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I conferimenti nella s.p.a.

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I conferimenti nella s.p.a.
conferimento  atto con il quale i soci provvedono
all’organizzazione dei loro investimenti in modo
funzionale all’esercizio collettivo dell’attività di impresa:
vedi art. 2247 c.c. (Società) MA ANCHE
conferimento  atto con il quale il proprietario di una
determinata somma di denaro decide un INVESTIMENTO
nel capitale di rischio di un’impresa allo scopo di
ottenerne una remunerazione (utili, incremento di valore
capitale dell’investimento).
Conferimento e persona
giuridica
Concezione tradizionale : Conferimento come trasferimento alla persona giuridica dell’utilità economica
impostazione del conferimento come operazione inquadrabile nello schema del negozio sinallagmatico
conseguenze:
- Principio di corrispettività
- Applicazione delle regole della compravendita (garanzie)
Concezione avanzata: Conferimento come creazione di
un patrimonio comune soggetto al vincolo di destinazione
all’esercizio dell’impresa comune e dunque come
espressione tipica dello scopo comune e dell’intento di
collaborazione
fine del principio di corrispettività e
spazio all’autonomia negoziale del gruppo dei soci nella
determinazione del rapporto tra utilità conferita e azioni
assegnate al socio
liceità dell’assegnazione
disproporzionale di azioni
Funzione organizzativa del
conferimento
-
-
-
L’essenzialità del conferimento per l’organizzazione dell’impresa
collettiva spiega il rigore della disciplina:
INTANGIBILITA’
Vincolo di destinazione assistito da tutela
anche penale (divieto di restituzione dei conferimenti)
ESIGENZA DI FLESSIBILITA’ NELL’IMPIEGO
preferenza per i
conferimenti in denaro
NECESSITA’ DI VALUTAZIONE ATTENDIBILE
norme
imperative sulla stima dei conferimenti diversi dal denaro – divieto
di conferimenti non facilmente valutabili
NECESSITA’ DELLA DISPONIBILITA’ IMMEDIATA E COMPLETA
DELL’APPORTO
divieto dei conferimenti d’opera e di servizi
(ma nella s.r.l. i connotati maggiormente personalistici hanno indotto
il legislatore ad ammetterli, sia pure con il corredo di un peculiare
meccanismo “assicurativo” che garantisce l’effettività dell’apporto
anche in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione)
Concezioni del capitale
sociale e beni non conferibili
 Capitale sociale come garanzia per i creditori sociali
non sono conferibili le utilità economiche che non
possono essere oggetto di immediata espropriazione
 Capitale sociale come strumento di organizzazione
dell’impresa collettiva
non sono conferibili le utilità
economiche non precisamente quantificabili, di difficile
collocazione nel progetto imprenditoriale comune
Come sfruttare le entità non
conferibili ma utili?
 Le utilità non conferibili possono essere
apportate alla società pur senza essere
imputate a capitale attraverso:
A) l’ assegnazione disproporzionale delle azioni
B) l’acquisizione al patrimonio sociale (ma non al
capitale) a fronte dell’emissione di strumenti
finanziari partecipativi
C) Per il solo caso delle prestazioni a carattere
personale (opera, servizi et similia) con
l’emissione di particolari categorie di azioni
dette azioni con prestazioni accessorie
Assegnazione disproporzionale delle azioni - I
ESEMPIO
Capitale sociale: € 200.000 diviso in 200.000 azioni da €1
In base ad accordi tra i quattro soci A,B,C,D il capitale viene
diviso in parti uguali (50.000 azioni ciascuno) MA
Il socio A ha conferito un immobile di valore € 60.000
Il socio B ha conferito denaro per € 60.000
Il socio C ha conferito un credito stimato € 60.000
Il socio D ha conferito denaro per € 20.000
Assegnazione disproporzionale delle azioni - II
RAGIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE:
A) Considerazione di apporti non conferibili come capitale
(es. know how, segreti industriali, buon nome commerciale)
B) Discrepanze con il valore di perizia di un bene in natura
conferito
C) Atti di liberalità tra soci (specie in presenza di vincoli
familiari)
LE MOTIVAZIONI NON INCIDONO SULLA DISCIPLINA
APPLICABILE ALL’OPERAZIONE
Aspetti problematici dell’assegnazione disproporzionale di azioni - I
 Se l’assegnazione assume il carattere di atto di
liberalità, espone chi la compie al duplice
rischio di subire l’azione degli eredi legittimari
per l’eventuale lesione dei loro diritti e l’azione
revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c. ) da parte
dei suoi creditori personali lesi
 Quid iuris nelle ipotesi estreme:
- Conferimento senza assegnazione di neppure 1
azione
- Assegnazione dell’intera partecipazione senza
aver conferito nulla?
Aspetti problematici dell’assegnazione
disproporzionale di azioni - II
La dottrina prevalente è incline ad ammettere la
legittimità anche delle ipotesi estreme, fatta salva
l’applicazione dei tradizionali rimedi civilistici a tutela
del contraente che subisce l’approfittamento della
controparte (es. rescissione per lesione ultra dimidium,
disciplina dell’abuso di dipendenza economica); qualche
dubbio sorge per il compimento di operazioni di questo
genere nell’ambito di gruppi di società. L’unico limite
invalicabile è quello della integrale copertura del valore
del capitale sociale (più l’eventuale sovrapprezzo),
assolutamente indisponibile dall’autonomia negoziale in
quanto posto a tutela dei terzi
derogabilità pattizia
del principio, finora inderogabile, dettato dall’art. 2346
c.c.: a ciascun socio è assegnato un numero di azioni
proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.
Rapporto tra conferimenti e
capitale sociale
Regola inderogabile:
 ∑ Valore conferimenti ≥ CAPITALE SOCIALE +
EVENTUALE SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE (principio
di effettività del capitale sociale)
 Ma non è più necessario che il valore di ogni singolo
conferimento vada integralmente a coprire il valore
nominale delle azioni assegnate in contraccambio, più
l’eventuale sovrapprezzo: la copertura va valutata
rispetto all’insieme dei conferimenti
I versamenti dei soci nella s.p.a. e
nella s.r.l.
Si tratta di versamenti effettuati dai soci che non vengono imputati a
capitale sociale, rispetto ai quali dunque non c’è emissione di azioni
contestuale all’apporto.
TIPOLOGIE DI VERSAMENTI secondo la giurisprudenza:
A) prestiti, erogazioni a titolo di mutuo attributive di un diritto alla
restituzione nel termine stabilito dalle parti, o, in mancanza, fissato dal
giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c.;
B) i versamenti a coperture di perdite, dazioni pecuniarie senza obbligo di
restituzione a carico della società, finalizzate ad eliminare o ridurre le
perdite di cui è affetto il capitale sociale;
C) i versamenti in conto capitale, dazioni pecuniarie senza obbligo di
restituzione a carico della società, effettuate non in previsione di un
aumento di capitale e senza vincolo di destinazione ad esso;;
D) i versamenti in conto di un futuro e determinato aumento di capitale
(…);
E) i versamenti in conto di un aumento di capitale genericamente collocato
nel futuro (…)”.
Come si stabilisce la natura di
questi versamenti?
 Ogni qualvolta non sia possibile individuare esattamente
la volontà di socio e società di dare vita alla fattispecie
tipica del contratto di mutuo, la giurisprudenza ha deciso
di privilegiare una qualificazione dei versamenti dei
soci più vicina al conferimento che non al
finanziamento, creando nelle somme corrisposte un
vincolo maggiore, simile a quello previsto per il capitale
sociale, con esclusione pertanto, in mancanza di specifica
previsione contraria, di un diritto del socio alla
restituzione a semplice richiesta
La disciplina dei finanziamenti dei soci
nella s.r.l.
Nella s.r.l. la riforma ha introdotto una disciplina peculiare dei
finanziamenti dei soci, stabilendo che – pur se non interviene
la loro riqualificazione causale in termini di apporto di capitale
di rischio – il trattamento che subiscono è di fatto molto
simile a quello degli apporti atipici di patrimonio. In particolare:
 Sono postergati rispetto a tutti gli altri crediti sociali nella
restituzione;
 Se restituiti nel termine di un anno prima della dichiarazione di
fallimento della società, sono soggetti a revoca di diritto.
 Questa disciplina si applica a patto che il finanziamento assuma
carattere sproporzionato rispetto all’equilibrio finanziario della
società, in quanto sarebbe stato logico rinforzare il patrimonio
della società anziché accrescerne l’indebitamento.
I finanziamenti dei soci nella s.p.a.
 La disciplina dei finanziamenti dei soci introdotta per la s.r.l. è
applicabile anche nella s.p.a.?
 Non esistono norme specifiche applicabili alla s.p.a. in tema di
finanziamenti dei soci; l’unica disposizione che li menziona è
l’art. 2427 c.c., che in tema di contenuto della nota integrativa,
al numero 19 bis, dice che devono risultare i finanziamenti
effettuati dai soci alla società e ripartiti per scadenze, con
separata indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori.
 E’ opinione prevalente in dottrina che la mancata riproposizione per la s.p.a. della regola dettata per la s.r.l. si giustifichi
per i connotati maggiormente personalistici assunti dalla s.r.l.,
sicché si nega per lo più l’interpretazione estensiva o analogica
dell’art. 2467 c.c.
La struttura patrimoniale della s.p.a.: titoli e
status del sottoscrittore – 1) strumenti
rappresentativi di capitale di rischio
Diritti amministrativi
Azioni ordinarie
Azioni privilegiate
Strumenti finanziari partecipativi
Azioni di risparmio
Diritti patrimoniali
(segue): 2) strumenti rappresentativi di
capitale di debito
Obbligazioni convertibili
Strumenti finanziari quasi obbligazionari
Obbligazioni con warrant
Obbligazioni ordinarie
Obbligazioni indicizzate
Obbligazioni postergate
Status socii: una definizione sempre
più complessa
 Quali sono i diritti insopprimibili che connotano la




partecipazione azionaria e quindi lo status di socio?
CRISI DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI INDIVIDUALI
Il diritto di voto?
Il diritto di intervento?
Il diritto di impugnativa delle delibere assembleari?
SOCIO E’ CHI ACQUISISCE UNA PARTECIPAZIONE AL
CAPITALE SOCIALE, SOTTOPONENDOSI AL
VINCOLO DI DESTINAZIONE DI GRADO MASSIMO
Riforma e crisi dello status socii
 Più in generale nella s.p.a. , oltre a registrarsi un declino
dei connotati finora caratteristici delle azioni, si avverte
per effetto della riforma un ridimensionamento del
classico binomio RISCHIO – POTERE e del ruolo
gestorio dei soci
compressione dei poteri
individuali del socio e delle
minoranze
Tramonto del principio
1 azione = 1 voto
ridimensionamento delle
competenze gestorie
dell’assemblea a favore
del c.d.a (2380 bis)
incentivazione dell’exit
a scapito degli strumenti
di tutela reale
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