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LUMSA – Diritto delle Telecomunicazioni
L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni OTTOBRE 2008 CORSO DI “DIRITTO DELLE TELECOMUNICAZIONI” A CURA DEL PROF. G.P. CUOMO 1 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni INDICE pagina PRINCIPI COSTITUZIONALI 3 ASPETTI TECNICI IN MATERIA DI TLC 12 QUADRO NORMATIVO DI INTERESSE COMUNITARIO 75 LE ISTITUZIONI PRESENTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO PER IL SETTORE DELLE TLC 164 IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 179 2 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ASPETTI COSTITUZIONALI 3 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ART. 15 COSTITUZIONE ED ART. 21 COSTITUZIONE Inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; Le libertà espresse dai due articoli 15 e 21 Cost. intese quali diverse modalità di espressione di un’unica libertà di comunicazione; La Convergenza multimediale caratterizza il panorama attuale delle telecomunicazioni; Arduo rinvenire l’elemento della riservatezza nelle attuali comunicazioni che richiamino l’applicazione dell’art.15 Cost.: necessità di individuare peculiari indicatori tecnici che assicurino l’elemento della segretezza che caratterizza la comunicazione interpersonale (non lo è il Video On Demand, ma potrebbe esserlo una Convention indirizzata ad una categoria ristretta di professionisti); Limitazione della libertà di comunicazione per atto motivato affidata esclusivamente all’Autorità giudiziaria, con riserva assoluta di legge cui spetta dettare le garanzie per le limitazioni della libertà; Gli artt. 266 e seguenti del Cod. Proc. Pen. indicano espressamente i reati per i quali è consentito procedere ad intercettazione, i presupposti del decreto autorizzatorio del giudice, le modalità di esecuzione dell’intercettazione. 4 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI I soggetti titolari del diritto sono cittadini e stranieri, persone fisiche, giuridiche e formazioni sociali; sono tutelati anche i minorenni; la tutela si applica sia al mittente che al destinatario del messaggio; oggetto del diritto è la corrispondenza, che viene interpretata in modi diversi: – la dottrina prevalente ritiene che il termine "corrispondenza" non sia limitato a quella in forma epistolare, ma sia un concetto più ampio, riferibile a ogni forma di comunicazione comprese le comunicazioni elettroniche; – un'altra parte della dottrina considera "corrispondenza" solo quella epistolare, intesa come qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi carattere attuale e personale (Codice Postale), cioè biglietti postali, cartoline postali e lettere. Requisito degli invii è quello di essere stati preventivamente sottoposti, da parte del mittente, a precauzioni per evitarne la lettura a terzi (es. sigillare la busta). 5 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) ogni altra forma di comunicazione è la c.d. clausola aperta, cioè la possibilità, espressa dall'Assemblea costituente, che la norma si adattasse nel tempo a seconda dei mezzi di comunicazione che si fossero resi disponibili con lo sviluppo tecnologico. In questo senso, è rilevante la definizione data dall’art. 616 Cod. Pen.: per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza; Comunicazione elettronica è, secondo il Codice delle Comunicazioni elettroniche, la trasmissione di segnali (suoni, immagini o altri dati) via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato. 6 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) caratteristiche obbligatorie della "comunicazione": • attualità, cioè i confini temporali della comunicazione: essa comincia quando un soggetto manifesta la comunicazione, cioè diventa mittente; finisce con la ricezione da parte del destinatario; • determinatezza o determinabilità del destinatario; • tenuto conto dell’avvento delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell’informazioni assumono rilievo anche: • • l'infungibilità del destinatario, per cui esso è determinato e non casuale (requisito proprio della corrispondenza, ma inesistente ad es. nel video on demand); la delimitazione dei destinatari (quando siano numerosi ma infungibili) da parte del mittente, manifestando la sua intenzione di selezionarli • la segretezza, per cui l'art. 15 si distingue dall‘art.21, in quanto la comunicazione è rivolta a uno scambio interpersonale e non alla collettività (a prescindere dal mezzo usato). 7 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni REATI PENALI – CODICE PENALE Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza; Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; Installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; Rivelazioni del contenuto di corrispondenza; Violazione, sottrazione e soppressione o rivelazione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni; Applicazione di dette disposizioni a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati. 8 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) • • • Riserve di legge e di giurisdizione: L'art. 15 Cost., al secondo comma, chiama in causa il sistema noto delle riserve. In questo caso è presente una doppia riserva, di legge e di giurisdizione; si differenzia dagli artt. 13 (libertà personale) e 21 (libertà di manifestazione del pensiero) per l'assenza della possibilità di intervento straordinario dell‘Autorità di pubblica sicurezza. Per questo la riserva di giurisdizione si dice "assoluta", rendendo il giudice l'unico soggetto in grado di limitare la libertà di corrispondenza; Per quanto concerne la riserva di legge, anch'essa è assoluta, per cui spetta a una legge formale (cioè prodotta con procedimento parlamentare) dello Stato stabilire con precisione i campi e le modalità di intervento giudiziario, in mancanza della quale spetta al giudice decidere sulla limitazione. 9 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) • • • • • • • • • L’Intercettazione: è formalmente una limitazione della segretezza della corrispondenza. La Corte Costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 34/1973, in cui stabiliva che il potere di intercettazione è riconosciuto al magistrato (e non alla polizia), previo controllo dell'effettiva necessità di ricorrere alla limitazione per reprimere gli illeciti penali (controllo di legittimità). Inoltre, oltre alla motivazione, il giudice deve stabilire durata ed eventuale proroga dell'intercettazione. Secondo l’art. 266 del C.P.P. l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; delitti contro la Pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; delitti di contrabbando; reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del C.P. (Pornografia minorile), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice (Pornografia virtuale). 10 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) • • L’Intercettazione (continua) L'art. 267, in particolare, stabilisce che l'autorizzazione è data con decreto motivato dal G.I.P. su richiesta del PM quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. D.L. n. 259/2006 convertito in Legge n.281/2006 – art. 240 C.P.P.: – Obbligo per l’AG di disporre l’immediata distruzione delle intercettazioni illegali e cioè di documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti nonché dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni; veto anche per l’esecuzione di copie; – Il loro contenuto non costituisce notizia di reato né può essere utilizzato per fini processuali ed investigativi. 11 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ASPETTI TECNICI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI (TESTO DI LETTURA) 12 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA RETE Il concetto di rete: Per rete, in senso generale, si intende l'insieme di tutte le strutture (fisiche e non) necessarie per connettere gli apparati terminali in modo intelligente. Essa può essere enormemente più complessa e onerosa, in tutti i sensi, rispetto all'insieme degli apparati terminali che ad essa si appoggiano. Esistono vari tipi di reti. Esse si differenziano per tipo di informazione trattata, per tecnica, modalità di funzionamento, apparati terminali, mezzi trasmissivi ed altro ancora. 13 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni La rete telefonica è sicuramente la più importante tra tutte le reti. Nelle nazioni sviluppate i mezzi trasmissivi della rete telefonica costituiscono il più imponente e diffuso insieme di "autostrade elettroniche". Per questa ragione accade spesso che molte altre reti, distinte dal punto di vista funzionale, sfruttino come supporto trasmissivo una parte, dedicata, dell'insieme dei mezzi trasmissivi della rete telefonica. La rete è indispensabile per connettere gli apparati terminali in modo intelligente. Con questo termine intendiamo primariamente riferirci ad una delle funzioni essenziali offerte dalla rete: l'indirizzamento delle informazioni. 14 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Grazie alle funzioni di rete, un terminale (utente) può decidere di entrare in contatto con un ben preciso altro terminale (utente) tra i molti che la rete gestisce. il gateway tra due reti è normalmente costituito da un apparato elettronico di notevole complessità. L'interconnessione tra due reti, infatti, non è un problema di facile soluzione, a meno che le due reti non siano estremamente simili da un punto di vista tecnico. In quest'ultimo caso il gateway assume una forma più semplice e viene talora indicato con il termine "bridge" (ponte). 15 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Molte reti, oggi, sono interconnesse tra di loro permettendo una ampia circolazione delle informazioni. L'esempio più importante a questo proposito è costituito dalla rete Internet che si sta sviluppando a grande velocità grazie ad un continuo susseguirsi di interconnessioni. Una rete è sede di scambio di informazioni tra apparati terminali. Tale scambio può avvenire secondo tre modalità fondamentali dette "simplex ", "half duplex " e "full duplex ". Modalità Simplex: Le informazioni viaggiano a "senso unico". Esse originano da un punto "A" e sono dirette verso un punto "B" o una pluralità di punti: non esiste via di ritorno. Volendo fare un esempio, basterà pensare alla rete di distribuzione dei normali programmi televisivi o radiofonici. 16 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Modalità Half Duplex : Tra i due terminali "A" e "B" esiste un canale che può essere usato nei due sensi, ma non simultaneamente. Le informazioni viaggiano a "senso unico alternato". La modalità half duplex è tipica dei sistemi di comunicazione a voce, via radio, utilizzati da personale specializzato. Esempi classici sono le reti radio dell'aeronautica, dei radiotaxi o delle forze dell'ordine. Gli apparati terminali sono muniti di un comando di scambio trasmissione/ricezione che stabilisce il senso dell'informazione. 17 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Modalità Full Duplex : Questa modalità indica un collegamento bidirezionale simultaneo. Tra i due terminali "A" e "B" esistono, quindi, due canali attivi contemporaneamente: il primo trasporta le informazioni da "A" verso "B" e il secondo da "B" verso "A". La rete telefonica, sia fissa sia mobile, è tutta organizzata in maniera full duplex . Tale scelta, economicamente onerosa poiché implica un raddoppio di risorsa rispetto alla modalità half duplex , si giustifica in quanto la rete è destinata al grande pubblico e non a personale specializzato. In altre parole si vuole offrire una caratteristica di praticità nella conversazione, ricalcando la modalità naturale della comunicazione verbale tra esseri umani. La caratteristica full duplex, in telefonia , non è pienamente sfruttata. Il nostro cervello, infatti, non è capace di sostenere uno scambio verbale simultaneo nei due sensi. I canali telefonici sono, quindi, normalmente impegnati per circa il 50% del tempo. Soltanto una rete di computer è in grado di lavorare in maniera full duplex sfruttando le risorse di comunicazione in modo quasi completo. 18 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni RETE PUBBLICA TELEFONICA: La rete è costituita da nodi - centri di smistamento delle informazioni - e collegamenti tra gli stessi. I collegamenti possono essere realizzati con vari mezzi trasmissivi, quali cavi in rame, fibre ottiche o tratte in ponte radio. La parte centrale della rete è, come si dice, a maglia completa (o quasi completa). Esistono, infatti, tra i nodi centrali connessioni tra tutte (o quasi tutte) le coppie possibili di nodi. La parte periferica della rete ha, invece, architettura stellare, o se si preferisce, ad albero. Si può osservare, infatti, una copertura del territorio per ramificazione progressiva. Non è possibile, in generale, costruire una rete con architettura a maglia completa in tutte le sue parti. Come si può intuire, il numero delle connessioni tra tutte le possibili coppie di nodi sarebbe incredibilmente elevato. 19 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Ai vari nodi, infine, si collegano gli apparati d'utente. Essi sono, normalmente, in numero assai più elevato rispetto ai nodi; ogni nodo , infatti, può gestire più apparati terminali. Le operazioni che la rete è chiamata a svolgere possono essere distinte in tre fasi: Apertura : la creazione del collegamento tra due utenti ; Transito: lo scambio di informazioni tra i due utenti; Chiusura: l'abbattimento della connessione. 20 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni APERTURA Supponiamo che l'utente A voglia mettersi in contatto con l'utente B. Per prima cosa egli chiederà alla rete il permesso di accedere alle sue strutture. La rete potrà consentire oppure negare l'accesso richiesto. Le cause di quest'ultima eventualità possono essere molteplici: esse vanno da una indisponibilità tecnica fino ad una esplicita negazione, dovuta, per esempio, a irregolarità nei pagamenti da parte dell'utente. Ottenuto l'accesso, l'utente A comunicherà alla rete l'indirizzo dell'utente B con il quale desidera entrare in comunicazione. Avviene a questo punto la creazione di un percorso di connessione tra A e B in base all'indirizzo comunicato, secondo tecniche di instradamento (routing) più o meno raffinate. Esse potrebbero basarsi sul criterio del percorso più breve oppure appoggiarsi a considerazioni legate al traffico del momento. 21 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni L'utente B viene quindi avvisato della chiamata in arrivo. Egli ha, in generale, la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di connessione. Anche in questo caso la ragioni di un rifiuto possono essere varie: terminale indisponibile, terminale già impegnato in altro collegamento e incapace di sostenere connessioni multiple, ecc. In ogni caso la rete riporta verso A la decisione di B e, se quest'ultimo aveva accettato la chiamata, termina la fase di apertura e inizia, sul percorso creato, la fase di scambio delle informazioni. 22 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni TRANSITO Durante questa fase la rete si limita a mantenere attivo il collegamento tra A e B instradando correttamente i messaggi. La fase di transito può avere una durata limitata da meccanismi a tempo oppure terminare su comando di A o di B. CHIUSURA La chiusura o svincolo, cioè l'abbattimento della connessione in atto, può essere, come accennato poc'anzi, originato dalla rete oppure effettuato su comando di A o di B. Nel primo caso la rete avvertirà i due utenti della imminente chiusura, motivandola, mentre nel secondo essa comunicherà all'altro utente la decisione presa dal primo. In ogni caso la connessione verrà cancellata liberando le risorse di rete impegnate. 23 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA RETE TELEFONICA Le reti telefoniche, progettate molti anni fa con l'unico scopo di trasmettere la voce umana in modo più o meno riconoscibile, hanno subito negli ultimi anni dei rapidi mutamenti caratterizzati principalmente dall'obiettivo di integrare su un'unica rete trasmissiva servizi di diverso genere. Ad esempio l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione di dati tra computer, considerato fino a pochi anni fa una funzione marginale, si è diffuso rapidamente anche grazie ad importanti innovazioni tecnologiche quali l'introduzione delle fibre ottiche e della tecnologia digitale. La stessa struttura della rete telefonica ha subito a partire dal 1876 (anno in cui fu brevettato il telefono) cambiamenti sostanziali. Dalla iniziale connessione a maglia completa, nella quale ciascun utente era connesso fisicamente a tutti gli utenti con i quali voleva comunicare, si è passati, al crescere della richiesta del servizio telefonico, ad una struttura a stella, in cui tutti gli utenti erano collegati unicamente ad un centrale, dove un operatore connetteva manualmente il chiamante e il ricevente. 24 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA RETE TELEFONICA (2) Quando anche questa struttura si è rivelata insufficiente a gestire la nascente domanda di traffico telefonico a lunga distanza, si è passati ad una struttura di rete a due livelli gerarchici. Questa struttura si ritrova sostanzialmente invariata nei sistemi telefonici attuali. Nel corso degli anni si è assistito ad un aumento del numero di livelli gerarchici all’aumentare del numero degli utenti, mentre la tendenza attuale, favorita dalle maggiori potenzialità dovute all'introduzione delle tecniche digitali, va verso una riduzione del numero di gerarchie. I diversi livelli gerarchici della rete intervengono nell'instradamento delle comunicazioni tra gli utenti. Gli apparecchi telefonici della rete sono direttamente collegati, tramite una linea di utente realizzata generalmente con un doppino telefonico, alla più vicina centrale telefonica locale. La distanza varia generalmente tra 1 e 10 Km, ed è più corta nei centri abitati che non nei centri rurali. La concatenazione del prefisso telefonico e delle prime cifre del numero telefonico individua univocamente la centrale telefonica locale. 25 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA RETE TELEFONICA (3) Se si effettua una chiamata tra due apparecchi collegati alla stessa centrale telefonica locale, il meccanismo di commutazione (operazione che consente di mettere in comunicazione le varie linee) all'interno della centrale instaura una connessione elettrica diretta tra le due linee di utente che collegano gli apparecchi alla centrale, e mantiene intatta la connessione per tutta la durata della chiamata. Se la chiamata avviene tra apparecchi collegati a differenti centrali telefoniche locali si utilizza una procedura diversa. Ogni centrale telefonica ha un certo numero di collegamenti di giunzione verso uno o più centri di commutazione. Se gli apparecchi chiamante e ricevente hanno un centro di commutazione in comune, la connessione può essere instaurata tramite questo, altrimenti il cammino viene determinato ad un livello più alto nella gerarchia attraverso centrali di commutazione primarie, di settore o regionali. Il numero di tipi diversi di centrali di commutazione e la loro topologia varia da paese a paese in funzione della densità degli apparecchi terminali. 26 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI I servizi offerti dalla rete telefonica possono essere distinti nelle seguenti categorie: servizi telefonici; servizi dati; servizi radioelettrici; servizi di telematica. 27 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (2) I servizi telefonici veri e propri sono quei servizi di telecomunicazione che consentono di stabilire, per mezzo di un sistema di impianti, la connessione tra due qualsiasi utenti per effettuare comunicazioni vocali. Questi servizi possono essere suddivisi a loro volta in diverse categorie: servizio urbano, servizio interurbano, servizio internazionale, servizio radio mobile. I servizi dati sono quelli che consentono di stabilire, per mezzo di un sistema di impianti, la connessione tra due o più apparati terminali per lo scambio di segnali numerici. I servizi radioelettrici sono caratterizzati dal fatto che utilizzano come supporto onde radio attraverso lo spazio e possono essere suddivisi in servizi diffusivi (broadcast) e servizi radio mobili. I primi sono espletati da punto a multipunto ed in modo unidirezionale (ad es. radio e televisione), mentre i secondi sono collegamenti punto punto che fanno capo a mezzi mobili e sono bidirezionali. I servizi di telematica sono servizi non tradizionali, come ad esempio il videotel, il fac simile, la videoconferenza , legati allo sviluppo dell'elettronica e alla trasformazione della rete telefonica da analogica a numerica. Sono servizi rivolti essenzialmente all'utenza affari. 28 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (3) Tutti questi servizi utilizzano la rete telefonica pubblica commutata e le reti dati pubbliche commutate. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di integrare tutti i tipi di servizi su un'unica rete numerica. Ciascun servizio richiede la connessione tra due utenti o apparati terminali; poiché questi di norma sono distribuiti sul territorio, nasce il problema di come effettuare, nel modo più efficiente ed economico, questa connessione che non è permanente e di volta in volta assume configurazioni diverse. Questo tipo di connessione viene realizzata mediante la procedura di commutazione. 29 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (4) I mezzi trasmissivi: I mezzi trasmissivi utilizzati per inviare i segnali sono di vario genere: nella maggior parte dei casi i collegamenti locali sono realizzati con doppino telefonico, mentre per collegare tra loro centri di commutazione vengono utilizzati cavi coassiali, microonde e spesso fibre ottiche. Ogni mezzo fisico è caratterizzato da alcuni parametri quali l'ampiezza di banda, il ritardo, il costo, la semplicità di installazione e di manutenzione. I mezzi trasmissivi si possono distinguere in mezzi guidati, quali i doppini telefonici e le fibre ottiche , e mezzi non guidati, quali le onde radio. Doppino telefonico: consiste in una coppia di fili isolati, tipicamente di 1 mm di spessore, annodati insieme in modo elicoidale in modo da ridurre l'interferenza elettrica con altre coppie simili. I doppini telefonici possono essere utilizzati per trasmettere sia segnali analogici che numerici. La larghezza di banda dipende dallo spessore dei fili e dalla distanza percorsa, ma per pochi chilometri è possibile ottenere velocità di alcuni Megabit per secondo. Poiché forniscono prestazioni elevate a basso costo, sono ampiamente utilizzati, soprattutto per collegare gli apparecchi telefonici alle centrali di commutazione. Se utilizzati per lunghe distanze, necessitano dell'uso di amplificatori per compensare la perdita di energia del segnale . 30 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (5) Cavo coassiale: consiste di un nucleo di filo di rame rigido e di un conduttore cilindrico separati tra loro da materiale isolante. Il conduttore esterno è coperto da una plastica protettiva. I cavi coassiali sono dotati di una migliore schermatura rispetto ai doppini telefonici e possono quindi coprire distanze più lunghe a velocità maggiori. L'ampiezza di banda possibile dipende dalla lunghezza del cavo . Per 1 Km di lunghezza si può raggiungere una velocità di 2 Gigabit per secondo. I cavi coassiali erano ampiamente utilizzati nelle reti telefoniche, ma sono stati spesso rimpiazzati da fibre ottiche nelle tratte lunghe. 31 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (6) Fibra ottica: consiste di un nucleo di vetro ricoperto da un rivestimento di vetro con un indice di rifrazione minore di quello del nucleo per mantenere tutta la luce nel nucleo stesso. Il tutto è protetto da un rivestimento in plastica. La trasmissione mediante fibra ottica è basata sul fenomeno di rifrazione a cui è soggetto un raggio di luce nel passare da un mezzo fisico ad un altro. Con opportuni indici di rifrazione e per angoli incidenti superiori ad un valore critico la luce viene trattenuta all'interno della fibra e potrebbe propagarsi per chilometri teoricamente senza nessuna perdita. Un sistema di trasmissione ottico è costituito da tre componenti: la sorgente di luce, il mezzo di trasmissione , il rilevatore. Per convenzione la presenza di un impulso di luce indica un bit pari ad 1, mentre l'assenza di luce indica un bit pari a 0. Il rilevatore genera un impulso elettrico ogni volta che arriva un impulso luminoso. La velocità che si può ottenere con le fibre ottiche è di gran lunga maggiore rispetto a quella dei doppini telefonici e dei cavi coassiali, essendo possibile la trasmissione di parecchi Gigabit per secondo per distanze di 30 Km. 32 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (6) Onde elettromagnetiche: Le trasmissioni senza filo sono basate sulla possibilità di lanciare le onde elettromagnetiche nello spazio libero tramite un'antenna di dimensioni opportune. Tali onde possono essere ricevute anche a distanze molto grandi. Trasmissione analogica e numerica Gli elementi che compongono un sistema di telecomunicazione sono: la sorgente, che produce l’informazione; il trasmettitore, che trasforma l’informazione in un segnale adatto alla trasmissione; il canale, che permette la trasmissione del segnale; il ricevitore, che riceve il segnale dal canale e ricostruisce l’informazione con un’operazione inversa rispetto a quella fatta dal trasmettitore; la destinazione, che riceve il messaggio. 33 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (7) Si parla di trasmissione analogica quando il segnale che viene inviato sul mezzo trasmissivo assume una forma analoga alla grandezza che contiene l’informazione da trasmettere. Nel caso del segnale vocale, la sorgente produce un messaggio che è una funzione continua del tempo, che viene trasformato dal trasmettitore in un segnale elettrico. Il segnale riconsegnato al ricevitore dal canale deve essere quanto più possibile una copia del segnale prodotto dal trasmettitore. Nonostante tutte le precauzioni, durante il suo cammino dalla sorgente alla destinazione il messaggio viene modificato a causa di elementi quali la distorsione e il rumore. Si parla di trasmissione numerica quando il segnale che viene inviato sul mezzo trasmissivo può assumere soltanto un numero finito di livelli (due livelli nel caso di segnale binario) negli istanti caratteristici. Nella trasmissione di tipo numerico non è necessario che il segnale riconsegnato dal canale al ricevitore sia una copia esatta di quello in trasmissione; è sufficiente che sia possibile un esatto riconoscimento dei simboli negli istanti caratteristici. 34 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (8) : Vantaggi della trasmissione numerica La trasmissione numerica presenta alcuni vantaggi rispetto a quella analogica. Il primo è dato dal fatto che, sebbene l'attenuazione e la distorsione del segnale siano più gravi durante la trasmissione di segnale a due livelli, è più semplice calcolare fino a che punto il segnale possa propagarsi rimanendo tuttavia riconoscibile. Un rigeneratore digitale può essere introdotto in modo da ripristinare il segnale nel suo valore originario. Un segnale numerico può passare attraverso un numero arbitrario di rigeneratori digitali senza nessuna perdita di segnale e può quindi percorrere lunghe distanze senza perdita di informazione. Al contrario il segnale analogico è soggetto a perdita d'informazione quando viene amplificato e questa perdita si cumula per ogni amplificazione. 35 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (9): Vantaggi della trasmissione numerica Un secondo vantaggio è dato dal fatto che è possibile raggiungere maggiori velocità di trasmissione di dati utilizzando le linee esistenti. Un terzo vantaggio è dato dal fatto che la trasmissione numerica è più economica di quella analogica, poiché non è necessario riprodurre accuratamente una forma analogica dopo che questa è transitata attraverso un numero elevato di amplificatori; è sufficiente essere in grado di distinguere i diversi livelli. Di conseguenza si sta effettuando rapidamente una conversione di tutti i collegamenti di giunzione del sistema telefonico in collegamenti numerici. E’ possibile infatti evitare di trasmettere l’informazione vocale sotto forma di un segnale continuo facilmente degradabile e trasmettere al suo posto un segnale costituito da impulsi a due livelli. La tecnica per effettuare questa operazione è detta modulazione a codice di impulsi ( PCM, Pulse Code Modulation) ed il segnale che si ottiene si chiama segnale PCM. Questa tecnica consiste nel prelevare, dal segnale elettrico continuo, solo alcuni campioni estratti ad intervalli regolari individuati dalla frequenza di campionamento. 36 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI (10) L’operazione di campionamento su un segnale continuo non introduce alcuna degradazione dell’informazione purché la frequenza di campionamento sia almeno doppia rispetto alla massima frequenza contenuta nello spettro del segnale. Nel caso del segnale telefonico, il cui spettro medio di frequenza è esteso da 300 Hz a 3400 Hz, è possibile effettuare il campionamento con una frequenza almeno superiore a 6800 Hz; in pratica si campiona a 8000 Hz (un campione ogni 125 microsecondi). Dopo il campionamento si effettua la quantizzazione del segnale, cioè un’operazione di approssimazione per ricondurre i valori dei campioni a quelli più vicini ad una scala composta da un numero finito di livelli. Nel caso della tecnica PCM si utilizza una scala con livelli di ampiezza unitaria da -127 a +127. Per ogni campione viene poi trasmessa la codifica binaria del livello corrispondente (8 bit per ogni campione). Il prezzo che si paga per la trasformazione del segnale vocale è dato dalla distorsione introdotta durante il processo di quantizzazione e dalla maggiore occupazione di banda del segnale numerico (circa 60 KHz). 37 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA E’ possibile descrivere il funzionamento del sistema telefonico analizzando singolarmente i tre componenti principali: la rete di distribuzione (linee di utente costituite da doppini telefonici su cui transita segnale analogico); la rete di giunzione (collegamenti di giunzione in fibra ottica o microonde su cui transita segnale numerico); i centri di commutazione. 38 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA (2): La rete di distribuzione Tutti gli utenti di un’area geografica vengono collegati ad un centro realizzando una struttura a raggiera costituita da un certo numero di linee di utente. Nel centro del raggruppamento può avvenire una operazione di concentrazione dei vari utenti mediante dei concentratori in cui il numero di linee di uscita è minore di quello delle linee di ingresso. Le linee di uscita sono poi a loro volta concentrate verso un centro di gerarchia superiore. Nel centro di raggruppamento può avvenire anche la commutazione tra i vari utenti che vi affluiscono. 39 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA (2 bis): La rete di distribuzione Originariamente il sistema telefonico era basato unicamente su segnali analogici. Sebbene attualmente la maggior parte dei collegamenti a lunga distanza siano numerici, si prevede che le linee di utente realizzate con doppini telefonici non saranno convertiti in tempi brevi, a causa del costo elevatissimo per effettuare la conversione. Di conseguenza, quando un computer deve trasmettere dati su una linea telefonica, questi dati devono essere preliminarmente convertiti in forma analogica da un modem per la trasmissione lungo la linea di utente, quindi convertiti in forma numerica per la trasmissione sui collegamenti a lunga distanza, quindi nuovamente in forma analogica per la trasmissione lungo la linea di utente e infine nuovamente in forma numerica mediante un modem collegato al computer di destinazione. 40 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA (3): La rete di giunzione E’ costituita dall’insieme degli impianti che consentono di realizzare le giunzioni tra le varie centrali di commutazione. La funzione di maggiore importanza realizzata dai collegamenti di giunzione è quella di fornire la possibilità a più sorgenti di informazione di comunicare contemporaneamente ciascuna con il proprio destinatario. La multiplazione consente di raggruppare insieme più chiamate e trasmetterle su un’unica linea. I tipi di multiplazione comunemente adottati sono tre: multiplazione a divisione di spazio (SDM, Space Division Multiplexing); multiplazione a divisione di frequenza ( FDM, Frequency Division Multiplexing); multiplazione a divisione di tempo ( TDM, Time Division Multiplexing). 41 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA (4): La rete di giunzione La multiplazione a divisione di spazio consiste nel prevedere un numero di circuiti fisici pari al numero di collegamenti contemporanei che si vogliono mantenere. Poiché non permette un risparmio economico sul costo degli impianti non costituisce una soluzione di interesse. Nella multiplazione a divisione di frequenza lo spettro delle frequenze è suddiviso in canali logici in modo tale che ogni connessione abbia il possesso esclusivo di una banda di frequenza. Per eseguire questo tipo di multiplazione si trasmettono le varie sorgenti in bande di frequenze diverse. Al momento della ricezione ciascuna banda viene prelevata da appositi filtri, quindi ricondotta, con procedimento inverso a quello di trasmissione, alla banda originale e quindi inviata a quella di destinazione. Tanto più larga è la banda passante del mezzo, tanto maggiore sarà il numero di canali logici che si possono ottenere su questo. Questo tipo di multiplazione, che viene ancora utilizzata per segnali analogici su cavi conduttori o canali a microonde, è quella che viene adoperata nelle trasmissioni radio. 42 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA (5): La rete di giunzione Nella multiplazione a divisione di tempo più utenti utilizzano a turno un unico mezzo di trasmissione : ciascuno di essi ha a disposizione periodicamente l’intera ampiezza di banda per un breve intervallo di tempo. I messaggi da trasmettere contemporaneamente sullo stesso mezzo vengono opportunamente elaborati e trasmessi ad intervalli regolari ma in tempi diversi. Poiché questo tipo di multiplazione è applicabile solo a segnali numerici, il segnale analogico vocale proveniente dai doppini telefonici deve essere convertito in segnale numerico mediante un dispositivo denominato codec (codificatoredecodificatore). 43 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA(6): Centri di commutazione All’interno dei centri (o centrali) di commutazione avvengono le operazioni necessarie alla connessione tra utenti e giunzioni o tra giunzioni e giunzioni allo scopo di realizzare un circuito tra utente e utente attraverso una o più centrali in cascata. La commutazione all’interno della centrale avviene in base alle informazioni fornite dall’utente chiamante mediante il numero di telefono o il codice del destinatario. Questo tipo di informazioni costituisce la segnalazione, che può essere sia segnalazione di utente (ad es. gli impulsi inviati sul doppino telefonico al momento della composizione del numero telefonico), sia segnalazione di centrale, se è relativa allo scambio di informazioni tra centrali per realizzare la connessione delle giunzioni. Le centrali di commutazione sono organizzate gerarchicamente. 44 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA(7): Centri di commutazione In Italia le centrali a livello più basso sono le centrali urbane, che costituiscono una rete urbana realizzata mediante linee bifilari. Più reti urbane sono collegate tra loro e concorrono a formare una rete a stella di ordine gerarchico superiore, detta rete settoriale, in cui il nodo della rete è chiamato centro di settore. A loro volta i centri di settore costituiscono una rete a stella attorno ad un nodo chiamato centro di distretto, individuato dal prefisso distrettuale. A livello superiore vi sono i centri di compartimento, alcuni dei quali (centri nazionali) gestiscono anche il traffico internazionale. La commutazione viene sempre risolta al livello gerarchico più basso possibile. All’interno del sistema telefonico vengono utilizzate due tecniche di commutazione: commutazione di circuito e commutazione di pacchetto . 45 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA(8): Centri di commutazione Le reti a commutazione di circuito sono le tradizionali reti telefoniche nelle quali, in base alla segnalazione di utente, vengono realizzate tutte le connessioni necessarie per creare un circuito fisico a disposizione degli utenti per tutta la durata della comunicazione. Ogni volta che avviene una chiamata viene instaurata una connessione dedicata fino alla fine della conversazione. Un’importante caratteristica della commutazione di circuito è la necessità di individuare un cammino tra le due entità in comunicazione prima di iniziare a inviare dati. 46 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni STRUTTURA DELLA RETE TELEFONICA(8 bis): Centri di commutazione Nella commutazione di pacchetto l’insieme dei dati da trasmettere viene strutturato in pacchetti contenenti l’indirizzo del mittente e del destinatario che vengono instradati sulla rete secondo la tecnica di immagazzinamento e rilancio. I vari pacchetti vengono inviati di seguito verso la rete; ad ogni centro di commutazione viene analizzato l’indirizzo del destinatario e il pacchetto viene opportunamente instradato verso il nodo successivo della rete. Quando si usa questa tecnica non viene stabilito in anticipo un cammino fisico tra le due entità e non si deve quindi attendere il tempo di instaurazione del canale per inviare dati. D’altra parte, poiché non vi è un circuito dedicato, un improvviso aumento del traffico può sovraccaricare le apparecchiature di rete e causare la perdita di alcuni pacchetti. 47 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE In Europa il sistema di comunicazioni mobili si è evoluto passando dall'impiego dei primi sistemi analogici non cellulari nella banda dei 160 MHz (ad es. teledrin), ai sistemi cellulari analogici (quali il TACS 900, sulla banda dei 900 MHz), fino alla rete pan-europea GSM 900, un sistema numerico che opera sulla banda dei 900 MHz su tutto il territorio europeo sulla base di standard definiti in ambito CEPT (Conference of European Post and Telecommunications) dal gruppo di lavoro "Group Special Mobile" dal quale il sistema prende anche il nome. Il DCS 1800 rappresenta una ulteriore evoluzione dei sistemi numerici di telefonia radio mobile, nella quale si perfeziona la tecnologia cellulare con l'obiettivo esplicito di medio termine di far convergere in una rete globale di comunicazioni personali i servizi di telefonia mobile e quelli di accesso alla rete fissa. 48 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (2) L'idea chiave che distingue i sistemi mobili cellulari (TACS , GSM , DCS) dai sistemi di telefonia mobile meno avanzati sviluppati negli anni precedenti è che le frequenze possono essere riutilizzate in celle opportunamente distanziate. Una cella è un'area geografica all'interno della quale l'utente dispone di un determinato gruppo di frequenze ( canali radio) propagate da un'antenna (per semplicità si può pensare ad un'antenna al centro di ogni cella). 49 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (3) Le celle sono tutte all'incirca della stessa dimensione (sono approssimativamente circolari, il modello esagonale è usato a scopo esplicativo) e in celle adiacenti il segnale si propaga su gruppi di canali distinti. L'insieme delle celle nelle quali vengono usati complessivamente tutti i canali radio a disposizione del sistema è detto cluster. Si noti che ogni gruppo di canali appartenenti ad una cella di un cluster è separato dal gruppo corrispondente, localizzato in un altro cluster, da una distanza di circa due celle nelle quali non ci sono ripetizioni di frequenze. Ciò consente di poter riutilizzare i canali in zone opportunamente vicine e quindi di gestire più chiamate di aree diverse sulla stessa frequenza, minimizzando i problemi di interferenza. 50 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (4) La struttura della rete cellulare e, in particolare, la larghezza delle celle, determina la capacità del sistema. Carichi di traffico elevati (in particolari zone o in particolari ore di punta) possono essere soddisfatti aumentando il numero di canali a disposizione degli utenti. Se le frequenze disponibili sono fisse, ciò può essere fatto diminuendo la dimensione delle celle ed aumentando, di conseguenza, la ripetizione dei canali: ciò consente di gestire contemporaneamente un maggior numero di conversazioni. 51 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (4 bis) Dal momento che le antenne (SRB, Stazione Radio Base) di celle adiacenti trasmettono frequenze diverse, quando l'utente attraversa il confine della cella il collegamento radio viene mantenuto dalle componenti del sistema radio mobile attraverso la procedura di handoff. Questa procedura controlla la qualità del segnale sul canale a disposizione dell'utente e, nel caso venga riscontrato un degrado della qualità al di sotto di una determinata soglia, si trasferisce automaticamente il segnale dell'utente su un altro canale in grado di offrire una migliore qualità di conversazione. 52 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (5) Un`altra procedura automatica per la gestione della connessione è il roaming , mediante il quale si consente ad un utente di un gestore di telefonia mobile che si trova in un'area non coperta dal gestore stesso di effettuare ugualmente la connessione utilizzando la rete di un altro gestore. 53 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (6) Nella tecnologia mobile caratterizzante i servizi cellulari, il sistema di accesso alle frequenze è di tipo multiaccesso: tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere ad un qualunque canale libero tra i canali radio disponibili. L'assegnazione dei canali viene gestita automaticamente dalle componenti del sistema di rete. Si distinguono fondamentalmente due tipi di sistemi di accesso multiplo, il FDMA (Frequency Division Multiple Access) e il TDMA (Time Division Multiple Access). Nel primo la banda di frequenza a disposizione si suddivide in un numero N di canali radio, ognuno dei quali viene assegnato ad un utente durante la conversazione; nel sistema TDMA più utenti usano lo stesso canale ad intervalli di tempo predefiniti. 54 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (7) Il TACS (Total Access Communications System), è un sistema cellulare di telefonia pubblica che si differenzia dai sistemi più avanzati principalmente per la tecnica di codifica della voce utilizzata, che è analogica e non numerica. Opera nella banda di frequenza dei 900 MHz con modalità di accesso FDMA . In Italia la rete TACS, gestita in monopolio da TIM, era meno efficiente rispetto al sistema digitale GSM . Ad esempio, in termini di utilizzazione dello spettro di frequenza, il sistema GSM è quasi tre volte più efficiente del TACS, caratteristica notevole, data la limitatezza delle frequenze disponibili. 55 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (8) Il GSM 900 è il sistema radio mobile numerico, standardizzato in ambito europeo dall'ETSI/SMG (European Technical Standards Institute / Special Mobile Group), in esercizio nei principali paesi europei dal 1992 (ottobre del 1992 in Italia). L'obiettivo del nuovo sistema era quello di ottimizzare le prestazioni con riferimento a diverse specifiche chiave, tra le quali: l'incremento di capacità, funzione di una maggiore efficienza dello spettro radio; la possibilità di effettuare roaming internazionale; il miglioramento della qualità del servizio; la compatibilità sia con i sistemi analogici presenti sul mercato sia con reti fisse di tecnologia avanzata, quali l' ISDN (trasferimento dati oltre che fonia); il miglioramento della sicurezza nella trasmissione. 56 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (9) Il GSM 900 tecnicamente opera sulla gamma di frequenza di 900 MHz su due semibande da 25 MHz per un totale di 124 canali radio, ciascuno con un'ampiezza di banda pari a 200 KHz. Con la modalità di accesso a divisione di tempo (TDMA ) ogni canale viene suddiviso in 8 intervalli di tempo, per cui sono disponibili 992 canali bidirezionali, su ciascuno dei quali si può trasmettere voce codificata in segnali numerici a bassa velocità netta pari a 13 Kbit/s. Su ogni canale quindi possono essere gestite simultaneamente otto chiamate, con gli apparecchi che usano a turno gli intervalli di tempo. All'interno di ciascun intervallo il messaggio trasmesso contiene: a) le informazioni sulla chiamata b) le informazioni di segnalazione c) il contenuto del messaggio (voce o dati). 57 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (10) Il sistema DCS 1800 (Digital Cellular System), usato per lo sviluppo delle cosiddette reti PCN (Personal Communications Network) è un'evoluzione del sistema GSM, rispetto al quale le differenze sostanziali sono date dalla banda di frequenze utilizzata, intorno a 1800 MHz (1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz), e dalla struttura cellulare articolata in celle di dimensione diverse allo scopo di ottenere una gestione ottimizzata delle frequenze in funzione del traffico da gestire. 58 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE (10 bis) Si è visto come la ripetizione dei cluster, e quindi la dimensione delle celle, determini la capacità del sistema (celle più piccole = maggiore possibilità di ripetizione dei canali a disposizione). Il sistema DCS 1800 prevede l'utilizzazione di macrocelle per la copertura di zone estese a bassa densità di utenza, microcelle (raggi dell'ordine del centinaio di metri) per aree ad alta densità di utenza e picocelle per coprire settori in ambienti chiusi. Le altre buone caratteristiche tecniche, presenti anche nel sistema GSM sono, ad esempio, la bassa velocità di codifica della voce (13 Kbit/s o meno) che consente a parità di frequenza e a parità di dimensione della cella di servire un maggior numero di utenti, la possibilità di effettuare hand-off e roaming europeo. 59 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (11) In Europa, il nuovo sistema radiomobile è conosciuto con il nome di UMTS e l’ente incaricato del processo di standardizzazione è l’ETSI (European Telecommunications Standard Institute). Per quanto riguarda l’Italia, la gara per il rilascio delle licenze Umts si è conclusa ufficialmente il 27 ottobre 2000. Va ricordato che l’assegnazione , secondo quanto deciso dal Comitato dei ministri il 9 maggio 2000, è avvenuta sulla base della qualità delle proposte: il cosiddetto “beauty contest”. La graduatoria delle cinque offerte valide più alte è stato: Omnitel(4.740 miliardi di lire), Ipse (4.730 miliardi di lire), Wind (4.700 miliardi di lire), Andala (4.700 miliardi di lire), TIM (4.680 miliardi di lire). L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha provveduto a rilasciare, nei 60 giorni successivi, le licenze. 60 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (12) Dell’UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) l’Unione Europea dà la seguente definizione:”un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (wireless) della terza generazione in grado, in particolare, di fornire servizi multimediali innovativi con caratteristiche superiori a quelle dei sistemi di seconda generazione, quali il GSM, e di combinare l’uso delle componenti terrestri e satellitari”. Si tratta quindi di un sistema in grado di fornire molti nuovi servizi all’utenza radiomobile (quali la videotelefonia, la videoconferenza, servizi internet e molti altri) per i quali è necessaria una elevata velocità di informazione trasmessa. Infatti l’UMTS, a differenza dei sistemi radiomobili attuali, è in grado di operare con velocità di trasmissione fino a 2Mbits/s in ambienti limitati (copertura indoor) e fino a 384 kbit/s ovunque. 61 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (12 bis) L’UMTS è inoltre in grado di fornire contemporaneamente più servizi sulla stessa connessione, sia a pacchetto sia a circuito, e costituisce la naturale evoluzione dei sistemi GSM/GPRS, dei quali può sfruttare le infrastrutture esistenti. Inoltre i terminali dual-mode consentono la procedura di handover tra i due sistemi. 62 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (13) Una delle caratteristiche fondamentali del nuovo sistema è l’”universalità” intendendo con tale termine la capacità di offrire una copertura di tipo globale, integrando anche i sistemi satellitari e permettendo l’utilizzo del proprio terminale mobile in ogni parte del globo. In Europa, il nuovo sistema radiomobile è conosciuto con il nome di UMTS e l’ente incaricato del processo di standardizzazione è l’ETSI (European Telecommunications Standard Institute). 63 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni • • • LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (13 bis) La necessità di avere uno standard globale per il sistema di terza generazione ha portato alla decisione di costituire un gruppo mondiale denominato 3GPP (3rd Generation Partnership Project), con l’obiettivo di far confluire gli studi dei maggiori organismi di standardizzazione: ETSI, ente di standardizzazione europeo ARIB, ente di standardizzazione giapponese per gli aspetti radio TTC, ente di standardizzazione giapponese per gli aspetti di rete • • TTA, ente di standardizzazione coreano T1, ente di standardizzazione statunitense. 64 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (14) l’attività di standardizzazione dell’interfaccia radio della componente terrestre UMTS in ETSI (European Telecommunications Standard Institute) ha portato alla decisione di adottare la tecnica di accesso radio denominata W-CDMA (Wideband – Code Division Multiple Access) per la modalità FDD (Frequency Division Duplex, dove, come nel sistema GSM, la trasmissione tra mobile e base e tra base e mobile avviene su frequenze separate) e TD-CDMA (Time Division – Code Division Multiple Access) per la componente TDD (Time Division Duplex, dove, come nel sistema DECT, la trasmissione tra mobile e base e tra base e mobile avviene sulla stessa frequenza, ma in istanti di tempo separati). 65 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (14 bis) Lo sviluppo del sistema mobile di terza generazione si articola in fasi; ciascuna fase prevede inoltre l’assegnazione di radiofrequenze . Nella prima fase, infatti, è assegnata una “Core band” in modo da permettere l’introduzione dei nuovi servizi UMTS e l’avvio di un mercato di massa. Nella seconda fase, invece, sono previste estensioni di banda e riallocazione (refarming) di frequenze orginariamente dedicate ai servizi di seconda generazione. 66 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (15) La fase 1 di questo processo ha riguardato gli anni compresi tra il 2002 e il 2005 in cui è stata prevista la commercializzazione dei servizi di base dell’UMTS. La porzione di spettro assegnata in questa fase iniziale alla componente terrestre dell’UMTS ha una estensione di 155 MHz (di cui 2x60 da dedicare alla modalità FDD e 35 MHz per la modalità TDD); per la componente satellitare la banda assegnata è di 60 MHz. L’allocazione spettrale per le due componenti è quindi la seguente: • componente terrestre: 1990 - 2025 MHZ e 2110-2200 MHz • componente satellitare: 1980 - 2010 MHz e 2170-2200 MHz. 67 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (15 bis) Le previsioni per la fase 2 sono rivolte, per il momento, al mercato potenziale intorno all’anno 2010 e ipotizzano il fabbisogno di banda intorno ai 5554 MHz. Per rendere disponibile una tale capacità di banda è prevista l’individuazione, da parte del WRC (World Radio Conference), di una porzione di spettro di 160 MHz; inoltre a lungo termine è stato previsto il riutilizzo dello spettro oggi assegnato ai sistemi mobili di seconda generazione (quali ad esempio GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 e DECT). 68 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LA TELEFONIA MOBILE : UMTS (16) Grazie alla tecnologia utilizzata dall’UMTS è possibile ottimizzare lo sfruttamento della banda di frequenze e migliorare le prestazioni del servizio garantendo una vasta gamma di applicazioni quali: videoconferenza, video on demand, applicazioni multimediali, accesso rapido a Internet e alle intranet aziendali. 69 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni INTERNET Il primo progetto di rete decentralizzata dalla cui evoluzione è nata Internet è stato ideato negli Stati Uniti a scopi militari alla fine degli anni '60. La Divisione ARPA (Advanced Research Project Agency) del Dipartimento della Difesa finanziò un progetto di ricerca per lo sviluppo di protocolli di comunicazione tra calcolatori diversi con l'obiettivo di realizzare la rete ARPANET. Tale rete doveva collegare tra loro i computer utilizzati nei centri militari sparsi nel paese, garantendo prestazioni di alta affidabilità e robustezza rispetto a malfunzionamenti delle componenti o interruzioni dei collegamenti. 70 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni INTERNET (2) Obiettivo fondamentale era, inoltre, l'interfacciamento tra elaboratori di case costruttrici diverse. Vennero quindi sviluppati dei protocolli per il collegamento e la trasmissione di dati che avrebbero consentito di ottenere una maggiore uniformità nella trasmissione. Il primo standard, adottato nel 1973, fu il protocollo IP (Internet Protocol ) che permetteva la comunicazione tra elaboratori remoti. Nell'arco di dieci anni a IP si sostituì TCP-IP. Si erano, infatti, diffuse enormemente in tutto il paese piccole reti di elaboratori (LAN , Local Area Network) che comunicavano localmente nella maggior parte dei casi con il protocollo Ethernet . Era necessario, di conseguenza, sviluppare dei protocolli di trasmissione che permettessero non solo di collegare singoli elaboratori ma anche reti di elaboratori. I protocolli TCP-IP vennero generati proprio a questo scopo. 71 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni INTERNET (3) Negli anni '80 altri organi governativi intrapresero lo sviluppo di reti e protocolli di comunicazione. Tra questi la National Science Foundation (NSF), che finanziò la rete NSFNET. Negli anni '90 cominciò il processo di commercializzazione della rete e fu permesso a fornitori privati di servizi di usare le infrastrutture della NSFNET. I primi ad entrare nel mercato furono i gestori di reti telefoniche che cominciarono a sperimentare la posta elettronica, mentre negli stessi anni iniziava a diffondersi con successo WWW (World Wide Web), il servizio che facilita l'accesso da parte degli utenti alle informazioni presenti nella rete. 72 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni INTERNET (3 bis) Attualmente non c'è più un'unica dorsale, ma più dorsali, alcune di istituzioni pubbliche (NSF, NASA), altre di gestori privati di telecomunicazioni (AT&T, MCI, Sprint), che si interconnettono tra loro e con le reti sviluppatesi in Europa e nel resto del mondo. Tra gli aspetti tecnologici della rete internet due elementi che, in particolare, la caratterizzano e la differenziano rispetto ad una rete tradizionale di telecomunicazioni sono il tipo di commutazione commutazione di pacchetto- e i protocolli TCP-IP utilizzati nella trasmissione. 73 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni INTERNET (4) In generale, così come in una qualunque rete di telecomunicazioni, la funzione di commutazione svolta dalle componenti della rete ha lo scopo di stabilire il percorso sul quale si instrada l'insieme di dati (il messaggio) da trasmettere. Tuttavia, a differenza della commutazione di circuito tipica delle reti telefoniche tradizionali, nella commutazione di pacchetto la trasmissione del messaggio non occupa un circuito dedicato per tutta la durata della connessione. Infatti, prima di essere trasmesso, il messaggio viene suddiviso in pacchetti elementari ciascuno dei quali ne contiene una frazione. Ogni pacchetto viene opportunamente etichettato e, una volta pronto, viene spedito ad un particolare elaboratore, detto router , il quale eventualmente lo trasmette ad un altro router e così via, fino all'arrivo a destinazione. 74 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni QUADRO NORMATIVO DI INTERESSE COMUNITARIO (TESTO DI LETTURA) 75 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO DI INTERESSE COMUNITARIO: 1)DIRETTIVA 2002/21CE Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (DIRETTIVA QUADRO) 2)DIRETTIVA 2002/20/CE Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica 3)DIRETTIVA 2002/19/CE Accesso a reti di comunicazione elettronica e risorse correlate, nonché all’interconnessione delle stesse 4)DIRETTIVA 2002/22/CE Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica 5)DIRETTIVA 2002/58/CE Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni 76 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVE CE: TESTI DI LETTURA DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE (1) Indipendenza delle Autorità Nazionali di regolamentazione (ANR), in modo di assicurare l’imparzialità delle loro decisioni; Definizione di “Reti di comunicazione elettronica”, intese quali sistemi di trasmissione e , se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento ed altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito ed a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo. 77 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE (2) Definizione di “servizio di comunicazione elettronica” inteso quali servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni ed i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; Definizione di “rete pubblica di comunicazioni” intesa quale rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; Definizione di “sistema di accesso condizionato” inteso come qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intellegibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale. 78 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE (3) Definizione di “Autorità nazionale di regolamentazione” (ANR) intesa quale organismo o organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla Direttiva in esame e dalle Direttive particolari (autorizzazioni, accesso, servizio universale, trattamento dati); Definizione di “utente” inteso quale persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; Definizione di “consumatore” inteso quale persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta; Definizione di “servizio universale” inteso quale insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella Direttiva 2002/22/CE (di cui riferiremo a seguire) accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole. 79 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE (4) Definizione di “abbonato”, inteso quale persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi; Definizione di “fornitura di una rete di comunicazione elettronica”: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete; Definizione di “utente finale”: utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; Definizione di “apparecchiature digitali televisive avanzate”: sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale terrestre; Definizione di “Application Programming Interface (API)”: interfaccia software fra applicazioni di emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali. 80 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE (4 bis) Impegno degli Stati membri a prevedere, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente ed a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una ANR di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, che non siano organi giurisdizionali, devono essere sempre motivate per iscritto; tali decisioni sono impugnabili dinanzi ad una giurisdizione. 81 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE (5) Impegno delle ANR a fornire alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni richieste; Ricorso delle ANR alla procedura di consultazione pubblica delle parti interessate per l’adozione di “misure” applicative delle Direttive che hanno un impatto rilevante sul mercato; Impegno delle ANR a contribuire allo sviluppo del mercato interno; Intervento della Commissione e delle singole ANR su progetti di “misure” che influenzino gli scambi commerciali tra Stati membri; Compito delle ANR a promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, nonché gli interessi dei cittadini dell’Unione Europea. 82 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE (6) Competenza degli Stati membri, attraverso le ANR, ad una gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica; Possibilità di trasferimento dei diritti d’uso di radiofrequenze da impresa ad impresa, senza falsare la concorrenza; Controllo da parte delle ANR dell’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e della gestione dei piani nazionali di numerazione; Impegno degli Stati membri ad assicurare alle imprese fornitrici di reti di comunicazione elettronica i diritti di passaggio per l’installazione di strutture su proprietà pubbliche o private. 83 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE (7) Facoltà degli Stati membri di imporre la condivisione di strutture o proprietà a imprese che gestiscono una rete di comunicazione elettronica per ragioni di tutela ambientale, di salute pubblica, di pubblica sicurezza o per obiettivi di pianificazione urbana o rurale; Applicazione del principio di separazione contabile alle imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in relazione alle singole attività richieste in modo da individuarsi i rispettivi fattori di costo e ricavo; Definizione di impresa con significativo potere di mercato: impresa che gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. 84 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE (8) Impegno della Commissione ad individuare, a mezzo Raccomandazione, i mercati dei prodotti/servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche che giustifichino l’imposizione di obblighi di regolamentazione previsti dalle singole Direttive; Compito delle ANR di definire i mercati rilevanti legati alla situazione nazionale.Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l‘Autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano. 85 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/21/CE (9) Competenza delle ANR a risolvere le controversie tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro; tale procedura non preclude alle parti la facoltà di adire un organo giurisdizionale; La Commissione elabora e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. Istituzione di un Comitato per le Comunicazioni che assiste la Commissione. 86 L.U.M.S.A. - Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/20/CE “Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica” Definizione di “autorizzazione generale”, intesa come quadro normativo che garantisce i diritti della fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica; Definizione di “interferenze dannose” intese quali interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili. 87 L.U.M.S.A. - Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/20/CE “Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica” (1 bis) Assoggettamento della fornitura di rete di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica esclusivamente ad un’”autorizzazione generale”, con possibile imposizione all’impresa di semplice obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività. La notifica deve limitarsi alla dichiarazione, resa all‘Autorità nazionale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all‘Autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. 88 L.U.M.S.A. - Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA QUADRO 2002/20/CE “Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica” (1 ter) Diritti dell’impresa “autorizzata”: fornitura reti e servizi di comunicazione elettronica; esame domanda da parte di ANR di concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private; negoziare interconnessioni con altri fornitori di reti e servizi pubblici di comunicazione elettronica; fornitura di vari elementi di “servizio universale”. 89 L.U.M.S.A – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Autorizzazioni” 2002/20/CE (2) Preferibile inclusione delle condizioni d’uso delle frequenze radio nell’autorizzazione generale; altrimenti, concessione, su richiesta dell’operatore, di diritti d’uso di frequenze radio e numeri (nel rispetto dei relativi Piani nazionali); Ricorso a procedure pubbliche perché lo Stato membro conceda diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo; Potestà dello Stato membro di limitare il numero di diritti d’uso delle frequenze radio con ricorso anche a procedure di selezione. 90 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Autorizzazioni” 2002/20/CE (3) Procedura di contestazione da parte dell’ANR di violazioni delle condizioni di autorizzazione generale, di diritti d’uso o di obblighi specifici da parte di un’impresa, anche con ricorso a misure provvisorie; Potestà dell’ANR di richiedere informazioni alle imprese. 91 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Autorizzazioni” 2002/20/CE (3 bis) Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata; gli Stati membri non devono limitare o revocare i diritti di passaggio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti. Diritti amministrativi imposti alle imprese a copertura dei costi per la gestione, controllo ed applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e di obblighi specifici. 92 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Autorizzazioni” 2002/20/CE (4) Facoltà dell’ANR di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche/private; Entro il 24 luglio 2003, quale termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti all’applicazione della Direttiva, gli Stati membri allineano alla disciplina della Direttiva le autorizzazioni preesistenti, con possibilità di proroga di 9 mesi in caso di limitazione dei diritti o ampliamento degli obblighi; Possibilità di proroga da parte della Commissione anche in caso di criticità derivanti alle imprese a seguito di soppressione di una condizione per l’autorizzazione riguardante l’accesso a reti di comunicazione elettronica; Gli Stati membri devono adottare la normativa di recepimento della Direttiva entro il 24 luglio 2003. 93 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (1) Inquadramento del “servizio universale” inteso quale fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzo abbordabile, costituito da un prezzo stabilito a livello nazionale dagli Stati membri che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall’ubicazione geografica o formule tariffarie speciali volte a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito; Definizione di telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete e/o carte di credito/addebito e/o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso. 94 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (1 bis) Definizione di rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali i facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete di servizio telefonico accessibile al pubblico; Definizione di “servizio telefonico accessibile al pubblico”: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale e che inoltre può, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: “l’assistenza di un operatore, servizi di elenco abbonati e consultazione, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura del servizio a termini specifici, la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze particolari e/ o la fornitura di servizi non geografici”. 95 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (1 ter) Definizione di numero geografico: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale, nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete; Definizione di punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o ad un nome di utente. 96 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (1 quater) Definizione di numero non geografico: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico; include tra l’altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita ed i numeri relativi ai servizi “premium rata”. 97 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (2) Impegno degli Stati membri a soddisfare richieste di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa; il che consente agli utenti finali di ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e comunicazioni di dati a velocità di trasmissione tale da consentire un accesso efficace ad Internet; Impegno degli Stati membri a fornire un elenco completo abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico disponibile per gli utenti finali in forma cartacea e elettronica ed aggiornato almeno una volta l’anno; Obbligo delle imprese a mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento nell’interesse degli utenti finali, compresi quelli disabili; Facoltà per gli utenti finali di chiamate d’emergenza dai telefoni pubblici. 98 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (3) Facoltà degli Stati membri di designare una o più imprese ai fini della fornitura del servizio universale e impegno delle ANR a sorvegliare l’evoluzione ed il livello delle tariffe dei servizi soggetti al servizio universale; Facoltà degli Stati membri ad imporre alle imprese designate alla fornitura del servizio universale di proporre ai consumatori (in particolare quelli a basso reddito) opzioni o formule tariffarie speciali. 99 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (3 bis) Obbligo di pubblicazione di informativa da parte delle imprese designate sull’efficienza nella fornitura del servizio universale; Qualora le imprese designate alla fornitura del servizio universale sostengano un onere eccessivo, le ANR calcolano i costi netti di tale fornitura e indennizzano tali imprese o attingendo a fondi pubblici o ripartendo il costo tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica. 100 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (4) La Commissione provvede ad indicare i mercati rilevanti nell’ambito dei quali applicare gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati transnazionali da adottare secondo la Direttiva quadro; Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l’entrata in vigore della Direttiva in esame ed a intervalli regolari successivamente a tale data, le ANR effettuino un’analisi di mercato per decidere se mantenere in essere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. 101 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (4 bis) Controlli normativi degli Stati membri sui servizi di dettaglio, verificando l’esistenza o meno di condizioni di concorrenzialità di ciascun mercato al dettaglio; verificano quindi che le ANR impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio; Controlli normativi sulla fornitura di parte o della totalità dell’insieme minimo di linee affittate, con particolare attenzione alla verifica del mercato in quanto effettivamente concorrenziale; le ANR individuano le imprese aventi notevole potere di mercato nella fornitura di tali specifici elementi dell'insieme minimo di servizi di linee affittate nella totalità o in parte del suo territorio, L’ANR impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate. 102 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (4 ter) Le ANR prescrivono alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico digitando per ogni singola chiamata un codice di selezione del vettore o applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata, digitando un codice di selezione del vettore; Impegno delle ANR perché i prezzi dell’accesso e dell’interconnessione correlata a tali facoltà dell’utente siano orientati ai costi con addebiti agli abbonati senza rischio di disincentivi all’utilizzo di dette facoltà. 103 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (5) Tutela dei consumatori in tema di contratti volti a disciplinare rapporti con una o più imprese che assicurano servizi che forniscono le connessioni e/o l’accesso alla rete telefonica pubblica, con particolare attenzione al livello di qualità dei servizi offerti, al dettaglio dei prezzi e tariffe, alla durata del contratto, ai casi di indennizzo e rimborso, all’applicazione del diritto di recesso senza penali in caso di modifiche delle condizioni contrattuali, al procedimento di risoluzione delle controversie; Obbligo da parte delle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, ad uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. 104 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (6) Impegno degli Stati membri a garantire l’integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in casi di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, la disponibilità della rete pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa; Impegno degli Stati membri a garantire l’interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale; Diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico, nonché ai servizi di assistenza mediante operatore ed ai servizi di consultazione elenchi; Diritto degli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico e di telefoni pubblici a pagamento di chiamare i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo “112”. 105 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (7) Impegno degli Stati membri a garantire perché il prefisso “00” costituisca il prefisso internazionale standard; Impegno degli Stati membri affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, nel loro territorio, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici; Impegni degli Stati membri perché le imprese designate alla fornitura delle prestazioni relative al servizio universale forniscano sia servizi specifici (ad esempio, fatturazione dettagliata, mancato pagamento delle fatture) in modo che gli abbonati possano controllare le proprie spese ed evitare una ingiustificata cessazione del servizio, sia prestazioni supplementari (composizione mediante tastiera o DTMF e identificazione della linea chiamante), in quanto fattibile sul piano tecnico ed economico. 106 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (8) Impegno degli Stati membri a garantire che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta, conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio (Portabilità del numero): nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico, mentre nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo; Impegno delle ANR perché i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità del numero tra reti siano orientati ai costi escludendo rischi di disincentivo per gli abbonati all’uso di tale prestazione; Facoltà degli Stati membri di imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti di imprese soggette alla loro amministrazione. 107 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (9) Facoltà degli Stati membri di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, ulteriori servizi rispetto a quelli inclusi negli obblighi di servizio universale; Impegno degli Stati membri perché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame di controversie in cui sono coinvolti i consumatori con riferimento a questioni trattate nella Direttiva in esame; Obbligo delle ANR a notificare alla Commissione entro il 24 luglio 2003 (ed immediatamente in caso di un eventuale cambiamento successivo) i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale; Le ANR notificano alla Commissione i nomi degli operatori ritenuti detentori di un significativo potere di mercato ai sensi della presente Direttiva e gli obblighi ad essi prescritti. 108 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Servizio Universale” 2002/20/CE (10) Impegno degli Stati membri ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla Direttiva in esame entro il 24 luglio 2003. 109 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (1) Definizione di “accesso” inteso come “il fatto di rendere accessibili risorse /o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica”. Sono compresi quindi l’accesso agli elementi della rete ed alle risorse correlate –che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso l’accesso alla rete locale nonché alle risorse ed ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale)-, l’accesso all’infrastruttura fisica (tra cui edifici, condotti e piloni), l’accesso ai pertinenti sistemi di software (tra cui i sistemi di supporto operativo), l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe, l’accesso alle reti fisse e mobili (in particolare per il roaming), l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale. 110 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (1 bis) Definizione di “interconnessione” inteso come “il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi di un’altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica”. 111 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (2) Definizione di operatore inteso come impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata; Definizione di rete locale intesa come circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell’abbonato, al permutatore o ad un impianto equivalente nella rete telefonica fissa; Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione dello stesso tipo, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità; Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’ANR. 112 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (3) Le ANR possono imporre, nella misura necessaria a garantire l’interconnettibilità da punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nonché, nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle interfacce per programmi applicativi (API) ed alle guide elettroniche ai programmi (EPG); L’ANR possono stabilire condizioni tecniche ed operative da soddisfare da parte del prestatore di servizi e/o dai beneficiari dell’accesso, al fine di garantire il funzionamento normale della rete. 113 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (3 bis) La Commissione indicherà i mercati rilevanti nell’ambito dei quali applicare gli obblighi imposti alle imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati transnazionali che saranno adottate secondo la Direttiva quadro. Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l’entrata in vigore della Direttiva in esame e successivamente con cadenza periodica, le ANR effettuino un’analisi di mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. 114 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (4) Quando, in seguito all’analisi del mercato (cfr. Direttiva quadro) un operatore è designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le ANR impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi di trasparenza, di non discriminazione, di separazione contabile, nonché in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete ed in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi. 115 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (4 bis) L’obbligo di trasparenza è relativo all’interconnessione e/o all’accesso ed obbliga gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, nonché i prezzi. In particolare le ANR possono esigere la pubblicazione di un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. 116 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (5) Possibilità per l’ANR di imporre modifiche alle offerte di riferimento,nonché precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione; Gli obblighi di non discriminazione garantiscono che l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altre imprese che offrono servizi equivalenti ed inoltre che esso fornisca a terzi servizi ed informazioni, garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. 117 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (6) Con riferimento agli obblighi di separazione contabile, un’impresa ad integrazione verticale può essere obbligata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, riservandosi le ANR la determinazione del formato e della metodologia contabile da usare. Le ANR possono richiedere l’esibizione delle scritture contabili compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi e possono pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale. Gli operatori possono essere obbligati dalle ANR ad accogliere richieste ragionevoli di accesso con conseguente utilizzo di determinati elementi di rete e risorse correlate. 118 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (7) Agli operatori può essere imposto dalle ANR, tra l’altro, di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete (compreso l’accesso disaggregato alla rete locale), di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso, di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza, di garantire determinati servizi all’ingrosso per rivendita da parte di terzi, di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi, di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti (inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni), di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità dei servizi da punto a punto (tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili), di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi, di interconnettere reti o risorse di rete. 119 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (8) Ai fini della valutazione dell’imposizione degli obblighi di cui al punto precedente rilevano per le ANR la fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, la fattibilità della fornitura dell’accesso proposto, alla luce della capacità disponibile, gli investimenti iniziali del proprietario della risorsa, la necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, eventuali diritti di proprietà intellettuale, la fornitura di servizi paneuropei. 120 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (8 bis) Per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso le ANR possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi (tra cui l’obbligo di orientamento ai costi dei prezzi), nonché dell’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di una effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Le ANR tengono conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito di volume congruo in considerazione dei rischi connessi. 121 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (9) Laddove esista l’obbligo in capo all’operatore di orientare i propri prezzi ai costi, allo stesso incombe l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. In presenza dell’obbligo di istituire un sistema di contabilità dei costi, le ANR provvedono a pubblicare una descrizione di tale sistema, che illustri in primo luogo le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La verifica al sistema di contabilità dei costi è operata da un organismo indipendente qualificato. Ogni anno è pubblicata una dichiarazione di conformità al sistema; Impegno degli Stati membri a pubblicare gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese, precisando il prodotto/servizio specifico ed i mercati geografici interessati. Copia di tutte le informazioni sono trasmesse alla Commissione. 122 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA “Accesso” 2002/19/CE (10) Le ANR notificano alla Commissione i nomi degli operatori che ritengono di disporre di significativo potere di mercato ai fini della presente Direttiva, nonché gli obblighi imposti nei loro confronti, nonché le modifiche successive; Impegno degli Stati membri ad adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l’attuazione della Direttiva in esame entro il 24 luglio 2003. 123 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE “Trattamento dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche” modificata dalla Dir.CE 2006/24 (1) Definizione di “utente”: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; Definizione di “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; Definizione di “dati relativi all’ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; 124 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE “Trattamento dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche” modificata dalla Dir.CE 2006/24 (1bis) Definizione di «servizio telefonico»: le chiamate telefoniche (incluse chiamate •vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e di trasmissione dati), i servizi supplementari (inclusi l’inoltro e il trasferimento di chiamata), la messaggeria e i servizi multimediali (inclusi servizi di messaggeria breve, servizi mediali •avanzati e servizi multimediali); Definizione di «identificativo dell’utente»: un identificativo unico assegnato a una persona al momento dell’abbonamento o dell’iscrizione presso un servizio di accesso Internet o un servizio di comunicazione Internet Definizione di «tentativo di chiamata non riuscito»: una chiamata telefonica che è stata collegata con successo ma non ha ottenuto risposta, oppure in cui vi è stato un intervento del gestore della rete 125 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (2) Definizione di “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all’abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato; Definizione di “chiamata”: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale; Definizione di “consenso dell’utente o dell’abbonato”: consenso della persona interessata già prevista dalla Direttiva quadro 2002/21/CE; 126 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (3) Definizione di “servizio a valore aggiunto”: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; Definizione di “posta elettronica”: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 127 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (3 bis) Inapplicabilità della Direttiva alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea, quali quelle disciplinate dai titoli V (trasporti) e VI (norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni), né comunque alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale; Applicazione della Direttiva al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella Comunità. 128 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (4) Impegno del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di prendere appropriate misure tecniche ed organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete; In caso di particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l’obbligo di informarne gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili. 129 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (5) Impegno degli Stati membri, mediante disposizioni di legge nazionali, ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione ed i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare tali disposizioni legislative devono vietare l’ascolto, la captazione, la memorizzazione ed altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati di traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente: cioè per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa e della sicurezza pubblica, nonché per ragioni di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica, nel qual caso possono essere adottate misure legislative che prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per tali motivi. 130 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (5 bis) Non è pregiudicata la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale; 131 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (5 ter) Impegno degli Stati membri perché l’uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l’abbonato o l’utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. 132 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatto salvo: Il trattamento dei dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di interconnessione che è consentito sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento, fermo restando che l’abbonato o l’utente deve essere informato sulla natura dei dati sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento per tali finalità; Il trattamento dei dati relativi al traffico ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto che può essere operato nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi o per la commercializzazione, sempre che l’abbonato o l’utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso con facoltà di ritirarlo in qualsiasi momento; Il fatto che tale trattamento dei dati relativi al traffico sia riservato alle persone che agiscono sotto l’autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell’accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. 133 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (7) Diritto degli abbonati a ricevere fatture non dettagliate; Impegno degli Stati membri perché siano applicate norme nazionali in grado di conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati; Qualora disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, impegno del fornitore di servizi ad offrire: all’utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione della identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata; all’abbonato chiamante tale possibilità linea per linea; all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, per ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti; Quando tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante. 134 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (8) Qualora disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, impegno del fornitore di servizi ad offrire all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione della identificazione della linea collegata all’utente chiamante; Impegno degli Stati membri perché il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico informi quest’ultimo della possibilità di presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata. 135 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (8 bis) Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, in casi specifici e conformemente alle normative nazionali.Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati: a) i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione: 1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: i) numero telefonico chiamante; ii) nome e indirizzo dell’abbonato o dell’utente registrato; 2) per l’accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet: i) identificativo/i dell’utente; ii) identificativo dell’utente e numero telefonico assegnati a ogni comunicazione sulla rete telefonica pubblica; •iii) nome e indirizzo dell’abbonato o dell’utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati assegnati l’indirizzo di protocollo Internet (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico; 136 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (8 ter) (Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati): b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione: 1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: i) numero/i digitato/i (il numero o i numeri chiamati) e, nei casi che comportano servizi supplementari come l’inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o i numeri a cui la chiamata è trasmessa; ii) nome/i e indirizzo/i dell’abbonato/i o dell’utente/i registrato/i; 2) per la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet: i) identificativo dell’utente o numero telefonico del/dei presunto/i destinatario/i di una chiamata telefonica via Internet; ii) nome/i e indirizzo/i dell’abbonato/i o dell’utente/i registrato/i e identificativo del presunto destinatario della comunicazione; 137 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (8 quater) (Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati): c) i dati necessari per determinare la data, l’ora e la durata di una comunicazione: 1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile, data e ora dell’inizio e della fine della comunicazione; 2) per l’accesso Internet, la posta elettronica via Internet e la telefonia via Internet: i) data e ora del log-in e del log-off del servizio di accesso Internet sulla base di un determinato fuso orario, unitamente all’indirizzo IP, dinamico o statico, assegnato dal fornitore di accesso Internet a una comunicazione e l’identificativo dell’abbonato o •dell’utente registrato; •ii) data e ora del log-in e del log-off del servizio di posta elettronica su Internet o del servizio di telefonia via Internet sulla base di un determinato fuso orario; 138 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (8 quinquies) (Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati): d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione: 1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: il servizio telefonico utilizzato; 2) per la posta elettronica Internet e la telefonia Internet: il servizio Internet utilizzato; 139 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (8 sexies) (Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati): e) i dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature: 1) per la telefonia di rete fissa, numeri telefonici chiamanti e chiamati; 2) per la telefonia mobile: i) numeri telefonici chiamanti e chiamati; ii) International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante; iii) International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante; iv) l’IMSI del chiamato; v) l’IMEI del chiamato; vi) nel caso dei servizi prepagati anonimi, la data e l’ora dell’attivazione iniziale della carta e l’etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale è stata effettuata l’attivazione; 3) per l’accesso Internet, la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet: i) numero telefonico chiamante per l’accesso commutato (dial-up access); ii) digital subscriber line (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all’origine della comunicazione; 140 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (8 septies) (Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati): f) i dati necessari per determinare l’ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile: 1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all’inizio della comunicazione; 2) dati per identificare l’ubicazione geografica delle cellule facendo riferimento alle loro etichette di ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati i dati sulle comunicazioni. 141 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (8 octies) Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui sopra 5 siano conservate per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data della comunicazione. Principi di protezione: – i dati conservati sono della stessa qualità e sono soggetti alla stessa sicurezza e tutela dei dati in rete; – i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a tutelarli da una distruzione accidentale o illecita, da un’alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti; – i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a garantire che gli stessi possono essere consultati soltanto da persone appositamente autorizzate; – i dati vengono distrutti alla fine del periodo di conservazione, fatta eccezione per quelli consultati e conservati. 142 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (8 nonies) I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento a condizione che siano resi anonimi o che l’utente o abbonato abbiano dato il loro consenso e sempre nella misura e durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto, ferma restando la facoltà di tale utente o abbonato di negare, in via temporanea, mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni, nonché il trattamento limitato alle persone che agiscono sotto l’autorità del fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. 143 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (9 bis) Impegno degli Stati membri perché esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico: possa annullare, in via temporanea, la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la presentazione dell’identificazione di chiamate malintenzionate o importune. In tal caso i dati che identificano l’abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico; possa annullare la soppressione della presentazione della identificazione della linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza ed i vigili del fuoco, affinchè questi possano reagire a tali chiamate. 144 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (10) Impegno degli Stati membri perché ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi; Impegno degli Stati membri perché gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti nell’elenco: a) in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali; b) in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi. 145 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (10 bis) Impegno degli Stati membri perché gli abbonati abbiano sia la possibilità di decidere se i loro dati personali (e, nel caso affermativo, quali) devono essere riportati in un elenco pubblico, semprechè tali dati siano pertinenti per gli scopi dell’elenco dichiarati dal suo fornitore, sia la possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati; Consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione. 146 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (11) Impegno degli Stati membri perché sia assicurata un’adeguata tutela degli interessi legittimi anche degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente all’inclusione negli elenchi pubblici; Consentito solo nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta; Allorchè una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, la stessa persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto, al momento della raccolta delle coordinate elettroniche ed a ogni messaggio, la possibilità di opporsi gratuitamente ed in maniera agevole all’uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso. 147 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (11 bis) Impegno degli Stati membri perché siano adottate le misure appropriate per garantire che gratuitamente le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati o se rifiutano questo tipo di chiamate. 148 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/58/CE (12) Impegno degli Stati membri a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi al presente Direttiva entro il 31 ottobre 2003 e ne informano immediatamente la Commissione. 149 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA “: regime di autorizzazione generale In base al principio di proporzionalità impegno degli Stati membri a non più assoggettare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e l’installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad un regime di licenza, bensì ad un regime di autorizzazione generale; Le parti interessate hanno il diritto di impugnare una decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un organo giurisdizionale. 150 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA “: definizione di diritti esclusivi Definizione di: diritti esclusivi, intesi quali diritti concessi da uno Stato membro ad un’impresa, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che riservi la facoltà di fornire un servizio di comunicazione elettronica o di esercitare un’attività di comunicazione elettronica all’interno di una determinata area geografica. 151 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”: definizione di diritti speciali Diritti speciali, intesi quali diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che all’interno di una determinata area geografica: a) designa o limita a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire un servizio di comunicazione elettronica o ad esercitare un’attività di comunicazione elettronica, senza conformarsi a criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori, b) o conferisce a delle imprese -non conformandosi a siffatti criteri- vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di altre imprese di fornire lo stesso servizio di comunicazione elettronica o di esercitare la stessa attività di comunicazione elettronica nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti. 152 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA “: veto per gli Stati membri di conservare o accorare diritti esclusivi o speciali per fornitura reti e servizi di C.E. Divieto imposto agli Stati membri di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l’installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico; Impegno degli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica; Impegno degli Stati membri perché l’autorizzazione generale concessa ad una impresa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o l’installazione e/o fornitura di reti di comunicazione elettronica, nonché le relative condizioni si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti. 153 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”: veto per Stati membri di conservazione o assegnazione di diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per fornitura servizi di C.E. Impegno degli Stati membri perché le imprese pubbliche verticalmente integrate che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante non operino discriminazioni a favore delle proprie attività. Impegno degli Stati membri ad astenersi dal concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ed ad attribuire le frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 154 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA “: abolizione di ogni veto o restrizioni all’offerta di capacità del segmento spaziale a gestori di reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite Impegno degli Stati membri sia a provvedere perché sia abolito ogni divieto o restrizione legale all’offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, sia ad autorizzare nel loro territorio tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione, sia conforme alle condizioni pubblicate per l’accesso alla loro capacità di segmento spaziale. 155 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA” : disciplina per gestione rete televisiva via cavo Impegno degli Stati membri perché le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica non gestiscano la propria rete televisiva via cavo per il tramite della medesima persona giuridica che gestisce la loro altra rete pubblica di comunicazione elettronica, quando l’impresa presenta le seguenti condizioni: a) è controllata dallo Stato membro di cui trattasi o è titolare di diritti speciali, b) è in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o di servizi telefonici a disposizione del pubblico, c) gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi. 156 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DIRETTIVA 2002/77/CE “CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”: ulteriori impegni degli Stati membri Equivalenza di significato tra servizi telefonici a disposizione del pubblico e servizi di telefonia vocale pubblica. Impegno degli Stati membri a comunicare alla Commissione entro il 24 luglio 2003 tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che hanno ottemperato alle disposizioni della presente direttiva. 157 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DECISIONE DELLA COMMISIONE DEL 29 LUGLIO 2002 CHE ISTITUISCE IL GRUPPO DEI “REGOLATORI EUROPEI PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA “: Gruppo di assistenza e consulenza alla Commissione UE Istituzione di un gruppo consultivo di Autorità di regolamentazione nazionali indipendenti per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica denominato “gruppo di regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica”; Compito di tale gruppo è fornire consulenza ed assistenza alla Commissione UE per consolidare il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione. 158 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DECISIONE DELLA COMMISIONE DEL 29 LUGLIO 2002 CHE ISTITUISCE IL GRUPPO DEI “REGOLATORI EUROPEI PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA” : attività del Gruppo Tale gruppo è composto dai direttori di ciascuna Autorità di regolamentazione nazionale competente di ogni Stato membro o dai loro rappresentanti; Facoltà di tale gruppo di consultare i soggetti del mercato, i consumatori e gli utenti finali; Tale gruppo presenta una relazione annuale sulle proprie attività alla Commissione, che la trasmette al Parlamento Europeo ed al Consiglio corredandola se del caso delle proprie osservazioni. 159 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DECISIONE N.676/2002/CE IN TEMA DI “SPETTRO RADIO NELLA CE” : quadro normativo CE per condizioni armonizzate per disponibilità ed uso efficace dello spettro radio Finalità: istituzione di un quadro normativo nella Comunità per assicurare il coordinamento degli approcci politici e se del caso condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità ed all’uso efficace dello spettro radio necessari all’istituzione e funzionamento del mercato interno anche nel settore delle comunicazioni elettroniche; Lo spettro radio comprende le onde radioelettriche di frequenza compresa tra 9 Khz e 3000 Ghz. Le onde radio elettriche sono onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio senza guida artificiale; La Commissione UE propone al Comitato per lo spettro radio adeguate misure tecniche di attuazione allo scopo di assicurare condizioni armonizzate per la disponibilità e l’uso efficace dello spettro radio nonché l’accessibilità delle informazioni relative all’uso dello spettro radio. 160 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DECISIONE N.676/2002/CE IN TEMA DI “SPETTRO RADIO NELLA CE” : compiti assegnati dalla Commissione UE al CEPT La Commissione, con appositi mandati alla Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), precisa i compiti da svolgere ed il relativo calendario di realizzazione, ai fini della messa a punto delle citate misure tecniche di attuazione. 161 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DECISIONE N.676/2002/CE IN TEMA DI “SPETTRO RADIO NELLA CE” : pubblicazione da parte Stati membri della tabella di ripratizione delle frequenze radio nazionali La Commissione, sulla base dei lavori svolti dal CEPT, decide se tali misure tecniche si applicano alla Comunità stabilendo le scadenze di attuazione da parte degli Stati membri; Gli Stati membri assicurano la pubblicazione della tabella di ripartizione delle frequenze radio nazionali e delle pertinenti informazioni su diritti, condizioni, procedure, oneri e canoni concernenti l’uso dello spettro radio qualora siano rilevanti ai fini del conseguimento dell’obiettivo di questa decisione. 162 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DECISIONE N.676/2002/CE IN TEMA DI “SPETTRO RADIO NELLA CE”: tutela della riservatezza commerciale Gli Stati membri non divulgano le informazioni protette dalla riservatezza commerciale ed in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di procedere alla divulgazione qualora ciò sia indispensabile per l’adempimento dei loro compiti. 163 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LE ISTITUZIONI PRESENTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO PER IL SETTORE DELLE TLC 164 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI D. L. 12 giugno 2001 n.217 convertito nella legge 3 agosto 2001 n.317 e legge n.3/2003 Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale, tra l’altro, nelle seguenti aree funzionali: · Politiche nel settore delle comunicazioni; · Adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; · Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, relative alla radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni; Con specifico riferimento al settore delle tlc, provvede al rilascio delle licenze per i diritti d’uso delle frequenze e della numerazione su richiesta degli operatori di tlc che dispongano di una autorizzazione generale, alla verifica degli obblighi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato. 165 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM): Legge istititutiva ed Organi Istituzione con Legge 31 luglio 1997 n.249; Elementi costitutivi: autonomia ed indipendenza; Risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti; Organi dell’AGCOM: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi ed i prodotti, il Consiglio; Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro Commissari; Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari; L’AGCOM assicura la corretta competizione degli operatori sul mercato e la tutela dei consumi, nonché delle libertà fondamentali dei cittadini. 166 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM): funzioni di regolamentazione e di vigilanza E’ un’Autorità convergente, in quanto il legislatore italiano ha voluto affidare ad un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria: il tutto giustificato dall’avvento della tecnologia digitale, che elimina le differenze tra i diversi mezzi (telefono, televisione e computer) diventati veicolo di contenuti (immagini, voci e dati) e destinati ad integrarsi tra di loro. Il Presidente dell’AGCOM è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro delle Comunicazioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Mandato di sette anni non rinnovabile. Rappresenta l’Autorità, convoca le riunioni degli Organi collegiali, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori, vigila sull’attuazione delle deliberazioni. 167 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) : Commissione Infrastrutture e Reti Competenze della Commissione per le Infrastrutture e le Reti: Delibera in materia di interconnessione e di accesso: a) verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazione garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; b) definisce criteri obiettivi e trasparenti anche con riferimento alle tariffe massime per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni secondo criteri di non discriminazione; Delibera in materia di numerazione: determina i criteri di definizione dei Piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività. 168 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) • (…Commissione Infrastrutture e Reti) Delibera in materia di servizio universale: individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi ed ai regolamenti, l’ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo e ne propone le eventuali modificazioni; • Delibera in materia di misure per la sicurezza delle comunicazioni e tetti per radiofrequenze e di standard per i decodificatori; • Promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici e di trasmissione sul territorio; • Riceve informativa periodica dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione di servizio agli utenti. 169 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) • (…Commissione Infrastrutture e Reti) Promuove l’interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazioni con quelli di altri Paesi; • Vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati; • Definisce le controversie tra utenti e gestori del servizio di telecomunicazioni, nonché le controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia. 170 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM): Commissione Servizi e Prodotti Competenze della Commissione per i Servizi ed i Prodotti: Vigila sulla conformità dei servizi offerti dai soggetti autorizzati e promuove l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta dei servizi di telecomunicazioni; Delibera in tema di livelli generali di qualità dei servizi e di adozione, da parte di ciascun gestore, di una Carta dei servizi recante l’indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività; Vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa e può emanare regolamenti di disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili ed operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni. 171 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) (…Commissione Prodotti e Servizi) • Assicura il rispetto dei periodi minimi che devono trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi; • Delibera in tema di pubblicità e televendite, regolando l’utilizzo delle informazioni relative agli utenti; • Verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme a tutela dei minori; • Verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica; • Garantisce l’applicazione delle norme sulla propaganda, sulla pubblicità e l’informazione politica, nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione. 172 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) (…Commissione Prodotti e Servizi) • Cura le rilevazioni degli indici di ascolto e diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, effettua verifiche sulla congruità delle metodologie e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati; • Verifica che la pubblicazione e diffusione dei sondaggi siano effettuate secondo il regolamento emanato dalla stessa Commissione ed effettua il monitoraggio delle trasmissioni mediante un sistema di monitoraggio realizzato dall’AGCOM in collaborazione con centri specializzati nella raccolta dei dati; • Applica –in tema di obblighi per gli operatori radiotelevisivi in tema di pubblicità e programmazione- le sanzioni previste dall’art.31 della legge 6 agosto 1990 n.233 (irrogazione, da parte dell’AGCOM o del Ministro delle comunicazioni) della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5161,92 (ex lire 10 milioni) a Euro 51619,2 (ex lire 100 milioni) e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di 1 anno dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. 173 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni RIPARTIZIONE DI ALCUNE COMPETENZE TRA MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ED AGCOM FREQUENZE: la predisposizione dei piani di ripartizioni delle frequenze è del Ministero, mentre la predisposizione dei piani di assegnazione è dell’AGCOM; NUMERAZIONE: l’AGCOM stabilisce il piano nazionale di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione con compiti di controllo del Ministero; ANALISI DEI MERCATI: responsabilità esclusiva dell’AGCOM che ha il compito di accertare le imprese che detengono un significativo potere di mercato; DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE RADIO E DEI NUMERI: di competenza del Ministero su richiesta di imprese che forniscano o utilizzino reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di una autorizzazione generale; ACCESSO ED INTERCONNESSIONE: di competenza dell’AGCOM l’emanazione di provvedimenti che favoriscano accordi tra imprese di interconnessione ed accesso alle reti con facoltà di imporre obblighi agli operatori con significativo potere di mercato; SERVIZIO UNIVERSALE: di competenza dell’AGCOM la determinazione del metodo più efficace per la fornitura del S.U. nonché la designazione delle imprese obbligate alla fornitura del S.U. 174 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – COMPETENZE E RESPONSABILITA’ L’Autorità Antitrust è titolare di una competenza ampia in tema di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abusi di posizione dominante e di concentrazioni restrittive della libertà di concorrenza; In tema di operazioni di concentrazione, l’art.16 della legge 287/90 dispone che devono essere preventivamente comunicate all’Antitrust tali operazioni qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 421 milioni di euro, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione sia superiore a 42 milioni di euro. 175 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – COMPETENZE E RESPONSABILITA’ Sono di competenza dell’Antitrust i provvedimenti riguardanti gli operatori del settore delle comunicazioni in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, abuso di posizione dominante, deroghe al divieto di intese restrittive alla libertà di concorrenza o di operazioni che possono metterla in pericolo: l’Agcom, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione deve esprimere parere obbligatorio. Decorso tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere (il suo mancato rilascio equivalente ad un atto di silenzio/assenso) (art.1 commi 6 c) e 11) della legge 249/97). 176 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ASPETTI DI RIFLESSIONE Le competenze del Governo si sono accresciute nel tempo riducendo l’area di competenza dell’AGCOM. In particolare incide la ricostituzione del Ministero delle Comunicazioni, seguita dall’attribuzione di nuovi poteri per effetto della citata normativa del 2001; Nuovi poteri conferiti ai Comuni ed alle Regioni. Ad esempio, in materia di normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che interessa anche gli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile (Legge 22 febbraio 2001 n.36 ), dal momento che: lo Stato esercita le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; le Regioni adeguano la propria legislazione a tali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, nonché esercitano le funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione. 177 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni ASPETTI DI RIFLESSIONE le Regioni, in considerazione di tali funzioni, definiscono le relative competenze che spettano alle Province ed ai Comuni;questi ultimi possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. le Regioni, per effetto della riforma del titolo V della Costituzione avvenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, hanno una potestà legislativa concorrente nell’ordinamento della comunicazione (art.117 comma 3). 178 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL NOSTRO ORDINAMENTO: IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 179 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL NOSTRO ORDINAMENTO: LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI) (1) Delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del 7 marzo 2002 nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega. 180 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI) (2) Delega la Governo in particolare sui seguenti temi: • Istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; • Le autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; • L’accesso alle reti di comunicazione elettronica ed alle risorse correlate e l’interconnessione alle medesime; • Il servizio universale; • I diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. 181 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI) (3) Nell’esercizio della Delega al Governo rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: • Adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni secondo i seguenti criteri: • Garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; • Utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l’attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d’uso delle radiofrequenze, previa notifica all’AGCOM ed al Ministero delle Comunicazioni, senza distorsione della concorrenza. 182 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI) (4) (ulteriori criteri): • Previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge n.443 del 2001 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive); • Riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione di infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241. 183 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI) (5) (ulteriori criteri): • Interoperabilità dei servizi in tecnica digitale; • Affidamento all’AGCOM delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull’attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle Comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997 n.249 (istitutiva dell’AGCOM) e successive modificazioni, alla legge 20 marzo 2001 n.66 (differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali) e dalla legge 3 agosto 2001 n.317 (in tema di funzioni e e compiti del Ministero delle Comunicazioni). 184 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI) (6) (ulteriori criteri): • Disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori; • Garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza. 185 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI) (7) ulteriori principi e criteri direttivi ai fini dell’esercizio della delega: • Previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti anche sulla base di direttive europee, dell’applicazione della procedura prevista dall’art.17 comma 2 della legge n.400 del 1988 con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e principi direttivi stabiliti nella presente delega. 186 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.166 ART. 41 (RIASSETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI) (8) (ulteriori principi e criteri direttivi ai fini dell’esercizio della delega): • Depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall’art.195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al D.P.R. n.156 del 1973, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri: • Individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle Comunicazioni e dell’AGCOM ; • Fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti; • Determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti; • Fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1500 euro a 50000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2500 euro a 250000 euro; previsione nei casi più gravi ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità; • Espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili. 187 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259: garanzia diritti di libertà Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, da parte dei singoli e delle imprese, nel settore delle comunicazioni elettroniche. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. 188 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Funzioni di regolamentazione al Ministero Comunicazioni ed all’AGCOM Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da normativa regolamentare. Le funzioni di regolamentazione in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica sono assicurate dal Ministero delle comunicazioni (di seguito denominato Ministero), e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazione (di seguito denominata Autorità). 189 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: garanzia diritti ex art. 15 e 41 Costituzione La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio costituzionale della tutela dell’unità economica, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione (art. 15 Costituzione); b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica (art. 15 Costituzione); c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza (art. 41 Costituzione), garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. 190 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: obiettivi della disciplina A garanzia dei diritti di cui al punto precedente possono essere imposti obblighi alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. a) La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a: promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private; c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica. 191 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: obiettivi della disciplina. ( La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì) a: d) e) garantire la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza; promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una tecnologia. 192 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: collaborazione Stato-Regioni-Enti locali La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede europea, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da Organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. 193 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: impegno delle Regioni ed Enti locali In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica e di sussidiarietà, nell’ambito dei principi fondamentali dell’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali dettano disposizioni in materia di: a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da garantire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese; b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda. 194 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: impegno delle Regioni e degli Enti locali c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere; d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate. 195 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: impegno delle Regioni e degli Enti locali – competenze delle Regioni a statuto speciale e Province autonome L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, per il conseguimento degli obiettivi indicati alle precedenti lettere a) e b) deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. Restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti. 196 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: ricorso dello Stato, Regioni , Province, Enti locali a società controllate o collegate Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall’articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 197 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizione di controllo Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. 198 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: illecite le agevolazioni pubbliche distorsive della concorrenza Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V. 199 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Competenze del Ministero e dell’AGCOM – riferimenti normativi Il Ministero esercita le funzioni assegnategli dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 e dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con particolare riguardo all’articolo 2bis, comma 10, come modificato dall’articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Le funzioni dell’AGCOM (di seguito chiamata) Autorità sono individuate dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con particolare riguardo all’articolo 2-bis, comma 10, come modificato dall’articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 200 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: collaborazione tra Ministero, AGCOM e AGCM Nelle materie di interesse comune, il Ministero e l’Autorità cooperano tra loro e con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si scambiano le informazioni necessarie al fine della cooperazione richiesta in funzione dell’applicazione delle Direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenute a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolate i soggetti che le trasmettono. 201 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: collaborazione Ministero, AGCOM, AGCM Con atto di intesa tra il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice. 202 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Ricorsi al TAR I ricorsi avverso i provvedimenti emanati dal Ministero e dall’Autorità sulla base delle disposizioni del Codice rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio. Il TAR del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dei provvedimenti di cui al punto precedente, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con decisione in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205. Le medesime disposizioni si applicano nei procedimenti innanzi al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della decisione appellata. I termini processuali, ad eccezione di quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. 203 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: flussi informativi Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero ed all’Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate. Il Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest’ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce; Il Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni di cui sopra nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale nell’osservanza della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni. 204 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni Definizioni di: “reti di comunicazione elettronica”: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; “mercati transnazionali”: mercati individuati che comprendono la Comunità o un’importante parte di essa. 205 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni Definizioni di: “servizio di comunicazione elettronica”: i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; “rete pubblica di comunicazione”: una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 206 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni Definizioni di: “accesso”: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. comprende, tra l’altro, l’accesso a: a) gli elementi della rete e le risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse ed ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; b) l’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; c) i pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; d) i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgano funzioni analoghe; e) le reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; f) i sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; g) i servizi di rete privata virtuale. 207 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni Definizioni di: “interconnessione”: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; “rete televisiva via cavo”, ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o distribuzione di segnali radiofonici o televisivi. 208 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni Definizioni di: “risorse correlate”: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi; “sistema di accesso condizionato”: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale; “Autorità nazionale di regolamentazione”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito nominata Autorità; “Ministero”: Il Ministero delle comunicazioni; 209 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni Definizioni di: “utente”: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; “consumatore”: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta; “servizio universale”: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile. 210 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni Definizioni di: “abbonato”: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi; “fornitura di una rete di comunicazione elettronica”: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete; “utente finale”: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; “apparecchiature digitali televisive avanzate”: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva. 211 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni Definizioni di: “Application Programming Interface” (API)”: interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; “autorizzazione generale”: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice. 212 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni Definizioni di: interferenze dannose”: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili; “operatore”: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata; “rete locale”: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell’abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa. 213 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni Definizioni di: “telefono pubblico a pagamento”, qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; “rete telefonica pubblica”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali i facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete. 214 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni Definizioni di: “servizio telefonico accessibile al pubblico”, un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche, la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari o la fornitura di servizi non geografici; “larga banda”: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività. 215 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni Definizioni di: “apparato radio elettrico”: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica; “numero geografico”: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete; “punto terminale di rete”: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio. 216 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:definizioni Definizioni di: “numero non geografico”: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico; include tra l’altro i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica; “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; “dati relativi all’ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. 217 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni Definizioni di: “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all’abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato; “chiamata”: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale; “servizio a valore aggiunto”: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione. 218 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: definizioni Definizioni di: “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. "servizio di comunicazione elettronica ad uso privato", un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale; "libero uso", la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale. 219 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: rapporti con le Autorità di altri Paesi membri CE L’Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione Europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite con il Codice; a tal fine l’Autorità si adopera per pervenire ad un accordo preventivo con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione Europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazione nel contesto del mercato. 220 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : provvedimenti d’urgenza dell’AGCOM a tutela della concorrenza In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato. L’Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati appartenenti all’Unione europea. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta ad una procedura all’uopo prevista. 221 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: misure per favorire la concorrenza Il Ministero e l’Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e dei servizi correlati: assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità; garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settori delle comunicazioni elettroniche, nonché incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica; incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione. 222 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : misure per favorire la concorrenza Il Ministero e l’Autorità contribuiscono allo sviluppo del mercato, tra l’altro: rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo; adottando una disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione, anche mediante la libera negoziazione tra gli operatori, avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda; incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l’interoperabilità dei servizi. 223 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : misure per favorire la concorrenza (Il Ministero e l’Autorità contribuiscono allo sviluppo del mercato, tra l’altro): garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; collaborando con le Autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati appartenenti all’Unione europea e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l’applicazione coerente del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. 224 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: tutela dei cittadini e dei consumatori Il Ministero e l’Autorità promuovono gli interessi dei cittadini, tra l’altro: garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale; garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori; contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata; promuovendo la diffusione di informazioni chiare (trasparenza delle tariffe e delle condizioni d’uso dei servizi); garantendo il diritto all’informazione. 225 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : trasferimento dei diritti d’uso delle radiofrequenze Il Ministero provvede a garantire con decreto che operatori che offrono il medesimo servizio ed hanno acquisito a titolo oneroso i diritti di uso delle radiofrequenze abbiano la facoltà di trasferirli tra loro su base commerciale. 226 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: competenze in tema di radiofrequenze Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio). Il Ministero e l’Autorità provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti d’uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia. 227 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA ATTUATIVA DIRETTIVE CE - CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: condizioni per il trasferimento delle radiofrequenze L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti ha luogo previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cessionaria, il nulla osta alla cessione ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. Il Ministero, all’esito della verifica svolta dall’Autorità -sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato- che la concorrenza non venga falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti di uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l’utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l’applicazione della decisione n.676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell’utilizzo di tali radiofrequenze. 228 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: competenze in tema di numerazione Il Ministero controlla l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei Piani Nazionali di Numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e blocchi di numeri adeguati. L’Autorità stabilisce il Piano Nazionale di Numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione. L’Autorità pubblica il Piano Nazionale di Numerazione e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal vigente Piano Nazionale di Numerazione. 229 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del mercato – impresa con significativo potere di mercato L’AGCOM ha il compito di accertare quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato”. Il Codice –richiamandosi all’inquadramento dell’impresa con significativo potere di mercato” secondo la giurisprudenza comunitaria- ha puntualizzato che “si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori”. Il Codice precisa che “se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di essere fatto valere nell’altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell’impresa interessata”. 230 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del mercato – i mercati individuati dalla Commissione CE (Raccomandazione Commissione CE del 17 dicembre 2007) Mercati al dettaglio: 1) accesso alla rete telefonica pubblica per clienti residenziali e non residenziali; Mercati all’ingrosso: 1) raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa; 2) terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa; 3) accesso all’ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa; 4) accesso a banda larga all’ingrosso; 4) fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata; 5) Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili. 231 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del mercato –valutazione della concorrenza Il Codice, tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi in sede comunitaria, raccomanda all’AGCOM di far riferimento, ai fini della valutazione di fattispecie rappresentative di posizione dominante individuali o anche congiunte da parte di due o più imprese- oltre che alla Raccomandazione della Commissione CE del 17 dicembre 2007- anche alle “Linee Direttrici della Commissione Europea per l’analisi di mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica” 2002/C 165/03 (di seguito richiamate “Linee Direttrici”). 232 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del mercato – condizioni di concorrenza In piena coerenza con tale quadro di riferimento di disposizioni comunitarie l’AGCOM è tenuta, per ciascuno dei mercati individuati nella citata Raccomandazione, a valutare se la concorrenza è effettiva. Qualora l’AGCOM riscontri l’assenza di concorrenza -individuate le imprese detentrici di un significativo potere di mercato su uno specifico mercato- dovrà imporre gli obblighi che riterrà opportuni ed adeguati o provvederà al consolidamento o alla modifica degli obblighi già esistenti, sempre tenendo conto del principio di proporzionalità. L’AGCOM, al contrario, qualora constati che in un determinato mercato rilevante sussistano condizioni di concorrenza effettiva, la stessa non potrà imporre alcun obbligo agli operatori presenti su quel mercato. La stessa AGCOM quindi “qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante”. La revoca è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso. 233 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del mercato – condizioni di concorrenza in mercati non individuati dalla Commissione CE In piena coerenza con tale quadro di riferimento di disposizioni comunitarie l’AGCOM è tenuta- con riferimento ai mercati rilevanti non inclusi tra quelli elencati nella Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione ex ante- a verificare se per il mercato in esame i tre criteri indicati dalla Commissione, affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione ex ante, risultino cumulativamente soddisfatti. I tre criteri sono: “la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso”, da intendere quali “ostacoli giuridicotecnici” ed “ostacoli strutturali”; “la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva”; “l’efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare”: il che richiede “una valutazione in merito all’idoneità degli interventi adottati in applicazione delle norme antitrust (in assenza di regolamentazione ex ante) a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva. 234 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: analisi del mercato – condizioni di concorrenza in mercati non individuati dalla Commissione CE (continua): Indicazioni dell’AGCOM “I tre criteri debbono essere soddisfatti contemporaneamente.” “Dato il dinamismo dei mercati delle comunicazioni elettroniche, la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso non è di per sé sufficiente a giustificare la regolamentazione ex ante, ma si deve anche considerare l’ipotesi di un’evoluzione del mercato in senso concorrenziale, malgrado la presenza di barriere all’ingresso, tenendo conto delle specifiche caratteristiche strutturali e comportamentali.” “Il terzo criterio valuta se le norme della concorrenza siano di per sé sufficienti (in assenza di regolamentazione ex ante) alla luce delle caratteristiche particolari dello specifico mercato in esame a garantire condizioni concorrenziali sostenibili nel tempo.” 235 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA ATTUATIVA DIRETTIVE CE - CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: tempistica nell’analisi di mercato L’analisi è effettuata sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato: a) in prima applicazione del presente Codice, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla sua pubblicazione; c) in ogni caso, ogni diciotto mesi. L’Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. 236 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: obblighi di regolamentazione per imprese con signIficativo potere di mercato Qualora l’AGCOM accerti, anche mediante un’analisi dinamica su base pluriennale, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l’Autorità, mediante un unico provvedimento, individua le imprese che detengono un significativo potere di mercato e impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate e si pronuncia di concerto con queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca degli obblighi di regolamentazione. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa continuano ad essere considerati operatori notificati fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all’analisi di mercato suindicata. 237 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: obblighi di regolamentazione per imprese con signIficativo potere di mercato l’AGCOM nel corso del 2006 ha preso in esame i seguenti mercati indicati dalla Commissione CE con riferimento alla precedente Raccomandazione del 2003/311/CE relativi a: L’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali: Telecom Italia con significativo potere di mercato (S.P.M.) o posizione dominante; L’accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche: Telecom Italia con S.P.M.; I servizi dell’accesso a banda larga all’ingrosso: Telecom Italia con S.P.M.; I servizi telefonici locali e/o nazionali, nonché internazionali disponibili al pubblico in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali: Telecom Italia con S.P.M.; (mercati) all’ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa: Telecom Italia con S.P.M. Linee affittate all’ingrosso ed al dettaglio:Telecom Italia con S.P.M.; (mercati) della telefonia mobile: solo nel mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili ciascuno operatore mobile con S.P.M.; I servizi all’ingrosso di roaming internazionale: nessuna posIzione di dominanza (mercato) delle infrastrutture radio-televisive: posizioni dominanti in capo a RAI e RTI. 238 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: provvedimenti del Ministero/AGCOM di impatto sul mercato Il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni decorrente dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento. Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, pubblicano sui rispettivi Bollettini ufficiali le procedure che si applicano ai fini della consultazione. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, il progetto del provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini e sui siti Internet ufficiale del Ministero e dell’Autorità. 239 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: vigilanza del Ministero su norme e specifiche tecniche Il Ministero vigila sull’uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti. Fintantoché tali norme o specifiche non siano adottate dalla Commissione delle Comunità europee, il Ministero promuove l’applicazione delle norme specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). 240 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: disciplina delle controversie tra operatori Qualora sorga una controversia fra operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente Codice, l’Autorità, su richiesta di una delle parti, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia. L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia. L’Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l’Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia. 241 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: decisione dell’AGCOM sulle controversie tra operatori La decisione dell’Autorità deve essere esaurientemente motivata, nonché pubblicata sul Bollettino e sul sito Internet ufficiale dell’Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale. La procedura di cui sopra non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale. 242 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – “Autorizzazioni“: Autorizzazione generale per fornitura reti L’attività di fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica è libera ed è assoggettata ad un'autorizzazione generale. 243 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE –“Autorizzazioni”: procedura richiesta autorizzazione - DIA L’impresa interessata notifica al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino e sito Internet ufficiale. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività (DIA). L’impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. 244 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - “Autorizzazioni”: Iscrizione nel ROC Il Ministero, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro lo stesso termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione. La cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario. 245 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: “Autorizzazioni” : durata non superiore a 20 anni Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di notifica citata e la notifica deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. La scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. 246 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : facoltà di cessione a terzi - silenzio assenso Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero può comunicare, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cessionaria, il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima; trascorso tale termine il nulla osta si intende accordato. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. 247 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : diritti delle imprese autorizzate Le imprese autorizzate hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per l’esercizio del diritto di installare infrastrutture. 248 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : ulteriori diritti delle imprese autorizzate Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di: a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi pubblici di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile, ottenere l’accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea; b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso. 249 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : disciplina dei diritti d’uso di frequenze radio e numeri L’uso delle frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali d'uso ogni qualvolta sia possibile e qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, secondo le disposizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. I diritti e le condizioni d'uso delle frequenze radio per le quali non è prevista la concessione di diritti individuali d’uso sono inclusi nell'autorizzazione generale. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale. 250 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri I diritti individuali d’uso delle frequenze radio e i diritti d’uso dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell’autorizzazione generale. I diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti il Ministero precisa se sono trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, nel caso delle frequenze radio. Il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze radio può essere limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze stesse. 251 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: procedura per rilascio diritti d’uso Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del Piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta d’uso delle frequenze radio e dei numeri. 252 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: diritti d’uso con valore economico eccezionale Qualora l’Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate, che i diritti d’uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane. 253 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: condizioni di autorizzazione generale e di diritti d’uso L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e i diritti d'uso dei numeri sono assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato n. 1 del Codice. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L’Autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione di assicurare le prestazioni a fini di giustizia, sin dall’inizio dell’attività. 254 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : condizioni delle autorizzazioni generali Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1) Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice. A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 1. contribuire al finanziamento del servizio universale; 2. corrispondere i diritti amministrativi; 3. garantire l’interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti; 255 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" condizioni delle autorizzazioni generali A. ( Condizioni delle autorizzazioni generali sono ): 4. garantire l’accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale; 5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura; 6. rispettare gli obblighi di trasmissione; 256 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: condizioni delle autorizzazioni generali A. ( Condizioni delle autorizzazioni generali sono ): 7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche; 257 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : condizioni delle autorizzazioni A. ( Condizioni delle autorizzazioni generali sono ): 9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all’Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive; 10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione; 11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall’inizio dell’attività; 258 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: condizioni delle autorizzazioni A. ( Condizioni delle autorizzazioni generali sono ): 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le Autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico; 13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie; 14. rispettare gli obblighi di accesso applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica; 259 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: condizioni delle autorizzazioni A. ( Condizioni delle autorizzazioni generali sono ): 15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica; 16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (attuazione Dir.1999/5/CE riguardante apparecchiature radio, apparecchiature terminali di tlc e riconoscimento loro conformità), qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali; 260 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: condizioni dei diritti d’uso frequenze radio B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono: 1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e, ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici; 2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze comprendente, se del caso, requisiti di copertura; 261 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: condizioni dei diritti d’suo delle frequenze radio B. (Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono): 3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale; 4. durata massima, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze; 5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni; 6. contributi per l'uso; 7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa, nonché obblighi derivanti da obblighi internazionali; 262 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : condizioni dei diritti d’uso dei numeri C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono: 1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio; 2. l’uso effettivo ed efficiente dei numeri; 3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero. 263 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : condizioni per i diritti d’uso dei numeri C. (Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono): 4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati; 5. durata massima, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione; 6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni; 7. contributi per l'uso; 8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri. 264 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : obblighi specifici applicabili a singole imprese Applicabili i seguenti obblighi specifici alle imprese distinti da quelli previsti dall’Autorizzazione generale: Obbligo di interconnessione alle proprie reti; Obbligo di accesso ad altre risorse per garantire l’accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali; Obblighi applicati alle imprese detentrici di significativo potere di mercato in tema di tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l’uso della rete telefonica pubblica, di selezione o preselezione del vettore, nonché di linee affittate. 265 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: limitazione dei diritti d’uso di frequenze radio Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze radio, l’AGCOM:: a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione; 266 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: limitazione dei diritti d’uso delle frequenze radio (Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze radio, l’Autorità): c) Pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali d’uso, indicandone le ragioni; d)Stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori; e) Riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o su richiesta ragionevole degli operatori. 267 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : procedura per limitazioni dei diritti d’uso di frequenze radio Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali d'uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti d’uso e ne effettua l’assegnazione in base a procedure stabilite dall’AGCOM. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa, l’Autorità può sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara. 268 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: rilascio da parte del Ministero di dichiarazione ad operatore Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che la stesso ha notificato una dichiarazione sopra citata (la richiesta), indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti. 269 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : comunicazione dell’operatore di informazioni al Ministero Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti d'uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare rispettivamente al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso ed all’Autorità le informazioni necessarie per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici. 270 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : contestazioni di infrazioni all’operatore Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti d'uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici, la contestazione dell’infrazione è notificata all’impresa, con l’intimazione di porre fine all’infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l’invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione dell’infrazione o della sua gravità. L’impresa può chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente. Se entro il termine di cui sopra l'impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate all’impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse. 271 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : sanzioni per violazioni gravi o reiterate Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti d'uso o agli obblighi specifici e le misure volte ad assicurare il loro rispetto si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità possono impedire a un’impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti d’uso. Il Ministero e l’Autorità possono anche adottare misure provvisorie urgenti prima di adottare una decisione definitiva, in presenza di situazioni gravi: tra l’altro, a forte rischio per la sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate. 272 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: informazioni richieste ad imprese Competenza del Ministero e dell’Autorità in tema di informazioni richieste alle imprese ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici, fermo restando che trattasi di informazioni proporzionate e oggettivamente giustificate. In particolare: a) per verificare l’osservanza delle condizioni relative all’autorizzazione generale anche a seguito di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero o dall’Autorità; b) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori. 273 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : contributi per diritti per installazione di infrastrutture di reti Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico). I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito, non discriminatori. All’occorrenza, sono rideterminati dal Ministro delle comunicazioni con proprio Decreto. Oltre ai contributi di cui sopra, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti d'uso, diritti amministrativi che coprano interamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici. 274 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : modifica di diritti, condizioni delle autorizzazioni generali e diritti d’uso I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l’intenzione di procedere a simili modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo. 275 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni" : disciplina transitoria Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai punti successivi, le disposizioni del presente Codice. Qualora l'applicazione della disposizione precedente implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l’Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni. 276 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – “Autorizzazioni“: sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica La sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica. 277 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: dichiarazione per sperimentazione La dichiarazione di cui sopra: A) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione; B) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate; C) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze. 278 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "Autorizzazioni“: concessione diritti d’uso per sperimentazione Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali d’uso per le frequenze radio o di diritti d’uso dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del Piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione. 279 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE “ACCESSO”:obbligo di negoziazione degli operatori Gli operatori possono negoziare liberamente tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e/o all'interconnessione. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione Europea. Poteri e competenze dell’AGCOM in materia di accesso e di interconnessione con il compito di incoraggiare e garantire forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l’efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. 280 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO": Obbligo per gli operatori di interconnessione delle reti l’Autorità può imporre, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili, obblighi agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti; L’Autorità può, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell’accesso, ai sensi della normativa comunitaria, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. 281 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO": analisi di mercato dell’AGCOM per valutare obblighi Per quanto concerne l'accesso e l'interconnessione, l'Autorità può intervenire di propria iniziativa ove giustificato da esigenze obiettive o, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate, per garantire il conseguimento degli obiettivi e principi delle attività di regolamentazione. Gli obblighi vigenti in materia di accesso e di interconnessione imposti agli operatori che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico restano in vigore fintantoché non sia adottata una decisione di cui al punto successivo, L’Autorità effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Il provvedimento recante la modifica o la revoca di tali obblighi è notificato alle parti interessate con un congruo preavviso. 282 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO": obblighi per operatori con significativo potere di mercato Competenza dell’AGCOM ad imporre agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato in un mercato specifico obblighi in tema di: trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, vincolando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e l'uso, nonché prezzi; di non discriminazione garantendo, in particolare, che l’operatore: a) pubblichi un‘”offerta di riferimento” sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione dell’offerta suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi; b) applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti; c) fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali ; 283 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO": obblighi per operatori con significativo potere di mercato (Competenza dell’AGCOM ad imporre agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato in un mercato specifico obblighi in tema di): di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso, obbligando in particolare l'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione; di accoglimento di richieste ragionevoli di accesso ed autorizzazione all'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'Autorità reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. 284 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO": obblighi per operatori con significativo potere di mercato (Competenza dell’AGCOM ad imporre agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato in un mercato specifico obblighi): Agli operatori può essere imposto, tra l'altro: a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale; b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso; c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza; d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte; e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti private virtuali; f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni; g)di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili; h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; i) di interconnettere reti o risorse di rete. 285 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO": obblighi per operatori con significativo potere di mercato (Competenza dell’AGCOM ad imporre agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato in un mercato specifico obblighi): Per determinati tipi di interconnessione e di accesso l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'orientamento dei prezzi ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza consenta all’operatore di mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dei concorrenti. L’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consente un’equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi; L’Autorità vigila affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. 286 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO": obblighi per operatori con significativo potere di mercato (Competenza dell’AGCOM ad imporre agli operatori che siano designati come detentori di un significativo potere di mercato in un mercato specifico obblighi): Qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti; L’Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. 287 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO": pubblicazione degli obblighi dei singoli operatori L’Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L’Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, fintantoché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali. L’Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate. 288 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - "ACCESSO": notifica alla Commissione CE degli operatori con significativo potere di mercato L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco degli operatori che ritiene dispongano di significativo potere di mercato, nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori è notificata senza indugio alla Commissione europea. 289 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:competenze del Ministero e dell’AGCOM Il Ministero vigila affinché sul territorio nazionale i servizi elencati nell’ambito del servizio universale siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi. L’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’Autorità limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico. 290 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“: connessione alla rete ed accesso degli utenti finali Il Ministero vigila affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa sia soddisfatta quanto meno da un operatore. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet. 291 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“: competenze specifiche dell’AGCOM Competenza dell’AGCOM a garantire il complesso di servizi compresi nel servizio universale: • Fornitura elenco abbonati (tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali) e servizi di consultazione degli elenchi accessibile a tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento; • Con Regolamento adottato ai sensi dell’art.17 comma 1 della legge n.400/1988, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’Interno sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero.. 292 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" : competenze specifiche del Ministero Il Ministero vigila affinchè: a) almeno un elenco relativo alla rete urbana di appartenenza sia accessibile agli utenti finali, in una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme - approvata dall'Autorità e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno; b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento. L’Autorità vigila affinché le imprese che forniscono servizi di cui al precedente punto applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese. 293 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" : vigilanza del Ministero su disponibilità informazioni elenchi abbonati e acquirenti traffico prepagato di telefonia mobile Il Ministero vigila affinchè: Ogni impresa deve rendere disponibili, anche per via telematica, al centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell’attivazione del servizio. L’Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dei dati del Ministero dell’interno. 294 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" : vigilanza del Ministero su telefoni pubblici a pagamento Il Ministero verifica che le imprese mettano a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio. Il Ministero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, previa consultazione dei soggetti interessati (utenti finali e consumatori), individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al punto precedente o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al punto precedente. 295 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" : vigilanza del Ministero su chiamate di emergenza ll Ministero vigila affinché sia possibile effettuare chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo ("112") o altri numeri di emergenza nazionali, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. 296 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“: adozione di misure da parte AGCOM per utenti disabili L’Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali. L’Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali. 297 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“:designazione da parte AGCOM di imprese per fornitura servizio universale L’Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale, in modo tale da coprire l’intero territorio nazionale. L’Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l’Autorità applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano. 298 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" : Telecom Italia fornitore del servizio universale Sino alla designazione di cui al punto precedente, la società Telecom Italia è incaricata di fornire il servizio universale sull'intero territorio nazionale. 299 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" : vigilanza dell’AGCOM su tariffe al dettaglio dei servizi inclusi nel servizio universale L’Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori. L’Autorità può prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. 300 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“: impegni delle imprese designate in tema di tariffe L’Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi del servizio universale di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari. L’Autorità provvede affinché -quando un’impresa designata è tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari- le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L’Autorità può esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie. Le imprese designate soggette agli obblighi del servizio universale, nel fornire prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al servizio universale, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che l’abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non siano necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto. 301 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" : informazioni rilasciate dalle imprese designate L’Autorità vigila affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi del servizio universale pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6 del Codice. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'Autorità. L’Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l’efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L’Autorità provvede affinché le informazioni sull’efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch’esse pubblicate e messe a sua disposizione; . L’Autorità specifica contenuto, forma e modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego. 302 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“: impegno di obiettivi qualitativi da parte imprese designate L’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l’Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati. L’Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate. L’Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche. L’Autorità può esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale. 303 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“: determinazione del costo netto della fornitura del S.U. Competenza dell’AGCOM, qualora ritenga che la fornitura del servizio universale possa comportare un onere eccessivo per le imprese designate a fornire tale servizio, a calcolare i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l’Autorità può: a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell’obbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio universale; b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione. 304 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" : procedura di determinazione del costo netto della fornitura del S.U. I conti e/o le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale sono, in particolare, sottoposti alla verifica dell'Autorità o di un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico sul B.U. e sul sito Internet dell’Autorità. 305 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“: ripartizione tra fornitori reti e servizi di comunicazione elettronica del costo netto della fornitura del S.U. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui sopra, l’Autorità riscontri che un’impresa designata è soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell’impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero. 306 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“: sistema di ripartizione dei costi della fornitura del S.U. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità. Ogni anno, l'Autorità, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato, può valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio nazionale. 307 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" : pubblicazione da parte AGCOM dei principi di ripartizione dei costi della fornitura del S.U. L’Autorità pubblica i principi di ripartizione dei costi di cui sopra ed il sistema applicato. L’Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato l’impresa o le imprese designate per la prestazione del servizio universale. 308 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale“: riesame dell’ambito di applicazione del S.U. Il Ministero, sentita l’Autorità, procede periodicamente al riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni all’uopo previste. Il riesame è effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, e successivamente ogni due anni. 309 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Servizio Universale" : obblighi di notifica alla CE delle imprese con obblighi di servizio universale e detentrici di S.P.M. L’Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l’elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale. L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco delle imprese identificate quali detentrici di un significativo potere di mercato, nonché gli obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni in esso contenute. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate è notificato senza indugio alla Commissione europea. 310 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche – “Controlli obblighi imprese con significativo potere di mercato (S.P.M.)" : permanenza degli obblighi preesistenti per imprese con significativo potere di mercato In tema di controlli sugli obblighi delle imprese che detengono un significativo potere di mercato su mercati specifici, fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al punto successivo, restano fermi gli obblighi preesistenti, relativi: a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica; b) alla selezione o preselezione del vettore; c) alle linee affittate. 311 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Controlli obblighi imprese con S.P.M.“: competenza dell AGCOM per analisi mercati al dettaglio ed imposizione obblighi L’Autorità provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. L’Autorità, qualora in esito all’analisi del mercato realizzata accerti che un determinato mercato al dettaglio all’uopo identificato non è effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi citati in tema di accesso ed interconnessione e di selezione e preselezione del vettore non portino al conseguimento degli obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che detengono un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio. 312 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Controlli obblighi imprese con S.P.M.“: obblighi proporzionati e giustificati Gli obblighi di cui al punto precedente si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non accorpino in modo indebito i servizi offerti, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all’ingrosso, alla selezione o alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l’interesse pubblico, l’Autorità, nell’esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili. 313 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Controlli imprese con S.P.M.” : obbligo delle imprese ad adeguati sistemi di contabilità dei costi L’Autorità vigila affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità può specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. L’Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità. 314 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Controlli imprese con S.P.M.“: in tema di linee affittate Competenza dell’AGCOM -qualora, in esito all'analisi di mercato accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale- ad individuare le imprese aventi rilevante potere di mercato in tale mercato nella totalità o in parte del territorio nazionale.L'Autorità impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, nonché le condizioni fissate nell'allegato n. 8 del Codice per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate. In particolare secondo tale Allegato L'Autorità vigila affinché la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate esegua i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza; L’Autorità, qualora in esito all’analisi di mercato accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell’insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi relativi a tale specifico mercato. 315 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Controlli imprese con S.P.M.“: in tema di selezione o preselezione del vettore Competenza dell’AGCOM a prescrivere alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico: a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore e b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore. L’Autorità vigila affinché i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione correlata alle opzioni di cui sopra siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilità. 316 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“: diritto alla stipula di contratti L’AGCOM provvede affinché i consumatori, qualora si abbonino a servizi che forniscono la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, abbiano diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno: a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio, b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale, c) i tipi di servizi di manutenzione offerti, d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, e) la durata, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto, g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie. 317 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“: recesso e decadenza dal contratto Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni; L’utente finale che utilizzi o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l’ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti. 318 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“: informazioni comparabili delle imprese fornitrici dei servizi L’Autorità assicura che informazioni trasparenti ed aggiornate in merito ai prezzi ed alle tariffe, nonché alle condizioni generali in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali ed ai consumatori. L’AGCOM, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili tra loro, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione. Il Ministero adotta le misure necessarie per garantire l'integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturale, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. 319 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“: diritti di inserimento negli elenchi abbonati e di informazione L’Autorità vigila affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi; L’Autorità vigila affinché le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni. 320 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“: diritti di accesso a servizi di assistenza mediante operatore, di consultazione elenchi, di accesso gratuito al “12” L’Autorità vigila affinché sia rispettato il diritto degli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica all’accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi; L’Autorità provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112'. Le chiamate a tale numero di emergenza devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso ed in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti; Il Ministero provvede perché per ogni chiamata a tale numero di emergenza gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante. 321 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“: chiamate telefoniche verso l’estero Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L’Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati appartenenti all’Unione europea. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni. L’Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della chiamata sulla loro rete. 322 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“: accesso degli utenti di altri Stati della UE a numeri non geografici L’Autorità provvede affinché gli utenti finali di altri Stati appartenenti all’Unione europea abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso dei chiamanti situati in determinate zone geografiche. 323 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“: ulteriori diritti L’Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, e cioè: a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze) La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete. b) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante. 324 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“: portabilità del numero L’Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta, conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. Il punto precedente non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili. L’Autorità vigila affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo all'uso di tali prestazioni. L’Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni. 325 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“: servizi supplementari Con decreto del Ministro delle Comunicazioni, sentita la Conferenza unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale sopra definiti. In tal caso tuttavia non può essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese. 326 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali”: meccanismi di consultazione il Ministero e l’Autorità tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall’Autorità, possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l’applicazione. 327 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritti degli utenti finali“:procedure extragiudiziali adottate dall’AGCOM per controversie L’Autorità adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, tali da consentire un’equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso e di indennizzo. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la creazione, a un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l’accettazione di reclami, incaricati di facilitare l’accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. 328 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - “Diritto degli utenti finali“: coordinamento con altri Stati per controversie Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati appartenenti all’Unione europea, l’Autorità si coordina con le altre Autorità nazionali di regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie e in fase transitoria quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie. 329 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: installazione di infrastrutture per la fornitura di reti Le Autorità competenti alla gestione del suolo pubblico devono adottare senza indugio le occorrenti decisioni e rispettare procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazioni; b) su proprietà pubbliche ovvero al disopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. Sono fatti salvi in ogni caso gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 330 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione pari ad opere di urbanizzazione primaria Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione rappresentate dalle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, nonché le opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico strumentali per tali infrastrutture sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.16 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (T.U. in materia edilizia), pur restando dei rispettivi operatori. 331 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: competenze degli Enti locali per l’installazione di infrastrutture L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali. 332 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: competenze degli Enti locali per l’installazione di infrastrutture Tale autorizzazione viene rilasciata, previo accertamento -da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art.14 della legge n.36 del 2001 – Legge quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61)- della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale e relativi provvedimenti di attuazione. L’istanza di autorizzazione all’installazione di infrastrutture è presentata all’Ente locale dai soggetti a tal fine abilitati. L’ufficio abilitato a ricevere tale istanza indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. 333 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: DIA per istallazione di impianti con tecnologia UMTS L’istanza, conforme ad apposito modello destinato alla formazione del Catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge n.36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt -fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità suindicati- è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali. 334 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: procedura per il rilascio dell’autorizzazione per installazione infrastruttura Copia dell’istanza o della denuncia viene inoltrata contestualmente all’Organismo sopra citato, che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una Conferenza di Servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. 335 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : procedura in caso di Conferenza di servizi La Conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla Conferenza di Servizi, sia espresso da un‘Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri. 336 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: applicazione del silenzio-assenso su istanze di autorizzazione Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al punto precedente, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. 337 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Legge n. 112 del 2008 – “Banda Larga” Gli interventi di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività L’operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra in cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall’esecuzione dell’opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all’esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice. Con riferimento alle fattispecie di cui al punto precedente all’AGCOM compete l’emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali Le infrastrutture destinate all’installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (art.16 comma 7 D.P.R. n. 380 del 2001) 338 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Legge n. 112 del 2008 – “Banda Larga” L’operatore della comunicazione, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi per la posa della fibra. Gli interventi di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 339 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Legge n. 112 del 2008 – “Banda Larga” Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il citato termine di trenta giorni decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 340 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Legge n. 112 del 2008 – “Banda Larga” Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine sopra indicato di 30 gg. sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 341 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: Legge n. 112 del 2008 – “Banda Larga” L'operatore della comunicazione decorso il citato termine di 30 gg. e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 (Pubblica utilità – espropriazione) e 91 (limitazioni legali alla proprietà) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza. 342 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: istanza specifica in caso di scavi o occupazione di suolo pubblico Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l’integrazione della documentazione prodotta. 343 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: procedura in caso di scavi o occupazione di suolo pubblico Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una Conferenza di Servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione. La Conferenza di Servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori anche ai sensi degli artt.12 e seguenti D.P.R. n.327/2001 (T.U. di Disposizioni legislative e regolamentari in tema di espropriazione per p.u.). 344 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: applicazione del silenzio-assenso anche in caso di scavi/occupazione di suolo pubblico Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla Conferenza di Servizi, sia espresso da un‘Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l‘Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita Conferenza di Servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a trenta giorni. 345 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: procedura per interessamento di aree di più Enti Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione, conforme al modello D allegato 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una Conferenza di Servizi per ciascun ambito regionale convocata dal Comune di maggiore dimensione demografica; La Conferenza di Servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori anche ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. n.327/2001 (T.U. Disposizioni legislative e regolamentari in tema di espropriazione per p.u.). Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla Conferenza di Servizi, sia espresso da un‘Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri. 346 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: scavi nei centri abitati per installazione di infrastrutture Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle attività strumentali ed in particolare delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero delle Comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposto archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra. 347 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: coubicazione o condivisione di infrastrutture Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione, l’Autorità incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l’Autorità può imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori pubblici, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà. 348 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: elaborazione degli operatori di piani comuni di scavi e di opere Entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare con l’operatore che ha già presentato la propria istanza, l’elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l’Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande. 349 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: carattere di pubblica utilità degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico esercitati dallo Stato o dagli operatori autorizzati e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui sopra, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. 350 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : passaggio o installazione di fili o cavi Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui sopra, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in modo tale da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 351 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: diritto di passaggio per l’esercente il servizio Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi sopra previsti al proprietario non è dovuta alcuna indennità. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. 352 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: disciplina delle servitù di passaggio Fuori dei casi previsti dal punto precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate sopra, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con provvedimento emanato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e della legge 1° agosto 2002 n. 166. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. 353 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: procedura per l’imposizione di servitù La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all’Autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La norma di cui al punto precedente è integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002 n. 166. Tra l’altro dispone che i soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 354 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: disciplina delle servitù – giurisdizione esclusiva del G.A. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine. ll proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito. Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo. 355 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: servitù presso autostrade Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. Tale ufficio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù. 356 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: decreto di imposizione della servitù in autostrada Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere del citato ufficio provinciale competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa. 357 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: modifica e spostamento di impianti per allargamento di sede autostradale Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento o a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli artt. 3 e 40 della legge n. 1° agosto 2002, n. 166(Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni) 358 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: oneri imponibili dall’ente locale Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (capo II D.Lgs. N.507/1933) oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (art.63 D.Lgs. N. 446/1997), ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie (art.47 comma 4 D.Lgs. N. 507/1993). 359 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: interferenze tra cavi di comunicazione elettronica e cavi di energia Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del Comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. 360 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: provvedimenti in caso di turbamento del servizio di comunicazione elettronica Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie. 361 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Disposizioni finali" : prestazioni ai fini di giustizia Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; Tali prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’Interno, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Codice. Fino all’emanazione di tale decreto continua ad applicarsi il listino adottato dal Ministro delle Comunicazioni del 26 aprile 2001. Per tali prestazioni nasce l’obbligo per gli operatori di negoziare tra loro le modalità di interconnessione per garantire la fornitura e l’interoperabilità delle prestazioni stesse. 362 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - "Disposizioni finali“: Sanzioni Previste sanzioni penali in caso di danneggiamenti ai servizi di comunicazione elettronica (art.635 2°comma C.P.) o di disturbi o interferenze ai servizi di comunicazione elettronica (sanzione amministrativa pecuniaria sino a 5000 euro). Sanzionate anche la fattispecie di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica: Per assenza di Autorizzazione generale Per difformità rispetto a quanto dichiarato dall’impresa interessata ai fini del conseguimento dell’Autorizzazione generale; Per mancata trasmissione dei documenti, dati e notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità; Per esposizione di dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero; Per non ottemperanza agli ordini e diffide impartite dal Ministero o Autorità; Per mancato pagamento dei diritti amministrativi e contributi. 363 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad uso privato: libera installazione reti e servizi di C.E. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera, salvo eventuali limitazioni giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, poste da specifiche disposizioni comprese quelle vigenti. Tale attività è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione di una apposita dichiarazione presentata al Ministero dal soggetto interessato (persona fisica titolare o legale rappresentante della persona giuridica o soggetti da loro delegati). La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività ed il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione. 364 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad uso privato: procedura Il Ministero, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento del diritto d’uso delle frequenze. Sono in ogni caso libere le attività relativamente all’uso delle apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, tra le quali rientrano tra l’altro: Reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ambito del proprio fondo; Reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell’ambito del proprio fondo; Sistemi per applicazioni in campo ferroviario; Allarmi generici ed allarmi a fini sociali; Radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; Applicazioni audio senza fili. 365 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad uso privato: limiti e vincoli Sono libere anche la installazione per proprio uso esclusivo di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell’ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell’interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi; Previste sanzioni per chi installa ed esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da utilizzare o senza aver conseguito l’autorizzazione generale. 366 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad uso privato: casi in cui necessita l’autorizzazione generale L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti principali casi: Installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riguardo, tra l’altro, a sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici, sistemi di radionavigazione o di radiolocalizzazione, sistemi di ricerca spaziale, sistemi di esplorazione della Terra, sistemi di ausilio alla meteorologia, sistemi di radioastronomia; Installazione o esercizio di una rete di comunicazione su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici; Installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo, in particolare, tra l’altro, senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza come nel caso, ad esempio, di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione, o di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare. 367 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad uso privato: conferimento del diritto d’uso delle frequenze La dichiarazione richiesta per il conseguimento dell’autorizzazione generale contiene le informazioni riguardanti l’interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare e l’impegno ad osservare specifici obblighi, tra i quali quello del pagamento dei contributi, nonché quello dell’osservanza delle norme di sicurezza e di protezione ambientale. A seguito della presentazione della dichiarazione richiesta per il conseguimento dell’autorizzazione generale il Ministero, entro 6 settimane dal ricevimento della domanda, provvede al conferimento del diritto d’uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all’esercizio dell’autorizzazione; in concomitanza con l’intervenuta comunicazione deve accludere il progetto tecnico di collegamento. 368 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad uso privato: cessione a terzi delle autorizzazioni Le autorizzazione generali possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero, che entro 6 settimane dalla presentazione dell’istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a 10 anni, sono rinnovabili e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. L’interessato può peraltro indicare nella dichiarazione un periodo inferiore. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all’anno. Il soggetto titolare di autorizzazione generale è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale. 369 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad uso privato: controlli e verifiche Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica. Tali controlli e verifiche sono nella facoltà dei competenti uffici del Ministero. Le apparecchiature impiegate per le attività soggette ad autorizzazione generale devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica. L’utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 370 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad uso privato: accesso a reti pubbliche di C.E. ed interconnessione fra reti di C.E. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione con il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze. E’ consentita l’interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio. Le condizioni per l’interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda delle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico. E’ consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea (validità massima di 180 giorni), che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione al Ministero. 371 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni Codice Comunicazioni Elettroniche - Reti e Servizi di C.E. ad uso privato: concessione di diritti d’uso individuali per assegnazione frequenze L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale d’uso. I diritti individuali d’uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate. Nella concessione dei diritti individuali d’uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica. La concessione a soggetti privati di diritti individuali d’uso per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario. Ogni stazione radioelettrica che operi con frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale d’uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa. 372 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: definizioni Definizione di “comunicazione elettronica”, intesa come ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile. Definizione di “chiamata”, intesa come la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale. Definizione di “utente” inteso quale persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata. 373 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: definizioni Definizione di “abbonato” inteso quale persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; Definizione di “dati relativi al traffico” intesi come qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; Definizione di “dati relativi all’ubicazione” intesi quale ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; Definizione di “servizio a valore aggiunto” inteso quale servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione. 374 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: definizioni Definizione di “trattamento” inteso quale operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; Definizione di “dato personale” inteso come qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Definizione di “dati sensibili” intesi quali dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 375 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: definizioni Definizione di “titolare” inteso quale persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; Definizione di “responsabile” intesa quale persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; Definizione di “incaricati” intesi quali persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; Definizione di “interessato” inteso quale persona fisica , persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali. 376 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: definizioni Definizione di “comunicazione” intesa quale dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Definizione di “diffusione” intesa quale dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Il Garante per la Protezione dei dati personali promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione ed informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali ed alle modalità del loro trattamento. 377 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: trattamento dei dati personali Vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere ad informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente. Il citato codice di deontologia individua i presupposti ed i limiti entro i quali l’uso della rete secondo le modalità di cui al punto precedente -per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente- è consentito il trattamento al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento. Si precisa che per “consenso” dell’utente o dell’abbonato si intende la manifestazione di volontà libera, specifica ed informata, resa in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con la quale l’utente o l’abbonato accetta che i dati che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 378 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Legge n. 48 del 2008 – Comunicazioni Elettroniche: conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per accertamento e repressione reati I dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per 24 mesi, mentre quelli telematici per 12 mesi per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri dell’Interno e delle Comunicazioni e su conforme parere del Garante; Tali dati, decorso tale termine, sono conservati rispettivamente per ulteriori 24 mesi e 6 mesi per l’accertamento e la repressione dei reati indicati dall’art. 407 comma 2 lett. A) del Cod. Proc. Pen. (ad es. strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, reati di terrorismo, omicidio, rapina, sequestro di persona) nonchè dei reati in danno dei sistemi informatici e telematici; A seguito del Decreto Legge n. 144 del 2005 convertito in Legge n. 155 del 2005 tali dati devono essere conservati fino al 31.12.2007, con proroga fino al 31.12.2008 (D.L. n.248 del 2007 comvertito in Legge n. 31 del 2008). 379 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE – D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Legge n. 48/2008 e D.Lgs. n. 109/2008 – Comunicazioni Elettroniche: conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per accertamento e repressione reati Per i traffico telematico prevista una specifica conservazione e protezione di tali dati (“c.d. congelamento”) per un periodo non superiore a 90 gg. prorogabile per una durata complessiva di 6 mesi, su ordine del Ministero dell’Interno o di soggetti da questo delegati, nonché di altri specifici organismi ed autorità di polizia giudiziaria indicati nelle disposizioni di attuazione (art. 226) del C.P.P. (tra l’altro, Questore o Comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza). Tale conservazione può essere richiesta per lo svolgimento delle investigazioni preventive (cfr. at. 226 norme di attuazione del C.P.P. (“Intercettazioni”) o per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. 380 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: limiti di trattamento dei dati I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato o di pagamenti in caso di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento da parte del fornitore a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o della pretesa. Tale trattamento è consentito per un periodo non superiore a 6 mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. 381 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche:trattamento dei dati per fini di commercializzazione o per servizi a valore aggiunto Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, l’impresa che fornisce un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati sul traffico nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di revocare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento. Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento ai fini enunciati ai due punti precedenti. 382 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: – Comunicazioni Elettroniche: trattamento dei dati consentito all’incaricato Il trattamento dei dati relativi al traffico deve essere consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata. Quanto sopra disposto non pregiudica la facoltà dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione delle controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione e alla fatturazione. 383 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: diritto al dettaglio delle fatture Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata ed al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni ed a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime 3 cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione. Il Garante può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni. 384 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: diritto ad impedire identificazione linea chiamante e chiamate entranti Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve offrire all'utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve assicurare all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, di impedire la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti. 385 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: diritto di respingere chiamate entranti e dell’abbonato chiamato di impedire identificazione linea collegata Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve assicurare all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve garantire all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all'utente chiamante. 386 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche:disciplina estesa per chiamate dirette o provenienti da Paesi non UE Quanto sopra disposto si applica anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, nonchè alle chiamate in entrata provenienti da tali Paesi. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti di tale servizio e delle possibilità sopra indicate. 387 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere sottoposti a trattamento soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, revocabile in ogni momento, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. 388 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: identificazione dell’incaricato gestore del trattamento dei dati relativi all’ubicazione Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, l'utente e l'abbonato devono conservare il diritto di richiedere, mediante una funzione semplice e gratuitamente, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico deve essere consentito esclusivamente agli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento deve essere circoscritto a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata. 389 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIR. 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: cessazione identificazione linea chiamante per chiamate di disturbo L’Autorità assicura che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico: a) possa rendere inefficace, in via temporanea, la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la presentazione dell’identificazione di chiamate di disturbo e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta; l’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a 15 giorni. In tal caso i dati conservati possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo; b) possa rendere inefficace, linea per linea, la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e possa, ove necessario, consentire il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’AGCOM. 390 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: diritto a blocco trasferimento automatico chiamate Il Fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato di esercitare il diritto, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi. 391 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: consenso per inclusione in elenchi e per invio materiale pubblicitario Il Garante individua con proprio provvedimento in cooperazione con l’AGCOM le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente Codice. Il citato provvedimento individua le modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e rispettivamente all’utilizzo dei dati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri 392 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: consenso per chiamate senza intervento di operatore per invio materiale pubblicitario L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax, della posta elettronica dei messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato è consentito soltanto con il consenso dell’interessato. Fuori di tali casi ulteriori comunicazioni per le citate finalità effettuate con mezzi diversi da quelli sopra riportati sono consentite senza consenso dell’interessato qualora trattasi, tra l’altro, di trattamenti per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da contratto, su dati provenienti da pubblici registri o relativi allo svolgimento di attività economiche, o necessari per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 393 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: non richiesto il consenso per vendita di propri servizi da parte del titolare del trattamento Fatto salvo quanto sopra, se il titolare del trattamento ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto di vendite di propri prodotti o servizi, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare, senza il consenso dell’interessato, tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso. 394 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: veto di invio di materiale pubblicitario senza identità del mittente In ogni caso, è vietato l’invio di comunicazioni per le finalità suindicate (materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato) o, comunque a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare, tra l’altro, una richiesta di cessazione di tali comunicazioni. In caso di reiterata violazione delle citate disposizioni il Garante può prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica di cui sono state inviate le comunicazioni.. E’ garantita un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate. 395 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVA 2002/58/CE - D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Comunicazioni Elettroniche: apprendimento non intenzionale di comunicazioni da parte di soggetti terzi Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ed esse estranei. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o dal collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti. 396 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni sanzionatorie” (1) Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale. Fermo restando quanto disposto dal punto precedente, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, i capi degli ispettorati di zona del Ministero delle comunicazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ferme restando le disposizioni sanzionatorie vigenti in materia di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. 397 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni sanzionatorie” (1 bis) A chiunque installi od esercisca un impianto di rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 50.000, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto precedente, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei contributi sopra evidenziati, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno. 398 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni sanzionatorie” (2) Indipendentemente dall’eventuale azione penale e fermo restando quanto disposto dai punti precedenti, il trasgressore è tenuto a suggellare o rimuovere l’impianto ritenuto abusivo; ove non provveda, il Ministero può provvedere direttamente, a spese del possessore, sequestrando le relative apparecchiature. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai punti precedenti per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura massima stabilita dallo stesso punto. 399 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni sanzionatorie” (2 bis) I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità relativamente alle condizioni dell’autorizzazione generale, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 120.000. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dalla competente Autorità di regolamentazione espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall’articolo 2621 del Codice civile. 400 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni sanzionatorie” (3) Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente Codice dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 11.000 a euro 260.000. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce. Nei casi previsti dagli ultimi tre punti, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte nel quinquennio, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell’autorizzazione generale e degli eventuali diritti individuali d’uso. 401 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni sanzionatorie” (3 bis) Per la violazione delle disposizioni di cui ai dati sul traffico, elenco degli abbonati e comunicazioni indesiderate, restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 35 della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni in tema di impianti e condutture di energia elettrica (interferenze), indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 750. 402 L.U.M.S.A. – Diritto delle Telecomunicazioni DISCIPLINA APPLICATIVA DIRETTIVE CE “Disposizioni transitorie” (4) Fermo restando quanto disposto dagli articoli 44 (Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione) e 66 (Verifica e riesame degli obblighi), fino alla emanazione delle nuove occorrenti disposizioni attuative, assunte sulla base del presente Codice, rimangono ferme ed hanno piena vigenza quelle assunte sulla base della normativa previgente, nei limiti in cui le stesse siano compatibili con le disposizioni del presente Codice. 403