D.lgs 102/2014, norma Uni 10200, distacco da impianto centralizzato
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D.lgs 102/2014, norma Uni 10200, distacco da impianto centralizzato
INCONTRO INFORMATIVO SU: RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN RELAZIONE AL D.LGS 102/2014 E NORMA UNI 10200 DISTACCO DA IMPIANTO CENTRALIZZATO Vincenzo Albonico Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA (2009) CONFINDUSTRIA HA AFFERMATO CHE: “L’ENERGIA PIU’ PREZIOSA E’ QUELLA CHE NON SI CONSUMA” “L’USO EFFICIENTE DI GAS, BIOMASSE, ENERGIA ELETTRICA E PETROLIO GARANTISCE SOSTENIBILITA’, CONTENIMENTO DEI COSTI E CRESCITA ECONOMICA” ………… E NOI AGGIUNGIAMO: RISPARMI PER L’UTILIZZATORE FINALE Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 NEL CONTEMPO SIAMO SEMPRE PIU’ ENERGIVORI NON RIUSCIAMO A MODIFICARE IL NOSTRO STILE DI VITA ED I NOSTRI MODELLI DI SVILUPPO SIAMO – PIU’ O MENO - TUTTI CONVINTI CHE GLI SPRECHI NEI CONSUMI DI ENERGIA - UNITI ALLA FORTE UTILIZZAZIONE DI VETTORI ENERGETICI PRIMARI DI ORIGINE FOSSILE - SIANO STATI E SIANO TUTT’ORA LA CAUSA PRINCIPALE DEGLI “SCONVOLGIMENTI” CLIMATICI RITENIAMO, FORSE DEMAGOGICAMENTE, CHE TUTTO SI POSSA RISOLVERE CON LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI “ALIMENTATO” DA INCENTIVI “FORSE ECCESSIVI” NEL NOSTRO PAESE SPESSO L’IDEOLOGIA HA PREVALSO SUL BUON SENSO NELLE SCELTE STRATEGICHE IMPORTANTI INERENTI LA PRODUZIONE DI ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER IL TRASPORTO DELLA STESSA Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 ABBIAMO TEMPI LUNGHISSIMI NEL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E D.LGS DI RECEPIMENTO SPESSO AFFERMIAMO CHE POSSIAMO MIGLIORARE L’EFFICIENZA MA SOLO SE CI SONO GLI INCENTIVI GLI INCENTIVI SINO AD OGGI ATTIVATI SONO IN ALCUNI CASI “SBILANCIATI” IN ECCESSO, “DISARTICOLATI” E FORSE TROPPO “FRAZIONATI” / ”PARCELLIZZATI” LE RESPONSABILITA’? EGUALMENTE SUDDIVISE FRA ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, OPERATORI, UTILIZZATORI ….. Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 TEMPI LEGISLATIVI AVVERSI ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI LEGGI E NORME REGIONALI/PROVINCIALI/COMUNALI……… DPR 412/93 DIRETTIVA 2003/54/CE LEGGE 10/1991 ‘90 1993 DIRETTIVA 2009/72/CE 2000 2001 2002 2003 DIRETTIVA 2006/32/CE 2004 2005 2006 D.Lgs. 115/2008 2007 2008 2009 DIRETTIVA 2009/28/CE EFFICIENZA ENERGETICA DECRETO RECEPIMENTO N. 28 3 MARZO 2011 Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 TEMPI LEGISLATIVI AVVERSI ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NUOVA DIRETTIVA SU EFF. ENRGETICA 14.10.2012 D. Lgs. 56/ 2010 2010 2011 2012 2013 2014 Decr.RINN. TERMICHE EFFICIENZA ENERGETICA Mancano Decreti attuativi DLgs 115/2008 di recepimento Dir.2006/32!!!!!!!!!! 2015 2016 2017 2018 D.Lgs 102/2014 2019 2020 2021 I RITARDI E LIMITAZIONI NEL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE e LE LENTEZZE DEI DECRETI DI RECEPIMENTO ED ATTUATIVI sono disastrosi per il Sistema Paese Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 UNA POLITICA PRATICA E COERENTE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA : HA EFFETTI IMMEDIATI SULLA CRISI ATTUALE FAVORISCE LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE, MIGLIORA LA COMPETITIVITÀ ECONOMICA, AUMENTA INDIRETTAMENTE IL REDDITO DELLE FAMIGLIE.” Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 LO SCHEMA PER INIZIATIVE DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI 1. EFFICIENZA ENERGETICA PARTENDO DALLA DIAGNOSI ENERGETICA 2. INVOLUCRO EDILIZIO ridurre i fabbisogni e i consumi al minimo indispensabile produrre e distribuire in maniera efficiente 1. Interventi su cappotto esterno, parete ventilata e isolamento cassonetto 2. Isolamento copertura e pavimentazione TECNOLOGIE E VETTORI ENERGETICI Mix di Vettori energetici primari e di tecnologie (BAT) AFFIDABILITÀ E GARANZIA DI FUNZIONALITÀ DELLE TECNOLOGIE UTILIZZATE . FONTI RINNOVABILI ELETTRICA Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 TERMICA DOMOTICA CONTABILIZZAZIONE CARATTERIZZAZIONE MERCATO INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA TARGET - COMPLESSI RESIDENZIALI SOCIAL HOUSING/QUARTIERI ENERGETICO RISULTATI OTTENIBILI BENEFICIO ECONOMICO AMBIENTALE STRUMENTI VALORIZZAZIONE IMMOBILE - IN GENERALE DISTRETTI (RESIDENZIALI, COMMERCIALI, MISTI, INDUSTRIALI) CON PRESENZA DI EDIFICI ENERGIVORI LIMITROFI DISTRETTO “TIPO” - GESTIONE CENTRALE PRODUZIONE DI DISTRETTO E RELATIVE STRUTTURE - SERVIZIO ENERGIA AI SENSI DLgs 115/2008 PLUS E DIR. 27/2012-CE (EPC)-D.Lgs.102/2014 - INCENTIVI TEE/TARIFFE OMNICOMPRENSIVE/CREDITO D’IMPOSTA , IVA AGEVOLATA, - FINANZIAMENTI EUROPEI Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Come è possibile quindi attuare un intervento di efficienza energetica che : ●Riduca le emissioni in atmosfera tutelando l'ambiente ●Riduca le spese di riscaldamento Con il Contratto Servizio Energia D.L. 115/08 Uno strumento contrattuale che genera: ●Comportamenti virtuosi ●Sinergia tra Consumatori ed Operatori del Settore Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Bisogna sviluppare UN FATTORE DI CAMBIAMENTO: da forniture di combustibile separate dalla conduzione e manutenzione dell’impianto termico (2 soggetti) a un UNICO GESTORE del Servizio di riscaldamento che: • Effettua una Diagnosi Energetica e relativi interventi di riqualificazione prefinanziandoli, • ottimizza di tutti gli aspetti gestionali • garantisca l’efficienza del processo tramite la leva tecnica-economica • garantisca il risultato dell’intervento effettuato Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Fonte : Linee Guida Efficienza Energetica negli Edifici (AICARR/Agesi-Assopetroli-Assital) Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 LINEE GUIDA EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO LA DIAGNOSI E IL SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI Diagnosi energetica del sistema Edificio-Impianti Progettazione Installazione Commissioning Servizio Energia Manutenzione & Monitoraggio Garanzia Risultato (EPC) “Contratti di rendimento energetico” Fonte : Linee Guida Efficienza Energetica negli Edifici (AICARR/Agesi-Assopetroli-Assital) Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 TRASFORMARE IL PRINCIPIO DI EFFICIENZA ENERGETICA IN REALTA’ VUOLE DIRE EFFETTUARE UNA DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTARE L’INTERVENTO E REALIZZARLO UTILIZZARE NUOVE TECNOLOGIE GARANTIRE I RISPARMI PREVISTI CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA ENERGY PERFORMANCE CONTRACT Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 UN ENERGY PERFORMANCE CONTRACT DIMOSTRA CHE: PIU’ SONO EFFICIENTE MENO SPRECO MENO CONSUMO MENO INQUINO MENO SPENDO Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 IMPRESA E UTENTI : due aree antagoniste ma “convenientemente” unite L’impresa per produrre l’energia termica avrà tutto l’interesse a consumare la minore quantità possibile di combustibile garantendo il confort degli ambienti essendo i corrispettivi correlati anche ai risparmi energetici Gli Utenti pagheranno l’energia termica minima necessaria per mantenere le condizioni climatiche interne a seconda anche dell’andamento climatico stagionale e nei contratti che rispettino i 10 punti previsti dal DPR 412 e Circolare 273/E del 23.11.98 con un regime IVA del 10%. Saranno più interessati a non sprecare per evitare inutili e maggiori costi Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 COSA QUINDI SI DOVREBBE FARE A LIVELLO “SISTEMA PAESE”? COME “STAKE OLDER” ED “UTILIZZATORI FINALI” DOBBIAMO ASSUMERE MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELLA EFFICIENZA ENERGETICA PER RISPARMIARE ED ESSERE PIU’ COMPETITIVI DOBBIAMO CREARE “MERCATO” E “SVILUPPO” ATTRAVERSO UNA AZIONE CONGIUNTA FRA IL SISTEMA DELLE ASSOCIAZIONI/IMPRESE/ORDINI - LE ISTITUZIONI TECNICHE E QUINDI SPINGERE LE ISTITUZIONI CENTRALI E REGIONALI AD ATTIVARE POCHE E CONCRETE INIZIATIVE MIRATE: ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DEGLI INCENTIVI ALLA SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA: QUALITATIVAMENTE, QUANTITATIVAMENTE, NEI TEMPI DI EMISSIONE / APPLICABILITA’ DELLE LEGGI. Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 L’obiettivo fondamentale del DLgs 102/2014 è quello di: migliorare la efficienza energetica e quindi ridurre i consumi primari di energia negli usi finali ; “spingere” gli utenti finali ad investire in lavori di riqualificazione oltre che gestire attentamente l’uso dell’energia primaria, ridurre i fabbisogni energetici dell’unita immobiliare e quindi ridurre al minimo i consumi di energia primaria. rendere efficienti gli impianti delle singole unità abitative, degli impianti di produzione energia, dell’isolamento delle parti esterne (pareti/infissi),delle reti di distribuzione e conseguentemente quelli dell’edificio quindi il miglioramento della prestazione energetica del sistema edificio-impianto; Sensibilizzare i singoli utenti su una gestione ed utilizzazione attenta e controllata non solo degli impianti ma anche dei sistemi di riscaldamento delle singole unità abitative Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 102/2014: L’ EFFETTO DELLA APPLICAZIONE DELLA UNI 10200 PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEI «CONSUMI INVOLONTARI» E «SPESE GESTIONALI» ART.9 Misurazione e Fatturazione dei consumi energetici 5.Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 a. qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura b. nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, e' obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita' immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN15459. Eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834 (RIPARTITORI) Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Il cliente finale puo' affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessita' di garantire la continuita' nella misurazione del dato . Si pensa addirittura ad un ulteriore operatore per la sola termoregolazione e contabilizzazione del calore ! Da una parte si promuovono i Contratti di Servizio Energia con misurazione dell’energia e dall’altra si ipotizzano ulteriori «soggetti» e per un servizio che già prevede misurazioni con strumenti ufficiali e tarati! La gestione della termoregolazione e contabilizzazione del calore e quindi la "misurazione" dell'energia oggi é demandata nel caso dei "Servizi Energia" alle ESCo con il controllo del committente e/o direttamente gestita dal singolo condomino in funzione delle proprie esigenze. Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso: in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile, e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta' Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Principi fondamentali della Ripartizione delle spese ed interconnessione tra le componenti del consumo e della spesa secondo UNI 10200 Composizione del Consumo Kwht Composizione della Spesa (€) Consumo Totale Spesa To tale Consumo volontario Spesa energetica Spesa Prelievo Volontario (R+ACS) Criteri di Ripartizione Consumo involontario Consumi Volontari Spesa Prelievo Involontario VALORIZZAZIONE DEL CONSUMO (€/Kwht) Spesa Gestionale Spesa Gestionale Millesimi di fabbisogno Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Costo Unitario Gestionale FONTE UNI 10200 Energia Utile Combustibile v Dispersioni sistema generazione FONTE UNI 10200 Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 OGGETTO RIPARTIZIONE DEI COSTI La norma (UNI 10200) ha come oggetto la ripartizione delle spese per la generazione del calore utile, disponibile all'uscita dei dispositivi di generazione ed immesso nella rete di distribuzione (collegamento tra la generazione ed i singoli punti di prelievo). COMPOSIZIONE DEL CONSUMO Il consumo totale di energia termica utile del condominio, inteso come l’energia complessivamente erogata dal sottosistema di generazione immessa nella rete di distribuzione, si può suddividere in due differenti componenti: il consumo volontario dovuto ai prelievi dei singoli utenti,(R+ACS) il consumo involontario dovuto alle dispersioni della rete di distribuzione. FONTE UNI 10200 Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 . COMPOSIZIONE DELLA SPESA La spesa totale del condominio si compone: a. di una componente energetica , dovuta all’acquisto dei vettori energetici per la produzione di energia che si suddivide in: i. una spesa per consumo volontario dovuta ai prelievi volontari dei singoli utenti, ii. una spesa per consumo involontario dovuta alle dispersioni della rete b. di una spesa gestionale dovuta alla conduzione e manutenzione dell’impianto. c. La somma delle componenti dovute al consumo involontario ed agli oneri gestionali costituisce la quota “fissa” o “per potenza termica impegnata” FONTE UNI 10200 Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 ESEMPIO TABELLA RIPARTIZIONE SPESA QUOTA INVOLONTARIA costo Kwh consumo energia termica involontario Kwh utile Kwh 20.481 € 0,086 Utente 93.096 Vecchi millesimi Cannarile 73 Fabiani 79 Galluzzi L 81 Galluzzi G 106 Ghidi 85 Giannotto 44 Grimoldi 19 Nasr 41 Nuovi millesimi 69,685 142,120 49,840 54,216 49,121 68,387 62,950 30,077 spesa con millesimi attuali spesa con millesimi UNI 10200 € 129 € 121 € 139 € 250 € 143 € 88 € 187 € 95 € 150 € 87 € 78 € 120 € 33 € 111 € 72 € 53 Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Utente Vecchi millesimi Spina 100 Surpi 40 Tarbogna 107 Valassina 225 totale 1000 Nuovi millesimi 92,934 72,204 42,276 266,956 1000 Costo en. Inv. € 1.761 (18,03%) Costo en.Vol. € 8.006 Costo Tot. € 9.767 spesa con millesimi attuali spesa con millesimi UNI 10200 € 176 € 164 € 70 € 127 € 188 € 74 € 396 € 470 € 1.761 € 1.761 Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 LO STATO DI FATTO SUGLI APPROFONDIMENTI CON LE ISTITUZIONI sul comma 5 d) Art.9 D.Lgs.102 Suddivisione delle spese connesse al consumo di energia per: 1. il riscaldamento degli appartamenti , 2. Il riscaldamento delle aree comuni, 3. per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, la spesa complessiva – sulla base della Norma UNI 10200 -deve essere suddivisa: a. in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile (R+ACS) b. per la spesa gestionale e per l’energia involontaria Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Se misuriamo, volendo esagerare: a) L’energia in ingresso in centrale (vettore energetico qualunque esso sia) contatore o documento esistente; b) l’energia all’uscita dalla caldaia in centrale termica o dello scambiatore (contatori in buona parte esistenti) c) l’energia volontaria delle singole unità abitative (Contatori energia/Ripartitori ) d) l’energia all’ingresso dei singoli edifici di un super condominio (volendo esagerare) alimentati da una medesima centrale; e) l’energia in uscita dalla mandata di centrale per il riscaldamento e separatamente dell’acqua calda centralizzata per uso domestico o altre utenze si avranno tutti i dati necessari e sufficienti per poter valutare , diremmo con ottima approssimazione, i consumi volontari ed involontari (perdite di trasformazione e distribuzione). Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Veniamo adesso al principio/metodologia e considerazioni inerenti la suddivisione della spesa per riscaldamento come previsto dalla Norma UNI 10200 che va a modificare atti aventi valore civilistico ai fini “proprietari” ( “Atto di acquisto” / Rogito ) che sono: il “Regolamento di condominio” le “tabelle millesimali” Le tabelle millesimali, come noto, sono di due tipi: tabelle generali di proprietà tabelle d’uso (secondo comma art.1123 cpc) che comprendono anche quelle relative al calcolo per la suddivisione delle spese di riscaldamento e che sono comunque correlate alle tabelle millesimali di proprietà. Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 C’è da chiedersi quale sia il vantaggio nell’imporre ( come apparrebbe) una iniziativa di ricalcolo dei millesimi : che non apporta nulla in termini di “sprone” per migliorare l’efficienza energetica nelle unità immobiliare che indurrà , per contro, costi aggiuntivi per definire come suddividere una tipologia di spesa che oggi nell’ambito dei condomini è sostanzialmente in larga parte “normalizzata” a seguito di azioni svolte all’interno dei condomini con sistemi di contabilizzazione per i consumi delle singole unità immobiliari con sistemi che sono andati migliorando passando dai contatori ai contaenergia,ripartitori,valvole termostatiche ecc. Non solo: oggi nei Condomini che sono gestiti attraverso contratti di Servizio Energia ai sensi del DLgs 115/2008 la contabilizzazione è obbligatoria e deve essere effettuata costantemente per la determinazione dei risparmi previsti contrattualmente Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Nella norma UNI 10200 per la «determinazione dei millesimi» si calcolano i fabbisogni come “fabbisogni ideali”: è ragionevole ipotizzare di obbligare gli utilizzatori finali a suddividere le spese di riscaldamento con un nuovo metodo di addebito dei consumi involontari e delle spese gestionali - attraverso una ” rideterminazione dei millesimi” - che oggi in moltissimi casi sono, in particolare nel caso dei contratti di Servizio Energia ai sensi del 115/2008 ed ancor più con lo sviluppo degli EPC, definiti in modo aderente alla realtà e corretti e condivisi applicando i millesimi secondo tabelle millesimali esistenti? Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 A che prò intervenire quindi su metodi e sistemi di suddivisione delle spese dettate dal Codice Civile e da pratiche che ormai sono in uso per non avere alcun beneficio dal punto di vista dell’efficienza energetica? Da dati assolutamente attendibili acquisiti sul mercato di gestione di edifici principalmente ad uso abitativoattraverso Contratti di Servizio Energia “seri” ai sensi del DLgs 115/2008 – emerge che nelle spese di riscaldamento degli edifici ad uso abitativo i consumi e relative spese di gestione sono così distribuite: a) La spesa per l’energia (volontaria+involontaria) è fra il 75 ed 85% (Nord Italia Piemonte /Lombardia) della spesa totale di gestione in funzione degli investimenti di efficientamento energetico. Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Per quanto riguarda il consumo involontario calcolato/misurato i dati assunti forniscono due Situazioni differenziate: Fabbricati recenti (dopo il 1991 – Legge 10) – consumo involontario circa 20% dell’energia utile come definita dalla UNI EN 10200 Fabbricati più vecchi circa 30-33% Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Il consumo involontario potrebbe quindi essere definito commettendo un scarto se non inferiore almeno pari a quello che emergerebbe con la UNI 10200, ma a costo zero considerando il livello di isolamento imposto dalle quattro leggi di risparmio energetico approvate in Italia e quindi, in base alla licenza edilizia: Fabbricati prima della legge 373/76 Fabbricati successivi alla 373/76 fino alla Legge 10/91 Fabbricati dalla 10/91 al 192/2005 Fabbricati dal 192/2005 al 311/2006 Fabbricati successivi al 311/2006 Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 E’ un meccanismo questo che certo potrà apportare attività per i tecnici che però sarebbe molto più importante ed utile fossero impegnati sulle progettazioni di riqualificazione dei sistemi edifici-impianti che attiverebbero tutta la filiera degli interventi concreti per migliorare l’efficienza : progettisti, costruttori e produttori di componenti avanzati per rivestimenti edifici, produttori di tecnologie rinnovabili e tradizionali, impiantisti, ESCo ecc.!!!! Si ritiene che se si vedesse questa iniziativa in questa ottica gli stessi professionisti avrebbero tutto da guadagnare anche dal punto di vista professionale. E cosa dire inoltre dei diversi software – uno diverso dall’altro – che circolano e che “stimolano” interessi di produttori di software a spingere in questa direzione? Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 A queste eventuali spese aggiuntive per le determinazioni dei millesimi secondo la UNI 10200 (che inevitabilmente indurranno problemi di ogni genere sulla suddivisione delle spese ) si aggiunga che sino ad oggi gli ACE/ APE sono attinenti ad edifici completi - come previsto dalla vigente legislazione - limitandosi alle singole unità immobiliari nei casi in cui si debba proporre la vendita dell’unità e quindi ci sarà un ulteriore aggravio di costi ( “inutili”) per il consumatore finale. Si rileva purtroppo la tendenza di alcune regioni ad estendere a tutte le unità immobiliari la effettuazione dell’APE: ulteriore costo a carico degli utenti finali. Nel caso della regolamentazione della regione Lombardia in materia è previsto l’ APE per le singole unità immobiliari Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 «L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere riferito ad una sola unità immobiliare, a prescindere dal fatto che condivida la destinazione d’uso, gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso edificio» «I professionisti accreditati come certificatori che intendono svolgere l’attività di certificazione energetica devono chiedere all’Organismo di Accreditamento l’iscrizione all’elenco regionale dei Soggetti certificatori e sono tenuti a versare un contributo annuo di euro 120,0» Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 «Condizioni per la validità e il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica L’Attestato di Prestazione Energetica redatto dal Soggetto certificatore è valido solo se rilasciato dall’Organismo di accreditamento attraverso il Catasto Energetico Edifici Regionale. Tale rilascio resta subordinato al versamento di un contributo di 10 euro per la gestione delle attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici. Il contributo deve essere corrisposto all’Organismo regionale di accreditamento secondo le indicazioni emanate dallo stesso.» Se consideriamo anche i costi conseguenti alla determinazione dei millesimi ipotizzabili in 130/150 €/unità immobiliare ed alle unità immobiliari condominiali che insistono sulla sola Lombardia il conto è presto fatto! Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Alcune cifre correlate a queste decisioni per la RL: a. dall’inizio della certificazione ad oggi si è superato 1.000.000 di ACE (ora APE). b. Organismo di Accreditamento ha incassato la ragguardevole di 1.000.000x 10 =€10.000.000. c. Rendendo impossibili gli ape cumulativi e quindi moltiplicando il numero di ape per decine di volte, i costianche se su più anni- lievitano a centinaia di milioni di euro. d. costo indicativo per il contribuente lombardo, escludendo i maggiori oneri che il certificatore sarebbe pure legittimato a farsi riconoscere; Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Questi indirizzi ulteriori della Regione Lombardia vanno a sovrapporsi alla stessa UNI EN 10200 in quanto ove gli utenti lombardi fossero obbligati ad effettuare APE sulle singole unità immobiliari ( e cosa succederà negli edifici polifunzionali?’) ci troveremmo di fronte a spese per ricalcolo fabbisogni energetici al fine del ricalcolo millesimi di spesa per energia involontaria ( secondo UNI EN 10200) oltre ad avere dati sui fabbisogni anche da attestato APE. C’è di fatto una sovrapposizione insostenibile! E’ bene infine tenere presente che il recentissimo Decreto 26 Giugno 2015 su APE e relativo regolamento indica chiaramente che APE è possibile per edifici, per unità immobiliari, per gruppo di unità immobiliari mentre la Regione Lombardia lo rende obbligatorio per singola unità immobiliare…..e lo spirito di emulazione regionale potrebbe estendere tale pratica!!!!!!!!!! Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Sulla base delle sopra esposte considerazioni si ritiene che: essendo gli attuali sistemi di suddivisione delle spese basata sui millesimi di proprietà; essendo la vigente metodologia di calcolo dei millesimi “figlia” di una ampia legislazione del Codice civile ben nota , sia quanto mai opportuno correggere questa “distorsione” anche perché oggi la attenzione ai minori consumi (interesse sempre più spinto da parte dei consumatori finali) dovrà indurre gli stessi ad “investire” per il miglioramento dell’efficienza e non “buttare via soldi ” per una “presunta forma di efficienza energetica” quale quella della variazione del metodo suddivisione delle spese energetiche involontarie essendo ormai l’energia volontaria sempre più misurata/determinata per effetto delle imposizioni legislative oltre che per una maggiore attenzione degli utenti sulla spesa energetica. Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 Il problema è proprio nel fatto che la suddivisione della spesa in condominio è un tema da codice civile più che da norma tecnica e anche sul codice civile si sprecano sentenze e interpretazioni. Essendo stata prevista la applicazione della UNI 10.200 dal D.Lgs.102/2014 il problema quindi è più di tipo legislativo che tecnico. Un emendamento al D.Lgs dovrebbe precisare: che la UNI 10200 è una delle possibili soluzioni tecniche per la suddivisione delle spese attinenti l’energia involontaria; che sarà compito degli utenti Finali la decisone sulla metodologia per la suddivisione della spesa per energia involontaria che può essere quella attuale dei millesimi secondo c.p.c. ovvero su potenza corpi scaldanti installati, e nei casi di efficientamento e gestione attraverso contratti di rendimento energetico ai sensi del D.Lgs 115 e del D.Lgs 102. Novi Ligure, 30 Ottobre 2015 GRAZIE PERPER L’ATTENZIONE GRAZIE L’ATTENZIONE ! Novi Ligure, 30 Ottobre 2015