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UNICO_2016_GATTO_FOGGIA

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UNICO_2016_GATTO_FOGGIA
Foggia, 13 maggio 2016
UNICO 2016:
NOVITA’ E ASPETTI CRITICI
Dott. Ernesto Gatto
VISTO DI CONFORMITÀ: € 15.000
 La compensazione “orizzontale”, ove attuata per importi superiori a
€ 15.000, è subordinata all’apposizione del visto di conformità sul
modello di dichiarazione in cui sono indicati i crediti relativi alle
imposte sui redditi, e all’IRAP, utilizzati in compensazione (art. 1 co.
574 della L. 147/2013).
 Il limite di € 15.000, superato il quale scatta l’obbligo di apporre il
visto di conformità, non si si applica alla compensazione “verticale”,
ancorché questa venga evidenziata in maniera esplicita all’interno
della delega di versamento (cfr. C.M. 28/E/2014).
2
VISTO DI CONFORMITÀ: MODELLO UNICO
 All’interno del frontespizio del modello “UNICO 2016” e della
dichiarazione “IRAP 2016”: sezione “visto di conformità”.
 Considerando che all’interno del modello UNICO è presente anche la
dichiarazione IVA, nell’ambito della sezione sopra richiamata, la
casella “visto di conformità rilasciato ex art. 35 del DLgs. 241/97
relativo a Redditi/IVA” va compilata indicando uno dei seguenti codici:
1. se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;
2. se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA;
3. se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.
3
VISTO DI CONFORMITÀ: INTEGRATIVA
 È possibile integrare la dichiarazione per apporre il visto di
conformità.
 In questo senso, cfr. C.M. 35/E/2015 (in merito ai rimborsi IVA).
 “Nel caso in cui la mancata apposizione del visto di conformità …
sia stata frutto di errore o di omissione, … è possibile correggere
l’errore o l’omissione mediante presentazione di una dichiarazione
integrativa”, entro i termini previsti dall’art. 2 co. 8-bis del DPR
322/98, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di imposta successivo.
4
VISTO DI CONFORMITÀ: LA POLIZZA
 Il professionista abilitato:
− deve stipulare una polizza di assicurazione, con massimale
adeguato al numero di contribuenti assistiti, e dei visti rilasciati,
con una soglia minima di € 3.000.000 (in passato, il massimale
era di 1.032.913,80);
− deve adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione
del visto, anche nell’ipotesi in cui la vecchia polizza non sia
ancora scaduta (cfr. C.M. 7/E/2015);
− per il 730, deve estendere la copertura assicurativa, nel caso di
infedeltà del visto, al pagamento di una somma pari a imposte,
interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente,
ex art. 36-ter del DPR 600/73.
5
VISTO PER UNICO: CHECK LIST
1. Esistenza libri contabili e fiscali obbligatori.
2. Regolarità libri contabili e fiscali obbligatori.
3. Riscontro risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili.
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali alle variazioni in aumento/
diminuzione indicate nel quadro RF e alla relativa documentazione.
5. Controllo documentale delle detrazioni.
6. Controllo documentale dei crediti d’imposta.
7. Riscontro eccedenza d’imposta emergente da UNICO precedente.
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno.
9. Controllo delle ritenute d’acconto.
10. Controllo versamenti in acconto e a saldo.
11. Controllo perdite pregresse.
6
VISTO INFEDELE SU UNICO: SANZIONI
 L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli relativamente
alle dichiarazioni dei redditi (UNICO) e IRAP comporta l’applicazione
della sanzione da € 258 a € 2.582.
 In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, è disposta a carico dei professionisti la sospensione dalla
facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al
periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di
rilasciare il visto di conformità. Si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione
amministrativa sopra richiamata.
7
MAXI AMMORTAMENTO AL 140%
MAXI AMMORTAMENTO AL 140%
I SOGGETTI
 Contribuenti forfettari: non possono usufruire della maggiorazione del
40%. Ciò coerentemente con il fatto che tali soggetti determinano il
reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume
dei ricavi o compensi e quindi l’ammontare dei costi sostenuti non rileva
ai fini del calcolo del reddito imponibile;
 contribuenti minimi (regime di vantaggio): possono usufruire della
maggiorazione del 40%. Tali contribuenti deducono il costo di acquisto
dei beni strumentali nell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento ma
secondo l’amministrazione finanziaria il principio di cassa non è “di
ostacolo alla fruizione del beneficio in esame trattandosi, in sostanza, di
una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo”.
9
MAXI AMMORTAMENTO AL 140%
I BENI AGEVOLATI (1/2)
Perché un bene sia agevolabile non è rilevante la data di entrata in
funzione del bene che invece rileva per verificare da quanto materialmente
l’agevolazione potrà essere goduta. Infatti la maggiorazione concessa può
essere dedotta solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del
bene”.
Esemplificando:
 bene mobile acquistato e consegnato nel mese di dicembre 2016
 entrata in funzione intervenuta nel mese di gennaio 2017
 il bene è agevolato
 gli ammortamenti potranno essere calcolati sul costo “maggiorato” a
partire dal periodo d’imposta 2017, periodo in cui nel quale il bene entra
in funzione.
10
MAXI AMMORTAMENTO AL 140%
I BENI AGEVOLATI (2/2)
Beni di costo unitario non superiore a € 516,46:
 l’agevolazione si applica anche ai beni “ammortizzabili” nella misura
del 100% e l’importo deducibile in tale caso è quello che risulta dalla
somma del costo di acquisizione e della maggiorazione del 40%;
 il comportamento contabile adottato è ininfluente a tali fini: sia se tali
beni sono imputati direttamente a Conto economico che invece siano
iscritti tra le immobilizzazioni per poi imputare a Conto economico
l’ammortamento in misura pari al 100%, l’agevolazione è riconosciuta
(non confermato da A.F.).
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MAXI AMMORTAMENTO AL 140%
IL COEFFICIENTE
Il maxi ammortamento deve essere calcolato in base alle ordinarie
previsioni dell’art. 101 (senza collegamenti con il dato contabile):
si ritiene che nel primo anno di rilevanza dell’ammortamento sulla
maggiorazione deve essere calcolato nella misura del 50%.
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MAXI AMMORTAMENTO AL 140%
LE ISTRUZIONI A UNICO
Rigo RF55:
 codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni
di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, il cui costo di
acquisizione è maggiorato del 40% (art. 1 co. 91 della L. 28.12.2015 n.
208); si precisa che, per le quote di ammortamento e i canoni di
locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all'art.
164 co. 1 lett. b) per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo, i
limiti di deducibilità sono maggiorati del 40% (art. 1 co. 92 della L.
28.12.2015 n. 208).
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MAXI AMMORTAMENTO AL 140%
ESEMPIO E MODELLO UNICO
Alfa acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000.
L’ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili è 500.
Il coefficiente fiscale di ammortamento è il 20%.
L’ammortamento fiscalmente deducibile è 1.300 (di cui € 500
direttamente imputati a conto economico e € 800 tramite una
variazione in diminuzione nel Mod. Unico .
50
800
14
MAXI AMMORTAMENTO AL 140%
LEASING
 La maggiorazione del costo rileva anche ai fini dell’individuazione
della quota deducibile dei canoni leasing e in tal caso
l’agevolazione deve essere limitata alla quota capitale e non a
quella da riferire agli interessi impliciti.
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PERDITE E SVALUTAZIONE
DEI CREDITI
PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI
PERDITE E SVALUTAZIONI CREDITI
Presenza di “elementi certi e precisi” ex lege
Credito di modesta entità
e decorso di un periodo
di sei mesi dalla scadenza
di pagamento del credito stesso
€ 5.000 per le
imprese di più
rilevante dimensione
Non superiore
a € 2.500 per
le altre imprese
Quando il diritto
alla riscossione
del credito è prescritto
Svalutazione
“civilistica” =
Perdita “fiscale”
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PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI
IL PROSPETTO DI UNICO SC
Svalutazione
«civilistica»
Perdita «fiscale»
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PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI
NOVITÀ 2015
Le procedure concorsuali e para concorsuali
 Fallimento
 Liquidazione coatta
amministrativa
 Concordato preventivo
 Amministrazione straordinaria
 Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti (art. 182 L. fall.)
 Piani di risanamento attestati
iscritti al Registro delle Imprese
Nessuna previsione per:
 composizione crisi Debitore
non fallibile (L. 3/2012)
 composizione crisi
Consumatore (L. 3/2012)
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PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI
PRINCIPI CONTABILI VS TUIR
“Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori
che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere
equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è
ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio,
anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un
periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta
applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla
cancellazione del credito dal bilancio”.
Art. 101 co. 5-bis TUIR
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PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI
MINI - CREDITI
 Deduzione non necessaria nell’esercizio in cui scadono i 6 mesi dalla
scadenza originaria – problema della competenza.
 Deduzione ammessa anche in un periodo di imposta successivo.
 Necessaria comunque l’imputazione a Conto economico.
 Limite temporale dato dall’esercizio in cui si sarebbe dovuto cancellare
il credito secondo quanto prevede l’OIC 15 (cessazione titolo giuridico).
21
REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI
BLACK LIST
REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST
COSTI BLACK LIST - NORME 2015
COSTI DA
OPERAZIONI
BLACK LIST
ENTRO IL VALORE
NORMALE
ECCEDENTI IL
VALORE NORMALE
23
REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST
COSTI BLACK LIST - NORME 2015
COSTI DA
OPERAZIONI
BLACK LIST
ENTRO IL VALORE
NORMALE
DEDUCIBILI
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REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST
COSTI BLACK LIST - NORME 2015
FORNITORE
ECCEDENTI IL VALORE
NORMALE
ASSENZA DI PROVA
CIRCA EFFETTIVO
INTERESSE ECONOMICO
EFFETTIVO INTERESSE
ECONOMICO
INDEDUCIBILI
DEDUCIBILI
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REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST
COSTI BLACK LIST - UNICO SC 2016
Permane obbligo indicazione delle operazioni
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Art. 110 co. 11: operazioni per le quali è fornita la prova della
concreta esecuzione per un effettivo interesse economico con
soggetti che svolgono effettiva attività commerciale
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REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST
COSTI BLACK LIST - NORME 2016
NOVITÀ LEGGE STABILITÀ 2016
 Abrogazione regime dei costi che derivano da operazioni intercorse con
imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità
privilegiata (art. 110 co. 10 - 12-bis del TUIR)
 Tali costi vengono parificati ai costi di fonte interna (o a quelli derivanti
da transazioni con controparti localizzate in Stati “collaborativi”)
 Eliminazione obbligo di indicare i suddetti costi in modo separato nella
dichiarazione dei redditi
27
INTERESSI PASSIVI
INTERESSI PASSIVI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 96 del DPR 917/86 stabilisce che gli interessi passivi e oneri
assimilati – diversi da quelli capitalizzati a incremento del costo dei beni
(art. 110 co. 1 lett. a) del TUIR, R.M. 3/DPF/2008, C.M. 19/E/2009, §
2.2.4, OIC 13 e 16) – sono deducibili:
 integralmente, sino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati;
 l’eccedenza nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL),
determinato sulla base della differenza A) - B) del conto economico
civilistico, senza considerare gli ammortamenti e i canoni di leasing dei
beni strumentali.
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INTERESSI PASSIVI
INTERESSI RILEVANTI
Devono essere considerati gli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri e i
proventi ad essi assimilati, derivanti da:
 contratti di mutuo e locazione finanziaria, purché sia previsto il diritto di
riscatto del bene che ne costituisce oggetto (C.M. 175/E/2003);
 emissione di obbligazioni e titoli similari;
 ogni altro rapporto avente una causa finanziaria, compresa la messa a
disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili, per i
quali è prevista una specifica remunerazione e sussiste l’obbligo di
restituzione (C.M. 19/E/2009 § 2.2).
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INTERESSI PASSIVI
INTERESSI ESCLUSI
 Relativi all’acquisto di automezzi (C.M. 47/E/2008 § 5.3), in quanto
soggetti alla disciplina speciale dell’art. 164 del TUIR;
 imputati a incremento del costo delle rimanenze finali, nel rispetto
dei principi contabili (R.M. 3/DPF/2008 e C.M. 19/E/2009 § 2.24);
 derivanti da debiti commerciali, espliciti e non, oppure su depositi
cauzionali riferibili ad operazioni della medesima natura della
medesima natura (C.M. 38/E/2010);
 sostenuti dalle società immobiliari di gestione, relativi a
finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili acquistati o costruiti,
destinati alla locazione, anche soltanto potenzialmente come
desumibile dalla documentazione societaria, quali delibere e contratti
preparatori (C.M. 19/E/2009).
31
INTERESSI PASSIVI
ECCEDENZE (1/2)
 Qualora gli interessi passivi siano maggiori del 30% del ROL, la
differenza è indeducibile nel periodo d’imposta di competenza, e
riportabile nei successivi esercizi e, quindi, deducibile in futuro, purché
trovi capienza nel 30% del ROL di periodo;
 se gli interessi passivi non superano il 30% del ROL, la parte
inutilizzata di quest’ultimo è riportabile nei successivi periodi d’imposta,
senza alcun limite temporale.
32
INTERESSI PASSIVI
ECCEDENZE (2/2)
 È possibile dedurre gli interessi passivi riportati sulla base dell’eventuale
eccedenza di periodo degli interessi attivi (C.M. 38/E/2010). In altri
termini, se gli interessi attivi imputati a conto economico (colonna 3 del
rigo RF118 del Modello UNICO 2016 – Società di capitali) sono maggiori
di quelli passivi di competenza (colonna 1), la differenza può essere
utilizzata per dedurre gli oneri finanziari riportati dal precedente periodo
d’imposta (colonna 2), che sono, quindi, sottratti al regime di limitazione
della deducibilità.
33
INTERESSI PASSIVI
MODELLO UNICO 2016 (1/2)
Esempio: indeducibilità degli interessi passivi riportati
 Interessi passivi 2015: € 12.000,00
 Interessi passivi indeducibili 2014: € 7.000,00
 Interessi attivi: € 4.000,00
 Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: € 48.000,00
12.000
7.000
4.000
4.000
15.000
48.000
14.400
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INTERESSI PASSIVI
MODELLO UNICO 2016 (2/2)
Esempio: deducibilità degli interessi passivi riportati
 Interessi passivi 2015 dedotti senza limitazioni: € 4.000
 Interessi passivi deducibili in base al ROL: € 14.400
 Interessi passivi 2015 dedotti in base al ROL: € 8.000
 Interessi passivi 2014 dedotti in base al ROL: € 6.400
(variazione in diminuzione in UNICO 2016, rigo RF55, codice 13)
 Interessi passivi 2014 indeducibili: € 600
13
6.400
35
INTERESSI PASSIVI
LA NOVITÀ (DAL 2016)
Art. 1 co. 36 L. 244/2007
… non rilevanza ai fini dell’art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a
finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le
società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si
considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività
immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per
la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione
e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di
locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente
costituito dal valore normale di fabbricati.
NON È DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
36
INTERESSI PASSIVI
LE CONDIZIONI
Attività immobiliare
DUE CONDIZIONI CONCORRENTI:
 il valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal
valore normale degli immobili destinati alla locazione;
 i ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di
locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia
prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.
37
DEDUZIONE ACE
DEDUZIONE ACE
MODELLO UNICO 2016 - SC
39
DEDUZIONE ACE
SOGGETTI IRES: VARIAZIONE
PATRIMONIALE AGEVOLABILE
Il coefficiente del 4,50% è applicato alla variazione in aumento netta del
capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al
31.12.2010, ovvero agli incrementi al netto delle diminuzioni e riduzioni,
nel limite del patrimonio netto di cui all’art. 11 del DM 14.3.2012.
40
DEDUZIONE ACE
SOGGETTI IRES: INCREMENTI
RILEVANTI
Modalità
Data rilevante
Conferimenti in denaro
Versamento
Versamenti dei soci per sovrapprezzo azioni/quote
Versamento
Versamenti dei soci in conto capitale o copertura di
perdite
Versamento
Accantonamenti degli utili a riserva disponibile (legale, Inizio dell’esercizio di
in sospensione d’imposta non derivante da operazioni
formazione della
valutative, ecc.)
riserva
Rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti
Atto di rinuncia
Compensazione dei crediti in sede di aumento di
capitale
Efficacia della
compensazione
Conversione delle obbligazioni in capitale sociale
Inizio dell’esercizio
dell’opzione
41
DEDUZIONE ACE
SOGGETTI IRES: INCREMENTI NON
RILEVANTI
Modalità
Conferimenti in natura
Finanziamenti soci
Accantonamenti degli utili a riserva da adeguamento cambi
Accantonamento degli utili a riserva da valutazione delle
partecipazioni
Accantonamento degli utili ad altra riserva indisponibile (ad esempio,
a quella obbligatoriamente costituita in sede di acquisto delle azioni
proprie)
42
DEDUZIONE ACE
SOGGETTI IRES: DIMINUZIONI DEL
CAPITALE PROPRIO
 Riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo
(distribuzione di utili, riserve o capitale sociale), ai soci o partecipanti;
 gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
 gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
A differenza degli incrementi, le variazioni in diminuzione rilevano a partire
dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate.
43
DEDUZIONE ACE
SOGGETTI IRPEF (1/2)
Ai fini dell’applicazione del coefficiente del 4,50% non rileva la variazione
in aumento del capitale proprio, bensì il patrimonio netto risultante dal
bilancio al termine di ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di
utile, al netto di eventuali prelevamenti in conto utili. Per i soggetti
IRPEF non deve, infatti, essere presa in considerazione la variazione del
patrimonio netto, bensì lo stock del medesimo (anche formato da
conferimenti in natura) e, pertanto, non hanno alcun rilievo le variazioni in
aumento.
44
DEDUZIONE ACE
SOGGETTI IRPEF (2/2)
A differenza dei soggetti IRES, nel caso di società di persone e
imprenditori individuali, possono rilevare le rivalutazioni effettuate in base
a leggi speciali, in quanto la base di partenza è il patrimonio netto
contabile, che può avere comprendere riserve di rivalutazione ed utili da
valutazioni in cambi, formatesi negli esercizi precedenti, che rilevano
integralmente.
45
PERDITE D’IMPRESA
PERDITE D’IMPRESA
SOGGETTI IRPEF (ART. 8 DEL TUIR)
 Imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR): scomputo dal
reddito complessivo del medesimo periodo d’imposta, impossibilità di
riporto alle annualità fiscali successive;
 imputazione per trasparenza (art. 5 del TUIR) ai soci di snc e sas
(limite del capitale sociale per gli accomandanti);
 imprese individuali e partecipazioni in snc e sas in contabilità
ordinaria: scomputo dal reddito d’impresa e riportabilità, senza limiti di
importo, nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto (salvo
che si tratti di perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta di attività).
47
PERDITE D’IMPRESA
SOGGETTI IRES (ART. 84 DEL TUIR)
 Le
perdite
prodotte
nei
primi
tre
periodi
d’imposta
sono
illimitatamente riportabili;
 le perdite prodotte dal quarto periodo d’imposta sono scomputabili,
senza limiti di tempo, entro la soglia massima dell’80% del reddito;
 in presenza di entrambe le tipologie di perdite, il limite dell’80% deve
risultare osservato, coerentemente con la formulazione letterale dell’art.
84 del TUIR, rispetto al reddito imponibile lordo, e non a quello al
netto delle perdite illimitatamente riportabili utilizzate.
48
PERDITE D’IMPRESA
MODELLO UNICO 2016 - SC
49
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO
DEL LAVORO
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO
Deduzione IRAP sul costo del lavoro
Oggetto della deduzione
Irap relativa alla spese per il personale dipendente ed assimilato
(amm.ri coc.co.co)
Vale il criterio di cassa
 L’Irap versata a saldo è interamente computabile;
 L’Irap versata in acconto è deducibile nel limite dell’imposta dovuta
per l’anno in relazione al quale viene versato l’acconto.
51
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO
Procedura per calcolo deduzione IRAP
 Determinare la percentuale di incidenza sulla base imponibile Irap totale
del costo del lavoro;
 Applicare la percentuale di incidenza sopra determinata al saldo/acconto
Irap versato, individuando così la quota irap relativa al costo del lavoro
deducibile ai fini IRES;
Stante le novità circa la deduzione integrale dei costi del personale con
contratto a tempo indeterminato l’incidenza 2015 sarà inferiore
(art. 11, co. 4-octies, D.Lgs. 446/1997, introdotto dalla L. 190/2014)
Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di
ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto
della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolari n. 16
del 14.04.2009 e n. 8 del 3.04.2013).
52
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO
Deduzione forfetaria 10%
Sia per l’intera imposta pagata a saldo 2014 che per l’acconto 2015 nel
limite dell’imposta dovuta per l’anno:
IN PRESENZA DI INTERESSI PASSIVI
(oneri finanziari > proventi finanziari)
Deduzione pari al 10% dell’IRAP pagata nel 2015
Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di
ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto
della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolari n.
16 del 14.04.2009 e n. 8 del 3.04.2013).
53
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO
Le indicazioni in Unico 2016
ESEMPIO: Saldo IRAP 2014 euro 8.500; Acconti 2015 euro 55.000. Incidenza
costo lavoro: 2014 del 76% e 2015 del 54%. Irap di competenza 2015 euro 58.400.
Deduzione
Forfetaria
Costo lavoro
Saldo 2014
8.500 x 10% = 850
8.500 x 76% = 6.460
Acconto 2015
55.000 x 10% = 5.500 (*)
55.000 x 54%= 29.700 (*)
(*) < imposta di competenza .
(*) < imposta di competenza .
Totale
6.350
36.160
12
6.350
33
36.160
42.510
54
IL NUOVO CREDITO
D’IMPOSTA IRAP 10%
CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10%
Credito d’imposta Irap 10%
A partire dal 2015 le imprese ed i professionisti, nell’anno in cui non
impiegano lavoratori dipendenti (neanche per un giorno)
HANNO DIRITTO AD UN CREDITO D’IMPOSTA IRAP PARI AL 10%
Calcolato sull’Imposta lorda
Con risoluzione n. 105/E/2015 è stato creato il codice “3883” da indicare nel
Mod. F24 per compensare il credito
Il
credito
d’imposta
spetta
a
condizione che non vengano impiegati
né dipendenti a tempo indeterminato
(anche part-time), né dipendenti a
tempo determinato (anche part-time).
La fruizione del credito d’imposta non
è invece preclusa nell’ipotesi di
impiego di collaboratori a progetto
ovvero di lavoratori occasionali, non
trattandosi di dipendenti
56
CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10%
Credito d’imposta Irap 10%
Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione nel
Mod. F24 a partire dall’anno di presentazione della corrispondente
dichiarazione (ad esempio il credito maturato nel 2015 sarà
utilizzabile a partire dal 1^ gennaio 2016)
Con Circolare 6/E/2015 l’Agenzia delle
Non essendo le sopravvenienze
entrate ha chiarito che tale beneficio è
imponibili nella determinazione del
da ritenersi imponibile ai fini Irpef ed
reddito di lavoro autonomo, il credito
Ires quale sopravvenienza attiva
non è imponibile per i professionisti
57
IL REGIME DEI MINIMI ED IL
NUOVO REGIME FORFETTARIO NEL
MODELLO UNICO 2016
REGIME DEI
CONTRIBUENTI MINIMI
LA DURATA DEL REGIME
Il regime dei minimi ha una durata massima di cinque anni per le
attività avviate dal 2008
Il regime può essere in ogni caso utilizzato sino al compimento del
35^ anno di età
La legge n. 11/2015 ha prorogato al 31/12/2015 la facoltà di opzione
che è irrimediabilmente scaduta a quella data
60
I REQUISITI DI ACCESSO - 1
Sono considerati minimi gli imprenditori ed i professionisti che
nell’anno precedente (2014):
Hanno conseguito ricavi o
compensi ragguagliati ad anno
inferiori a € 30.000
Non hanno effettuato cessioni
all’esportazione
Non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato
61
I REQUISITI DI ACCESSO - 2
E che nel triennio precedente (2012 – 2014):
Non hanno acquisito (anche in locazione) beni strumentali per un
ammontare complessivo superiore a € 15.000
Valgono i corrispettivi pagati nel triennio e non il costo sostenuto
dalla società concedente o il valore del bene
62
LE CAUSE DI ESCLUSIONE
Non può essere considerato minimo
Chi opera in regime speciale IVA
(ad eccezione degli agricoltori)
Chi non è residente in Italia
Chi opera nei settori delle
costruzioni edilizie o del commercio
di mezzi di trasporto nuovi
Chi possedeva al 31/12/2014
quote di società di persone,
associazioni tra professionisti o Srl
in regime di trasparenza
63
MODALITA’ DI
TASSAZIONE
Il contribuente minimo paga un imposta sostitutiva dell’Irpef, delle
addizionali, dell’Iva e dell’Irap pari al 5% e non subisce ritenute di acconto
(ma le effettua)
La determinazione del reddito è
analitica
Si applica sempre il criterio di
cassa (no ammortamenti)
I contributi previdenziali sono
prioritariamente deducibili dal
quadro LM
L’Iva è indetraibile e si deduce
dal reddito
64
IL QUADRO LM - SEZ. I
DEL MODELLO
65
IL QUADRO LM - SEZ. III
DEL MODELLO
66
MODALITA’ DI DEDUZIONE
DEI COSTI - 1
I contribuenti minimi determinano il reddito con il criterio di cassa e non
applicano le regole del TUIR per cui ad esempio:
LE IMPRESE
I PROFESSIONISTI
Deducono integralmente le spese
di rappresentanza,
manutenzione, ristoranti e
alberghi
Deducono integralmente le spese
di aggiornamento professionale,
rappresentanza, ristoranti e
alberghi
67
MODALITA’ DI DEDUZIONE
DEI COSTI - 2
Il costo dei beni ad uso promiscuo è sempre deducibile in
misura pari al 50%
AUTOVETTURE
IMMOBILI
TELEFONI
Non si applica il
tetto massimo di
€ 18.076
Non si applica la
quota indeducibile
20%-30%
Non si applica la
quota indeducibile
20%
68
I SUPER AMMORTAMENTI
AL 140%
Con decorrenza 2015 sui beni
strumentali nuovi acquistati
(anche in leasing) dal
15/10/2015 al 31/12/2016
Le quote di ammortamento (e i
canoni leasing) ai fini fiscali sono
incrementati del 40% per le
imprese ed i professionisti
Sono esclusi i soli beni
strumentali il cui coefficiente di
ammortamento sia inferiore al
6,5% (immobili)
Si ritiene che soltanto la quota
capitale dei canoni leasing possa
essere dedotta al 140%
La variazione in diminuzione
dal reddito è applicabile ai fini
IRES e IRPEF ma non IRAP
Il beneficio spetta a prescindere
dal regime contabile (ordinario,
semplificato o minimo)
Per i contribuenti minimi la maggiorazione del
40% va indicata al rigo LM 5 – colonna 1
mentre l’agevolazione non si applica ai forfettari
69
IL QUADRO LM - SEZ. IV
DEL MODELLO
CHIARIMENTO DI CUI ALLA RISOLUZIONE 123/E/2010
LE PERDITE CHE SI GENERANO NELL’APPLICAZIONE DEL REGIME DEI
MINIMI, IN CASO DI FUORIUSCITA DAL REGIME POSSONO ESSERE
RIPORTATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI IN DEDUZIONE DEGLI UTILI
MATURATI IN REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO
70
I CODICI PER IL VERSAMENTO
1^ RATA ACCONTO: 1793
2^ RATA ACCONTO: 1794
(Normalmente entro il 16 giugno)
(Normalmente entro il 30 novembre)
SALDO: 1795
EVENTUALI ECCEDENZE SONO
(Normalmente entro il 16 giugno
COMPENSABILI O RIPORTABILI
dell’anno successivo)
ALL’ANNO SUCCESSIVO
71
ADEMPIMENTI FORMALI IN
CASO DI OPZIONE
IL REGIME DEI MINIMI E’
L’OPZIONE PER IL REGIME
QUELLO NATURALE IN
ORDINARIO VALE PER
PRESENZA DEI REQUISITI
ALMENO TRE ANNI
SI PUO’ OPTARE A
CHI FUORIESCE DAL
CONSUNTIVO PER IL
REGIME DEI MINIMI NON
REGIME ORDINARIO
PUO’ RIENTRARVI
72
FUORIUSCITA DAL
REGIME DEI MINIMI
DALL’ANNO SUCCESSIVO IN
CASO DI PERDITA REQUISITI O
INCASSI TRA € 30.000 E € 45.000
DALLO STESSO ANNO SE INCASSI
SUPERIORI A € 45.000
IN CASO DI FUORIUSCITA IMMEDIATA DAL REGIME E’ NECESSARIO
RILIQUIDARE L’IVA PER LA FRAZIONE D’ESERCIZIO ANTECEDENTE
MEDIANTE SCORPORO INCASSI E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
73
IL MANTENIMENTO DEL
REGIME DEI MINIMI
E’ consentito restare nel regime dei minimi per completare il quinquennio
ovvero sino al compimento del 35^ anno di età
Esempio
1
Esempio
2
Contribuente di anni 32 al momento
dell’inizio attività nel 2012:
POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL
2016
Contribuente di anni 28 al momento
dell’inizio attività nel 2013:
POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL
2020
Il contribuente che dovesse uscire per
qualunque motivo dal regime dei minimi non
potrà mai più rientrarvi
74
IL NUOVO REGIME
FORFETTARIO
75
CARATTERISTICHE DEL NUOVO
REGIME PER L’ANNO 2015
E’ il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche
esercenti attività d’impresa o professione che nell’anno precedente:
 Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo
differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva);
 Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a €
5.000 lordi;
 Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo
degli ammortamenti dedotti) non ecceda € 20.000 (non rilevano gli immobili);
 Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati (non prevalenti)
per importi complessivamente non superiori a € 20.000,00;
 Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in
società di persone o srl trasparenti;
 Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA
76
CARATTERISTICHE DEL NUOVO
REGIME PER L’ANNO 2016
E’ il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche
esercenti attività d’impresa o professione che nell’anno precedente:
 Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo
differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva);
 Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a €
5.000 lordi;
 Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo
degli ammortamenti dedotti) non ecceda € 20.000 (non rilevano gli immobili);
 Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi
complessivamente non superiori a € 30.000,00;
 Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in
società di persone o srl trasparenti;
 Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA
77
SOGLIE DI RICAVI 2014 PER
ACCESSO AL REGIME NEL 2015
ATTIVITA'
SOGLIA RICAVI ANNO 2014
REDDITIVITA'
Industrie alimentari e bevande
€
35.000,00
40%
Commercio ingrosso/dettaglio
€
40.000,00
40%
Commercio ambulante alimentari
€
30.000,00
40%
Commercio ambulante altri prodotti
€
20.000,00
54%
Costruzioni e attività immobiliari
€
15.000,00
86%
Intermediari del commercio
€
15.000,00
62%
Ristoranti e alberghi
€
40.000,00
40%
Attività professionali
€
15.000,00
78%
Altre attività economiche
€
20.000,00
67%
78
SOGLIE DI RICAVI 2015 PER
ACCESSO AL REGIME NEL 2016
ATTIVITA'
SOGLIA RICAVI ANNO 2015
REDDITIVITA'
Industrie alimentari e bevande
€
45.000,00
40%
Commercio ingrosso/dettaglio
€
50.000,00
40%
Commercio ambulante alimentari
€
40.000,00
40%
Commercio ambulante altri prodotti
€
30.000,00
54%
Costruzioni e attività immobiliari
€
25.000,00
86%
Intermediari del commercio
€
25.000,00
62%
Ristoranti e alberghi
€
50.000,00
40%
Attività professionali
€
30.000,00
78%
Altre attività economiche
€
30.000,00
67%
79
CRITERI PER LA CORRETTA
DETERMINAZIONE DEI RICAVI
Ai fini dell’individuazione del limite di ricavi e compensi per l’accesso al regime:
- Non rilevano i ricavi da adeguamento agli studi di settore;
- In caso di più attività si assume il limite di ricavi più elevato tra le diverse
attività esercitate
 Chi avvia una nuova attività si basa sulle previsioni di sussistenza dei
requisiti ed opera l’opzione nella comunicazione d’inizio attività;
 Non può avvalersi di tale regime chi non è residente nella UE;
 Non può avvalersi di tale regime chi opera nel settore delle costruzioni
edilizie o della vendita di mezzi di trasporto;
80
MODALITA’ DI TASSAZIONE
PER L’ANNO 2015
Ricavi o
compensi
incassati
nell’anno 2015
Imponibile
Ricavi
x
Coefficiente =
Reddito
Reddito
X
15% =
Imposta
sostitutiva
Nel modello Unico 2016 per il 2015 i contribuenti che hanno avviato una
nuova attività nel 2015 hanno diritto all’abbattimento di 1/3 del reddito
(norma modificata dal 2016 – vedi slide successiva)
81
MODALITA’ DI TASSAZIONE
PER L’ANNO 2016
Ricavi o
compensi
incassati
nell’anno 2016
Imponibile
Ricavi
x
Coefficiente =
Reddito
Reddito
X
15% =
Imposta
sostitutiva
Dal 2016 i contribuenti che hanno avviato una nuova attività hanno
diritto, per i primi cinque anni, alla riduzione dell’aliquota dal 15% al 5%
82
IL REGIME CONTRIBUTIVO
PER L’ANNO 2015
I soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti
potevano optare entro il 28/02/2015 per il versamento dei
contributi sul solo reddito effettivamente prodotto
In tal modo non erano dovuti i
contributi fissi (pari a circa €
3.800 annui) sul reddito minimo
I contributi a percentuale sul
reddito effettivo andavano versati
a giugno e novembre
I contributi previdenziali versati sono prioritariamente deducibili dal
reddito di lavoro autonomo e per l’eccedenza dal reddito complessivo
83
IL REGIME CONTRIBUTIVO
PER L’ANNO 2016
I soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti
potevano optare entro il 29/02/2016 per l’abbattimento del 35% dei
contributi dovuti
vengono abbattuti del 35% anche i
contributi fissi con un risparmio
minimo di circa € 1.400,00
I contributi a percentuale a
conguaglio (ridotti del 35%) restano
dovuti a giugno e novembre
I contributi previdenziali versati sono prioritariamente deducibili dal reddito
di lavoro autonomo e per l’eccedenza dal reddito complessivo
84
IL QUADRO LM - SEZ. II
DEL MODELLO
85
IL QUADRO RS PER GLI
OBBLIGHI INFORMATIVI
86
I TERMINI ED I CODICI
PER IL VERSAMENTO
1^ RATA ACCONTO: 1790
2^ RATA ACCONTO: 1791
(Normalmente entro il 16 giugno)
(Normalmente entro il 30 novembre)
SALDO: 1792
Eventuali eccedenze possono
essere chieste a rimborso,
(Normalmente entro il 16 giugno
dell’anno successivo)
compensate con mod. F24 o
riportate al successivo esercizio
87
FACOLTA’ DI OPZIONE E
FUORIUSCITA DAL REGIME
I forfettari optano per il regime ordinario adottando il comportamento
concludente e confermando l’opzione nella prima dichiarazione dei redditi
L’opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il
diverso comportamento concludente adottato dal contribuente
Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a
quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla legge
Ciò potrebbe costituire un enorme vantaggio per chi dovesse registrare
ricavi o compensi rilevanti che comunque sarebbero tassati al 15% (o al
5%) e non con le aliquote progressive irpef, le addizionali e l’Irap
88
IL MODELLO 730 - 2016
PRECOMPILATO
89
LE OPPORTUNITA’ A DISPOSIZIONE
Il Mod.730 ordinario
Il 730 ordinario si può presentare al CAF o a un Professionista abilitato
con la consegna della documentazione cartacea e il Modello sarà
trasmesso dall’intermediario previo rilascio del visto di conformità
Una diversa modalità di presentazione del Mod. 730 ordinario è quella
che passa attraverso il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente
previdenziale) che presta l’assistenza fiscale
90
LE OPPORTUNITA’ A DISPOSIZIONE
Il Mod.730 precompilato
Per accedere al 730 precompilato dipendenti o pensionati devono
utilizzare le credenziali rilasciate dall’Agenzia compreso il codice PIN
Le credenziali possono essere richieste sul sito web, presso gli uffici
dell’Agenzia o tramite l’apposita app
I contribuenti che già dispongono del PIN dispositivo dell’INPS
potranno accedere alla precompilata dal sito dell’Istituto
91
LE OPPORTUNITA’ A DISPOSIZIONE
Il Mod.730 precompilato
I dipendenti pubblici potranno accedere con le credenziali dispositive
ottenute tramite il portale NoiPa
Anche lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) permetterà ai
contribuenti di accedere alla precompilata
I possessori di Smart card/Cns inseriranno la carta nel lettore e dopo la
registrazione, il sistema fornirà Pin e Password di accesso a Fisconline
92
LE OPPORTUNITA’ A DISPOSIZIONE
Il Mod.730 precompilato inviato tramite
intermediario
Il CAF o il Professionista abilitato deve preventivamente acquisire dal
contribuente una delega ed annotarla in un apposito registro
L’intermediario deve poi trasmettere alle Entrate un file con l’elenco dei
contribuenti per i quali si richiede l’autorizzazione
93
PRESENTAZIONE DEL 730
PRECOMPILATO SENZA MODIFICHE
In caso di presentazione diretta del Mod. 730 precompilato senza
modifiche (accettazione) ovvero con modifiche che non incidono
sulla determinazione del reddito o dell’imposta
Le dichiarazioni non potranno essere sottoposte:
• ai controlli documentali sui dati relativi agli oneri forniti dai
soggetti terzi;
• ai controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di
famiglia in caso di rimborso > € 4.000
94
PRESENTAZIONE DEL 730
PRECOMPILATO CON MODIFICHE
In caso di presentazione diretta del Mod. 730 precompilato con
modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta
Le dichiarazioni potranno essere sottoposte:
• ai controlli documentali anche con riferimento agli oneri già indicati
nel modello precompilato;
• ai controlli preventivi da effettuarsi entro il 07/11/2016 in presenza di
incoerenze ovvero se il rimborso supera € 4.000.
In tali casi l’Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso non oltre il
sesto mese successivo al termine per l’invio della dichiarazione
95
LE NOVITA’ DEL MODELLO
730-2016
I vantaggi in termini di controlli, nel caso di accettazione della
dichiarazione proposta dall’Agenzia, si applicano solo nei confronti
dei lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello 730
precompilato e non nei confronti dei contribuenti che accettano il
modello Unico proposto dalle Entrate
NOVITA’ 2016
Da quest’anno il soggetto che intende presentare la dichiarazione in
qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la propria
dichiarazione, indicherà nell’area autenticata il codice fiscale del
coniuge che presenterà il modello 730 in qualità di dichiarante, il quale
a sua volta dovrà esprimere il consenso alla presentazione congiunta.
96
LE NOVITA’ DEL MODELLO
730-2016
Le principali spese sanitarie che saranno già caricate nella
precompilata 2016 sono:
TICKET
DISPOSITIVI MEDICI
ASSISTENZA
SPECIALISTICA
VISITE MEDICHE
PRESTAZIONI
DIAGNOSTICHE
PRESTAZIONI
CHIRURGICHE
RICOVERI
OSPEDALIERI
CERTIFICAZIONI
MEDICHE
PRESTAZIONI
STRUMENTALI
97
LE NOVITA’ DEL MODELLO
730-2016
Le principali spese sanitarie che NON saranno già caricate nella
precompilata 2016 sono:
FARMACI DA BANCO
PRODOTTI DI
PARAFARMACIE
RIVENDITORI DI
ARTICOLI SANITARI
OTTICI
PODOLOGI
FISIOTERAPISTI
ALTRE PRESTAZIONI AUSILIARIE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DA
SOGGETTI CHE NON OPERANO ALL’INTERNO DI STRUTTURE
ACCREDITATE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI
98
LE NOVITA’ DEL MODELLO
730-2016
I rimborsi sono portati
direttamente in diminuzione delle
spese sanitarie sostenute
nell’anno d’imposta.
Come saranno trattati i
rimborsi per spese
sanitarie comunicati da
enti o casse con finalità
assistenziali ?
Tuttavia, se sono riferiti a spese
sostenute in anni precedenti,
sono indicati tra i redditi a
tassazione separata
Se quelle spese non sono state
mai detratte, il contribuente dovrà
modificare la precompilata
eliminando i rimborsi
99
LE NOVITA’ DEL MODELLO
730-2016
Spese Funebri
Quali sono le altre spese
detraibili che da
Tasse Universitarie
quest’anno
compariranno pre la
prima volta nella
dichiarazione
precompilata ?
Contributi per la Previdenza
Complementare
Le spese di Ristrutturazione
Edilizia e di Risparmio Energetico
saranno presenti soltanto nel
foglio informativo
100
LE SANZIONI IN CAPO AL
PROFESSIONISTA
Sono invariate, rispetto allo scorso anno, le sanzioni in
capo ai Professionisti
Il Professionista che appone un visto infedele è tenuto al
pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della
sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al
contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73
Tranne il caso in cui il visto infedele non sia stato indotto dalla
condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente
101
LA TRASMISSIONE DEL 730
TRAMITE GLI INTERMEDIARI
Possono essere coinvolti nel processo di assistenza fiscale
legata alla dichiarazione precompilata i seguenti soggetti
Iscritti all’Albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
Iscritti all’Albo dei consulenti
del lavoro
Centri di Assistenza Fiscale per
dipendenti e pensionati
102
LA PRESENTAZIONE DEL 730
TRAMITE IL PROFESSIONISTA
Se il contribuente si rivolge ad un Professionista abilitato, deve
sempre esibire la documentazione necessaria alla verifica della
conformità dei dati riportati in dichiarazione
In caso di presentazione del Mod. 730 precompilato tramite Professionista
abilitato (con o senza modifiche), il contribuente è sempre fatto salvo del
controllo documentale ex art. 36-ter DPR n. 600/73
Infatti, il controllo formale è effettuato nei confronti del Professionista
abilitato anche con riferimento ai dati relativi agli oneri già indicati
nella dichiarazione precompilata
Resta fermo nei confronti del contribuente solamente il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni,
deduzioni e altre agevolazioni
103
REGIME SANZIONATORIO PER
VISTO DI CONFORMITA’ INFEDELE
Il trasferimento della posizione del debitore d’imposta dal
contribuente al Professionista abilitato è legata al rilascio o meno di
un visto di conformità infedele
In tali casi l’importo da corrispondere sarà pari a quello che sarebbe
stato richiesto al contribuente: imposta, interessi e sanzione nella
misura del 30%
Nulla sarà chiesto al Professionista che si limita a redigere la
dichiarazione senza apporre il visto di conformità nei casi in cui la
trasmissione della dichiarazione avverrà a cura del contribuente
Nei casi dubbi di spettanza della detrazione non sarà ammessa
alcuna dichiarazione di responsabilità del contribuente per far
fronte ad un eventuale avviso di irregolarità emesso dall’Agenzia
104
REGIME SANZIONATORIO PER
VISTO DI CONFORMITA’ INFEDELE
Non si applica la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.582
prevista per visto di conformità infedele ai sensi dell’art. 39,
comma 1-lettera “A”, primo periodo del D.Lgs. 241/97
Se il pagamento della somma richiesta avviene entro 60 giorni
dalla data di consegna della comunicazione, la sanzione del
30% è ridotta a due terzi (20%)
105
IL COMPORTAMENTO DOLOSO O
GRAVEMENTE COLPOSO
Non è mai stato chiarito cosa intenda il Legislatore per “condotta
dolosa o gravemente colposa del contribuente”
Un’ipotesi di “condotta dolosa” potrebbe certamente individuarsi nella
falsificazione o modifica dei documenti da parte del contribuente (ad
esempio data, intestatario, importo, etc…)
Permangono forti dubbi anche su come ed in quale fase tale condotta
possa essere eventualmente dimostrata
106
LA VERIFICA DEL VISTO DI
CONFORMITA’
Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31/12 del 2^ anno
successivo a quello di trasmissione della dichiarazione l’Agenzia invia
telematicamente al Professionista le richieste di documenti e chiarimenti
Il Professionista che ha apposto il visto di conformità è tenuto a
trasmettere telematicamente all’Agenzia, entro 60 giorni, la
documentazione ed i chiarimenti richiesti
L’esito del controllo verrà poi comunicato al Professionista che avrà 60
giorni di tempo per segnalare eventuali elementi non considerati
dall’Agenzia, ovvero per pagare le somme dovute a seguito dei controlli
107
INVIO DELLA DICHIARAZIONE
RETTIFICATIVA
Se il Professionista trasmette entro il 10/11 dell’anno in cui la violazione è
stata commessa una dichiarazione rettificativa del contribuente
Ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,
una comunicazione dei dati relativi alla rettifica
Lo stesso Professionista è tenuto
al pagamento della sola sanzione
Il contribuente al pagamento della
maggiore imposta e relativi interessi
In tali casi la sanzione è ridotta
ad 1/9 del minimo (3,33%)
108
LA POLIZZA ASSICURATIVA
DEL PROFESSIONISTA
Obbligo per il Professionista di stipulare una
polizza di assicurazione R.C. con massimale
adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al
numero di visti di conformità rilasciati
Tale massimale deve rispettare una soglia
minima pari a tre milioni di euro
109
LE POSSIBILI SCELTE
ALTERNATIVE DI GESTIONE
Il Professionista che non vuole dotarsi di un autonomo
software e di una propria struttura’ ovvero che non vuole
essere direttamente responsabile nei confronti del
contribuente e dell’Erario
Può fungere da “centro di raccolta” delle dichiarazioni e
della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
delle dichiarazioni elaborate da un CAF-dipendenti del
quale deve essere socio o associato
110
LE POSSIBILI SCELTE
ALTERNATIVE DI GESTIONE
In tal caso il soggetto obbligato al rilascio del visto di conformità
resta il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF, il quale
sarà quindi l’unico soggetto obbligato alla stipula della polizza
In tutti i casi i cui il Professionista agisce come “centro di
raccolta” di un CAF, egli non è soggetto agli obblighi di
implementazione della polizza assicurativa
Risposta al Pronto Ordini del
CNDCEC n. 90 del 27/04/2015
111
GRAZIE E ARRIVEDERCI
112
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