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Il diritto/dovere d`ingerenza umanitaria

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Il diritto/dovere d`ingerenza umanitaria
Progetto Liber@Web
Area giuridica economica 11/12
DIRITTO DOVERE D’INGERENZA UMANITARIA
Francesco Occhetta S.I.
di «Aggiornamenti Sociali»
L'ingerenza umanitaria indica azioni, anche a carattere militare, condotte all'interno di
uno Stato sovrano, con l'esclusiva finalità di proteggere popolazioni civili vittime di gravi e
prolungate violazioni dei loro diritti umani fondamentali.
Il linguaggio corrente spesso confonde l'ingerenza umanitaria con l'intervento umanitario,
che è un termine più generico e ampio. Quest'ultimo riguarda gli aiuti di tipo sanitario e
alimentare e l'insieme degli interventi di cooperazione internazionale che hanno lo scopo di
aiutare i Paesi in difficoltà afflitti da calamità naturali, guerre civili, sottosviluppo, povertà
strutturale, debito internazionale, ecc. Si può parlare per la prima volta di intervento
umanitario dopo la risoluzione n. 43/131 dell'Assemblea Generale dell'ONU dell'8 dicembre
1988, che ha stabilito il principio di libero accesso alle zone in cui si trovano vittime di una
catastrofe naturale e in altre situazioni d'urgenza.
Tuttavia, pur avendo gli stessi fini di tutela della persona umana, l'ingerenza umanitaria si
differenzia dall'intervento umanitario poiché la prima entra in contrasto con il principio
della sovranità degli Stati.
La nuova concezione del diritto internazionale
La risoluzione n. 688 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, del 5 aprile 1991, fortemente
voluta dalla Francia, ha sancito per la prima volta il principio d'ingerenza umanitaria per
difendere il popolo curdo dalla repressione esercitata dal Governo iracheno. E' solo da
allora che il diritto internazionale accetta, sebbene ancora in forma non codificata, il
principio dell'ingerenza umanitaria, in quanto per almeno quattro secoli ha sostenuto il
principio opposto, quello della non ingerenza, che considerava la sovranità statale principio
indiscutibile e assoluto goduto dallo Stato sul proprio territorio. Questa è garantito a sua
volta dal principio di non ingerenza, regolato dall'art. 2, par. 7, del cap. I della Carta
dell'ONU.
Tuttavia, il venir meno del bipolarismo USA-URSS ha prodotto effetti destabilizzanti a
livello internazionale, favorendo l'insorgere di numerosi conflitti locali e guerre civili,
implicanti gravi violazioni dei diritti delle popolazioni civili. (…) Questo nuovo corso del
diritto internazionale, tutt'altro che compiuto, ci permette di dedurre da alcuni principi
generali che l'ingerenza umanitaria, pur non essendo codificata, è legittimata come
consuetudine.(…)
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Le condizioni che legittimano l’ingerenza
In questo quadro di condizioni storiche mutate e di soggetti internazionali nati solo dopo la
seconda guerra mondiale, un diritto d'ingerenza umanitaria non è più da mettere in
dubbio. Tuttavia la dottrina prevalente del diritto internazionale, per poter legittimare
l'ingerenza umanitaria, esige le seguenti condizioni:
a) lo Stato colpito dall'azione di ingerenza deve essere colpevole di gravi e ripetute
violazioni dei diritti umani di vasti gruppi della sua popolazione nelle loro varie forme:
genocidi, crimini contro l'umanità, stupri, pulizia etnica, schiavitù;
b) l'intervento non deve provocare conseguenze peggiori dei mali che si vogliono
rimediare;
c) l'intervento di ingerenza deve essere autorizzato dalla Comunità internazionale concretamente dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU -, e solo quale extrema ratio, in seguito
al fallimento di altre misure sanzionatorie, ad esempio l'embargo, il boicottaggio
economico e sanzioni di vario tipo. La stessa Comunità deve inoltre esercitare un controllo
sulle modalità dell'intervento;
d) deve trattarsi di una operazione di polizia militare internazionale, non di un'operazione
di guerra in senso stretto. Mentre le operazioni di guerra mirano a distruggere la potenza
militare del nemico e le infrastrutture anche civili che le fanno da supporto, le operazioni
militari di polizia internazionale hanno il solo scopo di proteggere le popolazioni civili
vittime di ingiusta aggressione, disarmando l'aggressore.
Concretamente la Somalia, la Bosnia, la Cambogia e il Kosovo sono alcuni territori su cui,
con esiti diversi e talora discutibili, la Comunità internazionale ha voluto affermare la
preminenza del diritto delle persone su quello degli Stati.
La posizione della Santa Sede
Negli anni '90 il ruolo internazionale della Santa Sede è stato determinante per chiarire
l'ammissibilità e le condizioni dell'ingerenza umanitaria.
Il 5 dicembre 1992 Giovanni Paolo II, nel suo discorso alla Conferenza internazionale sulla
nutrizione nella sede romana della FAO, si pronunciò per la prima volta, in termini generali
- anche se con trasparente riferimento alle atrocità che si stavano commettendo in Bosnia
ed Erzegovina contro la popolazione civile -, a favore del diritto-dovere di ingerenza
umanitaria. Egli affermò: «la coscienza dell'umanità [...] chiede che sia resa obbligatoria
l'ingerenza umanitaria nelle situazioni che compromettono gravemente la sopravvivenza di
popoli o di interi gruppi etnici: è un dovere per le nazioni e la comunità internazionale»
(L'Osservatore Romano, 6 dicembre 1992 5).
Ai membri del corpo diplomatico il 16 gennaio 1993 il Papa ribadì: «Esistono interessi che
trascendono gli Stati: sono gli interessi della persona umana, i suoi diritti. [...] I principi
della sovranità degli Stati e della non-ingerenza nei loro affari interni - che conservano
tutto il loro valore - non possono tuttavia costituire un paravento dietro il quale si possa
torturare e assassinare» (L'Osservatore Romano, 17 gennaio 1993, 7).
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Nonostante questa posizione, a noi chiara, da molte parti è stata criticata la mutata
posizione della Santa Sede rispetto al periodo della guerra del Golfo, in cui il Papa
condannò con fermezza l'uso delle armi. A tale riguardo va precisato che il Santo Padre ha
continuato a riaffermare il no della Chiesa alla guerra come mezzo per risolvere i conflitti.
Solo qualora ogni tentativo diplomatico o di ingerenza umanitaria pacifica fallisca, la Santa
Sede non esclude un intervento armato della Comunità internazionale per ragioni
umanitarie, che sarebbe peraltro da considerarsi legittimo, per analogia, solo nei casi in cui
ricorrono i criteri fissati dal nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica in tema di ricorso alla
forza per la legittima difesa (parr. 2263-2267, 2306, 2308). Alla base di queste
considerazioni c'è la convinzione della Santa Sede di ritenere il vero cuore della vita
internazionale non tanto gli Stati, quanto la persona umana. Quindi l'ingerenza umanitaria
trova la sua legittimazione in questa accresciuta valutazione della persona.
Per gli uomini politici e per gli studiosi di diritto internazionale, dopo queste precise
sollecitazioni, rimane aperta una ricerca etico-giuridica in grado di definire le motivazioni, i
criteri, i limiti e i modi di concreta applicazione, nei singoli casi, dell'ingerenza umanitaria.
La riflessione sugli aspetti etico-giuridici come segno di un cambiamento
Riteniamo che una riflessione di tipo etico-giuridico prima che politico-militare
sull'ingerenza, metta in luce l'ambito e i limiti del principio d'intervento e ne riveli, allo
stesso tempo, il significato simbolico. L'ingerenza è infatti uno degli strumenti del nuovo
corso del diritto internazionale.
A tale riguardo la discussione etico-giuridica in corso può essere sintetizzata in due grandi
posizioni. Nei Paesi occidentali l'opinione prevalente è affermare l'ingerenza umanitaria
come un dovere della Comunità internazionale, fondato sul diritto delle vittime ad essere
difese.
A questa tesi oltre al Papa ha aderito anche il Dalai Lama. Non mancano, comunque,
autorevoli voci nel mondo occidentale che, nella linea di un rigoroso pacifismo,
considerano l'ingerenza una pratica di palese ingiustizia nel nome di un principio di
giustizia. Tra i rappresentanti del Terzo Mondo i pareri sono discordi. Alcuni manifestano il
timore che con nomi diversi si giustifichino, da parte occidentale, interventi militari e che
l'ingerenza rischi di diventare un alibi umanitario per imporre ai Paesi in via di sviluppo una
nuova forma di colonialismo.
Per tutti, invece, rimangono aperte due questioni: quali violazioni specifiche di diritti
fondamentali della persona giustifichino l'ingerenza e se oggi gli organi internazionali
preposti ad autorizzare l'ingerenza siano in grado di decidere in maniera non discrezionale.
Il filosofo statunitense John Rawls offre un contributo importante per stabilire quali diritti
fondamentali sono da proteggere attraverso un'azione d'ingerenza. Riferendosi alla
Dichiarazione Universale, identifica come diritti umani propriamente detti e universalmente
condivisi quelli sanciti dall'art. 3 (diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria
persona) e dall'art. 5 (diritto a non dover subire punizioni inumane o degradanti), mentre
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analizza quelli su cui ci sono divergenze interpretative tra i filosofi (diritto al
riconoscimento della personalità giuridica, a non essere arbitrariamente arrestato, alla
presunzione d'innocenza, ecc.).
Ferrari da Passano, oltre ad offrire uno studio approfondito sul principio della sovranità e i
suoi limiti, evidenzia perché il Consiglio di Sicurezza delle NU, che dovrebbe giudicare le
condizioni d'intervento, non sia in grado di garantire la massima imparzialità. Infatti, i 5
Stati membri permanenti (USA, Francia, Gran Bretagna, Russia e Cina) non soltanto sono
tra i primi produttori di armi, ma spesso, con i loro veti incrociati, bloccano le decisioni che
dovrebbero prendere per il rispetto dell'ordine internazionale. In più, i Paesi del Terzo
Mondo non sono significativamente rappresentati tra i dieci Stati membri eletti a turno
ogni due anni.
La lettura di questi limiti segnala l'evoluzione in corso del diritto internazionale, di cui
alcune strutture portanti: la sovranità statale, i motivi d'intervenire in guerra, il significato
di nazione, ecc., sono messe in discussione. In questo nuovo scenario l'ingerenza
umanitaria, che, ancora timidamente, si fonda sulla tutela della dignità della persona, può
essere paragonata a una piccola barca costruita sulla riva del diritto internazionale classico
e diretta verso la riva del nuovo ordinamento internazionale. Per questo motivo, compito
della società civile è di concorrere a realizzare una democrazia internazionale che fondi i
suoi principi sul riconoscimento internazionale dei diritti umani e scelga la pace come via
giuridica maestra di soluzione dei conflitti, riconoscendo il diritto-dovere di ingerenza
umanitaria solo come estremo ricorso.
FONTE: Aggiornamenti Sociali, Rivista, marzo 2001
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