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slides - Camera Penale Veronese
CORSO di FORMAZIONE TECNICA e
DEONTOLOGICA dell’AVVOCATO PENALISTA
2015-2016
9° INCONTRO - VERONA, 23 febbraio 2016
I delitti contro il patrimonio: casi pratici.
Avv. Stefano Daldoss – Foro di Trento
Avv. Stefano Zanini – Foro di Verona
625. Circostanze aggravanti1
624. Furto1
[1] Chiunque s'impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per sé
o per altri, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa
da euro 154 a euro 5162.
[2] Agli effetti della legge penale, si
considera
cosa
mobile
anche
l'energia elettrica e ogni altra energia
che abbia un valore economico.
[3] Il delitto è punibile a querela della
persona offesa, salvo che ricorra una
o più delle circostanze di cui agli
articoli 61, numero 7, e 6253.
2Comma
così modificato dall'art. 2, L.
26.3.2001, n. 128.
3Comma aggiunto dall'art. 12, L.
25.6.1999, n. 205.
Nascondi testo
[1] La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro
1.0322:
[1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si
trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad
abitazione;]3
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un
qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne
uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza4;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche
da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico
ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni
specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli
alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o
bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o
stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a
pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o
per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico
servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
7 bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro
materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di
energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri
servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in
regime di concessione pubblica5;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti
in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini,
anche non raccolti in mandria.
8 bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico
trasporto6;
8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si
trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei
servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici
adibiti al prelievo di denaro6.
[2] Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai
numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre
con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a
euro 1.5497.
624 bis. Furto in abitazione e
furto con strappo
• [1] Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o
per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo
destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze
di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da euro 309 a euro 1.032.
• [2] Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri,
strappandola di mano o di dosso alla persona.
• [3] La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa
da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più
delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo
625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate
all'articolo 61.
131 bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
[1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque
anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è
esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo,
valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il
comportamento risulta non abituale.
[2] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma,
quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di
animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa
della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha
cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni
gravissime di una persona.
[3] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità,
nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e
reiterate.
[4] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si
tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In
quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio
di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
[5] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la
particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
625 bis. Circostanze attenuanti1
[1] Nei casi previsti dagli articoli 624, 624
bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà
qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia
consentito l'individuazione dei correi o di coloro che
hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa
sottratta o si sono comunque intromessi per farla
acquistare, ricevere od occultare.
1Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 26.3.2001, n. 128.
Vedi, anche, l'art. 36, 1° co., L. 5.2.1992, n. 104,
come sostituito dall'art. 3, 1° co., L. 15.7.2009, n. 94.
626. Furti punibili a querela dell'offeso1
[1] Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a
euro 2062, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo
della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita3;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per
provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei
fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
[2] Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle
circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
precedente.
627. Sottrazione di cose comuni
ABROGATO D LGS 7/2016
[[1] Il comproprietario, socio o coerede che, per
procurare a sé o ad altri un profitto, si
impossessa della cosa comune, sottraendola a
chi la detiene, è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a due anni o con
la multa da euro 203 a euro 2064.
[2] Non è punibile chi commette il fatto su cose
fungibili, se il valore di esse non eccede la
quota a lui spettante.]
628. Rapina
[1] Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o
minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.0652.
[2] Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione,
per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
[3] La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a
euro 3.098:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui
all'articolo 416 bis3.
3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa4;
3 ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto5;
3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro5;
3 quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne6.
[4] Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti
di cui al terzo comma, numeri 3), 3 bis), 3 ter) e 3 quater), non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti7.
Rapporti tra rapina e altre figure di reato
•
la giurisprudenza ha affermato che deve ritenersi configurabile il reato
di rapina, e non quello di furto con strappo, quando la violenza
impiegata dall'agente non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si
estenda anche, in via accessoria, al soggetto passivo, al fine di
vincerne la resistenza e fargli subire lo spossessamento (C. 28.7.1988);
pertanto, qualora la violenza sia esercitata simultaneamente sulla cosa
e sulla persona per vincere la resistenza opposta dalla vittima per
difendere o trattenere la cosa, deve ritenersi sussistente il delitto di rapina e
non quello di furto con strappo (C., Sez. II, 17.5.2005; C. 12.10.1987), ed
ugualmente qualora la particolare adesione o connessione della cosa al
corpo del possessore implichi necessariamente l'estensione dell'azione
violenta alla persona del soggetto passivo ( C., Sez. II, 11.11.2010; C., Sez.
II, 3.10.2006; C. 17.1.1985; C. 26.9.1983); se nel compimento dell'azione
criminosa cadono per terra sia l'agente che la vittima, e quest'ultima
venga trascinata per qualche metro in conseguenza del fatto che la borsetta
(oggetto della violenza) da essa trattenuta per resistere allo strappo resti
impigliata nella manica dell'agente, se non si rinviene nel
comportamento dello stesso nemmeno il dolo eventuale, non può
ritenersi realizzato il più grave delitto di rapina (C. 20.5.1987)
Danneggiamento art. 635 CP
Previgente
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede
d’ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in
occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti
preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di
un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano
ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici
ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione,
di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o
su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625;
4) sopra opere destinate all’irrigazione;
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi,
selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento;
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale
della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si
oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
Attuale
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto
o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con
violenza alla persona o con minaccia ovvero in
occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto
dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le
seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel
perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi,
selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al
rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la
sospensione condizionale della pena è subordinata
all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
DEPENALIZZAZIONE
DLT 15/01/2016, n. 7
CODICE PENALE
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (GENERALITA')
Capo I
Abrogazione di reati e modifiche al codice penale
Art. 1. Abrogazione di reati
1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
a) 485;
b) 486;
c) 594;
d) 627;
e) 647.
C O R T E D I C A S S A Z I O N E UFFICIO DEL
MASSIMARIO Settore penale Rel. n. III/01//2016
Roma, 2 febbraio 2016
«Come evidenziato nella relazione di
accompagnamento, il Parlamento mira a
espungere dall’alveo del penalmente rilevante
alcune ipotesi delittuose previste nel codice
penale a tutela della fede pubblica, dell’onore e
del patrimonio, che sono accomunate dal fatto
di incidere su interessi di natura privata e di
essere procedibili a querela, ricollocandone il
disvalore sul piano delle relazioni private.»
Continua Uff. Massimario …
DEPENALIZZAZIONE E PARTE CIVILE?
«… il giudice deve limitarsi alle statuizioni penali,
essendo onere della parte offesa (anche ove
costituita come parte civile nel processo penale così
definito), di promuovere eventuale azione davanti
al giudice civile, competente anche per l’irrogazione
delle sanzioni pecuniarie civili; […] il giudice penale
decide anche sulla responsabilità civile solo
quando pronuncia sentenza di condanna - e come
tale, dunque, non suscettibile di applicazione
analogica.»
CASI PRATICI
• RICETTAZIONE 648 CP / APPROPRIAZIONE COSE SMARRITE (647 CP):
APPROPRIAZIONE DI COSE AVUTE PER
CASO FORTUITO 647 co II N° 3 CP
PARERE ESAME traccia n. 2.
estratto questioni relative agli aspetti patrimoniali
Tizio, approfittando delle difficoltà economiche in cui versa Caio, presta a questi una somma di
denaro pari ad € 20.000 facendosi promettere in corrispettivo interessi usurari.
Successivamente, a seguito della mancata restituzione integrale da parte di Caio della somma
prestata e degli interessi pattuiti, Tizio incarica della riscossione del credito i suoi amici Mevio e
Sempronio.
Questi ultimi, ben consapevoli della natura usuraria del credito, contattano ripetutamente al
telefono Caio e gli chiedono il pagamento del credito, minacciando di ucciderlo.
Poiché Caio risponde di non poter pagare per mancanza di denaro, Mevio e Sempronio si portano
presso l’abitazione di questi e dopo aver nuovamente richiesto il pagamento
senza però ottenerlo, lo costringono a salire su un’autovettura, a bordo della quale lo conducono
in aperta campagna. Dopo averlo fatto scendere dall’auto, lo colpiscono entrambi ripetutamente
con calci e pugni. I due quindi si allontanano, minacciando Caio che se non pagherà entro una
settimana torneranno da lui.
Caio viene trasportato da un automobilista di passaggio in ospedale, ove gli vengono
diagnosticate lesioni consistite nella frattura di un braccio e del setto nasale, con prognosi di
guarigione di giorni 40. Caio decide di rivolgersi alla polizia, cui riferisce nel dettaglio sia le
condotte poste in essere da Mevio e Sempronio in suo danno, sia il prestito usurario ricevuto da
Tizio.
Il candidato …
I questione
se Mevio e Sempronio, con la loro condotta estorsiva,
volta ad ottenere il pagamento del credito e degli
interessi usurari, concorrano nel delitto di usura
commesso da Tizio ai danni di Caio ovvero compiano un
autonomo delitto di usura (in forma tentata) in
concorso fra loro ai danni di Caio.
In relazione a detta questione, va stabilita preliminarmente la natura del delitto
di usura.
Una volta appurato che trattasi, invero, di reato a condotta frazionata o a
consumazione prolungata, deve affermarsi la sussistenza del concorso soltanto
qualora l’incaricato di recuperare il credito riesce a ottenerne il pagamento.
Diversa invece è la situazione di chi, pur avendo ricevuto l’incarico nella
consapevolezza della natura usuraria, non riesca ad ottenere il pagamento del
credito. In tal caso, non si ha concorso né tentata usura stante la natura
unitaria del reato che preclude che al suo autore possano essere contestati a
titolo di episodi autonomi di usura i singoli pagamenti del credito
III questione
se Mevio e Sempronio commettano il delitto di tentata
estorsione.
• TENTATA ESTORSIONE: la condotta posta in essere da Mevio
e Sempronio è finalizzata a far conseguire un profitto a Tizio
(essi non agiscono per conseguire un profitto proprio) e che
tale profitto è evidentemente ingiusto costituendo frutto
del delitto di usura e cioè di una pattuizione avente a
oggetto interessi usurari.
• CONTINUAZIONE: la contestualità degli atti si misura,
a prescindere dal tempo della commissione degli atti
esecutivi, dalla permanente, continua volontà di
perseguire l'evento criminoso. Ne consegue che non
sussisterà un unico tentativo di estorsione ove sia dato
cogliere una interruzione o sospensione sul versante
della determinazione a perseguire l'obiettivo criminoso
ESAME: ATTO IN MATERIA PENALE
• Tizio, incensurato, si reca presso un supermercato dove preleva da uno
scaffale una bottiglia di vino, che immediatamente nasconde sotto il
giubbotto, quindi oltrepassa la barriera della cassa senza pagare ed esce
dal supermercato, ma subito dopo viene fermato da un addetto alla
sorveglianza che lo aveva seguito sin dal suo ingresso nell’esercizio
commerciale e lo aveva visto mentre prelevava e occultava la bottiglia.
L’addetto alla sorveglianza chiama la polizia e Tizio viene identificato e
denunciato. Nessuno presenta querela. Tizio viene sottoposto a processo e
all’esito del giudizio, viene condannato, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla
pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, condizionalmente
sospesa, in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 co.
1 nn. 2 e 7 c.p. per l’uso del mezzo fraudolento e l’esposizione del bene
sottratto alla pubblica fede. Il candidato, assunte le vesti del legale di
Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.
Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 18-07-2013) 3009-2013, n. 40354
...
Nel segno dell'offensività, il legislatore è
vincolato ad elevare a reati solo fatti che
siano concretamente offensivi di entità reali.
L'interprete delle norme penali ha l'obbligo di
adattarle
alla
Costituzione
in
via
ermeneutica, rendendole applicabili solo ai
fatti concretamente offensivi, offensivi in
misura apprezzabile
Cass., S.U., 17 aprile 2014, n. 52117
secondo cui quando l’azione furtiva sia stata
monitorata mediante diretta osservazione degli
addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine
(oppure mediante appositi apparati di
rilevazione automatica del movimento della
merce) il delitto è tentato e non consumato,
poiché non può dirsi che l'agente abbia
conseguito, neppure momentaneamente,
l'autonoma ed effettiva disponibilità della
refurtiva
Tribunale di Milano IV^ Sez. Penale
Sent. 3936/15 del 09/04/2015
“Nelle intenzioni del legislatore l'introduzione di una disciplina che esclude la punibilità in presenza di
fatti di particolare tenuità si fonda sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzione della sanzione
penale”
Testo integrale della sentenza e commento consultabile a questo link (tasto destro «apri collegamento»)
• La norma di cui all'art. 131 bis CP non menziona il tentativo.
• Il reato tentato è per unanime giurisprudenza un reato autonomo.
• La contestazione del caso specifico (violazione art. 624 e 625 co. 1 nn. 2 e 7 c.p.) prevede una
cornice edittale ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis CP.
Art. 625 u.c.:
• “... Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali
circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a
dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 ”
• “Quanto ai limiti edittali di pena previsti per l'applicazione dell'art. l3l-bis. va evidenziato che si
tratta, nel caso di specie. di un ipotesi di furto tentato, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. Si
tratta una circostanza aggravante ad effetto speciale, della quale si deve tenere conto nel calcolo
del massimo edittale di pena prevista per il reato, al fine di verificare l'applicabilità dell'art. l3l-bis.
La cornice edittale prevista per il furto consumato aggravato ex art. 625 va da l a 6 anni. Applicando
le diminuzioni per il tentativo, ai sensi dell'art. 56 c.p., si perviene ad una cornice edittale che va da
4 mesi a 4 anni. Pertanto il massimo di pena prevista in astratto per la fattispecie contestata
all'imputato (4 anni) rientra nel limite dei 5 anni previsto dall`art. 131-bis.”
Usura «bancaria» 644 CP
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