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I conferimenti nella s.p.a.
conferimento atto con il quale i soci provvedono all’organizzazione dei loro investimenti in modo funzionale all’esercizio collettivo dell’attività di impresa: vedi art. 2247 c.c. (Società) MA ANCHE conferimento atto con il quale il proprietario di una determinata somma di denaro decide un INVESTIMENTO nel capitale di rischio di un’impresa allo scopo di ottenerne una remunerazione (utili, incremento di valore capitale dell’investimento). Conferimento e persona giuridica Concezione tradizionale : Conferimento come trasferimento alla persona giuridica dell’utilità economica impostazione del conferimento come operazione inquadrabile nello schema del negozio sinallagmatico conseguenze: - Principio di corrispettività - Applicazione delle regole della compravendita (garanzie) Concezione avanzata: Conferimento come creazione di un patrimonio comune soggetto al vincolo di destinazione all’esercizio dell’impresa comune e dunque come espressione tipica dello scopo comune e dell’intento di collaborazione fine del principio di corrispettività e spazio all’autonomia negoziale del gruppo dei soci nella determinazione del rapporto tra utilità conferita e azioni assegnate al socio liceità dell’assegnazione disproporzionale di azioni Funzione organizzativa del conferimento - - - L’essenzialità del conferimento per l’organizzazione dell’impresa collettiva spiega il rigore della disciplina: INTANGIBILITA’ Vincolo di destinazione assistito da tutela anche penale (divieto di restituzione dei conferimenti) ESIGENZA DI FLESSIBILITA’ NELL’IMPIEGO preferenza per i conferimenti in denaro NECESSITA’ DI VALUTAZIONE ATTENDIBILE norme imperative sulla stima dei conferimenti diversi dal denaro – divieto di conferimenti non facilmente valutabili NECESSITA’ DELLA DISPONIBILITA’ IMMEDIATA E COMPLETA DELL’APPORTO divieto dei conferimenti d’opera e di servizi (ma nella s.r.l. i connotati maggiormente personalistici hanno indotto il legislatore ad ammetterli, sia pure con il corredo di un peculiare meccanismo “assicurativo” che garantisce l’effettività dell’apporto anche in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione) Concezioni del capitale sociale e beni non conferibili Capitale sociale come garanzia per i creditori sociali non sono conferibili le utilità economiche che non possono essere oggetto di immediata espropriazione Capitale sociale come strumento di organizzazione dell’impresa collettiva non sono conferibili le utilità economiche non precisamente quantificabili, di difficile collocazione nel progetto imprenditoriale comune Come sfruttare le entità non conferibili ma utili? Le utilità non conferibili possono essere apportate alla società pur senza essere imputate a capitale attraverso: A) l’ assegnazione disproporzionale delle azioni B) l’acquisizione al patrimonio sociale (ma non al capitale) a fronte dell’emissione di strumenti finanziari partecipativi C) Per il solo caso delle prestazioni a carattere personale (opera, servizi et similia) con l’emissione di particolari categorie di azioni dette azioni con prestazioni accessorie Assegnazione disproporzionale delle azioni - I ESEMPIO Capitale sociale: € 200.000 diviso in 200.000 azioni da €1 In base ad accordi tra i quattro soci A,B,C,D il capitale viene diviso in parti uguali (50.000 azioni ciascuno) MA Il socio A ha conferito un immobile di valore € 60.000 Il socio B ha conferito denaro per € 60.000 Il socio C ha conferito un credito stimato € 60.000 Il socio D ha conferito denaro per € 20.000 Assegnazione disproporzionale delle azioni - II RAGIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE: A) Considerazione di apporti non conferibili come capitale (es. know how, segreti industriali, buon nome commerciale) B) Discrepanze con il valore di perizia di un bene in natura conferito C) Atti di liberalità tra soci (specie in presenza di vincoli familiari) LE MOTIVAZIONI NON INCIDONO SULLA DISCIPLINA APPLICABILE ALL’OPERAZIONE Aspetti problematici dell’assegnazione disproporzionale di azioni - I Se l’assegnazione assume il carattere di atto di liberalità, espone chi la compie al duplice rischio di subire l’azione degli eredi legittimari per l’eventuale lesione dei loro diritti e l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c. ) da parte dei suoi creditori personali lesi Quid iuris nelle ipotesi estreme: - Conferimento senza assegnazione di neppure 1 azione - Assegnazione dell’intera partecipazione senza aver conferito nulla? Aspetti problematici dell’assegnazione disproporzionale di azioni - II La dottrina prevalente è incline ad ammettere la legittimità anche delle ipotesi estreme, fatta salva l’applicazione dei tradizionali rimedi civilistici a tutela del contraente che subisce l’approfittamento della controparte (es. rescissione per lesione ultra dimidium, disciplina dell’abuso di dipendenza economica); qualche dubbio sorge per il compimento di operazioni di questo genere nell’ambito di gruppi di società. L’unico limite invalicabile è quello della integrale copertura del valore del capitale sociale (più l’eventuale sovrapprezzo), assolutamente indisponibile dall’autonomia negoziale in quanto posto a tutela dei terzi derogabilità pattizia del principio, finora inderogabile, dettato dall’art. 2346 c.c.: a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta. Rapporto tra conferimenti e capitale sociale Regola inderogabile: ∑ Valore conferimenti ≥ CAPITALE SOCIALE + EVENTUALE SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE (principio di effettività del capitale sociale) Ma non è più necessario che il valore di ogni singolo conferimento vada integralmente a coprire il valore nominale delle azioni assegnate in contraccambio, più l’eventuale sovrapprezzo: la copertura va valutata rispetto all’insieme dei conferimenti I versamenti dei soci nella s.p.a. e nella s.r.l. Si tratta di versamenti effettuati dai soci che non vengono imputati a capitale sociale, rispetto ai quali dunque non c’è emissione di azioni contestuale all’apporto. TIPOLOGIE DI VERSAMENTI secondo la giurisprudenza: A) prestiti, erogazioni a titolo di mutuo attributive di un diritto alla restituzione nel termine stabilito dalle parti, o, in mancanza, fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c.; B) i versamenti a coperture di perdite, dazioni pecuniarie senza obbligo di restituzione a carico della società, finalizzate ad eliminare o ridurre le perdite di cui è affetto il capitale sociale; C) i versamenti in conto capitale, dazioni pecuniarie senza obbligo di restituzione a carico della società, effettuate non in previsione di un aumento di capitale e senza vincolo di destinazione ad esso;; D) i versamenti in conto di un futuro e determinato aumento di capitale (…); E) i versamenti in conto di un aumento di capitale genericamente collocato nel futuro (…)”. Come si stabilisce la natura di questi versamenti? Ogni qualvolta non sia possibile individuare esattamente la volontà di socio e società di dare vita alla fattispecie tipica del contratto di mutuo, la giurisprudenza ha deciso di privilegiare una qualificazione dei versamenti dei soci più vicina al conferimento che non al finanziamento, creando nelle somme corrisposte un vincolo maggiore, simile a quello previsto per il capitale sociale, con esclusione pertanto, in mancanza di specifica previsione contraria, di un diritto del socio alla restituzione a semplice richiesta La disciplina dei finanziamenti dei soci nella s.r.l. Nella s.r.l. la riforma ha introdotto una disciplina peculiare dei finanziamenti dei soci, stabilendo che – pur se non interviene la loro riqualificazione causale in termini di apporto di capitale di rischio – il trattamento che subiscono è di fatto molto simile a quello degli apporti atipici di patrimonio. In particolare: Sono postergati rispetto a tutti gli altri crediti sociali nella restituzione; Se restituiti nel termine di un anno prima della dichiarazione di fallimento della società, sono soggetti a revoca di diritto. Questa disciplina si applica a patto che il finanziamento assuma carattere sproporzionato rispetto all’equilibrio finanziario della società, in quanto sarebbe stato logico rinforzare il patrimonio della società anziché accrescerne l’indebitamento. I finanziamenti dei soci nella s.p.a. La disciplina dei finanziamenti dei soci introdotta per la s.r.l. è applicabile anche nella s.p.a.? Non esistono norme specifiche applicabili alla s.p.a. in tema di finanziamenti dei soci; l’unica disposizione che li menziona è l’art. 2427 c.c., che in tema di contenuto della nota integrativa, al numero 19 bis, dice che devono risultare i finanziamenti effettuati dai soci alla società e ripartiti per scadenze, con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. E’ opinione prevalente in dottrina che la mancata riproposizione per la s.p.a. della regola dettata per la s.r.l. si giustifichi per i connotati maggiormente personalistici assunti dalla s.r.l., sicché si nega per lo più l’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 2467 c.c. La struttura patrimoniale della s.p.a.: titoli e status del sottoscrittore – 1) strumenti rappresentativi di capitale di rischio Diritti amministrativi Azioni ordinarie Azioni privilegiate Strumenti finanziari partecipativi Azioni di risparmio Diritti patrimoniali (segue): 2) strumenti rappresentativi di capitale di debito Obbligazioni convertibili Strumenti finanziari quasi obbligazionari Obbligazioni con warrant Obbligazioni ordinarie Obbligazioni indicizzate Obbligazioni postergate Status socii: una definizione sempre più complessa Quali sono i diritti insopprimibili che connotano la partecipazione azionaria e quindi lo status di socio? CRISI DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI INDIVIDUALI Il diritto di voto? Il diritto di intervento? Il diritto di impugnativa delle delibere assembleari? SOCIO E’ CHI ACQUISISCE UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE, SOTTOPONENDOSI AL VINCOLO DI DESTINAZIONE DI GRADO MASSIMO Riforma e crisi dello status socii Più in generale nella s.p.a. , oltre a registrarsi un declino dei connotati finora caratteristici delle azioni, si avverte per effetto della riforma un ridimensionamento del classico binomio RISCHIO – POTERE e del ruolo gestorio dei soci compressione dei poteri individuali del socio e delle minoranze Tramonto del principio 1 azione = 1 voto ridimensionamento delle competenze gestorie dell’assemblea a favore del c.d.a (2380 bis) incentivazione dell’exit a scapito degli strumenti di tutela reale