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BILANCIO 2016 - Odcec Civitavecchia

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BILANCIO 2016 - Odcec Civitavecchia
BILANCIO 2015
Relatore: dott. Francesco Barone
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Per le Spa e Sapa l’avviso
di convocazione è
pubblicato alternativamente
Sulla Gazzetta Ufficiale
ovvero
su un quotidiano indicato
nello statuto
Per le Srl
la convocazione
E’ prevista dall’atto
costitutivo
In mancanza con lettera
raccomandata spedita 8 gg
prima della riunione
2
APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Approvazione del
bilancio
Entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio
Se ricorrono le condizioni entro
180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio
3
AMMORTAMENTI
Ai fine delle imposte sul reddito i
titolari di reddito d’impresa e per gli
esercenti arti e professioni
Che effettuano
investimenti in beni
materiali nuovi dal
15.10.2015 al
31.12.2016
Con esclusivo
riferimento alla
determinazione delle
quote di ammortamento
e dei canoni di
locazione finanziaria
Il costo di acquisizione è
maggiorato del 40%
SEGUE: AMMORTAMENTI
Sono maggiorati del 40%
I limiti rilevanti per la deduzione
delle quote di ammortamento e
dei canoni di leasing dei beni di
cui all’art. 164, comma 1, lett. b)
del Tuir
SEGUE: AMMORTAMENTI
La disposizione non si applica
Ai beni con
coefficiente di
ammortamento
inferiore al 6,5%
Agli investimenti in
fabbricati e costruzioni
Agli acquisti di beni
riguardanti condutture,
condotte, materiale
rotabile e aerei
SEGUE: AMMORTAMENTI
Le nuove disposizioni
Non rilevano ai fini del calcolo degli
acconti 2015 e 2016
Non rilevano sui valori stabiliti per
l’elaborazione e il calcolo degli studi di
settore
SEGUE: AMMORTAMENTI
L’agevolazione
Si considera nel calcolo
dell’IRES da stanziare
a conto economico
Non deve essere oggetto di fiscalità
differita perché non sorge alcuna
differenza temporanea
IL RENDICONTO FINANZIARIO
L’OIC 10 definisce il
rendiconto finanziario come
un prospetto contabile che
presenta le cause di variazione
delle disponibilità liquide
Si presenta nella nota
integrativa
Lo scopo è quello di fornire
informazioni utili per valutare la
situazione finanziaria della
società nell’esercizio di
riferimento e in quelli successivi
9
SEGUE: IL RENDICONTO FINANZIARIO
Il rendiconto
permette di valutare
Le disponibilità
liquide
La capacità della
società di affrontare
gli impieghi finanziari
a breve termine
La capacità della
società di
autofinanziarsi
10
SEGUE: IL RENDICONTO FINANZIARIO
Il rendiconto finanziario
include
Tutti i flussi finanziari in uscita
e in entrata delle disponibilità
liquide avvenute nell’esercizio.
I flussi finanziari rappresentano un
aumento o una diminuzione
dell’ammontare delle
disponibilità liquide
SEGUE: IL RENDICONTO FINANZIARIO
Nel rendiconto
finanziario i singoli flussi
sono rappresentati
Dalla gestione
reddituale
Dalla attività di
investimento
Dalla attività di
finanziamento
Comprende i flussi che
derivano dalla acquisizione,
produzione e distribuzione
di beni e servizi
Comprende i flussi che
derivano dall’ottenimento
o restituzione di
disponibilità liquide
Comprende i flussi che
derivano dall’acquisto e
dalla vendita delle
immobilizzazioni e delle
attività finanziarie non
immobilizzate
12
SEGUE:IL RENDICONTO FINANZIARIO
In calce al rendiconto
finanziario la società
presenta le seguenti
informazioni
Le componenti delle
disponibilità liquide e una
riconciliazione dei valori
del rendiconto finanziario
con le voci equivalenti esposti
nello stato patrimoniale
L’ammontare dei saldi significativi
di disponibilità liquide che non sono
liberamente utilizzabili dalla società
e spiega le circostanze in base alle
quali tali ammontari non sono
utilizzabili
13
COPERTURA DELLA PERDITA D’ESERCIZIO
La copertura della perdita d’esercizio può
avvenire tramite:
1)
2)
3)
4)
5)
Compensazione con riserve patrimoniali;
Copertura con utili;
Riduzione del capitale sociale;
Versamenti dei soci;
Rinuncia ai crediti.
19
SEGUE: COPERTURA DELLA PERDITA
D’ESERCIZIO
Con utilizzo di riserve:
Diversi
a
Perdita d’esercizio
Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva da conversione obbligazioni
20
SEGUE: COPERTURA DELLA PERDITA
D’ESERCIZIO
1)
2)
3)
1)
Copertura con utili:
Utili d’esercizio a Perdita d’esercizio
Utili es. preced. a Perdite es. preced.
Utili es. preced. a Perdita d’esercizio
Con diminuzione del capitale sociale:
Capitale sociale a Perdita d’esercizio
21
SEGUE: COPERTURA DELLA PERDITA
D’ESERCIZIO
Con versamento dei soci:
1)
Soci c/copertura perdita d’esercizio
a
Perdita d’esercizio
Con accollo da parte dei soci:
2)
Capitale sociale
a
a
a
Diversi
Socio A c/accollo perdite
Socio B c/accollo perdite
22
SEGUE: COPERTURA DELLA PERDITA
D’ESERCIZIO
Con rinuncia ai crediti da parte dei soci:
1)
Diversi
a
Versamenti soci a copertura
perdita d’esercizio
2)
Socio A c/finanziamenti
Socio B c/finanziamenti
Soci c/ interessi su fin.
a
3)
Debiti v/controllante
a
4)
Versamenti soci a copertura
perdita d’esercizio
Versamenti soci a copertura
perdita d’esercizio
Versamenti soci a copertura
perdita d’esercizio
Perdita d’esercizio
a
23
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER
PERDITE
In presenza di perdite la società ha l’obbligo di ridurre il
capitale sociale se questo risulta eroso in misura
superiore al terzo e la perdita non viene ridotta
nell’esercizio successivo.
Pertanto si può avere una perdita d’esercizio:
• superiore a un terzo del capitale sociale;
• non superiore a un terzo del capitale sociale
Le perdite di capitale sociale si verificano solo quando le
perdite subite superano tutte le riserve di patrimonio
presenti in bilancio ed intaccano direttamente il capitale
sociale.
24
SEGUE: RIDUZIONE DEL CAPITALE
SOCIALE PER PERDITE
La perdita che intacca
di oltre un terzo il
capitale sociale
comporta
La riduzione del capitale
sociale e
contemporaneo aumento
non inferiore al minimo
legale
Trasformazione della
società
Scioglimento della
società
25
RIPORTO DELLE PERDITE
Per le società di capitali
Le perdite di esercizi precedenti
sono riportabili senza limiti di
tempo ma in misura non
superiore all’80% del reddito
imponibile di ciascun anno
Le perdite realizzate nei primi tre
periodi d’imposta sono riportabili
entro il limite del reddito imponibile
di ciascun periodo per l’intero
importo che trova capienza nel
reddito di ciascun anno
26
SEGUE: RIPORTO DELLE PERDITE
E’ necessario determinare sulle perdite riportabili le imposte anticipate alle
seguenti condizioni:
1.
deve esistere una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali tali da
assorbire le perdite riportate;
2.
le perdite in oggetto devono derivare da fatti ben identificati con la ragionevole
certezza che detti fatti non si ripeteranno.
Sussistendo le menzionate condizioni occorre calcolare le imposte differite attive
sulle perdite riportabili con la scrittura:
Crediti per imposte anticipate (CII 4-ter) a Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti,
differite e anticipate (voce 22 C. E.)
27
PATRIMONIO NETTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Le voci che formano il Patrimonio netto:
Capitale sociale;
Riserva da soprapprezzo delle azioni;
Riserva di rivalutazione;
Riserva legale;
Riserve statutarie;
Riserva per azioni proprie in portafoglio;
Altre riserve, distintamente indicate;
Utili (perdite) portati a nuovo;
Utile (perdita) dell’esercizio
INFORMATIVA
Le variazioni intervenute nella consistenza delle
voci del patrimonio netto
La composizione della voce «altre riserve»
L’art. 2427 c. c.
richiede di
indicare nella
nota integrativa
L’indicazione in modo analitico delle voci del
patrimonio netto
Il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della società ed il numero e
il valore nominale delle nuove azioni della società
sottoscritte durante l’esercizio
Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili
in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla
società, specificando il loro numero di azioni e i
diritti che essi attribuiscono
Il numero e le caratteristiche degli altri
strumenti finanziari
LE ALTRE RISERVE
Si indicano in questa voce:
1. La riserva straordinaria;
2. La riserva da riduzione capitale sociale;
3. La riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile;
4. La riserva da conguaglio utili in corso;
5. La riserva azioni (quote) della società controllante;
6. La riserva da rivalutazione delle partecipazioni;
7. I versamenti in conto aumento di capitale;
8. I versamenti in conto futuro aumento di capitale;
9. I versamenti in conto capitale;
10. I versamenti a copertura perdite
UTILIZZO DELLE RISERVE
La disponibilità
riguarda la
possibilità di utilizzo
della riserva
La nozione di distribuibilità della
riserva può non coincidere con
quella di disponibilità
Una riserva può essere
disponibile ma non distribuibile
La distribuibilità
riguarda la
possibilità di
erogazione ai soci di
somme prelevabili
dalle riserve
SEGUE: UTILIZZO DELLE RISERVE
Utilizzo per aumento
del capitale
Utilizzo copertura
perdite esercizio
Riserva da sop. azioni;
Riserva da conv. obblig.
Riserva utili netti cambi
Riserva da deroghe
ex art. 2423 c.c.
Utili portati a nuovo
Riserva legale
Riserva da sop. azioni
Riserva da cov. obblig.
Riserva utili netti cambi
Riserva da deroghe
ex art 2423 c. c.
Utili portati a nuovo
Riserve distribuibili
Riserva da sop. azioni
Riserva da conv. obblig.
Utili portati a nuovo
Riserve vincolate
Riserva per azioni
proprie
Riserva per azioni o
quote di società
controllante
ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI
AI SOCI
Le Snc, le Sas, le Spa, le Sapa
e le Srl che entro il
30.09.2016
Assegnano o cedono beni
Immobili strumentali per natura o
beni mobili non strumentali
iscritti in pubblici registri
Possono usufruire di
determinate agevolazioni
SEGUE: ASSEGNAZIONE
Condizioni
Tutti i soci risultino
Iscritti nel libro dei
soci alla data del
30.09.2015
Ovvero vengano iscritti
entro 30 gg. dalla data
di entrata in vigore della
legge n. 208/2015 in
forza di un titolo avente
data certa anteriore al
1°.10.2015
Le agevolazioni
spettano anche alle
società che gestiscono i
predetti beni e che si
trasformano entro il
30.09.2016 in società
semplici
SEGUE: ASSEGNAZIONE
La base imponibile è costituita dalla
differenza tra il valore normale dei beni
assegnati o, in caso di trasformazione,
quello dei beni posseduti all’atto della
trasformazione, e il loro costo
fiscalmente riconosciuto
Si applica l’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell’Irap nella
misura dell’8%
Si applica l’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell’Irap nella
misura del 10,5% per le società
considerate di comodo in almeno 2 dei
3 periodi d’imposta precedenti a quello
dell’operazione
SEGUE: ASSEGNAZIONE
Le riserve in sospensione
d’imposta annullate per effetto
dell’assegnazione o
trasformazione
Sono assoggettate
all’imposta sostitutiva
del 13%
SEGUE: ASSEGNAZIONE
Per gli immobili e su
richiesta della società
Nel caso di cessione ai fini
della determinazione della
Imposta sostitutiva
Il valore normale può essere
determinato in misura pari
a quello risultante dalle
rendite catastali previste per
l’imposta di registro
Il corrispettivo della cessione
se inferiore al valore
normale del bene è
computato in misura non
inferiore ad uno dei due
valori (normale o catastale)
SEGUE: ASSEGNAZIONE
Il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni
o quote possedute dai soci
delle società trasformate
È aumentato della
differenza assoggettata ad
Imposta sostitutiva
SEGUE: ASSEGNAZIONE
Nei confronti dei soci assegnatari
Non si applicano le disposizioni di cui
ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a
8 dell’articolo 47 del Tuir
Il valore dei beni ricevuti, al netto dei
debiti accollati, riduce il costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote
SEGUE: ASSEGNAZIONE
Per le assegnazioni e le
cessioni dei beni ai
soci
Per le assegnazioni e le
cessioni dei beni ai
soci
Le aliquote dell’imposta
proporzionale di registro
sono ridotte alla metà
Le imposte ipotecarie e
catastali si applicano in
misura fissa (200)
SEGUE: ASSEGNAZIONE
Il versamento dell’imposta sostitutiva
deve avvenire in due rate
Il 60% dell’imposta sostitutiva entro il
30.11.2016
Il 40% dell’imposta sostitutiva entro il
16.06.2017
ESEMPIO N. 1
I soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile
Società con utile di 100 – Si accantona il 5% a riserva legale ed altro 5% a
riserva statutaria – Si distribuisce utile per 90 così ripartito: socio A 30; socio
B 30; socio C immobile al costo storico di 50 con fondo ammortamento di 20.
Utile
a
Diversi
100
Riserva legale
5
Riserva statutaria
5
Socio A c/utili
30
Socio B c/utili
30
Socio C c/utili
30
SEGUE: ESEMPIO N. 1
Storno del fondo
Fondo ammortamento immobili
a
Immobili
Pagamento degli utili e assegnazione immobili
Diversi
a
Diversi
Socio A c/utili
30
Socio B c/utili
30
Socio C c/utili
30
a
Banca c/c n…
a
Immobili
20
60
30
ESEMPIO N. 2
I soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile
Società con utile di 100 – Si accantona il 5% a riserva legale ed altro 5% a
riserva statutaria – Si distribuisce utile per 90 così ripartito: socio A 30; socio
B 30; socio C immobile al costo storico di 50 con fondo ammortamento di 30.
Utile
a
Diversi
100
Riserva legale
5
Riserva statutaria
5
Socio A c/utili
30
Socio B c/utili
30
Socio C c/utili
30
SEGUE: ESEMPIO N. 2
Storno del fondo
Fondo ammortamento immobili
a
Immobili
Pagamento degli utili e assegnazione immobili
Diversi
a
Diversi
Socio A c/utili
30
Socio B c/utili
30
Socio C c/utili
30
a
Banca c/c n…
a
Immobili
a
Plusvalenza
30
60
20
10
ESEMPIO N. 3
I soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile
Società con utile di 100 – Si accantona il 5% a riserva legale ed altro 5% a
riserva statutaria – Si distribuisce utile per 90 così ripartito: socio A 30; socio
B 30; socio C immobile al costo storico di 50 con fondo ammortamento di 10.
Utile
a
Diversi
100
Riserva legale
5
Riserva statutaria
5
Socio A c/utili
30
Socio B c/utili
30
Socio C c/utili
30
SEGUE: ESEMPIO N. 3
Storno del fondo
Fondo ammortamento immobili
a
Immobili
Pagamento degli utili e assegnazione immobili
Diversi
a
Diversi
Socio A c/utili
30
Socio B c/utili
30
Socio C c/utili
30
Minusvalenza
10
a
Banca c/c n…
a
Immobili
10
60
40
I FINANZIAMENTI DEI SOCI
Nel passivo dello stato patrimoniale la voce D 3) accoglie i
finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione da parte della
società.
I finanziamenti dei soci alla società, diversi da quelli con rimborso
postergato per legge, devono essere indicati nella nota integrativa in
modo separato nel momento in cui sia espressamente prevista una
clausola di restituzione solo dopo la soddisfazione dei creditori non
soci.
SEGUE: I FINANZIAMENTI DEI SOCI
In bilancio bisogna esporre:
• il debito per capitale effettivo;
• gli interessi maturati alla data del bilancio;
• gli eventuali oneri accessori.
I DEBITI
D5 – Debiti verso altri
finanziatori
D6 - Acconti
D8 – Debiti da
Titoli di credito
D12 – Debiti
tributari
Prestiti da terzi
Prestiti da società
Finanziarie
Polizze di credito
commerciale
Anticipi da clienti
Acconti con funzione
di caparra
Titoli di credito
commerciali o
finanziari
Passività per imposte
certe e determinate
Tributi iscritti a ruolo
RINUNCIA DEL CREDITO
La rinuncia del credito da
parte del socio
Si configura come apporto
di patrimonio.
E’ una posta di patrimonio netto
avente natura di riserva di
capitale
51
CONTABILITA’
1) Se trattasi di debiti verso soci iscritti nella voce D 3) del passivo dello Stato
Patrimoniale:
Debiti verso soci per finanziamenti a
Altre riserve
2) Se trattasi di debiti verso fornitori (soci imprenditori) iscritti nella voce D 7) del
passivo dello Stato Patrimoniale
Fornitori
a
Altre riserve
3) Se trattasi di debiti verso fornitori nei confronti di imprese controllate, collegate
o controllanti, rispettivamente iscritti nelle voci D 9), D 10) e D 11) e, pertanto,
qualora si tratti di Debiti verso controllanti:
Debiti verso controllanti
a
Altre riserve
4) Se trattasi di rinuncia del socio (società rinunciante) ai crediti nei confronti di una
società partecipata:
Partecipazione in società X
a
Crediti verso società X
PERDITE SU CREDITI
Le perdite su crediti sono
deducibili se risultano
Da elementi certi e precisi
In ogni caso se il debitore è
assoggettato a procedure
concorsuali o ha concluso un
accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell’art. 182-bis
del R D n. 267/1942
53
SEGUE: PERDITE SU CREDITI
Le perdite su crediti sono
deducibili
Se risultano
da un piano attestato ai sensi
dell’art. 67 del R. D. n. 267/1942
Se il debitore è assoggettato a
procedure estere equivalenti
previste in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di
informazioni
54
SEGUE: PERDITE SU CREDITI
Gli elementi certi e precisi
sussistono in ogni caso quando
Il diritto alla riscossione del
credito è prescritto
OVVERO
Quando il credito sia di
modesta entità e sia decorso
un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del
credito stesso
55
SEGUE: PERDITE SU CREDITI
Il credito si considera di
modesta entità quando
ammonta
Ad un importo non superiore
a € 5.000 per le imprese di
più rilevante dimensione
Ad un importo non superiore
a € 2.500 per le altre imprese
56
SEGUE: PERDITE SU CREDITI
Per i crediti di modesta entità
e per quelli derivanti da
procedure concorsuali o accordi di
ristrutturazioni o piani attestati
La deduzione della perdita è
ammessa nel periodo di
imputazione a bilancio
Anche quando questa
imputazione avviene in un
periodo d’imposta
successivo
57
SEGUE: PERDITE SU CREDITI
Si consente al creditore di dedurre
immediatamente le perdite
su crediti
Derivanti da un accordo di
ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell’art. 182-bis
del R. D. n. 267/1942
La deducibilità opera dalla
data del decreto di
omologazione
58
SEGUE: PERDITE SU CREDITI
Le perdite su crediti sono
deducibili
In caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in
applicazione dei principi contabili
Le modifiche hanno effetto
dal periodo d’imposta in
corso al 31.12.2013
SEGUE: PERDITE SU CREDITI
L’articolo 2423-bis n. 4 c. c. dispone che il bilancio deve
tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.
SEGUE: PERDITE SU CREDITI
Per le vendite effettuate e non ancora
incassate l’azienda è soggetta al rischio di
insolvenza, cioè la possibilità che i clienti
non provvedano al pagamento.
Il valore del credito iscritto in bilancio può
quindi essere svalutato. Fiscalmente la
svalutazione è ammessa nei limiti dello
0,50% dei crediti di fornitura.
61
SEGUE: PERDITE SU CREDITI
Crediti verso clienti € 4.000 x 0,50%= 20
Acc. sva. crediti a Fondo sv. cr. 20
Fiscalmente il fondo non può superare il
5% del valore nominale o di acquisizione
dei crediti risultanti in bilancio a fine
esercizio.
62
SEGUE: PERDITE SU CREDITI
Se il credito non viene incassato entro sei
mesi dalla scadenza di pagamento si
rileva la perdita con la scrittura:
Diversi
a
Crediti v/clienti 4.000
Fondo sv. Crediti
20
Perdite su crediti 3.980
63
SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI
L’articolo 2426, n.3, c.c. stabilisce:
“l’immobilizzazione che, alla data di chiusura
dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore; questo non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata”
SEGUE: SVALUTAZIONE PER
PERDITE DUREVOLI
Lo scopo dell’OIC 9 è quello
di disciplinare il trattamento
contabile e di dare informazione
nella nota integrativa delle
perdite durevoli di valore
E’ un principio contabile
destinato alle società che
applicano il codice civile
E’ un principio contabile che vale
per le immobilizzazioni materiali
ed immateriali
65
SEGUE:SVALUTAZIONE PER
PERDITE DUREVOLI
Si definisce perdita durevole di
valore la diminuzione di valore
che rende quello recuperabile
inferiore rispetto al suo valore
netto contabile
Le perdite durevoli si rilevano
nella voce B 10 c) del C. E. se
riconducibili alla gestione
ordinaria o nella voce E21 se
di natura straordinaria
66
SEGUE:SVALUTAZIONE PER PERDITE
DUREVOLI
•
•
•
•
•
•
•
Gli indicatori:
Il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio più di quanto si
prevedeva;
Durante l’esercizio si sono verificate variazioni significative con effetto negativo per l’entità
nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo;
Nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli
investimenti;
Il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato dalla società;
L’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;
Nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società
nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata;
Dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economico di un’attività è peggiore di quanto
previsto.
SEGUE:SVALUTAZIONE PER
PERDITE DUREVOLI
Ripristino della svalutazione
La svalutazione viene ripristinata
qualora siano venuti meno i
motivi che l’hanno generata
Il ripristino di valore si effettua nei
limiti del valore che l’attività
avrebbe avuto ove la rettifica non
avesse mai avuto luogo
68
SEGUE:SVALUTAZIONE PER PERDITE
DUREVOLI
Per le società che redigono
il bilancio abbreviato
Per determinare le perdite
durevoli di valore si basano
sulla capacità di ammortamento
Rimane ferma la regola
del ripristino della
svalutazione
SEGUE: SVALUTAZIONE PER PERDITE
DUREVOLI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Gli indicatori basati sulla capacità di ammortamento:
Il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio;
Durante l’esercizio si sono verificate o si verificheranno variazioni significative
negative per le società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o
normativo in cui la società opera;
Il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo
stimato dalla società;
L’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;
Nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti sulla società,
quali, l’attività diventa inutilizzata, piani di dismissione o ristrutturazione del settore
operativo al quale l’attività appartiene, piani di dismissione dell’attività prima della
data già prevista, la ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione;
Dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economico di un’attività e,
o sarà, peggiore di quanto previsto
SEGUE:SVALUTAZIONE PER PERDITE
DUREVOLI
Ai sensi dell’articolo 2427, punto 3-bis), c.c., nella nota integrativa
occorre indicare:
“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicabile alle
immobilizzazioni materiali ed immateriali, facendo a tal fine
riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le
differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed
evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio”
I COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI
PUBBLICITA’
I costi di ricerca e sviluppo si distinguono per la ricerca di
base, per la ricerca applicata o finalizzata e per lo
sviluppo della ricerca.
I costi di pubblicità hanno lo scopo di informare i
consumatori che sul mercato esiste una determinata
impresa.
Si ammortizzano in un periodo non superiore a 5 anni
IL PROFILO FISCALE
I costi di ricerca e di sviluppo sono deducibili nell’esercizio
in cui sono stati sostenuti ovvero in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quarto.
Ai fini IRAP sono deducibili con le stesse modalità relative
alle imposte sui redditi.
SEGUE: IL PROFILO FISCALE
Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili
nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote
costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
Ai fini IRAP sono deducibili con le stesse modalità relative
alle imposte sui redditi.
SPESE DI RICERCA E PUBBLICITA’
Dal 1°.1.2016 queste spese non
possono essere capitalizzate
Se queste spese sono state sostenute
nel 2015 la capitalizzazione non è
opportuna
Per le spese di pubblicità e ricerca
sostenute negli anni precedenti con in
atto un processo di ammortamento si
consiglia la scrittura:
Riserve a Spese ricerca/sviluppo
AZIONI PROPRIE
Dal 1°.1.2016
Le azioni proprie sono iscritte in
bilancio in diretta diminuzione del
patrimonio netto come
«Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio»
Per le azioni proprie in
portafoglio al 31.12.2015
si deve annullare la
relativa voce
SEGUE: AZIONI PROPRIE
Al 1.1.2016 si istituisce la riserva negativa:
Riserva negativa per azioni proprie a
Azioni proprie
Dal 2016 per gli acquisti di azioni proprie si effettua la seguente
scrittura:
Riserva negativa per azioni proprie a
Banca c/c n….
RIDUZIONE IRES
A decorrere dal
1°.1.2017
L’aliquota IRES è stabilita
nella misura del 24% in luogo
del 27,5%
SEGUE: RIDUZIONE IRES
La variazione dell’aliquota IRES
ha un duplice impatto
Sulle imposte anticipate/differite
rilevate in bilancio nei precedenti
esercizi ma relative a differenze
temporanee che avranno riflessi a
partire dal 2017
Sulle imposte anticipate/differite da
rilevare nel bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2015 che avranno
riflessi a partire dal 2017
DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO
DALL’IRAP
A decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello
in corso al 31.12.2014 è
ammessa in deduzione
dall’IRAP
La differenza tra il costo
complessivo per il personale
dipendente a tempo indeterminato
e le vigenti deduzioni spettanti a
titolo analitico o forfetario
Per i produttori agricoli e per le
società agricole la deduzione è
ammessa per ogni lavoratore
dipendente che abbia
lavorato almeno 150 gg e con
contratto di durata triennale
SEGUE: DEDUZIONE IRAP
Si deduce dalle
imposte sul reddito
La quota residuale
di deduzione del costo
del lavoro prevista
dalla nuova
disposizione
CREDITO D’IMPOSTA IRAP
A decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello
in corso al 31.12.2014
Per le imprese e per gli esercenti
arti e professioni che NON si
avvalgono di lavoratori dipendenti
è previsto un credito d’imposta pari
al 10% dell’IRAP lorda liquidata in
dichiarazione
Il credito è utilizzabile
esclusivamente In
compensazione a decorrere
dall’anno di presentazione
della corrispondente
dichiarazione
I METODI DI VALUTAZIONE
I metodi utilizzabili:
- costo unitario medio;
- Lifo a scatti;
- Fifo;
- media ponderata.
VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
CIVILISTICA
Beni fungibili
Beni infungibili
Media ponderata
LIFO
FIFO
Costo di acquisto o di
produzione
84
VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE FISCALI
Beni fungibili
Beni infungibili
Costo unitario medio
Media ponderata
FIFO
LIFO
Costo specifico
85
SVALUTAZIONE FISCALE DELLE
RIMANENZE
Beni fungibili
Beni infungibili
Svalutazione
AMMESSA
Svalutazione ammessa
civilisticamente ma
NON AMMESSA
FISCALMENTE
86
LE OPERE IN CORSO
Tali opere hanno la caratteristica di avere
un ciclo di produzione superiore a 12 mesi
ed il valore è stabilito sulla base dei
corrispettivi pattuiti e dello stato di
avanzamento dei lavori.
Contabilmente sono considerate
rimanenze finali. Eventuali acconti non
sono ricavi ma crediti.
87
SEGUE: LE OPERE IN CORSO
Ogni appalto richiede la compilazione di
un prospetto contenente:
- gli estremi del contratto;
- le generalità e residenza del
committente;
- la scadenza prevista;
- gli elementi di valutazione dell’opera;
- la collocazione in contabilità.
88
SEGUE: LE OPERE IN CORSO
Appalto per la costruzione di una strada
comunale per un importo di € 103,291,38.
Al 30/11/2015 è stato presentato un primo
s.a.l. per € 51.645,69, mentre nel periodo
1/12/2015 al 20/12/2015 l’imprenditore ha
lavorato e realizzato un s.i.l. per
€ 25.822,84.
89
SEGUE: LE OPERE IN CORSO
Compilazione del prospetto:
Valore dell’opera
103.291,38
S.a.l. al 30/11/2015
51.645,69
Valore da incassare
51.645,69
90
SEGUE LE OPERE IN CORSO
Valore delle opere in corso da
contabilizzare:
S.a.l. al 30/11/2015
51.645,69
S.i.l. al 20/12/2015
25.822,84
Opere da contabilizzare
77.468,53
Opere in corso a Var. lav. in corso 77.468,53
91
LA RIVALUTAZIONE
Possono applicare la rivalutazione:
1)
le società di capitali;
2)
le società cooperative;
3)
le società di mutua assicurazione;
4)
gli enti pubblici e privati residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali;
5) le imprese individuali residenti;
6) le società di persone;
7)
i trust residenti;
8) le società europee residenti;
9) le società cooperative europee residenti;
10) i soggetti in regime dei minimi
SEGUE: LA RIVALUTAZIONE
Oggetto di
rivalutazione
Beni materiali
Beni immateriali
Partecipazioni
iscritte nelle
immobilizzazioni
finanziarie
SEGUE: LA RIVALUTAZIONE
Non sono
rivalutabili
Gli immobili alla cui
produzione o
scambio è diretta
l’attività
dell’impresa
L’avviamento i
costi pluriennali, i
beni monetari
(denaro, crediti)
Partecipazioni non
d controllo o di
collegamento
CATEGORIA OMOGENEA
Categoria omogenea
La rivalutazione non si
effettua su un singolo bene
ma su tutti i beni
appartenenti alla stessa
categoria omogenea
Ricadono in distinte
categorie omogenee gli
immobili e i beni mobili
iscritti in pubblici registri
SEGUE: CATEGORIA OMOGENEA
•
•
•
•
Gli immobili si distinguono:
Aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
Aree non fabbricabili;
Fabbricati non strumentali;
Fabbricati strumentali per destinazione e per natura
SEGUE: CATEGORIA OMOGENEA
•
•
•
•
I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono:
Aeromobili;
Veicoli;
Navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;
Navi e imbarcazioni non iscritte in detto registro.
IL LIMITE ECONOMICO
Il valore del bene da rivalutare deve essere determinato
con il criterio:
a) economico, per cui il valore non può superare quello
attribuibile al bene;
b) di mercato, per cui il valore non può superare quello
corrente
IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
a)
b)
c)
d)
Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione:
può essere imputato a capitale o accantonato in una speciale
riserva designata con riferimento alla legge;
la riserva non può essere utilizzata e costituisce una riserva in
sospensione di imposta;
la riserva può essere ridotta solo osservando l’art. 2445, commi
2 e 3, c.c.;
la riserva può essere utilizzata a copertura di perdite
AFFRANCAMENTO
Il saldo di rivalutazione può essere assoggettato a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali
addizionali nella misura del 10%. L’imposta si versa in un’unica
rata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita.
E’ ammessa la compensazione
RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR VALORE
Sul maggior valore iscritto in bilancio è dovuta un’imposta
sostitutiva del 16%, se riguarda beni ammortizzabili, del
12% relativamente beni non ammortizzabili.
Il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal terzo
esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione è stata eseguita.
Limitatamente agli immobili il maggiore valore è
riconosciuto a partire dal periodo d’imposta in corso al 1°
dicembre 2017
PERIODO DI SORVEGLIANZA
Nel caso di
Cessione
assegnazione
ai soci
destinazione a
finalità estranee
all’impresa
autoconsumo
Dei beni
rivalutati
Prima dell’inizio del quarto
esercizio successivo a
quello nel cui bilancio
la rivalutazione è stata
eseguita
La plusvalenza è
determinata con riguardo
al costo del bene prima
della rivalutazione
VERSAMENTO
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di
eventuali addizionali nella misura del 16% o del 12% si versa in
un’unica rata entro il termine del versamento a saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento
al quale la rivalutazione è eseguita.
E’ ammessa la compensazione
GLI ADEMPIMENTI CONTABILI
I soggetti in contabilità ordinaria devono riportare la
rivalutazione nell’inventario e nella nota integrativa.
I soggetti in contabilità semplificata devono redigere un
apposito prospetto bollato e vidimato da tenere a
disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.
IL PROSPETTO
Per i soggetti in contabilità semplificata il prospetto deve
indicare:
a) i prezzi di costo;
b) la rivalutazione compiuta;
c) il nuovo valore.
ESEMPI DI RIVALUTAZIONE
La rivalutazione può essere eseguita in tre modi:
a) imputando il maggior valore solo al bene;
b) incrementando sia il valore del bene che il fondo
ammortamento;
c) riducendo il valore del fondo ammortamento
ESEMPIO N.1
Rivalutazione di un immobile strumentale:
Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000
Valore economico 70.000
Devo rivalutare 50.000
Riflessi:
a) allungamento della vita del bene;
b) possibili quote contabili superiori a quelle fiscali
SEGUE: ESEMPIO N. 1
Le scritture:
1) Immobile a Saldo att. di riv. 50.000
Calcolo dell’imposta sostitutiva:
50.000 x 16% = 8.000
2) Saldo att. di riv. a Debiti tributari
8.000
Calcolo dell’imposta sostitutiva
sull’affrancamento del Saldo attivo di
rivalutazione 50.000 x 10% = 5.000
3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari
5.000
ESEMPIO N.2
Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000
Valore economico 70.000
Devo rivalutare il bene fino a 350.000 ed il
fondo fino a 280.000
Riflessi:
1) rimane invariato il periodo di ammortamento;
2) rimane il problema del valore di sostituzione o valore di mercato
che se inferiore a 350.000 (es. 200.000) può inficiare il bilancio
(principi di chiarezza e veridicità)
SEGUE: ESEMPIO N. 2
Le scritture:
1)
Immobile
a
Diversi
250.000
a F.do amm. Imm. 200.000
a Saldo att. di riv. 50.000
Il saldo attivo di rivalutazione è dato dalla differenza tra
il costo rivalutato dell’immobile (250.000) e la rivalutazione
del fondo (200.000).
Calcolo dell’imposta sostitutiva: 50.000 x 16% = 8.000
2) Saldo attivo di riv. a Debiti tributari
8.000
Calcolo dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento del Saldo attivo di
rivalutazione 50.000 x 10% = 5.000
3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari
5.000
ESEMPIO N.3
Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000
Valore economico 70.000
Devo diminuire il fondo di 50.000
Riflessi:
1) beneficio di stanziare di nuovo quote di ammortamento;
2) valido per eliminare ammortamenti troppo elevati.
SEGUE: ESEMPIO N. 3
Le scritture:
1) F.do am.to imm. a Saldo att. di riv. 50.000
Calcolo dell’imposta sostitutiva:
50.000 x 16% = 8.000
2) Saldo attivo di riv. a Debiti tributari
8.000
Calcolo dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento del
Saldo attivo di rivalutazione 50.000 x 10% = 5.000
3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari
5.000
LA FISCALITA’ DIFFERITA E LA
RIVALUTAZIONE
Ammortamento civilistico pari al 3% del maggior ammortamento:
50.000 x 3%= 1.500
Riconoscimento fiscale dal 2017
Per gli anni 2015/2016, ogni anno, si rileva il credito per imposte
anticipate:
1.500 x 31,4% (Ires 27,5 + Irap 3,9)= 471
Imposte anticipate (C. II. 4 ter/C.II. 5 ter) a Imposte anticipate (E. 22)
471
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
•
•
•
•
•
•
•
Dal 2016:
Si elimina la previsione che dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali
si detraggono gli ammortamenti e le svalutazioni. Queste informazioni
vanno in nota integrativa;
Viene previsto l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;
Vengono integrati i riferimenti alle voci del conto economico raggruppabili
in funzione della collocazione delle nuove voci inserite nello schema;
Non si indicano più le voci relative all’area straordinaria;
Nella nota integrativa vengono modificate le informazioni;
Vengono integrate alcune informazioni sulle parti correlate;
Viene prevista la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al
valore presumibile di realizzo ed i debiti al valore nominale.
BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE
Le società nel
primo esercizio e
per due successivi
non deve
superare i limiti
Totale attivo
175.000 euro
Ricavi
350.000 euro
Dipendenti
occupati in media
5 unità
SEGUE: BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE
Si applica la disciplina delle società che redigono il bilancio in forma
abbreviata e quindi:
• Non redigono il rendiconto finanziario;
• Non redigono la nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale
risultano le informazioni previste dai numeri 9 e 16 dell’articolo 2427
c.c.
LE FALSITA’ IN BILANCIO
Il falso in bilancio si
articola
Nelle false comunicazioni
sociali (art. 2621 c.c.)
Nelle false comunicazioni
sociali delle società
quotate (art. 2622 c.c.)
SEGUE: LE FALSITA’ IN BILANCIO
Sono previsti due nuovi articoli (2621 bis e 2621 ter) che contemplano
rispettivamente una diminuzione di pena nei casi di lieve entità e di non
punibilità per fatti di particolare tenuità.
La condotta può essere:
• sia commissiva consistente nell’esporre nei bilanci, nelle relazioni o in altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge fatti
materiali non rispondenti al vero;
• sia omissiva con riguardo all’omissione dei medesimi dati nelle
comunicazioni imposte dalla legge.
Elemento psicologico è il dolo specifico rappresentato dal fine di conseguire
per sé o per altri un ingiusto profitto.
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