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Lavoro parasubordinato e lavoro a progetto

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Lavoro parasubordinato e lavoro a progetto
Lavoro parasubordinato e
lavoro a progetto
Piera Loi
LAVORO SUBORDINATO
ART.2094 C.C
Prestatore di lavoro subordinato
•E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
LAVORO AUTONOMO
ART.2222 C.C
Contratto d’opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione
LAVORO PARASUBORDINATO
ART.409 C.P.C.
Controversie individuali di lavoro
Si osservano le norme del presente capo nelle controversie relative
a
1)Rapporti di lavoro subordinato privato anche se non inerenti all’esercizio di una
impresa.
2)[…]
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione
d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,
anche se non a carattere subordinato
- La norma ammette che ai fini processuali, esista una categoria di rapporti di lavoro
autonomo, che in virtù della continuità della prestazione e del coordinamento , meritino
di essere destinatari della medesima disciplina processuale del lavoro subordinato.
LAVORO PARASUBORDINATO
Le Co.co.co.
Interventi di natura previdenziale:
1) istituzione della cd. gestione separata presso l’Inps
2) Versamento dei contributi per due terzi da parte del committente (inizialmente il
10%, poi gradualmente aumentato al 27% circa del compenso ) e per un terso da
parte del collaboratore
Esplosione del numero dei co.co.co: nel 2000 si stimano in 2.800.000
In buona parte si tratta di lavoro subordinato mascherato
Nel 2003 con il D.Lgs. 276/2003 il legislatore intende ridurre il numero di co.co.co.
Introduce un nuova fattispecie contrattuale
il lavoro a progetto. per sostituire le co.co.co
LAVORO A PROGETTO
Art.61 D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c.
devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi
di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente
dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento
con la organizzazione del committente e indipendentemente
dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa
Tra gli elementi costitutivi della fattispecie il progetto o programma assumeva importanza
centrale.
N.B. La circolare Ministeriale n.1/2004 aveva chiarito che per progetto dovesse intendersi
un risultato finale e che per programma dovesse intendersi un risultato parziale, da
sommare ad altrettanti risultati parziali
LAVORO A PROGETTO
La nuova definizione della fattispecie ex art. 1, co. 21 L.
92/2012 che modifica l’art. 61 D. Lgs. 276/2003
Il contratto sarà solo a progetto, non vi è più il riferimento al programma o
alla fase fase di questi (art.61 co. 1).
Il progetto:
1.Deve essere funzionalmente collegato a un risultato finale.
2.Non può consistere nella riproposizione dell’oggetto sociale del
committente
3. Deve tener conto del coordinamento con l’organizzazione del
committente.
4.Non dipende dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa
5.Non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o
ripetitivi (che possono essere individuati dai Ccnl stipulati dalla OO.SS.
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) (art. 61 comma
1).
Il lavoro a progetto
LAVORO A PROGETTO
Sono esclusi dalla possibilità di stipulare contratti di lavoro a progetto:
Agenti e rappresentanti di commercio
Professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad albi esistenti
C.C.C. rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di società sportive dilettantistiche affiliate a
federazioni e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
(L:27.12.2002, n. 289, art. 90).
Componenti di organi di amministrazione e controllo delle società
Partecipanti a collegi e commissioni
Coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Coloro che svolgono attività di vendita diretta di beni e servizi attraverso call center per le quali il
ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento ( l. 134/2012, art. 24 bis, c. 7) - Circolari 2006-2008
LAVORO A PROGETTO
Conversioni del contratto e
Presunzioni di lavoro subordinato
Art. 69 D.Lgs. 276/2003
Presunzione relativa di subordinazione(salva la prova contraria):
Il rapporto è considerato rapporto di lavoro subordinato fin dalla data di costituzione:
nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata
professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Conversione in contratto a tempo indeterminato ex tunc:
l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
LAVORO A PROGETTO
Presunzione relativa di lavoro a progetto
(Art. 69 bis d.lgs. 276/2003)
Al fine di distinguere il genuino lavoro autonomo dalle collaborazioni coordinate
e continuative il legislatore ha stabilito delle presunzioni relative di lavoro a progetto
Le prestazioni lavorative rese da titolari di partita IVA sono considerate, salvo prova
contraria da parte del committente, rapporti di lavoro a progetto,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) la collaborazione ha una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco
dell'anno solare (continuità);
b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti
riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell'80% dei
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno
Solare (monocommittenza);
c) il collaboratore dispone di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi del committente.
LAVORO A PROGETTO
Presunzione relativa di lavoro autonomo
La presunzione di lavoro a progetto non opera quando la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a)sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso
significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso
rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore
a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
c) sia svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o
elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
LAVORO A PROGETTO
Critiche alle tecniche di presunzione
Indisponibilità del tipo
Eccessiva compressone dell’autonomia privata
Problemi di incostituzionalità perché “impedisce ogni forma di
lavoro parasubordinato diverso dal progetto equiparandola, con
effetto legale sostitutivo, al lavoro a tempo indeterminato” con
applicazione della disciplina tipica ad una fattispecie che non è
subordinata, qualificazione ex lege indipendentemente dal
concreto svolgimento del rapporto come ci ricorda Corte Cost. n.
115/1994
Qualificazione del rapporto senza accertamento dei requisiti
tipici della subordinazione
Applicazione della disciplina tipica oltre i confini della fattispecie
di cui all’art. 2094 c.c.
La forma
LAVORO A PROGETTO
La forma
Art. 62 D.Lgs. 276/2003
La forma scritta (ad probationem) dovrà indicare:
oDurata (determinata o determinabile) della prestazione
oIndicazione del progetto, individuato nel suo contenuto caratterizzante.
 oCorrispettivo o criteri per la determinazione
oTempi e modalità del pagamento e disciplina dei rimborsi spese e le forme di
coordinamento per l’esecuzione (tali da non pregiudicare l’autonomia
dell’obbligazione lavorativa)
oEventuali misure di tutela della salute e sicurezza. L’applicazione della
disciplina in materia di salute e sicurezza (T.U. sicurezza D.Lgs. 81/2008) è
obbligatoria se la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente.
LAVORO A PROGETTO
Disciplina
Si applica ai lavoratori a progetto solo la disciplina degli artt.61 e ss. Del
D.Lgs. 276/2003
Ai lavoratori a progetto è riconosciuta qualche tutela tipica del lavoro
subordinato , ma non è possibile estendere in via analogica altre tutele non
esplicitamente previste
Il contratto individuale o la contrattazione collettiva possono stabilire
clausole più favorevoli
LAVORO A PROGETTO
Disciplina: i diritti del lavoratore a progetto
Diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro svolto
Recesso prima della scadenza del termine per giusta causa
ovvero con preavviso
Sospensione del rapporto in caso di maternità e malattia
Diritto del lavoratore ad essere riconosciuto autore delle invenzioni
Questi diritti possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra
le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro
LAVORO A PROGETTO
Corrispettivo
Art. 63 D.lgs. 276/2003
Si riprende il concetto di proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro
eseguito tipico del lavoro subordinato
Riferimento ai minimi salariali del lavoro subordinato “per mansioni equiparabili”
in luogo dei compensi “normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di
lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto”.
Nel caso in cui non vi sia uno specifico contratto collettivo si fa riferimento a
contratti collettivi relativi a figure professionali il cui profilo sia analogo a quello del
collaboratore a progetto
LAVORO A PROGETTO
Sospensione del rapporto
Art. 66 D.Lgs. 276/2003
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto
non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale,
che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio
la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto,
che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque recedere dal contratto
se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita
nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i
contratti di durata determinabile.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di
centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale .
La lavoratrice a progetto ha diritto ad un trattamento previdenziale
LAVORO A PROGETTO
L’estinzione del rapporto
I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto
che ne costituisce l'oggetto.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il
committente puo' altresi' recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della
scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta' sia prevista nel
contratto individuale di lavoro
LAVORO A PROGETTO
Rinunce e transazioni
Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei
contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di
lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le
parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VII del
presente decreto legislativo».
LA FINE DEL LAVORO A PROGETTO
L. 183/2014 (legge delega)
art. 1 , co. 7- riordino delle tipologie contrattuali
esistenti, finalizzato a renderle “maggiormente
coerenti con le attuali esigenze del contesto
occupazionale e produttivo.
La fine del lavoro a progetto si inserisce in questo
generale obiettivo di riordino delle molteplici
tipologie di rapporto di lavoro.
LA FINE DEL LAVORO A PROGETTO
D.Lgs. 81/2015
• Art. 2_riconduzione al lavoro subordinato
• A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche
ai rapporti di collaborazione che si concretino in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità
di esecuzione siano organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
LAVORO A PROGETTO
• Sono escluse dalla conversione in lavoro subordinato:
• a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi
stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale prevedono
discipline specifiche riguardanti il trattamento economico
e normativo, in ragione delle particolari esigenze
produttive ed organizzative del relativo settore;
• b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni
intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali;
LAVORO A PROGETTO
c) le attività prestate nell’esercizio della loro
funzione dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e commissioni;
• d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in
favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
LAVORO A PROGETTO
•
Il lavoratore può sempre chiedere l’accertamento della
natura subordinata del rapporto, laddove sussistano gli
elementi della subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c.,
anche quando la contrattazione collettiva abbia derogato
ai casi stabiliti dall’art. 2 lett. a) d.lgs. 81/2015
• SE così non fosse la norma solleverebbe fondati dubbi di
incostituzionalità, non potendo la contrattazione
collettiva disporre della tipologia del contratto di lavoro
subordinato.
• .
LAVORO A PROGETTO
Lavoro a progetto e P.A.
L’art. 2 D.Lgs. 81/2015 non si applica alle Pubbliche
amministrazioni, che possono dunque stipulare co.co.co
senza rischio di conversione in lavoro subordinato
(proprio in quel settore in cui più ampio è il ricorso alle
co.co.co con il più alto è il rischio di elusione della
disciplina protettiva del lavoro subordinato.
Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di
collaborazione continuativa che abbiano una natura
intrinsecamente subordinata , ma potranno stipulare
co.co.co genuine (quelle non etero organizzate).
LAVORO A PROGETTO
• Il fondamento della conversione
• manca l’elemento caratterizzante, delle collaborazioni
coordinate e continuative: la coordinazione
• la prestazione «organizzata» da altri, anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro, e non semplicemente «coordinata»
con l’organizzazione del committente, rinvia al lavoro
subordinato
• nelle co.co.co. genuine invece si accerta la coordinazione delle
prestazioni.
•
LAVORO A PROGETTO
•
•
Giurisprudenza sul concetto di etero-organizzazione come
criterio per distinguere il lavoro autonomo da quello
subordinato, quando l’etero-direzione è sfumata:
la natura subordinata del rapporto dipende dal grado di
intensità dell’organizzazione della prestazione da parte del
committente.
• la collaborazione cessa di essere autonoma laddove il
committente si ingerisca nell’organizzazione dell’attività del
collaboratore a tal punto da incidere in maniera vincolante e
continuativa su di essa (Cass. Civ. 9894/2005; Cass. Civ.
3594/2011).
LAVORO A PROGETTO
•
l’art. 2 del D.Lgs 81/2015 conferma la
giurisprudenza sul lavoro organizzato che è lavoro
subordinato
• Sopravvivono, dunque le collaborazioni non eteroorganizzate come quelle tipicamente intellettuali.
LAVORO A PROGETTO
•
Le parti possono chiedere la certificazione
dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.
2. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da
un consulente del lavoro. (art. 2, co. 3 , D.Lgs.,
81/2015)
LAVORO A PROGETTO
•
Art. 2 D.Lgs. 81/2016 Stabilizzazioni dei lavoratori a progetto e co.co.co.
•
L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
a decorrere dal 1° gennaio 2016,da parte di datori di lavoro di soggetti
già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto
rapporti di lavoro autonomo
•
•
COMPORTA
l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi
all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti
accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla
assunzione.
LAVORO A PROGETTO
La stabilizzazione è valida a condizione che i lavoratori
interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a
tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del
pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una
delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del
codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma
2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro,
salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo
soggettivo.
LAVORO A PROGETTO
• art-.Sono abrogati gli art. 61 e ss. Del D.Lgs.
276/2003 che disciplinavano il lavoro a progetto
• Sopravvive l’art. 409 c.p.c.
• Rivivono le vecchie co.co.co. Con le poche tutele di
natura previdenziale e processuale.
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