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S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO

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S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO
S.d.P.
AMMINISTRAZIONE
E SCIOGLIMENTO
Dott. Mariasofia Houben
Autonomia privata
• Nelle società di persone ci sono pochi vincoli
alla libertà dei soci riguardo la struttura
organizzativa della società.
Amministrazione
• In mancanza di diversa disposizione dell’atto
costitutivo l’amministrazione della società
spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli
altri (per le s.a.s. la norme si riferisce ai soli soci
accomandatari, ai quali è riservato il potere di
amministrare, art. 2318, comma 2).
Amministrazione
• I soci possono attribuire il potere di amministrare
solo ad alcuni dei soci ed anche a un solo socio.
• Nella s.a.s. il potere di amministrare non spetta né
può essere attribuito agli accomandanti.
• L’esercizio in via di fatto del potere di da parte
degli accomandanti non ne rende invalidi gli atti
ma comporta l’assunzione della responsabilità
illimitata per (tutte) le obbligazioni sociali (non
solo quelle da lui assunte, art. 2320 c.c.).
S.a.s.
• L’accomandante può, tuttavia, senza perdere il
beneficio della responsabilità limitata:
• - compiere specifici atti sulla base di una procura
speciale per singoli affari
• Prestare la propria opera sotto la direzione degli
amministratori
• Qualora l’atto costitutivo lo preveda, avere poteri
di autorizzazione o di preventiva consultazione
per determinate operazioni o poteri di ispezione e
sorveglianza.
Modelli di
amministrazione:
• La regola dell’amministrazione disgiuntiva
• Ogni socio, senza necessità di interpellare gli
altri soci amministratori, può decidere e porre
in essere atti di gestione
• MA
• Agli altri soci-amministratori spetta un potere
di veto
Amministrazione
disgiuntiva
• In caso di veto, il potere di decidere
sull’opposizione al compimento dell’atto si
trasferisce a tutti i soci (anche quelli che,
eventualmente, siano sprovvisti del potere di
amministrare).
• La decisione è assunta a maggioranza calcolata
secondo la rispettiva quota di partecipazione
agli utili.
L’amministrazione
disgiuntiva
• L’atto costitutivo può stabilire che
l’amministrazione spetti congiuntamente a più
soci (art. 2258 c.c.): in tal caso il potere di
gestione deve essere esercitato in accordo fra i
soci amministratori.
• In difetto di diversa previsione del contratto
sociale, la regola è quella dell’unanimità.
L’amministrazione
disgiuntiva
• E’ possibile stabilire che le decisioni (alcune o
tutte) siano assunte a maggioranza.
• In tal caso la regola di default è ancora quella
che la maggioranza viene calcolata in
proporzione alla rispettiva partecipazione agli
utili.
Il controllo
sull’amministrazione
• Nelle società di persone non è previsto alcun
organo di controllo sulla gestione
• Il controllo è quindi affidato agli stessi soci
• Se essi sono amministratori, il controllo si
risolve nell’esercizio del potere-dovere di
vigilanza e di informazione sul comportamento
degli altri soci amministratori potere di veto
Il controllo
sull’amministrazione
• Anche ai soci non amministratori sono
riconosciuti poteri di controllo e di
informazione sull’amministrazione.
• Nelle s.s. e nelle s.n.c. i soci non amministratori
hanno il diritto di avere notizia dello
svolgimento degli affari sociali, di consultare i
documenti relativi all’amministrazione e di
ottenere il rendiconto.
Il controllo
sull’amministrazione
Nelle s.a.s. gli accomandatari non amministratori
hanno gli stessi diritti
I poteri di controllo sono funzionali a consentire
ai soci di chiedere al tribunale la revoca per
giusta causa dell’amministratore (art. 2259, co.
3).
Le decisioni dei soci
• Vi è un ampia libertà.
• Alcune decisioni sono però sempre attribuite ai
soci (modifiche atto costitutivo, proroga e
scioglimento della società, approvazione del
rendiconto…)
Modalità di assunzione
delle decisioni
• Non è necessaria la collegialità
• Solo per alcune ipotesi sono stabiliti dei
quorum:
- La modifica dell’atto costitutivo, lo scioglimento
della società e la nomina e revoca dei liquidatori
devono essere decise all’unanimità.
Scioglimento parziale del
rapporto sociale
• Nelle società di persone ha speciale rilievo la
persona del socio
• Pertanto sono stabilite delle norme specifiche
per le ipotesi di morte, recesso ed esclusione
del socio
Morte
• Il mutamento della persona del socio
(trasferimento della quota di partecipazione
tra vivi) costituisce una modifica dell’atto
costitutivo che richiede il consenso di tutti i
soci.
• La morte del socio provoca quindi lo
scioglimento del rapporto fra società e socio
con obbligo di liquidazione della quota in
favore degli eredi
Morte
• I soci superstiti possono evitare questa
conseguenza in due ipotesi:
1) Decidendo di sciogliere la società
2) Accordandosi con gli eredi del socio per il loro
subentro in società. Salva diversa disposizione
dell’atto costitutivo è necessario che vi
consentano tutti i soci superstiti; non è invece
essenziale il consenso di tutti gli eredi: la società
può continuare anche solo con alcuni di essi
recesso
• Con l’esercizio del diritto di recesso il socio
decide volontariamente di porre fine al
rapporto sociale (art. 2285 c.c.).
recesso
• Il socio può recedere:
• Quando la società è a tempo indeterminato o
per tutta la vita del socio e in caso di proroga
tacita della società (artt. 2273 e 2307, co. 3.
c.c.)
Recesso
• Ove sussista una giusta causa =>
comportamenti degli altri soci che
pregiudichino la conservazione del rapporto di
reciproca fiducia che è alla base del contratto.
• negli altri casi previsti dal contratto sociale
L’esclusione
• Mediante l’esclusione i soci possono sia
sanzionare comportamenti contrari al dovere
di collaborazione e reciproca lealtà
nell’esecuzione del rapporto sociale ovvero
specifici inadempimenti agli obblighi assunti
L’esclusione
• L’esclusione
- Può essere direttamente collegata al verificarsi
di alcuni eventi (esclusione di diritto)
- Può conseguire a una decisione dei soci, che
possono anche non attivarla (art. 2286 c.c.)
L’esclusione di diritto
• L’esclusione è automatica quando:
• Un socio fallisce
• Un creditore particolare del socio ottiene dalla
società la liquidazione della quota
Esclusione facoltativa
• I soci possono deliberare l’esclusione in caso
di:
- Gravi inadempienze del socio alle obbligazioni
che discendono dalla legge o dal contratto
sociale
- Interdizione legale o giudiziale, o inabilitazione
del socio, o sua condanna a una pena che
comporta l’interdizione dai pubblici uffici
Esclusione facoltativa
• Sopravvenuta impossibilità del socio a prestare
l’opera che si era obbligato a conferire ovvero
perimento della cosa conferita
• Ulteriori cause (specifiche) stabilite nel
contratto sociale
La delibera di esclusione
• Si tratta dell’unica ipotesi di delibera assunta
da società di persone espressamente regolata.
• La delibera è presa a maggioranza dei soci da
calcolarsi per teste, senza tener conto del
socio da escludere
Cause di scioglimento
• La società di persone si sciolgono per:
- Decorso del termine (qualora il contratto
sociale abbia previsto una durata della società).
Se però alla scadenza del termine i soci
proseguono nel compimento delle attività sociali
senza che alcuno di essi faccia valere l’avvenuto
scioglimento, la società si intende tacitamente
prorogata a tempo indeterminato.
Cause di scioglimento
• Conseguimento dell’oggetto sociale o
sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
• Decisione unanime dei soci (salvo che il
contratto non preveda la deliberazione a
maggioranza)
• Venir meno della pluralità dei soci, se nel
termine di sei mesi non viene ricostituita
Cause di scioglimento
• Ogni altra causa stabilita dallo statuto
• Fallimento (tranne s.s.)
• La s.a.s. si estingue anche nel caso in cui venga
meno una delle due categorie di soci
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