Il rimborso del predetto credito verrà quindi effettuato, dal
sostituto d’imposta, utilizzando le ritenute disponibili nel periodo
di paga interessato dal conguaglio. Qualora dette ritenute fossero
insufficienti, l’ammontare non rimborsato dovrà essere attestato
nella certificazione CUD. Il lavoratore potrà recuperare il credito
residuo in sede di dichiarazione dei redditi.
Detrazioni: durante i singoli periodi d’imposta
Imposta lorda
(-) meno
Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR - relative al periodo di paga)
(-) meno
Detrazioni per carichi di famiglia ordinarie (art. 12 TUIR - rapportate al periodo di paga)
(=) uguale
Imposta netta
(“zero” se le detrazioni sono superiori all’imposta lorda, salvo conguaglio a fine anno)
(-) meno
Maggiorazione per 4 e più figli (art. 12 TUIR - rapportata al periodo di paga)
(=) uguale
Imposta netta
Se il valore è negativo il dipendente matura
un credito di detrazione di pari importo che il sostituto d’imposta
deve riconoscere utilizzando le ritenute complessive disponibili nello
stesso periodo di paga, ovvero in caso di incapienza nei periodi di paga successivi (salvo
conguaglio a fine anno)
41
Detrazioni: in sede di conguaglio
Imposta lorda
(-) meno
Detrazioni per lavoro dipendente
(-) meno
Detrazioni per carichi di famiglia ordinarie
(-) meno
Detrazioni per oneri
(=) uguale
Imposta netta
(“zero” se le detrazioni sono superiori all’imposta lorda)
(-) meno
Detrazioni per locazioni (art. 16 TUIR, su richiesta del lavoratore)
(=) uguale
Imposta netta
Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione che rimborsa il
sostituto d’imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute complessive disponibili
nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio
42
Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi
Imposta netta
Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione che rimborsa il
sostituto d’imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute complessive disponibili
nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio
(-) meno
Maggiorazione per 4 e più figli
(=) uguale
Imposta netta
Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione di pari importo
che il sostituto d’imposta deve riconoscere (meno quanto eventualmente già
restituito durante i singoli periodi di paga) utilizzando le ritenute complessive
disponibile nello stesso periodo di paga del conguaglio
43
Detrazioni d’imposta ai non residenti
•
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del 2 agosto
2007, n. 149, ha approvato il regolamento concernente le modalità per
l’assegnazione delle detrazioni ai soggetti non residenti, in attuazione
della legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 1324, L. 296/2006).
Chi è il residente fiscalmente in Italia
L’art. 2, c. 2, del TUIR, precisa che ai fini delle imposte sui redditi si
considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo
d’imposta (183/184 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi
del Codice Civile.
Detrazioni d’imposta ai non residenti
• L’art. 1, cc. 6 e 1324, della L. 296/2006, in materia di
detrazioni d’imposta per carichi di famiglia di soggetti non
residenti, ha stabilito che:
– in via generale, dette detrazioni non competono (art. 24, c. 3, DPR
917/1986);
– in via eccezionale, dette detrazioni, per gli anni 2007, 2008 e 2009,
competono a condizione che i soggetti non residenti dimostrino (con
idonea documentazione da individuare con apposito decreto) di non
godere di analogo beneficio nel paese estero di residenza e che le
persone a carico non possiedano un reddito complessivo superiore a €
2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi
prodotti fuori dall’Italia).
Detrazioni d’imposta ai non residenti
La documentazione da produrre
a) soggetti residenti in ambito U.E. (paesi comunitari) e S.E.E.
(paesi dello spazio economico europeo, per l’argomento in
esame la Norvegia):
– attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(autocertificazione a norma dell’art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta
e presentata, art. 38 del medesimo DPR, unitamente alla copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore) contenente:
– il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono
verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla
detrazione;
Detrazioni d’imposta ai non residenti
La documentazione da produrre
a) soggetti residenti in ambito U.E. (paesi comunitari) e S.E.E.
(paesi dello spazio economico europeo):
– che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri
deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall’Italia) non
superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d’imposta interessato alla
richiesta delle detrazioni);
– che il richiedente non goda di analogo beneficio nel paese estero di
residenza.
Detrazioni d’imposta ai non residenti
CLASSIFICAZIONE PAESI EUROPEI
Paesi
dell’Unione Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Europea
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna, Svezia, dall’1.5.2004: Repubblica
Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Cipro
e Malta, Romania e Bulgaria
Paesi
aderenti Islanda, Liechtenstein e Norvegia (ai fini che
all’Accordo
sullo interessano si prende a riferimento solo la
Spazio
economico Norvegia)
europeo
Detrazioni d’imposta ai non residenti
La documentazione da produrre
b) soggetti residenti negli altri stati esteri:
– l’attestazione di cui al punto a) è effettuata mediante:
– documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese
di origine (presente sul territorio nazionale), con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio;
– documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti
provenienti dai paesi della convenzione dell’Aja del 5.10.1961 –
vedere apposito spazio);
– documentazione validamente formata nel paese di origine, tradotta in
italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato
Italiano, nel Paese di origine.
Detrazioni d’imposta ai non residenti
•
Che cos’è un Apostille?
Un'Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che
certifica che un documento è una copia conforme
dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi firmatari
della Convenzione dell'Aja riguardante l'abolizione della
legalizzazione di atti pubblici stranieri, meglio nota come
Convenzione dell'Aja. Tale convenzione, firmata nel 1961,
sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione
a catena in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si
doveva recare presso quattro autorità diverse per far
certificare
un
documento
(tratto
dal
sito
http://switzerland.isyours.com).
Detrazioni d’imposta ai non residenti
I sostituti d’imposta
Per i soggetti non residenti che intendono ottenere le detrazioni
per carichi di famiglia, per il tramite del sostituto d’imposta,
l’attestazione di cui si è detto nelle precedenti slide
(autocertificazione, soggetti di cui alla lettera a) o specifica
documentazione, soggetti di cui alla lettera b)) dovrà far parte
integrale della dichiarazione di richiesta delle detrazioni di cui
all’art. 23 del DPR 600/1973.
Detrazioni d’imposta extracomnitari
Contribuenti extracomunitari
• La medesima legge finanziaria, al comma 1325, prevede invece una
specifica regolamentazione per i soggetti extracomunitari che
richiedono le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, sia attraverso
il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi.
• Detta disposizione sembrava essere collegata al precedente comma
1324 e quindi per i soli non residenti (“…. che richiedono, …..le
detrazioni di cui al comma 1324”). L’Agenzia delle Entrate, con la circ.
15/2007, punto 5, ha interpretato la predetta disposizione come una
norma di carattere autonomo, sostituendo l’affermazione legislativa “le
detrazioni di cui al comma 1324”, con l’affermazione “le detrazioni di
cui all’art. 12 del TUIR”.
Detrazioni d’imposta extracomunitari
Contribuenti extracomunitari
• secondo l’Agenzia delle Entrate, i lavoratori extracomunitari per ottenere le
detrazioni d’imposta per i carichi di famiglia devono presentare la seguente
documentazione attestante lo status di familiare a carico (trattasi della
stessa documentazione fissata per i non residenti dal DM 149/2007 in
commento):
–
–
–
documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese di
origine (sul territorio nazionale), con traduzione in lingua italiana e
asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai
paesi della convenzione dell’Aja del 5.10.1961);
documentazione validamente formata nel paese di origine, tradotta in
italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato Italiano,
nel paese di origine.
Detrazioni d’imposta extracomunitari
Contribuenti extracomunitari
• La richiesta delle detrazioni per gli anni successivi a quello di prima
presentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione che
confermi il perdurare della situazione precedentemente certificata.
In caso contrario la certificazione dovrà essere aggiornata.
• La medesima circolare aggiunge, anche se non previsto dall’attuale
previsione legislativa, che se i figli degli extracomunitari sono
residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di
documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di
famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l’iscrizione degli stessi
nelle anagrafi della popolazione.
Detrazioni d’imposta ai non residenti e agli
extracomunitari
Le detrazioni per lavoro dipendente
• Le detrazioni riservate ai redditi di lavoro
dipendente, di cui all’art. 13 del TUIR, sono
applicabili anche ai soggetti non residenti (Art.
24 del TUIR – Circ. A.E. 1572007).
Il bonus straordinario e gli
adempimenti del sostituto
d’imposta
Bonus straordinario
• L’art. 1, del decreto 185/2008 (L. 2/2009), ha
istituito, per il solo anno 2009, un bonus
straordinario da erogare ai nuclei familiari a basso
reddito (soggetti residenti in Italia fiscalmente,
con riferimento al richiedente, e quindi anche
stranieri con lo status di residente – per gli
extracomunitari il carico familiare deve essere
attestato con la medesima documentazione
prevista per le detrazioni), coinvolgendo i sostituti
d’imposta.
Bonus straordinario
• Destinatari – I destinatari del beneficio sono
i soggetti componenti di un nucleo familiare a
basso reddito nel quale concorrono, nel
2008, esclusivamente i seguenti redditi:
– di lavoro dipendente;
– di pensione;
– assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali: i
compensi percepiti dai lavoratori soci delle
cooperative; i redditi derivanti da collaborazioni
coordinate;
Bonus straordinario
– remunerazione dei sacerdoti;
– i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili;
– assegni periodi al coniuge lettera i), art. 50, TUIR);
– di attività commerciale occasionale (art. 67, c. 1, lettera
i), TUIR) e di lavoro autonomo occasionale (art. 67, c.
1, lettera l), TUIR), qualora percepiti dai soggetti a
carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico
(il possesso di tali redditi da parte del richiedente
determina, secondo l’agenzia delle entrate,
l’esclusione dal bonus);
Bonus straordinario
– redditi fondiari, esclusivamente in coacervo con i predetti
redditi (le istruzioni allegate al modello di domanda: “solo
se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro
dipendente e/o di pensione) per un ammontare non
superiore a 2.500 euro (con riferimento all’intero nucleo).
Le istruzioni precisano altresì che i redditi di lavoro dipendente
sono rilevabili dai puniti 1 e/o 2 della certificazione CUD,
aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e
fabbricati compresa la rendita dall’abitazione principale e delle
relative pertinenze.
Bonus straordinario
• Composizione del nucleo – Il nucleo
familiare a composto dal richiedente, dal
coniuge non legalmente ed effettivamente
separato (anche non a carico) e dai figli e gli
altri familiari a carico di cui all’art. 12 del
TUIR.
• Non è previsto il ragguaglio ai mesi in cui
sussiste la condizione di persona a carico
Bonus straordinario
• Composizione del nucleo – I coniugi separati o divorziati e i genitori
non coniugati possono costituire ciascun un autonomo nucleo
familiare insieme ai figli.
• L’Agenzia delle Entrate precisa però che ogni soggetto può far parte di
un solo nucleo familiare, per esempio, nei casi di genitori separati o
divorziati o non coniugati, i figli possono partecipare esclusivamente al
nucleo del soggetto di cui sono a carico.
• Nel caso in cui invece i figli sono a carico di entrambi i genitori, questi
ultimi possono liberamente scegliere come costituire il nucleo o i
nuclei familiari (il figlio o i figli che compaiono nel nucleo familiare di un
genitore non possono comparire anche nel nucleo dell’altro genitore).
• Detta modalità di comportamento va osservata anche per gli altri
familiari a carico.
• Se un soggetto compare nel nucleo familiare di un soggetto
richiedente, non può essere a sua volta richiedente autonomo del
bonus.
Bonus straordinario
• Parametri per l’attribuzione del Beneficio L’ammontare del
beneficio attribuibile al
richiedente è individuato in funzione del numero
di componenti del nucleo familiare,
degli
eventuali componenti portatori di handicap e
del reddito complessivo familiare (al lordo degli
oneri deducibili).
Il reddito complessivo del nucleo familiare è
formato dalla somma del reddito complessivo di
ciascun componente il nucleo stesso.
Bonus straordinario
• Parametri per l’attribuzione del Beneficio Il
legislatore, nel definire le condizioni familiari e reddituali
per l’accesso al beneficio, individua due anni di
riferimento, periodo d’imposta 2007 e periodo
d’imposta 2008. La scelta dell’anno di riferimento (sia
per quanto riguarda il nucleo familiare sia per quanto
riguarda il reddito complessivo) sia a scelta del
richiedente in funzione della convenienza. Va però
rilevato che la scelta dell’anno 2008 fa slittare la
corresponsione del bonus da febbraio/marzo ad aprile
(ovvero da marzo a maggio se a corrispondere
l’importo è l’ente previdenziale)
Bonus straordinario: ammontare
Componenti il nucleo familiare
Limite del
Ammontare
reddito familiare del bonus
unici
€ 15.000,00
€ 200,00
soggetti titolari di reddito di
pensione
ed
componenti del nucleo familiare (*)
Due
Tre
Quattro
Cinque
Oltre cinque
In presenza di portatore di handicap (a carico secondo l’art.
12, c. 1 del TUIR), vale a dire che la fattispecie è
applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia
presente il coniuge, un figlio o altre persone a carico
portatori di handicap, quindi non solo in presenza di figli
portatori di handicap, come precisato nelle istruzioni per la
compilazione dell’istanza (L’A.E. ha modificato – provv.
13.2.2009 – sia l’istanza che le istruzioni)
€ 17.000,00
€ 17.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 22.000,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 1.000,00
€ 35.000,00
€ 1.000,00
(*) Il bonus è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi del medesimo posseduto figuri
in ogni caso un reddito di pensione (significa che il richiedente può essere beneficiario anche se
il suo reddito non risulta composto esclusivamente da pensione (gli altri redditi utilizzabili sono
comunque quelli elencati nel paragrafo “La condizione della tipologia reddituale”)
Il bonus spetta a un solo componente il nucleo familiare (richiedente) e non costituisce reddito né
ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa
la carta acquisiti di cui all’art. 81, del D.L. 112/2008, L. 133/2008.
Bonus straordinario
• La domanda - I soggetti richiedenti, aventi diritto,
che hanno in corso un rapporto di lavoro
subordinato o siano titolari di uno dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero
titolari di trattamento pensionistico o di altri
trattamenti, potranno ricevere il bonus,
producendo apposita richiesta, direttamente dal
proprio sostituto d'imposta presso il quale
prestano o rendono l'attività lavorativa ovvero dal
sostituto d’imposta che eroga il compenso.
Bonus straordinario
• La domanda - Gli interessati sono tenuti a presentare
la richiesta entro il 28 Febbraio 2009 (legge 2/2009
di conversione, il termine originario era 31.1.2009),
dati, con riferimento al periodo d’imposta 2007, ovvero
entro il 31 marzo 2009, dati, con riferimento al periodo
d’imposta 2008, utilizzando l'apposito modello (con
annesse istruzioni per la compilazione) predisposto
dall'Agenzia
delle entrate con provvedimento del
5.12.2008. La richiesta può essere presentata anche
tramite soggetti intermediari (soggetti abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni – art. 3, c. 3,
DPR 322/1998), ai quali non spetta alcun compenso.
Bonus straordinario
Adempimento
Termine
presentazione
istanze (anche tramite
soggetti
intermediari
abilitati ai quali non spetta
alcun compenso)
Pagamento del bonus:
- sostituti
d’imposta
datori di lavoro;
- enti pensionistici
Dati con riferimento
periodo d’imposta 2007
Dati con riferimento
periodo d’imposta 2008
28.2.2009
31.3.2009
Entro il mese di marzo
2009(*)
Entro il mese di marzo
2009
Monte ritenute e contributi Si ritiene quelli dei Mesi di
disponibili per coprire il febbraio e marzo 2009 (**)
bonus
Mese di aprile 2009
Mese di maggio 2009
Mese di Aprile 2009 (*)
(*) L’A.E. circ. 2/2009 ha precisato che lo spostamento al 28.2 del termine di
presentazione dell’istanza, si debba ritenere differito di un mese (dal 28.2 al 31.3) anche
il termine ultimo per l’erogazione del bonus (L’A.E. ha modificato – provv. 13.2.2009 – le
istruzioni allegate al modello di richiesta)
(**) Riferite esclusivamente al 2009
Bonus straordinario
Adempimento
Dati con riferimento
periodo d’imposta 2007
Dati con riferimento periodo
d’imposta 2008
Trasmissione delle richieste
all’Agenzia
delle
entrate
(anche tramite intermediari
abilitati),
fornendo
30.4.2009
comunicazione dell’importo
erogato in relazione a
ciascuna
richiesta
di
attribuzione
Beneficio non erogato dal Richiesta telematica diretta sostituto d’imposta
da parte del richiedente
all’Agenzia delle entrate
entro il 31.3.2009, il termine
è spostato (provv. A.E. 13.2.2009) al 30.4.2009
(anche tramite intermediari
abilitati ai quali non spetta
alcun compenso)
30.6.2009
Richiesta
tramite
dichiarazione dei redditi
(mod.
730/2009
–
Unico/2009);
Richiesta telematica diretta
da parte del richiedente
all’Agenzia delle entrate
entro il 30.6.2009 (anche
tramite intermediari abilitati
ai quali non spetta alcun
compenso).
Bonus straordinario
• Considerazioni - per effetto dello spostamento del termine di
pagamento al 31-3-2009, la verifica della disponibilità del monte
ritenute e contributi disponibili, per poter soddisfare le richieste
presentate, deve essere parimenti riferita ai mesi di febbraio
e marzo, e non sicuramente a tutto l’anno 2009. Il
passaggio della circolare “riferiti all’anno 2009” deve intendersi
nel senso che non possono essere utilizzate ritenute relative al
2008 (come per esempio le ritenute derivanti dai conguagli
fiscali di fine anno 2008 eseguiti nei mesi di gennaio e febbraio
2009). Detta interpretazione trova riscontro analizzando il
successivo adempimento riservato ai sostituti d’imposta, vale a
dire quello della trasmissione telematica all’Agenzia delle
entrate delle dichiarazioni ricevute, che deve avvenire entro il 30
aprile 2009, comunicando anche l’importo pagato (Ciò significa
che il pagamento non può avvenire nei mesi successivi);
Bonus straordinario
• Considerazioni - Le somme pagate ai richiedenti aventi
diritto possono essere recuperate dal sostituto d’imposta,
secondo quanto disposto dal D.L. 185/2008, attraverso il
mod. F24 a partire dal primo giorno successivo a quello di
erogazione del bonus (Codice tributo 1664). Risulterebbero
quindi possibili i seguenti comportamenti (la circ. 2/2009
dell’AE non entra nel dettaglio di tale argomento):
– Gli Importi pagati tra il 1° e 15/2, potrebbero essere
recuperati con il mod. F24 in scadenza il 16/2;
– Gli importi pagati tra il 16/2 e 15/3, potrebbero essere
recuperati con il mod. F24 in scadenza il 16-3;
– Gli importi pagati tra il 16 e il 31/3, potrebbero essere
recuperati con il mod. F24 in scadenza il 16-4.
Bonus straordinario
• Il codice tributo
• 1664: recupero da parte del sostituto d’imposta delle somme
erogate a titolo di bonus straordinario 2009 alle famiglie, di cui
all’art. 1, D.L. 185/2008.
• Il codice tributo va esposto nella sezione erario, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a
credito compensati.
• Nella colonna “rateazione/Regione/Prov/mese rif” deve essere
indicato il mese in cui è stato erogato il bonus e l’anno di
riferimento.
• La compensazione effettuata utilizzando il predetto codice
tributo non concorre al limite di cui all’art. 25 del D.Lgs
241/1997.
Bonus straordinario
• Pagamento diretto dell’Agenzia delle
entrate – Nei casi in cui il soggetto avente
diritto abbia presentato richiesta direttamente
all’agenzia
delle
entrate,
quest’ultima
provvederà a erogare quanto dovuto con la
procedura prevista dal decreto del direttore
del dipartimento delle entrate 29.12.2000
(G.U. 42/2001)
Bonus straordinario
• Bonus indebito – Il comma 19 dell’art. 1, del decreto
in esame stabilisce altresì che i soggetti che abbiano
percepito il bonus senza averne diritto (totalmente o
parzialmente) sono tenuti a restituirlo entro il termine
della presentazione della prima dichiarazione dei redditi
successivo all’erogazione del bonus. I contribuenti
esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi provvederanno alla restituzione, nel medesimo
termine di cui sopra, attraverso il modello F24. In tali
situazioni i sostituti d’imposta non sono coinvolti.
Bonus straordinario
• La modulistica approvata dall’Agenzia delle entrate L’agenzia delle entrate, con provvedimento del 5 dicembre
2008,modificato dal provvedimento 13.2.2009, pubblicati, a
norma dell’art. 1, c. 361, della L. 244/2007, su proprio sito
internet, ha approvato i modelli, e le relative istruzioni per la
compilazione, che i contribuenti aventi diritto devono utilizzare
per richiedere il bonus straordinario, in particolare sono stati
approvati due modelli:
– Uno da utilizzare per richiedere l’erogazione del bonus al
proprio sostituto d’imposta;
– Uno da utilizzare per richiedere il bonus direttamente
all’Agenzia delle entrate.
Bonus straordinario
• Conservazione delle richieste – I sostituti
d’imposta e gli intermediari abilitati sono
tenuti a conservare per tre anni le
autocertificazioni contenute nelle richieste del
bonus presentate dai soggetti aventi diritto,
da esibire, si richiesta, all’Amministrazione
finanziaria.
La detassazione degli straordinari
Detassazione 2009 emolumenti di produttività
• L’art. 5 del D.L. 185 del 29.11.2008 (L. 2/2009), ha disposto la proroga a
tutto il 2009 della parziale detassazione (applicazione dell’imposta
sostitutiva del 10% al posto di IRPEF e addizionali) dei soli emolumenti
legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa nonché
quelli di competitività e redditività legati all’andamento economico
dell’impresa, emolumenti individuati dall’art. 2, c. 1, lettera c) del D.L.
93/2008 (L. 126/2008). La proroga non ha invece interessato gli
straordinari e, per i part time stipulati entro il 28.5.2008, le ore
supplementari e le ore derivanti dall’applicazione delle clausole
elastiche.
N.B. – Essendo molto ampia la formulazione “emolumenti legati alla
produttività” si può ipotizzare di farvi rientrare anche gli straordinari
richiesti per detta finalità (Affermazione del Ministro del lavoro al
forum del 14.1.2009)
G.Bonati
78
Detassazione 2009 emolumenti di produttività
• I parametri per l’applicazione operativa del
beneficio sono però stati modificati nei seguenti
valori:
– il limite per il calcolo dell’imposta sostitutiva sale a €
6.000;
– il reddito di lavoro dipendente relativo al 2008 che
potrà dare diritto al beneficio nel 2009 è stato fissato
in € 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel
2008 a imposta sostitutiva.
G.Bonati
79
Detassazione 2009 emolumenti di produttività
• Essendo una proroga del beneficio si rendono
ancora applicabili le istruzioni contenute nelle
circolari A.E./Min.Lav. n. 49 e n. 59 del 2008, per
la sola parte relativa all’individuazione degli
emolumenti relativi a incrementi di produttività,
innovazione ed efficienza organizzativa e altri
elementi di competitività e redditività legati
all’andamento economico dell’impresa.
G.Bonati
80
Detassazione 2009 emolumenti di produttività
• Rimangono quindi operative anche se seguenti
istruzioni:
– per detassare gli emolumenti interessati si applica il
principio di cassa, vale a dire che gli stessi devono
essere corrisposti nel 2009 (ovvero entro il 12.1.2010,
per effetto del principio di cassa allargato, di cui
all’art. 51 del TUIR) anche se riferiti a periodi
precedenti;
– Il limite di € 6.000 detassabile va individuato al netto
dei contributi obbligatori a carico del lavoratore;
G.Bonati
81
Detassazione 2009 emolumenti di produttività
• Rimangono quindi operative anche se seguenti
istruzioni:
– I dipendenti interessati dovranno certificare il reddito
2008 se sono dipendenti di un datore di lavoro che
non ha rilasciato il CUD/2009 (redditi per l’intero
anno 2008);
– I soggetti con reddito di lavoro dipendente del 2008
pari a zero potranno accedere al beneficio;
G.Bonati
82
Detassazione 2009 emolumenti di produttività
• Rimangono quindi operative anche se seguenti
istruzioni:
– Se l’applicazione dell’imposta sostitutiva dovesse
risultare penalizzante, il sostituto d’imposta non
provvederà alla sua applicazione e ne darà
comunicazione all’interessato;
– Il dipendente può rinunciare al beneficio.
G.Bonati
83
Detassazione degli emolumenti di produttività
• L’elemento economico territoriale erogato ai lavoratori del
settore edile concorre (al verificarsi delle condizioni prescritte)
alla determinazione della base imponibile per l’imposta
sostitutiva (trattasi di emolumenti di produttività legati
all’andamento economico delle imprese nel territorio considerato
dalla contrattazione collettiva territoriale).
La circolare 59/2008: Si ritiene che l’elemento economico territoriale del
settore edile debba essere incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva
qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di
incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento
di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della
impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore.
Detassazione degli emolumenti di produttività
• A sostegno che l’elemento economico territoriale possa
rientrare nell’imponibile dell’imposta sostitutiva può
essere richiamata la normativa in materia di sgravio
contributivo (ex decontribuzione dei premi di risultato)
in quanto l’INPS ha autorizzato lo sgravio sull’EET quale
premio di produttività territoriale
Detassazione degli emolumenti di produttività
• Le somme erogate a titolo di forfait straordinario e
quelle erogate ai soggetti per compensare l’esclusione
dalla limitazione di orario rientrano tra quelle che
possono
godere
dell’applicazione
dell’imposta
sostitutiva, sempre che sia rispettate le relative
condizioni (si ritiene abbastanza difficile che chi si trova
in dette situazioni possa far valere la condizione di non
aver superato € 35.000 nel 2008).
Detassazione degli emolumenti di produttività
• Possono rientrare nella base di calcolo dell’imposta
sostitutiva (entro € 6.000) anche i seguenti emolumenti:
– Compensi erogati per ROL residui (CCNL edilizia: riposi annui) e
ferie non godute (si ritiene quelle che eccedono le prime 4
settimane);
– Maggiorazioni per turni ovvero per orari a ciclo continuo ovvero
per speciali indennità aggiuntive che diano luogo a incrementi di
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
– Le prestazioni nelle festività (anche per la quota di retribuzione
svolta all’interno dell’orario contrattuale);
– Premi e provvigioni su vendite;
– Premi consolidati;
– Premi di produttività collettivi.
Detassazione degli straordinarie e degli
emolumenti di produttività
• Non possono rientrare invece nella base di calcolo
dell’imposta sostitutiva i seguenti emolumenti:
• Superminimi individuali entrati nel patrimonio del
lavoratore
• Incentivazioni all’esodo
Destinazione del TFR: gli
adempimenti all’atto
dell’assunzione
Destinazione TFR
• La Covip ha individuato, con la delibera del
24.4.2008, ai fini della destinazione del
TFR, quale documentazione il datore di
lavoro deve ottenere dal lavoratore nuovo
assunto e quale documentazione il datore
di lavoro deve rilasciare al lavoratore che
cessa il rapporto di lavoro.
Destinazione TFR
•
In particolare:
– il datore di lavoro, in sede di nuova assunzione, deve richiedere al
lavoratore apposita dichiarazione nella quale sia indicato, con
riferimento ai precedenti rapporti di lavoro, se il TFR è stato
destinato a un fondo pensione o è stato mantenuto in azienda. La
dichiarazione deve essere corredata dall’attestazione del
precedente datore dei lavoro di provenienza sulla scelta a suo
tempo effettuata, oppure (in mancanza di detta dichiarazione) dalla
copia del mod. TFR1 o TFR2, e, se il TFR è conferito a un fondo
pensione, la copia del modello di adesione allo stesso;
– il datore di lavoro, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, è
tenuto a rilasciare un’attestazione in ordine alla scelta operata dal
lavoratore circa la destinazione del TFR.
Destinazione TFR
•
I percorsi decisionali dei nuovi assunti - La Covip ha fornito,
con la citata delibera del 24.4.2008, le direttive riguardanti le
scelte relative alla destinazione del TFR da parte dei
lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.
• In particolare, la Commissione di vigilanza ha precisato:
A) lavoratore che nei precedenti rapporti di lavoro ha optato
per il mantenimento del TFR in azienda:
– può continuare a mantenere il TFR in azienda (l’azienda con
almeno 50 dipendenti sarà tenuta a versarlo al fondo tesoreria
INPS);
– il lavoratore, in ogni caso, potrà, in qualsiasi momento,
modificare detta scelta e conferire il TFR maturando a un fondo
pensione;
Destinazione TFR
B) lavoratore che nei precedenti rapporti aveva conferito il
TFR a un fondo pensione e che a seguito della cessazione
del rapporto ha interamente riscatto la posizione
individuale:
– deve attestare al nuovo datore di lavoro di aver riscattato la
posizione individuale;
– entro 6 mesi dall’assunzione è tenuto ad effettuare nuovamente la
scelta sulla destinazione del TFR maturando utilizzando il mod.
TFR2;
– in caso di mancata scelta entro il predetto termine, il TFR che
matura dal mese successivo verrà destinato integralmente al fondo
pensione negoziale, in mancanza al FONDINPS. il TFR maturato nei
primi 6 mesi dall’assunzione rimane in azienda (dovrà essere
versato al fondo tesoreria se l’azienda ha più di 50 addetti);
Destinazione TFR
C) lavoratore che aveva conferito integralmente il TFR a un fondo
pensione e che a seguito della cessazione del rapporto non ha
riscatto la posizione individuale:
– la scelta precedentemente operata rimane efficace anche nei confronti del
nuovo datore di lavoro;
– se il nuovo rapporto di lavoro fa perdere i requisiti di iscrizione al fondo
pensione di adesione (per esempio cambia il CCNL e conseguentemente il
relativo fondo negoziale), il lavoratore dovrà fornire obbligatoriamente
indicazioni, entro 6 mesi dall’assunzione, circa la forma pensionistica
complementare alla quale intende conferire il TFR (in tale ipotesi non può
più scegliere di mantenere il TFR in azienda). Gli effetti della scelta
retroagiscono alla data di assunzione.
– in caso di mancata scelta entro il predetto termine, il TFR, dalla data di
assunzione, verrà destinato integralmente al fondo pensione negoziale, in
mancanza al FONDINPS;
Destinazione TFR
D) lavoratore che aveva conferito parzialmente il TFR a un fondo
pensione e che a seguito della cessazione del rapporto non ha
riscatto la posizione individuale:
– può scegliere di mantenere la destinazione parziale del TFR, nella stessa
misura se il CCNL è il medesimo ovvero nella misura prevista dal CCNL
applicato dal nuovo datore di lavoro (in mancanza almeno il 50%). Il
restante TFR rimane in azienda (ovvero è versato al fondo tesoreria se
l’azienda ha almeno 50 addetti),
– può scegliere di destinare integralemte il TFR al fondo pensione prescelto;
– dovrà fornire obbligatoriamente indicazioni, entro 6 mesi dall’assunzione,
circa la forma pensionistica complementare alla quale intende conferire il
TFR parziale o totale. Gli effetti della scelta retroagiscono alla data di
assunzione.
– in caso di mancata scelta entro il predetto termine, il TFR, dalla data di
assunzione, verrà destinato integralmente al fondo pensione negoziale, in
mancanza al FONDINPS
Destinazione TFR
• Per effettuare le comunicazioni in caso mancato di
riscatto della posizione individuale (a seguito della
perdita dei requisiti di partecipazione al fondo), la
COVIP ha predisposto un schema di comunicazione che
i datori di lavoro dovranno consegnare ai lavoratori
nuovi assunti.
• La COVIP ricorda altresì che all’atto dell’assunzione il
datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore in
ordine alle opzioni disponibili.
Adempimenti all’assunzione
TFR e previdenza complementare: Dichiarazione del lavoratore nuovo assunto
Sig. …………………………………. C.F. …………………..
Le quattro situazioni di seguito riportate sono fra loro alternative - Barrare le
caselle che interessano
1. Ha destinato il Trattamento di fine rapporto (TFR), nel precedente rapporto di
lavoro, a un fondo di previdenza complementare, senza aver perso i requisiti
di iscrizione?
SI
Totalmente
Continuare a versare il TFR al fondo ……………
Parzialmente
continuare a versare il TFR al fondo ………….. Nella misura ……
Adempimenti all’assunzione
•
La mancata comunicazione, entro 6 mesi
dall’assunzione. comporterà l’obbligo, da parte del
datore di lavoro, di destinare l’intero TFR,
maturato dall’assunzione in poi, al fondo ……….....
Adempimenti all’assunzione
2 Ha già destinato il Trattamento di fine rapporto (TFR),
nel precedente rapporto di lavoro, a un fondo di
previdenza complementare senza però aver riscattato
la propria posizione individuale, pur avendo perso i
requisiti di iscrizione?
SI
Restituire datato e firmato il modulo allegato “Comunicazione in
ordine alla forma pensionistica complementare alla quale
conferire il trattamento di fine rapporto
Adempimenti all’assunzione
• La mancata comunicazione, entro 6 mesi
dall’assunzione, comporterà l’obbligo, da parte del
datore di lavoro, di destinare l’intero TFR, maturato
dall’assunzione in poi, al fondo ………….
Adempimenti all’assunzione
3
Ha già destinato il Trattamento di fine rapporto
(TFR), nel precedente rapporto di lavoro, a un
fondo di previdenza complementare ma ha
provveduto a riscattare integralmente la propria
posizione individuale?
SI
Restituisca compilato e firmato l’allegato Mod TFR2 allegato
Adempimenti all’assunzione
• La mancata scelta/comunicazione entro 6 mesi
dall’assunzione comporterà l’obbligo, da parte del
datore di lavoro, di destinare l’intero TFR,
maturando dal 7° mese dall’assunzione in poi, al
fondo ………………..
Adempimenti all’assunzione
4. Nel precedente rapporto ha scelto di mantenere il
Trattamento di fine rapporto (TFR) in azienda?
SI
Restituisca compilato e firmato l’allegato Mod TFR2
Adempimenti all’assunzione
•
La mancata scelta/comunicazione entro 6 mesi
dall’assunzione comporterà l’obbligo, da parte
del datore di lavoro, di destinare l’intero TFR,
maturando dal 7° mese dall’assunzione in
poi, al fondo …….
Data
______________
Firma
______________
Adempimenti all’assunzione
Allegati:
□ Dichiarazione del precedente datore di lavoro, ovvero copia del Mod. TFR1
o TFR2 consegnato al precedente datore di lavoro
□ Modulo di adesione alla forma di previdenza complementare prescelta
□ Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale
conferire il trattamento di fine rapporto (se è stato barrato l’iporesi 2)
□ Modello TFR2 (se è stato barrato l’ipotesi 3 o l’ipotesi 4)
Firma per ricevuta
(datore di lavoro)
___________________________
Data
___________________________
Il contratto a termine
e il limite dei 36 mesi
Contratto a termine: le modifiche della L. 247/2007
E’ stato Aggiunto
nuovo 1° comma
all’art. 1 del DLgs
368/2001

Il contratto di
lavoro è
stipulato di
regola a tempo
indeterminato
La novità ha conseguenze pratiche: modello ordinario
tempo indeterminato. Le causali di apposizione del
termine devono essere “temporanee”
Contratto a termine (art. 21, D.L. 112/2008)
(dal 25.6.2008)
• Le causali - le ragioni tecniche, produttive e
organizzative o sostitutive (che stanno alla base
della stipula del contratto a termine) valgono
anche se riferibili all’ordinaria attività del
datore di lavoro.
Contratto a termine
(dal 25.6.2008)
IL CONTRATTO DI LAVORO
A tempo indeterminato
A tempo determinato
La regola
Per ragioni tecniche,
produttive, organizzative
e sostitutive
Contratto a termine: è venuto
meno l’eccezionalità ma si
ritiene confermata la
temporaneità
Anche se riferibili
all’ordinaria attività del
datore di lavoro
Contratto a termine
(dal 25.6.2008)
• Temporaneità - L’inserimento della precisazione “…. Anche
riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro” lasciando
inalterato il contenuto del comma 01 introdotto dalla legge
247/2007, può voler dire che:
– Il contratto a termine non rappresenta più un’eccezione (i contratti a
temine possono essere stipulati purché ci sia una delle ragioni fissate
dalla legge, anche con riferimento alla normale attività dell’azienda);
– Le ragioni che stanno alla base della stipula del contratto, almeno
all’atto della sottoscrizione, devono essere ricondotte al concetto di
temporaneità (molto caro alla giurisprudenza)
Contratto a termine: le modifiche della L. 247/2007
•
•
Contratto a termine e durata massima e deroga
in caso di successione di contratti a termine (con lo stesso datore
di lavoro), per lo svolgimento di mansioni equivalenti, e qualora il
rapporto di lavoro superi complessivamente 36 mesi (comprese
quindi proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione) il rapporto di lavoro si considererà a tempo
indeterminato (risulta applicabile il termine differito previsto dal
comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 368/2001). Sono esclusi i lavoratori
stagionali
In deroga alle predette disposizioni risulta possibile stipulare un
nuovo contratto a termine (una sola volta) a condizione che la
stipula del contratto avvenga presso la DPL (con la possibile
assistenza sindacale).
Protocollo welfare
•
Contratto a termine e periodo transitorio
In fase di prima applicazione della norma, i contratti a
termine in corso, anche in deroga alle nuove limitazioni,
continueranno fino al termine e il periodo di lavoro già
effettuato, alla data di entrata in vigore della nuova legge,
si computa, decorsi 15 mesi dalla medesima data, insieme
ai periodi successivi ai fini del raggiungimento del limite di
36 mesi complessivi.
Protocollo welfare
•
•
•
Contratto a termine: periodo transitorio
Contratti in corso alla data del 1’ gennaio 2008: possono
continuare fino alla scadenza del termine anche se si
supera il limite di 36 mesi;
Soggetti che hanno lavorato a termine prima del 1’
gennaio 2008: i contratti stipulati dal 1’ gennaio 2008 al
31 marzo 2009 non sono influenzati (temporaneamente),
ai fini del computo dei 36 mesi, dai contratti stipulati fino
al 31.12.2007;
Dal 1’ aprile 2009: ai fini del limite dei 36 mesi si
conteggiano tutti i contratti
Contratto a termine (limiti)
(dal 25.6.2008)
• Successione dei contratti (modifica disposta
dal’art. 21 del D.L. 112/2008) - nella successione
dei contratti (gestione del limite massimo, per
sommatoria dei diversi contratti, di 36 mesi, a
regime dal 1’.4.2009) vengono fatte salve le
disposizioni contrattuali (contratti collettivi
nazionali, territoriali e aziendali) che possono
regolamentare quindi una diversa durata massima
o individuare una diversa disciplina.
Contratto a termine (limiti)
(dal 25.6.2008)
Applicazione del limite di 36 mesi (a regime dal 1’.4.2009)
La contrattazione
collettiva
La legge richiede
Sostituisce
la legge
L’identità delle
parti nel
rapporto di
lavoro
L’equivalenza
delle mansioni
Può disporre una
diversa
regolamentazione
Contratto a termine: durata massima
Contratto assistito (trascorsi i 36 mesi)
La durata è definita dagli avvisi comuni
I maggiori settori hanno fissato la durata
in massimo 8 mesi
Si ritiene possibile
L’utilizzo dell’istituto
della proroga
applicare la gestione
flessibile del termine
Contratto a termine (diritto di precedenza)
(dal 25.6.2008)
• Diritto di precedenza - anche con riferimento
alla norma sul diritto di precedenza (contratti
non stagionali) vengono fatte salve eventuali
diverse regole contrattuali (contratti collettivi
nazionali, territoriali e aziendali).
Contratto a termine: diritto di precedenza
•
Non Stagionale - Il lavoratore a termine (contratto o contratti
complessivamente superiore a 6 mesi) ha il diritto di precedenza (nei 12
mesi successivi la scadenza del contratto) nelle assunzioni a tempo
indeterminato (se manifesta la propria volontà entro 6 mesi dalla
cessazione del rapporto); il diritto si estingue entro un anno dalla data di
cessazione.
fatte salve eventuali diverse regole contrattuali (contratti collettivi
nazionali, territoriali e aziendali).
•
Stagionale - Il lavoratore a temine stagionale avrà invece il diritto di
precedenza rispetto alle nuove assunzioni a temine, da parte dello stesso
datore di lavoro, per le medesime attività stagionali (se manifesta la
propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto); il diritto si
estingue entro un anno dalla data di cessazione.
Orario di lavoro e le ultime flessibilità
Lavoro effettivo
Art. 2, D.Lgs 66/2003
Si considera orario di lavoro qualsiasi periodo
in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione
del datore di lavoro e nell’esecuzione della sua
attività o delle sue funzioni
L’art. 3 del RDL 692/1923 prevedeva:
Si considera lavoro effettivo ogni lavoro che richieda
un’applicazione assidua e continuativa
120
Orario di lavoro effettivo
- La nuova definizione (nozione) di orario di lavoro, contenuta nel
D. Lgs. 66/2003 (importante per definire i limiti che la legge
impone), “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua
attività o delle sue funzioni”, deve essere interpretata secondo
l’indirizzo espresso dalla Corte di giustizia europea (9-9-2003).
Quest’ultima, ritiene rientranti nell’orario di lavoro i periodi in
cui i lavoratori "sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul
luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi a disposizione di
quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in
caso di necessità". A tale proposito è utile richiamare anche la
sentenze della Cassazione n. 5701/2004 in materia di tempo
impiegato per raggiungere il luogo di lavoro (che riteniamo
applicabile anche in vigenza del D. Lgs. 66/2003).
121
Orario normale di lavoro
Non superiore a 40 ore settimanali
I CCL possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e
riferire l'orario normale alla durata media della prestazione in un
periodo non superiore a un anno (attività multiperiodale, in ogni
caso deve essere rispettato il limite massimo settimanale medio di
48 ore nel periodo di riferimento considerato).
Non è previsto il limite giornaliero, in ogni caso a norma dell’art. 7
del D.Lgs. 66/2003, il lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore di
riposo consecutivo ogni 24 ore (il limite giornaliero può essere
disposto dalla contrattazione collettiva ai soli fini contrattuali)
122
Durata massima della prestazione lavorativa
Per legge
48 ore settimanali
medie, compreso il
lavoro straordinario
Periodo di
riferimento (per il
calcolo della media)
non superiore a 4
mesi
Il contratto collettivo
In ogni caso
non può essere
superiore a
Stabilisce la durata
massima settimanale
dell’orario di lavoro
Periodo di riferimento (per
il calcolo della media) non
superiore a 6 mesi, ovvero
a 12 mesi a fronte di ragioni
obiettive, tecniche o
inerenti all’organizzazione
del lavoro
123
Durata massima della prestazione lavorativa
• Anche l’autonomia negoziale individuale si deve
attenere ai limiti di legge.
• Il limite è applicabile anche agli apprendisti
maggiorenni
• Non è vietato superare le 48 ore settimanali purché
tale maggior prestazione risulti compensata,
all’interno del periodo di riferimento, da minori
prestazioni lavorative.
124
Durata massima della prestazione lavorativa:
computo
• per la determinazione delle 48 ore medie settimanali i periodi di
ferie e i periodi di assenza per malattia non sono presi in
considerazione (sono equiparabili alle assenze di malattia anche
i periodi di infortunio e gravidanza). Tutti gli altri periodi di
assenza si computano con valore zero
• Il periodo di riferimento per il calcolo della media (4 o 6 o 12
mesi) va considerato, secondo le precisazioni ministeriali, con il
criterio a scorrimento, vale a dire che le assenze per ferie,
malattia e periodi equiparati spostano il termine di un
equivalente periodo (dette essenze sono da considerarsi neutre)
125
Durata massima della prestazione lavorativa:
computo
• Anche ore straordinarie gestite con l’istituto della
banca ore (riposi compensativi) vengono esclusi dal
computo della media delle 48 ore.
• Il Ministero precisa però che tale meccanismo di
calcolo può essere adottato solo qualora sia il lavoro
straordinario sia il relativo riposo compensativo siano
effettuati in un medesimo periodo di riferimento,
dovendosi, al contrario provvedere a computare le ore
di straordinario effettuate qualora il riposo
compensativo sia effettuato in un successivo periodo
di riferimento
126
Durata massima della prestazione : chiarimenti
ministeriali
• Nel caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore al
periodo di riferimento (4, 6 o 12 mesi), per il calcolo dell'orario
medio di lavoro è necessario considerare l'effettiva durata del
contratto di lavoro a termine.
• Invece nei rapporti di lavoro risolti inaspettatamente prima
della scadenza del periodo di riferimento, il periodo da
prendere in considerazione quale base di calcolo della media è
pari a 4 mesi (ovvero 6 o 12 mesi qualora previsto dalla
contrattazione collettiva);
127
Lavoratori senza limitazioni di orario (esclusi dalla
durata massima settimanale)
Non si applicano le disposizioni relative al normale orario di
lavoro, alla durata massima della prestazione lavorativa e al
lavoro straordinario, ai lavoratori la cui durata dell’orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è
misurata o predeterminata o può essere determinata dal
lavoratore stesso, e in particolare si tratta di:
– dirigenti;
– personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di
decisione autonomo;
– manodopera familiare;
– lavoratori del settore liturgico delle chiese e comunità religiose;
– lavoratori a domicilio e telelavoratori.
128
Lavoro straordinario: definizione
Il D. Lgs. 66/2003, art. 1, c. 2, lettera c),
definisce straordinario il lavoro prestato
oltre l’orario normale di lavoro così come
individuato dall’art. 3, del medesimo
decreto vale a dire quello che eccede le 40
ore
settimanali
(o
diverso
valore
contrattuale).
129
Lavoro straordinario
La legge
Il contratto collettivo
Recita espressamente
che deve essere
contenuto
Regolamenta le modalità di
esecuzione e può fissare il
numero massimo di ore entro
i limiti della durata massima
dell’orario di lavoro fissato
dalla legge (vale a dire che
deve essere rispettata le
media delle 48 ore)
In mancanza di regole
contrattuali è ammesso
per un numero di ore non
superiori a 250 annue
Il ricorso allo straordinario è altresì ammesso (in aggiunta): nei casi di
eccezionali esigenze tecnico produttive (impossibilità di assumere
altri lavoratori); in casi di forza maggiore (per salvaguardare persone
o cose); in casi di mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività
produttiva
130
Straordinario: retribuzione
• Lo straordinario deve essere computato a parte
(Prospetto paga ovvero libro unico del lavoro) e
remunerato applicando le maggiorazioni fissate dalla
contrattazione collettiva (non è più prevista una
maggiorazione minima dovuta per legge);
• La contrattazione collettiva ha altresì la possibilità di
regolamentare, in alternativa alla maggiorazione
retributiva, periodi di riposo compensativi, vale a dire
l’applicazione dell’istituto della “banca ore”,
ampiamente già utilizzato nei vigenti CCNL
131
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
•
Le modifiche: il provvedimento apporta, con decorrenza
25.6.2008, importanti modifiche alla disciplina, in materia di
orario di lavoro e di riposi, contenuta nel D.Lgs. 66/2003, in
particolare viene disposto:
– L’abrogazione di alcuni adempimenti di tipo documentale;
– Una maggiore flessibilità nella gestione dei riposi giornalieri e settimanali;
– La possibilità di intervenire, per alcune disposizioni derogabili, attraverso la
contrattazione collettiva di secondo livello;
– La rivisitazione di alcune definizioni;
– La rivisitazione delle sanzioni.
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
•
Abrogazione degli adempimenti documentali – A decorrere dal
25-6-2008 le aziende non sono più tenute:
– Ad informare la DPL, servizi ispettivi, riguardo al numero dei
dipendenti che nel periodo di riferimento interessato (4 mesi per
legge, ovvero diverso periodo fissato dalla contrattazione collettiva:
6 mesi o 12 mesi), unità produttive con più di 10 dipendenti, hanno
superato le 48 ore settimanali (settimane prese singolarmente)
attraverso ore di lavoro straordinario;
– Ad informare la DPL, servizi ispettivi, e le organizzazioni sindacali,
con periodicità annuale, dell’esecuzione di lavoro notturno
(continuativo o in turni regolari) in assenza di regolamentazione
collettiva.
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
•
La nuova flessibilità – In materia di flessibilità nella gestione della
prestazione lavorativa, il decreto ha apportato significative modifiche
alla normativa che regola la consecutività dei riposi giornalieri e
settimanali in determinate situazioni. In particolare:
•
Riposi giornalieri
– L’art. 7 del D. Lgs. 66/2003 prevede che, ferma restando la durata
normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di
riposo consecutivo per ogni periodo di 24 ore, che decorre dall’inizio
della prestazione lavorativa (Min. Lav. Prot. 1769, 23-2-2006). Risultano
esclusi,
dalla consecutività delle 11 ore di riposo, le attività
caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata anche,
come precisato dal Min. Lav. con la nota del 29-5-2008, in modalità di
telelavoro.
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
•
Riposi giornalieri
– Il decreto 112/2008 (L. 133/2008) include, tra le possibili
deroghe alla consecutività del riposo anche le attività
eseguite in regime di reperibilità, superando quindi
quanto precisato al riguardo, dal Ministero del lavoro con
la nota del 29-5-2008. Conseguentemente, dal 25-6-2008,
per il lavoratore in regime di reperibilità, il riposo
giornaliero di 11 ore può anche non essere consecutivo.
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
•
Riposi giornalieri
– Con la modifica all’art. 17, c. 1, del D. Lgs. 66/2003, il
decreto fissa altresì un nuovo regime in materia di
deroghe (tra queste anche in materia di riposi giornalieri),
in particolare, il riposo giornaliero può essere oggetto di
deroga, nel settore privato, mediante contratti collettivi
stipulati a livello nazionale ovvero mediante contratti
collettivi territoriali o aziendali (secondo livello di
contrattazione) in assenza di specifiche disposizioni nei
CCNL (le organizzazioni sindacali devono essere quelle
comparativamente più rappresentative).
Orario di lavoro: riposo giornaliero
Ore 9,00 inizio
prestazione
lavorativa
Ore 22,00
Periodo in cui viene resa
la prestazione lavorativa
Ore 9,00 inizio
nuova
prestazione
lavorativa
Periodo minimo di
riposo
24 ore
137
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
•
Riposi settimanali
– L’art. 9, c. ,1 del D. Lgs. 66/2003 prevede che il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24
ore consecutive (dopo 6 giorni di lavoro occorre un giorno di
riposo), di regola coincidente con la domenica, da cumulare
con il riposo giornaliero (11 ore) di cui si è detto nel
precedente punto a). Dal 25.6.2008, detto periodo di riposo
consecutivo è calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni. Modifica (di flessibilità) che va
incontro ad alcune particolari esigenze aziendali/settoriali,
avvalorando altresì quello che alcuni contratti hanno già
regolamentato e superando quanto disposto dal Ministero
del lavoro con la nota del 1°-9-2005.
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
•
•
La contrattazione collettiva di secondo livello – in materia di
deroghe, il decreto 112, stabilisce, anche quanto segue:
– “Le disposizioni di cui agli articoli 7 (riposo giornaliero), 8 (pause),
12 (modalità organizzativa del lavoro notturno) e 13 (durata del
lavoro notturno) possono essere derogate mediante contratti
collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, In
assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le
deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o
aziendali
stipulati
con
le
organizzazioni
sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” .
Trattasi di una modifica importante, in quanto in assenza di una
regolamentazione derogatoria nazionale ci si può attivare, per
introdurre specifiche deroghe, in sede aziendale o territoriale.
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
•
Le nuove definizioni – Il D.L. 112/2008, provvede anche a modificare
alcune definizioni indirizzate ad individuare particolare figure di
lavoratori, in dettaglio:
– Lavoratore notturno:
dal 25.6.2008, è considerato lavoratore
notturno, in difetto di disciplina collettiva, qualsiasi lavoratore che
svolga per almeno 3 ore lavoro notturno (periodo dalle ore 24 alle ore
5) per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (il predetto limite
minimo, si ritiene riferito agli 80 giorni, deve essere riproporzionato in
caso di lavoro a tempo parziale);
– Lavoratore mobile: dal 25.06.2008, è considerato lavoratore mobile,
qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante
o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto
passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto terzi su strada,
per via aerea o per via navigabile, o a un impianto fisso non
ferroviario.
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
•
Lavoratori mobili: la modifica comporta che le nuove
disposizioni in materia di tempi di lavoro dei lavoratori mobili
(D. Lgs. 234/2007) sono estese alle aziende che effettuano
attività di autotrasporto per conto proprio e non più solo per
conto terzi. Gli obblighi di registrazione (nota Min. Lav. 9009,
2.7.2008) relativi ai lavoratori mobili si assolvono mediante le
relative scritturazioni nel libro unico del lavoro (in ogni caso
l’obbligo di istituire il registro dell’orario di lavoro di cui all’art.
8 del citato D. Lgs. 234/2007 è venuto meno dal 25.6.2008).
Conseguentemente risulta sufficiente, si ritiene, nel periodo
transitorio relativo all’entrata in vigore del libro unico del
lavoro, la tenuta del foglio delle presenze utile al libro paga.
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
• Esclusioni dal D. Lgs. 66/2003 – Il provvedimento
stabilisce che le disposizioni concernenti l’orario di
lavoro e i riposi, previste dal D. Lgs. 66/2003, non
trovano applicazione non più solo per il personale
della scuola, a per quello delle forze armate e agli per
gli addetti al servizio di polizia municipale provinciale
(attività operative istituzionali) ma anche, dal 25-62008, per gli addetti ai servizi di vigilanza.
Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41
•
Sanzioni – Il decreto legge, ha apportato anche alcune
modifiche al sistema sanzionatorio, in particolare:
– La sanzione da € 130 a 780 (per ogni lavoratore e per ciascun
periodo di riferimento) viene estesa anche alla violazione relativa
alla mancata fruizione del riposo settimanale;
– La sanzione per le violazioni ai riposi giornalieri risulta, dal 25-62008, da € 25 a € 100 per lavoratore e singolo periodo di 24 ore;
– Non viene più sanzionata l’inosservanza alla norma (art. 3, c. 1)
relativa al normale orario di lavoro;
– E’ stata eliminata (vista l’abrogazione del relativo adempimento) la
sanzione per la mancata o tardiva informativa alla DPL del
superamento delle 48 ore nelle singole settimane.
Sanzioni
Violazione
•
•
Sanzione
Divieto di adibire le donne al lavoro dalla 24
alle 6 dall'accertamento dello stato di
gravidanza al compimento di un anno di età
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
del bambino (**)
da euro 516 a euro 2.582
Divieto di adibire al lavoro notturno i soggetti
non obbligati (art. 11, c. 2, D. Lgs. 66/2003)
(**)
•
Inadempienze in materia di valutazione dello
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro
da da euro 1.549 a euro 4.131
notturno (**)
•
Superamento della media delle 48 ore
settimanali nel periodo di riferimento (***)
nosservanza degli obblighi in materia di ferie
(***)
inosservanza
dell’obbligo
del
riposo
settimanale (***)
•
•
Sanzione amministrativa da euro
130 a euro 780 per ogni lavoratore e
per ciascun periodo di riferimento
(4 mesi o diverso periodo fissato
dalla contrattazione collettiva) cui si
riferisce la violazione
Sanzioni
Violazione
Sanzione
- Inadempienze in materia di
riposi giornalieri (***)
Sanzione amministrativa da euro 25
a euro 100, in relazione a ogni
singolo lavoratore e a ogni
singolo periodi di 24 ore
- Inadempienze in materia di
lavoro straordinario (***)
Sanzione amministrativa da euro 25
a euro 154; se la violazione si
riferisce a più di 5 lavoratori
ovvero si è verificata per più di 50
giornate lavorative nel corso
dell'anno solare, la sanzione va da
euro 154 a euro 1.032 (*)
- Superamento del normale orario
di lavoro notturno (art. 13, cc.
1 e 3, del D. Lgs. 66/2003)
(****)
Sanzione amministrativa da euro 51
a euro 154 per ogni giorno e per
ogni lavoratore adibito al lavoro
notturno oltre i limiti previsti.
Sanzioni
(*) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta
(**) E' applicabile l'istituto della "prescrizione" ( D.Lgs.
n. 124 del 2004 - Min. Lavoro cir. n. 24 del 2004 - Min.
Lav. cir. n. 8 del 2005)
(***) Non è applicabile l'istituto della "diffida" ( D.Lgs.
n. 124 del 2004 - cir. Min. Lavoro n. 24 del 2004 - Min.
Lav. cir. n. 8 del 2005).
(****) E' applicabile l'istituto della "diffida" ( D.Lgs. n.
124 del 2004 - cir. Min. Lavoro n. 24 del 2004 - Min.
Lav. cir. n. 8 del 2005)
ORARIO DI LAVORO (collegato lavoro approvato alla Camera)
In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2
(durata media 48 ore/sett), e dall'articolo 9, comma 1 (riposo settimanale), si
applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno
tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione
amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di
dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento
di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a
5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In
caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1 (ferie),
si applica la sanzioni 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione
amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione
amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della
sanzione in misura.
ORARIO DI LAVORO (collegato lavoro approvato alla Camera)
In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7,
comma 1 (riposi giornalieri), si applica la sanzione amministrativa
da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque
lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di
ventiquattro ore la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta"».
Pause giornaliere
Orario di lavoro giornaliero
eccedente le 6 ore
Orario di lavoro giornaliero
fino a 6 ore
I contratti collettivi
definiscono l’intervallo per
la pausa pausa
La legge non prevede
l’intervallo per pausa
In difetto di regolamento
contrattuale deve essere
concessa una pausa non
inferiore a 10 minuti
149
Sicurezza sul lavoro: proroghe
G.Bonati
150
Sicurezza: proroghe
• Il decreto mille proroghe (D.L. 207/2008 – L. 14/2009)
differisce (art. 32) alcuni termini previsti nel testo
unico della sicurezza, in particolare:
– È differito al 16.5.2009, l’obbligo di comunicare all’INAIL, o
all’IPSEMA (imprese del settore marittimo), ai fini statistici
e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza di almeno un giorno (escluso
quello dell’evento) e, ai fini assicurativi, le informazioni
relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza
dal lavoro superiore a 3 giorni (art. 18, c. 1, lettera r, D.Lgs.
81/2008).
G.Bonati
151
Infortuni: adempimenti dopo T.U.
Infortuni sul lavoro
Fino a 3 giorni di assenza (escluso il
giorno dell’evento)
Oltre 3 giorni
Attualmente
Dopo attuazione
T.U. sicurezza
Attualmente
Dopo attuazione
T.U. sicurezza
Obbligo di
registrazione
nel registro
infortuni
Obbligo di
comunicazione
all’INAIL (o
all’IPSEMA)
Obbligo di
denuncia
d’infortunio (INAIL
e pubblica
sicurezza)
Obbligo di
registrazione nel
registro infortuni
Obbligo di denuncia
d’infortunio (INAIL e
pubblica sicurezza)
Obbligo di
comunicazione
all’INAIL (o
all’IPSEMA
G.Bonati
152
Sicurezza: proroghe
• Il decreto mille proroghe differisce (art. 32) alcuni
termini previsti nel testo unico della sicurezza, in
particolare:
– È differito al 16.5.2009, il divieto di effettuare le visite
mediche preventive prima dell’assunzione (art. 41, c.
3, lettera a, D.Lgs. 81/2008).
G.Bonati
153
Sicurezza: proroghe
• Il decreto mille proroghe differisce (art. 32)
alcuni termini previsti nel testo unico della
sicurezza, in particolare:
– è differito al 16.5.2009, il termine per la
valutazione dello stress lavoro - correlato e per la
data certa sul documento di valutazione dei rischi.
G.Bonati
154
MG Consulting srl
Via A. Lombardo n. 7
26900 Lodi
Tel. 0371-941330/31/32
Fax. 0371-941334
www.lavorofacile.it
[email protected]
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