La progettazione degli impianti tecnologici: il passaggio dalla legge
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La progettazione degli impianti tecnologici: il passaggio dalla legge
La progettazione degli impianti tecnologici: il passaggio dalla legge 46/90 al Decreto 37/08 Cuneo 10 Aprile 2013 La Dichiarazione di Conformità La Dichiarazione di Rispondenza Relatore: Per. Ind. Roberto Ponzini Per. Ind. Roberto Ponzini 1 LE ORIGINI Legge 5 marzo 1990 n°46 NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Art. 9 "Dichiarazione di conformità" "Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’art. 6." In vigore dal 13 marzo 1990 con dichiarazione "provvisoria" come disposto dall'art. 18, in attesa del regolamento di attuazione. Per. Ind. Roberto Ponzini 2 Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti Art. 7 Dichiarazione di conformità. 1) La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI. Per. Ind. Roberto Ponzini 3 Decreto Ministro dell’industria del Commercio e dell’Artigianato 20 febbraio 1992 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti. "Articolo unico” La dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, viene rilasciata secondo il modello allegato." Per. Ind. Roberto Ponzini 4 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 22 gennaio 2008 - , n. 37 (G.U. n°61 del 12/3/08 – in vigore dal 27/3/08) Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Per. Ind. Roberto Ponzini 5 Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; Per. Ind. Roberto Ponzini 6 Art. 1. Ambito di applicazione c) d) e) f) g) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; impianti di protezione antincendio. Per. Ind. Roberto Ponzini 7 Art. 7. Dichiarazione di conformità 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. Per. Ind. Roberto Ponzini 8 Art. 7. Dichiarazione di conformità 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. Per. Ind. Roberto Ponzini 9 Art. 7. Dichiarazione di conformità 4. La dichiarazione di conformità e' rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto. 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. Per. Ind. Roberto Ponzini 10 Il D.M. 37/08 prevede quindi DUE modelli distinti di DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Allegato I "Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" da parte di impresa installatrice Allegato II " Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" ad uso degli uffici tecnici delle imprese non installatrici I due modelli sono simili nella forma ed identici nei contenuti. I modelli che attualmente vengono utilizzati sono frutto della revisione formalizzata con Decreto Ministeriale (Sviluppo economico) del 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. G.U. n. 161, 13/07/2010 Per. Ind. Roberto Ponzini 11 QUANDO SI RILASCIA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ? 1. 2. 3. 4. Dopo l'installazione di un nuovo impianto Dopo la trasformazione di un impianto esistente Dopo l'ampliamento di un impianto esistente Dopo l'esecuzione di manutenzione straordinaria di un impianto esistente 5. Nel caso in cui l'intervento dell'Impresa installatrice abbia apportato una variante significativa alla preesistente situazione impiantistica ed inoltre: 6. Dopo l'installazione di apparecchi per uso domestico 7. Nelle forniture provvisorie di energia elettrica per gli usi di cantieri. NON si rilascia dichiarazione di conformità per interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto (art. 10 comma1) Per. Ind. Roberto Ponzini 12 CHE COSA SI INTENDE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ? Art. 2 comma 1 Definizioni relative agli impianti d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore. Per. Ind. Roberto Ponzini 13 CHI DICHIARA ? La dichiarazione di conformità viene rilasciata: • dal Titolare dell'impresa installatrice, se in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4, oppure il Titolare dell'Impresa installatrice unitamente al Responsabile Tecnico, nel caso in cui il Titolare non abbia i requisiti di cui all'art. 4. • dal Responsabile tecnico delle Imprese NON installatrici, se in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4. Per. Ind. Roberto Ponzini 14 COSA SI DICHIARA ? • di aver rispettato il progetto • di aver seguito la legge e la normativa tecnica applicabili all'impiego • di aver installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione • controllato con esito positivo l'impianto, sia sotto il profilo della sicurezza che della funzionalità, avendo effettuato le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge Per. Ind. Roberto Ponzini 15 CHE COSA SI DEVE ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ? • il progetto (art. 5 e 7) con le eventuali varianti in corso d'opera • la relazione sulla tipologia di materiali utilizzati • lo schema d'impianto, reso in forma grafica o descrittiva, eventualmente sostituito dal progetto stesso • i riferimenti a precedenti dichiarazioni di conformità o a dichiarazioni di conformità di altre Imprese che hanno concorso alla realizzazione dell'opera • la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti professionali • l'attestazione di conformità, redatta da INGEGNERE per gli impianti realizzati con materiali o sistemi non normalizzati. • altri documenti significativi ai fini delle valutazioni sulla sicurezza dell'impianto Per. Ind. Roberto Ponzini 16 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ, PER GLI IMPIANTI REALIZZATI CON MATERIALI O SISTEMI NON NORMALIZZATI Le istruzioni d'uso della dichiarazione di conformità prevedono la possibilità d'impiego di prodotti e sistemi già utilizzati in uno stato della Comunità Europea, ma privi di norme tecniche di prodotto o installazione, solo se il progetto prevede un'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto, unitamente ad una dichiarazione nella quale si afferma di aver fatto adottare sistemi di posa che garantiscano il raggiungimento dei livelli di sicurezza ottenibili con installazioni normate e di aver vigilato le varie fasi d'installazione. IL DOCUMENTO PUÒ ESSERE REDATTO SOLO DA UN INGEGNERE. Su tale imposizione ritenuta limitativa nei confronti dei Periti Industriali, in C.N.P.I. ha promosso un'azione legale presso la Comunità Europea in fase di definizione. Per. Ind. Roberto Ponzini 17 CHE USO SE NE FA ? La dichiarazione di conformità ed i suoi allegati devono essere conservati con cura, in quanto unici ed irripetibili. Inoltre: Art. 8 Obblighi del Committente o del Proprietario: Il Committente o Proprietario: • entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto. • consegna al distributore o venditore copia della dichiarazione di conformità anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determinano il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW. Per. Ind. Roberto Ponzini 18 CHE USO SE NE FA ? L'Impresa Installatrice: • che provvede al rifacimento o l'installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5. Per. Ind. Roberto Ponzini 19 Per. Ind. Roberto Ponzini 20 L'INNOVAZIONE LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA Art.7 Dichiarazione di conformità Comma 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Per. Ind. Roberto Ponzini 21 LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA Che cosa è: Un atto sostitutivo della dichiarazione di conformità, che attesta la rispondenza di un impianto alla regola dell'arte Quando si rilascia:Nel solo caso in cui la dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 non risulti reperibile o non sia mai stata prodotta. Chi la rilascia: Un professionista iscritto ad un albo professionale, che abbia operato nell'ambito delle specifiche competenze tecniche da almeno 5 anni. oppure In alternativa ma per i soli impianti che NON ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 2 (progetto redatto da Professionista abilitato), da un Responsabile Tecnico che ricopre il ruolo da almeno 5 anni, in un'impresa abilitata e che opera nel settore a cui la dichiarazione si riferisce. Per. Ind. Roberto Ponzini 22 LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA Per impianti inseriti all'interno di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui gli stessi siano significativi ai fini della sicurezza antincendi, la dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata solo da un professionista iscritto ad un albo professionale, che abbia operato nell'ambito delle specifiche competenze tecniche da almeno 5 anni e in possesso anche dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui al Decreto Legislativo 139/06 (D.M. 7/8/12). In che modo: Sulla base di sopralluoghi, indagini, accertamenti, valutazioni oggettive e documentali. In tal senso gli Ordini e Collegi hanno prodotto delle linee guida che possono coadiuvare il Professionista nello svolgimento dell'incarico, determinando al tempo stesso la natura della documentazione da produrre e che costituirà la dichiarazione di corrispondenza stessa Per. Ind. Roberto Ponzini 23 Le sanzioni La violazione delle disposizioni riguardanti il rilascio della dichiarazione di conformità può far incorrere i soggetti interessati in: • sanzioni pecuniarie (ammende) • provvedimenti di natura disciplinare • sanzioni di natura penale Per. Ind. Roberto Ponzini 24 Art. 15 SANZIONI 1. 2. 3. 4. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla C.C.I.A.A. competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. Per. Ind. Roberto Ponzini 25 Art. 15 SANZIONI 5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. 6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le C.C.I.A.A. 7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. ....... ma non basta ....... Per. Ind. Roberto Ponzini 26 SANZIONI DI NATURA PENALE Il rilascio di una dichiarazione di conformità o di una dichiarazione di rispondenza contenenti falsità, o riferita ad un impianto che, a seguito di controlli o verifiche dovesse risultare non conforme alle regola dell’arte, costituisce reato di natura penale, secondo il combinatodisposto degli articoli 481 e 359 del Codice Penale Articolo 481 c.p.: Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Per. Ind. Roberto Ponzini 27 SANZIONI DI NATURA PENALE Articolo 359 c.p.: Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione Per. Ind. Roberto Ponzini 28 Per. Ind. Roberto Ponzini 29 Grazie per l’attenzione e …… arrivederci a Milano Per. Ind. Roberto Ponzini Per. Ind. Roberto Ponzini 30