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Istituzioni di diritto romano Le successioni Le successioni Uno dei problemi fondamentali che si presenta a tutte le società organizzate è la destinazione dei diritti di un soggetto ad un altro per il periodo successivo alla sua morte Presso i Romani esistevano due tipi di successione: Le successioni la successione testamentaria e la successione intestata Questi due sistemi erano incompatibili tra loro, nel senso che se il soggetto aveva fatto testamento, eredi erano solo quelli indicati nel testamento Le successioni Per successione si intende il subentrare di una persona vivente nella posizione giuridica del defunto (de cuius) Se il soggetto non ha fatto testamento, si apre la successione ab intestato, cioè sono eredi coloro i quali la legge designa come tali Le successioni Questa incompatibilità tra i due sistemi è espressa dalla formula: nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest Eredi possono essere sin dalle XII tavole sia gli uomini che le donne Le successioni L’erede subentra al posto del defunto nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, sia quelli vantaggiosi (proprietà) sia quelli svantaggiosi (debiti) ed il suo patrimonio si fonde con quello del defunto In merito alle origini dell’eredità e della sua evoluzione, numerose sono state le tesi proposte dai giusromanisti Le successioni Ricordiamo, ad esempio, quella di Pietro Bonfante Per Bonfante il testamento serviva al pater per designare il suo successore nella sovranità sul gruppo, cioè nella patria potestas Contro la teoria del Bonfante non sono mancate critiche Le successioni a) la tesi del Bonfante presuppone necessariamente che alla morte del paterfamilias coloro i quali non fossero nominati eredi nel testamento rimanessero alieni iuris sotto la potestas del pater: in realtà, già dalle XII tavole noi sappiamo che alla morte del pater tutti i filii diventavano sui iuris (salva la tutela nel caso di donne e impuberi); Le successioni b) non si concilia con tale tesi la circostanza che ab origine possono nominarsi più eredi nel testamento; c) sin dall’origine la donna può essere nominata erede nel testamento e rientra tra i successibili ab intestato: le donne chiaramente non potevano essere titolari della patria potestas; Le successioni d) la donna poteva fare testamento: se il testamento avesse avuto lo scopo di designare il successore nella sovranità, non si capisce come la donna avrebbe potuto farlo, non essendo investita di alcuna sovranità. Le successioni I requisiti della successione sono soggettivi ed oggettivi I requisiti soggettivi sono: la capacità di avere eredi e la capacità di essere eredi I requisiti oggettivi sono: la delazione e l’adizione Le successioni Partiamo dai requisiti soggettivi e, in particolare, dalla capacità di avere eredi Nell’ambito della successione testamentaria viene in considerazione la testamenti factio attiva: poteva cioè fare testamento il cittadino romano sui iuris che aveva la capacità di agire Le successioni Ne erano pertanto privi: gli stranieri, i filiifamilias, gli impuberi sui iuris, i furiosi (tranne nei lucidi intervalli) e i prodighi Per la validità del testamento il ius civile esigeva che il disponente avesse la capacità giuridica dal momento in cui faceva testamento ininterrottamente fino alla morte dell’ereditando Le successioni Nel caso della capacità di agire la sua perdita era ininfluente se il testamento era stato redatto prima: si richiedeva, quindi, che il soggetto avesse la capacità di agire nel momento in cui faceva testamento Es.: il furiosus durante un lucido intervallo fa testamento: se dopo averlo fatto impazzisce di nuovo, il testamento è valido Le successioni Ci sono delle eccezioni ai principi che abbiamo esposto: a) il testamento del captivus era valido in forza della fictio legis Corneliae, perché si fingeva fosse morto al momento della cattura, quando era ancora libero e cittadino romano, cioè quando aveva ancora la capacità giuridica. In caso contrario, in assenza di questa finzione, il suo testamento sarebbe stato nullo perché, pur avendo avuto la capacità giuridica al momento della confezione del testamento, non l’aveva conservata fino alla sua morte; Le successioni b) i filiifamilias militari che potevano fare testamento in ordine al loro peculio castrense e – successivamente – su quello quasi castrense; c) le donne sui iuris potevano fare testamento con l’auctoritas del tutore, mentre le Vestali (sacerdotesse) potevano fare liberamente testamento; Le successioni d) al latino era riconosciuta la possibilità di fare testamento; e) lo schiavo di proprietà del popolo romano poteva fare testamento sulla metà del suo peculio; f) chi commetteva alcuni reati era dichiarato intestabilis, cioè non poteva né dare né ricevere testimonianza, il che gli impediva di fare testamento Le successioni In merito alla capacità di essere eredi nella successione testamentaria viene in considerazione la testamenti factio passiva In questo caso la capacità giuridica doveva sussistere dal momento della chiamata a quello dell’accettazione ed essere presente al momento della confezione del testamento Le successioni Potevano essere eredi: le persone fisiche, i nascituri e le persone giuridiche Le persone fisiche: gli schiavi non erano mai eredi ab intestato, cioè la legge non li includeva tra i successibili, mentre potevano essere nominati eredi dai terzi e, in questo caso, potevano accettare dietro IUSSUM del dominus e l’acquisto andava al padrone Le successioni Potevano, inoltre, essere nominati eredi dal dominus nel testamento, ma in questo caso era necessario che il dominus lo manomettesse I filiifamilias potevano essere istituiti eredi nel testamento del pater o di un terzo: in questo secondo caso, accettavano dietro IUSSUM del pater che acquistava il patrimonio Le successioni La capacità di essere eredi era, inoltre, riconosciuta ai Latini Le donne avevano la capacità di ricevere per testamento e ab intestato: delle limitazioni vennero introdotte solo per impedire che i patrimoni si concentrassero in mani femminili Le successioni I nascituri: sulla base di una norma delle XII tavole in forza della quale era legittimo il figlio nato entro 10 mesi dalla morte del padre, si riconobbe il diritto del postumo (cioè del figlio nato dopo la morte del padre) di partecipare alla successione di colui che, se non fosse morto, avrebbe esercitato su di lui la patria potestas Le successioni Persone giuridiche: abbiamo già visto come il populus romanus potesse essere istituito erede In merito ai requisiti oggettivi, viene in considerazione innanzitutto la delazione La delazione può essere di due tipi, necessaria e volontaria Le successioni La delazione è necessaria quando il chiamato non può rifiutare di diventare erede: tali sono i figli e gli schiavi manomessi ed istituiti eredi nel testamento. Questi sono eredi necessari, cioè diventano eredi senza accettazione La delazione è volontaria in tutti gli altri casi, in cui i designati possono accettare o rifiutare l’eredità: sono gli eredi volontari Le successioni La delazione all’eredità si verifica in caso di testamento alla morte del disponente; in caso di successione ab intestato al momento della morte del de cuius o, se si verifica perché il testamento è inefficace, al momento in cui è accertata l’inefficacia del testamento Le successioni Gli eredi volontari potevano accettare l’eredità (secondo requisito oggettivo) in tre modi: a) cretio: dichiarazione solenne e verbale fatta alla presenza di testimoni; b) pro herede gestio: comportamento concludente, la volontà di essere erede era espressa da un comportamento di gestione delle cose ereditarie. In origine, affinché vi fosse pro herede gestio erano necessari tre requisiti: Le successioni la gestione, il comportarsi come erede, che la gestione riguardasse beni dell’ hereditas. Successivamente bastarono i primi due requisiti, cioè non occorreva che la gestione riguardasse concretamente beni facenti parte dell’hereditas, ma era sufficiente che l’erede fosse convinto che quei beni sui quali compiva la gestione facessero parte dell’hereditas Le successioni c) nuda voluntate: è la manifestazione espressa in forma non solenne di voler essere erede. Poteva accettare l’eredità chi aveva la capacità giuridica e la capacità di agire: non potevano accettare i pazzi, l’infans (se non attraverso lo schiavo); l’infans maior accettava con l’auctoritas del tutore e il minore di 25 anni con il consenso del curatore Le successioni I filii e gli schiavi accettavano con il IUSSUM del pater. Se l’erede volontario voleva rinunciare, bastava che esprimesse la volontà di non essere erede L’erede acquistava il complesso dei diritti del defunto e poteva capitare che, dopo aver accettato l’eredità e i patrimoni si fossero confusi, che l’erede scoprisse che i debiti superavano l’attivo Le successioni In questo caso poteva: a) chiedere la restitutio in integrum, cioè tornare alla situazione giuridica esistente prima dell’accettazione, rimedio dapprima concesso ai soli minori e successivamente esteso da Adriano a coloro i quali avessero appreso dopo l’accettazione l’esistenza dei debiti; Le successioni b) stringere un patto con i creditori in forza del quale questi riducevano proporzionalmente i loro debiti; c) in diritto giustinianeo, il beneficio di inventario: l’erede evitava in tal modo la confusione del suo patrimonio con quella del defunto e rispondeva nei limiti dell’attivo ereditario. Concretamente, doveva redigere l’inventario del patrimonio alla presenza di un notaio e dei creditori Le successioni Successione testamentaria: in origine esistevano due tipi di testamento, calatis comitiis e in procinctu Il primo si compiva davanti ai comizi curiati (la più antica assemblea del popolo romano) che si riunivano due volte l’anno: in questa occasione chi voleva fare testamento indicava oralmente, davanti all’assemblea, chi volesse fosse suo erede Le successioni Il secondo tipo di testamento era riservato al soldato che stava per andare in battaglia e si faceva davanti all’esercito schierato pronto ad uscire da Roma Anche in questo caso, tuttavia, la guerra si fa solo in alcuni periodi dell’anno, in primavera ed estate Le successioni Pertanto, poteva essere complicato fare testamento in età arcaica, cosa che era utile a chi non aveva figli Se un soggetto cadeva malato e mancavano ancora 5 mesi alla riunione dei comizi, non poteva fare testamento Le successioni Per risolvere questo problema si creò una terza specie di testamento, chiamato mancipatio familiae La mancipatio, come sapete, è un modo di trasferimento della proprietà delle res mancipi, ma veniva impiegato per realizzare anche scopi diversi Le successioni In questo caso, si ha il passaggio della familia (patrimonio) dal disponente al familiae emptor, cioè l’acquirente della familia Il familiae emptor è un amico fiduciario del pater a cui viene trasmessa la familia in mancipio Le successioni Il familiae emptor, ci dice Gaio, non è un erede vero e proprio: è heredis loco (in luogo dell’erede) Il familiae emptor che riceve il patrimonio ha il compito, alla morte del disponente, di distribuire la familia secondo le indicazioni ricevute Le successioni Si faceva, dunque, una mancipatio della familia e, durante lo svolgimento del negozio, il disponente dichiara con la nuncupatio cosa vuole dare e a chi per il tempo successivo alla morte Il familiae emptor riceve, dunque, l’incarico a redistribuire i beni Le successioni Successivamente, nasce il testamento vero e proprio, chiamato testamentum per aes et libram Giunti a questo sviluppo, il contenuto della nuncupatio è scritto su delle tavole cerate sulle quali è apposto il sigillo dei presenti: i cinque testimoni, il libripens, il familiae emptor Le successioni Il familiae emptor non è più heredis loco: l’erede è quello indicato nel testamento Il familiae emptor rimane come figura che ricorda l’antica funzione svolta Le successioni L’atto fondamentale e imprescindibile di ogni testamento è l’istituzione di erede: il testamento privo di istituzione di erede è nullo La formula usata per l’istituzione, dice Gaio, è solenne: Titius heres esto, cioè occorre usare una formula precisa e che presenta il verbo all’imperativo Le successioni Se si vuole istituire erede uno schiavo, lo si manomette e istituisce: Stichus liber et heres esto Nel testamento potevano esservi delle istituzioni di erede subordinate, cioè dei sostituti nel caso in cui il primo istituito non acquistasse l’eredità Le successioni Ve ne erano di due tipi: la sostituzione volgare e la sostituzione pupillare La prima si verificava quando il primo istituito per qualsiasi motivo non acquistava l’eredità (es. morte, incapacità, rinuncia da parte dell’erede volontario) Le successioni La sostituzione pupillare si ha quando un pater nominava erede un figlio impubere e designava un sostituto nel caso in cui il filius morisse prima di raggiungere la pubertà In questo caso, se il filius moriva dopo la morte del padre, ma prima di aver compiuto 14 anni, il sostituto era erede e acquistava sia l’hereditas del padre che tutto ciò che il figlio avesse acquistato dopo la morte del padre: in caso contrario, la sostituzione veniva meno Le successioni Il testamento poteva poi contenere le manomissioni di schiavi senza che questi fossero istituiti eredi, facendo loro acquistare la libertà e la cittadinanza romana Inoltre, il pater poteva con il testamento nominare ai figli impuberi e alle donne un tutore Le successioni Infine, il testamento poteva contenere i legati, cioè disposizioni a titolo particolare (lasciare qualcosa a qualcuno) La istituzione di erede era una successione a titolo universale, cioè si subentra nella complessiva posizione giuridica del de cuius Le successioni Con il legato, invece, viene destinato un singolo cespite, una singola cosa a qualcuno Le XII tavole prevedono una norma riguardante le disposizioni mortis causa: uti legassit suae rei ita ius esto Le successioni In realtà non sappiamo con certezza se riguardasse esclusivamente le disposizioni a titolo particolare o, genericamente, tutto il testamento Questo tema è attualmente controverso e oggetto di studio Le successioni La libertà originaria di fare legati poteva condurre ad un paradosso: si poteva istituire erede taluno e con i legati lasciare i beni ad altri I Romani, per evitare questo, promulgano nel 40 a.C. la lex Falcidia con cui si stabiliva che i legati si potevano fare, ma all’erede doveva pervenire non meno di ¼ dei beni: da qui la quarta falcidia ad indicare la parte dei beni che spettano all’erede Le successioni I legati potevano essere di quattro tipi e ad ognuno erano collegati differenti effetti giuridici Legato per vindicationem: faceva sorgere in capo al legatario (cioè al beneficiario del legato) la proprietà della cosa legata o un altro diritto reale (ad es. usufrutto) ipso iure, immediatamente, nel momento stesso in cui l’erede accetta l’eredità Le successioni Legato per damnationem: non fa sorgere un diritto reale, ma un’obbligazione. Se l’erede non adempie l’obbligo impostogli dal de cuius, il legatario poteva agire in giudizio con un’actio ex testamento. Oggetto del legato poteva essere l’obbligo di trasferire la proprietà di una cosa o costituire un altro diritto reale. Il testatore poteva legare anche cose che non erano di sua proprietà: in questo caso l’erede doveva acquistarle e trasferirne la proprietà al legatario Le successioni Legato sinendi modo: un legato poco usato e un po’ particolare. Crea un rapporto obbligatorio ma, a differenza del legato per damnationem, in questo caso l’erede deve avere una condotta passiva, deve cioè lasciare che il legatario si impossessi dell’oggetto. L’erede deve astenersi da qualunque attività che possa impedire questo. Il legatario in questo caso acquista il possesso che si trasforma in proprietà con il decorso del tempo (usucapione) Le successioni Il testamento di cui abbiamo parlato è improntato al rispetto di rigide formalità. Se un cittadino non segue le regole perché non le conosce, redige un testamento nullo per il diritto civile Le successioni Legato per praeceptionem: è un legato che attribuisce direttamente la proprietà. La particolarità di questo legato è che serve ad attribuire una cosa ad uno dei coeredi. E’ un di più che si vuole lasciare ad uno degli eredi Le successioni Il testamento di cui abbiamo parlato sinora è improntato al rigido rispetto delle formalità Pertanto, se un cittadino romano non segue le regole perché non le conosce alla perfezione, redige un testamento nullo per il ius civile Le successioni Tuttavia, nel I sec. a.C. la cultura greca irrompe a Roma (che aveva conquistato militarmente la Grecia) e ciò cambia l’idea di testamento Si inizia infatti a pensare che si debba badare più alla volontà che alla forma e si inizia a pensare a una strategia da adottare per risolvere il problema Le successioni L’innovazione la introduce il pretore: nel caso in cui un testamento sia sbagliato formalmente e sia nullo per il diritto civile, ma vi sia una chiara espressione della volontà, il pretore concede all’erede designato nel testamento un possesso qualificato del patrimonio, possesso che il pretore difenderà per un anno (sino a quando non si acquista il patrimonio per usucapione) Le successioni Questo possesso si chiama bonorum possessio e ve ne sono di tre tipi: a) bonorum possessio secundum tabulas, cioè il testamento non è stato redatto formalmente in modo corretto, ma è stato scritto, sigillato e sottoscritto dai 7 testimoni ed è chiara la volontà del de cuius; Le successioni 2) bonorum possessio sine tabulis; 3) bonorum possessio contra tabulas. Il testamento poteva essere revocato solo da un altro testamento. Le successioni La successione intestata: La successione intestata si apre quando manchi o sia invalido il testamento ed è detta anche legittima perché è la legge che predetermina in astratto coloro i quali a cui spetti l’eredità La successione legittima è già disciplinata dalle XII tavole dalla norma che recita così: si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habento Le successioni Se qualcuno muore senza aver fatto testamento e il defunto non ha eredi sui, la familia (il patrimonio) va all’agnato più vicino