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contratti consensuali pptx
Istituzioni di diritto romano
Contratti consensuali
Contratti consensuali
I contratti consensuali sono quelli in cui il
consenso può manifestarsi in qualunque forma
I contratti consensuali in diritto romano sono: il
mandato, la locatio - conductio, la societas e la
compravendita
Contratti consensuali
Il mandato è un contratto consensuale
imperfettamente bilaterale mediante il quale il
mandante dà incarico al mandatario di svolgere
a titolo gratuito un’attività giuridica o materiale
Il mandato sorge sull’accordo tra mandante e
mandatario sull’attività che il mandatario deve
svolgere gratuitamente a vantaggio del
mandante o di un terzo
Contratti consensuali
Il mandato ha per oggetto un’attività giuridica o
materiale, il che lo differenzia dal contratto odierno
che prevede solo l’attività giuridica
A tutela di questo rapporto obbligatorio vi è l’actio
mandati
Il mandato può essere pattuito o nell’interesse del
mandante o di un terzo: non può essere mai a
vantaggio del mandatario
Contratti consensuali
Il mandato si fonda sulla fiducia e sull’intuitus
personae: nella conclusione del mandato rilevano
cioè le caratteristiche dei soggetti che vi prendono
parte
Ciò influisce sulle cause di estinzione del mandato:
il mandato si estingue per morte del mandante o
del mandatario, salvo l’obbligo per gli eredi del
defunto di portare a termine l’attività che sia stata
già iniziata
Contratti consensuali
Nel mandato il mandatario risponde solo per dolo o
colpa, invece il mandante risponde soltanto per
quelle spese che il mandatario ha eventualmente
incontrato nello svolgimento del suo incarico
Il mandatario aveva l’obbligo di eseguire
esattamente l’incarico in base alle istruzioni che
aveva ricevuto dal mandante e di riversare gli effetti
dell’attività svolta sul mandante (es. trasferire la
proprietà delle cose acquistate)
Contratti consensuali
Il mandato si estingueva oltre che per morte del
mandante o del mandatario, per esecuzione
dell’incarico o sopravvenuta impossibilità ad
eseguirlo
Inammissibile era il mandato post mortem, cioè
quello destinato a produrre i suoi effetti dopo la
morte del mandante o del mandatario: questo
contratto si riteneva nullo
Contratti consensuali
La locatio-conductio è un contratto consensuale
bilaterale che è stato dalla dottrina distinto in
tre tipologie: locatio rei, locatio operis, locatio
operarum
La locatio rei ha ad oggetto il godimento di una
cosa mobile o immobile dietro pagamento di un
canone chiamato merces
Contratti consensuali
La locatio operis è un contratto d’appalto ed ha
ad oggetto un’attività
La locatio operarum è il corrispettivo di un
contratto di lavoro
Tutti e tre i tipi sono tutelati con l’actio locati
Contratti consensuali
La locatio rei è caratterizzata da due obbligazioni
corrispettive: il locatore deve mettere a
disposizione la cosa, il conduttore deve pagare il
canone
Il locatore deve inoltre assicurare il pacifico
godimento della cosa al conduttore e risponde,
inoltre, per dolo o colpa nel caso in cui renda
impossibile il godimento della cosa
Contratti consensuali
Il conduttore risponde per dolo, colpa e se
oggetto della locatio è una cosa mobile risponde
anche per custodia
Nella locatio operarum il locatore è il prestatore
di lavoro, mentre il conduttore è il datore di
lavoro che ha l’obbligo di pagare la merces
Contratti consensuali
La locatio operis era quel particolare tipo di
locatio nella quale il locatore metteva a
disposizione di un artifex una cosa o materiali di
sua proprietà
L’artifex si impegnava con il suo lavoro a
trasformarli in oggetti per utilità del locatore
ricevendo un corrispettivo per il suo lavoro
(merces)
Contratti consensuali
La cosa in questo caso è locata a vantaggio del
locatore non del conduttore ed era il locatore,
dunque, a pagare il conduttore
Contratti consensuali
Elementi comuni a tutti e tre i tipi di locazione
sono:
La cosa da
usare o su cui si
compie
un’attività
lavorativa o le
opere
La mercede
L’accordo delle
parti con
riguardo all’uso
o all’attività da
compiersi sulla
cosa o alle
opere
Contratti consensuali
Altro elemento era il termine, cioè il tempo per
il quale la cosa è concessa in uso dietro
pagamento della mercede o è concessa l’attività
lavorativa oppure entro quando il lavoro sulla
cosa doveva essere concluso
Contratti consensuali
Il rapporto obbligatorio di locazione si estingue
per:
1) Distruzione materiale della cosa locata
2) Scadere del termine
3) Morte del locatore nella locatio operarum
o del conduttore nella locatio operis
4) Recesso dal contratto per mutuo consenso
Contratti consensuali
La compravendita è uno dei contratti in assoluto
più diffusi e consiste nello scambio di una cosa
contro prezzo
I giuristi romani si interrogarono rispetto alle
differenze tra locazione e compravendita,
giungendo alla conclusione che la differenza è
che nella locazione vi è la restituzione della cosa,
nella compravendita no
Contratti consensuali
Gaio fa in proposito un esempio molto
importante dal punto di vista teorico
Un organizzatore di giochi gladiatori chiede al
lanista 100 gladiatori: ci si chiede se questo
contratto sia compravendita o locazione
Contratti consensuali
La soluzione avanzata da Gaio è che bisogna
attendere l’esito dei giochi: se i gladiatori
muoiono, l’organizzatore dei giochi non può
restituirli e ci troviamo, dunque, dinanzi ad una
compravendita
Viceversa, se i gladiatori non muoiono,
l’organizzatore dei giochi li restituirà al lanista ed
avremo quindi una locazione
Contratti consensuali
La differenza tra la locazione e la compravendita
è la restituzione della cosa, afferma Gaio
Nella compravendita vi è lo scambio della cosa
contro un prezzo si è detto
Contratti consensuali
Nella compravendita il compratore ha l’obbligo
di consegnare il denaro
Il venditore ha esclusivamente l’obbligo di
trasferire la piena e pacifica disponibilità della
cosa, il possesso: non ha l’obbligo di trasferire la
proprietà
Contratti consensuali
In caso di res mancipi il compratore acquisterà la
proprietà per usucapione a meno che le parti
non procedano a fare mancipatio o in iure cessio
Vi sono due tipi particolari di compravendita:
Emptio rei
speratae
Emptio
spei
Contratti consensuali
L’emptio rei speratae è la compera della cosa
sperata: due persone si accordano per
compravendere il raccolto dell’anno successivo di
un dato fondo, stabilendo un certo prezzo
indipendentemente dall’ammontare del raccolto
La compravendita in questo caso è sottoposta a
condizione sospensiva: l’obbligazione sorge solo se
c’è un raccolto, se non nasce nulla, l’obbligazione
non sorge perché non c’è nulla da compravendere
Contratti consensuali
Nel caso dell’emptio spei si acquista la speranza,
cioè oggetto della compravendita è l’alea, il
rischio
Venditore e compratore si accordano prima che
la cosa venga ad esistere e stabiliscono il prezzo,
che è sempre dovuto, anche se la cosa non
nasce
Contratti consensuali
Il prezzo pattuito è ovviamente inferiore rispetto
a quello che sarebbe stato se la cosa esistesse
già, proprio perché il compratore acquista il
rischio
Nella compravendita il prezzo è pagato in denaro
Questa soluzione non si raggiunse con facilità
Contratti consensuali
Le due scuole dei Sabiniani e dei Proculiani
discussero a lungo su questo punto
I Sabiniani ritenevano infatti che il prezzo si
potesse pagare con qualunque cosa, mentre i
Proculiani che si potesse pagare solo in denaro
Prevalsero i Proculiani
Contratti consensuali
L’ipotesi avanzata dai Sabiniani rappresentava un
altro istituto: la permuta, cioè lo scambio di cosa
contro cosa
La disponibilità pacifica della cosa è già garantita
nella mancipatio dove vi è la figura dell’auctoritas,
cioè la garanzia che il mancipio dans dà al mancipio
accipiens di assisterlo in giudizio nel caso di
contestazione della proprietà della cosa da parte di
un terzo
Contratti consensuali
Questo istituto si ritrova anche nella
compravendita, dove si chiama garanzia per
l’evizione: se il compratore viene citato in
giudizio e viene messa in dubbio la proprietà
della cosa, il venditore è tenuto ad assisterlo in
giudizio
Se il compratore perde la lite, il venditore deve
pagargli il doppio del valore della cosa
Contratti consensuali
Inizialmente, la garanzia per l’evizione era una
scelta delle parti, nel senso che non era un
elemento della compravendita: in origine per
raggiungere questo scopo le parti facevano una
stipulatio con la quale, per l’appunto, il
venditore si assumeva l’obbligo di assistere in
giudizio il compratore nelle eventualità viste
Contratti consensuali
Successivamente la garanzia per evizione
divenne un elemento naturale del contratto di
compravendita: non vi è bisogno di un accordo
affinché ci sia, vi è bisogno di un accordo
affinché non ci sia
Se nulla è stabilito, c’è
Contratti consensuali
Una seconda garanzia presente all’interno del
contratto di compravendita è la garanzia per i
vizi occulti della cosa (elemento naturale del
contratto compravendita)
Il venditore ha l’obbligo di dichiarare i vizi occulti
della cosa, cioè quelli che non sono
immediatamente
visibili
al
momento
dell’acquisto
Contratti consensuali
Gaio fa in proposito l’esempio dello schiavo
epilettico
Se il venditore tace il vizio occulto e il
compratore lo scopre successivamente, può
esercitare l’actio empti per conguagliare il
prezzo, cioè gli viene restituita la differenza tra
ciò che ha pagato e l’effettivo valore della cosa
(il valore lo stabilisce il giudice)
Contratti consensuali
I Romani hanno una disciplina più minuziosa per
quanto riguarda la vendita al mercato
Qui vi sono dei magistrati appositi che
sovraintendono a ciò che avviene al mercato e
emanano anche un editto in base al quale
regolano con propria normativa ciò che avviene
al mercato
Contratti consensuali
Al mercato si vendono per lo più animali e
schiavi
E’ obbligatorio dichiarare i vizi e, in particolare,
bisognerebbe mettere un cartello che dichiara i
vizi occulti della cosa
Contratti consensuali
Se il venditore non ha messo il cartello e la cosa
ha vizi occulti, il compratore può:
Actio
redibitoria
Actio
quanti
minoris
Contratti consensuali
L’actio redibitoria è esercitabile entro sei mesi
dal fatto e fa tornare il tutto allo status quo
ante: il venditore restituisce il prezzo e il
compratore restituisce la cosa
L’actio quanti minoris si può esercitare entro un
anno e consiste nel pagamento della differenza
del prezzo tra il reale valore della cosa e il prezzo
pagato
Contratti consensuali
Le due azioni sono alternative: o si agisce con
una o con l’altra
L’actio quanti minoris può essere preferibile
quando la cosa acquistata, pur viziata, può
rivelarsi utile sotto profili diversi per quelli per
cui è stata acquistata
Contratti consensuali
La societas è il contratto consensuale in forza
del quale due o più soggetti mettono in
comune beni o servizi per raggiungere scopi
comuni
Esistono due tipi di società:
Societas omnium
bonorum
Societas unius negotii
Contratti consensuali
Nella societas omnium bonorum i soggetti
mettono in comune l’intero proprio
patrimonio
Nella societas unius negotii mettono in
comune i beni che servono al raggiungimento
dello scopo
Contratti consensuali
La societas omnium bonorum ha origine
nell’antichissimo consorzio esistente tra gli
eredi sui nel patrimonio famigliare: il
consortium ercto non cito
Gaio afferma che con il passare del tempo i
Romani iniziarono ad applicare questo
consorzio anche tra gli estranei, prassi da cui
sarebbe nata la societas
Contratti consensuali
In entrambe le società, se nulla viene stabilito,
utili e perdite si dividono in parti uguali
Ci si può accordare anche diversamente,
l’unica cosa che è vietata è il c.d. patto leonino
(societas cum leone), cioè il patto in forza del
quale su alcuni soci gravano solo perdite e su
altri solo i guadagni: questo è vietato
Contratti consensuali
La società si caratterizza per un aspetto:
mentre negli altri contratti consensuali il
consenso occorre solo all’inizio, nella società
deve perdurare (affectio societatis)
Se il consenso viene meno la società si scioglie
Contratti consensuali
La fine del consenso viene manifestata con un
atto ufficiale: la renuntiatio societatis
Vi sono due casi in cui la rinuncia fa sciogliere
la società e, contemporaneamente, sorgere
una responsabilità in capo al socio
rinunciante: la rinuncia dolosa e quella
intempestiva
Contratti consensuali
La rinuncia dolosa si ha, ad esempio, quando un
soggetto viene a sapere di essere stato nominato
erede in un testamento e non vuole che l’eredità
confluisca nella societas omnium bonorum
Il socio che subisce la rinuncia dolosa può
esercitare nei confronti del rinunciante l’actio pro
socio (azione posta a tutela dei soci nel contratto
di società)
Contratti consensuali
Esercitando l’azione, il socio che subisce la
rinuncia dolosa chiede che il rinunciante versi
metà dell’eredità
La rinuncia intempestiva si ha quando la
rinuncia è fatta in un momento in cui si
danneggia la società
Contratti consensuali
Immaginiamo una società creata allo scopo di
acquistare schiavi: un socio si trova al mercato
degli schiavi e l’altro rinuncia sciogliendo la
società
Il socio che subisce la rinuncia esercita l’actio
pro socio per recuperare le perdite
patrimoniali subite
Contratti consensuali
La società si scioglie oltre che per renuntiatio,
per morte o capitis deminutio
Gli effetti dei negozi giuridici posti in essere
dal singolo socio sorgono in capo al socio che
ha posto in essere il negozio con l’obbligo di
trasferire anche agli altri gli effetti del negozio
stesso
Contratti consensuali
Vi è cioè una rappresentanza indiretta
Per raggiungere lo scopo di far sorgere
contestualmente gli effetti di un negozio
giuridico su tutti i soci, si impiega uno schiavo
della società, un servus communis: in questo
caso l’acquisto va in capo a tutti i soci
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