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I procedimenti di separazione, divorzio e ex art

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I procedimenti di separazione, divorzio e ex art
I procedimenti di separazione e divorzio e i procedimenti
relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 316 c.c.
Lezione del 4 novembre 2014
Corso di Diritto processuale civile II - Prof. Giuseppe Trisorio Liuzzi
Le fonti
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

Artt. 149 – 158, 315 – 342-ter c.c. (titolo IX, IX-bis)
Artt. 706 ss. c.p.c.
Art. 38 disp. att. c.c.
L. 1° dicembre 1970, n. 89, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
L. 6 marzo 1987, n. 74, Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio
L. 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli
L. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali
D.leg. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219
D.l. 12 settembre 2014, n. 132, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
 Reg. CE 18 dicembre 2008 (2009), n. 4, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione
in materia di obbligazioni alimentari
 Reg. CE 20 dicembre 2010, n. 1259, relativo all’attuazione di una cooperazione
rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
Presupposti sostanziali della separazione e del divorzio
 La volontà dei coniugi
È elemento sufficiente per
ottenere la separazione (art.
150 c.c.: la separazione
consensuale)
Non è elemento sufficiente per
produrre la cessazione degli effetti
civili del matrimonio (non esiste un
divorzio consensuale); è sempre
necessaria l’esistenza (da accertare in
via giudiziale) di uno dei presupposti
previsti dall’art. 3 l. 898/1970
Profili storici
Separazione prima della riforma del 1975:
in mancanza dell’accordo tra i coniugi, la separazione si poteva ottenere soltanto se il coniuge “leso” allegava e dimostrava che l’altro
coniuge teneva un comportamento contrastante con i doveri matrimoniali (separazione per colpa);
Separazione dopo la riforma del 1975:
la separazione si può ottenere in presenza di «fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole» (fatti che possono dipendere anche dal comportamento del genitore che chiede la
separazione), anche indipendentemente dalla colpa;
Separazione con addebito:
domanda connessa (e subordinata) e ulteriore rispetto alla separazione, diretta ad ottenere l’accertamento della responsabilità della
intollerabilità della convivenza (art. 151, 2° comma, c.c.) – l’addebito rileva ai fini dell’assegno di mantenimento nel senso che non spetta a
colui al quale è stata addebitata la separazione (art. 156 c.c.); ai fini successori (art. 585 c.c.), perché il coniuge a cui è stata addebitata la
separazione ha diritto solo all’assegno vitalizio e non concorre all’eredità (Cass. 23307/2014: «troppa generosità nell’elargire i propri beni al
fratello può portare all’addebito della separazione»); domanda ulteriore: rapporti patrimoniali tra coniugi e figli maggiorenni autosufficienti;
rapporti personali e patrimoniali dei figli minori: oggetto automatico del processo di separazione.
Divorzio:
la l. 898/70 introduce lo scioglimento del matrimonio per cause diverse dalla morte dal coniuge, la cui sussistenza è
indispensabile ai fini della fattibilità del divorzio (art. 3)
Conflitti tra genitori more uxorio (non conviventi) nell’esercizio della potestà genitoriale prima della riforma del
2012/2013:
competenza del tribunale per i minorenni (rito camerale) ex art. 317 - bis c.c. (testo previgente)
Conflitti tra genitori more uxorio (non conviventi) nell’esercizio della responsabilità genitoriale dopo la riforma del
2012/2013:
Competenza del tribunale ordinario (rito camerale) ex art. 316 c.c.(testo vigente)
La separazione consensuale
1.
Art. 150 c.c.
2.
Legittimazione ad agire: entrambi i coniugi
3.
Art. 158 c.c.: la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del
giudice (controllo che riguarda esclusivamente l’affidamento e il mantenimento dei figli minori)
4.
Procedimento ex art. 711 c.p.c.
•
Domanda
- forma: ricorso congiunto o ricorso da uno solo dei coniugi (sì da agevolare i casi di conversione da
giudiziale e consensuale)
- contenuto:
condizioni di separazione patrimoniali (e non) relative ai coniugi e ai figli minori (affidamento esclusivo)
fissazione dell’udienza presidenziale
•
Tentativo di conciliazione: processo verbale
•
Decisione: il tribunale, in camera di consiglio, omologa (giurisdizione volontaria: l’accordo è inidoneo
a modificare lo status coniugale e i diritti che ne derivano) la separazione oppure rifiuta quando
l’accordo relativo ai figli minori è in contrasto con il loro interesse
Efficacia del decreto di omologa:
-
≠ dal regime di stabilità di cui all’art. 710 c.p.c.
-
reclamo ex art. 739 c.p.c. (rito camerale)
-
rimedi di natura sostanziale per vizi del consenso (opinione prevalente: v., per tutte, Cass. 20 marzo
2008, n. 7450)
Separazione giudiziale e divorzio e procedimenti relativi ai
figli nati fuori dal matrimonio ex art. 316 c.c.
Regole comuni:
 Art. 23 l. 74/1987: fino all’entrata in vigore del nuovo testo del
c.p.c., ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in
quanto compatibili, le regole di cui all’art. 4 l. 898/70.
 Art. 337 bis ss. c.c. (introdotto dalla l. 219/2012): «in caso di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai
figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del
presente capo»
 Art. 38, 2° co., disp. att., c.c.: «sono emessi dal tribunale ordinario
i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei
procedimenti di affidamento e di mantenimento dei minori si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile».
La separazione giudiziale e il divorzio
La competenza
 Tribunale dell’ultima residenza dei coniugi in Italia (art. 706 c.p.c., art. 4 l.
898/1970)
 Tribunale del luogo di residenza del convenuto se non c’è mai stata residenza
comune in Italia
 Tribunale del luogo di residenza dell’attore se la residenza del convenuto è
all’estero
 Ogni tribunale se anche l’attore risiede all’estero
È incostituzionale l’art. 4, 1º comma, l. 898/70, nella parte in cui, nelle cause di
scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevede quale
criterio prioritario, per la determinazione della competenza territoriale, il luogo
dell’ultima residenza comune dei coniugi – cessata da tempo (Corte cost. 23
maggio 2008, n. 169). Interpretazione estensiva anche per la separazione? D’altro
canto→residenza del convenuto: rischio del forum shopping a discapito
dell’attore.
La domanda giudiziale
 Esposizione dei fatti (art. 706 c.p.c.) e degli elementi di diritto (art. 4
l. 898/70) posti a fondamento della domanda
 Indicazione dei figli di entrambi i coniugi
 ultime dichiarazioni dei redditi presentate
Anche in assenza di domanda esplicita su affidamento/mantenimento
figli minori, il giudice d’ufficio vi deve provvedere
Deposito della domanda presso la cancelleria del giudice competente
Il decreto del Presidente del tribunale di fissazione
dell’udienza
 Nei 5 g. successivi il presidente fissa con decreto:
• la data dell’udienza di comparizione personale dei coniugi con
l’assistenza difensore (per il convenuto vale la regola dell’art. 87
c.p.c.: non c’è la necessità di una procura formale ex art. 83 c.p.c.; per
l’attore vale sempre la rappresentanza tecnica);
• termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto all’altro
coniuge; per la non perentorietà del termine v., da ultima, Cass., sez. un.,
15144/2014, nel senso che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto
espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o
inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di
spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente
carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
• termine per depositare la memoria difensiva e documenti
Udienza presidenziale
 entro 90 g. dal deposito del ricorso
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, «la domanda non ha effetto» (art. 707, 2°
comma c.p.c. e art. 4, 7° co., l. 898/70); però, «la sussistenza di gravi e
comprovati motivi» che impedisce al ricorrente di essere presente può giustificare
il rinvio dell’udienza ovvero la necessità di procedere ugualmente (qualora si tratti
di impedimento permanente).
Assistenza del difensore
costituzione coniuge convenuto (memoria, documenti, eventuali domande)
tempestiva
tardiva (comparizione all’udienza e deposito fuori termine memoria e/o documenti)
→ attività dirette a tutelare i propri diritti: decadenza
→ attività diretta a far valere i doveri della controparte nei confronti dei figli:
esclusione della decadenza
«sentiti i coniugi» → tentativo di conciliazione (≠ conciliazione quando il presidente
concorda i coniugi sulle condizioni di separazione o del divorzio → conversione
in consensuale o divorzio congiunto)
Provvedimenti presidenziali
 In caso di mancato accordo tra i coniugi, anche sulle condizioni di
separazione o di divorzio, il presidente con l’ordinanza dà, anche
d’ufficio:
• i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni
nell’interesse della prole e dei coniugi: ordinanza che sopravvive alla
estinzione del processo, perché l’estinzione non porta necessariamente
alla ripresa della vita coniugale (art. 189 disp. att. c.p.c.)
 e fissa:
• l’udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa (art.
183 c.p.c.)
•,
Regime di stabilità dei provvedimenti presidenziali 1/2
 Reclamo ex art. 708, 4° co., c.p.c. (l. 54/2006: operatività generale
anche per il divorzio e per i figli di coppie di fatto)
- Competenza: Corte di appello
- Termine: 10 giorni dalla notificazione dell’ordinanza presidenziale
e, in mancanza, nel termine lungo semestrale
 Modifica e revoca da parte del giudice istruttore anche a
prescindere dal «mutamento delle circostanze» (inciso eliminato
dall’art. 709, 4° comma, c.p.c.), sicché anche per effetto di una
diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate e non
necessariamente per circostanze sopravvenute.
•,
Regime di stabilità dei provvedimenti presidenziali 2/2

Per la modificabilità e revocabilità del provvedimento emesso in sede di reclamo, v. Cass.
4 aprile 2011, n. 7620, nel senso che «nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili
del matrimonio, l’ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento
di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per
cassazione ai sensi dell’art. 111 cost., difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e
dell’idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto
soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di
provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l’ordinanza
presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell’art. 4, 8º comma l.
1 dicembre 1970 n. 898».

Reclamo dei provvedimenti del g.i.
Nonostante il parere favorevole della dottrina, la giurisprudenza è per l’inammissibilità del
reclamo. Le prassi di merito (prevalenti) trovano conferma nella Cassazione: v., da ultima,
Cass. 15146/2014 nel senso che «è inammissibile il reclamo dei provvedimenti del giudice
istruttore di modifica e revoca dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c.. La limitazione del reclamo sui
provvedimenti presidenziali rientra nella discrezionalità legislativa e non crea un vulnus alla tutela
nelle fasi successive. Non si ravvisa neppure alcuna lesione del diritto di difesa poiché il sistema
processuale consente una revisione delle statuizioni in materia familiare come pure la possibilità di
impugnare successivamente la sentenza».
Passaggio dalla fase presidenziale alle fase della trattazione (183-184
c.p.c.) con l’ordinanza il presidente «fissa» altresì «l’udienza di
comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore»
«Rito ambrosiano»: la fase presidenziale della separazione e del divorzio avrebbe dovuto
costituire a tutti gli effetti la fase di «introduzione della causa»; le preclusioni si sarebbero
dovute maturare (già) in riferimento alla udienza presidenziale, sicché, secondo tale
interpretazione, il convenuto avrebbe dovuto proporre le sue domande a pena di decadenza
venti giorni prima della udienza davanti al presidente.
 Il novellato art. 709 c.p.c. (come modificato dalla l. 54/2006) in linea con la Cassazione, e
in contrasto l’indirizzo giurisprudenziale ambrosiano, introduce un sistema che non obbliga
i coniugi a presentarsi dinanzi al presidente con «tutto il processo pronto»:
L’ordinanza presidenziale
-
è notificata al convenuto comparso (o non) (viene ripristinato il testo originario dell’art.
709, disattivato dall’art. 23 della l. 74/1987) senza l’assistenza del difensore («l’irrituale»
presenza non assume giuridico rilievo, se non per i provvedimenti sui minori);
-
assegna al ricorrente un termine per il deposito di una memoria integrativa (pari ad un atto
di citazione);
Oggetto della cognizione
 Diritti disponibili di cui sono titolari i coniugi: principio della
domanda; i fatti pacifici non devono essere provati; gli accordi
negoziali vincolano il giudice, ecc.
 Diritti indisponibili di cui sono titolari in coniugi: principio della
domanda; non hanno efficacia le prove c.d. dispositive (giuramento
e confessione); i fatti pacifici devono essere provati; gli accordi
negoziali non vincolano il giudice poiché per definizione
per i diritti indisponibili le parti non hanno potere negoziale
- Situazioni sostanziali protette (i figli minori): valgono le regole
processuali per i diritti indisponibili ma non vale il principio della
domanda; ricognizione della realtà giuridica (non secondo giustizia:
realtà giuridica esistente) secondo l’interesse preminente del figlio.
La decisione e il regime dei controlli
 Sentenza definitiva: impugnabile nei modi ordinari
 Se la causa principale (domanda di separazione o di divorzio) è già completamente istruita,
ma sussiste un cumulo di domande,
SND (rectius sentenza parzialmente definitiva «su domanda») di separazione o divorzio (art.
709 bis c.p.c. e art. 4, 12° co., l. 898/1970) e rimessione in istruttoria le domande connesse:
addebito, casa familiare, figli minori ecc.
Appello:
-
non è applicabile l’art. 340 c.p.c.(riserva di impugnazione), soltanto appello immediato
Rito
Divorzio (art. 4, 15 co., l. 898/1970):
«il collegio provvede in camera di consiglio» (art. 737 ss. c.p.c.) e quindi non in pubblica
udienza
Secondo la lettera della disposizione il rito camerale dovrebbe limitarsi soltanto al
provvedimento finale e non estendersi a tutto il procedimento che invece dovrebbe svolgersi
secondo le forme ordinarie (in senso contrario è, però, la giurisprudenza)
Separazione: l’appello avverso la snd è deciso in camera di consiglio (art. 709 bis c.p.c.); la
regola non può non valere anche per l’appello avverso la sd
Separazione giudiziale e divorzio - schema
Deposito del ricorso -----5
giorni----- decreto
presidenziale: di fissazione
dell’udienza; del termine
per la notifica del ricorso e
del decreto; del termine per
il deposito della memoria
difensiva (eventuale) e
documenti
Udienza presidenziale entro 90
giorni: comparizione personale
dei coniugi (assistenza del
difensore); conciliazione
(processo verbale)→ ordinanza
del presidente: provv. ex art. 708
c.p.c. ; nomina del g.i.; termine
costituzione convenuto e per la
proposizione delle eccezioni
processuali e di merito +
avvertimento; termine per la
memoria del ricorrente (rimedi
art. 739 c.p.c.)
Notifica ordinanza al
convenuto: termini di
comparizione ex art. 163bis c.p.c. ridotti alla metà
Udienza (art. 183, 184
c.p.c.): sd; oppure snd sulla
separazione il processo
prosegue (appello solo
immediato)
Divorzio congiunto
Forma di divorzio semplificata (introdotta con l. 74/87) nel caso in cui la domanda di divorzio
sia proposta congiuntamente dai coniugi in accordo sulle condizioni personali e patrimoniali
 Ricorso congiunto
 Deposito in tribunale
 Decreto di fissazione dell’udienza collegiale
 Comparizione dei coniugi
 Verifica necessaria (diritti indisponibili) della sussistenza dei presupposti
 Verifica eventuale sulla rispondenza delle condizioni pattuite all’interesse dei figli minori
 Se il tribunale ritiene che non sussistono le condizioni (verifica necessaria) o che le
condizioni non sono rispondenti all’interesse dei figli minori (verifica eventuale) il
procedimento si trasforma in un procedimento di divorzio ordinario
 La sentenza di divorzio è impugnabile da «ciascuna delle parti» (art. 5, l. div.) : il principio
della soccombenza sembra prevalere, pertanto, a seguito di divorzio congiunto, la sentenza
non sarà impugnata salvo a non ipotizzare che la sentenza sia impugnabile dal coniuge che
ci ha ripensato
I procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio
ex art. 316 c.c.
 Art. 38 disp. att. c.c.
 Competenza del tribunale ordinario
 Rinvio agli artt. 737 ss. c.p.c.: rito camerale
Nonostante l’unicità dello status di figlio, permane la disparità di
trattamento al livello giurisdizionale tra figli nati nel matrimonio e figli
nati fuori dallo stesso.
(sui limiti della tutela camerale a fronte dei principi costituzionali del
giusto processo si rinvia alla lezione sui procedimenti in camera di
consiglio ex art. 737 c.p.c.)
La revisione delle condizioni di separazione e di divorzio e delle
convivenze more uxorio
 Art. 156, ult. co. c.c., art. 9 l. 898 /1970
 Art. 710 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti relativi alla
separazione dei coniugi)
 Art. 337 quinquies c.c. (revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli)
La tutela esecutiva e le controversie in ordine all’attuazione
a tutela del minore
 L’attuazione dei provvedimenti patrimoniali si serve delle forme
processuali dell’esecuzione forzata (art. 491 ss. c.p.c.); i
provvedimenti a contenuto non patrimoniale accedono ad una forma
di tutela «gestita» dal giudice della cognizione «attuazione in via
breve» (cfr. modello ex art. 669 duodecies c.p.c.).
 (sub)procedimento ex art. 709 ter c.p.c.: la risoluzione delle
controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della
responsabilità genitoriale
 Ricorso (autonomo o in un processo in corso)
 Competenza: «il giudice del procedimento in corso»
 Convocazione delle parti
 Provvedimenti opportuni: risoluzione delle controversie, misure
sanzionatorie (coercitive) e risarcitorie a carico del genitore
Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o piu' avvocati )) per le soluzioni consensuali di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.

Art. 6, l. 162/2014
1. La convenzione di negoziazione assistita (( da almeno un avvocato per parte )) puo' essere conclusa tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, e successive
modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. (( In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso
il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che
l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del
tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si
applica il comma 3. )
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei
casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. (( Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di
conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le
parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. )) L'avvocato della parte e' obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia,
autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, (( terzo periodo, )) e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro
2.000 ad euro 10.000 )). Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile

Art. 12, l. 162 /2014
1. I coniugi possono concludere, (( innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, )) del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e'
iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, )) un accordo di separazione personale
ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave (( ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 )), ovvero
economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, )) la
dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento
secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e
sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
(( Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del
matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita
a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli
adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. ))
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
dopo le
parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «,ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di
separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
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