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il codice eori
NOVITA’ PER L’UTILIZZO
DEL CODICE EORI
Eleonora Vio
Trieste, 30 marzo 2011
IL CODICE EORI
Il Regolamento UE 312/2009 ha
stabilito che gli Stati membri devono
provvedere
all’attribuzione
di
un
codice identificativo - univoco su tutto
il territorio comunitario - ai soggetti
che prendono parte ad attività
disciplinate dalla regolamentazione
doganale.
2
IL CODICE EORI
Il codice EORI (Economic Operator
Registration and Identification) è
costituito dal codice ISO del paese che
lo attribuisce e una serie di caratteri
alfanumerici (al massimo 15).
3
IL CODICE EORI
Ogni
stato
membro,
attraverso
l’autorità designata, provvede alla
registrazione:
• degli operatori in esso stabiliti
• degli operatori dei paesi terzi che
effettuano
la
prima
operazione
nell’UE
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IL CODICE EORI
In Italia il codice EORI è costituito:
• dalla partita IVA (per gli operatori
economici)
• dal codice fiscale (privo dell’ultimo
carattere alfabetico) per le persone
fisiche prive di partita IVA
5
IL CODICE EORI
da IT + codice ISO del paese di
residenza + un progressivo nazionale
preceduto da zero per i soggetti
residenti in un paese terzo
Esempio: IT CH0000000000123
è un codice EORI rilasciato a un
soggetto svizzero
•
6
ATTRIBUZIONE CODICE EORI
In Italia i soggetti che hanno
effettuato operazioni rilevanti ai fini
doganali nel periodo 1° luglio 2007 –
30 giugno 2009 sono stati registrati
automaticamente.
Dopo tale data i soggetti saranno
registrati
automaticamente
al
momento dell’effettuazione della prima
operazione.
7
RICHIESTA ATTRIBUZIONE
CODICE EORI
Devono richiedere l’attribuzione del
codice:
• i
soggetti
italiani
che
devono
effettuare un’operazione in un altro
stato membro
• i soggetti stabiliti in paesi terzi
8
RICHIESTA ATTRIBUZIONE
CODICE EORI
La richiesta deve essere presentata sul
modulo predisposto dall’Agenzia delle
Dogane, disponibile in italiano e in
inglese.
9
RICHIESTA ATTRIBUZIONE
CODICE EORI
La richiesta deve essere corredata da:
• documento di identità (per le persone
fisiche)
• certificato
di iscrizione al registro
delle imprese o alla camera di
commercio e documento del legale
rappresentante
(per
le persone
giuridiche)
10
CONSENSO ALLA
PUBBLICAZIONE
I soggetti che presentano la richiesta
di attribuzione del codice EORI
possono esprimere il consenso alla
pubblicazione
sul
sito
della
Commissione europea dei dati relativi
a:
• nome cognome o ragione sociale
• indirizzo completo
11
CONSENSO ALLA
PUBBLICAZIONE
I soggetti registrati automaticamente
possono esprimere il proprio consenso
alla pubblicazione dei dati con il
modulo
pubblicato
sul
sito
dell’Agenzia.
12
13
UTILIZZO DEL CODICE
Il codice EORI deve essere utilizzato in
tutte le transazioni e le attività
doganali
espletate
in
tutta
la
Comunità, ogniqualvolta vi sia l’obbligo
di utilizzare un identificatore.
14
UTILIZZO DEL CODICE
ESPORTAZIONE / SPEDIZIONE
Il codice EORI deve essere indicato in
• casella 2 (speditore/esportatore)
• casella 8 (destinatario) – facoltativo
• casella 14 (dichiarante/rappresentante)
• casella 50 (obbligato principale)
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UTILIZZO DEL CODICE
INTRODUZIONE DI MERCI
Il codice EORI deve essere indicato in
• casella
2 (speditore/esportatore) –
facoltativo
• casella 8 (destinatario)
• casella 14 (dichiarante/rappresentante)
• casella 50 (obbligato principale)
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UTILIZZO DEL CODICE
Per i soggetti residenti in altro stato UE
deve essere indicato il codice EORI
rilasciato dallo stato di appartenenza.
Deve essere altresì indicato il codice
IVA attribuito al soggetto ai sensi
dell’art. 35 ter (identificazione diretta)
o dell’art. 17 (rappresentante fiscale)
del DPR 633/72.
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UTILIZZO DEL CODICE
Nel caso di ESPORTAZIONE, nella
casella 44 del DAU è possibile indicare
la partita IVA attribuita in Italia:
• all’esportatore
(art.
35
ter)
preceduta dal codice 01YY
• al rappresentante fiscale (art. 17)
preceduta dal codice 02YY
18
UTILIZZO DEL CODICE
Nel
caso
di
IMPORTAZIONE
(immissione
in
libera
pratica
+
immissione in consumo nel territorio
nazionale), nella casella 44 del DAU
occorre indicare la partita IVA attribuita
in Italia:
19
UTILIZZO DEL CODICE
•
•
all’importatore
(art.
35
ter)
preceduta dal codice Y040
al rappresentante fiscale (art. 17)
preceduta dal codice Y042
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UTILIZZO DEL CODICE
Nel caso di IMMISSIONE in libera
pratica di merce che viene spedita in
altro stato UE (regimi 42 o 63), nella
casella 44 del DAU occorre indicare
anche
la
partita
IVA
attribuita
all’operatore comunitario destinatario
delle merci dal Paese di appartenenza,
preceduto dal codice Y041.
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ADEGUAMENTO DEL STD
Dal 2011 il STD è stato modificato e
può essere utilizzato anche da soggetti
non stabiliti in Italia, in possesso di
codice EORI e privi di partita IVA
italiana, obbligati a presentare una ENS
o una EXS.
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ADEGUAMENTO DEL STD
Tali
soggetti
possono
richiedere
l’adesione al STD indicando:
• uno o più fornitori di servizi
• uno o più sottoscrittori (non necessari
per le ENS/EXS)
Se indicati, i fornitori di servizi e i
sottoscrittori devono essere residenti in
Italia.
23
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
AGENZIA DELLE DOGANE
UFFICIO DELLE DOGANE DI TRIESTE



AREA ASSISTENZA E INFORMAZIONE
AGLI UTENTI
Corso Cavour, 6 – 1° piano
 Tel. 040 6723216-217
E-mail: [email protected]


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