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Diapositiva 1 - Consulenti del Lavoro di Firenze

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Diapositiva 1 - Consulenti del Lavoro di Firenze
Ordine dei Consulenti del Lavoro
ANCL
Consiglio Provinciale di Firenze
Unione Provinciale di Firenze
FIRENZE 18/11/2015
LE NOVITÀ FISCALI DOPO IL PERIODO
ESTIVO
Relatore: Dott. Riccardo PATIMO
NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL
DIRITTO
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
DEFINIZIONE DELL’ABUSO DEL DIRITTO
Configurano abuso del diritto una o più operazioni :
1) Prive di sostanza economica
2) Che rispettano formalmente le norme fiscali
3) E che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti
EFFETTI
Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria
che:
1) Ne disconosce i vantaggi
2) Ridetermina i tributi dovuti sulla base delle norme e dei principi
elusi
3) Tiene conto di quanto versato dal contribuente per effetto di tali
operazioni
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
OPERAZIONI PRIVE DI SOSTANZA ECONOMICA
I fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati:
• Inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali
Indici di mancanza di sostanza economica
1) Non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il
fondamento giuridico del loro insieme
2) Non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali
logiche di mercato
VANTAGGI FISCALI INDEBITI
I benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità
delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
ECCEZIONI
Non si considerano abusive, in ogni caso:
1) Le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non
marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che
rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale
dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente
LIBERTÀ DI SCELTA TRA REGIMI OPZIONALI DIVERSI
(art. 10-bis, c.4, L. 212/2000)
Resta ferma la libertà di scelta del contribuente
 tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge
 e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
FACOLTÀ DI PRESENTARE INTERPELLO
Il contribuente può proporre interpello
 Secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della
presente legge
 Per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano
state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto
 L'istanza è presentata prima della scadenza dei termini per la
presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri
obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza
medesima
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
Art. 11, L. 212/2000 (Interpello del contribuente)
1, Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, CHE RISPONDE ENTRO
CENTOVENTI GIORNI, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione
delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina
tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione
oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il
termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento
prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità
dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa
questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso
una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione
finanziaria .
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della
amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
FACOLTÀ DI PRESENTARE INTERPELLO DISAPPLICATIVO
Il contribuente può proporre interpello ai sensi del Reg. Min.
259/1998 per ottenere la disapplicazione
 Delle norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni , crediti
d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse
dall’ordinamento tributario
 Dimostrando che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non
potevano verificarsi
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
ACCERTAMENTO
L’abuso del diritto è accertato, senza pregiudizio dell’ulteriore azione
accertatrice
 con apposito atto,
 preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una
richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta
giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile
un abuso del diritto
In sede di accertamento, l’abuso del diritto può essere configurato
solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti
contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
La richiesta di chiarimenti
 È notificata dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 60,
D.P.R. 600/73
 Entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto
impositivo
 Devono trascorrere non meno di 60 gg tra la data di ricevimento
dei chiarimenti o quella di inutile decorso del termine assegnato al
contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza
dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto
impositivo.
 In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto
impositivo È AUTOMATICAMENTE PROROGATO, in deroga a quello
ordinario, fino a concorrenza dei 60 gg
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
MOTIVAZIONE DELL’ATTO IMPOSITIVO
Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l’atto impositivo è
specificamente motivato, a pena di nullità,
 In relazione alla condotta abusiva
 Alle norme o ai principi elusi
 Agli indebiti vantaggi fiscali realizzati
 Nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di 60 gg
ABROGAZIONE ART. 37-BIS, D.P.R. 600/73
 L’art. 37-bis, D.P.R. 600/73 è abrogato
 Le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite
all’art. 10-bis, L. 212/2000 in quanto compatibili
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DEL
CONTRIBUENTE
L’AF ha l’onere di dimostrare:
 la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in
relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10-bis L.
212/2000 (mancanza di sostanza economica e indebiti vantaggi
fiscali)
Il contribuente ha l’onere di dimostrare
 L’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3 dell’art. 10-bis
IRRILEVANZA PENALE DELL’ABUSO DEL DIRITTO
Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle
leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni
amministrative tributarie
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
RIMBORSO DELLE IMPOSTE PAGATE A SEGUITO DELLE
OPERAZIONI ABUSIVE DISCONOSCIUTE
I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del
presente articolo:
 Possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle
operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti
dall’amministrazione finanziaria
 Inoltrando, entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è
divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o
conciliazione giudiziale, istanza all’Agenzia delle Entrate, che
provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure
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NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO
Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti
del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto)
INAPPLICABILITÀ DELL’ABUSO DEL DIRITTO AI DIRITTI
DOGANALI
L’abuso del diritto per i diritti doganali rimane confinato ai commi da
1 a 5 dell’art. 10-bis:
 Per tutto il resto (interpello, modalità di accertamento, richiesta di
chiarimenti, motivazione dell’atto impositivo, oneri AF e
contribuente, riscossione provvisoria, rimborso imposte ecc.)
 Si applicano le disposizioni doganali
ENTRATA IN VIGORE
le nuove norme entrano in vigore a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si
applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore
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LIMITAZIONI AL RADDOPPIO DEI
TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI
ACCERTAMENTI AVENTI RILEVANZA
PENALE
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LIMITAZIONI AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI
ACCERTAMENTI
Art. 2, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – modifiche art. 43, D.P.R. 600/73
MODIFICHE NORMATIVE
Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/73 Termine per l’accertamento
e Art. 57, comma 3, D.P.R. 633/72 Termine per gli accertamenti
Testo precedente
3. In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata
commessa la violazione.
Testo modificato
3. In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata
commessa la violazione.
Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte
dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa
la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa
oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai
commi precedenti.
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LIMITAZIONI AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI
ACCERTAMENTI
Art. 2, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – modifiche art. 43, D.P.R. 600/73
NORME TRANSITORIE
Sono comunque fatti salvi gli effetti
 degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni
amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia
delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati
alla data di entrata in vigore del presente decreto (2 settembre 2015)
Nonché quelli
 degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente
decreto (2 settembre 2015)
 dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale
conoscenza entro la stessa data (2 settembre 2015)
SEMPRE CHE I RELATIVI ATTI RECANTI LA PRETESA IMPOSITIVA O
SANZIONATORIA SIANO NOTIFICATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015
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LIMITAZIONI AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI
ACCERTAMENTI
Art. 2, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – modifiche art. 43, D.P.R. 600/73
NON PUNIBILITÀ AI FINI DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
Ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e
2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
Esclusione dalla punibilità
 dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, D.Lgs. 74/2000
 Delle condotte previste dagli artt. 648-bis e ter c.p. commesse in
relazione ai suddetti delitti
si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria ANCHE
gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate
nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per
l'accertamento
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REGIME DELL’ADEMPIMENTO
COLLABORATIVO
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REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Art. 3 e s.s., D.Lgs. 128 del 5/8/2015
CHE COS’È
È un modello di collaborazione tra Fisco e contribuenti finalizzato a:
 Promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate
basate sul reciproco affidamento tra AF e contribuenti
 Prevenire e risolvere le controversie in materia fiscale
CHI PUÒ ADERIRE (ART. 7, D.LGS. 128/2015)
In fase di prima applicazione:
 Contribuenti di maggiori dimensioni che conseguono un volume di affari o di
ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro
 E contribuenti che hanno aderito al progetto pilota sul Regime di Adempimento
collaborativo di cui all’invito del 25/6/2013 dotati di un sistema di controllo
interno per la gestione del rischio fiscale che conseguono un volume di affari o di
ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro
Successivamente, con decreto MEF
Sono stabiliti i criteri con cui possono essere progressivamente individuati ulteriori
contribuenti ammissibili al regime che conseguono un volume d’affari o di ricavi non
inferiore a 100 milioni
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REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Art. 3 e s.s., D.Lgs. 128 del 5/8/2015
REQUISITI DEL CONTRIBUENTE
Possesso, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni
organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi,
di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale,
inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno che deve
assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei
contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui
rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo
funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con
cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le
valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate,
nonché le attività pianificate.
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REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Art. 3 e s.s., D.Lgs. 128 del 5/8/2015
DOVERI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E PER I CONTRIBUENTI
Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo
adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il
conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di
pianificazione fiscale aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di
favorire un contesto fiscale di certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal
contribuente nell'ambito del regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel
più breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione
annuale da essi predisposta, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione
contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per garantire il
conseguimento delle finalità dell’accordo, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute
necessarie dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei
rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria,
assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
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REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Art. 3 e s.s., D.Lgs. 128 del 5/8/2015
EFFETTI DEL REGIME
L'adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune
valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali,
attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del
controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito
all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia
delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneità della domanda presentata, nonché la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello è in
ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa
richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per
assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente
tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità
applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo.
3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo
5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia NON condivide la posizione
dell'impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in
misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.
4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente
abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo
del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.
5. Il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle
entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle
imposte, sia dirette sia indirette.
23
NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE
D.LGS. 159 DEL 24/09/2015
24
SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE
Modifiche art. 1, commi 538 e 539, L. 228/2012
COSA È
Strumento per la sospensione della riscossione di somme iscritte a ruolo o
affidate all’Agente della riscossione
COME SI USA
Presentazione a Equitalia di una semplice dichiarazione (possibile anche la
presentazione telematica)
OGGETTO
Debiti tributari posti in riscossione:
• Prescritti
• Decaduti
• Sgravati
• Sospesi in via amministrativa o giudiziale
• Pagati prima dell’affidamento all’Agente della riscossione
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SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE
Modifiche art. 1, commi 538 e 539, L. 228/2012
PROCEDURA
1. Presentazione istanza a Equitalia
2. Equitalia, nei successivi 10 gg chiede conferma all’ente
impositore delle ragioni del contribuente
3. In caso positivo, Equitalia sollecita la trasmissione dello
sgravio o della sospensione direttamente sui propri sistemi
informativi
4. L’Ente creditore tramite: apposito canale telematico, PEC o
raccomandata RR:
• Comunica al debitore l’esito dell’esame della
dichiarazione
• Dà comunicazione a Equitalia del provvedimento di
sgravio, sospensione o conferma della legittimità del
debito iscritto a ruolo
26
SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE
Modifiche art. 1, commi 538 e 539, L. 228/2012
EFFETTI
1. Fino alla data di risposta dell’Ente impositore, resta sospeso
il termine per procedere al primo incanto, altrimenti
perderebbe efficacia l’eventuale pignoramento
2. Se entro 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza
non vi è risposta dell’Ente creditore, il credito viene
discaricato dai ruoli salvo che si tratti di
1. Sospensione amministrativa o giudiziale
2. Sentenza non definitiva di annullamento del credito
L’istanza non è reiterabile
27
RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER GLI AVVISI BONARI
Modifiche art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997
MODIFICHE
1.
2.
3.
4.
5.
Aumenta da 6 a 8 il numero di rate trimestrali concedibili per gli importi fino
a 5.000 euro
Viene rivisto tutto il meccanismo applicabile in caso di inadempimento dei
pagamenti dovuti ai quali viene dedicato il nuovo art. 15-ter D.P.R. 602/73
Le regole per il calcolo degli interessi sono ora contenute nell’art. 13 del
D.Lgs. 159/2013
Si prevede esplicitamente l’applicabilità di queste norme alle rateizzazioni
delle somme dovute per le imposte sui redditi a tassazione separata
Viene eliminata la previsione di poter fare rate anche di importo
decrescente
DECORRENZA NUOVE NORME
•
•
Controlli ex 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72: dalle
dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31/12/14
Controlli ex art. 36-ter D.P.R. 600/73: dalle dichiarazioni relative al
periodo di imposta in corso al 31/12/13
28
RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER GLI AVVISI BONARI
Modifiche art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997
DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE
1.
2.
Mancato pagamento della prima rata entro 30 gg dal ricevimento della
comunicazione
Mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva
EFFETTI DELLA DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE
1.
2.
Iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi
e sanzioni in misura piena
Non si decade in caso di lieve inadempimento ma sugli importi non
versati o versati in ritardo si applicano le sanzioni per ritardato
pagamento che è possibile ridurre con il ravvedimento operoso entro il
termine di pagamento della rata successiva o, in caso di ultima rata,
entro 90 gg dalla scadenza
29
RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER ACCERTAMENTI CON
ADESIONE E ACQUIESCENZA RAFFORZATA
Modifiche artt. 8 e15, D.Lgs. 218/1997
MODIFICHE
1.
2.
3.
Aumenta da 12 a 16 il numero di rate trimestrali concedibili per gli
importi superiori a 50.000 euro (per somme inferiori, le rate rimangono
fissate in un massimo di 8)
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo
giorno di ciascun trimestre.
Gli interessi si calcolano dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata
DECORRENZA NUOVE NORME
•
Atti di adesione, atti definiti perfezionati alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 159/2015, cioè dal 22/10/2015
30
RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER ACCERTAMENTI CON
ADESIONE E ACQUIESCENZA RAFFORZATA
Modifiche art. 8 e15, D.Lgs. 218/1997
DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE
1.
Mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva
EFFETTI DELLA DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE
1.
2.
Iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi
e sanzioni in misura piena, nonché della sanzione per omesso o tardivo
versamento maggiorata della metà (45% contro il precedente 60%) e
applicata al residuo importo dovuto a titolo di imposta
Non si decade in caso di lieve inadempimento ma sugli importi non
versati o versati in ritardo si applicano le sanzioni per ritardato
pagamento che è possibile ridurre con il ravvedimento operoso entro il
termine di pagamento della rata successiva o in caso di ultima rata o
versamento in unica soluzione, entro 90 gg dalla scadenza
31
NUOVE IPOTESI DI RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI
Modifiche art. 15, D.Lgs. 218/1997
Sono rateizzabili secondo le regole previse per acquiescenza e
accertamento con adesione
Gli importi dovuti a seguito di acquiescenza
1. agli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni (es. prima
casa)
2. agli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione
3. Agli avvisi di accertamento dell’imposta di registro per occultamento del
corrispettivo
32
LIEVE INADEMPIMENTO
Nuovo art. 15-ter, D.P.R. 602/1973
1.
2.
3.
NON SI DECADE DALLA RATEIZZAZIONE DI SOMME DOVUTE PER LA
DEFINIZIONE DI:
• Avvisi bonari
• Accertamenti con adesione
• Acquiescenza rafforzata
Nel caso di:
• insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore
al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
• tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.
• Tali regole valgono anche nel caso in cui il contribuente opti per il
versamento in un'unica soluzione degli importi dovuti
Effetti del lieve inadempimento:
• Iscrizione a ruolo della frazione di debito non pagata
• Applicazione della sanzione in misura piena (30%) sull’importo non
pagato o pagato in ritardo
33
NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI
Nuovo art. 25, D.P.R. 602/1973
NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI
La cartella esattoriale conseguente ad inadempimenti nei pagamenti di
somme rateizzate a seguito di:
• Avvisi bonari
• Accertamenti con adesione
• Acquiescenza rafforzata
Deve essere notificata a pena di decadenza entro il terzo anno successivo a
quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione
Sono previste scadenze differenziate per le somme rateizzate rientranti:
• Nel concordato preventivo
• Negli accordi di ristrutturazione dei debiti
• In un accordo di composizione dei rischi da sovraindebitamento
(Nuovi commi 1-bis e 1-ter, art. 25, D.P.R. 602/73)
34
NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI
Nuovo art. 29, D.L. 78/2010
ACCERTAMENTI ESECUTIVI
Il termine che rende esecutivi gli accertamenti:
Non matura più decorsi 60 gg. dalla data di notifica degli stessi
Ma solo una volta scaduto quello per la proposizione del ricorso contro
l’atto
In pratica, con la modifica in oggetto, il contribuente può beneficiare
dell’eventuale sospensione feriale dei termini peraltro ridotta al periodo dal
1° agosto al 31 agosto dall’art. 16, D.L. 132/2014
35
RATEAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Nuovo art. 38, D.Lgs. 346/1990
MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ricezione dell’atto da rateizzare (avviso di liquidazione, accertamento, ecc.)
Pagamento di un acconto pari al 20% delle somme dovute entro 60 gg dalla
data di ricevimento dell’atto
Richiesta di rateizzazione per l’importo residuo, non occorre più la
presentazione di garanzie
Piano di rateizzazione (8 rate trimestrali per gli importi fino a 20.000 euro
aumentabili a 12 rate per gli importi superiori a tale limite). La rata minima
non può essere inferiore a 1.000 euro
Decadenza per mancato pagamento
•
dell’acconto pari al 20% delle somme dovute
•
di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento di
quella successiva
Effetti della decadenza
•
Iscrizione a ruolo dell’importo residuo, delle sanzioni in misura piena e
degli interessi
•
Si applica la disciplina del LIEVE INADEMPIMENTO
36
RATEAZIONE SOMME AFFIDATE ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Nuovo art. 19, D.P.R. 602/1973
RATEAZIONE ORDINARIA art. 19, D.P.R. 602/73
Descrizione
Condizioni accesso
Rate
Procedura
Effetti
Vecchia disciplina
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà
Max 72 rate mensili di pari importo o con rate variabili di importo
crescente
Debiti fino a 50.000 euro: semplice domanda consegnata a mano
o spedita con raccomandata RR
Debiti superiori a 50.000 euro: persone fisiche e ditte individuali in
semplificata: presentazione dell’ISEE; ditte individuali in ordinaria,
società di persone e capitali: indice di liquidità e indice alfa +
situazione contabile riferita a periodo non superiore a 2 mesi
prima dell’istanza
-
Interruzione procedure esecutive in corso
Nuova disciplina
Identico
Identico
Identico
Ma non è stato precisato che per debiti non superiori a 50.000
euro non occorre alcuna documentazione
Proroga
Interruzione procedure esecutive in corso con il
pagamento della prima rata a meno che non siano
vicine alla conclusione
Non attivazione di nuove procedure esecutive
Non attivazione di nuove procedure esecutive
Possibilità di dilazionare anche le somme oggetto di segnalazione NON si possono dilazionare le somme oggetto di
delle PA ex art 48 bis D.P.R. 602/73
segnalazione delle PA ex art 48 bis D.P.R. 602/73
Concedibile una sola volta: per max ulteriori 72 rate
Identico
Decadenza
Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive
Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive
Effetti decadenza
-
-
Riattivazione
Non prevista
Riscossione in un'unica soluzione del debito residuo
Il debito residuo non poteva più essere rateizzato
-
Riscossione in un'unica soluzione del debito residuo
Possibilità di riattivare le rateazione decadute pagando
l’intero importo della rate scadute e non pagate e
proseguendo i pagamenti secondo il vecchio piano di rientro
37
RATEAZIONE SOMME AFFIDATE ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Nuovo art. 19, D.P.R. 602/1973
RATEAZIONE STRAORDINARIA art. 19, c. 1-quinquies, D.P.R. 602/73
Condizioni
accesso
Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura Identico
economica per ragioni estranee alla responsabilità del debitore.
Tali circostanze si intendono comprovate quando, congiuntamente, vi è:
Accertata impossibilità per il debitore di pagare secondo un piano di
rateazione ordinario
Solvibilità del debitore rispetto alla rata derivante dalla maxi dilazione
Rate
Max 120 rate mensili
Identico
Procedura
Persone fisiche e ditte individuali in semplificata: Indicatore situazione
reddituale (ISR) desunto dall’ISEE mensilizzato; se rata mensile >20%
reddito mensile  OK
Altri soggetti: valore della produzione e indice di liquidità; se importo
rata > 10% valore della produzione mensilizzato  OK; se indice di
liquidità < 1  OK per ordinaria, se indice di liquidità compreso tra 0,5
e 1 rateizzazione straordinaria
Effetti
Interruzione procedure esecutive in corso
Interruzione procedure esecutive in corso con il
pagamento della prima rata a meno che non siano
vicine alla conclusione
Non attivazione di nuove procedure esecutive
Non attivazione di nuove procedure esecutive
Possibilità di dilazionare anche le somme oggetto di segnalazione NON si possono dilazionare le somme oggetto di
delle PA ex art 48 bis D.P.R. 602/73
segnalazione delle PA ex art 48 bis D.P.R. 602/73
Proroga
Concedibile una sola volta: per max ulteriori 120 rate qualora il debitore
fosse in difficoltà
Decadenza
Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive
Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive
Effetti decadenza Riscossione in un'unica soluzione del debito residuo
Riscossione in un'unica soluzione del debito residuo
Il debito residuo non poteva più essere rateizzato
Riattivazione
Non prevista
Possibilità di riattivare le rateazione decadute pagando
l’intero importo della rate scadute e non pagate e
proseguendo i pagamenti secondo il vecchio piano di rientro
38
RATEAZIONE SOMME AFFIDATE ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Nuovo art. 19, D.P.R. 602/1973
DISCIPLINA TRANSITORIA PER DILAZIONI SCADUTE NEI 24 MESI
PRECEDENTI IL 22/10/2015
Riattivazione con
1. Presentazione di apposita istanza entro 30 gg dal 22/10/2015
2. Durata massima nuovo piano: 72 rate mensili
3. Decadenza per mancato pagamento di 2 sole rate anche non
consecutive
RIDUZIONE AGGIO RISCOSSIONE
Ruoli consegnati entro il 31/12/2015
1. Aggio totale 8%, tuttavia
2. Se si paga entro 60 gg dalla notifica della cartella, si riduce al 4,08%
3. Per le riscossioni spontanee l’aggio è dell’1%
Ruoli consegnati dopo il 31/12/2015
1. Aggio totale 6%, tuttavia
2. Se si paga entro 60 gg dalla notifica della cartella, si riduce al 3%
3. Per le riscossioni spontanee l’aggio è dell’1%
39
RATEAZIONE SOMME AFFIDATE ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Nuovo art. 26, D.P.R. 602/1973
NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI A MEZZO PEC
La notifica della cartella esattoriale può essere eseguita
1. A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dagli
elenchi a tal fine previsti dalla legge
2. Per ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, la
notifica avviene esclusivamente con tali modalità
3. Se l’indirizzo PEC non è valido o è inattivo o la casella è satura anche
dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi almeno 15 dal
primo:
• Deposito presso la CCIAA e pubblicazione del relativo avviso sul sito
informatico della medesima
• Notizia al destinatario per raccomandata RR
4. Le persone fisiche intestatarie di PEC possono chiedere che le notifiche
avvengano solo al relativo indirizzo.
40
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERPELLI
D.LGS. 156 DEL 24/09/2015
41
TIPOLOGIE DI INTERPELLI
Nuovo art. 11, L. 212/2000
REVISIONE NORME SU INTERPELLI
Scopi
‒ Garantire una maggiore omogeneità anche ai fini della tutela
giurisdizionale
‒ Assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei
pareri
‒ Procedere alla eliminazione delle forme di interpello
obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravi per
i contribuenti e per l’amministrazione
42
TIPOLOGIE DI INTERPELLI
Nuovo art. 11, L. 212/2000
I “VECCHI” INTERPELLI
TIPO
NORMA
UTILIZZO
Antielusivo
Art. 21, L.
413/1991
Certezza nell’applicazione delle norme antielusive
Disapplicativo
Art. 37-bis, c.
8, D.P.R.
600/73
Disapplicazione norme che limitano deduzioni,
detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive
altrimenti non ammesse dall’ordinamento
Ordinario
Art. 11, L.
212/2000
Applicazione delle disposizioni qualora vi siano obiettive
condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione
delle stesse
Ruling
internazionale
Art. 8, D.L.
269/2003
‐
‐
‐
Specifici
Varie
Regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei
dividendi, delle royalties;
valutazione preventiva requisiti stabile
organizzazione;
convenzioni contro le doppie imposizioni.
Interpello CFC, consolidato nazionale e mondiale, PEX
enti creditizi su partecipazioni acquisite in procedure di
recupero crediti
43
TIPOLOGIE DI INTERPELLI
Nuovo art. 11, L. 212/2000
I PROBLEMI POSTI DAI “VECCHI” INTERPELLI
Valore attribuito alle risposte dell’AF
‒ Atti di indirizzo e orientamento  non direttamente
impugnabili
‒ Atti di autorizzazione  autonomamente impugnabili
Effetti mancata presentazione dell’istanza di interpello
‒ Difesa ammissibile?
‒ Sanzioni?
44
TIPOLOGIE DI INTERPELLI
Nuovo art. 11, L. 212/2000
I “NUOVI” INTERPELLI
TIPO
NORMA
UTILIZZO
Art. 11, c. 1, lett.
a), L. 212/2000
Applicazione di norme tributarie quando vi sono condizioni
di obiettiva incertezza sulla corretta:
‒ Interpretazione di tali disposizioni;
‒ Qualificazione della fattispecie
Probatorio
Art. 11, c. 1, lett.
b), L. 212/2000
Sussistenza condizioni e valutazione idoneità degli elementi
probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici
regimi fiscali
Antiabuso
Art. 11, c. 1, lett.
c), L. 212/2000
Applicazione della disciplina su abuso del diritto ad una
specifica fattispecie
Disapplicativo
Art. 11, c. 2, L.
212/2000
Disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti
ammesse dall’ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi
Ruling internazionale
Interpello su nuovi
investimenti
Artt. 1 e 2, D.Lgs.
147/2015
‐
Ordinario
‐
‐
‐
Regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei
dividendi, delle royalties;
valutazione preventiva requisiti stabile organizzazione;
convenzioni contro le doppie imposizioni
Nuovi investimenti
45
TIPOLOGIE DI INTERPELLI
Nuovo art. 11, L. 212/2000
LE NOVITÀ
Interpelli ORDINARI:
‒ La situazione di obiettiva incertezza nell’applicazione della norma può
riguardare anche la corretta qualificazione della fattispecie
Interpelli PROBATORI
Si applicano ad ipotesi espressamente previste dalla legge (CFC, consolidato
nazionale o mondiale, black-list, società di comodo, ACE):
è possibile
‒ non presentare l’interpello
‒ Non allinearsi all’eventuale risposta negativa
Ma occorre segnalare tale circostanza in dichiarazione dei redditi altrimenti
si applica la sanzione da 2.000 a 21.000 euro (art. 8, c. 3-ter, D.Lgs. 471/1997)
46
TIPOLOGIE DI INTERPELLI
Nuovo art. 11, L. 212/2000
LE NOVITÀ
Interpelli ANTI ABUSO:
‒ Riguardano la nuova fattispecie di abuso del diritto (art. 10-bis, L. 212/2000)
‒ Non sono obbligatori
‒ Non è necessaria l’impugnazione dell’eventuale diniego
Interpelli DISAPPLICATIVI
‒ Unica fattispecie obbligatoria
‒ Ma in caso di non presentazione il contribuente può fornire la dimostrazione della
spettanza della disapplicazione in sede di accertamento o contenzioso
‒ tuttavia, si applica una sanzione da 2.000 a 21.000 euro, che viene raddoppiata in
caso di successivo disconoscimento della disapplicazione (art. 11, c. 7-ter, D.Lgs.
471/1997)
‒ In caso di risposta negativa, il successivo accertamento deve essere preceduto, a
pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro 60 gg. Se la
procedura è attivata in prossimità della scadenza del termine per la notifica
dell’accertamento, esso viene prorogato fino a concorrenza dei 60 giorni
47
TIPOLOGIE DI INTERPELLI
Nuovo art. 11, L. 212/2000
LE NOVITÀ
Termini per la risposta dell’AF:
‒ Interpelli ORDINARI: 90 giorni
‒ Tutti gli altri: 120 giorni
‒ In caso di mancata risposta entro tali termini scatta silenzio assenso
Effetti della risposta favorevole all’interpello
‒ È vincolante per l’AF sebbene limitatamente al contribuente che l’ha
presentata e alla fattispecie oggetto dell’interpello
‒ L’efficacia della risposta è estesa ad eventuali comportamenti successivi
del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie
‒ Sono nulli gli atti emessi dall’AF in difformità della risposta all’interpello
Integrazione documenti
‒ Se viene richiesta la produzione di nuovi documenti, il termine per la
risposta dell’AF è di 60 gg dalla ricezione degli stessi
‒ Se non vengono presentati e trascorre 1 anno, l’interpello si intende
rinunciato
48
REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE
SANZIONI PENALI E
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
D.Lgs. 158 DEL 24/09/2015
49
OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000
LE NOVITÀ
Rimane la qualifica come
reato
Nessuna depenalizzazione
Si elevano le soglie di
punibilità
Diminuiscono i casi in cui il
reato si consuma
Rimane inalterata la pena
50
OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000
Omesso versamento di ritenute certificate – art. 10-bis
Soglia di punibilità
Aumenta
da euro 50.000 a euro 150.000
Termine per la consumazione
del reato
Omesso versamento entro il termine
previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale del sostituto
di imposta (770)
Pena prevista
Riferimento alle ritenute
Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Dovute sulla base del 770
O certificate al sostituito
51
OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000
Omesso versamento di IVA – art. 10-ter
Soglia di punibilità
Aumenta
Da euro 50.000 a euro 250.000
Termine per la consumazione
del reato
Omesso versamento entro il termine
per il versamento dell’acconto
relativo al periodo di imposta
successivo
Pena prevista
Riferimento all’IVA
Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Dovuta sulla base della
dichiarazione annuale
52
OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000
Indebita compensazione – art. 10-quater
Soglia di punibilità
Rimane fissata in 50.000 euro
Termine per la consumazione
del reato
Entro la data di presentazione
della dichiarazione successiva
(art. 17, c.1, D.Lgs. 241/1997)
PENA PREVISTA
Crediti non spettanti
Da 6 mesi a 2 anni
Crediti inesistenti
Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
53
OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000
Indebita compensazione – art. 10-quater
CREDITI INESISTENTI
E NON SPETTANTI
Cass. Sent. N. 3367 del 26/6/2014
depositata IL 26/01/2015
Credito esistente ma riferito ad altro
soggetto (inesistenza soggettiva)
INESISTENTE
Pendenza di una condizione cui sia
subordinata l’esistenza del credito
INESISTENTE
Credito certo che per qualsiasi
ragione normativa non ancora
utilizzabile
NON SPETTANTE
54
OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000
Indebita compensazione – art. 10-quater
CREDITI INESISTENTI
E NON SPETTANTI
ART. 15, c. 1, lett. o)
Modifica art. 13, D.Lgs. 471/1997
Credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto
costitutivo
E
la cui inesistenza NON sia
riscontrabile mediante controlli
automatizzati
Credito disconosciuto a seguito di
controlli ex artt. 36-bis e ter D.P.R.
600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72
INESISTENTE
NON SPETTANTE
55
OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000
Indebita compensazione – art. 10-quater
CREDITI INESISTENTI
E NON SPETTANTI
ART. 15, c. 1, lett. o)
Modifica art. 13, D.Lgs. 471/1997
Credito compensato in misura
eccedente il limite massimo previsto
dalla legge
Credito non utilizzabile in
determinato periodo di imposta
NON SPETTANTE
Credito non risultante da
dichiarazione
56
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
Art. 2, D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti
Soglia di punibilità
Nessuna
Termine per la consumazione del
reato
Presentazione delle dichiarazioni
IIDD e IVA
è stato soppresso il riferimento alle
sole dichiarazioni ANNUALI
Pena prevista
da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
Elemento oggettivo
‒ Registrazione nelle scritture
contabili obbligatorie delle
fatture o degli altri documenti
per operazioni inesistenti
‒ O detenzione dei suddetti
documenti a fine di prova nei
confronti dell’AF
57
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
Art. 3, D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Soglia di punibilità
(devono sussistere congiuntamente)
Imposta evasa, relativamente a
ciascuna singola imposta, superiore
a euro 30.000
Ammontare complessivo degli
elementi attivi sottratti
all’imposizione, anche con
l’indicazione di elementi passivi
fittizi:
superiore al 5% di quelli complessivi
e COMUNQUE A 1.500.000 EURO
Termine per la consumazione del
reato
Presentazione delle dichiarazioni
IIDD e IVA
Pena prevista
da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
58
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
Art. 3, D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (segue)
Elemento oggettivo
‒ Compimento di OPERAZIONI
SIMULATE OGGETTIVAMENTE O
SOGGETTIVAMENTE
‒ Registrazione nelle scritture contabili
obbligatorie dei documenti falsi
‒ O detenzione dei suddetti documenti
a fine di prova nei confronti dell’AF
‒ Altri MEZZI FRAUDOLENTI idonei ad
ostacolare l’accertamento o a indurre
in errore l’AF
Non costituiscono
mezzi fraudolenti
‒ La mera violazione degli obblighi di
fatturazione e di annotazione degli
elementi attivi nelle scritture
contabili
‒ O la sola indicazione nelle fatture o
nelle annotazioni di elementi attivi
inferiori a quelli reali
59
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
Art. 1, D.Lgs. 74/2000
DEFINIZIONI
IMPOSTA EVASA
lett. f) ultimo periodo
OPERAZIONI SIMULATE
OGGETTIVAMENTE E
SOGGETTIVAMENTE
Nuova lett. g-bis)
MEZZI FRAUDOLENTI
Nuova lett. g-ter)
Non si considera imposta evasa quella
teorica non effettivamente dovuta
collegata a una
RETTIFICA IN DIMINUZIONE DI PERDITE
dell’esercizio o pregresse
‒ Operazioni apparenti, diverse da
quelle per abuso del diritto, poste in
essere con la volontà di non
realizzarle in tutto o in parte
‒ Operazioni riferite a soggetti
fittiziamente interposti
‒ Condotte artificiose attive
‒ Condotte artificiose omissive
Realizzate in violazione di uno specifico
obbligo giuridico, che determinano una
falsa rappresentazione della realtà
60
DICHIARAZIONE INFEDELE
Art. 4, D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione infedele
Termine per la consumazione del
reato
Imposta evasa
Aumenta
da euro 50.000 a euro 150.000
Ammontare complessivo elementi
attivi sottratti a imposizione, anche
con indicazione di elementi passivi
INESISTENTI:
‒ superiore al 10% degli elementi
attivi indicati in dichiarazione
‒ o comunque a 3 MILIONI DI
EURO
Presentazione delle dichiarazioni
annuali IIDD e IVA
Pena prevista
Reclusione da 1 a 3 anni
Soglia di punibilità
61
DICHIARAZIONE INFEDELE
Art. 4, D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione infedele (segue)
NUOVE ESIMENTI
Non si tiene conto della non corretta
classificazione, della valutazione di
elementi attivi o passivi
oggettivamente esistenti, rispetto ai
quali i criteri concretamente
applicati sono stati comunque
indicati nel bilancio ovvero in altra
documentazione rilevante ai fini
fiscali
‒ Degli elementi fuori competenza
‒ Non inerenti
‒ Non deducibili
PURCHÉ REALI
62
DICHIARAZIONE INFEDELE
Art. 4, D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione infedele (segue)
Fuori dai casi precedenti, non danno
luogo a fatti punibili:
Mantenimento ESIMENTI
Ex vecchio art. 7
Le valutazioni che singolarmente
effettuate, differiscono in misura
inferiore al 10% da quelle corrette
Degli importi compresi in tale
percentuale non si tiene conto nella
verifica del superamento delle soglie
di punibilità
63
DICHIARAZIONE OMESSA
Art. 5, D.Lgs. 74/2000
Omessa dichiarazione
Soglia di punibilità
Termine per la consumazione del
reato
Pena prevista
Imposta evasa
Aumenta
da euro 30.000 a euro 50.000
Presentazione delle dichiarazioni
annuali IIDD e IVA
non si considera omessa la
dichiarazione presentata entro 90
gg. dal termine o non sottoscritta o
non redatta su stampato conforme
al modello prescritto
AUMENTO
Era da 1 a 3 anni
Diventa da 1 anno e 6 mesi a 4 anni
64
DICHIARAZIONE OMESSA
Art. 5, D.Lgs. 74/2000
Omessa dichiarazione dei sostituti di imposta
Soglia di punibilità
Ritenute non versate
superiori a euro 50.000
Presentazione della dichiarazione di
sostituto di imposta
Termine per la consumazione del
reato
non si considera omessa la
dichiarazione presentata entro 90
gg. dal termine o non sottoscritta o
non redatta su stampato conforme
al modello prescritto
Pena prevista
da 1 anno e 6 mesi a 4 anni
65
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI
Art. 10, D.Lgs. 74/2000
Occultamento o distruzione di documenti contabili
Soglia di punibilità
NESSUNA
Elemento oggettivo
‒ Occultamento o distruzione di
scritture contabili o documenti cui è
obbligatoria la conservazione, in
modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi o del volume
d’affari
Al fine di:
‒ Evadere le imposte sui redditi o IVA
‒ Ovvero di consentire l’evasione a
terzi
Pena prevista
AUMENTO
Era da 6 mesi a 5 anni
Diventa da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
66
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ – PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO
Art. 13, D.Lgs. 74/2000
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
Art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000
Omesso versamento di
ritenute certificate
Art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000
Omesso versamento IVA
Art. 10-quater, c.1, D.Lgs. 74/2000
Indebita compensazione
di crediti non spettanti
Art. 4, D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione infedele
Art. 5, D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione omessa
SI
67
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ – PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO
Art. 13, D.Lgs. 74/2000
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ REATI artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, c. 1
‒ Imposte
‒ Sanzioni amministrative
‒ Interessi
Prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di I° grado
PAGAMENTO
INTEGRALE
Anche a seguito di:
‒ Acquiescenza
‒ Accertamento con adesione
‒ Mediazione
‒ Conciliazione giudiziale
‒ Rateizzazione avvisi bonari e
cartelle esattoriali
68
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ – PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO
Art. 13, D.Lgs. 74/2000
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ REATI artt. 4 e 5
‒ Imposte
‒ Sanzioni amministrative
‒ Interessi
PAGAMENTO
INTEGRALE
Anche a seguito di:
‒ del ravvedimento operoso
‒ o della presentazione della
dichiarazione omessa entro il
TERMINE di presentazione della
DICHIARAZIONE relativa al PERIODO
D’IMPOSTA SUCCESSIVO
Sempreché il ravvedimento o la presentazione avvengano prima che
l’autore abbia avuto formale conoscenza
‒ di accessi, ispezioni, verifiche
‒ o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di
procedimenti penali
69
RIDUZIONI DI PENA E PATTEGGIAMENTO
Nuovo Art. 13-bis, D.Lgs. 74/2000
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
Art. 2, D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti
Art. 3, D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante
altri artifici
Art. 8, D.Lgs. 74/2000
Emissione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti
Art. 10, D.Lgs. 74/2000
Art. 10-quater, c.2,
D.Lgs. 74/2000
Art. 11, D.Lgs. 74/2000
Occultamento o distruzione di
documenti
NO
Indebita compensazione di crediti
inesistenti
Sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte
70
RIDUZIONI DI PENA E PATTEGGIAMENTO
Nuovo Art. 13-bis, D.Lgs. 74/2000
RIDUZIONI DI PENA E PATTEGGIAMENTO
PAGAMENTO
INTEGRALE
EFFETTI
‒ Imposte
‒ Sanzioni amministrative
‒ Interessi
Prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di I° grado
Anche a seguito di:
‒ Acquiescenza
‒ Accertamento con adesione
‒ Mediazione
‒ Conciliazione giudiziale
‒ Rateizzazione avvisi bonari e
cartelle esattoriali
‒ Pena ridotta fino alla metà
‒ Possibilità di accesso al
patteggiamento
71
REATO SPECIALE
Nuovo Art. 13-bis, c.3, D.Lgs. 74/2000
CONCORSO DEL CONSULENTE FISCALE NEL REATO TRIBUTARIO
Delitti
Tutto il Titolo II, D.Lgs. 74/2000
Soggetti
‒ Professionisti
(in concorso con l’autore ‒ Intermediari finanziari
‒ Intermediari bancari
del reato)
Oggetto
Pena prevista
Consulenza fiscale prestata per
‒ Elaborazione
‒ O commercializzazione
di modelli di evasione fiscale
AUMENTO del 50%
di tutte le pene previste
per i delitti del Titolo II
72
DICHIARAZIONE INFEDELE – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1, D.Lgs. 471/1997
Dichiarazione omessa ai fini IIDD e IRAP
OGGI
Dal 1/1/2016
Dal 1/1/2016
Con dichiarazione presentata
entro il termine di
presentazione di quella
relativa al periodo di imposta
SUCCESSIVO e prima che
siano iniziati controlli
Oltre tale termine
CON
imposte
dovute
SENZA
imposte
dovute
CON
imposte
dovute
SENZA
imposte
dovute
CON
imposte
dovute
SENZA
imposte
dovute
Dal 120 al 240%
dell’imposta
Min. 258 euro
Da 258
a 1.032 euro
Dal 60 al 120%
dell’imposta
Min. 200 euro
Da 150
a 500 euro
Dal 120 al 240%
dell’imposta
Min. 250 euro
Da 250
a 1.000 euro
73
DICHIARAZIONE INFEDELE – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 5, D.Lgs. 471/1997
Dichiarazione omessa ai fini IVA
OGGI
Dal 1/1/2016
Dal 1/1/2016
Con dichiarazione presentata
entro il termine di
presentazione di quella
relativa al periodo di imposta
successivo e prima che siano
iniziati controlli
Oltre tale termine
CON
imposte
dovute
SENZA
imposte
dovute
CON
imposte
dovute
SENZA
imposte
dovute
CON
imposte
dovute
SENZA
imposte
dovute
Dal 120 al 240%
dell’imposta
Min. 258 euro
Da 258
a 2.065 euro
Dal 60 al 120%
dell’imposta
Min. 200 euro
Da 150
a 1.000 euro
Dal 120 al 240%
dell’imposta
Min. 250 euro
Da 250
a 2.000 euro
74
DICHIARAZIONE INFEDELE – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1, D.Lgs. 471/1997
Dichiarazione infedele ai fini IIDD e IRAP
OGGI
Dal 1/1/2016
Dal 100 al 200%
dell’imposta
Sanzione BASE
Dal 90 al 180%
dell’imposta
Sanzione per violazioni
di tipo fraudolento
Dal 135 al 270%
dell’imposta
Sanzione ridotta per
infedeltà di scarso
profilo
Sanzione ridotta per
assenza di danno
erariale
Dal 60 al 120%
dell’imposta
250 euro
75
DICHIARAZIONE INFEDELE – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1, D.Lgs. 471/1997
Dichiarazione infedele ai fini IIDD e IRAP
Sanzione ridotta per
INFEDELTÀ DI SCARSO
PROFILO
Dal 60 al
120%
dell’imposta
Quando l’imposta accertata
‒ È inferiore al 3% di quella dichiarata
‒ E comunque non supera 30.000 euro
Quando la violazione dipende da errori di
competenza purchè il componente
positivo abbia già concorso alla
determinazione del reddito nell’annualità
in cui interviene l’attività di accertamento
76
DICHIARAZIONE INFEDELE – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 5, D.Lgs. 471/1997
DICHIARAZIONE INFEDELE AI FINI IVA
OGGI
Dal 100 al 200% dell’imposta
Sanzione BASE
Dal 90 al 180% dell’imposta
Sanzione per
violazioni
di tipo fraudolento
Dal 135 al 270%
dell’imposta
Sanzione ridotta
per infedeltà di
scarso profilo
Quando la maggiore o la
minore eccedenza
detraibile o rimborsabile
Dal 60 al
accertata
120%
‒ È inferiore al 3% di
dell’imposta
quella dichiarata
‒ E comunque non
supera 30.000 euro
Dal 1/1/2016
77
RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E ALTRE VIOLAZIONI IN
MATERIA DI COMPENSAZIONE
Art. 13, D.Lgs. 471/1997
OMESSI VERSAMENTI
Versamenti effettuati con ritardo
non superiore a 15 gg
15% dell’importo non versato o versato
tardivamente ridotto ad 1/15 per ogni
giorno di ritardo quindi 1% per ogni
giorno di ritardo
Versamenti effettuati
dal 15° al 90° giorno di ritardo
15% dell’importo non versato o versato
tardivamente
Versamenti effettuati dopo il 90°
giorno di ritardo
30% dell’importo non versato o versato
tardivamente
È fatta salva l’utilizzabilità del ravvedimento operoso
Le minori sanzioni sono applicabili anche in caso di avvisi
bonari aventi per oggetto tardivi versamenti
78
RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E ALTRE VIOLAZIONI IN
MATERIA DI COMPENSAZIONE
Art. 13, D.Lgs. 471/1997
IVA DI GRUPPO
Ritardo fino a 90 giorni:
Sanzione da 1.000 a 4.000 euro
Garanzia IVA di gruppo
presentata oltre 90 gg dal
termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi
Ritardo superiore a 90 gg:
Sanzione del 30% dell’ammontare
delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale :
‒ dell’ente o società controllante
‒ delle società controllate
Compensate in tutto o in parte con
somme avrebbero dovuto essere
versate dalle altre società
controllate o dall’ente o società
controllante
79
RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E ALTRE VIOLAZIONI IN
MATERIA DI COMPENSAZIONE
Art. 13, D.Lgs. 471/1997
INDEBITE COMPENSAZIONI
Utilizzo di un’eccedenza o di un
credito di imposta in misura
superiore a quella SPETTANTE o in
violazione delle modalità di utilizzo
Utilizzo in COMPENSAZIONE di
crediti INESISTENTI per il
pagamento delle somme dovute
Sanzione
del 30% del credito utilizzato
Sanzione
dal 100 al 200%
del credito utilizzato
Non è possibile la definizione
agevolata delle sanzioni
(sanzione ridotta a 1/3)
80
RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E ALTRE VIOLAZIONI IN
MATERIA DI COMPENSAZIONE
Art. 15, D.Lgs. 471/1997
INCOMPLETEZZA DEI DOCUMENTI DI VERSAMENTO
F24 senza elementi necessari per
L’IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO
che esegue il versamento per per
l’imputazione della somma versata
Sanzione
Da 100 a 200 euro
Omessa presentazione del modello
Sanzione
di versamento contenente i dati
Di 100 ridotta a 50 se il ritardo
relativi alla eseguita compensazione non è superiore a 5 gg lavorativi
81
OBBLIGHI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE ED
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA
Art. 6, D.Lgs. 471/1997
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Obblighi inerenti alla
documentazione e registrazione di
operazioni imponibili ai fini IVA
Indicazione nella documentazione o
nei registri di un’imposta inferiore a
quella dovuta
Sanzione
Dal 90 al 180% dell’imposta
relativa all’imponibile non
correttamente documentato o
registrato
Se la violazione non ha inciso sulla
corretta liquidazione del tributo
Sanzione
Da euro 250 a 2.000
Indebita detrazione
Sanzione ridotta
Da 100% a 90%
82
OBBLIGHI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE ED
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA
Art. 6, D.Lgs. 471/1997
REVERSE CHARGE
OMESSA
APPLICAZIONE
DEL REVERSE
CHARGE
A soggetti che soffrono
limitazioni nella
detrazione dell’imposta
Sanzione a carico del
cessionario o committente
Dal 90 al 180%
dell’imposta evasa con
minimo di 258 euro
Il cedente applica e versa
l’IVA o il cessionario
applica indebitamente il
reverse charge
Sanzione sul cessionario
da 250 a 10.000 euro
Omessi adempimenti del
cessionario o committente
che riceve una fattura
corretta dall’emittente
Sanzione
da 500 a 20.000 euro
In caso di fattura
totalmente occultata dal
cedente
Sanzione
dal 5 al 10%
con minimo di 1.000 euro
83
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