Gli acquisti in MEPA - Distretto della Corte d`Appello di Trieste
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Gli acquisti in MEPA - Distretto della Corte d`Appello di Trieste
Perché MePA Artt. 124 e 125 D.Lgs 163/2006 Artt. 328, 332,335, 336 DPR 207/2010 LEGGE 7 agosto 2012 , n. 135: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini MePA: Responsabilità MePA: Opportunità Come MePA Accredito Firma digitale punto ordinante e punto istruttore Mercato elettronico: ODA vs RDO Art. 124 163/2006 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia) 1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. 2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7. (220) 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. (221) Art. 124 163/2006 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia) 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito; e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni. Art. 124 163/2006 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia) 7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici. 8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3. Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia) 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10. 3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia) 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti; (223) c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia) 8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 130.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 200.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248. (224) Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia) 10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia) 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti alla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia) 12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.225 Art. 328 DPR 207/2010. Mercato elettronico 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice. 2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. Art. 328 DPR 207/2010. Mercato elettronico 3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all’articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l’altro a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico; b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati; c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione; d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico; e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza. Art. 328 DPR 207/2010. Mercato elettronico 4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II. Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all’articolo 70, comma 1, del codice. Art. 328 DPR 207/2010. Mercato elettronico 5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell’esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all’articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l’esito della procedura. 6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell’articolo 77, commi 5 e 6, del codice. 7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294. Art. 332 DPR 207/2010. Affidamenti in economia 1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici. 2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Art. 332 DPR 207/2010. Affidamenti in economia 3. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale. 4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti. 5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario. Art. 335. Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici 1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. 2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all’articolo 328. Art. 336. Congruità dei prezzi 1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. 2. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante può (?!?) avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini Art. 1. Comma 4 e 6 4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207« 6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.. LEGGE 7 agosto 2012 , n. 135: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 il comma 7 dell’art.1 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati…. … RESPONSABILITA’… In ogni caso, la scelta della procedura da adottare (ODA oppure RdO) deve essere fatta nel pieno rispetto della normativa prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione (ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010). L’esecuzione delle predette procedure avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante e del relativo Soggetto Aggiudicatore, che sono gli unici responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi ad essi applicabili. Inoltre la scelta della procedura di acquisto e il corretto svolgimento della medesima, così come il rispetto dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’Amministrazione. Quindi: Art. 124 e 125 del D Lgs 163/2006 e Art. 332 del DPR 207/2010 ...Le amministrazione pubbliche di cui all’elenco ISTAT sono tenute ad approvvigionarsi al MePA… …La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato recedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita‘ per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale Come è cresciuto il Mercato elettronico della PA? dicembre 2003 Viene effettuata la prima transazione sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePA): il Comune di Cinisello Balsamo (MI) acquista, con la modalità dell’ordine diretto, lampade a incandescenza da un fornitore romano per un valore di 60 euro. dicembre 2012 In un solo mese vengono effettuati acquisti sul MePA per oltre 100 milioni di euro, mentre l’anno appena concluso evidenzia che sono stati stipulati oltre 100.000 contratti telematici per un valore complessivo di oltre 360 milioni di euro (contro i circa 250 milioni del 2011). A oggi, sono complessivamente registrati sul MePA oltre 100.000 utenti delle pubbliche amministrazioni e sono state abilitate oltre 50.000 imprese, che mettono a disposizione un catalogo complessivo di oltre 2 milione e 300mila offerte di prodotti e servizi. La verifica dei requisiti Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RdO, le imprese devono essere sempre in regola con le dichiarazioni necessarie previste dal Codice degli Appalti. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di abilitazione e rinnovate ogni sei mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità di mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RdO. L’onere di verifica delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di abilitazione di Consip e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione e dalla verifica delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara. Attenzione: le verifiche all’aggiudicatario sono comunque OBBLIGATORIE! La verifica dei requisiti Di seguito l’elenco delle dichiarazioni rilasciate in abilitazione e approvate da Consip: • • • • • • • Dati dell’impresa (ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera di Commercio) Oggetto sociale Legali rappresentanti e relativi poteri Amministrazione della società (Amministratori / quote /diritti reali e di godimento) Nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge 575/1965, e s.m.i. ex art. 9 D.P.R. n. 252/1998 Dichiarazioni relative all’art. 38 (requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il MePA La verifica dei requisiti In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l’impresa sottoscriverà necessariamente in sede di offerta ‐ il documento di offerta è generato automaticamente dal sistema ‐ ulteriori dichiarazioni rivolte alla specifica Stazione appaltante e riferite alla specifica RdO: • Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura allegate dalla stazione appaltante alla RdO; • Dichiarazione di offerta valida, efficace e irrevocabile sino alla “Data ultima stipula” indicata dalla stazione appaltante; • Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990; • Dichiarazione relativa al 2359 c.c. in merito a situazione di controllo di e/o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta; • Dichiarazione dell’intenzione, in caso di aggiudicazione, di affidamento in subappalto di attività oggetto della gara, con relativa percentuale; • Dichiarazione che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale. La verifica dei requisiti Qualora ne ravvisi la necessità, l’Amministrazione può richiedere particolare documentazione tecnica a comprova del rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti o ulteriori elementi di dettaglio dell’offerta economica. Ulteriori requisiti tecnici o economici: qualora occorra richiedere alle imprese ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dai Bandi di abilitazione al MePA, è necessario formulare apposite richieste tecniche o economiche di lotto nella sezione “Richiedi documenti” relativa al lotto di pertinenza Contributo all’AVCP: per RdO d’importo superiore a 150.000 euro (IVA esclusa) occorrerà prevedere, nella sezione “Richiedi documenti” al Passo 2 (lotto), la richiesta del documento attestante il pagamento della contribuzione dovuta alla AVCP Il termine dilatorio Art. 11. 163/2006 (Fasi delle procedure di affidamento) 10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 33 Comma così modificato all’art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 53 del 2010. 10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi: (35) a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazion i del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte condecisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. (36) Esclusione dall’applicazione del sistema AVCPass In merito a quanto dettato dalla normativa in vigore sull’uso obbligatorio del sistema AVCpass, con D.L. 150/2013 convertito con Legge 15/2014 “Il termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del Codice di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014.”Pertanto, a partire dal 1 luglio 2014 “la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS per tutte le gare di importo superiore a € 40.000 (cfr deliberazione n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) con la sola esclusione degli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali. Per tali procedure, le tempistiche e le modalità di utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti saranno disciplinate attraverso un’apposita deliberazione dell’Autorità” Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Per potersi attivare sul MePA come acquirente, si deve procedere dapprima con la “Registrazione base”, attraverso la quale, a seguito dell’inserimento dei dati anagrafici e dell’associazione all’ente/amministrazione di appartenenza, l’utente riceverà un nome‐utente e sceglierà la propria password di accesso al sistema. Una volta completata la registrazione, l’utente potrà procedere all’“Abilitazione” (link presente nell’Area personale) e scegliere la procedura relativa al proprio ruolo, Punto Ordinante o Punto Istruttore Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Registrazione Il processo di registrazione è composto da 2 fasi distinte e successive: Registrazione Base (chi sei) Abilitazione (che fai) Per acquistare e/o vendere nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. e/o per utilizzare il servizio Equitalia, è necessario completare sia la Registrazione Base che l’Abilitazione (Fase 1 + Fase 2). Fase 1: Registrazione Base (chi sei) Durante la Registrazione Base, dovrai inserire poche informazioni personali e selezionare la Pubblica Amministrazione o l’Impresa di tua appartenenza. Al termine della Registrazione Base, otterrai username e password per: passare alla fase successiva (Abilitazione) accedere alla tua Area personale iscriverti alla Newsletter Acquistinretepa Fase 2: Abilitazione (che fai) Una volta completata la Registrazione Base, potrai accedere alla procedura di abilitazione per: fare acquisti come Pubblica Amministrazione vendere i tuoi prodotti alla P.A. come Impresa utilizzare il servizio Equitalia di verifica degli inadempimenti Dopo aver inserito utenza e password, in “Abilitazione” dovrai indicare il ruolo con il quale intendi operare sul sistema, fornire alcune informazioni aggiuntive e attendere l’esito delle attività di verifica. È consigliato il possesso di Firma digitale. In qualità di Amministrazione, potrai abilitarti come Punto Ordinante, Punto Istruttore o Operatore di Verifica inadempimenti. In qualità di Impresa, potrai abilitarti come Rappresentante Legale oppure partecipare a un’iniziativa di tuo interesse dalla vetrina dei bandi definendo il tuo ruolo (Rappresentante Legale o Operatore delegato) all’interno della procedura. Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Le pubbliche amministrazioni possono operare nell’ambito del MePA attraverso due soggetti: • • punto ordinante: soggetto con “potere di firma”, ossia titolato ad impegnare la spesa per conto della Pubblica Amministrazione, che agisce esclusivamente in nome e per conto della p.a. di appartenenza; punto istruttore: soggetto che, nominato dal Punto Ordinante, assiste e supporta nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema di eProcurement e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto. Per chiedere l’abilitazione al MePA come Punto Ordinante, l’utente deve essere in possesso della firma digitale. Il Sistema, infatti, dopo l’inserimento di ulteriori dati legati all’ufficio di appartenenza, chiederà all’utente di scaricare un documento .pdf contenente tutte le dichiarazioni da rilasciare ai fini dell’abilitazione, di firmare il documento con firma digitale e reinserilo a sistema. La richiesta di abilitazione del Punto Ordinante è soggetta a verifica da parte di Consip, relativamente alla verifica di legittimità sia dell’amministrazione a utilizzare il/i servizio/i per cui si richiede l'abilitazione ai sensi della normativa vigente sia dell’utente a eseguire acquisti in nome e per conto dell'Amministrazione. Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Per chiedere l’abilitazione al MePA come Punto Istruttore, l’utente già registrato non dovrà essere in possesso di firma digitale. Il Sistema, infatti, dopo l’inserimento di ulteriori dati legati all’ufficio di appartenenza, chiederà all’utente di ricercare un Punto ordinante abilitato a cui inviare direttamente la proposta di nomina. Il Punto Ordinante prescelto potrà accettare o rifiutare la richiesta ricevuta, senza necessità di alcuna validazione da parte di Consip. I Punti Istruttori possono affiancare il Punto ordinante nella predisposizione degli ordini di acquisto, ma non possono inviarli al fornitore. Possono altresì predisporre Richiesta di Offerta (RdO) ma non inviarle ai fornitori e possono partecipare all'esame delle offerte, restando a carico del Punto Ordinante le definitive attività di aggiudicazione della RdO e successiva stipula del contratto Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Ruoli e Responsabilità del Punto Ordinante e del Punto Istruttore PUNTO ORDINANTE (art. 8 Regole del sistema di e-Procurement) Agisce esclusivamente in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza cui è associato. Opera (salvo diversa indicazione) anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto, ai sensi dell’art. 10 Codice dei Contratti Pubblici; Nel caso siano abilitati più Punti Ordinanti per un medesimo Soggetto Aggiudicatore, l’attività di ciascun Punto Ordinante sarà riferibile al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e non avrà effetto nei confronti degli altri Punti Ordinanti; Dichiara di conoscere ed accetta le caratteristiche del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto, il loro funzionamento, il Gestore del Sistema, l’attività svolta da Consip nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, nel Sistema e, in particolare, nell’abilitazione dei Fornitori e dei relativi Beni e Servizi; Rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti e, in generale, dei procedimenti di acquisto posti in essere nel Sistema nei confronti dei Fornitori, degli altri Utenti e, in generale, dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.; Agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari; Verifica preventivamente l’applicabilità nei confronti del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere attraverso il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto, accertando l’adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei Contratti Pubblici e il Regolamento di Attuazione, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure; Nomina il Punto Istruttore Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Ruoli e Responsabilità del Punto Ordinante e del Punto Istruttore PUNTO ISTRUTTORE (art. 9 Regole del sistema di e-Procurement) Il Punto Ordinante può nominare uno o più Punti Istruttori, che assistono il medesimo Punto Ordinante nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto; Il Punto Istruttore supporta il Punto Ordinante nell’attività di analisi dei Cataloghi, predisposizione degli ordini di acquisto e, per quanto riguarda la Richiesta di Offerta, può intervenire sia nella fase di creazione della RdO che nella fase di valutazione delle offerte in gara; La nomina dei Punti Istruttori da parte del Punto Ordinante avviene attraverso l’apposita procedura prevista nel Sito e alle condizioni e con le modalità ivi indicate; Il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante che nomina il Punto Istruttore si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all’attività svolta dai Punti Istruttori, nonché alla riservatezza dell’Account a questi attribuito. Qualsiasi attività compiuta dal Punto Istruttore, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque di esclusiva imputazione e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza; La durata della nomina dei Punti Istruttori è stabilita dal Punto Ordinante che l’ha nominato e comunque l’efficacia della nomina dei Punti Istruttori cessa al cessare della Abilitazione di quest’ultimo. Accredito punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle operazioni sulla piattaforma telematica, trovano applicazione le Regole del Sistema di eProcurement, pubblicate e consultabili su www.acquistinretepa.it. Per le pubbliche amministrazioni e le imprese che intendono operare all’interno del MePA, il possesso di firma digitale è indispensabile per garantire l’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti e scambiati tra le parti, ai fini della conclusione dei relativi contratti di appalto. Nel MePA trovano pertanto applicazione le norme stabilite dal Decreto Legislativo 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), in particolare al capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi. Di seguito vengono riportati alcuni significativi elementi delle norma: • Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 (art. 20); • • Accredito punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. L'apposizione della firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate (art. 21); La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso (art. 24); Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO L’accesso al MePA avviene attraverso il portale www.acquistinretepa.it e l’inserimento delle credenziali rilasciate al momento della registrazione. Vediamo come ricercare un prodotto… Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Ricerca i prodotti Per trovare il prodotto di tuo interesse hai tante modalità di ricerca diverse. Puoi utilizzare la ricerca semplice presente in tutte le pagine del portale accanto al menù di navigazione, oppure le ricerche presenti nella voce “Sei un’Amministrazione?” - se stai navigando come anonimo - o “Area personale” - se hai già effettuato il login. Nella sezione “Che cosa vuoi acquistare?”, “Sfoglia catalogo”, “Ricerca per codice” e “Trova prodotti” sono 3 modi per trovare ciò che desideri a partire dal prodotto, a prescindere dallo strumento di acquisto con il quale potrai ordinarlo. Se invece selezioni “Che strumento vuoi usare?”, hai a disposizione le vetrine dei singoli strumenti (Convenzioni, Mercato Elettronico, etc.) tra le quali potrai scegliere l’iniziativa e poi il prodotto che cerchi. Tutte le diverse modalità di ricerca ti porteranno comunque a visualizzare il catalogo prodotti. Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Consulta il catalogo Una volta visualizzato il catalogo prodotti, puoi scegliere le offerte che ti interessano. Se le offerte sono molto numerose, per semplificare la consultazione del catalogo hai la possibilità di ridurre il numero dei risultati della ricerca attraverso “Cerca nei prodotti” – dove puoi inserire una qualsiasi caratteristica che l’offerta deve avere per rispondere alle tue esigenze – o “Restringi i risultati” – che ti consente in modo diverso di filtrare le caratteristiche dell’offerta. Nel catalogo hai anche a disposizione modalità di visualizzazione diverse: la lista, la griglia e il dettaglio. Scegli quella che preferisci. Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Inserisci i prodotti nel carrello Selezionando “Aggiungi al carrello” puoi inserire i tuoi articoli in un’area dalla quale poi procederai alla predisposizione degli ordini. Il carrello è unico ed è suddiviso in sezioni, una per ogni strumento di acquisto. A seconda degli articoli che hai messo nel carrello, potrai predisporre ordini diretti o richieste di offerta. Dal carrello puoi sempre eliminare i singoli articoli o svuotarlo completamente Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Prepara il tuo ordine o la tua richiesta di offerta Seleziona dal carrello i prodotti da acquistare e verifica, a seconda dello strumento di acquisto, con quali modalità puoi fare il tuo ordine. In Convenzione puoi comprare solo con ordini diretti, nel Mercato Elettronico con ordini diretti e richieste di offerta – in questo caso puoi richiedere al fornitore una personalizzazione della fornitura – e negli Accordi quadro solo con richiesta di offerta. Compila il modulo ed eventualmente allega la documentazione necessaria. Se sei un Punto istruttore, dovrai inviare l’ordine al tuo Punto ordinante per l’approvazione Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Acquistiamo una bicicletta? Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Acquistiamo una bicicletta? Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Acquistiamo una bicicletta? Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Acquistiamo una bicicletta? Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Acquistiamo una bicicletta? Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Due sono le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni abilitate possono effettuare acquisti sul Mercato elettronico: • L’ODA (Ordine Diretto di Acquisto) consente l’acquisto di una o più offerte disponibili, direttamente a catalogo senza possibilità di modificarne le condizioni • La RdO (Richiesta di Offerta) prevede l’acquisizione di una o più offerte attraverso l’individuazione e descrizione di beni e servizi e la selezione dei fornitori ai quali inviare l’invito ad offrire. Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO L’ ODA è una procedura di acquisto diretto attivabile quando: • l’importo dell’acquisto è inferiore al limite dei 40.000 euro previsto per l’affidamento diretto • la stazione appaltante deve richiedere la fornitura di un prodotto o servizio previsti nelle categoria merceologica e che presenta tutte le caratteristiche qualitative necessarie • Non occorre acquisire a corredo dei prodotti alcuni servizi che non sono offerti a catalogo Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Come si esegue un’ODA? Dopo aver eseguito una ricerca e individuato l'articolo di interesse, il primo passo per la creazione di un ordine o la predisposizione di una RdO è rappresentato dalla composizione del carrello degli acquisti. Troverai il bottone Aggiungi a carrello sia nella pagina di Risultati della ricerca, sia nella pagina di Confronto articoli, sia nella pagina di Dettaglio articolo. Dopo aver inserito nel carrello i prodotti, premere “Crea Ordine» Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO …Come si esegue un’ODA? …e quindi bisogna inserire le quantità corrette da ordinare. La quantità predefinita di un ordine per ciascun articolo è "1"; per modificarla, immetti laquantità che desideri nel campo Quantità, quindi fai clic su Aggiorna totali per visualizzare il nuovo totale di spesa. Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO …Come si esegue un’ODA? Ora, se il carrello è già completo e definitivo, si procede premendo il tasto invia Ordine per procedere al completamento del documento d'ordine. Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO …Come si esegue un’ODA? Note commerciali riferite all’ Acquisto diretto Il Fornitore ha la possibilità di non provvedere all’evasione dell’ordine nei seguenti casi: • Importo minimo di consegna: per ciascuna categoria merceologica attiva sul Mercato Elettronico (associata al relativo Bando di Abilitazione Fornitori) esiste un importo minimo da rispettare per garantire l’evasione dell’ordine da parte del Fornitore. • Area di consegna: ciascun Fornitore definisce nel proprio catalogo le zone geografiche in cui si impegna a consegnare i prodotti (l'informazione è visibile nella scheda di dettaglio di ciascun prodotto, Descrizione articolo); il Fornitore potrebbe non evadere un ordine emesso da un’Amministrazione non sita all’interno dell’elenco di province selezionate; • Lotto Minimo: ciascun Fornitore ha la facoltà di esprimere un lotto minimo ordinabile, ossia un numero minimo di unità di vendita, es. pezzi, scatole, confezioni, etc., al di sotto del quale non procederà all’evasione dell’ordine; • Disponibilità Massima di Periodo: indica il quantitativo garantito di prodotti/servizi abilitati di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo ai Punti Ordinanti nell’ambito del Mercato Elettronico, così come indicato nel Capitolato Tecnico e dettagliato nelle Regole di Accesso al MePA. Al di sopra di tale tetto garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare la richiesta di Ordine Diretto; al raggiungimento del limite non contribuiscono le unità di prodotto/servizio vendute a seguito dell’accettazione di Richieste di Offerta; • Prezzi esposti: i prezzi riportati sul MePA comprendono il bene/servizio oggetto di compravendita unitamente ai servizi accessori di consegna, garanzia, assistenza e installazione ove previsti e comunque in conformità a quanto previsto dalla documentazione tecnica di ciascun Bando di abilitazione. • Ed il Bollo? Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO …Come si esegue un’ODA? Per indicare un indirizzo di consegna e/o fatturazione diverso da quello impostato, è sufficiente fare clic sull'icona cambia indirizzo presente accanto a entrambi gli indirizzi. Si accede in tal modo alla pagina di Rubrica indirizzi, dove potrai selezionare ulteriori indirizzi di consegna e/o fatturazione precedentemente registrati, oppure procedere a crearne ulteriori Per visualizzare gli ordini emessi, verificarne lo stato ecc ecc il Punto Istruttore o il Punto Ordinante devono accedere dal Cruscotto nella home page cliccando direttamente su MePA sotto la voce “Ordini Diretti” Il processo di autenticazione del documento mediante apposizione di firma digitale è un'operazione indipendente dall'applicazione e viene effettuata a cura dell’utente in maniera autonoma Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO La RdO è la procedura da attivare tutte le volte che: • • • • • • • • l’importo dell’acquisto supera il limite dei 40.000 euro previsto per l’affidamento diretto la stazione appaltante deve richiedere condizioni di fornitura particolari, che divergono da quelle generali previste per ciascuna categoria merceologica nell’ambito della categoria merceologica attiva sul MePA non è stata trovata la tipologia di prodotti di cui si necessita tra i prodotti offerti a catalogo nessuno presenta tutte le caratteristiche qualitative necessarie occorre acquisire a corredo dei prodotti alcuni servizi che non sono offerti a catalogo si ritiene che il proprio potere contrattuale possa attivare nel mondo della fornitura condizioni migliorative rispetto al catalogo si ritiene che, per le quantità da acquistare, i prezzi unitari presentati a catalogo possano subire convenienti riduzioni si ritiene che la numerosità delle offerte a catalogo non sia sufficiente a garantire una efficace consultazione del mercato Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Analogamente alla procedura seguita per l'ordine diretto, per poter procedere alla creazione di una RdO, è necessario comporre il carrello. Conclusa la composizione del carrello, fare clic su Crea RdO per iniziare la predisposizione della RdO. I passi descritti di seguito sono percorribili identicamente sia dai PO sia dai PI, con la differenza che nell’ultimo di essi, al PO viene data la possibilità di inoltrare la RdO ai Fornitori invitati, mentre il PI potrà solo salvare la bozza o inoltrare la stessa appena predisposta, lasciando al PO l’onere di effettuare l’operazione di inoltro Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Fase iniziale : Denominazione parametri • Inserire la denominazione della rdo (titolo a discrezione dell’ente PA) • Lasciare invariata la scelta del/dei fornitori da invitare • Selezionare come unità di misura il “Valore” dell’offerta • Indicare il numero dei lotti ( di solito 1) • Selezionare si o no ( valore consigliato) per le offerte anomale • Infine quale criterio di aggiudicazione selezionare il Prezzo più basso • Poi salva e procedi Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Completato l’inserimento dei parametri di base, il sistema propone i passi successivi riepilogandoli nella tabella; nel passo 1 è possibile da parte del cliente: - allegare documenti alla RDO Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Premendo il tasto allega si apre una maschera e con il classico sfoglia e allega si aggiungono documenti, oppure… - Richiedere documenti ai fornitori per la partecipazione Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Nel Passo 2 L’ente inserisce la denominazione del lotto/fornitura e il numero del CIG Codice Identificativo Gara rilasciato dall’AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti della PA ) salva e procede. A questo punto seleziona il campo Gestione Articoli Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Si inserisce le quantità in gara, il totale a base d’asta o valore presunto, si controllano le condizioni di pagamento e gli indirizzi di spedizione e fatturazione poi si continua premendo il tasto salva e procedi. Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Nel passo 3 - Invito dei fornitori La selezione dei fornitori da invitare alla RDO si può effettuare attraverso modi diversi proposti dal sistema di acquistinrete: per AREE di consegna, per sede legale dell’impresa,… Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Nel Passo 4 - Date della RdO Si selezionano le date e gli orari in funzione delle esigenze. Tenere presente che come previsto dalle regole del mercato elettronico, dalla apertura della rdo alla scadenza per la ricezione delle offerte, dovrebbero passare minimo 10 gg (o 5 ????). Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Passo 5 - Invia RdO E’ il riepilogo dei passi precedenti, se non ci sono errori o modifiche si invia la RDO. La SA riceve un messaggio dal sistema che la RDO è stata inviata, i fornitori ricevono la RDO Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO Riassunto documento RDO Accredito Punto ordinante e punto istruttore Firma digitale Mercato elettronico: ODA vs RDO E la gara???? Come si arriva alla Aggiudicazione definitiva?