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La gestione dei leasing dopo la
circ. 17/13
1) Determinazione del canone
deducibile
2) Determinazione della variazione
diminutiva a fine contratto
3) Riflessi Irap
Determinazione del canone deducibile
• Occorre suddividere l’intero importo del
canone e non solo la quota capitale, per la
durata fiscale del contratto ( tesi Assilea)
Una societa’ acquista macchine elettroniche di ufficio.
coefficiente di ammortamento pari al 20%, e quindi un periodo di
ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di durata minima
fiscale e’ quindi paria 40 mesi ( 2/3 di 60). La durata effettiva del
contratto di leasing e’ di 24 mesi. Quota canone civilistico di
competenza € 12.000 all’anno. Costo concedente € 20.000, costo
complessivo al lordo di interessi passivi € 24.000, quindi interessi
passivi € 4.000.
La corretta soluzione
I° metodo ( Assonime) : quota capitale deducibile
e’ paria 20.000/40 mesi x 12 mesi = 6.000,
mentre quota interessi deducibile e’ pari a €
2.000 annui. Totale canone deducibile = 8.000
II° metodo ( Assilea e Agenzia Entrate) : totale
costo contratto 24.000/40 x 12 = 7.200
Calcolo interessi secondo D.M. 24.4.1998
(applicabile per i soggetti non IAS – circ. 19/09)
• Si sottrae dal canone di competenza il valore
che si ottiene assumendo il costo concedente
diviso per i giorni del contratto e moltiplicato
per i giorni di utilizzo nel periodo d’imposta
Ma se si sottrae il costo
concedente rapportato a giorni al
canone civilistico si ottiene un
valore irragionevole di interessi
passivi !!!!
• Riprendendo l’esempio di prima:
• Quota canone imputata a conto economico =
12.000 – costo concedente rapportato a giorni
6.000 ( 20.000/ 40 x 12) = 6000 che sarebbe la
quota interessi di un esercizio !!!!
• Mentre il dato e’ ragionevole se l’importo del
costo concedente e’ sottratto non dal canone
imputato a conto economico ma da quello che
risulta fiscalmente deducibile > quindi 7.200 –
6000 = 1200
Calcolo interessi secondo metodo
contrattuale
• La societa’ di lesing dovra’ fornire un dato per
gli il valore degli interessi non utilizzando
come parametro il contratto ma la
competenza fiscale
Esempio precedente
Interessi secondo conto
economico = 2000
(4.000/2 anni)
Interessi secondo calcolo
fiscale = 1200
(4.000/40 mesi x 12)
Al termine del contratto
1) Riscatto
Valore riscatto viene
ammortizzato
La quota non dedotta
vigendo il contratto viene
dedotta tramite variazioni
diminutive nel limite della
quota annua del canone
Al termine del contratto
1) Cessazione senza riscatto
La quota non dedotta
vigendo il contratto viene
dedotta tramite variazioni
diminutive nel limite della
quota annua del canone
Al termine del contratto
1) Cessione contratto
La quota non dedotta
vigendo il contratto viene
dedotta in unica soluzione
nel periodo d’imposta di
cessione del contratto
ATTENZIONE
• Nella variazione diminutiva occorre tener
conto che una quota corrisponde ad interessi,
da considerare
Ai fini art. 96 Tuir
Determinazione quota terreno per
leasing immobiliari
• La quota capitale determinata considerando la
durata fiscale del contratto e’ anche il
montante per determinare la quota terreno
indeducibile
Esempio: valore immobile 2.000.000, interessi 900.000,
riscatto 200.000. durata contrattuale 15 anni, quota imputata
a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi
Quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000
capitale e 50.000 interessi
Il 20% ( o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000
Irap
• Soggetti art. 5 > canone imputato a c.e. e’
deducibile salvo quota interessi che pero’ , ai
fini Irap, sono desunti dalla durata civilistica
del contratto
Una societa’ acquista macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento
pari al 20%, e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di durata
minima fiscale e’ quindi paria 40 mesi ( 2/3 di 60). La durata effettiva del contratto di
leasing e’ di 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno. Costo
concedente € 20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi € 24.000, quindi
interessi passivi € 4.000.
12.000 – (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000
ATTENZIONE
ai fini Ires la quota interessi e’ diversa da quella
calcolata ai fini Irap
Esempio precedente = quota interessi Ires 1.200,
quota interessi Irap = 2000
Irap
• Soggetti art. 5 bis > canone deducibile
calcolato come nelle IIDD
Irap
• La quota terreno e’ indeducibile per i soggetti di cui
all’art. 5 ????
• In ogni caso la circ. 17 afferma che il calcolo va
eseguito assumendo la quota capitale in base alla
durata contrattuale del leasing
• Quindi si ha oltre ad doppio valore di interessi passivi
anche un doppio valore dell’area
Esempio leasing autoveicoli
• Auto costo rilevante ( comprensivo Iva non
detraibile) € 50.000
• Contratto di 3 anni
• Durata minima ex art. 102 comma 7 Tuir = 4
anni
• Interessi passivi = € 5.000
I° operazione: canone deducibile ex
art. 164 Tuir
•
•
•
•
18.076:50.000= x : 100 = 36,15%
Canone annuo = 55.000 : 3 = 18.333
Deducibile al 36,15% = 6627
Variazione in aumento definitiva RF 19 ( spese
auto) = 11.706
II° operazione: canone deducibile ex
art. 102 comma 7 Tuir
• Canone annuo deducibile 55.000 : 4 = 13750 x
= 36,15% = 4970
• Differenza con 6.627 = 1657 canone non
deducibile rigo RF 32 cod 35
III° operazione: canone deducibile ex
art. 164 Tuir
• 4970 x 80 % = 3976 variazione in aumento
definitiva che si somma all’altra variazione in
aumento di 11.706 per un totale al rigo RF 19
di 15.682
• Variazione in aumento di cui al rigo RF 32, cod
35 = 1657
• Quindi il canone pari a 18.333 viene dedotto
per € 994 !!!!
IV° operazione: calcolo quota interessi
Irap
• Per societa’ di capitali ( art. 5 D.Lgs 446/97) =
5.000 : 3 = 1666
• Per societa’ di persone e altri soggetti Irpef (
art. 5 bis D.lgs 446/97) = 5.000 : 4 = 1250
Perdite su crediti
• Approccio civilistico tra svalutazione e
rilevazione della perdita
Svalutazione voce B 10 d)
OIC 15 e Doc. Int. 1)
La svalutazione riguarda sia le perdite
per inesigibilita’ gia’ manifestata
sia quelle per inesigibilita’ temuta o
latente
( compreso il caso del debitore fallito)
Perdita voce B 14 Doc. Int. 1)
La perdita va rilevata di fronte ai fatti
che non possono essere ricondotti
a valutazioni quali:
a) Perdite da riconoscimento
Giudiziale
b) Cessione del credito
c) Transazione
d) Prescrizione
Perdite su crediti
• Parallelismo imperfetto con Tuir
Art. 101 comma 5 : Perdite deducibili
Comprendono sia le svalutazioni ( es.
Credito svalutato per cliente fallito), sia
Gli atti realizzativi o estintivi ( es.
Transazione, a certe condizioni)
Art. 106 : deduzione forfettaria a
fronte di svalutazioni analitiche
o forfettarie
Va sempre calcolata sul valore fiscale
del credito, quindi minusvalenze per
Cessioni pro soluto, a certe condizioni
sono classificabili come « svalutazioni
Improprie»
Perdite su crediti
• Circ. 26/13 la disciplina del Tuir si applica
indiscriminatamente verso debitori nazionali e debitori
esteri con unica eccezione dei debitori black list
Debitore residente e non residente
White list:
Si applicano gli artt. 101 e 106 del Tuir
Debitore non residente black list:
Si applica l’art. 110 comma 10 del Tuir
Vedi circ. 35/12
Perdite su crediti
• Circ. 26/13 Due elementi necessari per la
deduzione ex art. 101 comma 5 Tuir
DEFINITIVITA’ DELLA INESIGIBILITA’:
VA ESCLUSO UN POSSIBILE
INCASSO FUTURO
SUSSISTENZA DI
ELEMENTI CERTI E PRECISI
CIRC. 26/13 : ELEMENTI CERTI E
PRECISI E SVALUTAZIONI CONTABILI
DICHIARAZIONI DI
PARTE ( AVVOCATI O SOCIETA’
DI RECUPERO CREDITI) CHE
ATTESTINO L’INUTILITA’
DELL’AZIONE DI RISCOSSIONE
IRREPERIBILITA’ DEL DEBITORE
PROVATA CON LE PREVISTE
PROCEDURE PENALISTICHE
E CIVILISTICHE
ANTIECONOMICITA’ DEL RECEUPERO
IN PRESENZA DI CREDITI DI MODESTA
ENTITA’ ( CONFRONTO TRA COSTO PER
RECUPERO E AMMONTARE DEL CREDITO)
Perdite su crediti
• Circ. 26/13 GLI ATTI REALIZZATIVI O ESTINTIVI
DEL CREDITO ( PERDITE CONTABILI)
1) Cessione del credito pro soluto
2) Transazione
3) Remissione del debito
Perdite su crediti
• Cessione pro soluto
DOTTRINA E PARTE MINORITARIA GIURISPRUDENZA ( ctp SS 67/2004)
LA COLLOCAVANO NELL’ARTICOLO 101 COMMA 1 DEL Tuir ( minusvalenze),
MENTRE PARTE MAGGIORITARIA GIURISPRUDENZA LA COOLOCAVA NEL COMMA 5 >
OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DI INESIGIBILITA’ DEL CREDITO
1) CIRC. 26 RITIENE CHE SE IL CREDITO E’ CEDUTO A BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI
LA MINUSVALENZA CONTABILE E’ DEDUCIBILE > E ALTRI CESSIONARI ?
2) CESSIONE CREDITI MODESTO IMPORTO > VEDI SVALUTAZIONE
Legge Stabilita’ 2014 : l’azzeramento dei crediti in ottemperanza ai principi
contabili e’ fiscalmente deducibile > conseguenze
Perdite su crediti
• TRANSAZIONE
MAP 23.9.2010 > E’ MINOR RICAVO O SOPRAVVENIENZA PASSIVA QUANDO SI E’ DI
FRONTE AD UNA CONTESTAZIONE NEL MERITO
1) CIRC. 26 : APPLICABILITA’ ART. 101 COMMA 5 , QUINDI NECESSARIO DIMOSTRARE
INSOLVENZA DEBITORE, NEGLI ALTRI CASI. MA OCCORRE RICORDARE, TRA LE MOTIVAZIONI,
ANCHE LE IPOTESI DI NON CONVENIENZA ALL’AZIONE ESECUTIVE PER MOTIVI COMMERCIALI
( Cass. sent 17087/09 E CASS. 10256/13)
Perdite su crediti
• Remissione del debito
INCONSISTENZA PATRIMONIALE DEBITORE
ANTIECONOMICITA’ DELL’AZIONE DI RECUPERO
QUALE E’ LA DIFFERENZA FISCALE CON LA
SVALUTAZIONE ?
Circ. 26/E/13, par. 4
Crediti modesto importo
• Novità art. 101, comma 5 : deducibilita’ perdite per crediti
di modesto importo < € 2.500 ( 5.000 per soggetti con ricavi
non inf a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre
1) Calcolo soglia:
a) Comprende Iva
b) Non rilevano svalutazioni ( mentre discorso diverso dovrebbe essere
fatto per abbuoni)
c) Pagamento parziale > Circ. Ass. 15/13: il semestre decorre dal sorgere del credito
e l’entita’ dipende dal residuo che deve essere pagato
Circ. 26/E/13, par. 4
Crediti modesto importo
• Novità art. 101, comma 5 : deducibilita’ perdite per crediti
di modesto importo < € 2.500 ( 5.000 per soggetti con ricavi
non inf a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre
2) Calcolo soglia:
a) Per diverse posizioni creditorie verso unico debitore si assume
Il credito che deriva dalla singola obbligazione
b) Per rapporti contrattuali unitari ( somministrazione , ma anche locazione) si assume
Il valore totale dei crediti. Per valutare se entrano nella soglia, pero’ , occorre tenere in
considerazione il semestre
ESEMPI
• Esempio 1 : due crediti scaduti da almeno sei mesi per € 1000
ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per
ulteriori € 1000. Il rapporto e’ continuativo , quindi il saldo finale
verso il debitore e’ pari a € 3.000 ( importo sopra soglia), tuttavia si
potra dedurre il valore di € 2000 ( somma dei crediti scaduti da
almeno sei mesi) poiche’ l’importo del credito non scaduto da
almeno sei mesi non partecipa al controllo della soglia.
•
Esempio 2 : due crediti sorti nel 2012 e scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre
ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000. Nel 2012 non viene operata
alcuna deduzione poiche’ manca il passaggio a conto economico. Nel 2013 viene operato il
passaggio a conto economico delle perdite relative ai crediti scaduti nel 2012 oltre ad
eseguire la svalutazione dell’ultimo credito , per il quale il requisito temporale si manifesta nel
2013. Quindi nel 2013 avremo perdite per € 3.000 nei confronti del medesimo debitore, ma
tutte deducibili secondo la circ. 26, perche’ il presupposto temporale dei primi due crediti si e’
manifestato nel 2012 e quindi tali importi non partecipano al computo della soglia nel 2013.
Coordinamento con deduzioni
forfettarie art. 106 Tuir
• 1) Disciplina generale art. 106 Tuir
a) Svalutazione ed accantonamenti deducibili nel limite dello 0,5% totale crediti
a fine esercizio
b) Deduzione non piu’ ammessa quando il fondo fiscale raggiunge il 5% del
totale crediti
c) Perdite deducibili su crediti comportano utilizzo fondo e solo per eventuale
Sono deducibili
Art. 106 Tuir: chiarimenti circ. 26/13
1) Il calcolo della svalutazioni e della soglia del 5% va eseguito
dopo aver utilizzato il fondo fiscale
2) Sia le perdite deducibili , sia il tetto del 5% vanno calcolati assumendo il valore
fiscalmente riconosciuto del credito, non quello civilistico > irrilevanza di eventuali
svalutazioni
3) Il fondo va previamente utilizzato per perdite su crediti a prescindere dai soggetti
per i quali e’ stato attivato che possono essere diversi da quelli che hanno generato la
perdita
4) Nel caso di svalutazioni per masse, le perdite deducibili
riducono il fondo fino a capienza ( criterio di consumazione)
4Dubbio: alle perdite su crediti che non hanno i requisiti per essere dedotte sono
applicabili le regole dell’art. 106 Tuir ? Letteralmente si direbbe di no
Coordinamento con principio di
derivazione
•
1) Disciplina generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa , previa
imputazione del costo nel conto economico ( eccezione contabilita’ semplificata)
a) Il passaggio a conto economico puo’ essere rappresentato sia da perdite
sia da svalutazioni ( anche se sul punto la circ. 26/13 fa solo esempio di
svalutazione eseguita in esercizio precedente e non dedotta fiscalmente)
Coordinamento con principio di
derivazione
•
1) Disciplina generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa , previa
imputazione del costo nel conto economico ( eccezione contabilita’ semplificata)
a) Coordinamento tra maturazione del semestre ed
imputazione del componente negativo
a) Conto economico anno x, semestre anno x +1 = variazione dim X + 1
b) Conto economico anno x, semestre anno X = ok
c) Semestre anno x, conto economico anno x +1 = deduzione X +1
d) Semestre anno antecedente 2012, C.E. 2012= deduzione 2012
e) Semestre ante 2012, C.E. ante 2012 = dubbio
Prospetto Unico 2013
5000
500
100000
5000
2000
3000
500
100000
Esempio: 2011 svalutazioni 5000 e fondo dedotto 5000
Crediti al 31.12.2012, dato uguale sia civile che fiscale, 100.000
Nel corso del 2012 si e’ verificata una perdita per fallimento del debitore
per 2000
La perdita di 2000 comporta l’utilizzo del fondo fiscale per pari importo. Il
fondo residuo resta paria 3000, importo sotto la soglia del 5% del valore
dei crediti.
A questo punto nel corso del 2012 diventa possibile operare la svalutazioni
per 500, importo deducibile
Prospetto Unico 2013
100.000
1000
100.000
99.000
50.000
50000
zero
500
100000
Esempio: Nel corso del 2011 i crediti pari a 200.000 sono stati svalutati per 100.000
con rilevanza solo civilistica. La deduzione fiscale e’ stata operata per lo 0,5% cioe’
1000. Nel corso dell’esercizio 2012 si e’ manifestata una perdita per fallimento del
debitore per € 100.000. Inoltre viene operata una ulteriore svalutazione per €
50.000.
In primo luogo viene utilizzato il fondo che diventa pari a zero, mentre la perdita e’
deducibile per € 99.000.
La svalutazione di 50.000 viene dedotta nel limite dello 0,5% dei crediti per l’importo
nominale fiscale , cioe’ € 100.000, quindi importo deducibile e’ 500.
L’importo dei crediti al 31.12.2012 e’ 50.000 valore civilistico e 100.000 valore fiscale
Momento di deducibilita’ della perdita sul credito
derivante da procedura concorsuale
• Cass. N. 8822 del 1 giugno 2012:
“ … non e’ possibile ripartire la deduzione della perdita in piu’ esercizi decorrenti
dalla data di ammissione del debitore alla procedura concorsuale..”
Ma cio’ non significa che la perdita possa essere dedotta solo
nell’esercizio in cui e’ “dichiarata” la procedura > si ha una
presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza di
elementi certi e precisi, ma il contribuente puo’ dimostrare
che la certezza della perdita si e’ avuta in altro e successivo
esercizio rispetto alla apertura della procedura
DOCUMENTI UTILI SECONDO CIRC. 26/13 PER DEDUZIONE
a)inventario redatto dal curatore fallimentare
b) piano del concordato preventivo
c) situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa
d) relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria
Procedure concorsuali
• Possibile dedurre parzialmente la perdita sul credito
• Aspetto Iva > se il credito e’ irrecuperabile possibile
nota di accredito a fine procedura ( circ. 77/2000),
quindi corretto portare a perdita il solo imponibile
• In caso di perdita stimata parziale, nota di accredito
proporzionale ad incasso . Es. credito 1000 piu iva 10%
= 1100. Incasso stimato 400 > scorporo Iva su 700,
quindi 630 e’ la perdita mentre Iva pari a 70 verra’
recuperata tramite nota di variazione
Circ. 31 del 23.9.13
correzione spontanea degli errori
sulla competenza
OIC 29: gli errori in materia di competenza
comportano l’insorgenza di componenti
positivi e negativi da inserire nell’area
straordinaria
Rispetto del principio di divieto di doppia imposizione:
il componente negativo va riconosciuto, previa
imputazione a conto economico: ma in quale periodo
e con quali modalita’ ???
Il componente reddituale indicato nella area
straordinaria nel periodo d’imposta in cui ci si accorge
dell’errore
• Va recuperato a tassazione o stornato
dall’imponibile a seconda dei casi
• Variazione in aumento o in diminuzione
La modalita’ di recupero o tassazione avviene
operando sulla dichiarazione originaria
• Ravvedimento
operoso se
possibile
• Rifacimento della
dichiarazione originaria se
oltre ravvedimento, con
effetto riportato
sull’ultima dichiarazione
emendabile
• La correzione della dichiarazione originaria e
di quella oggetto del ravvedimento mette a
conoscenza l’Agenzia della correzione al fine di
eseguire gli opportuni controlli
Correzione della omessa rilevazione di
componenti positivi
Ma quali conseguenze in termini sanzionatori ??
Utilizzo dei beni da parte dei soci
1) D.L. 138/11 art. 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicies
2) Provvedimenti 94904 e 94902 del 2.8.13
3) Circ. 24 del 15.6.2012
4) Circ. 25 del 19.6.2012
5) Circ. 36 del 24.9.12
a cura di Paolo Meneghetti
argomento
Reddito diverso imputato ai soci
Art. 2 c.36-terdecies e 36-quinquiesdecies DL 138/11
Introdotta lett. h-ter all’art. 67 TUIR
Costituisce reddito diverso … “la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”
 Ambito soggettivo utilizzatore in base alla norma:
Soci , residenti e non di societa’ o Enti commerciali
Familiari, residenti e non, dell’imprenditore individuale
Ambito soggettivo utilizzatore in base alla Circ. 24/12:
Familiari, residenti o meno, dei soci ( anche se la partecipazione e’ a societa’
collegata)
Precisazioni Circ. 24/12
• I familiari sono il coniuge ed i parenti entro il
terzo grado e gli affini entro il secondo grado
• Sono esclusi dalla norma i soggetti che , per
loro natura, non possono essere titolari di
reddito diverso ( es. socio che riveste la
qualifica di societa’)
argomento
Indeducibilità costi
Art. 2 c.36-quaterdecies DL 138/11
I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o
familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di
mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in
deduzione dal reddito imponibile.
Ambito soggettivo concedente:
Imprenditore individuale, societa’ di persone, di capitali, enti
non commerciali limitatamente alla sfera di impresa, Stabili
organizzazioni societa’ non residenti
Quindi escluse:
Societa’ semplici, societa’ non residenti
Ambito Oggettivo
• > Tutti i beni dell’impresa ( sia beni merce, sia beni
strumentali, sia beni patrimonio)
• > sia detenuti a titolo di proprieta’, sia semplicemente
posseduti in forza di contratto di locazione anche finanziaria o
comodato
• > esclusi i beni diversi da veicoli, aerei o natanti, con valore
non superiore a € 3000 al netto Iva
• > esclusi i beni concessi in godimento a enti non commerciali
soci che li utilizzano ai soli fini istituzionali ( circ. 24/12)
• > esclusi anche alloggi di cooperative a proprieta’ indivisa
concessi in uso ai soci
Determinazione reddito diverso
 Differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo: valore di mercato
ex art. 9 Tuir ( per i beni per cui non e’ possibile individuare una tariffa
d’uso e’ possibile ricorrere ad apposita perizia)
 E’ necessario documentare gli accordi contrattuali con utilizzatore
tramite certificazione scritta di data certa, antecedente la data di inizio
dell’utilizzazione del bene ( circ. 24/12) > possibili problemi per i contratti
gia’ stipulati nel 2011 che non presentano queste caratteristiche: puo’
essere una soluzione formalizzare l’adempimento con data certa entro 60
gg dall’emanazione della circ. 24 del 15 giugno 2012 ?
 Circ. 36/12 : la data certa e’ solo consigliabile e opportuna, in mancanza
sara’ il contribuente a dimostrare il contenuto dell’accordo per l’utilizzo
del bene
argomento
comunicazione
Art. 2 c.36-sexiesdecies DL 138/11
Provv. 2.8.13
Obbligo di comunicazione all’A.E. dei beni in godimento
ai soci o familiari.
Prima comunicazione relativa al 2012 >Termine per la
comunicazione relativa al 2012 >
12 dicembre 2013 ( poi entro il 30 aprile a regime)
Sanzioni comunicazione beni ai soci(proporzionale 30%
differenza tra valore di mercato e corrispettivo stabilito)
Sanzioni Comunicazione finanziamenti € 258
Provvedimento 02.08.13
• Dati anagrafici dei soci ( anche per partecipazione
indiretta), dei familiari dell’imprenditore, dei familiari
dei soci ( compresa l’ipotesi di soci o familiari di altra
societa’ del gruppo
• Circ. 25/12: nel caso di societa’ fiduciaria o Trust in
cui il disponente ha in godimento il bene, va
comunicato il nominativo del fiduciante o del
disponente
Provvedimento 02.08.13
Comunicazione relativa ai beni
• Soggetti obbligati: la societa’ o in via alternativa
socio o familiare dell’imprenditore. Il modello
aggiunge anche il familiare del socio.
1) Utilizzatore
2) Concedente
A) Socio
B) Familiare imprenditore
D) Familiare del socio
* Viene citato con codice C anche
l’imprenditore che utilizza beni della
sua impresa, ma questa ipotesi e’
esclusa dal Provvedimento !!!
Provvedimento 02.08.13
Comunicazione relativa ai beni
• Oggetto: dal 2012 il soggetto obbligato comunica i dati dei soci o dei
familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto beni dell’impresa. Art. 2 del
Provv. Non cita i familiari del socio ( utilizzatore), in questo caso obbligo di
comunicazione del codice fiscale del socio.
• Se chi compila e’ la societa concedente vanno comunicati gli estremi
dell’utilizzatore, se chi compila e’ l’utilizzatore vanno comunicati i dati del
concedente
>>> Comunicazione va effettuata per ogni bene, e va eseguita anche se il
godimento e’ iniziato prima del 2012 ma perdura nel 2012.
Provvedimento 2.8.13
• Art. 3 Esclusioni soggettive:
• Beni concessi in godimento ad amministratori, ( sempre)
• Beni concessi al socio dipendente o lav autonomo qualora si manifesti un
benefit
• Beni concessi all’imprenditore individuale
• Beni di enti che svolgono attivita commerciale concessi al socio Ente per i
fini istituzionali
• Alloggi delle societa’ cooperative a proprieta’ indivisa
• Beni ad uso pubblico per i quali e’ prevista deducibilita’ integrale ( taxi)
• Ogni bene concesso in godimento, qualora non vi sia una differenza tra
valore di mercato e corrispettivo erogato dall’utilizzatore
• Beni di valore non superiore a € 3.000 al netto di Iva
Problemi
• Esonero comunicazione per chi ha tassato il reddito diverso ex
art. 67 Tuir e non 51 o 54 Tuir ?
• Situazione del socio amministratore che ha tassato il benefit
come reddito diverso
• Esonero da comunicazione comporta esonero anche da
tassazione reddito ( es, imprenditore individuale)
• Reddito diverso non tassato in capo al socio accomandante
perche’ l’indeducibilita’ del costo supera il reddito ( es. auto) >
comunicazione ?
Provvedimento 02.08.13
Comunicazione relativa a Finanziamenti e alle
Capitalizzazioni
• Soggetti obbligati: la societa’ o l’impresa individuale,
ma in ogni caso solo chi esercita attivita’ d’impresa (
non e’ prevista la comunicazione alternativa del
finanziatore)
1) Solo
Concedente ?
2) Utilizzatore ?
Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13
Finanziamenti e capitalizzazioni
• Vanno segnalati anche se non funzionali all’acquisto dei
beni concessi in godimento
• Vanno segnalati solo se erogati da soci persone fisiche ( o
familiari imprenditore)
• Vanno segnalati solo quelli erogati dal 2012 in poi
• Vanno segnalati solo se superiori a € 3.600 distintamente
per apporto ( finanziamenti distinti da capitalizzazioni) e,
sembrerebbe per anno ( vedi Motivazioni)
Problematica del tetto soglia: e’ in capo alla societa’ o
in capo al socio ?
• Es. Tesi 1) in capo alla societa’ : due finanziamenti da € 2.000
eseguiti da due soci fanno scattare l’obbligo di segnalazione
• Tesi 2) Stesso caso sub 1) nessun obbligo
* sembra doversi preferire la tesi 1) poiché se e’
la societa’ che fa la comunicazione come
farebbe a sapere quali finanziamenti ha
eseguito il socio ad altre eventuale societa’ dal
medesimo partecipate ??
Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13
Finanziamenti e capitalizzazioni
Esempi
1) Rossi e Verdi soci della SRL Alfa, hanno eseguito nel 2012
finanziamenti per € 1.500 ciascuno, che sono diventati capitalizzazioni
Poiche vi hanno rinunziato. > Nessuna comunicazione
2) Rossi e Verdi hanno eseguito nel 2012 un finanziamento di
€ 1500 ciascuno, e nel 2013 un altro finanziamento
Per € 1.500 ciascuno. Totale finanziamenti al 31.12.2013 € 6.000, ma
Nessun obbligo di comunicazione
3) Rossi e Verdi eseguono un finanziamento nel 2012
Per € 2.000 ciascuno > obbligo di comunicazione
Poiche’ il limite e’ superato sulla societa’
( situazione dubbia)
Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13
Finanziamenti e capitalizzazioni
• Il Provvedimento non cita i finanziamenti o le
capitalizzazioni esistenti al termine del periodo
d’imposta, per cui sembra doversi concludere che
vanno segnalati anche quelli eseguiti nell’anno e
restituiti prima del termine dell’esercizio
• Momento rilevante del finanziamento : effettiva
erogazione
• Mera restituzione non va comunicata
• Restituzione parziale a fronte di debiti stratificati > art.
1193 C.C.
• Sono esclusi i dati relativi ad apporti gia’ segnalati
all’Anagrafe Tributaria
• Comunicazione per ogni operazione dato che viene
richiesta la data ???
Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13
Finanziamenti e capitalizzazioni:
esempio
• Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per € 4.000
il 4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che
e’ divenuto apporto in conto capitale.
4.4.12
X
4.000
Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13
Finanziamenti e capitalizzazioni:
esempio
• Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per € 4.000 il 4.4.12.
Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che e’ divenuto apporto
in conto capitale. Sembra doversi indicare anche la rinunzia benché
non vi sia manifestazione finanziaria ( tesi meramente prudenziale)
30.09.12
X
4.000
2013 : DECORRENZA
DELL’EFFICACIA DELLA
RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
2013: DECORRONO GLI EFFETTI DELLA
RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
1) Rilevanza fiscale ai fini
dell’ammortamento nell’esercizio
2013
2) Rilevanza fiscale ai fini del plafond
per il calcolo delle manutenzioni
ordinarie ( art. 3, c.2. D.M. 86/02)
3) Per il calcolo delle plus/minus il
valore rivalutato e’ riconosciuto a far
data dal 2014
Normativa società di comodo
• Fino al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e
si applica coefficiente ordinario ( 6% o 5% per uffici)
DAL 2013
Immobile rileva
nel test al nuovo
valore rivalutato
Per 2013, 2014 e
2015 si applica
aliquota ridotta
del 4%
Dal 2016
aliquota
ordinaria e
valore
rivalutato
Normativa società di comodo
• Fino al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e
si applica coefficiente ordinario ( 6% o 5% per uffici)
DAL 2013
Immobile rileva
nel test al nuovo
valore rivalutato
Per 2013, 2014 e
2015 si applica
aliquota ridotta
del 4%
Dal 2016
aliquota
ordinaria e
valore
rivalutato
• Se la rivalutazione e’ solo civilistica non rileva mai nella
normativa delle società di comodo
Distribuzione o utilizzo del saldo attivo
•
Ipotesi 1) rivalutazione solo civilistica: utilizzo per copertura perdita non comporta
rilievi fiscali ( tranne ACE) , mentre distribuzione ai soci rappresenta dividendo per
le societa’ di capitali.
• Ipotesi 2) rivalutazione anche fiscale, senza affrancamento del saldo
attivo:
• distribuzione 2012 : variazione in aumento imponibile societa’ e
per societa’ di capitali dividendo per il socio. Credito d’imposta per
sostitutiva gia’ versata e riconoscimento anticipato del valore del
bene rivalutato
• distribuzione 2013: variazione in aumento imponibile societa’ e per
societa’ di capitali dividendo per il socio.
• Utilizzo a copertura di perdite: irrilevanza fiscale
• Il saldo attivo non affrancato e’ riserva in sospensione d’imposta
quindi non subisce la presunzione di cui all’articolo 47 c. 1 del Tuir
Distribuzione o utilizzo del saldo attivo
• Ipotesi 3) Rivalutazione anche fiscale con affrancamento del saldo
attivo :
• - distribuzione non genera incremento imponibile in capo alla
societa’, ma dividendo in capo ai soci
• - La riserva e’ considerata di utili quindi e’ sotto posta alla
presunzione di cui all’art. 47, c.1 Tuir
•
•
•
•
Ipotesi 4) Societa’ di persone :
saldo attivo esiste solo per societa’ che erano in contabilita’ ordinaria al
momento della rivalutazione
Saldo attivo e’ riserva di utili, quindi distribuzione incrementa imponibile
della societa’ ( attribuito per trasparenza ai soci) senza altro effetto
Saldo attivo affrancato non incrementa imponibile della societa’ ne’ del socio
in caso di distribuzione, poiche’ la distribuzione riduce il valore della
partecipazione che precedentemente e’ stato incrementato
dall’affrancamento del saldo attivo
ART. 52 D.L. 69/13
NOVITA’ RISCOSSIONE
RATEAZIONE DEL DEBITO
TRIBUTARIO
• Si tratta solo del debito iscritto a ruolo (
quindi con sanzione piena e aggio dell’agente),
non modificate le rateazioni dell’avviso
bonario: 6 rate trimestrali per debiti fino a €
5.000 e 20 rate trimestrali per debiti superiori
RATEAZIONE DEL DEBITO
TRIBUTARIO
• Art. 19 DPR 602/73
• Per ragioni di difficolta legate alla congiuntura economica e senza
responsabilita’ del debitore la rateazione puo’ passare da 72 rate mensili a
120 rate mensili ( anche prorogabili di altre 120 rate) Nota Equitalia 1.7.13
> applicabile anche a procedure in corso
• D.M. 6.11.13 > occorre che rata superi il 20% del reddito mensile del
nucleo familiare o superi il 10% del Valore produzione mensile in caso di
impresa in ordinaria
• Decadenza rateazione : non pi’ due rate consecutive non pagate, ma otto
rate anche non consecutive non pagate
• Nuova decadenza applicabile anche al passato ( Nota Equitalia)
RATEAZIONE DEL DEBITO
TRIBUTARIO
• Art. 62 DPR 602/73
• Pignoramento beni strumentali: limite di un quinto del valore
applicabile anche al debitore societa’
• Art, 72 bis DPR 602/73
• Pignoramento dei crediti presso terzi comporta il pagamento
all’agente della riscossione entro 60 giorni dall’intimazione ( a
non piu’ 15 giorni)
• Art. 72 ter DPR 602/73
• Impignorabile l’ultimo emolumento erogato a titolo di
stipendio, pensione etc.
RATEAZIONE DEL DEBITO
TRIBUTARIO
•
•
•
•
Art. 76 DPR 602/73 : espropriazione immobiliare
Non si da’ luogo ad espropriazione se immobile:
1) non di lusso
2) destinato ad uso abitativo e debitore vi risiede
anagraficamente
• 3) e’ l’unico immobile di proprieta’ del debitore ( Nota
Equitalia)
• Comprese pertinenze
• Effetto retroattivo ( se importo del debito non supera €
120.000)
RATEAZIONE DEL DEBITO
TRIBUTARIO
• Nota Equitalia 1.7.13
• Iscrizione ipoteca viene comunque eseguita, ma non si da’
luogo all’espropriazione
• Iscrizione di ipoteca e’ motivata anche dalla necessita’ di
tutelare il credito erariale di fronte ad altri creditori che
intendano avviare procedure di espropriazione
Nuove SRL dopo D.L. 76/13
• Ordinarie > 2463 C.C.
•
•
•
•
•
•
Capitale minimo € 10.000
Compagine societaria libera
Statuto libero
Alimentazione riserva legale del 5%
Versamento del 25% del capitale sottoscritto
Novita’ : Conferimento all’organo
amministrativo > conseguenze operative
Nuove SRL dopo D.L. 76/13
• Ordinarie a capitale ridotto> 2463 C.C.
•
•
•
•
•
Capitale minimo € 1, max € 9999
Compagine societaria libera
Statuto libero
Alimentazione riserva legale del 20%
Versamento del 100% obbligatoriamente in
denaro del capitale sottoscritto
Nuove SRL dopo D.L. 76/13
• Semplificate> 2463 bis C.C.
• Capitale minimo € 1, max € 9999
• Compagine societaria solo persone fisiche
senza limiti di eta’
• Statuto standard inderogabile
• Alimentazione riserva legale del 5%
• Versamento del 100% obbligatoriamente in
denaro del capitale sottoscritto
Nuove SRL dopo D.L. 76/13
• Correlazione con norme poste a tutela
del capitale > art. 2482 ter C.C.
• Il riferimento al capitale minimo e’
sempre da intendersi per € 10.000 ??
LE NUOVE S.T.P.
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Le società tra professionisti
NUOVE STP: AL VIA DAL 21.4.2013
Art. 10 L. 183/2011 legge quadro
D.M. 8.2.2013 n. 34 regolamento di attuazione
Presupposto:
svolgimento di attività professionale regolamentata ordinistica
commercialisti, cdl, ingegneri, architetti, geometri, medici, ecc.
Condizioni
almeno 2/3 delle quote di partecipazione a professionisti
Le società tra professionisti
Tipologie di STP
Società tra professionisti
Società multidisciplinari
medesima attività, stesso Ordine
attività diverse, Ordini diversi
Tipologie societarie
Società semplici
Società per azioni
Società in nome collettivo
Soc. accomandita p. azioni
Soc. in accomandita semplice
Società cooperative
SRL, SRL Semplificate
Restano “salve” le associazioni professionali
(così l’art. 10, c.9, L. 183/2011)
Le società tra professionisti
Particolarità
STP COOPERATIVA: MINIMO 3 SOCI
Art. 10 c. 3 L. 183/2011 dopo la modifica dell’art. 9-bis c.1, lett. a)
D.L. 24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27)
STP UNIPERSONALE ?
NO
secondo CNDCEC (Pronto Ordini n. 158 del 22.7.2013)
e IRDCEC (Circ. 32/IR del 12.7.2013)
In tal senso sembra deporre la stessa legge che nell’oggetto sociale della STP
prevede che l’attività deve essere esercitata dai soci e nella denominazione
sociale richiede che deve emergere con chiarezza che si tratta di STP per
l’esercizio in forma associata della professione
Le società tra professionisti
OGGETTO SOCIALE
(art. 10 L. 183/2011, )
Atto costitutivo STP deve prevedere:
Esercizio in via esclusiva di attività
professionale da parte dei soci;
Ammissibili attività strumentali o
complementari rispetto all’esercizio della
professione ovvero fornitura di beni strumentali
e servizi accessori che consentano o facilitino
l’esercizio della professione
Le società tra professionisti
SOCI
(art. 10 L. 183/2011, )
TIPOLOGIE DI SOCI

soci professionisti iscritti ad un albo o collegio

soci per prestazioni tecniche

soci di mero capitale
con maggioranza di 2/3 di soci professionisti
da mantenersi per l’intera durata della STP
Le società tra professionisti
SOCIO PER PRESTAZIONI TECNICHE
“non è socio professionista e non può svolgere le prestazioni
professionali che in base alle risultanze dell’atto costitutivo e in
base alle competenze previste negli ordinamenti professionali
di appartenenza sono riservate solo ai soci professionisti. Si
tratta, piuttosto, di un socio che fornisce mansioni ancillari
rispetto all’attività della s.t.p., quali ad esempio la gestione
delle risorse umane o la gestione dei sistemi informatici”
(IRDCEC , Circ. 32/IR del 12.7.2013)
Le società tra professionisti
SOCIO PER FINALITA’ DI INVESTIMENTO
E’ il classico socio di capitali
Deve:
 rispettare requisiti di onorabilità (cioè non aver riportato
misure di prevenzione personali o reali, anche in 1°grado);
 non aver riportato condanne pari o superiori a 2 anni;
 non essere stato cancellato da un albo professionale per
motivi disciplinari
Le società tra professionisti
CONFERIMENTO ED ESECUZIONE INCARICO
 diritto del cliente all’informazione (elenco professionisti con
titoli, qualifiche e specializzazioni, elenco soci di capitale)
 diritto di scegliere il professionista che deve eseguire la
prestazione
 dovere della STP di documentare l’avvenuta informativa
(sottoscrizione del cliente per ricevuta)
 dovere di informazione sull’utilizzo di ausiliari e sostituti
 informazione su complessità incarico, compensi e oneri
 indicazione estremi polizza assicurativa di responsabilità
professionale
Le società tra professionisti
SEDE E DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE STP
In base all’indicazione nell’atto costitutivo, NON rileva la
residenza dei soci
DENOMINAZIONE
 anche con nomi di fantasia
 con/senza nomi dei professionisti
 consona al decoro della professione
Le società tra professionisti
ISCRIZIONE CCIAA E ORDINE PROFESSIONALE
Le STP devono iscriversi:
 nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con la
qualifica di Società tra Professionisti, con funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (Diritto
annuale provvisorio: 200 € + 40 € per ogni unità locale)
 nella sezione speciale degli Albi tenuti dagli Ordini
professionali di appartenenza dei soci professionisti (quote
iscrizione definite da ciascun ordine territoriale)
Le società multidisciplinari fanno riferimento all’Ordine relativo
all’attività prevalente (art. 8 del Regolamento)
Le società tra professionisti
TRATTAMENTO FISCALE
Reddito prodotto dalle STP:
- di lavoro autonomo, secondo l’opinione più diffusa, alcune
interpretazioni del Fisco e il DDL in itinere in Parlamento;
- d’impresa, atteso il silenzio della legge ed i principi generali
della fiscalità delle imprese
Obblighi:
- fatturazione con iva, ritenuta d’acconto e cassa previdenza
- imputazione del reddito per trasparenza ai soci
Le società tra professionisti
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Le STP devono iscriversi alla Cassa di Previdenza di riferimento
e versare il contributo integrativo (4%) addebitato ai clienti
Multidisciplinari: tale importo va calcolato:
- su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari, secondo
la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti
- sui soli corrispettivi rientranti nel volume d’affari riferibile ai
propri associati, per la Cassa di Previdenza dei Ragionieri
Il contributo soggettivo rimane a carico dei singoli
professionisti in base al reddito loro imputato per trasparenza
Fly UP