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Diapositiva 1 - Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di

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Diapositiva 1 - Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente
normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
Consiglio notarile del
Distretto di Grosseto
La conformità urbanistico-edilizia alla luce
della vigente normativa
Relatore: Claudio BELCARI
Autore di n° 2 e-book sulla L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” e n° 1 e-book sulla L.R.T. n° 65/2014 edizioni gruppo Maggioli
Funzionario con responsabilità dirigenziali del Servizio Sportello Unico EDILIZIA e S.U.A.P. di Comune e formatore Enti locali, Ordini e Collegi Professionali, scuole private
ANCI, ed autore di e-book ed articoli su riviste di carattere nazionale
23.10.2015 – GROSSETO - Sala Pegaso, Piazza Dante
1
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
LA CONFORMITA’
URBANISTICOEDILIZIA DEGLI
IMMOBILI
2
P.T.C.
Provincia
Es. P.M.A.A.
P.S.
Comune
Es. Vincoli
sovraordinati
conformativi
P.I.T.
regione
P.P.R.
R.U.
Comune
Es. categorie
intervento
edifici,
Normativa
area,
funzioni
R.E.
Comune
Es.
prescrizioni
Parametri
edilizi ed
aereoiiluminan
ti
Altri R.E.
Comune
Del verde,
energia
alternativa,
acustica,
scarichi
Legge n°
64/1974
sismica –
Opere
strutturali
Codice
dell’Ambiente
Autorizzazione
scarico in ambiente
Codice della
strada
Barriere
D.lgs. 285/1992
architettoniche
L. 13/1989 e
D,M. n°
236/1989
A.S.L.
N.I.P.
Terre e
rocce da
scavo
C’è conformità
alle norme
urbanisticoedilizie e di
settore ?
D.M.
5.7.1975
L. 39/2000
Legge forestale
L.
1086/1971
Cemento armato
ed acciaio
Sicurezza
luoghi di
lavoro
D.M.
81/2008
Art. 186 del d.lgs.
152/2006 e
regolamento del
21.9.2012
Regolarità
contributiva
Codice del
Commercio
L.R.T. N°
28/2005
A.C.E.
Attestato
Certificazione
energetica
Vincolo
Idrogeologico
R.D. n° 523/1904
Acustica
D.M.
1444/1968
Impianti
D.M.
37/2008
Obbligo
installazione
impianti
energia
rinnovabile
L..244 del 2007
Vincolo
Paesaggistico
P.A.I.
Autorità
di Bacino
Arno
Rischio
idraulico
Normativa
termica
L.
10/1991
Prevenzione
incendi
D.M.
16.02.1982
Sicurezza
in
copertura
D.P.G.R
75/R
5) S.C.I.A.
fuori sagoma
4) S.C.I.A.
con rispetto
di sagoma
6) SCIA con
inizio lavori
differito
pareri a cura
S.U.E.
7) SCIA
variante
rispetto
sagoma area
vincolata
8) P.d.C.
con silenzio
assenso
9) SCIA con
rispetto
sagoma in
area a
vincolo
3) Attività
Edilizia
Libera con
comunicazione e
rela.assev.
10) P.d.C.
con silenzio
rifiuto
IL TITOLO
EDILIZIO E’
CORRETTO ?
2) Attività
Edilizia
Libera con
obbligo di
comunicazione
11) P.d.C.
alternativo
alla S.C.I.A.
1) Attività
Edilizia
Libera
senza alcun
adempimento
12) P.A.S.
Procedura
abilitativa
semplificata
18)
Attestazione
di conformità
in sanatoria
17) P.d.C.
in sanatoria
16)
Comunicazione
tardiva
edilizia libera
15) Opere,
interventi
privi di
rilevanza
edilizia
14) D.I.A. ai
sensi dell’art.
87-bis del
D.lgs.
259/2003
13)
Autorizzazione
ai sensi
dell’art. 87
del Dlgs.
259/2003
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
I VARI PROFILI GIURIDICI CHE POSSONO RIGUARDARE GLI IMMOBILI, IN
SEDE DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’
LA CONFORMITA’
URBANISTICO-EDILIZIA
LA COMMERCIABILITA’ DEGLI
IMMOBILI
DA VALUTARE, IN RELAZIONE:
 AI
TITOLI
EDILIZI
CHE
INTERESSANO
L’IMMOBILE;
 ALL’EPOCA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE;
 AI REGOLAMENTI COMUNALI
ESEGUITI IN EPOCA PRECEDENTE ALL’ANNO 1967.
LA SANZIONABILITA’ DI OPERE
PRIVE DI TITOLO EDILIZIO
DA VALUTARE CON RIFERIMENTO AL QUADRO
NORMATIVO (tempo trascorso, ecc.)
L’USO E L’UTILIZZABILITA’
DA VALUTARE CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA
AGIBILITA’
LA CONFORMITA’ CATASTALE
DA
VALUTARE
CON
RIFERIMENTO
ALLA
CONFORMITA’
DELLA
SITUAZIONE
DELL’IMMOBILE IN RAPPORTO AL CENSIMENTO
CATASTALE
LA CONFORMITA’
IMPIANTISTICA
DA VERIFICARE LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI
IN RAPPORTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA
IMPIANTISTICA
LA CONFORMITA’ ENERGETICA
DA
VERIFICARE
LA
CONFORMITA’
DELL’IMPIANTISTICA
ENERGETICA
CON
LA
NORMATIVA IN MATERIA
5
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
QUANDO NON OCCORRE SANATORIA EDILIZIA
TOLLERANZE AMMESSE in sede di verifica
D.P.R. 380/2001 art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”- Ai
fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per
singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”
L.R. 65/2014 art. 198 – Tolleranze di costruzione
Ai fini della disciplina di cui agli articoli 206 (parziale difformità) e 209 (accertamento
di conformità), non si ha parziale difformità dal permesso di costruire oppure dalla
S.C.I.A., qualora proposta in conformità con gli strumenti della pianificazione
territoriale e urbanistica comunali adottati o approvati e con il vigente regolamento
edilizio, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”
Dette tolleranze sono da ritenersi applicabili in sede di effettiva misurazione degli
immobili e non da riportare sugli elaborati progettuali. Detta percentuale del 2% è da
ritenersi vincolante nella misura di ogni singolo elemento (altezza, larghezza, lunghezza,
superficie coperta e cubatura ecc.), per ogni singola unità immobiliare.
6
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
LA
VERIFICA
DELLA
CONFORMITA’
URBANISTICO-EDILIZIA
RELATIVAMENTE AD OPERE DATATE E PRIVE DI TITOLI ABILITATIVI
L’art. 31 della L. n° 1150
del 1942 citava: “Chiunque
intenda
eseguire
nuove
costruzioni edilizie ovvero
ampliare quelle esistenti o
modificarne la struttura o
l'aspetto nei centri abitati
ed ove esista il piano
regolatore comunale, anche
dentro le zone di espansione
di cui al n. 2 dell'art. 7,
deve
chiedere
apposita
licenza…”
L’art. 10 della L.
n° 765 del 1967,
modificava
il
suddetto art. 31
ed estendeva a
tutto il territorio
comunale,
ivi
comprese le aree
agricole fuori dal
centro
abitato,
l’obbligo
della
licenza edilizia
L’art. 207 della L. n° 65/2014
afferma
che
le
opere
ed
interventi eseguiti ed ultimati in
data anteriore al 1° settembre
1967
in
assenza
di
titolo
abilitativo o in difformità dal
medesimo, qualora all’epoca della
realizzazione
risultavano
ricadenti
all’esterno
della
perimetrazione dei centri abitati,
sono da considerarsi consistenze
legittime dal punto di vista
urbanistico-edilizio
 Tutte
le opere eseguite prima dell’anno 1942, in tutto il territorio
comunale, in tutti i comuni sono da ritenersi nella condizione di conformità,
dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 Tutte le opere eseguite fuori dai centri abitati prima dell’anno 1967, sono
da ritenersi nella condizione di conformità urbanistico-edilizia
7
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
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LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA
Cosa succede se un Comune aveva un regolamento comunale
precedente all’anno 1942, che stabiliva l’obbligo di dotarsi di
permesso, nulla-osta ecc.?
Sentenza del T.A.R. Toscana n°
92/2009 del 29.01.2009 comune di
Arezzo
Sentenza
del
T.A.R.
Toscana
n°197/2011 del 29.01.2011 comune
di Scandicci
Affermano: che “la norma statale prevale rispetto alla disciplina regolamentare
comunale previgente il 1942 e ciò è evincibile non solo in ragione dell’applicazione del
principio della gerarchia delle fonti normative, ma anche per evidenti motivi di
uniformità nazionale della disciplina e per evitare possibili situazioni discriminatorie,
così come peraltro messo in evidenza dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di
Stato Sezione V 21/10/1998 n.1524).” Pertanto è illegittima la posizione di un
Comune che ritenga un’opera eseguita prima dell’anno 1942, illegittima ed abusiva,
sulla base di un proprio regolamento comunale che ne stabiliva l’obbligo di
autorizzazione, mediante permesso, nulla-osta, ecc..
Pertanto tutte le opere edilizie, eseguite prima dell’anno 1942, sono da ritenersi
nella condizione di conformità urbanistico-edilizia in tutto il territorio
8
LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA DEGLI IMMOBILI
OPERE
REALIZZATE
PRIMA
DEL
1/9/1967
FUORI
DAI
CENTRI
ABITATI
OPERE
DOTATE
DI
REGOLARE
TITOLO
EDILIZIO
Ordinario
in
sanatoria
o condono
edilizio
OPERE
LEGITTIMATE
SOTTO IL PROFILO
DELLA
CONFORMITA’
URBANISTICO
EDILIZIA
Opere
che
non
incontrano limiti nel
futuro utilizzo sotto
il profilo urbanisticoedilizio
OPERE OGGETTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA
Interventi
di
ristrutturazione
edilizia eseguiti
in assenza di
titolo
o
in
totale
difformità
o
con
variazioni
essenziali
Art. 199 L.R. 65/2014
Interventi
eseguiti in
parziale
difformità
dal
permesso
di
costruire
Art.
206
L.R. 65/2014
L.R.
Interventi
eseguiti in
assenza di
SCIA o in
difformità
da essa
Art. 200 L.R.
65/2014
Interventi
di attività
di
edilizia
libera,
realizzati in
difformità
dalle
norme
urbanistiche,
…
Art.
201
65/2014
L.R.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non
sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria
pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere - Non estingue
Opere
fiscalizzate con la
procedura
stabilita
dagli artt.
207
e
208
della
L.R.
65/2014
Pagamento
di sanzione
pecuniaria
il reato penale
Opere fiscalizzate, non legittimate sotto il profilo della
conformità urbanistico-edilizia – La sanzione ha funzione
alternativa alla demolizione e non legittima mai il bene. Beni
con limitazioni sotto il profilo urbanistico-edilizio, per quanto
attiene alla loro utilizzabilità futura -
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
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L. 124/2015 c.d. “Madia” : NOVITA’ IN MATERIA DI AUTOTUTELA
N.B. la parte in rosso è aggiunta dall’art. 6 comma 1 lettera d) della L. n° 124/2015
Legge 241/1990 art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può
essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento
dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo
20 e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ DELL’AUTOTUTELA:
Atto
amministrativo
illegittimo
Va motivato
l’esercizio di
un
potere
facoltativo
Entro
un
termine
ragionevole
Interesse
pubblico
specifico
attuale
ed
Tenere conto degli
interessi
dei
destinatari e dei
controinteressati
NOVITA DELLA L. n° 124/2015
Il potere di autotutela può essere esercitato ENTRO IL TERMINE DI MESI 18, dal
rilascio dell’atto amministrativo anche nell’ipotesi si sia formato per silenzio assenso
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
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IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO IN SANATORIA, CON OPERE EDILIZIE DI
ADEGUAMENTO, NECESSARIE PER RENDERE LE OPERE CONFORMI ALL’INTERO
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Quando le opere eseguite in assenza di titolo edilizio, risultano sanabili,
previa esecuzione di alcuni interventi edilizi, necessari per adeguare l’immobile
e renderlo conforme all’intero quadro urbanistico-edilizio
L. 65/2014 art. 200 comma 4
“Ove gli interventi ed opere […] siano stati eseguiti a
seguito di presentazione di una SCIA, l’adozione dei
provvedimenti
sanzionatori
è
subordinata
all’accertamento da parte del comune dell’impossibilità
di conformazione dell’intervento segnalato alla
normativa vigente. In detta ipotesi, il comune
individua le opere e le modalità esecutive necessarie
per conformare alle norme urbanistiche o alle
prescrizioni degli strumenti della pianificazione
urbanistica comunali adottati o approvati o dei
regolamenti edilizi l’intervento segnalato e ne ordina
all’interessato
l’esecuzione
entro
un
termine
perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni”
L. 241/1990 art. 19 comma 3
novellato
dalla
L.
n°
124/2015 c.d. “Madia”
Qualora
sia
possibile
conformare
l’attività
intrapresa ed i suoi effetti
alla
normativa
vigente,
l’amministrazione competente,
con atto motivato, invita il
privato
a
provvedere,
disponendo
la
sospensione
dell’attività
intrapresa
e
prescrivendo
le
misure
necessarie […]
L. 124/2015 - MODIFICA ALLA PROCEDURA DELLA SEGNALAZIONE DI
INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) – L. 241/1990 art. 19 comma 3
PRIMA DELLA L. n. 124/2015
Prevedeva
la
possibilità
conformare l’attività
OGGI DOPO LA L. n. 124/2015
di
Stabilisce l’obbligo, ove possibile, di
consentire
la
conformazione
dell’attività e
viene disciplinata in
dettaglio
(esempio
prescrivendone
necessità di motivazione ed obbligo di
sospensione dell’attività)
In caso di dichiarazioni sostitutive
di certificazione e dell’atto di
notorietà
false
o
mendaci,
l’amministrazione, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni penali di
cui al comma 6, nonché di quelle di
cui al capo VI del testo unico di cui
al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, poteva sempre e IN OGNI
TEMPO adottare i provvedimenti
sanzionatori.
Non è più prevista la possibilità per
l’amministrazione comunale, in caso di
dichiarazioni
sostitutive
di
certificazione e dell’atto di notorietà
false o mendaci, in ogni tempo senza
prescrizioni
temporali
di
poter
adottare provvedimenti di divieto di
prosecuzione
dell’attività
e
di
rimozione di eventuali effetti dannosi.
La L. 124/2015 l’ha inserita all’art.
21-nonies della L. 241/1990
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
ART. 207 L.R. 65/2014
SANZIONI PER OPERE ED
INTERVENTI EDILIZI ABUSIVI
ANTERIORI AL
1° SETTEMBRE 1967
13
L.R. n° 65/2014, art. 207 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi
abusivi anteriori al 1° settembre 1967
14
Ricadenti all’epoca all’interno della perimetrazione dei centri abitati
Sussistenza
dell’interesse
pubblico alla
demolizione
delle opere
Qualora
il
comune
valuti
che
tale
interesse
sussista,
applica,
a
seconda dei
casi,
le
sanzioni
di
cui
agli
articoli 196,
199, 200 e
206
Non sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione delle opere
In contrasto
urbanistici
con
gli
strumenti
Sanzione pecuniaria pari all’incremento
di valore venale dell’immobile ….
ridotto della metà. La sanzione non
può essere in ogni caso inferiore ad
euro 1.000,00, e non può essere
superiore ad euro 3.000,00
Conformi agli strumenti urbanistici
Sanzione pecuniaria
euro 500,00
non
superiore
ad
Conviene presentare ua sanatoria ai
sensi dell’art. 209
La corresponsione della sanzione NON DETERMINA LA
LEGITTIMAZIONE DELL’ABUSO. In assenza di specifica
disciplina su tali consistenze non sono consentiti interventi
comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della
destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari,
incremento di superficie utile lorda o di volume.
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
ART. 208 L.R. 65/2014
SANZIONI PER OPERE ED
INTERVENTI EDILIZI ABUSIVI
ANTERIORI AL 17 MARZO 1985
15
L.R. n° 65/2014 art. 208 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi
abusivi anteriori al 17 marzo 1985
In assenza di titolo abilitativo
Opere in
con
gli
urbanistici
contrasto
strumenti
Opere conformi
agli strumenti
urbanistici
Si applica una sanzione
pecuniaria
pari
all’incremento di valore
venale
dell’immobile
conseguente
alla
realizzazione dell’opera.
La sanzione non può
essere inferiore ad euro
3.000,00 e superiore ad
euro 9.000,00
Si applica una
sanzione
pecuniaria
non
inferiore ad euro
1.500,00 e non
superiore ad euro
4.500,00
16
In difformità dal titolo abilitativo
Opere in contrasto con
gli
strumenti
urbanistici
Si applica una sanzione
pecuniaria
pari
all’incremento
di
valore
venale
dell’immobile
conseguente
alla
realizzazione
dell’opera,
ridotto della metà, valutato
dall’ufficio tecnico comunale
che
non può essere
inferiore ad euro 2.000,00
e superiore ad €. 6.000,00
Opere conformi
agli strumenti
urbanistici
Si applica una
sanzione
pecuniaria
non
inferiore
ad
euro 1.000,00 e
non superiore ad
euro 3.000,00
La corresponsione della sanzione NON DETERMINA LEGITTIMAZIONE
DELL’ABUSO. In assenza di specifica disciplina del Piano Operativo su tali
opere non sono consentiti interventi comportanti demolizione e ricostruzione,
mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità
immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume.
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
IL RICORSO ALLA CORTE
COSTITUZIONALE DELLO STATO
RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI
207 E 208
17
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
18
RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 207 E 208 E’ PENDENTE UN RICORSO DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER QUESTIONI DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE IN DATA 13.01.2014
Lo stato ritiene che le disposizioni degli articoli 207 e 208, si pongano in contrasto
con la normativa di principio del D.P.R. 380/2001 e quindi violano le disposizioni
dell’art. 117 della costituzione.
Si sostiene che queste disposizioni limitino l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge statale che prevedono la demolizioni degli abusi ancorché datati e l’acquisizione
gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale.
Diversamente dalla legge statale di principio si prevede un termine di decadenza e
di prescrizione per l’esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi del comune,
afferente alla procedura sanzionatoria amministrativa.
La legge regionale prevede un accertamento del tutto discrezionale e non previsto
dalla normativa statale “dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata”
escludendo la demolizione dell’opera, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e
consente che il piano operativo possano disciplinare gli interventi edilizi su tali opere.
Secondo lo stato si introduce una forma di condono edilizio surrettizia, di sanatoria
straordinaria, la cui iniziativa è di competenza statale e che in base all’ordinamento
non è consentito alle regioni di ampliare i limiti applicativi (sentenze Corte costituzionale n. 196
del 2004 e 70 del 2005).
La disposizione della L.R. 65/2014 trova invece fondamento in quella parte della
giurisprudenza che afferma che l’azione repressiva del comune a fronte di abusi
datati, deve dare atto del tempo trascorso e motivare l’interesse pubblico al ripristino
della legalità violata.
LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE AD ABUSI DATATI
19
SENTENZE: Consiglio di Stato, Sezione IV,
sentenza n. 5183 del 2.10.2012;
Consiglio di Stato sezione IV, sentenza n° 2132
del 10.06.2013
SENTENZE: Consiglio di Stato sez. VI
sentenza n. 2512 del 18/5/2015;
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n.
3847 del 15/7/2013
RELATIVAMENTE
AL
PROVVEDIMENTO
DI
DEMOLIZIONE DI UN’OPERA ABUSIVA, NON
SUSSISTE
L’OBBLIGO
DI
VALUTAZIONE
DELL’INTERESSE PUBBLICO
RELATIVAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI
DEMOLIZIONE DI UN’OPERA ABUSIVA,
SUSSISTE L’OBBLIGO DI VALUTAZIONE
DELL’INTERESSE PUBBLICO
Il provvedimento di demolizione di una
costruzione abusiva, al pari di tutti i
provvedimenti
sanzionatori
in
materia
edilizia, è atto di vincolato che non richiede
una specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico, ne una comparazione di
quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti
e sacrificati, né una motivazione sulla
sussistenza di un interesse pubblico concreto
ed attuale alla demolizione non potendo
neppure ammettersi l’esistenza di alcun
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva, che il tempo
non può mai legittimare.
Il lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell’abuso ed il protrarsi
dell’inerzia
dell’amministrazione,
preposta alla vigilanza comportano la
nascita di una posizione di legittimo
affidamento nel privato cittadino, in
relazione alla quale il potere repressivo
è subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche
all’entità ed alla tipologia dell’abuso,
indichi il pubblico interesse, diverso da
quello di ripristino della legalità, idoneo
a
giustificare
il
sacrificio
del
contrapposto interesse privato.
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
20
LE RAGIONI DELLA REGIONE TOSCANA A SOSTEGNO DELLA LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 207 E 208
Sulle opere anteriori al 1967 all’esterno dei centri abitati la previsione integra una
mera ricognizione degli effetti della legge statale
Non vi è violazione dell’obbligo della repressione in quanto il principio di valutazione
dell’interesse pubblico nelle fattispecie di «affidamento del privato» è un principio
generale dell’ordinamento statale (vedere azione di autotutela)
Non si tratta di una forma di condono in quanto le opere non vengono legittimate.
Nella legge statale art. 34 del D.P.R. 380/2001, esiste già un principio di non
demolizione di opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, ove
non demolibili senza arrecare pregiudizio alla parte conforme. In tali casi si applica,
come previsto dagli articoli 207 e 208 della L.R. 65/2014, una fiscalizzazione di
tali opere non conformi, con applicazione di una sanzione amministrativa, che non
determina la conformità urbanistico-edilizia delle opere.
Vi è giurisprudenza amministrativa recente che afferma che il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione,
preposta alla vigilanza comportano la nascita di una posizione di legittimo affidamento
nel privato cittadino, in relazione alla quale il potere repressivo è subordinato ad un
onere di congrua motivazione che indichi il pubblico interesse, diverso da quello di
ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio imposto al privato.
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
distretto di Grosseto
EFFETTI DEL RICORSO DELLO STATO ALLA CORTE
COSTITUZIONALE
Il ricorso pendente di per
l’applicazione della legge regionale
sé
non
sospende
La Corte Costituzionale, può disporre la sospensione
del provvedimento ma questo fino ad oggi non è
avvenuto e rappresenta un caso poco frequente
Probabilmente
l’eventuale
dichiarazione
di
incostituzionalità retroagisce ma non avrà effetti sui
rapporti esauriti
TEMPI: E’ STATO DISCUSSO IN PRIMA SEDUTA DALLA
CORTE COSTITUZIONALE IN DATA 20/10/2015
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La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile
del distretto di
Grosseto
ART. 182 L.R. 65/2014
ACCERTAMENTO DI
CONFORMITA’ IN SANATORIA
PER GLI INTERVENTI
REALIZZATI NELLE ZONE
SISMICHE
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La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI
Consiglio notarile del
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LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014
Art. 182 L.R. 65/2014 - Accertamento di conformità in sanatoria
per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa
sismicità
La corte costituzionale con sentenza n°101 del 22.05.2013 aveva dichiarato
l’illegittimità della L.R.T. del 31.01.2012 n° 4 art. 5 commi 1,2,3,6 e 7 (art. 118
commi 1,2 e 3) della L.R.T. n° 1/2005
[…] 3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere
realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza
dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del
procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi alla normativa tecnica, il
comune respinge l’istanza, oppure, previo accertamento della conformità dell’intervento
realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, ed ove
ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle opere alla
normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente,
assegnando un termine congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di
conformità in sanatoria.
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La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
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LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014
Art. 182 L.R. 65/2014 - Accertamento di conformità in sanatoria
per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa
sismicità
4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera
alla normativa tecnica, l’interessato presenta alla competente struttura
regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di
adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo
progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura
regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto
dalla normativa, il certificato di collaudo.
Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il
permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria.
5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le
opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli
stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica,
rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di
cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.
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IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DI SANATORIA, CON OPERE EDILIZIE DI
ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER OTTENERE LA CONFORMITA’ SISMICA
PROCEDURA DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA
Viene presentata l’istanza di sanatoria al Comune con la rappresentazione grafica:
 dello stato legittimato;
 dello stato di fatto attuale come da eventuale verbale di accertamento (non conforme);
 dello stato di adeguamento, da realizzarsi mediante opere edilizie (stato conforme).
Viene effettuata e completata l’istruttoria e verificata la conformità urbanisticoedilizia, viene comunicato l’accoglimento dell’istanza, con l’intimazione ad eseguire le
opere edilizie di adeguamento, entro un congruo termine assegnato.
L’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di
autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini
dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori,
l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di
rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Il professionista
assevera l’avvenuta esecuzione in conformità dell’elaborato grafico e trasmette apposita
comunicazione, corredata di documentazione fotografica.
IL COMUNE RILASCIA IL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA (p.d.c. o attestazione
di conformità).
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Consiglio notarile del
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Grazie dell’attenzione
Claudio BELCARI
Per l’eventuale inserimento nella mailing-list, inviare richiesta a: [email protected]
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