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Istituzioni di diritto romano
La schiavitù
La schiavitù
Iniziamo il nostro percorso alla scoperta del diritto
romano partendo proprio da Gaio
Le sue Istituzioni si dividono in tre macro aree:
Personae
Res
Actiones
La schiavitù
Le personae si dividono a loro volta in:
Liberi
Schiavi
La schiavitù
I liberi si dividono infine in:
Ingenui
Libertini
La schiavitù
Ingenui
Liberi
Libertini
Personae:
Schiavi
La schiavitù
La schiavitù è un istituto comune a tutti i popoli
dell’antichità: in questo senso si parla di IUS GENTIUM
(diritto delle genti comune a tutti i popoli)
È una divisione, quella tra uomini liberi e schiavi, data per
scontata nell’antichità
Le più grandi menti come Aristotele e Platone, descrivendo
la società organizzata, partivano dal presupposto che gli
uomini fossero divisi in liberi e schiavi
La schiavitù
Nel mondo antico era impensabile che tutti gli uomini
fossero uguali e liberi
Con il Cristianesimo si giunge ad un miglioramento
delle condizioni degli schiavi, ma non alla soppressione
di questo istituto
Perché?
La schiavitù
Perché nel mondo antico gli schiavi rappresentano la forza
lavoro, sono loro a lavorare nei campi, nei commerci, nelle
industrie
Gli uomini liberi non lavorano, ma vivono in maniera
parassitaria
Agli schiavi non era riconosciuta quella che noi oggi
chiamiamo capacità giuridica cioè la capacità di essere
titolari di diritti e non avevano alcuno status civitatis, cioè
non erano membri di alcuna comunità politica
giuridicamente organizzata
La schiavitù
Lo schiavo è tale non perché qualcuno ne è proprietario
(dominus), ma per una condizione inerente l’individuo:
se il dominus lo abbandona, non diventa libero, ma una
res nullius (cosa di nessuno) o una res derelicta (cosa
abbandonata) e altri può acquisire la proprietà su di lui
Se lo schiavo scappa (servus fugitivus), non diventa
libero, ma rimane sotto la potestas del suo padrone;
dopo la morte del padrone, lo schiavo passa a far parte
del patrimonio ereditario
La schiavitù
Lo schiavo può essere liberato solo con un atto: la
manomissione (manumissio)
In origine gli schiavi erano molto pochi e per questo erano
trattati molto bene, perché il loro prezzo era molto alto
(erano pochi perché vi erano state ancora poche guerre di
conquista)
In origine erano chiamati famuli derivato da familia, perché
erano una propaggine del nucleo famigliare e parte del
patrimonio
La schiavitù
Con le grandi guerre di conquista, affluiscono a Roma
milioni di schiavi: il loro prezzo crolla
Lo schiavo giuridicamente è una res mancipi cioè una
delle quattro res (cose) più preziose nel mondo romano
L’unione tra schiavi non è matrimonio, ma unione di
fatto che prende il nome di contubernium perché lo
schiavo non ha capacità giuridica
La schiavitù
Vediamo ora come si diventa schiavi. Gaio ci dice che
servi o si nasce o si diventa:
Nascuntur
Fiunt
La schiavitù
NASCUNTUR: il nato da una schiava è schiavo, si
guarda cioè alla condizione della madre
Se la madre è libera, il figlio è libero anche se nato
da padre schiavo, mentre se è schiava anche il figlio
è schiavo, indipendentemente dalla condizione del
padre
La schiavitù
Si diventa schiavi (FIUNT) invece per i seguenti motivi:
•
•
•
•
•
•
CAPTIVITAS (Schiavitù di guerra)
TRANS TIBERIM (Vendita al di là del Tevere)
NOXAE DEDITIO (Dare a nossa)
INDELECTUS (Chi si sottrae alla leva militare)
INCENSUS (Chi si sottrae al censimento)
ADDICTUS (Ladro originariamente ‘assegnato’ al
derubato)
• CONDANNATI AD ALCUNE PENE (Condannati ai lavori
forzati o a combattere nei giochi con le bestie)
La schiavitù
CAPTIVITAS: la prigionia di guerra è la più antica
forma di schiavitù ed istituto del ius gentium
(diritto delle genti) comune a tutti i popoli
antichi
Erano captivi sia i catturati durante le battiglie
che una intera popolazione che, invece di
arrendersi, fosse stata sottomessa con le armi
Hostes erano invece i nemici che si trovavano in
guerra con i Romani
La schiavitù
La captivitas valeva anche per i cittadini romani
catturati in battaglia che venivano considerati
schiavi e perdevano, per il diritto romano, ogni
diritto
Se il cittadino romano che era caduto schiavo faceva
ritorno nel territorio romano, riacquistava il suo
status di libero e i diritti di cui godeva
precedentemente tranne due: possesso e
matrimonio
La schiavitù
Il ritorno del prigioniero romano in patria e il
riacquisto dei diritti prendeva il nome di
postliminium (oltre il confine, il limes): i diritti non
sono estinti, sono quiescenti
Possesso e matrimonio non venivano riacquistati
perché erano situazioni di fatto, cioè si
riconoscevano loro determinati effetti solo fino a
quando persisteva la volontà continuativa dei
soggetti di trovarsi in quella situazione
La schiavitù
Nell’81 a.C. venne emanata da Lucio Cornelio
Silla una lex Cornelia che stabiliva che se il
captivus fosse morto in prigionia, la successione
testamentaria si sarebbe aperta come se la
morte si fosse verificata al momento in cui il
cittadino romano era caduto prigioniero
Si parla al riguardo di fictio legis Corneliae, cioè
di una finzione che riguarda il momento della
morte
La schiavitù
TRANS TIBERIM: è causa di schiavitù la vendita
del cittadino romano al di là del Tevere, cioè nel
territorio straniero, possibile quando fosse stato
riconosciuto debitore insolvente con l’antica
procedura esecutiva (legis actio per manus
iniectionem)
INDELECTUS:
colui
che
si
sottrae
volontariamente alla leva militare e viene
privato della cittadinanza romana e diventa
schiavo
La schiavitù
INCENSUS: colui che si sottrae all’iscrizione nelle
liste del censo e non è, dunque, cittadino romano,
non ha capacità giuridica e si trova nella condizione
di schiavo
Ogni cinque anni infatti a Roma si provvedeva al
censimento della popolazione a scopo tributario e
militare dei cittadini romani, dei membri della
famiglia e del patrimonio
La schiavitù
NOXAE DEDITIO: consegna di un cittadino romano
ad un popolo straniero che lo accetta a causa di un
comportamento che genera una responsabilità
internazionale (es. avere offeso od usato violenza su
ambasciatori)
Anticamente il ladro colto in flagrante veniva
addictus al derubato (pena successivamente
sostituita con quella pecuniaria)
La schiavitù
Lo schiavo abbiamo detto era una res mancipi
Tuttavia i romani erano consapevoli che lo schiavo non era
una cosa come tutte le altre, ma un essere umano dotato di
intelligenza ed in grado di esprimere una volontà
In quanto essere umano, lo schiavo può compiere degli atti,
ma poiché non ha la capacità giuridica, gli effetti giuridici
degli atti da lui compiuti vanno direttamente in capo al
dominus
La schiavitù
Non tutti gli atti compiuti dallo schiavo producono
effetti in capo al dominus, ma solo quelli che arrecano
un vantaggio (es. il dominus può diventare proprietario
di una cosa, titolare di un credito)
Questo perché vige un principio nel diritto romano,
cioè che lo schiavo non può rendere deteriore la
condizione del padrone
La schiavitù
Lo schiavo può anche essere nominato erede in un
testamento, ma per l’acquisto dell’eredità è necessario
il consenso (iussum) del padrone
Per incentivare gli schiavi al lavoro venne introdotto ad
un certo punto l’istituto del peculium (patrimonio)
Il peculium è un capitale che lo schiavo forma con il
proprio lavoro o con donativi
Il peculium non è giuridicamente di proprietà dello
schiavo, ma del padrone e non può disporne
La schiavitù
Di fatto però gli viene lasciato e lo amministra ed in
genere gli serve per essere riscattato
In realtà si impose la riprovazione sociale nei confronti
di chi si impadronisce del peculium dello schiavo
Se lo schiavo muore il peculium va al padrone
La schiavitù
I terzi danneggiati che abbiamo commerciato con lo
schiavo possono agire contro il padrone con l’ACTIO DE
PECULIO nei limiti del peculio: in particolare, se dal
negozio giuridico concluso dallo schiavo era derivato un
profitto per il dominus, egli era tenuto e restituirlo. Se
profitto non c’era, il dominus era responsabile
limitatamente all’ammontare del peculio
La schiavitù
Alcune volte è il padrone stesso a fornire allo schiavo il
peculium per dargli i mezzi per commerciare a proprio
vantaggio
Il padrone poteva preporre lo schiavo a svolgere
un’attività commerciale o metterlo a capo di una nave
Tutti i negozi giuridici stipulati dallo schiavo
producevano effetti in capo al padrone
In questi casi i terzi danneggiati agivano verso il
padrone che rispondeva col proprio patrimonio e non
nei limiti del peculio
La schiavitù
Le azioni che i terzi avevano a disposizione erano
rispettivamente l’ACTIO INSTITORIA e l’ACTIO
EXERCITORIA
Se invece lo schiavo è stato incaricato di svolgere un
negozio in particolare, l’azione per i terzi si chiama
ACTIO QUOD IUSSU
La schiavitù
Lo schiavo può compiere altre attività che producono
effetti giuridici: CRIMINI e DELITTI
I crimini venivano puniti dallo Stato in modo più grave
rispetto a quello previsto per gli uomini liberi (es.
crocifissione)
I delitti erano, invece, fonte di obbligazione per il
padrone che poteva o risarcire il danno o consegnare lo
schiavo al danneggiato (NOXAE DEDITIO)
La schiavitù
Lo schiavo può inoltre partecipare ad associazioni
religiose e compiere atti religiosi che hanno
conseguenze giuridiche
Il VOTUM era una promessa fatta alla divinità di (ad
esempio) offrire parte del peculio nel caso di guarigione
da una malattia
La schiavitù
Gli schiavi possono obbligarsi con il votum previo
consenso del padrone
Se la richiesta viene esaudita, lo schiavo deve pagare:
se non lo fa, risponde giuridicamente il padrone
Il luogo dove viene sepolto lo schiavo è un locus
religiosus, esattamente come vi fosse sepolto un uomo
libero e sottratto ai commerci
La schiavitù
Vediamo come lo schiavo può diventare libero
Con la manomissione civile o pretoria
La schiavitù
Manomissione civile:
Censu
Vindicta
Testamento
La schiavitù
Con la manomissione civile il padrone dà allo schiavo
sia la libertà che la cittadinanza
Manumissio censu: il padrone indica ai censori di
iscrivere il servo tra i cittadini liberi
La schiavitù
Manumissio vindicta: è un finto processo in cui un
cittadino romano (adsertor in libertatem) si mette
d’accordo con il padrone e pronuncia parole solenni
con le quali afferma, dinanzi al magistrato, che lo
schiavo è un uomo libero. Il padrone assume un
contegno passivo e il magistrato riconosce libero lo
schiavo
La schiavitù
La manumissione testamento è invece la dichiarazione
resa dal padrone nel testamento di voler liberare lo
schiavo dopo la sua morte
Manomissioni pretorie sono quelle inventate da un
magistrato, il pretore e protette dal suo editto. Si
distinguono in:
Inter amicos: la dichiarazione fatta dal padrone dinanzi
ad amici di voler liberare uno schiavo
Per mensam: sempre dinanzi ad amici, il padrone invita
lo schiavo a sedersi al tavolo degli uomini liberi
manifestando la volontà di liberarlo
La schiavitù
Per epistulam: dichiarazione resa con atto scritto
Le manomissioni pretorie non avevano rilevanza per il
diritto civile: da un punto di vista giuridico gli schiavi
liberati in questo modo rimanevano giuridicamente
schiavi
Cosa succedeva se il padrone cambiava idea?
La schiavitù
Erano protetti dal pretore che negava al padrone
l’azione per rivendicarli in schiavitù
Il pretore però non poteva agire per il diritto civile
facendo conseguire loro la libertà e la cittadinanza
Per risolvere questa situazione venne emanata la lex
Iunia Norbana (19 d.C.) che attribuiva a coloro i quali
fossero stati liberati con le manomissioni pretorie, la
cittadinanza dei Latini e si chiamarono latini Iuniani dal
nome della legge
La schiavitù
Sotto l’influenza del cristianesimo si riconobbe una
nuova forma di manomissione chiamata IN
SACROSANCTIS ECCLESIIS, dichiarazione fatta dal
padrone dinanzi alle autorità ecclesiastiche e alla
comunità dei fedeli di voler liberare lo schiavo
La schiavitù
I libertini (schiavi liberati) avevano degli obblighi nei
confronti dell’ex padrone (patronus) consistenti nel
dovere di prestare assistenza in caso di bisogno
(obsequium), di fare doni o compiere le prestazioni a
cui i libertini si erano obbligati prima della liberazione.
Se poi il libertino moriva senza aver fatto testamento e
senza figli, i suoi beni andavano al patronus.
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