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Scarica allegato - Vittime del Dovere
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999 n. 510 ( indice )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2000 )
REGOLAMENTO RECANTE NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL
TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata";
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata";
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: "Speciali elargizioni a favore di categorie di
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto
1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal
decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalità di attuazione della
legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
difesa e delle politiche agricole;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. ( nota )
Principi generali
1. Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di
attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai
decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto
1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica
19 aprile 1994, n. 364 nonché le modalità di attuazione della legge 23 novembre
1998, n. 407.
Art. 2.
Amministrazioni competenti
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13
agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in
favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi
dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi
nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a. il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli
appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della
guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia
penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b. il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i
giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile
dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria;
c. il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza è, altresì,
competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in
favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza.
3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in
alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente,
nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero
dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i
benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di
appartenenza.
5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.
Art. 3.
Avvio del procedimento
1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita
domanda.
2. Si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici
vittime del dovere.
3. La domanda deve essere presentata:
a. per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in
cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il
successivo esame;
b. per quanto di competenza:
1. del Ministero della difesa, al comando militare di appartenenza;
2. del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale
dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato.
4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda è inoltrata per il tramite dell'ufficio
consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la
domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si è
verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.
Art. 4. ( nota )
Documenti ed atti richiesti
1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa
espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla
normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:
a. le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite, anche in parte,
attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse
abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica
soluzione;
b. se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e
non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici
previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c. se, fatto salvo il caso di non cumulabilità dei benefici, intendano optare per la
elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3
della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
d. se abbiano richiesto o abbiano già ottenuto, anche in parte, il risarcimento
del danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia
degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.
3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica
amministazione.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre
1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorché
corrisposte in più soluzioni, né fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le
altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di
cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i
trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di
cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o
diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì,
per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto
1980, n. 466.
5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del
provvedimento finale, risulta che è stata corrisposta una provvidenza non
cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge
20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo
ammontare quanto è stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai commi
precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni.
Art. 5. ( nota )
Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare
1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno
dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione medica
ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le
modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il
giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso
o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la
percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se
l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto
d'impiego.
2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 è integrata, ai fini della
concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità
organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.
3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanità del
Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della
competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla
comunicazione della data in cui si procederà alla visita dell'interessato o,
comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.
4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti
organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di
qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del servizio sanitario
nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla
richiesta.
5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di
decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima
valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze
concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che
sia da escludere la natura terroristica o di criminalità organizzata dell'evento
criminoso.
6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, è
definitivo.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli
apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario è
espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorità
consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità previste per
le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il
giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.
Art. 6. ( nota )
Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in
favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi
nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono
entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il
quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del dovere o
dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente richiesta, redige un
dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o
invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento
conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato del verbale della
commissione medica ospedaliera della sanità militare, che verifica il nesso causale
tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata,
nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato
l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la concessione
della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza,
qualora i presupposti per la concessione dei benefici siano di chiara evidenza.
3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni
lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e
agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice
criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno,
unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non
consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento
motivato, un supplemento di istruttoria.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal
presente regolamento.
Art. 7.
Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di concessione dei benefici
in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi
nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il procuratore generale
presso la corte d'appello del distretto in cui si è verificato l'evento mortale o
invalidante redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che vi hanno dato luogo,
corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo
acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato dal verbale della commissione
medica ospedaliera della sanità militare che verifica il nesso causale tra evento ed
esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve
tempo possibile al Ministero di grazia e giustizia, che dispone la concessione della
speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, se i
presupposti per la concessione dei benefici sono di chiara evidenza.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si è verificato
l'evento mortale o invalidante è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla
natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte o
l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici,
ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al
Ministero di grazia e giustizia, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui
al comma 1.
3. Il Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi informativi acquisiti non
consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento
motivato, un supplemento di istruttoria.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previste dal presente
regolamento.
Art. 8.
Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione dei benefici in
favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi
nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, il comandante
del reparto presso il quale prestava servizio il militare caduto o ferito
nell'adempimento del dovere, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che
hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali
testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto,
corredato del parere delle autorità gerarchiche, nonché del verbale della
commissione medica ospedaliera della sanità militare che verifica il nesso causale
tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata,
viene inviato, nel più breve tempo possibile, all'Alto comandante di cui al successivo
comma 2, per l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa.
2. L'Alto comandante da cui dipende il reparto presso il quale prestava servizio il
militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere è tenuto ad esprimere il proprio
parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le
lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, nonché in ordine agli altri presupposti
stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa
dell'evento. Tale parere viene inviato al Ministero della difesa unitamente al
rapporto ed alla documentazione indicata al precedente comma 1.
3. Il Ministero della difesa dispone la concessione della speciale elargizione con
apposito decreto, anche in assenza di sentenza dell'autorità giudiziaria competente,
qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza; ove ritenga che
gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale
può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente
regolamento.
Art. 9. ( nota )
Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli
apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o dei superstiti.
1. Ai fini della concessione dei benefici, il Ministero dell'interno provvede, entro il
termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione regolati dal
successivo articolo 10.
2. Il prefetto competente trasmette l'istanza al Ministero dell'interno, con un dettagliato
rapporto sulle circostanze dell'evento mortale o invalidante, corredato di sentenza
sui fatti criminosi, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo
acquisito, ivi compreso il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera.
3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni
lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e
agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Tale parere viene
trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al rapporto e alla documentazione di
cui al comma 2.
4. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei
requisiti diversi da quello sanitario, cui è subordinata la concessione dei benefici
economici, il Ministero dell'interno può chiedere il parere della commissione
consultiva di cui all'articolo 11.
5. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non
consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento
motivato, un supplemento di istruttoria.
Art. 10.
Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli
stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle
risultanze giudiziarie successivamente intervenute.
1. Il prefetto acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata erogata la provvisionale o
l'assegno vitalizio in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e
trasmette immediatamente la medesima al Ministero dell'interno, che provvede
disponendo o negando, in via definitiva, l'erogazione dell'assegno vitalizio o del
residuo dell'elargizione in unica soluzione.
2. Qualora il provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivamente intervenuto, non
contenga elementi sufficienti per la decisione finale, il prefetto esprime, comunque,
un ulteriore parere sulla base delle eventuali indagini svolte e delle risultanze
processuali, trasmettendolo insieme con il provvedimento dell'autorità giudiziaria al
Ministero dell'interno.
3. Il Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria,
tenendo conto del parere del prefetto e della commissione consultiva di cui
all'articolo 11, adotta le conseguenti decisioni.
Art. 11.
Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il Ministero dell'interno
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno una apposita commissione, nominata dal
Ministro e composta da cinque membri: un magistrato amministrativo che la
presiede; un prefetto in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza o un
dirigente generale della Polizia di Stato; un ufficiale generale dell'Arma dei
carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza ed un dirigente
della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, con qualifica non
inferiore a quella di viceprefetto. Le nomine hanno luogo su designazione delle
rispettive amministrazioni che provvedono, altresì, ad indicare altro membro
supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di
impedimento del titolare. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della
direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, la quale provvede,
altresì, ad indicare altro funzionario quale segretario supplente in caso di assenza o
impedimento del titolare.
2. Alla commissione sono chiamati a partecipare, quando interessati, i rappresentanti
delle amministrazioni competenti di cui all'articolo 2, non indicate nel comma 1, su
designazione dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il compenso del presidente, dei componenti e del segretario della commissione
consultiva è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 12.
Sospensione dei termini
1. Il termine previsto per la definizione del procedimento è sospeso nel caso in cui il
segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti
per la redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il termine è
sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora concluso.
2. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, o al suo
avente diritto, ed al Ministero dell'interno.
Art. 13. ( nota )
Individuazione dei destinatari dei benefici
1. La speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il coniuge superstite e
ciascuno dei figli, se a carico.
2. Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle conviventi a
carico, per le vittime del dovere le amministrazioni competenti procedono
all'accertamento d'ufficio sull'esistenza di persone conviventi a carico della persona
deceduta negli ultimi tre anni precedenti all'evento e dei conviventi more uxorio. Per
gli altri soggetti beneficiari si procede a seguito di domanda da parte degli
interessati.
3. Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di
provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal
fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva. Per
i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da
apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.
4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di
entrata in vigore della legge medesima.
5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta
successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai
superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e
determinante delle lesioni o delle infermità subite nell'atto terroristico.
6. La riliquidazione prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23
novembre 1998, n. 407, compete agli originari destinatari per gli eventi di
terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di criminalità organizzata e per
quelli previsti dalla legge 31 marzo 1998, n. 70, ancora in vita alla data di entrata in
vigore della predetta legge. In assenza di questi, si provvede secondo l'ordine
dell'articolo 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466, qualora i predetti
soggetti siano ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 14. ( nota )
Pagamento degli assegni vitalizi
1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i
dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli
interessati, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni in
base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici
centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
Art. 15. ( nota )
Attribuzione e pagamento di due annualità del trattamento pensionistico di riversibilità
liquidato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 23
novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato
dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché ai
superstiti delle vittime delle azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le
amministrazioni competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per gli
eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per gli eventi verificatisi
prima della data suddetta le amministrazioni competenti procedono su domanda
degli interessati.
2. Il beneficio è liquidato agli interessati separatamente e per gli orfani secondo le
rispettive quote di compartecipazione stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio è quello corrispondente a
due volte l'ammontare annuo lordo del trattamento pensionistico calcolato alla data
dell'11 dicembre 1998, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, ove questa
non sia già stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di
pensione in godimento, per gli eventi verificatisi prima di tale data. Per gli eventi
verificatisi successivamente, il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla
base dell'importo annuo lordo della pensione di riversibilità, ovvero del trattamento
speciale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, liquidato alla data del decesso del dante causa.
4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il relativo provvedimento
è soggetto al visto del competente ufficio centrale del bilancio.
Art. 16. ( nota )
Esenzione IRPEF del trattamento speciale di riversibilità e delle pensioni privilegiate
dirette di prima categoria nei confronti dei destinatari dei benefici previsti dalla legge 23
novembre 1998, n. 407.
1. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di riversibilità corrisposto ai
superstiti dei caduti è applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa,
a decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a norma
dell'articolo 2 del presente regolamento provvedono, a titolo ricognitivo, ad inviare
apposita informazione ai cennati enti pagatori dei trattamenti speciali di riversibilità.
2. L'indennità integrativa speciale è corrisposta dai medesimi ordinatori secondari di
spesa con decorrenza dalla data del trattamento speciale, osservando le modalità
stabilite dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407,
semprechè tale indennità non sia stata ricompresa nella liquidazione dello speciale
trattamento di pensione in godimento.
3. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima categoria, con assegno
di superinvalidità di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, erogato ai soggetti che
abbiano subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni per gli atti di
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, è applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di
spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998, per gli eventi verificatisi
successivamente a detta data.
4. Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si procede a domanda degli
interessati.
Art. 17. ( nota )
Rivalutazione degli assegni vitalizi
1. L'importo degli assegni vitalizi è rivalutato annualmente dai dipartimenti provinciali
del tesoro competente all'erogazione:
a. per l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, in misura pari al tasso dell'inflazione calcolato sulla base dei dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;
b. per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23
novembre 1998, n. 407, secondo la perequazione automatica prevista
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Art. 18.
Applicazione dei benefici di guerra
1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli invalidi
civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, provvedono le
amministrazioni competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita
certificazione del prefetto del luogo di residenza.
2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si provvede
con le modalità di cui agli articoli precedenti.
Art. 19.
Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di
terrorismo o di criminalità organizzata o comune.
1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione attestante la condizione di
invalido o di caduto su domanda dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi
titolo.
2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui al comma 1,
la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di
invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia
invalidante, la percentuale della invalidità.
3. Ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti danno comunicazione al
prefetto della provincia di residenza dell'interessato dell'attribuzione, anche
provvisoria, dei benefici, precisandone le patologie invalidanti.
4. Copia dell'atto deliberativo è, comunque, trasmessa dal Ministero dell'interno al
prefetto competente.
Art. 20. ( nota )
Modalità e termini del procedimento relativo alle certificazioni
1. Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle certificazioni, sulla base del
provvedimento di attribuzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
domanda, ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del provvedimento
medesimo, se successiva.
2. Qualora il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato emanato in assenza
di sentenza, il prefetto, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza
definitiva, conforma ad essa gli atti a suo tempo adottati.
3. Gli atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti ministeriali emanati in
assenza di sentenza, devono contenere l'avvertenza della loro modificabilità per
effetto delle ulteriori fasi del processo.
4. Ai fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di residenza rilascia, su
domanda, apposita certificazione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo
17, in quanto applicabili, intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le altre
amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla concessione dei benefici in
favore di chi abbia subito ferite o lesioni in conseguenza delle azioni od operazioni
di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 21. ( nota )
Contributi alle spese funerarie
1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui all'articolo 8 della legge 13
agosto 1980, n. 466, da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene
determinato nella misura vigente:
quota fissa di lire cinquecentomila;
lire centomila per ogni familiare convivente a carico del dipendente deceduto. Detto
contributo non deve superare in ogni caso l'importo complessivo di lire un milione.
2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n.
466, il beneficio è corrisposto a domanda degli aventi diritto.
Art. 22.
Verifiche periodiche. Termini
1. I Ministri competenti verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la
speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte
le misure di rispettiva competenza.
Art. 23. ( nota )
Norme abrogate
1. Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 30 ottobre
1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo
1992, n. 377 ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364,
che sono contestualmente abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
La legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 277 del 26 novembre 1998.
La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
250 del 25 ottobre 1990.
La legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti
pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 22 agosto 1980.
Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
b. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e. [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. 3. (Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Il decreto ministeriale 30 ottobre 1980 (Modalità di attuazione della legge 13 agosto
1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici
e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 316 del 18 novembre 1980.
Il decreto ministeriale 11 luglio 1983 (Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre
1980 recante le modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466,
concernente speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di
cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 293 del 25 ottobre 1983.
Il decreto ministeriale 29 luglio 1987, n. 561 (Modificazioni ai decreti ministeriali 30
ottobre 1980 e 11 luglio 1983, recanti modalità di attuazione delle leggi 13 agosto
1980, n. 466 e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti speciali elargizioni a favore di
categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni
terroristiche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28
gennaio 1988.
Il decreto ministeriale 29 agosto 1991, n. 319 (Regolamento previsto dall'art. 9 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 241 del 14 ottobre 1991.
Il decreto ministeriale 16 marzo 1992, n. 377 (Regolamento concernente disposizioni
integrative e modificative del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e successive
modificazioni, avente ad oggetto norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
218 del 16 settembre 1992.
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, reca: "Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti di concessione di elargizioni a favore delle
vittime del dovere, dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del loro
dovere e dei cittadini o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata".
Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse):
"Art. 5.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a
decorrere dal 1o gennaio 1969.
2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge
stessa".
Note all'art. 1:
Per l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note alle premesse.
Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, v. nelle note alle premesse.
Per l'argomento dei decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987,
n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, e 16 marzo 1992, n. 377, v. nelle note alle
premesse.
Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, v.
nelle note alle premesse.
Per l'argomento della legge 23 novembre 1998, n. 407, v. nelle note alle premesse.
Per l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note alle premesse.
Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, v. nelle note alle premesse.
Per l'argomento della legge 23 novembre 1998, n. 407, v. nelle note alle premesse.
Note all'art. 4:
Per l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note alle premesse.
Si riporta il testo degli articoli 3, 9, 14, e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 3 (Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio).
1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità
permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti
dall'art. 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un
assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in
riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni
punto percentuale".
"Art. 9 (Applicazione dei benefici di guerra).
1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle
famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi
civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro
famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.
2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo,
nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del
luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'interno".
"Art. 14 (Diritto di
assunzione presso le pubbliche amministrazioni).
1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della
capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'art. 1,
hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli
enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile
1968, n. 482, e della legge 1o giugno 1977, n. 285, e successive
modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette
leggi".
"Art. 15 (Esenzione dai ticket sanitari).
1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti
di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di
prestazione sanitaria.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto
con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al
comma 1".
Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse):
"Art. 2.
1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una
invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa,
nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alle
elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non
reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire
2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo
comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art.
2 dalla legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto
alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto
trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori,
ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a
carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire
11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue
a decorrere dall'anno 2001.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non
concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla
data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di
somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca
tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni
per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue
a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui
all'art. 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di
cui all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione
del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno
1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000".
Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da
produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la
documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che
sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data
e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente
che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Nota all'art. 5:
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, contiene il testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato. Si indicano, qui di seguito, le rubriche degli articoli 172 e seguenti:
Art. 172 (Accertamenti sanitari).
Art. 173 (Spese di ricovero).
Art. 174 (Mancata presentazione agli accertamenti sanitari).
Art. 175 (Verbale della commissione medica ospedaliera).
Art. 176 (Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale).
Art. 177 (Casi in cui è richiesto il parere del comitato).
Art. 178 (Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale).
Art. 179 (Provvedimento dell'amministrazione centrale).
Art. 180 (Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento
privilegiato diretto).
Art. 181 (Accertamenti sanitari per innovazione dell'assegno).
Art. 182 (Scadenza dell'assegno rinnovabile).
Art. 183 (Aggravamento).
Nota all'art. 6:
Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento,
in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2,
il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti".
Nota all'art. 9:
Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, v. nelle note all'art. 6.
Note all'art. 13:
Per il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407
(per l'argomento v. nelle note alle premesse):
2. "All'art. 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a. (omissis);
b. il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. "Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui
alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni,
sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della
presente legge.
La legge 31 marzo 1998, n. 70, reca: "Benefici per le vittime della cosiddetta "banda
della Uno bianca ".
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 6. - La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa
richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente
ordine:
1. coniuge superstite e figli se a carico;
2. figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a
pensione;
3. genitori;
4. fratelli e sorelle se conviventi a carico.".
Note all'art. 14:
Per il testo dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse):
"Art. 5 (Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio).
1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a
carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se
destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1, dell'art. 4, in
base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore,
non reversibile, del seguente ammontare:
a. lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non
superiore a tre;
b. lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o
cinque;
c. lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero
superiore a cinque.".
Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
Note all'art. 15:
Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
Per completezza di informazione si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 1 (Casi di elargizione).
1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il
soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura
penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione
alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca
un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi
commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art.
416-bis del codice penale, a condizione che:
a. il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto
delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai
sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
b. il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo
ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri
l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa
lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già
dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti
delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca
un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di
prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose
oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori
dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e
legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di
reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o
ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od
operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la
cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equilibrata
all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa".
Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, v. nelle note all'art. 5.
Note all'art. 16:
Per il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
Si riporta il testo vigente dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 (per l'argomento v. nelle note all'art. 5):
"Art. 100 (Assenso di superinvalidità). - Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità
elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a
un assegno di superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo
le indicazioni contenute in detta tabella:
lettera A
annue
L. 984.000
lettera A-bis
"
"
840.000
lettera C
"
"
667.400
lettera D
"
"
412.900
lettera E
"
"
384.000
lettera F
"
"
264.100
lettera G
"
"
227.400
Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 15.
Note all'art. 17:
Per il testo dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
Per il testo dell'art. 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 14.
Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme
per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni).
1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali
ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo
adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo
novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo
della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di
variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno
precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai
commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione
all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL
indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Con effetto dal 1o gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite
di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di
pensione fino a lire dieci milioni annui".
Nota all'art. 20:
Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse), v. nelle note all'art. 15.
Nota all'art. 21:
Per il testo dell'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (per l'argomento v. nelle note
alle premesse):
"Art. 8. - Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del
vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948,
n. 134, e con l'art. 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un
milione".
Note all'art. 23:
Per l'argomento dei decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987,
n. 561, 29 agosto 1991, n. 319 e 16 marzo 1992, n. 377, v. nelle note alle
premesse.
Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, v.
nelle note alle premesse.
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