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slides IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Lo svolgimento della gara
Cosa cambia per le imprese
Nuovo Codice Appalti - D.Lgs. 50/2016
Seminario del 25 maggio 2016
Massimo Ghelfi
Unione Industriale di Torino
tel. 011.5718660
e-mail [email protected]
Struttura del nuovo Codice
• è suddiviso in n. 6 Parti, n. 17 Titoli, n. 14 Capi e n. 9
Sezioni
• è composto da n. 220 articoli (1.354 commi, 743
lettere e 32 sottopunti) e n. 25 allegati
Regolamento
Il DPR 207/2010 non sarà sostituito da un altro regolamento ma il
compito di rendere applicabili le norme del codice sarà assunto da
(circa) 57 «linee guida» dell’ANAC.
Le prime sette sono attualmente in consultazione e tra queste ve ne
sono alcune di interesse per le imprese:
• Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art.
36 del Codice);
• Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice);
• Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice);
• Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).
PARTE II - contratti di appalto per lavori
servizi e forniture (artt. 35 – 113)
• TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA (artt. 35-36)
• TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (artt. 37-43)
• TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (artt. 44-93)
 CAPO I - MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (artt. 4458)
o SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI (artt. 44-53)
o SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E
AGGREGATI (artt. 54-58)
 CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI
ORDINARI (artt. 59-65)
 CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI (artt.
66-93)
o SEZIONE I - BANDI E AVVISI (artt. 66-76)
o SEZIONE II - SELEZIONE DELLE OFFERTE (artt. 77-93)
• TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI (artt. 94-99)
• TITOLO V – ESECUZIONE (artt. 100-113)
TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E
CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonché per i servizi
La progettazione del lavori è articolata sempre su tre livelli:
 progetto di fattibilità tecnica ed economica (facoltativo)
 progetto definitivo (facoltativo)
 progetto esecutivo (obbligatorio) – Eccezioni: GC,
Concessioni, PPP, contratto di disponibilità-
PF,
La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un
unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti.
Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere
nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti,
prioritariamente per i lavori complessi la progettazione BIM
(Building Information Modeling).
Validazione e approvazione (Artt. 26 e 27)
CHI VERIFICA?
 meno di 1milione il RUP;
 da 1milione alla soglia UE dalla PA se in qualità o se il
progettista è esterno;
 dalla soglia UE a 20milioni organismi accreditati o P.A. o
professionisti con sistemi controllo qualità;
 sopra a 20milioni da organismi di controllo accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Valida il RUP dopo relazione del validatore e controdeduzioni
eventuali del progettista
Approvazione in base alla legge 241/90
Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti
LAVORI e
CONCESSIONI
SERVIZI e
FORNITURE
SERVIZI SOCIALI
(e serv. All. IX)
Settori ordinari
Amministrazioni
centrali
5.225.000
135.000
750.000
Settori ordinari
Altre PA
5.225.000
209.000
750.000
Settori Speciali
5.225.000
418.000
1.000.000
Per gli appalti di forniture nel settore della difesa si applica la soglia di 135.000 Euro
per gli appalti di prodotti elencati nell’allegato VIII (Elenco dei prodotti per quanto
riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della
difesa).
Mentre si applica la soglia di 209.000 Euro per le forniture di tutti gli altri prodotti non
menzionati nell’allegato VIII.
Art. 35, comma 18
Anticipazione del prezzo
Diventa strutturale l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento
del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
Subordinata al rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La cauzione viene recuperata, percentualmente, sui vari SAL e non
più nell’anno come previsto oggi.
Art. 36. Contratti sotto soglia
Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie
Importo €
Fino a 40.000
Procedura
affidamento diretto, adeguatamente
motivato
Tra 40.000 e 150.000
procedura negoziata previa consultazione di
o soglie per servizi e
almeno cinque operatori economici
forniture
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con
Tra 150.000
consultazione di almeno dieci operatori
e 1.000.000
economici
Oltre 1.000.000
procedure ordinarie
Art. 36. Contratti sotto soglia
Il riferimento all’articolo 63 per quanto riguarda gli affidamenti tra
150.000 e 1 milione, non presente per gli appalti fino a 150.000 ci
fa ritenere che in questi casi si debbano applicare le limitazioni
previste dall’articolo 63 stesso.
Pertanto la procedura negoziata non è applicabile ad appalti di
importo superiore ad un milione e può essere utilizzata per appalti
di lavori fino ad 1milione e di servizi e forniture fino alla soglia
europea solo nei casi previsti dall’articolo 63.
Per gli affidamenti con procedura negoziata è previsto che l'avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contenga anche
l'indicazione anche dei soggetti invitati.
A ciò si aggiungono le previsioni dell’articolo 37 del D.Lgs 33/2013
(trasparenza della PA) con le modifiche appena varate dal
Governo.
Art. 63. Uso della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando
di gara
È possibile ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione
di un bando solo motivandolo e se vi è uno dei seguenti
presupposti:
Nel caso di lavori, servizi o forniture
a) Gara deserta
b) Esiste un determinato operatore economico:
1. rappresentazione artistica
2. assenza di concorrenza per motivi tecnici
3. tutela di diritti esclusivi (brevetti, proprietà intellettuale, ecc.)
c) Somma urgenza per ragioni imprevedibili non imputabili alla PA
casi b.2 e b.3 - dimostrare assenza di soluzioni alternative
Art. 63. Uso della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando
di gara
a)
b)
c)
d)
Nel caso di forniture
prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo;
consegne complementari effettuate dal fornitore originario per
evitare incompatibilità (per non più di tre anni);
forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure
dagli organi delle procedure concorsuali.
Art. 63. Uso della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando
di gara
Nel caso di servizi
qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e
debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o
ad uno dei vincitori del concorso
Nel caso di lavori o servizi
ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, possibilità prevista nel
bando originale limitatamente al triennio successivo alla stipulazione
del contratto iniziale.
Art. 36. Contratti sotto soglia
Per le opere di «urbanizzazione a scomputo» si fa ricorso alle
procedure ordinarie.
Per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento
non è necessaria la gara fino alla soglia europea.
Art. 36. Contratti sotto soglia
Albo pretorio
Obblighi di pubblicazione
Appalti di lavori
GURI
SEMPRE PER
SERVIZI E FORNITURE
Fino all’attivazione della banca dati dell’ANAC (art. 73, comma 4)
Rimane pubblicazione sui giornali (onerosa per aggiudicatario) ex
art. 216 DPR 207/2010, fino al 31/12/2016
TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE
STAZIONI APPALTANTI
Art. 37. Aggregazioni e
centralizzazione delle committenze
Le PA possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per importi superiore devono essere in possesso della necessaria
qualificazione (articolo 38).
Art. 37. Aggregazioni e
centralizzazione delle committenze
I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA potranno ricorrere
unicamente a queste modalità:
a) ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
qualificati;
b) utilizzare unioni di comuni costituite e qualificate come centrali
di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in
centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento.
c) ricorso alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti
di area vasta (L. 7 aprile 2014, n. 56).
Art. 38. Qualificazione delle stazioni
appaltanti e centrali di committenza
Sono iscritti di diritto nell’elenco delle centrali di committenza:
• il MIT, comprese le proprie articolazioni locali (Provveditorati);
• la CONSIP S.p.a.;
• l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA );
• i soggetti aggregatori regionali.
Art. 38. Qualificazione delle stazioni
appaltanti e centrali di committenza
La qualificazione dovrà tenere conto di:
•
•
•
•
capacità di programmazione e progettazione;
capacità di affidamento;
capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera
procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;
ambiti territorriali di operatività
Le modalità saranno stabilite attraverso un DPCM previa proposta
e consultazione dei ministeri interessati.
Requisiti di base obbligatori
1)
2)
3)
4)
strutture organizzative stabili;
dipendenti con specifiche competenze;
sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
gare svolte nel triennio (tipologia, importo e complessità,
numero di varianti approvate, scostamento tra base di gara e
consuntivo, rispetto dei tempi di: esecuzione; procedure di
affidamento, aggiudicazione e collaudo);
5) rispetto dei tempi di pagamento .
Requisiti premianti - facoltativi
1) prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
2) certificazione di Qualità;
3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di
procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale
nell’attività di progettazione e affidamento.
Qualificazione delle stazioni appaltanti
• sul modello dell’attestazione SOA anche la qualificazione ANAC
delle PA avrà una durata di 5 anni con verifiche a campione;
• ANAC dovrà stabilire le modalità di qualifica per i privati;
• può essere rilasciata una qualificazione con riserva, per
consentire di acquisire le capacità richieste;
• a regime, non sarà rilasciato il CIG per appalti per cui non si è
qualificati;
• sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici.
Art. 40. Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
Dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure d’appalto dovranno essere fatti solo
attraverso mezzi di comunicazione elettronici.
Entro il 19 aprile 2017 saranno definite le modalità di
digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici (Art.
44).
Art. 45. Operatori economici
Si differenzia dal vecchio Codice solo per quanto riguarda alcune
disposizioni relative ai RTI, per cui sarà possibile, da parte della PA,
imporre:
• l’assunzione di una forma giuridica specifica dopo
l'aggiudicazione;
• indicare, in sede di gara, il nome e le qualifiche professionali
delle persone fisiche incaricate di fornire una specifica
prestazione;
• requisiti diversi da quelli richiesti all’impresa singola, purché
siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.
Art. 48. Raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di operatori economici
Le differenze rispetto al vecchio Codice sono:
• per gli appalti di lavori tutti i partecipanti devono essere
qualificati SOA ma non è più espressamente prevista la
possibilità della cooptazione (prima le due cose erano previste
nel regolamento);
• è ammesso il recesso, di una o più imprese, per esigenze
organizzative del raggruppamento purché le imprese rimanenti
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati. La modifica non è
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito
di partecipazione
TITOLO III - PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
CAPO I - MODALITÀ COMUNI ALLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 51. Suddivisione in lotti
È una delle novità di questo Codice
Di fatto vi è l’obbligo di suddividere l’appalto in lotti, è infatti
previsto l’obbligo di giustificare la mancata suddivisione.
Viene reintrodotto, per la prima volta dopo la riforma Merloni, il
concetto di lotto prestazionale.
Nel bando dovrà essere indicato, se le offerte possono essere
presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
È vietata sia la suddivisione in lotti al fine di eludere il codice ma
anche la aggregazione artificiosa.
Suddivisione in lotti - definizioni ex Art. 3
«lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare
anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un
lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia
tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti
….
«lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da
aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito
su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e
specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive
del progetto
SEZIONE II - tecniche e strumenti per gli
appalti elettronici e aggregati
Art. 54.
Accordi quadro (per forniture e servizi ripetitivi)
Art. 55.
Sistemi dinamici di acquisizione (per acquisti correnti)
Art. 56.
Aste elettroniche (servizi non di progettazione e
forniture)
Art. 57.
Cataloghi elettronici (forniture o servizi standard)
Art. 58.
Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione (aperta a tutte le tipologie)
CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL
CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 59. Scelta delle procedure
Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il
progetto esecutivo.
È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori tranne che nei casi di affidamento a
contraente generale, finanza di progetto, affidamento in
concessione, partenariato pubblico privato, contratto di
disponibilità.
Art. 59. Scelta delle procedure
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Procedura aperta (termine 35gg riducibili a 15)
Procedura ristretta (termine 30gg sia per la domanda di
partecipazione che per l’offerta riducibili a 15 ed a 10)
Procedura competitiva con negoziazione (termine 30gg
sia per la domanda di partecipazione che per l’offerta)
Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
Dialogo competitivo (termine 30gg per la domanda di
partecipazione)
Partenariato per l’innovazione (termine 30gg per la
domanda di partecipazione)
Art. 62. Procedura competitiva con
negoziazione
……..
le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi
presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per
migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di
aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
……
Art. 65. Partenariato per l’innovazione
Si può utilizzare dove vi sia l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi
o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i
servizi o i lavori.
Solo se non vi siano soluzioni già disponibili sul mercato
….
È strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del
processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la
fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la
realizzazione dei lavori.
Fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede
il pagamento ad avanzamento delle varie fasi.
CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 74. Disponibilità elettronica dei
documenti di gara
Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di garantire un accesso
gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di
gara dalla data di pubblicazione di un avviso o dalla data di invio di
un invito a confermare interesse.
Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono
accessibili.
Art. 77. Commissione di aggiudicazione
Per le gare di importo superiore alle soglie di interesse
comunitario, i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'ANAC (da definirsi entro 120 gg)
Nelle linee guida poste in consultazione l’ANAC specifica però che:
poiché la possibilità di nominare commissari interni è una facoltà
rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, è
opportuno che le stazioni appaltanti limitino il ricorso a tale
facoltà nel caso di appalti di lavoro di importo superiore a
determinate soglie
Per gli appalti sottosoglia e per quelli non complessi la
commissione potrà essere interna alla PA con criteri di rotazione.
Art. 80. Motivi di esclusione
Per: legali rappresentanti, direttori tecncici, socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci. Cui si AGGIUNGONO ORA: membri del consiglio cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, in caso di condanne o patteggiamenti per:
 associazione a delinquere anche mafiosa
 delitti consumati o tentati contro la P.A.
 frode
 delitti consumati o tentati terrorismo
 riciclaggio
 impiego di denaro provenienza illecita
 sfruttamento minorile
 tratta esseri umani
 ogni altro reato che preveda l’incapacità a contrattare con la P.A.
 misure di prevenzione antimafia
Art. 80. Motivi di esclusione
Per l’operatore economico:
 violazioni gravi definitivamente accertate su imposte, tasse e
contributi previdenziali
 gravi violazioni in materia di DURC
 esclusione disposta dalla P.A. per gravi violazioni sicurezza
anche del subappaltatore disposte con qualsiasi mezzo di prova
 Fallimento, liq. coatta, concordato preventivo o procedure in
corso (escluso concordato in continuità)
 gravi illeciti professionali che rendono dubbia integrità o
affidabilità, dimostrabile con mezzi adeguati
Art. 80. Motivi di esclusione




conflitto di interesse
distorsione concorrenza
interdizione ex art. 231/2001
iscrizione casellario informatico per false dichiarazioni (per cui
ora è prevista l’esclusione fino a 2 anni)
 mancata ottemperanza norme disabili
 estorsione non denunciata
 imputabilità unico centro decisionale
Art. 81. Documentazione di gara
Entro il 31 dicembre 2016 dovrà essere emanato un DM MIT che
trasferirà la competenza e la gestione dell’AVCPass dall’ANAC al
MIT
Fino a tale DM la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionale ed
economico -finanziari sarà acquisita con le regole attuali.
Art. 82. Rapporti di prova, certificazione
e altri mezzi di prova
È possibile esigere, come dimostrazione di conformità ai requisiti o
ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di
aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione
dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un
organismo di valutazione della conformità.
La PA accetta altri mezzi di prova appropriati, ivi compresa una
documentazione tecnica del fabbricante, se il concorrente non ha
accesso ai certificati o alle relazioni di prova.
Art. 83. Criteri di selezione e soccorso
istruttorio
Il «soccorso istruttorio» (comma 9) rimane simile all’attuale con le
seguenti differenze:
 è inserita una sommaria definizione di irregolarità essenziali:
«carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa»;
 è stabilito l’obbligo di sanare anche le irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, però senza sanzione;
 è specificato che la mancata regolarizzazione, comporta
l’esclusione dalla gara ma solleva dall’obbligo della sanzione;
 rimane invariata la misura della sanzione dall’1‰ all’1% ma il
limite massimo è diminuito a 5.000€ (da 50.000).
Art. 83. Criteri di selezione e soccorso
istruttorio
I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
 requisiti di idoneità professionale;
 la capacità economica e finanziaria;
 le capacità tecniche e professionali.
Per gli appalti di servizi e forniture:
 fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato
minimo nel settore (massimo 2 volte la base d’asta);
 rapporto tra attività e passività;
 adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie (anche per
l’eventuale installazione)
Art. 83. Criteri di selezione e soccorso
istruttorio
Per i lavori, in attesa delle linee guida ANAC da adottare entro un
anno rimangono in vigore i criteri fissati dal 207/2010 ma ai fini
della qualificazione sarà utilizzabile solo più il quinquennio.
Entro il 19 luglio 2016 dovrà essere emanata la linea guida ANAC
che definisce i criteri per l’attribuzione del rating di impresa con le
relative premialità o penalità.
I requisiti reputazionali che verranno presi in considerazione
riguardano:
 Rating di legalità
 rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione,
 incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione che in
fase di esecuzione
 regolarità contributiva valutata con riferimento ai tre anni
precedenti.
Art. 84. Sistema unico di qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici
Per gli appalti di lavori rimane in vigore l’attestazione SOA con
criteri e modalità da definirsi attraverso linee guida ANAC entro il
19 aprile 2017.
QUALIFICAZIONE
IMPORTO
<150.000
>150.000
>20 milioni
TOEF
Requisiti Generali (Art. 80)
SOA
SOA +
TOEF
Requisiti Generali (Art. 80)
Che comprende
Qualità
Rating
Esposizione finanziaria o
lavori analoghi
Fattur. in lavori pari a 2
(solo sopra i 100 mil. €)
volte base d’asta (3 anni)
Art. 84. Sistema unico di qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici
Entro il 19/04/2017 il MIT, su proposta dell'ANAC, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, emetterà ujn DM per
individuare modalità di qualificazione, anche alternative o
sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate …..
…. se del caso attraverso un graduale superamento del sistema
unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Art. 85. Documento di gara unico
europeo
…il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità
al modello di formulario approvato con regolamento dalla
Commissione europea Il DGUE è fornito esclusivamente in forma
elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in
un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale
preliminare…
Art. 89. Avvalimento
Alcune sostanziali differenze rispetto alla disciplina attuale:
 per i lavori, non è ammesso per le cosiddette
“superspecializzate” che superino il 10 % dell’importo totale, al
momento vale l’elenco attuale che sarà ridefinito con DM MIT
entro il 18 luglio 2016;
 la PA può prevedere che per alcuni compiti essenziali (rientranti
nei lavori) non sia utilizzabile l’avvalimento;
 Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di
studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o
alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici
possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui
tali capacità sono richieste;
Art. 89. Avvalimento
 L’avvalimento è ammesso per i requisiti TOEF, non per quelli
generali (Art. 80);
 È ammesso l’avvalimento plurimo ma non quello a “cascata”;
 Non è consentito l’utilizzo della stessa ausiliaria da parte di più
concorrenti.
Art. 93. Garanzie per la partecipazione
alla procedura
 L’importo, fissato al 2%, ma può variare dall’1 al 4% in base alla
natura del contratto ed al rischio connesso;
 Per le centrali di committenza il massimo è il 2%;
 non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione
della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e
ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del
procedimento;
 L’impegno per la definitiva può essere rilasciato da un
fideiussore diverso;
Art. 93. Garanzie per la
partecipazione alla procedura
Il complesso delle riduzioni delle cauzioni era già previsto nel
nostro ordinamento a seguito della Legge 28 dicembre 2015, n.
221. (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali).
In vigore dal 2 febbraio 2016
Lavori servizi e forniture
-50% UNI EN ISO 9000
Servizi e Forniture
-50% UNI EN ISO 9000
CUMULABILI
-30% EMAS
-30% EMAS
-20% UNI EN ISO 14000
-20% UNI EN ISO 14000
-20% Ecolabel
NON CUMULABILI
Lavori servizi e forniture
-15%
• Inventario gas serra
UNI EN ISO 14064-1
• carbon fotprint UNI
ISO/TS 14067
Servizi e Forniture
-30%
• rating di legalità
• attestazione del modello organizzativo (DLgs 231/2001)
certificazione social accountability 8000
• certificazione OHSAS 18001
• certificazione UNI CEI EN ISO 50001 (gestione dell'energia)
• UNI CEI 11352 (certificazione di operatività in qualità di ESC Energy Service Company-)
Art. 95. Criteri di aggiudicazione
dell’appalto
La regola per ogni tipo di appalto è quella dell’offerta
economicamente più vantaggiosa che non è derogabile per:
 i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di
manodopera;
 l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a
40.000 euro.
Art. 95. Criteri di aggiudicazione
dell’appalto
Il criterio del minor prezzo si può usare solo:
 per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro;
 per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal mercato;
 per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta
eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che
hanno un carattere innovativo.
Le stazioni appaltanti che vogliono utilizzare il massimo ribasso
devono motivare la scelta.
OEPV
Criteri oggettivi ed aspetti qualitativi, ambientali o sociali:
 pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali,
accessibilità per le persone con disabilità, progettazione
adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche
sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle
risorse
ambientali,
caratteristiche
innovative,
commercializzazione e relative condizioni;
 marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);
 costo di utilizzazione e manutenzione riferiti all'intero ciclo di
vita;
 organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato
nell'appalto;
 postvendita;
 condizioni tempistiche di consegna
Art. 96. Costi del ciclo di vita
I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i
seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto,
di un servizio o di un lavoro:
 costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri
utenti, quali:
• costi relativi all'acquisizione;
• costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre
risorse;
• costi di manutenzione;
• costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di
smaltimento e di riciclaggio;
 costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi
o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore
monetario possa essere determinato e verificato.…
Art. 97. Offerte anormalmente basse
Calcolo della soglia di anomalia nelle gare al prezzo più basso:
 media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media;
 media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che
se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti
dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media
resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola,
della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è
dispari, la media viene decrementata percentualmente di un
valore pari a tale cifra;
Art. 97. Offerte anormalmente basse
 media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, incrementata del 20 per cento;
 media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le
offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
 media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato
dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento
tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.
Art. 97. Offerte anormalmente basse
Il calcolo della soglia di anomalia nelle gare ad OEPV è invariato
rispetto alla normativa attuale e cioè quando si verificano
ambedue le seguenti condizioni:
 punteggio relativo al prezzo ≥ 80% del punteggio massimo
previsto
 punteggio relativo all’offerta tecnica ≥ 80% del punteggio
massimo previsto
Verifica dell’anomalia
L’offerta è considerata comunque anomala se:
 non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro;
 non rispetta gli obblighi in materia di tutela dei subapaltatori;
 sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
 il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi.
Non sono ammesse giustificazioni in merito al trattamento minimo
retributivo e agli oneri di sicurezza.
Art. 105. Subappalto
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto
non può superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 (lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali), e fermi restando
i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non
può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non
può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Art. 102. Collaudo
Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea il
certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di
conformità, possono essere sostituiti dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato:
 per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del
procedimento;
 per i servizi e le forniture su richiesta del direttore
dell'esecuzione, se nominato.
Art. 103. Garanzie definitive
Rispetto alla normativa attuale ci sono alcune differenze:
 la cauzione copre anche inadempienze «derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori»;
 la cosiddetta «Decennale postuma» si applica solo per contratti
di importo superiore a 5.450.000€ (il doppio della soglia UE).
Art. 105. Subappalto
Numerose le novità:
 limite massimo di subappaltabilità 30% dell’importo
complessivo del contratto;
 il bando preveda la possibilità di subappaltare, è possibile
limitare tale possibilità solo ad alcune prestazioni o categorie (in
caso di lavori);
 per le opere cosiddette superspecializzate la possibilità di
subappalto è limitata al 30 del valore delle stesse e non può
essere suddiviso senza motivazioni;
 i certificati di esecuzione lavori dell’appaltatore saranno
decurtati delle opere subappaltate e i subappaltatori potranno
richiedere i propri CEL direttamente alla stazione appaltante;
 per gli appalti sopra soglia obbligatoria l'indicazione della terna
di subappaltatori - la PA può prevederlo anche in altri casi.
Art. 105. Subappalto
È previsto il pagamento diretto del subappaltatore nei seguenti
casi:
 quando il subappaltatore sia una micro o piccola impresa (e cioè
con meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
 in caso di inadempienza dell’appaltatore;
 su richiesta del subappaltatore quando la natura dell’appalto lo
consente.
Nel caso di pagamento diretto è abilita la responsabilità solidale
retributiva e contributiva.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Art. 106. Modifica di contratti durante il
periodo di efficacia
 Obbligo autorizzazione RUP
 Casi:
• variazione predeterminata in bando,
• nuovi lavori resisi necessari (nuova gara antieconomica),
• varianti in corso d’opera (eventi imprevisti e imprevedibili,
non alterazione natura contratto),
• sostituzione esecutore,
• modifiche non sostanziali,
• errore prog. esecutivo (< soglia europea, < 15%),
• proroga termini, variazioni max 20%,
• cess. Crediti.
Art. 107. Sospensione
La sospensione dei lavori è disposta dal:
 Direttore dei Lavori per circostanze speciali che impediscano
l’esecuzione, non prevedibili al momento del contratto;
 dal RUP per ragioni di necessità, pubblico interesse (compresi
interruzioni di finanziamento).
Nel caso di sospensione illegittima l'esecutore può chiedere il
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
La norma si applica, in quanto compatibile, ai contratti relativi a
servizi e forniture.
Art. 108. Risoluzione
La PA può risolvere anticipatamente un contratto se:
 modifica sostanziale che richiede una nuova procedura ex Art.
106;
 si vengono a verificare cause di esclusione;
 l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato perché in
contrasto con i Trattati UE;
 decadenza attestazione per false dichiarazioni;
 Interviene un provvedimento definitivo antimafia;
 grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni.
Art. 109. Recesso
Rimasto invariato salvo per il fatto che la possibilità di recesso e le
relative regole si applicano anche, espressamente, agli appalti di
servizi e forniture e sono:
 pagamento dei lavori o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti;
 valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino;
 decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture
non eseguite.
Art. 110. Procedure di affidamento in
caso di fallimento dell’esecutore o di
risoluzione del contratto e misure
straordinarie di gestione
La PA, nel caso di:
 fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
insolvenza concorsuale o di liquidazione appaltatore;
 risoluzione contrattuale;
 recesso dal contratto;
 dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
può interpellare le imprese che seguono nella graduatoria.
L’impresa fallita o in concordato può partecipare ed eseguire su
iniziative del curatore e autorizzazione giudice delegato così come
quella in concordato con continuità.
Art. 211. Pareri di precontenzioso
dell’ANAC
 si instaura su richiesta delle parti relativamente a questioni
insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara
 il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente
acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito
 il parere vincolante è impugnabile innanzi al TAR con
raccomandazione al giudice, in caso di soccombenza di valutare la
lite temeraria;
 se esiste un vizio di legittimità l’ANAC invia un atto di
raccomandazione alla P.A. per agire in autotutela nel caso in cui la
PA non ne tenga conto è prevista sanzione pecuniaria da 250,00 a
25.000, 00€ a carico del dirigente responsabile e la menzione nel
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
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