Diapositiva 1 - Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
by user
Comments
Transcript
Diapositiva 1 - Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto Consiglio notarile del Distretto di Grosseto La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa Relatore: Claudio BELCARI Autore di n° 2 e-book sulla L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” e n° 1 e-book sulla L.R.T. n° 65/2014 edizioni gruppo Maggioli Funzionario con responsabilità dirigenziali del Servizio Sportello Unico EDILIZIA e S.U.A.P. di Comune e formatore Enti locali, Ordini e Collegi Professionali, scuole private ANCI, ed autore di e-book ed articoli su riviste di carattere nazionale 23.10.2015 – GROSSETO - Sala Pegaso, Piazza Dante 1 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto LA CONFORMITA’ URBANISTICOEDILIZIA DEGLI IMMOBILI 2 P.T.C. Provincia Es. P.M.A.A. P.S. Comune Es. Vincoli sovraordinati conformativi P.I.T. regione P.P.R. R.U. Comune Es. categorie intervento edifici, Normativa area, funzioni R.E. Comune Es. prescrizioni Parametri edilizi ed aereoiiluminan ti Altri R.E. Comune Del verde, energia alternativa, acustica, scarichi Legge n° 64/1974 sismica – Opere strutturali Codice dell’Ambiente Autorizzazione scarico in ambiente Codice della strada Barriere D.lgs. 285/1992 architettoniche L. 13/1989 e D,M. n° 236/1989 A.S.L. N.I.P. Terre e rocce da scavo C’è conformità alle norme urbanisticoedilizie e di settore ? D.M. 5.7.1975 L. 39/2000 Legge forestale L. 1086/1971 Cemento armato ed acciaio Sicurezza luoghi di lavoro D.M. 81/2008 Art. 186 del d.lgs. 152/2006 e regolamento del 21.9.2012 Regolarità contributiva Codice del Commercio L.R.T. N° 28/2005 A.C.E. Attestato Certificazione energetica Vincolo Idrogeologico R.D. n° 523/1904 Acustica D.M. 1444/1968 Impianti D.M. 37/2008 Obbligo installazione impianti energia rinnovabile L..244 del 2007 Vincolo Paesaggistico P.A.I. Autorità di Bacino Arno Rischio idraulico Normativa termica L. 10/1991 Prevenzione incendi D.M. 16.02.1982 Sicurezza in copertura D.P.G.R 75/R 5) S.C.I.A. fuori sagoma 4) S.C.I.A. con rispetto di sagoma 6) SCIA con inizio lavori differito pareri a cura S.U.E. 7) SCIA variante rispetto sagoma area vincolata 8) P.d.C. con silenzio assenso 9) SCIA con rispetto sagoma in area a vincolo 3) Attività Edilizia Libera con comunicazione e rela.assev. 10) P.d.C. con silenzio rifiuto IL TITOLO EDILIZIO E’ CORRETTO ? 2) Attività Edilizia Libera con obbligo di comunicazione 11) P.d.C. alternativo alla S.C.I.A. 1) Attività Edilizia Libera senza alcun adempimento 12) P.A.S. Procedura abilitativa semplificata 18) Attestazione di conformità in sanatoria 17) P.d.C. in sanatoria 16) Comunicazione tardiva edilizia libera 15) Opere, interventi privi di rilevanza edilizia 14) D.I.A. ai sensi dell’art. 87-bis del D.lgs. 259/2003 13) Autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del Dlgs. 259/2003 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto I VARI PROFILI GIURIDICI CHE POSSONO RIGUARDARE GLI IMMOBILI, IN SEDE DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA LA COMMERCIABILITA’ DEGLI IMMOBILI DA VALUTARE, IN RELAZIONE: AI TITOLI EDILIZI CHE INTERESSANO L’IMMOBILE; ALL’EPOCA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE; AI REGOLAMENTI COMUNALI ESEGUITI IN EPOCA PRECEDENTE ALL’ANNO 1967. LA SANZIONABILITA’ DI OPERE PRIVE DI TITOLO EDILIZIO DA VALUTARE CON RIFERIMENTO AL QUADRO NORMATIVO (tempo trascorso, ecc.) L’USO E L’UTILIZZABILITA’ DA VALUTARE CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA AGIBILITA’ LA CONFORMITA’ CATASTALE DA VALUTARE CON RIFERIMENTO ALLA CONFORMITA’ DELLA SITUAZIONE DELL’IMMOBILE IN RAPPORTO AL CENSIMENTO CATASTALE LA CONFORMITA’ IMPIANTISTICA DA VERIFICARE LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI IN RAPPORTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA IMPIANTISTICA LA CONFORMITA’ ENERGETICA DA VERIFICARE LA CONFORMITA’ DELL’IMPIANTISTICA ENERGETICA CON LA NORMATIVA IN MATERIA 5 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto QUANDO NON OCCORRE SANATORIA EDILIZIA TOLLERANZE AMMESSE in sede di verifica D.P.R. 380/2001 art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”- Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” L.R. 65/2014 art. 198 – Tolleranze di costruzione Ai fini della disciplina di cui agli articoli 206 (parziale difformità) e 209 (accertamento di conformità), non si ha parziale difformità dal permesso di costruire oppure dalla S.C.I.A., qualora proposta in conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali adottati o approvati e con il vigente regolamento edilizio, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” Dette tolleranze sono da ritenersi applicabili in sede di effettiva misurazione degli immobili e non da riportare sugli elaborati progettuali. Detta percentuale del 2% è da ritenersi vincolante nella misura di ogni singolo elemento (altezza, larghezza, lunghezza, superficie coperta e cubatura ecc.), per ogni singola unità immobiliare. 6 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA RELATIVAMENTE AD OPERE DATATE E PRIVE DI TITOLI ABILITATIVI L’art. 31 della L. n° 1150 del 1942 citava: “Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza…” L’art. 10 della L. n° 765 del 1967, modificava il suddetto art. 31 ed estendeva a tutto il territorio comunale, ivi comprese le aree agricole fuori dal centro abitato, l’obbligo della licenza edilizia L’art. 207 della L. n° 65/2014 afferma che le opere ed interventi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, qualora all’epoca della realizzazione risultavano ricadenti all’esterno della perimetrazione dei centri abitati, sono da considerarsi consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio Tutte le opere eseguite prima dell’anno 1942, in tutto il territorio comunale, in tutti i comuni sono da ritenersi nella condizione di conformità, dal punto di vista urbanistico-edilizio; Tutte le opere eseguite fuori dai centri abitati prima dell’anno 1967, sono da ritenersi nella condizione di conformità urbanistico-edilizia 7 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA Cosa succede se un Comune aveva un regolamento comunale precedente all’anno 1942, che stabiliva l’obbligo di dotarsi di permesso, nulla-osta ecc.? Sentenza del T.A.R. Toscana n° 92/2009 del 29.01.2009 comune di Arezzo Sentenza del T.A.R. Toscana n°197/2011 del 29.01.2011 comune di Scandicci Affermano: che “la norma statale prevale rispetto alla disciplina regolamentare comunale previgente il 1942 e ciò è evincibile non solo in ragione dell’applicazione del principio della gerarchia delle fonti normative, ma anche per evidenti motivi di uniformità nazionale della disciplina e per evitare possibili situazioni discriminatorie, così come peraltro messo in evidenza dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sezione V 21/10/1998 n.1524).” Pertanto è illegittima la posizione di un Comune che ritenga un’opera eseguita prima dell’anno 1942, illegittima ed abusiva, sulla base di un proprio regolamento comunale che ne stabiliva l’obbligo di autorizzazione, mediante permesso, nulla-osta, ecc.. Pertanto tutte le opere edilizie, eseguite prima dell’anno 1942, sono da ritenersi nella condizione di conformità urbanistico-edilizia in tutto il territorio 8 LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA DEGLI IMMOBILI OPERE REALIZZATE PRIMA DEL 1/9/1967 FUORI DAI CENTRI ABITATI OPERE DOTATE DI REGOLARE TITOLO EDILIZIO Ordinario in sanatoria o condono edilizio OPERE LEGITTIMATE SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA’ URBANISTICO EDILIZIA Opere che non incontrano limiti nel futuro utilizzo sotto il profilo urbanisticoedilizio OPERE OGGETTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali Art. 199 L.R. 65/2014 Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire Art. 206 L.R. 65/2014 L.R. Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa Art. 200 L.R. 65/2014 Interventi di attività di edilizia libera, realizzati in difformità dalle norme urbanistiche, … Art. 201 65/2014 L.R. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere - Non estingue Opere fiscalizzate con la procedura stabilita dagli artt. 207 e 208 della L.R. 65/2014 Pagamento di sanzione pecuniaria il reato penale Opere fiscalizzate, non legittimate sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia – La sanzione ha funzione alternativa alla demolizione e non legittima mai il bene. Beni con limitazioni sotto il profilo urbanistico-edilizio, per quanto attiene alla loro utilizzabilità futura - La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto 10 L. 124/2015 c.d. “Madia” : NOVITA’ IN MATERIA DI AUTOTUTELA N.B. la parte in rosso è aggiunta dall’art. 6 comma 1 lettera d) della L. n° 124/2015 Legge 241/1990 art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20 e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ DELL’AUTOTUTELA: Atto amministrativo illegittimo Va motivato l’esercizio di un potere facoltativo Entro un termine ragionevole Interesse pubblico specifico attuale ed Tenere conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati NOVITA DELLA L. n° 124/2015 Il potere di autotutela può essere esercitato ENTRO IL TERMINE DI MESI 18, dal rilascio dell’atto amministrativo anche nell’ipotesi si sia formato per silenzio assenso La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto 11 IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO IN SANATORIA, CON OPERE EDILIZIE DI ADEGUAMENTO, NECESSARIE PER RENDERE LE OPERE CONFORMI ALL’INTERO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Quando le opere eseguite in assenza di titolo edilizio, risultano sanabili, previa esecuzione di alcuni interventi edilizi, necessari per adeguare l’immobile e renderlo conforme all’intero quadro urbanistico-edilizio L. 65/2014 art. 200 comma 4 “Ove gli interventi ed opere […] siano stati eseguiti a seguito di presentazione di una SCIA, l’adozione dei provvedimenti sanzionatori è subordinata all’accertamento da parte del comune dell’impossibilità di conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o dei regolamenti edilizi l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni” L. 241/1990 art. 19 comma 3 novellato dalla L. n° 124/2015 c.d. “Madia” Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie […] L. 124/2015 - MODIFICA ALLA PROCEDURA DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) – L. 241/1990 art. 19 comma 3 PRIMA DELLA L. n. 124/2015 Prevedeva la possibilità conformare l’attività OGGI DOPO LA L. n. 124/2015 di Stabilisce l’obbligo, ove possibile, di consentire la conformazione dell’attività e viene disciplinata in dettaglio (esempio prescrivendone necessità di motivazione ed obbligo di sospensione dell’attività) In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, poteva sempre e IN OGNI TEMPO adottare i provvedimenti sanzionatori. Non è più prevista la possibilità per l’amministrazione comunale, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, in ogni tempo senza prescrizioni temporali di poter adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi. La L. 124/2015 l’ha inserita all’art. 21-nonies della L. 241/1990 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto ART. 207 L.R. 65/2014 SANZIONI PER OPERE ED INTERVENTI EDILIZI ABUSIVI ANTERIORI AL 1° SETTEMBRE 1967 13 L.R. n° 65/2014, art. 207 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967 14 Ricadenti all’epoca all’interno della perimetrazione dei centri abitati Sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione delle opere Qualora il comune valuti che tale interesse sussista, applica, a seconda dei casi, le sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 200 e 206 Non sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione delle opere In contrasto urbanistici con gli strumenti Sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile …. ridotto della metà. La sanzione non può essere in ogni caso inferiore ad euro 1.000,00, e non può essere superiore ad euro 3.000,00 Conformi agli strumenti urbanistici Sanzione pecuniaria euro 500,00 non superiore ad Conviene presentare ua sanatoria ai sensi dell’art. 209 La corresponsione della sanzione NON DETERMINA LA LEGITTIMAZIONE DELL’ABUSO. In assenza di specifica disciplina su tali consistenze non sono consentiti interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume. La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto ART. 208 L.R. 65/2014 SANZIONI PER OPERE ED INTERVENTI EDILIZI ABUSIVI ANTERIORI AL 17 MARZO 1985 15 L.R. n° 65/2014 art. 208 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985 In assenza di titolo abilitativo Opere in con gli urbanistici contrasto strumenti Opere conformi agli strumenti urbanistici Si applica una sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’opera. La sanzione non può essere inferiore ad euro 3.000,00 e superiore ad euro 9.000,00 Si applica una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 4.500,00 16 In difformità dal titolo abilitativo Opere in contrasto con gli strumenti urbanistici Si applica una sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’opera, ridotto della metà, valutato dall’ufficio tecnico comunale che non può essere inferiore ad euro 2.000,00 e superiore ad €. 6.000,00 Opere conformi agli strumenti urbanistici Si applica una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 3.000,00 La corresponsione della sanzione NON DETERMINA LEGITTIMAZIONE DELL’ABUSO. In assenza di specifica disciplina del Piano Operativo su tali opere non sono consentiti interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume. La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLO STATO RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 207 E 208 17 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto 18 RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 207 E 208 E’ PENDENTE UN RICORSO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE IN DATA 13.01.2014 Lo stato ritiene che le disposizioni degli articoli 207 e 208, si pongano in contrasto con la normativa di principio del D.P.R. 380/2001 e quindi violano le disposizioni dell’art. 117 della costituzione. Si sostiene che queste disposizioni limitino l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge statale che prevedono la demolizioni degli abusi ancorché datati e l’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale. Diversamente dalla legge statale di principio si prevede un termine di decadenza e di prescrizione per l’esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi del comune, afferente alla procedura sanzionatoria amministrativa. La legge regionale prevede un accertamento del tutto discrezionale e non previsto dalla normativa statale “dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata” escludendo la demolizione dell’opera, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e consente che il piano operativo possano disciplinare gli interventi edilizi su tali opere. Secondo lo stato si introduce una forma di condono edilizio surrettizia, di sanatoria straordinaria, la cui iniziativa è di competenza statale e che in base all’ordinamento non è consentito alle regioni di ampliare i limiti applicativi (sentenze Corte costituzionale n. 196 del 2004 e 70 del 2005). La disposizione della L.R. 65/2014 trova invece fondamento in quella parte della giurisprudenza che afferma che l’azione repressiva del comune a fronte di abusi datati, deve dare atto del tempo trascorso e motivare l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata. LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE AD ABUSI DATATI 19 SENTENZE: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5183 del 2.10.2012; Consiglio di Stato sezione IV, sentenza n° 2132 del 10.06.2013 SENTENZE: Consiglio di Stato sez. VI sentenza n. 2512 del 18/5/2015; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3847 del 15/7/2013 RELATIVAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DI UN’OPERA ABUSIVA, NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO RELATIVAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DI UN’OPERA ABUSIVA, SUSSISTE L’OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto di vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, ne una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare. Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, preposta alla vigilanza comportano la nascita di una posizione di legittimo affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale il potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello di ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato. La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto 20 LE RAGIONI DELLA REGIONE TOSCANA A SOSTEGNO DELLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 207 E 208 Sulle opere anteriori al 1967 all’esterno dei centri abitati la previsione integra una mera ricognizione degli effetti della legge statale Non vi è violazione dell’obbligo della repressione in quanto il principio di valutazione dell’interesse pubblico nelle fattispecie di «affidamento del privato» è un principio generale dell’ordinamento statale (vedere azione di autotutela) Non si tratta di una forma di condono in quanto le opere non vengono legittimate. Nella legge statale art. 34 del D.P.R. 380/2001, esiste già un principio di non demolizione di opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, ove non demolibili senza arrecare pregiudizio alla parte conforme. In tali casi si applica, come previsto dagli articoli 207 e 208 della L.R. 65/2014, una fiscalizzazione di tali opere non conformi, con applicazione di una sanzione amministrativa, che non determina la conformità urbanistico-edilizia delle opere. Vi è giurisprudenza amministrativa recente che afferma che il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, preposta alla vigilanza comportano la nascita di una posizione di legittimo affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale il potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che indichi il pubblico interesse, diverso da quello di ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio imposto al privato. La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto EFFETTI DEL RICORSO DELLO STATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE Il ricorso pendente di per l’applicazione della legge regionale sé non sospende La Corte Costituzionale, può disporre la sospensione del provvedimento ma questo fino ad oggi non è avvenuto e rappresenta un caso poco frequente Probabilmente l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità retroagisce ma non avrà effetti sui rapporti esauriti TEMPI: E’ STATO DISCUSSO IN PRIMA SEDUTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN DATA 20/10/2015 21 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto ART. 182 L.R. 65/2014 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ IN SANATORIA PER GLI INTERVENTI REALIZZATI NELLE ZONE SISMICHE 22 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 Art. 182 L.R. 65/2014 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità La corte costituzionale con sentenza n°101 del 22.05.2013 aveva dichiarato l’illegittimità della L.R.T. del 31.01.2012 n° 4 art. 5 commi 1,2,3,6 e 7 (art. 118 commi 1,2 e 3) della L.R.T. n° 1/2005 […] 3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi alla normativa tecnica, il comune respinge l’istanza, oppure, previo accertamento della conformità dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria. 23 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 Art. 182 L.R. 65/2014 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità 4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria. 5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati. 24 IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DI SANATORIA, CON OPERE EDILIZIE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER OTTENERE LA CONFORMITA’ SISMICA PROCEDURA DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA Viene presentata l’istanza di sanatoria al Comune con la rappresentazione grafica: dello stato legittimato; dello stato di fatto attuale come da eventuale verbale di accertamento (non conforme); dello stato di adeguamento, da realizzarsi mediante opere edilizie (stato conforme). Viene effettuata e completata l’istruttoria e verificata la conformità urbanisticoedilizia, viene comunicato l’accoglimento dell’istanza, con l’intimazione ad eseguire le opere edilizie di adeguamento, entro un congruo termine assegnato. L’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Il professionista assevera l’avvenuta esecuzione in conformità dell’elaborato grafico e trasmette apposita comunicazione, corredata di documentazione fotografica. IL COMUNE RILASCIA IL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA (p.d.c. o attestazione di conformità). La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto Grazie dell’attenzione Claudio BELCARI Per l’eventuale inserimento nella mailing-list, inviare richiesta a: [email protected] 26