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prodotti energetici ed energia elettrica esclusi dall`accisa

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prodotti energetici ed energia elettrica esclusi dall`accisa
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL
FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA
-------------
PRODOTTI ENERGETICI ED ENERGIA
ELETTRICA ESCLUSI DAL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL’ACCISA
--------------
Per. Ind. Felice Longo
Responsabile dell’Area Assistenza e Informazione agli Utenti dell’Ufficio delle Dogane di Verona
Verona, 30 giugno 2014
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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA
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La direttiva 2003/96/CE del 27/10/2003, che ristruttura il
quadro
comunitario
per
la
tassazione
dei
prodotti
energetici e dell’elettricità”, è stata attuata dal decreto
legislativo
2
febbraio
2007,
n.
26,
che
ha
conseguentemente modificato il Testo Unico sulle Accise
(più
avanti
TUA),
approvato
n.
e
26/10/1995,
504,
con
Decreto
successive
Legislativo
modificazioni
e
integrazioni.
Per quanto attiene i prodotti energetici e l’energia elettrica
esclusi ora dal campo di applicazione dell’accisa in funzione
dei loro utilizzi, sono stati parzialmente riformulati gli
articoli 21 e 52 del TUA.
In particolare:
A. ai sensi del comma 13 dell’art. 21 del TUA, ferme
restando le norme nazionali in materia di controllo e
circolazione dei prodotti sottoposti al regime delle
accise, non sono soggetti all’applicazione dell’accisa
i prodotti energetici (compreso il coke di petrolio)
destinati a essere utilizzati:
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a) per la riduzione chimica;
b) nei processi elettrolitici;
c) nei processi metallurgici;
d) nei
processi
mineralogici
classificati
nella
nomenclatura generale delle attività economiche
nelle Comunità europee sotto il codice DI 26
"Fabbricazione di prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi" di cui al Regolamento n.
3037/90 (CEE) del Consiglio del 9 ottobre 1990,
relativo
alla
classificazione
statistica
delle
attività economiche nella Comunità europea.
Nel caso di prodotti energetici diversi dal gas
naturale, in base alle norme nazionali relative al
controllo ed alla circolazione dei prodotti energetici
si applicano le disposizioni del capo II del DM
322/95, ove compatibili.
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I connessi adempimenti a carico dell’utenza interessata
sono i seguenti:
o
gli utilizzatori dei prodotti, comunemente definiti
come prodotti “fuori campo”, dovranno conformarsi
alle prescrizioni dell’articolo 10 del decreto, in
quanto compatibili, in particolare presentando la
prescritta denuncia che ne consente l’identificazione
come
“utilizzatori
di
prodotti
energetici"
negli
impieghi di cui all’articolo 21, comma 13, del TUA e
tenendo
la
contabilità
dei
prodotti
ricevuti
e
utilizzati nel prescritto registro di carico e scarico.
Si riportano, di seguito, le disposizioni di cui al
precitato art. 10 opportunamente adattate:
1. Chiunque intenda utilizzare i prodotti energetici
“fuori campo” deve denunciare la propria attività
all'Ufficio
delle
Dogane
competente
per
territorio, almeno trenta giorni prima della data
d'inizio dell'attività medesima.
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2. La denuncia, compilata in duplice esemplare e
contenente i dati per l'identificazione della ditta e
dell’ubicazione dell'impianto, deve essere corredata
da una relazione tecnica, con allegate la planimetria
dell'impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi
destinati alla custodia dei prodotti, riportante:
a) i locali di cui si compone l'impianto e uso a cui
ciascuno
è
destinato,
con
riferimento
alla
planimetria;
b) il numero dei serbatoi e le relative capacità e
quantità massima dei singoli prodotti “fuori
campo” che in qualsiasi momento si possono
trovare nell'impianto;
c) le modalità d'impiego dei prodotti, eventuali
processi di lavorazione, quantità e qualità dei
prodotti ottenuti da tali lavorazioni;
d) il quantitativo massimo di prodotti “furi campo”
che si prevede di poter utilizzare in un anno;
e) estremi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
della Legge n. 239/2004.
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La denuncia deve pure contenere una dichiarazione
dell'utilizzatore
attestante,
sotto
la
propria
responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre
autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per
l'esercizio della propria attività;
3. L’Ufficio delle Dogane, ricevuta la denuncia, la
allibra in apposito registro degli utilizzatori
di
prodotti energetici “fuori campo”, procede ad una
ricognizione
dell'opificio,
identifica,
esperimenti,
i
mediante
parametri
anche
con
quali
può
i
effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego e
prescrive
le
misure
necessarie
per
il
controllo
dell'utilizzazione dei prodotti.
4. Delle
operazioni
di
ricognizione
eseguite
viene
redatto processo verbale in doppio originale, da
sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta;
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5.
Le modifiche che si intendessero apportare alla
situazione risultante dal verbale di verificazione
devono
essere
preventivamente
autorizzate
dall'Ufficio delle Dogane;
6.
Le ditte utilizzatrici sono obbligate alla tenuta di
un apposito registro di carico e scarico, nel quale
devono
essere
annotate,
ciascun
prodotto,
quantità
ricevute
nella
giornalmente
parte
del
e
carico,
per
le
con l'indicazione della ditta
fornitrice e relativa ubicazione e, nella parte dello
scarico, le quantità impiegate ed i quantitativi di
prodotti
ottenuti
dalla lavorazione
o gli altri
parametri indicativi dell'impiego;
7.
Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo
stesso registro la giacenza dei singoli prodotti
risultante dalla differenza fra le quantità ricevute,
quelle impiegate ed i quantitativi mancanti per cali
o dispersioni nel mese, aumentata della eventuale
rimanenza esistente alla fine del mese precedente;
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8.
Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo
complessivo dei prodotti non superiore ai 2.000
litri effettuano lo scarico con cadenza mensile
anziché giornaliera;
9.
La disciplina di cui al presente articolo non si
applica alle amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento
autonomo,
nonché
ai
laboratori
d'analisi.
o
la
detenzione
a
scopo
commerciale
avviene
conformemente all’articolo 9, comma 4, del D.M.
322/95
da
parte
di
impianti
qualificati
quali
“depositi intermedi” dal decreto;
o
le modalità di circolazione dei prodotti e quelle di
fornitura sono attuate conformemente agli artt. 11 e
12
del
citato
rispettivamente,
decreto
n.
con
scorta
accompagnamento
la
dei
beni
322/95
della
e
quindi,
bolla
viaggianti
di
(XAB)
emessa da una distinta serie speciale,
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recante la dicitura relativa all’impiego in parola (usi di
cui all’art.21 - comma 13- del D.L.vo n. 504/95) e
previa presentazione al fornitore della dichiarazione
attestante l’avvenuto assolvimento della procedura di
cui all’articolo 10 del decreto.
In caso di importazione del prodotto ed invio dello
stesso per l’utilizzo negli impieghi considerati fuori del
campo di applicazione della tassazione, nella bolla XAB
dovrà essere annotato il numero della bolletta di
importazione, nella quale sarà parimenti evidenziata, a
giustificazione del mancato assolvimento dell’accisa, la
dichiarazione resa dall’importatore ed il numero di
registrazione della bolla XAB.
Appare utile ribadire che la suddetta procedura trova
applicazione in caso di utilizzo di prodotti energetici tranne il gas naturale - esclusivamente in impieghi
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“fuori
campo”
e
che
l’esclusione
prevista
dal
menzionato comma 13 dell’articolo 21 del TUA, in
attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/96,
riguarda unicamente i prodotti energetici
utilizzati
direttamente nel processo o per un apporto energetico
immediato al processo con esclusione dei prodotti
utilizzati nelle attività collaterali degli stabilimenti.
Differentemente da quanto sopra, per il caso di utilizzo
di gas naturale gli utilizzatori avanzeranno apposita
istanza al soggetto che procede alla fatturazione del
prodotto, fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli
articoli 47 e 48 del DPR 445/2000 ed eventuale
documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari
ad evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla
tassazione.
Esaminata la domanda, il soggetto obbligato (fornitore)
ne trasmetterà una copia agli Uffici delle Dogane
territorialmente competenti sul luogo di fornitura nel
caso in cui proceda all’applicazione del regime richiesto.
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Nel caso che l’istanza si riferisca a gas da impiegare
esclusivamente nella riduzione chimica, nei processi
elettrolitici, metallurgici e mineralogici, sarà sufficiente
la dichiarazione menzionata resa ai sensi del DPR
445/2000.
Nei casi in cui si proceda a richiedere l’esclusione dal
regime di tassazione solo per una quota parte del gas
impiegato,
il
richiedente
dovrà
allegare
alla
dichiarazione resa al soggetto obbligato una relazione
tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi
professionali,
da
cui
risulti
la
percentuale
di
gas
naturale impiegato negli usi di cui al comma 13
dell’articolo 21 del D.Lgs. 504/95 (specificando la
tipologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella
soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali).
Sulla base delle istanze pervenute, gli Uffici delle
Dogane pongono in essere le conseguenti attività di
verifica anche in relazione alla veridicità di quanto
dichiarato.
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L’esclusione
prevista
dal
menzionato
comma
13
dell’articolo 21 del TUA, in attuazione delle disposizioni
della direttiva 2003/96, riguarda unicamente il gas
naturale utilizzato direttamente nel processo o per un
apporto energetico immediato al processo. Pertanto,
non riguarderà il prodotto impiegato per la produzione
di energia elettrica necessaria al processo, né quello
utilizzato nelle attività collaterali dello stabilimento.
I consumi di gas naturale fuori dal campo della
tassazione, non possono essere contabilizzati al fine del
raggiungimento dello scaglione del consumo annuale di
1.200.000 metri cubi, oltre il quale viene riconosciuto
agli utilizzatori industriali la riduzione del 40 per cento
dell’aliquota di accisa sui consumi tassati.
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Linee guida per l’individuazione dei consumi esclusi dalla
tassazione.
Attesa la varietà di configurazioni impiantistiche in pratica
realizzabili, si evidenziano, di seguito, alcune linee guida di
carattere generale per la definizione dell’assetto tecnicofiscale degli utilizzatori “fuori campo”.
Le lavorazioni i cui consumi sono connessi al processo, in
tutte le fasi fino alla realizzazione del prodotto finito,
attengono alle lavorazioni senza le quali il processo stesso
non può essere attuato.
Sono da considerare consumi connessi quelli effettuati per
operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali
al processo di lavorazione vero e proprio (ad esempio, è
fuori campo di applicazione il combustibile impiegato per
un riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a
caldo).
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Tra
i
consumi
non
connessi,
invece,
possono
essere
certamente individuati quelli relativi alla climatizzazione
(riscaldamento
invernale
o
raffreddamento
estivo)
o
all’illuminazione degli ambienti. Inoltre, sono, in generale,
da escludere dall’agevolazione i consumi relativi ai servizi
di impianto (quali bagni, spogliatoi, mensa, uffici), ai
magazzini per lo stoccaggio delle materie prime, dei
semilavorati e dei prodotti finiti e alle attività afferenti alla
commercializzazione del prodotto finito.
Sempre
a
proposito
di
consumi
non
connessi,
si
rappresenta che non sono da includere negli impieghi
“fuori campo” i consumi per la propulsione di veicoli a
motore eventualmente operanti nell’impianto.
Per quanto sopra, gli impieghi “fuori campo” di prodotti
energetici sono principalmente da identificare con quelli
per combustione in bruciatori o, in misura residuale e vista
anche l’ampia preponderanza di azionamenti elettrici nel
settore, per l’azionamento di macchine operatrici tramite
motori a combustione interna (ad esempio, si pensi ad un
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------------motore a gasolio che aziona una pressa nell’operazione di
imbutitura per la fabbricazione delle pentole).
Nel caso in cui il medesimo prodotto energetico sia destinato ad
usi tassati, agevolati e fuori campo (cioè nel caso in cui non sia
configurabile
l’impiego
esclusivo)
la
quantificazione
dei
consumi da assoggettare a tassazione intera e/o agevolata
deve essere realizzata mediante le consuete modalità (quali
applicazione di congegni di misura ed eventuale determinazione
di
opportuni
parametri
di
impiego
oppure
calcolo
della
percentuale dei consumi tassati sulla base di dati tecnici
disponibili).
La stima dei consumi non sottoposti, anche al fine del calcolo
della percentuale dei consumi tassati di cui al precedente
capoverso, può essere effettuata tramite calcolo dai dati tecnici
relativi
ai
dispositivi
in
cui
si
realizza
l’impiego
oppure
basandosi su dati storici eventualmente disponibili. Questi
ultimi
possono,
eventualmente,
essere
utilizzati
per
la
ricostruzione di parametri di impiego descrittivi della realtà
industriale in esame.
L’ammissione al riconoscimento degli impieghi “fuori campo”
presuppone in ogni caso un’espressa volontà del soggetto di
avvalersi del trattamento fiscale in parola.
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B. ai sensi del comma 2, lettere da a) a g), dell’art. 52
del TUA, non è sottoposta ad accisa l’energia
elettrica:
a) prodotta
con
impianti
azionati
da
fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente in
materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli
autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi
propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella
prodotta
da
gruppi
elettrogeni
mobili
in
dotazione alle forze armate dello Stato ed ai
corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas
metano biologico;
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d) prodotta
da
comunque
piccoli
azionati,
impianti
purché
la
generatori
loro
potenza
disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché
prodotta
in
officine
elettriche
costituite
da
gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza
disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica
e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata
nei
processi
mineralogici,
limitatamente ai consumi connessi ai processi
classificati nella Nomenclatura generale delle
attività
economiche
nelle
Comunità
europee
sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti
della lavorazione di minerali non metalliferi” nel
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del
9 ottobre 1990;
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g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui
costo finale, calcolato in media per unità, incida
per oltre il 50 per cento.
Per i suddetti casi di esclusione dal regime impositivo,
gli interessati presenteranno le relative istanze agli
Uffici
delle
Dogane
competenti
sugli
impianti
e
l’esclusione medesima potrà essere accordata solo
previa verifica da parte dei predetti Uffici.
Ciò a fronte della necessità di distinguere i consumi ad
essi riconducibili rispetto al consumo globale di energia
dello stabilimento industriale nel quale le lavorazioni in
questione sono realizzate, ovvero per il riconoscimento
dell’incidenza del valore dell’energia elettrica sul costo
finale dei prodotti realizzati.
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Rimangono soggetti a tassazione, come per i prodotti
energetici, i consumi relativi all’illuminazione ed alla
climatizzazione degli ambienti o, in generale, i consumi
relativi a servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica
e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità,
lavaggi, ambienti destinati allo stoccaggio, nonché i
consumi degli impianti di aspirazione e abbattimento
fumi e polveri e di depurazione acque.
In relazione a tali situazioni (presenza di impieghi fuori
campo e non), si configura di fatto un uso promiscuo
dell’energia elettrica, in conseguenza del quale per le
forniture
alle
utenze
con
potenza
disponibile
non
superiore a 200 kW, il soggetto obbligato che effettua la
fornitura deve convenire con l’Ufficio competente il
canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi
presunti tassabili (art. 55, comma 2), mentre gli
utilizzatori
con
potenza
disponibile
predetto limite rientrano tra i soggetti
superiore
al
obbligati
al
pagamento dell’accisa di cui all’art. 53, comma 1,
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lettera c) e si rende applicabile il comma 6 dell’art. 55
sulla separazione dei consumi a diverso regime fiscale.
Al riguardo, si specifica che la determinazione dei
consumi mediante stipula di appositi atti di convenzione
sulla base di dati tecnici (somma degli assorbimenti di
energia elettrica di ogni utenza tassata con riferimento
ad un congruo numero di ore di funzionamento),
rappresenta, nei casi in questione, cautela sufficiente a
garantire gli interessi dell’Erario, ai sensi dell’art. 55,
comma 6, del Decreto L.vo n. 504/95.
Per la discriminazione dei consumi si fa rimando, anche
per l’applicazione di quanto previsto dal citato comma 6
dell’art. 55, ai principi generali attinenti i prodotti
energetici, precisando che, in presenza di impedimenti
tecnici all’istallazione di distinti contatori, anche in
considerazione dell’entità degli interessi erariali da
garantire, si può procedere alla determinazione dei
consumi presunti da assoggettare all’accisa sulla base
di dati tecnici, individuando il quantitativo fisso dei
consumi tassati.
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In tal caso, rimane fermo l’obbligo di dichiarare le
variazioni che comportino un aumento superiore al 10
per
cento
del
consumo
tassato
precedentemente
determinato.
Si fa presente, inoltre, che l’esclusione dalla tassazione
in
argomento
riguarda
espressamente
l’energia
elettrica utilizzata nei suddetti impieghi, ma ciò non
esonera l’esercente l’officina di produzione di energia
elettrica per uso proprio, dagli obblighi previsti dall’art.
53, comma 1, lettera b), del TUA, anche quando
l’energia elettrica prodotta alimenta esclusivamente
detti processi
produttivi,
salvo
i
casi
di
espressa
esclusione degli impianti di produzione, previsti dall’art.
52, comma 2, lettere a), b), c) e d).
In
buona
sostanza,
i
soggetti
che
producono
ed
utilizzano in tutto od in parte l’energia elettrica per la
riduzione
chimica
metallurgici,
nei
e
nei
processi
processi
elettrolitici
mineralogici
e
per
e
la
realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in
media per unità, incida per oltre il 50 per cento, sono da
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considerare “soggetti obbligati” ed hanno l'obbligo di
denunciare
preventivamente
la
propria
attività
all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
competente per territorio.
Sull’effettiva
portata
sottoposizione
per
dell’esclusione
l’energia
elettrica
dalla
utilizzata
“principalmente per la riduzione chimica”, alla luce
della esclusione dei processi elettrolitici globalmente
intesi, si precisa quanto segue.
Com’è
noto,
un
processo
elettrolitico
è
attuato
immettendo, tramite due elettrodi, energia elettrica in
un’apposita cella.
Essendo
specificatamente
contemplata
la
non
sottoposizione ad accisa dell’energia elettrica utilizzata
nei processi elettrolitici e, quindi nella reazione di
ossidazione, per
impiego «principalmente nella
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riduzione chimica”, la disposizione normativa non può
che riferirsi all’energia elettrica impiegata in attività di
riscaldamento (tramite effetto Joule) per fornire la
necessaria energia di attivazione affinché una reazione
di (ossido)riduzione, non elettrolitica, abbia luogo.
Resta inteso che, per rientrare nella non sottoposizione
ad
accisa,
riscaldamento
ossidoriduzione
l’energia
elettrica
propedeutico
non
ad
impiegata
una
elettrolitica
reazione
deve
nel
di
risultare
superiore al 50 per cento di quella complessivamente
impiegata in tutte le attività connesse con la reazione
stessa (cioè utilizzata nel processo di ossidoriduzione).
In tal caso, la parte minoritaria di energia elettrica
impiegata
nel
processo
(data
dalla
differenza
tra
l’energia complessivamente impiegata e quella per il
riscaldamento)
è,
ovviamente,
sottoposta
ad
imposizione.
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Qualora,
invece,
l’energia
elettrica
impiegata
nel
riscaldamento sia inferiore al 50 per cento di quella
impiegata nel processo, è sottoposta ad accisa tutta
l’energia
impiegata
nell’ossidoriduzione
non
elettrolitica.
Il principio di non contabilizzazione dei consumi non
soggetti a tassazione si applica anche, nel settore
dell’energia
elettrica,
ai
fini
del
riconoscimento
dell’agevolazione per i consumi, negli opifici industriali,
superiori a 1.200.000 kWh mensili.
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SPECIFICAZIONI E CHIARIMENTI DI RILIEVO

Con nota prot. n. 80667 del 7 agosto 2013, l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che possono
trovare
accoglimento
le
richieste
di
rimborso
per
l’accisa indebitamente versata antecedentemente alle
istanze di esclusione dalla tassazione, fermo restando,
ovviamente, il termine decadenziale fissato dal comma
2
dell’art.
pagamento
14
del
TUA
dell’accisa
(due
sui
anni
prodotti
dalla
data
esclusi
del
dalla
tassazione).
I rimborsi saranno concessi a condizione che venga
verificata l’effettiva destinazione di prodotti energetici
e/o di energia elettrica impiegati in usi non sottoposti
ad accisa e sempreché siano ricostruibili i relativi
consumi;
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
Ai
fini
dell’individuazione
all’esclusione
elettrica
dei
prodotti
utilizzati
limitatamente
delle
ai
attività
energetici
nei
e
processi
consumi
connesse
dell’energia
mineralogici,
connessi
ai
processi
classificati nella Nomenclatura generale delle attività
economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI
26
“Fabbricazione
di
prodotti
della
lavorazione
di
minerali non metalliferi” nel regolamento (CEE) n.
3037/90
del
Consiglio,
del
9
ottobre
1990,
è
sicuramente opportuno chiarire che la classificazione
statistica
recata
da
tale
Regolamento,
denominata
“NACE Rev. 1, è stata aggiornata, al fine di tener conto
degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali
nell’economia,
con
la
classificazione
riportata
nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/2006,
denominata “NACE Rev. 2”.
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I processi precedentemente classificati sotto il codice
DI26 sono ora inclusi alla “SEZIONE C – ATTIVITÀ
MANIFATTURIERE”, Divisione 23, Gruppi dal 23.1 al
23.9, del predetto allegato I.
La nuova classificazione trova poi riscontro, a livello
nazionale, nella tabella dei codici di classificazione delle
attività economiche denominata “ATECO 2007”, che è
stata
adottata
dell’Agenzia
con
delle
il
Provvedimento
Entrate
n.
del
Direttore
2007/175509
del
16/11/2007 con decorrenza dal 01/01/2008.
Grazie per la Vostra cortese attenzione
Felice Longo
«Il presente materiale ha natura informativa e orientativa. I contenuti possono
non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti»
27
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