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Presentazione di PowerPoint
INFN
La gestione dei rifiuti
nel rispetto dell’ambiente
Rimini, 26 ottobre 2005
Prof. Stefano Maglia
1
Normativa comunitaria
Dir.
75/442/CEE
DPR
915/82 D. Lgs 22/97

 Nuovo T.U.???v. Proposta di T.U.
Europeo???
2
D.P.R. 10.09.82 n. 915
recepimento Dir. 75/442/CE
Principio base: SMALTIMENTO
Classificazione dei rifiuti
Urbani
Speciali
Tossico/nocivi
3
Il “Decreto Ronchi”
D.Lvo 5.02.97, n. 22
Attuazione delle direttive CE n. 91/156 sui
rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
http://www.tuttoambiente.it/formazione/ronchi.zip
Gestione rifiutiGestione risorse
4
Art.1 (Campo d'applicazione)
1.
Il presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggi, fatte salve
disposizioni specifiche particolari o
complementari, conformi ai principi del
presente decreto, adottate in attuazione di
direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
(es. D. Lgs 230/95 sui Rifiuti radioattivi)
5
D. Lgs 22/97
Art. 2. (Finalità). 1. La gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse
ed è disciplinata dal presente decreto al
fine di assicurare un’elevata protezione
dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo
conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o
smaltiti senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente …

6
D. Lgs 22/97
Art. 3. (Prevenzione della produzione di rifiuti). 1. Le autorità
competenti adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni,
iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la
riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite…;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti…;
c) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire … pericolosità dei rifiuti ed i
rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate …;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le
capacità e le competenze …;
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei
rifiuti.
7
Il “Decreto Ronchi”
D.Lvo 5.02.97
Principio base: GESTIONE
Classificazione dei rifiuti
Urbani
Speciali:
non pericolosi
non pericolosi
pericolosi
pericolosi
8
Il “Decreto Ronchi”
D.Lvo 5.02.97
Gestione dei rifiuti
Fasi (art.6, lett d):
raccolta
trasporto
recupero o smaltimento
controllo
9
Il “Decreto Ronchi”:
nozione di GESTIONE
1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compreso il controllo di queste
operazioni, nonchè il controllo delle
discariche e degli impianti di
smaltimento dopo la chiusura;
….

10
Nozione di gestione…

La nozione di gestione dei rifiuti è un concetto
onnicomprensivo delle pur sempre diverse ed
autonome fasi della raccolta, trasporto, smaltimento
e recupero. In tale prospettiva ricomprende anche la
“gestione post-operativa” di una discarica, in un
ottica di garanzia dello smaltimento “sicuro”.
(Cass. Pen. 16.12.04, n. 48402)
(Così anche bozze T.U. italiano e europeo)
11
Nozione di
DEPOSITO TEMPORANEO
Art. 6 lett. m) deposito temporaneo: il
raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti alle seguenti condizioni:
…
(es. Ecopiazzola  Cass. 26379/05)

12
Il “Decreto Ronchi”
D.Lvo 5.02.97
Gestione dei rifiuti
(priorità, artt. 4 e 5):
prevenzione e riduzione
reimpiego (o riutilizzo) e riciclaggio
recupero (anche energetico)
smaltimento
13
Raccolta differenziata (2004)
I comuni italiani che hanno raggiunto il
traguardo del 35% di raccolta
differenziata previsto dal D. Lgs 22/97
sono solo 11.
 Ben 16 hanno un tasso di raccolta
inferiore al 5% (Isernia e Cagliari 1%)
 4.6 Milioni/Ton al Nord, 1,1 Milioni/Ton
al Centro, 760.000/Ton al Sud

14
Nozione di
SMALTIMENTO
Art. 6:
g) smaltimento: le operazioni previste
nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste
nell'allegato C;

NELLA PRATICA E’ SEMPRE SEMPLICE
DISTINGUERE LE DUE OPERAZIONI?
15
Articolo: 4 (Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti
attraverso: a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai
rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e le determinazioni di
condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali
medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima
debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre
forme di recupero.
16
Corte Giustizia CE 13.02.2003

RECUPERO: operazione preordinata a
fare assolvere ai rifiuti una funzione
utile, sostituendosi ad altri materiali
tradizionalmente impiegati per tale
scopo. Rimanendo nel campo
dell’energia, i rifiuti dovrebbero
sostituirsi ad altre fonti di energia
primaria.
17
“Funzione utile”

si manifesta qualora:

1)
l’utilizzazione di rifiuti come combustibile generi un’energia
superiore a quella consumata durante il processo di combustione
(effettivo “mezzo per produrre energia”);
2)
una parte dell’eccedenza di energia sviluppata durante questa
combustione sia effettivamente ed immediatamente utilizzata nella
forma del calore prodotto dall’incenerimento ovvero non
immediatamente ma sotto forma di elettricità (effettivo “mezzo per
produrre energia”);
3) la maggior parte dei rifiuti sia consumata durante l’operazione e la
maggior parte dell’energia sviluppata sia recuperata e utilizzata
(“utilizzazione principale”).


18
Art. 6: Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi (1);
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha
effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche
e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il
loro trasporto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali
collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di
produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonchè le attività di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al
punto R13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
19
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: ….
Articolo: 7 (Classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità
e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad
uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), c) ed e).
20
Articolo: 7 (Classificazione)
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo (1);
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
1, lett. f quater (3);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
l bis) il combustibile derivato da rifiuti [qualora non rivesta le caratteristiche
qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale]
21
CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI
Corte di Giustizia CE (Quinta Sezione) 29 aprile 2004
secondo il punto 3 della nota introduttiva al CER, quest'ultimo
costituisce un elenco di rifiuti non esaustivo. Tuttavia, sempre
secondo lo stesso punto, il fatto che un materiale vi figuri non
significa che sia un rifiuto in tutte le circostanze. Dal momento
che né la direttiva 75/442 né la decisione 94/3 o la nota
introduttiva al CER forniscono altri elementi sul contenuto degli
obblighi imposti agli Stati membri dalla detta decisione, non è
possibile concludere su tale base che uno stato membro sia
tenuto a riprodurre alla lettera il CER in un atto di diritto interno.
Infatti, "il carattere obbligatorio della decisione 94/3 per gli Stati
membri consente unicamente di concludere che questi ultimi
sono tenuti a garantire l'utilizzo e l'applicazione del CER come
nomenclatura di riferimento, poiché questo fornisce una
terminologia comune valida all'interno della Comunità.
22
Articolo: 8 (Esclusioni)
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti
gassosi emessi nell'atmosfera, nonchè, in quanto disciplinati da
specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i
materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla
pulizia dei prodotti vegetali eduli;
c bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di
qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito
distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di
animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e
successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa);
d) (Omissis);
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
23
……..
Articolo: 8 (Esclusioni)
-----f) i materiali esplosivi in disuso;
f bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti
inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di
accettabilità stabiliti dalle norme vigenti ;
f ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti
stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,
provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto);
f quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.
f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi,
come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata),
utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g),
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato 11
novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre
1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25
marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come
specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002
24
Articolo: 9 (Divieto di
miscelazione di rifiuti pericolosi).

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi
di cui all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di
rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28
qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2,
comma 2, ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 é
tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei
rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed
economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di
cui all'articolo 2, comma 2.
25
Il Decreto Ronchi
e la normativa tecnica di applicazione
D.M. 5/02/98 procedure
agevolate per i non pericolosi
DLvo 13/01/03, n. 36
Discariche
D.M. 1/04/98 n. 145 e n.
148 formulari e registri
DLvo 24/06/03, n. 182
Rifiuti portuali
D.M. 25/10/99 n. 471
bonifiche dei siti inquinati
DLvo 24/06/03, n. 209
Veicoli fuori uso
DIR. MIN. AMB. 9/04/02
nuovi CER
DPR. 15/07/03 n. 254
Gestione dei rifiuti sanitari
D.M. 12/06/02 n. 16
Procedure agevolate per i
rifiuti pericolosi
Dlvo 133/05 Inceneritori
Dlvo 151/05 Raee
DM 3.8.05 Ammissibilità
rifiuti in discarica
26
ULTIME NOVITA’ NORMATIVE




DLvo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della
direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento
dei rifiuti)
DL 30 giugno 2005 n. 115 (conv. L. 168/05)
(Proroga entrata in vigore D. Lgs 36/03)
D. Lgs 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle
direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti.)
D.M. 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica)
27
La nozione di rifiuto
28
Dir. 75/442/CE
ART. 1, lett. A)
Siamo di fronte (tecnicamente) ad un rifiuto
solo a due condizioni, le quali debbono
sussistere entrambe:
1) si tratti di sostanze od oggetti di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi;
2) si tratti di sostanze od oggetti che rientrino in
determinate categorie (da qui il nuovo CER). 29
Dlvo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6
Art.6. (Definizioni).
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell’allegato A
e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi
30
DL 8.7.02, n. 138 (conv. in L. 8.8.02, n. 178): Art. 14.
14. (Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22). 1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia
l’obbligo di disfarsi" di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22",
si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo
diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono
avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero,
secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di
smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto
legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l’obbligo di disfarsi": l’obbligo di avviare un materiale, una
sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento,
stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle
pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale,
della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano
compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del
decreto legislativo n. 22.
……
31
DL 8.7.02, n. 138 (conv. in L. 8.8.02, n. 178): Art. 14.
…..
2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di
produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti
condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o
diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun
intervento preventivo di trattamento e senza recare
pregiudizio all’ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o
diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un
trattamento preventivo senza che si renda necessaria
alcuna operazione di recupero tra quelle individuate
nell’allegato C del decreto legislativo n. 22.
32
Principali critiche







Decreto legge
Interpretazione autentica nazionale
Errori letterali e formali
Giurisprudenza italiana ed europea
Interpretazione restrittiva di rifiuto
Pregiudizio all’ambiente
Trattamento preventivo
33
D. Lgs 36/2003, Art. 2
h) «trattamento»; i processi fisici,
termici, chimici o biologici, incluse le
operazioni di cernita, che modificano le
caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di
ridurne il volume o la natura pericolosa,
di facilitarne il trasporto, di agevolare il
recupero o di favorirne lo smaltimento in
condizioni di sicurezza

34
“Trattamento preventivo”
Non rientrano nella nozione giuridica di rifiuto indumenti
usati che abbiano subito le operazioni di selezione,
taglio, imballaggio e vendita: infatti, pur volendo
ravvisare la volontà dei precedenti proprietari di
disfarsi degli indumenti de quibus, invece che quella
di cederli anche a titolo oneroso, quantunque “usati”,
non può in alcun modo contestarsi la loro
riutilizzazione, in un diverso ciclo produttivo o di
consumo, dopo un trattamento preventivo
(selezione, taglio, imballaggio, ecc.), senza la
necessità di alcuna operazione di recupero tra quelle
individuate nell’allegato C del Decreto Legislativo n.
22/1997. (Cass. pen. n° 45582 del 25/11/2004)
35
Distinzione tra rifiuto e prodotto
Corte giust. CE 18.4.02, Palin Granit
Oy:
“La differenza tra prodotti e rifiuti sta
nell’assenza di operazioni di
trasformazione preliminare e nella
certezza del riutilizzo senza recare
pregiudizio all’ambiente”

36
Cass. Pen. sez. III, 29.01.2003, n.
1421 (Passerotti)

“ la direttiva 91/156/CE non è self
executing, e pertanto non può trovare
applicazione diretta negli Stati membri;
pertanto la nuova disciplina di cui all’art.
14 è vincolante per il giudice italiano”.
37
Cass. Pen. sez. III, 17.01.2003, n.
2125 (Ferretti)

Non bisogna applicare la normativa
nazionale contrastante con il Reg. CEE
1 febbraio 1993, n. 259 e con
l’interpretazione delle sentenze della
Corte europea di giustizia.
38
Sentenza 11 novembre 2004 della Corte di giustizia
delle Comunità europee in merito alla causa:
C-457/02 Antonio Niselli
La definizione di rifiuto contenuta nell'art. 1, lett. a), primo
comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975,
75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva
del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE e dalla decisione
della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, non può
essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe
tassativamente le sostanze o i materiali destinati o soggetti alle
operazioni di smaltimento o di recupero menzionati negli
allegati II A e II B della detta direttiva, oppure in elenchi
equivalenti, o il cui detentore abbia l'intenzione o l'obbligo di
destinarli a siffatte operazioni.
La nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma,
della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156
e dalla decisione 96/350, non dev'essere interpretata nel senso
che essa escluderebbe l'insieme dei residui di produzione o di
consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di
produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento
preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo
trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di
recupero ai sensi dell'allegato II B di tale direttiva.
39
Commissione parlamentare d'inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
DOCUMENTO SULLA NOZIONE GIURIDICA DEL TERMINE «RIFIUTO»
Giovedì 1° luglio 2004
“L'articolo 14 nasce da questa difficoltà di modulare l'ambito
normativo della definizione del rifiuto, di renderlo
maggiormente adeguato alla realtà, ma non la risolve; anzi,
finisce con l'accrescere gli ambiti di incertezza e col
favorire l'espandersi dell'area degli smaltimenti cosiddetti
bianchi, cioè sottratti ad ogni forma di controllo: tutto può
essere considerato non rifiuto, basta che vada verso una
forma generica di riutilizzo (emblematico, al riguardo, è il
caso dei fanghi e dei liquami zootecnici).
E le conseguenze non sono secondarie: anzi si assiste ad una
sorta di effetto metastatico, ad un tempo, coerente e
devastante.”
40
VI Programma di azione europeo in
materia di ambiente
Dec. 1600/2002/CE
(www.tuttoambiente.it/euro/azione.pdf)
Art. 8, punto VI: tra gli obiettivi da perseguire entro il
2012 vi è quello di giungere alla “precisazione della
distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è”.!!!
41
Le responsabilità
42
Articolo: 10
(Oneri dei produttori e dei detentori).
1.
2.
3.
Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che
consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che
effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei
precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente
decreto.
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti é
esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero
o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla
data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata
ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine é
elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.
43
Articolo: 10
(Oneri dei produttori e dei detentori).


3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito
preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14,
D 15 dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per
il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi,
oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b),
abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato
dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti
da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalita' di
attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio (1).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, c. 29 della L. 308/04.
44
La CO-RESPONSABILIZZAZIONE
Art. 2, c. 3

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai
principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo
di beni da cui originano i rifiuti, nel
rispetto dei principi dell’ordinamento
nazionale e comunitario.
45
Sentenza n° 7746 del 24/02/04
Corte di Cassazione Penale

L’individuazione della responsabilità penale nella
gestione dei rifiuti si informa ai principi di
responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle operazioni di
gestione dei rifiuti, sicché la mera osservanza delle
disposizioni di cui all’art. 10 non esclude, di per sé
sola, la responsabilità dei detentori o dei produttori
dei rifiuti là dove questi si siano resi responsabili di
comportamenti materiali o psicologici che abbiano
determinato una compartecipazione, determinazione,
rafforzamento o facilitazione negli illeciti commessi
da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti.
46
La delega di funzione
Trasferimento degli obblighi dal
soggetto su cui gravano ex lege ad
altra persona incaricata del loro
soddisfacimento in sua vece.
47
Societas delinquere non potest

Soggetto penalmente responsabile
del reato, nel nostro ordinamento, è
l'uomo singolo e non la persona
giuridica;

Tale
principio
è
desumibile
implicitamente dall'art. 197 c.p.,
nonchè dall'art. 27, comma 1, Cost.
48
Proposta di direttiva 13 marzo
2001, COM (2001)139 def.
“Per quanto riguarda le persone giuridiche, è
essenziale, per assicurare l'osservanza effettiva
della normativa comunitaria in materia di tutela
dell'ambiente, che le persone giuridiche possano
essere ritenute responsabili e che siano passibili
di sanzioni in tutta la Comunità.”
49
Commissione parlamentare d'inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
DOCUMENTO SULLA NOZIONE GIURIDICA DEL TERMINE «RIFIUTO»
Giovedì 1° luglio 2004
“Appare indispensabile, infine, allo scopo di ulteriormente
incentivare l'adozione negoziata delle misure di protezione
ambientale, prevedere che l'inosservanza delle prescrizioni
costituisca fonte di responsabilità, oltre che per le persone
fisiche, anche per le imprese, con un sistema sanzionatorio
fondato su sanzioni penali effettive, proporzionate e
dissuasive (come previsto dalla decisione quadro
2003/80/Gai); il che significa, auspicabilmente,
l'introduzione di fattispecie non più solo contravvenzionali
ma anche delittuose, assistite altresì da misure accessorie
ed interdittive, nonché da previsioni di attenuazione od
esclusione della responsabilità condizionate alla
riparazione del danno ambientale”.
50
La “delega di funzioni”
è un istituto giuridico?
NO
Essa non è codificata in alcuna
norma.
 Ne consegue che la delega di
funzioni
scriminante
la
responsabilità penale non esiste, allo
stato, come istituto giuridico.

51
L’elaborazione giurisprudenziale

La delega di funzione nasce dalla
prassi giurisprudenziale delle sezioni
penali e del lavoro della S.C.

In particolare, è nell’ambito della
normativa sulla prevenzione degli
infortuni e dell’igiene del lavoro che
essa trae origine
52
Giurisprudenza contraria
In principio si è esclusa
l'ammissibilità della delega poiché:
 manca
una espressa previsione
legislativa in tal senso;
 la
responsabilità
penale
è
personale e non delegabile;
53
Condizioni oggettive di
ammissibilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dimensioni (ARTICOLAZIONE) dell'impresa
Certezza (forma scritta?)
Effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato
Autonomia decisionale e di gestione del delegato
Idonea capacità di spesa
Precise ed ineludibili norme interne o disposizioni
statutarie che disciplinino il conferimento della delega
Adeguata pubblicità della medesima
La delega deve essere a titolo oneroso
54
Condizioni soggettive di
ammissibilità
1.
2.
3.
4.
5.
La capacità e l'idoneità tecnica del soggetto
delegato
Il divieto di ingerenza
Insussistenza di una richiesta d'intervento da
parte del delegato
La mancata conoscenza della negligenza o
della sopravvenuta inidoneità del delegato
Accettazione volontaria della delega da parte
del delegato
55
Sistema sanzionatorio







Art. 50->Abbandono di rifiuti
Art. 51->Attività di gestione non autorizzata
Art. 51 bis->Bonifica dei siti
Art. 52->Violazione obblighi Mud, registri e
formulari
Art. 53->Traffico illecito
Art. 53 bis->Attività organizzate per il
traffico illecito
Art. 54->Imballaggi
56
Articolo: 50
(Abbandono di rifiuti)
57
Articolo: 50 (Abbandono di rifiuti)
c. 1
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque,
in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43,
comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2 abbandona o deposita
rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee é
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e
non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25 a € 154.
-----------------------------------------------------------------------
Articolo: 51 c.2 (Abbandono di rifiuti)
Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai
responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o
sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e
2.
58
Giurisprudenza
Cass. pen., sez. III, 30 novembre 1998, n. 12538

L`accumulo non autorizzato, in area di propria pertinenza di
materiali qualificabili come tossici e nocivi (nella specie,
lastre di eternit e materiali di coibentazione contenenti
amianto, custoditi all`interno di uno stabilimento e protetti
da un telone impermeabile), già qualificabile come reato in
base alle previsioni di cui all`art. 26 dell`abrogato D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, vigente all`epoca del fatto, rientra
oggi nelle previsioni di cui all`art. 51, comma 2, del D.L.vo
5 febbraio 1997, n. 22, in base al quale detto accumulo può
costituire reato solo se incontrollato, di tal che, difettando
tale ultima condizione, il fatto non può più dirsi penalmente
sanzionato.
59
Giurisprudenza
Cass. Pen., sez. III, 9 ottobre 2002, n. 1594
La norma di cui all’art. 51, comma 2, D.L.vo n.
22/97, nel delineare le condotte illecite di
abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da
parte del titolare dell’impresa e del
responsabile dell’ente le caratterizza con un
preciso elemento specializzante costituito
dalla relazione dell’abbandono o deposito di
rifiuti con l’attività di produzione di beni e
servizi organizzata sotto forma di impresa,
individuale o societaria o gestita in via
istituzionale.
60
Articolo: 14 (Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel
suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo
stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e
51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 é tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento
dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al
recupero delle somme anticipate.
4.Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia
imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in
solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti
61
della persona stessa.
SCARICO INDIRETTORIFIUTO LIQUIDO
Dlvo 5/2/1997, n. 22 Art. 8. (Esclusioni)
1. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto gli
effluenti gassosi emessi nell’atmosfera,
nonché, in quanto disciplinati da
specifiche disposizioni di legge:
 e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo
stato liquido;

62
Scarico

Dlvo 152/99, art. 2, lett. bb):
“ qualsiasi immissione diretta tramite
condotta di acque reflue liquide, semiliquide
e comunque convogliabili nelle acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione”.
BOZZE DI T.U. Rifiuti (art. 7) e Acque (art. 22)
No “condotta”, No “diretta”
63
Cass. Pen. 3.8.99, n. 2358

Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs 152/99, se per
scarico si intende il riversamento diretto nei corpi
recettori tramite condotta, quando il collegamento tra
fonte di riversamento e corpo recettore è interrotto,
viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla
fase di smaltimento del rifiuto liquido.
Lo scarico indiretto non esiste più,
trasformandosi in un normale rifiuto
liquido
64
Articolo: 54 (Sanzioni amministrative) c. 1
SCARICO E IMMISSIONE OCCASIONALE

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato (es. art. 635 cod pen) ,
nell'effettuazione di uno scarico [ABR: ovvero di una immissione occasionale]
supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i
diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero
quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, o
dell'articolo 34, comma 1, é punito con la sanzione amministrativa da €
2.582 a € 25.822. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti
nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di
cui all'articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a €
15.493.
…………………………………………
Art. 59, c. 5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali
[ABR: ovvero di una immissione occasionale], supera i valori limite fissati nella
tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti
più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità
competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze
indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, é punito con l'arresto fino a due anni e
con l'ammenda da € 2.582 a € 25.822. Se sono superati anche i valori limite
fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 5.164 a € 103.291.
65
Cass. Pen. 24.3.04, n. 14425

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, a seguito della entrata in
vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, le immissioni
occasionali escluse dalla sanzione prima prevista dagli artt. 54, comma
1, e 59, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 sono
esclusivamente quelle realizzate senza il tramite di una condotta, atteso
che anche dopo le modifiche del 2000 gli scarichi non possono
superare i limiti tabellari quale che sia il loro carattere temporale.
“Secondo una corretta interpretazione logica, teleologica e sistematica, dunque, per
immissioni occasionali dovevano intendersi quelle realizzate senza il tramite
di una condotta, in relazione alle quali era logico richiedere un’autorizzazione
amministrativa, ma era logico sanzionare ugualmente l’inquinamento
extratabellare.
Ora, con l’abolizione dell’inciso relativo alle immissioni occasionali, il D.Lgs. 18.8.2000
n. 258 ha inteso semplicemente escludere dalla sanzione per l’inquinamento
tabellare le immissioni realizzate senza il tramite di una condotta.
Ma non ha inteso escludere dalla sanzione gli scarichi propriamente detti, cioè le
immissioni tramite condotta, che non abbiano carattere di continuità. Più
precisamente questi scarichi non possono superare i limiti tabellari, quale che
sia il loro carattere temporale, continuo, discontinuo o anche semplicemente
occasionale”. Negli altri casi sarà applicabile l’ipotesi di cui all’art. 14 Dlvo 22/97->
Immissione occasionale=Abbandono occasionale di
un rifiuto liquido
66
Art. 43, c. 2

2. A decorrere dall'1 gennaio 1998 é vietato
immettere nel normale circuito di raccolta dei
rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi
natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi
secondari non restituiti all'utilizzatore dal
commerciante al dettaglio possono essere
conferiti al servizio pubblico solo in raccolta
differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
67
Art. 44, c. 1

(Beni durevoli). 1. I beni durevoli per uso domestico che hanno
esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un
rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di
tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle
imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta
individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della
corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal
presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al
ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal
detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
stipulati ai sensi dell'articolo 25.

V anche Dir. 27.1.03, n. 96 (Raee)
68
Art. 46, c. 1 e 2

(Veicoli a motore e rimorchi). 1. Il proprietario di un
veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere
alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione,
autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di
raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di
veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio
destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai
concessionari o alle succursali delle case costruttrici per
la consegna successiva ai centri di cui al comma 1
qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per
acquistarne un altro.- ART. 50 c. 1 bis
69
Articolo: 50 (Abbandono di
rifiuti)VEICOLI FUORI USO

1 bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare
della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di
cui all'articolo 46, comma 5, é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549.
ART. 46, c. 5 Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro
automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a
carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta
giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario,
il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della
succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna
per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la
carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che
provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto
70
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Cass. Pen. 17/06/2004
n. 27282
La nuova normativa relativa alla gestione dei veicoli
fuori uso non contiene una disciplina più favorevole
rispetto all’art. 46, D.L.vo 05.02.1997, n. 22 e il
veicolo fuori uso si qualifica quale rifiuto nel momento
in cui il proprietario si disfi o abbia deciso di disfarsi
ovvero qualora si sia in presenza di un veicolo non
ancora consegnato ad un centro di raccolta ma
privato ufficialmente delle targhe di immatricolazione,
o infine qualora risulti in evidente stato di abbandono
anche se giacente in un’area privata.
71
Cassazione penale, sez. III, 9
maggio 2002, n. 16249

Ai fini della configurabilità di una discarica abusiva, nel
caso di deposito di veicoli, non è sufficiente lo stato di
inservibilità irreversibile, dovuto ai tempi di giacenza, dei
mezzi stessi e relative parti, ma vi devono essere
modalità di deposito tali da dar luogo ad infiltrazioni di oli
o altri liquidi nel suolo o ad altre forme di inquinamento
ambientale, con esclusione del generico deflusso delle
acque di “dilavamento”. (Nel caso di specie si verteva su
un deposito di autoveicoli e motoveicoli sequestrati non
qualificabili comunque quali rifiuti per l’incombenza del
vincolo di indisponibilità dei beni, la cui destinazione
finale era rimessa alle competenti autorità giudiziarie o
amministrative).
72
DLvo 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso.
(GU n. 182 del 7-8-2003- Suppl. Ordinario n.128)
73
Articolo: 50 (Abbandono di rifiuti) c. 2

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui
all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli
9, comma 3, é punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la
sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena può essere
subordinato all'esecuzione di quanto stabilito nell'ordinanza o
nell'obbligo non eseguiti.
Articolo: 14, c. 3

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 é tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di
diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il
quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
74
Art. 51, c. 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata é punito con la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni e con l'ammenda da € 2.582 a € 25.822. Si
applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da € 5.164 a € 51.645 se la discarica é
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale consegue la confisca dell'area sulla quale é
realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore
o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
75
Giurisprudenza precedente
Abbandono o Discarica?

“Per la configurazione dell’elemento materiale
della contravvenzione di realizzazione di una
discarica abusiva, occorre verificare la
sussistenza di due elementi, costituiti dal
ripetitivo accumulo nello stesso luogo di
sostanze oggettivamente destinate
all’abbandono e dalla trasformazione, sia pur
tendenziale, del sito, degradato dalla presenza
dei rifiuti” (Cass. Pen. 11599/2000).
76
Configurabilità della discarica
Giurisprudenza attuale
(Cass. 42212/04)
 Accumulo ripetuto di rifiuti
 Tendenziale carattere di definitività
 (Quantità considerevole di rifiuti e
spazio)
Differenze con abbandono, deposito in
controllato e 53 bis?
77
Cass. pen., sez. III, 3 ottobre
1997, n. 8944

Non dà luogo alla configurabilità del reato di
realizzazione o esercizio di una discarica abusiva già previsto dall`art. 25 dell`abrogato D.P.R. 10
settembre 1982 n. 915 ed ora dall`art. 51, comma 3,
del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 - la condotta di chi,
avendo la disponibilità di un`area sulla quale altri
abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi
perché questi ultimi vengano rimossi.
78
Trib. Bari 16.6.04

In materia di gestione di discarica abusiva, detto termine
“gestione” è da intendersi in senso ampio, attribuendogli il
significato estensivo di “condurre, portare avanti un’iniziativa,
un’attività e simili”. Ampliando la previgente normativa di cui al
D.P.R. 915/82, il D. Lgs. 22/1997 include nella definizione di
gestione dei rifiuti, oltre al recupero ed allo smaltimento, anche
“il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo
la chiusura” (art.6, lett. d, D. Ronchi), attribuendo così rilevanza
giuridica all’attività di mantenimento di discarica non solo
durante l’esistenza della stessa, ma anche fino a dopo la sua
chiusura; sicché persino il detentore della discarica potrà essere
considerato “gestore” della stessa, con tutti gli obblighi connessi,
fra cui quelli di bonifica introdotti dallo stesso decreto, anche
dopo la cessazione della “gestione” attiva e senza alcun nuovo
conferimento.
79
Nozione di discarica
D. Lgs 13.1.03, n. 36, art. 2

g) «discarica»: area adibita a smaltimento dei
rifiuti mediante operazioni di deposito sul
suolo o nel suolo, compresa la zona interna al
luogo di produzione dei rifiuti adibita allo
smaltimento dei medesimi da parte del
produttore degli stessi, nonchè qualsiasi area
ove i rifiuti sono sottoposti a deposito
temporaneo per più di un anno. ..;
80
Articolo: 51
(Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata)
81
Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata)…
Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 é punito: a) con la
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da €
2.582 a € 25.822 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da € 2.582 a € 25.822 se si tratta di
rifiuti pericolosi.
2-3. (Omissis).
1.
82
27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti)
28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero)
29 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione)
30 (Imprese sottoposte ad iscrizione)
31 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche
dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate)
32 (Autosmaltimento)
33 (Operazioni di recupero)
83
Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata)…
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della
metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni
nonchè nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e
delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o
comunicazioni.
 v. Cass. Pen. 7746/04
84
Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata)…
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo 9, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, é punito con la pena di cui
al comma 1, lettera b).---
Art. 9 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui
all’allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. (Omissis)
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 51,
comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati
qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per
soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2.
85
Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata)…
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45, é
punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un
anno o con la pena dell'ammenda da € 2.582 a €
25.822. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.582 a € 15.493 per i quantitativi
non superiori a duecento litri.
E’ ANCORA APPLICABILE QUESTA
SANZIONE?
86
45 (Rifiuti sanitari)
[1. Il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve
essere effettuato in condizioni tali da non
causare alterazioni che comportino rischi
per la salute e può avere una durata
massima di cinque giorni. Per quantitativi non
superiori a duecento litri detto deposito
temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle
predette condizioni.]

ABROGATO DAL DPR 15.7.03, n. 254
87
DPR 15.7.03, n. 254
Regolamento recante disciplina della gestione
dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24
della legge 31 luglio 2002, n. 179
(GU n. 211 del 11-9-2003)


Art. 8. (Deposito temporaneo, deposito preliminare,
raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo).
Art. 9. (Deposito temporaneo, deposito preliminare,
messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari
sterilizzati).
88
Giurisprudenza
Cass. pen., sez. III, 9 agosto 2003, n. 29646

Un deposito temporaneo ma incontrollato
di propri rifiuti, ossia effettuato in assenza
delle condizioni qualitative e quantitative
richieste dall`art. 6, lett. m), D.L.vo n.
22/97, determina una situazione
giuridicamente equiparabile all`attività di
gestione non autorizzata di rifiuti e
sanzionata ai sensi dell`art. 51 stesso
decreto.
89
Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata)…
6 bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46,
commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, 47, commi 11 e 12, e
48, comma 9, é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549
Articolo: 46 (Veicoli a motore e rimorchi)
Articolo: 47 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli
e dei grassi vegetali ed animali esausti)
Articolo: 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in
polietilene)
90
Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata)…
6 ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono
all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 25 per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 5 per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con
la sanzione amministrativa pecuniaria di € 0,052 per tonnellata di rifiuti di
beni in polietilene.
6 quater. Le sanzioni di cui al comma 6 ter sono ridotte della metà nel caso
di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine di cui all'alinea del medesimo comma 6 ter.
Articolo: 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
91
Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata)…
6 quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare
un contributo annuo superiore a € 51,65. In caso di omesso versamento
di tale contributo essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 25 per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 5 per tonnellata di beni in
polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con
la sanzione amministrativa pecuniaria di € 0,052 per tonnellata di rifiuti di
beni in polietilene.
Articolo: 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in
polietilene
92
Articolo: 51 bis
(Bonifica dei siti)
93
Articolo: 51 bis (Bonifica dei siti)

(Bonifica dei siti). 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un
pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto
dall'articolo 17, comma 2, é punito con la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno e con l'ammenda da €
2.582 a € 25.822 se non provvede alla bonifica secondo il
procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena
dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da €
5.164 a € 51.645 se l'inquinamento é provocato da rifiuti
pericolosi. Con la sentenza di condanna per la contravvenzione
di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena può essere
subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
94
Art. 17

2. Chiunque cagiona, anche in maniera
accidentale, il superamento dei limiti di cui
al comma 1, lettera a), ovvero determina un
pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, é tenuto
a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale delle aree inquinate e
degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento.
95
Art. 6 D. Lgs 22/97: definizioni

n) bonifica: ogni intervento di rimozione della
fonte inquinante e di quanto dalla stessa
contaminato fino al raggiungimento dei valori
limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il
contenimento o isolamento definitivo della
fonte inquinante rispetto alle matrici
ambientali circostanti;
96
Art. 58 Dlvo 152/99
(Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati).


Chi con il proprio comportamento omissivo o
commissivo in violazione delle disposizioni del
presente decreto provoca un danno alle acque, al
suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali,
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate
e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero
deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo
il procedimento di cui all’art. 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
(Omissis)
97
Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2000, n. 1783
(c.c. 28 aprile 2000), Pizzuti

La contravvenzione di cui all`art. 51 bis del
D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 si configura come
reato omissivo di pericolo presunto che si
consuma ove il soggetto non proceda
all`adempimento dell`obbligo di bonifica secondo
le cadenze procedimentalizzate dell`art. 17. La
norma predetta si applica anche a situazioni
verificatesi in epoca anteriore all`emanazione del
regolamento di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n.
471.
98
Cass. pen., sez. III, 16 settembre 2003, n.
35501, Spadetto
In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del
decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che ha sostituito il D. P.
R. 10 settembre 1982 n. 915, il giudice, con la sentenza di
condanna, può subordinare la sospensione condizionale della
pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose nascenti dal reato, con la unica precisazione che in
caso di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di
inquinamento di un sito la sospensione condizionale della pena
potrà essere subordinata alla esecuzione degli interventi di messa
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti e
proceduralizzati dall'art. 17 dello stesso decreto n. 22, stante la
espressa previsione contenuta nel successivo art. 51 bis; per gli
altri reati previsti dal decreto n. 22, strutturalmente diversi, anche
se talvolta prodomici, da quello di inquinamento di un sito, il
giudice può applicare la previsione codicistica di cui all'art. 165, e
quindi subordinare il beneficio alla eliminazione delle conseguenze
secondo le modalità da lui stesso stabilite nella sentenza di
99
condanna.
Cass. pen., sez. III, 8. 3. 2004, n. 10753,
Laverone
In materia di bonifica di siti inquinati, la perdita
della proprietà dell’area non è d’ostacolo
all’esecuzione dell’ordine di bonifica, sicché è
legittima la statuizione che subordina il
beneficio della sospensione condizionale
della pena alla rimessione in pristino dello
stato dell’area: ciò è altresì indipendente dal
rilievo che sussista una sproporzione con la
gravità del fatto, in quanto la bonifica non può
essere divisa in parti corrispondenti ai periodi
di responsabilità di ogni singolo coimputato.
100
Articolo: 52
(Violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari)
101
Articolo: 52 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)…
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero la
effettua in modo incompleto o inesatto é punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da €
2.582 a € 15.493. Se la comunicazione é effettuata entro il sessantesimo giorno
dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 154.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e
scarico di cui all'articolo 12, comma 1, é punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.582 a € 15.493. Se il registro é relativo a rifiuti pericolosi si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.493 a € 92.962, nonchè la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno
dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e
dall'amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da €
1.032 a € 6.197 per i rifiuti non pericolosi, da € 2.065 a € 12.394 per i rifiuti
pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative
inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti
occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini
l'anno da prendere in considerazione é quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato.
102
Articolo: 52 (Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)…
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui
all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549 a € 9.296.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale (DELITTO)
nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o
inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di
carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle
altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le
informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €
258 a € 1.549. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma
3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli
elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi
di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei
registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo
103
15.
Cassazione Civile
Sentenza n° 17115 del 27/08/2004
L’irregolarità nella tenuta dei dati del registro di
carico e scarico, pur essendo desumibili dai
formulari ed in grado di ricostruire la tipologia
dei rifiuti, integra il reato di cui all’articolo 52,
II comma, D. Lgs. 22/1997 (omessa o
incompleta tenuta del registro di carico e
scarico), e non quello ex articolo 52, IV
comma, decr. cit. (tenuta formalmente
incompleta o inesatta del registro).
104
Cass. pen., sez. III, 8. 3. 2004, n. 10753,
Laverone

Nel caso di inserimento nei registri di carico e scarico
rifiuti di dati completamente falsi, mentre l’articolo 52
del D. Lgs. 22/1997 prevede la mera ipotesi della
tenuta dei registri in modo incompleto, l’art. 484 Cod.
Pen. sanziona la falsità in registri, sicché, pur
essendo le condotte completamente diverse, la
disposizione codicistica permette di completare in
modo organico la previsione normativa in materia di
rifiuti, rendendo il sistema sufficientemente completo
ed in grado di assicurare una maggiore tutela
repressiva nel momento della formazione dei registri.
105
Cass. Pen., n. 4758/1997

L’inottemperanza, quale produttore di rifiuti
speciali - nella specie cerchioni obsoleti,
gomme, camere d’aria derivanti dall’attività di
gommista per auto esercitata in officina all’obbligo di tenuta di registro di carico e
scarico di detti rifiuti ed a quello di
comunicazione all’autorità della quantità e della
qualità dei rifiuti prodotti nell’anno non è più
prevista come reato poiché tali fatti sono stati
depenalizzati dagli artt. 11 comma 3, 12
comma 1 e 52 comma 1 e 2 D.L.vo 2 febbraio
1997, n. 22.
106
Corte Cost. n. 456/1998

Non è fondata, in riferimento agli artt. 76
e 77 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 52 del D.L.vo 5
febbraio 1997, n. 22, nella parte in cui
prevede sanzioni di tipo
amministrativo per le violazioni degli
obblighi di comunicazione e di tenuta dei
registri di carico e scarico di rifiuti.
107
Articolo: 53
(Traffico illecito di rifiuti)
108
Articolo: 53 (Traffico illecito di
rifiuti)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico
illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93
del Consiglio, del 1° febbraio 1993, o effettua una spedizione di
rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento
stesso, é punito con la pena dell'ammenda da € 1.549 a €
25.822 e con l'arresto fino a due anni. La pena é aumentata in
caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico
illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli
51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del
mezzo di trasporto.
109
Corte di Giustizia UE del 16 dicembre 2004
Le condizioni e i procedimenti stabiliti dal regolamento 259 sono stati
adottati nello scrupolo di garantire la protezione dell’ambiente e in
considerazione di obiettivi di politica ambientale, quali i principi della
vicinanza, della priorità del ricupero e dell'autosufficienza a livello
comunitario e nazionale”.
Una simile interpretazione del regolamento si impone dal momento che
quest’ultimo si colloca nell’ambito della politica ambientale perseguita
dalla Comunità, che ha in particolare lo scopo, ai sensi dell’articolo 2
Ce, di promuovere un elevato livello di protezione dell’ambiente e il
miglioramento di quest’ultimo. Un simile obiettivo rischierebbe di essere
compromesso qualora l’autorità competente di spedizione non potesse
far valere il contenuto delle sue disposizioni corrispondenti ad un livello
elevato di tutela ambientale e opporsi, di conseguenza, ad una
spedizione di rifiuti le cui condizioni di recupero nello Stato di
destinazione fossero tali da recare pregiudizio alla salute umana o
ambientale”.
110
Cass. Pen., sez. III, 3 febbraio 2003,
n. 1637
In merito alla configurabilità dell’illecito di cui all’art. 53
comma 1 del D.L.vo n. 22/1997 ed alla conseguente
esistenza di esigenze cautelari ex art. 321 comma 1
c.p.p., è necessario che le emergenze probatorie che
rendono credibile la tesi secondo la quale i rifiuti non
sono destinati al recupero, ma ad illecite operazioni di
smaltimento siano adeguatamente motivate anche
solo su di un piano di astrattezza in riferimento al
principio di diritto per cui il raffronto tra la fattispecie
legale e quella concreta possa portare all’eliminazione
della misura cautelare nell’ipotesi in cui l’addebito sia
difforme da quello astrattamente ipotizzato.
111
Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 47918 del
16/12/2003 (Cc. 12/11/2003 n.01725 )

In tema di gestione dei rifiuti è legittimo il sequestro
dell'intera azienda allorché vi siano i richiesti
indizi che anche soltanto taluno dei beni aziendali
sia, per la sua collocazione strumentale, utilizzato
per la consumazione del reato, ne' osta a ciò il fatto
che l'azienda in questione svolga anche normali
attività imprenditoriali. (Fattispecie relativa al
sequestro preventivo di una azienda in corso di
procedimento per violazione dell'art. 53 bis del D.Lgs.
5 febbraio 1997 n. 22 - attività organizzata per il
traffico illecito dei rifiuti).
112
Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 23945 del
30/05/2003 (Cc. 08/04/2003 n.00642 )

In tema di trasporto illecito di rifiuti è legittimo il
sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con
finalizzazione al provvedimento di confisca degli
stessi, ma non degli ulteriori strumenti di lavoro
(quali pale meccaniche ed escavatori) che non
abbiano la qualità di mezzi di trasporto, non essendo
consentita una interpretazione in "malam partem"
della previsione normativa che prevede
l'obbligatorietà della confisca dei mezzi in caso di
condanna per trasporto illecito di rifiuti.
113
Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 16564 del
23/04/2001 (Cc. 15/02/2001 n.00635 )

In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto un
mezzo di trasporto appartenente
all'Amministrazione comunale, non è applicabile
l'istituto della confisca obbligatoria previsto
dall'art.53, comma 2, del D.Lgs n.22 del 1997 (che
prevede e sanziona il "traffico illecito di rifiuti", avuto
riguardo alla natura del bene appartenente al
patrimonio indisponibile dell'ente territoriale di cui
fanno parte anche i beni destinati al pubblico
servizio(art.826 cod. civ). Ne consegue
l'incompatibilità di detta confisca obbligatoria con la
destinazione pubblica del bene e la necessità di
disporne la restituzione di quest'ultimo al Comune.
114
Articolo: 53 bis
(Attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti)
115
Articolo: 53 bis (Attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più
operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative
organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli
28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale, con la limitazione di cui
all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino
dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la
concessione della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
116
Cass. Pen. n. 30373 del 13/07/2004

La fattispecie dell’art. 53 bis del Decreto Legislativo n. 22/1997
(organizzazione di traffico illecito di rifiuti) è radicalmente diversa
da quella del precedente art. 51 (attività di gestione di rifiuti non
autorizzata) e fra le due norme non è configurabile un rapporto di
specialità, né le stesse sono alternative, sicché l’applicazione
dell’una escluda necessariamente l’applicazione in concreto
dell’altra, ma nella fattispecie concreta possono ricorrere sia gli
elementi sostanziali indicati dell’una (l’allestimento di mezzi e dia
attività continuative organizzate) che quelli formali previsti
dall’altra (mancanza di autorizzazione), dando luogo al concorso
di entrambi i reati ai sensi dell’art. 81 c. 1 C.P. In questo senso il
termine “abusivamente” contenuto nell’art. 53 bis, lungi dall’avere
valore “residuale” e, quindi alternativo rispetto alla disposizione
dell’art. 51, ne costituisce un esplicito richiamo in quanto si
riferisce alla mancanza dia autorizzazione, che determina l’illiceità
della gestione organizzata e costituisce l’essenza del traffico
illecito di rifiuti.
117
Articolo: 54
(Imballaggi)
118
Art. 54 (Imballaggi)

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui
all'articolo 38, comma 2, entro il 28 febbraio1999, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per
l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi. Tale sanzione é ridotta della metà nel caso di
adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra
indicata. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare
un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38,
comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40 ne adottano
un proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 7.746 a € 46.481. La stessa pena si
applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo
38, comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, é punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164 a € 30.987. La stessa
pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi
dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, é punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582 a € 15.493.
119
IL NUOVO TESTO UNICO ?
120
Verso il T.U. italiano ed
europeo
121
Legge delega ambientale:
verso i Testi unici ?
L. 15 dicembre 2004, n. 308
Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e
misure di diretta applicazione.
(GU n. 302 del 27-12-2004- Suppl. Ordinario n.187)
www.tuttoambiente.it/lex/2004/041215.html
122
La legge delega ambientale
Art. 1. - (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento
e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e
misure di diretta applicazione). – 1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di
riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni
legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la
redazione di testi unici:
123
La legge delega ambientale
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
 b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse
idriche;
 c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
 d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo
sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
 e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
 f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per
la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC);
 g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

124
I 5 testi unici
12/9 Presentate le bozze
 3/10 Testi definitivi dalla Commissione
 Consiglio dei Ministri
 Parere Stato-Regioni e Consiglio di
Stato
?
www.tuttoambiente.it/work/testiunici.zip

125
T.U. rifiuti?CRITERI (c. 9 lett.a)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
l’ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti,
finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità;
semplificare, … e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali,
promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di
differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia,
particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole;
piena operatività delle attività di riciclaggio
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti speciali
garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei
rifiuti e per l’utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati
incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso
anche ai fini produttivi dei siti contaminati,
definire le norme tecniche da adottare per l’utilizzo obbligatorio di contenitori
di rifiuti urbani adeguati
promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati
da amianto
introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti
con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi e …favorire la
conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni
interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;
126
L. 308/04: Commi 26 e 27.
26. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono
sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei
rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima
secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al
comma 1, lettera q-bis), dell’articolo 6 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami
di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non
abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che quindi
non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai
fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in
modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli produttivi
siderurgici o metallurgici.
27 I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono
riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime
secondarie derivanti da operazioni di recupero se
dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri
che si iscrivono all’Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al
comma 28.
127
L 308/04: Comma 29.
b) all’articolo 8, comma 1, del Dlvo 22/97
(ESCLUSIONI) dopo la lettera f-quater) è aggiunta
la seguente:
«f-quinquies) il combustibile ottenuto dai
rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come
descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF
di qualità elevata), utilizzato in co-combustione
(…) in impianti di produzione di energia elettrica e i
cementifici, come specificato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12
marzo 2002»;
128
L. 308/04: Comma 29.


c) all’articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati
alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e
deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti
D 13, D 14, D 15 dell’allegato B, la responsabilità dei
produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a
condizione che questi ultimi, oltre al formulario di
trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il
certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal
titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti
da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di
attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio";
129
Testo unico rifiuti-bonifiche?











Recupero materia e energia
Contrattazione
Nozione di rifiuto
Sottoprodotto
CDR
Scarico
Terre e rocce di scavo
MUD, registri e formulari
Tassa tariffa
Bonifica
Sanzioni
130
T.U. europeo sui rifiuti?
 Proposta
di Direttiva relativa ai
rifiuti (27.11.03)
www.tuttoambiente.it/euro/proprif.pdf
131
Alcune nozioni giuridiche
132
GLI ILLECITI

Illeciti penali (contravvenzione o delitto)
sanzioni penali + sanzioni
accessorieCompetenza del giudice

Illeciti amministrativi (sanzioni
amministrative +
accessorie)Competenza della P.A.
133
IL REATO
Illecito Penale REATO
Ogni azione od omissione vietata
dalla legge penale con la
minaccia di una pena
In altre parole REATO è un fatto punito dalla
legge con sanzioni penali
Dunque (Antolisei) “fra legge penale e reato
esiste un nesso indissolubile”
134
GLI ILLECITI
Amministrativi
È un fatto punito dalla legge con una sanzione
amministrativa.
E’ riconosciuta agli organi della P.A. e non al
giudice la competenza ad agire.
La sanzione amministrativa: 1)non può avere
efficacia retroattiva; 2)non è assoggettata a
prescrizione ordinaria; 3) può essere
effettuata anche nei confronti di persone
giuridiche.
135
La sanzione
È la conseguenza giuridica della
violazione del comando impartito dalla
legge (IL PRECETTO).
 Quando si parla di reati la sanzione
viene individuata come PENA.

136
SANZIONI PENALI
DELITTI
CONTRAVVENZIONI
Ergastolo
privazione della libertà personale
per tutta la vita
Arresto
privazione della libertà personale da
5 giorni a 3 anni
Reclusione
privazione della libertà personale da
15 giorni a 24 anni
Ammenda
pagamento di una somma da 2 euro
a 1032 euro.
Multa
pagamento di una somma da 5 euro
a 5164 euro
137
Cass. Pen. 23.10.86, n. 11751
 La
limitazione quantitativa della
pena dell’ammenda, prevista
dall’art. 26 c.p., non si estende
alle sanzioni disposte dalle leggi
speciali
(Conf. Cass. Pen. 28.6.72, n. 4714)
138
Esempi: art. 50 D. Lgs 22/97

(Abbandono di rifiuti). 1. Fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque,
in violazione dei divieti di cui agli articoli 14,
commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e
46, commi 1 e 2 abbandona o deposita
rifiuti ovvero li immette nelle acque
superficiali o sotterranee é punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da €
103 a € 619
139
Es.: art. 51 D. Lgs 22/97

(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
1. Chiunque effettua un'attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti, in
mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli
27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 é punito: a) con la
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
con l'ammenda da €
2.582 a € 25.822 se si tratta di rifiuti non
pericolosi
140
Es.: art. 53 bis D. Lgs 22/97

(Attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti). 1. Chiunque, al fine di conseguire un
ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve,
trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi
di rifiuti é punito con la reclusione da uno a
sei anni.
141
Tra penalizzazione e
depenalizzazione
La depenalizzazione consiste in un
provvedimento legislativo in base al quale un
fatto illecito ritenuto fino a quel momento
reato viene trasformato in illecito
amministrativo.

 Sono
più efficaci le
contravvenzioni o le sanzioni
amministrative?
142
NATURA FORMALE DELLE LEGGI AMBIENTALI
Es.: Cass. Pen. 5 agosto 2003, n. 32993.
“una volta che il reato ambientale sia stato
commesso, è penalmente irrilevante
l’autorizzazione ambientale postuma rilasciata
dall’autorità tutoria, così come qualsiasi altro
atto amministrativo in cui detta autorità attesti
comunque che l’intervento incriminato non ha
prodotto un danno ambientale”.
V. anche Cass. Pen. 8.10.03, n. 38186
143
Fonti del diritto
Norma
 Norma giuridica-> atto normativo
 Fonti di produzione
 Fonti di cognizione
 Scala gerarchica delle fonti

144
Fonti del diritto (teoriche)
Art. 1 Preleggi al Codice civile:
Leggi
Regolamenti
Norme corporative
Usi

1.
2.
3.
4.
145
Fonti del diritto (comunitarie)
1.
2.
3.
4.
Trattati
Regolamenti
Decisioni
Direttive
146
Fonti del diritto (comunitarie)
prima e dopo la nuova Costituzione
1.
2.
3.
4.
Trattati
RegolamentiRegolamento europeo (atto non legislativo di
portata generale obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile)
DecisioniDecisione europea (atto non legislativo relativo a
particolari temi obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa
destinatari: obbligatoria solo per questi)
Direttive Self executingLegge europea (direttamente applicabile)
5.
Direttive non self executingLegge quadro europea (non
direttamente applicabile: vincola gli Stati per il risultato. Necessita di
un recepimento)
6.
Raccomandazioni e pareri Raccomandazioni e pareri
147
www.tuttoambiente.it
[email protected]
www.tuttoambiente.it/formazione/infn.zip
148
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