...

Nuovo Isee - SPI Lombardia

by user

on
Category: Documents
15

views

Report

Comments

Transcript

Nuovo Isee - SPI Lombardia
IL NUOVO ISEE
I principi della riforma
DPCM 3 dicembre 2013
1
I PERCHÉ DELLA RIFORMA
• L’accesso a tariffe agevolate alle prestazioni sociali va
riconosciuto a chi ne ha maggiormente bisogno
• Va rafforzata la lotta contro gli abusi
2
I PERCHÉ DELLA RIFORMA
• Il nuovo ISEE sarà in Gazzetta ufficiale entro la fine del mese di gennaio
e diventerà operativo tra maggio-giugno 2014. Lo ha assicurato la
viceministra del Lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.
Negli obiettivi del Governo l'insieme delle tantissime novità introdotte
dovrebbero avvantaggiare le famiglie numerose e quelle in cui sono
presenti i disabili più gravi e più poveri.
• L'ISEE è solo un metro di misura della condizione economica, mentre
la determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni o la
compartecipazione ai costi è di competenza degli enti erogatori. Non
saranno quindi tanto le nuove modalità di calcolo dell’ISEE, quanto
piuttosto l’individuazione di nuove soglie o di nuovi profili tariffari
da parte di chi eroga le prestazioni, a dettare vantaggi e svantaggi
rispetto al sistema vigente.
3
I PERCHÉ DELLA RIFORMA
Il nuovo ISEE, quindi:
• Utilizza il reddito disponibile
• Da una maggiore valorizzazione alla componente
patrimoniale
• Considera le situazioni particolarmente gravose, come le
famiglie numerose e la condizione di disabilità
• Prevede una differenziazione dell’indicatore in base alla
prestazione richiesta
• Riduce l’autodichiarazione del cittadino, rafforzando i
controlli
4
I FONDAMENTI DELL’ISEE
•
•
•
•
•
•
Le prestazioni sociali agevolate
Il nucleo familiare
L’indicatore della situazione reddituale
L’indicatore della situazione patrimoniale
La scala di equivalenza
La dichiarazione unica
5
ISEE – ARTICOLO 2
•
L’ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica dei
richiedenti prestazioni sociali agevolate
•
Definisce il livello di compartecipazione
•
L’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni (LEP) ai sensi dell’art.
117, co. 2, lett. m) della Costituzione
•
Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di
selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari
•
E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica
complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE
6
ISEE articolo 2
L’ISEE può differire con riferimento alle seguenti prestazioni:
• Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria
• Prestazioni agevolate rivolte a minorenni, se genitori non
conviventi
• Prestazioni per il diritto allo studio
L’ISEE può essere sostituito dall’ISEE corrente in situazioni
specificatamene individuate dalla normativa
7
AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
Secondo la definizione data dal Consiglio di Stato i servizi sociali
sono prestazioni rivolte in via diretta e concreta alla tutela e allo
sviluppo del benessere dei singoli e destinate a rimuovere le
situazioni di bisogno e difficoltà che una persona incontra.
Il sottoinsieme delle prestazioni sociali agevolate comprende
quelle non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate o
comunque collegate nella misura e nel costo, a chi gode di
particolari requisiti di natura economica.
L’accesso a tali prestazioni è determinato sulla base dell’Isee.
8
AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
Le prestazioni socio sanitarie agevolate sono una sottocategoria delle
precedenti destinate a fasce particolarmente deboli della popolazione.
Si tratta di prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali
integrati di natura socio sanitaria rivolte a persone con disabilità o
limitazione della propria autonomia, ovvero si tratta di interventi:
• di sostegno e aiuto domestico familiare finalizzato all’autonomia e
permanenza al proprio domicilio;
• di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e
semiresidenziali (per chi non è assistibile a domicilio);
• volti a favorire l’inserimento sociale, inclusi interventi di natura
economica o di buoni per l’acquisto di servizi.
9
DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica
articolo 10
• Il richiedente presenta un’unica dichiarazione sostitutiva in
riferimento al nucleo familiare.
• La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio
dell’anno successivo.
• È fatta salva la possibilità per il cittadino di presentare una nuova
Dsu o per l’ente erogatore di richiederla per far rilevare mutamenti
della condizione familiare o economica. L’ente erogatore stabilisce
la decorrenza degli effetti della nuova Dsu.
10
DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica
articolo 10
Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPCM, verrà approvato il
modello tipo della DSU e dell’attestazione.
La DSU avrà carattere modulare risultando composta da:
• un modello base relativo al nucleo familiare;
• fogli allegati relativi ai singoli componenti;
• moduli aggiuntivi, nei casi sia previsto il calcolo della COMPONENTE
AGGIUNTIVA;
• moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell’ISEE CORRENTE;
• moduli integrativi, per fornire ulteriori informazioni in caso di difformità o in
caso di autodichiarazione di tutte le componenti.
I suddetti moduli e fogli possono essere compilati in via complementare.
11
DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica
articolo 10
Con il nuovo Isee solo una parte dei dati necessari per il calcolo
dell’indicatore sarà autodichiarata.
I dati fiscali più rilevanti e i dati relativi alle prestazioni erogate
dall’Inps saranno ricavati direttamente dagli archivi
amministrativi.
Questo comporterà:
• semplificazione;
• maggiore equità del sistema.
12
DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica
articolo 10
Devono essere autodichiarate dal cittadino:
• composizione del nucleo familiare e presenza di eventuali soggetti
rilevanti ai fini dell’eventuale calcolo della componente aggiuntiva;
• le situazioni di disabilità e non autosufficienza;
• l’identificazione della casa di abitazione del nucleo;
• alcuni redditi non reperibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia
delle Entrate (vedi ISR);
• alcune delle spese relative ad ogni singolo componente del nucleo
non reperibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate (vedi
ISR);
• Tutte le spese relative al nucleo ammesse in detrazione (vedi ISR);
segue
13
DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica
articolo 10
• il valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero;
• le donazioni in caso di prestazioni erogate in ambiente residenziale
a ciclo continuativo;
• gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di almeno 500 cc, le navi e
imbarcazioni da diporto;
• almeno nella prima fase di applicazione del nuovo Isee, tutte le
componenti del patrimonio mobiliare. Entro 12 mesi dall’entrata in
vigore del DPCM, verranno identificate le componenti del patrimonio
mobiliare che sarà possibile acquisire automaticamente attraverso
l’interrogazione degli archivi amministrativi.
14
DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iter
articolo 10
Il cittadino presenta la DSU:
Al CAAF
Al Comune
All’ente erogatore
Alla sede territoriale dell’INPS
Direttamente in via telematica all’INPS
15
DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iter
articolo 11
I soggetti incaricati della ricezione della DSU:
1. Rilasciano al dichiarante la ricevuta di avvenuta presentazione;
2. Entro 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione trasmettono i
dati contenuti nella DSU al sistema informativo gestito
dall’INPS
16
DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iter
articolo 11
L’INPS entro 4 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei dati
della DSU riceve dall’Agenzia delle Entrate:
I dati non autodichiarati
presenti nel sistema
informativo dell’Anagrafe
Tributaria
Le informazioni relative
all’esistenza di rapporti
finanziari nonché il valore
sintetico delle componenti
del patrimonio mobiliare
ove disponibile
La segnalazione di
difformità e omissioni in
relazione ai dati
autodichiarati
17
DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica – L’iter
articolo 11
L’INPS entro 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione dei dati presenti in
Anagrafe Tributaria:
Determina l’ISEE sulla base dei
dati ricevuti dall’AdE, di quelli
presenti nei propri archivi e di
quelli autodichiarati
Rende disponibile l’attestazione
ISEE al dichiarante
18
L’ATTESTAZIONE ISEE
articolo 11
Il dichiarante può ricevere l’attestazione ISEE:
Tramite il Caaf o il Comune che ha trasmesso la Dsu solo se esiste specifico
mandato del dichiarante
Tramite la sede territoriale dell’Inps
Tramite PEC
Accedendo al portale web dell’Inps
19
L’ATTESTAZIONE ISEE
articolo 11
L’attestazione ISEE segnala eventuali omissioni o difformità
riscontrate attraverso i controlli incrociati.
In questo caso il dichiarante può:
• Presentare una nuova DSU;
• Utilizzare l’attestazione, ma l’ente erogatore può richiedere la
dimostrazione della correttezza dei dati autodichiarati.
20
L’ATTESTAZIONE ISEE
articolo 11
Se il dichiarante ritiene che i valori acquisiti automaticamente
dall’Inps e utilizzati per il calcolo dell’ISEE non siano corretti,
entro 10 giorni dal ricevimento dell’attestazione può:
• produrre osservazioni scritte con allegata documentazione;
• presentare il modulo integrativo autodichiarando i dati per i quali
rilevi inesattezze.
21
L’ATTESTAZIONE ISEE
articolo 11
IN CASO DI RITARDO …..
Se dopo 15 giorni lavorativi l’INPS non consegna l’attestazione
ISEE, il cittadino può presentare un modulo integrativo per
autodichiarare tutte le informazioni.
In questo caso viene rilasciata un’attestazione provvisoria valida
fino al momento del rilascio dell’attestazione scaturita dall’utilizzo
dei dati incrociati.
22
L’ATTESTAZIONE ISEE
articolo 11
IN CASO DI URGENZA…..
Se la scadenza dei termini per accedere ad una prestazione
sociale agevolata è imminente, è possibile presentare la domanda
allegando semplicemente la ricevuta di presentazione della DSU.
L’ente erogatore acquisirà l’attestazione ISEE in un momento
successivo tramite il sistema informativo dell’INPS o chiedendola
al cittadino.
23
I CONTROLLI
articolo 11
•
Ulteriori controlli possono essere effettuati dagli enti erogatori delle
prestazioni sociali agevolate sulla base dei loro archivi. È possibile accedere
al sistema informativo dell’INPS per ottenere informazioni inerenti e
comunque non eccedenti alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti
per accedere alla prestazione.
•
Per i controlli successivi sulle componenti del patrimonio mobiliare, l’AdE
richiede agli operatori finanziari le informazioni necessarie e qualora si
evidenzino irregolarità o incongruenze anche con riferimento alle componenti
reddituali, viene effettuata la segnalazione alla Guardia di Finanza.
•
L’INPS stipula apposita convenzione con l’AdE per stabilire le modalità
attuative dello scambio di informazioni.
24
IL RUOLO DEI CAAF
• A differenza di quanto avviene con il vecchio ISEE, il CAAF non può
rilasciare l’attestazione ISEE contenente il calcolo dell’indicatore,
ma si limita a consegnare al cittadino la ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della DSU.
• L’INPS può stipulare apposita convenzione con i CAAF ai soli fini
dell’invio della DSU e dell’eventuale assistenza al cittadino.
• È previsto l’accesso all’attestazione ISEE al solo fine della consegna
al cittadino, se sottoscritto specifico mandato.
• Divieto di creazione di banche dati delle DSU.
• I dati acquisiti dalle DSU sono conservati per due anni al solo fine di
consentire le verifiche da parte dell’INPS e degli enti erogatori.
25
ENTRATA IN VIGORE
articolo 14
Pubblicazione
DPCM in G.U.
Entro 90 giorni:
Provvedimento
ministeriale
approvazione
modelli
Decorsi 30 giorni:
Rilascio nuovo
ISEE
Vecchie DSU in
corso di validità
non utilizzabili
Enti erogatori
adeguano
regolamenti
26
ENTRATA IN VIGORE
articolo 14
•
•
•
•
Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente all’entrata in
vigore del nuovo ISEE sono erogate sulla base dello stesso.
Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione in base al vecchio
ISEE alla data di entrata in vigore del nuovo ISEE continuano ad essere
erogate fino alla data di emanazione degli atti necessari al riconoscimento
secondo le nuove regole.
Per l’assegno al nucleo con tre figli minori eventualmente ottenuto in base al
vecchio ISEE, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la
domanda, mentre per il semestre successivo, il beneficio è subordinato al
rispetto della nuova soglia in base al nuovo ISEE.
L’assegno di maternità viene concesso sulla base della nuova soglia e in base
al nuovo ISEE anche per le nascite avvenute antecedentemente all’entrata in
vigore del nuovo ISEE, se la domanda viene presentata in data successiva.
27
IL NUCLEO FAMILIARE
ARTICOLO 3
Nucleo familiare ISEE
=
famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU
(ai sensi del DPR 223/1989= insieme di persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune)
salvo casi particolari disciplinati dall’art. 3 DPCM 3/12/2013
28
IL NUCLEO FAMILIARE
CONIUGI NON CONVIVENTI
I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello
stesso nucleo, anche in caso di iscrizione all’AIRE.
La residenza familiare:
• viene concordata tra i coniugi;
in mancanza di accordo:
• corrisponde all’ultima residenza comune;
in assenza di residenza comune:
• corrisponde alla residenza individuale di maggior durata.
29
IL NUCLEO FAMILIARE
CONIUGI NON CONVIVENTI
Solo in presenza delle situazioni sotto determinate i coniugi non si
attraggono:
• separazione giudiziale o consensuale;
• ordinanza del tribunale temporanea ed urgente che autorizza la
diversa residenza;
• esclusione dalla potestà sui figli di uno dei genitori;
• scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla
pubblica autorità.
30
IL NUCLEO FAMILIARE
CON FIGLIO MINORENNE
Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con il quale
convive.
Appartiene al nucleo affidatario (a prescindere dalle evidenze
anagrafiche) il minore:
• in affidamento preadottivo
• in affidamento temporaneo presso una famiglia, se la medesima
famiglia effettua questa scelta (altrimenti il minore fa nucleo a sé)
Il minore in convivenza anagrafica fa parte del nucleo del genitore con
cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, salvo i
casi di affidamento.
31
IL NUCLEO FAMILIARE
CON FIGLIO MINORENNE
L’articolo 7 sancisce il principio che i genitori tra loro non coniugati e
non conviventi, ma che abbiano riconosciuto il figlio, costituiscono
un unico nucleo familiare ancorché appartengano a due famiglie
anagrafiche distinte.
L’attrazione dei due genitori non opera se:
• l’altro genitore è coniugato con altra persona;
• l’altro genitore ha figli con altra persona;
• l’altro genitore versa assegni per il mantenimento dei figli stabiliti
da provvedimento del giudice;
• l’altro genitore è stato escluso dalla potestà o è stato allontanato
dalla residenza familiare;
• risulti accertata l’estraneità dell’altro genitore in termini di rapporti
affettivi ed economici.
32
IL NUCLEO FAMILIARE
CON FIGLIO MAGGIORENNE
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del loro
nucleo se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
• risulta fiscalmente a loro carico;
• non è coniugato;
• non ha figli.
In caso di genitori non facenti parte dello stesso nucleo e figlio
maggiorenne a carico di entrambi, il figlio sceglie a quale dei due
nuclei appartenere.
33
IL NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO
PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIOSANITARIA
IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE IL NUCLEO FAMILIARE DEL
SOGGETTO CHE RICHIEDE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE
PUO’ ESSERE COSI’ COSTITUITO:
• RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE;
• CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO;
• FIGLI MINORENNI;
• FIGLI MAGGIORENNI FISCALMENTE A CARICO
34
IL NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO
PRESTAZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PER IL SOLO ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA IL
NUCLEO FAMILIARE PUO’ ESSERE COSTITUITO DA:
•
•
•
RICHIEDENTE; CONIUGE;
FIGLI MINORENNI;
FIGLI MAGGIORENNI FISCALMENTE A CARICO
35
LA SCALA DI EQUIVALENZA
ALLEGATO 1
La scala di equivalenza è invariata nei parametri rispetto ai 5
componenti:
n° componenti
1
2
3
Parametro
1
1,57
2,04
4
5
2,46
2,85
36
LA SCALA DI EQUIVALENZA
MAGGIORAZIONI
Sono adottate alcune maggiorazioni crescenti per le famiglie numerose con numero
dei figli superiore a tre.
Inoltre, è mantenuta una specifica maggiorazione per i nuclei in cui entrambi i genitori,
o l’unico genitore, lavorano.
MAGGIORAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE
•
•
•
•
0,2 in caso di nucleo con tre figli
0,35 in caso di nucleo con quattro figli
0,5 in caso di nucleo con almeno cinque figli
0,35 per ogni ulteriore componente oltre al quinto
37
LA SCALA DI EQUIVALENZA
MAGGIORAZIONI
MAGGIORAZIONI IN CASO DI NUCLEI CON FIGLI MINORENNI:
0,2, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio con età inferiore a tre
anni compiuti, per nuclei con figli minorenni:
• in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di
lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento dei
redditi dichiarati
• composti esclusivamente dal genitore solo e dai figli minorenni e
alle condizioni previste dalla lett. c) dell’Allegato 1
38
LA SCALA DI EQUIVALENZA
MAGGIORAZIONI
ALTRE MAGGIORAZIONI:
Nel caso in cui nel nucleo sia presente:
• un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente
residenziale a ciclo continuativo
• un componente in convivenza anagrafica
il parametro della scala di equivalenza, calcolato escludendo il
suddetto componente, si incrementa di 1.
39
ISE/ISEE
ARTICOLO 2
INDICATORI DEFINITI DA ISE E ISEE
• L'ISE (indicatore della situazione economica)
• L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
• L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento
del patrimonio;
• L'ISEE scaturisce dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto
dalla scala di equivalenza.
40
LA SITUAZIONE REDDITUALE
ARTICOLO 4
Viene utilizzato un concetto più ampio di reddito che include, oltre al reddito
complessivo ai fini Irpef, tutti i redditi tassati a titolo d’imposta o con regime
sostitutivo, nonché i redditi esenti e tutte le somme percepite dalla P.A., ma si
considerano alcune tipologie di costi sostenuti e intervengono le franchigie per
le situazioni di fragilità e disagio.
La quantificazione dell’ISR del nucleo passa attraverso tre fasi:
• Identificazione del reddito di ciascun componente;
• Quantificazione delle spese e delle detrazioni riconoscibili per ciascun
componente;
• Quantificazione delle spese e delle franchigie attribuibili al nucleo.
41
LA SITUAZIONE REDDITUALE
ARTICOLO 4
REDDITI RILEVANTI PER CIASCUN COMPONENTE
AUTODICHIARATI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
REDDITI TASSATI A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA O CON TASSAZIONE SOSTITUTIVA;
REDDITI ESENTI;
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E INDENNITARIE (SE EROGATE DALL’INPS NON
DEVONO ESSERE AUTODICHIARATE);
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI;
VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA AI FINI IRAP;
REDDITI FONDIARI ANCHE ESTERI NON INCLUSI NEL REDDITO COMPLESSIVO;
REDDITI DI LAVORO PRODOTTI ALL’ESTERO TASSATI SOLO ALL’ESTERO;
REDDITO PRODOTTO ALL’ESTERO DEI CITTADINI INSCRITTI ALL’AIRE
REDDITO COMPLESSIVO;
REDDITO FIGURATIVO DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE
42
LA SITUAZIONE REDDITUALE
ARTICOLO 4
SPESE RILEVANTI PER CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO
•
•
•
•
ASSEGNI PERIODICI STABILITI DAL GIUDICE CORRISPOSTI :
• AL CONIUGE;
• PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI CONVIVENTI CON
L’ALTRO GENITORE E NON STABILITI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA;
SPESE SANITARIE PER DISABILI INDICATE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MAX € 5.000,00);
IMPORTO REDDITI AGRARI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ AGRICOLE;
DETRAZIONI
•
QUOTA PARI AL 20%:
• DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (MAX €3.000,00);
• DEI REDDITI DA PENSIONE INCLUSI NEL REDDITO COMPLESSIVO (MAX € 1.000,00)
43
LA SITUAZIONE REDDITUALE
ART.4
SPESE PER IL NUCLEO
•
CANONE ANNUO DI LOCAZIONE (MAX € 7.000,00 + € 500,00 PER OGNI
FIGLIO CONVIVENTE SUCCESSIVO AL SECONDO);
PER CIASCUN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE, ALTERNATIVAMENTE:
•
•
SPESA SOSTENUTA PER COLLABORATORI DOMESTICI E ADDETTI
ALL’ASSISTENZA PERSONALE PER CIASCUN SOGGETTO NON
AUTOSUFFICIENTE ENTRO I LIMITI STABILITI DALLA NORMA;
AMMONTARE DELLA RETTA VERSATA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA IN CASO
DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI NELL’AMBITO DI
PERCORSI ASSISTENZIALI DI NATURA SOCIO SANITARIA
44
LA SITUAZIONE REDDITUALE
ART.4
FRANCHIGIE
PER CIASCUN COMPONENTE CON:
• DISABILITA’ MEDIA € 4.000,00 CON INCREMENTO AD € 5.500,00
SE MINORENNE;
• DISABILITA’ GRAVE € 5.500,00 CON INCREMENTO AD € 7.500,00
SE MINORENNE;
• NON AUTOSUFFICIENZA € 7.000,00 CON INCREMENTO AD €
9.500,00 SE MINORENNE
45
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE
REDDITUALE
ARTICOLO 4
Per ogni componente si dichiarano i redditi e si considerano le spese
relativi al secondo anno solare precedente alla data di presentazione della
DSU. Ad esempio per DSU elaborata nel 2014 si utilizzano i dati del 2012.
Le spese riconosciute al nucleo familiare sono relative all’anno solare
precedente alla data di presentazione della DSU. Ad esempio per DSU
elaborata nel 2014 si utilizzano i dati del 2013.
46
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
articolo 4 comma 2 e articolo 10 comma 7
• La nuova DSU prevede che alcuni redditi dichiarati
o dichiarabili ai fine IRPEF già conosciuti dall’A.E.
non devono essere auto dichiarati nella medesima,
in quanto l’INPS li preleva direttamente dalle
banche dati della P.A.
47
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ARTICOLO 5
Il maggior peso del patrimonio viene raggiunto:
• considerando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU, anziché ai fini
ICI;
• riducendo la franchigia sul patrimonio mobiliare, pur se calibrata in
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare;
• considerando il patrimonio all’estero.
Per ciascun componente:
ISP =
patrimonio immobiliare in Italia +
patrimonio immobiliare all’estero +
patrimonio mobiliare
48
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ARTICOLO 5
Per ogni componente si dichiara il patrimonio immobiliare in Italia e all’estero
con riferimento agli immobili posseduti al 31 dicembre precedente alla data di
presentazione della DSU.
Per ogni componente si dichiara il patrimonio mobiliare con riferimento alle
consistenze detenute al 31 dicembre precedente alla data di presentazione della
DSU, tranne che per i depositi e conti correnti bancari e postali per i quali si
considera la consistenza media annua se superiore al saldo al 31/12 (salvo il
caso di investimenti).
49
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ARTICOLO 5
PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA E ALL’ESTERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Depositi e conti correnti bancari e postali
Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni
Azioni o quote di OICR
Partecipazioni azionarie quotate
Partecipazioni azionarie non quotate o partecipazioni non azionarie
Masse patrimoniali
Altri strumenti finanziari
Assicurazioni miste sulla vita
Imprese individuali
50
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ARTICOLO 5
PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Dalla somma del patrimonio mobiliare si detrae, fino a
concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro + 2.000 euro per
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad
un massimo di 10.000 euro.
Il predetto limite massimo è incrementato di 1.000 euro per ogni
figlio appartenente al nucleo successivo al secondo.
51
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ARTICOLO 5
PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ITALIA
•
•
Valore ai fini IMU al 31/12 indipendentemente dal periodo di possesso
Si detrae il debito residuo al 31/12 per mutui contratti per l’acquisto o
costruzione
PER I NUCLEI CHE RISIEDONO IN CASA DI PROPRIETA’
• Si detrae un’ulteriore franchigia di euro 52.500 + euro 2.500 per ogni figlio
convivente successivo al secondo
• La parte che eccede viene considerata per 2/3
52
L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ARTICOLO 5
PATRIMONIO IMMOBILIARE ALL’ESTERO
• Valore ai fini IVIE al 31/12 indipendentemente dal periodo di
possesso
• Si detrae il debito residuo al 31/12 per mutui contratti per l’acquisto
o costruzione
53
ISEE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE
ARTICOLO 6 COMMA 2
L’articolo 6 detta nuove regole di calcolo dell’Isee per l’accesso
alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria.
Il nucleo familiare è limitato:
• al coniuge;
• ai figli minorenni;
• ai figli maggiorenni fiscalmente a carico,
salvo la possibilità di optare per la composizione standard.
54
ISEE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE
ARTICOLO 6 COMMA 3
Per le prestazioni agevolate di natura socio sanitaria erogate in
ambiente residenziale a ciclo continuo si applicano regole diverse per
il calcolo dell’Isee:
• non è ammessa la detrazione delle spese sostenute per rette
alberghiere e servizi di assistenza e badanti;
• si tiene conto della condizione economica anche dei figli del
beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’Isee di
una componente aggiuntiva;
• si computa nell’Isee anche il valore dei beni immobili donati
dall’assistito successivamente alla prima richiesta di ricovero e, se a
favore di soggetti tenuti agli alimenti, anche se donati nei tre anni
precedenti.
55
ISEE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AGEVOLATE COMPONENTE AGGIUNTIVA
ARTICOLO 6 COMMA 3 E ALLEGATO 2 COMMA 1
Salvo la presenza di disabili nel nucleo del figlio o l’accertamento
dell’estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici, per ogni
figlio non incluso nel nucleo del beneficiario si calcola l’Isee:
• riferito al solo figlio, ovvero escludendo gli altri componenti del suo nucleo
familiare;
• escludendo le donazioni ricevute dal beneficiario che rientrano ancora nel
suo patrimonio;
• dividendo l’ISE per il parametro della scala di equivalenza definito
considerando l’intero nucleo familiare di appartenenza;
• sottraendo l’importo fisso di euro 9.000.
Il risultato ottenuto, se positivo:
si moltiplica per 0,2 e si divide per il parametro della scala di equivalenza del
beneficiario
=
COMPONENTE AGGIUNTIVA
56
ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORI
ARTICOLO 7
L’articolo 7 sancisce il principio che i genitori tra loro non coniugati e non
conviventi, ma che abbiano riconosciuto il figlio, costituiscono un unico nucleo
familiare ancorché appartengano a due famiglie anagrafiche distinte.
L’attrazione dei due genitori non opera se:
• l’altro genitore è coniugato con altra persona;
• l’altro genitore ha figli con altra persona;
• l’altro genitore versa assegni per il mantenimento dei figli stabiliti da
provvedimento del giudice;
• l’altro genitore è stato escluso dalla potestà o è stato allontanato dalla
residenza familiare;
• risulti accertata l’estraneità dell’altro genitore in termini di rapporti affettivi ed
economici.
57
ISEE PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORI
ARTICOLO 7
Se il genitore non convivente costituisce un nucleo familiare
autonomo, in quanto è coniugato o ha figli con un’altra persona, si
presume una compartecipazione parziale anche al nucleo
dell’altro genitore convivente con il figlio minore.
La compartecipazione viene definita attraverso il calcolo di una
componente aggiuntiva finalizzata a determinare un valore
rappresentativo del reale apporto che il genitore esterno riesce a
dare.
58
ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORI
COMPONENTE AGGIUNTIVA
art. 7 co. 2 e Allegato 2 co. 2
Con riferimento al genitore non convivente, si calcola l’Isee:
• riferito al solo genitore, ovvero escludendo gli altri componenti del suo
nucleo familiare;
• dividendo l’ISE per il parametro della scala di equivalenza definito
considerando l’intero nucleo familiare di appartenenza e moltiplicandolo per
0,3;
• moltiplicando il risultato per 1 + 0,5 per ogni figlio non convivente successivo
al primo.
Il risultato ottenuto:
si divide per il parametro della scala di equivalenza del beneficiario
=
COMPONENTE AGGIUNTIVA
59
ISEE PER PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
articolo 8
Se non convivente con i genitori, lo studente viene attratto nel nucleo
dei genitori medesimi, a meno che:
• lo studente abbia costituito residenza esterna alla famiglia di origine
da almeno due anni dalla data di iscrizione per la prima volta a
ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un
componente della famiglia di origine;
• Lo studente abbia un’adeguata capacità di reddito definita con DM.
60
ISEE PER PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
articolo 8
•
•
•
•
In caso di genitori coniugati non conviventi tra loro, si applicano i principi di
attrazione tra coniugi.
In caso di genitori non coniugati, si applicano i criteri definiti per le
prestazioni rivolte ai minori, compresa l’integrazione dell’Isee del figlio con
una componente aggiuntiva calcolata prendendo in considerazione la
situazione riferita a redditi e patrimoni del genitore non convivente.
Per i corsi di dottorato e ricerca il nucleo familiare è limitato al coniuge, ai figli
minorenni e ai figli maggiorenni fiscalmente a carico, salvo la possibilità di
optare per la composizione standard.
Per gli studenti stranieri e italiani residenti all’estero viene calcolato l’Isee
all’estero: redditi esteri + 20% patrimonio all’estero.
61
ISEE CORRENTE
articolo 9
È stata introdotta la possibilità di calcolare un Isee corrente riferito ad un
periodo di tempo più ravvicinato, come rimedio per i nuclei familiari che hanno
subito mutamenti reddituali significativi e che verrebbero altrimenti penalizzati
dall’utilizzo dell’Isee ordinario.
La validità temporale dell’Isee corrente è limitata a due mesi dal momento della
presentazione del modulo sostitutivo della Dsu contenente i redditi aggiornati.
La prestazione per la quale è stato richiesto l’Isee corrente, se spettante, potrà
continuare ad essere erogata anche una volta scaduto l’Isee corrente.
62
ISEE CORRENTE
articolo 9
In presenza di un Isee in corso di validità, è possibile richiedere l’Isee corrente
se almeno un componente del nucleo ha subito negli ultimi 18 mesi una delle
seguenti variazioni della situazione lavorativa:
•
•
•
Risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero sospensione o riduzione
dell’attività per i lavoratori a tempo indeterminato;
Lavoratori a tempo determinato non occupati alla data di presentazione della
Dsu che sono stati occupati per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la
conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
Lavoratori autonomi non occupati che abbiano cessato la propria attività
dopo averla svolta per almeno 12 mesi.
63
ISEE CORRENTE
articolo 9
L’Isee corrente può essere calcolato solo se il suo valore si discosta
di almeno il 25% rispetto all’Isee ordinario.
L’Isee corrente si ottiene considerando per ogni componente che
rispetti i requisiti richiesti i seguenti redditi conseguiti nei 12 mesi
precedenti:
• i redditi da lavoro dipendente e da pensione;
• i redditi da lavoro autonomo o da impresa calcolati per cassa;
• i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
64
CASO 1
NUOVO ISEE
Anziano solo in casa di proprietà
Reddito complessivo (IRPEF)
Redditi non IRPEF (fondiari)
Reddito figurativo attività finanziarie
TOTALE REDDITI
€ 6.076,00
€ 494,55
€ 0,00
€ 6.570,55
Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni
soggetto)
TOTALE
INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
€ 1.000,00
€ 5.570,55
€ 5.570,55
Patrimonio Mobiliare
Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente
successivo al primo con massimo di € 10.000)
TOTALE
Patrimonio Immobiliare
Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio
convivente successivo al secondo)
TOTALE
Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3)
INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 79.128,00
€ 52.500,00
€ 26.628,00
€ 17.752,00
€ 17.752,00
ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20%
(INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE)
Parametro scala di equivalenza
€ 9.120,95
1,00
ISEE
€ 9.120,95
65
CASO 1
VECCHIO ISEE
Anziano solo in casa di proprietà
66
CASO 2
NUOVO ISEE
Anziano solo in casa in locazione
Reddito complessivo (IRPEF)
Redditi non IRPEF
Reddito figurativo attività finanziarie
TOTALE REDDITI
€ 9.290,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.290,00
Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni
soggetto)
TOTALE
Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00)
INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
€ 1.000,00
€ 8.290,00
€ 3.000,00
€ 5.290,00
Patrimonio Mobiliare
Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente
successivo al primo con massimo di € 10.000)
TOTALE
Patrimonio Immobiliare
Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio
convivente successivo al secondo)
TOTALE
Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3)
INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20%
(INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE)
Parametro scala di equivalenza
€ 5.290,00
1,00
ISEE
€ 5.290,00
67
CASO 2
VECCHIO ISEE
Anziano solo in casa in locazione
68
CASO 3
NUOVO ISEE
Coppia di anziani (di cui uno con disabilità media) in casa di proprietà
Reddito complessivo (IRPEF)
Redditi non IRPEF (fondiari)
Reddito figurativo attività finanziarie
TOTALE REDDITI
€ 8.181,00
€ 569,10
€ 169,50
€ 8.919,60
Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni
soggetto)
TOTALE
Detrazione per persone con disabilità media
INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
€ 1.000,00
€ 7.919,60
€ 4.000,00
€ 3.919,60
Patrimonio Mobiliare
€ 3.000,00
Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente
successivo al primo con massimo di € 10.000)
TOTALE
Patrimonio Immobiliare
Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio
convivente successivo al secondo)
TOTALE
Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3)
INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 91.056,00
€ 52.500,00
€ 38.556,00
€ 25.704,00
€ 25.704,00
ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20%
(INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE)
Parametro scala di equivalenza
€ 9.060,40
1,57
ISEE
€ 5.770,96
69
CASO 3
VECCHIO ISEE
Coppia di anziani (di cui uno con disabilità media) in casa di proprietà
70
CASO 4
NUOVO ISEE
Coppia di anziani (di cui uno non autosuff.) con badante e in locazione
Reddito complessivo (IRPEF)
Redditi non IRPEF (accomp. e inv.civ.)
Reddito figurativo attività finanziarie
TOTALE REDDITI
€ 25.205,00
€ 9.501,69
€ 0,00
€ 34.706,69
Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni
soggetto)
TOTALE
Detrazione per abitazione in locazione € 7.200 (max € 7.000,00)
Detrazione spesa sostenuta per badante (fino a conc. Indennità nette)
Detrazione per persona non autosuff.
INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
€ 2.000,00
€ 32.706,69
€ 7.000,00
€ 8.501,69
€ 7.000,00
€ 10.205,00
Patrimonio Mobiliare
Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente
successivo al primo con massimo di € 10.000)
TOTALE
Patrimonio Immobiliare
Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio
convivente successivo al secondo)
TOTALE
Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3)
INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20%
(INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE)
Parametro scala di equivalenza
ISEE
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.205,00
1,57
€ 6.500,00
71
CASO 4
VECCHIO ISEE
Coppia di anziani (di cui uno non autosuff.) con badante e in locazione
72
CASO 5
NUOVO ISEE
Genitore vedovo che lavora con figlio minore in casa di proprietà con mutuo
Reddito complessivo (IRPEF)
Redditi non IRPEF (fondiari)
Reddito figurativo attività finanziarie
TOTALE REDDITI
Detrazione redditi da lavoro (max € 3.000,00 per ogni soggetto)
TOTALE
INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
€ 20.561,00
€ 343,35
€ 1.666,75
€ 22.571,10
€ 3.000,00
€ 19.571,10
€ 19.571,10
Patrimonio Mobiliare
€ 29.500,00
Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al
primo con massimo di € 10.000)
TOTALE
Patrimonio Immobiliare (casa € 52.080 + box € 2.856)
Detrazione per mutuo (quota casa € 11.850 + quota box € 650)
€ 8.000,00
€ 21.500,00
€ 54.936,00
€ 12.500,00
Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente
successivo al secondo)
TOTALE
Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3)
INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
€ 40.230,00
€ 2.206,00
€ 1.470,67
€ 22.970,67
ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE
SITUAZIONE PATRIMONIALE)
Parametro scala di equivalenza
€ 24.165,23
1,77
ISEE
€ 13.652,67
73
CASO 5
VECCHIO ISEE
Genitore vedovo che lavora con figlio minore in casa di proprietà con
mutuo
74
CASO 6
NUOVO ISEE
Coppia di anziani con coniuge non autosuff. in RSA
Dsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo
Reddito complessivo (IRPEF)
Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento)
Reddito figurativo attività finanziarie
TOTALE REDDITI
€ 11.261,00
€ 5.915,64
€ 0,00
€ 17.176,64
Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni soggetto)
TOTALE
Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00)
Detrazione spesa sostenuta per badante/retta alberghiera Rsa (fino a conc. Indennità
nette)
Detrazione per persona non autosuff.
INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
€ 2.000,00
€ 15.176,64
€ 1.247,00
Patrimonio Mobiliare
Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente successivo al
primo con massimo di € 10.000)
TOTALE
Patrimonio Immobiliare
Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente
successivo al secondo)
TOTALE
Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3)
INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
No
€ 7.000,00
€ 6.929,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE
SITUAZIONE PATRIMONIALE)
Parametro scala di equivalenza
€ 6.929,64
2,00
ISEE
€ 3.464,82
75
CASO 6
VECCHIO ISEE
Coppia di anziani con coniuge non autosuff. in RSA
Dsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo
76
CASO 7
NUOVO ISEE – ISEE anziano
Anziano solo non autosuff. in RSA con figlio coniugato
Dsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo
Reddito complessivo (IRPEF)
Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento)
Reddito figurativo attività finanziarie
TOTALE REDDITI
Detrazione redditi da pensione e altri trattam. assist. (max € 1.000,00 per ogni
soggetto)
TOTALE
Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00)
Detrazione spesa sostenuta per badante/retta alberghiera Rsa (fino a conc.
Indennità nette)
Detrazione per persona non autosuff.
INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio Mobiliare
Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente
successivo al primo con massimo di € 10.000)
TOTALE
Patrimonio Immobiliare
Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio
convivente successivo al secondo)
TOTALE
Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3)
INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20%
(INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE)
Parametro scala di equivalenza
ISEE
€ 15.658,00
€ 5.915,64
€ 0,00
€ 21.573,64
€ 1.000,00
€ 20.573,64
€ 0,00
No
€ 7.000,00
€ 13.573,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.573,64
1,00
€ 13.573,64
77
CASO 7
NUOVO ISEE –
Anziano solo non autosuff. in RSA con figlio coniugato
Dsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo
ISEE FIGLIO Reddito complessivo (IRPEF) prodotto dal figlio
•(con coniuge Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento)
Reddito figurativo attività finanziarie
•e un figlio
TOTALE REDDITI
Detrazione redditi da lavoro (max € 3.000,00 per ogni soggetto)
•minore a
TOTALE
•carico)
Detrazione per abitazione in locazione (max € 7.000,00)
INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio Mobiliare
Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6,000 + € 2.000 per ogni componente
successivo al primo con massimo di € 10.000)
TOTALE
Patrimonio Immobiliare
Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio
convivente successivo al secondo)
TOTALE
Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3)
INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
€ 35.350,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.350,00
€ 3.000,00
€ 32.350,00
€ 5.000,00
€ 27.350,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20%
(INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE)
Parametro scala di equivalenza (riferito al nucleo)
€ 27.350,00
2,04
ISEE
€ 13.406,86
78
CASO 7
NUOVO ISEE
Anziano solo non autosuff. in RSA con figlio coniugato
Dsu presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo
ISEE
figlio
per calcolo
componenteISEE riferito al figlio
aggiuntiva
€ 13.406,86
Detrazione per componente aggiuntiva
€ 9.000,00
DIFFERENZA
€ 4.406,86
Differenza Positiva x moltiplicatore 0,2 (A)
€ 881,37
COMPONENTE AGGIUNTIVA (A : scala equivalenza genitore)
€ 881,37
ISEE INTEGRATO BENEFICIARI O (ISEE genitore + componente aggiuntiva)
€14.455,01
79
CASO 7
VECCHIO ISEE GENITORE
80
CASO 7
VECCHIO ISEE FIGLIO
81
CASO 8 –
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO –
NUCLEO COMPOSTO DA GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI – 3 FIGLI (1 MINORE) PATRIMONIO
MOBILIARE – IMMOBILIARE E ABITAZIONE IN COMODATO GRATUITO
Reddito complessivo (IRPEF)
€ 56.871,00
Redditi non IRPEF
Reddito figurativo attività finanziarie
TOTALE
Detrazione redditi da lavoro e assimilati . (max € 3000,00 a
soggetto)
TOTALE
€ 131,40
€ 57.002,40
€ 6.000,00
€ 51.002,40
Franchigia per persone non autosufficienti
Indicatore della situazione reddituale (ISR)
Patrimonio Mobliare
Detrazione patrimonio mobiliare (6000 per il primo + 2000
per ogni ulteriore componente con massimo di 10000)
TOTALE
Patrimonio Immobiliare
Detrazione patrimonio immobiliare
TOTALE
ISE
Parametro scala di equivalenza
ISEE
€ 51.002,40
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 151.702,00
€ 0,00
€ 151.702,00
€ 81.342,80
3,25
€ 25.028,55
parametro scala di equivalenza: 2,85+0,2 lett a) + 0,2 lettb
82
CASO 8 –
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO –
NUCLEO COMPOSTO DA GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI – 3 FIGLI (1 MINORE)
PATRIMONIO MOBILIARE – IMMOBILIARE E ABITAZIONE IN COMODATO GRATUITO
Diritto allo studio Universitario
Coniugi entrambi lavoratori - con 3 figli (solo uno minore) - con patr.mob. E immob.
abitazione in comodato gratuito
83
CASO 9 – NUOVA ISEEPRESTAZIONI PER LA SCUOLA (DOTE SCUOLA, TRASPORTO MENSA)- DUE CONIUGI 1
SOLO LAVORA – 2 FIGLI 1 SOLO MINORE – PATRIMONIO IMMOBILIARE E MUTUO –
ABITAZIONE IN LOCAZIONE
Reddito complessivo (IRPEF)
Redditi non IRPEF
Reddito figurativo attività finanziarie
TOTALE
€ 20.417,00
Detrazione redditi da lavoro e assimilati . (max € 3000,00 a soggetto)
TOTALE
€ 3.000,00
€ 17.417,00
Detrazione canoni di locazione (max 7000 + 500 per ogni figlio successivo al
secondo)
Indicatore della situazione reddituale (ISR)
€ 6.600,00
€ 10.817,00
Patrimonio Mobliare
Detrazione patrimonio mobiliare (6000 per il primo + 2000 per ogni ulteriore
componente con massimo di 10000)
€ 20.417,00
€ 0,00
TOTALE
Patrimonio Immobiliare
Detrazione patrimonio immobiliare
TOTALE
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.600,00
€ 29.600,00
€ 0,00
ISE
Parametro scala di equivalenza
ISEE
€ 10.817,00
2,66
€ 4.066,54
parametro scala di equivalenza: 2,46+0,2 lett a)
84
CASO 9 – NUOVA ISEEPRESTAZIONI PER LA SCUOLA (DOTE SCUOLA, TRASPORTO MENSA)- DUE CONIUGI 1 SOLO
LAVORA – 2 FIGLI 1 SOLO MINORE – PATRIMONIO IMMOBILIARE E MUTUO – ABITAZIONE IN
LOCAZIONE
85
Fly UP