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Sistema Persona
Sistema Persona formula piena Polizza N. Edizione Marzo 2006 Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nelle sezioni "Dichiarazioni dell'Assicurato", "Dichiarazioni", "Condizioni di assicurazione" e "Condizioni particolari (se richiamate), sono stampate con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. YCDA166 - 206 pagina 2 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Sommario YSOMMARI - 206 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione 3 Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni 4 Sezione Infortuni 5 Sezione Malattia 6 Sezione Ricovero 7 Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Vita 8 Sezione Temporanea Caso Morte 9 Sezione Dread Disease 10 Assistenza pagina 3 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Premessa Gentile Cliente, desideriamo congratularci con lei per aver scelto Sistema Persona, il prodotto studiato appositamente da Allianz S.p.A. per garantire, in un'unica soluzione, la più ampia ed innovativa gamma di prestazioni a tutela della persona. Ma c'è di più: Sistema Persona integra le coperture assicurative da lei prescelte con una forte componente di servizio ed assistenza che permetterà a lei ed alla sua famiglia di poter sempre contare su un aiuto concreto per affrontare qualunque tipo di emergenza sanitaria nell'ambito della vita quotidiana. Potrà infatti rivolgersi in qualsiasi momento al Numero Verde 800/68.68.68, per richiedere ASSISTENZA (immediata e qualificata): A CASA; IN VIAGGIO; oppure A SEGUITO DI UN RICOVERO. Il personale medico della Centrale Operativa di Mondial Assistance è a sua disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per organizzare, ad esempio, l'invio di un medico o il rientro sanitario in Italia ovunque lei si trovi. Con Sistema Persona, inoltre, avrà la possibilità di tenere sempre sotto controllo la sua salute grazie al servizio di organizzazione visite specialistiche ed accertamenti diagnostici che potrà effettuare in tempi rapidi ed a costi estremamente convenienti presso le strutture sanitarie convenzionate con Mondial Assistance. Questi e molti altri sono i servizi che Sistema Persona le garantisce, per conoscerli nel dettaglio la invitiamo a leggere quanto riportato nella sezione ASSISTENZA all'interno del contratto. 1 Definizioni Assicurato: il soggetto sulla cui vita e/o nel cui interesse è stipulato il contratto di Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Attività professionale: l'attività, dichiarata in polizza, che viene svolta dall'Assicurato a carattere continuativo, abituale e remunerativo. Bendaggio secondo Désault: bendaggio atto a bloccare il braccio e l'avambraccio al torace. Beneficiari: i soggetti ai quali spettano l'Indennizzo o Indennità e le prestazioni assicurate. Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurativo avvenga in tale periodo la Società non corrisponderà l'Indennizzo o la Prestazione assicurata. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione. YCONDASS - 206 pagina 4 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Età computabile: età dell'Assicurato, espressa in anni interi, ad una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi. Franchigia: la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Garanzie Danni: le garanzie relative alle Sezioni Infortuni e/o Malattia e/o Ricovero. Garanzie Vita: le garanzie relative alle Sezioni Temporanea Caso Morte e/o Dread Disease. Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro relativo alle Garanzie Danni. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. Inabilità temporanea: temporanea incapacità, totale o parziale, ad attendere alle occupazioni dichiarate in Polizza per un periodo di tempo limitato. Lesioni capsulo-legamentose: lacerazione parziale o completa delle strutture (capsula articolare e legamenti) che tengono unite le articolazioni. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattie coesistenti: le malattie o le invalidità presenti nel soggetto che riguardano sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata. Malattie concorrenti: le malattie o le invalidità presenti nel soggetto che determinano un'influenza peggiorativa della Malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale. Non-fumatore: persona che non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno. Polizza: il documento attestante l'esistenza del contratto di Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestazione assicurata: il capitale dovuto dalla Società in caso di Sinistro relativo alle Garanzie Vita. Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Struttura sanitaria. Ricovero in Day Hospital: il Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata. Riserve matematiche: gli importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti. Rottura sottocutanea dei tendini: lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo. Sforzo: è il dispiego improvviso e anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato. Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: Allianz S.p.A. con sede legale in Trieste (Italia) - Largo Ugo Irneri, 1 ed uffici in Milano - 20122, Corso Italia, 23. Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, i Gerontocomi e gli Ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, pertanto i ricoveri effettuati in tali strutture non daranno luogo ad Indennizzo, così come quelli effettuati in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). YCONDASS - 206 pagina 5 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione 2 Condizioni Generali di Assicurazione Art. 2.1 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore Il contratto si intende concluso all'atto della sottoscrizione della Polizza, ad opera della Società e del Contraente nonché, in presenza di Garanzie Vita, dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente. A condizione che sia stato effettuato il pagamento del Premio o della prima rata di Premio, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio. Art. 2.2 - Clausola di ripensamento Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto, e semprechè non sia stato denunciato alcun Sinistro, il Contraente può esercitare il diritto di recesso. Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Allianz S.p.A. Attività Assicurative Retail - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - allegando l'originale della Polizza. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente da questi versato al netto delle eventuali imposte e decurtato dell'importo di Euro 50,00 trattenuto a titolo di spese per l'emissione del contratto. Art. 2.3 - Pagamento del Premio Il pagamento del Premio viene effettuato, a favore della Società, in occasione della conclusione del contratto e per tutta la durata contrattuale, con periodicità annuale. In alternativa al pagamento del Premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. In tal caso, fermo restando che il Premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del Premio, gravato da interessi di frazionamento, viene effettuato con periodicità semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il premio potrà essere pagato con le seguenti modalità: Assegno bancario o circolare non trasferibile Bonifico bancario Bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del Premio quella apposta dall'Ufficio postale) Carta di credito se accettata dall'intermediario assicurativo fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di Premio. YCONDASS - 206 pagina 6 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Art. 2.4 - Mancato pagamento del Premio Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi pattuiti, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. In caso di mancato pagamento del Premio, se la Società non agisce per la riscossione ai sensi degli articoli 1901 e 1924 del Codice Civile, trascorsi sei mesi dalla data in cui il versamento del Premio avrebbe dovuto essere effettuato, il contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto da parte della Società. Art. 2.5 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione Limitatamente alle garanzie Danni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Resta inteso che con riferimento garanzie Vita, il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza e pertanto l'Assicurazione cessa alla scadenza pattuita senza obblighi di comunicazione per le Parti. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 2.6 - Validità territoriale L'Assicurazione vale per il mondo intero, fatta eccezione per il caso di Inabilità temporanea della Sezione Infortuni, la cui garanzia è limitata agli infortuni subiti negli Stati Europei e in quelli Africani e Asiatici che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Tuttavia per gli infortuni occorsi al di fuori di questi Stati, la prestazione relativa al caso di Inabilità temporanea vale per i giorni di eventuale Ricovero ospedaliero documentato e in ogni caso a partire dal giorno del rientro dagli Stati suddetti. Art. 2.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e/o della Prestazione assicurata, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate e/o dei relativi premi. Art. 2.8 - Altre assicurazioni Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi. YCONDASS - 206 pagina 7 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Art. 2.9 - Modifiche dell'Assicurazione Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 2.10- Oneri fiscali Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari e degli aventi diritto. Art. 2.11- Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o fax alla direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza. Art. 2.12- Indipendenza da obblighi assicurativi di legge La presente Assicurazione è stipulata in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsivoglia obbligo in tal senso dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future. Art. 2.13- Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 3 Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni Art. 3.1 - Denuncia di Sinistro in caso di altre assicurazioni In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Art. 3.2 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione , ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Il presente articolo, relativamente alla sezione Malattia, si intende esplicitamente abrogato con riferimento alle patologie regolarmente denunciate secondo quanto disposto dall'Art. "Obblighi" della medesima sezione. Restano invece fermi in tutti gli altri casi i disposti di cui all'art. 1898 del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio, nonché i disposti di cui all'Art. "Affezioni" della sezione Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni. Art. 3.3 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. YCONDASS - 206 pagina 8 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Art. 3.4 - Recesso in caso di Sinistro Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile, valgono le seguenti disposizioni. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione relativamente alle Garanzie Danni con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio riferibile alle Garanzie Danni per il periodo di Assicurazione non trascorso. Qualora il Contraente NON sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile, valgono le seguenti disposizioni. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione relativamente alle Garanzie Danni con preavviso di 30 giorni. In tal caso quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio riferibile alle Garanzie Danni per ill periodo di Assicurazione non trascorso. Art. 3.5 - Affezioni La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: epilessia, alcolismo, tossicodipendenza; sieropositività ove diagnosticata dal test H.I.V.; sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), nel momento in cui viene diagnosticata; sindromi organico cerebrali, schizofrenia; forme maniaco-depressive o stati paranoidei, costituisce aggravamento del rischio e pertanto comporta l'applicazione dell'art. 1898 del Codice Civile. Art. 3.6 - Recesso dal contratto e anticipata risoluzione Fermo quanto disposto dall'Art. "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni, nel caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata per le ipotesi previste dagli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione e "Aggravamento del rischio" delle Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni, spettano alla Società, le rate di Premio scadute e rimaste insoddisfatte, nonchè l'intero ammontare del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896 e 1898 del Codice Civile. Art. 3.7 - Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili. YCONDASS - 206 pagina 9 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Art. 3.8 - Bonus in assenza di sinistri Trascorsi almeno cinque anni consecutivi senza che sia stato corrisposto alcun Indennizzo per qualsiasi persona assicurata e per qualsiasi garanzia, esclusa l'Assistenza, la Società riconoscerà uno speciale bonus consistente nella maggiorazione del 10% dei capitali "Morte da Infortunio, Invalidità permanente da Infortunio, Invalidità permanente da Malattia, Diaria di cui alla Sezione Ricovero". Fermo quanto sopra, nel caso la presente Polizza sia emessa in sostituzione di altra Polizza "Sistema Persona Formula Piena", il bonus verrà riconosciuto sui capitali assicurati della Polizza originaria - o su quelli in essere al momento del Sinistro se inferiori - e comunque sarà valido solo per le persone e per le garanzie in origine assicurate. Tale bonus, una volta maturato, verrà riconosciuto soltanto in occasione del primo Sinistro che dia luogo a indennizzi riferibili ai capitali e alle garanzie sopra elencate. Qualsiasi Sinistro che abbia dato origine a corresponsione di Indennizzo da parte della Società, a prescindere dalla garanzia colpita, annullerà ogni diritto al bonus. 4 Sezione Infortuni Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca: a) nell'esercizio delle Attività professionali principali e secondarie dichiarate; b) nello svolgimento di ogni altra attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo; c) durante il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo dello stesso o a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, il tutto in tempo di pace. Sono comunque esclusi gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana; d) durante il servizio di volontariato svolto in qualità di iscritto all'Associazione di Volontariato riconosciuta dalla vigente legge, limitatamente all'attività svolta sul territorio Italiano. Art. 4.2 - Rischi compresi La garanzia è operante per gli infortuni: derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli, ciclomotori e di natanti da diporto sempreché l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o in caso di patente scaduta, ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti a ottenere il rinnovo; subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, salvo quanto previsto dall'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione; YCONDASS - 206 pagina 10 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione subiti in occasione della pratica di sport, a eccezione di quelli indicati nell'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, semprechè siano esercitati non professionalmente o comunque non comportino remunerazione sia diretta che indiretta. La copertura è operante inoltre per gli infortuni subiti in occasione di immersioni non in apnea, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua, purchè effettuate sotto la guida dell'Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello; sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se e in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia è estesa anche ai seguenti casi: asfissia non di origine morbosa; avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; avvelenamento del sangue e infezione - escluso il virus H.I.V. - sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; annegamento; lesioni determinate da sforzi, con l'esclusione degli infarti, delle ernie (fatta eccezione per quelle addominali da Sforzo) e delle Rotture sottocutanee dei tendini; ernie addominali da Sforzo. In tale evenienza: se si determina ernia operabile, verrà corrisposta, sempreché prevista nella Polizza, una Indennità per il caso di Inabilità temporanea fino a un massimo di giorni 30; nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta una Indennità, a titolo di Invalidità permanente, non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente totale; qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell'ernia, le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. La garanzia ha effetto dalla data di decorrenza della Polizza sempreché, all'atto del perfezionamento di quest'ultima, l'Assicurato abbia presentato un certificato medico che escluda l'esistenza di detta infermità. In mancanza del ertificato la garanzia medesima sarà invece operante dopo un periodo di Carenza di 180 giorni. Nel caso la Polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità di altra riflettente la garanzia di cui sopra, il termine di 180 giorni, in assenza della citata documentazione medica, ha effetto: YCONDASS - 206 pagina 11 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione dalla data di entrata in vigore della precedente copertura, per le somme e le prestazioni dalla stessa previste; dalla data di entrata in vigore della presente Polizza limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da questa previste; lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di altre malattie a eccezione di quelle tropicali; folgorazione; colpi di sole o di calore; assideramento o congelamento. Art. 4.3 - Rischi esclusi Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni causati: dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; dall'uso, anche come passeggero di aeromobili di Società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; di aeromobili di aeroclubs; di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio), dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, sollevamento pesi, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karate e arti marziali in genere, speleologia, kitesurf, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea (salvo quanto previsto dall'Art. "Rischi compresi" della presente sezione), alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, guida alpina, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, kayak, hockey su ghiaccio o a rotelle; dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: bungee jumping, torrentismo, idrospeed); dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci; da proprie azioni delittuose o da partecipazione a imprese temerarie; da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, salvo quanto previsto dall'Art. "Rischi compresi" della presente sezione; da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc. ). Sono altresì esclusi dall'Assicurazione: le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); le ernie, fatta eccezione per quelle addominali da Sforzo; gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all'Art. "Rischi compresi" della presente sezione, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio; YCONDASS - 206 pagina 12 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione le Rotture sottocutanee dei tendini derivanti da Sforzo; gli infarti da qualsiasi causa determinati; gli infortuni subiti durante il periodo di arruolamento militare di richiamo o volontario per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Art. 4.4 - Morte da Infortunio Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, la Società liquida il capitale assicurato ai Beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'Indennità per il caso di Morte da Infortunio non è cumulabile con quella per Invalidità permanente da Infortunio. Tuttavia, se dopo il pagamento di una Indennità per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennità per Morte da Infortunio - se superiore - e quella già pagata per Invalidità permanente. Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termine di Polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di Morte da Infortunio. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora, dopo il pagamento dell'Indennità, l'Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità permanente eventualmente subita. Art. 4.5 - Commorienza coniugi (Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Morte da Infortunio) Se a causa di Infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di entrambi i coniugi (o conviventi more uxorio), l'Indennità per il caso di Morte da Infortunio spettante ai figli minorenni in base alla presente Polizza - se conviventi e in quanto Beneficiari - sarà aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di Invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale. Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico della Società, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l'importo di Euro 260.000,00 con questa o con altre polizze infortuni stipulate con la Società e che l'applicazione della presente condizione rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in Polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di Morte da Infortunio. Art. 4.6 - Rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro (Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Morte da Infortunio) YCONDASS - 206 pagina 13 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione A seguito di morte causata da rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro, la Società provvede a rimborsare il capitale Morte da Infortunio maggiorato del 20%. Art. 4.7 - Invalidità permanente da Infortunio Se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente, la relativa Indennità è dovuta se l'invalidità si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza entro due anni dal giorno dell'Infortunio. L'Indennità per Invalidità permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata per Invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, sulla base delle percentuali previste dalla Tabella contrattualmente operante. L'Indennità viene valutata in base a quanto stabilito dall'Art. "Determinazione dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio" e viene corrisposta in conformità a quanto indicato nel successivo Art. "Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio". Art. 4.8 - Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio L'Indennità per Invalidità permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in Polizza e secondo le seguenti modalità: Con franchigia del 3% assorbibile dopo il 10% Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun Indennizzo quando l'Invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece esso risulterà superiore al 3% ma non al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il 3%; nel caso in cui l'Invalidità permanente sia di grado superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta calcolandola sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono: % i.p. 11 % liq. 9 12 11 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 24 23 26 24 28 25 30 26 32 27 34 28 36 29 38 30 40 % i.p. 31 % liq. 42 32 44 33 46 34 48 35 50 36 63 37 66 38 69 39 72 40 75 41 78 42 81 43 84 44 87 45 90 46 93 47 96 48 99 49 e oltre 100 Art. 4.9 - Indennità aggiuntiva quale contributo per il danno alla vita di relazione (Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Invalidità permanente da Infortunio) In caso l'Assicurato subisca un Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali che comporti una Invalidità permanente accertata, valutata in base alle percentuali della Tabella contrattualmente operante e alle altre disposizioni contrattuali, di grado pari o superiore al 15% della totale, verrà riconosciuto, in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo dell'Indennità per Invalidità permanente, un importo pari al 10% della somma indennizzata a termini di Polizza per il caso di Invalidità permanente da Infortunio fino a un massimo di Euro 10.000,00. YCONDASS - 206 pagina 14 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Art. 4.10- Danni estetici (Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Invalidità permanente da Infortunio) In caso di Infortunio rientrante nella garanzia prestata che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso e/o al corpo di carattere estetico (comprese bruciature e scottature), non altrimenti indennizzabili, la Società rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure e applicazioni nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica effettuate, allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, entro due anni dalla data dell'Infortunio stesso e fino a un massimo di Euro 10.000,00. Art. 4.11- Inabilità temporanea Se l'Infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue Attività professionali dichiarate, la Società liquida la diaria assicurata, per un massimo di 365 giorni, nel seguente modo così come stabilito all'Art. "Determinazione dell'Indennità per il caso di Inabilità temporanea": a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle Attività professionali dichiarate in Polizza; b) al 50%, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle Attività professionali dichiarate in Polizza. L'Indennità di cui sopra viene corrisposta, tenendo altresì conto di quanto indicato al successivo Art. "Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Inabilità temporanea". Art. 4.12- Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Inabilità temporanea Premesso che con l'espressione "giorno computabile" si intende il giorno dell'Infortunio (o della denuncia di Sinistro in caso di ritardo della stessa), l'Indennità per Inabilità temporanea viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in Polizza e secondo le seguenti modalità: Con Franchigia assoluta di 7 giorni assorbibile dopo 40 giorni A partire dall'8° giorno computabile ai sensi del presente contratto. In caso di Inabilità temporanea di durata superiore ai 40 giorni consecutivi non si applica alcuna Franchigia. Art. 4.13- Indennità giornaliera da gessatura La Società riconosce l'Indennità giornaliera convenuta, qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, sia portatore di: apparecchio gessato tutore immobilizzante equivalente, reso necessario da fratture radiograficamente accertate e da Lesioni capsulo-legamentose clinicamente diagnosticate in ambiente ospedaliero o da medico specialista ortopedico/traumatologo. In questi casi l'immobilizzazione con Bendaggio secondo Désault viene equiparata all'apparecchio gessato. La presente Indennità decorre dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante come sopra descritto e viene corrisposta fino al giorno della rimozione dello stesso - purchè effettuata da personale medico - col massimo di giorni 45 per Infortunio. YCONDASS - 206 pagina 15 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Art. 4.14- Rimborso spese di cura da Infortunio In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, fino a concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza per anno assicurativo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per esami strumentali a scopo diagnostico e analisi di laboratorio, compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti, purchè effettuati nei 360 giorni successivi alla data dell'Infortunio; b) a seguito di Ricovero, anche in regime di Day Hospital, nonché in caso di intervento chirurgico anche ambulatoriale, le spese sostenute per le cure e l'intervento, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi e per le rette di degenza; c) in assenza di Ricovero, le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi, purchè prescritti dal medico specialista o dal pronto soccorso ed effettuati nei 180 giorni successivi alla data dell'Infortunio, fino a concorrenza del sotto limite indicato in Polizza. Il rimborso di quanto dovuto all'Assicurato verrà comunque effettuato con l'applicazione di una Franchigia fissa di Euro 100,00 per singolo Infortunio. Il pagamento viene eseguito a cura ultimata, su presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Struttura sanitaria. La documentazione in originale delle spese sostenute trasmesse alla Società verrà restituita contestualmente alla liquidazione. Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute, delle spese sostenute dall'Assicurato o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente; ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciutogli. Per le spese sostenute al di fuori del territorio italiano, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi. Per quanto non regolato dalla presente garanzia valgono - in quanto applicabili - le condizioni che disciplinano il contratto nella sua totalità. Art. 4.15- Rendita vitalizia da Infortunio Nel caso in cui, a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, residui all'Assicurato una Invalidità permanente da Infortunio di grado pari o superiore al 66% della totale - valutato in base alle percentuali e alle altre disposizioni previste dalla "Tabella" operante per il caso di Invalidità permanente - la Società, contestualmente e in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo dell'Indennità per Invalidità permanente, riconosce all'Assicurato una rendita vitalizia immediata rivalutabile (VITARIV) pari all'importo mensile iniziale indicato in Polizza. La costituzione della rendita vitalizia viene effettuata mediante stipulazione con la Società di specifica Polizza vita, nella forma a Premio unico, a nome e a favore dell'Assicurato stesso, senza alcun onere a suo carico. Tale contratto non è riscattabile. La rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'Assicurato vita natural durante. YCONDASS - 206 pagina 16 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Operatività delle prestazioni Infortuni Art. 4.16- Variazioni delle attività professionali assicurate L'Assicurazione vale per le persone indicate in Polizza e per le relative attività dichiarate e in quanto permanga rispetto a esse il rapporto sulla base del quale fu stipulata la Polizza. Il Contraente ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società la modifica delle Attività professionali dichiarate. L'Assicurazione per la nuova attività dichiarata - ove non implichi maggior rischio diviene valida dalle ore 24 del giorno in cui viene fatta la comunicazione anzidetta. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dall'Assicurazione stessa o di escludere l'Assicurato o gli Assicurati cui l'aggravamento si riferisce, dandone comunicazione scritta al Contraente entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso. Se la variazione implica aggravamento che comporti un Premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso mediante emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in corso, con scadenza non anteriore a quella inizialmente convenuta. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione la Società ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. Per gli infortuni che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile. Art. 4.17- Attività professionali diverse da quella dichiarata Fermo quanto disposto dall'Art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, dagli Artt. "Aggravamento del rischio" e "Diminuzione del rischio" delle Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni e dall'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle Attività professionali dichiarate, senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di Infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio. Attività dichiarate Attività svolte al momento del sinistro YCONDASS - 206 pagina 17 di 52 Classe A A 100% B C D 100% 100% 100% 74% 100% 100% 100% C 53% 83% 100% 100% D 32% 67% 86% 100% stampata in data: **/**/**** B COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'Attività professionale dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del Sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle Attività professionali riportate in calce alla Polizza. In caso di attività eventualmente non specificata in tale classificazione, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia a un'attività elencata. Qualora l'attività svolta al momento dell'Infortunio sia annoverabile fra le seguenti: Corpi Armati dello Stato (Militari o di Polizia) Operatore nel campo dell'energia nucleare Attività a contatto con esplosivi e materiale pirotecnico Attività dello spettacolo, cinema/teatro e simili esposte a rischi speciali come incendi, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie e simili Attività circense Collaudatore auto/motoveicoli Guida alpina Investigatore privato Attività svolte durante la navigazione in mari extra-Europei Palombaro/Sommozzatore la Società non corrisponderà alcun indennizzo. Norme in caso di sinistro Art. 4.18- Obblighi In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell'Infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e dev'essere corredata da certificato medico. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; i certificati medici devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi alla Società. L'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione. Nel caso in cui l'Infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente se diverso dall'Assicurato o i Beneficiari designati in Polizza, devono dare immediato avviso telegrafico alla Società. YCONDASS - 206 pagina 18 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Art. 4.19- Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla "Tabella" contrattualmente operante per la valutazione del grado di Invalidità permanente, sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente. Art. 4.20- Determinazione dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella" contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella "Tabella", l'Indennizzo è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla "Tabella" stessa e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dall'Attività professionale dell'Assicurato. Art. 4.21- Determinazione dell'Indennità per il caso di Inabilità temporanea Premesso che con l'espressione "giorno computabile" si intende il giorno dell'Infortunio (o della denuncia di sinistro in caso di ritardo della stessa), l'Indennità per Inabilità temporanea decorre: per l'Infortunio regolarmente denunciato nei termini di cui all'Art. "Obblighi" della presente sezione, dal giorno successivo a quello dell'esaurimento della Franchigia prevista in Polizza; per l'Infortunio denunciato oltre i termini di cui sopra, dal giorno successivo a quello della ritardata denuncia, con detrazione dei giorni di Franchigia contrattualmente previsti. Rimane fermo quant'altro stabilito dalla Polizza all'Art. "Inabilità temporanea". Nel caso che l'Assicurato non abbia inviato i successivi certificati medici nel termine prescritto, la liquidazione dell'Indennità viene fatta considerando data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. YCONDASS - 206 pagina 19 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Resta stabilito che la somma assicurata per il caso di Inabilità temporanea verrà corrisposta: a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle Attività professionali dichiarate in Polizza; b) al 50%, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle Attività professionali dichiarate in Polizza. Art. 4.22- Valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Art. 4.23- Pagamento dell'Indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'Indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'Indennità verrà corrisposta in Italia in Euro. Art. 4.24- Anticipo sull'Indennità per il caso di Invalidità permanente da Infortunio Limitatamente al caso di Invalidità permanente è data facoltà agli Arbitri, qualora ravvisino l'opportunità di rinviare la definitiva valutazione del danno, di liquidare all'Assicurato un anticipo sull'Indennità, fermo restando che l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente dovrà avvenire comunque entro tre anni. Art. 4.25- Anticipo sull'Indennità per il caso di Inabilità temporanea In caso di prolungata Inabilità temporanea, accertata l'indennizzabilità dell'Infortunio e il perdurare dell'inabilità stessa, la Società provvede - su richiesta dell'Assicurato - al pagamento di quanto dovutogli, a periodi di 60 giorni, e ciò fino a guarigione clinica avvenuta, fermo il limite massimo di 365 giorni previsto dall'Art. "Inabilità temporanea". Condizioni particolari valide per singolo Assicurato INC - Raddoppio capitale in caso di incidente stradale Se a causa di Infortunio, indennizzabile ai sensi della Sezione Infortuni, determinato da incidente stradale consegue la morte dell'Assicurato, la Società corrisponde un ulteriore capitale pari a quello spettante per la Sezione Temporanea Caso Morte e indicato in Polizza. Per Infortunio conseguente ad incidente stradale si intende quello causato dalla circolazione dei veicoli di cui agli artt. 46 e 47 del Codice della Strada e dei veicoli su rotaie che avvenga su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate. Restano sempre esclusi dalla presente garanzia gli infortuni subiti dai passeggeri dei veicoli circolanti su rotaie. YCONDASS - 206 pagina 20 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione TER - Rischio calamità naturali A parziale deroga di quanto disposto all'art. 1912 del Codice Civile e dell'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, l'Assicurazione, limitatamente ai casi di Morte da Infortunio e di Invalidità permanente da Infortunio, sempreché operanti per l'Assicurato, è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più Assicurati, l'esborso massimo della Società non potrà superare complessivamente la somma di Euro 19.500.000,00. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. SSP - Sovrarischi sportivi A parziale deroga dell'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, si prende atto che, limitatamente ai casi di Morte da Infortunio e Invalidità permanente da Infortunio, semprechè operanti per l'Assicurato, nei limiti dei capitali indicati in polizza, l'Assicurazione si intende estesa agli infortuni che si verifichino in occasione della pratica delle seguenti attività sportive, semprechè non esercitate professionalmente o che comunque non comportino remunerazione sia diretta che indiretta: atletica pesante; lotta nelle sue varie forme, karate, judo; scalate oltre il 3° grado, purchè non effettuate isolatamente e fino al 3° grado comunque effettuate; speleologia; rugby; football americano; immersioni non in apnea, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua; sci alpinismo. 5 Sezione Malattia Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione L'Assicurazione vale per il caso di Invalidità permanente derivante esclusivamente da Malattia - purchè non compresa fra quelle indicate nel successivo Art. "Rischi esclusi" della presente sezione - che si manifesti a carico dell'Assicurato nel corso del contratto. Art. 5.2 - Rischi esclusi Sono escluse dall'Assicurazione le Invalidità permanenti: preesistenti alla data di effetto della presente Polizza; YCONDASS - 206 pagina 21 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione da malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e già note in quel momento all'Assicurato in quanto già diagnosticate o curate - anche se comunicate dallo stesso in qualsiasi forma all'atto dell'assunzione del rischio o venute a conoscenza della Compagnia anche successivamente (attraverso questionario anamnestico, questionario del medico curante, cartelle cliniche, certificazioni mediche o altra documentazione inerente lo stato di salute) - salvo quanto previsto nel successivo Art. "Continuità della garanzia"; da intossicazioni conseguenti a: abuso di alcolici; uso di allucinogeni; uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; da malattie mentali, disturbi psichici in genere e da nevrosi; da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, nonché quelle - dirette o indirette - derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Art. 5.3 - Invalidità permanente da Malattia La Società in caso di Invalidità permanente derivante da una Malattia manifestatasi successivamente alla data di decorrenza della Polizza e comunque non oltre la scadenza della stessa, riconosce un'Indennità calcolata in conformità a quanto indicato nel successivo Art. "Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente da Malattia". Art. 5.4 - Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente da Malattia L'Indennità per Invalidità permanente da Malattia viene corrisposta, in base ai criteri di Polizza e secondo le seguenti modalità: Con Franchigia assorbibile del 25% nessuna Indennità spetta quando l'Invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale; qualora l'Invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% della totale, la Società liquida un'Indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali che seguono: % i.p. % liq. % i.p. % liq. YCONDASS - 206 pagina 22 > =25 5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 e oltre 44 46 48 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 100 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Art. 5.5 - Rendita vitalizia da Malattia Nel caso in cui, a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, residui all'Assicurato una Invalidità permanente da Malattia di grado pari o superiore al 66% della totale - valutato in base alle percentuali e alle altre disposizioni previste dalla Tabella INAIL contrattualmente operante per il caso di Invalidità permanente -, la Società, contestualmente e in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo dell'Indennità per Invalidità permanente, riconosce all'Assicurato una rendita vitalizia immediata rivalutabile (VITARIV), pari all'importo mensile iniziale indicato in Polizza. La costituzione della rendita vitalizia viene effettuata mediante stipulazione con la Società di specifica Polizza vita, nella forma a Premio unico, a nome e a favore dell'Assicurato stesso, senza alcun onere a suo carico. Tale contratto non è riscattabile. La rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'Assicurato vita natural durante. Art. 5.6 - Continuità della garanzia In deroga a quanto disposto dagli Artt. "Rischi esclusi" della presente sezione e "Invalidità permanente da Malattia", qualora la presente Polizza sia stata emessa, senza soluzione di continuità, in sostituzione di precedenti contratti stipulati con la Società riguardanti gli stessi soggetti e le stesse prestazioni, la garanzia è estesa alla invalidità derivante da Malattia insorta nella vigenza del precedente rapporto e manifestatasi nel corso del presente contratto restando inteso che, in tal caso, l'Indennità sarà valutata, sulla base delle disposizioni contenute nella presente Polizza, sul minore dei capitali previsti dai diversi contratti. Art. 5.7 - Variazione del Premio Premesso che il Premio della sezione Malattia relativo alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia è stato determinato e applicato in funzione dell'età d'ingresso di ogni Assicurato, resta convenuto tra le Parti che, in occasione della scadenza di ciascuna annualità, il Premio di ogni Assicurato subirà un incremento, rispetto al Premio dell'annualità precedente, pari all'importo indicato sulla relativa Scheda alla voce "Aumento Premio per ciascuna annualità successiva" della sezione Malattia. Norme in caso di sinistro Art. 5.8 - Obblighi L'Assicurato o chi per esso deve: presentare alla Società denuncia scritta della Malattia da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, indipendentemente dalla percentuale di Invalidità permanente che potrebbe residuare, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze possa interessare la garanzia prestata; inviare alla Società attestazioni mediche in ordine allo stato della Malattia, copie delle cartelle cliniche e ogni altro certificato o documento che possa contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti. L'Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. YCONDASS - 206 pagina 23 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Qualora l'Assicurazione prestata con la presente Polizza pervenga alla scadenza prima che la Malattia sia denunciata, per la presentazione della relativa denuncia è accordato il termine di un anno semprechè la Malattia si sia manifestata durante il periodo di validità dell'Assicurazione. Art. 5.9 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'Indennità per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dal precedente Art. "Invalidità permanente da Malattia", sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell'Assicurazione, le Invalidità permanenti da Malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell'ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. La percentuale di Invalidità permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia della Malattia e il grado di Invalidità permanente viene valutato secondo i criteri stabiliti dalla Tabella INAIL contrattualmente operante, con l'intesa che, l'Indennità viene corrisposta in base alle modalità indicate nell'Art. "Criteri di corresponsione dell'Indennità per il caso di Invalidità permanente da Malattia". In ogni caso, la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. Il capitale assicurato rappresenta il massimo importo indennizzabile nell'intera durata contrattuale. Pertanto la sommatoria degli indennizzi, relativi ad Invalidità permanenti determinate da una o più malattie, non potrà essere, nell'arco dell'intera durata contrattuale, maggiore del capitale assicurato. Art. 5.10- Malattie progressivamente invalidanti In deroga a quanto previsto nel 3° comma del precedente articolo "Criteri di indennizzabilità" si precisa che, nel caso l'Invalidità permanente da Malattia già indennizzata sia stata determinata da una delle patologie qui di seguito indicate: Sclerosi multipla Morbo di Parkinson Morbo di Alzheimer Mielopatia cervicale da spondilosi cervicale che condiziona tetraparesi con disturbi sfinterici Mielopatia lombo-sacrale condizionante paraparesi con disturbi sfinterici, le medesime potranno essere oggetto di una seconda valutazione in caso di loro aggravamento. Tale seconda valutazione dovrà comunque essere esperita non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla prima valutazione e non dopo 36 mesi dalla stessa. In questo caso verrà comunque riconosciuta la sola differenza tra la percentuale di Invalidità permanente liquidabile ai sensi dell'Art. "Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di Invalidità permanenente da Malattia" e la percentuale precedentemente liquidata. YCONDASS - 206 pagina 24 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Tale seconda ed ultima valutazione è prevista unicamente per l'aggravamento delle patologie sopra elencate e non in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Art. 5.11- Pagamento dell'Indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'Indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione all'interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento. Il diritto all'Indennità per l'Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che l'Indennità sia stata ufficialmente offerta o liquidata in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto. La valutazione dell'Invalidità permanente e la corresponsione dell'Indennità verrà effettuata in Italia in Euro. Art. 5.12- Valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Resta sin d'ora inteso che la città sede di svolgimento dell'arbitrato sarà quella sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato. 6 Sezione Ricovero Art. 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione Questa garanzia ha per oggetto il pagamento di una Indennità giornaliera a seguito di Ricovero presso una Struttura sanitaria dovuto a Malattia, Infortunio o parto degli Assicurati, indipendentemente dal fatto che si siano sostenute delle spese. La garanzia è valida anche durante il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo dello stesso o a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, il tutto in tempo di pace, purchè il Ricovero non avvenga in Istituto di Cura Militare. Art. 6.2 - Indennità giornaliera per ricoveri da Malattia, Infortunio o parto In caso di Ricovero in Struttura sanitaria, con o senza intervento chirurgico, la Società corrisponde all'Assicurato l'Indennità giornaliera prescelta per ciascun giorno di degenza, con le modalità contrattualmente stabilite all'Art. "Determinazione del danno" e fino a concorrenza della disponibilità assicurativa annua indicata in Polizza. E' compreso in garanzia, sempreché non espressamente escluso, ogni evento, che rientri nella definizione di Ricovero, conseguente a Malattia, Infortunio o parto dell'Assicurato. L'Assicurazione è valida anche per i ricoveri resi necessari da interventi chirurgici effettuati per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della Polizza, purché non noti in quel momento all'Assicurato o al Contraente. YCONDASS - 206 pagina 25 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione In caso di Ricovero in Day Hospital, la garanzia si intende prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cure a questo relative, ivi compreso il giorno dell'intervento stesso. A parziale deroga dell'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, sono compresi i ricoveri, ma sempre esclusa la convalescenza, conseguenti a infortuni o malattie derivanti da stato di guerra internazionale, civile, lotta armata e insurrezione, avvenuti nel periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Art. 6.3 - Contemporaneo Ricovero di entrambi i coniugi Qualora a seguito di infortuni o malattie rientranti nella garanzia prestata, ambedue i coniugi (o conviventi more uxorio) siano ricoverati in Struttura sanitaria, la Società riconoscerà all'Assicurato per ciascun giorno di contemporaneo Ricovero, l'Indennità prescelta maggiorata del 50%. Tale maggiorazione non verrà riconosciuta per l'eventuale convalescenza successiva al Ricovero. Se spettante, la convalescenza verrà liquidata come disciplinato alla condizione particolare "Convalescenza". L'Indennità verrà corrisposta con le modalità contrattualmente stabilite e fino a concorrenza della disponibilità assicurativa annua figurante in Polizza. Art. 6.4 - Rischi esclusi Sono esclusi dall'Assicurazione: le malattie, le malformazioni, i difetti fisici e gli stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto, non dichiarati alla Società all'atto della stipulazione della Polizza. Le patologie dichiarate e non esplicitamente escluse dalla Società si intendono invece comprese, fermo comunque quanto previsto ai successivi punti del presente articolo e in conformità all'Art. "Termini di aspettativa" della presente sezione; le conseguenze dirette di infortuni avvenuti e comunque diagnosticate prima dell'entrata in vigore della presente Polizza, intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi, salvo che la presente Polizza sia sostituzione di altro precedente contratto stipulato con la Società e avente il medesimo oggetto, semprechè l'Infortunio sia avvenuto in corso di validità della Polizza precedente; le intossicazioni e gli infortuni conseguenti a: abuso di alcolici; uso di allucinogeni; uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; gli infortuni derivanti da sport aerei o dalla partecipazione a corse o gare motoristiche e relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura); gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; YCONDASS - 206 pagina 26 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso; le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastico-ricostruttiva resi necessari da Infortunio o Malattia); le cure dentarie non conseguenti ad Infortunio e le periodontopatie; tutte le procedure e gli interventi finalizzati alla fecondazione assistita; l'aborto volontario non terapeutico; gli stati patologici correlati alla infezione da H.I.V.; le malattie mentali e i disturbi psichici in genere come pure i comportamenti nevrotici; le conseguenze derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, (salvo quanto previsto dall'Art. "Indennità giornaliera per ricoveri da Malattia, Infortunio o parto"); le conseguenze derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; le conseguenze - dirette o indirette - derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che il danno alla salute sia conseguente a radiazioni utilizzate per terapie mediche effettuate durante la validità del presente contratto, o effettuate durante la validità, senza soluzione di continuità, di analoghe polizze Malattia contratte con la Società; i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici. Art. 6.5 - Variazioni delle Attività professionali assicurate L'Assicurazione vale per le persone indicate in Polizza e per le relative attività dichiarate e in quanto permanga rispetto a esse il rapporto sulla base del quale fu stipulata la Polizza. Il Contraente ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società la modifica delle Attività professionali dichiarate. L'Assicurazione per la nuova attività dichiarata - ove non implichi maggior rischio - diviene valida dalle ore 24 del giorno in cui viene fatta la comunicazione anzidetta. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società avrebbe consentito l'Assicurazione limitando la garanzia prestata, essa può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso dandone comunicazione scritta al Contraente entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione, la Società ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. YCONDASS - 206 pagina 27 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Art. 6.6 - Attività professionali diverse da quella dichiarata Fermo quanto disposto dall'Art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, dagli Artt. "Aggravamento del rischio" e "Diminuzione del rischio" delle Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Danni e dall'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle Attività professionali dichiarate, senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di Ricovero che avvenga nello svolgimento della diversa attività l'Indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio. Qualora l'attività svolta al momento del Ricovero comporti aggravamento di rischio e sia annoverabile fra le seguenti: Corpi Armati dello Stato (Militari o di Polizia) Operatore nel campo dell'energia nucleare Attività a contatto con esplosivi e materiale pirotecnico Attività dello spettacolo, cinema/teatro e simili esposte a rischi speciali come incendi, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie e simili Attività circense Collaudatore auto/motoveicoli Guida alpina Investigatore privato Palombaro/Sommozzatore la Società non corrisponderà alcun Indennizzo se il Ricovero è determinato da Infortunio derivante dallo svolgimento di una delle Attività professionali suindicate. Art. 6.7 - Periodi di carenza La garanzia, fermi i disposti dell'Art. "Rischi esclusi" della presente sezione, decorre: per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l'Assicurazione, a norma dell'Art. "Conclusione del contratto ed entrata in vigore" delle Condizioni Generali di Assicurazione; per le malattie: dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'Assicurazione; per le conseguenze di stati patologici o di malattie diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate anteriormente alla stipulazione dell'Assicurazione, dichiarati dall'Assicurato e accettati dalla Società: dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'Assicurazione; per gli esiti di Infortunio avvenuti anteriormente alla stipulazione della Polizza non accertati con diagnosi medica: dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'Assicurazione; per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assicurato ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della Polizza: dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'Assicurazione; per il parto e per le malattie da puerperio: dal 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'Assicurazione; per le malattie dipendenti da gravidanza: dal 60° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione, a condizione che la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo all'effetto dell'Assicurazione stessa. YCONDASS - 206 pagina 28 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di contratti riguardanti gli stessi Assicurati con le identiche garanzie, gli anzidetti periodi operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto l'Assicurazione prevista dalle polizze sostituite per le prestazioni e i massimali in queste ultime risultanti, se pari o inferiori a quelli previsti nella presente Polizza; dal giorno in cui ha effetto l'Assicurazione prevista dalla presente Polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni in essa contemplate. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente Polizza, i periodi di carenza suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Norme in caso di sinistro Art. 6.8 - Obblighi In caso di Sinistro, il Contraente, l'Assicurato o chi per lui, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 15 giorni dalla data in cui è entrato in possesso della documentazione sanitaria relativa al Ricovero. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Art. 6.9 - Anticipo dell'Indennizzo In caso di Ricovero rientrante nella garanzia prestata che comporti una degenza continuativa superiore a 15 giorni, è data facoltà all'Assicurato, nella previsione che il Ricovero si prolunghi, di richiedere alla Società l'Indennità maturata e spettantegli per i primi 15 giorni di Ricovero. Quanto sopra potrà essere ripetuto di 15 giorni in 15 giorni. A ciascuna richiesta di anticipo di Indennizzo, dovrà essere allegato un attestato di degenza in atto, rilasciato dalla Struttura sanitaria, riportante anche la motivazione del Ricovero. Art. 6.10- Valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. Resta sin d'ora inteso che la città sede di svolgimento dell'arbitrato sarà quella sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato. Art. 6.11- Determinazione del danno La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato a termini del contratto, su presentazione in originale di regolare attestato di degenza in Struttura sanitaria, debitamente sottoscritto, o di altra documentazione che comprovi la durata del Ricovero. YCONDASS - 206 pagina 29 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione L'Indennità pattuita verrà corrisposta a partire dal primo giorno di Ricovero. In caso di Ricovero che comporti una degenza continuativa superiore a 30 giorni, la Società riconoscerà l'Indennità giornaliera prescelta raddoppiata a partire dal 31° giorno di Ricovero, ferma la disponibilità assicurativa annua indicata in Polizza. Il giorno di dimissione, indipendentemente dall'ora in cui la medesima si è verificata, non verrà conteggiato non essendosi verificato il pernottamento. Art. 6.12- Pagamento dell'Indennità Il pagamento dell'Indennità viene effettuato a cura ultimata. Per i ricoveri avvenuti all'estero il pagamento sarà effettuato in Italia in Euro. Condizioni particolari valide per singolo Assicurato E2 - Convalescenza durata giorni 30 Premesso che per convalescenza si intende il periodo che succede alla fine di un Ricovero, durante il quale si ristabilisce progressivamente la normale funzione dei vari organi ed apparati, la Società corrisponde un'Indennità giornaliera per il caso di Convalescenza d'importo pari al 50% dell'Indennità prescelta. In caso di Ricovero che comporti una degenza continuativa superiore a 30 giorni, la Società riconoscerà l'Indennità per convalescenza per un importo pari al 100% dell'Indennità prescelta. Detta Indennità giornaliera viene corrisposta per una durata massima di 30 giorni per ogni Ricovero, ferma la disponibilità assicurativa annua indicata in Polizza. La convalescenza deve essere prescritta dal medico curante e documentata con idonea certificazione. Sono esclusi dalla garanzia il parto, l'aborto, le malattie dipendenti da gravidanza e da puerperio, gli interventi su tonsille e vegetazioni adenoidee. La garanzia ha decorrenza immediata dalla dimissione dalla Struttura sanitaria. In caso di Ricovero in Day Hospital con intervento chirurgico, l'Indennità giornaliera per il caso di Convalescenza viene corrisposta per una durata massima di 5 giorni. ACC - Accompagnatore In caso di Ricovero con pernottamento dell'Assicurato la Società riconosce, contestualmente e in aggiunta a quanto dovuto allo stesso, un importo giornaliero pari al 50% dell'Indennità indicata in Polizza per ogni giorno di pernottamento dell'eventuale accompagnatore, nella stessa Struttura sanitaria presso la quale si trova ricoverato l'Assicurato, e fino ad un massimo di 30 giorni per Ricovero. 7 Condizioni contrattuali comuni alle Garanzie Vita Art. 7.1 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. YCONDASS - 206 pagina 30 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art. 7.2 - Estinzione anticipata delle Garanzie Vita Ciascuna garanzia Vita si estingue contestualmente alla liquidazione della relativa Prestazione assicurata. 8 Sezione Temporanea Caso Morte Art. 8.1 - Prestazioni assicurate In base al presente contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato indicato in Polizza. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi pagati restano acquisiti da quest'ultima. Art. 8.2 - Esclusioni Le prestazioni assicurate di cui all'articolo "Prestazioni assicurate" sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell'Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso. E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: dolo del Contraente o dei Beneficiari; partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione; nei suddetti casi, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente il solo importo della Riserva matematica calcolato al momento del decesso. Restano comunque esclusi dalla copertura, salva diversa valutazione da parte della Società al momento dell'assunzione del rischio, i casi di decesso causati: YCONDASS - 206 pagina 31 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione dalla pratica delle seguenti professioni: autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico; autotrasportatore: titolare di impresa che attende alla guida, presta opera manuale e trasporta esplosivi o merci pericolose; aviazione civile: pilota; aviazione militare; aviazione militare: pilota; calciatore; carabiniere; cave a giorno anche con uso di esplodenti: titolare/dipendente (maestranze) con mansioni tecniche che prende parte ai lavori manuali, operaio; chimico/fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare; ciclista (corridore); circo equestre; collaudatore di auto/motoveicoli; guardia/agente: del corpo, doganale/portuale/di finanza/di pubblica sicurezza, municipale/giurata/notturna (anche armata), stradale; guida alpina; industria chimica anche con fabbricazione di esplosivi: dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al lavoro manuale, operaio; industria costruzione/manutenzione strade con impiego di esplodenti e compresi ponti, viadotti, gallerie: dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al lavoro manuale, operaio; industria fabbricazione laterizi e materiale in calce, cemento, gesso, vetro: dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al lavoro manuale, operaio; industria mineralurgica o produzione calce, cemento, gesso: dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al lavoro manuale, operaio; industria sistemazione idraulica anche in gallerie/pozzi e simili, compresi esplodenti: dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al lavoro manuale, operaio; insegnante di: equitazione, ginnastica e sport in genere; marina militare; miniere: titolare/dipendente (maestranze) con mansioni tecniche che prende parte ai lavori manuali, minatore (operaio); navigazione (in acque interne, Mare Mediterraneo, Mar Nero, Mari europei): addetto alle macchine (Macchinista/Motorista/Fuochista), marinaio; navigazione (anche in mari extra-Europei): addetto al servizio bar/alla dispensa/alla cucina, addetto alle macchine (Macchinista/Motorista/Fuochista), capitano, cappellano, marinaio, medico, proprietario (navigante), timoniere/pilota, ufficiale/commissario di bordo; palombaro; polizia; questura; speleologo; spettacolo cinema/teatro e simili: acrobata, attore di varietà esposto anche a rischi speciali; vigile del fuoco. dalla pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di grado superiore al 3° effettuate non isolatamente, alpinismo con scalate di qualsiasi grado effettuate isolatamente, arrampicata libera (free climbing), arti marziali (diverse da judo e karate), atletica pesante, immersioni subacquee non in apnea, bungee jumping, football americano, guida alpina, hockey su ghiaccio o a rotelle, idrospeed, judo, karate, kayak, kitesurf, paracadutismo, parapendio, pugilato dilettantistico, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci estremo, sollevamento pesi, speleologia, pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove, torrentismo, vela di altura, volo sportivo (aeroclub), volo a vela, alianti, volo su aeromobile, ultraleggero, deltaplano o simili. YCONDASS - 206 pagina 32 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione E' comunque incluso, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante da qualunque cambiamento, relativo sia all'attività professionale sia alle attività sportive praticate, purchè intervenuto successivamente alla stipulazione del presente contratto. Art. 8.3 - Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i documenti di seguito indicati: certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice; certificato medico attestante la causa del decesso; qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi all'Autorità comunale, Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a Euro 50.000 potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati; fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari; qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa. Peraltro, in presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, la Società si riserva di richiedere ulteriori documenti in relazione alle circostanze in cui si é verificato il decesso dell'Assicurato, quali ad esempio: relazione del medico curante redatta su apposito modulo ovvero, se vi è stato Ricovero in ospedale, copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi, relativa al primo Ricovero subito dall'Assicurato; in caso di decesso conseguente ad Infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto, e appena possibile - copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti. Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi Diritto. Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di Polizza di spettanza del Contraente. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia interessata, se anteriore). Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. YCONDASS - 206 pagina 33 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa. 9 Sezione Dread Disease Art. 9.1 - Prestazioni assicurate In base al presente contratto la Società garantisce, nel caso in cui venga diagnosticata all'Assicurato una Malattia grave prima della scadenza contrattuale e sempre che quest'ultimo sia sopravvissuto trenta giorni dalla data di diagnosi, il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato prescelto dal Contraente indicato in Polizza. Per Malattia grave s'intende una delle seguenti patologie: cancro; ictus; infarto miocardico; innesto di by-pass aortocoronarico; insufficienza renale; trapianto d'organi principali. In particolare si definisce con: Cancro Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione e distruzione del tessuto normale. Il termine cancro include leucemia, linfoma, mieloma multiplo e la Malattia di Hodgkin. Il cancro richiede l'intervento chirurgico, la radioterapia o la chemioterapia. Il cancro terminale, che può essere trattato solamente mediante terapia palliativa, è anch'esso coperto. E' necessario che la diagnosi sia confermata da uno specialista con una valida relazione medica della patologia esistente. Si escludono le seguenti tipologie di cancro: tutti i tumori che siano istologicamente descritti come benigni, premaligni o non invasivi; qualsiasi lesione descritta come carcinoma in situ; qualsiasi forma di cancro in presenza del virus da immunodeficienza acquisita (HIV); tutti i tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno; i cancri prostatici primari, che sono istologicamente stati descritti della classificazione TNM del 1997 come stadio inferiore rispetto al T2N0M0 o stadio equivalente descritto da altro sistema di valutazione. Ictus Accidente cerebrovascolare insorto successivamente alla data di entrata in vigore dell'assicurazione, che produca la morte irreversibile del tessuto cerebrale a causa di un'emorragia cerebrale, embolia cerebrale, trombosi cerebrale o emorragia subaracnoidea. YCONDASS - 206 pagina 34 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Quest'evento deve contribuire ad un significativo indebolimento della funzione neurologica riscontrabile attraverso chiari ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali e/o motorie all'esame obiettivo, eseguito da un neurologo, dopo almeno tre mesi dalla data d'insorgenza dell'evento. La diagnosi dovrà essere, altresì, confermata da esami strumentali quali R.M.N. (risonanza magnetica nucleare) o TAC (tomografia assiale computerizzata) o da un esame del liquido cerebro-spinale. Si intendono esclusi: TIA (attacco ischemico transitorio); danni al cervello a causa di infortuni, infezioni virali o batteriche, vasculite, malattie infiammatorie demielinizzanti, emicranie; malattie vascolari che compromettano l'occhio, compresa la necrosi del nervo ottico o della retina; malattie ischemiche del sistema vestibolare. Infarto miocardico Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da insufficiente apporto di sangue alla regione interessata, non dipendente da patologie pregresse rispetto all'assunzione del rischio. La diagnosi dovrà essere formulata in base ai seguenti tre criteri: 1) dolore cardiaco tipico, 2) modifiche tipiche all'elettrocardiogramma non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla data di entrata in vigore dell'assicurazione, 3) tipico aumento dei "markers" cardiaci. Si intendono esclusi: collasso cardiaco; dolore toracico non cardiaco; angina e angina instabile; lesione traumatica miocardica. Innesto di by-pass aortocoronarico L'intervento chirurgico a cuore aperto, mirato a correggere la stenosi o l'occlusione di una o più arterie coronarie tramite innesto(i) di by-pass. Prima dell'intervento è necessario fornire prova angiografica significativa dell'occlusione dell'arteria coronaria e l'intervento dovrà essere considerato clinicamente necessario da uno specialista cardiologo. Non rientrano nella copertura l'angioplastica a palloncino con o senza stent, il cateterismo cardiaco, la tecnica chirurgica tramite laser ed altri metodi. Insufficienza renale Alterato stato cronico ed irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, che necessiti di dialisi extra- corporea continua, certificata da specialista. E' da ritenersi escluso ogni evento acuto che produca alterazioni renali temporanee e reversibili e per le quali sia stata effettuata terapia emodialitica. Trapianto d'organi principali L'effettivo sottoporsi, come ricevente, ad un trapianto di cuore, polmoni, fegato (anche parziale), pancreas, o rene. Il trapianto dovrà essere ritenuto indispensabile e certificato da relativo specialista. E' coperto anche il trapianto del midollo osseo. YCONDASS - 206 pagina 35 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Nel caso in cui non venga diagnosticata all'Assicurato nessuna Malattia grave entro la scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi pagati restano acquisiti da quest'ultima. Art. 9.2 - Limitazioni della garanzia La garanzia di cui all'articolo "Prestazioni assicurate" non opera se la diagnosi di Malattia grave viene certificata durante il periodo di Carenza, la cui durata è pari a: 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione, in caso di diagnosi di cancro; 180 giorni dalla data in cui viene ripreso il pagamento del Premio precedentemente sospeso; 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione, in tutti gli altri casi. In tal caso la Società si impegna a corrispondere una somma pari all'ammontare dei premi pagati al netto delle spese di emissione, pari a Euro 50,00. Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di contratti riguardanti lo stesso Assicurato con l'identica garanzia, gli anzidetti termini di Carenza operano: dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione prevista dalle polizze sostituite per le prestazioni in queste risultanti, se pari o inferiori a quelle previste nella presente Polizza; dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione in cui ha effetto l'Assicurazione prevista dalla presente Polizza, limitatamente alle maggiori prestazioni in essa contemplate. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente Polizza, i termini di Carenza suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori prestazioni assicurate. Art. 9.3 - Rischi esclusi Le prestazioni assicurate non sono accordate se la Malattia grave era stata già diagnosticata anteriormente all'entrata in vigore dell'Assicurazione. Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di Malattia grave che insorgono in seguito a: dolo, atti dolosi o qualsiasi atto intenzionale che arrechi pregiudizi fisici ad una delle malattie gravi coperte; intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, uso di allucinogeni ed uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; sindrome d'immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche; trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; guerre o insurrezione; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Restano comunque esclusi dalla copertura, salva diversa valutazione da parte della Società al momento dell'assunzione del rischio, i casi di Malattia grave causati: YCONDASS - 206 pagina 36 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione dalla pratica delle seguenti professioni: agente/piazzista/rappresentante di commercio/industria, che provvede anche alla consegna di prodotti pericolosi; autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico; autotrasportatore: titolare di impresa che attende alla guida, presta opera manuale e trasporta esplosivi o merci pericolose; aviazione militare; aviazione militare: pilota; calciatore; carabiniere; chimico/fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare; ciclista (corridore); commerciante all'ingrosso in articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili, tossici ecc.); esercito; guardia/agente: del corpo, doganale/portuale/di finanza/di pubblica sicurezza, municipale/giurata/notturna (anche armata); guida alpina; industria chimica anche con fabbricazione di esplosivi: dirigente/impiegato/quadro/funzionario o titolare che prende parte al lavoro manuale, operaio; insegnante di: equitazione, ginnastica e sport in genere; marina militare; miniere: titolare/dipendente (maestranze) con mansioni tecniche che prende parte ai lavori manuali, minatore (operaio); navigazione (in acque interne, Mare Mediterraneo, Mar Nero, Mari europei): addetto alle macchine (Macchinista/Motorista/Fuochista), marinaio; navigazione (anche in mari extra-Europei): addetto al servizio bar/alla dispensa/alla cucina, addetto alle macchine (Macchinista/Motorista/Fuochista), capitano, cappellano, marinaio, medico, proprietario (navigante), timoniere/pilota, ufficiale/commissario di bordo; palombaro; polizia; questura; dalla pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di grado superiore al 3° effettuate non isolatamente, alpinismo con scalate di qualsiasi grado effettuate isolatamente, atletica pesante, bungee jumping, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, idrospeed, judo, kayak, kitesurf, immersioni subacquee non in apnea, guida alpina, pugilato dilettantistico, pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove, rugby, sci estremo, sollevamento pesi, torrentismo. E' comunque incluso, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante da qualunque cambiamento, relativo sia all'attività professionale sia alle attività sportive praticate, purchè intervenuto successivamente alla stipulazione del presente contratto. Art. 9.4 - Denuncia dell'insorgenza della Malattia grave Nel caso in cui venga diagnosticata all'Assicurato una Malattia grave, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società, a mezzo lettera raccomandata, allegando la documentazione necessaria alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato. Tale documentazione dovrà comprendere un certificato medico attestante la natura della Malattia e l'epoca di insorgenza (data di diagnosi). La denuncia deve essere effettuata entro 15 giorni dall'epoca di diagnosi di Malattia grave o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate di cui al suddetto articolo "Prestazioni assicurate". Resta inteso che, al fine di consentire alla Società la verifica della diagnosi di Malattia grave certificata, l'Assicurato dovrà: produrre alla Società la documentazione dalla stessa predisposta, debitamente compilata in tutte le sue parti dal medico che ha certificato la diagnosi di Malattia grave; YCONDASS - 206 pagina 37 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione sottoporsi agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari e controlli medici disposti dalla Società stessa, nonché produrre copia della cartella clinica completa; fornire alla stessa ogni possibile informazione necessaria alla valutazione delle condizioni di salute dell'Assicurato. Art. 9.5 - Modifica del Premio a seguito di scostamenti delle basi statistiche La Società si impegna a mantenere inalterato sia il Premio sia le basi statistiche utilizzate per la determinazione del Premio stesso per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione di cui all'articolo "Conclusione del contratto ed entrata in vigore". Successivamente, nel caso in cui si evidenziassero degli scostamenti significativi nell'evoluzione dell'esperienza statistica riferita a collettività di assicurati rispetto alle basi statistiche utilizzate per la determinazione del Premio, la Società si riserva la facoltà di rivedere il premio dovuto in relazione alla suddetta garanzia ad intervalli non inferiori a cinque anni. In tal caso la Società comunicherà al Contraente il nuovo importo di Premio con un preavviso di almeno sei mesi rispetto all'anniversario a partire dal quale il nuovo premio sarà dovuto. Nel solo caso di incremento del Premio, il mancato pagamento, da parte del Contraente, del nuovo importo di Premio, determinerà l'estinzione della sola garanzia Dread Disease, ferme restando tutte le altre garanzie previste dal contratto. Art. 9.6 - Pagamenti Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i documenti di seguito indicati: fotocopia di un valido documento di identità del/i percipiente/i; documentazione di cui all'articolo "Denuncia dell'insorgenza della Malattia grave". Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di Polizza di spettanza del Contraente. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia interessata, se anteriore). Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa. 10 Assistenza Le garanzie di Assistenza, previste in polizza, sono prestate dalla Società, tramite la centrale operativa di Mondial Service Srl di proprietà della Compagnia di Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N° 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance". YCONDASS - 206 pagina 38 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione A) ASSISTENZA A CASA A1) Invio di un medico o di un'ambulanza a domicilio Quando, in caso di necessità l'Assicurato richieda un medico presso la propria abitazione, Mondial Assistance provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, a inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza al pronto soccorso. Validità territoriale: Italia. A2) Organizzazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro 2 giorni lavorativi dal momento della richiesta, verranno organizzate visite specialistiche e accertamenti diagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionati con Mondial Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati, a lui riservati, delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento col centro medico privato convenzionato, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà a ricordare telefonicamente all'Assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso. Sono a carico dell'Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti. Validità territoriale: Italia. A3) SECOND OPINION / Consulenza medico sanitaria di Altissima Specializzazione Quando, a seguito di Infortunio o Malattia, l'Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui soffre, Mondial Assistance mette a loro disposizione la propria équipe medica per fornire la prestazione richiesta in conformità al proprio giudizio di merito entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di erogazione. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale refertante. In particolare Mondial Assistance acquisirà e verificherà tutta la relativa documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato, ricercherà e identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all'Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario e adeguato supporto medico specialistico, anche nell'ambito del primo sostegno psicologico per l'Assicurato o dei propri familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi. YCONDASS - 206 pagina 39 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Se necessario, Mondial Assistance provvederà alla traduzione in inglese o francese di tutta la documentazione medica necessaria a ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della traduzione in italiano della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi. Per l'espletamento di tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici di Mondial Assistance specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. A4) Guardia Medica in collegamento telefonico 24 ore su 24 Quando l'Assicurato necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di Infortunio o Malattia, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Se l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare complessità, Mondial Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando a eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. Infine, se l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può conferire tramite la Guardia Medica di Mondial Assistance con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia e Pediatria, a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è gratuita. A5) Esami del sangue a domicilio L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa Mondial Assistance di effettuare a domicilio gli esami del sangue qualora le sue condizioni di salute, certificate dal suo medico, non gli permettono di potersi recare autonomamente presso un centro medico. Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro 2 giorni lavorativi dal momento della richiesta, verranno organizzati gli esami del sangue domiciliari a condizioni economiche agevolate attraverso i centri medici privati convenzionati con Mondial Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati, a lui riservati, degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici richiesti. Sono a carico dell'Assicurato i soli costi inerenti gli accertamenti. Validità territoriale: Italia. A6) Invio di medicinali a domicilio Quando l'Assicurato necessita di medicinali regolarmente prescritti ed è oggettivamente impossibilitato ad allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal suo medico, Mondial Assistance, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna dei farmaci prescritti il cui costo resta a carico dell'Assicurato. Validità territoriale: Italia. YCONDASS - 206 pagina 40 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione B) ASSISTENZA IN VIAGGIO Le seguenti garanzie operano in riferimento a qualsiasi spostamento dell'Assicurato al di fuori della propria provincia di residenza. B1) Invio di un medico o di un'ambulanza Quando l'Assicurato, in caso di Malattia o Infortunio occorso in viaggio, necessita di una visita medica, Mondial Assistance provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, a inviargli un proprio Medico convenzionato. In caso di irreperibilità immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Mondial Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza presso una struttura ospedaliera per le cure del caso, tenendo a proprio carico i relativi costi. Validità territoriale: Mondo. B2) Rientro o rimpatrio sanitario Quando, a seguito di Infortunio o Malattia le condizioni dell'Assicurato in viaggio, accertate dalla Guardia Medica di Mondial Assistance in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al domicilio stesso, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Guardia Medica di Mondial Assistance in accordo con il medico curante sul posto: aereo sanitario con équipe medica aereo di linea in classe turistica con eventuale barella ambulanza treno (se necessario in vagone letto) ogni altro mezzo ritenuto opportuno e adeguato. Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Validità territoriale: Mondo. B3) Famigliare accanto Quando, in caso di Infortunio o Malattia, l'Assicurato in viaggio viene ricoverato in ospedale o casa di cura per un periodo superiore a 4 giorni, Mondial Assistance mette a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1A classe A/R), per recarsi sul posto. In alternativa, per raggiungere il congiunto assicurato, il parente potrà richiedere alla Centrale Operativa di Mondial Assistance che gli venga messa a disposizione una vettura a noleggio per cui non sopporterà alcuna spesa entro il limite di costo del biglietto aereo o ferroviario che gli avrebbe fornito Mondial Assistance. A carico del parente resterà l'eventuale maggior spesa oltre il limite predetto. Validità territoriale: Mondo. YCONDASS - 206 pagina 41 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione B4) Invio medicinali in viaggio Quando i farmaci, regolarmente prescritti all'Assicurato e commercializzati in Italia, non sono reperibili in loco e a giudizio della Guardia Medica di Mondial Assistance non vi sono specialità medicinali equivalenti nel luogo in cui si trova in viaggio l'Assicurato, Mondial Assistance, dopo aver ritirato la ricetta presso il medico curante dell'Assicurato in Italia, provvede a inviarglieli con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme internazionali che ne regolano il trasporto. Il costo dei farmaci è a carico dell'Assicurato. Validità territoriale: Mondo. C) ASSISTENZA POST-RICOVERO Le seguenti garanzie operano in seguito all'avvenuto Ricovero dell'Assicurato, causato da Infortunio o Malattia, presso un pronto soccorso, Day Hospital od ospedale, per un periodo massimo di 30 giorni continuativi e non frazionabili dalla data di sua dimissione. La tipologia, l'articolazione e la durata dell'erogazione all'Assicurato delle prestazioni previste avverrà a giudizio della Guardia Medica di Mondial Assistance in riferimento alle sue condizioni di salute. Le prestazioni potranno essere erogate dopo 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Assicurato e comunque dalla ricezione da parte della Guardia Medica di Mondial Assistance della documentazione medica di dimissione. Le prestazioni, riferite alla stessa patologia o evento, non potranno esser richieste più di una volta per anno assicurativo. C1) Disponibilità di attrezzature medico-chirurgiche Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato lo rendano necessario, la Guardia Medica di Mondial Assistance metterà a sua disposizione in comodato d'uso e secondo necessità: delle stampelle, una sedia a rotelle, un letto ortopedico, e/o un materasso antidecubito. La prestazione è totalmente a carico di Mondial Assistance. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tale/i aiuti, Mondial Assistance provvederà a rimborsare l'Assicurato delle relative spese sino a un massimo di Euro 350,00 per evento, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Validità territoriale: Italia. C2) Controllo a distanza dei parametri medici Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato lo rendano necessario, la Guardia Medica di Mondial Assistance metterà a sua disposizione in comodato d'uso le apparecchiature elettromedicali idonee al monitoraggio telefonico a distanza dei seguenti parametri vitali: battito e frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione ossigeno e peso corporeo. Qualora venisse riscontrata la necessità di un intervento medico domiciliare durante l'azione di controllo delle condizioni di salute o di monitoraggio dei parametri vitali, la Guardia Medica organizzerà tale intervento inviando sul posto in breve tempo un proprio medico o in alternativa un'ambulanza per trasporto dell'Assicurato al più vicino pronto soccorso, preavvertendolo e fornendo ogni informazione utile per l'immediata presa in carico della patologia. I costi di questa garanzia sono totalmente a carico di Mondial Assistance. Validità territoriale: Italia. YCONDASS - 206 pagina 42 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione C3) Invio di un Infermiere al domicilio Quando l'Assicurato in seguito a Ricovero ospedaliero per Malattia superiore a 4 giorni o a Infortunio necessita di assistenza infermieristica entro i primi 30 giorni successivi alla sua dimissione, Mondial Assistance provvede a inviare un infermiere al domicilio dell'Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di Euro 250,00 per evento. Tale massimale si conviene elevato a Euro 500,00 in caso di Ricovero superiore a 10 giorni. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale aiuto, Mondial Assistance provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, in conformità al massimale suindicato, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Validità territoriale: Italia. C4) Invio di una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa al domicilio Quando l'Assicurato, in seguito a Ricovero ospedaliero per Malattia superiore a 4 giorni o a Infortunio, sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di Ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, Mondial Assistance provvede a inviargli a domicilio una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa secondo necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo complessivo di Euro 250,00 per evento. Tale massimale si conviene elevato a Euro 500,00 in caso di Ricovero superiore a 10 giorni. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, Mondial Assistance provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, in conformità al massimale suindicato, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Validità territoriale: Italia. D) CLAUSOLA RADDOPPIO MASSIMALI Si conviene di raddoppiare i massimali previsti per le garanzie della sezione Assistenza di questa Polizza nel caso in cui l'Assicurato sia già titolare di analoghe prestazioni in quanto presenti su altre polizze da questi sottoscritte con Allianz S.p.A. in corso di validità al momento della sua richiesta. DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI 1. L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. 2. Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza: dall'esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; di dolo dell'Assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; da malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e già note in quel momento all'Assicurato; YCONDASS - 206 pagina 43 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; di suicidio o tentativo di suicidio. Sono inoltre escluse: le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza. 3. Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. 4. Assicurazione presso diversi assicuratori: Ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di ulteriori prestazioni di assistenza in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società. 5. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite: Linea verde 800/68.68.68 Telefono 02/26609680 Telefax 02/70.63.00.91 indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero della propria Polizza; indirizzo e luogo da cui si chiama; eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Via Ampère, 30 20131 MILANO (MI) N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate. Inoltre l'Assicurato dovrà: farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; YCONDASS - 206 pagina 44 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI e CAB e CIN. YCONDASS - 206 pagina 45 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente Tabella di legge L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata INAIL sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla "Tabella INAIL" di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportata qui di seguito, con rinuncia da parte della Allegato n. 1 Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge. al Regolamento per l'esecuzione del Descrizione D.P.R. 30/6/65 n. 1124 Percentuale des sin 15% 60% 35% 40% Sordità completa di un orecchio Sordità completa bilaterale Perdita totale della facoltà visiva di un occhio Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità = Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita: - del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75% 65% - dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% - di tutte le dita della mano 65% 55% - del pollice e del primo metacarpo 35% 30% - totale del pollice 28% 23% - totale dell'indice 15% 13% - totale del medio 12% - totale dell'anulare 8% - totale del mignolo 12% - delle falange ungueale del pollice 15% 12% - della falange ungueale dell'indice 7% 6% - dalla falange ungueale del medio 5% - della falange ungueale dell'anulare 3% - della falange ungueale del mignolo 5% - delle due ultime falangi dell'indice 11% 9% - delle due ultime falangi del medio 8% - delle due ultime falangi dell'anulare 6% - delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°: a) in semipronazione 30% 25% b) in pronazione 35% 30% c) in supinazione 45% 40% d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20% Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione 40% 35% Y350081 - 206 pagina 46 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Segue Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente Descrizione Percentuale des sin 45% 40% 55% 50% 35% 30% 18% 15% b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione 22% 18% b) in pronazione 25% 22% c) in supinazione 35% 30% Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% N.B.- In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro. Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva Visus perduto 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Visus residuo 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) 1% 3% 6% 10% 14% 18% 23% 27% 31% 35% Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) 2% 6% 12% 19% 26% 34% 42% 50% 58% 65% 0 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione. 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto: di 10/10, 9/10, 8/10 di 7/10 di 6/10 di 5/10 di 4/10 di 3/10 inferiore a 3/10 15% 18% 21% 24% 28% 32% 35% 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. Y350082 - 206 pagina 47 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Classificazione delle attività professionali Rischi di categoria A Agricoltore (proprietario o affittuario) che non prende parte ai lavori manuali - Architetto solo in studio - Avvocato/Procuratore Legale. Benestante che amministra i propri beni. Cameriere - Casalinga - Commercialista - Commerciante all'ingrosso in generi vari (esclusi legname, bestiame, articoli pericolosi) senza lavoro manuale - Commerciante in generi alimentari e simili, esclusa macelleria e salumeria - Commerciante in cartoleria, giocattoli, giornali, libri - Commerciante in abbigliamento, calzature, merceria, pelletteria. Dirigente di Azienda non industriale con mansioni amministrative e tecniche che accede agli ambienti di lavoro senza partecipazione manuale - Dirigente di industria che accede agli ambienti di lavoro senza partecipazione manuale. Enologo - Estetista. Farmacia (titolare/addetto all'esercizio) - Fotografo. Gelataio - Geometra solo in studio - Giornalista occupato solo in ufficio. Impiegato di azienda non industriale con mansioni amministrative e tecniche che accede agli ambienti senza lavoro manuale - Ingegnere solo in studio - Infante - Insegnante di materie letterarie e scientifiche senza prove di laboratorio - Insegnante di scuola elementare, di disegno, di pittura, di canto, di ballo. Magistrato - Magliaio - Manicure - Massaggiatore. Notaio. Orafo - Orologiaio solo in laboratorio - Ottico (montatore e riparatore). Parrucchiere - Pellicciaio - Pensionato - Perito Agrario - Perito danni assicurazione - Pizzaiolo. Ragioniere libero professionista. Sarto - Studente. Tipografo - Turismo (Titolare di Agenzia). Rischi di categoria B Agricoltore (proprietario o affittuario) con più di 20 ettari, con lavoro manuale e con uso di macchine agricole solo per conto della propria azienda - Archeologo - Architetto che accede anche ad ambienti di lavoro. Cassiere armato - Commerciante all'ingrosso in bestiame, legname, senza lavoro manuale Commerciante ambulante in generi vari - Commerciante in elettrodomestici con posa in opera esclusa installazione di antenne su tetti - Commerciante in articoli sportivi, comprese le armi da fuoco, senza confezioni di cartucce - Corniciaio. Elettrauto - Elettricista solo all'interno di edifici, a contatto con correnti a bassa tensione - Esattore. Fisioterapista - Fornaio. Geologo - Geometra che accede anche ad ambienti di lavoro - Giornalista anche all'esterno - Gommista. Idraulico escluso accesso a impalcature e tetti - Imbianchino solo all'interno - Infermiere - Ingegnere che accede ad ambienti di lavoro - Insegnante di ginnastica e sport in genere, esclusa equitazione Istruttore di scuola guida. Lattoniere solo a terra. Mediatore di bestiame - Medico - Mugnaio. Odontotecnico - Ostetrica. Pasticciere - Pellettiere - Perito elettromeccanico - Perito elettronico - Perito industriale - Perito tessile Portavalori anche armato. Radiotecnico senza collocamento di antenne sui tetti. Tappezziere/Addobbatore solo a terra - Turismo (Operatore/Accompagnatore). Verniciatore/Laccatore solo a terra o con uso di scale - Veterinario - Vetraio solo a terra o con uso di scale - Vetrinista. Rischi di categoria C Agricoltore (proprietario o affittuario) fino a 20 ettari, con lavoro manuale e con uso di macchine agricole solo per conto della propria azienda - Allevatore di bestiame grosso da latte, da macello, da tiro, da sella - Antennista installatore - Autista di piazza (taxi) o da noleggio. Carpentiere del legno/del metallo - Carrozziere d'auto - Commerciante all'ingrosso in generi vari, compreso bestiame e legname (esclusi articoli pericolosi) compreso carico/scarico - Commerciante in elettrodomestici con posa in opera, compresa installazione di antenne su tetti - Commerciante di macelleria/salumeria compresa macellazione e confezione salumi - Conciapelli. Elettricista anche all'esterno di edifici a contatto con correnti ad alta tensione. Y3500PR1 - 206 pagina 48 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE segue Classificazione delle attività professionali Falegname - Fuochista conduttore di caldaie. Idraulico, compreso accesso a impalcature e tetti - Imbianchino anche all'esterno - Insegnante di equitazione. Lattoniere anche su impalcature e tetti. Marmista - Meccanico con lavorazione di piccoli pezzi e riparazione di cicli - Muratore. Radiotecnico con collocamento antenne su tetti. Tappezziere anche con uso di scale o impalcature - Tornitore (di legno o metallo). Verniciatore/Laccatore anche su impalcature e ponti - Vetraio anche su impalcature e ponti. Rischi di categoria D Agricoltore (proprietario o affittuario) con lavoro manuale e con uso di macchine agricole anche per conto terzi - Artiere (vedi Stalliere) - Autista di autocarri e motocarri con carico e scarico (escluso trasporto di esplosivi o merci pericolose) - Autotrasportatore titolare di impresa che attende alla guida e presta opera manuale (escluso trasporto di esplosivi o merci pericolose). Boscaiolo - Bracciante agricolo. Caricatore/Scaricatore di merci non pericolose - Chimico di laboratorio di analisi compreso trattamento di materie esplodenti. Fisico di laboratorio di analisi compreso trattamento di materie esplodenti. Magazziniere di merci in genere, esclusi legname e materie pericolose, che attende anche al carico e scarico - Meccanico riparatore di auto-motoveicoli, compresa la prova degli stessi. Pozzi neri (addetto allo spurgo). Stalliere/Artiere. Trattorista. Y3500PR2 - 206 pagina 49 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Dichiarazioni Dichiarazioni del Contraente Il Contraente dichiara che: 1. nessun Assicurato è affetto da: epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidei. La sopravvenienza in corso di contratto delle affezioni di cui al presente punto (per A.I.D.S. il momento in cui viene diagnosticata), costituisce aggravamento del rischio e pertanto comporta l'applicazione dell'art. 1898 del Codice Civile; 2. nessun Assicurato soffre o ha sofferto di malattie gravi o comunque significative; 3. nessun Assicurato è affetto da infermità o difetti fisici; 4. nessun Assicurato è assicurato per i medesimi rischi di cui alla presente polizza ai sensi dell'art. "Altre assicurazioni", è titolare di polizza vita con garanzia complementare infortuni stipulata con la Società; 5. per nessun Assicurato sono stati annullati, in seguito a sinistri precedenti, contratti infortuni, malattia o ricovero. Limitatamente agli Assicurati per i quali sono operanti le sezioni Ricovero e/o Temporanea Caso Morte, il Contraente dichiara inoltre che: 6. nessun Assicurato ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti; 7. nessun Assicurato è mai stato ricoverato in case di cura, sanatori, o ospedali per malattie gravi o comunque significative; 8. nessun Assicurato ha subito interventi chirurgici significativi; 9. nessun Assicurato ha subito infortuni accertati con diagnosi medica. Eventuali casi non rientranti nei precedenti punti (escluso il punto 1) sono stati dichiarati alla Società mediante sottoscrizione dei relativi questionari sanitari ovvero mediante richiamo della clausola di collegamento con la polizza precedentemente in essere o mediante dichiarazione relativa al singolo Assicurato, riportata in polizza. Fermo in ogni caso l'esonero dal fornire informazioni sullo stato di salute con riferimento agli Assicurati che avessero optato per la garanzia Invalidità permanente da infortunio malattia con franchigia del 66%. YDICH1 - 206 pagina 50 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Segue Dichiarazioni Elenco malattie gravi o significative Per malattie gravi o significative s'intendono: Neoplasie maligne di qualsiasi tipo, Leucemie, Linfomi, Mielomi, Malattie della pelle, quali micosi fungoide - psoriasi di cute, articolazioni ed organi interni; Malattie immunopatologiche, quali immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV) - lupus eritematoso sistemico - poliartrite nodosa porpore - sclerodermia - artrite reumatoide - connettiviti sistemiche e vasculiti; Malattie delle ossa e delle articolazioni, quali artrosi severa deformante - morbo di Pott - morbo di Sudeck - osteomielite; Malattie dismetaboliche, quali diabete insorto da oltre 10 anni - glicogenosi - lipoidosi - emocromatosi colesterolemia superiore a 280 mg - trigliceridemia superiore a 300 mg - grave obesità - sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa; Malattie dell'apparato respiratorio, quali insufficienza respiratoria dal grado moderato in su - bronchite cronica con enfisema - asma bronchiale severo - malattia fibrocistica - sarcoidosi - mucoviscidosi - asma allergico con pregresse crisi che abbiano comportato ricoveri - pneumotorace spontaneo - asportazione di polmone o parte di esso - ipertensione polmonare; Malattie dell'apparato cardiovascolare, quali ipertensione arteriosa con valori superiori a 160/100, nonostante trattamento - fibrillazione atriale permanente - tachicardia parossistica ventricolare - blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo - blocco completo di branca sx - endo o pericardite - cardiopatia ischemica e/o dilatativa - scompenso cardiaco infarto - valvulopatie con stenosi e/o insufficienza, anche se di grado moderato - arteriopatie sistemiche aneurismi; Malattie dell'apparato digerente, quali rettocolite ulcerosa - epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata - cirrosi epatica - fegato policistico - pancreatite cronica - malattia fibrocistica; Malattie dell'apparato uro-genitale, quali insufficienza renale cronica, anche di grado lieve - malformazioni renali - adenoma prostatico; Malattie del sistema nervoso centrale e periferico, quali vasculopatia cerebrale aneurismi - ictus con o senza residue paralisi - m. di Parkinson - malattia del motoneurone - miastenia grave - sclerosi a placche - malattie demielinizzanti in genere - distrofie muscolari di ogni tipo - epilessia parziale o generalizzata - morbo di Alzheimer o altre demenze - postumi di meningo/encefalite - psicosi di qualsiasi tipo - sindrome di Down; Malattie degli organi di senso, quali cecità completa - emicecità cataratta bilaterale, in atto o operata senza successo - glaucoma - cheratocono in atto - nevrite ottica retrobulbare - edema papillare - retinopatie, qualunque sia la causa - riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, ovvero otomastoidite cronica complicata - malattia di Meniere - colesteatoma - sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche; Malattie delle ghiandole endocrine, quali adenoma ipofisario di qualsiasi tipo - patologie tiroidee rilevanti - iper o ipoparatiroidismo - affezioni surrenaliche; Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici, quali talassemia maior - anemia aplastica o sferocitica o autoimmune - emoglobinuria parossistica - policitemia vera - piastrinosi semplice - trombocitopenia essenziale - gammopatia monoclonale - amiloidosi - ipersplenismo - malattie che abbiano comportato asportazione di milza - emofilie. Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto. YDICH2 - 206 pagina 51 di 52 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 Capitale Sociale Euro 403.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n. 05032630963 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 - Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A. PFAU