...

Materiale corso 1

by user

on
Category: Documents
24

views

Report

Comments

Transcript

Materiale corso 1
DALL’ACCERTAMENTO CONTENZIOSO
Milano, 09 dicembre 2015
Il «nuovo» ravvedimento operoso
come principale istituto deflativo
APPROCCIO COLLABORATIVO
SCAMBIO DATI
L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA METTERA’ A DISPOSIZIONE
DEL CONTRIBUENTE LE INFORMAZIONI IN SUO POSSESSO
RAVVEDIMENTO AMPIO PER RIMEDIARE AD ERRORI
SANZIONI: DISTINZIONE FONDAMENTALE
CALCOLO SANZIONI IN
FUNZIONE ERRORE
COMMESSO
Se errore di
liquidazione o formale
ex art. 36 DPR 600/73,
sanzione 30%
Se dichiarazione
infedele, sanzione
100%
RAVVEDIMENTO A FAVORE: NON CAMBIA
1
Integrativa a favore: fino al 30/9/15 (cassazione 19537
del 17/09/2014)
2
Recuperi di crediti oltre il 30/9/15: istanza di rimborso
ex articolo 38 del D.P.R. 602/73. Per le dichiarazioni si
considerano 48 mesi dalla data di versamento del saldo
(RISOLUZIONE N. 459/08)
IMPEDIMENTI AL RAVVEDIMENTO
CAUSE
- AVVISI DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE;
- AVVISI BONARI RIFERITI AI CONTROLLI 36-BIS E 36-TER DEL D.P.R. 600/73 E
54-BIS DEL D.P.R. 633/72
NON SONO INVECE OSTATIVI
- ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE E ALTRE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DI
ACCERTAMENTO
LE RIDUZIONI
1/10
1/9
1/8
Mancato versamento tributo sanato entro 30 giorni
Ravvedimento di qualsiasi errore entro 90 giorni dal termine
presentazione dichiarazione
Tutti
i
tribu
ti
Tutti
i
tribu
ti
Tutti
i
presentazione tribu
ti
Ravvedimento di qualsiasi errore entro termine
dichiarazione anno in cui si è commesso errore
LE RIDUZIONI
1/7
1/6
1/5
1/10
Ravvedimento di qualsiasi errore entro termine presentazione
dichiarazione anno successivo a quello in cui
si è commesso errore
Ravvedimento di qualsiasi errore oltre termine presentazione
dichiarazione anno successivo a quello in cui
si è commesso errore
Ravvedimento di qualsiasi errore in caso di avvenuta notifica di
un PVC
Per presentazione dichiarazione con ritardo non superiore
a 90 giorni da originaria scadenza
Tribu
ti
ADE
Tribu
ti
ADE
Tribu
ti
ADE
Tutti
i
tribu
ti
ADDIO VECCHIE DEFINIZIONI
ELIMINATI DAL 2016
DEFINIZIONE INVITI A COMPARIRE
DEFINIZIONE PVC
ACQUIESCENZA RAFFORZATA
Il ravvedimento breve
Articolo 23, c. 31, del D.L. 98/11
La riduzione, per i versamenti effettuati con un ritardo
non superiore ai 15 giorni, di 1/15 per ciascun giorno di
ritardo, della sanzione amministrativa del 30 per cento
per il ritardato od omesso versamento dei tributi è
generalizzata
COME CALCOLARE LA SANZIONE
Se un versamento è effettuato in ritardo, ma al massimo entro 15 giorni
dalla relativa scadenza, la sanzione irrogabile è, di fatto, pari al 2% per
ogni giorno di ritardo, fino ad arrivare, al quindicesimo giorno, alla
sanzione del 30%.
Esempio:
Debito 1.000 euro
Ritardo di 1 giorno: sanzione irrogabile pari a 20 euro
Ritardo di 4 giorni: sanzione irrogabile pari a 80 euro
Ritardo di 10 giorni: sanzione irrogabile pari a 200 euro
Ritardo di 14 giorni: sanzione irrogabile pari a 280 euro
Ritardo di 15 giorni: sanzione irrogabile pari a 300 euro
CHIARIMENTI
Circolare n. 41 del 2011:
“Si ricorda infine che, come chiarito dalla circolare n. 138/E del 5 luglio
2000, la diminuzione in esame spetta “indipendentemente dal verificarsi
delle condizioni richieste per il ravvedimento”. Ciò significa che anche
nei casi in cui non opera il ravvedimento operoso l’ufficio applicherà la
sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 tenendo conto,
al verificarsi dei presupposti, della riduzione ad un quindicesimo per
ciascun giorno di ritardo”.
IN CASO DI RAVVEDIMENTO
Se il versamento in ritardo è effettuato con le modalità del
ravvedimento, ossia con il pagamento anche degli interessi e delle
sanzioni previste dalla legge, oltre al calcolo della sanzione nella misura
del 2% giornaliero, si può fruire della riduzione della sanzione nella
misura di 1/10
Esempio:
Versamento di 1.000 euro
Ritardo di 1 giorno: sanzione di 2 euro
Ritardo di 4 giorni: sanzione di 8 euro
Ritardo di 10 giorni: sanzione di 20 euro
Ritardo di 14 giorni: sanzione di 28 euro
Ritardo di 15 giorni: sanzione di 30 euro
ATTENZIONE
Dichiarazione
infedele
Interessi e sanzioni
Se il ravvedimento riguarda una
dichiarazione infedele, si potrà
fruire solo delle riduzioni nella
misura di 1/10 (versamento nei 30
gg successivi) o 1/8 (versamento
entro il termine di presentazione
della dichiarazione riferita al
periodo di omissione)
La circolare n. 41 del 2011 precisa
che affinchè si perfezioni il
ravvedimento con la riduzione delle
sanzioni nella misura dello 0,2% al
giorno per i primi 15 gg dalla
scadenza, gli interessi e le sanzioni
possono essere versati entro i 30
giorni successivi alla scadenza
RAVVEDIMENTO FRAZIONATO
Risoluzione n. 67 del 2011
Il ravvedimento operoso dell’intero importo omesso non è valido
qualora:
1. preveda solo il pagamento della “prima rata” entro i termini
normativamente previsti (mentre i versamenti delle rate successive
sono effettuati oltre tali termini);
2. tra un versamento e l’altro vengono posti in essere controlli fiscali.
In tali due ipotesi il beneficio del ravvedimento operoso trova
applicazione solo per le rate pagate (unitamente ai relativi interessi e
sanzioni) nei termini previsti e prima di eventuali controlli fiscali.
DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI
IMPOSTA DOVUTA
10.000,00
10.000,00
Due differenti opzioni di versamento
10.040,00
Ma cosa accade se sbaglio o non
verso integralmente?
E’ corretto applicare la sanzione del
30% sull’intero importo?
ERRORI SUL DIFFERIMENTO
Parere dell’Avvocatura generale dello Stato, numero 263000 del 2 luglio 2012:
• " (…) il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell’importo dovuto senza la
maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all’omesso versamento parziale e non già
al ritardato pagamento, e di conseguenza la sanzione del terzo deve essere
rapportata alla frazione dell’importo non versato (…)“;
• “(…) nel dubbio, deve privilegiarsi un’interpretazione della norma conforme ai
principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto (…)".
Il 30% si computa solo sulle somme non
versate
quindi
Il contribuente ha la possibilità di intervenire
con il ravvedimento operoso
ERRORI SUL RAVVEDIMENTO
Ravvedimento perfetto:
IMPOSTA
SANZIONI
INTERESSI
CM 27
Piccoli errori non
ostacolano il fatto che una
parte del versamento sia
correttamente sanato
OCCORRE CODICE
SANZIONE SU F24
ERRORI SUI VERSAMENTI DA DEFINIZIONE
Definizione integrale art. 15
Definizione sanzioni art. 17
• MANCA AUTOMATISMO SUGLI ERRORI
• LIEVI RITARDI SONO SCUSABILI
• VERSAMENTI CARENTI SONO SCUSABILI
SOLO OVE LA DIFFERENZA SIA
ASSOLUTAMENTE MODESTA
TERMINE DEI CONTROLLI
QUANDO SI PRESENTA INTEGRATIVA
TERMINE PER ACCERTAMENTI DECORRE, PER LE POSTE MODIFICATE,
DA PRESENTAZIONE NUOVO MODELLO
TERMINE PER NOTIFICA CARTELLE DECORRE DA ANNO SUCCESSIVO
A PRESENTAZIONE NUOVO MODELLO
Assonime Circ. 15 dell’11.05.2015
• «In primis, ci si chiede come mai l’adozione di tale istituto, che intende
invogliare la compliance, assuma rilevanza in sede penale
esclusivamente quale attenuante. In altri termini, proprio alla luce
dell’intenzione del legislatore di ottenere “il massimo adempimento
spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti”, sarebbe
opportuno forse estendere gli effetti del ravvedimento in ambito
penale».
• «Sott’altro profilo, permangono talune rilevanti criticità dell’istituto
concernenti, per esempio, l’impossibilità anche nel nuovo assetto
dell’istituto di avvalersene in caso di omessa dichiarazione oltre il
termine previsto per la c.d. dichiarazione tardiva; aspetto questo che
andrebbe preso attentamente in esame, come meglio vedremo in
seguito, per evitare inique e poco giustificate differenziazioni».
CM 23/E del 09.06.2015
L’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulle lettere a-bis) [1/9], b-bis) [1/7], , b-ter) [1/6], e bquater) [1/5], dell’art. 13, comma 1 , risolvendo alcuni dubbi sorti all’indomani della novella.
Applicabilità sanzione 1/9
«nell’interpretare la nuova disposizione occorre
tener conto delle finalità, dirette a delineare un
quadro di graduale incremento della sanzione da
versare … in funzione del maggior tempo
trascorso dalla commissione della violazione»
I 90 giorni per la
regolarizzazione:
vanno computati a decorrere dal termine
della presentazione della dichiarazione,
con esclusivo riferimento alle violazioni
riferite al «contenuto e alla
documentazione» della medesima
decorrono, per gli omessi versamenti dei
tributi periodici, dalla data di scadenza
del pagamento, anche se relativi, ad
imposte dirette, IRAP, IVA, IMU, TASI,
determinati o determinabili nella
dichiarazione
CM 23/E del 09.06.2015
ULTERIORI CHIARIMENTI
• Tra i tributi amministrati dall’Agenzia rientrano, oltre alle
imposte dirette, l’IVA, le imposte / entrate erariali, anche
l’IRAP e le addizionali comunale e regionale all’IRPEF.
• La riduzione delle sanzioni nella misura di 1/5 (PVC), pur in
assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso, è
possibile esclusivamente nel caso di contestazione su tributi
amministrati dall’Agenzia delle Entrate, analogamente a
quanto previsto per il ravvedimento di cui alle lett. b-bis) e
b-ter).
Dichiarazioni integrative
e correzione degli errori contabili
DISTINZIONE FONDAMENTALE
A FAVORE
DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
A SFAVORE
DPR 322/1998, art. 2
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli
approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti
per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un
maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor
credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni puo' essere utilizzato
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997.
A SFAVORE
+ NUOVO
RAVVEDIMENTO
+ CORREZIONE ERRORI
CONTABILI CM 31/E
2013
A FAVORE
La correzione degli errori contabili (CM 31/E 2013)
EMENDABILITA
’ DELL’ULTIMA
DICHIARAZION
E PRESENTATA
PRO
FISCO
ERRORI CONTABILI
SI
PRO
CONTRIBUEN
TE
CAMBIAMENTI DI
STIME
NO
AGENZIA ENTRATE
NO
CIRC. 15/2015
ASSONIME
SI
ERRORI «NON»
CONTABILI
RAVVEDIMENT
O
COMPENSAZIO
NE MAGG.
CREDITO
RIAPERTUR
A TERMINI
LA VALUTAZIONE
DELL’ACCERTAMENTO
AVVISI DI ACCERTAMENTO: TIPOLOGIE
ACCERTAMENTO
ANALITICO
ANALITICOPRESUNTIVO
INDUTTIVO
AVVISI DI ACCERTAMENTO: LE PRESUNZIONI
PRESUNZIONI
LEGALI
(stabilite ex lege)
SEMPLICI
(rimesse al prudente apprezzamento
del giudice)
Assolute
Relative
Gravi, precise e
concordanti
Prive dei requisiti
di g.p.c.
NON ammettono
prova contraria
Inversione
dell’onere della
prova
Devono essere
provate dall’A.F.
Ammesse solo
con
accertamento
induttivo
Le presunzioni qualificate
Secondo la Cassazione, le presunzioni sono:
• gravi, qualora il grado e l’intensità della probabilità di trarre conclusioni
dagli elementi presuntivi sia talmente elevato da rendere verosimili le
conseguenze derivanti dal fatto noto
• precise, se il fatto noto risulti indiscutibile e certo nella sua oggettività
• concordanti, qualora gli indizi si muovano nella stessa direzione
QUANDO LA PRESUNZIONE È QUALIFICATA
In materia tributaria, è sufficiente, quale prova presuntiva, un
unico indizio, preciso e grave (ancorché l’art. 2729 del codice
civile si esprima al plurale) e la relazione tra il fatto noto e quello
ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo
sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come
conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di
ragionevolezza e probabilità (fattispecie del “tovagliometro”) Cassazione, sentenza n. 12438/2007
La valutazione dell’accertamento
I vizi motivazionali (1 di 2)
Ogni atto dell’Amministrazione finanziaria deve essere motivato,
pena l’illegittimità della maggiore pretesta tributaria
Art.42
DPR 600/73
Art.56
DPR 633/72
Art.7
Legge 212/00
PRESUPPOSTI DI FATTO
Gli avvisi di accertamento devono essere motivati,
a pena di nullità.
L’obbligo è esteso ad
ogni atto dell’A.F.
intesi come atti, fatti, elementi e circostanze
oggettivamente valutati dall’A.F.
RAGIONI GIURIDICHE
CONTENUTO
Imponibili accertati,
aliquote applicate,
errori, omissioni,
circostanze che
giustificano il ricorso a
metodi induttivi o
sintetici e ragioni del
disconoscimento di
deduzioni e detrazioni
CONTENUTO
Errori, omissioni e false
/ inesatte indicazioni
fondanti la rettifica, i
fatti certi alla base delle
presunzioni e (per gli
induttivi) gli imponibili,
le aliquote e le ragioni
per l’applicazione
dell’art.55. co.1/2
Obbligo motivazionale
anche per i
concessionari della
riscossione, a norma
dell’art.17 Legge
212/00
intese come argomentazioni,
in punto di diritto, che sono poste a fondamento
dell’atto
Aspetti problematici della
motivazione
“per relationem”
La valutazione dell’accertamento
I vizi motivazionali (2 di 2)
Fondatezza
sostanziale
Onere
delle prova
La prova
presuntiva
Nullità
Contraddittorio
“sostanziale”
PVC
Illegittimità
Acquiescenza
Autotutela
Deflattivi
Impugnazione
Annullabilità
La valutazione dell’accertamento
Il rispetto dei termini di decadenza: il raddoppio
dei termini in presenza di reati tributari (1 di 2)
Entro il 31/12 del 4° anno successivo a
quello in cui è stata presentata la
dichiarazione
Art. 43 DPR
600/1973
Gli avvisi di
accertamento
devono essere
notificati, a pena
di decadenza:
Entro il 31/12 del 5° anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata
Notizia
di
reato
NUOVA FORMULAZIONE
NORMATIVA DEL RADDOPPIO
DEI TERMINI
Entro la scadenza dei suddetti termini,
l’accertamento può essere integrato o
modificato, in caso di sopravvenienza di
nuovi elementi
Problematiche aperte:
Il doppio binario “tributario / penale”
La prova della denuncia ex art. 331 cpp
La valutazione dell’accertamento
Il rispetto dei termini di decadenza: il raddoppio
dei termini in presenza di reati tributari (2 di 2)
Il novero dei reati tributari è contenuto nel D.Lgs. 74/2000
Acc.ti analitici,
analitico/induttivi
Liquidazione
delle dichiarazioni
Accertamenti da
studi di settore
Accertamenti
sintetici?
Dichiarazione fraudolenta:
Utilizzo fatture false (art.2)
NO
Dichiarazione fraudolenta:
Utilizzo altri artifici (art.3)
NO
Dichiarazione infedele:
(art.4)
NO
NO
Omessa dichiarazione
(art.5)
NO
?
Omesso versamento ritenute
(art.10-bis)
NO
Omesso versamento IVA
(art.10-ter)
NO
Indebita compensazione
(art.10-quater)
NO
Sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte
(art.11)
NO
Limiti
La valutazione dell’accertamento
L’utilizzo di prove acquisite irritualmente:
la posizione della giurisprudenza
Una prova acquisita in violazione di una o più norme di legge è irritualmente acquisita. Tuttavia, a differenza del
processo penale, non esiste norma analoga all’art.191 cpp (principio di inutilizzabilità). La Giurisprudenza di
Cassazione ha più volte ritenuto comunque legittimo l’avviso di accertamento che ne discende, salvo di casi in cui
la violazione abbia causato la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (Cass. 24923/2011).
L’applicazione di tale principio di carattere generale deve tuttavia essere valutata caso per caso.
Inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.)
Diritto alla difesa (art. 24 Cost.)
Accesso, in assenza della preventiva e prescritta autorizzazione
dell’autorità giudiziaria (art. 52 del DPR 633/1972), presso locali
adibiti promiscuamente ad attività lavorativa e abitazione del
contribuente, anche nell’ipotesi in cui i locali abitativi siano contigui e
comunicanti con quelli destinati all’esercizio dell’attività d’impresa o di
lavoro autonomo (Cass. 16570/2011);
La mancata osservanza di tali prescrizioni che tutelano la difesa
dell’indiziato (interrogatorio, esperimenti, verifiche tecniche) non
incide sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di
avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca
violazione dell'articolo 24 Cost. (Cass. nn. 15914/2001, 14585/1999,
2668/1996, , 1543/2003, 19689/2004, 14058/2006, 8990/2007 (C.
Cost., ordin. n. 119/2003)
accesso, non preventivamente autorizzato dal P.M., presso la
casa/studio di un commercialista (Cass. 6908/2011);
accesso presso l’abitazione del contribuente, debitamente
autorizzato dal P.M., ma in assenza dei “gravi indizi” di violazione
delle norme tributarie previsti dalla legge per l’espletamento di tali
accessi (Cass. 21974/2009;, Cass. SS.UU. n. 16424/2002 e Cass. n.
15209/2001).
La valutazione dell’accertamento
L’emissione dell’avviso di accertamento
prima del decorso dei 60 giorni di valutazione (1 di 2)
Art. 12 co. 7 L. 212/00
Nel rispetto del principio di
cooperazione tra amministrazione e
contribuente, dopo il rilascio della
copia del PV di chiusura delle
operazioni da parte degli organi di
controllo, il contribuente può
comunicare entro 60 giorni
osservazioni e richieste che sono
valutate dagli uffici impositori.
L’avviso di accertamento non può
essere emanato prima della
scadenza del predetto termine, salvo
i casi di particolare motivata urgenza.
Memorie ex art.12 co.7 Legge
212/00
Compressione del
diritto di difesa
Definizione PVC ex art.5 bis D.
Lgs. 218/97 (fino al 31.12.2015) o
ravvedimento a 1/5
Accessi e ispezioni in azienda
Ambito
oggettivo
Necessità di
motivare l’urgenza
SI
CTR Lombardia
4517/38/14 che
richiama Cass.SSUU
19667/2014
Verifiche a tavolino?
NO
Cass.16354/2012
La valutazione dell’accertamento
L’emissione dell’avviso di accertamento
prima del decorso dei 60 giorni di valutazione (2 di 2)
Cass. 19875/2008, 3988/2011, 21103/2011: L’atto emesso prima dei 60 giorni è comunque valido
stante l’assenza di disposizioni che ne prevedano espressamente la nullità e l’impregiudicata
facoltà di difesa in contenzioso
CTR di Firenze n. 78 del 17.05.2013: L’atto emesso prima dei 60 giorni è nullo anche se è
imminente la scadenza del termine per l’accertamento (CT I° Trento e CTP Reggio Emilia)
Cass. SSUU n.18184 del 29.07.2013: La questione viene risolta giudicando illegittimo l’avviso di
accertamento notificato prima del termine dell’art.12 co.7 Legge 212/00
Cass. n. 20769 dell‘11.09.2013: La ratio di evitare la decadenza dei termini risponde ad esigenze di
carattere pubblicistico, connesse all’efficienza della Pubblica amministrazione nella riscossione dei
tributi. Dunque, l’accertamento anticipato è legittimo.
La definizione del PVC e le memorie
ex art.12 co.7 Legge 212/00
Dalla verifica fiscale al PVC
ACCESSO
PVC
SI
DEF.
INTEGRALE
DEFLATIVO
RAVVEDIMEN
TO
VERIFICA
FISCALE
«A
TAVOLINO»
PVC
SI
LITIGO
NO
NB: la definizione integrale non sarà più ammessa dal 1.1.2016
MEMORIE
ATTENDO
Le memorie al PVC
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e
contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il
contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni
e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Termini diversi da
definizione
Allegazione di
documenti
Devono incidere
sulla motivazione
dell’avviso di
accertamento
Strategia difensiva
da valutare
L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto
termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La definizione del PVC ex art.5 bis D.Lgs 218/97
Abrogata dal
1.1.2016
Deve essere
integrale
Sanzioni ridotte a
1/6
Istanza entro 30 gg
Pagamento rateale
Dal 1.1.2015
Singolo rilievo
Sanzioni ridotte a
1/5
Fino all’avviso di acc.
Integrale (salvo fraz.)
Il nuovo ravvedimento
La gestione degli inviti a comparire
da studi di settore
Il caso concreto difensivo: la selezione da studi di settore
La portata probatoria dello studio di settore: sentenze S.U.
Cassazione del 2009 (1 di 2)
PRESUNZIONI
LEGALI
(stabilite ex lege)
Assolute
Relative
NON ammettono
prova contraria
Inversione
dell’onere della
prova
SEMPLICI
(rimesse al prudente apprezzamento
del giudice)
Gravi, precise e
concordanti
Prive dei requisiti
di g.p.c.
Devono essere
provate dall’A.F.
Ammesse solo
con
accertamento
induttivo
RICORDA: Principio di presunzione semplice
“autoconsistente”
Il caso concreto difensivo: la selezione da studi di settore
La portata probatoria dello studio di settore: sentenze S.U.
Cassazione del 2009 (2 di 2)
La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore
costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata
in relazione ai soli standard considerati, ma nasce in esito al contraddittorio con il contribuente (Cass. SSUU n.
26635-6-7-8 del 18.12.2009).
PASSAGGIO INELUDIBILE
Selezione in base alle
risultanze di Ge.Ri.Co.
Notifica invito a
comparire ex
art. 5 D.Lgs. 218/97
PENA LA
NULLITÀ
DELL’ATTO
IMPOSITIVO
Contraddittorio come
momento sostanziale
MOMENTO
SOSTANZIALE
MOTIVAZIONI
NO FORMULE DI
STILE
Avviso di
accertamento
Il caso concreto difensivo: la selezione da studi di settore
La necessità del contraddittorio e le motivazioni del contribuente (1
di 2)
È il momento in cui Ufficio e contribuente si incontrano: a fronte delle ragioni giuridiche fondanti la
maggiore pretesa del primo, il secondo esercita il proprio diritto di difesa, nel rispetto del principio di
economicità, imparzialità ed efficienza della P.A. (art. 97 Cost.)
Avvisi di irregolarità,
redditometro, post
consegna PVC
Principio di
derivazione UE
sempre applicabile
Centralità del
contraddittorio
Nel procedimento da
studi di settore,
qualifica la
presunzione
Onere della prova
spetta all’Ufficio
Elementi gravi,
precisi e concordanti
MA
il contribuente deve
essere proattivo
Contestazione e
controprove
Il caso concreto difensivo: la selezione da studi di settore
La necessità del contraddittorio e le motivazioni del contribuente (2
di 2)
Notifica dell’invito a
comparire
Definizione dell’invito con
riduzione delle sanzioni ad
1/6
Instaurazione
dell’accertamento con
adesione
Definizione con riduzione
delle sanzioni ad 1/3
Mancata adesione al
termine del procedimento
Notifica avviso di
accertamento
Acquiescenza
Definizione sanzioni
ad 1/3
Istanza acc.to
con adesione
Impugnazione
Il caso concreto difensivo: la selezione da studi di settore
L’evoluzione normativa recente. L’abbinata degli studi di
settore con altri accertamenti (1 di 1)
Studi
di settore
Ricavi e compensi
INDAGINI
FINANZIARIE
spese
PERSONE FISICHE CON P.IVA
Gli inviti a comparire per la definizione del maggior reddito
derivante da Ge.Ri.Co. contengono sovente l’indicazione di
indicatori di capacità di spesa nella sfera personale.
Gli elementi del “sintetico” non
sono elementi GRAVI, PRECISI
e CONCORDANTI
Non è possibile determinare maggiori ricavi facendo
riferimento al tenore di vita e ai beni a disposizione del
soggetto controllato (CTR Liguria Sent.47/05/2013)
NON è possibile utilizzare
metodologie accertative ulteriori
per suffragare quelle già iniziate
Accertamento sintetico
redditometrico
Il caso concreto difensivo: la selezione da studi di settore
Valutazione dell’accertamento e prima difesa (1 di 2)
Porsi il problema della valutazione di un avviso di accertamento da studi di settore significa avere terminato
infruttuosamente la fase amministrativa di verifica oppure avere sottoscritto l’atto di adesione senza averlo
perfezionato con il pagamento delle somme dovute entro 20 giorni.
Cosa verificare?
Vizi preliminari di
legittimità
Richiesta declaratoria
di nullità
Vizi motivazionali
Presupposti
di fatto
Fondatezza
della pretesa
Ragioni
giuridiche
“Recupero” memorie
rese nel contraddittorio
e sviluppo
argomentazioni
avverse alla mancata
accettazione
Richiesta
annullamento
Il caso concreto difensivo: la selezione da studi di settore
Valutazione dell’accertamento e prima difesa (2 di 2)
Contenuto dell’invito:
- scostamento
- antieconomicità
- elementi del sintetico (2 case, 2 auto, 1 figlio a carico)
- precedenti accertativi
- non coerenza della scorte
Contribuente: imprenditore individuale
Settore: edilizia
Ricavi dichiarati: € 1.153.675
Ricavo minimo: € 1.281.449
Ricavo puntuale: € 1.295.753
Minimo evoluto: € 1.235.525
Puntuale evoluto: € 1.244.296
Fase preliminare
Valutazione peculiarità anno
verificato
Feedback del cliente
Ricalcolo maggiori ricavi con
lo studio “evoluto”
Posizionamento nell’intervallo
di confidenza
Entità dello scostamento
Contraddittorio
Ragioni dello scostamento con riferimento a
dati del territorio ed alla posizione accertata
Allegazione documenti
Tracciabilità interazione con il funzionario
(email, etc)
Prove dell’irrilevanza dei dati del sintetico
Richiesta di annullamento
Impugnazione
Valutazione motivazioni e
fondatezza sostanziale della
pretesa
Valutazione comportamento
dell’Ufficio durante il
contraddittorio
Richiesta nullità e/o
annullamento
In subordine, applicazione minimo ricalcolato
Analisi costi / benefici
Giudice
Accoglimento ricorso
Rigetto ricorso
Rideterminazione ricavi
Il processo tributario
Il processo tributario inizia con la
proposizione del ricorso alla competente
Commissione tributaria provinciale, da
notificare all’ufficio che ha emesso l’atto
impugnato entro 60 giorni dalla data in cui
il contribuente lo ha ricevuto.
Si può ricorrere contro gli atti emessi dagli Uffici
(delle Agenzie) delle Entrate, delle Dogane, dagli
Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i
provvedimenti emessi dagli agenti della
riscossione.
Per le domande di rimborso alle quali
l’Amministrazione non ha dato risposta, il ricorso
si può produrre dopo 90 giorni dalla data di
presentazione della richiesta.
Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni
tributarie:
• tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi
di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte
e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli
interessi e ogni altro accessorio;
• le controversie di natura catastale,
• le controversie attinenti l’imposta comunale
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni.
La notifica del ricorso
Può essere effettuata nei seguenti modi
alternativi:
• consegna diretta all'Ufficio;
• invio per raccomandata postale senza busta con
plico chiuso;
• a mezzo ufficiale giudiziario al quale va
consegnato l'originale e una copia dell'atto.
L’ufficiale giudiziario consegnerà l’originale alla
controparte e restituirà la copia con la relata di
notifica al ricorrente.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto
alla notifica del ricorso, il contribuente deve
costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o
trasmettere alla Commissione tributaria copia
conforme all’originale del ricorso, con fotocopia
della ricevuta di deposito o della spedizione
(completa di ricevuta di ritorno) per
raccomandata a mezzo del servizio postale o
della copia del ricorso con la relata di notifica.
All’atto di costituzione in giudizio va allegata la
nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel
registro generale dei ricorsi con la prova
dell’avvenuto pagamento del contributo unificato.
Per le controversie aventi ad oggetto tributi di
valore superiore a 3.000 euro è indispensabile
l’assistenza di un difensore abilitato (art. 12 D.
Lgs. 546/92).
Sospensione feriale
I termini per la proposizione del ricorso sono
sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 31
agosto. La sospensione non si applica per le
controversie relative ad atti di recupero degli aiuti
di Stato.
Il contenuto del ricorso
L'atto si apre con l'indicazione della Commissione
adita: "Alla Commissione Provinciale di ......",
seguita dalla specificazione del tipo di atto che si
produce: "Ricorso ex art. 18 D. Lgs. 546/92".
e l'indicazione delle parti in causa "Ricorrente" e
"Resistente", dove il primo e' il contribuente e il
secondo e' l'Ufficio che ha emesso l'atto
impugnato.
Segue l’illustrazione dei fatti, in cui si descrive
sommariamente il contenuto dell'atto impugnato
e le modalità con cui e' stato notificato (petitum),
i motivi del ricorso (causa petendi), trattando
separatamente il diritto o motivi di legittimità (ad
es. irritualità nella notificazione, illegittimità
dell'atto, sottoscrizione dell’atto, annualità non
più accertabile, presenza di condono, ecc...) ed il
merito (ad es. confutazione del procedimento
logico seguito dall'Ufficio nella determinazione di
un maggior imponibile, o dei risultati a cui esso e'
pervenuto, ecc...).
Nel ricorso bisogna fare anche riferimento alle
sanzioni irrogate (sussistenza degli elementi
costitutivi dell’illecito, colpevolezza, ecc.).
I motivi del ricorso devono essere espressi nel
ricorso introduttivo, a pena di inammissibilità e
non possono essere integrati nei gradi di giudizio
successivi, tranne nel caso in cui l'Ufficio
Finanziario depositi atti o documenti non noti al
momento della notifica del ricorso introduttivo.
Nel ricorso è necessario dimostrare alla
Commissione la bontà del meccanismo difensivo,
provare lo schema probatorio ed illustrare il
metodo seguito.
È importante: citare e allegare tutta la
giurisprudenza di legittimità e di merito a favore
delle tesi difensive, utilizzare schemi, dichiarazioni
sostitutive di atto notorio di soggetti terzi in
quanto nel processo tributario non è ammessa la
prova testimoniale.
L'atto si chiude con le conclusioni, le richieste
finali e la sottoscrizione del ricorrente (o del suo
rappresentante).
La sottoscrizione deve essere apposta tanto
nell’originale, quanto nelle copie del ricorso.
Ai difensori deve essere conferito l'incarico con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata
od anche in calce o a margine di un atto del
processo, nel qual caso la sottoscrizione
autografa è certificata dallo stesso difensore.
Inammissibilità del ricorso
•
mancato rispetto dei termini,
•
difformità dell'atto depositato in segreteria
rispetto alla copia spedita alla controparte,
•
mancanza di uno degli elementi essenziali
del ricorso.
Altri dati obbligatori nel ricorso
• Codice fiscale, indirizzo di posta elettronica
certificata e numero di fax del difensore;
• Codice fiscale della parte
IN CASO DI OMISSIONE:
MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO
UNIFICATO DOVUTO
Il contributo unificato
L’importo del contributo unificato viene
determinato in base al valore della controversia e
ai fini del calcolo del contributo si prende in
considerazione il solo valore delle maggiori
imposte contestate, senza conteggiare interessi,
sanzioni ed eventuali contributi previdenziali
richiesti nell’atto impugnato.
QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Valore della lite
Importo contributo unificato
Fino al Euro 2.582,28
Euro
30,00
Da Euro 2.582,28 ad Euro 5.000,00
Euro
60,00
Da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00
Euro
120,00
Da Euro 25.000,00 ad Euro 75.000,00
Euro
250,00
Da Euro 75.000,00 ad Euro 200.000,00
Euro
500,00
Oltre Euro 200.000,00
Euro 1.500,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
• Modello F23 cartaceo o telematico
• Presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati
• Presso gli uffici postali a mezzo bollettino di c/c intestato
alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per la
provincia
Sospensione dell’atto impugnato
Il ricorrente ha facoltà di chiedere alla
Commissione
tributaria
competente
la
sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art.
47 del D.Lgs. 546/92, mediante la proposizione di
un’apposita istanza, qualora ritenga che dall’atto
gli possa derivare un danno grave e irreparabile.
La richiesta motivata può essere contenuta nel
medesimo ricorso oppure può essere presentata
con atto separato.
In virtù di quanto stabilito con il D.Lgs. 156/2015
dal 01.01.2016 entrambe le parti in causa
potranno presentare istanza di sospensione degli
effetti della sentenza oltre che nel giudizio di
primo grado anche in fase d’appello e in
pendenza di ricorso in Cassazione.
Se la Commissione concede la sospensione gli
effetti permangono fino alla data di
pubblicazione della sentenza.
L’istanza deve essere notificata alle parti e
depositata nella segreteria della Commissione
tributaria provinciale adita e occorrerà illustrare
sia il fumus boni iuris (ammissibilità e fondatezza
del ricorso), sia il periculum in mora (danno grave
ed irreparabile).
L’atto deve essere firmato dal difensore.
Pubblica udienza
Nel processo tributario, la norma prevede che la
trattazione della controversia avvenga in Camera
di Consiglio, è quindi opportuno richiedere nel
ricorso introduttivo la trattazione in pubblica
udienza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 546/92.
Oppure può farne richiesta alla Commissione con
istanza da depositare in segreteria e da notificare
alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima
della data di trattazione o contestualmente ad
altri atti processuali.
Memorie
La memoria ex art. 32 del D. Lgs. 546/92 deve
contenere l’illustrazione dei motivi già dedotti in
sede di ricorso o di memoria con motivi aggiunti e
può essere depositata con le copie per le altre
parti, nella segreteria della Commissione adita,
fino a 10 giorni liberi prima della data di
trattazione.
È opportuno presentare sempre una memoria per
controbattere punto per punto le controdeduzioni
presentate dall’Ufficio.
Le spese del giudizio
Le spese di giudizio possono essere compensate
in tutto o in parte dalla commissione tributaria
soltanto in caso di soccombenza reciproca o
qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni
che devono essere espressamente motivate
oppure in caso di conciliazione giudiziale.
Le spese di giudizio comprendono, oltre al
contributo unificato, gli onorari e i diritti del
difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti,
oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul
valore aggiunto, se dovuti.
La conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il
quale si può chiudere un contenzioso aperto con
il fisco.
Dal 01.01.2016 si potrà applicare a tutte le
controversie per le quali hanno giurisdizione le
Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Il tentativo di conciliazione comunque non è
vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare
l’accordo non lo raggiunge, può sempre
proseguire con il contenzioso.
Può
essere
(contribuente,
proposta
ufficio
dalle
locale
parti
in
dell’Agenzia
Entrate, Ente locale, agente della riscossione).
Si possono avere due tipi di conciliazione:
Conciliazione in udienza;
Conciliazione fuori udienza.
causa
delle
Conciliazione in udienza
Le parti possono depositare un’istanza presso la Segreteria
della Commissione Tributaria per la totale o parziale
conciliazione della controversia, entro il termine di 10
giorni liberi prima dell’udienza fissata per la trattazione
della causa.
Se la conciliazione va a buon fine, deve essere redatto un
apposito verbale che deve indicare le somme dovute a
titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi.
In caso di conciliazione totale della controversia la
Commissione pronuncia sentenza di cessazione della
materia del contendere; se l’accordo conciliativo è parziale,
la Commissione dichiara con Ordinanza la cessazione
parziale della materia del contendere e procede alla
ulteriore trattazione della causa.
Conciliazione fuori udienza
La conciliazione fuori udienza viene avviata dopo che è
intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle
condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
Le parti presentano alla CTP o alla CTR un’istanza congiunta
laddove abbiano raggiunto un accordo per la totale o
parziale conciliazione della controversia.
Se l’accordo viene confermato, il Presidente della
Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del
giudizio.
Pagamenti e sanzioni
Qualora il perfezionamento della conciliazione avvenga
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, le sanzioni
si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla
legge; il perfezionamento della conciliazione nel corso del
giudizio d’appello comporterà, invece, l’applicazione delle
sanzioni nella misura del 50% del minimo previsto dalla
legge.
Per quanto concerne le spese di giudizio, in tutti i casi di
conciliazione giudiziale, saranno compensate tra le parti,
salvo diverso accordo contenuto nel verbale di
conciliazione.
Entro 20 giorni, dalla data di sottoscrizione dell’accordo
per la conciliazione fuori udienza, oppure della redazione
del processo verbale in udienza, deve essere effettuato il
versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata
in caso di pagamento dilazionato.
In caso di mancato pagamento dell’importo conciliato o
anche di una sola rata, compresa la prima, entro il termine
di pagamento della rata successiva, vi sarà l’iscrizione a
ruolo delle residue somme dovute a titolo d’imposte,
interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13
del D. Lgs n. 471/97, aumenta della metà e applicata sul
residuo importo dovuto a titolo d’imposta.
Versamento rateale
Per somme maggiori di Euro 50.000, la dilazione può
giungere fino a 16 rate trimestrali.
Per le somme non superiori, invece, le rate sono 8
trimestrali.
Il ritardo nel pagamento della prima rata, non superiore a
sette giorni, come pure l’omissione di versamento di un
importo non eccedente il 3% del valore della rata e
comunque entro 10.000 Euro, non determinano la
decadenza della dilazione.
L’ Accertamento con adesione
Accordo tra Ufficio e Contribuente su
avviso di accertamento per:
Imposte dirette - IVA - altre imposte indirette
NON È AMMESSO IN CASO DI REATI PER FRODI FISCALI
Quando si propone
dopo aver ricevuto un avviso di accertamento
OPPURE
dopo un controllo eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di
Finanza (accesso, ispezione, verifica)
Procedura e tempistiche
Sospensione
di 90 giorni
per termine
presentazione
ricorso e
pagamento.
SU ISTANZA DEL
CONTRIBUENTE
(entro i termini di
impugnazione)
SU INIZIATIVA
DELL’UFFICIO (prima
di emettere avviso
di accertamento)
L’Ufficio formula invito a
comparire per il Contraddittorio
*(in caso di istanza del contribuente entro 15
giorni dal ricevimento della stessa)
Conseguenze adesione
 L’Ufficio non può più modificare o integrare il reddito accertato o
concordato *
 Il contribuente non può più impugnare l’atto di accertamento
 Versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto
(anche ratealmente)
 Riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo
* ULTERIORE AZIONE ACCERTATRICE ENTRO I TERMINI DI CUI AGLI ART.
43 DPR 600/73 E 57 DPR 633/72, SOLO NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 2,
COMMA 4) DEL D.LGS. 218/97
Pagamento rateale
IN MASSIMO 8 RATE TRIMESTRALI DI UGUALE IMPORTO
(16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
euro).
La prima rata deve essere versata entro il termine di 20 giorni
dalla redazione dell’atto.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o
della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la
quietanza.
Compensazione crediti
Possibilità di effettuare la compensazione con eventuali
crediti d’imposta vantati, sempre che gli importi a debito
siano da versare con il modello F24.
Non è possibile compensare i debiti che devono essere
pagati con il modello F23.
Interruzione estiva
Prassi dell’Amministrazione Finanziaria:
sospensione feriale 01/08-31/08 (Art. 16 del D.L.
132/2014)
Risoluzione n. 159/E del 11.11.1999
Per la Corte di Cassazione:
inapplicabile la sospensione feriale dei termini
processuali
Cassazione Civile, ordinanza 05/06/2015 n° 11632
Alternative all’adesione
ADESIONE AL P.V.C.
AUTOTUTELA
ACQUIESCENZA
Ai sensi dell’art.
5 bis, D.Lgs.
218/97
Richiesta di
modifica parziale
o sgravio
dell’atto di
accertamento
Pagare quanto
dovuto
usufruendo della
riduzione ad
almeno 1/6 delle
sanzioni irrogate
OPPURE
RICORSO
Fly UP