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Istituzioni di diritto romano
Le successioni
Le successioni
Uno dei problemi fondamentali che si presenta a
tutte le società organizzate è la destinazione dei
diritti di un soggetto ad un altro per il periodo
successivo alla sua morte
Presso i Romani esistevano due tipi di
successione:
Le successioni
la successione testamentaria e la successione
intestata
Questi due sistemi erano incompatibili tra loro,
nel senso che se il soggetto aveva fatto
testamento, eredi erano solo quelli indicati nel
testamento
Le successioni
Per successione si intende il subentrare di una
persona vivente nella posizione giuridica del
defunto (de cuius)
Se il soggetto non ha fatto testamento, si apre la
successione ab intestato, cioè sono eredi coloro i
quali la legge designa come tali
Le successioni
Questa incompatibilità tra i due sistemi è
espressa dalla formula: nemo pro parte testatus
pro parte intestatus decedere potest
Eredi possono essere sin dalle XII tavole sia gli
uomini che le donne
Le successioni
L’erede subentra al posto del defunto nella
titolarità di tutti i rapporti giuridici, sia quelli
vantaggiosi (proprietà) sia quelli svantaggiosi
(debiti) ed il suo patrimonio si fonde con quello
del defunto
In merito alle origini dell’eredità e della sua
evoluzione, numerose sono state le tesi
proposte dai giusromanisti
Le successioni
Ricordiamo, ad esempio, quella di Pietro
Bonfante
Per Bonfante il testamento serviva al pater per
designare il suo successore nella sovranità sul
gruppo, cioè nella patria potestas
Contro la teoria del Bonfante non sono mancate
critiche
Le successioni
a) la tesi del Bonfante presuppone
necessariamente
che
alla
morte
del
paterfamilias coloro i quali non fossero nominati
eredi nel testamento rimanessero alieni iuris
sotto la potestas del pater: in realtà, già dalle XII
tavole noi sappiamo che alla morte del pater
tutti i filii diventavano sui iuris (salva la tutela nel
caso di donne e impuberi);
Le successioni
b) non si concilia con tale tesi la circostanza che
ab origine possono nominarsi più eredi nel
testamento;
c) sin dall’origine la donna può essere nominata
erede nel testamento e rientra tra i successibili
ab intestato: le donne chiaramente non
potevano essere titolari della patria potestas;
Le successioni
d) la donna poteva fare testamento: se il
testamento avesse avuto lo scopo di designare il
successore nella sovranità, non si capisce come
la donna avrebbe potuto farlo, non essendo
investita di alcuna sovranità.
Le successioni
I requisiti della successione sono soggettivi ed
oggettivi
I requisiti soggettivi sono: la capacità di avere
eredi e la capacità di essere eredi
I requisiti oggettivi sono: la delazione e
l’adizione
Le successioni
Partiamo dai requisiti soggettivi e, in particolare,
dalla capacità di avere eredi
Nell’ambito della successione testamentaria
viene in considerazione la testamenti factio
attiva: poteva cioè fare testamento il cittadino
romano sui iuris che aveva la capacità di agire
Le successioni
Ne erano pertanto privi: gli stranieri, i
filiifamilias, gli impuberi sui iuris, i furiosi (tranne
nei lucidi intervalli) e i prodighi
Per la validità del testamento il ius civile esigeva
che il disponente avesse la capacità giuridica dal
momento
in
cui
faceva
testamento
ininterrottamente
fino
alla
morte
dell’ereditando
Le successioni
Nel caso della capacità di agire la sua perdita era
ininfluente se il testamento era stato redatto
prima: si richiedeva, quindi, che il soggetto
avesse la capacità di agire nel momento in cui
faceva testamento
Es.: il furiosus durante un lucido intervallo fa
testamento: se dopo averlo fatto impazzisce di
nuovo, il testamento è valido
Le successioni
Ci sono delle eccezioni ai principi che abbiamo esposto:
a) il testamento del captivus era valido in forza della
fictio legis Corneliae, perché si fingeva fosse morto al
momento della cattura, quando era ancora libero e
cittadino romano, cioè quando aveva ancora la capacità
giuridica. In caso contrario, in assenza di questa
finzione, il suo testamento sarebbe stato nullo perché,
pur avendo avuto la capacità giuridica al momento
della confezione del testamento, non l’aveva conservata
fino alla sua morte;
Le successioni
b) i filiifamilias militari che potevano fare
testamento in ordine al loro peculio castrense e
– successivamente – su quello quasi castrense;
c) le donne sui iuris potevano fare testamento
con l’auctoritas del tutore, mentre le Vestali
(sacerdotesse) potevano fare liberamente
testamento;
Le successioni
d) al latino era riconosciuta la possibilità di fare
testamento;
e) lo schiavo di proprietà del popolo romano
poteva fare testamento sulla metà del suo
peculio;
f) chi commetteva alcuni reati era dichiarato
intestabilis, cioè non poteva né dare né ricevere
testimonianza, il che gli impediva di fare
testamento
Le successioni
In merito alla capacità di essere eredi nella
successione
testamentaria
viene
in
considerazione la testamenti factio passiva
In questo caso la capacità giuridica doveva
sussistere dal momento della chiamata a quello
dell’accettazione ed essere presente al
momento della confezione del testamento
Le successioni
Potevano essere eredi: le persone fisiche, i
nascituri e le persone giuridiche
Le persone fisiche: gli schiavi non erano mai
eredi ab intestato, cioè la legge non li includeva
tra i successibili, mentre potevano essere
nominati eredi dai terzi e, in questo caso,
potevano accettare dietro IUSSUM del dominus
e l’acquisto andava al padrone
Le successioni
Potevano, inoltre, essere nominati eredi dal
dominus nel testamento, ma in questo caso era
necessario che il dominus lo manomettesse
I filiifamilias potevano essere istituiti eredi nel
testamento del pater o di un terzo: in questo
secondo caso, accettavano dietro IUSSUM del
pater che acquistava il patrimonio
Le successioni
La capacità di essere eredi era, inoltre,
riconosciuta ai Latini
Le donne avevano la capacità di ricevere per
testamento e ab intestato: delle limitazioni
vennero introdotte solo per impedire che i
patrimoni si concentrassero in mani femminili
Le successioni
I nascituri: sulla base di una norma delle XII
tavole in forza della quale era legittimo il figlio
nato entro 10 mesi dalla morte del padre, si
riconobbe il diritto del postumo (cioè del figlio
nato dopo la morte del padre) di partecipare alla
successione di colui che, se non fosse morto,
avrebbe esercitato su di lui la patria potestas
Le successioni
Persone giuridiche: abbiamo già visto come il
populus romanus potesse essere istituito erede
In merito ai requisiti oggettivi, viene in
considerazione innanzitutto la delazione
La delazione può essere di due tipi, necessaria e
volontaria
Le successioni
La delazione è necessaria quando il chiamato
non può rifiutare di diventare erede: tali sono i
figli e gli schiavi manomessi ed istituiti eredi nel
testamento. Questi sono eredi necessari, cioè
diventano eredi senza accettazione
La delazione è volontaria in tutti gli altri casi, in
cui i designati possono accettare o rifiutare
l’eredità: sono gli eredi volontari
Le successioni
La delazione all’eredità si verifica in caso di
testamento alla morte del disponente; in caso di
successione ab intestato al momento della
morte del de cuius o, se si verifica perché il
testamento è inefficace, al momento in cui è
accertata l’inefficacia del testamento
Le successioni
Gli eredi volontari potevano accettare l’eredità
(secondo requisito oggettivo) in tre modi:
a) cretio: dichiarazione solenne e verbale fatta
alla presenza di testimoni;
b) pro herede gestio: comportamento
concludente, la volontà di essere erede era
espressa da un comportamento di gestione delle
cose ereditarie. In origine, affinché vi fosse pro
herede gestio erano necessari tre requisiti:
Le successioni
la gestione, il comportarsi come erede, che la
gestione riguardasse beni dell’ hereditas.
Successivamente bastarono i primi due requisiti,
cioè non occorreva che la gestione riguardasse
concretamente beni facenti parte dell’hereditas,
ma era sufficiente che l’erede fosse convinto che
quei beni sui quali compiva la gestione facessero
parte dell’hereditas
Le successioni
c) nuda voluntate: è la manifestazione espressa
in forma non solenne di voler essere erede.
Poteva accettare l’eredità chi aveva la capacità
giuridica e la capacità di agire: non potevano
accettare i pazzi, l’infans (se non attraverso lo
schiavo); l’infans maior accettava con
l’auctoritas del tutore e il minore di 25 anni con
il consenso del curatore
Le successioni
I filii e gli schiavi accettavano con il IUSSUM del
pater.
Se l’erede volontario voleva rinunciare, bastava che
esprimesse la volontà di non essere erede
L’erede acquistava il complesso dei diritti del
defunto e poteva capitare che, dopo aver accettato
l’eredità e i patrimoni si fossero confusi, che l’erede
scoprisse che i debiti superavano l’attivo
Le successioni
In questo caso poteva:
a) chiedere la restitutio in integrum, cioè tornare
alla situazione giuridica esistente prima
dell’accettazione, rimedio dapprima concesso ai
soli minori e successivamente esteso da Adriano
a coloro i quali avessero appreso dopo
l’accettazione l’esistenza dei debiti;
Le successioni
b) stringere un patto con i creditori in forza del
quale questi riducevano proporzionalmente i loro
debiti;
c) in diritto giustinianeo, il beneficio di inventario:
l’erede evitava in tal modo la confusione del suo
patrimonio con quella del defunto e rispondeva nei
limiti dell’attivo ereditario. Concretamente, doveva
redigere l’inventario del patrimonio alla presenza di
un notaio e dei creditori
Le successioni
Successione testamentaria: in origine esistevano
due tipi di testamento, calatis comitiis e in procinctu
Il primo si compiva davanti ai comizi curiati (la più
antica assemblea del popolo romano) che si
riunivano due volte l’anno: in questa occasione chi
voleva fare testamento indicava oralmente, davanti
all’assemblea, chi volesse fosse suo erede
Le successioni
Il secondo tipo di testamento era riservato al
soldato che stava per andare in battaglia e si
faceva davanti all’esercito schierato pronto ad
uscire da Roma
Anche in questo caso, tuttavia, la guerra si fa
solo in alcuni periodi dell’anno, in primavera ed
estate
Le successioni
Pertanto, poteva essere complicato fare
testamento in età arcaica, cosa che era utile a
chi non aveva figli
Se un soggetto cadeva malato e mancavano
ancora 5 mesi alla riunione dei comizi, non
poteva fare testamento
Le successioni
Per risolvere questo problema si creò una terza
specie di testamento, chiamato mancipatio
familiae
La mancipatio, come sapete, è un modo di
trasferimento della proprietà delle res mancipi,
ma veniva impiegato per realizzare anche scopi
diversi
Le successioni
In questo caso, si ha il passaggio della familia
(patrimonio) dal disponente al familiae emptor,
cioè l’acquirente della familia
Il familiae emptor è un amico fiduciario del
pater a cui viene trasmessa la familia in
mancipio
Le successioni
Il familiae emptor, ci dice Gaio, non è un erede
vero e proprio: è heredis loco (in luogo
dell’erede)
Il familiae emptor che riceve il patrimonio ha il
compito, alla morte del disponente, di
distribuire la familia secondo le indicazioni
ricevute
Le successioni
Si faceva, dunque, una mancipatio della familia
e, durante lo svolgimento del negozio, il
disponente dichiara con la nuncupatio cosa
vuole dare e a chi per il tempo successivo alla
morte
Il familiae emptor riceve, dunque, l’incarico a
redistribuire i beni
Le successioni
Successivamente, nasce il testamento vero e
proprio, chiamato testamentum per aes et
libram
Giunti a questo sviluppo, il contenuto della
nuncupatio è scritto su delle tavole cerate sulle
quali è apposto il sigillo dei presenti: i cinque
testimoni, il libripens, il familiae emptor
Le successioni
Il familiae emptor non è più heredis loco: l’erede
è quello indicato nel testamento
Il familiae emptor rimane come figura che
ricorda l’antica funzione svolta
Le successioni
L’atto fondamentale e imprescindibile di ogni
testamento è l’istituzione di erede: il testamento
privo di istituzione di erede è nullo
La formula usata per l’istituzione, dice Gaio, è
solenne: Titius heres esto, cioè occorre usare
una formula precisa e che presenta il verbo
all’imperativo
Le successioni
Se si vuole istituire erede uno schiavo, lo si
manomette e istituisce: Stichus liber et heres
esto
Nel testamento potevano esservi delle istituzioni
di erede subordinate, cioè dei sostituti nel caso
in cui il primo istituito non acquistasse l’eredità
Le successioni
Ve ne erano di due tipi: la sostituzione volgare e
la sostituzione pupillare
La prima si verificava quando il primo istituito
per qualsiasi motivo non acquistava l’eredità (es.
morte, incapacità, rinuncia da parte dell’erede
volontario)
Le successioni
La sostituzione pupillare si ha quando un pater
nominava erede un figlio impubere e designava un
sostituto nel caso in cui il filius morisse prima di
raggiungere la pubertà
In questo caso, se il filius moriva dopo la morte del
padre, ma prima di aver compiuto 14 anni, il
sostituto era erede e acquistava sia l’hereditas del
padre che tutto ciò che il figlio avesse acquistato
dopo la morte del padre: in caso contrario, la
sostituzione veniva meno
Le successioni
Il testamento poteva poi contenere le
manomissioni di schiavi senza che questi fossero
istituiti eredi, facendo loro acquistare la libertà e
la cittadinanza romana
Inoltre, il pater poteva con il testamento
nominare ai figli impuberi e alle donne un tutore
Le successioni
Infine, il testamento poteva contenere i legati,
cioè disposizioni a titolo particolare (lasciare
qualcosa a qualcuno)
La istituzione di erede era una successione a
titolo universale, cioè si subentra nella
complessiva posizione giuridica del de cuius
Le successioni
Con il legato, invece, viene destinato un singolo
cespite, una singola cosa a qualcuno
Le XII tavole prevedono una norma riguardante
le disposizioni mortis causa: uti legassit suae rei
ita ius esto
Le successioni
In realtà non sappiamo con certezza se
riguardasse esclusivamente le disposizioni a
titolo particolare o, genericamente, tutto il
testamento
Questo tema è attualmente controverso e
oggetto di studio
Le successioni
La libertà originaria di fare legati poteva condurre
ad un paradosso: si poteva istituire erede taluno e
con i legati lasciare i beni ad altri
I Romani, per evitare questo, promulgano nel 40
a.C. la lex Falcidia con cui si stabiliva che i legati si
potevano fare, ma all’erede doveva pervenire non
meno di ¼ dei beni: da qui la quarta falcidia ad
indicare la parte dei beni che spettano all’erede
Le successioni
I legati potevano essere di quattro tipi e ad
ognuno erano collegati differenti effetti giuridici
Legato per vindicationem: faceva sorgere in
capo al legatario (cioè al beneficiario del legato)
la proprietà della cosa legata o un altro diritto
reale
(ad
es.
usufrutto)
ipso
iure,
immediatamente, nel momento stesso in cui
l’erede accetta l’eredità
Le successioni
Legato per damnationem: non fa sorgere un
diritto reale, ma un’obbligazione. Se l’erede non
adempie l’obbligo impostogli dal de cuius, il
legatario poteva agire in giudizio con un’actio ex
testamento. Oggetto del legato poteva essere
l’obbligo di trasferire la proprietà di una cosa o
costituire un altro diritto reale. Il testatore
poteva legare anche cose che non erano di sua
proprietà: in questo caso l’erede doveva
acquistarle e trasferirne la proprietà al legatario
Le successioni
Legato sinendi modo: un legato poco usato e un
po’ particolare. Crea un rapporto obbligatorio
ma, a differenza del legato per damnationem, in
questo caso l’erede deve avere una condotta
passiva, deve cioè lasciare che il legatario si
impossessi dell’oggetto. L’erede deve astenersi
da qualunque attività che possa impedire
questo. Il legatario in questo caso acquista il
possesso che si trasforma in proprietà con il
decorso del tempo (usucapione)
Le successioni
Il testamento di cui abbiamo parlato è
improntato al rispetto di rigide formalità. Se un
cittadino non segue le regole perché non le
conosce, redige un testamento nullo per il
diritto civile
Le successioni
Legato per praeceptionem: è un legato che
attribuisce direttamente la proprietà. La
particolarità di questo legato è che serve ad
attribuire una cosa ad uno dei coeredi. E’ un di
più che si vuole lasciare ad uno degli eredi
Le successioni
Il testamento di cui abbiamo parlato sinora è
improntato al rigido rispetto delle formalità
Pertanto, se un cittadino romano non segue le
regole perché non le conosce alla perfezione,
redige un testamento nullo per il ius civile
Le successioni
Tuttavia, nel I sec. a.C. la cultura greca irrompe a
Roma (che aveva conquistato militarmente la
Grecia) e ciò cambia l’idea di testamento
Si inizia infatti a pensare che si debba badare più
alla volontà che alla forma e si inizia a pensare a
una strategia da adottare per risolvere il
problema
Le successioni
L’innovazione la introduce il pretore: nel caso in
cui un testamento sia sbagliato formalmente e
sia nullo per il diritto civile, ma vi sia una chiara
espressione della volontà, il pretore concede
all’erede designato nel testamento un possesso
qualificato del patrimonio, possesso che il
pretore difenderà per un anno (sino a quando
non si acquista il patrimonio per usucapione)
Le successioni
Questo possesso si chiama bonorum possessio e
ve ne sono di tre tipi:
a) bonorum possessio secundum tabulas, cioè il
testamento non è stato redatto formalmente in
modo corretto, ma è stato scritto, sigillato e
sottoscritto dai 7 testimoni ed è chiara la
volontà del de cuius;
Le successioni
2) bonorum possessio sine tabulis;
3) bonorum possessio contra tabulas.
Il testamento poteva essere revocato solo da un
altro testamento.
Le successioni
La successione intestata:
La successione intestata si apre quando manchi
o sia invalido il testamento ed è detta anche
legittima perché è la legge che predetermina in
astratto coloro i quali a cui spetti l’eredità
La successione legittima è già disciplinata dalle
XII tavole dalla norma che recita così: si intestato
moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus
proximus familiam habento
Le successioni
Se qualcuno muore senza aver fatto testamento
e il defunto non ha eredi sui, la familia (il
patrimonio) va all’agnato più vicino
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