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capacità giuridica
IL SOGGETTO DEL
RAPPORTO GIURIDICO
Dr.ssa Mariasofia Houben
30 ottobre 2013
CAPACITA’ GIURIDICA (Rechtsfähigkeit)
• Le situazioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi) fanno capo a
“soggetti”
• L’idoneità ad essere “soggetti” (e quindi titolari di situazioni
giuridiche soggettive) si chiama capacità giuridica
• Hanno capacità giuridica (sono “soggetti” di diritto)
nell’ordinamento italiano le persone fisiche (persona fisica:
natürliche Person) e gli enti (ente: Körperschaft)
• Sono enti, ad esempio, le associazioni, le fondazioni, i comitati, le
società, i consorzi.
Enti con personalità giuridica e senza personalità
giuridica
• Gli enti possono essere di due tipi:
1) Con personalità giuridica: si definiscono anche persone giuridiche
(Ad es. associazioni riconosciute, società di capitali, enti pubblici).
Hanno autonomia patrimoniale perfetta (Verselbstständigung
des Gesellschaftsvermögens): per le obbligazioni dell’ente
risponde solo l’ente con il suo patrimonio, non le persone fisiche
che lo compongono.
2) Senza personalità giuridica. Ad es. Associazioni non riconosciute,
società di persone.
La persona fisica (die natürliche Person)
• L’uomo (inteso quale essere umano) con la nascita, acquista la
capacità giuridica e diviene soggetto di diritto (art. 1, co. 1, c.c.)
• Art. 1 (Rechtsfähigkeit) Die Rechtsfähigkeit wird zum Zeitpunkt der
Geburt erworben.
• Per “nascita” si intende l’acquisto della piena indipendenza dal
corpo materno che si realizza con l’inizio della respirazione
polmonare.
• La capacità giuridica si perde con la morte
• Per “morte” si intende la cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell’encefalo
Commorienza
• Qualora più persona muoiano in un unico contesto (es. incidente
stradale) e vi sia incertezza in ordine alla sopravvivenza di una
rispetto all’altra, la legge presume che le stesse siano morte
contestualmente (presunzione di commorienza, art. 4 c.c.). Può
essere fornita la prova contraria.
Art. 4. (Gleichzeitigkeit der Todesfälle)
1. Hängt eine rechtliche Wirkung davon ab, dass eine Person eine
andere überlebt, und steht nicht fest, welche als erste gestorben
ist, so gelten sie als gleichzeitig gestorben.
Sorte dei diritti e rapporti alla morte del titolare
• Con la morte alcuni rapporti facenti capo al defunto si estinguono
(matrimonio, art. 149, co. 1, c.c.), altri possono essere sciolti a
iniziativa degli eredi del defunto e/o a iniziativa dell’altra parte (art.
1614 c.c.: morte dell’inquilino: se la locazione deve ancora durare più
di un anno, ed è stata vietata la sublocazione gli eredi possono
recedere).
Il concepito
•
das Empfangener
• Ha la capacità di succedere per causa di morte
Art. 462, co. 1, c.c. (Capacità delle persone fisiche)
1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al
tempo dell'apertura della successione.
Art. 462. (Erbfähigkeit der natürlichen Personen)
1. Erbfähig sind alle, die im Zeitpunkt der Eröffnung der Erbfolge
geboren oder empfangen sind.
Il concepito
• Ha la capacità di ricevere per donazione
• Art. 784, co. 1, c.c.: (Donazione a nascituri)
1. La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto
concepito ovvero a favore dei figli di una determinata persona
vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti.
• Art. 784. (Schenkungen zugunsten Ungeborener)
1. Die Schenkung kann auch zugunsten (a favore di + D) eines erst
empfangenen Kindes oder zugunsten der noch nicht einmal
empfangenen Kinder einer bestimmten, zum Zeitpunkt der
Schenkung lebenden Person vorgenommen werden.
Il concepito
• Ha il diritto al risarcimento del danno alla salute e all’integrità fisica
eventualmente cagionatogli ad esempio dal medico prima o durante
il parto.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati
all’evento della nascita: se la nascita non avviene essi non vengono a
esistenza (Art. 1, co. 2, c.c.).
Art. 1 (Capacità giuridica)
2. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono
subordinati all'evento della nascita
Art. 1 (Rechtsfähigkeit)
2. Die Rechte, die das Gesetz dem bereits empfangenen Kind
zuerkennt, hängen von der tatsächlichen Geburt ab.
La capacità di agire
• Die Handlungsfähigkeit
• Non sempre la persona fisica è in grado di gestire da sola le
situazioni giuridiche che ad essa fanno capo.
Si pensi al bambino piccolo o a chi è affetto da gravi malattie.
• La capacità di agire è l’idoneità a porre in essere autonomamente
atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica
(cd. capacità negoziale).
• La capacità di agire presuppone la capacità giuridica.
• La capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore
età, cioè al compimento del diciottesimo anno (art. 2).
La capacità di agire
Art. 2. (Maggiore età. Capacità di agire)
1. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli
atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Art. 2. (Volljährigkeit. Handlungsfähigkeit)
1. Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des achtzehnten
Lebensjahres ein. Mit der Volljährigkeit wird die Fähigkeit
erworben, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, für die nicht ein
anderes Alter vorgeschrieben ist.
Istituti a protezione delle persone priva di
autonomia
• Può accadere che, per malattia fisica o mentale, ubriachezza, ecc. una
persona non abbia le capacità necessarie a disporre dei propri interessi.
• L’ordinamento a tutela delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia prevede gli istituti:
- Della minore età (die Minderjährigkeit)
- Dell’interdizione giudiziale (die gerichtliche Entmündigung)
- Dell’inabilitazione (die beschränkte Entmündigung)
- Dell’emancipazione (die Entlassung aus der elterlichen Gewalt;
die Befreiung vom Alterserfordernis)
- Dell’amministrazione di sostegno (die Sachwalterschaft)
- Dell’incapacità di intendere e di volere (cd. incapacità naturale)
(Unzurechnungsfähigkeit)
La minore età
• Non potendo verificare, caso per caso, a quale età ogni soggetto è
in grado di gestire direttamente i propri affari, la legge stabilisce
che “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo
anno”.
• Prima di quel momento, il soggetto è legalmente incapace.
• Con la maggiore età, la persona acquista la capacità di compiere
tutti gli atti per i quali non è richiesta un’età diversa: il minore
ultrasedicenne può ad esempio effettuare da solo il riconoscimento
del figlio naturale (art. 250 c.c.).
La minore età
• Il minore non può stipulare atti negoziali destinati a incidere sulla
propria sfera giuridica
• Gli atti eventualmente posti in essere sono annullabili (art. 1425, co.
1, c.c.).
• L’atto posto in essere dal minore può essere impugnato entro
cinque anni dal raggiungimento da parte del minore, della maggiore
età (art. 1442, co. 2, c.c.)
• L’impugnativa può essere proposta solo dal rappresentante legale
del minore o dal minore stesso, una volta divenuto maggiorenne;
non dalla controparte (art. 1441, co. 1, c.c.).
La minore età
• La legge vuole tutelare solo il minore e non anche chi abbia
stipulato con esso.
• La gestione del patrimonio (potere di amministrazione) del minore
ed il compimento di ogni atto relativo (potere di rappresentanza)
competono, in via esclusiva, ai genitori:
- Disgiuntamente, per quanto riguarda gli atti di ordinaria
amministrazione (quelli che non comportano rischi per l’integrità
del patrimonio: riscossione dei canoni di locazione
dell’appartamento di cui il minore è proprietario)
- Congiuntamente “di comune accordo” per gli atti di straordinaria
amministrazione (quelli capaci di incidere in maniera significativa
sulla consistenza del patrimonio: vendita dell’appartamento di cui
il minore è proprietario) (art. 316, co. 2 e 320, co. 1, c.c.)
La minore età
316. (Esercizio della potestà dei genitori)
2. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
316. (Ausübung der elterlichen Gewalt)
2. Die elterliche Gewalt wird von beiden Elternteilen im gegenseitigen
Einvernehmen ausgeübt.
La minore età
• 320. (Rappresentanza e amministrazione)
1. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti
gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria
amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento, possono essere
compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
• 320. (Vertretung und Verwaltung)
1. Die Eltern gemeinsam oder derjenige Elternteil, der allein die
elterliche Gewalt ausübt, vertritt die geborenen und
ungeborenen Kinder bei allen zivilrechtlichen Handlungen und
verwaltet deren Vermögen. Jeder Elternteil kann allein Rechtshandlungen der ordentlichen Verwaltung vornehmen, nicht
jedoch Verträge schließen, durch welche persönliche
Nutzungsrechte eingeräumt oder erworben werden.
Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
Per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, i
genitori devono munirsi della preventiva autorizzazione del giudice
tutelare (art. 320, co. 3 e 4, c.c.)
320. Rappresentanza e amministrazione
3. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni
pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare
o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo
scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali
o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né
promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a
tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo
autorizzazione del giudice tutelare.
4. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del
giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
320. (Vertretung und Verwaltung)
3. Die Eltern dürfen weder Güter, die dem Kind aus irgendeinem Titel,
auch von Todes wegen, zugekommen sind, veräußern,
hypothekarisch belasten oder als Pfand geben, noch Erbschaften
oder Vermächtnisse annehmen oder darauf verzichten, Schenkungen
annehmen, Teilungen vornehmen, Darlehen aufnehmen oder
Bestandverträge über eine Dauer von mehr als neun Jahren
abschließen, noch dürfen sie andere über die ordentliche Verwaltung
hinausgehende Rechtshandlungen vornehmen, hierüber Prozesse
einleiten oder solche gerichtlich oder schiedsgerichtlich vergleichen,
es sei denn aus Notwendigkeit oder zum offensichtlichen Nutzen des
Kindes und nach Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht.
4. Gelder dürfen ohne Genehmigung des Vormundschaftsgerichts,
das über deren Verwendung zu bestimmen hat, nicht eingezogen
werden.
Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
• Gli atti posti in essere dai genitori in assenza della richiesta autorizzazione
sono annullabili, su istanza dei genitori stessi o del figlio divenuto
maggiorenne (art. 322 c.c.)
322. (Inosservanza delle disposizioni precedenti)
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del
presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la
potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
322. (Nichtbeachtung der vorhergehenden Bestimmungen)
Rechtshandlungen, die ohne Beachtung der Bestimmungen der
vorhergehenden Artikel dieses Titels vorgenommen worden sind, können
auf Antrag der die elterliche Gewalt ausübenden Eltern, des Kindes, seiner
Erben oder Rechtsnachfolger für nichtig erklärt werden.
Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
• Se uno dei genitori è morto o impossibilitato ad esercitare la
potestà sul figlio, l’amministrazione del suo patrimonio e la relativa
rappresentanza spettano all’altro genitore (art. 317 c.c. e 320, co. 1,
c.c.)
Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
• Se entrambi i genitori sono morti o per altra causa non possono
esercitare la potestà, la gestione spetta ad un tutore (art. 343, co. 1,
c.c.) nominato dal giudice tutelare
• Il tutore appare meno interessato di un genitore alle sorti del
minore, pertanto deve chiedere la preventiva autorizzazione del
giudice tutelare (Genehmigung des Vormundschaftsgerichts) per il
compimento degli atti indicati dall’art. 374 c.c. e l’autorizzazione del
tribunale (Genehmigung des Landesgerichts) per il compimento
degli atti indicati dall’art. 375 c.c.
Interdizione giudiziale (gerichtliche
Entmündigung)
• L’interdizione giudiziale è pronunciata con sentenza del tribunale
quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) infermità di mente  Geisteskrankheit (malattia che mini
profondamente il soggetto nella sua sfera intellettiva e/o volitiva,
sì da non consentirgli di esprimere una volontà liberamente e
consapevolmente maturata).
b) Carattere non transitorio di tale infermità: abitualità.
c) Incapacità del soggetto, a causa di detta infermità, di provvedere
ai propri interessi
d) Necessità di assicurare al soggetto un’adeguata protezione:
carattere residuale dell’interdizione si procede all’interdizione
solo quando gli altri strumenti di protezione dell’incapace non
sono sufficienti
Interdizione giudiziale (gerichtliche
Entmündigung)
414. (Personen, die voll entmündigt werden können)
Volljährige und aus der elterlichen Gewalt entlassene Minderjährige,
die an einer dauernden Geisteskrankheit leiden, die sie unfähig
macht, die eigenen Interessen wahrzunehmen, werden entmündigt,
wenn dies notwendig ist, um ihnen einen angemessenen Schutz zu
gewährleisten.
Interdizione giudiziale
• L’interdizione può essere pronunciata solo a carico del maggiore di
età (art. 414 c.c.)
• Il procedimento di interdizione può essere promosso dallo stesso
interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o
dal pubblico ministero (art. 417 c.c.).
• Il giudice esamina personalmente l’interdicendo.
• Gli effetti dell’interdizione decorrono dal momento della
pubblicazione della sentenzia di primo grado che pronuncia
l’interdizione, anche se non passata in giudicato (art. 412 c.c.)
Interdizione giudiziale
• La sentenza viene annotata nel registro delle tutele e a margine
dell’atto di nascita
• L’interdetto non può compiere direttamente alcun atto negoziale,
se non quelli “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana”
• Gli atti negoziali compiuti sono annullabili, su istanza del tutore o
dello stesso stesso interdetto (una volta revocata l’interdizione)
entro cinque anni dalla cessazione dello stato di interdizione.
Interdizione giudiziale
• La gestione del patrimonio dell’interdetto deve essere realizzata
nell’interesse dello stesso interdetto da un tutore nominato dal
giudice tutelare
• Il tutore deve chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare per il
compimento degli atti di cui all’art. 374 e l’autorizzazione del
tribunale per il compimento degli atti di cui all’art. 375 c.c.
• Il giudice può tuttavia prevedere che alcuni atti di ordinaria
amministrazione possano essere compiuti autonomamente
dall’interdetto, oppure da quest’ultimo con l’assistenza di un tutore
(art. 427 c.c.).
Interdizione giudiziale
• L’interdizione preclude al soggetto il matrimonio, il riconoscimento
di figli naturali, la possibilità di fare testamento.
• Qualora vengano meno i requisiti che hanno condotto
all’interdizione, quest’ultima può essere revocata.
Interdizione legale (Entmündigung kraft
Gesetzes)
• Il codice penale (das Strafgesetzbuch) prevede, come pena
accessoria (die Nebenstrafe) ad una condanna definitiva all’ergastolo
o alla reclusione, per reati non colposi, per un tempo non inferiore a
cinque anni, l’interdizione legale.
• L’istituto ha funzione sanzionatoria.
• L’interdetto legale, durante la pena, si trova, sotto il profilo dei
rapporti patrimoniali, nella stessa situazione dell’interdetto
giudiziale.
• L’annullabilità degli atti compiuti dall’interdetto legale può essere
fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
• Per quanto concerne gli atti a carattere personale (matrimonio,
testamento, riconoscimento figlio naturale) nessuna incapacità
consegue all’interdizione legale.
Inabilitazione (beschränkte Entmündigung)
E’ pronunciata con sentenza dal tribunale qualora ricorra
alternativamente:
- Infermità di mente non talmente grave da far luogo all’interdizione
(art. 415 c.c.)
- Prodigalità: impulso patologico che incide negativamente sulla
capacità del soggetto di valutare la rilevanza economica dei propri
atti, sino a condurlo allo sperpero. Rileva solo se conduce il
soggetto a esporre sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi
economici
- Abuso abituale di sostanze alcooliche o di stupefacenti che conduca
il soggetto a esporre sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi
economici
- Sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, sempre che il
soggetto non abbia ricevuto un’educazione sufficiente a fagli
acquisire la capacità necessaria per attendere personalmente ai
propri affari
Inabilitazione
• L’inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria
amministrazione (art. 424, co. 1, c.c.)
• Per gli atti di straordinaria amministrazione ha bisogno
dell’assistenza del curatore nominato dal giudice tutelare. Il
curatore non si sostituisce all’incapace, ma integra la volontà di
quest’ultimo, previo ottenimento dell’autorizzazione giudiziale.
• Il giudice può tuttavia prevedere che taluni atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione siano compiuti senza l’assistenza del curatore.
L’emancipazione (die Entlassung aus der
elterlichen Gewalt)
• Il minore ultrasedicenne, autorizzato dal tribunale a contrarre
matrimonio, con le nozze acquista automaticamente
l’emancipazione (art. 84 e 390 c.c.).
• La condizione giuridica dell’emancipato è analoga a quella
dell’inabilitato: può compiere autonomamente gli atti di ordinaria
amministrazione, e necessita dell’assistenza di un curatore e
dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per gli atti di
straordinaria amministrazione.
• Se l’emancipato è sposato con persona maggiore di età, questa ne è
il curatore.
L’amministrazione di sostegno (die
Sachwalterschaft) artt. 404 ss. c.c.
• Richiede congiuntamente:
- Infermità o menomazione fisica o psichica della persona
- Impossibilità per il soggetto, a causa di detta infermità, di
provvedere ai propri interessi.
• Per menomazione psichica si intende quella situazione di disagio
che non si traduce in una vera e propria malattia: si pensi
all’anziano non affetto da demenza senile, ma le cui facoltà
intellettive o la cui memoria siano ridotte.
• Per infermità o menomazione fisica si intende quella che, pur
senza colpire la sfera intellettiva o volitiva, preclude al soggetto, in
tutto o in parte, l’autonomia nell’espletamento delle funzioni della
vita quotidiana (si pensi al soggetto portatore di handicap).
L’amministrazione di sostegno
• Rileva anche un’infermità o menomazione che incida solo su alcuni
profili della personalità (si pensi al soggetto che sia dipendente dal
gioco d’azzardo)
• Rileva anche l’abituale infermità di mente
• Il procedimento di amministrazione di sostegno può essere
promosso dallo stesso beneficiario, dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado e dagli
affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore, dal pubblico
ministero.
L’amministrazione di sostegno
• Gli effetti dell’amministrazione di sostegno sono determinati di
volta in volta (non sono standardizzati, cd. duttilità o flessibilità
dell’amministrazione di sostegno)
• Il giudice tutela nomina all’interessato un amministratore di
sostegno, specificando:
- gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in
nome e per conto del beneficiario
- gli atti cui l’amministratore di sostegno deve dare il proprio
assenso
L’amministrazione di sostegno
• Il beneficiario conserva integra la propria capacità di agire per gli
atti necessari a soddisfare le esigenza della propria vita quotidiana e
per gli atti che il giudice non abbia espressamente indicato debbano
essere posti in essere dall’amministratore di sostegno o con
l’amministratore di sostegno.
• Artt. 404 ss. c.c.
L’incapacità naturale
• Può accadere che un soggetto, pur legalmente capace di compiere
un determinato atto, in concreto si trovi, nel momento in cui lo pone
in essere, in una situazione di incapacità di volere e/o intendere:
- Permanente (soggetto affetto da sindrome di Down, che non sia
assoggettato ad altra misura di protezione)
- Transitoria (soggetto che abbia occasionalmente abusato di
alcool)
In tali ipotesi si verifica uno scollamento tra situazione giuridica
(capacità legale) e situazione di fatto (incapacità naturale)
L’incapacità naturale
• Il soggetto, legalmente capace di compiere un determinato atto,
può impugnarlo se prova che, nel momento in cui l’ha compiuto,
era incapace di intendere e di volere.
• Art. 428 c.c.
• Ma:
- Il matrimonio, il testamento e la donazione sono impugnabili
semplicemente dimostrando che il soggetto era incapace di
intendere e di volere nel momento in cui ha compiuto l’atto
L’incapacità naturale
• I contratti sono annullabili se si dimostra che il soggetto era
incapace di intendere e di volere nel momento in cui li ha posti in
essere e l’altro contraente era in malafede: ossia si rendeva conto o
avrebbe dovuto rendersi conto, usando l’ordinaria diligenza, che
stava contraendo con un soggetto incapace (art. 428 c.c., co. 2)
L’incapacità naturale
• 428. (Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere)
1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi
essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace
d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti,
possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei
suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
2. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non
quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla
persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del
contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraenti.
(…)
L’incapacità naturale
• 428. (Rechtshandlungen des Unzurechnungsfähigen)
1. Rechtshandlungen einer Person, von der nachgewiesen wird, dass
sie, wenngleich nicht voll entmündigt, zum Zeitpunkt der Vornahme
der Rechtshandlungen aus irgendeinem, auch nur vorübergehendem
Grund unzurechnungsfähig war, können auf Antrag der betroffenen
Person selbst oder ihrer Erben oder Rechtsnachfolger für nichtig
erklärt werden, sofern sich aus ihnen ein schwerer Nachteil für den
Handelnden ergibt.
2. Die Nichtigerklärung von Verträgen kann nur ausgesprochen
werden, wenn sich aus dem Nachteil, der dem
Unzurechnungsfähigen erwachsen ist oder noch er- wachsen kann,
oder aus der Art des Vertrages oder sonst wie die Schlechtgläubigkeit
der anderen Vertragspartei ergibt.
(…)
L’incapacità naturale
• L’annullamento degli atti unilaterale e dei contratti posti in essere
dall’incapace naturale può essere richiesto da quest’ultimo, una
volta riacquistata la capacità naturale, entro cinque anni dal loro
compimento.
L’affinità
• Vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78
c.c.)
• Art 78. (Affinità)
1. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
• Art. 78. (Schwägerschaft)
1. Schwägerschaft ist das Band zwischen einem Ehegatten und den
Verwandten des anderen Ehegatten.
• Per stabilire il grado di affinità, si tiene conto del grado di parentela
con cui l’affine è legato al coniuge.
GLI ENTI
• Ente die Körperschaft
• Nell’ordinamento italiano sono soggetti di diritto anche gli enti
• Più precisamente si definiscono tali quelle organizzazioni cui
l’ordinamento attribuisce la capacità (capacità giuridica) di essere
titolare di situazioni giuridiche soggettive (proprietà, credito,
debito)
• Non tutti gli enti sono dotati di personalità giuridica.
• Hanno personalità giuridica gli enti che godono di autonomia
patrimoniale perfetta, che cioè rispondono solo con loro patrimonio
delle obbligazioni assunte
Gli enti
• Ci sono enti pubblici ed enti privati
• Gli enti privati si distinguono in:
- enti registrati (associazioni riconosciute, fondazioni iscritte,
società iscritte) ed enti non registrati (associazioni non
riconosciute, società di fatto, società irregolari)
- Enti dotati di personalità giuridica (associazioni riconosciute,
fondazioni, società di capitali) ed enti privi di personalità giuridica
(associazioni non riconosciute)
- Enti a struttura associativa (associazioni, comitati, società non
unipersonali) ed enti a struttura istituzionale (fondazioni)
Gli enti privati
• Gli enti a struttura associativa danno vita ad una organizzazione
stabile di più soggetti per l’esercizio di un’attività volta al
perseguimento di uno scopo comune
• Gli enti a struttura istituzionale danno vita a un’organizzazione
stabile per le gestione di un patrimonio, finalizzata al
perseguimento di scopi altruistici (es. fondazione istituita con il
compito di amministrare un patrimonio, le cui rendite sono
destinate a finanziare borse di studio per studenti di non agiate
condizioni economiche)
Enti a struttura associativa
All’interno degli enti con struttura associativa ci sono:
- Enti con finalità economiche: aventi come scopo la ripartizione tra i
partecipanti degli utili conseguiti attraverso l’esercizio di
un’attività economica in comune (società lucrativa 
gewinnorientierte Gesellschaft), o la fruizione di altri vantaggi
economici connessi all’esercizio dell’attività del gruppo (società
cooperativeGenossenschaften). Sono disciplinati dal libro
quinto del codice civile.
- Enti senza finalità economiche: in cui è statutariamente esclusa la
ripartizione tra i partecipanti di utili o di altri vantaggi economici
eventualmente conseguiti attraverso l’esercizio dell’attività
comune (associazioni). Sono disciplinati dal libro primo del codice
civile.
Ente non lucrativo die Körperschaft ohne Gewinnabsicht
Enti privati senza finalità economiche
• Associazioni [associazione  der Verein] riconosciute e non
riconosciute (articoli 14 ss. c.c.)
• Fondazioni [Stiftungen] (articoli 14 ss. c.c.)
• Comitati [Komitees] riconosciuti e non riconosciuti
• Altre istituzioni di carattere privato
Associazioni
• Organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di
finalità non economiche (ente non profit)
• La differenza tra associazione e società si rinviene proprio nel
diverso scopo perseguito: la società è, difatti, una organizzazione
collettiva con comunione di scopo.
• Lo scopo di una società può essere:
- lucrativo: divisione tra i partecipanti degli utili conseguiti attraverso
l’esercizio in comune di un’attività economica (cd. società lucrativa,
artt. 2247 c.c.,)
- mutualistico: attribuire ai partecipanti vantaggi di natura economica
(cd. società cooperativa, artt. 2511 c.c.)
Associazioni
• Nelle associazioni sono precluse sia la ripartizione tra gli associati
degli utili realizzati attraverso l’attività dell’ente sia l’attribuzione
agli associati di vantaggi atti a soddisfare un loro interesse di natura
economica (preclusione del c.d. lucro soggettivo).
• Non bisogna confondere lo scopo perseguito dall’ente con l’attività
svolta dall’ente per realizzarlo.
• Le associazioni possono svolgere attività economica di produzione o
scambio di beni o servizi, ossia attività di impresa.
• Deve solo essere escluso in via statutaria il cd. lucro soggettivo.
L’associazione riconosciuta
• L’associazione riconosciuta si costituisce mediante un atto di
autonomia dei fondatori che deve rivestire la forma di atto pubblico
(art. 14 c.c.).
• Art. 14 (Atto costitutivo)
1. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto
pubblico.
• Art. 14 (Gründungsakt)
1. Vereine und Stiftungen sind durch öffentliche Urkunde zu
gründen.
L’associazione riconosciuta
• Nell’atto costitutivo [die Gründungsurkunde] o in un documento
separato chiamato “statuto” [die Satzung] devono essere indicati
(art. 16 c.c.)
- La denominazione dell’ente e la sua sede [die Bezeichnung der
Körperschaft und Angaben über den Sitz]
- Lo scopo [der Zweck]dell’ente
- Il suo patrimonio [das Vermögen ]
- Le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione [Bestimmungen über die Verfassung und Verwaltung zu enthalten].
- I diritti e gli obblighi degli associati [die Rechte und Pflichten der
Mitglieder]
- Le condizioni di ammissione all’associazione [die Bedingungen für
ihre Aufnahme]
L’associazione riconosciuta
• L’atto costitutivo e lo statuto devono essere presentati alla
prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente insieme alla
richiesta di riconoscimento dell’associazione come persona giuridica.
• La prefettura riconosce la personalità giuridica all’associazione se:
- Sono soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o
regolamento per la costituzione dell’ente
- Lo scopo sia possibile e lecito
- Il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo
L’associazione riconosciuta
• La prefettura non può effettuare nessun controllo in merito alla
meritevolezza dello scopo che l’associazione si prefigge
• Se il controllo di legittimità della prefettura dà esito positivo il
prefetto iscrive l’associazione nel registro delle persone giuridiche
tenuto presso la stessa prefettura.
• Con l’iscrizione, l’associazione acquista la personalità giuridica.
• L’associazione riconosciuta deve avere al proprio interno
l’assemblea e gli amministratori
Organi dell’associazione riconosciuta
• Assemblea: (art. 20 ss.) [Mitgliederversammlung von Vereinen] è
competente per:
- Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto [Änderung der
Gründungsurkunde und der Satzung]
- Approvazione del bilancio [die Genehmigung des
Jahresabschlusses]
- Esercizio dell’azione di responsabilità verso gli amministratori
[Haftungsklagen gegen die Verwalter]
- Esclusione dell’associato per gravi motivi [Der Ausschluss eines
Mitglieds]
- Scioglimento dell’associazione [die Auflösung des Vereine]
- Devoluzione del patrimonio [die Zuweisung des Vermögens]
- Altre materie a essa riservate dallo statuto
Organi dell’associazione riconosciuta
• Amministratori
• Amministratore  der Verwaler
• Hanno la gestione e la rappresentanza dell’associazione
Patrimonio dell’associazione
• Il patrimonio dell’associazione è distinto da quello degli associati.
• Per le obbligazioni dell’associazione riconosciuta risponde solo ed
esclusivamente quest’ultima con il suo patrimonio (autonomia
patrimoniale perfetta).
- Per le obbligazioni del singolo associato non risponde l’associazione
con il suo patrimonio
- Per le obbligazioni dell’associazione non risponde l’associato con il
suo patrimonio
Associazioni non riconosciute (Nicht anerkannte
Vereine)
Art. 36 c.c.
Per la loro costituzione non sono richiesti requisiti di forma o di contenuto.
• L’associazione non riconosciuta non acquista personalità giuridica, ma
gode solo di soggettività (è titolare di un fondo comune)
• L’ordinamento interno, l’amministrazione e la disciplina dei rapporti tra
associati e associazione sono rimessi agli accordi degli associati
• L’associazione non riconosciuta ha un fondo comune (Gemeinschaftliches
Vermögen), distinto dal patrimonio degli associati.
• Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune per tutta
la durata dell’associazione, né pretenderne una quota in caso di recesso.
Responsabilità per le obbligazioni negoziali
• Per le obbligazioni del singolo associato non risponde l’associazione
con il suo fondo
• Per le obbligazioni dell’associazione non risponde l’associato con il
suo patrimonio
• Per le obbligazioni contrattuali dell’associazione non riconosciuta
rispondono, oltre che il fondo comune, anche personalmente e
solidalmente con il loro patrimonio personale, coloro che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione, anche se non membri
della stessa (art. 38 c.c., autonomia patrimoniale imperfetta).
• Sebbene il debito sia dell’associazione, il creditore può rivolgersi
immediatamente a chi ha agito in nome e per conto di essa.
Responsabilità per le obbligazioni negoziali
38. (Obbligazioni)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo
comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente
e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell'associazione.
38. (Verbindlichkeiten)
Für Verbindlichkeiten, die durch die den Verein vertretenden
Personen eingegangen worden sind, können sich Dritte wegen ihrer
Ansprüche an das gemeinschaftliche Vermögen halten. Für diese
Verbindlichkeiten haften persönlich und als Gesamtschuldner auch
die Personen, die im Namen und für Rechnung des Vereines
gehandelt haben.
Responsabilità per i debiti non negoziali
• Per i debiti a fonte non negoziale (obbligazioni da fatto illecito)
rispondono in solido con il fondo comune, i soggetti che, in forza
del ruolo rivestito, abbiano diretto la complessiva gestione
associativa nel periodo in considerazione.
La fondazione (die Stiftung)
• Artt. 14 ss. c.c.
• Organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il
perseguimento di uno scopo non economico
• Trae origine da un atto unilaterale: l’atto di fondazione.
• L’atto di fondazione può essere :
- Inter vivos: deve rivestire la forma di atto pubblico öffentliche
Urkunde (art. 14 c.c.).
- Un testamento.
Patrimonio (das Vermogen)
• La fondazione deve essere dotata di un patrimonio destinato a
consentirle la realizzazione delle proprie finalità
• Il fondatore o soggetti terzi devono compiere l’atto di dotazione:
cioè devono spogliarsi gratuitamente, in modo definitivo ed
irrevocabile della proprietà di beni a favore della fondazione, e
mediante il vincolo di destinazione devono destinare gli stessi al
perseguimento dello scopo indicato dal fondatore.
• Per il riconoscimento e l’acquisto della personalità giuridica valgono
le stesse regole descritte con riferimento alle associazioni
riconosciute
Fondazioni
• Le fondazioni non possono operare come fondazioni non
riconosciute (nicht anerkannte Stiftung).
• Le fondazioni sono gestite da un organo amministrativo e hanno un
patrimonio distinto da quello dei fondatori.
• Godono di autonomia patrimoniale perfetta (per le obbligazioni
della fondazione risponde solo la fondazione con il suo patrimonio)
• Sono soggette al controllo dell’autorità amministrativa, che può
annullare le delibere dell’organo amministrativo contrarie a norme
imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico e al buon
costume e compiere le altre azioni stabilite dall’art. 25 c.c.
Il Comitato
• Organizzazione di più persone che, attraverso raccolta pubblica di
fondi, costituisce un patrimonio con il quale realizza finalità di
natura altruistica
• Il patrimonio del fondo è costituito dai fondi pubblicamente
raccolti, sui quali grava un obbligo di destinazione allo scopo
programmato.
• Lo scopo del comitato deve essere altruistico o di pubblico
interesse (art. 39 c.c.)
Comitato
• Il comitato può essere riconosciuto o non riconosciuto.
• Per le obbligazioni del comitato riconosciuto risponde solo
quest’ultimo con il suo patrimonio.
• Per le obbligazioni del comitato privo di riconoscimento
rispondono, personalmente, in solido con il patrimonio dell’ente,
tutti i componenti il comitato (art. 41, co. 1, c.c.).
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