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Nuovo Isee - SPI Lombardia
IL NUOVO ISEE I principi della riforma DPCM 3 dicembre 2013 1 I PERCHÉ DELLA RIFORMA • L’accesso a tariffe agevolate alle prestazioni sociali va riconosciuto a chi ne ha maggiormente bisogno • Va rafforzata la lotta contro gli abusi 2 I PERCHÉ DELLA RIFORMA • Il nuovo ISEE sarà in Gazzetta ufficiale entro la fine del mese di gennaio e diventerà operativo tra maggio-giugno 2014. Lo ha assicurato la viceministra del Lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra. Negli obiettivi del Governo l'insieme delle tantissime novità introdotte dovrebbero avvantaggiare le famiglie numerose e quelle in cui sono presenti i disabili più gravi e più poveri. • L'ISEE è solo un metro di misura della condizione economica, mentre la determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi è di competenza degli enti erogatori. Non saranno quindi tanto le nuove modalità di calcolo dell’ISEE, quanto piuttosto l’individuazione di nuove soglie o di nuovi profili tariffari da parte di chi eroga le prestazioni, a dettare vantaggi e svantaggi rispetto al sistema vigente. 3 I PERCHÉ DELLA RIFORMA Il nuovo ISEE, quindi: • Utilizza il reddito disponibile • Da una maggiore valorizzazione alla componente patrimoniale • Considera le situazioni particolarmente gravose, come le famiglie numerose e la condizione di disabilità • Prevede una differenziazione dell’indicatore in base alla prestazione richiesta • Riduce l’autodichiarazione del cittadino, rafforzando i controlli 4 I FONDAMENTI DELL’ISEE • • • • • • Le prestazioni sociali agevolate Il nucleo familiare L’indicatore della situazione reddituale L’indicatore della situazione patrimoniale La scala di equivalenza La dichiarazione unica 5 ISEE – ARTICOLO 2 • L’ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate • Definisce il livello di compartecipazione • L’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni (LEP) ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione • Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari • E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE 6 ISEE articolo 2 L’ISEE può differire con riferimento alle seguenti prestazioni: • Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria • Prestazioni agevolate rivolte a minorenni, se genitori non conviventi • Prestazioni per il diritto allo studio L’ISEE può essere sostituito dall’ISEE corrente in situazioni specificatamene individuate dalla normativa 7 AMBITO DI APPLICAZIONE ARTICOLO 1 Secondo la definizione data dal Consiglio di Stato i servizi sociali sono prestazioni rivolte in via diretta e concreta alla tutela e allo sviluppo del benessere dei singoli e destinate a rimuovere le situazioni di bisogno e difficoltà che una persona incontra. Il sottoinsieme delle prestazioni sociali agevolate comprende quelle non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate o comunque collegate nella misura e nel costo, a chi gode di particolari requisiti di natura economica. L’accesso a tali prestazioni è determinato sulla base dell’Isee. 8 AMBITO DI APPLICAZIONE ARTICOLO 1 Le prestazioni socio sanitarie agevolate sono una sottocategoria delle precedenti destinate a fasce particolarmente deboli della popolazione. Si tratta di prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria rivolte a persone con disabilità o limitazione della propria autonomia, ovvero si tratta di interventi: • di sostegno e aiuto domestico familiare finalizzato all’autonomia e permanenza al proprio domicilio; • di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali (per chi non è assistibile a domicilio); • volti a favorire l’inserimento sociale, inclusi interventi di natura economica o di buoni per l’acquisto di servizi. 9 DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica articolo 10 • Il richiedente presenta un’unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare. • La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo. • È fatta salva la possibilità per il cittadino di presentare una nuova Dsu o per l’ente erogatore di richiederla per far rilevare mutamenti della condizione familiare o economica. L’ente erogatore stabilisce la decorrenza degli effetti della nuova Dsu. 10 DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica articolo 10 Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPCM, verrà approvato il modello tipo della DSU e dell’attestazione. La DSU avrà carattere modulare risultando composta da: • un modello base relativo al nucleo familiare; • fogli allegati relativi ai singoli componenti; • moduli aggiuntivi, nei casi sia previsto il calcolo della COMPONENTE AGGIUNTIVA; • moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell’ISEE CORRENTE; • moduli integrativi, per fornire ulteriori informazioni in caso di difformità o in caso di autodichiarazione di tutte le componenti. I suddetti moduli e fogli possono essere compilati in via complementare. 11 DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica articolo 10 Con il nuovo Isee solo una parte dei dati necessari per il calcolo dell’indicatore sarà autodichiarata. I dati fiscali più rilevanti e i dati relativi alle prestazioni erogate dall’Inps saranno ricavati direttamente dagli archivi amministrativi. Questo comporterà: • semplificazione; • maggiore equità del sistema. 12 DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica articolo 10 Devono essere autodichiarate dal cittadino: • composizione del nucleo familiare e presenza di eventuali soggetti rilevanti ai fini dell’eventuale calcolo della componente aggiuntiva; • le situazioni di disabilità e non autosufficienza; • l’identificazione della casa di abitazione del nucleo; • alcuni redditi non reperibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate (vedi ISR); • alcune delle spese relative ad ogni singolo componente del nucleo non reperibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate (vedi ISR); • Tutte le spese relative al nucleo ammesse in detrazione (vedi ISR); segue 13 DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica articolo 10 • il valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero; • le donazioni in caso di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo; • gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di almeno 500 cc, le navi e imbarcazioni da diporto; • almeno nella prima fase di applicazione del nuovo Isee, tutte le componenti del patrimonio mobiliare. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del DPCM, verranno identificate le componenti del patrimonio mobiliare che sarà possibile acquisire automaticamente attraverso l’interrogazione degli archivi amministrativi. 14 DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iter articolo 10 Il cittadino presenta la DSU: Al CAAF Al Comune All’ente erogatore Alla sede territoriale dell’INPS Direttamente in via telematica all’INPS 15 DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iter articolo 11 I soggetti incaricati della ricezione della DSU: 1. Rilasciano al dichiarante la ricevuta di avvenuta presentazione; 2. Entro 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione trasmettono i dati contenuti nella DSU al sistema informativo gestito dall’INPS 16 DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iter articolo 11 L’INPS entro 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei dati della DSU riceve dall’Agenzia delle Entrate: I dati non autodichiarati presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria Le informazioni relative all’esistenza di rapporti finanziari nonché il valore sintetico delle componenti del patrimonio mobiliare ove disponibile La segnalazione di difformità e omissioni in relazione ai dati autodichiarati 17 DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iter articolo 11 L’INPS entro 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei dati presenti in Anagrafe Tributaria: Determina l’ISEE sulla base dei dati ricevuti dall’AdE, di quelli presenti nei propri archivi e di quelli autodichiarati Rende disponibile l’attestazione ISEE al dichiarante 18 L’ATTESTAZIONE ISEE articolo 11 Il dichiarante può ricevere l’attestazione ISEE: Tramite il Caaf o il Comune che ha trasmesso la Dsu solo se esiste specifico mandato del dichiarante Tramite la sede territoriale dell’Inps Tramite PEC Accedendo al portale web dell’Inps 19 L’ATTESTAZIONE ISEE articolo 11 L’attestazione ISEE segnala eventuali omissioni o difformità riscontrate attraverso i controlli incrociati. In questo caso il dichiarante può: • Presentare una nuova DSU; • Utilizzare l’attestazione, ma l’ente erogatore può richiedere la dimostrazione della correttezza dei dati autodichiarati. 20 L’ATTESTAZIONE ISEE articolo 11 Se il dichiarante ritiene che i valori acquisiti automaticamente dall’Inps e utilizzati per il calcolo dell’ISEE non siano corretti, entro 10 giorni dal ricevimento dell’attestazione può: • produrre osservazioni scritte con allegata documentazione; • presentare il modulo integrativo autodichiarando i dati per i quali rilevi inesattezze. 21 L’ATTESTAZIONE ISEE articolo 11 IN CASO DI RITARDO ….. Se dopo 15 giorni lavorativi l’INPS non consegna l’attestazione ISEE, il cittadino può presentare un modulo integrativo per autodichiarare tutte le informazioni. In questo caso viene rilasciata un’attestazione provvisoria valida fino al momento del rilascio dell’attestazione scaturita dall’utilizzo dei dati incrociati. 22 L’ATTESTAZIONE ISEE articolo 11 IN CASO DI URGENZA….. Se la scadenza dei termini per accedere ad una prestazione sociale agevolata è imminente, è possibile presentare la domanda allegando semplicemente la ricevuta di presentazione della DSU. L’ente erogatore acquisirà l’attestazione ISEE in un momento successivo tramite il sistema informativo dell’INPS o chiedendola al cittadino. 23 I CONTROLLI articolo 11 • Ulteriori controlli possono essere effettuati dagli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate sulla base dei loro archivi. È possibile accedere al sistema informativo dell’INPS per ottenere informazioni inerenti e comunque non eccedenti alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per accedere alla prestazione. • Per i controlli successivi sulle componenti del patrimonio mobiliare, l’AdE richiede agli operatori finanziari le informazioni necessarie e qualora si evidenzino irregolarità o incongruenze anche con riferimento alle componenti reddituali, viene effettuata la segnalazione alla Guardia di Finanza. • L’INPS stipula apposita convenzione con l’AdE per stabilire le modalità attuative dello scambio di informazioni. 24 IL RUOLO DEI CAAF • A differenza di quanto avviene con il vecchio ISEE, il CAAF non può rilasciare l’attestazione ISEE contenente il calcolo dell’indicatore, ma si limita a consegnare al cittadino la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU. • L’INPS può stipulare apposita convenzione con i CAAF ai soli fini dell’invio della DSU e dell’eventuale assistenza al cittadino. • È previsto l’accesso all’attestazione ISEE al solo fine della consegna al cittadino, se sottoscritto specifico mandato. • Divieto di creazione di banche dati delle DSU. • I dati acquisiti dalle DSU sono conservati per due anni al solo fine di consentire le verifiche da parte dell’INPS e degli enti erogatori. 25 ENTRATA IN VIGORE articolo 14 Pubblicazione DPCM in G.U. Entro 90 giorni: Provvedimento ministeriale approvazione modelli Decorsi 30 giorni: Rilascio nuovo ISEE Vecchie DSU in corso di validità non utilizzabili Enti erogatori adeguano regolamenti 26 ENTRATA IN VIGORE articolo 14 • • • • Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente all’entrata in vigore del nuovo ISEE sono erogate sulla base dello stesso. Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione in base al vecchio ISEE alla data di entrata in vigore del nuovo ISEE continuano ad essere erogate fino alla data di emanazione degli atti necessari al riconoscimento secondo le nuove regole. Per l’assegno al nucleo con tre figli minori eventualmente ottenuto in base al vecchio ISEE, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, mentre per il semestre successivo, il beneficio è subordinato al rispetto della nuova soglia in base al nuovo ISEE. L’assegno di maternità viene concesso sulla base della nuova soglia e in base al nuovo ISEE anche per le nascite avvenute antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo ISEE, se la domanda viene presentata in data successiva. 27 IL NUCLEO FAMILIARE ARTICOLO 3 Nucleo familiare ISEE = famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (ai sensi del DPR 223/1989= insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune) salvo casi particolari disciplinati dall’art. 3 DPCM 3/12/2013 28 IL NUCLEO FAMILIARE CONIUGI NON CONVIVENTI I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo, anche in caso di iscrizione all’AIRE. La residenza familiare: • viene concordata tra i coniugi; in mancanza di accordo: • corrisponde all’ultima residenza comune; in assenza di residenza comune: • corrisponde alla residenza individuale di maggior durata. 29 IL NUCLEO FAMILIARE CONIUGI NON CONVIVENTI Solo in presenza delle situazioni sotto determinate i coniugi non si attraggono: • separazione giudiziale o consensuale; • ordinanza del tribunale temporanea ed urgente che autorizza la diversa residenza; • esclusione dalla potestà sui figli di uno dei genitori; • scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità. 30 IL NUCLEO FAMILIARE CON FIGLIO MINORENNE Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con il quale convive. Appartiene al nucleo affidatario (a prescindere dalle evidenze anagrafiche) il minore: • in affidamento preadottivo • in affidamento temporaneo presso una famiglia, se la medesima famiglia effettua questa scelta (altrimenti il minore fa nucleo a sé) Il minore in convivenza anagrafica fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, salvo i casi di affidamento. 31 IL NUCLEO FAMILIARE CON FIGLIO MINORENNE L’articolo 7 sancisce il principio che i genitori tra loro non coniugati e non conviventi, ma che abbiano riconosciuto il figlio, costituiscono un unico nucleo familiare ancorché appartengano a due famiglie anagrafiche distinte. L’attrazione dei due genitori non opera se: • l’altro genitore è coniugato con altra persona; • l’altro genitore ha figli con altra persona; • l’altro genitore versa assegni per il mantenimento dei figli stabiliti da provvedimento del giudice; • l’altro genitore è stato escluso dalla potestà o è stato allontanato dalla residenza familiare; • risulti accertata l’estraneità dell’altro genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. 32 IL NUCLEO FAMILIARE CON FIGLIO MAGGIORENNE Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del loro nucleo se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: • risulta fiscalmente a loro carico; • non è coniugato; • non ha figli. In caso di genitori non facenti parte dello stesso nucleo e figlio maggiorenne a carico di entrambi, il figlio sceglie a quale dei due nuclei appartenere. 33 IL NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIOSANITARIA IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE IL NUCLEO FAMILIARE DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE PUO’ ESSERE COSI’ COSTITUITO: • RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE; • CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO; • FIGLI MINORENNI; • FIGLI MAGGIORENNI FISCALMENTE A CARICO 34 IL NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO PRESTAZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER IL SOLO ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA IL NUCLEO FAMILIARE PUO’ ESSERE COSTITUITO DA: • • • RICHIEDENTE; CONIUGE; FIGLI MINORENNI; FIGLI MAGGIORENNI FISCALMENTE A CARICO 35 LA SCALA DI EQUIVALENZA ALLEGATO 1 La scala di equivalenza è invariata nei parametri rispetto ai 5 componenti: n° componenti 1 2 3 Parametro 1 1,57 2,04 4 5 2,46 2,85 36 LA SCALA DI EQUIVALENZA MAGGIORAZIONI Sono adottate alcune maggiorazioni crescenti per le famiglie numerose con numero dei figli superiore a tre. Inoltre, è mantenuta una specifica maggiorazione per i nuclei in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore, lavorano. MAGGIORAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE • • • • 0,2 in caso di nucleo con tre figli 0,35 in caso di nucleo con quattro figli 0,5 in caso di nucleo con almeno cinque figli 0,35 per ogni ulteriore componente oltre al quinto 37 LA SCALA DI EQUIVALENZA MAGGIORAZIONI MAGGIORAZIONI IN CASO DI NUCLEI CON FIGLI MINORENNI: 0,2, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio con età inferiore a tre anni compiuti, per nuclei con figli minorenni: • in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati • composti esclusivamente dal genitore solo e dai figli minorenni e alle condizioni previste dalla lett. c) dell’Allegato 1 38 LA SCALA DI EQUIVALENZA MAGGIORAZIONI ALTRE MAGGIORAZIONI: Nel caso in cui nel nucleo sia presente: • un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo • un componente in convivenza anagrafica il parametro della scala di equivalenza, calcolato escludendo il suddetto componente, si incrementa di 1. 39 ISE/ISEE ARTICOLO 2 INDICATORI DEFINITI DA ISE E ISEE • L'ISE (indicatore della situazione economica) • L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). • L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; • L'ISEE scaturisce dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. 40 LA SITUAZIONE REDDITUALE ARTICOLO 4 Viene utilizzato un concetto più ampio di reddito che include, oltre al reddito complessivo ai fini Irpef, tutti i redditi tassati a titolo d’imposta o con regime sostitutivo, nonché i redditi esenti e tutte le somme percepite dalla P.A., ma si considerano alcune tipologie di costi sostenuti e intervengono le franchigie per le situazioni di fragilità e disagio. La quantificazione dell’ISR del nucleo passa attraverso tre fasi: • Identificazione del reddito di ciascun componente; • Quantificazione delle spese e delle detrazioni riconoscibili per ciascun componente; • Quantificazione delle spese e delle franchigie attribuibili al nucleo. 41 LA SITUAZIONE REDDITUALE ARTICOLO 4 REDDITI RILEVANTI PER CIASCUN COMPONENTE AUTODICHIARATI: • • • • • • • • • • REDDITI TASSATI A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA O CON TASSAZIONE SOSTITUTIVA; REDDITI ESENTI; PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E INDENNITARIE (SE EROGATE DALL’INPS NON DEVONO ESSERE AUTODICHIARATE); ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI; VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA AI FINI IRAP; REDDITI FONDIARI ANCHE ESTERI NON INCLUSI NEL REDDITO COMPLESSIVO; REDDITI DI LAVORO PRODOTTI ALL’ESTERO TASSATI SOLO ALL’ESTERO; REDDITO PRODOTTO ALL’ESTERO DEI CITTADINI INSCRITTI ALL’AIRE REDDITO COMPLESSIVO; REDDITO FIGURATIVO DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE 42 LA SITUAZIONE REDDITUALE ARTICOLO 4 SPESE RILEVANTI PER CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO • • • • ASSEGNI PERIODICI STABILITI DAL GIUDICE CORRISPOSTI : • AL CONIUGE; • PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI CONVIVENTI CON L’ALTRO GENITORE E NON STABILITI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA; SPESE SANITARIE PER DISABILI INDICATE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MAX € 5.000,00); IMPORTO REDDITI AGRARI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ AGRICOLE; DETRAZIONI • QUOTA PARI AL 20%: • DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (MAX €3.000,00); • DEI REDDITI DA PENSIONE INCLUSI NEL REDDITO COMPLESSIVO (MAX € 1.000,00) 43 LA SITUAZIONE REDDITUALE ART.4 SPESE PER IL NUCLEO • CANONE ANNUO DI LOCAZIONE (MAX € 7.000,00 + € 500,00 PER OGNI FIGLIO CONVIVENTE SUCCESSIVO AL SECONDO); PER CIASCUN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE, ALTERNATIVAMENTE: • • SPESA SOSTENUTA PER COLLABORATORI DOMESTICI E ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE PER CIASCUN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE ENTRO I LIMITI STABILITI DALLA NORMA; AMMONTARE DELLA RETTA VERSATA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA IN CASO DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI NELL’AMBITO DI PERCORSI ASSISTENZIALI DI NATURA SOCIO SANITARIA 44 LA SITUAZIONE REDDITUALE ART.4 FRANCHIGIE PER CIASCUN COMPONENTE CON: • DISABILITA’ MEDIA € 4.000,00 CON INCREMENTO AD € 5.500,00 SE MINORENNE; • DISABILITA’ GRAVE € 5.500,00 CON INCREMENTO AD € 7.500,00 SE MINORENNE; • NON AUTOSUFFICIENZA € 7.000,00 CON INCREMENTO AD € 9.500,00 SE MINORENNE 45 L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE ARTICOLO 4 Per ogni componente si dichiarano i redditi e si considerano le spese relativi al secondo anno solare precedente alla data di presentazione della DSU. Ad esempio per DSU elaborata nel 2014 si utilizzano i dati del 2012. Le spese riconosciute al nucleo familiare sono relative all’anno solare precedente alla data di presentazione della DSU. Ad esempio per DSU elaborata nel 2014 si utilizzano i dati del 2013. 46 L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE articolo 4 comma 2 e articolo 10 comma 7 • La nuova DSU prevede che alcuni redditi dichiarati o dichiarabili ai fine IRPEF già conosciuti dall’A.E. non devono essere auto dichiarati nella medesima, in quanto l’INPS li preleva direttamente dalle banche dati della P.A. 47 L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ARTICOLO 5 Il maggior peso del patrimonio viene raggiunto: • considerando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU, anziché ai fini ICI; • riducendo la franchigia sul patrimonio mobiliare, pur se calibrata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare; • considerando il patrimonio all’estero. Per ciascun componente: ISP = patrimonio immobiliare in Italia + patrimonio immobiliare all’estero + patrimonio mobiliare 48 L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ARTICOLO 5 Per ogni componente si dichiara il patrimonio immobiliare in Italia e all’estero con riferimento agli immobili posseduti al 31 dicembre precedente alla data di presentazione della DSU. Per ogni componente si dichiara il patrimonio mobiliare con riferimento alle consistenze detenute al 31 dicembre precedente alla data di presentazione della DSU, tranne che per i depositi e conti correnti bancari e postali per i quali si considera la consistenza media annua se superiore al saldo al 31/12 (salvo il caso di investimenti). 49 L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ARTICOLO 5 PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA E ALL’ESTERO • • • • • • • • • Depositi e conti correnti bancari e postali Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni Azioni o quote di OICR Partecipazioni azionarie quotate Partecipazioni azionarie non quotate o partecipazioni non azionarie Masse patrimoniali Altri strumenti finanziari Assicurazioni miste sulla vita Imprese individuali 50 L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ARTICOLO 5 PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA E ALL’ESTERO Dalla somma del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro + 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. Il predetto limite massimo è incrementato di 1.000 euro per ogni figlio appartenente al nucleo successivo al secondo. 51 L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ARTICOLO 5 PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ITALIA • • Valore ai fini IMU al 31/12 indipendentemente dal periodo di possesso Si detrae il debito residuo al 31/12 per mutui contratti per l’acquisto o costruzione PER I NUCLEI CHE RISIEDONO IN CASA DI PROPRIETA’ • Si detrae un’ulteriore franchigia di euro 52.500 + euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo • La parte che eccede viene considerata per 2/3 52 L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ARTICOLO 5 PATRIMONIO IMMOBILIARE ALL’ESTERO • Valore ai fini IVIE al 31/12 indipendentemente dal periodo di possesso • Si detrae il debito residuo al 31/12 per mutui contratti per l’acquisto o costruzione 53 ISEE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE ARTICOLO 6 COMMA 2 L’articolo 6 detta nuove regole di calcolo dell’Isee per l’accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria. Il nucleo familiare è limitato: • al coniuge; • ai figli minorenni; • ai figli maggiorenni fiscalmente a carico, salvo la possibilità di optare per la composizione standard. 54 ISEE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE ARTICOLO 6 COMMA 3 Per le prestazioni agevolate di natura socio sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuo si applicano regole diverse per il calcolo dell’Isee: • non è ammessa la detrazione delle spese sostenute per rette alberghiere e servizi di assistenza e badanti; • si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’Isee di una componente aggiuntiva; • si computa nell’Isee anche il valore dei beni immobili donati dall’assistito successivamente alla prima richiesta di ricovero e, se a favore di soggetti tenuti agli alimenti, anche se donati nei tre anni precedenti. 55 ISEE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE COMPONENTE AGGIUNTIVA ARTICOLO 6 COMMA 3 E ALLEGATO 2 COMMA 1 Salvo la presenza di disabili nel nucleo del figlio o l’accertamento dell’estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici, per ogni figlio non incluso nel nucleo del beneficiario si calcola l’Isee: • riferito al solo figlio, ovvero escludendo gli altri componenti del suo nucleo familiare; • escludendo le donazioni ricevute dal beneficiario che rientrano ancora nel suo patrimonio; • dividendo l’ISE per il parametro della scala di equivalenza definito considerando l’intero nucleo familiare di appartenenza; • sottraendo l’importo fisso di euro 9.000. Il risultato ottenuto, se positivo: si moltiplica per 0,2 e si divide per il parametro della scala di equivalenza del beneficiario = COMPONENTE AGGIUNTIVA 56 ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORI ARTICOLO 7 L’articolo 7 sancisce il principio che i genitori tra loro non coniugati e non conviventi, ma che abbiano riconosciuto il figlio, costituiscono un unico nucleo familiare ancorché appartengano a due famiglie anagrafiche distinte. L’attrazione dei due genitori non opera se: • l’altro genitore è coniugato con altra persona; • l’altro genitore ha figli con altra persona; • l’altro genitore versa assegni per il mantenimento dei figli stabiliti da provvedimento del giudice; • l’altro genitore è stato escluso dalla potestà o è stato allontanato dalla residenza familiare; • risulti accertata l’estraneità dell’altro genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. 57 ISEE PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORI ARTICOLO 7 Se il genitore non convivente costituisce un nucleo familiare autonomo, in quanto è coniugato o ha figli con un’altra persona, si presume una compartecipazione parziale anche al nucleo dell’altro genitore convivente con il figlio minore. La compartecipazione viene definita attraverso il calcolo di una componente aggiuntiva finalizzata a determinare un valore rappresentativo del reale apporto che il genitore esterno riesce a dare. 58 ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORI COMPONENTE AGGIUNTIVA art. 7 co. 2 e Allegato 2 co. 2 Con riferimento al genitore non convivente, si calcola l’Isee: • riferito al solo genitore, ovvero escludendo gli altri componenti del suo nucleo familiare; • dividendo l’ISE per il parametro della scala di equivalenza definito considerando l’intero nucleo familiare di appartenenza e moltiplicandolo per 0,3; • moltiplicando il risultato per 1 + 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo. Il risultato ottenuto: si divide per il parametro della scala di equivalenza del beneficiario = COMPONENTE AGGIUNTIVA 59 ISEE PER PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO articolo 8 Se non convivente con i genitori, lo studente viene attratto nel nucleo dei genitori medesimi, a meno che: • lo studente abbia costituito residenza esterna alla famiglia di origine da almeno due anni dalla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia di origine; • Lo studente abbia un’adeguata capacità di reddito definita con DM. 60 ISEE PER PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO articolo 8 • • • • In caso di genitori coniugati non conviventi tra loro, si applicano i principi di attrazione tra coniugi. In caso di genitori non coniugati, si applicano i criteri definiti per le prestazioni rivolte ai minori, compresa l’integrazione dell’Isee del figlio con una componente aggiuntiva calcolata prendendo in considerazione la situazione riferita a redditi e patrimoni del genitore non convivente. Per i corsi di dottorato e ricerca il nucleo familiare è limitato al coniuge, ai figli minorenni e ai figli maggiorenni fiscalmente a carico, salvo la possibilità di optare per la composizione standard. Per gli studenti stranieri e italiani residenti all’estero viene calcolato l’Isee all’estero: redditi esteri + 20% patrimonio all’estero. 61 ISEE CORRENTE articolo 9 È stata introdotta la possibilità di calcolare un Isee corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, come rimedio per i nuclei familiari che hanno subito mutamenti reddituali significativi e che verrebbero altrimenti penalizzati dall’utilizzo dell’Isee ordinario. La validità temporale dell’Isee corrente è limitata a due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della Dsu contenente i redditi aggiornati. La prestazione per la quale è stato richiesto l’Isee corrente, se spettante, potrà continuare ad essere erogata anche una volta scaduto l’Isee corrente. 62 ISEE CORRENTE articolo 9 In presenza di un Isee in corso di validità, è possibile richiedere l’Isee corrente se almeno un componente del nucleo ha subito negli ultimi 18 mesi una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa: • • • Risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero sospensione o riduzione dell’attività per i lavoratori a tempo indeterminato; Lavoratori a tempo determinato non occupati alla data di presentazione della Dsu che sono stati occupati per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; Lavoratori autonomi non occupati che abbiano cessato la propria attività dopo averla svolta per almeno 12 mesi. 63 ISEE CORRENTE articolo 9 L’Isee corrente può essere calcolato solo se il suo valore si discosta di almeno il 25% rispetto all’Isee ordinario. L’Isee corrente si ottiene considerando per ogni componente che rispetti i requisiti richiesti i seguenti redditi conseguiti nei 12 mesi precedenti: • i redditi da lavoro dipendente e da pensione; • i redditi da lavoro autonomo o da impresa calcolati per cassa; • i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari. 64 CASO 1 NUOVO ISEE Anziano solo in casa di proprietà Reddito complessivo (IRPEF) Redditi non IRPEF (fondiari) Reddito figurativo attività finanziarie TOTALE REDDITI € 6.076,00 € 494,55 € 0,00 € 6.570,55 Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) TOTALE INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 1.000,00 € 5.570,55 € 5.570,55 Patrimonio Mobiliare Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) TOTALE Patrimonio Immobiliare Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) TOTALE Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.128,00 € 52.500,00 € 26.628,00 € 17.752,00 € 17.752,00 ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) Parametro scala di equivalenza € 9.120,95 1,00 ISEE € 9.120,95 65 CASO 1 VECCHIO ISEE Anziano solo in casa di proprietà 66 CASO 2 NUOVO ISEE Anziano solo in casa in locazione Reddito complessivo (IRPEF) Redditi non IRPEF Reddito figurativo attività finanziarie TOTALE REDDITI € 9.290,00 € 0,00 € 0,00 € 9.290,00 Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) TOTALE Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00) INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 1.000,00 € 8.290,00 € 3.000,00 € 5.290,00 Patrimonio Mobiliare Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) TOTALE Patrimonio Immobiliare Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) TOTALE Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) Parametro scala di equivalenza € 5.290,00 1,00 ISEE € 5.290,00 67 CASO 2 VECCHIO ISEE Anziano solo in casa in locazione 68 CASO 3 NUOVO ISEE Coppia di anziani (di cui uno con disabilità media) in casa di proprietà Reddito complessivo (IRPEF) Redditi non IRPEF (fondiari) Reddito figurativo attività finanziarie TOTALE REDDITI € 8.181,00 € 569,10 € 169,50 € 8.919,60 Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) TOTALE Detrazione per persone con disabilità media INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 1.000,00 € 7.919,60 € 4.000,00 € 3.919,60 Patrimonio Mobiliare € 3.000,00 Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) TOTALE Patrimonio Immobiliare Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) TOTALE Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 3.000,00 € 0,00 € 91.056,00 € 52.500,00 € 38.556,00 € 25.704,00 € 25.704,00 ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) Parametro scala di equivalenza € 9.060,40 1,57 ISEE € 5.770,96 69 CASO 3 VECCHIO ISEE Coppia di anziani (di cui uno con disabilità media) in casa di proprietà 70 CASO 4 NUOVO ISEE Coppia di anziani (di cui uno non autosuff.) con badante e in locazione Reddito complessivo (IRPEF) Redditi non IRPEF (accomp. e inv.civ.) Reddito figurativo attività finanziarie TOTALE REDDITI € 25.205,00 € 9.501,69 € 0,00 € 34.706,69 Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) TOTALE Detrazione per abitazione in locazione € 7.200 (max € 7.000,00) Detrazione spesa sostenuta per badante (fino a conc. Indennità nette) Detrazione per persona non autosuff. INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 2.000,00 € 32.706,69 € 7.000,00 € 8.501,69 € 7.000,00 € 10.205,00 Patrimonio Mobiliare Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) TOTALE Patrimonio Immobiliare Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) TOTALE Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) Parametro scala di equivalenza ISEE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.205,00 1,57 € 6.500,00 71 CASO 4 VECCHIO ISEE Coppia di anziani (di cui uno non autosuff.) con badante e in locazione 72 CASO 5 NUOVO ISEE Genitore vedovo che lavora con figlio minore in casa di proprietà con mutuo Reddito complessivo (IRPEF) Redditi non IRPEF (fondiari) Reddito figurativo attività finanziarie TOTALE REDDITI Detrazione redditi da lavoro (max € 3.000,00 per ogni soggetto) TOTALE INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 20.561,00 € 343,35 € 1.666,75 € 22.571,10 € 3.000,00 € 19.571,10 € 19.571,10 Patrimonio Mobiliare € 29.500,00 Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) TOTALE Patrimonio Immobiliare (casa € 52.080 + box € 2.856) Detrazione per mutuo (quota casa € 11.850 + quota box € 650) € 8.000,00 € 21.500,00 € 54.936,00 € 12.500,00 Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) TOTALE Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 40.230,00 € 2.206,00 € 1.470,67 € 22.970,67 ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) Parametro scala di equivalenza € 24.165,23 1,77 ISEE € 13.652,67 73 CASO 5 VECCHIO ISEE Genitore vedovo che lavora con figlio minore in casa di proprietà con mutuo 74 CASO 6 NUOVO ISEE Coppia di anziani con coniuge non autosuff. in RSA Dsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo Reddito complessivo (IRPEF) Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento) Reddito figurativo attività finanziarie TOTALE REDDITI € 11.261,00 € 5.915,64 € 0,00 € 17.176,64 Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) TOTALE Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00) Detrazione spesa sostenuta per badante/retta alberghiera Rsa (fino a conc. Indennità nette) Detrazione per persona non autosuff. INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) € 2.000,00 € 15.176,64 € 1.247,00 Patrimonio Mobiliare Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) TOTALE Patrimonio Immobiliare Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) TOTALE Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) No € 7.000,00 € 6.929,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) Parametro scala di equivalenza € 6.929,64 2,00 ISEE € 3.464,82 75 CASO 6 VECCHIO ISEE Coppia di anziani con coniuge non autosuff. in RSA Dsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo 76 CASO 7 NUOVO ISEE – ISEE anziano Anziano solo non autosuff. in RSA con figlio coniugato Dsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo Reddito complessivo (IRPEF) Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento) Reddito figurativo attività finanziarie TOTALE REDDITI Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto) TOTALE Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00) Detrazione spesa sostenuta per badante/retta alberghiera Rsa (fino a conc. Indennità nette) Detrazione per persona non autosuff. INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) Patrimonio Mobiliare Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) TOTALE Patrimonio Immobiliare Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) TOTALE Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) Parametro scala di equivalenza ISEE € 15.658,00 € 5.915,64 € 0,00 € 21.573,64 € 1.000,00 € 20.573,64 € 0,00 No € 7.000,00 € 13.573,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.573,64 1,00 € 13.573,64 77 CASO 7 NUOVO ISEE – Anziano solo non autosuff. in RSA con figlio coniugato Dsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo ISEE FIGLIO Reddito complessivo (IRPEF) prodotto dal figlio •(con coniuge Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento) Reddito figurativo attività finanziarie •e un figlio TOTALE REDDITI Detrazione redditi da lavoro (max € 3.000,00 per ogni soggetto) •minore a TOTALE •carico) Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00) INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) Patrimonio Mobiliare Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000) TOTALE Patrimonio Immobiliare Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo) TOTALE Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3) INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) € 35.350,00 € 0,00 € 0,00 € 35.350,00 € 3.000,00 € 32.350,00 € 5.000,00 € 27.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE) Parametro scala di equivalenza (riferito al nucleo) € 27.350,00 2,04 ISEE € 13.406,86 78 CASO 7 NUOVO ISEE Anziano solo non autosuff. in RSA con figlio coniugato Dsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo ISEE figlio per calcolo componenteISEE riferito al figlio aggiuntiva € 13.406,86 Detrazione per componente aggiuntiva € 9.000,00 DIFFERENZA € 4.406,86 Differenza Positiva x moltiplicatore 0,2 (A) € 881,37 COMPONENTE AGGIUNTIVA (A : scala equivalenza genitore) € 881,37 ISEE INTEGRATO BENEFICIARI O (ISEE genitore + componente aggiuntiva) €14.455,01 79 CASO 7 VECCHIO ISEE GENITORE 80 CASO 7 VECCHIO ISEE FIGLIO 81 CASO 8 – DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – NUCLEO COMPOSTO DA GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI – 3 FIGLI (1 MINORE) PATRIMONIO MOBILIARE – IMMOBILIARE E ABITAZIONE IN COMODATO GRATUITO Reddito complessivo (IRPEF) € 56.871,00 Redditi non IRPEF Reddito figurativo attività finanziarie TOTALE Detrazione redditi da lavoro e assimilati . (max € 3000,00 a soggetto) TOTALE € 131,40 € 57.002,40 € 6.000,00 € 51.002,40 Franchigia per persone non autosufficienti Indicatore della situazione reddituale (ISR) Patrimonio Mobliare Detrazione patrimonio mobiliare (6000 per il primo + 2000 per ogni ulteriore componente con massimo di 10000) TOTALE Patrimonio Immobiliare Detrazione patrimonio immobiliare TOTALE ISE Parametro scala di equivalenza ISEE € 51.002,40 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 151.702,00 € 0,00 € 151.702,00 € 81.342,80 3,25 € 25.028,55 parametro scala di equivalenza: 2,85+0,2 lett a) + 0,2 lettb 82 CASO 8 – DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – NUCLEO COMPOSTO DA GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI – 3 FIGLI (1 MINORE) PATRIMONIO MOBILIARE – IMMOBILIARE E ABITAZIONE IN COMODATO GRATUITO Diritto allo studio Universitario Coniugi entrambi lavoratori - con 3 figli (solo uno minore) - con patr.mob. E immob. abitazione in comodato gratuito 83 CASO 9 – NUOVA ISEEPRESTAZIONI PER LA SCUOLA (DOTE SCUOLA, TRASPORTO MENSA)- DUE CONIUGI 1 SOLO LAVORA – 2 FIGLI 1 SOLO MINORE – PATRIMONIO IMMOBILIARE E MUTUO – ABITAZIONE IN LOCAZIONE Reddito complessivo (IRPEF) Redditi non IRPEF Reddito figurativo attività finanziarie TOTALE € 20.417,00 Detrazione redditi da lavoro e assimilati . (max € 3000,00 a soggetto) TOTALE € 3.000,00 € 17.417,00 Detrazione canoni di locazione (max 7000 + 500 per ogni figlio successivo al secondo) Indicatore della situazione reddituale (ISR) € 6.600,00 € 10.817,00 Patrimonio Mobliare Detrazione patrimonio mobiliare (6000 per il primo + 2000 per ogni ulteriore componente con massimo di 10000) € 20.417,00 € 0,00 TOTALE Patrimonio Immobiliare Detrazione patrimonio immobiliare TOTALE € 0,00 € 0,00 € 29.600,00 € 29.600,00 € 0,00 ISE Parametro scala di equivalenza ISEE € 10.817,00 2,66 € 4.066,54 parametro scala di equivalenza: 2,46+0,2 lett a) 84 CASO 9 – NUOVA ISEEPRESTAZIONI PER LA SCUOLA (DOTE SCUOLA, TRASPORTO MENSA)- DUE CONIUGI 1 SOLO LAVORA – 2 FIGLI 1 SOLO MINORE – PATRIMONIO IMMOBILIARE E MUTUO – ABITAZIONE IN LOCAZIONE 85