Diapositiva 1 - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
by user
Comments
Transcript
Diapositiva 1 - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
DIRITTO DI CITTADINANZA A cura di Ruggeri Michael e Valentini Claudia «[…] a legal bond having its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interests and sentiments, together with the existence of reciprocal rights and duties […]» (Sentenza CIG 6 aprile 1955, caso Nottebohm) 1954: Convenzione sullo status degli apolidi 1961: Convenzione sulla riduzione dello status di apolidia 1997: Convenzione europea sulla cittadinanza DIRITTO CONSUETUDINARIO: • Tutti hanno diritto ad una cittadinanza • Nessuno può essere privato arbitrariamente della cittadinanza • Lo stato deve evitare l’apolidia • Lo stato, nella concessione della cittadinanza, deve evitare discriminazioni Gli esclusi: ex. Bambini stranieri adottati prima del 27 febbraio 1983 da genitori statunitensi Acquisto automatico IUS SOLI IUS SANGUINIS DIRITTO!! Acquisto per concessione NATURALIZ ZAZIONE DECRETO AD PERSONAM DISCREZIONALE MOBUTU SESE SEKO Nel 1981 un decreto presidenziale privò i banyarwanda (individui di entnia Tutsi ed Hutu di origine rwandese) della cittadinanza, atto motivato da interessi politicoeconomici (la pressione demografica era alta ed i banyarwanda erano relativamente benestanti). Ciò li escluse dalla partecipazione politica e dal diritto di accesso alla terra. Tale atto normativo giustificò attacchi ripetuti da parte di etnie maggioritarie nella regione dove questi principalmente vivevano (Kivu) , essendo, inoltre, i banyarwanda identificati come scomodi immigrati. PER ORIGINE (Non si è mai avuta una cittadinanza): Figli di apolidi Parte di un gruppo sociale a cui è negata la cittadinanza o che non può trasmetterla (ex: donne single, il cui bambino non abbia un padre conosciuto) Per conflitti nella legislazione tra stati PER DERIVAZIONE (Si è persa la cittadinanza): In caso di successione tra stati Se si è profughi (a causa di conflitti vari) Annullamento da parte dello stato Rinuncia volontaria CITTADINANZA IN ITALIA (L. 5 febbraio 1992, n. 91, modificata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94) POSSIBILITÀ DELLA DOPPIA CITTADINANZA CITTADINANZA PER DISCENDENZA (“IUS SANGUINIS”) PRINCIPI ACQUISTO PER NASCITA SUL TERRITORIO (“IUS SOLI”)- in alcuni casi MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ PER ACQUISTO E PERDITA ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA 1. Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”): è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadino. Deroga al principio dell’unicità di cittadinanza e a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre (art. 12 legge n. 555\1912) Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli: il figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza, conserva la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorre nella perdita. DISCENDENZA DA AVO ITALIANO ASSENZA DI INTERRUZIONI NELLA TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA 2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”) Acquista la cittadinanza italiana: - colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92); - il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92). Ius domicilii per i bambini nati in Italia da genitori stranieri:possono accedere alla cittadinanza al compimento della maggiore età, solo se dimostrano residenza continuativa e solo se presentano la domanda di acquisizione della cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età. 3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età Si ha a seguito di: a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione; b) adozione; c) naturalizzazione del genitore ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA 5. Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a (artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92) Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti: ITALIA: due anni di residenza legale dopo il matrimonio ESTERO: tre anni dopo il matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA 6. Acquisto per residenza (art. 9 della legge 91/92) - 10 anni di residenza legale per gli stranieri non comunitari; - 3 anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente; - 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee; - 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico. ECCEZIONI: Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9). NATURALIZZAZIONE (Per concessione) 2 ANNI 4 ANNI 10 ANNI Si ottiene la cittadinanza se sposati con cittadino italiano e se residenti in Italia da almeno due anni. Se cittadino dell’UE, la cittadinanza si può richiedere dopo 4 anni di residenza ininterrotta. Se cittadino di paesi extra UE, la cittadinanza si può richiedere dopo 10 anni. Di residenza ininterrotta 18 ANNI 5 ANNI Si ottiene la cittadinanza se sposati con cittadino italiano e, se residenti all’estero, il tempo minimo per la naturalizzazion e è di 3 anni. 3 Può essere concessa allo straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per lo stato italiano o a colui che sia stato adotatto già maggiorenne. La stessa tempistica riuarda gli apolidi ed I rifugiati. Può essere richiesta dal figlio di stranieri nato in Italia al compimento del 18° anno di età. 5 18 PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA AUTOMATICA 1. Arruolamento volontario o incarico pubblico presso uno Stato estero, nonostante venga vietato dal Governo italiano; 2.Servizio militare o incarico pubblico presso uno Stato estero durante lo stato di guerra; 3. ln caso di revoca dell’adozione PER RINUNCIA FORMALE 1. Perdita cittadinanza per l’adottato maggiorenne in caso di revoca dell’adozione; 2. Residenza all’estero e per acquisto o riacquisto di un’altra cittadinanza; 3. Perdita cittadinanza per il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori. NB. Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera DOPPIA CITTADINANZA A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali; Dopo la denuncia dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verificherà più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi). CITTADINANZA EUROPEA Si aggiunge a quella nazionale per i cittadini degli Stati membri dell’UE Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri alle condizioni stabilite dai trattati Diritto di presentare alla Commissione proposte di atti legislativi Tutela diplomatica e consolare di qualsiasi Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato qualora nello Stato terzo lo Stato membro di nazionalità non sia rappresentato. Diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede nonché alle elezioni del Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato Diritto di petizione al Parlamento europeo Diritto di rivolgersi al Mediatore europeo per lamentare casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni europee CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI Prevale lo ius sanguinis e in alcuni lo ius soli non è previsto (come a Cipro) oppure è previsto secondo criteri estremamente poco inclusivi, ad esempio se i genitori sono apolidi. In tutti i paesi sono comunque previste procedure per la naturalizzazione. Austria Si basa sul principio dello ius sanguinis e non prevede la doppia cittadinanza. La naturalizzazione richiede 10 anni di residenza. Rimane comunque difficile ottenere la cittadinanza per chi è nato sul territorio da genitori stranieri. Belgio Il Belgio ha adottato una forma intermedia tra ius soli e ius domicilii. La naturalizzazione avviene dopo un periodo di 3 anni di residenza che sale a 7 se la naturalizzazione avviene per dichiarazione. La legge più importante in materia è quella del 2000 che ha rafforzato lo ius soli. È in vigore anche il doppio ius soli, ossia la cittadinanza belga viene assegnata automaticamente alla nascita al figlio di stranieri già nati in Belgio. CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI Francia Germania È uno degli Stati membri con provvedimenti di ius soli maggiormente inclusivi. Ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto la propria residenza abituale durante un periodo, continuo o discontinuo, di almeno 5 anni, dall’età di 11 anni in poi. Il processo di naturalizzazione richiede 5 anni di residenza in Francia dimostrando una conoscenza sufficiente della lingua e della Costituzione francese. I figli degli stranieri acquisiscono la cittadinanza tedesca alla nascita purché uno dei genitori risieda stabilmente nel paese da almeno 8 anni e sia in possesso di regolare autorizzazione al soggiorno o di permesso di soggiorno illimitato da almeno 3 anni. La procedura di naturalizzazione richiede 8 anni di residenza legale, questo periodo può scendere però a 7 anni se il soggetto ha frequentato un corso di Integrazione. Nel 2005 sono stati introdotti alcuni provvedimenti più restrittivi (in merito soprattutto al mantenimento della doppia cittadinanza). CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI Portogallo Regno Unito Il Portogallo adotta una formula intermedia tra ius sanguinis e ius soli. Attualmente lo ius soli si applica automaticamente solo alla terza generazione di immigrati; la seconda generazione può accedere alla cittadinanza sin dalla nascita per acquisizione volontaria (quindi sulla base di una richiesta) e in presenza di alcuni requisiti come la residenza dei genitori in Portogallo da almeno 5 anni o l’aver completato il primo ciclo di istruzione obbligatoria. La naturalizzazione avviene dopo un periodo di residenza di 6 anni. È prevista la doppia cittadinanza. La legge del 1981 ha introdotto lo ius sanguinis come riferimento giuridico prevalente, anche se non mancano elementi di ius soli. Il percorso di naturalizzazione prevede alcuni requisiti tra cui: il possesso di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, la residenza per 5 anni senza essersi allontanati per più di 450 giorni e non più di 90 giorni nei 12 mesi precedenti al momento della presentazione della domanda, mantenere una buona condotta di vita intesa come l’assenza di procedimenti civili penali ma anche l’avere una situazione contributiva regolare, la conoscenza della lingua inglese, gallese o scozzese (livello B1 del quadro europeo), la conoscenza degli usi e dei costumi del Regno Unito (dal 2002 è previsto un test sulla storia e la società britannica) CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI Lussemburgo La legge sulla cittadinanza ha fatto sempre riferimento allo ius sanguinis. È stato introdotto il doppio ius soli, per cui un bambino che nasce in Lussemburgo da genitori (almeno uno dei due) a loro volta nati nel paese, acquisisce la cittadinanza lussemburghese. Viene poi ammessa la doppia cittadinanza. Per la naturalizzazione viene richiesta una residenza continuativa di 7 anni. Olanda Nei Paesi Bassi lo ius soli è estremamente debole. La cittadinanza viene conferita solo dopo il compimento della maggiore età (18 anni) e se si è in possesso di un regolare permesso di soggiorno e si è vissuto nel Paese per cinque anni senza interruzioni. Sostanzialmente, i minori nati in Olanda da genitori stranieri devono aspettare di diventare maggiorenni e avere tutti i requisiti richiesti per ambire alla cittadinanza. CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI Grecia Irlanda La Grecia ha adottato sia il criterio dello ius sanguinis sia quello dello ius soli. Per quanto riguarda la naturalizzazione il periodo di residenza richiesto agli immigrati è sceso da 10 a 7 anni consecutivi e contempla una serie di requisiti. tra cui un permesso di soggiorno di lungo periodo, la conoscenza della lingua greca e una buona integrazione nella vita sociale ed economica del paese (che può essere testimoniata ad esempio dall’attività professionale, dalla partecipazione ad associazioni sociali o ad attività caritatevoli, ecc). Infine vige il criterio del doppio ius soli, la cittadinanza greca viene assegnata automaticamente alla nascita al figlio di stranieri già nati e in Grecia e qui residenti. È uno degli Stati membri con provvedimenti di ius soli maggiormente inclusivi. Attualmente la cittadinanza viene acquisita per nascita, se almeno uno dei genitori stranieri ha un permesso di residenza permanente o risiede in Irlanda da 3 anni. La naturalizzazione richiede invece un periodo più lungo di residenza sul territorio: nello specifico occorrono 365 giorni di residenza continua prima della domanda di naturalizzazione e, durante gli 8 anni precedenti, occorrono 4 anni di residenza (quindi 5 anni complessivi) CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI Danimarca In Danimarca vige sostanzialmente lo ius sanguinis e, differenza di molti altri paesi europei, non ha seguito le tendenze europee finalizzate ad un più facile ottenimento della cittadinanza. Il periodo di naturalizzazione è di 9 anni e il soggetto deve superare diversi esami, dimostrando di conoscere la storia, la struttura sociale e politica del paese e di possedere una padronanza linguistica pari a quella della nona classe della scuola dell’obbligo. Lo ius soli è stato abolito nel 2004. Inoltre non ammette la doppia cittadinanza. Finlandia La legislazione sulla cittadinanza si rifà sia allo ius sanguinis e allo ius soli per quanto riguarda i bambini nati in Finlandia che non possono ottenere la cittadinanza di nessun altro paese. Per la naturalizzazione sono richiesti 5 anni di residenza continua che possono scendere a 4 anni se il richiedente soddisfa i requisiti di conoscenza Linguistica. Dal 2003 è ammessa la doppia cittadinanza. CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI Spagna Il diritto per l’acquisizione della cittadinanza si basa sia sullo ius sanguinis sia sullo ius soli (ancora debolmente inclusivo). È previsto il doppio ius soli (introdotto nel 1990) per cui accede automaticamente alla cittadinanza colui che nasce in Spagna se almeno uno dei due genitori è a sua volta nato nel paese. La naturalizzazione comporta la residenza per un periodo di 10 anni e la rinuncia alla cittadinanza precedente. Svezia La legislazione si basa prevalentemente sullo ius sanguinis, anche se qualche elemento di ius soli è stato introdotto con la riforma del 2001. possono acquisire la cittadinanza svedese i minori che hanno vissuto per 5 anni in Svezia, in questo caso basta che i genitori notifichino alle autorità la volontà che i figli diventino cittadini svedesi. Per la naturalizzazione servono 5 anni di residenza, permesso di soggiorno permanente, condurre una vita decorosa. Si accetta la doppia cittadinanza.