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INFN La gestione dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente Rimini, 26 ottobre 2005 Prof. Stefano Maglia 1 Normativa comunitaria Dir. 75/442/CEE DPR 915/82 D. Lgs 22/97 Nuovo T.U.???v. Proposta di T.U. Europeo??? 2 D.P.R. 10.09.82 n. 915 recepimento Dir. 75/442/CE Principio base: SMALTIMENTO Classificazione dei rifiuti Urbani Speciali Tossico/nocivi 3 Il “Decreto Ronchi” D.Lvo 5.02.97, n. 22 Attuazione delle direttive CE n. 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio http://www.tuttoambiente.it/formazione/ronchi.zip Gestione rifiutiGestione risorse 4 Art.1 (Campo d'applicazione) 1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. (es. D. Lgs 230/95 sui Rifiuti radioattivi) 5 D. Lgs 22/97 Art. 2. (Finalità). 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente … 6 D. Lgs 22/97 Art. 3. (Prevenzione della produzione di rifiuti). 1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante: a) lo sviluppo di tecnologie pulite…; b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti…; c) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire … pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento; d) lo sviluppo di tecniche appropriate …; e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze …; f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti. 7 Il “Decreto Ronchi” D.Lvo 5.02.97 Principio base: GESTIONE Classificazione dei rifiuti Urbani Speciali: non pericolosi non pericolosi pericolosi pericolosi 8 Il “Decreto Ronchi” D.Lvo 5.02.97 Gestione dei rifiuti Fasi (art.6, lett d): raccolta trasporto recupero o smaltimento controllo 9 Il “Decreto Ronchi”: nozione di GESTIONE 1. Ai fini del presente decreto si intende per: d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; …. 10 Nozione di gestione… La nozione di gestione dei rifiuti è un concetto onnicomprensivo delle pur sempre diverse ed autonome fasi della raccolta, trasporto, smaltimento e recupero. In tale prospettiva ricomprende anche la “gestione post-operativa” di una discarica, in un ottica di garanzia dello smaltimento “sicuro”. (Cass. Pen. 16.12.04, n. 48402) (Così anche bozze T.U. italiano e europeo) 11 Nozione di DEPOSITO TEMPORANEO Art. 6 lett. m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: … (es. Ecopiazzola Cass. 26379/05) 12 Il “Decreto Ronchi” D.Lvo 5.02.97 Gestione dei rifiuti (priorità, artt. 4 e 5): prevenzione e riduzione reimpiego (o riutilizzo) e riciclaggio recupero (anche energetico) smaltimento 13 Raccolta differenziata (2004) I comuni italiani che hanno raggiunto il traguardo del 35% di raccolta differenziata previsto dal D. Lgs 22/97 sono solo 11. Ben 16 hanno un tasso di raccolta inferiore al 5% (Isernia e Cagliari 1%) 4.6 Milioni/Ton al Nord, 1,1 Milioni/Ton al Centro, 760.000/Ton al Sud 14 Nozione di SMALTIMENTO Art. 6: g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B; h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C; NELLA PRATICA E’ SEMPRE SEMPLICE DISTINGUERE LE DUE OPERAZIONI? 15 Articolo: 4 (Recupero dei rifiuti) 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il reimpiego ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; c) l'adozione di misure economiche e le determinazioni di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero. 16 Corte Giustizia CE 13.02.2003 RECUPERO: operazione preordinata a fare assolvere ai rifiuti una funzione utile, sostituendosi ad altri materiali tradizionalmente impiegati per tale scopo. Rimanendo nel campo dell’energia, i rifiuti dovrebbero sostituirsi ad altre fonti di energia primaria. 17 “Funzione utile” si manifesta qualora: 1) l’utilizzazione di rifiuti come combustibile generi un’energia superiore a quella consumata durante il processo di combustione (effettivo “mezzo per produrre energia”); 2) una parte dell’eccedenza di energia sviluppata durante questa combustione sia effettivamente ed immediatamente utilizzata nella forma del calore prodotto dall’incenerimento ovvero non immediatamente ma sotto forma di elettricità (effettivo “mezzo per produrre energia”); 3) la maggior parte dei rifiuti sia consumata durante l’operazione e la maggior parte dell’energia sviluppata sia recuperata e utilizzata (“utilizzazione principale”). 18 Art. 6: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (1); b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C; m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della 19 raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: …. Articolo: 7 (Classificazione) 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 20 Articolo: 7 (Classificazione) 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo (1); c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. f quater (3); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; l bis) il combustibile derivato da rifiuti [qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale] 21 CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI Corte di Giustizia CE (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 secondo il punto 3 della nota introduttiva al CER, quest'ultimo costituisce un elenco di rifiuti non esaustivo. Tuttavia, sempre secondo lo stesso punto, il fatto che un materiale vi figuri non significa che sia un rifiuto in tutte le circostanze. Dal momento che né la direttiva 75/442 né la decisione 94/3 o la nota introduttiva al CER forniscono altri elementi sul contenuto degli obblighi imposti agli Stati membri dalla detta decisione, non è possibile concludere su tale base che uno stato membro sia tenuto a riprodurre alla lettera il CER in un atto di diritto interno. Infatti, "il carattere obbligatorio della decisione 94/3 per gli Stati membri consente unicamente di concludere che questi ultimi sono tenuti a garantire l'utilizzo e l'applicazione del CER come nomenclatura di riferimento, poiché questo fornisce una terminologia comune valida all'interno della Comunità. 22 Articolo: 8 (Esclusioni) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonchè, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: a) i rifiuti radioattivi; b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; c bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa); d) (Omissis); e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; 23 …….. Articolo: 8 (Esclusioni) -----f) i materiali esplosivi in disuso; f bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti ; f ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto); f quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo. f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002 24 Articolo: 9 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi). 1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 é tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2. 25 Il Decreto Ronchi e la normativa tecnica di applicazione D.M. 5/02/98 procedure agevolate per i non pericolosi DLvo 13/01/03, n. 36 Discariche D.M. 1/04/98 n. 145 e n. 148 formulari e registri DLvo 24/06/03, n. 182 Rifiuti portuali D.M. 25/10/99 n. 471 bonifiche dei siti inquinati DLvo 24/06/03, n. 209 Veicoli fuori uso DIR. MIN. AMB. 9/04/02 nuovi CER DPR. 15/07/03 n. 254 Gestione dei rifiuti sanitari D.M. 12/06/02 n. 16 Procedure agevolate per i rifiuti pericolosi Dlvo 133/05 Inceneritori Dlvo 151/05 Raee DM 3.8.05 Ammissibilità rifiuti in discarica 26 ULTIME NOVITA’ NORMATIVE DLvo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti) DL 30 giugno 2005 n. 115 (conv. L. 168/05) (Proroga entrata in vigore D. Lgs 36/03) D. Lgs 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti.) D.M. 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) 27 La nozione di rifiuto 28 Dir. 75/442/CE ART. 1, lett. A) Siamo di fronte (tecnicamente) ad un rifiuto solo a due condizioni, le quali debbono sussistere entrambe: 1) si tratti di sostanze od oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; 2) si tratti di sostanze od oggetti che rientrino in determinate categorie (da qui il nuovo CER). 29 Dlvo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6 Art.6. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi 30 DL 8.7.02, n. 138 (conv. in L. 8.8.02, n. 178): Art. 14. 14. (Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). 1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l’obbligo di disfarsi" di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue: a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22; b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni; c) "abbia l’obbligo di disfarsi": l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del decreto legislativo n. 22. …… 31 DL 8.7.02, n. 138 (conv. in L. 8.8.02, n. 178): Art. 14. ….. 2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22. 32 Principali critiche Decreto legge Interpretazione autentica nazionale Errori letterali e formali Giurisprudenza italiana ed europea Interpretazione restrittiva di rifiuto Pregiudizio all’ambiente Trattamento preventivo 33 D. Lgs 36/2003, Art. 2 h) «trattamento»; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza 34 “Trattamento preventivo” Non rientrano nella nozione giuridica di rifiuto indumenti usati che abbiano subito le operazioni di selezione, taglio, imballaggio e vendita: infatti, pur volendo ravvisare la volontà dei precedenti proprietari di disfarsi degli indumenti de quibus, invece che quella di cederli anche a titolo oneroso, quantunque “usati”, non può in alcun modo contestarsi la loro riutilizzazione, in un diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo un trattamento preventivo (selezione, taglio, imballaggio, ecc.), senza la necessità di alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del Decreto Legislativo n. 22/1997. (Cass. pen. n° 45582 del 25/11/2004) 35 Distinzione tra rifiuto e prodotto Corte giust. CE 18.4.02, Palin Granit Oy: “La differenza tra prodotti e rifiuti sta nell’assenza di operazioni di trasformazione preliminare e nella certezza del riutilizzo senza recare pregiudizio all’ambiente” 36 Cass. Pen. sez. III, 29.01.2003, n. 1421 (Passerotti) “ la direttiva 91/156/CE non è self executing, e pertanto non può trovare applicazione diretta negli Stati membri; pertanto la nuova disciplina di cui all’art. 14 è vincolante per il giudice italiano”. 37 Cass. Pen. sez. III, 17.01.2003, n. 2125 (Ferretti) Non bisogna applicare la normativa nazionale contrastante con il Reg. CEE 1 febbraio 1993, n. 259 e con l’interpretazione delle sentenze della Corte europea di giustizia. 38 Sentenza 11 novembre 2004 della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa: C-457/02 Antonio Niselli La definizione di rifiuto contenuta nell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, non può essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe tassativamente le sostanze o i materiali destinati o soggetti alle operazioni di smaltimento o di recupero menzionati negli allegati II A e II B della detta direttiva, oppure in elenchi equivalenti, o il cui detentore abbia l'intenzione o l'obbligo di destinarli a siffatte operazioni. La nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, non dev'essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II B di tale direttiva. 39 Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse DOCUMENTO SULLA NOZIONE GIURIDICA DEL TERMINE «RIFIUTO» Giovedì 1° luglio 2004 “L'articolo 14 nasce da questa difficoltà di modulare l'ambito normativo della definizione del rifiuto, di renderlo maggiormente adeguato alla realtà, ma non la risolve; anzi, finisce con l'accrescere gli ambiti di incertezza e col favorire l'espandersi dell'area degli smaltimenti cosiddetti bianchi, cioè sottratti ad ogni forma di controllo: tutto può essere considerato non rifiuto, basta che vada verso una forma generica di riutilizzo (emblematico, al riguardo, è il caso dei fanghi e dei liquami zootecnici). E le conseguenze non sono secondarie: anzi si assiste ad una sorta di effetto metastatico, ad un tempo, coerente e devastante.” 40 VI Programma di azione europeo in materia di ambiente Dec. 1600/2002/CE (www.tuttoambiente.it/euro/azione.pdf) Art. 8, punto VI: tra gli obiettivi da perseguire entro il 2012 vi è quello di giungere alla “precisazione della distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è”.!!! 41 Le responsabilità 42 Articolo: 10 (Oneri dei produttori e dei detentori). 1. 2. 3. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti é esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine é elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione. 43 Articolo: 10 (Oneri dei produttori e dei detentori). 3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalita' di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (1). (1) Lettera aggiunta dall'art. 1, c. 29 della L. 308/04. 44 La CO-RESPONSABILIZZAZIONE Art. 2, c. 3 3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario. 45 Sentenza n° 7746 del 24/02/04 Corte di Cassazione Penale L’individuazione della responsabilità penale nella gestione dei rifiuti si informa ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle operazioni di gestione dei rifiuti, sicché la mera osservanza delle disposizioni di cui all’art. 10 non esclude, di per sé sola, la responsabilità dei detentori o dei produttori dei rifiuti là dove questi si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici che abbiano determinato una compartecipazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione negli illeciti commessi da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti. 46 La delega di funzione Trasferimento degli obblighi dal soggetto su cui gravano ex lege ad altra persona incaricata del loro soddisfacimento in sua vece. 47 Societas delinquere non potest Soggetto penalmente responsabile del reato, nel nostro ordinamento, è l'uomo singolo e non la persona giuridica; Tale principio è desumibile implicitamente dall'art. 197 c.p., nonchè dall'art. 27, comma 1, Cost. 48 Proposta di direttiva 13 marzo 2001, COM (2001)139 def. “Per quanto riguarda le persone giuridiche, è essenziale, per assicurare l'osservanza effettiva della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili e che siano passibili di sanzioni in tutta la Comunità.” 49 Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse DOCUMENTO SULLA NOZIONE GIURIDICA DEL TERMINE «RIFIUTO» Giovedì 1° luglio 2004 “Appare indispensabile, infine, allo scopo di ulteriormente incentivare l'adozione negoziata delle misure di protezione ambientale, prevedere che l'inosservanza delle prescrizioni costituisca fonte di responsabilità, oltre che per le persone fisiche, anche per le imprese, con un sistema sanzionatorio fondato su sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (come previsto dalla decisione quadro 2003/80/Gai); il che significa, auspicabilmente, l'introduzione di fattispecie non più solo contravvenzionali ma anche delittuose, assistite altresì da misure accessorie ed interdittive, nonché da previsioni di attenuazione od esclusione della responsabilità condizionate alla riparazione del danno ambientale”. 50 La “delega di funzioni” è un istituto giuridico? NO Essa non è codificata in alcuna norma. Ne consegue che la delega di funzioni scriminante la responsabilità penale non esiste, allo stato, come istituto giuridico. 51 L’elaborazione giurisprudenziale La delega di funzione nasce dalla prassi giurisprudenziale delle sezioni penali e del lavoro della S.C. In particolare, è nell’ambito della normativa sulla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro che essa trae origine 52 Giurisprudenza contraria In principio si è esclusa l'ammissibilità della delega poiché: manca una espressa previsione legislativa in tal senso; la responsabilità penale è personale e non delegabile; 53 Condizioni oggettive di ammissibilità 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dimensioni (ARTICOLAZIONE) dell'impresa Certezza (forma scritta?) Effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato Autonomia decisionale e di gestione del delegato Idonea capacità di spesa Precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie che disciplinino il conferimento della delega Adeguata pubblicità della medesima La delega deve essere a titolo oneroso 54 Condizioni soggettive di ammissibilità 1. 2. 3. 4. 5. La capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato Il divieto di ingerenza Insussistenza di una richiesta d'intervento da parte del delegato La mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato Accettazione volontaria della delega da parte del delegato 55 Sistema sanzionatorio Art. 50->Abbandono di rifiuti Art. 51->Attività di gestione non autorizzata Art. 51 bis->Bonifica dei siti Art. 52->Violazione obblighi Mud, registri e formulari Art. 53->Traffico illecito Art. 53 bis->Attività organizzate per il traffico illecito Art. 54->Imballaggi 56 Articolo: 50 (Abbandono di rifiuti) 57 Articolo: 50 (Abbandono di rifiuti) c. 1 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 154. ----------------------------------------------------------------------- Articolo: 51 c.2 (Abbandono di rifiuti) Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2. 58 Giurisprudenza Cass. pen., sez. III, 30 novembre 1998, n. 12538 L`accumulo non autorizzato, in area di propria pertinenza di materiali qualificabili come tossici e nocivi (nella specie, lastre di eternit e materiali di coibentazione contenenti amianto, custoditi all`interno di uno stabilimento e protetti da un telone impermeabile), già qualificabile come reato in base alle previsioni di cui all`art. 26 dell`abrogato D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, vigente all`epoca del fatto, rientra oggi nelle previsioni di cui all`art. 51, comma 2, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, in base al quale detto accumulo può costituire reato solo se incontrollato, di tal che, difettando tale ultima condizione, il fatto non può più dirsi penalmente sanzionato. 59 Giurisprudenza Cass. Pen., sez. III, 9 ottobre 2002, n. 1594 La norma di cui all’art. 51, comma 2, D.L.vo n. 22/97, nel delineare le condotte illecite di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte del titolare dell’impresa e del responsabile dell’ente le caratterizza con un preciso elemento specializzante costituito dalla relazione dell’abbandono o deposito di rifiuti con l’attività di produzione di beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale. 60 Articolo: 14 (Divieto di abbandono) 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 é tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4.Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti 61 della persona stessa. SCARICO INDIRETTORIFIUTO LIQUIDO Dlvo 5/2/1997, n. 22 Art. 8. (Esclusioni) 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; 62 Scarico Dlvo 152/99, art. 2, lett. bb): “ qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”. BOZZE DI T.U. Rifiuti (art. 7) e Acque (art. 22) No “condotta”, No “diretta” 63 Cass. Pen. 3.8.99, n. 2358 Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs 152/99, se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori tramite condotta, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo recettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido. Lo scarico indiretto non esiste più, trasformandosi in un normale rifiuto liquido 64 Articolo: 54 (Sanzioni amministrative) c. 1 SCARICO E IMMISSIONE OCCASIONALE 1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato (es. art. 635 cod pen) , nell'effettuazione di uno scarico [ABR: ovvero di una immissione occasionale] supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, o dell'articolo 34, comma 1, é punito con la sanzione amministrativa da € 2.582 a € 25.822. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a € 15.493. ………………………………………… Art. 59, c. 5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali [ABR: ovvero di una immissione occasionale], supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, é punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 2.582 a € 25.822. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 5.164 a € 103.291. 65 Cass. Pen. 24.3.04, n. 14425 In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, le immissioni occasionali escluse dalla sanzione prima prevista dagli artt. 54, comma 1, e 59, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 sono esclusivamente quelle realizzate senza il tramite di una condotta, atteso che anche dopo le modifiche del 2000 gli scarichi non possono superare i limiti tabellari quale che sia il loro carattere temporale. “Secondo una corretta interpretazione logica, teleologica e sistematica, dunque, per immissioni occasionali dovevano intendersi quelle realizzate senza il tramite di una condotta, in relazione alle quali era logico richiedere un’autorizzazione amministrativa, ma era logico sanzionare ugualmente l’inquinamento extratabellare. Ora, con l’abolizione dell’inciso relativo alle immissioni occasionali, il D.Lgs. 18.8.2000 n. 258 ha inteso semplicemente escludere dalla sanzione per l’inquinamento tabellare le immissioni realizzate senza il tramite di una condotta. Ma non ha inteso escludere dalla sanzione gli scarichi propriamente detti, cioè le immissioni tramite condotta, che non abbiano carattere di continuità. Più precisamente questi scarichi non possono superare i limiti tabellari, quale che sia il loro carattere temporale, continuo, discontinuo o anche semplicemente occasionale”. Negli altri casi sarà applicabile l’ipotesi di cui all’art. 14 Dlvo 22/97-> Immissione occasionale=Abbandono occasionale di un rifiuto liquido 66 Art. 43, c. 2 2. A decorrere dall'1 gennaio 1998 é vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata. 67 Art. 44, c. 1 (Beni durevoli). 1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25. V anche Dir. 27.1.03, n. 96 (Raee) 68 Art. 46, c. 1 e 2 (Veicoli a motore e rimorchi). 1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.- ART. 50 c. 1 bis 69 Articolo: 50 (Abbandono di rifiuti)VEICOLI FUORI USO 1 bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549. ART. 46, c. 5 Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto 70 legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Cass. Pen. 17/06/2004 n. 27282 La nuova normativa relativa alla gestione dei veicoli fuori uso non contiene una disciplina più favorevole rispetto all’art. 46, D.L.vo 05.02.1997, n. 22 e il veicolo fuori uso si qualifica quale rifiuto nel momento in cui il proprietario si disfi o abbia deciso di disfarsi ovvero qualora si sia in presenza di un veicolo non ancora consegnato ad un centro di raccolta ma privato ufficialmente delle targhe di immatricolazione, o infine qualora risulti in evidente stato di abbandono anche se giacente in un’area privata. 71 Cassazione penale, sez. III, 9 maggio 2002, n. 16249 Ai fini della configurabilità di una discarica abusiva, nel caso di deposito di veicoli, non è sufficiente lo stato di inservibilità irreversibile, dovuto ai tempi di giacenza, dei mezzi stessi e relative parti, ma vi devono essere modalità di deposito tali da dar luogo ad infiltrazioni di oli o altri liquidi nel suolo o ad altre forme di inquinamento ambientale, con esclusione del generico deflusso delle acque di “dilavamento”. (Nel caso di specie si verteva su un deposito di autoveicoli e motoveicoli sequestrati non qualificabili comunque quali rifiuti per l’incombenza del vincolo di indisponibilità dei beni, la cui destinazione finale era rimessa alle competenti autorità giudiziarie o amministrative). 72 DLvo 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (GU n. 182 del 7-8-2003- Suppl. Ordinario n.128) 73 Articolo: 50 (Abbandono di rifiuti) c. 2 2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, é punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esecuzione di quanto stabilito nell'ordinanza o nell'obbligo non eseguiti. Articolo: 14, c. 3 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 é tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 74 Art. 51, c. 3 Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata é punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.582 a € 25.822. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.164 a € 51.645 se la discarica é destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale é realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 75 Giurisprudenza precedente Abbandono o Discarica? “Per la configurazione dell’elemento materiale della contravvenzione di realizzazione di una discarica abusiva, occorre verificare la sussistenza di due elementi, costituiti dal ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all’abbandono e dalla trasformazione, sia pur tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti” (Cass. Pen. 11599/2000). 76 Configurabilità della discarica Giurisprudenza attuale (Cass. 42212/04) Accumulo ripetuto di rifiuti Tendenziale carattere di definitività (Quantità considerevole di rifiuti e spazio) Differenze con abbandono, deposito in controllato e 53 bis? 77 Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8944 Non dà luogo alla configurabilità del reato di realizzazione o esercizio di una discarica abusiva già previsto dall`art. 25 dell`abrogato D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 ed ora dall`art. 51, comma 3, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 - la condotta di chi, avendo la disponibilità di un`area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perché questi ultimi vengano rimossi. 78 Trib. Bari 16.6.04 In materia di gestione di discarica abusiva, detto termine “gestione” è da intendersi in senso ampio, attribuendogli il significato estensivo di “condurre, portare avanti un’iniziativa, un’attività e simili”. Ampliando la previgente normativa di cui al D.P.R. 915/82, il D. Lgs. 22/1997 include nella definizione di gestione dei rifiuti, oltre al recupero ed allo smaltimento, anche “il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura” (art.6, lett. d, D. Ronchi), attribuendo così rilevanza giuridica all’attività di mantenimento di discarica non solo durante l’esistenza della stessa, ma anche fino a dopo la sua chiusura; sicché persino il detentore della discarica potrà essere considerato “gestore” della stessa, con tutti gli obblighi connessi, fra cui quelli di bonifica introdotti dallo stesso decreto, anche dopo la cessazione della “gestione” attiva e senza alcun nuovo conferimento. 79 Nozione di discarica D. Lgs 13.1.03, n. 36, art. 2 g) «discarica»: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonchè qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. ..; 80 Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 81 Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)… Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 é punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.582 a € 25.822 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.582 a € 25.822 se si tratta di rifiuti pericolosi. 2-3. (Omissis). 1. 82 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero) 29 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione) 31 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) 32 (Autosmaltimento) 33 (Operazioni di recupero) 83 Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)… 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonchè nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. v. Cass. Pen. 7746/04 84 Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)… 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, é punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).--- Art. 9 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 2. (Omissis) 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2. 85 Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)… 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45, é punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.582 a € 25.822. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582 a € 15.493 per i quantitativi non superiori a duecento litri. E’ ANCORA APPLICABILE QUESTA SANZIONE? 86 45 (Rifiuti sanitari) [1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.] ABROGATO DAL DPR 15.7.03, n. 254 87 DPR 15.7.03, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (GU n. 211 del 11-9-2003) Art. 8. (Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo). Art. 9. (Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati). 88 Giurisprudenza Cass. pen., sez. III, 9 agosto 2003, n. 29646 Un deposito temporaneo ma incontrollato di propri rifiuti, ossia effettuato in assenza delle condizioni qualitative e quantitative richieste dall`art. 6, lett. m), D.L.vo n. 22/97, determina una situazione giuridicamente equiparabile all`attività di gestione non autorizzata di rifiuti e sanzionata ai sensi dell`art. 51 stesso decreto. 89 Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)… 6 bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549 Articolo: 46 (Veicoli a motore e rimorchi) Articolo: 47 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) Articolo: 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene) 90 Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)… 6 ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 0,052 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. 6 quater. Le sanzioni di cui al comma 6 ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6 ter. Articolo: 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene 91 Articolo: 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)… 6 quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a € 51,65. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 0,052 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. Articolo: 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene 92 Articolo: 51 bis (Bonifica dei siti) 93 Articolo: 51 bis (Bonifica dei siti) (Bonifica dei siti). 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, é punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da € 2.582 a € 25.822 se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.164 a € 51.645 se l'inquinamento é provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. 94 Art. 17 2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, é tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. 95 Art. 6 D. Lgs 22/97: definizioni n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area; o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti; 96 Art. 58 Dlvo 152/99 (Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (Omissis) 97 Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2000, n. 1783 (c.c. 28 aprile 2000), Pizzuti La contravvenzione di cui all`art. 51 bis del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 si configura come reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il soggetto non proceda all`adempimento dell`obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dell`art. 17. La norma predetta si applica anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all`emanazione del regolamento di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471. 98 Cass. pen., sez. III, 16 settembre 2003, n. 35501, Spadetto In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che ha sostituito il D. P. R. 10 settembre 1982 n. 915, il giudice, con la sentenza di condanna, può subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose nascenti dal reato, con la unica precisazione che in caso di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento di un sito la sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti e proceduralizzati dall'art. 17 dello stesso decreto n. 22, stante la espressa previsione contenuta nel successivo art. 51 bis; per gli altri reati previsti dal decreto n. 22, strutturalmente diversi, anche se talvolta prodomici, da quello di inquinamento di un sito, il giudice può applicare la previsione codicistica di cui all'art. 165, e quindi subordinare il beneficio alla eliminazione delle conseguenze secondo le modalità da lui stesso stabilite nella sentenza di 99 condanna. Cass. pen., sez. III, 8. 3. 2004, n. 10753, Laverone In materia di bonifica di siti inquinati, la perdita della proprietà dell’area non è d’ostacolo all’esecuzione dell’ordine di bonifica, sicché è legittima la statuizione che subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dello stato dell’area: ciò è altresì indipendente dal rilievo che sussista una sproporzione con la gravità del fatto, in quanto la bonifica non può essere divisa in parti corrispondenti ai periodi di responsabilità di ogni singolo coimputato. 100 Articolo: 52 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) 101 Articolo: 52 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)… 1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582 a € 15.493. Se la comunicazione é effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 154. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582 a € 15.493. Se il registro é relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.493 a € 92.962, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da € 1.032 a € 6.197 per i rifiuti non pericolosi, da € 2.065 a € 12.394 per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione é quello dell'ultimo esercizio contabile approvato. 102 Articolo: 52 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)… 3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549 a € 9.296. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale (DELITTO) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 103 15. Cassazione Civile Sentenza n° 17115 del 27/08/2004 L’irregolarità nella tenuta dei dati del registro di carico e scarico, pur essendo desumibili dai formulari ed in grado di ricostruire la tipologia dei rifiuti, integra il reato di cui all’articolo 52, II comma, D. Lgs. 22/1997 (omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico), e non quello ex articolo 52, IV comma, decr. cit. (tenuta formalmente incompleta o inesatta del registro). 104 Cass. pen., sez. III, 8. 3. 2004, n. 10753, Laverone Nel caso di inserimento nei registri di carico e scarico rifiuti di dati completamente falsi, mentre l’articolo 52 del D. Lgs. 22/1997 prevede la mera ipotesi della tenuta dei registri in modo incompleto, l’art. 484 Cod. Pen. sanziona la falsità in registri, sicché, pur essendo le condotte completamente diverse, la disposizione codicistica permette di completare in modo organico la previsione normativa in materia di rifiuti, rendendo il sistema sufficientemente completo ed in grado di assicurare una maggiore tutela repressiva nel momento della formazione dei registri. 105 Cass. Pen., n. 4758/1997 L’inottemperanza, quale produttore di rifiuti speciali - nella specie cerchioni obsoleti, gomme, camere d’aria derivanti dall’attività di gommista per auto esercitata in officina all’obbligo di tenuta di registro di carico e scarico di detti rifiuti ed a quello di comunicazione all’autorità della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti nell’anno non è più prevista come reato poiché tali fatti sono stati depenalizzati dagli artt. 11 comma 3, 12 comma 1 e 52 comma 1 e 2 D.L.vo 2 febbraio 1997, n. 22. 106 Corte Cost. n. 456/1998 Non è fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, nella parte in cui prevede sanzioni di tipo amministrativo per le violazioni degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti. 107 Articolo: 53 (Traffico illecito di rifiuti) 108 Articolo: 53 (Traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, é punito con la pena dell'ammenda da € 1.549 a € 25.822 e con l'arresto fino a due anni. La pena é aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. 109 Corte di Giustizia UE del 16 dicembre 2004 Le condizioni e i procedimenti stabiliti dal regolamento 259 sono stati adottati nello scrupolo di garantire la protezione dell’ambiente e in considerazione di obiettivi di politica ambientale, quali i principi della vicinanza, della priorità del ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale”. Una simile interpretazione del regolamento si impone dal momento che quest’ultimo si colloca nell’ambito della politica ambientale perseguita dalla Comunità, che ha in particolare lo scopo, ai sensi dell’articolo 2 Ce, di promuovere un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo. Un simile obiettivo rischierebbe di essere compromesso qualora l’autorità competente di spedizione non potesse far valere il contenuto delle sue disposizioni corrispondenti ad un livello elevato di tutela ambientale e opporsi, di conseguenza, ad una spedizione di rifiuti le cui condizioni di recupero nello Stato di destinazione fossero tali da recare pregiudizio alla salute umana o ambientale”. 110 Cass. Pen., sez. III, 3 febbraio 2003, n. 1637 In merito alla configurabilità dell’illecito di cui all’art. 53 comma 1 del D.L.vo n. 22/1997 ed alla conseguente esistenza di esigenze cautelari ex art. 321 comma 1 c.p.p., è necessario che le emergenze probatorie che rendono credibile la tesi secondo la quale i rifiuti non sono destinati al recupero, ma ad illecite operazioni di smaltimento siano adeguatamente motivate anche solo su di un piano di astrattezza in riferimento al principio di diritto per cui il raffronto tra la fattispecie legale e quella concreta possa portare all’eliminazione della misura cautelare nell’ipotesi in cui l’addebito sia difforme da quello astrattamente ipotizzato. 111 Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 47918 del 16/12/2003 (Cc. 12/11/2003 n.01725 ) In tema di gestione dei rifiuti è legittimo il sequestro dell'intera azienda allorché vi siano i richiesti indizi che anche soltanto taluno dei beni aziendali sia, per la sua collocazione strumentale, utilizzato per la consumazione del reato, ne' osta a ciò il fatto che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una azienda in corso di procedimento per violazione dell'art. 53 bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti). 112 Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 30/05/2003 (Cc. 08/04/2003 n.00642 ) In tema di trasporto illecito di rifiuti è legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, ma non degli ulteriori strumenti di lavoro (quali pale meccaniche ed escavatori) che non abbiano la qualità di mezzi di trasporto, non essendo consentita una interpretazione in "malam partem" della previsione normativa che prevede l'obbligatorietà della confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti. 113 Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 16564 del 23/04/2001 (Cc. 15/02/2001 n.00635 ) In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto un mezzo di trasporto appartenente all'Amministrazione comunale, non è applicabile l'istituto della confisca obbligatoria previsto dall'art.53, comma 2, del D.Lgs n.22 del 1997 (che prevede e sanziona il "traffico illecito di rifiuti", avuto riguardo alla natura del bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale di cui fanno parte anche i beni destinati al pubblico servizio(art.826 cod. civ). Ne consegue l'incompatibilità di detta confisca obbligatoria con la destinazione pubblica del bene e la necessità di disporne la restituzione di quest'ultimo al Comune. 114 Articolo: 53 bis (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 115 Articolo: 53 bis (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 116 Cass. Pen. n. 30373 del 13/07/2004 La fattispecie dell’art. 53 bis del Decreto Legislativo n. 22/1997 (organizzazione di traffico illecito di rifiuti) è radicalmente diversa da quella del precedente art. 51 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e fra le due norme non è configurabile un rapporto di specialità, né le stesse sono alternative, sicché l’applicazione dell’una escluda necessariamente l’applicazione in concreto dell’altra, ma nella fattispecie concreta possono ricorrere sia gli elementi sostanziali indicati dell’una (l’allestimento di mezzi e dia attività continuative organizzate) che quelli formali previsti dall’altra (mancanza di autorizzazione), dando luogo al concorso di entrambi i reati ai sensi dell’art. 81 c. 1 C.P. In questo senso il termine “abusivamente” contenuto nell’art. 53 bis, lungi dall’avere valore “residuale” e, quindi alternativo rispetto alla disposizione dell’art. 51, ne costituisce un esplicito richiamo in quanto si riferisce alla mancanza dia autorizzazione, che determina l’illiceità della gestione organizzata e costituisce l’essenza del traffico illecito di rifiuti. 117 Articolo: 54 (Imballaggi) 118 Art. 54 (Imballaggi) 1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 28 febbraio1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione é ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40 ne adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 7.746 a € 46.481. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 4. 2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164 a € 30.987. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5. 3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582 a € 15.493. 119 IL NUOVO TESTO UNICO ? 120 Verso il T.U. italiano ed europeo 121 Legge delega ambientale: verso i Testi unici ? L. 15 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione. (GU n. 302 del 27-12-2004- Suppl. Ordinario n.187) www.tuttoambiente.it/lex/2004/041215.html 122 La legge delega ambientale Art. 1. - (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici: 123 La legge delega ambientale a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. 124 I 5 testi unici 12/9 Presentate le bozze 3/10 Testi definitivi dalla Commissione Consiglio dei Ministri Parere Stato-Regioni e Consiglio di Stato ? www.tuttoambiente.it/work/testiunici.zip 125 T.U. rifiuti?CRITERI (c. 9 lett.a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) l’ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare, … e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; piena operatività delle attività di riciclaggio razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l’utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, definire le norme tecniche da adottare per l’utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi e …favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza; 126 L. 308/04: Commi 26 e 27. 26. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici. 27 I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28. 127 L 308/04: Comma 29. b) all’articolo 8, comma 1, del Dlvo 22/97 (ESCLUSIONI) dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente: «f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione (…) in impianti di produzione di energia elettrica e i cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002»; 128 L. 308/04: Comma 29. c) all’articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio"; 129 Testo unico rifiuti-bonifiche? Recupero materia e energia Contrattazione Nozione di rifiuto Sottoprodotto CDR Scarico Terre e rocce di scavo MUD, registri e formulari Tassa tariffa Bonifica Sanzioni 130 T.U. europeo sui rifiuti? Proposta di Direttiva relativa ai rifiuti (27.11.03) www.tuttoambiente.it/euro/proprif.pdf 131 Alcune nozioni giuridiche 132 GLI ILLECITI Illeciti penali (contravvenzione o delitto) sanzioni penali + sanzioni accessorieCompetenza del giudice Illeciti amministrativi (sanzioni amministrative + accessorie)Competenza della P.A. 133 IL REATO Illecito Penale REATO Ogni azione od omissione vietata dalla legge penale con la minaccia di una pena In altre parole REATO è un fatto punito dalla legge con sanzioni penali Dunque (Antolisei) “fra legge penale e reato esiste un nesso indissolubile” 134 GLI ILLECITI Amministrativi È un fatto punito dalla legge con una sanzione amministrativa. E’ riconosciuta agli organi della P.A. e non al giudice la competenza ad agire. La sanzione amministrativa: 1)non può avere efficacia retroattiva; 2)non è assoggettata a prescrizione ordinaria; 3) può essere effettuata anche nei confronti di persone giuridiche. 135 La sanzione È la conseguenza giuridica della violazione del comando impartito dalla legge (IL PRECETTO). Quando si parla di reati la sanzione viene individuata come PENA. 136 SANZIONI PENALI DELITTI CONTRAVVENZIONI Ergastolo privazione della libertà personale per tutta la vita Arresto privazione della libertà personale da 5 giorni a 3 anni Reclusione privazione della libertà personale da 15 giorni a 24 anni Ammenda pagamento di una somma da 2 euro a 1032 euro. Multa pagamento di una somma da 5 euro a 5164 euro 137 Cass. Pen. 23.10.86, n. 11751 La limitazione quantitativa della pena dell’ammenda, prevista dall’art. 26 c.p., non si estende alle sanzioni disposte dalle leggi speciali (Conf. Cass. Pen. 28.6.72, n. 4714) 138 Esempi: art. 50 D. Lgs 22/97 (Abbandono di rifiuti). 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619 139 Es.: art. 51 D. Lgs 22/97 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata). 1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 é punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.582 a € 25.822 se si tratta di rifiuti non pericolosi 140 Es.: art. 53 bis D. Lgs 22/97 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni. 141 Tra penalizzazione e depenalizzazione La depenalizzazione consiste in un provvedimento legislativo in base al quale un fatto illecito ritenuto fino a quel momento reato viene trasformato in illecito amministrativo. Sono più efficaci le contravvenzioni o le sanzioni amministrative? 142 NATURA FORMALE DELLE LEGGI AMBIENTALI Es.: Cass. Pen. 5 agosto 2003, n. 32993. “una volta che il reato ambientale sia stato commesso, è penalmente irrilevante l’autorizzazione ambientale postuma rilasciata dall’autorità tutoria, così come qualsiasi altro atto amministrativo in cui detta autorità attesti comunque che l’intervento incriminato non ha prodotto un danno ambientale”. V. anche Cass. Pen. 8.10.03, n. 38186 143 Fonti del diritto Norma Norma giuridica-> atto normativo Fonti di produzione Fonti di cognizione Scala gerarchica delle fonti 144 Fonti del diritto (teoriche) Art. 1 Preleggi al Codice civile: Leggi Regolamenti Norme corporative Usi 1. 2. 3. 4. 145 Fonti del diritto (comunitarie) 1. 2. 3. 4. Trattati Regolamenti Decisioni Direttive 146 Fonti del diritto (comunitarie) prima e dopo la nuova Costituzione 1. 2. 3. 4. Trattati RegolamentiRegolamento europeo (atto non legislativo di portata generale obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile) DecisioniDecisione europea (atto non legislativo relativo a particolari temi obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa destinatari: obbligatoria solo per questi) Direttive Self executingLegge europea (direttamente applicabile) 5. Direttive non self executingLegge quadro europea (non direttamente applicabile: vincola gli Stati per il risultato. Necessita di un recepimento) 6. Raccomandazioni e pareri Raccomandazioni e pareri 147 www.tuttoambiente.it [email protected] www.tuttoambiente.it/formazione/infn.zip 148