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slides - Camera Penale Veronese
CORSO di FORMAZIONE TECNICA e DEONTOLOGICA dell’AVVOCATO PENALISTA 2015-2016 9° INCONTRO - VERONA, 23 febbraio 2016 I delitti contro il patrimonio: casi pratici. Avv. Stefano Daldoss – Foro di Trento Avv. Stefano Zanini – Foro di Verona 625. Circostanze aggravanti1 624. Furto1 [1] Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 5162. [2] Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7, e 6253. 2Comma così modificato dall'art. 2, L. 26.3.2001, n. 128. 3Comma aggiunto dall'art. 12, L. 25.6.1999, n. 205. Nascondi testo [1] La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.0322: [1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;]3 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto è commesso con destrezza4; 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 7 bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica5; 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. 8 bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto6; 8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro6. [2] Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.5497. 624 bis. Furto in abitazione e furto con strappo • [1] Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. • [2] Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. • [3] La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. 131 bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto [1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. [2] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. [3] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. [4] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. [5] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. 625 bis. Circostanze attenuanti1 [1] Nei casi previsti dagli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare. 1Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 26.3.2001, n. 128. Vedi, anche, l'art. 36, 1° co., L. 5.2.1992, n. 104, come sostituito dall'art. 3, 1° co., L. 15.7.2009, n. 94. 626. Furti punibili a querela dell'offeso1 [1] Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 2062, e il delitto è punibile a querela della persona offesa: 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita3; 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. [2] Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente. 627. Sottrazione di cose comuni ABROGATO D LGS 7/2016 [[1] Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 203 a euro 2064. [2] Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.] 628. Rapina [1] Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.0652. [2] Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. [3] La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis3. 3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa4; 3 ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto5; 3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro5; 3 quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne6. [4] Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3 bis), 3 ter) e 3 quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti7. Rapporti tra rapina e altre figure di reato • la giurisprudenza ha affermato che deve ritenersi configurabile il reato di rapina, e non quello di furto con strappo, quando la violenza impiegata dall'agente non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si estenda anche, in via accessoria, al soggetto passivo, al fine di vincerne la resistenza e fargli subire lo spossessamento (C. 28.7.1988); pertanto, qualora la violenza sia esercitata simultaneamente sulla cosa e sulla persona per vincere la resistenza opposta dalla vittima per difendere o trattenere la cosa, deve ritenersi sussistente il delitto di rapina e non quello di furto con strappo (C., Sez. II, 17.5.2005; C. 12.10.1987), ed ugualmente qualora la particolare adesione o connessione della cosa al corpo del possessore implichi necessariamente l'estensione dell'azione violenta alla persona del soggetto passivo ( C., Sez. II, 11.11.2010; C., Sez. II, 3.10.2006; C. 17.1.1985; C. 26.9.1983); se nel compimento dell'azione criminosa cadono per terra sia l'agente che la vittima, e quest'ultima venga trascinata per qualche metro in conseguenza del fatto che la borsetta (oggetto della violenza) da essa trattenuta per resistere allo strappo resti impigliata nella manica dell'agente, se non si rinviene nel comportamento dello stesso nemmeno il dolo eventuale, non può ritenersi realizzato il più grave delitto di rapina (C. 20.5.1987) Danneggiamento art. 635 CP Previgente Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625; 4) sopra opere destinate all’irrigazione; 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Attuale Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625; 2. opere destinate all’irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. DEPENALIZZAZIONE DLT 15/01/2016, n. 7 CODICE PENALE ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (GENERALITA') Capo I Abrogazione di reati e modifiche al codice penale Art. 1. Abrogazione di reati 1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: a) 485; b) 486; c) 594; d) 627; e) 647. C O R T E D I C A S S A Z I O N E UFFICIO DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. n. III/01//2016 Roma, 2 febbraio 2016 «Come evidenziato nella relazione di accompagnamento, il Parlamento mira a espungere dall’alveo del penalmente rilevante alcune ipotesi delittuose previste nel codice penale a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio, che sono accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private.» Continua Uff. Massimario … DEPENALIZZAZIONE E PARTE CIVILE? «… il giudice deve limitarsi alle statuizioni penali, essendo onere della parte offesa (anche ove costituita come parte civile nel processo penale così definito), di promuovere eventuale azione davanti al giudice civile, competente anche per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie civili; […] il giudice penale decide anche sulla responsabilità civile solo quando pronuncia sentenza di condanna - e come tale, dunque, non suscettibile di applicazione analogica.» CASI PRATICI • RICETTAZIONE 648 CP / APPROPRIAZIONE COSE SMARRITE (647 CP): APPROPRIAZIONE DI COSE AVUTE PER CASO FORTUITO 647 co II N° 3 CP PARERE ESAME traccia n. 2. estratto questioni relative agli aspetti patrimoniali Tizio, approfittando delle difficoltà economiche in cui versa Caio, presta a questi una somma di denaro pari ad € 20.000 facendosi promettere in corrispettivo interessi usurari. Successivamente, a seguito della mancata restituzione integrale da parte di Caio della somma prestata e degli interessi pattuiti, Tizio incarica della riscossione del credito i suoi amici Mevio e Sempronio. Questi ultimi, ben consapevoli della natura usuraria del credito, contattano ripetutamente al telefono Caio e gli chiedono il pagamento del credito, minacciando di ucciderlo. Poiché Caio risponde di non poter pagare per mancanza di denaro, Mevio e Sempronio si portano presso l’abitazione di questi e dopo aver nuovamente richiesto il pagamento senza però ottenerlo, lo costringono a salire su un’autovettura, a bordo della quale lo conducono in aperta campagna. Dopo averlo fatto scendere dall’auto, lo colpiscono entrambi ripetutamente con calci e pugni. I due quindi si allontanano, minacciando Caio che se non pagherà entro una settimana torneranno da lui. Caio viene trasportato da un automobilista di passaggio in ospedale, ove gli vengono diagnosticate lesioni consistite nella frattura di un braccio e del setto nasale, con prognosi di guarigione di giorni 40. Caio decide di rivolgersi alla polizia, cui riferisce nel dettaglio sia le condotte poste in essere da Mevio e Sempronio in suo danno, sia il prestito usurario ricevuto da Tizio. Il candidato … I questione se Mevio e Sempronio, con la loro condotta estorsiva, volta ad ottenere il pagamento del credito e degli interessi usurari, concorrano nel delitto di usura commesso da Tizio ai danni di Caio ovvero compiano un autonomo delitto di usura (in forma tentata) in concorso fra loro ai danni di Caio. In relazione a detta questione, va stabilita preliminarmente la natura del delitto di usura. Una volta appurato che trattasi, invero, di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, deve affermarsi la sussistenza del concorso soltanto qualora l’incaricato di recuperare il credito riesce a ottenerne il pagamento. Diversa invece è la situazione di chi, pur avendo ricevuto l’incarico nella consapevolezza della natura usuraria, non riesca ad ottenere il pagamento del credito. In tal caso, non si ha concorso né tentata usura stante la natura unitaria del reato che preclude che al suo autore possano essere contestati a titolo di episodi autonomi di usura i singoli pagamenti del credito III questione se Mevio e Sempronio commettano il delitto di tentata estorsione. • TENTATA ESTORSIONE: la condotta posta in essere da Mevio e Sempronio è finalizzata a far conseguire un profitto a Tizio (essi non agiscono per conseguire un profitto proprio) e che tale profitto è evidentemente ingiusto costituendo frutto del delitto di usura e cioè di una pattuizione avente a oggetto interessi usurari. • CONTINUAZIONE: la contestualità degli atti si misura, a prescindere dal tempo della commissione degli atti esecutivi, dalla permanente, continua volontà di perseguire l'evento criminoso. Ne consegue che non sussisterà un unico tentativo di estorsione ove sia dato cogliere una interruzione o sospensione sul versante della determinazione a perseguire l'obiettivo criminoso ESAME: ATTO IN MATERIA PENALE • Tizio, incensurato, si reca presso un supermercato dove preleva da uno scaffale una bottiglia di vino, che immediatamente nasconde sotto il giubbotto, quindi oltrepassa la barriera della cassa senza pagare ed esce dal supermercato, ma subito dopo viene fermato da un addetto alla sorveglianza che lo aveva seguito sin dal suo ingresso nell’esercizio commerciale e lo aveva visto mentre prelevava e occultava la bottiglia. L’addetto alla sorveglianza chiama la polizia e Tizio viene identificato e denunciato. Nessuno presenta querela. Tizio viene sottoposto a processo e all’esito del giudizio, viene condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, condizionalmente sospesa, in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 co. 1 nn. 2 e 7 c.p. per l’uso del mezzo fraudolento e l’esposizione del bene sottratto alla pubblica fede. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso. Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 18-07-2013) 3009-2013, n. 40354 ... Nel segno dell'offensività, il legislatore è vincolato ad elevare a reati solo fatti che siano concretamente offensivi di entità reali. L'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile Cass., S.U., 17 aprile 2014, n. 52117 secondo cui quando l’azione furtiva sia stata monitorata mediante diretta osservazione degli addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine (oppure mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce) il delitto è tentato e non consumato, poiché non può dirsi che l'agente abbia conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva Tribunale di Milano IV^ Sez. Penale Sent. 3936/15 del 09/04/2015 “Nelle intenzioni del legislatore l'introduzione di una disciplina che esclude la punibilità in presenza di fatti di particolare tenuità si fonda sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzione della sanzione penale” Testo integrale della sentenza e commento consultabile a questo link (tasto destro «apri collegamento») • La norma di cui all'art. 131 bis CP non menziona il tentativo. • Il reato tentato è per unanime giurisprudenza un reato autonomo. • La contestazione del caso specifico (violazione art. 624 e 625 co. 1 nn. 2 e 7 c.p.) prevede una cornice edittale ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis CP. Art. 625 u.c.: • “... Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 ” • “Quanto ai limiti edittali di pena previsti per l'applicazione dell'art. l3l-bis. va evidenziato che si tratta, nel caso di specie. di un ipotesi di furto tentato, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. Si tratta una circostanza aggravante ad effetto speciale, della quale si deve tenere conto nel calcolo del massimo edittale di pena prevista per il reato, al fine di verificare l'applicabilità dell'art. l3l-bis. La cornice edittale prevista per il furto consumato aggravato ex art. 625 va da l a 6 anni. Applicando le diminuzioni per il tentativo, ai sensi dell'art. 56 c.p., si perviene ad una cornice edittale che va da 4 mesi a 4 anni. Pertanto il massimo di pena prevista in astratto per la fattispecie contestata all'imputato (4 anni) rientra nel limite dei 5 anni previsto dall`art. 131-bis.” Usura «bancaria» 644 CP