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Diapositiva 1 - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale

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Diapositiva 1 - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
DIRITTO DI CITTADINANZA
A cura di Ruggeri Michael e Valentini Claudia
«[…] a legal bond having its
basis a social fact of
attachment, a genuine
connection of existence,
interests and sentiments,
together with the existence of
reciprocal rights and duties
[…]»
(Sentenza CIG 6 aprile 1955, caso Nottebohm)
1954: Convenzione sullo status degli apolidi
1961: Convenzione sulla riduzione dello status di apolidia
1997: Convenzione europea sulla cittadinanza
DIRITTO CONSUETUDINARIO:
• Tutti hanno diritto ad una cittadinanza
• Nessuno può essere privato arbitrariamente della
cittadinanza
• Lo stato deve evitare l’apolidia
• Lo stato, nella concessione della cittadinanza, deve
evitare discriminazioni
Gli esclusi: ex. Bambini
stranieri adottati prima del
27 febbraio 1983 da
genitori statunitensi
Acquisto automatico
IUS SOLI
IUS
SANGUINIS
DIRITTO!!
Acquisto per concessione
NATURALIZ
ZAZIONE
DECRETO
AD
PERSONAM
DISCREZIONALE
MOBUTU SESE SEKO
Nel 1981 un decreto presidenziale privò i banyarwanda
(individui di entnia Tutsi ed Hutu di origine rwandese)
della cittadinanza, atto motivato da interessi politicoeconomici (la pressione demografica era alta ed i
banyarwanda erano relativamente benestanti). Ciò li
escluse dalla partecipazione politica e dal diritto di
accesso alla terra.
Tale atto normativo giustificò attacchi ripetuti da parte di
etnie maggioritarie nella regione dove questi
principalmente vivevano (Kivu) , essendo, inoltre, i
banyarwanda identificati come scomodi immigrati.
PER ORIGINE
(Non si è mai avuta una cittadinanza):
 Figli di apolidi
 Parte di un gruppo sociale a cui è negata la
cittadinanza o che non può trasmetterla (ex: donne
single, il cui bambino non abbia un padre conosciuto)
 Per conflitti nella legislazione tra stati
PER DERIVAZIONE
(Si è persa la cittadinanza):
 In caso di successione tra stati
 Se si è profughi (a causa di conflitti vari)
 Annullamento da parte dello stato
 Rinuncia volontaria
CITTADINANZA IN ITALIA
(L. 5 febbraio 1992, n. 91, modificata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94)
POSSIBILITÀ DELLA DOPPIA
CITTADINANZA
CITTADINANZA PER DISCENDENZA
(“IUS SANGUINIS”)
PRINCIPI
ACQUISTO PER NASCITA SUL TERRITORIO
(“IUS SOLI”)- in alcuni casi
MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
PER ACQUISTO E PERDITA
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
1. Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”): è cittadino per nascita il
figlio di padre o madre cittadino.
Deroga al principio dell’unicità di cittadinanza e a quello della dipendenza
delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre (art. 12
legge n. 555\1912)
Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti
da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli: il figlio di italiano nato
in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza,
conserva la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore
durante la sua minore età ne incorre nella perdita.
DISCENDENZA DA AVO ITALIANO
ASSENZA DI INTERRUZIONI
NELLA TRASMISSIONE DELLA
CITTADINANZA
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
ITALIANA
2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”)
Acquista la cittadinanza italiana:
- colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza
al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1,
lettera b legge n. 91/92);
- il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si
riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92).
Ius domicilii per i bambini nati in Italia da genitori stranieri:possono accedere alla
cittadinanza al compimento della maggiore età, solo se dimostrano residenza continuativa e
solo se presentano la domanda di acquisizione della cittadinanza italiana entro un anno dal
compimento della maggiore età.
3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età
Si ha a seguito di:
a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
b) adozione;
c) naturalizzazione del genitore
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
ITALIANA
5. Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
(artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92)
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su
domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
ITALIA: due anni di residenza
legale dopo il matrimonio
ESTERO: tre anni dopo il
matrimonio.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati
dai coniugi.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
ITALIANA
6. Acquisto per residenza (art. 9 della legge 91/92)
- 10 anni di residenza legale per gli stranieri non comunitari;
- 3 anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre sono
stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;
- 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;
- 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero
maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il
rifugiato politico.
ECCEZIONI: Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che
ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno
cinque anni (lettera c dell’art. 9).
NATURALIZZAZIONE (Per concessione)
2 ANNI
4 ANNI
10 ANNI
Si ottiene la
cittadinanza se
sposati con cittadino
italiano e se
residenti in Italia da
almeno due anni.
Se cittadino dell’UE,
la cittadinanza si
può richiedere dopo
4 anni di residenza
ininterrotta.
Se cittadino di paesi
extra UE, la
cittadinanza si può
richiedere dopo 10
anni. Di residenza
ininterrotta
18 ANNI
5 ANNI
Si ottiene la
cittadinanza se
sposati con cittadino
italiano e, se
residenti all’estero, il
tempo minimo per
la naturalizzazion e è
di 3 anni.
3
Può essere concessa
allo straniero che
abbia prestato
servizio, anche
all’estero, per lo
stato italiano o a
colui che sia stato
adotatto già
maggiorenne. La
stessa tempistica
riuarda gli apolidi ed
I rifugiati.
Può essere richiesta
dal figlio di stranieri
nato in Italia al
compimento del 18°
anno di età.
5
18
PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
AUTOMATICA
1. Arruolamento volontario o incarico
pubblico presso uno Stato estero,
nonostante venga vietato dal Governo
italiano;
2.Servizio militare o incarico pubblico
presso uno Stato estero durante lo stato
di guerra;
3. ln caso di revoca dell’adozione
PER RINUNCIA FORMALE
1. Perdita cittadinanza per l’adottato
maggiorenne in caso di revoca
dell’adozione;
2. Residenza all’estero e per acquisto
o riacquisto di un’altra cittadinanza;
3. Perdita cittadinanza per il
maggiorenne che ha conseguito la
cittadinanza italiana da minorenne a
seguito di acquisto o riacquisto della
cittadinanza da parte di uno dei
genitori.
NB. Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la
perdono o riacquistano una cittadinanza straniera
DOPPIA CITTADINANZA
A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n.
91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita
della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci
formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi
internazionali;
Dopo la denuncia dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo
del 1963, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verificherà più la
perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si
naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della
denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano
attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi
Bassi).
CITTADINANZA EUROPEA
Si aggiunge a quella nazionale per i cittadini degli Stati membri dell’UE
Diritto di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio degli
stati membri alle condizioni
stabilite dai trattati
Diritto di presentare
alla Commissione
proposte di atti
legislativi
Tutela diplomatica e consolare
di qualsiasi Stato membro alle
stesse condizioni dei cittadini
di detto Stato qualora nello
Stato terzo lo Stato membro di
nazionalità non sia
rappresentato.
Diritto di elettorato attivo
e passivo alle elezioni
comunali nello Stato
membro in cui risiede
nonché alle elezioni del
Parlamento europeo alle
stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato
Diritto di petizione al
Parlamento europeo
Diritto di rivolgersi al Mediatore
europeo per lamentare casi di
cattiva amministrazione da parte
delle istituzioni europee
CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI
Prevale lo ius sanguinis e in alcuni lo ius soli non è previsto (come a Cipro)
oppure è previsto secondo criteri estremamente poco inclusivi, ad esempio se i
genitori sono apolidi.
In tutti i paesi sono comunque previste procedure per la naturalizzazione.
Austria
Si basa sul principio dello ius
sanguinis e non prevede la
doppia cittadinanza. La
naturalizzazione richiede 10 anni
di residenza. Rimane comunque
difficile ottenere la cittadinanza
per chi è nato sul territorio
da genitori stranieri.
Belgio
Il Belgio ha adottato una forma intermedia tra ius soli e
ius domicilii. La naturalizzazione avviene dopo un
periodo di 3 anni di residenza che sale a 7 se la
naturalizzazione avviene per dichiarazione.
La legge più importante in materia è quella del 2000
che ha rafforzato lo ius soli.
È in vigore anche il doppio ius soli, ossia la cittadinanza
belga viene assegnata automaticamente alla nascita al
figlio di stranieri già nati in Belgio.
CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI
Francia
Germania
È uno degli Stati membri con provvedimenti di
ius soli maggiormente inclusivi. Ogni bambino
nato in Francia da genitori stranieri acquisisce
automaticamente la cittadinanza francese al
momento della maggiore età se, a quella data,
ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto
la propria residenza abituale durante un
periodo, continuo o discontinuo, di almeno 5
anni, dall’età di 11 anni in poi.
Il processo di naturalizzazione richiede 5 anni
di residenza in Francia
dimostrando una conoscenza sufficiente della
lingua e della Costituzione
francese.
I figli degli stranieri acquisiscono la
cittadinanza tedesca alla nascita purché uno
dei genitori risieda stabilmente nel paese da
almeno 8 anni e sia in possesso di regolare
autorizzazione al soggiorno
o di permesso di soggiorno illimitato da almeno
3 anni.
La procedura di naturalizzazione richiede 8 anni
di residenza legale, questo periodo può
scendere però a 7 anni se il soggetto ha
frequentato un corso di
Integrazione. Nel 2005 sono stati introdotti
alcuni provvedimenti più restrittivi (in merito
soprattutto al mantenimento della doppia
cittadinanza).
CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI
Portogallo
Regno Unito
Il Portogallo adotta una formula
intermedia tra ius sanguinis e ius soli.
Attualmente lo ius soli si applica
automaticamente solo alla terza
generazione di
immigrati; la seconda generazione può
accedere alla cittadinanza sin dalla
nascita per acquisizione volontaria
(quindi sulla base di una richiesta) e in
presenza di alcuni requisiti come la
residenza dei genitori in Portogallo da
almeno 5 anni o l’aver completato il
primo ciclo di istruzione obbligatoria.
La naturalizzazione avviene dopo un
periodo di residenza di 6 anni. È prevista
la doppia cittadinanza.
La legge del 1981 ha introdotto lo ius
sanguinis come riferimento giuridico
prevalente, anche se non mancano elementi
di ius soli. Il percorso di naturalizzazione
prevede alcuni requisiti tra cui: il possesso di
un permesso di soggiorno a tempo
indeterminato, la residenza per 5 anni senza
essersi allontanati per più di 450 giorni e non
più di 90 giorni nei 12 mesi precedenti al
momento della presentazione della
domanda, mantenere una buona condotta di
vita intesa come l’assenza di procedimenti
civili penali ma anche l’avere una situazione
contributiva regolare, la conoscenza della
lingua inglese, gallese o scozzese (livello B1
del quadro europeo), la conoscenza degli usi
e dei costumi del Regno Unito (dal 2002 è
previsto un test sulla storia e la società
britannica)
CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI
Lussemburgo
La legge sulla cittadinanza ha fatto
sempre riferimento allo ius sanguinis.
È stato introdotto il doppio ius soli,
per cui un bambino che nasce in
Lussemburgo da genitori (almeno
uno dei due) a loro volta nati nel
paese, acquisisce la cittadinanza
lussemburghese. Viene poi ammessa
la doppia cittadinanza. Per la
naturalizzazione viene richiesta una
residenza continuativa di 7 anni.
Olanda
Nei Paesi Bassi lo ius soli è
estremamente debole. La
cittadinanza viene conferita solo
dopo il compimento della maggiore
età (18 anni) e se si è in possesso di
un regolare permesso di soggiorno e
si è vissuto nel Paese per cinque anni
senza interruzioni. Sostanzialmente, i
minori nati in Olanda da genitori
stranieri devono aspettare di
diventare maggiorenni e avere tutti i
requisiti richiesti per ambire alla
cittadinanza.
CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI
Grecia
Irlanda
La Grecia ha adottato sia il criterio dello ius
sanguinis sia quello dello ius soli. Per quanto
riguarda la naturalizzazione il periodo di
residenza richiesto agli immigrati è sceso da
10 a 7 anni consecutivi e contempla una
serie di requisiti. tra cui un permesso di
soggiorno di lungo periodo, la conoscenza
della lingua greca e una buona integrazione
nella vita sociale ed economica del paese
(che può essere testimoniata ad esempio
dall’attività professionale, dalla
partecipazione ad associazioni sociali o ad
attività caritatevoli, ecc).
Infine vige il criterio del doppio ius soli, la
cittadinanza greca viene assegnata
automaticamente alla nascita al figlio di
stranieri già nati e in Grecia e qui
residenti.
È uno degli Stati membri con
provvedimenti di ius soli maggiormente
inclusivi. Attualmente la cittadinanza
viene acquisita per nascita, se almeno uno
dei genitori stranieri ha un permesso di
residenza permanente o risiede in Irlanda
da 3 anni. La naturalizzazione richiede
invece un periodo più lungo di residenza
sul territorio: nello specifico occorrono
365 giorni di residenza continua prima
della domanda di naturalizzazione e,
durante gli 8 anni precedenti, occorrono 4
anni
di residenza (quindi 5 anni complessivi)
CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI
Danimarca
In Danimarca vige sostanzialmente lo ius
sanguinis e, differenza di molti altri paesi
europei, non ha seguito le tendenze
europee finalizzate ad un più facile
ottenimento della cittadinanza. Il periodo
di naturalizzazione è di 9 anni e il soggetto
deve superare diversi esami, dimostrando
di conoscere la storia, la struttura sociale
e politica del paese e di possedere una
padronanza linguistica pari a quella della
nona classe della scuola dell’obbligo. Lo
ius soli è stato abolito nel 2004. Inoltre
non ammette la doppia cittadinanza.
Finlandia
La legislazione sulla cittadinanza si rifà sia allo
ius sanguinis e allo ius soli per quanto
riguarda i bambini nati in Finlandia che non
possono ottenere la cittadinanza di nessun
altro paese. Per la naturalizzazione sono
richiesti 5 anni di residenza continua che
possono scendere a 4 anni se il richiedente
soddisfa i requisiti di conoscenza
Linguistica. Dal 2003 è ammessa la doppia
cittadinanza.
CITTADINANZA NEI PAESI EUROPEI
Spagna
Il diritto per l’acquisizione della
cittadinanza si basa sia sullo ius sanguinis
sia sullo ius soli (ancora debolmente
inclusivo). È previsto il doppio ius soli
(introdotto nel 1990) per cui accede
automaticamente alla cittadinanza colui
che nasce in Spagna se almeno uno dei
due genitori è a sua volta nato nel paese.
La naturalizzazione comporta la residenza
per un periodo di 10 anni e la rinuncia alla
cittadinanza precedente.
Svezia
La legislazione si basa
prevalentemente sullo ius sanguinis,
anche se qualche elemento di ius soli
è stato introdotto con la riforma del
2001. possono acquisire la
cittadinanza svedese i minori che
hanno vissuto per 5 anni in Svezia, in
questo caso basta che i genitori
notifichino alle autorità la volontà
che i figli diventino cittadini svedesi.
Per la naturalizzazione servono 5 anni
di residenza, permesso di soggiorno
permanente, condurre una vita
decorosa. Si accetta la doppia
cittadinanza.
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