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La Carta di Lampedusa Perché partire?

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La Carta di Lampedusa Perché partire?
Rete Senza Confini
ICS di Curtarolo e Campo San Martino
dal Paese d’origine…
verso altre terre per
Emergenze Umanitarie
 povertà
 calamità naturali
Ricongiunzioni
 guerra
Familiari
 violazione diritti civili
Lavoro
Studio
Turismo
Salute
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In viaggio…
Protezioni
Regole
Dichiarazioni Diritti Umani
a livello:
internazionale
europeo
italiano
Leggi:
internazionali
europee
italiane
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In Italia…
Legge n. 943 del 1986 - definisce norme per i lavoratori
extracomunitari e famiglie, in riferimento al lavoro subordinato
 Legge Martelli, n. 39 del 28.02.1990 – introduce norme su rifugiati e
diritto asilo, attribuisce diritti non solo legati al lavoro
 Legge Turco-Napolitano, n. 40 del 06.03.1998 – introduce ulteriori
norme per l’integrazione sociale e i diritti-doveri degli stranieri (carta di
soggiorno, ricongiunzioni familiari, minori, assistenza sanitaria)
 Legge Bossi-Fini, n. 189 del 30.07.2002 – sulla base del precedente
Testo Unico sull’immigrazione (legge Turco-Napolitano), prevede
restrizioni su:
- ingresso (politica dei flussi)
- soggiorno (durata del permesso di soggiorno)
- richiesta d’asilo (Amnesty International segnala 1425 respingimenti in Libia fra
gennaio e ottobre 2005)
e facilita l’allontanamento (espulsioni)
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Leggi italiane
Testo Unico sull’immigrazione e successive modifiche
D.L. 286 – 25 luglio 1998 /GU n. 181 del 18 agosto 1998
Indice degli articoli e argomenti considerati
Titolo I - Principi generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Diritti e doveri dello straniero
Art. 2-bis - Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
Art. 3 - Politiche migratorie
Titolo II - Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato
Capo I - Disposizioni sull’ingresso e il soggiorno
Art. 4 - Ingresso nel territorio dello Stato
Art. 4-bis - Accordo di integrazione
Art. 5 - Permesso di soggiorno
Art. 5-bis - Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Art. 6 - Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
Art. 7 - Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro
Art. 8 - Disposizioni particolari
Art. 9 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Art. 9-bis - Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro
Art. 9-ter - Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE
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Testo Unico sull’immigrazione e successive modifiche
D.L. 286 – 25 luglio 1998 /GU n. 181 del 18 agosto 1998
Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Art. 10 - Respingimento
Art. 10-bis - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
Art. 11 - Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Art. 13 - Espulsione amministrativa
Art. 13-bis - Partecipazione dell’amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio
Art. 14 - Esecuzione dell’espulsione
Art. 14-bis - Fondo rimpatri
Art. 14-ter - Programmi di rimpatrio assistito
Art. 15 - Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione
Art. 16 - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
Art. 17 - Diritto di difesa
Capo III - Disposizioni di carattere umanitario
Art. 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale
Art. 19 - Divieti di espulsione e di respingimento
Art. 20 - Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
Titolo III Disciplina del lavoro
Art. 21 - Determinazione dei flussi di ingresso
Art. 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
Art. 23 - Titoli di prelazione
Art. 24 - Lavoro stagionale
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Testo Unico sull’immigrazione e successive modifiche
D.L. 286 – 25 luglio 1998 /GU n. 181 del 18 agosto 1998
Art. 25 - Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
Art. 26 - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
Art. 27 - Ingresso per lavoro in casi particolari
Art. 27-bis - Ingresso e soggiorno per volontariato
Art. 27-ter - Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica
Art. 27-quater - Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE
Titolo IV - Diritto all’unità familiare e tutela dei minori
Art. 28 - Diritto all’unità familiare
Art. 29 - Ricongiungimento familiare
Art. 29-bis - Ricongiungimento familiare dei rifugiati
Art. 30 - Permesso di soggiorno per motivi familiari
Art. 31 - Disposizioni a favore dei minori
Art. 32 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
Art. 33 - Comitato per i minori stranieri
Titolo V - Disposizioni in materia sanitaria, nonché distruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale
Capo I - Disposizioni in materia sanitaria
Art. 34 - Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
Art. 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
Art. 36 - Ingresso e soggiorno per cure mediche
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Testo Unico sull’immigrazione e successive modifiche
D.L. 286 – 25 luglio 1998 /GU n. 181 del 18 agosto 1998
Capo II - Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professione
Art. 37 - Attività professionali
Art. 38 - Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
Art. 39 - Accesso ai corsi delle università
Art. 39-bis - Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale
CAPO III - Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale
Art. 40 - Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione
Art. 41 - Assistenza sociale
Capo IV - Disposizioni sull’integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche
migratorie
Art. 42 - Misure di integrazione sociale
Art. 43 - Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
Art. 44 - Azione civile contro la discriminazione
Art. 45 - Fondo nazionale per le politiche migratorie
Art. 46 - Commissione per le politiche di integrazione
Titolo VI - Norme finali
Art. 47 - Abrogazioni
Art. 48 - Copertura finanziaria
Art. 49 - Disposizioni finali
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Stranieri in Italia
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Per entrare
Rilascio del visto dall’ambasciata o consolato italiano nel
Paese estero
Ingresso alla frontiera con controllo dei documenti
Per restare oltre i 3 mesi
Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, richiesta alla questura
del permesso di soggiorno
I documenti presentati vengono accuratamente controllati
Se tutto è in regola, viene rilasciato il permesso di
soggiorno per la durata indicata dal visto di ingresso
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Il permesso di soggiorno
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Durata del permesso di soggiorno
6/9 mesi – lavoro stagionale
1 anno – studio o formazione professionale
2 anni – lavoro autonomo o dipendente e ricongiunzioni familiari
Esempio documenti richiesti: p. s. per lavoro subordinato
passaporto con visto regolare
contratto di lavoro (se primo ingresso: vedi disposizione flussi migratori)
abitazione idonea
marca da bollo da euro 16,00
ricevuta del versamento di euro 27,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato
elettronico
pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione
il pagamento del contributo previsto dall’art 5, comma 2 ter, del TU:
a) Euro 80,00 per durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno
b) Euro 100,00 per durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni
c) Euro 200,00 per permesso di soggiorno CE
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La permanenza in Italia
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Rinnovo del permesso di soggiorno
fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati
anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti
fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza
fotocopia della dichiarazione di ospitalità o contratto di
affitto relativi all’alloggio di domicilio
fotocopia della documentazione attestante la disponibilità
di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita (Cud, Unico,
etc): ultima dichiarazione dei redditi oppure buste paga
relative al periodo di assunzione.
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La permanenza in Italia
Mancato rinnovo del permesso di soggiorno per
 interruzione del soggiorno in Italia per un periodo continuativo di
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oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di 2 anni, di più di un
anno (eccetto interruzioni per obblighi militari o da altri gravi e
comprovati motivi)
mancanza di requisiti (lavoro, abitazione)
mancata richiesta
richiesta fuori tempo
richiesta illegittima
presenza di reati
Conseguenze legali
procedimento di espulsione dal territorio dello stato
immediatamente esecutivo.
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Leggi europee
Accordo di Schengen - 1985
INIZIO
1985 - Lussemburgo, Belgio, Olanda, Francia e Germania Ovest firmano l’Accordo di Schengen per
l'abolizione dei controlli alla frontiera
L'accordo era fuori dal quadro Ue perché non sottoscritto dai 10 stati membri dell'allora
Comunità Europea
SVILUPPI
Firmano la Convenzione di Schengen:
1990 – Italia
1991 – Spagna e Portogallo
1992 – Grecia
1995 – Austria
1996 – Danimarca, Finlandia e Svezia
1997 – la Convenzione di Schengen rientra nel quadro legale comunitario, integrato a pieno
diritto nell' acquis* con il Trattato di Amsterdam
OGGI
Lo spazio Schengen è composto da 26 paesi europei, di cui 22 membri dell'Ue
(*) acquis comunitario = insieme dei diritti ed obblighi che vincola gli Stati membri della Comunità Europea. Gli Stati candidati devono
accettare l’»acquis» per aderire all’UE
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Area Schengen
22 Stati della Comunità Europea
4 Stati non appartenenti alla CE
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Accordo di Schengen
Titolo II: soppressione dei controlli alle frontiere e circolazione delle persone
Capitolo 7: responsabilità per l’esame delle domande d’asilo
 Articolo 28
Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza
alcuna restrizione geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e ribadiscono il proprio
impegno a collaborare con i servizi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per la loro
applicazione
 Articolo 29, comma 3
Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda di asilo, soltanto una Parte
contraente è competente per l'esame della domanda
 Articolo 30, comma 1a
1. La Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo determinata nel modo
seguente:
a) Se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo
di soggiorno, essa è responsabile per l'esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro
autorizzazione di un'altra Parte contraente è competente la Parte contraente che ha dato
l'autorizzazione
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Regolamento di Dublino
individuazione dello Stato membro responsabile della domanda d’asilo
Storia
 1990 – Regolamento di Dublino
primo regolamento di Dublino: criteri relativi al Paese competente per trattare una domanda
d’asilo
 2003 – Regolamento di Dublino II
- sostituisce il primo Regolamento
- ha la funzione di individuare immediatamente lo Stato membro responsabile della domanda
d’asilo
 2013 – Regolamento di Dublino III
- viene applicato dal primo gennaio 2014
- ribadisce i criteri di individuazione di un solo Stato membro responsabile della domanda d’asilo
- continua a lasciare poco spazio alle scelte individuali
- introduce novità importanti a favore dei richiedenti asilo (specie se minori )
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Diritti Umani
Dichiarazioni internazionali
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – New York 1948
 Convenzione di Ginevra – 1951 (in merito a rifugiati e richiedenti asilo)
 Protocollo di New York – 1967 (in merito a rifugiati e richiedenti asilo)
 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo – ONU 1959
 Convenzione dei Diritti del Fanciullo – 1989
Europa
 Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
 Carta dei diritti fondamentali:
- redatta nel 2000, in occasione del Trattato di Nizza 2001
- dal 2009, giuridicamente vincolante per gli Stati membri
Italia
 Costituzione italiana – 22 dicembre 1947
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Diritti Umani e legislazione: accodi o contrasti?
* 6/7 giugno 2009 – per accordi con Gheddafi, respingimento in Libia da parte delle autorità italiane
* Fra questi immigrati, 11 somali e 13 eritrei ricorrono alla Corte europea dei diritti dell’uomo
* 25 febbraio 2012 – la Corte europea condanna l’Italia
 Europa - Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, in riferimento alle
disposizioni internazionali (CEDU):
- art. 3 della CEDU – proibizione della
tortura,
vieta respingimenti in paesi dove c’è
rischio di essere torturati (Libia e/o
nei Paesi d’origine)
- art. 4 del protocollo n.4 – divieto di
espulsione collettiva di stranieri,
il respingimento del gruppo di
stranieri il 6/7 giugno 2009 è stato
considerato respingimento
collettivo
- art. 13 della CEDU – diritto ad un
ricorso effettivo,
l’esecuzione del respingimento aveva
negato il diritto di ricorso
 Italia – Testo unico immigrazione e
accordi bilaterali Italia/Libia:
– 2002 – legge Bossi-Fini e nuove disposizioni
per accordi bilaterali fra Stati per
contrastare immigrazione clandestina
– 2000/2002 – primi accordi bilaterali
Italia/Libia per contrastare immigrazione
clandestina via mare
– 2007 – protocollo di Tripoli fra Italia e Libia
per contrastare l’immigrazione clandestina
con pattugliamento marittimo
– 2008 – Trattato di Amicizia/Bengasi, art. 19
ulteriori accordi contro l’immigrazione
clandestina
– 2009 – protocollo attuativo dell’accordo
2007 e del Trattato di Amicizia
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Minori stranieri non accompagnati: in Italia succede che…
Prima accoglienza (90 giorni)
 Contatto del minore con i servizi sociali territoriali
per contatto spontaneo
accompagnato da forze dell’ordine,
privati cittadini, operatori sociali
* Segnalazione a:
- D.G. Immigr. e politiche sociali Ministero Lavoro
- Procura del Tribunale dei Minori
- Questura per identificazioni,
permesso di soggiorno,
richiesta indagini familiari
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parenti o connazionali
che chiedono affidamento
* Affidamento disposto :
- dal giudice tutelare e attuato
dai servizi sociali (affidamento
amministrativo o consensuale)
- dal Tribunale per i minorenni
(affidamento giudiziario)
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Minori stranieri non accompagnati: in Italia succede che…
Seconda accoglienza (fino al compimento dei 18 anni)
 Minore in comunità residenziali a lunga permanenza
 Progetto per il minore:
alfabetizzazione
formazione professionale
inserimento scolastico
avviamento al lavoro
Dopo i 18 anni
 Progetti ponte per l’autonomia (continuano le prestazioni assistenziali)
 Uscita dai percorsi di accoglienza
 Possibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età
- se sono in Italia da tre anni e se hanno seguito per due anni un progetto di integrazione
- se ricevono consenso dal Comitato Minori Stranieri (ex art.2 L. 183/84)
- Se sottoposti a tutela
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Minori stranieri non accompagnati: alcuni dati
 Minori stranieri in Italia (SCEP* – 2010):
– richiedenti protezione internazionale = 306
– non richiedenti protezione internazionale = 4.500 c.a
 Prima accoglienza:
59% - resta per almeno un mese
31% - scappa
 Seconda accoglienza:
15% - viene affidato
7,9% - fugge
10% - non ha permesso di soggiorno
Solo per 65% - viene aperta una tutela
Solo 11% - Comuni con protocollo intesa per accoglienza
* = Separated Children in Europe Programme (NGO-network di 33 organizzazioni da 28 Stati, in Italia: Save the Children)
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Notizie da…
CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione)
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La storia di Emra
Emra , 22 anni, è nato in Italia ed è residente a San Donà di Piave → rinchiuso nel CIE di Bari Palese
nei primi anni ’90, i genitori di Emra, cittadini "jugoslavi" lasciano il loro paese a causa della guerra
nei Balcani → si rifugiano in Italia.
nel 1992, a Secondigliano (NA) nasce Emra.
la famiglia intera, si trasferisce a Mestre → da uno dei campi profughi ricevono aiuto dalla
Cooperativa Caracol e dal Comune di Venezia, per trovare una abitazione
nel 2000, la famiglia ottiene la residenza a San Donà di Piave → Emra venne iscritto nella "carta di
soggiorno" del padre
Emra, compie 18 anni e deve fare i conti con la normativa italiana: suo padre muore, lui non è
cittadino jugoslavo (serbo) → per le autorità italiane è straniero, "entrato irregolarmente"
la Prefettura di Venezia emette nei suoi confronti un provvedimento di espulsione nonostante le
autorità serbe avessero accertato che Emra non è cittadino serbo
25 novembre 2014, Emra è rinchiuso presso il CIE di Bari Palese → il provvedimento risulta una
violazione della normativa vigente (art 13 comma 2 bis del TUI) ed è in contrasto con la consolidata
giurisprudenza in materia, perché non sono stati considerati:
i vincoli familiari (Emra ha qui tutta la sua famiglia), la durata del suo soggiorno in Italia (Emra è qui
da tutta la vita), l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine (che è
l’Italia perché Emra non ha mai visto la Serbia)
è stato depositato il ricorso contro questo illegittimo provvedimento di espulsione.
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Notizie da…
CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo)
 14 dicembre 2013, un ragazzo eritreo di 21 anni, Mulue Ghirmay, si impicca all’interno del CARA di
Mineo (Sicilia)
 19 dicembre 2013, i richiedenti asilo segregati dentro il CARA protestano per le condizioni di vita
dentro il centro del calatino
 dall’apertura nel 2011 del centro di accoglienza più grande d’Europa, gli attivisti siciliani
denunciano:
- condizioni di estremo sovraffollamento (attualmente circa 4500 migranti, il doppio della capienza prevista)
- tempi di attesa infiniti per incontrare le commissioni incaricate di valutare le richieste d’asilo
- condizioni di vita indecenti all’interno del CARA
- un sistema politico-economico perfettamente ideato per spartire denaro e potere tra istituzioni, politici,
consorzi e cooperative a livello nazionale e locale.
 Dicembre 2014, esplosione dello scandalo "Mafia Capitale", grande business mafioso costruito a
danno dei migranti e sulla negazione dei loro diritti
 L’inchiesta sta svelando un sistema mafioso che include istituzioni, esponenti politici e soggetti del
privato
 Nell’inchiesta , un’enorme macchina di denaro e potere per gestire:
- I fondi destinati ai migranti (bandi e concessione appalti alle cooperative non chiari)
- la stessa permanenza dei migranti al CARA (lentezza nel procedere con le analisi delle domande)
- il loro spostamento da un centro all’altro (sorta di monopolio criminale per avere ciascuno la propria
parte e il proprio "compenso«).
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