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benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL
FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA
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BENEFICI SUL GASOLIO PER USO
AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL
TRASPORTO
--------------
Per. Ind. Felice Longo
Responsabile dell’Area Assistenza e Informazione agli Utenti dell’Ufficio delle Dogane di Verona
Verona, 30 giugno 2014
--------------
1
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA
------------CENNI STORICI SULLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL
TRASPORTO
La prima agevolazione della specie venne introdotta dall’art. 8,
comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Tale misura, rivolta ai soli esercenti l’attività di “trasporto merci
per conto terzi”, costituiva sostanzialmente una riduzione degli
oneri gravanti sui predetti operatori ed era commisurata agli
incrementi delle aliquote di accisa sul gasolio per autotrazione
previsti dal comma 5 del medesimo articolo e provvedimento di
legge.
Il beneficio ebbe effetto a decorrere dalla data del 16/01/1999.
I previsti aumenti, che riguardavano l’insieme degli oli minerali
(e non solamente il gasolio per autotrazione) e che nel loro
insieme furono denominati come “normativa sulla CARBON
TAX”, avevano il fine di perseguire la riduzione delle emissioni
di anidride carbonica derivanti dall’impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto.
Con l’art. 7, comma 15, della legge 23/12/1999, n. 488, venne
poi stabilito che l’agevolazione riguardava la riduzione degli
oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci (per
conto terzi e per conto proprio) con veicoli di massa massima
complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate.
Il
Regolamento
di
attuazione
della
disciplinava
dell’agevolazione fiscale in questione fu adottato con Decreto
del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
L’agevolazione per gli esercenti in parola fu abrogata dall’art. 1,
comma 112, della legge 29/12/2005, n. 266.
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RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA D’ACCISA PER IL GASOLIO
PER AUTOTRAZIONE UTILIZZATO DAGLI ESERCENTI
ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Parallelamente alla suddetta disciplina fiscale ed a seguito
delle note problematiche determinatesi a carico del settore
dei trasporti in genere, con l’art. 1 del Decreto Legge
26/09/2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla
legge 23/11/2000, n. 343, a decorrere dal 01/09/2000
venne stabilita una riduzione dell’aliquota d’accisa per il
gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività
di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
Anche in questo caso, per le modalità di applicazione di
detta riduzione, estesa anche ad alcune categorie di
esercenti il trasporto pubblico di persone, agli esercenti il
trasporto con taxi ed agli esercenti il trasporto a fune in
servizio pubblico per il trasporto di persone, la disposizione
di legge rimandava (con esclusione degli esercenti il
servizio di taxi) al regolamento precedentemente adottato
per l’agevolazione concessa per far fronte agli aumenti
stabiliti dalla “CARBON TAX” e, cioè, al D.P.R. 9 giugno
2000, n. 277.
Praticamente, sia la legge n. 343/2000, sia il regolamento
di cui al D.P.R. n. 277/2000, rappresentano la disciplina
fiscale agevolativa che, più volte variata ed aggiornata nel
corso degli anni, è tutt’ora applicabile nei confronti degli
esercenti in argomento.
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Per effetto dell’insieme di dette variazioni, attualmente
l’agevolazione compete:




agli esercenti l’attività di autotrasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate (l’aumento della massa massima
complessiva da “maggiore di 3,5 tonnellate” a “uguale o
maggiore di 7,5 tonnellate” è stato operato, a decorrere
dai consumi dell’anno 2008, in base all’art. 18,
paragrafo 11, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio
del 27/10/2003);
agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali
esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio,
del
16
marzo
1992,
e
successive
modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
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FRUIZIONE DEL BENEFICIO
Per poter fruire dell’agevolazione, gli operatori devono
presentare ai competenti Uffici delle Dogane apposita:
“DICHIARAZIONE”.
Informazioni sulle dichiarazioni:
a)
Uffici dell’Agenzia delle Dogane
competenti
alla
ricezione
ed
dichiarazioni:
e dei Monopoli
all’esame
delle
•
per le imprese nazionali, gli Uffici delle Dogane nel
cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa,
ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede
legale o la principale fra le sedi operative;
•
per
gli
esercenti
comunitari
tenuti
alla
presentazione della dichiarazione dei redditi,
compresa quella unificata, gli Uffici delle Dogane
nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di
rappresentanza;
•
per le altre imprese comunitarie che non sono
obbligate alla presentazione della predetta
dichiarazione e che, quindi, possono avvalersi solo
del sistema del rimborso, all’Ufficio delle Dogane
di Roma 1.
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b) Termini di presentazione delle dichiarazioni:
le dichiarazioni devono essere presentate entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare
[art. 61, comma 1, lettera a), punto 1), del D.L. n.
1/2012, come modificato dall’art. 3, comma 13-ter del
D.L. n. 16/2012]);
c) Modalità di presentazione delle dichiarazioni:
• Cartacea. – Il modello da utilizzare per il primo
trimestre 2014 (vedasi allegato) è reperibile sul sito
istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli
all’indirizzo:
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/conne
ct/Internet/ed/Operatore/Accise/Benefici+per+il+g
asolio+da+autotrazione/Benefici+gasolio+autotrazi
one+I+trimestre+2014/; la dichiarazione dovrà
essere stampata e firmata dal titolare della Ditta o
dal rappresentante legale della Società ed alla stessa
verranno
allegate
copie
dei
certificati
di
immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al
beneficio che non siano state trasmesse con
precedenti dichiarazioni e la fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore;
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•
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Informatica. – Per la predisposizione informatica
della dichiarazione si utilizza il software presente
all’indirizzo:
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/con
nect/Internet/ed/Operatore/Accise/Benefici+per
+il+gasolio+da+autotrazione/Benefici+gasolio+a
utotrazione+I+trimestre+2014/Software+gasolio
+autotrazione+I+trimestre+2014.
Alla
dichiarazione, che dovrà essere stampata e
firmata dal titolare della Ditta o dal legale
rappresentante della Società, verranno allegate
copie dei certificati di immatricolazione degli
autoveicoli aventi titolo al beneficio che non siano
state trasmesse con precedenti dichiarazioni, la
fotocopia
di
un
valido
documento
di
riconoscimento del sottoscrittore ed un supporto
informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) sul
quale saranno salvati i medesimi dati (files) della
dichiarazione;
•
Telematica. – Previo ottenimento dell’abilitazione
all’utilizzo del Servizio telematico Doganale – EDI,
gli operatori utilizzano il predetto software, od il
tracciato record pubblicato nel predetto sito
istituzionale, per la predisposizione dei files da
inviare e provvedono all’invio telematico della
dichiarazione. Le istruzioni relative alle procedure
di cui al presente punto ed al precedente, sono
contenute
nel
Manuale
dell’Utente
(vedasi
allegato) anch’esso opportunamente pubblicato
nel citato sito.
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Anche in questo caso rimane fermo l’obbligo di
fornire al competente Ufficio delle Dogane le copie
dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli
aventi titolo al beneficio che non siano state
trasmesse con precedenti dichiarazioni. Posto che
la procedura in atto non consente, al momento,
l’invio telematico di tali documenti, gli stessi
dovranno essere inoltrati separatamente al
predetto Ufficio delle Dogane;
d) Contenuto delle dichiarazioni:
Le dichiarazioni, a prescindere dalle modalità
presentazione, sono così composte:
 Frontespizio nel quale vengono indicati:
- i dati anagrafici dell’impresa;
- i dati contabili;
- la modalità di fruizione del credito;
- la firma del legale rappresentante (leggibile);
di
 Quadro A nel quale sono indicati:
le targhe dei mezzi in possesso della ditta nel
periodo solare di pertinenza;
la tipologia di possesso del mezzo (A possesso – B
leasing – C noleggio);
la data di inizio e fine di possesso del mezzo;
il numero delle fatture di acquisto del gasolio;
i litri acquistati e imputabili ai mezzi nel periodo
solare di pertinenza;
i chilometri registrati nel contachilometri alla fine
del periodo solare di pertinenza;
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 Quadro B nel quale sono indicati:
Se la ditta è esercente di un distributore privato di
carburante:
-
se collegato con serbatoio avente capacità
superiore a 10 mc indica nelle apposite colonne:
 il codice ditta;
 Il numero totale delle fatture di acquisto del
gasolio immesso nel serbatoio;
 Il totale dei litri fatturati ed immessi nel
serbatoio;
 l’importo complessivo delle fatture al netto
dell’IVA;
-
se collegato con serbatoio avente capacità inferiore
a 10 mc indica nelle apposite colonne:
 Provincia - Comune – Indirizzo - capacità di
stoccaggio espresso in mc;
 il numero totale delle fatture di acquisto del
gasolio immesso nel serbatoio;
 il totale dei litri fatturati ed immessi nel
serbatoio;
 l’importo complessivo delle fatture al netto
dell’IVA.
Inoltre si deve indicare se il gasolio è utilizzato solo
per i mezzi presenti nel “Quadro A”
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 Quadro C nel quale sono indicati:
Qualora la ditta abbia specificato nel Quadro B che il
gasolio è utilizzato anche da automezzi non aventi
titolo al beneficio indica nelle apposite colonne:
- la targa del mezzo o un dato identificativo;
- la tipologia del mezzo;
- la data di inizio e fine del possesso del mezzo.
e) Modalità di fruizione del credito:
Gli operatori possono chiedere di fruire del credito
maturato mediante rimborso in denaro o mediante
compensazione.
Per quanto attiene le richieste di rimborso in denaro,
entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione il
competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli procede al controllo della sua regolarità,
invitando l'interessato ad integrare, entro il termine
massimo di quarantacinque giorni successivi alla data
di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione
stessa con gli elementi e con la documentazione
eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni
dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli
elementi e della documentazione mancanti, determina
l'importo complessivo del credito spettante ed emette
apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo
le norme vigenti in materia di contabilità di Stato.
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Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del
D.L. n. 1/2012, i crediti possono essere utilizzati in
compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare
successivo a quello in cui gli stessi sono sorti.
Con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre
dell’anno 2014, i crediti potranno pertanto essere
utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4,
comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione
dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non
utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi,
essere presentate entro il 30 giugno 2016 (Per la
fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta
di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno).
A norma del comma 2 dell’art. art. 61 del D.L. n.
1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento
ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano
le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge
n. 244/2007.
Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche
ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta
derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse
alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello
di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
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Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24
deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato
dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank
identification code) e IBAN (International bank address
number).
La documentazione da utilizzare per comprovare gli
avvenuti consumi è la seguente:

i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui
alle suddette lettere B), C) e D) possono giustificare i
consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini
della fruizione del beneficio, anche con scheda
carburante;

gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui
alla suddetta lettera A), e, cioè, gli esercenti l’attività
di autotrasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sono
tenuti
a
comprovare
i
consumi
effettuati
esclusivamente mediante le relative fatture di
acquisto.
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SPECIFICAZIONI E CHIARIMENTI DI RILIEVO

È da porre in evidenza che, ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”,
chiunque
rilascia
dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla
fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto
sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si
rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del
predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza
dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione
infedele.

Con la nota R.U. 62488 del 31/05/2012, l’Agenzia delle
Dogane ha precisato in modo puntuale i termini entro i
quali l’impresa di autotrasporto può legittimamente
avanzare domanda per il recupero delle accise sul
gasolio a seguito dell’entrata in vigore della legge n.
44/2012 che, fra l’altro, ha disposto una modifica
all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000.
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Nello specifico, è stata eliminata la previsione della
decadenza
quale
sanzione
per
la
mancata
presentazione della dichiarazione entro il prescritto
termine del mese successivo alla scadenza del trimestre
solare di riferimento, per cui il sopraindicato termine, in
assenza di qualificazione, non assume carattere di
perentorietà e, conseguentemente, la presentazione
tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non
preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al
previsto procedimento.
A riguardo, con la predetta nota l’Agenzia delle Dogane
ha chiarito che l’impresa ha due anni di tempo per
richiedere il beneficio, biennio che, in virtù della
trimestralizzazione del rimborso, decorre dal primo
giorno utile in cui il rimborso stesso poteva essere
chiesto, vale a dire dal primo giorno successivo al
trimestre di riferimento.
Quindi, la prescrizione della possibilità di richiedere il
rimborso per il primo trimestre 2014 scatterà dal
01/04/2016.
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
Con la nota prot. n. 45963 del 20/04/2012, l’Agenzia
delle Dogane ha fornito importanti precisazioni in
merito all’esatta compilazione delle dichiarazioni volte
ad ottenere il particolare beneficio fiscale.
Tali precisazioni son le seguenti:
 Determinazione litri consumati.
Il D.P.R. n. 277/2000 fissa una stretta relazione tra i
litri consumati e la fatturazione dei medesimi,
facendo così assurgere l’operazione di fornitura del
prodotto - che ne costituisce il presupposto di fatto a criterio di determinazione dei consumi da
ammettere all’agevolazione.
D’altra parte, è proprio nel momento in cui avviene la
consegna del gasolio che l’onere dell’accisa - nella
misura dell’aliquota inglobata nel prezzo di vendita viene
trasferito
sugli
esercenti
l’attività
di
autotrasporto che vengono incisi dal relativo carico
fiscale, subendone il peso economico.
Pertanto,
nella
compilazione
della
specifica
dichiarazione la cui presentazione è richiesta ai
soggetti interessati, per litri consumati devono
intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle
indicazioni riportate in fattura.
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Pertanto,
nella
compilazione
della
specifica
dichiarazione la cui presentazione è richiesta ai
soggetti interessati, per litri consumati devono
intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle
indicazioni riportate in fattura.
Conseguentemente, con riguardo alla dichiarazione
trimestrale
dei consumi effettuati
nel corso
dell’anno, la data dell’operazione di rifornimento del
gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al
trimestre solare di pertinenza.
 Emissione differita di fatture.
Il DPR 26/10/1972, n. 633, all’art. 21, oltre a
prevedere l’emissione immediata della fattura,
consente, per le cessioni di beni supportate da
documenti da cui risultino i soggetti contraenti, che
la fattura venga rilasciata entro il giorno 15 del mese
successivo a quello della consegna.
In tal caso la fattura può avere carattere
riepilogativo delle cessioni intervenute nell’arco del
mese di riferimento tra i medesimi soggetti.
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In aderenza a tale disciplina, il decreto del direttore
generale del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, di concerto con il capo del
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti e della navigazione, 24/6/1999, richiamato
nell’art. 5 del citato D.P.R. n.277/2000, detta
specifiche disposizioni in materia di fatturazione
degli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti
l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi.
In particolare all’art.1, comma 3, viene ammessa la
possibilità di una fatturazione differita, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 21, comma 4, del D.P.R.
26/10/1972, n. 633, sulla base di bolle di consegna o
documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto,
anche con sistemi automatizzati, che devono
riportare, tra l’altro, la data, i dati identificativi
dell’acquirente nonché la qualità e quantità del
prodotto rifornito ed il corrispettivo pagato.
Pertanto, tenuto conto di quanto chiarito sulla
rilevanza per la determinazione dei litri consumati
del momento di effettuazione della fornitura, nelle
fattispecie di emissione tardiva della fattura la data
di rifornimento del prodotto è comunque desumibile
in via immediata dalle indicazioni contenute nelle
prescritte bolle di consegna o documenti equipollenti
sopra richiamati.
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Tutto ciò premesso, con riguardo ai litri consumati
nel corso dell’anno, è stata rappresentata l’utilità di
un intervento chiarificatore in ordine alla corretta
imputazione dei medesimi nei casi in cui l’esercente
attività di trasporto riceva la fattura di acquisto del
gasolio in data successiva al trimestre solare durante
il quale è avvenuta la fornitura del prodotto.
Tanto in considerazione della mutata configurazione
dell’agevolazione di che trattasi, ora strutturata con
periodicità trimestrale e non più su base annuale.
Al riguardo, rilevata la riconosciuta possibilità per gli
acquisti di gasolio effettuati dagli autotrasportatori
di rilascio di fatture differite, può accadere che al
momento della presentazione della dichiarazione
l'esercente non ne sia ancora in possesso con
riferimento a quantitativi di gasolio già consegnati.
Al realizzarsi di tale circostanza, l'avente diritto potrà
procedere, relativamente al prodotto consumato e
non ancora fatturato, ad imputare i quantitativi di
gasolio al trimestre solare in cui sono state effettuate
le operazioni di fornitura e computarli nel totale dei
litri consumati, determinati sulla base delle bolle di
consegna o dei documenti analoghi.
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Tale semplificazione procedimentale presuppone,
tuttavia, che l’esercente annoti espressamente nella
dichiarazione
di
riservarsi,
con
specifica
comunicazione, di integrare l’indicazione del numero
totale delle fatture riferite al trimestre solare,
riportando
gli
estremi
di
quelle
pervenute
successivamente.
Si chiarisce, in proposito, che la presentazione della
suddetta comunicazione integrativa costituisce un
preciso onere in capo all’esercente l’attività di
trasporto, dovendo le operazioni di fornitura di
gasolio essere definitivamente comprovate dalle
fatture emesse.
Tale comunicazione, pertanto, deve comunque essere
trasmessa tempestivamente al medesimo Ufficio
delle Dogane e, in ogni caso, prima della decorrenza
del termine di presentazione della dichiarazione
relativa al trimestre solare successivo.
Ciò al solo fine di evitare che il ritardato
assolvimento del suddetto onere, procurando la
sovrapposizione di adempimenti relativi a diversi
trimestri
solari,
si
traduca
in
aggravi
del
procedimento di riconoscimento del credito in
ragione delle conseguenti ed inevitabili esigenze
istruttorie.
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E’ emerso, altresì, dalla prassi negoziale che,
talvolta, le operazioni di rifornimento di gasolio
assumono la veste di prestazioni periodiche o
continuative,
in
esecuzione
di
contratti
di
somministrazione che vengono stipulati tra esercenti
attività di trasporto e società petrolifere, le quali
procedono
ad
emettere
fattura
all’atto
del
pagamento del corrispettivo nel termine pattuito tra
le parti.
Anche per tali fattispecie si rende applicabile la
modalità di imputazione dei consumi sopra delineata
sempreché
l’effettuazione
delle
operazioni
di
fornitura di gasolio siano documentate, in assenza di
fatturazione immediata, da bolle di consegna o da
altre modalità equipollenti.
 Rifornimento a mezzo depositi o distributori privati.
Sono
emerse
perplessità
in
ordine
alla
determinazione dei litri consumati, utile ai fini del
computo del rimborso spettante, anche nei casi in cui
gli autoveicoli impiegati vengano riforniti di gasolio
da depositi o distributori privati di carburanti ad
imposta assolta, dei quali siano titolari gli esercenti
attività di trasporto.
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In proposito, rinviando a quanto ampiamente
argomentato in ordine alla rilevanza del momento di
effettuazione della fornitura, si rileva che la data di
ricezione del prodotto, soprattutto nei casi di
emissione
differita
di
fattura,
potrà
essere
comprovata dal documento di accompagnamento dei
prodotti assoggettati ad accisa (DAS).
Fermo restando l’obbligo di riportare, nel Quadro C,
l’elenco completo degli automezzi non ammessi al
beneficio, riforniti mediante gli impianti suddetti, a
titolo meramente esemplificativo si chiarisce che, se
una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto
di deposito o distributore privato in data 30 marzo
2014, nei litri consumati da indicare nella
dichiarazione relativa al primo trimestre 2014
andranno
calcolati
i
quantitativi
consegnati
all’impianto e destinati ai soli autoveicoli ammissibili
all’agevolazione, anche se parte del carburante sarà
utilizzato dai medesimi nel corso del trimestre
successivo.
Al contempo, considerato che nelle fatture di
acquisto destinato ai predetti impianti non sono
riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli
riforniti, si fa presente che il totale dei litri fatturati
riportato nel Quadro B della dichiarazione va
ripartito, in termini di litri consumati, per ciascuno
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degli autoveicoli riforniti, da indicare nel Quadro A,
sulla base di stime che tengano conto dei consumi
specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie
storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di
utilizzo del mezzo.
 Autoveicoli adibiti a particolari trasporti.
Altre richieste di chiarimenti hanno riguardato
l’ammissibilità all’agevolazione di che trattasi dei
consumi di gasolio da parte di determinati
autoveicoli destinati a trasporti specifici quali, ad
esempio, furgoni frigoriferi, betoniere ed altri mezzi
similari che completano durante la marcia il ciclo
produttivo di materiali.
Al riguardo, sempreché le categorie di esercenti
trasporto merci rivestano i requisiti fissati dall’art.1,
comma 2, del D.P.R. n.277/2000 (iscrizione all’albo,
licenza ecc…) ed i soprarichiamati autoveicoli
abbiano una massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, non si rilevano ragioni
ostative al pieno riconoscimento del credito
d’imposta sui litri consumati legate alla particolare
destinazione d’uso dell’autoveicolo impiegato.
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Nei casi di specie, gli autoveicoli sono caratterizzati
dalla
presenza
di
speciali
attrezzature
permanentemente
installate
che,
costituendo
elementi
necessariamente
complementari
alla
funzione unitaria di trasporto merci, appaiono
essenziali per l’attività esercitata dal mezzo.
Ne consegue, stante lo stretto nesso di funzionalità,
che il gasolio utilizzato nell’ambito del trasporto di
determinate merci, in specifiche condizioni, per
l’azionamento di tali attrezzature va computato tra i
litri consumati ammessi all’agevolazione.
Grazie per la Vostra cortese attenzione
Felice Longo
«Il presente materiale ha natura informativa e orientativa. I contenuti possono
non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti»
Seguono allegati
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