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Diapositiva 1 - Consulenti del Lavoro di Firenze
Ordine dei Consulenti del Lavoro ANCL Consiglio Provinciale di Firenze Unione Provinciale di Firenze FIRENZE 18/11/2015 LE NOVITÀ FISCALI DOPO IL PERIODO ESTIVO Relatore: Dott. Riccardo PATIMO NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO 2 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) DEFINIZIONE DELL’ABUSO DEL DIRITTO Configurano abuso del diritto una o più operazioni : 1) Prive di sostanza economica 2) Che rispettano formalmente le norme fiscali 3) E che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti EFFETTI Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria che: 1) Ne disconosce i vantaggi 2) Ridetermina i tributi dovuti sulla base delle norme e dei principi elusi 3) Tiene conto di quanto versato dal contribuente per effetto di tali operazioni 3 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) OPERAZIONI PRIVE DI SOSTANZA ECONOMICA I fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati: • Inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali Indici di mancanza di sostanza economica 1) Non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme 2) Non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato VANTAGGI FISCALI INDEBITI I benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario 4 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) ECCEZIONI Non si considerano abusive, in ogni caso: 1) Le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente LIBERTÀ DI SCELTA TRA REGIMI OPZIONALI DIVERSI (art. 10-bis, c.4, L. 212/2000) Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale 5 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) FACOLTÀ DI PRESENTARE INTERPELLO Il contribuente può proporre interpello Secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge Per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto L'istanza è presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima 6 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) Art. 11, L. 212/2000 (Interpello del contribuente) 1, Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, CHE RISPONDE ENTRO CENTOVENTI GIORNI, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. 3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria . 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti. 7 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) FACOLTÀ DI PRESENTARE INTERPELLO DISAPPLICATIVO Il contribuente può proporre interpello ai sensi del Reg. Min. 259/1998 per ottenere la disapplicazione Delle norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni , crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario Dimostrando che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi 8 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) ACCERTAMENTO L’abuso del diritto è accertato, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto In sede di accertamento, l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie 9 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) RICHIESTA DI CHIARIMENTI La richiesta di chiarimenti È notificata dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 60, D.P.R. 600/73 Entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo Devono trascorrere non meno di 60 gg tra la data di ricevimento dei chiarimenti o quella di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo È AUTOMATICAMENTE PROROGATO, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 gg 10 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) MOTIVAZIONE DELL’ATTO IMPOSITIVO Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l’atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, In relazione alla condotta abusiva Alle norme o ai principi elusi Agli indebiti vantaggi fiscali realizzati Nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di 60 gg ABROGAZIONE ART. 37-BIS, D.P.R. 600/73 L’art. 37-bis, D.P.R. 600/73 è abrogato Le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite all’art. 10-bis, L. 212/2000 in quanto compatibili 11 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DEL CONTRIBUENTE L’AF ha l’onere di dimostrare: la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10-bis L. 212/2000 (mancanza di sostanza economica e indebiti vantaggi fiscali) Il contribuente ha l’onere di dimostrare L’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3 dell’art. 10-bis IRRILEVANZA PENALE DELL’ABUSO DEL DIRITTO Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie 12 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) RIMBORSO DELLE IMPOSTE PAGATE A SEGUITO DELLE OPERAZIONI ABUSIVE DISCONOSCIUTE I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo: Possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall’amministrazione finanziaria Inoltrando, entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all’Agenzia delle Entrate, che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure 13 NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO Art. 1, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – nuovo art. 10-bis, L. 212/2000 Statuto dei diritti del Contribuente (Disciplina dell’abuso del diritto) INAPPLICABILITÀ DELL’ABUSO DEL DIRITTO AI DIRITTI DOGANALI L’abuso del diritto per i diritti doganali rimane confinato ai commi da 1 a 5 dell’art. 10-bis: Per tutto il resto (interpello, modalità di accertamento, richiesta di chiarimenti, motivazione dell’atto impositivo, oneri AF e contribuente, riscossione provvisoria, rimborso imposte ecc.) Si applicano le disposizioni doganali ENTRATA IN VIGORE le nuove norme entrano in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore 14 LIMITAZIONI AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI AVENTI RILEVANZA PENALE 15 LIMITAZIONI AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI Art. 2, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – modifiche art. 43, D.P.R. 600/73 MODIFICHE NORMATIVE Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/73 Termine per l’accertamento e Art. 57, comma 3, D.P.R. 633/72 Termine per gli accertamenti Testo precedente 3. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Testo modificato 3. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti. 16 LIMITAZIONI AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI Art. 2, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – modifiche art. 43, D.P.R. 600/73 NORME TRANSITORIE Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto (2 settembre 2015) Nonché quelli degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto (2 settembre 2015) dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data (2 settembre 2015) SEMPRE CHE I RELATIVI ATTI RECANTI LA PRETESA IMPOSITIVA O SANZIONATORIA SIANO NOTIFICATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015 17 LIMITAZIONI AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI Art. 2, D.Lgs. 128 del 5/8/2015 – modifiche art. 43, D.P.R. 600/73 NON PUNIBILITÀ AI FINI DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE Ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 Esclusione dalla punibilità dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, D.Lgs. 74/2000 Delle condotte previste dagli artt. 648-bis e ter c.p. commesse in relazione ai suddetti delitti si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria ANCHE gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento 18 REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO 19 REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO Art. 3 e s.s., D.Lgs. 128 del 5/8/2015 CHE COS’È È un modello di collaborazione tra Fisco e contribuenti finalizzato a: Promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra AF e contribuenti Prevenire e risolvere le controversie in materia fiscale CHI PUÒ ADERIRE (ART. 7, D.LGS. 128/2015) In fase di prima applicazione: Contribuenti di maggiori dimensioni che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro E contribuenti che hanno aderito al progetto pilota sul Regime di Adempimento collaborativo di cui all’invito del 25/6/2013 dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro Successivamente, con decreto MEF Sono stabiliti i criteri con cui possono essere progressivamente individuati ulteriori contribuenti ammissibili al regime che conseguono un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni 20 REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO Art. 3 e s.s., D.Lgs. 128 del 5/8/2015 REQUISITI DEL CONTRIBUENTE Possesso, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno che deve assicurare: a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate. 21 REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO Art. 3 e s.s., D.Lgs. 128 del 5/8/2015 DOVERI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E PER I CONTRIBUENTI Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni: a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1; b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva; c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza; d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime; e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile; f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione annuale da essi predisposta, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza. 2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni: a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per garantire il conseguimento delle finalità dell’accordo, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate; b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva; c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile; d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali. 22 REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO Art. 3 e s.s., D.Lgs. 128 del 5/8/2015 EFFETTI DEL REGIME L'adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo. 2. L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo. 3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia NON condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento. 4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato. 5. Il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate. 6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. 23 NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE D.LGS. 159 DEL 24/09/2015 24 SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE Modifiche art. 1, commi 538 e 539, L. 228/2012 COSA È Strumento per la sospensione della riscossione di somme iscritte a ruolo o affidate all’Agente della riscossione COME SI USA Presentazione a Equitalia di una semplice dichiarazione (possibile anche la presentazione telematica) OGGETTO Debiti tributari posti in riscossione: • Prescritti • Decaduti • Sgravati • Sospesi in via amministrativa o giudiziale • Pagati prima dell’affidamento all’Agente della riscossione 25 SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE Modifiche art. 1, commi 538 e 539, L. 228/2012 PROCEDURA 1. Presentazione istanza a Equitalia 2. Equitalia, nei successivi 10 gg chiede conferma all’ente impositore delle ragioni del contribuente 3. In caso positivo, Equitalia sollecita la trasmissione dello sgravio o della sospensione direttamente sui propri sistemi informativi 4. L’Ente creditore tramite: apposito canale telematico, PEC o raccomandata RR: • Comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione • Dà comunicazione a Equitalia del provvedimento di sgravio, sospensione o conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo 26 SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE Modifiche art. 1, commi 538 e 539, L. 228/2012 EFFETTI 1. Fino alla data di risposta dell’Ente impositore, resta sospeso il termine per procedere al primo incanto, altrimenti perderebbe efficacia l’eventuale pignoramento 2. Se entro 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza non vi è risposta dell’Ente creditore, il credito viene discaricato dai ruoli salvo che si tratti di 1. Sospensione amministrativa o giudiziale 2. Sentenza non definitiva di annullamento del credito L’istanza non è reiterabile 27 RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER GLI AVVISI BONARI Modifiche art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997 MODIFICHE 1. 2. 3. 4. 5. Aumenta da 6 a 8 il numero di rate trimestrali concedibili per gli importi fino a 5.000 euro Viene rivisto tutto il meccanismo applicabile in caso di inadempimento dei pagamenti dovuti ai quali viene dedicato il nuovo art. 15-ter D.P.R. 602/73 Le regole per il calcolo degli interessi sono ora contenute nell’art. 13 del D.Lgs. 159/2013 Si prevede esplicitamente l’applicabilità di queste norme alle rateizzazioni delle somme dovute per le imposte sui redditi a tassazione separata Viene eliminata la previsione di poter fare rate anche di importo decrescente DECORRENZA NUOVE NORME • • Controlli ex 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72: dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31/12/14 Controlli ex art. 36-ter D.P.R. 600/73: dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31/12/13 28 RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER GLI AVVISI BONARI Modifiche art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997 DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE 1. 2. Mancato pagamento della prima rata entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione Mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva EFFETTI DELLA DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE 1. 2. Iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena Non si decade in caso di lieve inadempimento ma sugli importi non versati o versati in ritardo si applicano le sanzioni per ritardato pagamento che è possibile ridurre con il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva o, in caso di ultima rata, entro 90 gg dalla scadenza 29 RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER ACCERTAMENTI CON ADESIONE E ACQUIESCENZA RAFFORZATA Modifiche artt. 8 e15, D.Lgs. 218/1997 MODIFICHE 1. 2. 3. Aumenta da 12 a 16 il numero di rate trimestrali concedibili per gli importi superiori a 50.000 euro (per somme inferiori, le rate rimangono fissate in un massimo di 8) Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Gli interessi si calcolano dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata DECORRENZA NUOVE NORME • Atti di adesione, atti definiti perfezionati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015, cioè dal 22/10/2015 30 RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER ACCERTAMENTI CON ADESIONE E ACQUIESCENZA RAFFORZATA Modifiche art. 8 e15, D.Lgs. 218/1997 DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE 1. Mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva EFFETTI DELLA DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE 1. 2. Iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena, nonché della sanzione per omesso o tardivo versamento maggiorata della metà (45% contro il precedente 60%) e applicata al residuo importo dovuto a titolo di imposta Non si decade in caso di lieve inadempimento ma sugli importi non versati o versati in ritardo si applicano le sanzioni per ritardato pagamento che è possibile ridurre con il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva o in caso di ultima rata o versamento in unica soluzione, entro 90 gg dalla scadenza 31 NUOVE IPOTESI DI RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI Modifiche art. 15, D.Lgs. 218/1997 Sono rateizzabili secondo le regole previse per acquiescenza e accertamento con adesione Gli importi dovuti a seguito di acquiescenza 1. agli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni (es. prima casa) 2. agli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione 3. Agli avvisi di accertamento dell’imposta di registro per occultamento del corrispettivo 32 LIEVE INADEMPIMENTO Nuovo art. 15-ter, D.P.R. 602/1973 1. 2. 3. NON SI DECADE DALLA RATEIZZAZIONE DI SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE DI: • Avvisi bonari • Accertamenti con adesione • Acquiescenza rafforzata Nel caso di: • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro • tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni. • Tali regole valgono anche nel caso in cui il contribuente opti per il versamento in un'unica soluzione degli importi dovuti Effetti del lieve inadempimento: • Iscrizione a ruolo della frazione di debito non pagata • Applicazione della sanzione in misura piena (30%) sull’importo non pagato o pagato in ritardo 33 NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI Nuovo art. 25, D.P.R. 602/1973 NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI La cartella esattoriale conseguente ad inadempimenti nei pagamenti di somme rateizzate a seguito di: • Avvisi bonari • Accertamenti con adesione • Acquiescenza rafforzata Deve essere notificata a pena di decadenza entro il terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione Sono previste scadenze differenziate per le somme rateizzate rientranti: • Nel concordato preventivo • Negli accordi di ristrutturazione dei debiti • In un accordo di composizione dei rischi da sovraindebitamento (Nuovi commi 1-bis e 1-ter, art. 25, D.P.R. 602/73) 34 NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI Nuovo art. 29, D.L. 78/2010 ACCERTAMENTI ESECUTIVI Il termine che rende esecutivi gli accertamenti: Non matura più decorsi 60 gg. dalla data di notifica degli stessi Ma solo una volta scaduto quello per la proposizione del ricorso contro l’atto In pratica, con la modifica in oggetto, il contribuente può beneficiare dell’eventuale sospensione feriale dei termini peraltro ridotta al periodo dal 1° agosto al 31 agosto dall’art. 16, D.L. 132/2014 35 RATEAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE Nuovo art. 38, D.Lgs. 346/1990 MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE 1) 2) 3) 4) 5) 6) Ricezione dell’atto da rateizzare (avviso di liquidazione, accertamento, ecc.) Pagamento di un acconto pari al 20% delle somme dovute entro 60 gg dalla data di ricevimento dell’atto Richiesta di rateizzazione per l’importo residuo, non occorre più la presentazione di garanzie Piano di rateizzazione (8 rate trimestrali per gli importi fino a 20.000 euro aumentabili a 12 rate per gli importi superiori a tale limite). La rata minima non può essere inferiore a 1.000 euro Decadenza per mancato pagamento • dell’acconto pari al 20% delle somme dovute • di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento di quella successiva Effetti della decadenza • Iscrizione a ruolo dell’importo residuo, delle sanzioni in misura piena e degli interessi • Si applica la disciplina del LIEVE INADEMPIMENTO 36 RATEAZIONE SOMME AFFIDATE ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Nuovo art. 19, D.P.R. 602/1973 RATEAZIONE ORDINARIA art. 19, D.P.R. 602/73 Descrizione Condizioni accesso Rate Procedura Effetti Vecchia disciplina Temporanea situazione di obiettiva difficoltà Max 72 rate mensili di pari importo o con rate variabili di importo crescente Debiti fino a 50.000 euro: semplice domanda consegnata a mano o spedita con raccomandata RR Debiti superiori a 50.000 euro: persone fisiche e ditte individuali in semplificata: presentazione dell’ISEE; ditte individuali in ordinaria, società di persone e capitali: indice di liquidità e indice alfa + situazione contabile riferita a periodo non superiore a 2 mesi prima dell’istanza - Interruzione procedure esecutive in corso Nuova disciplina Identico Identico Identico Ma non è stato precisato che per debiti non superiori a 50.000 euro non occorre alcuna documentazione Proroga Interruzione procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata a meno che non siano vicine alla conclusione Non attivazione di nuove procedure esecutive Non attivazione di nuove procedure esecutive Possibilità di dilazionare anche le somme oggetto di segnalazione NON si possono dilazionare le somme oggetto di delle PA ex art 48 bis D.P.R. 602/73 segnalazione delle PA ex art 48 bis D.P.R. 602/73 Concedibile una sola volta: per max ulteriori 72 rate Identico Decadenza Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive Effetti decadenza - - Riattivazione Non prevista Riscossione in un'unica soluzione del debito residuo Il debito residuo non poteva più essere rateizzato - Riscossione in un'unica soluzione del debito residuo Possibilità di riattivare le rateazione decadute pagando l’intero importo della rate scadute e non pagate e proseguendo i pagamenti secondo il vecchio piano di rientro 37 RATEAZIONE SOMME AFFIDATE ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Nuovo art. 19, D.P.R. 602/1973 RATEAZIONE STRAORDINARIA art. 19, c. 1-quinquies, D.P.R. 602/73 Condizioni accesso Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura Identico economica per ragioni estranee alla responsabilità del debitore. Tali circostanze si intendono comprovate quando, congiuntamente, vi è: Accertata impossibilità per il debitore di pagare secondo un piano di rateazione ordinario Solvibilità del debitore rispetto alla rata derivante dalla maxi dilazione Rate Max 120 rate mensili Identico Procedura Persone fisiche e ditte individuali in semplificata: Indicatore situazione reddituale (ISR) desunto dall’ISEE mensilizzato; se rata mensile >20% reddito mensile OK Altri soggetti: valore della produzione e indice di liquidità; se importo rata > 10% valore della produzione mensilizzato OK; se indice di liquidità < 1 OK per ordinaria, se indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1 rateizzazione straordinaria Effetti Interruzione procedure esecutive in corso Interruzione procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata a meno che non siano vicine alla conclusione Non attivazione di nuove procedure esecutive Non attivazione di nuove procedure esecutive Possibilità di dilazionare anche le somme oggetto di segnalazione NON si possono dilazionare le somme oggetto di delle PA ex art 48 bis D.P.R. 602/73 segnalazione delle PA ex art 48 bis D.P.R. 602/73 Proroga Concedibile una sola volta: per max ulteriori 120 rate qualora il debitore fosse in difficoltà Decadenza Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive Effetti decadenza Riscossione in un'unica soluzione del debito residuo Riscossione in un'unica soluzione del debito residuo Il debito residuo non poteva più essere rateizzato Riattivazione Non prevista Possibilità di riattivare le rateazione decadute pagando l’intero importo della rate scadute e non pagate e proseguendo i pagamenti secondo il vecchio piano di rientro 38 RATEAZIONE SOMME AFFIDATE ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Nuovo art. 19, D.P.R. 602/1973 DISCIPLINA TRANSITORIA PER DILAZIONI SCADUTE NEI 24 MESI PRECEDENTI IL 22/10/2015 Riattivazione con 1. Presentazione di apposita istanza entro 30 gg dal 22/10/2015 2. Durata massima nuovo piano: 72 rate mensili 3. Decadenza per mancato pagamento di 2 sole rate anche non consecutive RIDUZIONE AGGIO RISCOSSIONE Ruoli consegnati entro il 31/12/2015 1. Aggio totale 8%, tuttavia 2. Se si paga entro 60 gg dalla notifica della cartella, si riduce al 4,08% 3. Per le riscossioni spontanee l’aggio è dell’1% Ruoli consegnati dopo il 31/12/2015 1. Aggio totale 6%, tuttavia 2. Se si paga entro 60 gg dalla notifica della cartella, si riduce al 3% 3. Per le riscossioni spontanee l’aggio è dell’1% 39 RATEAZIONE SOMME AFFIDATE ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Nuovo art. 26, D.P.R. 602/1973 NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI A MEZZO PEC La notifica della cartella esattoriale può essere eseguita 1. A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge 2. Per ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità 3. Se l’indirizzo PEC non è valido o è inattivo o la casella è satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi almeno 15 dal primo: • Deposito presso la CCIAA e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima • Notizia al destinatario per raccomandata RR 4. Le persone fisiche intestatarie di PEC possono chiedere che le notifiche avvengano solo al relativo indirizzo. 40 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERPELLI D.LGS. 156 DEL 24/09/2015 41 TIPOLOGIE DI INTERPELLI Nuovo art. 11, L. 212/2000 REVISIONE NORME SU INTERPELLI Scopi ‒ Garantire una maggiore omogeneità anche ai fini della tutela giurisdizionale ‒ Assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri ‒ Procedere alla eliminazione delle forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per l’amministrazione 42 TIPOLOGIE DI INTERPELLI Nuovo art. 11, L. 212/2000 I “VECCHI” INTERPELLI TIPO NORMA UTILIZZO Antielusivo Art. 21, L. 413/1991 Certezza nell’applicazione delle norme antielusive Disapplicativo Art. 37-bis, c. 8, D.P.R. 600/73 Disapplicazione norme che limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive altrimenti non ammesse dall’ordinamento Ordinario Art. 11, L. 212/2000 Applicazione delle disposizioni qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse Ruling internazionale Art. 8, D.L. 269/2003 ‐ ‐ ‐ Specifici Varie Regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties; valutazione preventiva requisiti stabile organizzazione; convenzioni contro le doppie imposizioni. Interpello CFC, consolidato nazionale e mondiale, PEX enti creditizi su partecipazioni acquisite in procedure di recupero crediti 43 TIPOLOGIE DI INTERPELLI Nuovo art. 11, L. 212/2000 I PROBLEMI POSTI DAI “VECCHI” INTERPELLI Valore attribuito alle risposte dell’AF ‒ Atti di indirizzo e orientamento non direttamente impugnabili ‒ Atti di autorizzazione autonomamente impugnabili Effetti mancata presentazione dell’istanza di interpello ‒ Difesa ammissibile? ‒ Sanzioni? 44 TIPOLOGIE DI INTERPELLI Nuovo art. 11, L. 212/2000 I “NUOVI” INTERPELLI TIPO NORMA UTILIZZO Art. 11, c. 1, lett. a), L. 212/2000 Applicazione di norme tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta: ‒ Interpretazione di tali disposizioni; ‒ Qualificazione della fattispecie Probatorio Art. 11, c. 1, lett. b), L. 212/2000 Sussistenza condizioni e valutazione idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali Antiabuso Art. 11, c. 1, lett. c), L. 212/2000 Applicazione della disciplina su abuso del diritto ad una specifica fattispecie Disapplicativo Art. 11, c. 2, L. 212/2000 Disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi Ruling internazionale Interpello su nuovi investimenti Artt. 1 e 2, D.Lgs. 147/2015 ‐ Ordinario ‐ ‐ ‐ Regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties; valutazione preventiva requisiti stabile organizzazione; convenzioni contro le doppie imposizioni Nuovi investimenti 45 TIPOLOGIE DI INTERPELLI Nuovo art. 11, L. 212/2000 LE NOVITÀ Interpelli ORDINARI: ‒ La situazione di obiettiva incertezza nell’applicazione della norma può riguardare anche la corretta qualificazione della fattispecie Interpelli PROBATORI Si applicano ad ipotesi espressamente previste dalla legge (CFC, consolidato nazionale o mondiale, black-list, società di comodo, ACE): è possibile ‒ non presentare l’interpello ‒ Non allinearsi all’eventuale risposta negativa Ma occorre segnalare tale circostanza in dichiarazione dei redditi altrimenti si applica la sanzione da 2.000 a 21.000 euro (art. 8, c. 3-ter, D.Lgs. 471/1997) 46 TIPOLOGIE DI INTERPELLI Nuovo art. 11, L. 212/2000 LE NOVITÀ Interpelli ANTI ABUSO: ‒ Riguardano la nuova fattispecie di abuso del diritto (art. 10-bis, L. 212/2000) ‒ Non sono obbligatori ‒ Non è necessaria l’impugnazione dell’eventuale diniego Interpelli DISAPPLICATIVI ‒ Unica fattispecie obbligatoria ‒ Ma in caso di non presentazione il contribuente può fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione in sede di accertamento o contenzioso ‒ tuttavia, si applica una sanzione da 2.000 a 21.000 euro, che viene raddoppiata in caso di successivo disconoscimento della disapplicazione (art. 11, c. 7-ter, D.Lgs. 471/1997) ‒ In caso di risposta negativa, il successivo accertamento deve essere preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro 60 gg. Se la procedura è attivata in prossimità della scadenza del termine per la notifica dell’accertamento, esso viene prorogato fino a concorrenza dei 60 giorni 47 TIPOLOGIE DI INTERPELLI Nuovo art. 11, L. 212/2000 LE NOVITÀ Termini per la risposta dell’AF: ‒ Interpelli ORDINARI: 90 giorni ‒ Tutti gli altri: 120 giorni ‒ In caso di mancata risposta entro tali termini scatta silenzio assenso Effetti della risposta favorevole all’interpello ‒ È vincolante per l’AF sebbene limitatamente al contribuente che l’ha presentata e alla fattispecie oggetto dell’interpello ‒ L’efficacia della risposta è estesa ad eventuali comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie ‒ Sono nulli gli atti emessi dall’AF in difformità della risposta all’interpello Integrazione documenti ‒ Se viene richiesta la produzione di nuovi documenti, il termine per la risposta dell’AF è di 60 gg dalla ricezione degli stessi ‒ Se non vengono presentati e trascorre 1 anno, l’interpello si intende rinunciato 48 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE D.Lgs. 158 DEL 24/09/2015 49 OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000 LE NOVITÀ Rimane la qualifica come reato Nessuna depenalizzazione Si elevano le soglie di punibilità Diminuiscono i casi in cui il reato si consuma Rimane inalterata la pena 50 OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000 Omesso versamento di ritenute certificate – art. 10-bis Soglia di punibilità Aumenta da euro 50.000 a euro 150.000 Termine per la consumazione del reato Omesso versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta (770) Pena prevista Riferimento alle ritenute Reclusione da 6 mesi a 2 anni Dovute sulla base del 770 O certificate al sostituito 51 OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000 Omesso versamento di IVA – art. 10-ter Soglia di punibilità Aumenta Da euro 50.000 a euro 250.000 Termine per la consumazione del reato Omesso versamento entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo Pena prevista Riferimento all’IVA Reclusione da 6 mesi a 2 anni Dovuta sulla base della dichiarazione annuale 52 OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione – art. 10-quater Soglia di punibilità Rimane fissata in 50.000 euro Termine per la consumazione del reato Entro la data di presentazione della dichiarazione successiva (art. 17, c.1, D.Lgs. 241/1997) PENA PREVISTA Crediti non spettanti Da 6 mesi a 2 anni Crediti inesistenti Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni 53 OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione – art. 10-quater CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI Cass. Sent. N. 3367 del 26/6/2014 depositata IL 26/01/2015 Credito esistente ma riferito ad altro soggetto (inesistenza soggettiva) INESISTENTE Pendenza di una condizione cui sia subordinata l’esistenza del credito INESISTENTE Credito certo che per qualsiasi ragione normativa non ancora utilizzabile NON SPETTANTE 54 OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione – art. 10-quater CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI ART. 15, c. 1, lett. o) Modifica art. 13, D.Lgs. 471/1997 Credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo E la cui inesistenza NON sia riscontrabile mediante controlli automatizzati Credito disconosciuto a seguito di controlli ex artt. 36-bis e ter D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72 INESISTENTE NON SPETTANTE 55 OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione – art. 10-quater CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI ART. 15, c. 1, lett. o) Modifica art. 13, D.Lgs. 471/1997 Credito compensato in misura eccedente il limite massimo previsto dalla legge Credito non utilizzabile in determinato periodo di imposta NON SPETTANTE Credito non risultante da dichiarazione 56 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA Art. 2, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Soglia di punibilità Nessuna Termine per la consumazione del reato Presentazione delle dichiarazioni IIDD e IVA è stato soppresso il riferimento alle sole dichiarazioni ANNUALI Pena prevista da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Elemento oggettivo ‒ Registrazione nelle scritture contabili obbligatorie delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti ‒ O detenzione dei suddetti documenti a fine di prova nei confronti dell’AF 57 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Soglia di punibilità (devono sussistere congiuntamente) Imposta evasa, relativamente a ciascuna singola imposta, superiore a euro 30.000 Ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche con l’indicazione di elementi passivi fittizi: superiore al 5% di quelli complessivi e COMUNQUE A 1.500.000 EURO Termine per la consumazione del reato Presentazione delle dichiarazioni IIDD e IVA Pena prevista da 1 anno e 6 mesi a 6 anni 58 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (segue) Elemento oggettivo ‒ Compimento di OPERAZIONI SIMULATE OGGETTIVAMENTE O SOGGETTIVAMENTE ‒ Registrazione nelle scritture contabili obbligatorie dei documenti falsi ‒ O detenzione dei suddetti documenti a fine di prova nei confronti dell’AF ‒ Altri MEZZI FRAUDOLENTI idonei ad ostacolare l’accertamento o a indurre in errore l’AF Non costituiscono mezzi fraudolenti ‒ La mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili ‒ O la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali 59 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA Art. 1, D.Lgs. 74/2000 DEFINIZIONI IMPOSTA EVASA lett. f) ultimo periodo OPERAZIONI SIMULATE OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE Nuova lett. g-bis) MEZZI FRAUDOLENTI Nuova lett. g-ter) Non si considera imposta evasa quella teorica non effettivamente dovuta collegata a una RETTIFICA IN DIMINUZIONE DI PERDITE dell’esercizio o pregresse ‒ Operazioni apparenti, diverse da quelle per abuso del diritto, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ‒ Operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti ‒ Condotte artificiose attive ‒ Condotte artificiose omissive Realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà 60 DICHIARAZIONE INFEDELE Art. 4, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele Termine per la consumazione del reato Imposta evasa Aumenta da euro 50.000 a euro 150.000 Ammontare complessivo elementi attivi sottratti a imposizione, anche con indicazione di elementi passivi INESISTENTI: ‒ superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione ‒ o comunque a 3 MILIONI DI EURO Presentazione delle dichiarazioni annuali IIDD e IVA Pena prevista Reclusione da 1 a 3 anni Soglia di punibilità 61 DICHIARAZIONE INFEDELE Art. 4, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele (segue) NUOVE ESIMENTI Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali ‒ Degli elementi fuori competenza ‒ Non inerenti ‒ Non deducibili PURCHÉ REALI 62 DICHIARAZIONE INFEDELE Art. 4, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele (segue) Fuori dai casi precedenti, non danno luogo a fatti punibili: Mantenimento ESIMENTI Ex vecchio art. 7 Le valutazioni che singolarmente effettuate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità 63 DICHIARAZIONE OMESSA Art. 5, D.Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione Soglia di punibilità Termine per la consumazione del reato Pena prevista Imposta evasa Aumenta da euro 30.000 a euro 50.000 Presentazione delle dichiarazioni annuali IIDD e IVA non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 gg. dal termine o non sottoscritta o non redatta su stampato conforme al modello prescritto AUMENTO Era da 1 a 3 anni Diventa da 1 anno e 6 mesi a 4 anni 64 DICHIARAZIONE OMESSA Art. 5, D.Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione dei sostituti di imposta Soglia di punibilità Ritenute non versate superiori a euro 50.000 Presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta Termine per la consumazione del reato non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 gg. dal termine o non sottoscritta o non redatta su stampato conforme al modello prescritto Pena prevista da 1 anno e 6 mesi a 4 anni 65 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI Art. 10, D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili Soglia di punibilità NESSUNA Elemento oggettivo ‒ Occultamento o distruzione di scritture contabili o documenti cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari Al fine di: ‒ Evadere le imposte sui redditi o IVA ‒ Ovvero di consentire l’evasione a terzi Pena prevista AUMENTO Era da 6 mesi a 5 anni Diventa da 1 anno e 6 mesi a 6 anni 66 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ – PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO Art. 13, D.Lgs. 74/2000 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ Art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 Omesso versamento di ritenute certificate Art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000 Omesso versamento IVA Art. 10-quater, c.1, D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione di crediti non spettanti Art. 4, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele Art. 5, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione omessa SI 67 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ – PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO Art. 13, D.Lgs. 74/2000 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ REATI artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, c. 1 ‒ Imposte ‒ Sanzioni amministrative ‒ Interessi Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di I° grado PAGAMENTO INTEGRALE Anche a seguito di: ‒ Acquiescenza ‒ Accertamento con adesione ‒ Mediazione ‒ Conciliazione giudiziale ‒ Rateizzazione avvisi bonari e cartelle esattoriali 68 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ – PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO Art. 13, D.Lgs. 74/2000 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ REATI artt. 4 e 5 ‒ Imposte ‒ Sanzioni amministrative ‒ Interessi PAGAMENTO INTEGRALE Anche a seguito di: ‒ del ravvedimento operoso ‒ o della presentazione della dichiarazione omessa entro il TERMINE di presentazione della DICHIARAZIONE relativa al PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO Sempreché il ravvedimento o la presentazione avvengano prima che l’autore abbia avuto formale conoscenza ‒ di accessi, ispezioni, verifiche ‒ o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali 69 RIDUZIONI DI PENA E PATTEGGIAMENTO Nuovo Art. 13-bis, D.Lgs. 74/2000 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ Art. 2, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 8, D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 10, D.Lgs. 74/2000 Art. 10-quater, c.2, D.Lgs. 74/2000 Art. 11, D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti NO Indebita compensazione di crediti inesistenti Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 70 RIDUZIONI DI PENA E PATTEGGIAMENTO Nuovo Art. 13-bis, D.Lgs. 74/2000 RIDUZIONI DI PENA E PATTEGGIAMENTO PAGAMENTO INTEGRALE EFFETTI ‒ Imposte ‒ Sanzioni amministrative ‒ Interessi Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di I° grado Anche a seguito di: ‒ Acquiescenza ‒ Accertamento con adesione ‒ Mediazione ‒ Conciliazione giudiziale ‒ Rateizzazione avvisi bonari e cartelle esattoriali ‒ Pena ridotta fino alla metà ‒ Possibilità di accesso al patteggiamento 71 REATO SPECIALE Nuovo Art. 13-bis, c.3, D.Lgs. 74/2000 CONCORSO DEL CONSULENTE FISCALE NEL REATO TRIBUTARIO Delitti Tutto il Titolo II, D.Lgs. 74/2000 Soggetti ‒ Professionisti (in concorso con l’autore ‒ Intermediari finanziari ‒ Intermediari bancari del reato) Oggetto Pena prevista Consulenza fiscale prestata per ‒ Elaborazione ‒ O commercializzazione di modelli di evasione fiscale AUMENTO del 50% di tutte le pene previste per i delitti del Titolo II 72 DICHIARAZIONE INFEDELE – SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1, D.Lgs. 471/1997 Dichiarazione omessa ai fini IIDD e IRAP OGGI Dal 1/1/2016 Dal 1/1/2016 Con dichiarazione presentata entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo di imposta SUCCESSIVO e prima che siano iniziati controlli Oltre tale termine CON imposte dovute SENZA imposte dovute CON imposte dovute SENZA imposte dovute CON imposte dovute SENZA imposte dovute Dal 120 al 240% dell’imposta Min. 258 euro Da 258 a 1.032 euro Dal 60 al 120% dell’imposta Min. 200 euro Da 150 a 500 euro Dal 120 al 240% dell’imposta Min. 250 euro Da 250 a 1.000 euro 73 DICHIARAZIONE INFEDELE – SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 5, D.Lgs. 471/1997 Dichiarazione omessa ai fini IVA OGGI Dal 1/1/2016 Dal 1/1/2016 Con dichiarazione presentata entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo di imposta successivo e prima che siano iniziati controlli Oltre tale termine CON imposte dovute SENZA imposte dovute CON imposte dovute SENZA imposte dovute CON imposte dovute SENZA imposte dovute Dal 120 al 240% dell’imposta Min. 258 euro Da 258 a 2.065 euro Dal 60 al 120% dell’imposta Min. 200 euro Da 150 a 1.000 euro Dal 120 al 240% dell’imposta Min. 250 euro Da 250 a 2.000 euro 74 DICHIARAZIONE INFEDELE – SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1, D.Lgs. 471/1997 Dichiarazione infedele ai fini IIDD e IRAP OGGI Dal 1/1/2016 Dal 100 al 200% dell’imposta Sanzione BASE Dal 90 al 180% dell’imposta Sanzione per violazioni di tipo fraudolento Dal 135 al 270% dell’imposta Sanzione ridotta per infedeltà di scarso profilo Sanzione ridotta per assenza di danno erariale Dal 60 al 120% dell’imposta 250 euro 75 DICHIARAZIONE INFEDELE – SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1, D.Lgs. 471/1997 Dichiarazione infedele ai fini IIDD e IRAP Sanzione ridotta per INFEDELTÀ DI SCARSO PROFILO Dal 60 al 120% dell’imposta Quando l’imposta accertata ‒ È inferiore al 3% di quella dichiarata ‒ E comunque non supera 30.000 euro Quando la violazione dipende da errori di competenza purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento 76 DICHIARAZIONE INFEDELE – SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 5, D.Lgs. 471/1997 DICHIARAZIONE INFEDELE AI FINI IVA OGGI Dal 100 al 200% dell’imposta Sanzione BASE Dal 90 al 180% dell’imposta Sanzione per violazioni di tipo fraudolento Dal 135 al 270% dell’imposta Sanzione ridotta per infedeltà di scarso profilo Quando la maggiore o la minore eccedenza detraibile o rimborsabile Dal 60 al accertata 120% ‒ È inferiore al 3% di dell’imposta quella dichiarata ‒ E comunque non supera 30.000 euro Dal 1/1/2016 77 RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE Art. 13, D.Lgs. 471/1997 OMESSI VERSAMENTI Versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 gg 15% dell’importo non versato o versato tardivamente ridotto ad 1/15 per ogni giorno di ritardo quindi 1% per ogni giorno di ritardo Versamenti effettuati dal 15° al 90° giorno di ritardo 15% dell’importo non versato o versato tardivamente Versamenti effettuati dopo il 90° giorno di ritardo 30% dell’importo non versato o versato tardivamente È fatta salva l’utilizzabilità del ravvedimento operoso Le minori sanzioni sono applicabili anche in caso di avvisi bonari aventi per oggetto tardivi versamenti 78 RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE Art. 13, D.Lgs. 471/1997 IVA DI GRUPPO Ritardo fino a 90 giorni: Sanzione da 1.000 a 4.000 euro Garanzia IVA di gruppo presentata oltre 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Ritardo superiore a 90 gg: Sanzione del 30% dell’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale : ‒ dell’ente o società controllante ‒ delle società controllate Compensate in tutto o in parte con somme avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante 79 RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE Art. 13, D.Lgs. 471/1997 INDEBITE COMPENSAZIONI Utilizzo di un’eccedenza o di un credito di imposta in misura superiore a quella SPETTANTE o in violazione delle modalità di utilizzo Utilizzo in COMPENSAZIONE di crediti INESISTENTI per il pagamento delle somme dovute Sanzione del 30% del credito utilizzato Sanzione dal 100 al 200% del credito utilizzato Non è possibile la definizione agevolata delle sanzioni (sanzione ridotta a 1/3) 80 RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE Art. 15, D.Lgs. 471/1997 INCOMPLETEZZA DEI DOCUMENTI DI VERSAMENTO F24 senza elementi necessari per L’IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO che esegue il versamento per per l’imputazione della somma versata Sanzione Da 100 a 200 euro Omessa presentazione del modello Sanzione di versamento contenente i dati Di 100 ridotta a 50 se il ritardo relativi alla eseguita compensazione non è superiore a 5 gg lavorativi 81 OBBLIGHI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA Art. 6, D.Lgs. 471/1997 FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Obblighi inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA Indicazione nella documentazione o nei registri di un’imposta inferiore a quella dovuta Sanzione Dal 90 al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo Sanzione Da euro 250 a 2.000 Indebita detrazione Sanzione ridotta Da 100% a 90% 82 OBBLIGHI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA Art. 6, D.Lgs. 471/1997 REVERSE CHARGE OMESSA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE A soggetti che soffrono limitazioni nella detrazione dell’imposta Sanzione a carico del cessionario o committente Dal 90 al 180% dell’imposta evasa con minimo di 258 euro Il cedente applica e versa l’IVA o il cessionario applica indebitamente il reverse charge Sanzione sul cessionario da 250 a 10.000 euro Omessi adempimenti del cessionario o committente che riceve una fattura corretta dall’emittente Sanzione da 500 a 20.000 euro In caso di fattura totalmente occultata dal cedente Sanzione dal 5 al 10% con minimo di 1.000 euro 83