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Il recupero dei crediti all`estero

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Il recupero dei crediti all`estero
IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO
AVV. MARIAELENA GIORCELLI
AVV. ARIANNA RUGGIERI
Monza, 5 maggio 2015
In collaborazione con
PROGRAMMA
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L’importanza del contratto per la corretta gestione del rapporto;
La scelta della legge applicabile e del foro competente;
La redazione delle condizioni generali: importanza della previsione della
consegna in Italia, per poter agire in Italia;
Le azioni preventive: informazioni sul cliente, condizioni di pagamento,
responsabilizzazione intermediari (star del credere);
La riserva di proprietà : quando serve quando è efficace;
La normativa italiana e le direttive comunitarie sulla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali;
Gli interventi a posteriori: il ricorso all’autorità giudiziaria nel paese della
controparte;
Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo
esecutivo europeo per i crediti non contestati;
Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un
procedimento di ingiunzione di pagamento.
2
L’importanza del contratto per la corretta gestione del
rapporto
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È altamente consigliabile la forma scritta: per evitare l’insorgenza di problemi
probatori e/o incomprensioni; inoltre alcune clausole necessitano di tale forma;
La lingua nel contratto internazionale: contratto bilingue, clausola del testo
facente fede, lingua condivisa da entrambe le parti;
Forza maggiore: prevede la possibilità che, nel corso del rapporto contrattuale,
si vengano a verificare eventi di forza maggiore, che esonerano da
responsabilità le parti in caso di inadempimento;
Penale: una parte si impegna a pagare, in caso di inadempimento (o ritardo
nell’adempimento) una somma forfetaria di denaro;
Legge applicabile al contratto;
Risoluzione delle controversie relative al contratto (foro competente o
arbitrato).
3
Cosa si intende per contratto?
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CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
4
La legge applicabile, il foro competente e l’arbitrato
Concetti distinti:
•La legge che disciplina il contratto.
•Chi decide eventuali controversie.
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La legge applicabile
I principi che regolano la determinazione della legge applicabile ad un contratto
internazionale:
•
Principio internazionalmente riconosciuto è quello della legge scelta dalle parti;
•
In assenza di scelta, sarà invece rilevante il diritto internazionale privato dello Stato
in cui si trova il giudice competente a decidere un’eventuale controversia relativa
al contratto.
La legge applicabile
Contratti conclusi dal 17.12.2009

Regolamento Roma I (593/2008)
Contratti conclusi ante 17.12.2009

Convenzione di Roma del 1980
In mancanza di scelta, si applicano
alcuni criteri specifici a seconda del tipo
di contratto:
a) Contratto di vendita  legge del paese
di residenza del venditore;
b) Contratto di prestazione di servizi (es.
agenzia)  legge del paese di residenza
del prestatore (es. agente);
c) […]
f) Contratto di distribuzione  legge del
paese di residenza del distributore
In mancanza di scelta, si applica la legge del
paese con il quale il contratto presenta
il collegamento più stretto:
Si presume che il contratto presenti il
collegamento più stretto con il paese in
cui (al momento della conclusione del
contratto) risiede la parte che deve
fornire la prestazione caratteristica.
La legge applicabile
Esempi di clausole
Art…. “Il presente contratto è regolato dalla legge italiana”
Art… “Il presente contratto è regolato dalla Convenzione delle Nazioni
Unite del 1980 sulla vendita internazionale di merci e per quanto
riguarda eventuali questioni non coperte da tale convenzione dalla
legge italiana”
Art… “le presenti Condizioni Generali, sono disciplinati dalla legge
italiana e in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di vendita internazionale di beni mobili con la sola esclusione
di quanto previsto nella clausola n. 6 “Riserva di proprietà”
Azioni giudiziarie e arbitrati
La scelta del soggetto che dovrà decidere eventuali controversie nascenti dal
contratto è quella fra giudice ordinario e arbitrato.
Tale scelta dipende dalle parti e, se le parti non hanno scritto nulla in proposito
nel contratto, tutte le eventuali controversie nascenti dal contratto verranno
decise da un giudice ordinario.
Giudice competente
•
Principio internazionalmente riconosciuto è quello secondo cui il giudice
scelto dalle parti è competente.
•
In ogni caso, la validità della scelta e le modalità di attuazione di tale scelta
dipendono dal diritto internazionale privato dello Stato in cui si trova il
giudice a cui ci si rivolge.
Giudice competente
Rapporti UE
- Regolamento 1215/2012
• Vendita: luogo di consegna della merce
• Prestazione di servizi
Rapporti Extra-UE
- Convenzione di Lugano 2007 (EFTA)
- Convenzioni bilaterali
- Convenzione di Bruxelles 1968/ Regolamento 1215/2012
Giudice competente
Articolo 25
Regolamento (CE) n. 1215/2012
Qualora le parti […] abbiano convenuto la competenza di un’autorità […] di
uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da
un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questa
autorità [..], salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità
sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. […]
L’accordo attributivo di competenza deve essere concluso per iscritto o
provato per iscritto […].
La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che
permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.
[…]
Giudice competente
Articolo 17
Convenzioni di Bruxelles del 1968
Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato
contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di
uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da
un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o
ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di
competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta […].
Giudice competente
In assenza di scelta:
- Foro convenuto
- Altri criteri (Reg. 1215/2012; Convenzione BX 1968; Conv. Bilaterali)
Giudice competente
Articolo 4
Regolamento (CE) n. 1215/2012
A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un
determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro
cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
Giudice competente
Articolo 7, punto 1
Regolamento (CE) n. 1215/2012
Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro
Stato membro, in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del
luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il
luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
 nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui
i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
 nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i
servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto
Articolo 5, punto 1
Convenzioni di Bruxelles del 1968
Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può
essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al
giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere
eseguita
Determinazione del luogo di consegna
La Corte di Giustizia UE è stata investita della questione e, con decisione del 25
febbraio 2010 (causa C-381/08, Car Trim GmbH c. Key Saftey Systems s.r.l.), ha
accolto la tesi della “consegna materiale”, secondo la quale, quando il luogo di
consegna non si possa desumere dalle pattuizioni contrattuali, la competenza
spetta al giudice del luogo di destinazione finale della merce (che solitamente
corrisponde al luogo in cui ha sede il compratore).

Al fine di tentare di scongiurare tale rischio, conviene sempre precisare
chiaramente in contratto o nelle condizioni generali che il luogo materiale di
consegna della merce è individuato dalle parti presso la sede del venditore.
Arbitrato
La Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione
delle sentenze arbitrali straniere e i vari tipi di arbitrato.
Arbitrato
La scelta di devolvere contrattualmente la risoluzione delle controversie ad un
giudice ordinario o ad uno o più arbitri dipende da caso a caso.
Fattori rilevanti:
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possibilità previste dal contratto;
strategie offensive o difensive;
il valore della controversia e i costi della giustizia;
luogo in cui sono situati i beni o i crediti aggredibili del debitore;
efficacia delle sentenze dei giudici ordinari e dei lodi arbitrali italiani all’estero e
viceversa.
Esempi di clausole sulle risoluzione delle controversie
Art… “per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, o collegata allo
stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Milano”
Art… “per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, o collegata allo
stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, in deroga a quanto
sopra il venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al
giudice del luogo presso la sede d’affari del compratore”
Art… “Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso
saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera
Arbitrale di Milano, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto
Regolamento”
Le azioni preventive
per evitare ritardi di pagamento e azioni giudiziarie
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Le informazioni sul cliente;
Le condizioni di pagamento;
La responsabilizzazione degli intermediari;
L’assicurazione dei crediti;
Il factoring;
La riserva di proprietà.
Le informazioni sui clienti
È estremamente importante assumere il maggior numero di
informazioni possibile sul proprio partner commerciale (visura della
società, stato di solvibilità, ecc.).
Le condizioni di pagamento
• Pagamento anticipato
• Crediti documentari (Lettera di credito, ecc.)
La responsabilizzazione degli intermediari
Nei contratti con gli intermediari (es. agenti) inserire clausole che
impongano a questi ultimi di promuovere gli affari solamente con
clienti affidabili, ad esempio: onere di accertarsi della solvibilità dei
clienti, obbligo di assistere il preponente nel recupero dei crediti, ecc.
Esempio clausola
Art. …
Solvibilità dei clienti
L'Agente è tenuto ad accertarsi, con la diligenza di un buon commerciante,
della solvibilità dei clienti di cui trasmette gli ordini al Preponente. Egli non
trasmette ordini di clienti di cui conosce o dovrebbe conoscere (usando
l'ordinaria diligenza) la precaria situazione finanziaria, senza informarne
preventivamente il Preponente. Egli dovrà inoltre assistere il Preponente nel
recupero dei crediti.
L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Preponente, se
non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultimo.
L’assicurazione dei crediti
Prevedere forme di assicurazione del proprio credito quando non è
possibile prevedere forme di pagamento anticipato (sicuramente
preferibili) e quindi si è costretti a concedere dilazioni di pagamento.
La riserva di proprietà
Clausola essenziale che tutela il venditore in caso di mancato
pagamento: consente al venditore di mantenere il diritto di proprietà
sui beni (anche se già consegnati all’acquirente) fino all’integrale
pagamento del prezzo.
La sua applicazione in concreto
Il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
Attuazione della Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
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Il campo di applicazione e le definizioni (art. 1 e 2);
La responsabilità del debitore (art. 3);
Il termine di decorrenza degli interessi (art. 4);
Il saggio degli interessi e la sua pubblicazione (art. 5);
Il risarcimento dei costi per il recupero del credito (art. 6);
Il regime delle nullità (art. 7);
La tutela degli interessi collettivi (art. 8);
L’ambito di applicazione temporale: 8 agosto 2002 (art. 11).
Da tenere presente
Art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto Cresci Italia):
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 e relativo decreto
attuativo.
Gli interventi a posteriori
Per tentare di recuperare i propri crediti
Quando si devono recuperare delle somme da soggetti aventi sede in paesi
stranieri, non sempre la soluzione migliore è quella di prevedere che la risoluzione
delle controversie sia devoluta alla giurisdizione italiana (a meno che la
controparte sia proprietaria di beni in Italia). Ciò perché l’eventuale sentenza di
condanna della controparte pronunciata dal Giudice italiano potrebbe non essere
riconosciuta nel paese della controparte e, dunque, non produrre alcun effetto.

Quindi è estremamente importante prevedere clausole di deroga del foro che
tengano conto anche di questo aspetto.
Il ricorso per decreto ingiuntivo
-
Elementi necessari
Elementi utili per ottenere la provvisoria esecutorietà, in vista della
successiva fase di esecuzione
In ambito europeo
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Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo
esecutivo europeo per i crediti non contestati;
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Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006, che istituisce un
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004
che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
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L’oggetto (art. 1);
Il credito non contestato (art. 3);
Il certificato di titolo esecutivo europeo (art. 6);
L’abolizione dell’exequatur (art. 5);
L’immediato inizio dei pignoramenti e il risparmio sulle spese legali (art. 20);
Il rifiuto di inizio dell’esecuzione in casi eccezionali (art. 21 e 23).
Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004
che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Viene predisposto un meccanismo grazie al quale il creditore, una volta che la
decisione venga certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato d’origine,
potrà porla direttamente in esecuzione negli altri Stati membri senza che sia
necessaria una dichiarazione ulteriore di esecutività e senza che sia possibile
opporsi al suo riconoscimento neppure in via eventuale.
Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004
che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
REQUISITI che l’atto deve possedere per poter essere certificato come titolo
esecutivo europeo:
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che il credito non sia stato contestato dal debitore;
che la decisione sia esecutiva (non necessariamente definitiva);
che il procedimento giudiziario che ha condotto alla decisione sul credito
abbia rispettato determinati requisiti minimi (sotto il profilo del
contraddittorio).
Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006
che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
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Il campo di applicazione (art. 2);
Il carattere transfrontaliero della controversia (art. 3);
Il credito liquido ed esigibile (art. 4);
La domanda d’ingiunzione di pagamento europea (art. 7);
L’esame della domanda (art. 8): completamento e rettifica (art. 9), modifica (art. 10),
rigetto (art. 11) o accoglimento (art. 12);
La notifica dell’ingiunzione di pagamento europea (art. 13, 14 e 15);
L’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea (art. 16 e 17);
La dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione di pagamento europea (art. 18);
Il riesame in casi eccezionali (art. 20)
L’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea (art. 21): l’abolizione
dell’exequatur (art. 19), il rifiuto (art. 22) e la limitazione o sospensione (art. 23) in casi
eccezionali;
L’assistenza legale facoltativa (art. 24).
Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006
che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
Domanda di ingiunzione su modulo standard (allegato al Regolamento)
contenuto tipico e predeterminato
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Giudice competente ai sensi del Regolamento 44/2001

Se la domanda è fondata Entro 30 gg. emette l’ingiunzione di pagamento
Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006
che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
Eventuale opposizione all’ingiunzione, su modulo standard
(l’opponente non è tenuto a precisare le ragioni dell’opposizione)

Al Giudice che ha emesso l’ingiunzione

Si apre procedura di accertamento del credito
Tuttavia, se il creditore nel presentare la domanda di ingiunzione si è avvalso della
facoltà di dichiarare la propria contrarietà al passaggio al rito ordinario, l’eventuale
opposizione del debitore determina l’estinzione del procedimento.
Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006
che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
In caso di mancata opposizione

Il Giudice che emesso l’ingiunzione dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento
europea, utilizzando un modulo standard

L’ingiunzione, una volta divenuta esecutiva nello stato membro d’origine, è
riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri senza che sia necessaria alcuna
dichiarazione di escutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento
(fatti salvi alcuni casi eccezionali).
Grazie per l’attenzione!
Avv. Mariaelena Giorcelli – [email protected]
Avv. Arianna Ruggieri – [email protected]
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