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Lavoro parasubordinato e lavoro a progetto
Lavoro parasubordinato e lavoro a progetto Piera Loi LAVORO SUBORDINATO ART.2094 C.C Prestatore di lavoro subordinato •E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. LAVORO AUTONOMO ART.2222 C.C Contratto d’opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione LAVORO PARASUBORDINATO ART.409 C.P.C. Controversie individuali di lavoro Si osservano le norme del presente capo nelle controversie relative a 1)Rapporti di lavoro subordinato privato anche se non inerenti all’esercizio di una impresa. 2)[…] 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato - La norma ammette che ai fini processuali, esista una categoria di rapporti di lavoro autonomo, che in virtù della continuità della prestazione e del coordinamento , meritino di essere destinatari della medesima disciplina processuale del lavoro subordinato. LAVORO PARASUBORDINATO Le Co.co.co. Interventi di natura previdenziale: 1) istituzione della cd. gestione separata presso l’Inps 2) Versamento dei contributi per due terzi da parte del committente (inizialmente il 10%, poi gradualmente aumentato al 27% circa del compenso ) e per un terso da parte del collaboratore Esplosione del numero dei co.co.co: nel 2000 si stimano in 2.800.000 In buona parte si tratta di lavoro subordinato mascherato Nel 2003 con il D.Lgs. 276/2003 il legislatore intende ridurre il numero di co.co.co. Introduce un nuova fattispecie contrattuale il lavoro a progetto. per sostituire le co.co.co LAVORO A PROGETTO Art.61 D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276 I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c. devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa Tra gli elementi costitutivi della fattispecie il progetto o programma assumeva importanza centrale. N.B. La circolare Ministeriale n.1/2004 aveva chiarito che per progetto dovesse intendersi un risultato finale e che per programma dovesse intendersi un risultato parziale, da sommare ad altrettanti risultati parziali LAVORO A PROGETTO La nuova definizione della fattispecie ex art. 1, co. 21 L. 92/2012 che modifica l’art. 61 D. Lgs. 276/2003 Il contratto sarà solo a progetto, non vi è più il riferimento al programma o alla fase fase di questi (art.61 co. 1). Il progetto: 1.Deve essere funzionalmente collegato a un risultato finale. 2.Non può consistere nella riproposizione dell’oggetto sociale del committente 3. Deve tener conto del coordinamento con l’organizzazione del committente. 4.Non dipende dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa 5.Non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (che possono essere individuati dai Ccnl stipulati dalla OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) (art. 61 comma 1). Il lavoro a progetto LAVORO A PROGETTO Sono esclusi dalla possibilità di stipulare contratti di lavoro a progetto: Agenti e rappresentanti di commercio Professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad albi esistenti C.C.C. rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (L:27.12.2002, n. 289, art. 90). Componenti di organi di amministrazione e controllo delle società Partecipanti a collegi e commissioni Coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Coloro che svolgono attività di vendita diretta di beni e servizi attraverso call center per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento ( l. 134/2012, art. 24 bis, c. 7) - Circolari 2006-2008 LAVORO A PROGETTO Conversioni del contratto e Presunzioni di lavoro subordinato Art. 69 D.Lgs. 276/2003 Presunzione relativa di subordinazione(salva la prova contraria): Il rapporto è considerato rapporto di lavoro subordinato fin dalla data di costituzione: nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Conversione in contratto a tempo indeterminato ex tunc: l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. LAVORO A PROGETTO Presunzione relativa di lavoro a progetto (Art. 69 bis d.lgs. 276/2003) Al fine di distinguere il genuino lavoro autonomo dalle collaborazioni coordinate e continuative il legislatore ha stabilito delle presunzioni relative di lavoro a progetto Le prestazioni lavorative rese da titolari di partita IVA sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di lavoro a progetto, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) la collaborazione ha una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare (continuità); b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno Solare (monocommittenza); c) il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. LAVORO A PROGETTO Presunzione relativa di lavoro autonomo La presunzione di lavoro a progetto non opera quando la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a)sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. c) sia svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. LAVORO A PROGETTO Critiche alle tecniche di presunzione Indisponibilità del tipo Eccessiva compressone dell’autonomia privata Problemi di incostituzionalità perché “impedisce ogni forma di lavoro parasubordinato diverso dal progetto equiparandola, con effetto legale sostitutivo, al lavoro a tempo indeterminato” con applicazione della disciplina tipica ad una fattispecie che non è subordinata, qualificazione ex lege indipendentemente dal concreto svolgimento del rapporto come ci ricorda Corte Cost. n. 115/1994 Qualificazione del rapporto senza accertamento dei requisiti tipici della subordinazione Applicazione della disciplina tipica oltre i confini della fattispecie di cui all’art. 2094 c.c. La forma LAVORO A PROGETTO La forma Art. 62 D.Lgs. 276/2003 La forma scritta (ad probationem) dovrà indicare: oDurata (determinata o determinabile) della prestazione oIndicazione del progetto, individuato nel suo contenuto caratterizzante. oCorrispettivo o criteri per la determinazione oTempi e modalità del pagamento e disciplina dei rimborsi spese e le forme di coordinamento per l’esecuzione (tali da non pregiudicare l’autonomia dell’obbligazione lavorativa) oEventuali misure di tutela della salute e sicurezza. L’applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza (T.U. sicurezza D.Lgs. 81/2008) è obbligatoria se la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. LAVORO A PROGETTO Disciplina Si applica ai lavoratori a progetto solo la disciplina degli artt.61 e ss. Del D.Lgs. 276/2003 Ai lavoratori a progetto è riconosciuta qualche tutela tipica del lavoro subordinato , ma non è possibile estendere in via analogica altre tutele non esplicitamente previste Il contratto individuale o la contrattazione collettiva possono stabilire clausole più favorevoli LAVORO A PROGETTO Disciplina: i diritti del lavoratore a progetto Diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto Recesso prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero con preavviso Sospensione del rapporto in caso di maternità e malattia Diritto del lavoratore ad essere riconosciuto autore delle invenzioni Questi diritti possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro LAVORO A PROGETTO Corrispettivo Art. 63 D.lgs. 276/2003 Si riprende il concetto di proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro eseguito tipico del lavoro subordinato Riferimento ai minimi salariali del lavoro subordinato “per mansioni equiparabili” in luogo dei compensi “normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto”. Nel caso in cui non vi sia uno specifico contratto collettivo si fa riferimento a contratti collettivi relativi a figure professionali il cui profilo sia analogo a quello del collaboratore a progetto LAVORO A PROGETTO Sospensione del rapporto Art. 66 D.Lgs. 276/2003 La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale . La lavoratrice a progetto ha diritto ad un trattamento previdenziale LAVORO A PROGETTO L’estinzione del rapporto I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di lavoro LAVORO A PROGETTO Rinunce e transazioni Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VII del presente decreto legislativo». LA FINE DEL LAVORO A PROGETTO L. 183/2014 (legge delega) art. 1 , co. 7- riordino delle tipologie contrattuali esistenti, finalizzato a renderle “maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo. La fine del lavoro a progetto si inserisce in questo generale obiettivo di riordino delle molteplici tipologie di rapporto di lavoro. LA FINE DEL LAVORO A PROGETTO D.Lgs. 81/2015 • Art. 2_riconduzione al lavoro subordinato • A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. LAVORO A PROGETTO • Sono escluse dalla conversione in lavoro subordinato: • a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; • b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; LAVORO A PROGETTO c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; • d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. LAVORO A PROGETTO • Il lavoratore può sempre chiedere l’accertamento della natura subordinata del rapporto, laddove sussistano gli elementi della subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c., anche quando la contrattazione collettiva abbia derogato ai casi stabiliti dall’art. 2 lett. a) d.lgs. 81/2015 • SE così non fosse la norma solleverebbe fondati dubbi di incostituzionalità, non potendo la contrattazione collettiva disporre della tipologia del contratto di lavoro subordinato. • . LAVORO A PROGETTO Lavoro a progetto e P.A. L’art. 2 D.Lgs. 81/2015 non si applica alle Pubbliche amministrazioni, che possono dunque stipulare co.co.co senza rischio di conversione in lavoro subordinato (proprio in quel settore in cui più ampio è il ricorso alle co.co.co con il più alto è il rischio di elusione della disciplina protettiva del lavoro subordinato. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione continuativa che abbiano una natura intrinsecamente subordinata , ma potranno stipulare co.co.co genuine (quelle non etero organizzate). LAVORO A PROGETTO • Il fondamento della conversione • manca l’elemento caratterizzante, delle collaborazioni coordinate e continuative: la coordinazione • la prestazione «organizzata» da altri, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, e non semplicemente «coordinata» con l’organizzazione del committente, rinvia al lavoro subordinato • nelle co.co.co. genuine invece si accerta la coordinazione delle prestazioni. • LAVORO A PROGETTO • • Giurisprudenza sul concetto di etero-organizzazione come criterio per distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato, quando l’etero-direzione è sfumata: la natura subordinata del rapporto dipende dal grado di intensità dell’organizzazione della prestazione da parte del committente. • la collaborazione cessa di essere autonoma laddove il committente si ingerisca nell’organizzazione dell’attività del collaboratore a tal punto da incidere in maniera vincolante e continuativa su di essa (Cass. Civ. 9894/2005; Cass. Civ. 3594/2011). LAVORO A PROGETTO • l’art. 2 del D.Lgs 81/2015 conferma la giurisprudenza sul lavoro organizzato che è lavoro subordinato • Sopravvivono, dunque le collaborazioni non eteroorganizzate come quelle tipicamente intellettuali. LAVORO A PROGETTO • Le parti possono chiedere la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 2. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (art. 2, co. 3 , D.Lgs., 81/2015) LAVORO A PROGETTO • Art. 2 D.Lgs. 81/2016 Stabilizzazioni dei lavoratori a progetto e co.co.co. • L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2016,da parte di datori di lavoro di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo • • COMPORTA l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. LAVORO A PROGETTO La stabilizzazione è valida a condizione che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. LAVORO A PROGETTO • art-.Sono abrogati gli art. 61 e ss. Del D.Lgs. 276/2003 che disciplinavano il lavoro a progetto • Sopravvive l’art. 409 c.p.c. • Rivivono le vecchie co.co.co. Con le poche tutele di natura previdenziale e processuale.