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versione accessibile - Da straniero a cittadino

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versione accessibile - Da straniero a cittadino
PREMESSA
• Le slides raccolte in questa pubblicazione sono quelle
utilizzate dai alcuni dei diversi relatori che si sono
succeduti nel corso degli incontri realizzati ad
Alessandria, Casale Monferrato, Tortona, Novi, Acqui
Terme e Ovada con i cittadini stranieri che avevano
presentato la domanda di riconoscimento della
cittadinanza italiana nel corso degli ultimi due anni.
• Esse costituiscono solo un promemoria per coloro
che hanno partecipato agli incontri e una occasione
per ulteriori approfondimenti per chi ne avesse
interesse, italiano o straniero che sia.
INDICE
• I principi teorici dello stato moderno e la Costituzione Italiana - Prof.
Guido Firpo (slides n. 4 – 55)
• Organizzazione dello Stato Italiano ed Autonomie Locali - Dott.sa
Antonella Valesio (slides n. 56 – 81)
• Concetto di Cittadinanza, La Costituzione, La Carta dei Valori –
Dott.sa Enrica Montagna (slides n. 82 – 103)
• Diritti e doveri in ambito lavorativo - a cura di CGIL Alessandria per
conto delle OO.SS. CGIL CISL UIL Provinciali di Alessandria (slides
n.104 –
• Diritti e doveri in ambito civile – Dott.sa Rita Camera (slides n. 135 –
156)
• Diritto di famiglia, minorile, di parità. – Dott.sa Fulvia d’Addezio
(slides n. 157 – 163)
Diventare Cittadini Italiani
La cittadinanza come parte finale del percorso di
integrazione
• I PRINCIPI TEORICI DELLO STATO
MODERNO
• LA COSTITUZIONE ITALIANA
Prof. Guido Firpo
Novi Ligure 05 maggio 2011
A. L'idea liberale
• L'individuo ha un valore assoluto
• Esistono diritti naturali dell'individuo anteriori al
sorgere dello Stato, che lo Stato non può violare,
anzi deve garantire nel loro libero esercizio (dottrina
del diritto naturale)
• Lo Stato è il prodotto di un libero accordo tra gli
individui
• lo Stato liberale è uno Stato limitato, cioè uno Stato
in cui si tende ad eliminare il più possibile gli abusi
del potere, e quindi ad garantire la libertà dei
cittadini dall'ingerenza dei pubblici poteri.
limiti del potere dello Stato
• Le funzioni principali dello Stato, devono
essere organizzate in modo che non vengano
esercitate dalla stessa persona o dallo stesso
organo (come accadeva nelle monarchie
assolute), ma da diverse persone o organi
distinti, tra loro cooperanti (dottrina della
separazione e dell'equilibrio dei poteri)
liberalismo economico
• l'individuo ha diritto alla disponibilità e alla
circolazione dei beni (mercantilismo), senza i
vincoli derivanti dal protezionismo statale, e
può svolgere la propria iniziativa nel campo
dell'economia, secondo le proprie capacità e
non seguendo altra regola che quella del
proprio interesse individuale sino al limite in
cui questo non contrasta con l'interesse altrui
• Alla concezione liberale della vita economica è
connessa l'idea di concorrenza e quindi della
lotta disciplinata dal diritto, come metodo di
convivenza e pungolo del progresso sociale, e
lo Stato, è inteso come arbitro nella gara degli
interessi individuali e non come promotore
esso stesso di interessi comuni
liberalismo politico,
• Il fine dello Stato non è dunque un fine positivo,
quale quello di provvedere, ad esempio, al bene
comune, di rendere i sudditi moralmente migliori,
o più saggi, o più felici, o più ricchi,
• ma è il fine negativo di rimuovere gli ostacoli che
impediscono al cittadino di migliorare
moralmente, di diventare più saggio, più felice,
più ricco, secondo le proprie capacità e a proprio
talento.
liberalismo religioso
• il frutto più alto del liberalismo religioso è il
principio di tolleranza, secondo cui nessuno
deve essere perseguitato a causa della propria
professione di fede.
L'idea democratica
• principio ispiratore dell'idea democratica è
l'eguaglianza
• il potere deve appartenere non ad uno solo o
a pochi, ma a tutti i cittadini
• fine principale dello stato democratico è la
difesa dei diritti politici, con la quale
espressione si intendono i diritti di partecipare
direttamente o indirettamente al governo
della cosa pubblica
Sovranità popolare
• Concetto fondamentale a tutti comune, è
quello della sovranità popolare
• Il potere di dettar leggi e di farle eseguire,
risiede nel popolo
• Il popolo può trasmettere l'esercizio di questo
potere temporaneamente ad altri, per
esempio ai suoi rappresentanti, come accade
nel sistema parlamentare, ma non può
rinunciarvi e alienarlo per sempre
Suffragio universale
• Il suffragio universale, è l'attribuzione dei
diritti politici a tutti i cittadini con la sola
limitazione dell'età, e quindi prescindendo da
ogni differenza riguardante la ricchezza, la
cultura o il sesso
Sistema elettivo
• l'esercizio del potere proviene dal basso ed è
fondato sul consenso
• dal principio maggioritario, secondo cui le
deliberazioni degli organi collegiali debbono
essere prese a maggioranza, deriva il sistema
del governo di maggioranza
L'idea socialista
• Per eliminare la causa delle ingiustizie sociali
che generano disordine nella società, non è
sufficiente eliminare la differenza tra
governanti e governati, ma occorre instaurare
un ordine che, oltre a garantire l'eguaglianza
politica e giuridica, combatta la diseguaglianza
economica
Collettivismo
• Ciò si può ottenere con l’abolizione, in tutto o in parte, della
proprietà individuale
• 1) dei mezzi di produzione o dei prodotti (fattorie collettive,
cooperazione)
• 2) dei mezzi di produzione e dei prodotti (collettivismo
integrale)
• Nel primo caso si ha la socializzazione della proprietà
individuale
• Nel secondo caso si ha la statalizzazione o nazionalizzazione,
soprattutto delle grandi imprese che vengono gestite dallo
Stato o direttamente o attraverso enti pubblici.
Funzione dello Stato
• Lo stato ha il compito di indirizzare le attività
economiche verso fini di interesse generale
• 1) proteggendo i più deboli economicamente
con varie forme di assistenza (Stato
assistenziale, nella espressione inglese
Welfare State, cioè Stato-benessere)
• 2) dirigendo, attraverso una pianificazione
parziale o totale, l'economia del paese (Stato
collettivista)
Per ottenere questo scopo il socialismo
si è dato due indirizzi
• l'indirizzo riformistico, che tende all'attuazione dello
Stato socialista attraverso graduali riforme da ottenersi
con metodo democratico e servendosi degli istituti
caratteristici del governo parlamentare (labourismo);
• l'indirizzo rivoluzionario, per il quale la società
socialista non può essere raggiunta se non attraverso lo
scardinamento della società capitalista borghese, la
distruzione dello Stato di classe, e la conseguente
sostituzione della dittatura del proletariato alla
dittatura della borghesia (comunismo)
D. Il cristianesimo sociale
• verso la metà del secolo XIX, si venne
formando la dottrina sociale della Chiesa
cattolica, nota col nome di cristianesimo
sociale con un programma di conciliazione tra
liberalismo e socialismo.
• del liberalismo essa rifiuta il presupposto
individualistico e la libertà di concorrenza, che
condurrebbe ad una lotta di tutti contro tutti,
nella quale il più povero è destinato a
soccombere
• del socialismo, pur accettando l'esigenza di
proteggere le classi più umili contro quelle dei più
potenti (cioè l'impostazione di quella che si
chiamò la "questione sociale“) rifiuta
energicamente la tesi dell'abolizione della
proprietà privata
• la dottrina del cristianesimo sociale considera la proprietà
come un diritto naturale, ed aspira, anziché alla sua
soppressione, alla sua più ampia diffusione, in modo che il
maggior numero di individui possa diventare proprietario dei
mezzi di produzione, attraverso forme che vanno dalla
frantumazione della grande proprietà agricola alla
partecipazione azionaria degli operai alle grandi imprese.
• distingue però il diritto di proprietà, che è privato, dall'uso di
essa, che è sociale;
• non si può pertanto negare all'individuo di avere diritti
individuali sui beni economici, ma gli si può precludere un uso
di questi beni che sia nocivo alla società e contrario al bene
comune, non solo con il richiamo al precetto evangelico della
carità, ma ricorrendo alla regolamentazione coattiva dello
Stato
• quanto allo Stato, contro il liberalismo, sostenne che lo
Stato dovesse intervenire nella vita economica
soprattutto per proteggere le classi più povere
• contro lo statalismo eccessivo dei socialisti, sostenne la
necessità che si formassero fra l'individuo e lo Stato
libere associazioni a scopo economico e sociale, che
permettessero, da un lato, il superamento
dell'individualismo e l'attuazione dell'idea solidaristica;
dall’altro, evitassero il pericolo di cadere nel
livellamento collettivistico
• auspicò che si costituissero associazioni di
mestiere, composte sia da lavoratori sia da
imprenditori, dette corporazioni, dalle quali ci si
aspettava che la lotta di classe - che il liberalismo
non voleva soffocata, perché causa di progresso
economico e di elevazione dei ceti popolari, ma
giuridicamente regolata, e il socialismo voleva
eliminata alle radici mirando ad una società senza
classi - fosse conciliata in una mutua
comprensione dei rappresentanti del lavoro e del
capitale, sottoposti alla stessa legge della morale
cristiana
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
• L’Italia è costituita in Repubblica - forma di governo che
esclude a priori che il “potere” sia esercitato da una sola
persona (monarca o dittatore) - democratica – in quanto la
sovranità (intesa come volontà della maggioranza secondo i
principi affermatisi durante la Rivoluzione Francese)
appartiene al popolo e si esprime “nelle forme e nei limiti
della Costituzione”
• il lavoro è il fondamento dello stato, che si mantiene grazie al
lavoro di tutti, ed ognuno di noi, impegnandosi al meglio delle
sue possibilità, provvede a se stesso e contribuisce al bene
della società
• Ciò significa che la sovranità (ossia l’esercizio del
potere nell’ambito dei confini territoriali dello Stato)
spetta al popolo (l’insieme dei cittadini a pieno titolo)
che la esercita non attraverso l’applicazione
immediata e diretta della volontà generale, ma
mediante il ricorso alla delega di poteri decisionali a
suoi rappresentanti, e comunque nelle forme e nei
limiti previsti dalla Costituzione (ad es. negli articoli 48
- diritto di voto;
49 - diritto di associazione in partiti politici;
71/2 - proposta di legge di iniziativa popolare;
75 - referendum abrogativo).
Art. 2
• La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
• Lo Stato Italiano garantisce tutti i diritti
inviolabili dell’uomo (ad es. la libertà di
opinione - art. 21) sia esso preso in
considerazione come singolo individuo, sia
come organizzazione o gruppo di persone o
aggregazione sociale (scuola, classe, squadra,
famiglia, associazione, partito politico (art. 49),
sindacato (art. 39).
• Poiché non possono esistere diritti senza
doveri, né doveri senza diritti, in quanto la
libertà di ciascuno è volta al miglioramento
della società nel suo complesso, all’individuo
non solo vengono garantiti i diritti, ma viene
anche richiesto l’adempimento dei doveri,
definiti dalla Costituzione come doveri di
“solidarietà politica, economica e sociale”.
• La solidarietà, cui si fa riferimento nella seconda
parte dell’articolo, significa condividere le
necessità di tutti
• partecipando attivamente alla vita politica, ma
anche esercitando semplicemente il diritto di
voto (essere solidali politicamente)
• mediante contribuzioni proporzionate al proprio
reddito (essere solidali economicamente)
• con attività sociali (essere solidali socialmente)
Art. 3
• Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
• È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
• Il primo comma dell’articolo dichiara
formalmente il principio di uguaglianza dei
cittadini “davanti alla legge”, riconoscendo così
che i diritti dell’individuo preesistono allo Stato,
che ne diventa il garante
• Il secondo indica sostanzialmente come la
Repubblica, rimuovendo le barriere di ordine
naturale, sociale ed economico, può consentire a
ciascuno di noi di realizzare pienamente la
propria personalità nell’ambito della società
Art. 4
• La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
• Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, una attività
o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
• L’articolo 4 della nostra Costituzione assegna al lavoro
- che l’articolo 1 sancisce essere il fondamento della
nostra Repubblica - il duplice ruolo di diritto e dovere,
intesi come un fine cui lo Stato deve tendere ed un
dovere morale cui ciascun individuo, cittadino o meno,
dovrebbe adempiere.
• Il riconoscimento del lavoro come uno dei principi
fondanti della Repubblica, rimanda alla funzione che il
lavoro svolge nella società, come mezzo di produzione
di ricchezza materiale e morale per la persona e come
realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni
materiali e spirituali, e quindi della società.
Art. 5
• La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
• L’articolo 5 della nostra costituzione afferma che La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali.
• Sancisce in tal modo la costituzionalizzazione del
principio unitario e di indivisibilità che si articola in
autonomie,
• ma esclude lo Stato federale composto da Stati
indipendenti, ognuno con la sua peculiare
organizzazione (civile, penale e amministrativa), ma
unito agli altri Stati federati in materie fondamentali
come l’economia, la finanzia, la politica estera, la
sicurezza interna e la difesa.
• L’articolo 5 prefigura un sistema di livelli di
governo composti dagli enti locali capaci di
dotarsi di un proprio indirizzo politico e
amministrativo il più vicino possibile al
cittadino con un autonomia anche finanziaria.
• Il contenuto della sfera di autonomia che
genericamente l’articolo 5 riconosce a tutti gli
enti locali, è poi precisato nel Titolo V della
Parte seconda della Costituzione.
• Sempre il Titolo V della Parte seconda della Costituzione all’articolo
119 prevede che oltre all’autonomia amministrativa I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
• Questo principio non trova ancora applicazione piena nel nostro
ordinamento e la legge in parlamento sul “federalismo fiscale”, ed
il dibattito intorno ad essa, vuole attuare questo principio con una
soluzione che deve tenere conto che il concetto “unitario” della
nostra repubblica significa anche che i cittadini di tutta la repubblica
hanno diritto agli stessi servizi e allo stesso standard di prestazione
di questi servizi su tutto il territorio nazionale.
• Il “federalismo Fiscale” deve quindi prevedere meccanismi di
ridistribuzione delle risorse dalle regioni economicamente ricche a
quelle svantaggiate.
Art. 6
• La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
• L’articolo 6 stabilisce che l’Italia tutela le
minoranze linguistiche intese anche come
minoranze etniche culturali
• L’articolo 6, (collegandosi all’articolo 3 comma 2
che permette emanazione di norme e leggi volte
a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la
libertà ed uguaglianza dei cittadini ne
impediscono la piena partecipazione alla vita
della Repubblica), prevede l’emanazione di
apposite norme per tutelare le minoranze
linguistiche.
•
•
•
•
Per applicare questo principio sono stati previsti diversi meccanismi:
una maggiore autonomia
un autonomia differenziata a livello territoriale
un sistema elettorale che garantisce piena rappresentanza alle
minoranze francofone e tedesche presenti nei territori della Val
d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano attraverso
un numero di seggi riservati alla Camera.
• Il principio di tutela delle minoranze linguistiche trova ulteriore
applicazione negli statuti speciali che sono approvati con legge
costituzionale, come lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
dove la lingua tedesca viene parificata a quella Italiana nei rapporti
con gli uffici giudiziari e della pubblica amministrazione situati nella
provincia.
Art. 7
• Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
• Nell’articolo 7 si stabilisce la “separazione tra ordine religioso e ordine
temporale”.
• Implicitamente sancisce il principio di laicità, che, pur non essendo citato
espressamente, è uno dei principi fondanti della nostra Costituzione e
deriva dal fatto che il nostro ordinamento, ispirandosi al principio
pluralista, non può dare prevalenza ad un orientamento ideologico
rispetto ad un altro.
• Il principio di laicità si ricava dalla lettura combinata di numerose
disposizioni della Costituzione contenute negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 (Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché‚ non si tratti di riti
contrari al buon costume), e 21 (Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione), rappresenta un principio “supremo” che non potrebbe
essere eliminato neppure mediante il procedimento di revisione
costituzionale
Art. 8
• Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
• Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
• I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
• L’articolo 8 si stabilisce il principio di
“eguaglianza delle religioni fra di loro”
• Compito dello Stato deve essere garantire la
parità tra le diverse confessioni religiose,
impedendo sia che venga assicurato ad una fede
un trattamento privilegiato rispetto a quello
riservato alle altre, sia che venga discriminata una
confessione specifica rispetto alle altre.
• Inoltre, dal punto di vista dei singoli, il supremo
principio di laicità impone di tutelare il
sentimento religioso di tutti, ivi compresi gli atei.
Art. 9
• La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
• Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
• L’articolo 9 pone tra i principi fondamentali lo
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica
e tecnica e la tutela e salvaguardia del
patrimonio storico, artistico, ed ambientale
• Il primo comma riguarda le “attività culturali”;
il secondo protegge il patrimonio culturale
quale prodotto delle attività culturali
pregresse.
• Il 1° comma dell’art. 33 della Costituzione, secondo cui «l’arte e
la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», non consente
alcuna ingerenza del potere politico sulla evoluzione della vita
culturale, poiché l’arte e la scienza sono valori assoluti, che non
possono essere condizionati dall’esterno, ma devono essere lasciati
alle libere scelte dell’individuo, in quanto espressione della
personalità del singolo.
• L’intervento pubblico deve essere imparziale e l’incentivazione
culturale dello Stato, per essere legittima, non tendere a soddisfare
le esigenze politiche della maggioranza o a realizzare interessi
economici privatistici.
• Il fine perseguito dalla Costituzione è, dunque, la crescita del
pluralismo culturale, come strumento di sviluppo della personalità
dei singoli e, conseguentemente, della collettività.
Art. 10
• L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
• L’articolo 10 comma 1 istituisce un dispositivo di
adeguamento automatico del diritto interno al diritto
internazionale generale intendendo con questo riferirsi
soltanto alle norme consuetudinarie ed ai principi
generali di diritto internazionale
• Il richiamo all’obbligo di conformazione del diritto
interno alle norme internazionali impegna l’intero
ordinamento e riguarda sia la legislazione statale che
quella regionale, essendo Stato e Regioni obbligati a
garantire la conformità degli atti normativi interni con
gli obblighi sovranazionali
• Di particolare rilievo è la disposizione del terzo comma dell’articolo
10: “Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge”. La portata della protezione
garantita dal nostro testo costituzionale è molto più ampia rispetto
a quanto stabilito anche dalla Convezione di Ginevra del 1951, testo
cardine del diritto internazionale per quanto riguarda i rifugiati.
• Mentre, infatti, la Convenzione non impone l’obbligo di ammettere
nel proprio territorio richiedenti asilo e dà una definizione di
rifugiato strettamente collegata alla persecuzione personale (per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche), il nostro art.
10/3 prevede sia dato asilo a chiunque non goda nel proprio Paese
delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione
Art. 11
• L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
• L’articolo 11 sancisce il principio della rinuncia alla
guerra come forma di imperialismo esprime la ferma
opposizione alla violenza militare come strumento di
conquista e di offesa alla libertà dei popoli
• Ciò non significa che l’Italia non possa in nessun caso
ricorrere alle forze armate. Tuttavia la partecipazione
dello Stato italiano alle azioni militari è consentita
come strumento di difesa della libertà e dei diritti degli
altri popoli, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla
Comunità internazionale ed in particolare nel rispetto
degli obblighi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.
• La clausola relativa alla accettazione di limitazioni
della sovranità, a condizioni di reciprocità ed
uguaglianza con gli altri Stati, sottolinea la
preminenza dell’interesse per la pace e la
giustizia tra i popoli rispetto alla sovranità stessa.
Attraverso tale auto-limitazione, la Repubblica
consente la cessione di ‘parti’ della propria
sovranità ad istituzioni sovranazionali che si
pongono lo scopo di creare un’integrazione
sempre più stretta tra i popoli
Art. 12
• La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
• Questo articolo riconosce il tricolore italiano come simbolo
del Paese e i colori di cui è composto stabiliscono e
richiamano i diritti dell’uomo quali Giustizia, Uguaglianza e
Fratellanza
• La bandiera italiana è il simbolo dell’unità e in essa tutti gli
italiani si riconoscono.
Diventare Cittadini Italiani
La cittadinanza come parte finale del percorso di integrazione
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
ITALIANO ED AUTONOMIE
LOCALI
Dott.sa Antonella Valesio
Dirigente Comune di Casale M.to
Casale M.to – 24 febbraio 2011
LA COSTITUZIONE
è la legge fondamentale di uno Stato
stabilisce i PRINCIPI
che devono regolare
l’attività di uno Stato
e tutte le sue leggi.
La Costituzione italiana è stata scritta dopo la seconda
guerra mondiale, quando l’Italia è stata liberata dal
Fascismo ed è diventata una Repubblica.
La nostra Costituzione è entrata in vigore
il 1° gennaio del 1948.
STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
139 ARTICOLI
1. PRINCIPIO DEMOCRATICO
2. INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI
3. PRINCIPIO DI UGAUGLIANZA
4. DIRITTO-DOVERE AL LAVORO
5. PRINCIPIO DI DECENTRAMENTO
PRINCIPI
FONDAMENTALI
6. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
ART. 1 – 12
7-8 RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA
9. TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
10. TUTELA DEGLI STRANIERI
11. TUTELA DELLA PACE
12. LA BANDIERA
PARTE
PRIMA
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
ART. 13 – 54
PARTE
SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
ART. 55 – 139
GLI ORGANI DELLO STATO
IL PARLAMENTO ITALIANO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL GOVERNO
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA ED I MAGISTRATI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Parlamento italiano
IlIlPARLAMENTO,
eletto dal popolo, è
l’organo legislativo.
È composto da due
Camere, la Camera dei
deputati e il Senato,
che hanno le stesse
funzioni (bicameralismo
perfetto), operano in
sede separata e
rimangono in carica per
cinque anni
(legislatura).
Parlamento
Camera
dei
deputati
Senato
hanno le stesse funzioni
operano in sede separata
rimangono in carica
cinque anni
Ogni Camera elegge un suo Presidente, che coordina
le attività interne. I parlamentari sono organizzati in
gruppi, secondo l’orientamento politico. All’interno
di ogni Camera operano le commissioni permanenti
(competenti in specifiche materie) con importanti
funzioni in sede di produzione delle leggi.
Per poter
svolgere
i compiti
istituzionali
ogni Camera
si avvale
di una propria
organizzazione:
il Presidente,
i gruppi
parlamentari,
le commissioni
permanenti.
Il parlamento è composto da :
630 deputati
315 senatori più 5 senatori a vita di nomina di ogni
presidente della Repubblica, più ...tutti gli ex
presidenti della repubblica.
Per poter
svolgere
i compiti
istituzionali
ogni Camera
si avvale
di una propria
organizzazione:
il Presidente,
i gruppi
parlamentari,
le commissioni
permanenti.
La procedura per la
formazione delle leggi
(iter legislativo) si svolge in
quattro fasi:
iniziativa
esercitata da Governo, parlamentari,
Consigli regionali, CNEL, 50.000
cittadini
discussione e
approvazione
Iter legislativo
iniziativa
discussione e
approvazione
da parte di entrambe le Camere
promulgazione
promulgazione
da parte del Presidente della
Repubblica
pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale
trascorsi 15 giorni dalla
pubblicazione la legge è operante
pubblicazione
I deputati e i senatori non sono perseguibili
per i reati di opinione (insindacabilità) e
possono essere arrestati solo con il consenso
della Camera cui appartengono (immunità
dagli arresti).
Immunità
parlamentari
insindacabilità
immunità
dagli arresti
2
Il PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA rappresenta
l’unità nazionale.
Per essere eletti a tale carica
occorre avere compiuto 50
anni, essere cittadini italiani e
godere dei diritti civili e
politici.
Il Presidente è eletto dal
Parlamento in seduta comune,
con l’integrazione di
rappresentanti regionali.
Il Presidente della Repubblica
ha importanti attribuzioni, tra
cui, in particolare:
Requisiti per
l’elezione a
Presidente della
Repubblica
età minima 50 anni
cittadinanza italiana
pieno possesso di
diritti civili e politici
la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri
lo scioglimento anticipato delle Camere
L’ufficio di PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
gode di un assegno e di una dotazione fissati per
legge
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla
Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune
prima di assumere le sue funzioni.
La carica dura 7 anni e può essere immediatamente
rieletto.
Nel caso di impedimento temporaneo le funzioni
sono esercitate dal Presidente del Senato (art. 86
Cost.).
Gli ex PdR diventano senatori a vita
Il Presidente
della del
Repubblica
non risponde
La responsabilità
Presidente della Repubblica
politicamente degli atti che firma. In sede
penale può essere perseguito per i reati di
alto
tradimento
e
di
attentato
alla
Costituzione.
Reati
presidenziali
alto
tradimento
attentato
alla
Costituzione
Il GOVERNO è l’organo esecutivo.
È composto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dai
ministri, dal Consiglio dei
ministri.
È integrato da altri
organi, tra cui i viceministri e i
sottosegretari.
Il Presidente del Consiglio,
nominato dal Capo dello Stato,
sceglie i ministri.
Il Presidente e i ministri giurano
fedeltà allo Stato: con il
giuramento il Governo entra in
carica.
Successivamente il Governo deve
ottenere la fiducia delle due
Camere sul proprio programma.
Composizione
del
Governo
Presidente del
Consiglio
ministri
Consiglio dei
ministri
viceministri
sottosegretari
LE CRISI DI GOVERNO
Il Governo deve mantenere la fiducia da parte
del Parlamento.
Se il rapporto di fiducia viene a mancare, il
Governo cade in seguito a un voto di sfiducia
delle Camere (crisi di governo parlamentare)
o per dimissioni del Presidente del Consiglio
(crisi extraparlamentare).
Crisi
di
Governo
parlamentari
extraparlamentari
Al Governo compete la funzione esecutiva,
Al Governo compete la
funzione esecutiva, che
consiste nella direzione della
Pubblica amministrazione. Ha
inoltre una funzione
politica, in quanto guida la
politica sia interna sia estera
dello Stato, e una funzione
normativa, che comporta
l’emanazione di decreti
legge e di decreti
legislativi.
Funzioni del
Governo
esecutiva
politica
normativa
La funzione giudiziaria( giurisdizionale)
La funzione dei magistrati
compete ai MAGISTRATI.
La giurisdizione civile si occupa delle cause tra
privati, quella penale dei reati, quella
amministrativa delle controversie tra i privati e la
Pubblica amministrazione.
Giurisdizione
civile
penale
amministrativa
13
I magistrati sono indipendenti dagli altri organi
dello Stato. Tutte le decisioni relative ai giudici
competono al Consiglio superiore della
Magistratura (CSM), composto da 27 membri e
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Il CSM è
l’organo da
cui
dipendono
tutte le
decisioni
relative ai
giudici.
14
Al Ministro della Giustizia spettano i
compiti relativi
all’organizzazione al funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia
(art. 110 Cost.).
14
La Corte costituzionale
La CORTE COSTITUZIONALE è composta da 15 giudici, che
rimangono in carica per nove anni.
La Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale quattro
importanti funzioni:
giudica le controversie sulla legittimità costituzionale
delle leggi
risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
giudica il Presidente della Repubblica messo in stato
d’accusa dal Parlamento
valuta
l
abrogativo
’
ammissibilità
La Corte
costituzionale
è composta
da 15 giudici.
del
referendum
15
Il decentramento amministrativo
• I poteri degli organi centrali dello Stato vengono
delegati anche ad organi statali che agiscono su parti
periferiche del
suo territorio:
• REGIONI
• PROVINCE
• COMUNI
20
110
8.094
Art. 5 Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 114 Costituzione della Repubblica Italiana
•
• Nel campo amministrativo, le decisioni
vengono prese a livello di Governo più
vicino ai cittadini e solo se questo non
raggiunge lo scopo, a livello del
Governo superiore.
• ( Principio di Sussidiarietà – Art. 118
Costituzione della Repubblica Italiana
Le
Regioni
Gli organi delle REGIONI sono il Consiglio regionale, la Giunta
e il Presidente, eletto direttamente dai cittadini.
Organi regionali
Consiglio
Giunta
Presidente
I Consigli regionali possono emanare leggi valide nel loro territorio
e sulle materie non riservate allo Stato.
La provincia
• La Provincia, costituita come entità geografica ed
amministrativa verso la fine dell’ottocento, è un ente
territoriale intermedio tra Regione e Comune, necessario
per
• risolvere problemi che il comune non può affrontare in
quanto territorialmente troppo piccolo e quindi privo di
strumenti tecnici necessari
• risolvere problemi che la Regione non può affrontare in
quanto geograficamente ha un territorio troppo vasto
rispetto ad esigenze specifiche
• fare da filtro tra Comune e Regione, evitando a questa di
coordinare da sola l’attività dei numerosi Comuni che la
compongono.
Gli organi delle PROVINCE sono il Consiglio
provinciale, la Giunta e il Presidente, eletto
direttamente dai cittadini.
Le Province hanno attribuzioni principalmente in
materia di ambiente, strade e beni culturali.
Tra le funzioni
delle Province
rientra la tutela
dell’ambiente.
I COMUNI operano attraverso un Consiglio comunale (organo
deliberativo), una Giunta (organo esecutivo) e un Sindaco, che
rappresenta il Comune e partecipa alla funzione politica.
I Comuni svolgono funzioni proprie (ad esempio, lo smaltimento
dei rifiuti urbani) e funzioni delegate dallo Stato (ad esempio,
l’anagrafe civile).
Il Sindaco è
l’organo che
rappresenta
il Comune;
presiede
inoltre la
Giunta e
partecipa
alla funzione
politica
insieme con
il Consiglio.
Diventare Cittadini Italiani
La cittadinanza come parte finale del percorso di
integrazione
Concetto di Cittadinanza
La Costituzione
La Carta dei Valori
MONTAGNA Enrica - Dirigente Immigrazione della
Prefettura di Alessandria
Alessandria / Tortona 21 febbraio – 15 marzo 2011
Il concetto di cittadinanza
Cittadino italiano è chi APPARTIENE allo Stato italiano,
cioè ha un rapporto stabile e duraturo con lo Stato
italiano, caratterizzato da diritti (il voto, la protezione
diplomatica) e da doveri (fedeltà allo Stato)
Presupposto per l’acquisto della qualità di cittadino è la
condivisione di determinati valori ed interessi materiali e
spirituali
Quindi il popolo italiano è l’insieme di persone che condividono
determinati valori ed interessi materiali e spirituali
Lo Stato si compone di: territorio, popolo, sovranità.
Quali sono i doveri specifici del cittadino
italiano?
1. Dovere di fedeltà alla Repubblica (art.54)
2. Dovere di difendere la Patria (art.52)
3. Dovere del lavoro (art.4)
4. Dovere di voto (art.48)
La sua storia…
Dopo
la 2° Guerra Mondiale, l’Italia era un Paese
distrutto: le invasioni prima degli “alleati” tedeschi e
poi delle truppe americane, la guerra civile che liberò
l ’ Italia dalla dittatura fascista avevano lacerato
l’Italia
Era necessario rifondare lo Stato. Gli italiani
decisero con un referendum di costituire l’Italia
come una repubblica. Era il 2 giugno 1946: finisce
così la monarchia.
La Costituzione è stata scritta dall'Assemblea
Costituente tra il 1946 e 1947 ed entra in vigore il
1° gennaio 1948.
Caratteristiche della Costituzione
 La
Costituzione italiana è RIGIDA, cioè non può
essere modificata da un’altra legge o regolamento
 Nessuna
norma può essere in contrasto con la
Costituzione italiana e con i suoi principi
 La
Costituzione italiana può essere modificata on
una procedura estremamente complessa, che
richiede un elevato “quorum” del Parlamento
Sintesi del contenuto
Principi
PARTE
fondamentali art. 1-12
I
Diritti e doveri dei cittadini
1. Rapporti civili
2. Rapporti etico-sociali
3. Rapporti economici
4. Rapporti politici
PARTE
II
Ordinamento della Repubblica
1. Il Parlamento
2. Il Presidente della Repubblica
3. Il Governo
4. La Magistratura
5. Regioni, Province, Comuni
6. Garanzie Costituzionali (Corte Costituzionale
e procedimento di revisione della
Costituzione)
Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
…. qualche collegamento….
L’esercizio della democrazia è reso possibile anche da una serie
di diritti e libertà garantite dalla Costituzione:
Art.17: il diritto di riunione
Art. 18: il diritto di associazione
Art. 21: il diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero
… ma anche dall’impegno che la Repubblica si assume di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese
(art.3)
L’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro (art.1)
-
-
-
Al lavoro è attribuita una importanza
costituzionale, fondamentale
Significa che nella Repubblica italiana solo il
lavoro è motivo della dignità del cittadino, il
quale, proprio grazie al lavoro, concorre al
progresso spirituale e materiale della società
Non possono valere posizioni legate a titoli
nobiliari o a privilegi economici
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale
Articolo 3
 Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali
 E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l ’ uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l ’ effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale
della società
Il principio di eguaglianza
1. l’eguaglianza formale
 Il
principio di eguaglianza ha carattere universale, riguarda
cioè non solo i cittadini, ma tutti gli uomini
 Pari dignità sociale significa che non esistono più distinzioni in
base al titolo nobiliare, al grado o all’appartenenza ad una
classe sociale
 Il legislatore non può operare discriminazioni fra i cittadini a
seconda del loro sesso o razza o lingua o religione o ancora
delle loro opinioni politiche
 Ciò non significa, però, assoluta parità di trattamento: la legge
deve trattare in modo eguale situazioni eguali ed in modo
diverso situazioni diverse. Non possono però essere fatte
discriminazioni arbitrarie
Il principio di eguaglianza
1. l’eguaglianza sostanziale
Il secondo comma dell’art.3 segna il passaggio dello
Stato di diritto allo Stato sociale: ha carattere
PROGRAMMATICO:
 La Repubblica deve operare in modo da portare tutti i
cittadini sullo stesso punto di partenza, godendo
delle medesime opportunità e dei medesimi diritti
formalmente riconosciuti dalla Costituzione
 Il fine è operare per il pieno sviluppo della persona
umana e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini
all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese
Quale Stato?
Da queste norme emerge:
Uno Stato SOCIALE e INTERVENTISTA, cioè che
riconosce sì la proprietà privata e la libertà
dell’iniziativa economica privata, ma non li considera
come un valore intangibile
Ritiene anzi necessario intervenire per coordinare
l’attività economica ed indirizzarla verso il bene
comune
L’Italia, uno Stato non confessionale
La Costituzione italiana stabilisce:
 La più ampia libertà di religione ai singoli individui
(art. 19: “Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, inviduale o associata”)
 La religione non può essere causa di discriminazione
delle persone (art.3)
 Il carattere o il fine religioso di un ente non può
essere causa di limitazioni o oneri speciali (art.20)
sensi dell ’ art.8, tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla
legge
Ai
L’Italia
è uno stato non confessionale in
quanto non riconosce alcuna religione come
religione di Stato, ma la sua laicità non
significa disinteresse nei confronti del
problema religioso quale fatto privato di
ciascun cittadino, bensì nel senso più limitato
del riconoscimento della libertà religiosa
La Carta dei valori della
cittadinanza e dell’integrazione
Come nasce la Carta
La decisione di elaborare la Carta dei
valori
della
cittadinanza
e
dell ’ integrazione è adottata dal Ministro
dell’Interno nel 2006
 Con decreto
13 ottobre
2006 viene
istituito presso il Ministero dell'interno il
Comitato
scientifico
incaricato di elaborare la Carta dei
valori della cittadinanza e dell'integrazione
 La Carta dei valori viene approvata con
decreto del Ministro dell ’ Interno in data

Le finalità



Enunciare i valori e principi validi per tutti coloro
che desiderano risiedere stabilmente in Italia, di
qualsiasi gruppo o comunità facciano parte, di
natura culturale, etnica o religiosa. La Carta,
però, non ha valore “ vincolante ”
ma
programmatico
Il Ministero dell'interno, nell'esercizio delle
proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei
valori
Il Ministero dell'interno orienta le relazioni con le
comunita' degli
immigrati
e
religiose
al
comune rispetto dei principi della Carta dei valori,
nella prospettiva dell ’ inte-grazione
e della
coesione sociale.
Il contenuto
E’ divisa in sette sezioni:
 L’Italia, comunità di persone e valori: i
valori della comunità italiana
 l'eguaglianza dei diritti e dei doveri e la
dignità della persona
 i diritti sociali, il lavoro e la salute
 la scuola, l'istruzione e l'informazione
 la famiglia e le nuove generazioni
 la laicità e la libertà religiosa
 l'impegno internazionale dell'Italia
Diventare Cittadini Italiani
La cittadinanza come fase finale del
percorso di integrazione
DIRITTI E DOVERI IN
AMBITO LAVORATIVO
Elaborato a cura di CGIL Alessandria
per conto delle OO.SS. CGIL CISL
UIL Provinciali di Alessandria
La Costituzione della Repubblica
Italiana

legge
fondamentale e
fondativa dello Stato
italiano.
è la
Valore sociale del lavoro
art.1 e 4 della costituzione
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
 Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.



La Costituzione Italiana
Quindi …
 Il
lavoro non è solo un
rapporto economico, ma
anche un valore sociale.
Non serve ad identificare
una classe. È anche un
dovere, ed eleva il singolo.
La Costituzione Italiana
Principio lavorista art. 1 e 3.
Il lavoratore ha generalmente una controparte, con
la quale instaura un rapporto di lavoro.



nel caso di lavoro subordinato è il datore di
lavoro.
Il rapporto è regolato da leggi e contratti stipulati
su base nazionale e secondo il settore di attività.
nel caso di lavoro autonomo e libera professione è
il cliente. Il rapporto è regolato da accordi di
fornitura di beni o servizi.
RAPPORTI ECONOMICI
ambiti in cui si esplica il rapporto di lavoro
art.35,36,37,38,39,40


Art. 35.La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni…….
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa. La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
RAPPORTI ECONOMICI
ambiti in cui si esplica il rapporto di lavoro
art.35,36,37,38,39,40


Art. 37.La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore (…)
Art. 38.Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale (…)

Art. 39.L’organizzazione sindacale è libera
(…)

Art. 40.Il diritto di sciopero si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Statuto dei lavoratori (Legge 300 /1970)


È una delle norme principali del
diritto del lavoro italiano.
1^ PARTE: LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL
LAVORATORE
Libertà di opinione - Limiti agli accertamenti
sanitari - Regole per le sanzioni disciplinari Divieto di indagini sulle opinioni - Mansioni del
lavoratore

2^ PARTE: LIBERTÀ SINDACALE
Diritto di associazione e di attività sindacale Divieto di discriminazione – Principio di
reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18)

3^ PARTE: ATTIVITÀ SINDACALE
Rappresentanze sindacali – Diritto di assemblea, di
referendum, di affissione
Il rapporto di lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro




il contratto collettivo di lavoro
(CCNL) viene firmato a livello
nazionale tre i Sindacati che
rappresentano i lavoratori e le
associazioni dei datori di lavoro.
Definiscono le regole per i rapporti
individuali di lavoro :
Regole economiche (salari,
indennità, ….)
Regole non economiche (orari,
diritti e doveri, …)
Contratto di lavoro individuale





Il contratto individuale di lavoro è
stipulato tra datore di lavoro e lavoratore
per la costituzione di un rapporto di lavoro.
Si costituisce attraverso il consenso delle parti
(accordo).
Non c’è una particolare forma però alcuni
contratti nazionali prevedono la forma scritta.
Devono essere scritti: il contratto di lavoro a
tempo determinato e il patto di prova
E’ obbligatoria la lettera d’assunzione
Principali tipologie di contratti di
lavoro




A termine o a tempo determinato
A tempo parziale (o ad orario ridotto, "part time")
Ripartito
Con funzione formativa






di apprendistato
di formazione e lavoro
di inserimento
A progetto
Intermittente o a chiamata
Di somministrazione di lavoro
Periodo di prova
è
regolato dai contratti collettivi
 la
durata varia a secondo del
livello di inquadramento e del
settore di appartenenza.
 durante
tale periodo le parti
possono risolvere il contratto di
lavoro senza alcuna
obbligazione.
Orario di lavoro
 L’orario
normale di lavoro è
fissato in 40 ore settimanali la
durata media non può superare
le 48 settimanali. I C.C.N.L.
possono stabilire una durata
inferiore.
 Lo straordinario è ammesso per
cause particolari previo accordo
fra le parti ed entro i limiti
stabiliti dai C.C.N.L.
Retribuzione


è stabilita, dalla contrattazione
collettiva in funzione del tipo di
lavoro e del livello.
Gli istituti retributivi c.d. differiti
compensano la prestazione
effettuata nell'anno o nell'intero
rapporto senza una correlazione
diretta con il lavoro effettivamente
svolto (p.e. gratifica natalizia,
tredicesima, indennità di anzianità,
ecc)
Ferie permessi festività



Annualmente il lavoratore ha diritto
ad un periodo di ferie retribuite non
inferiore a 4 settimane.
Le ferie sono irrinunciabili
Le festività cadenti in domenica, di
norma, danno luogo ad una
maggiorazione della retribuzione o
ad una ulteriore giornata di
permesso.
Norme di comportamento




Il lavoratore deve osservare delle regole, altrimenti può
ricevere sanzioni disciplinari. Esempio:
diligenza:
eseguire correttamente il lavoro
affidato
obbedienza: eseguire il lavoro secondo le
direttive e le esigenze organizzative
fedeltà:
conservare i segreti professionali
evitare azioni concorrenti col datore
di lavoro
sanzioni disciplinari




Contestazione : il datore deve contestare (per
iscritto quelle gravi) l’addebito in tempi
ragionevoli rispetto al momento in cui ne è venuto
a conoscenza
Difesa: il lavoratore può difendersi presentanto le
proprie controdeduzioni entro 5 gg. dal
ricevimento della contestazione.
La sanzione deve essere proporzionale
all’infrazione commessa
Comunque il lavoratore può ricorrere entro 20 gg.
dalla sanzione tramite collegio di conciliazione ed
arbitrato.
Malattia



Il lavoratore ammalato ha diritto ad una
indennità di malattia fino ad un max di
180 gg. per anno solare (1.01-31.12)
Deve avvisare tempestivamente il datore
di lavoro e farsi rilasciare il certificato
medico in duplice copia (1 copia al datore
di lavoro e 1 copia all’Inps) entro 2 gg.
dall’inizio della malattia.
Durante la malattia occorre rimanere
presso il proprio domicilio nelle fasce
orarie (10-12 e 17-19) tutti i gg. della
settimana per eventuali visite di controllo
disposte dal datore di lavoro o dall’INPS.
Pagamento Malattia

L’indennità di malattia viene
anticipata dal datore di lavoro in
busta paga sia per la parte di
competenza dell’INPS che per la
propria parte. (nella maggior parte dei casi si
ha diritto a percepire il 100% della retribuzione)

In caso di insorgenza di malattia durante
le ferie le stesse saranno sospese a
condizione che sia superiore a 3 gg. e nel
caso di ricovero ospedaliero.
INFORTUNIO
E
MALATTIA PROFESSIONALE


Il lavoratore in infortunio o malattia
professionale ha diritto ad una
indennità, secondo le norme
previste dalla legge e dai C.C.N.L.
INFORTUNIO= evento traumatico
avvenuto per una causa violenta in
occasione di lavoro e che abbia
provocato una temporanea inabilità
del lavoratore o addirittura la morte
Infortunio trattamento economico






Il giorno dell’evento è retribuito al 100%
I 3 gg. successivi sono retribuiti almeno
per il 60% dal datore di lavoro.
Dal 4° al 90° gg. la quota è pari al 60%
Dal 91° gg. è pari al 75% a carico
dell’INAIL.
la Ditta integra la differenza secondo le
percentuali stabilite dai C.C.N.L.
I pagamenti sono, di norma, anticipati dal
datore di lavoro (diversamente pagati
direttamente dall’Inail per la quota dovuta)
Come leggere la busta paga

Il lavoratore ha diritto di ricevere
mensilmente un prospetto (busta paga)
con indicato:
RETRIBUZIONE FISSA LORDA
………………………………… +
(paga base o minimo tabellare,
eventuali superminimi, scatti anzianità ecc.)
RETRIBUZIONE VARIABILE LORDA
…………………………… (straordinari, indennità turni ecc., assegni familiari)
TRATTENUTE PREVIDENZIALI
………………………………... (utili ai fini della pensione)
TRATTENUTE FISCALI ………………………………………..
=
L’assegno per il nucleo familiare



E’ una prestazione (erogata dall’INPS) a
sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e
pensionati che abbiano un reddito complessivo al di
sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
Diritto e l’importo dipendono dal numero dei
componenti il nucleo familiare, dal reddito del
nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.
Le tabelle contenenti gli importi e le fasce di reddito
sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1°
luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Deduzioni e detrazioni


La deduzione fiscale è
un'agevolazione che opera sul
reddito imponibile.
La detrazione fiscale è
un'agevolazione che opera
sull'imposta.
Detrazioni


Dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono
applicate le aliquote percentuali delle imposte sui
redditi) è stata calcolata l'imposta, da questa somma
vengono "detratte" le somme che costituiscono una
detrazione. Queste somme possono essere previste dal
fisco (deduzioni per carichi familiari, per categorie di
lavoro) o possono essere applicate dal contribuente,
qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco
conceda questo tipo di agevolazione (spese "detraibili").
Es.:Per una spesa (ad esempio medica) sostenuta pari a
1.000 euro, se la percentuale di detrazione prevista è del
19%, la detrazione effettiva risulterà pari a 190 euro.
Le aliquote Irpef






L’IMPOSIZIONE FISCALE E’ PROGRESSIVA
Redditi da 0 a 15.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari al
23% del reddito
Redditi da 15.000,01 a 28.000 il valore dell' IRPEF lordo è pari
a euro 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
Redditi da 28.000,01 a 55.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è
pari a euro 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
Redditi da 55.000,01 a 75.000 euro il valore dell' IRPEF lordo
è pari a euro 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000
euro
Redditi oltre 75.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è infine pari a
25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 eur
Le addizionali Irpef
Addizionale regionale Piemonte fino a 15.000 € 0,9%
da 15.000 a 22.000 €  1,2% - oltre 22.000 € 1,4%
 Calcolo:
Addizionale Irpef regionale =
[ (Reddito totale) - (tutti gli oneri deducibili) - (deduzione
abitazione principale)] * (% addizionale regionale)
Addizionale comunale (es. Alessandria 0,5% -Tortona
0,8%)
 Calcolo
Addizionale Irpef comunale =
[ (Reddito totale) - (tutti gli oneri deducibili) - (deduzione
abitazione principale)] * (% addizionale comunale)
TFR (Trattamento di fine rapporto)




E’ una forma di retribuzione differita, liquidata al
momento della cessazione del rapporto di lavoro del
lavoratore dipendente.
Si determina calcolando, per ciascun anno di
servizio, un importo non superiore alla retribuzione
lorda annua, divisa per 13,5 (cioè il 7,41% della
retribuzione )
E’ possibile ottenere anticipazioni (entro il limite del
70% del maturato) per spese sanitarie o acquisto
prima casa
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta
nel corso del rapporto di lavoro a condizione che il
dipendente abbia maturato almeno 8 anni di servizio
presso lo stesso datore di lavoro.
TFR e previdenza integrativa

Ciascun lavoratore può scegliere di
destinare il proprio TFR maturando, cioè
futuro, alle forme pensionistiche
integrative oppure di mantenerlo presso il
datore di lavoro. La scelta va fatta entro
sei mesi dall’assunzione.
Se entro il termine di sei mesi dalla data
di assunzione il lavoratore non consegna il
modulo al datore di lavoro si realizza
un’adesione automatica ai fondi pensione
tramite il meccanismo del silenzio assenso.
Previdenza integrativa

Le forme pensionistiche integrative
(o complementari) sono forme di
previdenza finalizzate a erogare una
pensione aggiuntiva a quella
erogata dagli Istituti di previdenza
obbligatoria.
Sono forme pensionistiche
complementari: i fondi pensione
negoziali, i fondi pensione aperti, i
piani individuali pensionistici.
Ammortizzatori sociali






Sono misure di sostegno al reddito finalizzate ad evitare
che i lavoratori rimangano privi di retribuzione quando il
datore di lavoro non sia in grado, per motivi legittimi, di
ricevere la prestazione lavorativa.
Se la difficoltà aziendale è congiunturale: Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.).
Se la difficoltà aziendale è strutturale: Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.).
Se la difficoltà aziendale è strutturale ed irreversibile:
Mobilità (il lavoratore è licenziato dall’azienda)
Eccezionalmente Ammortizzatori sociali in deroga.
Indennità di disoccupazione che interviene in generale
nel caso in cui il lavoratore subordinato perda
l’occupazione involontariamente.
Diventare Cittadini Italiani
Diritti e Doveri in Ambito Civile
Dott.ssa Rita Camera
Direttore Servizio Sociale
Prefettura di Alessandria
Alessandria/Novi Ligure 7 marzo/26 maggio 2011
EGUAGLIANZA
•
art.3: Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali
davanti alla
legge
art.51: Tutti i cittadini dell’uno e
dell’altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti dalla legge.
art.37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore
Uno Sguardo Femminile
• È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini impediscono il
pieno sviluppo della persona umana
• A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra uomini e
donne
• D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna"
• Consigliere di Parità
FAMIGLIA
Art. 29
• La Repubblica riconosce
i diritti della FAMIGLIA
come società naturale
fondata sul matrimonio
• Il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza ,morale
e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla
legge e dalla garanzia
dell’unità familiare
………….sempre a proposito di famiglia
• Il titolo primo del Codice Civile (raccolta di leggi
del1942) regola i rapporti giuridici nella famiglia
aggiornato da
• 1970: legge che istituisce la possibilità di
divorziare
• 1975: “Riforma del diritto di famiglia” ,
• 1985: nuova regolamentazione del matrimonio
concordatario (per i coniugi cattolici)
MINORI
Art 30
• E’ dovere e diritto dei
genitori, mantenere,
istruire ed educare i
FIGLI, anche se nati
fuori dal matrimonio
• Nei casi di incapacità
dei genitori la legge
provvede a che siano
assolti i loro compiti
… sempre a proposito di figli
•
•
La legge assicura anche ai figli nati fuori dal matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale
La Repubblica protegge la maternità e l’infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art.
31 Cost)
Ad es.
1.
2.
3.
4.
adozione (legge 184 del 1983)
affidamento (nelle sue varie forme sia in caso di
sospensione della patria potestà che in caso di
separazione coniugale)
Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione (legge
8/03/2000 n. 53)
Provvedimenti locali (regionali e comunali)
LA SCUOLA
• Art.33: La Repubblica detta
le norme generali sulla
istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli
ordini e gradi. L’arte e la
scienza sono libere e libero
ne è l’insegnamento.
• Art.34: La scuola è aperta a
tutti. L’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria per
tutti
La scuola è un momento fondamentale per la
formazione della persona, nel rispetto dell’altro
e nell’educazione alla legalità
Lo stato e gli enti locali garantiscono forme di
sostegno affinché anche gli studenti privi di
mezzi economici possano raggiungere i più alti
gradi di formazione
Attività di completamento
della funzione scolastica
dell’obbligo sono costituite da
asili nido, scuole per
l’infanzia (materne) e dal
“doposcuola”
LA SALUTE
Art. 32
• La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della
collettività , e garantisce cure
gratuite agli indigenti
• Nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione
di legge che non può violare i
limiti imposti dal rispetto della
persona umana
• Per garantire a tutti il diritto costituzionale alla tutela
della salute è stato istituito nel 1978 il “Servizio Sanitario
Nazionale”
• Il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato attraverso i
contributi versati da tutti i lavoratori e dalle aziende e
attraverso il pagamento dei ticket sanitari per alcuni tipi
di farmaci e di prestazioni.
• In questo modo tutti i cittadini, senza discriminazioni di
reddito, di genere o di anagrafe godono dell’assistenza
sanitaria, per ricoveri ospedalieri, per le cure di
emergenza, per le prestazioni dei medici di medicina
generale e dei pediatri di base e per i farmaci.
Organizzazione dell’assistenza sanitaria
Primo livello di assistenza è costituito
dalla medicina di base organizzata dalle
Aziende Sanitarie Locali (ASL)
• Iscrizione al SSN e scelta del medico di base
•Prescrizione di farmaci
•Vaccinazioni
•Medicina legale
•Consultorio familiare e pediatrico
•Ambulatori e servizi specialistici (salute
mentale, Sert, prevenzione dei tumori ecc)
•Veterinaria e igiene degli alimenti
Servizio ospedaliero
• L’assistenza ospedaliera è un servizio che affronta
delle situazioni molto più complesse e difficili di
quelle affrontate a livello di base
• In ospedale si possono fare anche accertamenti
sanitari complessi senza ricovero o in day hospital
• Il ricovero ospedaliero è disposto su richiesta del
medico di base o attraverso il pronto soccorso, per
situazioni di emergenza (codici di accesso, 118,113)
• L’ospedale più importante della nostra provincia è
quello di Alessandria ma anche in altre cittadine
della provincia esistono piccoli ospedali
• riabilitazione
ASSICURAZIONE SOCIALE
Art. 38:
• Ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento
e all’assistenza sociale.
• I lavoratori hanno diritto
che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia
invalidità e vecchiaia,
disoccupazione
involontaria
• Oltre al mantenimento dello stato di
benessere psico-fisico attuando prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie
tramite il Servizio Sanitario Nazionale, lo Stato
si pone l’obbligo di garantire un adeguato
benessere socio-economico mediante
interventi erogati per sostituire, integrare o
ripristinare la capacità economica di ciascuno,
mediante la
• Previdenza sociale
• Assistenza sociale
La previdenza sociale
•
•
1.
2.
3.
4.
•
E’ costituita da un insieme di norme e interventi
riservati ai lavoratori e consiste in prestazioni che
hanno lo scopo di riparare le conseguenze dannose
derivate da alcuni specifici eventi.
I principali sono costituiti da:
infortuni del lavoro e malattie professionali,
dall’invalidità o inabilità al lavoro,
dalla tubercolosi,
dalla disoccupazione involontaria e dalla vecchiaia.
Il finanziamento delle prestazioni previdenziali è
attuato dai contributi versati in parte dal lavoratore
ed in parte dal datore di lavoro.
• L’assicurazione è obbligatoria in quanto legata al
fatto stesso di sottoscrivere un contratto di lavoro,
per cui la mancata iscrizione del lavoratore
dipendente da parte del datore di lavoro
costituisce un reato
• I principali organismi che si occupano della
previdenza sociale sono l’ INAIL
(essenzialmente per gli infortuni)
e INPS, (soprattutto per le pensioni
e per il pagamento delle indennità
previste in caso di malattia e
maternità)
L’ASSISTENZA SOCIALE
• Consiste in prestazioni di vario genere indirizzate
al sostegno di ogni persona, lavoratore o no, che
si trovi in uno stato di bisogno.
• Essa viene attuata direttamente dagli organi di
pubblica amministrazione e è finanziata dallo
Stato attraverso le imposte.
• Tipici interventi di assistenza sociale sono
l’assegno, la pensione o l’indennità di
accompagnamento per gli invalidi civili, i ciechi ed
i sordomuti oppure la pensione sociale per gli
ultrasessantacinquenni
• A livello locale le prestazioni di assistenza sociale
sono più numerose di quelle appena dette e sono
garantite dai Comuni attraverso soldi propri o messi
a disposizione dalla Regione e si caratterizzano per
essere costituite da servizi che i cittadini possono
utilizzare per migliorare il loro benessere piuttosto
che da contributi monetari.
• Gli interventi più diffusi sono:
1. Assistenza gli anziani soli e senza mezzi (a domicilio
o i casa di riposo)
2. Assistenza ai minori e alle loro famiglie
3. Assistenza gli handicappati (a domicilio o in istituto)
• Ruolo del volontariato
L’insieme di tutte queste prestazioni è previsto e
garantito dall’art. 31 della Costituzione:
• La Repubblica agevola
con misure economiche e
altre provvidenze la
formazione della famiglia
e l’adempimento dei
compiti relativi con
particolare riguardo alle
famiglie numerose.
• Protegge la maternità e
l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti
necessari a tale scopo
Diritti e doveri dei Cittadini
• Art. 2 : la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo… e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica economica e sociale
• Art. 4: Tutti i cittadini hanno diritto al lavoro,
ma ogni cittadino ha il dovere di svolgere una
attività che concorre al progresso della società,
secondo le proprie capacità
• Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare
liberalmente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione
diritti e doveri dei Cittadini
• Art.53: Tutti sono
tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in
ragione della loro
capacità contributiva.
• Art.54: Tutti i cittadini
hanno il dovere di
essere fedeli alla
Repubblica e di
osservarne la
Costituzione e le leggi.
Diventare Cittadini Italiani
La cittadinanza come parte finale del percorso di integrazione
Diritto di famiglia, minorile, di
parità.
Dott. Fulvia D’Addezio
Assistente Sociale
Casale M.to 10-03-2011
Diritto di famiglia
riguarda i rapporti familiari:
•
•
•
•
•
Matrimonio
Filiazione
Parentele
Separazione
Divorzio
Costituzione dedica alla famiglia tre
articoli:
• Art.29 “…diritti della famiglia fondata sul
matrimonio… ordinato sull’eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi”
• Art.30 “dovere/diritto dei genitori di mantenere,
istruire, educare i figli… anche naturali”
• Art.31 “la Repubblica agevola…la formazione
della famiglia… protegge la maternità e
l’infanzia…”
Principi costituzionali
• di uguaglianza fra i coniugi
• di tutela dei figli (anche naturali)
• del sostegno pubblico ai compiti educativi
delle famiglie
Codice Civile: 1° libro dedicato alle
persone e alle famiglie
•
•
•
•
•
Riforma del 1975
Parità giuridica dei coniugi
Tutela per figli legittimi e naturali
Comunione dei beni
Potestà genitoriale
Altre leggi del diritto di famiglia:
• Divorzio 1970; modifica 1982
• L’ affidamento condiviso 2006
• Adozione e affido. L.149/2001
Norme del Codice Civile:
- sui diritti e doveri dei genitori
- sui diritti e doveri dei figli
- sulla tutela dei minori
Parità
• QUESTIONE FEMMINILE
• 8 MARZO: Giornata Internazionale della donna ( origine e
motivazione )
• ANNI SETTANTA: IL MOVIMENTO DELLE DONNE
divorzio (70), tutela lavoratrici madri (71), diritto di famiglia
(75), consultori familiari (75), pari opportunità (77), l’ aborto
(78)
• ANNI NOVANTA: PARI OPPORTUNITA’
consigliere di parità lavoro (1984), azioni positive (1991),
consigliere di parità (2000), cariche pubbliche; riforma
costituzionale (2003)
• VIOLENZA SESSUALE 1996; 2001; 2009;
Fly UP