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I procedimenti di separazione, divorzio e ex art
I procedimenti di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 316 c.c. Lezione del 4 novembre 2014 Corso di Diritto processuale civile II - Prof. Giuseppe Trisorio Liuzzi Le fonti Artt. 149 – 158, 315 – 342-ter c.c. (titolo IX, IX-bis) Artt. 706 ss. c.p.c. Art. 38 disp. att. c.c. L. 1° dicembre 1970, n. 89, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio L. 6 marzo 1987, n. 74, Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio L. 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli L. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali D.leg. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 D.l. 12 settembre 2014, n. 132, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile Reg. CE 18 dicembre 2008 (2009), n. 4, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari Reg. CE 20 dicembre 2010, n. 1259, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale Presupposti sostanziali della separazione e del divorzio La volontà dei coniugi È elemento sufficiente per ottenere la separazione (art. 150 c.c.: la separazione consensuale) Non è elemento sufficiente per produrre la cessazione degli effetti civili del matrimonio (non esiste un divorzio consensuale); è sempre necessaria l’esistenza (da accertare in via giudiziale) di uno dei presupposti previsti dall’art. 3 l. 898/1970 Profili storici Separazione prima della riforma del 1975: in mancanza dell’accordo tra i coniugi, la separazione si poteva ottenere soltanto se il coniuge “leso” allegava e dimostrava che l’altro coniuge teneva un comportamento contrastante con i doveri matrimoniali (separazione per colpa); Separazione dopo la riforma del 1975: la separazione si può ottenere in presenza di «fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole» (fatti che possono dipendere anche dal comportamento del genitore che chiede la separazione), anche indipendentemente dalla colpa; Separazione con addebito: domanda connessa (e subordinata) e ulteriore rispetto alla separazione, diretta ad ottenere l’accertamento della responsabilità della intollerabilità della convivenza (art. 151, 2° comma, c.c.) – l’addebito rileva ai fini dell’assegno di mantenimento nel senso che non spetta a colui al quale è stata addebitata la separazione (art. 156 c.c.); ai fini successori (art. 585 c.c.), perché il coniuge a cui è stata addebitata la separazione ha diritto solo all’assegno vitalizio e non concorre all’eredità (Cass. 23307/2014: «troppa generosità nell’elargire i propri beni al fratello può portare all’addebito della separazione»); domanda ulteriore: rapporti patrimoniali tra coniugi e figli maggiorenni autosufficienti; rapporti personali e patrimoniali dei figli minori: oggetto automatico del processo di separazione. Divorzio: la l. 898/70 introduce lo scioglimento del matrimonio per cause diverse dalla morte dal coniuge, la cui sussistenza è indispensabile ai fini della fattibilità del divorzio (art. 3) Conflitti tra genitori more uxorio (non conviventi) nell’esercizio della potestà genitoriale prima della riforma del 2012/2013: competenza del tribunale per i minorenni (rito camerale) ex art. 317 - bis c.c. (testo previgente) Conflitti tra genitori more uxorio (non conviventi) nell’esercizio della responsabilità genitoriale dopo la riforma del 2012/2013: Competenza del tribunale ordinario (rito camerale) ex art. 316 c.c.(testo vigente) La separazione consensuale 1. Art. 150 c.c. 2. Legittimazione ad agire: entrambi i coniugi 3. Art. 158 c.c.: la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice (controllo che riguarda esclusivamente l’affidamento e il mantenimento dei figli minori) 4. Procedimento ex art. 711 c.p.c. • Domanda - forma: ricorso congiunto o ricorso da uno solo dei coniugi (sì da agevolare i casi di conversione da giudiziale e consensuale) - contenuto: condizioni di separazione patrimoniali (e non) relative ai coniugi e ai figli minori (affidamento esclusivo) fissazione dell’udienza presidenziale • Tentativo di conciliazione: processo verbale • Decisione: il tribunale, in camera di consiglio, omologa (giurisdizione volontaria: l’accordo è inidoneo a modificare lo status coniugale e i diritti che ne derivano) la separazione oppure rifiuta quando l’accordo relativo ai figli minori è in contrasto con il loro interesse Efficacia del decreto di omologa: - ≠ dal regime di stabilità di cui all’art. 710 c.p.c. - reclamo ex art. 739 c.p.c. (rito camerale) - rimedi di natura sostanziale per vizi del consenso (opinione prevalente: v., per tutte, Cass. 20 marzo 2008, n. 7450) Separazione giudiziale e divorzio e procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 316 c.c. Regole comuni: Art. 23 l. 74/1987: fino all’entrata in vigore del nuovo testo del c.p.c., ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all’art. 4 l. 898/70. Art. 337 bis ss. c.c. (introdotto dalla l. 219/2012): «in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo» Art. 38, 2° co., disp. att., c.c.: «sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile». La separazione giudiziale e il divorzio La competenza Tribunale dell’ultima residenza dei coniugi in Italia (art. 706 c.p.c., art. 4 l. 898/1970) Tribunale del luogo di residenza del convenuto se non c’è mai stata residenza comune in Italia Tribunale del luogo di residenza dell’attore se la residenza del convenuto è all’estero Ogni tribunale se anche l’attore risiede all’estero È incostituzionale l’art. 4, 1º comma, l. 898/70, nella parte in cui, nelle cause di scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevede quale criterio prioritario, per la determinazione della competenza territoriale, il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi – cessata da tempo (Corte cost. 23 maggio 2008, n. 169). Interpretazione estensiva anche per la separazione? D’altro canto→residenza del convenuto: rischio del forum shopping a discapito dell’attore. La domanda giudiziale Esposizione dei fatti (art. 706 c.p.c.) e degli elementi di diritto (art. 4 l. 898/70) posti a fondamento della domanda Indicazione dei figli di entrambi i coniugi ultime dichiarazioni dei redditi presentate Anche in assenza di domanda esplicita su affidamento/mantenimento figli minori, il giudice d’ufficio vi deve provvedere Deposito della domanda presso la cancelleria del giudice competente Il decreto del Presidente del tribunale di fissazione dell’udienza Nei 5 g. successivi il presidente fissa con decreto: • la data dell’udienza di comparizione personale dei coniugi con l’assistenza difensore (per il convenuto vale la regola dell’art. 87 c.p.c.: non c’è la necessità di una procura formale ex art. 83 c.p.c.; per l’attore vale sempre la rappresentanza tecnica); • termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto all’altro coniuge; per la non perentorietà del termine v., da ultima, Cass., sez. un., 15144/2014, nel senso che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. • termine per depositare la memoria difensiva e documenti Udienza presidenziale entro 90 g. dal deposito del ricorso Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, «la domanda non ha effetto» (art. 707, 2° comma c.p.c. e art. 4, 7° co., l. 898/70); però, «la sussistenza di gravi e comprovati motivi» che impedisce al ricorrente di essere presente può giustificare il rinvio dell’udienza ovvero la necessità di procedere ugualmente (qualora si tratti di impedimento permanente). Assistenza del difensore costituzione coniuge convenuto (memoria, documenti, eventuali domande) tempestiva tardiva (comparizione all’udienza e deposito fuori termine memoria e/o documenti) → attività dirette a tutelare i propri diritti: decadenza → attività diretta a far valere i doveri della controparte nei confronti dei figli: esclusione della decadenza «sentiti i coniugi» → tentativo di conciliazione (≠ conciliazione quando il presidente concorda i coniugi sulle condizioni di separazione o del divorzio → conversione in consensuale o divorzio congiunto) Provvedimenti presidenziali In caso di mancato accordo tra i coniugi, anche sulle condizioni di separazione o di divorzio, il presidente con l’ordinanza dà, anche d’ufficio: • i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi: ordinanza che sopravvive alla estinzione del processo, perché l’estinzione non porta necessariamente alla ripresa della vita coniugale (art. 189 disp. att. c.p.c.) e fissa: • l’udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa (art. 183 c.p.c.) •, Regime di stabilità dei provvedimenti presidenziali 1/2 Reclamo ex art. 708, 4° co., c.p.c. (l. 54/2006: operatività generale anche per il divorzio e per i figli di coppie di fatto) - Competenza: Corte di appello - Termine: 10 giorni dalla notificazione dell’ordinanza presidenziale e, in mancanza, nel termine lungo semestrale Modifica e revoca da parte del giudice istruttore anche a prescindere dal «mutamento delle circostanze» (inciso eliminato dall’art. 709, 4° comma, c.p.c.), sicché anche per effetto di una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate e non necessariamente per circostanze sopravvenute. •, Regime di stabilità dei provvedimenti presidenziali 2/2 Per la modificabilità e revocabilità del provvedimento emesso in sede di reclamo, v. Cass. 4 aprile 2011, n. 7620, nel senso che «nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost., difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e dell’idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l’ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell’art. 4, 8º comma l. 1 dicembre 1970 n. 898». Reclamo dei provvedimenti del g.i. Nonostante il parere favorevole della dottrina, la giurisprudenza è per l’inammissibilità del reclamo. Le prassi di merito (prevalenti) trovano conferma nella Cassazione: v., da ultima, Cass. 15146/2014 nel senso che «è inammissibile il reclamo dei provvedimenti del giudice istruttore di modifica e revoca dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c.. La limitazione del reclamo sui provvedimenti presidenziali rientra nella discrezionalità legislativa e non crea un vulnus alla tutela nelle fasi successive. Non si ravvisa neppure alcuna lesione del diritto di difesa poiché il sistema processuale consente una revisione delle statuizioni in materia familiare come pure la possibilità di impugnare successivamente la sentenza». Passaggio dalla fase presidenziale alle fase della trattazione (183-184 c.p.c.) con l’ordinanza il presidente «fissa» altresì «l’udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore» «Rito ambrosiano»: la fase presidenziale della separazione e del divorzio avrebbe dovuto costituire a tutti gli effetti la fase di «introduzione della causa»; le preclusioni si sarebbero dovute maturare (già) in riferimento alla udienza presidenziale, sicché, secondo tale interpretazione, il convenuto avrebbe dovuto proporre le sue domande a pena di decadenza venti giorni prima della udienza davanti al presidente. Il novellato art. 709 c.p.c. (come modificato dalla l. 54/2006) in linea con la Cassazione, e in contrasto l’indirizzo giurisprudenziale ambrosiano, introduce un sistema che non obbliga i coniugi a presentarsi dinanzi al presidente con «tutto il processo pronto»: L’ordinanza presidenziale - è notificata al convenuto comparso (o non) (viene ripristinato il testo originario dell’art. 709, disattivato dall’art. 23 della l. 74/1987) senza l’assistenza del difensore («l’irrituale» presenza non assume giuridico rilievo, se non per i provvedimenti sui minori); - assegna al ricorrente un termine per il deposito di una memoria integrativa (pari ad un atto di citazione); Oggetto della cognizione Diritti disponibili di cui sono titolari i coniugi: principio della domanda; i fatti pacifici non devono essere provati; gli accordi negoziali vincolano il giudice, ecc. Diritti indisponibili di cui sono titolari in coniugi: principio della domanda; non hanno efficacia le prove c.d. dispositive (giuramento e confessione); i fatti pacifici devono essere provati; gli accordi negoziali non vincolano il giudice poiché per definizione per i diritti indisponibili le parti non hanno potere negoziale - Situazioni sostanziali protette (i figli minori): valgono le regole processuali per i diritti indisponibili ma non vale il principio della domanda; ricognizione della realtà giuridica (non secondo giustizia: realtà giuridica esistente) secondo l’interesse preminente del figlio. La decisione e il regime dei controlli Sentenza definitiva: impugnabile nei modi ordinari Se la causa principale (domanda di separazione o di divorzio) è già completamente istruita, ma sussiste un cumulo di domande, SND (rectius sentenza parzialmente definitiva «su domanda») di separazione o divorzio (art. 709 bis c.p.c. e art. 4, 12° co., l. 898/1970) e rimessione in istruttoria le domande connesse: addebito, casa familiare, figli minori ecc. Appello: - non è applicabile l’art. 340 c.p.c.(riserva di impugnazione), soltanto appello immediato Rito Divorzio (art. 4, 15 co., l. 898/1970): «il collegio provvede in camera di consiglio» (art. 737 ss. c.p.c.) e quindi non in pubblica udienza Secondo la lettera della disposizione il rito camerale dovrebbe limitarsi soltanto al provvedimento finale e non estendersi a tutto il procedimento che invece dovrebbe svolgersi secondo le forme ordinarie (in senso contrario è, però, la giurisprudenza) Separazione: l’appello avverso la snd è deciso in camera di consiglio (art. 709 bis c.p.c.); la regola non può non valere anche per l’appello avverso la sd Separazione giudiziale e divorzio - schema Deposito del ricorso -----5 giorni----- decreto presidenziale: di fissazione dell’udienza; del termine per la notifica del ricorso e del decreto; del termine per il deposito della memoria difensiva (eventuale) e documenti Udienza presidenziale entro 90 giorni: comparizione personale dei coniugi (assistenza del difensore); conciliazione (processo verbale)→ ordinanza del presidente: provv. ex art. 708 c.p.c. ; nomina del g.i.; termine costituzione convenuto e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito + avvertimento; termine per la memoria del ricorrente (rimedi art. 739 c.p.c.) Notifica ordinanza al convenuto: termini di comparizione ex art. 163bis c.p.c. ridotti alla metà Udienza (art. 183, 184 c.p.c.): sd; oppure snd sulla separazione il processo prosegue (appello solo immediato) Divorzio congiunto Forma di divorzio semplificata (introdotta con l. 74/87) nel caso in cui la domanda di divorzio sia proposta congiuntamente dai coniugi in accordo sulle condizioni personali e patrimoniali Ricorso congiunto Deposito in tribunale Decreto di fissazione dell’udienza collegiale Comparizione dei coniugi Verifica necessaria (diritti indisponibili) della sussistenza dei presupposti Verifica eventuale sulla rispondenza delle condizioni pattuite all’interesse dei figli minori Se il tribunale ritiene che non sussistono le condizioni (verifica necessaria) o che le condizioni non sono rispondenti all’interesse dei figli minori (verifica eventuale) il procedimento si trasforma in un procedimento di divorzio ordinario La sentenza di divorzio è impugnabile da «ciascuna delle parti» (art. 5, l. div.) : il principio della soccombenza sembra prevalere, pertanto, a seguito di divorzio congiunto, la sentenza non sarà impugnata salvo a non ipotizzare che la sentenza sia impugnabile dal coniuge che ci ha ripensato I procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 316 c.c. Art. 38 disp. att. c.c. Competenza del tribunale ordinario Rinvio agli artt. 737 ss. c.p.c.: rito camerale Nonostante l’unicità dello status di figlio, permane la disparità di trattamento al livello giurisdizionale tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dallo stesso. (sui limiti della tutela camerale a fronte dei principi costituzionali del giusto processo si rinvia alla lezione sui procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c.) La revisione delle condizioni di separazione e di divorzio e delle convivenze more uxorio Art. 156, ult. co. c.c., art. 9 l. 898 /1970 Art. 710 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi) Art. 337 quinquies c.c. (revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli) La tutela esecutiva e le controversie in ordine all’attuazione a tutela del minore L’attuazione dei provvedimenti patrimoniali si serve delle forme processuali dell’esecuzione forzata (art. 491 ss. c.p.c.); i provvedimenti a contenuto non patrimoniale accedono ad una forma di tutela «gestita» dal giudice della cognizione «attuazione in via breve» (cfr. modello ex art. 669 duodecies c.p.c.). (sub)procedimento ex art. 709 ter c.p.c.: la risoluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale Ricorso (autonomo o in un processo in corso) Competenza: «il giudice del procedimento in corso» Convocazione delle parti Provvedimenti opportuni: risoluzione delle controversie, misure sanzionatorie (coercitive) e risarcitorie a carico del genitore Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o piu' avvocati )) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Art. 6, l. 162/2014 1. La convenzione di negoziazione assistita (( da almeno un avvocato per parte )) puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. (( In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3. ) 3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. (( Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. )) L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5. 4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, (( terzo periodo, )) e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro 2.000 ad euro 10.000 )). Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Art. 12, l. 162 /2014 1. I coniugi possono concludere, (( innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, )) del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, )) un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (( ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 )), ovvero economicamente non autosufficienti. 3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, )) la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. (( Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. )) 4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «,ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».