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Le linee di tendenza della cooperazione sociale
IDENTITA’ DELLA COOPERAZIONE SOCIALE INECOOP POLICORO Emilio Emmolo Palermo, 14 maggio 2011 •La Confederazione Cooperative Italiane - di cui Confcooperative è la denominazione abbreviata - è la principale organizzazione, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali. •Si ispira ai principi cooperativi, fissati e periodicamente aggiornati dall’ ACI (Alleanza Cooperativa Internazionale) e, in ragione della funzione sociale costituzionalmente riconosciuta (art. 45) alla cooperazione, ne promuove lo sviluppo, la crescita e la diffusione attraverso le azioni di volta in volta più adeguate. •L’articolo 1 dello Statuto riconosce altresì che l’azione di Confcooperative si ricollega ai principi ed alla tradizione della dottrina sociale della Chiesa. Confcooperative ha una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, con un’organizzazione che si articola orizzontalmente in: • 22 Unioni regionali • 81 Unioni provinciali • 7 Unioni interprovinciali. • Confcooperative si struttura settorialmente in 9 Federazioni nazionali. Federsolidarietà è l’organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative sociali e imprese sociali aderenti a Confcooperative. Federsolidarietà rappresenta le proprie associate sul piano istituzionale e le assiste sul piano sindacale, giuridico e legislativo, tecnico ed economico. Cura, inoltre, la promozione e il potenziamento degli enti aderenti anche attraverso un articolato e diffuso sistema consortile. Federsolidarietà organizza il servizio civile volontario per offrire ai giovani un'esperienza formativa finalizzata alla condivisione degli ideali di uguaglianza e cittadinanza attiva Numero associati: al 2010, 5.650 aderenti, di cui 256 consorzi. Le cooperative sociali aderenti contano: • 220.000 soci, di cui 22.000 volontari, •200.000 lavoratori di cui 14.600 soggetti svantaggiati • Il fatturato aggregato supera i 5,1 miliardi di euro. Il terzo settore Organismi e imprese sociali non profit - 21.000 organizzazioni di volontariato (Istat, 2003) - 235.000 organismi non profit (Istat, 2001) di cui: 7.363 cooperative sociali (Istat, 2005) 3.776 fondazioni operative e miste (Istat, 2005) gli altri organismi sono associazioni riconosciute o non riconosciute Apporto del Terzo Settore allo sviluppo • Persone impegnate nel volontariato sociale 5.381.000 (anno 2006, elaborazione Retecamere su dati Iref) • Persone impegnate nel volontariato sociale e nell’associazionismo sociale 12 milioni circa (anno 2006 dato depurato dalle duplicazioni, stima Retecamere su dati Iref) • Occupati negli organismi e nelle imprese sociali non profit 800.000 (stima al 2005 Retecamere su dati Istat) Il Terzo Settore esprime: • 3,5% dell’occupazione (tendenza in crescita) • 36% sono organismi e imprese a prevalente orientamento di mercato (Istat) • Valore aggiunto delle attività non profit 1,8% (Fonte: Tagliacarne, anno 2004) Forme giuridiche del terzo settore • associazioni riconosciute (art.14 e segg. Codice civile); • fondazioni (art.14 e segg. c.c.); • associazioni non riconosciute (art.36 e segg. c.c.); • comitati (art.39 e segg. c.c.); • cooperative sociali (legge 8.11.1991, n.381); Leggi Speciali •organizzazioni di volontariato (Legge 11.08..1991, n.266); •organizzazioni non governative (Ong) (Art. 28, Legge 26.02.1987, n. 49); •associazioni di promozione sociale (Legge n.383/00); •Ipab (Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza) privatizzate (Legge 17.07.1890, n.381 e sentenza Corte Cost. n. 396 del 7.4.1998; legge 328 del 2000); •enti ecclesiastici cattolici (Legge 20.05.1985, n.222); •Fondazioni bancarie •enti lirici (D.lgs. 29.06.1996, n.367); •centri di formazione professionale; •istituti di patronato (legge 804/97, 112/1980, Dpr 1017/86). Dal punto di vista fiscale •Ente non commerciale; •Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale); •Ente commerciale. Associazioni Fondazioni Assenza scopo di lucro Società Scopo di lucro Cooperative mutualistico Libro I Associazioni e fondazioni Assenza scopo di lucro Libro V Imprese: scopo di lucro Cooperative: finalità mutualistiche La cooperativa sociale La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nella legge 381/91 Le cooperative sociali vengono definite come imprese che hanno lo scopo di "perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" Questo scopo è perseguito attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si considerano persone svantaggiate (30% dei lavoratori ed essere soci): • gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, • gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, • i tossicodipendenti, • gli alcolisti, • i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, • i detenuti e i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero. I soci: una governance multistakeholder •Soci lavoratori •Soci fruitori •Soci finanziatori •Soci soggetti svantaggiati (art. 4 l. 381/91) •Soci volontari (art. 2 l. 381/91) •Soci persone giuridiche (art. 11 l. 381/91) CODICE DEI COMPORTAMENTI IMPRENDITORIALI, DELLA QUALITÀ COOPERATIVA E DELLA VITA ASSOCIATIVA Principi per l’identità delle cooperative sociali •Gestione democratica e partecipata •Parità di condizioni tra i soci •Trasparenza gestionale Indirizzi di strategia imprenditoriale •Dimensione •Territorialità •Specializzazione •Valorizzazione generalizzata delle diverse risorse umane che fanno capo alle cooperative •Porta aperta e integrazione societaria di lavoratori retribuiti, volontari, fruitori •Collaborazione e integrazione tra cooperative •Promozione, vigilanza, sanzioni La cooperativa La “mutualità” è l’elemento caratterizzante di una società cooperativa con precise previsioni statutarie (art.2514 c.c.). “ Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: • il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; • il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; • il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; • l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”. I SOCI NELLA COOPERATIVA 2522. Numero dei soci. [1] Per costituire una società cooperativa é necessario che i soci siano almeno nove [2] Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche* e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. [3] Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. [4] La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. * No alle società semplici Ammissione e recesso dei soci La nuova normativa apre la strada a molte innovazioni anche in tema di organi sociali; non crea un incondizionato diritto soggettivo degli "estranei" a essere ammessi nella compagine sociale della cooperativa, ma stabilisce comunque: 1. il diritto soggettivo dell'estraneo a vedersi motivare il rigetto da parte dell'organo amministrativo; 2. il diritto soggettivo dell'estraneo a pretendere un riesame della decisione di rigetto adottata dall'organo amministrativo 3. il dovere degli amministratori di adottare le decisioni di ammissione secondo criteri «non discriminatori», coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla società; 4. il dovere degli amministratori di riferire nella relazione al bilancio dei criteri usati nel decidere l'ammissione di nuovi soci. Il terzo comma dell’articolo 2527 prevede dei “soci transitori” per un periodo di cinque anni, dopodiché devono venire uniformati ai soci ordinari. 2528. Procedura di ammissione e carattere aperto della società. [1] L'ammissione di un nuovo socio é fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. [2] Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. [3] Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati [4] Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. [5] Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. IL RISTORNO QUALE COMPONENTE ESSENZIALE Il principale elemento che differenzia le cooperative dalle società commerciali è lo scopo mutualistico, che deve emergere alla costituzione. Il numero 8 del nuovo articolo 2521 richiede, nell’atto costitutivo, l’indicazione delle regole per la distribuzione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Debuttano nella disciplina civilistica i ristorni, essenza del rapporto cooperativistico, ovvero le somme che la cooperativa attribuisce ai soci a titolo di maggior remunerazione delle prestazioni o degli apporti. Occorrerà quindi indicare nell’atto costitutivo i criteri di imputazione dei ristorni ai soci. La norma non pone limiti quantitativi ai ristorni; la remunerazione dei conferimenti potrà quindi essere di qualsiasi importo*. Il ristorno rappresenta una modalità di ripartizione dell’utile ed è riferito alle transazioni economiche intercorse con i soci, mentre il dividendo è rapportato soltanto al capitale conferito ed è soggetto a limitazioni per le cooperativa a mutualità prevalente. *Salvo limite del 30% salari e stipendi Coop produzione D.Lgs 142\01 Impresa Sociale 2002 – inizio iter parlamentare 2005 – Legge 13 giugno 2005, n.188 – “Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale” 2006 – D.Lgs 24 marzo 2006, n. 155 – “ Disciplina dell’impresa sociale a norma della legge 13 giugno 2005, n .118”. ...ulteriori disposizioni attuative dei Decreti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Attività produttive: •Criteri (quantitativi e temporali) per il computo della percentuale (70%) dei ricavi realizzati nella produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, con finalità di interesse generale...rispetto al totale dei ricavi •Atti che devono essere depositati e le procedure di costituzione •Linee-guida redazione Bilancio Sociale (sentita l’agenzia per le ONLUS) •Atti per trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda Impresa sociale “organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita in via stabile e principale un’attività economica di produzione e di scambio di beni e di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale” Cos’è l’Impresa Sociale (D. Lgs 155/06) ? L’impresa sociale non è una nuova forma giuridica, riconducendosi a quelle già esistenti, ma una qualifica che può essere acquisita: dagli enti del libro I del Codice Civile (associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni) da quelli del libro V (società lucrative e cooperative) Condizioni • la previsione di ampi settori d’intervento (servizi sociali, sanitari, educativi e culturali, tutela dell’ambiente, formazione, turismo sociale e l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati) • l’assenza dello scopo di lucro • l’introduzione dell’obbligo di redazione del bilancio sociale • un modello di governance multistakeholder con il coinvolgimento degli utenti ed i lavoratori • i vincoli alla struttura proprietaria, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese aventi scopo di lucro possano detenere il controllo di imprese sociali • la possibilità di avere volontari. Assenza dello scopo di lucro - Articolo 3 E’ prevista l’assenza dello scopo di lucro soggettivo, da prevedersi statutariamente, attraverso l’obbligo di destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E’, pertanto, vietata sia la distribuzione diretta di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, sia quella indiretta, che viene riferita dal decreto a tre situazioni da non intendersi tuttavia tassative ed esaustive, ovvero: la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del 20%; la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità; la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento. Cooperative sociali e loro consorzi Per le cooperative sociali ed i loro consorzi, sono previste specifiche norme di coordinamento all’art. 17 del decreto, e potranno acquisire la qualifica attraverso le modifiche statutarie, prevedendo: la redazione del bilancio sociale e le modalità di coinvolgimento di lavoratori ed utenti. Inoltre, ad esse le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno, comunque, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative UTILITA’ SOCIALE – art. 2 Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei settori: a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e successive modificazioni; c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo"; h)formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; m)servizi alle imprese sociali, resi da enti associativi composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.. Indipendentemente dall’esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano: Un’organizzazione di cui almeno il 30% della forza lavoro impiegata deve essere composto da: • qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; • qualsiasi persona alcolista o tossicodipendente riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza attraverso idonea documentazione proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale; • qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale; • qualsiasi persona in età lavorativa riconosciuta affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, come stabilito dall’art. 1 della legge n. 68 del 1999. Aspetti Fiscali Attualmente, né la legge né il decreto delegato prevedono disposizioni agevolative e fiscali in materia (escluse nell’iter parlamentare del disegno di legge) e, pertanto, alle imprese sociali sarà comunque applicato il regime già previsto per le varie organizzazioni e, a seconda dei casi: gli enti commerciali per gli enti non commerciali e le Onlus In particolare, l’art. 17 del decreto specifica le Onlus che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal D. Lgs. 460/97. Gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa e, in particolare, indicare: •l’oggetto sociale (inteso come il complesso di attività di produzione di beni o di prestazione di servizi di utilità sociale); •l’assenza di scopo di lucro; •le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività; •i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali; •la facoltà dell’interessato di investire l’assemblea dei soci dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dei soci; •la previsione della nomina di sindaci cui affidare compiti di vigilanza e controllo nel caso di superamento di determinate soglie economicofinanziarie o di organico (vedi art. 11). Cariche sociali •Si stabilisce che negli enti associativi, salvo quanto specificamente previsto da norme specifiche e compatibilmente con la natura di tali figure giuridiche, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali spetta ai soci. •Inoltre, non possono categoricamente rivestire cariche sociali i soggetti nominati dai soci che siano imprese private con finalità lucrative ed enti pubblici. •Lo statuto deve contenere la previsione di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per chi ricopra cariche sociali. SCHEMA DI BILANCIO SOCIALE Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale. Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori. Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente. Sezione C: Obiettivi e attività. Sezione D: Esame situazione finanziaria. Sezione E: Altre informazioni opzionali.