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1
2
Il reato di esibizione di atti
falsi e comunicazione di
dati non rispondenti al
vero
AVV. LUCA MAZZANTI – AVV. LORETTA LORETTI
INTRODUZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con L. 15 dicembre 2014, n. 186, è stato introdotto nel D.L. n. 167 del
1990, convertito con L. 4 agosto 1990, n. 127, l’art. 5 septies che, al
comma 1, ha inserito la nuova figura delittuosa di “esibizione di atti
falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero”.

“L’autore della violazione di cui all’art. 4, comma 1, che nell’ambito
della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5 quater,
esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.
3
INTRODUZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 11, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 21
dicembre 2011, n. 214, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei
conti pubblici»

Chiunque, nell’ambito di accessi, ispezioni e verifiche, “esibisce o
trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce
dati e notizie non rispondenti al vero è punito“ con le sanzioni
previste per i reati di falso dal codice penale.
4
INTRODUZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 3, D. Lgs. n. 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici
Pena edittale: da un anno a sei mesi a sei anni di reclusione

Art. 11, comma 2, D. gs. n. 74 del 2000, sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte
Pena edittale: da sei mesi a quattro anni di reclusione; da uno a sei
anni di reclusione perla fattispecie aggravata.
5
INTRODUZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 19, comma 2 bis, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in L.
23 novmebre 2001, n. 409, c.d. Scudo Fiscale

“L’interessato che attesta falsamente, nella dichiarazione prevista
dall’art. 13, la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o
delle attività rimpatriate […] è punito con la reclusione da tre mesi
ad un anno”.
6
BENE GIURIDICO TUTELATO

CATEGORIA: delitto contro la fede pubblica, reato di falso
documentale

Nel parere della Seconda Commissione Permanente Giustizia della
Camera dei Deputati sulla proposta di Legge, presentato in data 31
marzo 2014, relatore Sanga, si evidenzia come la norma sia posta “a
presidio del rispetto della procedura della voluntary disclosure e,
quindi, a garanzia della sua efficacia”.

A) interesse statale alla percezione integrale degli importi dovuti

B) genuinità della dichiarazione nell’ottica del generale
rafforzamento della fedeltà e della correttezza fiscale
7
SOGGETTO ATTIVO

REATO PROPRIO

La norma di cui all’art. 5 septies, comma 1, Legge sul monitoraggio,
individua quale soggetto attivo del reato “l’autore della violazione
di cui all’art. 4, comma 1” che si avvalga della procedura di
disclosure internazionale di cui all’art. 5 quater.

Per l’espresso richiamo contenuto all’art. 1, comma 4, lett. d), Legge
V.D., il reato potrà essere commesso anche dai soggetti che
accedano alla collaborazione volontaria domestica.
8
SOGGETTO ATTIVO

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW:
-
persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e a
quelle ad esse equiparate, fisicamente residenti in Italia, che
detengano, direttamente e/o indirettamente, all’estero investimenti o
attività di natura finanziaria;
-
sono equiparate alle società semplici, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi, nel prosieguo:
TUIR), le società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di
attività commerciali nonché le associazioni senza personalità giuridica
costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e
professioni;
-
sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nei
precedenti periodi che, pur non essendo possessori diretti degli
investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano
titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
9
SOGGETTO ATTIVO

RESIDENZA IN ITALIA

Si considerano residenti in Italia i soggetti iscritti all’anagrafe dei
residenti ovvero coloro che abbiano domicilio o residenza nello
Stato per più di 183 giorni nell’anno solare nonché i soggetti
residenti in Paesi inclusi nella black list di cui al Decreto del Ministero
delle Finanze in data 4 maggio 1999.
10
SOGGETTO ATTIVO

CONCORSO DELL’EXTRANEUS

a) professionisti

b) soggetti operanti in istituti di credito, fiduciarie

c) amministratori fiduciari
11
SOGGETTO ATTIVO

AUTORE MEDIATO (ART. 48 C.P.)

Causa soggettiva di esclusione della punibilità per l’intraneus:
Perché possa configurarsi il concorso dell’estraneo nel reato proprio, è
necessario “che l’intraneo esecutore materiale del reato sia riconosciuto
responsabile del reato proprio, quantomeno sul piano oggettivo” (cfr., Cass.
pen., 29 settembre 2014, n. 40303).
Salvo naturalmente l’extraneus non abbia determinato il soggetto non
imputabile alla commissione del reato, nel qual caso, ai sensi dell’art. 111 c.p.,
egli risponderà del delitto di cui all’art. 5 septies, comma 1, Legge sul
monitoraggio, con l’aggravante ad effetto speciale prevista dal medesimo
art. 111, comma 1.
12
ELEMENTO OGGETTIVO

PRESUPPOSTO

CONDOTTA
-
nell’ambito della
procedura di
collaborazione volontaria
di cui all’art. 5 quater
-
esibizione o trasmissione
di atti o documenti falsi, in
tutto o in parte
-
fornitura di dati e notizie
non rispondenti al vero
-
applicabilità anche alla
V.D. domestica (art. 1,
comma 4, lett. d), Legge
V.D.)
13
ELEMENTO OGGETTIVO
IL PRESUPPOSTO

PUNIBILITÀ PER DOCUMENTI FALSIFICATI AB ORIGINE PER ALTRE
FINALITÀ?

“L’esibizione o la trasmissione all’Agenzia delle Entrate o alla
Guardia di Finanza delle fatture o degli altri documenti per
operazioni inesistenti utilizzati dal contribuente per commettere il
reato di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000 non integra il reato di
cui all’art. 11, 1° comma, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto il fatto è
scriminato a norma dell’art. 51 c.p. dall’esercizio del diritto di non
autoaccusarsi“ – Trib. Torino, 28 gennaio 2015.

QUID V.D.?

Principio di spontaneità
14
ELEMENTO OGGETTIVO
LA CONDOTTA

TRASMISSIONE: con qualsiasi mezzo

ESIBIZIONE: presentazione all’Autorità finanziaria

ATTI E DOCUMENTI: tutte le cose che fanno conoscere un fatto,
quindi sia la domanda di V.D. che la relazione illustrativa che i
documenti allegati

FALSITÀ MATERIALE O IDEOLOGICA
15
ELEMENTO OGGETTIVO
LA CONDOTTA

ESIBIZIONE e TRASMISSIONE = natura commissiva

FORNITURA di DATI e NOTIZIE NON RISPONDENTI VERO
Art. 316 ter c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
“chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l’omissione di informazioni dovute percepisca indebitamente
erogazioni a danno dello Stato“.
“La falsità ideologica può essere consumata anche mediante
un’attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo
dell’atto sia, comunque, tale da far assumere all’omissione
dell’informazione, relativa ad un determinato atto, il significato della
negazione della sua esistenza” (Cass. pen., 2 ottobre 2014, n. 40982).
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ELEMENTO OGGETTIVO
LA CONDOTTA
 VALUTAZIONI
Al di là della detenzione di valuta o di materie prime ovvero di
partecipazioni, comunque denominate, in entità quotate, tutti i dati
concernenti la disclosure sono oggetto di stima e, quindi, di valutazione
nell’ambito della procedura.
Nuovo art. 2621 c.c.
«Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione
od all'omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di
valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente
accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza
darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente
idoneo ad indurre in errore i destinati delle comunicazioni» (Cass. pen., SS.
UU., 31 marzo 2016, n. 22474).
17
ELEMENTO OGGETTIVO
LA CONDOTTA
Art. 4, D. LGS. n. 74/2000 – DICHIARAZIONE INFEDELE

1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene
conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi
o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente
applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra
documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di
determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non
deducibilità di elementi passivi reali. (14)
1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le
valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al
10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale
non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità
previste dal comma 1, lettere a) e b).

TENDENZA A RIDURRE ENTRO UN PERIMETRO DI CERTEZZA L’AMBITO DELLA
RILEVANZA PENALE DELLE VALUTAZIONI
18
ELEMENTO SOGGETTIVO

Ai reati contro la fede pubblica in generale e all’art. 11
D.L. n. 201/2011, la giurisprudenza ritiene sufficiente il
dolo generico dato dalla coscienza e dalla volontà
della immutatio veri, non essendo necessaria la
sussistenza dell’animus nocendi vel decipiendi
19
ELEMENTO SOGGETTIVO

DOLO EVENTUALE per l’extraneus
Dubbi sulla veridicità della documentazione consegnata dal contribuente al
professionista

“quando la redazione delle dichiarazioni fiscali sia stata affidata ad un soggetto
fornito di specifiche cognizioni tecniche (quale il commercialista o il fiscalista), si
deve presumere, salvo che non sussistano evidenze probatorie positive di segno
contrario, che la dichiarazione stessa sia stata redatta secondo le indicazioni
date dal denunciante (segnatamente, in caso di società, dal legale
rappresentante o dalla persona da questi delegata), che resta, perciò, sempre
responsabile della veridicità dei dati indicati. Il fiscalista concorre nell’illecito
soltanto laddove sia dimostrato positivamente un concorso nella condotta
criminosa, che richiede un atteggiamento attivo di cooperazione e di consenso
da parte del professionista e che può configurarsi, ad esempio, allorquando
questi segnali, stimoli o istruisca il contribuente su come realizzare l’indebito
risparmio fiscale” (Trib. Milano, ordinanza 13 giugno 2005, in tema di reati
tributari dichiarativi).
20
TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dubbi di legittimità costituzionale
L’art. 19 del D.L. n. 350/2001, comma 2 bis, falsa attestazione nella
dichiarazione di emersione (Scudo fiscale), è punita con la pena della
reclusione da tre mesi ad un anno.
Ma l’art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 74/2000, punisce con la reclusione da
un anno a sei anni, chi indica nella documentazione presentata ai fini
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un
ammontare complessivo superiore ad euro duecentomila (fattispecie
aggravata).
Inoltre, l’art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in tema di accesso al
Patrocinio a spese dello Stato, punisce con la pena da uno a cinque
anni di reclusione le falsità compiute nella richiesta di Patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti.
21
CONCORSO DI REATI

Reati di falso

Reati tributari

Riciclaggio, impiego e autoriciclaggio

Art. 76, D.P.R. n. 445/2000 (T.U. documentazione amministrativa)

Truffa ai danni dello Stato
La giurisprudenza formatasi in relazione al reato di false attestazioni nella
dichiarazione di emersione, di cui al primo Scudo Fiscale, aveva previsto la
configurabilità del concorso effettivo tra la truffa aggravata ai danni dello
Stato e l’art. 19, comma 2 bis, D.L. n. 350/2001 (Cass. pen., 26 febbraio 2007, n.
12910).
22
QUESTIONI DI COMPETENZA

LOCUS COMMISSI DELICTI

esibizione di atti e documenti: luogo dell’esibizione

trasmissione di atti e documenti: luogo ove ha sede l’Agenzia delle
Entrate destinataria della dichiarazione di emersione e degli atti
successivi (Cass. pen., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21661).

Non rileva, ai fini dell’individuazione della competenza, il luogo in
cui sia fisicamente allocato il server dal quale venga smistata la
posta elettronica, rilevando unicamente il luogo fisico o virtuale al
quale la dichiarazione è destinata.
23
CONSEGUENZE
DELL’ACCERTAMENTO DEL REATO

In sede di lavori preparatori, era stato osservato: “appare
necessario rinforzare la cogenza con la previsione esplicita di una
sanzione accessoria quale, in particolare, la revoca dei benefici
tanto sul versante penale quanto sul versante delle sanzioni
tributarie applicabili alle violazioni” (cfr., relazione Sanga, 31 marzo
2014).

Previsione non riportata nel testo definitivo

L’Agenzia delle Entrate dell’Emilia- Romagna, in caso di denuncia
per il reato di cui all’art. 5 septies, ritiene la domanda inammissibile
24
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETÀ

Art. 5 septies, comma 2:
“L’autore della violazione di cui all’art. 4, comma 1, deve rilasciare al
professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per
l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti
sono rispondenti al vero”

Sanzione ex art. 76, D.P.R. n. 445/2000; e cioè art. 483 c.p., reclusione
da uno a due anni.
25
IL NUOVO REATO DI
AUTORICICAGGIO art. 648 ter.1 c.p.

26
L’ art. 3, comma 3, della Legge n. 186/2014, ha introdotto nel codice penale l’art. 648 ter.1:
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo
commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o
le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a
cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto
commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività
professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a
conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità
provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
27
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
AVV. LUCA MAZZANTI – Avv. LORETTA LORETTI
www.studioassociatomazzanti.it
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