...

art 13-19 cost. - Il blog della prof. di diritto

by user

on
Category: Documents
38

views

Report

Comments

Transcript

art 13-19 cost. - Il blog della prof. di diritto
Diritti e doveri dei cittadini
(artt 13-54)
Art. 13 cost.
“La libertà personale è inviolabile.
• Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altre restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge.
• In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
• È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
• La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”
• La libertà personale è inviolabile cioè un diritto
insopprimibile.
• E’ il diritto di non essere fermati, perquisiti, arrestati e
di non subire costrizioni fisiche o psicologiche.
• Sono possibili restrizioni della libertà solo nei casi
previsti dalla legge e con un provvedimento motivato
del giudice.
• Nei casi eccezionali di urgenza polizia o carabinieri
possono procedere all’arresto comunicandolo al
giudice entro 48 ore.
• Se entro le 48 ore successive il giudice non convalida il
provvedimento, la persona viene rilasciata.
• La carcerazione preventiva è la carcerazione
prima della sentenza definitiva di condanna.
• La persona rimane in carcere se c’è pericolo
di fuga, di inquinamento delle prove,
pericolosità dell’imputato.
• La carcerazione preventiva non può però
superare determinati limiti massimi, superati
i quali la persona viene rilasciata.
• Il terzo comma proibisce esplicitamente la
tortura e qualunque forma di violenza sui
detenuti.
Art.14 cost.
“Il domicilio è inviolabile.
• Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
• Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di
sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali."
• Il domicilio è inviolabile.
• E’ il diritto di non subire violazioni nel proprio
domicilio.
• Si considera domicilio ogni luogo di cui si disponga a
titolo privato anche saltuariamente. Non solo la casa,
ma anche l’ufficio, un capannone, una camera
d’albergo, un camper …
• Sono possibili perquisizioni o sequestri solo nei casi
previsti dalla legge e con un provvedimento motivato
del giudice.
• Nei casi eccezionali di urgenza polizia o carabinieri
possono procedere comunicandolo al giudice entro 48
ore.
• Se entro le 48 ore successive il giudice non convalida il
provvedimento è come se non fosse stata svolta.
• I provvedimenti previsti da leggi speciali
per motivi di sanità (ad esempio per
verificare le condizioni igieniche di un
luogo di lavoro), di incolumità pubblica
(ad esempio per verificare le condizioni
di sicurezza di un locale), economici o
fiscali (ad esempio per verificare il
regolare adempimento degli obblighi
tributari), non richiedono le garanzie
precedenti.
art.15 cost.
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dall'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.”
• Libertà e segretezza della corrispondenza sono un
diritto inviolabile. Consiste nella libertà di
comunicare con altri senza che nessun altro ne
conosca il contenuto.
• La corrispondenza comprende ogni forma di
comunicazione con destinatario determinato.
Comprende lettere, telefonate, fax, telegrammi ecc.
• Le intercettazioni telefoniche o postali sono possibili
solo con atto motivato del giudice e nei soli casi e con
le garanzie previste dalla legge.
• In questo caso, anche in casi eccezionali non è
possibile l’intervento di urgenza dell’autorità di
pubblica sicurezza senza il provvedimento del
giudice.
Art.16 cost.
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o
di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
• Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge."
Riconosce la libertà per ogni cittadino italiano di
• Circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale.
• Stabilirsi in qualsiasi parte del territorio nazionale.
• Entrare ed uscire dall’Italia rispettando gli obblighi
di legge.
Limiti
• Motivi di sanità
• Motivi di sicurezza
Art. 17
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
• Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso.
• Delle riunioni in luogo pubblico deve essere
dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.”
• L'art. 17 della Costituzione tutela il diritto delle persone di
incontrarsi purchè pacificamente e senza il ricorso all’uso
delle armi.
• Sono libere le riunioni in luogo privato e in luogo aperto al
pubblico.
• Per luoghi aperti al pubblico si fa riferimento a luoghi come
cinema, teatri, circoli, dove è ammesso l’accesso del
pubblico.
• Per le riunioni in luogo pubblico è necessario dare un
preavviso all’autorità di pubblica sicurezza.
• Le riunioni in luogo pubblico sono nelle piazze, strade,
giardini pubblici etc. La richiesta di preavviso non è una
richiesta di autorizzazione da parte delle autorità ma una
semplice comunicazione. Sarà l'autorità, nel caso di rischi
per la sicurezza e l'incolumità pubblica, a vietare la
riunione.
Art.18 cost.
• “I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.Sono proibite le associazioni segrete e
quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.”
• Il diritto di associazione è il diritto di costituire
liberamete gruppi a carattere stabile e
duraturo (formazioni sociali).
• Le associazioni possono avere qualunque
scopo: politico, economico, religioso,
culturale.
• Per costituire un’associazione non è necessaria
nessuna autorizzazione dell'autorità.
• L’articolo riconosce non solo la libertà di
costituire nuove associazioni, ma anche di
aderire o di uscire dalle associazioni esistenti.
Sono vietate:
• Le associazioni che perseguono scopi vietati dalla
legge penale: associazioni mafiose, associazioni
terroristiche, associazioni di stampo mafioso.
• Le associazioni segrete, che non rendono nota né la
sede, né i nomi dei propri affiliati e mantengono
segrete le loro finalità.
• Le associazioni che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare. Il divieto è diretto nei confronti
di associazioni strutturate al loro interno in modo
militare con fini violenti ed eversivi.
Art 19 cost
“Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e
di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.”
Riconosce la libertà di
• scegliere la propria fede
• di non essere costretti a professare una
determinata fede
• di professare la propria fede
• di farne propaganda
• di esercitare il proprio culto
• di non avere fede.
Limiti
Sono vietati
• gli atti di culto contrari al buon costume cioè
non rispettosi della pubblica decenza (ad es.
Riti satanici con sacrifici di animali, atti osceni
ecc.)
Fly UP