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Sistema Persona

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Sistema Persona
Sistema Persona
formula piena
Polizza N.
Edizione Marzo 2006
Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle
Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di
garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nelle sezioni
"Dichiarazioni dell'Assicurato", "Dichiarazioni", "Condizioni di assicurazione" e
"Condizioni particolari (se richiamate), sono stampate con formato del carattere
grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
YCDA166 - 206
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Sommario
YSOMMARI - 206
1
Definizioni
2
Condizioni Generali di Assicurazione
3
Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni
4
Sezione Infortuni
5
Sezione Malattia
6
Sezione Ricovero
7
Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Vita
8
Sezione Temporanea Caso Morte
9
Sezione Dread Disease
10
Assistenza
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Premessa
Gentile Cliente,
desideriamo congratularci con lei per aver scelto Sistema Persona, il prodotto studiato
appositamente da Allianz S.p.A. per garantire, in un'unica soluzione, la più ampia ed
innovativa gamma di prestazioni a tutela della persona.
Ma c'è di più: Sistema Persona integra le coperture assicurative da lei prescelte con
una forte componente di servizio ed assistenza che permetterà a lei ed alla sua famiglia
di poter sempre contare su un aiuto concreto per affrontare qualunque tipo di
emergenza sanitaria nell'ambito della vita quotidiana.
Potrà infatti rivolgersi in qualsiasi momento al Numero Verde 800/68.68.68, per
richiedere ASSISTENZA (immediata e qualificata):
A CASA;
IN VIAGGIO;
oppure
A SEGUITO DI UN RICOVERO.
Il personale medico della Centrale Operativa di Mondial Assistance è a sua
disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per organizzare, ad esempio, l'invio di
un medico o il rientro sanitario in Italia ovunque lei si trovi.
Con Sistema Persona, inoltre, avrà la possibilità di tenere sempre sotto controllo la
sua salute grazie al servizio di organizzazione visite specialistiche ed accertamenti
diagnostici che potrà effettuare in tempi rapidi ed a costi estremamente convenienti
presso le strutture sanitarie convenzionate con Mondial Assistance.
Questi e molti altri sono i servizi che Sistema Persona le garantisce, per conoscerli nel
dettaglio la invitiamo a leggere quanto riportato nella sezione ASSISTENZA all'interno
del contratto.
1
Definizioni
Assicurato: il soggetto sulla cui vita e/o nel cui interesse è stipulato il contratto di
Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Attività professionale: l'attività, dichiarata in polizza, che viene svolta dall'Assicurato
a carattere continuativo, abituale e remunerativo.
Bendaggio secondo Désault: bendaggio atto a bloccare il braccio e l'avambraccio al
torace.
Beneficiari: i soggetti ai quali spettano l'Indennizzo o Indennità e le prestazioni
assicurate.
Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di Assicurazione non sono
efficaci. Qualora l'evento assicurativo avvenga in tale periodo la Società non
corrisponderà l'Indennizzo o la Prestazione assicurata.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Età computabile: età dell'Assicurato, espressa in anni interi, ad una data di
riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi.
Franchigia: la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Garanzie Danni: le garanzie relative alle Sezioni Infortuni e/o Malattia e/o Ricovero.
Garanzie Vita: le garanzie relative alle Sezioni Temporanea Caso Morte e/o Dread
Disease.
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro relativo alle
Garanzie Danni.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni
fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della
capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa,
indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea: temporanea incapacità, totale o parziale, ad attendere alle
occupazioni dichiarate in Polizza per un periodo di tempo limitato.
Lesioni capsulo-legamentose: lacerazione parziale o completa delle strutture (capsula
articolare e legamenti) che tengono unite le articolazioni.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattie coesistenti: le malattie o le invalidità presenti nel soggetto che riguardano
sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata.
Malattie concorrenti: le malattie o le invalidità presenti nel soggetto che determinano
un'influenza peggiorativa della Malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in
quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale.
Non-fumatore: persona che non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o che
abbia smesso di fumare da almeno un anno.
Polizza: il documento attestante l'esistenza del contratto di Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazione assicurata: il capitale dovuto dalla Società in caso di Sinistro relativo alle
Garanzie Vita.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Struttura sanitaria.
Ricovero in Day Hospital: il Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in
giornata.
Riserve matematiche: gli importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società
per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti.
Rottura sottocutanea dei tendini: lacerazione totale o parziale di un tendine senza che
vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo.
Sforzo: è il dispiego improvviso e anomalo, al di fuori della comune gestualità, di
energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato.
Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Allianz S.p.A. con sede legale in Trieste (Italia) - Largo Ugo Irneri, 1 ed
uffici in Milano - 20122, Corso Italia, 23.
Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente
autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati
Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, i
Gerontocomi e gli Ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed
estetiche, pertanto i ricoveri effettuati in tali strutture non daranno luogo ad
Indennizzo, così come quelli effettuati in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
2
Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 2.1 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore
Il contratto si intende concluso all'atto della sottoscrizione della Polizza, ad opera della
Società e del Contraente nonché, in presenza di Garanzie Vita, dell'Assicurato se
persona diversa dal Contraente.
A condizione che sia stato effettuato il pagamento del Premio o della prima rata di
Premio, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.
Art. 2.2 - Clausola di ripensamento
Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto, e semprechè non sia
stato denunciato alcun Sinistro, il Contraente può esercitare il diritto di recesso.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione
scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Allianz S.p.A. Attività Assicurative Retail - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - allegando
l'originale della Polizza.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi
obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di
spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio
della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società
provvederà a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente da questi versato
al netto delle eventuali imposte e decurtato dell'importo di Euro 50,00 trattenuto a
titolo di spese per l'emissione del contratto.
Art. 2.3 - Pagamento del Premio
Il pagamento del Premio viene effettuato, a favore della Società, in occasione della
conclusione del contratto e per tutta la durata contrattuale, con periodicità annuale.
In alternativa al pagamento del Premio con periodicità annuale, il Contraente può
scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale.
In tal caso, fermo restando che il Premio relativo al primo anno è dovuto per intero,
il pagamento del Premio, gravato da interessi di frazionamento, viene effettuato con
periodicità semestrale, quadrimestrale o trimestrale.
Il premio potrà essere pagato con le seguenti modalità:
Assegno bancario o circolare non trasferibile
Bonifico bancario
Bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del Premio
quella apposta dall'Ufficio postale)
Carta di credito se accettata dall'intermediario assicurativo
fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.
Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di
Premio.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Art. 2.4 - Mancato pagamento del Premio
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi pattuiti, l'Assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
In caso di mancato pagamento del Premio, se la Società non agisce per la
riscossione ai sensi degli articoli 1901 e 1924 del Codice Civile, trascorsi sei mesi
dalla data in cui il versamento del Premio avrebbe dovuto essere effettuato, il
contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto da parte della Società.
Art. 2.5 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
Limitatamente alle garanzie Danni, in mancanza di disdetta di una delle Parti,
spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza,
l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così
successivamente.
Resta inteso che con riferimento garanzie Vita, il contratto non prevede il tacito
rinnovo alla sua naturale scadenza e pertanto l'Assicurazione cessa alla scadenza
pattuita senza obblighi di comunicazione per le Parti.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione,
questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata
stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 2.6 - Validità territoriale
L'Assicurazione vale per il mondo intero, fatta eccezione per il caso di Inabilità
temporanea della Sezione Infortuni, la cui garanzia è limitata agli infortuni subiti
negli Stati Europei e in quelli Africani e Asiatici che si affacciano sul Mar
Mediterraneo.
Tuttavia per gli infortuni occorsi al di fuori di questi Stati, la prestazione relativa
al caso di Inabilità temporanea vale per i giorni di eventuale Ricovero ospedaliero
documentato e in ogni caso a partire dal giorno del rientro dagli Stati suddetti.
Art. 2.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e/o della Prestazione assicurata,
nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in
base all'età reale, delle prestazioni assicurate e/o dei relativi premi.
Art. 2.8 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di
quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e
di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri
servizi.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Art. 2.9 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 2.10- Oneri fiscali
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei
Beneficiari e degli aventi diritto.
Art. 2.11- Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, devono
essere fatte con lettera raccomandata o fax alla direzione della Società oppure
all'Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza.
Art. 2.12- Indipendenza da obblighi assicurativi di legge
La presente Assicurazione è stipulata in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da
qualsivoglia obbligo in tal senso dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o
future.
Art. 2.13- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
3
Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni
Art. 3.1 - Denuncia di Sinistro in caso di altre assicurazioni
In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi
dell'art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il
nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3.2 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni
aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'Assicurazione , ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Il presente articolo, relativamente alla sezione Malattia, si intende esplicitamente
abrogato con riferimento alle patologie regolarmente denunciate secondo quanto
disposto dall'Art. "Obblighi" della medesima sezione.
Restano invece fermi in tutti gli altri casi i disposti di cui all'art. 1898 del Codice
Civile in materia di aggravamento del rischio, nonché i disposti di cui all'Art.
"Affezioni" della sezione Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni.
Art. 3.3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di
Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi
dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Art. 3.4 - Recesso in caso di Sinistro
Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis del
Codice Civile, valgono le seguenti disposizioni.
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60°
giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere
dall'Assicurazione relativamente alle Garanzie Danni con preavviso di 30 giorni.
In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al
netto delle imposte, la parte di Premio riferibile alle Garanzie Danni per il periodo di
Assicurazione non trascorso.
Qualora il Contraente NON sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis del
Codice Civile, valgono le seguenti disposizioni.
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60°
giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere
dall'Assicurazione relativamente alle Garanzie Danni con preavviso di 30 giorni.
In tal caso quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al
netto delle imposte, la parte di Premio riferibile alle Garanzie Danni per ill periodo di
Assicurazione non trascorso.
Art. 3.5 - Affezioni
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni:
epilessia, alcolismo, tossicodipendenza;
sieropositività ove diagnosticata dal test H.I.V.;
sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), nel momento in cui viene
diagnosticata;
sindromi organico cerebrali, schizofrenia;
forme maniaco-depressive o stati paranoidei,
costituisce aggravamento del rischio e pertanto comporta l'applicazione dell'art.
1898 del Codice Civile.
Art. 3.6 - Recesso dal contratto e anticipata risoluzione
Fermo quanto disposto dall'Art. "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni
contrattuali comuni alle Garanzie Danni, nel caso di risoluzione anticipata del
contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione
anticipata per le ipotesi previste dagli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione e "Aggravamento del rischio"
delle Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni, spettano alla Società, le
rate di Premio scadute e rimaste insoddisfatte, nonchè l'intero ammontare del
Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è
verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1894,
1896 e 1898 del Codice Civile.
Art. 3.7 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di
surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Art. 3.8 - Bonus in assenza di sinistri
Trascorsi almeno cinque anni consecutivi senza che sia stato corrisposto alcun
Indennizzo per qualsiasi persona assicurata e per qualsiasi garanzia, esclusa
l'Assistenza, la Società riconoscerà uno speciale bonus consistente nella maggiorazione
del 10% dei capitali "Morte da Infortunio, Invalidità permanente da Infortunio,
Invalidità permanente da Malattia, Diaria di cui alla Sezione Ricovero".
Fermo quanto sopra, nel caso la presente Polizza sia emessa in sostituzione di altra
Polizza "Sistema Persona Formula Piena", il bonus verrà riconosciuto sui capitali
assicurati della Polizza originaria - o su quelli in essere al momento del Sinistro se
inferiori - e comunque sarà valido solo per le persone e per le garanzie in origine
assicurate.
Tale bonus, una volta maturato, verrà riconosciuto soltanto in occasione del primo
Sinistro che dia luogo a indennizzi riferibili ai capitali e alle garanzie sopra elencate.
Qualsiasi Sinistro che abbia dato origine a corresponsione di Indennizzo da parte della
Società, a prescindere dalla garanzia colpita, annullerà ogni diritto al bonus.
4
Sezione Infortuni
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca:
a) nell'esercizio delle Attività professionali principali e secondarie dichiarate;
b) nello svolgimento di ogni altra attività esercitata non professionalmente purché
inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e
domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno
nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo;
c) durante il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo dello stesso o a seguito di
richiamo per ordinarie esercitazioni, il tutto in tempo di pace.
Sono comunque esclusi gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e
interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana;
d) durante il servizio di volontariato svolto in qualità di iscritto all'Associazione di
Volontariato riconosciuta dalla vigente legge, limitatamente all'attività svolta sul
territorio Italiano.
Art. 4.2 - Rischi compresi
La garanzia è operante per gli infortuni:
derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli, ciclomotori e di natanti da
diporto sempreché l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle
disposizioni in vigore o in caso di patente scaduta, ma non ancora rinnovata,
l'Assicurato stesso abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti a ottenere il
rinnovo;
subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e
trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, salvo
quanto previsto dall'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione;
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
subiti in occasione della pratica di sport, a eccezione di quelli indicati nell'Art.
"Rischi esclusi" della presente sezione, semprechè siano esercitati non
professionalmente o comunque non comportino remunerazione sia diretta che
indiretta. La copertura è operante inoltre per gli infortuni subiti in occasione di
immersioni non in apnea, comprese le embolie e le conseguenze della pressione
dell'acqua, purchè effettuate sotto la guida dell'Istruttore subacqueo, esclusivamente
in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello;
sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati
da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di
psicofarmaci e di stupefacenti;
subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per
legittima difesa;
derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti
aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Assicurato non vi
abbia partecipato in modo volontario;
derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, insurrezione per il periodo
massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se e in quanto
l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora
in pace.
La garanzia è estesa anche ai seguenti casi:
asfissia non di origine morbosa;
avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita
e involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso
non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni;
avvelenamento del sangue e infezione - escluso il virus H.I.V. - sempreché il germe
infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica
contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
annegamento;
lesioni determinate da sforzi, con l'esclusione degli infarti, delle ernie (fatta
eccezione per quelle addominali da Sforzo) e delle Rotture sottocutanee dei tendini;
ernie addominali da Sforzo. In tale evenienza:
se si determina ernia operabile, verrà corrisposta, sempreché prevista nella
Polizza, una Indennità per il caso di Inabilità temporanea fino a un massimo di
giorni 30;
nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere
medico, verrà corrisposta una Indennità, a titolo di Invalidità permanente, non
superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente
totale;
qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell'ernia, le Parti
hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando uno o più Arbitri da
nominare con apposito atto.
La garanzia ha effetto dalla data di decorrenza della Polizza sempreché, all'atto del
perfezionamento di quest'ultima, l'Assicurato abbia presentato un certificato medico
che escluda l'esistenza di detta infermità. In mancanza del ertificato la garanzia
medesima sarà invece operante dopo un periodo di Carenza di 180 giorni.
Nel caso la Polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità di altra riflettente la garanzia di cui sopra, il termine di 180 giorni, in assenza della
citata documentazione medica, ha effetto:
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
dalla data di entrata in vigore della precedente copertura, per le somme e le
prestazioni dalla stessa previste;
dalla data di entrata in vigore della presente Polizza limitatamente alle maggiori
somme e alle diverse prestazioni da questa previste;
lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente
da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di altre
malattie a eccezione di quelle tropicali;
folgorazione;
colpi di sole o di calore;
assideramento o congelamento.
Art. 4.3 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni causati:
dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non
di regolarità pura e nelle relative prove;
dall'uso, anche come passeggero
di aeromobili di Società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto
pubblico passeggeri;
di aeromobili di aeroclubs;
di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani,
ultraleggeri, parapendio),
dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, sollevamento pesi,
atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karate e arti marziali in genere,
speleologia, kitesurf, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico,
guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea (salvo quanto
previsto dall'Art. "Rischi compresi" della presente sezione), alpinismo con scalate
fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3°
comunque effettuato, guida alpina, arrampicata libera (free climbing), sci
alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, kayak, hockey su ghiaccio o a rotelle;
dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: bungee jumping,
torrentismo, idrospeed);
dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque
comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e/o
di psicofarmaci;
da proprie azioni delittuose o da partecipazione a imprese temerarie;
da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, salvo quanto previsto
dall'Art. "Rischi compresi" della presente sezione;
da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da
accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi x, ecc. ).
Sono altresì esclusi dall'Assicurazione:
le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS);
le ernie, fatta eccezione per quelle addominali da Sforzo;
gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all'Art. "Rischi compresi" della presente
sezione, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione
rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche
o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
le Rotture sottocutanee dei tendini derivanti da Sforzo;
gli infarti da qualsiasi causa determinati;
gli infortuni subiti durante il periodo di arruolamento militare di richiamo o
volontario per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Art. 4.4 - Morte da Infortunio
Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica - anche
successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno nel quale
l'Infortunio è avvenuto, la Società liquida il capitale assicurato ai Beneficiari designati
ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'Indennità per il caso di Morte da Infortunio non è cumulabile con quella per
Invalidità permanente da Infortunio.
Tuttavia, se dopo il pagamento di una Indennità per Invalidità permanente, ma
entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato
muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i
Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennità per Morte da
Infortunio - se superiore - e quella già pagata per Invalidità permanente.
Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termine di Polizza, il corpo
dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società
liquiderà il capitale previsto per il caso di Morte da Infortunio. La liquidazione non
avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la
dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora, dopo il pagamento dell'Indennità, l'Assicurato risultasse in vita, la
Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità
permanente eventualmente subita.
Art. 4.5 - Commorienza coniugi
(Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia
Morte da Infortunio)
Se a causa di Infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di
entrambi i coniugi (o conviventi more uxorio), l'Indennità per il caso di Morte da
Infortunio spettante ai figli minorenni in base alla presente Polizza - se conviventi e in
quanto Beneficiari - sarà aumentata del 50%.
Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di
Invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale.
Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico della Società, a titolo
di maggiorazione, non potrà superare l'importo di Euro 260.000,00 con questa o
con altre polizze infortuni stipulate con la Società e che l'applicazione della
presente condizione rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione
eventualmente esistente in Polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una
maggiorazione del capitale assicurato per il caso di Morte da Infortunio.
Art. 4.6 - Rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro
(Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia
Morte da Infortunio)
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
A seguito di morte causata da rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro, la Società
provvede a rimborsare il capitale Morte da Infortunio maggiorato del 20%.
Art. 4.7 - Invalidità permanente da Infortunio
Se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente, la relativa Indennità è
dovuta se l'invalidità si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza entro due anni dal giorno dell'Infortunio.
L'Indennità per Invalidità permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata per
Invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, sulla base
delle percentuali previste dalla Tabella contrattualmente operante.
L'Indennità viene valutata in base a quanto stabilito dall'Art. "Determinazione
dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio" e viene corrisposta in
conformità a quanto indicato nel successivo Art. "Criteri di corresponsione
dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio".
Art. 4.8 - Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Invalidità
permanente da Infortunio
L'Indennità per Invalidità permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in
Polizza e secondo le seguenti modalità:
Con franchigia del 3% assorbibile dopo il 10%
Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun Indennizzo quando l'Invalidità
permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece esso risulterà
superiore al 3% ma non al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base
alla percentuale eccedente il 3%;
nel caso in cui l'Invalidità permanente sia di grado superiore al 10% della totale,
l'indennità verrà corrisposta calcolandola sul capitale assicurato in base alle
percentuali che seguono:
% i.p. 11
% liq. 9
12
11
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
22
22
24
23
26
24
28
25
30
26
32
27
34
28
36
29
38
30
40
% i.p. 31
% liq. 42
32
44
33
46
34
48
35
50
36
63
37
66
38
69
39
72
40
75
41
78
42
81
43
84
44
87
45
90
46
93
47
96
48
99
49 e oltre
100
Art. 4.9 - Indennità aggiuntiva quale contributo per il danno alla vita di
relazione
(Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia
Invalidità permanente da Infortunio)
In caso l'Assicurato subisca un Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni
contrattuali che comporti una Invalidità permanente accertata, valutata in base alle
percentuali della Tabella contrattualmente operante e alle altre disposizioni
contrattuali, di grado pari o superiore al 15% della totale, verrà riconosciuto, in
aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo dell'Indennità per Invalidità
permanente, un importo pari al 10% della somma indennizzata a termini di Polizza per
il caso di Invalidità permanente da Infortunio fino a un massimo di Euro 10.000,00.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Art. 4.10- Danni estetici
(Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia
Invalidità permanente da Infortunio)
In caso di Infortunio rientrante nella garanzia prestata che abbia per conseguenza sfregi
o deturpazioni al viso e/o al corpo di carattere estetico (comprese bruciature e
scottature), non altrimenti indennizzabili, la Società rimborsa le spese documentate
sostenute dall'Assicurato per cure e applicazioni nonché per interventi di chirurgia
plastica ed estetica effettuate, allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, entro
due anni dalla data dell'Infortunio stesso e fino a un massimo di Euro 10.000,00.
Art. 4.11- Inabilità temporanea
Se l'Infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue
Attività professionali dichiarate, la Società liquida la diaria assicurata, per un massimo
di 365 giorni, nel seguente modo così come stabilito all'Art. "Determinazione
dell'Indennità per il caso di Inabilità temporanea":
a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale
incapacità fisica di attendere alle Attività professionali dichiarate in Polizza;
b) al 50%, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte
alle Attività professionali dichiarate in Polizza.
L'Indennità di cui sopra viene corrisposta, tenendo altresì conto di quanto indicato al
successivo Art. "Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Inabilità
temporanea".
Art. 4.12- Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Inabilità
temporanea
Premesso che con l'espressione "giorno computabile" si intende il giorno
dell'Infortunio (o della denuncia di Sinistro in caso di ritardo della stessa), l'Indennità
per Inabilità temporanea viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in Polizza e
secondo le seguenti modalità:
Con Franchigia assoluta di 7 giorni assorbibile dopo 40 giorni
A partire dall'8° giorno computabile ai sensi del presente contratto. In caso di Inabilità
temporanea di durata superiore ai 40 giorni consecutivi non si applica alcuna
Franchigia.
Art. 4.13- Indennità giornaliera da gessatura
La Società riconosce l'Indennità giornaliera convenuta, qualora l'Assicurato, in
conseguenza di Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, sia
portatore di:
apparecchio gessato
tutore immobilizzante equivalente, reso necessario da fratture radiograficamente
accertate e da Lesioni capsulo-legamentose clinicamente diagnosticate in ambiente
ospedaliero o da medico specialista ortopedico/traumatologo. In questi casi
l'immobilizzazione con Bendaggio secondo Désault viene equiparata all'apparecchio
gessato.
La presente Indennità decorre dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio gessato o
del tutore immobilizzante come sopra descritto e viene corrisposta fino al giorno della
rimozione dello stesso - purchè effettuata da personale medico - col massimo di giorni
45 per Infortunio.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Art. 4.14- Rimborso spese di cura da Infortunio
In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, fino a
concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza per anno assicurativo, la
Società rimborsa:
a) le spese sostenute per esami strumentali a scopo diagnostico e analisi di laboratorio,
compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti, purchè effettuati nei
360 giorni successivi alla data dell'Infortunio;
b) a seguito di Ricovero, anche in regime di Day Hospital, nonché in caso di
intervento chirurgico anche ambulatoriale, le spese sostenute per le cure e
l'intervento, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi e per le
rette di degenza;
c) in assenza di Ricovero, le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi,
purchè prescritti dal medico specialista o dal pronto soccorso ed effettuati nei 180
giorni successivi alla data dell'Infortunio, fino a concorrenza del sotto limite
indicato in Polizza.
Il rimborso di quanto dovuto all'Assicurato verrà comunque effettuato con
l'applicazione di una Franchigia fissa di Euro 100,00 per singolo Infortunio.
Il pagamento viene eseguito a cura ultimata, su presentazione in originale delle relative
notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli
estremi, di regolare attestato di degenza in Struttura sanitaria. La documentazione in
originale delle spese sostenute trasmesse alla Società verrà restituita contestualmente
alla liquidazione. Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale delle notule,
distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli
stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle
notule, distinte e ricevute, delle spese sostenute dall'Assicurato o del documento
comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente;
ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciutogli.
Per le spese sostenute al di fuori del territorio italiano, i rimborsi verranno eseguiti in
Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta
dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.
Per quanto non regolato dalla presente garanzia valgono - in quanto applicabili - le
condizioni che disciplinano il contratto nella sua totalità.
Art. 4.15- Rendita vitalizia da Infortunio
Nel caso in cui, a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni
contrattuali, residui all'Assicurato una Invalidità permanente da Infortunio di grado
pari o superiore al 66% della totale - valutato in base alle percentuali e alle altre
disposizioni previste dalla "Tabella" operante per il caso di Invalidità permanente - la
Società, contestualmente e in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo
dell'Indennità per Invalidità permanente, riconosce all'Assicurato una rendita vitalizia
immediata rivalutabile (VITARIV) pari all'importo mensile iniziale indicato in Polizza.
La costituzione della rendita vitalizia viene effettuata mediante stipulazione con la
Società di specifica Polizza vita, nella forma a Premio unico, a nome e a favore
dell'Assicurato stesso, senza alcun onere a suo carico. Tale contratto non è
riscattabile.
La rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'Assicurato vita
natural durante.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Operatività delle prestazioni Infortuni
Art. 4.16- Variazioni delle attività professionali assicurate
L'Assicurazione vale per le persone indicate in Polizza e per le relative attività
dichiarate e in quanto permanga rispetto a esse il rapporto sulla base del quale fu
stipulata la Polizza.
Il Contraente ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società la modifica
delle Attività professionali dichiarate.
L'Assicurazione per la nuova attività dichiarata - ove non implichi maggior rischio diviene valida dalle ore 24 del giorno in cui viene fatta la comunicazione anzidetta.
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe
consentito l'Assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere
dall'Assicurazione stessa o di escludere l'Assicurato o gli Assicurati cui
l'aggravamento si riferisce, dandone comunicazione scritta al Contraente entro un
mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso.
Se la variazione implica aggravamento che comporti un Premio maggiore, la
Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso mediante
emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in corso, con scadenza non
anteriore a quella inizialmente convenuta. Nel caso che il Contraente non accetti le
nuove condizioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione la Società ha il
diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
Per gli infortuni che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la
comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art.
1898 del Codice Civile.
Art. 4.17- Attività professionali diverse da quella dichiarata
Fermo quanto disposto dall'Art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"
delle Condizioni Generali di Assicurazione, dagli Artt. "Aggravamento del rischio" e
"Diminuzione del rischio" delle Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni e
dall'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, se nel corso del contratto si verifica
un cambiamento delle Attività professionali dichiarate, senza che il Contraente ne
abbia dato comunicazione alla Società, in caso di Infortunio che avvenga nello
svolgimento della diversa attività:
l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il
rischio;
l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle
percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.
Attività dichiarate
Attività svolte
al momento
del sinistro
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Classe
A
A
100%
B
C
D
100%
100%
100%
74%
100%
100%
100%
C
53%
83%
100%
100%
D
32%
67%
86%
100%
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B
COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'Attività professionale dichiarata in
Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del Sinistro, si farà
riferimento alla classificazione delle Attività professionali riportate in calce alla
Polizza.
In caso di attività eventualmente non specificata in tale classificazione, saranno
utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia a un'attività elencata.
Qualora l'attività svolta al momento dell'Infortunio sia annoverabile fra le
seguenti:
Corpi Armati dello Stato (Militari o di Polizia)
Operatore nel campo dell'energia nucleare
Attività a contatto con esplosivi e materiale pirotecnico
Attività dello spettacolo, cinema/teatro e simili esposte a rischi speciali come
incendi, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie e simili
Attività circense
Collaudatore auto/motoveicoli
Guida alpina
Investigatore privato
Attività svolte durante la navigazione in mari extra-Europei
Palombaro/Sommozzatore
la Società non corrisponderà alcun indennizzo.
Norme in caso di sinistro
Art. 4.18- Obblighi
In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto
all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da
quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi
dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell'Infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora
dell'evento, le cause che lo hanno determinato e dev'essere corredata da certificato
medico.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì inviare successivamente, sino a guarigione
avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; i certificati medici devono
essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi alla Società.
L'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti
dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella
clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno
visitato e curato.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato,
salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.
Nel caso in cui l'Infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa
sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente se diverso dall'Assicurato o i
Beneficiari designati in Polizza, devono dare immediato avviso telegrafico alla
Società.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Art. 4.19- Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive
dell'Infortunio.
Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono
indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora
l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già
minorato, le percentuali previste dalla "Tabella" contrattualmente operante per la
valutazione del grado di Invalidità permanente, sono diminuite tenendo conto della
invalidità preesistente.
Art. 4.20- Determinazione dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente
da Infortunio
Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla
quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale
possibilità di applicazione di presidi correttivi.
La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene
considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una
minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella"
contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o
articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino
a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale
dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta
l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole
percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore
del 100%.
Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella "Tabella", l'Indennizzo è
stabilito in riferimento ai valori previsti dalla "Tabella" stessa e ai criteri sopra
indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica
lavorativa, indipendentemente dall'Attività professionale dell'Assicurato.
Art. 4.21- Determinazione dell'Indennità per il caso di Inabilità temporanea
Premesso che con l'espressione "giorno computabile" si intende il giorno
dell'Infortunio (o della denuncia di sinistro in caso di ritardo della stessa), l'Indennità
per Inabilità temporanea decorre:
per l'Infortunio regolarmente denunciato nei termini di cui all'Art. "Obblighi" della
presente sezione, dal giorno successivo a quello dell'esaurimento della Franchigia
prevista in Polizza;
per l'Infortunio denunciato oltre i termini di cui sopra, dal giorno successivo a
quello della ritardata denuncia, con detrazione dei giorni di Franchigia
contrattualmente previsti.
Rimane fermo quant'altro stabilito dalla Polizza all'Art. "Inabilità temporanea".
Nel caso che l'Assicurato non abbia inviato i successivi certificati medici nel
termine prescritto, la liquidazione dell'Indennità viene fatta considerando data di
guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo
che la Società possa stabilire una data anteriore.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Resta stabilito che la somma assicurata per il caso di Inabilità temporanea verrà
corrisposta:
a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale
incapacità fisica di attendere alle Attività professionali dichiarate in Polizza;
b) al 50%, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte
alle Attività professionali dichiarate in Polizza.
Art. 4.22- Valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da
questa incaricato - con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a
tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.
Art. 4.23- Pagamento dell'Indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società
liquida l'Indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta
notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.
L'Indennità verrà corrisposta in Italia in Euro.
Art. 4.24- Anticipo sull'Indennità per il caso di Invalidità permanente da
Infortunio
Limitatamente al caso di Invalidità permanente è data facoltà agli Arbitri, qualora
ravvisino l'opportunità di rinviare la definitiva valutazione del danno, di liquidare
all'Assicurato un anticipo sull'Indennità, fermo restando che l'accertamento
definitivo dell'Invalidità permanente dovrà avvenire comunque entro tre anni.
Art. 4.25- Anticipo sull'Indennità per il caso di Inabilità temporanea
In caso di prolungata Inabilità temporanea, accertata l'indennizzabilità dell'Infortunio e
il perdurare dell'inabilità stessa, la Società provvede - su richiesta dell'Assicurato - al
pagamento di quanto dovutogli, a periodi di 60 giorni, e ciò fino a guarigione clinica
avvenuta, fermo il limite massimo di 365 giorni previsto dall'Art. "Inabilità
temporanea".
Condizioni particolari valide per singolo Assicurato
INC - Raddoppio capitale in caso di incidente stradale
Se a causa di Infortunio, indennizzabile ai sensi della Sezione Infortuni, determinato da
incidente stradale consegue la morte dell'Assicurato, la Società corrisponde un
ulteriore capitale pari a quello spettante per la Sezione Temporanea Caso Morte e
indicato in Polizza.
Per Infortunio conseguente ad incidente stradale si intende quello causato dalla
circolazione dei veicoli di cui agli artt. 46 e 47 del Codice della Strada e dei veicoli su
rotaie che avvenga su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Restano sempre esclusi dalla presente garanzia gli infortuni subiti dai passeggeri
dei veicoli circolanti su rotaie.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
TER - Rischio calamità naturali
A parziale deroga di quanto disposto all'art. 1912 del Codice Civile e dell'Art. "Rischi
esclusi" della presente sezione, l'Assicurazione, limitatamente ai casi di Morte da
Infortunio e di Invalidità permanente da Infortunio, sempreché operanti per
l'Assicurato, è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni,
eruzioni vulcaniche.
Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più Assicurati, l'esborso
massimo della Società non potrà superare complessivamente la somma di Euro
19.500.000,00. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano detto
limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
SSP - Sovrarischi sportivi
A parziale deroga dell'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, si prende atto che,
limitatamente ai casi di Morte da Infortunio e Invalidità permanente da Infortunio,
semprechè operanti per l'Assicurato, nei limiti dei capitali indicati in polizza,
l'Assicurazione si intende estesa agli infortuni che si verifichino in occasione della
pratica delle seguenti attività sportive, semprechè non esercitate professionalmente o
che comunque non comportino remunerazione sia diretta che indiretta:
atletica pesante;
lotta nelle sue varie forme, karate, judo;
scalate oltre il 3° grado, purchè non effettuate isolatamente e fino al 3° grado
comunque effettuate;
speleologia;
rugby;
football americano;
immersioni non in apnea, comprese le embolie e le conseguenze della pressione
dell'acqua;
sci alpinismo.
5
Sezione Malattia
Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione
L'Assicurazione vale per il caso di Invalidità permanente derivante esclusivamente da
Malattia - purchè non compresa fra quelle indicate nel successivo Art. "Rischi esclusi"
della presente sezione - che si manifesti a carico dell'Assicurato nel corso del
contratto.
Art. 5.2 - Rischi esclusi
Sono escluse dall'Assicurazione le Invalidità permanenti:
preesistenti alla data di effetto della presente Polizza;
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
da malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche
insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e già note in quel momento
all'Assicurato in quanto già diagnosticate o curate - anche se comunicate dallo
stesso in qualsiasi forma all'atto dell'assunzione del rischio o venute a conoscenza
della Compagnia anche successivamente (attraverso questionario anamnestico,
questionario del medico curante, cartelle cliniche, certificazioni mediche o altra
documentazione inerente lo stato di salute) - salvo quanto previsto nel successivo
Art. "Continuità della garanzia";
da intossicazioni conseguenti a:
abuso di alcolici;
uso di allucinogeni;
uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad
essa collegate;
da malattie mentali, disturbi psichici in genere e da nevrosi;
da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione,
nonché quelle - dirette o indirette - derivanti da trasformazioni o assestamenti
energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
ecc.).
Art. 5.3 - Invalidità permanente da Malattia
La Società in caso di Invalidità permanente derivante da una Malattia manifestatasi
successivamente alla data di decorrenza della Polizza e comunque non oltre la scadenza
della stessa, riconosce un'Indennità calcolata in conformità a quanto indicato nel
successivo Art. "Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Invalidità
permanente da Malattia".
Art. 5.4 - Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Invalidità
permanente da Malattia
L'Indennità per Invalidità permanente da Malattia viene corrisposta, in base ai criteri
di Polizza e secondo le seguenti modalità:
Con Franchigia assorbibile del 25%
nessuna Indennità spetta quando l'Invalidità permanente accertata sia di grado
inferiore al 25% della totale;
qualora l'Invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25%
della totale, la Società liquida un'Indennità calcolata sulla somma assicurata in
base alle percentuali che seguono:
% i.p.
% liq.
% i.p.
% liq.
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=25
5
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 e oltre
44 46 48 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 100
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Condizioni di Assicurazione
Art. 5.5 - Rendita vitalizia da Malattia
Nel caso in cui, a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi delle condizioni
contrattuali, residui all'Assicurato una Invalidità permanente da Malattia di grado pari
o superiore al 66% della totale - valutato in base alle percentuali e alle altre
disposizioni previste dalla Tabella INAIL contrattualmente operante per il caso di
Invalidità permanente -, la Società, contestualmente e in aggiunta alla corresponsione a
titolo definitivo dell'Indennità per Invalidità permanente, riconosce all'Assicurato una
rendita vitalizia immediata rivalutabile (VITARIV), pari all'importo mensile iniziale
indicato in Polizza.
La costituzione della rendita vitalizia viene effettuata mediante stipulazione con la
Società di specifica Polizza vita, nella forma a Premio unico, a nome e a favore
dell'Assicurato stesso, senza alcun onere a suo carico. Tale contratto non è
riscattabile.
La rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'Assicurato vita
natural durante.
Art. 5.6 - Continuità della garanzia
In deroga a quanto disposto dagli Artt. "Rischi esclusi" della presente sezione e
"Invalidità permanente da Malattia", qualora la presente Polizza sia stata emessa, senza
soluzione di continuità, in sostituzione di precedenti contratti stipulati con la Società
riguardanti gli stessi soggetti e le stesse prestazioni, la garanzia è estesa alla invalidità
derivante da Malattia insorta nella vigenza del precedente rapporto e manifestatasi nel
corso del presente contratto restando inteso che, in tal caso, l'Indennità sarà valutata,
sulla base delle disposizioni contenute nella presente Polizza, sul minore dei capitali
previsti dai diversi contratti.
Art. 5.7 - Variazione del Premio
Premesso che il Premio della sezione Malattia relativo alla garanzia Invalidità
Permanente da Malattia è stato determinato e applicato in funzione dell'età d'ingresso
di ogni Assicurato, resta convenuto tra le Parti che, in occasione della scadenza di
ciascuna annualità, il Premio di ogni Assicurato subirà un incremento, rispetto al
Premio dell'annualità precedente, pari all'importo indicato sulla relativa Scheda alla
voce "Aumento Premio per ciascuna annualità successiva" della sezione Malattia.
Norme in caso di sinistro
Art. 5.8 - Obblighi
L'Assicurato o chi per esso deve:
presentare alla Società denuncia scritta della Malattia da quando, secondo parere
medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, indipendentemente dalla
percentuale di Invalidità permanente che potrebbe residuare, per le sue
caratteristiche e presumibili conseguenze possa interessare la garanzia prestata;
inviare alla Società attestazioni mediche in ordine allo stato della Malattia, copie
delle cartelle cliniche e ogni altro certificato o documento che possa contribuire alla
valutazione dei postumi invalidanti.
L'Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti
dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione a tal fine sciogliendo dal
segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Qualora l'Assicurazione prestata con la presente Polizza pervenga alla scadenza prima
che la Malattia sia denunciata, per la presentazione della relativa denuncia è accordato
il termine di un anno semprechè la Malattia si sia manifestata durante il periodo di
validità dell'Assicurazione.
Art. 5.9 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'Indennità per le conseguenze dirette causate dalla singola
Malattia denunciata.
Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto
disposto dal precedente Art. "Invalidità permanente da Malattia", sarà comunque
ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni
menomative coesistenti.
Nel corso dell'Assicurazione, le Invalidità permanenti da Malattia già indennizzate
non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro
aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie.
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia stata accertata
per una precedente Malattia, la valutazione dell'ulteriore invalidità andrà
effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato
dalla preesistente condizione menomativa.
La percentuale di Invalidità permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6
e i 18 mesi dalla data di denuncia della Malattia e il grado di Invalidità permanente
viene valutato secondo i criteri stabiliti dalla Tabella INAIL contrattualmente operante,
con l'intesa che, l'Indennità viene corrisposta in base alle modalità indicate nell'Art.
"Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente da
Malattia".
In ogni caso, la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità
generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
Il capitale assicurato rappresenta il massimo importo indennizzabile nell'intera durata
contrattuale. Pertanto la sommatoria degli indennizzi, relativi ad Invalidità
permanenti determinate da una o più malattie, non potrà essere, nell'arco dell'intera
durata contrattuale, maggiore del capitale assicurato.
Art. 5.10- Malattie progressivamente invalidanti
In deroga a quanto previsto nel 3° comma del precedente articolo "Criteri di
indennizzabilità" si precisa che, nel caso l'Invalidità permanente da Malattia già
indennizzata sia stata determinata da una delle patologie qui di seguito indicate:
Sclerosi multipla
Morbo di Parkinson
Morbo di Alzheimer
Mielopatia cervicale da spondilosi cervicale che condiziona tetraparesi con disturbi
sfinterici
Mielopatia lombo-sacrale condizionante paraparesi con disturbi sfinterici,
le medesime potranno essere oggetto di una seconda valutazione in caso di loro
aggravamento.
Tale seconda valutazione dovrà comunque essere esperita non prima che siano
trascorsi 18 mesi dalla prima valutazione e non dopo 36 mesi dalla stessa.
In questo caso verrà comunque riconosciuta la sola differenza tra la percentuale di
Invalidità permanente liquidabile ai sensi dell'Art. "Criteri di corresponsione
dell'indennità per il caso di Invalidità permanenente da Malattia" e la percentuale
precedentemente liquidata.
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Condizioni di Assicurazione
Tale seconda ed ultima valutazione è prevista unicamente per l'aggravamento delle
patologie sopra elencate e non in caso di loro concorrenza con nuove malattie.
Art. 5.11- Pagamento dell'Indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società
liquida l'Indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione all'interessato e, avuta
notizia della sua accettazione, provvede al pagamento.
Il diritto all'Indennità per l'Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non
è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che l'Indennità sia stata
ufficialmente offerta o liquidata in misura determinata, la Società paga agli eredi
dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto.
La valutazione dell'Invalidità permanente e la corresponsione dell'Indennità verrà
effettuata in Italia in Euro.
Art. 5.12- Valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da
questa incaricato - con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a
tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.
Resta sin d'ora inteso che la città sede di svolgimento dell'arbitrato sarà quella sede
dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.
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Sezione Ricovero
Art. 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione
Questa garanzia ha per oggetto il pagamento di una Indennità giornaliera a seguito di
Ricovero presso una Struttura sanitaria dovuto a Malattia, Infortunio o parto degli
Assicurati, indipendentemente dal fatto che si siano sostenute delle spese.
La garanzia è valida anche durante il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo
dello stesso o a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, il tutto in tempo di
pace, purchè il Ricovero non avvenga in Istituto di Cura Militare.
Art. 6.2 - Indennità giornaliera per ricoveri da Malattia, Infortunio o parto
In caso di Ricovero in Struttura sanitaria, con o senza intervento chirurgico, la Società
corrisponde all'Assicurato l'Indennità giornaliera prescelta per ciascun giorno di
degenza, con le modalità contrattualmente stabilite all'Art. "Determinazione del
danno" e fino a concorrenza della disponibilità assicurativa annua indicata in Polizza.
E' compreso in garanzia, sempreché non espressamente escluso, ogni evento, che
rientri nella definizione di Ricovero, conseguente a Malattia, Infortunio o parto
dell'Assicurato.
L'Assicurazione è valida anche per i ricoveri resi necessari da interventi chirurgici
effettuati per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti
alla stipulazione della Polizza, purché non noti in quel momento all'Assicurato o al
Contraente.
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Condizioni di Assicurazione
In caso di Ricovero in Day Hospital, la garanzia si intende prestata solo in caso di
intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cure a questo relative,
ivi compreso il giorno dell'intervento stesso.
A parziale deroga dell'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, sono compresi i
ricoveri, ma sempre esclusa la convalescenza, conseguenti a infortuni o malattie
derivanti da stato di guerra internazionale, civile, lotta armata e insurrezione, avvenuti
nel periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato
risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un Paese
sino ad allora in pace.
Art. 6.3 - Contemporaneo Ricovero di entrambi i coniugi
Qualora a seguito di infortuni o malattie rientranti nella garanzia prestata, ambedue i
coniugi (o conviventi more uxorio) siano ricoverati in Struttura sanitaria, la Società
riconoscerà all'Assicurato per ciascun giorno di contemporaneo Ricovero, l'Indennità
prescelta maggiorata del 50%.
Tale maggiorazione non verrà riconosciuta per l'eventuale convalescenza
successiva al Ricovero.
Se spettante, la convalescenza verrà liquidata come disciplinato alla condizione
particolare "Convalescenza".
L'Indennità verrà corrisposta con le modalità contrattualmente stabilite e fino a
concorrenza della disponibilità assicurativa annua figurante in Polizza.
Art. 6.4 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall'Assicurazione:
le malattie, le malformazioni, i difetti fisici e gli stati patologici diagnosticati
anteriormente alla stipulazione del contratto, non dichiarati alla Società all'atto della
stipulazione della Polizza.
Le patologie dichiarate e non esplicitamente escluse dalla Società si intendono
invece comprese, fermo comunque quanto previsto ai successivi punti del presente
articolo e in conformità all'Art. "Termini di aspettativa" della presente sezione;
le conseguenze dirette di infortuni avvenuti e comunque diagnosticate prima
dell'entrata in vigore della presente Polizza, intendendosi per tali le patologie
direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi, salvo che la
presente Polizza sia sostituzione di altro precedente contratto stipulato con la
Società e avente il medesimo oggetto, semprechè l'Infortunio sia avvenuto in corso
di validità della Polizza precedente;
le intossicazioni e gli infortuni conseguenti a:
abuso di alcolici;
uso di allucinogeni;
uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
gli infortuni derivanti da sport aerei o dalla partecipazione a corse o gare
motoristiche e relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità
pura);
gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o
che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
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Condizioni di Assicurazione
gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato, intendendosi
invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche
gravi dell'Assicurato stesso;
le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia
plastico-ricostruttiva resi necessari da Infortunio o Malattia);
le cure dentarie non conseguenti ad Infortunio e le periodontopatie;
tutte le procedure e gli interventi finalizzati alla fecondazione assistita;
l'aborto volontario non terapeutico;
gli stati patologici correlati alla infezione da H.I.V.;
le malattie mentali e i disturbi psichici in genere come pure i comportamenti
nevrotici;
le conseguenze derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e
insurrezione, (salvo quanto previsto dall'Art. "Indennità giornaliera per ricoveri da
Malattia, Infortunio o parto");
le conseguenze derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
le conseguenze - dirette o indirette - derivanti da trasformazioni o assestamenti
energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
ecc.), salvo che il danno alla salute sia conseguente a radiazioni utilizzate per
terapie mediche effettuate durante la validità del presente contratto, o effettuate
durante la validità, senza soluzione di continuità, di analoghe polizze Malattia
contratte con la Società;
i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici.
Art. 6.5 - Variazioni delle Attività professionali assicurate
L'Assicurazione vale per le persone indicate in Polizza e per le relative attività
dichiarate e in quanto permanga rispetto a esse il rapporto sulla base del quale fu
stipulata la Polizza.
Il Contraente ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società la modifica
delle Attività professionali dichiarate.
L'Assicurazione per la nuova attività dichiarata - ove non implichi maggior rischio
- diviene valida dalle ore 24 del giorno in cui viene fatta la comunicazione
anzidetta.
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società avrebbe
consentito l'Assicurazione limitando la garanzia prestata, essa può chiedere la
relativa modificazione delle condizioni in corso dandone comunicazione scritta al
Contraente entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso. Nel caso che il
Contraente non accetti le nuove condizioni entro quindici giorni dalla loro
comunicazione, la Società ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15
giorni.
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Condizioni di Assicurazione
Art. 6.6 - Attività professionali diverse da quella dichiarata
Fermo quanto disposto dall'Art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"
delle Condizioni Generali di Assicurazione, dagli Artt. "Aggravamento del rischio" e
"Diminuzione del rischio" delle Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni e
dall'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, se nel corso del contratto si verifica
un cambiamento delle Attività professionali dichiarate, senza che il Contraente ne
abbia dato comunicazione alla Società, in caso di Ricovero che avvenga nello
svolgimento della diversa attività l'Indennizzo sarà corrisposto integralmente se la
diversa attività non aggrava il rischio.
Qualora l'attività svolta al momento del Ricovero comporti aggravamento di
rischio e sia annoverabile fra le seguenti:
Corpi Armati dello Stato (Militari o di Polizia)
Operatore nel campo dell'energia nucleare
Attività a contatto con esplosivi e materiale pirotecnico
Attività dello spettacolo, cinema/teatro e simili esposte a rischi speciali come
incendi, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie e simili
Attività circense
Collaudatore auto/motoveicoli
Guida alpina
Investigatore privato
Palombaro/Sommozzatore
la Società non corrisponderà alcun Indennizzo se il Ricovero è determinato da
Infortunio derivante dallo svolgimento di una delle Attività professionali
suindicate.
Art. 6.7 - Periodi di carenza
La garanzia, fermi i disposti dell'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione,
decorre:
per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l'Assicurazione, a norma dell'Art.
"Conclusione del contratto ed entrata in vigore" delle Condizioni Generali di
Assicurazione;
per le malattie: dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'Assicurazione;
per le conseguenze di stati patologici o di malattie diagnosticate, sottoposte ad
accertamenti o curate anteriormente alla stipulazione dell'Assicurazione, dichiarati
dall'Assicurato e accettati dalla Società: dal 180° giorno successivo a quello in cui
ha effetto l'Assicurazione;
per gli esiti di Infortunio avvenuti anteriormente alla stipulazione della Polizza non
accertati con diagnosi medica: dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto
l'Assicurazione;
per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assicurato ma insorti,
secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della Polizza: dal 180°
giorno successivo a quello in cui ha effetto l'Assicurazione;
per il parto e per le malattie da puerperio: dal 300° giorno successivo a quello in
cui ha effetto l'Assicurazione;
per le malattie dipendenti da gravidanza: dal 60° giorno successivo a quello di
effetto dell'Assicurazione, a condizione che la gravidanza abbia avuto inizio in un
momento successivo all'effetto dell'Assicurazione stessa.
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Condizioni di Assicurazione
Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di
continuità - di contratti riguardanti gli stessi Assicurati con le identiche garanzie, gli
anzidetti periodi operano:
dal giorno in cui aveva avuto effetto l'Assicurazione prevista dalle polizze sostituite
per le prestazioni e i massimali in queste ultime risultanti, se pari o inferiori a
quelli previsti nella presente Polizza;
dal giorno in cui ha effetto l'Assicurazione prevista dalla presente Polizza,
limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni in essa contemplate.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente Polizza, i
periodi di carenza suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori
somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.
Norme in caso di sinistro
Art. 6.8 - Obblighi
In caso di Sinistro, il Contraente, l'Assicurato o chi per lui, deve darne avviso
scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 15 giorni
dalla data in cui è entrato in possesso della documentazione sanitaria relativa al
Ricovero.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla
Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica
completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato
e curato.
Art. 6.9 - Anticipo dell'Indennizzo
In caso di Ricovero rientrante nella garanzia prestata che comporti una degenza
continuativa superiore a 15 giorni, è data facoltà all'Assicurato, nella previsione
che il Ricovero si prolunghi, di richiedere alla Società l'Indennità maturata e
spettantegli per i primi 15 giorni di Ricovero.
Quanto sopra potrà essere ripetuto di 15 giorni in 15 giorni.
A ciascuna richiesta di anticipo di Indennizzo, dovrà essere allegato un attestato di
degenza in atto, rilasciato dalla Struttura sanitaria, riportante anche la
motivazione del Ricovero.
Art. 6.10- Valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da
questa incaricato - con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a
tale scopo uno o più Arbitri da nominare con apposito atto.
Resta sin d'ora inteso che la città sede di svolgimento dell'arbitrato sarà quella sede
dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.
Art. 6.11- Determinazione del danno
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato a termini del
contratto, su presentazione in originale di regolare attestato di degenza in Struttura
sanitaria, debitamente sottoscritto, o di altra documentazione che comprovi la
durata del Ricovero.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
L'Indennità pattuita verrà corrisposta a partire dal primo giorno di Ricovero.
In caso di Ricovero che comporti una degenza continuativa superiore a 30 giorni, la
Società riconoscerà l'Indennità giornaliera prescelta raddoppiata a partire dal 31°
giorno di Ricovero, ferma la disponibilità assicurativa annua indicata in Polizza.
Il giorno di dimissione, indipendentemente dall'ora in cui la medesima si è verificata,
non verrà conteggiato non essendosi verificato il pernottamento.
Art. 6.12- Pagamento dell'Indennità
Il pagamento dell'Indennità viene effettuato a cura ultimata.
Per i ricoveri avvenuti all'estero il pagamento sarà effettuato in Italia in Euro.
Condizioni particolari valide per singolo Assicurato
E2 - Convalescenza durata giorni 30
Premesso che per convalescenza si intende il periodo che succede alla fine di un
Ricovero, durante il quale si ristabilisce progressivamente la normale funzione dei vari
organi ed apparati, la Società corrisponde un'Indennità giornaliera per il caso di
Convalescenza d'importo pari al 50% dell'Indennità prescelta.
In caso di Ricovero che comporti una degenza continuativa superiore a 30 giorni, la
Società riconoscerà l'Indennità per convalescenza per un importo pari al 100%
dell'Indennità prescelta.
Detta Indennità giornaliera viene corrisposta per una durata massima di 30 giorni per
ogni Ricovero, ferma la disponibilità assicurativa annua indicata in Polizza.
La convalescenza deve essere prescritta dal medico curante e documentata con
idonea certificazione.
Sono esclusi dalla garanzia il parto, l'aborto, le malattie dipendenti da gravidanza
e da puerperio, gli interventi su tonsille e vegetazioni adenoidee.
La garanzia ha decorrenza immediata dalla dimissione dalla Struttura sanitaria.
In caso di Ricovero in Day Hospital con intervento chirurgico, l'Indennità
giornaliera per il caso di Convalescenza viene corrisposta per una durata massima
di 5 giorni.
ACC - Accompagnatore
In caso di Ricovero con pernottamento dell'Assicurato la Società riconosce,
contestualmente e in aggiunta a quanto dovuto allo stesso, un importo giornaliero pari
al 50% dell'Indennità indicata in Polizza per ogni giorno di pernottamento
dell'eventuale accompagnatore, nella stessa Struttura sanitaria presso la quale si trova
ricoverato l'Assicurato, e fino ad un massimo di 30 giorni per Ricovero.
7
Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Vita
Art. 7.1 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare
tale designazione.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei
seguenti casi:
dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società,
rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
dopo la morte del Contraente;
dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per
iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere
comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art. 7.2 - Estinzione anticipata delle Garanzie Vita
Ciascuna garanzia Vita si estingue contestualmente alla liquidazione della relativa
Prestazione assicurata.
8
Sezione Temporanea Caso Morte
Art. 8.1 - Prestazioni assicurate
In base al presente contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato
prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati del capitale
assicurato indicato in Polizza.
In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista
alcuna prestazione a carico della Società ed i premi pagati restano acquisiti da
quest'ultima.
Art. 8.2 - Esclusioni
Le prestazioni assicurate di cui all'articolo "Prestazioni assicurate" sono garantite
qualunque possa essere la causa del decesso dell'Assicurato, senza limiti territoriali e
senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.
E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
dolo del Contraente o dei Beneficiari;
partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da
obblighi verso lo Stato Italiano;
incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al
volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in
qualità di membro dell'equipaggio;
suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione;
nei suddetti casi, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal
Contraente il solo importo della Riserva matematica calcolato al momento del decesso.
Restano comunque esclusi dalla copertura, salva diversa valutazione da parte della
Società al momento dell'assunzione del rischio, i casi di decesso causati:
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
dalla pratica delle seguenti professioni: autista di autocarri e/o motocarri che
trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico;
autotrasportatore: titolare di impresa che attende alla guida, presta opera manuale e
trasporta esplosivi o merci pericolose; aviazione civile: pilota; aviazione militare;
aviazione militare: pilota; calciatore; carabiniere; cave a giorno anche con uso di
esplodenti: titolare/dipendente (maestranze) con mansioni tecniche che prende parte
ai lavori manuali, operaio; chimico/fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel
campo dell'energia nucleare; ciclista (corridore); circo equestre; collaudatore di
auto/motoveicoli; guardia/agente: del corpo, doganale/portuale/di finanza/di
pubblica sicurezza, municipale/giurata/notturna (anche armata), stradale; guida
alpina;
industria
chimica
anche
con
fabbricazione
di
esplosivi:
dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al lavoro
manuale, operaio; industria costruzione/manutenzione strade con impiego di
esplodenti
e
compresi
ponti,
viadotti,
gallerie:
dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al lavoro
manuale, operaio; industria fabbricazione laterizi e materiale in calce, cemento,
gesso, vetro: dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al
lavoro manuale, operaio; industria mineralurgica o produzione calce, cemento,
gesso: dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al lavoro
manuale, operaio; industria sistemazione idraulica anche in gallerie/pozzi e simili,
compresi esplodenti: dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende
parte al lavoro manuale, operaio; insegnante di: equitazione, ginnastica e sport in
genere; marina militare; miniere: titolare/dipendente (maestranze) con mansioni
tecniche che prende parte ai lavori manuali, minatore (operaio); navigazione (in
acque interne, Mare Mediterraneo, Mar Nero, Mari europei): addetto alle macchine
(Macchinista/Motorista/Fuochista), marinaio; navigazione (anche in mari
extra-Europei): addetto al servizio bar/alla dispensa/alla cucina, addetto alle
macchine (Macchinista/Motorista/Fuochista), capitano, cappellano, marinaio,
medico, proprietario (navigante), timoniere/pilota, ufficiale/commissario di bordo;
palombaro; polizia; questura; speleologo; spettacolo cinema/teatro e simili:
acrobata, attore di varietà esposto anche a rischi speciali; vigile del fuoco.
dalla pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di grado
superiore al 3° effettuate non isolatamente, alpinismo con scalate di qualsiasi grado
effettuate isolatamente, arrampicata libera (free climbing), arti marziali (diverse da
judo e karate), atletica pesante, immersioni subacquee non in apnea, bungee
jumping, football americano, guida alpina, hockey su ghiaccio o a rotelle,
idrospeed, judo, karate, kayak, kitesurf, paracadutismo, parapendio, pugilato
dilettantistico, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci
estremo, sollevamento pesi, speleologia, pilota o passeggero di veicoli o natanti a
motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove, torrentismo, vela di
altura, volo sportivo (aeroclub), volo a vela, alianti, volo su aeromobile,
ultraleggero, deltaplano o simili.
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Condizioni di Assicurazione
E' comunque incluso, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il
rischio derivante da qualunque cambiamento, relativo sia all'attività professionale sia
alle attività sportive praticate, purchè intervenuto successivamente alla stipulazione del
presente contratto.
Art. 8.3 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla
stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione
delle prestazioni, i documenti di seguito indicati:
certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato
Civile in carta semplice;
certificato medico attestante la causa del decesso;
qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in
copia autenticata) redatto dinanzi all'Autorità comunale, Notaio o presso il
Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il
Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi,
loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata
copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì
che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli
eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a Euro
50.000 potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari;
qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in
originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale
rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero
della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale
reimpiego della somma stessa.
Peraltro, in presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le
risultanze già acquisite, la Società si riserva di richiedere ulteriori documenti in
relazione alle circostanze in cui si é verificato il decesso dell'Assicurato, quali ad
esempio:
relazione del medico curante redatta su apposito modulo ovvero, se vi è stato
Ricovero in ospedale, copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi,
relativa al primo Ricovero subito dall'Assicurato;
in caso di decesso conseguente ad Infortunio, omicidio o suicidio, copia di un
articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto, e appena possibile - copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli
accertamenti.
Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano
direttamente sugli aventi Diritto.
Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi
diritto la restituzione dell'originale di Polizza di spettanza del Contraente.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla
liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento
presso l'Agenzia interessata, se anteriore).
Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli
aventi diritto.
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Condizioni di Assicurazione
Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso
della documentazione completa.
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Sezione Dread Disease
Art. 9.1 - Prestazioni assicurate
In base al presente contratto la Società garantisce, nel caso in cui venga diagnosticata
all'Assicurato una Malattia grave prima della scadenza contrattuale e sempre che
quest'ultimo sia sopravvissuto trenta giorni dalla data di diagnosi, il pagamento ai
Beneficiari designati del capitale assicurato prescelto dal Contraente indicato in
Polizza.
Per Malattia grave s'intende una delle seguenti patologie:
cancro;
ictus;
infarto miocardico;
innesto di by-pass aortocoronarico;
insufficienza renale;
trapianto d'organi principali.
In particolare si definisce con:
Cancro
Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule
maligne con invasione e distruzione del tessuto normale.
Il termine cancro include leucemia, linfoma, mieloma multiplo e la Malattia di
Hodgkin.
Il cancro richiede l'intervento chirurgico, la radioterapia o la chemioterapia. Il cancro
terminale, che può essere trattato solamente mediante terapia palliativa, è anch'esso
coperto.
E' necessario che la diagnosi sia confermata da uno specialista con una valida
relazione medica della patologia esistente.
Si escludono le seguenti tipologie di cancro:
tutti i tumori che siano istologicamente descritti come benigni, premaligni o non
invasivi;
qualsiasi lesione descritta come carcinoma in situ;
qualsiasi forma di cancro in presenza del virus da immunodeficienza acquisita
(HIV);
tutti i tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno;
i cancri prostatici primari, che sono istologicamente stati descritti della
classificazione TNM del 1997 come stadio inferiore rispetto al T2N0M0 o stadio
equivalente descritto da altro sistema di valutazione.
Ictus
Accidente cerebrovascolare insorto successivamente alla data di entrata in vigore
dell'assicurazione, che produca la morte irreversibile del tessuto cerebrale a causa di
un'emorragia cerebrale, embolia cerebrale, trombosi cerebrale o emorragia
subaracnoidea.
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Condizioni di Assicurazione
Quest'evento deve contribuire ad un significativo indebolimento della funzione
neurologica riscontrabile attraverso chiari ed evidenti anomalie delle funzioni
sensoriali e/o motorie all'esame obiettivo, eseguito da un neurologo, dopo almeno tre
mesi dalla data d'insorgenza dell'evento.
La diagnosi dovrà essere, altresì, confermata da esami strumentali quali R.M.N.
(risonanza magnetica nucleare) o TAC (tomografia assiale computerizzata) o da un
esame del liquido cerebro-spinale.
Si intendono esclusi:
TIA (attacco ischemico transitorio);
danni al cervello a causa di infortuni, infezioni virali o batteriche, vasculite,
malattie infiammatorie demielinizzanti, emicranie;
malattie vascolari che compromettano l'occhio, compresa la necrosi del nervo ottico
o della retina;
malattie ischemiche del sistema vestibolare.
Infarto miocardico
Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da insufficiente apporto di sangue
alla regione interessata, non dipendente da patologie pregresse rispetto all'assunzione
del rischio.
La diagnosi dovrà essere formulata in base ai seguenti tre criteri:
1) dolore cardiaco tipico,
2) modifiche tipiche all'elettrocardiogramma non riconducibili ad eventi avvenuti
precedentemente alla data di entrata in vigore dell'assicurazione,
3) tipico aumento dei "markers" cardiaci.
Si intendono esclusi:
collasso cardiaco;
dolore toracico non cardiaco;
angina e angina instabile;
lesione traumatica miocardica.
Innesto di by-pass aortocoronarico
L'intervento chirurgico a cuore aperto, mirato a correggere la stenosi o l'occlusione di
una o più arterie coronarie tramite innesto(i) di by-pass.
Prima dell'intervento è necessario fornire prova angiografica significativa
dell'occlusione dell'arteria coronaria e l'intervento dovrà essere considerato
clinicamente necessario da uno specialista cardiologo.
Non rientrano nella copertura l'angioplastica a palloncino con o senza stent, il
cateterismo cardiaco, la tecnica chirurgica tramite laser ed altri metodi.
Insufficienza renale
Alterato stato cronico ed irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, che
necessiti di dialisi extra- corporea continua, certificata da specialista.
E' da ritenersi escluso ogni evento acuto che produca alterazioni renali temporanee
e reversibili e per le quali sia stata effettuata terapia emodialitica.
Trapianto d'organi principali
L'effettivo sottoporsi, come ricevente, ad un trapianto di cuore, polmoni, fegato
(anche parziale), pancreas, o rene.
Il trapianto dovrà essere ritenuto indispensabile e certificato da relativo specialista.
E' coperto anche il trapianto del midollo osseo.
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Condizioni di Assicurazione
Nel caso in cui non venga diagnosticata all'Assicurato nessuna Malattia grave entro la
scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i
premi pagati restano acquisiti da quest'ultima.
Art. 9.2 - Limitazioni della garanzia
La garanzia di cui all'articolo "Prestazioni assicurate" non opera se la diagnosi di
Malattia grave viene certificata durante il periodo di Carenza, la cui durata è pari
a:
180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione, in caso di diagnosi di
cancro;
180 giorni dalla data in cui viene ripreso il pagamento del Premio precedentemente
sospeso;
90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione, in tutti gli altri casi.
In tal caso la Società si impegna a corrispondere una somma pari all'ammontare dei
premi pagati al netto delle spese di emissione, pari a Euro 50,00.
Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di
continuità, di contratti riguardanti lo stesso Assicurato con l'identica garanzia, gli
anzidetti termini di Carenza operano:
dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione prevista dalle polizze sostituite per
le prestazioni in queste risultanti, se pari o inferiori a quelle previste nella presente
Polizza;
dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione in cui ha effetto l'Assicurazione
prevista dalla presente Polizza, limitatamente alle maggiori prestazioni in essa
contemplate.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente Polizza, i
termini di Carenza suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le
maggiori prestazioni assicurate.
Art. 9.3 - Rischi esclusi
Le prestazioni assicurate non sono accordate se la Malattia grave era stata già
diagnosticata anteriormente all'entrata in vigore dell'Assicurazione.
Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di Malattia grave che insorgono in seguito
a:
dolo, atti dolosi o qualsiasi atto intenzionale che arrechi pregiudizi fisici ad una
delle malattie gravi coperte;
intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, uso di allucinogeni ed uso non
terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
sindrome d'immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate;
volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
guerre o insurrezione;
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da
accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Restano comunque esclusi dalla copertura, salva diversa valutazione da parte della
Società al momento dell'assunzione del rischio, i casi di Malattia grave causati:
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Condizioni di Assicurazione
dalla pratica delle seguenti professioni: agente/piazzista/rappresentante di
commercio/industria, che provvede anche alla consegna di prodotti pericolosi;
autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o
senza carico e scarico; autotrasportatore: titolare di impresa che attende alla guida,
presta opera manuale e trasporta esplosivi o merci pericolose; aviazione militare;
aviazione militare: pilota; calciatore; carabiniere; chimico/fisico occupato in
fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare; ciclista (corridore);
commerciante all'ingrosso in articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili,
tossici ecc.); esercito; guardia/agente: del corpo, doganale/portuale/di finanza/di
pubblica sicurezza, municipale/giurata/notturna (anche armata); guida alpina;
industria
chimica
anche
con
fabbricazione
di
esplosivi:
dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al lavoro
manuale, operaio; insegnante di: equitazione, ginnastica e sport in genere; marina
militare; miniere: titolare/dipendente (maestranze) con mansioni tecniche che
prende parte ai lavori manuali, minatore (operaio); navigazione (in acque interne,
Mare Mediterraneo, Mar Nero, Mari europei): addetto alle macchine
(Macchinista/Motorista/Fuochista), marinaio; navigazione (anche in mari
extra-Europei): addetto al servizio bar/alla dispensa/alla cucina, addetto alle
macchine (Macchinista/Motorista/Fuochista), capitano, cappellano, marinaio,
medico, proprietario (navigante), timoniere/pilota, ufficiale/commissario di bordo;
palombaro; polizia; questura;
dalla pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di grado
superiore al 3° effettuate non isolatamente, alpinismo con scalate di qualsiasi grado
effettuate isolatamente, atletica pesante, bungee jumping, football americano,
hockey su ghiaccio o a rotelle, idrospeed, judo, kayak, kitesurf, immersioni
subacquee non in apnea, guida alpina, pugilato dilettantistico, pilota o passeggero di
veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove,
rugby, sci estremo, sollevamento pesi, torrentismo.
E' comunque incluso, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il
rischio derivante da qualunque cambiamento, relativo sia all'attività professionale sia
alle attività sportive praticate, purchè intervenuto successivamente alla stipulazione del
presente contratto.
Art. 9.4 - Denuncia dell'insorgenza della Malattia grave
Nel caso in cui venga diagnosticata all'Assicurato una Malattia grave, il
Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società, a mezzo lettera
raccomandata, allegando la documentazione necessaria alla verifica dello stato di
salute dell'Assicurato.
Tale documentazione dovrà comprendere un certificato medico attestante la natura
della Malattia e l'epoca di insorgenza (data di diagnosi).
La denuncia deve essere effettuata entro 15 giorni dall'epoca di diagnosi di Malattia
grave o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare, ai sensi dell'articolo 1915 del
Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate di cui al
suddetto articolo "Prestazioni assicurate".
Resta inteso che, al fine di consentire alla Società la verifica della diagnosi di
Malattia grave certificata, l'Assicurato dovrà:
produrre alla Società la documentazione dalla stessa predisposta, debitamente
compilata in tutte le sue parti dal medico che ha certificato la diagnosi di Malattia
grave;
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
sottoporsi agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari e controlli medici disposti
dalla Società stessa, nonché produrre copia della cartella clinica completa;
fornire alla stessa ogni possibile informazione necessaria alla valutazione delle
condizioni di salute dell'Assicurato.
Art. 9.5 - Modifica del Premio a seguito di scostamenti delle basi statistiche
La Società si impegna a mantenere inalterato sia il Premio sia le basi statistiche
utilizzate per la determinazione del Premio stesso per un periodo di cinque anni dalla
data di entrata in vigore dell'Assicurazione di cui all'articolo "Conclusione del
contratto ed entrata in vigore".
Successivamente, nel caso in cui si evidenziassero degli scostamenti significativi
nell'evoluzione dell'esperienza statistica riferita a collettività di assicurati rispetto
alle basi statistiche utilizzate per la determinazione del Premio, la Società si
riserva la facoltà di rivedere il premio dovuto in relazione alla suddetta garanzia
ad intervalli non inferiori a cinque anni.
In tal caso la Società comunicherà al Contraente il nuovo importo di Premio con un
preavviso di almeno sei mesi rispetto all'anniversario a partire dal quale il nuovo
premio sarà dovuto.
Nel solo caso di incremento del Premio, il mancato pagamento, da parte del
Contraente, del nuovo importo di Premio, determinerà l'estinzione della sola
garanzia Dread Disease, ferme restando tutte le altre garanzie previste dal
contratto.
Art. 9.6 - Pagamenti
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla
stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione
delle prestazioni, i documenti di seguito indicati:
fotocopia di un valido documento di identità del/i percipiente/i;
documentazione di cui all'articolo "Denuncia dell'insorgenza della Malattia grave".
Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi
diritto la restituzione dell'originale di Polizza di spettanza del Contraente.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla
liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento
presso l'Agenzia interessata, se anteriore).
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli
aventi diritto.
Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso
della documentazione completa.
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Assistenza
Le garanzie di Assistenza, previste in polizza, sono prestate dalla Società, tramite la
centrale operativa di Mondial Service Srl di proprietà della Compagnia di
Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N° 30, 20131 MILANO
- in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio
marchio commerciale "Mondial Assistance".
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
A) ASSISTENZA A CASA
A1) Invio di un medico o di un'ambulanza a domicilio
Quando, in caso di necessità l'Assicurato richieda un medico presso la propria
abitazione, Mondial Assistance provvede, previa valutazione della propria Guardia
Medica, a inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di
irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario,
Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento
dell'Assicurato con ambulanza al pronto soccorso.
Validità territoriale: Italia.
A2) Organizzazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici a
tariffe agevolate
Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro 2 giorni lavorativi dal
momento della richiesta, verranno organizzate visite specialistiche e accertamenti
diagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati
convenzionati con Mondial Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato. La
Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente
l'Assicurato sui costi agevolati, a lui riservati, delle visite e degli eventuali
accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento col centro
medico privato convenzionato, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa di
Mondial Assistance provvederà a ricordare telefonicamente all'Assicurato
l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso. Sono a carico dell'Assicurato i
soli costi delle visite mediche e degli accertamenti.
Validità territoriale: Italia.
A3) SECOND OPINION / Consulenza medico sanitaria di Altissima
Specializzazione
Quando, a seguito di Infortunio o Malattia, l'Assicurato o il suo medico curante
desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un
centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui
soffre, Mondial Assistance mette a loro disposizione la propria équipe medica per
fornire la prestazione richiesta in conformità al proprio giudizio di merito entro 10
giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di erogazione.
Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche
rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale
refertante.
In particolare Mondial Assistance acquisirà e verificherà tutta la relativa
documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato, ricercherà e
identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la
specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion
scientifico-specialistica fornendo altresì all'Assicurato, tramite il proprio staff medico,
il necessario e adeguato supporto medico specialistico, anche nell'ambito del primo
sostegno psicologico per l'Assicurato o dei propri familiari conviventi, tenendone a
proprio carico i relativi costi.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Se necessario, Mondial Assistance provvederà alla traduzione in inglese o francese di
tutta la documentazione medica necessaria a ottenere la refertazione
scientifico-specialistica e della traduzione in italiano della successiva relativa
refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi. Per l'espletamento di
tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici di Mondial Assistance
specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e
diagnostici.
A4) Guardia Medica in collegamento telefonico 24 ore su 24
Quando l'Assicurato necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di
Infortunio o Malattia, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione
per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.
Se l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta
specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare
complessità, Mondial Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire
le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare
e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o
comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e
il Centro in questione ovviando a eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I
medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in
possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se
necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e
all'estero. Infine, se l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico
telefonico, può conferire tramite la Guardia Medica di Mondial Assistance con uno
specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia,
Ortopedia e Pediatria, a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La
consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è
gratuita.
A5) Esami del sangue a domicilio
L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa Mondial Assistance di effettuare a
domicilio gli esami del sangue qualora le sue condizioni di salute, certificate dal suo
medico, non gli permettono di potersi recare autonomamente presso un centro medico.
Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro 2 giorni lavorativi dal
momento della richiesta, verranno organizzati gli esami del sangue domiciliari a
condizioni economiche agevolate attraverso i centri medici privati convenzionati con
Mondial Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa,
oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi
agevolati, a lui riservati, degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici richiesti. Sono
a carico dell'Assicurato i soli costi inerenti gli accertamenti.
Validità territoriale: Italia.
A6) Invio di medicinali a domicilio
Quando l'Assicurato necessita di medicinali regolarmente prescritti ed è
oggettivamente impossibilitato ad allontanarsi dal proprio domicilio per gravi
motivi di salute certificati dal suo medico, Mondial Assistance, dopo aver ritirato la
ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna dei farmaci prescritti il cui costo
resta a carico dell'Assicurato.
Validità territoriale: Italia.
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Condizioni di Assicurazione
B) ASSISTENZA IN VIAGGIO
Le seguenti garanzie operano in riferimento a qualsiasi spostamento dell'Assicurato al
di fuori della propria provincia di residenza.
B1) Invio di un medico o di un'ambulanza
Quando l'Assicurato, in caso di Malattia o Infortunio occorso in viaggio, necessita di
una visita medica, Mondial Assistance provvede, previa valutazione della propria
Guardia Medica, a inviargli un proprio Medico convenzionato. In caso di irreperibilità
immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Mondial
Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza presso una
struttura ospedaliera per le cure del caso, tenendo a proprio carico i relativi costi.
Validità territoriale: Mondo.
B2) Rientro o rimpatrio sanitario
Quando, a seguito di Infortunio o Malattia le condizioni dell'Assicurato in viaggio,
accertate dalla Guardia Medica di Mondial Assistance in accordo con il medico curante
sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al
domicilio stesso, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi
costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Guardia
Medica di Mondial Assistance in accordo con il medico curante sul posto:
aereo sanitario con équipe medica
aereo di linea in classe turistica con eventuale barella
ambulanza
treno (se necessario in vagone letto)
ogni altro mezzo ritenuto opportuno e adeguato.
Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico.
L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a
livello continentale o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul
bacino del Mediterraneo.
Validità territoriale: Mondo.
B3) Famigliare accanto
Quando, in caso di Infortunio o Malattia, l'Assicurato in viaggio viene ricoverato in
ospedale o casa di cura per un periodo superiore a 4 giorni, Mondial Assistance mette
a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1A
classe A/R), per recarsi sul posto. In alternativa, per raggiungere il congiunto
assicurato, il parente potrà richiedere alla Centrale Operativa di Mondial Assistance
che gli venga messa a disposizione una vettura a noleggio per cui non sopporterà
alcuna spesa entro il limite di costo del biglietto aereo o ferroviario che gli avrebbe
fornito Mondial Assistance. A carico del parente resterà l'eventuale maggior spesa
oltre il limite predetto.
Validità territoriale: Mondo.
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Condizioni di Assicurazione
B4) Invio medicinali in viaggio
Quando i farmaci, regolarmente prescritti all'Assicurato e commercializzati in Italia,
non sono reperibili in loco e a giudizio della Guardia Medica di Mondial Assistance
non vi sono specialità medicinali equivalenti nel luogo in cui si trova in viaggio
l'Assicurato, Mondial Assistance, dopo aver ritirato la ricetta presso il medico curante
dell'Assicurato in Italia, provvede a inviarglieli con il mezzo più rapido, tenendo conto
delle norme internazionali che ne regolano il trasporto. Il costo dei farmaci è a carico
dell'Assicurato.
Validità territoriale: Mondo.
C) ASSISTENZA POST-RICOVERO
Le seguenti garanzie operano in seguito all'avvenuto Ricovero dell'Assicurato, causato
da Infortunio o Malattia, presso un pronto soccorso, Day Hospital od ospedale, per
un periodo massimo di 30 giorni continuativi e non frazionabili dalla data di sua
dimissione. La tipologia, l'articolazione e la durata dell'erogazione all'Assicurato
delle prestazioni previste avverrà a giudizio della Guardia Medica di Mondial
Assistance in riferimento alle sue condizioni di salute. Le prestazioni potranno
essere erogate dopo 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Assicurato e comunque
dalla ricezione da parte della Guardia Medica di Mondial Assistance della
documentazione medica di dimissione. Le prestazioni, riferite alla stessa patologia
o evento, non potranno esser richieste più di una volta per anno assicurativo.
C1) Disponibilità di attrezzature medico-chirurgiche
Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato lo rendano necessario, la Guardia
Medica di Mondial Assistance metterà a sua disposizione in comodato d'uso e secondo
necessità: delle stampelle, una sedia a rotelle, un letto ortopedico, e/o un materasso
antidecubito. La prestazione è totalmente a carico di Mondial Assistance. Se, per cause
indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o
fornire tale/i aiuti, Mondial Assistance provvederà a rimborsare l'Assicurato delle
relative spese sino a un massimo di Euro 350,00 per evento, dietro presentazione di
fattura o ricevuta fiscale.
Validità territoriale: Italia.
C2) Controllo a distanza dei parametri medici
Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato lo rendano necessario, la Guardia
Medica di Mondial Assistance metterà a sua disposizione in comodato d'uso le
apparecchiature elettromedicali idonee al monitoraggio telefonico a distanza dei
seguenti parametri vitali: battito e frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione
ossigeno e peso corporeo. Qualora venisse riscontrata la necessità di un intervento
medico domiciliare durante l'azione di controllo delle condizioni di salute o di
monitoraggio dei parametri vitali, la Guardia Medica organizzerà tale intervento
inviando sul posto in breve tempo un proprio medico o in alternativa un'ambulanza per
trasporto dell'Assicurato al più vicino pronto soccorso, preavvertendolo e fornendo
ogni informazione utile per l'immediata presa in carico della patologia. I costi di
questa garanzia sono totalmente a carico di Mondial Assistance.
Validità territoriale: Italia.
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Condizioni di Assicurazione
C3) Invio di un Infermiere al domicilio
Quando l'Assicurato in seguito a Ricovero ospedaliero per Malattia superiore a 4
giorni o a Infortunio necessita di assistenza infermieristica entro i primi 30 giorni
successivi alla sua dimissione, Mondial Assistance provvede a inviare un infermiere al
domicilio dell'Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo
di Euro 250,00 per evento. Tale massimale si conviene elevato a Euro 500,00 in caso
di Ricovero superiore a 10 giorni. Se, per cause indipendenti dalla volontà della
Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale aiuto, Mondial Assistance
provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, in conformità al massimale
suindicato, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.
Validità territoriale: Italia.
C4) Invio di una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa al domicilio
Quando l'Assicurato, in seguito a Ricovero ospedaliero per Malattia superiore a 4
giorni o a Infortunio, sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali
attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di Ricovero e
comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, Mondial Assistance
provvede a inviargli a domicilio una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa secondo
necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo complessivo di
Euro 250,00 per evento. Tale massimale si conviene elevato a Euro 500,00 in caso di
Ricovero superiore a 10 giorni. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale
Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, Mondial Assistance provvederà a
rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, in conformità al massimale suindicato,
dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.
Validità territoriale: Italia.
D) CLAUSOLA RADDOPPIO MASSIMALI
Si conviene di raddoppiare i massimali previsti per le garanzie della sezione Assistenza
di questa Polizza nel caso in cui l'Assicurato sia già titolare di analoghe prestazioni in
quanto presenti su altre polizze da questi sottoscritte con Allianz S.p.A. in corso di
validità al momento della sua richiesta.
DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI
1. L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto
di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima
dell'evento.
2. Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza:
dall'esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
di dolo dell'Assicurato;
di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e
allucinogeni;
di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
da malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche
insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e già note in quel momento
all'Assicurato;
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Condizioni di Assicurazione
di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di
assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
di suicidio o tentativo di suicidio.
Sono inoltre escluse:
le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui
le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di
assistenza.
3. Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance
non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di
compensazione.
4. Assicurazione presso diversi assicuratori:
Ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di ulteriori
prestazioni di assistenza in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di
assicurazione, è fatto obbligo di dare avviso del sinistro ad ogni impresa
assicuratrice e specificatamente alla Società.
5. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del
Codice Civile.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve
comunicare alla Centrale Operativa tramite:
Linea verde 800/68.68.68
Telefono
02/26609680
Telefax
02/70.63.00.91
indicando con precisione:
il tipo di Assistenza di cui necessita;
nome e cognome;
numero della propria Polizza;
indirizzo e luogo da cui si chiama;
eventuale recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla
Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai
documenti giustificativi in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via Ampère, 30
20131 MILANO (MI)
N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale
Operativa NON saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà:
farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il
numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
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Condizioni di Assicurazione
comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente
presso la propria Banca con il relativo codice ABI e CAB e CIN.
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Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente
Tabella di legge L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata
INAIL sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla "Tabella
INAIL" di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportata qui di seguito, con rinuncia da parte della
Allegato n. 1 Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge.
al Regolamento per
l'esecuzione del Descrizione
D.P.R. 30/6/65 n. 1124
Percentuale
des
sin
15%
60%
35%
40%
Sordità completa di un orecchio
Sordità completa bilaterale
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella)
Stenosi nasale assoluta unilaterale
8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale
18%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace
11%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace
30%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite
25%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica
15%
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
=
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti
del braccio
5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole
quando coesista immobilità della scapola
50% 40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole
con normale mobilità della scapola
40% 30%
Perdita del braccio:
a) per disarticolazione scapolo-omerale
85% 75%
b) per amputazione al terzo superiore
80% 70%
Perdita:
- del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio
75% 65%
- dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano
70% 60%
- di tutte le dita della mano
65% 55%
- del pollice e del primo metacarpo
35% 30%
- totale del pollice
28% 23%
- totale dell'indice
15% 13%
- totale del medio
12%
- totale dell'anulare
8%
- totale del mignolo
12%
- delle falange ungueale del pollice
15% 12%
- della falange ungueale dell'indice
7%
6%
- dalla falange ungueale del medio
5%
- della falange ungueale dell'anulare
3%
- della falange ungueale del mignolo
5%
- delle due ultime falangi dell'indice
11% 9%
- delle due ultime falangi del medio
8%
- delle due ultime falangi dell'anulare
6%
- delle due ultime falangi del mignolo
8%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:
a) in semipronazione
30% 25%
b) in pronazione
35% 30%
c) in supinazione
45% 40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
25% 20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi
55% 50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:
a) in semipronazione
40% 35%
Y350081 - 206
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Segue
Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente
Descrizione
Percentuale
des
sin
45% 40%
55% 50%
35% 30%
18% 15%
b) in pronazione
c) in supinazione
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:
a) in semipronazione
22% 18%
b) in pronazione
25% 22%
c) in supinazione
35% 30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole
45%
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta,
che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi
80%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto
70%
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile
l'applicazione di un apparecchio articolato
65%
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione
di un apparecchio articolato
55%
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede
50%
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso
30%
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso
16%
Perdita totale del solo alluce
7%
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove
concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il
3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio
35%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto
20%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi
i cinque centimetri
11%
N.B.- In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per
l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva
Visus perduto
1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10
Visus residuo
9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10
Indennizzo dell'occhio con acutezza
visiva minore (occhio peggiore)
1%
3%
6% 10% 14% 18% 23% 27% 31% 35%
Indennizzo dell'occhio con acutezza
visiva maggiore (occhio migliore)
2%
6%
12% 19% 26% 34% 42% 50% 58% 65%
0
1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in
ciascun occhio.
2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la
correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità
permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10
punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di
infortunio agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:
di 10/10, 9/10, 8/10
di 7/10
di 6/10
di 5/10
di 4/10
di 3/10
inferiore a 3/10
15%
18%
21%
24%
28%
32%
35%
6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si
applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la
correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
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Classificazione delle attività professionali
Rischi di categoria A
Agricoltore (proprietario o affittuario) che non prende parte ai lavori manuali - Architetto solo in
studio - Avvocato/Procuratore Legale.
Benestante che amministra i propri beni.
Cameriere - Casalinga - Commercialista - Commerciante all'ingrosso in generi vari (esclusi legname,
bestiame, articoli pericolosi) senza lavoro manuale - Commerciante in generi alimentari e simili,
esclusa macelleria e salumeria - Commerciante in cartoleria, giocattoli, giornali, libri - Commerciante
in abbigliamento, calzature, merceria, pelletteria.
Dirigente di Azienda non industriale con mansioni amministrative e tecniche che accede agli ambienti
di lavoro senza partecipazione manuale - Dirigente di industria che accede agli ambienti di lavoro
senza partecipazione manuale.
Enologo - Estetista.
Farmacia (titolare/addetto all'esercizio) - Fotografo.
Gelataio - Geometra solo in studio - Giornalista occupato solo in ufficio.
Impiegato di azienda non industriale con mansioni amministrative e tecniche che accede agli ambienti
senza lavoro manuale - Ingegnere solo in studio - Infante - Insegnante di materie letterarie e
scientifiche senza prove di laboratorio - Insegnante di scuola elementare, di disegno, di pittura, di
canto, di ballo.
Magistrato - Magliaio - Manicure - Massaggiatore.
Notaio.
Orafo - Orologiaio solo in laboratorio - Ottico (montatore e riparatore).
Parrucchiere - Pellicciaio - Pensionato - Perito Agrario - Perito danni assicurazione - Pizzaiolo.
Ragioniere libero professionista.
Sarto - Studente.
Tipografo - Turismo (Titolare di Agenzia).
Rischi di categoria B
Agricoltore (proprietario o affittuario) con più di 20 ettari, con lavoro manuale e con uso di macchine
agricole solo per conto della propria azienda - Archeologo - Architetto che accede anche ad ambienti di
lavoro.
Cassiere armato - Commerciante all'ingrosso in bestiame, legname, senza lavoro manuale Commerciante ambulante in generi vari - Commerciante in elettrodomestici con posa in opera esclusa
installazione di antenne su tetti - Commerciante in articoli sportivi, comprese le armi da fuoco, senza
confezioni di cartucce - Corniciaio.
Elettrauto - Elettricista solo all'interno di edifici, a contatto con correnti a bassa tensione - Esattore.
Fisioterapista - Fornaio.
Geologo - Geometra che accede anche ad ambienti di lavoro - Giornalista anche all'esterno - Gommista.
Idraulico escluso accesso a impalcature e tetti - Imbianchino solo all'interno - Infermiere - Ingegnere
che accede ad ambienti di lavoro - Insegnante di ginnastica e sport in genere, esclusa equitazione Istruttore di scuola guida.
Lattoniere solo a terra.
Mediatore di bestiame - Medico - Mugnaio.
Odontotecnico - Ostetrica.
Pasticciere - Pellettiere - Perito elettromeccanico - Perito elettronico - Perito industriale - Perito tessile Portavalori anche armato.
Radiotecnico senza collocamento di antenne sui tetti.
Tappezziere/Addobbatore solo a terra - Turismo (Operatore/Accompagnatore).
Verniciatore/Laccatore solo a terra o con uso di scale - Veterinario - Vetraio solo a terra o con uso di
scale - Vetrinista.
Rischi di categoria C
Agricoltore (proprietario o affittuario) fino a 20 ettari, con lavoro manuale e con uso di macchine
agricole solo per conto della propria azienda - Allevatore di bestiame grosso da latte, da macello, da
tiro, da sella - Antennista installatore - Autista di piazza (taxi) o da noleggio.
Carpentiere del legno/del metallo - Carrozziere d'auto - Commerciante all'ingrosso in generi vari,
compreso bestiame e legname (esclusi articoli pericolosi) compreso carico/scarico - Commerciante in
elettrodomestici con posa in opera, compresa installazione di antenne su tetti - Commerciante di
macelleria/salumeria compresa macellazione e confezione salumi - Conciapelli.
Elettricista anche all'esterno di edifici a contatto con correnti ad alta tensione.
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stampata in data: **/**/****
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segue
Classificazione delle attività professionali
Falegname - Fuochista conduttore di caldaie.
Idraulico, compreso accesso a impalcature e tetti - Imbianchino anche all'esterno - Insegnante di
equitazione.
Lattoniere anche su impalcature e tetti.
Marmista - Meccanico con lavorazione di piccoli pezzi e riparazione di cicli - Muratore.
Radiotecnico con collocamento antenne su tetti.
Tappezziere anche con uso di scale o impalcature - Tornitore (di legno o metallo).
Verniciatore/Laccatore anche su impalcature e ponti - Vetraio anche su impalcature e ponti.
Rischi di categoria D
Agricoltore (proprietario o affittuario) con lavoro manuale e con uso di macchine agricole anche per
conto terzi - Artiere (vedi Stalliere) - Autista di autocarri e motocarri con carico e scarico (escluso
trasporto di esplosivi o merci pericolose) - Autotrasportatore titolare di impresa che attende alla guida
e presta opera manuale (escluso trasporto di esplosivi o merci pericolose).
Boscaiolo - Bracciante agricolo.
Caricatore/Scaricatore di merci non pericolose - Chimico di laboratorio di analisi compreso
trattamento di materie esplodenti.
Fisico di laboratorio di analisi compreso trattamento di materie esplodenti.
Magazziniere di merci in genere, esclusi legname e materie pericolose, che attende anche al carico e
scarico - Meccanico riparatore di auto-motoveicoli, compresa la prova degli stessi.
Pozzi neri (addetto allo spurgo).
Stalliere/Artiere.
Trattorista.
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COPIA PER IL CLIENTE
Dichiarazioni
Dichiarazioni del Contraente
Il Contraente dichiara che:
1. nessun Assicurato è affetto da: epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata
dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organico-cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidei. La sopravvenienza in corso di contratto
delle affezioni di cui al presente punto (per A.I.D.S. il momento in cui viene diagnosticata),
costituisce aggravamento del rischio e pertanto comporta l'applicazione dell'art. 1898 del Codice
Civile;
2. nessun Assicurato soffre o ha sofferto di malattie gravi o comunque significative;
3. nessun Assicurato è affetto da infermità o difetti fisici;
4. nessun Assicurato è assicurato per i medesimi rischi di cui alla presente polizza ai sensi dell'art.
"Altre assicurazioni", è titolare di polizza vita con garanzia complementare infortuni stipulata con la
Società;
5. per nessun Assicurato sono stati annullati, in seguito a sinistri precedenti, contratti infortuni, malattia
o ricovero.
Limitatamente agli Assicurati per i quali sono operanti le sezioni Ricovero e/o Temporanea Caso Morte,
il Contraente dichiara inoltre che:
6. nessun Assicurato ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti;
7. nessun Assicurato è mai stato ricoverato in case di cura, sanatori, o ospedali per malattie gravi o
comunque significative;
8. nessun Assicurato ha subito interventi chirurgici significativi;
9. nessun Assicurato ha subito infortuni accertati con diagnosi medica.
Eventuali casi non rientranti nei precedenti punti (escluso il punto 1) sono stati dichiarati alla Società
mediante sottoscrizione dei relativi questionari sanitari ovvero mediante richiamo della clausola di
collegamento con la polizza precedentemente in essere o mediante dichiarazione relativa al singolo
Assicurato, riportata in polizza.
Fermo in ogni caso l'esonero dal fornire informazioni sullo stato di salute con riferimento agli Assicurati
che avessero optato per la garanzia Invalidità permanente da infortunio malattia con franchigia del 66%.
YDICH1 - 206
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COPIA PER IL CLIENTE
Segue
Dichiarazioni
Elenco malattie gravi o significative
Per malattie gravi o significative s'intendono:
Neoplasie maligne di qualsiasi tipo, Leucemie, Linfomi, Mielomi, Malattie della pelle, quali micosi
fungoide - psoriasi di cute, articolazioni ed organi interni; Malattie immunopatologiche, quali
immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV) - lupus eritematoso sistemico - poliartrite nodosa porpore - sclerodermia - artrite reumatoide - connettiviti sistemiche e vasculiti; Malattie delle ossa e delle
articolazioni, quali artrosi severa deformante - morbo di Pott - morbo di Sudeck - osteomielite; Malattie
dismetaboliche, quali diabete insorto da oltre 10 anni - glicogenosi - lipoidosi - emocromatosi colesterolemia superiore a 280 mg - trigliceridemia superiore a 300 mg - grave obesità - sindrome
dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa;
Malattie dell'apparato respiratorio, quali insufficienza respiratoria dal grado moderato in su - bronchite
cronica con enfisema - asma bronchiale severo - malattia fibrocistica - sarcoidosi - mucoviscidosi - asma
allergico con pregresse crisi che abbiano comportato ricoveri - pneumotorace spontaneo - asportazione di
polmone o parte di esso - ipertensione polmonare; Malattie dell'apparato cardiovascolare, quali
ipertensione arteriosa con valori superiori a 160/100, nonostante trattamento - fibrillazione atriale
permanente - tachicardia parossistica ventricolare - blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo - blocco
completo di branca sx - endo o pericardite - cardiopatia ischemica e/o dilatativa - scompenso cardiaco infarto - valvulopatie con stenosi e/o insufficienza, anche se di grado moderato - arteriopatie sistemiche aneurismi; Malattie dell'apparato digerente, quali rettocolite ulcerosa - epatopatia cronica HBV e/o HCV
correlata - cirrosi epatica - fegato policistico - pancreatite cronica - malattia fibrocistica; Malattie
dell'apparato uro-genitale, quali insufficienza renale cronica, anche di grado lieve - malformazioni renali
- adenoma prostatico; Malattie del sistema nervoso centrale e periferico, quali vasculopatia cerebrale aneurismi - ictus con o senza residue paralisi - m. di Parkinson - malattia del motoneurone - miastenia
grave - sclerosi a placche - malattie demielinizzanti in genere - distrofie muscolari di ogni tipo - epilessia
parziale o generalizzata - morbo di Alzheimer o altre demenze - postumi di meningo/encefalite - psicosi
di qualsiasi tipo - sindrome di Down; Malattie degli organi di senso, quali cecità completa - emicecità cataratta bilaterale, in atto o operata senza successo - glaucoma - cheratocono in atto - nevrite ottica
retrobulbare - edema papillare - retinopatie, qualunque sia la causa - riduzione severa dell'acuità visiva da
qualsiasi causa, ovvero otomastoidite cronica complicata - malattia di Meniere - colesteatoma - sordità
completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche; Malattie delle ghiandole endocrine, quali
adenoma ipofisario di qualsiasi tipo - patologie tiroidee rilevanti - iper o ipoparatiroidismo - affezioni
surrenaliche; Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici, quali talassemia maior - anemia
aplastica o sferocitica o autoimmune - emoglobinuria parossistica - policitemia vera - piastrinosi semplice
- trombocitopenia essenziale - gammopatia monoclonale - amiloidosi - ipersplenismo - malattie che
abbiano comportato asportazione di milza - emofilie.
Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o
significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.
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Allianz S.p.A.
Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
Capitale Sociale Euro 403.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Trieste n. 05032630963 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Provvedimento
ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 - Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A.
PFAU
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