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Le società di persone

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Le società di persone
Le società di
persone
Dr. Mariasofia Houben
Costituzione
• Società semplice (deputata all’attività
agricola): “il contratto non è soggetto a forme
speciali, salve quelle richieste dalla natura dei
beni conferiti” (art. 2251 c.c.)
• Il contratto può quindi essere stipulato
verbalmente o per iscritto e l’esistenza della
società può altresì essere desunta dal
comportamento concludente dei soci.
Costituzione
• S.n.c. e s.a.s.: il contratto di società deve
essere adottato con scrittura privata
autenticata e redigendo un atto costitutivo
contenente i requisiti stabiliti dall’art. 2295 c.c.
(e 2316 c.c.)
Contenuto dell’atto
costitutivo
• 1. Generalità dei soci e, per le s.a.s. quali sono
gli accomandanti e quali gli accomandatari (i
primi sono privi di poteri gestori e hanno
responsabilità limitata, i secondi hanno la
gestione esclusiva della società e rispondono
illimitatamente per le sue obbligazioni)
• 2. Ragione sociale
Contenuto dell’atto
costitutivo
• 3. Nominativi dei soci che hanno
l’amministrazione e la rappresentanza della
società
• 4. La sede della società (e le eventuali sedi
secondarie)
• 5. L’oggetto sociale: la descrizione dell’attività
che la società vuole svolgere
Contenuto dell’atto
costitutivo
• 6. i conferimenti di ciascun socio, il valore a
essi attribuito e il modo di valutazione
• 7. le prestazioni a cui sono obbligati gli
eventuali soci d’opera
• 8. le regole sulla ripartizione degli utili e la
quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite
• 9. la durata della società
Iscrizione nel registro
delle imprese
• Il contratto di società semplice e l’atto
costitutivo delle altre società vanno iscritti nel
registro delle imprese: solo ciò che è iscritto è
opponibile ai terzi.
• Ma:
• Se la s.s. non si iscrive, essa semplicemente
non può avvalersi del regime pubblicitario
descritto
Iscrizione nel registro
delle imprese
• Se invece non vengono iscritte una s.n.c. o una
s.a.s. esse vengono definite irregolari e
subiscono l’applicazione della disciplina (più
sfavorevole) della s.s. per quanto riguarda i
rapporti con i terzi, con tre eccezioni:
Mancata iscrizione e snc
e sas irregolari
• 1) In ogni caso i soci della s.n.c. e gli accomandatari
della s.a.s. rispondono illimitatamente e
solidalmente verso i terzi per le obbligazioni sociali
• 2) in ogni caso si presume che i soci che agiscono
per la società abbiano il potere di rappresentanza
• 3) gli accomandanti che non abbiano partecipato
alle operazioni sociali conservano la responsabilità
limitata
Modifiche al contratto
• Ogni modifica del contratto richiede il
consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.): tale
regola è tuttavia derogabile  può ad
esempio stabilirsi nel contratto sociale che
alcune sue modifiche vadano adottate a
maggioranza
Mutamento delle
persone dei soci
• Serve il consenso di tutti i soci.
• Unica eccezione è costituita dal trasferimento
della quota dell’accomandante: il suo
trasferimento mortis causa è libero, quello
inter vivos è subordinato, ai soli fini della sua
opponibilità alla società al consenso della
maggioranza del capitale, a meno che l’atto
costitutivo non disponga diversamente (art.
2322 c.c.)
Obblighi dei soci
• I soci sono tenuti ad effettuare i conferimenti
secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo.
• Nelle società di persone no vi sono limitazioni
in ordine alle entità conferibili (denaro, beni –
in proprietà o in godimento-, crediti, opera o
servizi)
Obblighi dei soci
• Divieto di servirsi delle cose appartenenti alla
società per fini estranei a quelli sociali senza il
consenso degli altri soci.
• Divieto di concorrenza. Derogabile con il
consenso degli altri soci.
Autonomia patrimoniale
• Le società di persona sono dotate di
autonomia patrimoniale: il loro patrimonio è
distinto da quello dei soci ed è destinato al
conseguimento dell’oggetto sociale e
all’adempimento delle obbligazioni contratte
per la società.
Responsabilità per le
obbligazioni sociali
• Per le obbligazioni sociali, nelle società di
persone, alla responsabilità della società si
affianca quella illimitata e solidale dei soci o di
alcuni di essi.
Società semplice
• Sono sempre e illimitatamente responsabili per le
obbligazioni sociali i soci che hanno agito in nome
e per conto della società.
• Tale responsabilità si estende a tutte le
obbligazioni sociali e non solo a quelle assunte dal
singolo socio.
• I soci non amministratori possono però limitare la
propria responsabilità con apposito patto, che per
essere opponibile ai terzi deve essere iscritto nel
registro delle imprese.
S.n.c.
• Tutti i soci sono sempre e illimitatamente
responsabili per le obbligazioni sociali nei
confronti dei terzi ai quali non è opponibile
alcun patto limitativo della responsabilità.
• E’ possibile stipulare un patto ma esso ha
efficacia solamente interna (art. 2291 c.c.).
S.a.s.
• Solo gli accomandatari sono responsabili
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali.
• Gli accomandanti invece rischiano solo quanto
conferito. Tuttavia, la responsabilità si estende
anche a loro quando:
-si siano ingeriti nella gestione
-abbiano consentito a inserire il loro nome nella
ragione sociale.
Sussidiarietà
• La responsabilità dei soci non è diretta.
• Nelle società semplici il socio, per evitare il
pagamento, ha l’onere di indicare al creditore i
beni della società sui quali egli può
agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.)
• Analoga regola vale per le società irregolari
(art. 2297, co. 1)
sussidiarietà
• Nelle s.n.c. e nella s.a.s. regolari, invece il
creditore, prima di rivolgersi al socio, deve
dimostrare di aver preventivamente escusso il
patrimonio sociale (art. 2304 c.c.)
• Beneficio di preventiva escussione
Responsabilità per i “nuovi”
soci…
• Chi entra a far parte di una società di persone
risponde illimitatamente nei confronti dei terzi
di tutte le obbligazioni sociali, anche di quelle
sorte prima del suo ingresso (art. 2269 c.c.)
…e per gli “ex soci”
• Il socio che esce dalla società rimane
responsabile nei confronti dei terzi per tutte le
obbligazioni sociali sorte o esistenti al
momento dello scioglimento del rapporto (art.
2290 c.c.).
• L’”uscita” del socio deve essere iscritta nel
registro delle imprese
Solidarietà
• La responsabilità per le obbligazioni sociali non
solo è illimitata ma anche solidale: il creditore
può cioè rivolgersi a ciascun socio per ottenere
il pagamento dell’intero credito vantato verso
la società.
Il creditore particolare
del socio
• Autonomia patrimoniale delle società di
persone => divieto di compensazione dei
crediti che un soggetto ha verso il socio con i
debiti che ha verso la società (art.2271)
• Tuttavia il creditore particolare del socio può
ottenere la liquidazione della quota del socio.
Diritto agli utili e
partecipazione alle perdite
• Se il contratto nulla dispone le parti spettanti
ai soci nei guadagni e nelle perdite si
presumono proporzionali ai conferimenti.
• Se il valore dei conferimenti non è determinato
nel contratto si presumono uguali
Patto leonino
• Il contratto sociale può determinare
liberamente la misura della partecipazione dei
soci agli utili alle perdite.
• Unico limite: patto leonino (art. 2265)  patto
con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni
partecipazione agli utili o alle perdite.
Diritto agli utili
• Il diritto agli utili matura in capo ai soci quando
viene approvato il rendiconto.
• Salva diversa disposizione del contratto
sociale, il diritto agli utili non è subordinato ad
alcuna altra decisione dei soci => approvato il
rendiconto dal quale risultano degli utili la
società è obbligata a pagarli ai soci
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